Contratto di Assicurazione per la Tutela Legale dei Medici e dei Professionisti Sanitari non medici
AMTRUST Tutela
MEDICI&SANITARI
COLLETTIVA
Contratto di Assicurazione per la Tutela Legale dei Medici e dei Professionisti Sanitari non medici
Il Set Informativo contiene:
• Dip Danni (Documento Informativo Precontrattuale)
• Dip Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)
• Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario
La documentazione che segue include altresì:
• Informativa Privacy
Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Edizione Luglio 2022 – Ultimo Aggiornamento Luglio 2022
Il prodotto è stato redatto secondo le linee xxxxx XXXX “Contratti Semplici e Xxxxxx
Assicurazione per la Tutela Legale dei Medici e dei Professionisti Sanitari non medici
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: AmTrust Assicurazioni S.p.A. Prodotto:“AmTrust Tutela Legale Medici&Sanitari”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa Polizza Collettiva assicura i medici, gli specializzandi, gli operatori sanitari, gli esercenti professioni sanitarie non mediche e gli ausiliari per le spese legali nei casi di controversie attinenti alla propria Attività Professionale, indicata nel Modulo di Adesione, svolta come lavoratori dipendenti di strutture pubbliche e/o private e/o convenzionate SSN.
Che cosa è assicurato?
Sono assicurate le spese legali di: avvocato, soccombenza a secondo rischio, perito, giustizia, processo e indagine non ripetibili, Organismo per la mediazione quando obbligatoria, arbitrato, per sinistri insorti in corso di Polizza. L’insorgenza, in base alla natura della vertenza è: il danno subito o causato non volontariamente dal cliente, l’azione od omissione che causi responsabilità amministrativa, la violazione che determina il reato o illecito amministrativo ovvero la violazione di legge o di regolamento amministrativo.
La Garanzia Tutela legale prevede le seguenti prestazioni:
✓ Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni e per delitti dolosi (in caso di assoluzione e/o derubricazione)
✓ Difesa per Azione di rivalsa e/o Responsabilità amministrativa, contabile per giudizi avanti la Corte dei conti
✓ Difesa avverso provvedimenti disciplinari dell’Ordine
✓ Difesa passiva a 2° rischio per danni cagionati a terzi
✓ Vertenze con Istituti/Enti di assistenza o previdenza
✓ Richieste risarcimento danni extracontrattuali subiti
✓ Chiamata in causa della Compagnia di Resp. Civile
La Retroattività, per la Difesa Penale e la Responsabilità Amministrativa, è di 1 anno, purché i fatti avvenuti anteriormente alla decorrenza dell’Assicurazione non siano conosciuti al momento o prima della stipula della stessa.
Il massimale, per sinistro e per periodo di assicurazione, è di
€ 35.000,00 ed è ripartito per grado di giudizio come indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
Che cosa non è assicurato?
Le Garanzie non coprono le spese legali relative a:
🗶 patti di quota lite tra Aderente/Assicurato e l’Avvocato, le indennità di trasferta, duplicazioni di onorari, multe, ammende, sanzioni pecuniarie e spese liquidate alle parti civili costituite contro l’Aderente/Assicurato
🗶 fatti dolosi
🗶 diritto di famiglia, successioni o donazioni e alla materia fiscale e amministrativa
🗶 eventi naturali, tumulti o sommosse popolari, terrorismo, vandalismo, eventi bellici, sciopero, serrate, class action
🗶 detenzione od impiego di sostanze radioattive, attività nucleari
🗶 diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust
🗶 attività di trattamento o smaltimento dei rifiuti, a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente o a procedimenti per responsabilità degli Assicurati derivanti da sostanze tossiche, ivi compresi amianto/asbesto
🗶 compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e l’Assicurato
🗶 operazioni straordinarie societarie, affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare
🗶 circolazione stradale, navigazione di imbarcazioni, aeromobili o altri veicoli
🗶 difesa penale per abuso di minori
🗶 prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati nell’esercizio dell’attività professionale
🗶 compravendita/permuta di immobili, restauro
/risanamento /ristrutturazione /costruzione di edifici, fornitura /posa in opera di materiali/impianti
🗶 all’esercizio abusivo della professione medica o di operatore sanitario
🗶 a vertenze con la Società o con Società del Gruppo AmTrust
🗶 eventi legati al rischio informatico, cd. “Cyber Risk”
Ci sono limiti di copertura?
! È previsto lo scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per le spese legali di giudizio
! Le garanzie non operano se l’Assicurato in qualità di dipendente pubblico omette di comunicare e concordare con l’Ente pubblico presso cui svolge la propria Attività Professionale, la nomina del legale
incaricato per la gestione della vertenza
! In presenza di Polizza di Responsabilità Civile, la presente Assicurazione opera dopo l’esaurimento del massimale di Responsabilità Civile per resistenza e soccombenza
! L’Assicurazione opera ad integrazione di quanto dovuto dai soggetti obbligati in forza di legge o di contratto, a garantire il patrocinio legale in favore dell’Assicurato
Dove vale la copertura?
