Termini e condizioni di fornitura / CG di STEINCO Paul vom Stein GmbH
Termini e condizioni di fornitura / CG di STEINCO Xxxx vom Xxxxx GmbH
1. Ambito di validità
Queste condizioni si applicano nei confronti di società e di persone giuridiche e fondazioni di diritto pubblico. I nostri prodotti e servizi vengono forniti esclusivamente sulla base delle con- dizioni riportate di seguito. Non sono valide le condizioni di acquirenti che non siano state da noi espressamente riconosciute.
2. Offerta e stipula
2.1 Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non sono vincolanti, tranne ove siano es- pressamente definite vincolanti in forma scritta. Le dichiarazioni di accettazione dell'ac- quirente diventano vincolanti solamente con la nostra conferma d'ordine scritta, purché costi- tuiscano offerte ai sensi dell'art. 145 del Codice civile tedesco. Ci impegneremo ad accettare gli ordini dell'acquirente entro cinque giorni dal ricevimento.
2.2 Ci riserviamo diritti illimitati di proprietà e d'autore sui preventivi, i disegni e altri docu- menti; questi non possono essere resi accessibili a terze parti. Qualora l'ordine non ci venga conferito, i disegni e gli altri documenti inclusi nelle offerte vanno restituiti immediatamente su nostra richiesta.
2.3 Le informazioni e illustrazioni comprese nei prospetti e nei cataloghi costituiscono valori indicativi in base agli standard di settore, salvo il caso in cui siano stati espressamente descritti come vincolanti.
3. Contratti a lungo termine e a chiamata, adeguamento dei prezzi
3.1. I contratti a tempo indeterminato possono essere rescissi con tre mesi di preavviso.
3.2. Qualora vi sia un cambiamento sostanziale nei costi di manodopera, del materiale o dell'energia in un contratto a lungo termine (contratti con durata superiore a 12 mesi e cont- ratti a tempo indeterminato), ciascuna parte contraente ha il diritto di richiedere un adegua- mento dei prezzi che tenga conto di tali fattori.
3.3. Se non è stato concordato un quantitativo vincolante per l'ordine, il nostro calcolo si basa sul quantitativo ordinato non vincolante (quantitativo target) che l'acquirente si aspetta per un determinato periodo.
3.4. Per i contratti di fornitura a chiamata, tranne ove altrimenti concordato, la comunicazione sui quantitativi vincolanti deve pervenirci con almeno sei mesi di preavviso dalla data di con- segna. I costi supplementari derivanti da una richiesta tardiva o da modifiche successive di tempistiche o quantitativi da parte del partner saranno a suo carico e definiti in base ai nostri calcoli.
4. Riservatezza
4.1 Ciascuna parte contraente utilizzerà ogni documento (tra cui anche i modelli, i campioni e i dati) e il know-how ottenuti attraverso questo rapporto commerciale solamente per le finalità congiunte perseguite, e manterrà riservati questi documenti e questo know-how nei confronti di xxxxx, con la stessa cautela adoperata
per i propri documenti e le proprie conoscenze paragonabili, se l'altra parte contraente li identifica come riservati o ha un aperto interesse a mantenerli tali.
4.2 Questo obbligo entra in vigore dal momento in cui i documenti o il know-how sono stati ottenuti per la prima volta e scade 36 mesi dopo la cessazione del rapporto commerciale.
4.3 L'obbligo non si applica ai documenti e alle conoscenze di dominio pubblico o già noti alla parte contraente al momento di riceverli senza l'obbligo di mantenerli segreti, oppure che vengano trasmessi successivamente da una terza parte che abbia il diritto di trasmetterli oppure che vengano prodotti dalla parte contraente destinataria senza impiegare documenti o conoscenze riservate dell'altra parte contraente.
5. Prezzi
5.1. Tranne ove altrimenti concordato, i prezzi si applicano franco fabbrica, escluse spese di imballaggio, trasporto, postali e assicurative; queste vengono fatturate separatamente.
5.2. Ai prezzi viene sommata l'imposta sul valore aggiunto nell'importo stabilito dalla legge.
6. Condizioni di pagamento
6.1 Il pagamento delle fatture è netto a 30 giorni dalla data della fattura.
6.2. Qualora sia incontestabile che abbiamo fornito merce parzialmente difettosa, l'ac- quirente è comunque tenuto a pagare per la merce priva di difetti, tranne laddove non sia in- teressato a una fornitura parziale. In tutti gli altri casi, l'acquirente può compensare sola- mente con controrivendicazioni incontestate o verificate con efficacia di giudicato.