✓ In Europa per le prestazioni di: difesa penale, richiesta risarcimento danni a terzi, resistenza alle richieste di risarcimento extracontrattuali e contrattuali avanzate da terzi.
✓ In Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, per tutte le altre prestazioni.
Che obblighi ho?
• Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all’indennizzo, nonché la cessazione del contratto.
• Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, oltre ai casi di sospensione o radiazione dall’Albo, inabilitazione o interdizione, esercizio abusivo della professione.
• Devi comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all’indennizzo.
• Se ritieni di essere soggetto attivo o passivo di un procedimento penale, civile o amministrativo, devi quanto prima denunciarlo alla Società e agli altri eventuali assicuratori; diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo.
• In caso di sinistro devi immediatamente fare quanto ti è possibile per evitare o diminuire il danno (ad es. rendendoti adempiente all’obbligo che ti viene contestato); diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo.
• Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni (art. 2952 c.c.).
Quando e come devo pagare?
Devi pagare il Premio prima della data di decorrenza della copertura assicurativa e devi pagare l’intero Premio annuo. Il Premio è comprensivo di imposte (secondo le norme fiscali vigenti).
La singola Adesione non prevede il tacito rinnovo, salvo sia diversamente indicato nel Modulo di Adesione. Inoltre, ad ogni scadenza annua la Società può formulare una proposta di rinnovo per ulteriori 12 mesi a cui potrai manifestare l’accettazione pagando il Premio entro il 30° giorno successivo alla data di scadenza dell’Adesione.
Puoi pagare il Premio con denaro contante, assegno (bancario, postale o circolare), bonifico bancario o sistemi di pagamento elettronico.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione, se pagato il Premio, oppure dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio se successivo, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nel Modulo di Adesione. La singola Adesione non prevede il tacito rinnovo, salvo sia diversamente indicato nel Modulo di Adesione.
Come posso disdire la Polizza?
La Polizza Collettiva ha la durata indicata sulla Scheda di Polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno. Il contratto può essere disdettato ad ogni scadenza annuale, a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC, Raccomandata a mano, fax o e-mail) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale stessa.
La singola Adesione è senza tacito rinnovo, salvo sia indicato diversamente nel Modulo di Adesione. In tale ultimo caso, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnoverà tacitamente, ogni volta, per 1 anno, salvo il caso di cessazione della Polizza Collettiva.
L’Aderente può recedere dalla Polizza, anche in corso d’anno, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC, Raccomandata a mano) dando un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.
Assicurazione per la Tutela Legale dei Medici e dei
Professionisti Sanitari non medici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Prodotto “AmTrust Tutela Legale Medici&Sanitari” – Ed. 07/2022 – Ultimo aggiornamento 07/2022
31/07/2022 (data di realizzazione), il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Xxx Xxxxxxx, 00 – 20121 Milano (MI) – Italia; recapito telefonico: x00 0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx; indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx AmTrust Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio con con Provvedimento ISVAP n. 2595 ed è iscritta dal 14.03.2008 al n° 1.00165 dell’Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia. |
L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa è pari 283.519 migliaia di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 5.500 migliaia di Euro e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a 270.464 migliaia di Euro. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxx.xxx L’importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 155.803 migliaia di Euro; l’importo del requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 43.814 migliaia di Euro e l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura (OF) è pari a 271.793 migliaia di Euro. L’indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione danni, è pari a 174,4%; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2021. |
Al contratto si applica la legge Italiana |
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alla copertura assicurativa offerta. La “Garanzia Tutela Legale” prevede le seguenti prestazioni: • Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa. • Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; • La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa avverso l’azione di rivalsa esperita dal datore di lavoro o dalla sua Compagnia di Responsabilità Civile o la difesa avverso l’azione di Responsabilità Amministrativa per danno erariale esperita dalla Corte dei conti, instaurata nei confronti dell’Assicurato per l’accertamento di colpa grave, salvo il caso in cui sia a ciò obbligato un soggetto terzo; • Difesa avverso provvedimenti disciplinari disposti dall’Ordine, dal Collegio, dal Consiglio o dal Registro Professionale al quale l’Assicurato è iscritto. • Resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera esclusivamente a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, la presente garanzia non opera. |
• Sostenere vertenze con Istituti o Enti Privati di assistenza e previdenza o con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale dell’Assicurato. • Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte. • Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile. La prestazione viene garantita esclusivamente per la copertura degli oneri necessari alla redazione degli atti giudiziali funzionali alla chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile ed opera entro un esborso massimo di € 1.000 per Sinistro. |
Che cosa NON è assicurato? |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Xxxxx si precisa che la garanzia Difesa contro l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa-contabile non opera nel caso in cui: • l’assicurazione di Responsabilità Civile copra l’importo della rivalsa o della condanna per colpa grave in Corte dei conti, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo per violazione del patto di gestione lite; • il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione; • la polizza di Responsabilità Civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il Premio o l’adeguamento del Premio o perché il sinistro è stato denunciato oltre i termini di decadenza stabiliti in Polizza o perché non sussiste responsabilità dell’Assicurato. Si precisa inoltre che l’operatività della presente garanzia aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità Civile in merito alla copertura del sinistro. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa quanto segue: • In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all’assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In qualità di Assicurato devi quanto prima denunciare in forma scritta all’Impresa ciascun Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne hai avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione dell’Assicurazione. Tuttavia, nel caso di pensionamento o morte dell’Aderente/Assicurato, l’Assicurazione è comunque operante per i Sinistri denunciati alla Società, nei 5 anni successivi al pensionamento o alla morte, purché il Sinistro sia insorto nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, ma non successivamente al pensionamento/morte. Qualora l’Assicurazione sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei Sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente. Nel caso di coesistenza di più assicurazioni sul medesimo rischio, devi denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. La denuncia di Xxxxxxxx va inoltrata a AmTrust Assicurazioni S.p.A., Sinistri Tutela Legale - Xxx Xxxxxxx,00 – 00000 Xxxxxx - tramite raccomandata A/R oppure tramite email alla casella xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx, xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. |
Assistenza diretta/in convenzione: Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad Organismi di mediazione. | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista. | |
Prescrizione: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare: • l’annullamento del Contratto se derivanti da dolo o colpa grave o la facoltà di recesso da parte dell’Assicuratore se non sussiste dolo o colpa grave; • la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si impegna a pagare all’assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell’importo dello stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che: - I premi assicurativi sono pagati con le seguenti modalità: denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione ai contratti di assicurazione contro i danni), assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione oppure sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione. - Il premio pagato per l’Assicurazione è soggetto all’aliquota d’imposta attualmente in vigore, pari al 21,25% del premio imponibile annuo. - Il premio è annuale e non è prevista la possibilità di frazionamento. - Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | All’Aderente/Assicurato è dovuto il rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, nei casi di Recesso per sinistro o per esercizio del “Diritto di ripensamento”. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione, se pagato il premio, oppure dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio se successivo, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nel Modulo di Adesione. La singola Adesione non prevede il tacito rinnovo, salvo sia diversamente indicato nel Modulo di Adesione. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione totale o parziale del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che, qualora il contratto sia stato promosso o collocato a distanza (c.d. vendita a distanza), l’Aderente/Assicurato ha 14 giorni di tempo per esercitare il diritto di Recesso per ripensamento. Tale termine decorre dalla data di pagamento del Premio. La volontà di recedere dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano), inviata all’Intermediario incaricato o alla Società. |
Risoluzione | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, tanto l’Aderente/Assicurato che la Società possono recedere dalla copertura assicurativa dando un preavviso di almeno 30 giorni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il presente prodotto assicurativo è destinato a: medici, specializzandi, operatori sanitari, esercenti professioni sanitarie non mediche, ausiliari, che svolgono la propria Attività Professionale in qualità di lavoratori dipendenti pubblici e/o privati regolarmente iscritti ad albi / collegi / registri professionali, con codice fiscale italiano. |
Quali costi devo sostenere? |
Il premio pagato dall’Aderente/Assicurato è comprensivo delle provvigioni medie riconosciute all’intermediario che sono pari al 23,00% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami – AmTrust Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – Fax x00 0000000000 - Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso. La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. |
Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori e degli Intermediari a titolo accessorio, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l’intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all’oggetto del reclamo. Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Xxxxxx e Banche) e loro dipendenti/collaboratori, gli stessi saranno gestiti direttamente dall’Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall’intermediario proponente mentre i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un’Agenzia, sono gestiti dall’impresa preponente. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato ad AmTrust Assicurazioni S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - L’Arbitrato è facoltativo e applicabile in caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l’Assicurato e la Società; le parti possono demandare ad un arbitro che decida secondo equità, designato di comune accordo, o in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI CLIENTI UN’AREA RISERVATA DEL PROPRIO SITO WEB DESTINATA ALLA SOLA CONSULTAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO.