6.3. In caso di ritardato pagamento, è nostro diritto addebitare gli interessi di mora al tasso applicato dalla banca per gli scoperti di conto corrente, e comunque almeno pari a 9 punti percentuali oltre il tasso d'interesse base della Banca Centrale Europea.
6.4. In caso di ritardato pagamento, previa notifica scritta all'acquirente, possiamo sospen- dere l'adempimento dei nostri obblighi fino ad avvenuto pagamento.
6.5. Se dopo la stipula del contratto risultasse evidente che la nostra richiesta di pagamento è compromessa per scarsa solvibilità dell'acquirente, è nostro diritto rifiutare di prestare il servizio concordato e fissare un termine ragionevole entro il quale l'acquirente dovrà pro- gressivamente saldare la fornitura o fornire garanzie. Se l'acquirente rifiuta o lascia trascor- rere senza esito il termine fissato, ci riserviamo il diritto di rescindere il contratto e richiedere il risarcimento dei danni.
7. Consegna
7.1. In linea di massima i termini di consegna sono indicativi e non vincolanti. In caso di dub- bio, il termine di consegna ha inizio con l'invio della conferma d'ordine da parte nostra. Per consentirci di rispettare il termine di consegna, l'acquirente deve presentare tempestiva- mente tutti i documenti necessari; inoltre devono pervenirci in tempo utile tutte le autorizzazi- oni e i permessi necessari e l'acquirente deve adempiere tutti gli obblighi contrattuali, in parti- colare le condizioni di pagamento concordate. Se queste condizioni non vengono soddisfatte puntualmente, prolungheremo i tempi di consegna di conseguenza. Quanto sopra non si ap- plica se la responsabilità del ritardo è nostra
7.2. Salvo accordi diversi, la consegna avviene "franco fabbrica". Per il rispetto del termine o del periodo di consegna fa fede la nostra notifica della disponibilità al ritiro e/o alla spedizi- one.
7.3 Le consegne parziali sono consentite in misura ragionevole e vengono fatturate separa- tamente.
7.4 Sono ammessi quantitativi superiori o inferiori a quanto ordinato per motivi legati alla pro- duzione, con una tolleranza del 10% rispetto al quantitativo totale dell'ordine. Il prezzo totale verrà modificato di conseguenza.
7.5 In caso di eventi di forza maggiore e di ogni evento al di fuori del nostro controllo e della nostra influenza, come disastri naturali, mobilitazioni, guerre, epidemie, pandemie, rivolte, scioperi e serrate, limitazioni delle autorità alle importazioni ed esportazioni, ostacoli imprevi- sti alla produzione o alla fornitura (presso di noi o i nostri subfornitori), i tempi di consegna verranno prolungati di conseguenza. Informeremo prima possibile l'acquirente dell'inizio e della fine di simili circostanze.
7.6 Se l'acquirente riporta danni a seguito di un nostro ritardo, ha diritto a richiedere una compensazione forfettaria pari allo 0,5% del valore della parte della prestazione totale di cui non può servirsi in tempo o ai sensi del contratto a causa del ritardo, per ogni settimana piena di ritardo, fino a un massimo del 5% del valore.
7.7 In tutti i casi di ritardo nella fornitura, anche dopo che sia scaduto l'eventuale termine di consegna fissato, sono escluse sia le richieste di risarcimento danni dell'acquirente dovute al ritardo nella prestazione sia le richieste di compensazione in sostituzione alla prestazione che superino i limiti fissati al punto 7.6. Ciò non si applica nei casi di responsabilità obbligato- ria per dolo, negligenza grave o violazione della
vita, dell’integrità fisica e della salute. L'acquirente può rescindere il contratto nell'ambito delle disposizioni di legge solamente se il ritardo nella fornitura è attribuibile a noi.
7.8. L'acquirente si impegna a comunicarci dietro nostra richiesta ed entro un termine ade- guato se intenda o meno rescindere il contratto a causa del ritardo nella fornitura.
8. Spedizioni e trasferimento del rischio
8.1 L'acquirente deve accettare senza indugio la merce dichiarata come pronta per la spedi- zione. In caso contrario è nostro diritto spedirla o conservarla a spese e a rischio dell'ac- quirente a nostra discrezione.
8.2 In assenza di accordi specifici, la scelta del mezzo e del percorso di trasporto è di nostra competenza.
8.3 Con la consegna della merce alla ferrovia, allo spedizioniere o al corriere e/o con l'inizio dell'immagazzinamento, comunque entro e non oltre il momento in cui la merce lascia la fabbrica o il magazzino, il rischio viene trasferito all'acquirente anche ove ci siamo fatti carico della consegna
9. Riserva di proprietà
9.1 Ci riserviamo la proprietà della merce consegnata fino al saldo di tutti i crediti previsti dal rapporto commerciale con l'acquirente.