Condizioni di Assicurazione
Indice
Glossario 3
Informazioni sull’Assicurazione 6
Articolo 1 Oggetto del Contratto e descrizione della Garanzia base 6
b. Aderenti/Assicurati e ambito di operatività 6
c. Forma ed efficacia della Assicurazione 6
3.2 Oneri non oggetto di copertura 8
3.3 Ulteriori esclusioni relative alla difesa contro l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa-contabile, di cui all’Art. 1.2.3 9
Ci sono limiti di copertura? 9
Articolo 4 Limiti di copertura 9
4.3 Clausola di Sussidiarietà 9
4.4 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile 9
Articolo 5 Estensione territoriale 9
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro? 10
6.1 Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx 00
6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale 11
Articolo 7 Pagamento ed eventuale rimborso del Premio 11
7.1 Pagamento del Premio della Polizza collettiva 11
7.2 Pagamento del Premio della singola adesione e sospensione della copertura assicurativa 11
Quando comincia la copertura e quando finisce? 11
Articolo 8 Effetto e durata della copertura assicurativa 11
Articolo 9 Casi di interruzione del Contratto 12
9.1 Recesso per Sinistro dalla singola adesione 12
9.2 Sospensione/radiazione dall'albo, inabilitazione o interdizione dell’Aderente/Assicurato 12
9.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio 12
9.4 Diritto di ripensamento 12
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie 12
Articolo 10 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro 12
Altre disposizioni contrattuali 12
Articolo 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 12
Articolo 12 Variazioni del rischio. Aggravamento e diminuzione del rischio 12
Articolo 13 Altre Assicurazioni 13
Articolo 14 Assicurazione per conto altrui 13
Articolo 16 Foro competente per l’esecuzione del contratto 13
Articolo 17 Comunicazioni - Modifiche dell’Assicurazione 13
Articolo 18 Rinvio alle norme di legge 13
Articolo 19 Forma delle comunicazioni in caso di vendita a distanza 13
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:
Albo professionale | Registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate professioni. |
Arbitrato | Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto. |
Aderente/Assicurato | Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. |
Assistenza giudiziale | Attività di difesa di un Legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della vertenza. |
Assistenza stragiudiziale | Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo. |
Attività Professionale | Le attività sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione medico/sanitaria specificata nel Modulo di Adesione. |
Carenza | Periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo decorre dal momento della stipulazione del Contratto di Assicurazione, o dalle ore 24.00 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, fino a quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della Polizza che invece cesserà al decorrere dell’anno dal momento della firma. |
Costituzione di parte civile | Azione civile promossa all’interno del processo penale. |
Compensi per la trasferta | Spese di viaggio e di soggiorno dovute dal cliente al proprio Avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale. |
Controparte | La parte avversaria in una vertenza. |
Contraente | Soggetto che stipula l'Assicurazione Collettiva. |
Delitto colposo | È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo. |
Delitto doloso | Qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali. |
Disdetta | Atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo. |
Fatto illecito | Inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. |
Indennizzo/Risarcimento | Somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. |
IVASS | Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. |
Massimale per Sinistro | Somma massima liquidabile dalla Società per il pagamento di ciascun Sinistro. È prevista una ripartizione del Massimale per ogni grado di giudizio come meglio specificato all’articolo 1.1 lett. d) delle Condizioni di Assicurazione. |
Massimale per Periodo di Assicurazione | Somma massima liquidabile dalla Società per il pagamento dei Sinistri insorti nel medesimo Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero degli stessi. |
Mediazione | Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili. |
Modulo di Adesione | Il documento contrattuale che certifica i termini dell’Adesione dell’Aderente/Assicurato alla Polizza Collettiva stipulata dal Contraente con la Società. |
Multa | Pena pecuniaria prevista per i delitti. |
Negoziazione assistita | Accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la vertenza tramite l’assistenza di Avvocati iscritti all’albo. |
Parti | La Società e il Contraente che stipulano l’Assicurazione. |
Periodo di Assicurazione | Il periodo compreso tra la data di effetto e la data della scadenza annuale della copertura assicurativa indicate nel Modulo di Adesione, comprensivo di 1 (uno) anno di retroattività. |
Perito | Libero professionista incaricato dall’impresa di Assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’Aderente/Assicurato o, nelle assicurazioni della Responsabilità Civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. |
Polizza Collettiva | Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Aderente/Assicurato. |
Premio | Somma dovuta alla Società dall’Aderente/Assicurato a corrispettivo dell’Assicurazione. |
Prescrizione | Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. |
Procedimento disciplinare | Trattasi di un procedimento amministrativo davanti all’albo professionale dei medici che si conclude, ove venga riconosciuta la responsabilità del sanitario, con un provvedimento di natura sanzionatorio (es. sospensione dell’attività). |
Procedimento penale | Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. |
Reato | Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. |
Responsabilità contrattuale | È la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un'obbligazione. |
Responsabilità extracontrattuale | È la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore in conseguenza della causazione di un fatto illecito. |
Recesso | Atto con il quale una delle Parti e/o l’Aderente/Assicurato può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi di determinate condizioni. |
Scheda di Polizza | Il documento che prova il Contratto di Assicurazione Collettiva. |
Scoperto | Percentuale del danno indennizzabile ai termini di Polizza, che non è indennizzata dalla Società in caso di Sinistro. Si calcola sull'ammontare economico del danno da corrispondere (importo delle spese legali), che rimane così a carico dell'Aderente/Assicurato; può prevedere un importo minimo ed uno massimo. |
Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato) | Giudicato è il provvedimento che, salvo il caso della revocazione ormai è divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza. |
Sinistro | Verificarsi dell’evento dannoso contemplato nel contratto assicurativo. Per evento dannoso si intende: • il danno o un presunto danno subito dall’ Aderente/Assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall’ Aderente/Assicurato; • l’azione od omissione che possa dar luogo a responsabilità amministrativa; • la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o come illecito amministrativo; • la violazione o presunta violazione di una norma di legge o di regolamento in materia amministrativa. |
Xxxxxxxxxxx | È la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice. |
Società | L’Impresa di Assicurazione AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx. |
Spese arbitrali | Spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell’arbitro prescelto. |
Spese legali | Compensi dovuti al patrocinatore sensi ai di legge. |
Spese liquidate | Spese spettanti all’Avvocato definite dal giudice in sede di sentenza. |
Spese di domiciliazione | Spese dell’Avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l’Avvocato incaricato dall’Aderente/Assicurato risieda fuori da tale distretto. |
Spese di soccombenza | Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. |
Spese di giustizia | Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, salvo il caso in cui a conclusione del giudizio il soccombente sia condannato a rifondere le stesse. |
Spese peritali | Somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte). |
Tacito rinnovo | È una clausola che prevede il rinnovo automatico del Contratto alla scadenza. |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. |
Tutela Legale | L’Assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati. |
Valore in lite | Determinazione del valore del Sinistro. |
Informazioni sull’Assicurazione
La presente Assicurazione è rivolta al medico, allo specializzando, all’esercente professioni sanitarie non mediche e sociosanitarie ed agli ausiliari sanitari per la propria Attività Professionale svolta sia come dipendente di struttura sanitaria pubblica che dipendente di struttura sanitaria privata (anche se non specializzato o iscritto ad una scuola di specializzazione purché di età inferiore a 38 anni). L’Assicurazione indennizza le spese sostenute a titolo di oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Aderente/Assicurato per la difesa dei suoi interessi. Sono inoltre garantite le Spese legali per la Negoziazione assistita e per la Mediazione obbligatoria e in questo ultimo caso, anche le spese dell’organismo di mediazione.
Articolo 1 Oggetto del Contratto e descrizione della Garanzia base
La Società assicura per i Massimali e per la garanzia acquistata e indicata nel Modulo di Adesione, i seguenti oneri:
• le spese legali per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio, le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell’Aderente/Assicurato, le spese peritali, le spese di giustizia e processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Aderente/Assicurato per la difesa dei suoi interessi;
• le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione;
• le spese dell’Organismo di mediazione, nei soli casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell’arbitro eventualmente sostenute dall'Aderente/Assicurato;
Non sono oggetto di copertura le spese indicate al successivo Art. 3.2 Oneri non oggetto di copertura.
Sono oggetto della presente Assicurazione solo i compensi forensi determinati per le effettive attività espletate, entro il limite dei valori medi dei parametri ministeriali disciplinati ex D.M. 55/2014 (ss.mm.ii), senza gli eventuali aumenti ivi previsti.
b. Aderenti/Assicurati e ambito di operatività
Gli oneri di cui al precedente punto a) Oggetto sono prestati a tutela dei diritti dell’Aderente/Assicurato in qualità di medico o di operatore sociosanitario o ausiliario, per la propria Attività Professionale svolta come dipendente per Sinistri avvenuti nell’ambito dell’Attività Professionale assicurata e descritta nel Modulo di Adesione. Le garanzie operano anche per l'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici in genere.
c. Forma ed efficacia della Assicurazione
L’Assicurazione opera nella forma Loss Occurence, ossia è intesa a tutelare l’Aderente/Assicurato in seguito a Sinistri insorti durante il periodo di efficacia del contratto, purché denunciati entro il termine di decadenza di cui all’Art. 6.2 Denuncia del Sinistro e fermo il termine di prescrizione del diritto stabilito dalla legge. In particolare, la prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti:
• durante il periodo di efficacia del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall’Aderente/Assicurato o di violazione o presunta violazione di una norma di legge penale o amministrativa;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.
Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Aderente/Assicurato, la presente Polizza opera in secondo rischio, come specificato all’Art. 4.4 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale.
Il Massimale per Sinistro e per Periodo di Assicurazione è di € 35.000,00 (trentacinquemila) è ripartito per grado di giudizio come di seguito:
• € 8.000,00 (ottomila) per le spese sostenute nel 1° grado di giudizio;
• € 12.000,00 (dodicimila) per le spese sostenute nel 2° grado di giudizio / appello;
• € 15.000,00 (quindicimila) per le spese sostenute nel 3° grado di giudizio / ricorso in Cassazione.
Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all’Aderente/Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dal precedente punto a) Oggetto, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione verso il terzo.
1.2.1 Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.
1.2.2 Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Aderenti/Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità (art. 530, co. 1, c.p.p.) per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia opera, inoltre, anche nel caso di procedimento che si concluda con sentenza di c.d. “patteggiamento” ai sensi dell’art. 444 c.p.p. fino ad un esborso massimo per sinistro di € 5.000 (cinquemila). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Xxxxx restando l’obbligo per gli Aderenti/Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società non anticiperà alcuna somma; in attesa della definizione del giudizio.
Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa dal c.d. “patteggiamento” o dall’assoluzione che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati o in mancanza di derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà all’Aderente/Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
L’Aderente/Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza e degli atti processuali e difensivi attestanti l’attività professionale svolta dal difensore.