9.2 L'acquirente ha il diritto di vendere tale merce nel corso della sua normale attività, purché soddisfi puntualmente gli obblighi attribuitigli dal nostro rapporto commerciale. Tuttavia, l'ac- quirente non può dare in pegno la merce con riserva di proprietà né trasferirla come garan- zia. Egli è obbligato a farsi garante dei nostri diritti in caso di rivendita a credito della merce soggetta a riserva di proprietà.
9.3 In caso di violazione degli obblighi del partner, in particolare nel caso di ritardo nel paga- mento, è nostro diritto rescindere il contratto e tornare in possesso della merce una volta tra- scorso senza esito un termine di dilazione ragionevole fissato per l'acquirente; restano im- pregiudicate le disposizioni di legge sulla possibilità di fissare un termine di dilazione. L'ac- quirente è obbligato a restituire la merce.
9.4 Tutti i crediti e i diritti derivanti dalla vendita o da qualsiasi noleggio di beni di cui abbiamo la proprietà e che possono essere stati concessi all'acquirente ci vengono qui ceduti dall'ac- quirente a titolo di garanzia. Con la presente accettiamo la cessione.
9.5 L'eventuale lavorazione o trasformazione delle merci soggette a riserva di proprietà deve sempre avvenire da parte dell'acquirente per nostro conto. Se la merce con riserva di proprietà viene lavorata o mescolata inscindibilmente con altri oggetti non appartenenti a noi, acquisiamo la comproprietà della nuova merce nella stessa proporzione del valore fatturato della merce con riserva rispetto agli altri oggetti lavorati o mescolati al momento della lavora- zione o miscelazione. Se la nostra merce viene combinata o mescolata inscindibilmente con altri oggetti mobili per formare un singolo oggetto e se la nuova merce è da considerarsi la merce principale, l'acquirente ci trasferirà la comproprietà proporzionale, purché la merce principale gli appartenga. L'acquirente conserverà la proprietà o la comproprietà per nostro conto. Per il resto, alla merce risultante dalla lavorazione o dalla combinazione e/o miscelazi- one si applicano le stesse condizioni della merce con riserva.
9.6. Il cliente è tenuto ad informarci immediatamente di eventuali misure esecutive da parte di terzi nei confronti della merce soggetta a riserva di proprietà, dei crediti a noi ceduti o di altre garanzie, consegnandoci i documenti necessari per un intervento. Ciò vale anche per interferenze di ogni altro tipo.
9.7 Se il valore delle garanzie esistenti supera di oltre il 20% il valore totale dei crediti garan- titi, su richiesta del cliente siamo obbligati a svincolare garanzie di nostra scelta.
10. Garanzia e responsabilità
10.1 Le proprietà della merce vengono stabilite esclusivamente dalle specifiche tecniche di fornitura concordate. Ove la nostra fornitura debba basarsi su disegni, specifiche e campioni del nostro partner, quest'ultimo si assume il rischio dell'idoneità alla destinazione d'uso previ- sta. Determinante per la conformità contrattuale della merce è il momento del trasferimento del rischio.
10.2 Non forniremo garanzie per vizi materiali causati da uso improprio o inadeguato, errori di installazione e/o messa in funzione da parte dell'acquirente o di terzi, normale usura, errori di manipolazione o negligenza, né per le conseguenze di modifiche o interventi di manutenzi- one impropri ed effettuati dall'acquirente o da terzi senza il nostro consenso. Lo stesso vale per i difetti che diminuiscono in misura trascurabile il valore o l'idoneità della merce.
10.3 Per poter ricorrere alla garanzia l'acquirente deve aver rispettato gli obblighi di verifica della merce e notifica dei vizi ai sensi dell'art. 377 del Codice civile tedesco. Ciò significa che deve ispezionare la fornitura immediatamente, e comunque entro e non oltre una settimana dal ricevimento, per escludere eventuali danni, e notificarci qualsiasi vizio riscontrato. Se è
presente un difetto a noi imputabile, ci riserviamo il diritto di decidere se correggerlo o sosti- tuire la merce. Nell'ambito delle prestazioni integrative ci impegniamo a rimborsare all'ac- quirente le spese sostenute per la rimozione dell'oggetto difettoso e per l'installazione o il montaggio dell'oggetto riparato o consegnato privo di difetti. Il rimborso delle spese è escluso nella misura in cui le spese aumentano perché la merce è stata portata in un altro luogo dopo la nostra consegna, salvo il caso in cui ciò corrisponda all'uso previsto della merce. Ciò vale, di conseguenza, per le richieste di rimborso spese dell'acquirente ai sensi dell'art. 445a del Codice civile tedesco (ricorso del venditore), a condizione che l'ultimo contratto nella ca- tena di fornitura non sia un acquisto di beni di consumo. Se una o entrambe le prestazione integrative si rivelano impossibili o irragionevoli, ci riserviamo il diritto di rifiutarle. Fino a quando il cliente non adempie i suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti in misura cor- rispondente alla parte dell'adempimento priva di difetti, ci riserviamo il diritto di rifiutare la prestazione integrativa.