Le prestazioni di cui ai precedenti punti 1.2.1 e 1.2.2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell’Aderente/Assicurato sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata.
1.2.3 La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa avverso l’azione di rivalsa esperita dal datore di lavoro o dalla sua Compagnia di Responsabilità Civile o la difesa avverso l’azione di Responsabilità Amministrativa per danno erariale esperita dalla Corte dei conti, instaurata nei confronti dell’Assicurato per l’accertamento di colpa grave, salvo il caso in cui sia a ciò obbligato un soggetto terzo.
Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l’importo indicato nella stessa.
La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.
Opera, invece, a primo rischio nei casi in cui:
A) l’assicurazione di Responsabilità Civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla Polizza;
B) qualora l’assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo, avendo esaurito il massimale per liquidare l’importo della rivalsa. In tal caso la prestazione opera per le spese successive.
La Società non anticiperà alcuna somma, in attesa della definizione del giudizio.
La prestazione non opera nel caso previsto dal successivo Art. 3.3 Ulteriori esclusioni relative Difesa alla Rivalsa.
1.2.4 Difesa avverso provvedimenti disciplinari disposti dall’Ordine, dal Collegio, dal Consiglio o dal Registro Professionale al quale l’Aderente/Assicurato è iscritto.
1.2.5 Vertenze per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da terzi per fatti illeciti degli Aderenti/Assicurati. La prestazione opera a secondo rischio, ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese legali di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la Polizza di Responsabilità Civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente prestazione non opera.
1.2.6 Vertenze con Istituti o Enti Privati e Pubblici. Sostenere vertenze con Istituti o Enti Privati di assistenza e previdenza o con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale dell’Aderente/Assicurato.
1.2.7 Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
1.2.8 Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile. La prestazione viene garantita esclusivamente per la copertura degli oneri necessari alla redazione degli atti giudiziali funzionali alla chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile ed opera entro un esborso massimo di €
1.000 (mille) per Sinistro.
La prestazione non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del Premio della Polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di
prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere all’Aderente/Assicurato di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l’Aderente/Assicurato si obbliga a rimborsare le eventuali spese legali o peritali che la Società ha anticipato.
In deroga all’Art. 1.1 lett. c) – Forma ed efficacia della Assicurazione, la prestazione opera retroattivamente per le sole garanzie di cui ai precedenti articoli 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 per fatti avvenuti fino ad un massimo di 1 (uno) anno anteriormente alla data di effetto della copertura assicurativa.
Quanto sopra purché l’Aderente/Assicurato abbia conoscenza del Sinistro successivamente alla data di effetto della copertura assicurativa. La difesa penale o la difesa avanti la Corte dei conti relative ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell’Aderente/Assicurato prima della decorrenza della copertura assicurativa non sono oggetto di copertura.
Qualora l’Aderente/Assicurato, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto il relativo Premio per una Polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri successivamente alla cessazione del contratto, l’Aderente/Assicurato si impegna a denunciare i Sinistri insorti prima della stipula del presente contratto previamente alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato e si impegna a fornirne prova documentale.
La presente Garanzia opera in caso di contestazioni dolose esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.
Qualora un Sinistro possa essere coperto da più Polizze sottoscritte dall’Aderente/Assicurato con la Società per il medesimo rischio, la presente Garanzia non sarà operativa.
Se non risulta diversamente indicato nella descrizione delle singole prestazioni previste dalla Garanzia Tutela legale, le prestazioni non coprono sinistri relativi:
a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
b) alla materia fiscale;
c) alla materia amministrativa;
d) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
e) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Aderente/Assicurato, ad eccezione dei Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
f) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
g) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
h) a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e l’Aderente/Assicurato;
i) alla circolazione stradale di veicoli, alla navigazione e/o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
j) a fatti dolosi delle persone assicurate;
k) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente o a procedimenti per responsabilità degli Aderenti/Assicurati derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto;
l) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
m) a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall’Aderente/Assicurato nell'esercizio della sua attività;
n) alla compravendita o alla permuta di immobili;
o) ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
p) all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
q) all’attività di trattamento o smaltimento dei rifiuti;
r) all’esercizio abusivo della professione medica o di operatore sanitario;
s) a vertenze con la Società o con Società del Gruppo AmTrust;
t) all’adesione ad azioni di classe (class action);
u) alla difesa penale per abuso di minori;
v) ad eventi connessi, legati o consequenziali al rischio informatico, cd. “Cyber Risk”.
3.2 Oneri non oggetto di copertura
Non sono oggetto di copertura:
• i compensi derivanti da patti quota lite conclusi tra l’Aderente/Assicurato e l’Avvocato;
• le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;
• il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Aderente/Assicurato nei procedimenti penali.
La Garanzia non opera, inoltre, nel caso in cui:
• l’assicurazione di Responsabilità Civile copra l’importo della rivalsa o della condanna per colpa grave in Corte dei conti, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo per violazione del patto di gestione lite;
• il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione;
• la polizza di Responsabilità Civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il Premio o l’adeguamento del Premio o perché il sinistro è stato denunciato oltre i termini di decadenza stabiliti in Polizza o perché non sussiste responsabilità dell’Assicurato.
L’operatività della presente garanzia aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità Civile in merito alla copertura del sinistro.
Articolo 4 Limiti di copertura
Le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate dalla Società applicando lo Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 (cinquecento).
Qualora l’Aderente/Assicurato nomini l’Avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate direttamente dalla Società all’Avvocato incaricato senza applicazione dello Scoperto ed anzi con aumento del Massimale per grado di giudizio del 30%, per i soli onorari dell’Avvocato nominato dall’Aderente/Assicurato. In ogni caso, nella precedente fase stragiudiziale la Società gestisce la trattazione della vertenza nei termini dell’Art. 6.3 Gestione del Sinistro.
Nel caso in cui l’Aderente/Assicurato sia un dipendente pubblico, si obbliga a comunicare e a concordare con l’Ente pubblico del Servizio Sanitario Nazionale presso cui svolge la propria Attività Professionale, la nomina del legale incaricato per la gestione della vertenza. L’Aderente/Assicurato deve fornire alla Società copia della comunicazione di autorizzazione dell’Ente o della Struttura.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta la decadenza dalle garanzie.
Qualora l’Ente o la Struttura neghi l’autorizzazione per conflitto di interesse la copertura assicurativa è comunque operante.
La copertura opera in via sussidiaria e solo dopo l’esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dalla legge, dal CCNL di riferimento o da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali eventualmente stipulata di cui l’Aderente/Assicurato possa beneficiare.
Nel caso in cui non esista un soggetto terzo tenuto all’obbligo del patrocinio legale, la copertura assicurativa opererà a primo rischio.
4.4 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile
Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Aderente/Assicurato, la presente Assicurazione, nei limiti delle prestazioni, opera a secondo rischio ossia dopo l’esaurimento del Massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.
In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all’assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
Articolo 5 Estensione territoriale
Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
• in Europa per la difesa penale, per le richieste di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alle richieste di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da terzi.
• nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, per tutti gli altri casi.
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro?
6.1 Insorgenza del Sinistro e unico Sinistro
Ai fini del presente contratto, per insorgenza del Sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
• il danno o un presunto danno subito dall’Aderente/Assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall’Aderente/Assicurato;
• l’azione od omissione che possa dar luogo a responsabilità amministrativa;
• la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o come illecito amministrativo;
• la violazione o presunta violazione di una norma di legge o di regolamento in materia amministrativa.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
Si considerano come unico Sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
L’Aderente/Assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve quanto prima denunciare alla Società qualsiasi Sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, fermi i termini di decadenza e di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
La denuncia del Sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione dell’Assicurazione. Tuttavia, nel caso di pensionamento o morte dell’Aderente/Assicurato, l’Assicurazione è comunque operante per i Sinistri denunciati alla Società, nei 5 (cinque) anni successivi al pensionamento o alla morte, purché il Sinistro sia insorto nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, ma non successivamente al pensionamento/morte.
Qualora l’Assicurazione sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei Sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.
L’Aderente/Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l’Aderente/Assicurato deve denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 codice civile.
Qualora l’Aderente/Assicurato, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto il relativo premio per una polizza per i medesimi rischi che preveda la denuncia dei Sinistri anche successivamente alla cessazione del contratto, l’Aderente/Assicurato, si impegna a denunciare i Sinistri insorti prima della stipula del presente contratto previamente alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.
Le denunce di Xxxxxxxx dovranno essere inoltrate a AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Divisione Sinistri - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx, xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, che potrà svolgere l’attività tramite le proprie sedi territoriali.
Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Aderente/Assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l’Aderente/Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale per la trattazione giudiziale.
In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale.
La copertura assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo.
In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Società.
La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Consulenti Tecnici.
La Società si impegna a pagare all’Aderente/Assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di definizione del Sinistro o del mancato accordo dell’importo dello stesso.
6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale
L'Aderente/Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati del distretto di Corte d’Appello dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale dell’Aderente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.
L’Aderente/Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Avvocato così individuato.
La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.
Articolo 7 Pagamento ed eventuale rimborso del Premio
7.1 Pagamento del Premio della Polizza collettiva
All’atto del perfezionamento della Polizza Collettiva il Contraente non versa alcun Premio.
7.2 Pagamento del Premio della singola adesione e sospensione della copertura assicurativa
Il Premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, ed è interamente dovuto.
Se l’Aderente/Assicurato non paga la prima rata di Premio, la copertura resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Resta salva la facoltà della Società di dichiarare risolto il contratto per inadempimento come meglio specificato al successivo Art. 9.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio.
I Premi devono essere pagati alla Società ovvero all'intermediario incaricato. Le modalità di pagamento dei Premi sono le seguenti:
• denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione ai contratti di assicurazione contro i danni;
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione;
• sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione.