10.4 Se la rettifica o la fornitura sostitutiva non avvengono entro un periodo di tempo ragio- nevole, tenendo conto delle nostre possibilità di consegna, o se la rettifica e/o la fornitura sostitutiva vengono meno, l'acquirente può richiedere uno sconto sul prezzo di acquisto oppure rescindere il contratto.
10.5 Tranne se diversamente menzionato di seguito (punto 10.7), sono escluse ulteriori richieste da parte dell'acquirente, a prescindere dalla base giuridica su cui si fondano (in par- ticolare le richieste derivanti da violazioni degli obblighi contrattuali primari o secondari, il ri- sarcimento delle spese con eccezione di quello ai sensi dell'art. 439 II del Codice civile te- desco, atti illeciti o altre responsabilità penali); ciò si applica segnatamente ai danni non cau- sati all'oggetto di fornitura stesso e alle richieste di risarcimento per perdita di profitti; sono incluse anche le richieste non risultanti da vizi della merce acquistata.
10.6 Le disposizioni precedenti si applicano anche alla fornitura di merce diversa o in quan- tità inferiore.
10.7 L'esclusione di responsabilità di cui al punto 10.5 non si applica qualora venga con- cordata un'esclusione o una limitazione di responsabilità per i danni da lesioni fisiche, alla vita o alla salute causate da negligenza grave o da una violazione intenzionale degli obblighi da parte dell'utilizzatore; l'esclusione di responsabilità non si applica neanche qualora venga concordata un'esclusione o una limitazione di responsabilità per altri danni causati da una violazione degli obblighi da parte di un rappresentante o di un agente dell'utilizzatore. In caso di violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale o di un "obbligo cardine" la responsabilità non è esclusa, ma è limitata ai danni prevedibili tipici del contratto; diversa- mente è esclusa ai sensi del paragrafo 5.. Inoltre, l'esclusione di responsabilità non si applica se sussiste una responsabilità ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità del fabbrica- nte per danno da prodotti per lesioni personali o danni materiali a oggetti usati nella sfera pri- vata. Non si applica inoltre in caso di assunzione di una garanzia e di assicurazione di una caratteristica, se la nostra responsabilità deriva da un vizio coperto da tale garanzia o assicu- razione. Quanto sopra si applica anche al risarcimento delle spese.
10.8 Le richieste relative a prestazioni integrative, danni e sostituzioni cadono in prescrizione un anno dopo la consegna della merce acquistata. Se la legge prescrive obbligatoriamente termini più lunghi ai sensi dell'art. 438 comma 1 n. 2 (edifici e oggetti per edifici) e dell'art. 445b (diritto di ricorso) del Codice civile tedesco, si applicano tali termini. Sono esclusi le richieste di riduzione e l'esercizio dei diritti di rescissione del contratto, purché il termine per la richiesta di prestazione integrativa sia trascorso. Tuttavia, nel caso della frase 3, l'ac- quirente può rifiutare il pagamento del prezzo d'acquisto nella misura in cui ne avrebbe diritto sulla base di un recesso o di una riduzione; in caso di esclusione del recesso e di un succes- sivo rifiuto di pagamento, ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto
10.9 Il diritto al ricorso dell'acquirente nei nostri confronti ai sensi dell'art. 445a del Codice ci- vile tedesco (ricorso al venditore) sussiste solamente se l'acquirente non ha stipulato accordi con il consumatore che vadano oltre le richieste previste dalla legge in caso di vizi.
11. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile
11.1 Il luogo di adempimento è la nostra sede legale.
11.2 Se l'acquirente è un commerciante oppure una persona giuridica o una fondazione di diritto pubblico, il foro competente esclusivo per ogni controversia derivante dalla relazione contrattuale è la nostra sede legale. Ci riserviamo inoltre il diritto di presentare ricorsi presso la sede principale dell'acquirente.
11.3 Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, fatta eccezione per le norme di conflitto e per la Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili delle Nazioni Unite.