In caso di Recesso per Sinistro esercitato ai sensi dell’Art. 9.1 Recesso per Sinistro o in caso di Recesso per ripensamento esercitato ai sensi dell’Art. 9.4 Diritto di Ripensamento, all’Aderente/Assicurato è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Articolo 8 Effetto e durata della copertura assicurativa
Il contratto ha la durata prevista dalla Scheda di Polizza e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno.
La singola adesione ha la durata prevista nel Modulo di Adesione e non si rinnova tacitamente, salvo sia indicato diversamente nel Modulo di Adesione. In tale ultimo caso, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnoverà tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno, salvo il caso di cessazione della Polizza Collettiva.
Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati versati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, e termina alle ore
24.00 del giorno di scadenza indicato nel Modulo di Adesione stesso.
Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza di ciascun Periodo di Assicurazione, la Società può formulare una proposta di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi. L’Aderente/Assicurato può manifestare la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione mediante il pagamento
del Premio propostogli dalla Società senza la necessità di compilare un nuovo Modulo di Adesione, salvo il caso di variazione del rischio.
In caso di accettazione e relativo pagamento della proposta formulata dalla Società, o stipula di un nuovo contratto dovuto a variazione del rischio, la copertura assicurativa opererà in continuità alla precedente.
Articolo 9 Casi di interruzione del Contratto
9.1 Recesso per Sinistro dalla singola adesione
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, tanto l’Aderente/Assicurato che la Società possono recedere dalla copertura assicurativa mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) dando un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di effetto del Recesso. Come previsto dall’Art. 9.3 Rimborso del Premio in caso di Recesso, all’Aderente/Assicurato è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
9.2 Sospensione/radiazione dall'albo, inabilitazione o interdizione dell’Aderente/Assicurato
Il contratto cessa di produrre effetto in caso di radiazione, inabilitazione o interdizione dell’Aderente/Assicurato; in tali casi non saranno oggetto di copertura i Sinistri insorti successivamente alla suddetta data di radiazione, inabilitazione o interdizione.
L’esercizio abusivo della professione è causa di nullità dell’Assicurazione e la Società è liberata da ogni ulteriore prestazione.
Nei casi sopra descritti, la Società non è tenuta al rimborso del Premio pagato e non goduto all’Aderente/Assicurato.
Se l’Aderente/Assicurato sia stato sospeso o radiato dall’albo, o sia inabilitato o interdetto all’esercizio della professione, deve darne immediata comunicazione alla Società.
9.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio
In caso di mancato pagamento del Premio nei termini previsti dal precedente Art. 8.2 Singola Adesione, la Società ha facoltà di dichiarare risolto il contratto per inadempimento, a mezzo lettera raccomandata A/R, con diritto di esigere il pagamento dei Premi scaduti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1901 Codice Civile.
Qualora il contratto sia stato promosso o collocato a distanza (c.d. vendita a distanza), l’Aderente/Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di Recesso per ripensamento. Tale termine decorre dalla data di pagamento del Premio.
La volontà di recedere dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano), inviata all’Intermediario incaricato o alla Società.
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie
Articolo 10 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l’Aderente/Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L’Aderente/Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Altre disposizioni contrattuali
Articolo 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni e le informazioni rese dall’Aderente/Assicurato e riportate nel Modulo di Adesione formano la base dell’Assicurazione e rilevano ai fini della decisione della Società di contrarre l’Assicurazione nonché ai fini della determinazione del Premio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Aderente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Aderente/Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Articolo 12 Variazioni del rischio. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Aderente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Articolo 13 Altre Assicurazioni
L’Aderente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo. In caso di Sinistro vale quanto disposto dall’Art. 6.2 Denuncia del Sinistro.
Articolo 14 Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dalla presente Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Aderente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1891 Codice Civile.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Aderente/Assicurato.
Articolo 16 Foro competente per l’esecuzione del contratto
Foro competente è quello di residenza dell’Aderente/Assicurato.
Articolo 17 Comunicazioni - Modifiche dell’Assicurazione
Ogni comunicazione inerente l’Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti.
I riferimenti della Società sono i seguenti:
AmTrust Assicurazioni S.p.A.: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000, Xxxxxx Tel. 0000000000 – Fax. 0000000000
Email: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Articolo 18 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni di assicurazione, valgono le norme di legge.
Articolo 19 Forma delle comunicazioni in caso di vendita a distanza
Qualora il contratto sia stato promosso o collocato a distanza, l’Aderente/Assicurato:
a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) ha il diritto di richiedere la variazione della tecnica di comunicazione a distanza.
AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: Via Clerici • 14 • 00000 Xxxxxx • Italia
Tel. + 00 0000000000 • Fax + 00 0000000000 • xxx.xxxxxxx.xx
PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx • Email: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx Capitale Sociale € 5.500.000,00 • P.IVA e C.F. 01917540518
Data iscrizione Registro Imprese 13/06/2019 • Numero REA MI-2562338 Provvedimento autorizzazione ISVAP n. 2595 del 14/03/2008
Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165 Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI)