Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 1106
Istituzione di contratti di formazione Teaching Hospital per le specializzazioni mediche
18/12/2022 - 02:18
Indice
1. DDL S. 1106 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1106 5
1.3. Trattazione in Commissione 14
1.3.1. Sedute 15
1.3.2. Resoconti sommari 16
1.3.2.1. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') 17
1.3.2.1.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 76 (pom.) del 07/05/2019 18
1.3.2.2. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12^ (Igiene e sanita') 32
1.3.2.2.1. 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12ª (Igiene e sanita') - Seduta n. 2 (pom.) del 09/07/2019 33
1.3.2.2.2. 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12ª (Igiene e sanita') - Seduta n. 4 (pom.) del 04/02/2020 35
1.3.2.2.3. 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12ª (Igiene e sanita') - Seduta n. 5 (pom.) dell'11/02/2020 36
1.3.2.3. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 37
18/06/2020 38
1. DDL S. 1106 - XVIII Leg.
1.1. Dati generali
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Disegni di legge Atto Senato n. 1106 XVIII Legislatura
Istituzione di contratti di formazione Teaching Hospital per le specializzazioni mediche
Iter
9 luglio 2019: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.1106 in corso di esame in commissione
Iniziativa Parlamentare
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx' ( L-SP-PSd'Az )
Cofirmatari
Xxxxx Xxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxxxx Xxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxxxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxx Xxxxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxx Xxxxxxx ( L- SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxx Xxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxx Xxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az
), Xxxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxx Xxxxxxxxx ( L-SP- PSd'Az ), Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxx Xxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxx Xxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxx Xxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxx Xxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxx Xxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Rosellina Sbrana ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxxx Xxxxxxx ( L-SP- PSd'Az ), Xxxxxxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ( L- SP-PSd'Az ), Xxxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az )
Natura ordinaria Presentazione
Presentato in data 27 febbraio 2019; annunciato nella seduta n. 96 del 5 marzo 2019. Classificazione TESEO
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE , CONTRATTI DI LAVORO , CLINICHE E POLICLINICI UNIVERSITARI , ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO ( IRCCS )
Articoli
MEDICI SPECIALISTI (Artt.1, 2, 4), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art.1), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.1), REGIONI (Art.2), PROGRAMMI E PIANI (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), RIANIMAZIONE (Art.2), PRONTO SOCCORSO (Art.2), APPRENDISTATO (Art.3), RICERCA SANITARIA (Art.3), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.3), GRADUATORIA (Art.3), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.3), UNIVERSITA' (Art.3), MEDICI OSPEDALIERI (Art.4), DIRETTORI (Art.4), ANZIANITA' DI SERVIZIO (Art.4), TRATTENIMENTO IN SERVIZIO (Art.4), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.5), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.5), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art.5), PERSONALE E ATTIVITA' DELLA SANITA' (Art.6), DIAGNOSI (Art.6)
Relatori
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 7ª Sen. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx (M5S) (dato conto della nomina il 9 luglio 2019) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 12ª Sen. Xxxxx Xxxxxxxxx (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 9 luglio 2019) .
Assegnazione
Assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12ª (Igiene e sanita') in sede redigente il 17 aprile 2019. Annuncio nella seduta n. 109 del 17 aprile 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), Questioni regionali
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 1106
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
N. 1106
d'iniziativa dei senatori CANTÙ , XXXXXXXXX , XXXXX , XXXX , XXXXX , XXXXXXXX ,
XXXXXXXX , AUGUSSORI , BAGNAI , BARBARO , BERGESIO , BONFRISCO , BORGHESI
, Xxxxxx XXXXX , XXXXXXXXXXX , XXXXXXXX , XXXXXXXXX , CAMPARI , CANDURA , XXXXXXXX , DE VECCHIS , FAGGI , FERRERO , XXXXX , IWOBI , MARTI , XXXXXXX , XXXXXX , XXXXXXXXX , PAZZAGLINI , Xxxxxxxx XXXXXXXXXX , XXXX , XXXXXXXXX , XXXXXXXX , XXXXXX , XXXXXXXX , Xxxxxx XXXXXX , XXXXXXX , XXXXXX , XXXXXXXXXXX , RIPAMONTI , RIVOLTA , XXXXXXX , SBRANA , XXXXXXX , XXXXX , TOSATO , VALLARDI , XXXXXXX e XXXXXXX
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2019
Istituzione di contratti di formazione Teaching Hospital per le specializzazioni mediche Onorevoli Senatori. - Negli ultimi anni il comparto della sanità è stato quello tra i più colpiti dalle
misure draconiane poste in essere dai vari governi. La più incisiva è stata sicuramente quella attuata
dal decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, meglio nota come spending review del Governo Xxxxx, che estendeva al triennio 2013-2015, il livello di spesa stabilito per il 2004, ridotto dell'1,4 per cento, al netto dei rinnovi contrattuali successivi al 2004. Successivamente, il Governo Xxxxx estendeva questa previsione fino al 2020. Per il conseguimento di questo obiettivo, le regioni devono adottare interventi di risparmio sulla rete ospedaliera e sulla spesa per il personale (fondi di contrattazione integrativa, organizzazione delle strutture semplici e complesse, dirigenza sanitaria e personale del comparto sanitario) senza peraltro che le disposizioni sanciscano il divieto di far ricorso ad esternalizzazioni di attività e di acquisto di prestazioni lavorative, legittimando di fatto le più svariate opzioni mediante contratti atipici, interinali, cooperative, etc. L'unico risultato di questo impianto è stato quello di impoverire nel tempo il Servizio sanitario regionale di competenze e conoscenze, depauperato dai collocamenti a riposo e con le aziende che di fatto formano personale impiegato in via transitoria ed interinale che, non potendo essere strutturato, una volta formato, trova impiego e sbocchi nel privato.
La scarsità di risorse, unita ad una incongrua programmazione del fabbisogno degli ultimi 10/15 anni, ha comportato una fortissima carenza di medici specialisti in moltissime discipline.
Inoltre il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età di molti specialisti, che si prevede in aumento nei prossimi anni, comporterà enormi difficoltà perfino nell'assicurazione dei LEA (livelli essenziali di assistenza).
Indispensabile è l'investimento formativo e lavorativo in capitale umano qualificato, al fine di creare le condizioni per un adeguato ricambio generazionale degli operatori medico-sanitari, per il quale il presente disegno di legge fornisce puntuali soluzioni secondo princìpi di sostenibilità e di accorciamento delle « distanze » tra università e aziende ospedaliere, nonché di rivisitazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) quali incubatori non solo di ricerca ma anche di conoscenza clinica e centri di Second Opinion da strutturare in modo completo e integrato per singole aree di patologia grazie al modello del Virtual Hospital, caratterizzandone la mission in base a strumenti di conoscenza clinica di secondo livello, così da garantire la formazione interdisciplinare mediante tecnologie digitali e di teleconsulto che consentano agli specializzandi esperienze (virtuali)
in strutture ad alta specializzazione.
L'orizzonte cui tendere, l'unico possibile per assicurare la sostenibilità del nostro sistema universalistico, deve puntare strategicamente alla prevenzione, alla digitalizzazione e alla riqualificazione della spesa, cogliendo tutte le opportunità di ricerca e innovazione, ma facendo sì che sia a costi sostenibili, iniziando dalla formazione.
In questa direttrice, è fondamentale la prospettata definizione di un nuovo assetto formativo integrato e sinergico, che coglie anche l'opportunità di un'evoluzione sistemica della riorganizzazione del ruolo e della funzione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), con un loro preciso riconoscimento istituzionale nel solco tracciato, con il presente disegno di legge, in materia di formazione interdisciplinare del nuovo personale medico On The Job, con percorsi di affiancamento operativo delle strutture Second Opinion Supporting-Teaching Hospital al fine di garantire una conoscenza diretta degli ambiti specialistici di secondo e terzo livello, quali ad esempio le malattie rare o i fenotipi non diagnosticati.
Con questo disegno di legge si intende dunque affrontare, in maniera per molti aspetti innovativa, il problema della programmazione dei fabbisogni di medici specialisti operanti nel Servizio sanitario nazionale (SSN).
L'elaborazione delle fonti informative presenti nei vari registri del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), del Conto annuale del Tesoro (CAT), della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO), dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici (ENPAM), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha consentito di dettagliare la relazione tra pensionamenti, accessi al corso di laurea in medicina e chirurgia e formazione post-laurea (scuole/contratti di specializzazione), mettendo in luce i seguenti fenomeni distorsivi:
- un « imbuto formativo », ovvero gap tra numero di accessi al corso di laurea in medicina e chirurgia e l'insufficiente numero di contratti specialistici. Ciò sta comportando un grave danno generazionale, con importanti risvolti sulla professionalizzazione del medico;
- un « imbuto lavorativo », ovvero la difficoltà di soddisfare un'alta domanda occupazionale prevalentemente post-specialistica (necessaria per assicurare la qualità del Sistema sanitario nazionale
- SSN) a causa di un rallentamento delle assunzioni, secondario al blocco del turn over legato ai piani di rientro delle regioni con squilibrio di bilancio e alle rigorose norme finanziarie sopra citate.
Questi due fenomeni, considerati e dimostrati essere obiettivamente fonte di logorio del SSN e del processo di continuità formativa medica, risultano sempre più carichi di risvolti altamente critici sulla qualità delle cure e sulla qualità formativa nel confronto con altre realtà europee.
Ogni modifica al tempo zero del numero di accessi al corso di laurea di medicina e chirurgia porta ad un risultato a 10-12 anni di distanza. Nel recente passato, la mancata considerazione di questa latenza temporale tra intervento ed effetto, ha minato una programmazione che ha omesso un preciso calcolo pluriennale delle necessità reali di medici specialisti per determinare il numero di accessi alle scuole di medicina e chirurgia, basandosi piuttosto su esigenze « particolari » e non di sistema. Gli errori di questa « non programmazione » sono oggi più che mai drammaticamente manifesti.
L'imbuto formativo obbliga annualmente giovani medici neolaureati a congelare il loro percorso formativo, non avendo a disposizione contratti di formazione specialistica. Ad invarianza di programmazione, il numero di esclusi dalle scuole di specializzazione è destinato ad aumentare annualmente per il sommarsi di volta in volta degli esclusi.
In questo scenario, si è innestata positivamente l'azione delle regioni che hanno nel recente periodo contribuito all'aumento del numero di contratti di formazione specialistica, con maggior peso per il corso di formazione specifica in medicina generale. Purtroppo, tale aumento è ancora ampiamente insufficiente per risolvere gli effetti dell'errata, sebbene talora per ragioni necessitate, programmazione degli anni precedenti che, nell'anno accademico 2024/2025, vedrà nell'imbuto formativo oltre 20.000 medici, alla ricerca di uno sbocco formativo e lavorativo nel SSN.
Per poter arginare efficacemente il grave problema dell'imbuto formativo e della carenza di medici
specialisti nel SSN è fondamentale intervenire sollecitamente ed esaustivamente proprio per i risvolti a lungo termine derivanti da ogni azione programmatoria. A questo scopo risponde il presente disegno di legge che intende riformare in maniera profonda il processo di formazione post-laurea in medicina. L'articolo 1 nel fissare le finalità del presente disegno di legge si prefigge, in via sperimentale e per il decennio 2019-2029, lo scopo di sopperire all'attuale mancanza di medici specialisti, attraverso l'istituzione di un percorso alternativo di formazione professionale rispetto a quello attualmente vigente, ma perfettamente equipollente ad esso, in attuazione del diritto previsto all'articolo 32 della Costituzione, che prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
A tal fine, nel quadro di un più ampio percorso di revisione della professione medica basata sul Constant Training On The Job, mediante l'ascrizione previsionale degli IRCCS di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e dei presìdi ospedalieri di secondo livello di aziende sanitarie, come definiti dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.70, quali Second Opinion Supporting - Teaching Hospital, accreditati alla formazione delle nuove leve, con il presente disegno di legge si intende promuovere:
- la valorizzazione dell'approccio multi-disciplinare;
- la gestione operativa della malattia come singolo fenotipo nell'ambito di una visione di processo;
- la diagnostica quale momento di ricomposizione di sintesi tramite la riallocazione dei fenotipi negli ambiti di patologia, tenendo conto del fattore temporale;
- la diffusione della pratica della diagnosi multidisciplinare collegiale (DMC);
- la certezza di ricadute di appropriatezza uniformi sul territorio;
- la traslazione capillare dei risultati della ricerca in un'ottica di gestione complessiva del paziente lungo tutto il percorso clinico;
- il contributo del territorio, degli ospedali e delle università alla traslazione dei risultati nella ricerca (Big Data);
- la riduzione del dualismo nelle cure tra sistema ospedaliero e IRCCS, grazie a strumenti di condivisione delle competenze cliniche degli IRCCS in modo distribuito ed equiaccessibile sul SSN/SSR, utilizzando meccanismi digitalizzati di supporto diagnostico che rispondano alle richieste sia dell'ospedale che del territorio di una Second Opinion sul modello Virtual Hospital offerta da strutture di terzo livello (IRCCS) sulla diagnosi e sul miglior percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale (PDTA) da processare per la cura del paziente;
- la garanzia della presa in carico dei pazienti all'interno dei rispettivi territori, precondizione per la marginalizzazione del cosiddetto « turismo sanitario ».
L'articolo 2 prevede che, al fine di aumentare il numero delle scuole di specializzazione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, determini, con decreto, il numero di posti aggiuntivi da assegnare prioritariamente alle strutture ospedaliere estese in una logica di evoluzione integrata della rete formativa di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 alla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n.163, a seguito di indicazione da parte delle regioni del numero aggiuntivo degli specialisti da formare, annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione. Con il medesimo decreto, il Ministro della salute dispone l'accreditamento di queste strutture ed individua le scuole di specializzazione territorialmente competenti di riferimento per le medesime strutture ospedaliere non universitarie accreditate.
Di particolare importanza, vista la carenza di specialisti di anestesia e pronto soccorso, è la disposizione che prevede che il Ministro della salute, su indicazione delle regioni, riservi una quota non inferiore al 10 per cento dei posti aggiuntivi da assegnare alle strutture ospedaliere non universitarie, all'attivazione di posti di specializzazione in medicina di emergenza ed urgenza e anestesia.
L'articolo 3 dispone l'istituzione di innovativi contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca nei
Teaching Hospital (TH) per le specializzazioni mediche che consentiranno di porre fine negli anni al suddetto imbuto formativo da svolgersi in strutture ospedaliere non universitarie, con meccanismi di valorizzazione innovativa di esperienze all'interno dei Second Opinion Supporting - Teaching Hospital in linea con il modello di Virtual Hospital, strumentali ad affrontare risolutivamente il problema della formazione multidisciplinare delle specializzazioni, ampliando la nuova figura di specializzando On The Job, con una forma contrattuale dedicata basata sul Training On The Job.
La qualificazione giuridico-ordinamentale prospettata e l'equipollenza della formazione professionale proposta rispetto a quella del percorso universitario vigente ne consente il riconoscimento del titolo all'estero in base alla normativa europea.
Questa seconda nuova tipologia contrattuale è contraddistinta da:
- un'attività strutturata nei reparti ospedalieri sotto la diretta supervisione di figure di nuova istituzione definiti tutor senior, in linea con le tipizzazioni di cui a decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, alla legge 17 agosto 1999, n. 368, e previste nel citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2017, anche mediante il ricorso ad una nuova modalità di interazione con gli IRCCS e i poli ospedalieri di secondo livello, accreditati presso la rete dei Second Opinion Supporting - Teaching Hospital;
- dalla disponibilità del supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo Virtual Hospital (SCMC- VH), dando conto dei livelli istituzionali e procedurali utili alla definizione degli elementi di accreditamento alla rete dei Second Opinion Supporting - Teaching Hospital e di qualifica di una prestazione di tipo SCMC-VH.
L'attività, da svolgersi in strutture ospedaliere, sia universitarie che non universitarie di secondo livello, si anegli IRCCS :
- contribuisce alla formazione multidisciplinare delle nuove generazioni costituendo allo stesso tempo il primo fattore di divulgazione delle conoscenze conseguite negli IRCCS;
- centralizza nella figura del tutor senior il momento di coordinamento sia operativo che formativo delle nuove generazioni;
- estende l'ambito di operatività dello specializzando nei TH coniugando, per un verso, pratica quotidiana assistita e formazione continua (Training On The Job) e promuovendo, per altro verso, il sistematico utilizzo della Second Opinion degli IRCCS e delle strutture ospedaliere di secondo livello aderenti al circuito SOS-TH.
A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina annualmente, sulla base della graduatoria nazionale, il numero dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca Teaching Hospital per le specializzazioni mediche, aggiuntivi ai contratti di formazione specialistica presso le strutture ospedaliere universitarie, sulla base della graduatoria nazionale, tra i migliori classificati, non vincitori delle prove per conseguire l'accesso alla specializzazione, ai fini dell'affidamento di tali contratti aggiuntivi da stipulare tra coloro che si sono utilmente classificati in questa seconda graduatoria e le Aziende sanitarie e gli IRCCS che si sono rese disponibili con precedente manifestazione d'interesse all'attivazione dei contratti.
Si prevede che i nuovi contratti in oggetto siano inseriti nei programmi obiettivo « Competitività regionale e occupazione ». Si prevede, altresì, che alle aziende titolari di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca di tipo Teaching Hospital sia riconosciuto annualmente, per l'erogazione delle attività formative, in forma forfettaria e anticipata, un importo pari al costo lordo annuo sostenuto per ciascun apprendista operante presso le proprie strutture, comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge, per ciascun anno di contratto e fino al momento del conseguimento del titolo. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, stipula, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, protocolli d'intesa con le regioni e le università che disciplinano il numero di accessi, le modalità di frequenza del corso e lo svolgimento presso la sede universitaria per la parte teorica e presso l'azienda di appartenenza sotto la diretta supervisione del tutor senior, professionalità elettivamente identificate tra i dirigenti medici apicali responsabili di struttura complessa, di norma
prossimi alla quiescenza.
Quest'ultima figura dei tutor senior è sicuramente una peculiare novità introdotta dal presente disegno di legge, all'articolo 4. Infatti l'attività di formazione lavorativa si svolge sotto la guida di medici con funzioni di tutoraggio, riconosciuti dal consiglio della scuola di specializzazione di riferimento tra i dirigenti medici direttori di struttura complessa ospedaliera con almeno 5 anni di anzianità di servizio, che, su base volontaria, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, richiedano il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, fino al maturare del quarantaduesimo anno di servizio effettivo e al settantaduesimo anno di età. Tali dirigenti sono computati extraorganico, salvaguardando appieno, per ciò stesso, la pianificazione aziendale di budget del personale.
I tutor senior debbono altresì essere individuati dal consiglio della scuola di specialità tra i responsabili di struttura complessa ospedaliera, che abbiano dato la loro disponibilità, con almeno 5 anzianità di servizio presso IRCCS e presìdi ospedalieri di secondo livello che aderiscono alla rete formativa delle strutture qualificate di Second Opinion Supporting-Teaching Hospital.
In tal modo, oltre che sopperire ad una ormai cronica carenza di docenti per le scuole di specializzazione, si realizza una valorizzazione delle competenze e conoscenze delle migliori professionalità in procinto di uscire dal comparto sanitario, quali risorse di sistema da valorizzare e da investire, con costi marginali, nell'insegnamento teorico-pratico dell'ars medica unitamente allo sviluppo della rete SOS-TH.
In ogni caso, in sede di attuazione del presente dettato normativo dovranno essere previsti meccanismi di controllo tali da evitare che le attività ospedaliere dei tutor senior diventino prevalenti.
L'articolo 5 introduce una norma transitoria, in attesa che le disposizioni della presente legge vadano a regime, per far fronte alla situazione davvero emergenziale in cui versano i nosocomi italiani a causa della carenza di medici specialisti. Si dispone così che le aziende sanitarie, sulla base delle specifiche necessità di personale dei reparti, possano procedere all'assunzione di medici in formazione nell'ultimo anno di scuola con contratto a tempo determinato, con funzioni adeguate al livello di competenze e autonomie raggiunte, garantendo loro il tutoraggio da parte del direttore della struttura di destinazione per il completamento del percorso formativo.
Tutte le tipologie contrattuali previste dal presente disegno di legge dovranno essere assistite da copertura assicurativa per le responsabilità civili dei formatori e dei formandi attesa la strategicità del progetto formativo.
L'articolo 6 recante disposizioni in materia di Second Opinion Supporting Teaching Hospital crea le condizioni formative e strutturali del sistema sanitario nazionale per addivenire ad una riqualificazione della rete che sia in grado, a parità di risorse, di erogare più prestazioni per tutta la filiera della cura (long term care compresa), con risparmi significativi dovuti alla riduzione delle giornate di degenza inappropriate, alle duplicazioni di visite specialistiche ed esami diagnostici e soprattutto all'uso improprio nella cronicità delle risorse per acuzie.
Infine con l'articolo 7 si dispongono le risorse finanziarie adeguate alla realizzazione dell'intervento normativo, anche per quanto concerne gli indispensabili investimenti per la prototipazione e progressiva diffusione su scala nazionale del modello Virtual Hospital e dei centri di simulazione medica.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e princìpi generali)
1. In attuazione dell'articolo 32 della Costituzione che prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, la presente legge si prefigge lo scopo, in via sperimentale per il decennio 2019-2029, di sopperire alla mancanza di medici specialisti, nel quadro della rete formativa delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come disciplinate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 alla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, attraverso l'istituzione di un percorso di formazione specialistica che,
affiancandosi a quello attualmente vigente, si avvale dell'applicazione dell'istituto dell'apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. La finalità di cui alla presente legge è perseguita mediante il potenziamento delle azioni di sistema, in risposta al fabbisogno di medici specialisti operanti nel Servizio sanitario nazionale (SSN), anche al fine di favorire l'occupazione dei giovani medici.
3. Il percorso di formazione di cui alla presente legge è equipollente a quelli previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la sede universitaria per la parte teorica e presso la struttura di assegnazione per la parte pratica.
4. Il percorso di formazione di cui alla presente legge ha carattere innovativo e di sperimentazione e promuove l'inserimento, nel curricolo formativo, dello studio e dell'applicazione delle procedure di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo Virtual Hospital (SCMC-VH), secondo le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 2.
(Strutture della formazione specialistica)
1. Tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale secondo quanto previsto dall'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, in sede di prima applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente per il decennio 2019-2029, contestualmente alla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, il numero dei medici specialisti da formare annualmente per ciascuna tipologia di specializzazione, comunicandolo al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Contestualmente alla data di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero di contratti di specializzazione da attivare presso le strutture di cui al comma 2 del presente articolo.
2. In base all'individuazione effettuata ai sensi del comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina, con proprio decreto, il numero di posti aggiuntivi da assegnare, nell'ambito della rete formativa, alle strutture ospedaliere sia universitarie che non universitarie di secondo livello e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che si sono resi disponibili con precedente manifestazione d'interesse all'attivazione dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'articolo 3, nei limiti previsti dalla normativa in materia, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999 e all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015, previo parere dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica. Con il medesimo decreto, il Ministro della salute dispone l'accreditamento delle strutture di cui al periodo precedente, verifica la corrispondenza agli standard, ai requisiti e agli indicatori di attività formativa e assistenziale previsiti dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 alla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, individua le scuole di specializzazione territorialmente competenti di riferimento per le strutture accreditate, e definisce le modalità di integrazione della rappresentanza delle predette strutture e degli IRCCS accreditati non presenti nell'Osservatorio nazionale della formazione medico-specialistica e nelle corrispondenti sedi regionali.
3. Con il decreto di cui al comma 2, il il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, riserva, altresì, una quota non inferiore al 10 per cento dei posti aggiuntivi da assegnare
alle strutture ospedaliere sia universitarie che non universitarie di secondo livello e agli IRCCS, ai sensi del medesimo comma 2, all'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca per la specializzazione in medicina di pronto soccorso, in medicina di emergenza ed urgenza o in anestesia e rianimazione.
Art. 3.
(Istituzione dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca Teaching Hospital per le specializzazioni mediche)
1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 368 del 1999, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina annualmente il numero dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca denominati « Teaching Hospital » per le specializzazioni mediche, aggiuntivi ai contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo
n. 368 del 1999, da stipulare tra le strutture ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 2, e i candidati, utilmente collocati nella graduatoria nazionale nelle prove di cui al medesimo articolo 36, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. I contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca Teaching Hospital finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione medica sono inseriti nei programmi obiettivo « Competitività regionale e occupazione ». A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipula protocolli d'intesa con le regioni e con le università al fine di disciplinare l'inquadramento economico, le modalità di frequenza del corso, il numero di crediti formativi universitari da acquisire presso la sede universitaria per la parte teorica e presso la struttura di assegnazione per la parte pratica, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, lettera f), del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, nonché le specifiche del modulo formativo sperimentale Second Opinion Supporting-Teaching Hospital (SOS-TH) previsto dal regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge, al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca Teaching Hospital per le specializzazioni mediche si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999, il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e la disciplina dei contratti collettivi nazionali (CCNL) di riferimento.
4. Alle strutture sanitarie titolari di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca Teaching Hospital, stipulati ai sensi della presente legge, è riconosciuto annualmente, per l'erogazione delle attività formative, in forma forfettaria e anticipata, un importo pari al costo lordo annuo sostenuto per ciascun apprendista operante presso le proprie strutture, comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge, per ciascun anno di contratto e fino al momento del conseguimento del titolo.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il contratto di apprendistato è risolto al momento del conseguimento del titolo.
Art. 4.
(Tutor senior)
1. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca Teaching Hospital per le specializzazioni mediche prevede una parte di formazione teorica e una parte di attività pratica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015. L'attività di formazione teorico-pratica, in accordo con quanto disposto dall'articolo 7 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, si svolge sotto la guida di tutor senior riconosciuti dal consiglio della scuola di specializzazione di riferimento tra i dirigenti medici direttori di struttura complessa ospedaliera con almeno cinque anni di anzianità di servizio che, su base volontaria, al raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 0000, x. 000, xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio,
fino al maturare del quarantaduesimo anno di servizio effettivo e al settantaduesimo anno di età, finalizzato prevalentemente allo svolgimento di attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca Teaching Hospital per le specializzazioni mediche nelle strutture accreditate. Tali dirigenti sono inseriti al di fuori della dotazione organica.
2. I tutor senior sono individuati dal consiglio della scuola di specializzazione in via prioritaria tra i direttori di struttura complessa ospedaliera con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e i presìdi ospedalieri di secondo livello, come disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, che aderiscono al sistema formativo delle strutture qualificate di Second Opinion Supporting-Teaching Hospital di cui all'articolo 6.
3. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la formazione specialistica Teaching Hospital per le specializzazioni mediche è disciplinata dall'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999 e dal citato decreto legislativo n. 81 del 2015, in quanto compatibili, e in ogni caso nell'ambito del coordinamento operato dalla scuola di specializzazione.
Art. 5.
(Norma transitoria in materia di assunzioni)
1. Nelle more della piena applicazione del nuovo sistema di formazione specialistica di cui alla presente legge e al fine di supplire alla carenza di medici specialisti nel Servizio sanitario nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di medici in formazione nell'ultimo anno della scuola di specializzazione, con contratto a tempo determinato, con funzioni adeguate al livello di competenza e autonomia raggiunte, garantendo loro il tutoraggio da parte del direttore della struttura di destinazione per il completamento del percorso di formazione in ottemperanza al fabbisogno formativo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per le finalità di cui al precedente periodo, le medesime amministrazioni, sono autorizzate a indire, entro il 31 dicembre 2020, procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, con facoltà di accesso ai laureati in medicina e biologia iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione nella disciplina oggetto della procedura selettiva.
2. Il rapporto di lavoro del personale medico assunto ai sensi del comma 1 in deroga al possesso del requisito di specializzazione è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, salvo quanto previsto dai commi da 3 a 5 del presente articolo, e non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Il predetto personale è temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria con la qualifica di dirigente in formazione ed il relativo trattamento economico è stabilito sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale medico assunto ai sensi del comma 1, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione universitaria e ha diritto a seguire il programma di formazione teorica previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari. Nel suddetto periodo, il contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, stipulato con le università, o quello di apprendistato di alta formazione e ricerca Teaching Hospital di cui alla presente legge è interrotto, salvo il diritto di prosecuzione, da parte degli specializzandi, del programma di formazione teorica di cui al precedente periodo.
4. Con uno o più decreti del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e in particolare le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici iscritti all'ultimo anno di specializzazione assunti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi del
presente articolo, nonché i compiti professionali e le relative modalità di tutoraggio, da esercitare fino al conseguimento del titolo di specializzazione. Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti eventuali meccanismi premiali per i medici in formazione assunti nell'ultimo anno di specializzazione ai sensi del presente articolo, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici nel comparto medico.
Art. 6.
(Strutture qualificate di Second Opinion Supporting-Teaching Hospita)
1. Al fine di valorizzare le strutture dei presìdi ospedalieri di secondo livello e degli IRCCS che utilizzano prestazioni di Second Opinion, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate disposizioni per l'introduzione, quale strumento operativo a supporto della rete formativa dei corsi di formazione specialistica di cui al citato decreto legislativo n. 368 del 1999 e dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui alla presente legge, la procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo Virtual Hospital (SCMC-VH) che si svolge all'interno del sistema formativo « Second Opinion Supporting-Teaching Hospital (SOS-TH) » consistente nell'apprendimento delle tecniche di erogazione di prestazioni di tipo diagnostico terapeutico effettuate da remoto e mediante teleconsulto secondo protocolli standard. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di realizzazione della messa in rete delle strutture di tipo SOS-TH, nell'ambito di forme qualificate di Constant Training On The Job, nonché dei programmi formativi da svolgersi presso i centri di simulazione medica avanzata.
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. Per l'attivazione dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca Teaching Hospital per le specializzazioni mediche è autorizzata la spesa nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Per il trattenimento in servizio dei tutor senior di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di promuovere la costituzione e il consolidamento di Centri di simulazione medica avanzata per la formazione specialistica e per i programmi di formazione continua in medicina nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento degli investimenti in edilizia sanitaria, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il triennio 2019-2019 a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.3. Trattazione in Commissione
1.3.1. Sedute
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Disegni di legge Atto Senato n. 1106 XVIII Legislatura
Istituzione di contratti di formazione Teaching Hospital per le specializzazioni mediche Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione) N. 76 (pom.)
7 maggio 2019
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12ª (Igiene e sanita') in sede redigente N. 2 (pom.)
9 luglio 2019
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12ª (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione) N. 4 (pom.)
4 febbraio 2020
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
11 febbraio 2020
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione) N. 165 (ant.)
18 giugno 2020
1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2.1. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')
1.3.2.1.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 76 (pom.) del 07/05/2019
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
76ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.
La seduta inizia alle ore 14,20.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.
IN SEDE REDIGENTE
(189) Xxxxx XXXXXXXX ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare
(903) Xxxxxxxx XXXX ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 marzo.
Il PRESIDENTE, riepilogato l'iter sinora svolto, informa che è pervenuto il parere della Commissione giustizia (non ostativo con condizioni sul testo e non ostativo con osservazioni sugli emendamenti).
Soggiunge, riguardo agli altri pareri obbligatori, che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione per le Questioni regionali.
Prende atto la Commissione.
Considerato che la senatrice Xxxxxxxx - prima firmataria del ddl 189 - ha comunicato l'impossibilità di partecipare ai lavori odierni, il Presidente propone di rinviare alla seduta di domani il seguito della
discussione congiunta. Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(116) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)
La Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.
(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato) e propone di rinviare alla giornata di domani lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli stessi, previa effettuazione degli eventuali interventi di replica.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1201) Deputati Xxxxxxx Xxxxxx XXXXXX ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie , approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)
Il PRESIDENTE, relatore, illustra il provvedimento in titolo.
Al termine dell'esposizione, propone di rinviare alla prossima settimana la decisione in ordine all'eventuale svolgimento di audizioni informative.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(299) Xxxxx XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(485) Xxxxxxxx XXXXX ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(899) Xxxxxxx XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 marzo.
Il PRESIDENTE, riepilogato l'iter finora svolto, comunica che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato) riferiti al disegno di legge n. 299, già adottato quale testo base.
Quindi, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale e, preso atto della rinuncia alle repliche, dispone la sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,15.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà ora alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, che avverrà con le modalità previste dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento, a partire dalle proposte di modifica relative all'articolo 1.
La senatrice XXXXXXXX (PD) illustra l'emendamento 1.1.
La senatrice STABILE (FI-BP) illustra l'emendamento 1.2.
Il sottosegretario BARTOLAZZI fa rilevare che nell'ambito della definizione di sindrome fibromialgica, recata dall'emendamento 1.2, appare improprio l'utilizzo del termine "articolazione" per indicare la sede della sintomatologia.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 2.0.1.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3. La senatrice STABILE (FI-BP) illustra l'emendamento 3.1.
L'emendamento 3.2 è dato per illustrato, così come l'unico emendamento riferito all'articolo 4. Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.
La senatrice STABILE (FI-BP) illustra l'emendamento 5.1.
Dopo che l'emendamento 5.2 è stato dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
La senatrice XXXXXXXX (PD) illustra l'emendamento 6.1. La senatrice STABILE (FI-BP) illustra l'emendamento 6.2.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8. La senatrice MARIN (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 8.1.
La senatrice STABILE (FI-BP) illustra l'emendamento 8.2.
Dopo che l'unico emendamento all'articolo 9 è stato dato per illustrato, in assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.
Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore XXXXXXX (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo.
Il provvedimento concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (istituito dall'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, con una dotazione complessiva pari a 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019- 2033).
Lo schema di decreto - predisposto in base alla procedura di riparto di cui al citato comma 98, che prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza - concerne il riparto, tra le Amministrazioni centrali dello Stato, dell'intera dotazione suddetta, al netto di una quota di 0,9 milioni, destinata (ai sensi del citato comma 96) al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Lo schema concerne, dunque, il riparto di un ammontare di risorse pari a 42,7 miliardi, relativi al periodo 2019-2033.
In base alla tabella allegata allo schema, le risorse destinate al Ministero della salute sono pari complessivamente a 900 milioni di euro, di cui 54 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020, 72
milioni per il 2021, 66 milioni per il 2022, 50 milioni per il 2023, 52 milioni per il 2024, 54 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 55 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 60 milioni per il 2029, 62 milioni per il 2030, 66 milioni per il 2031 e 65 milioni per ciascuno degli anni 2032 e 2033. L'articolo 1, comma 2, dello schema specifica che, nell'ambito degli stanziamenti assegnati a ciascuna Amministrazione centrale, gli interventi sono individuati dalla medesima nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie.
Il successivo comma 4 prevede che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia).
I commi 5 e 6 individuano - in attuazione del citato comma 98 - i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione.
Il PRESIDENTE avverte che il parere - sotto forma di osservazioni alla Commissione bilancio - dovrà essere reso entro il prossimo 19 maggio.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che, secondo quanto convenuto nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con la discussione, in sede redigente, dei disegni di legge: nn. 391 (Xxxxxxxx e altri), 656 (Xxxxx e altri) e 921 (Bini), in materia di TSO e tutela della salute mentale; n. 638 (Castellone e altri), in materia di dirigenza sanitaria.
Prende atto la Commissione.
La senatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az) sollecita l'avvio dell'iter del disegno di legge n. 1106 a propria prima firma, recante "Istituzione di contratti di formazione Teaching Hospital per le specializzazioni mediche". Chiede inoltre lumi sui lavori della prossima settimana.
Il PRESIDENTE fa rilevare che il disegno di legge n. 1106 è deferito alle Commissioni riunite 7a e 12a, convocate nella giornata di domani per l'avvio dell'indagine conoscitiva sul doping: in quella sede l'istanza avanzata dalla senatrice Cantù potrà essere riproposta e presa in considerazione.
Quanto ai lavori della prossima settimana, nella quale sono previste sedute dell'Assemblea, informa che la Commissione potrà essere convocata per il seguito e la conclusione dell'esame, in sede consultiva, dell'Atto del Governo n. 81.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,35.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 867
Art. 1
1.100
Il Relatore
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
"a) al primo periodo, dopo le parole «le professioni sanitarie», aggiungere le seguenti: «e socio- sanitarie»;
b) alla lettera a), dopo le parole «le professioni sanitarie», aggiungere le seguenti: «e socio- sanitarie».
Conseguentemente, nella Rubrica dell'articolo, dopo le parole: "le professioni sanitarie",
aggiungere le seguenti: "e socio-sanitarie".
1.1
Al comma 1, dopo le parole: «Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la presenza», inserire le seguenti: «delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale,».
1.2
Errani, De Petris, Grasso, Xxxxxxxx
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prevedendo la presenza» aggiungere le seguenti:
«delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale».
1.3
Castellone, Di Marzio, Xxxxxxx, Romagnoli, Sileri
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle regioni,», aggiungere le seguenti: «di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «, con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),», con le seguenti: «, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),»;
c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».
1.4
Al comma 1, dopo le parole: «di rappresentanti delle regioni» inserire le seguenti: «, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per le finalità di cui ai commi 2 e 3,».
Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».
1.5
Castellone, Di Marzio, Xxxxxxx, Romagnoli, Sileri
Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle regioni,», aggiungere le seguenti: «di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti».
1.6
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» aggiungere le seguenti: «degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali,».
1.7
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» aggiungere le seguenti: «degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle Associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali,».
1.8
Al comma 1, dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, del Forum nazionale dei CUG, dell'INAIL, di Cittadinanza attiva,».
1.9
Al comma 1, dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le seguenti: «e del Forum nazionale dei CUG».
1.10
Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Stabile, Binetti
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» aggiungere le seguenti: «degli ordini professionali, delle associazioni di categoria,».
1.11
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo alla commissione di fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;».
1.12
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) promuovere attività rivolte agli operatori, di informazione, formazione e promozione in materia di sicurezza dell'attività di cura e tutela della salute;
b-ter) promuovere attività di valutazione del rischio, di monitoraggio dei dati relativi a strutture e presidi sanitari considerati in condizioni di maggiore criticità, di sorveglianza sulla sicurezza degli operatori sanitari, nonché di armonizzazione delle metodiche da adottare;
b-quater) garantire e monitorare la costituzione, nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliere e in ogni altro contesto sanitario per il quale ne sia prevista la costituzione, dei Comitati unici di garanzia e del loro corretto funzionamento».
1.13
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) promuovere corsi di formazione per la prevenzione e la gestione degli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni». 1.14
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) promuovere la diffusione delle buone prassi».
1.15
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) promuovere studi riguardo la regolamentazione dell'uso dei social network nei luoghi di lavoro degli esercenti le professioni sanitarie per favorire l'adozione di azioni finalizzate a evitare che gli stessi possano essere oggetto di ricatto».
1.16
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) valutare e determinare i casi in cui gli esercenti le professioni sanitarie debbano essere accompagnati dalle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni».
1.17
Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Stabile, Binetti
Al comma 1, dopo la lettera c ), aggiungere le seguenti:
«c-bis) promuovere idonei corsi di formazioni per gli esercenti professioni sanitarie in materia di autodifesa, sicurezza, valutazione, monitoraggio e gestione del rischio;
c-ter) pianificare l'installazione presso tutte le strutture ed i presidi sanitari idonei sistemi di videosorveglianza, collegati con le centrali operative delle forze dell'ordine;
c-quater) istituire centri di ascolto e di supporto psicologico dedicati alle persone vittime di violenza, finalizzati al completo superamento del trauma della violenza subita ed al pieno recupero della capacità tecnica e professionale».
1.18
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'Osservatorio, per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, si avvale del supporto delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
1.19
Castellone, Di Marzio, Xxxxxxx, Romagnoli, Sileri
Al comma 2, sostituire le parole: «, con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),», con le seguenti: «, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),».
1.20
Al comma 2, sostituire le parole: «con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)» con le seguenti: «avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)».
1.21
Castellone, Di Marzio, Xxxxxxx, Romagnoli, Sileri
Al comma 2, dopo la parola: «(Agenas)», aggiungere le seguenti: «e degli ordini professionali».
1.22
Castellone, Di Marzio, Xxxxxxx, Romagnoli, Sileri
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».
1.23
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».
1.24
Errani, De Petris, Grasso, Xxxxxxxx
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. È fatto obbligo alle aziende e agli Enti pubblici e del privato accreditato al SSN, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
2-ter. La conferenza Stato Regioni, di concerto con i Ministeri interessati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono autorizzate all'emanazione di linee guida per l'assunzione di iniziative per la riduzione del rischio clinico, l'umanizzazione delle cure, il benessere organizzativo delle strutture sanitarie del SSN pubbliche e private».
1.25
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. La Conferenza Stato Regioni, di concerto con i Ministeri interessati, sentite le XX.XX maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono autorizzate all'emanazione di linee guida per l'assunzione di iniziative per la riduzione del rischio clinico, l'umanizzazione delle cure, il benessere organizzativo delle strutture sanitarie del SSN pubbliche e private».
1.26
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. È fatto obbligo alle aziende e agli enti pubblici e privati accreditati al SSN, di costituirsi parte civile nei processi per fatti commessi in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».
1.0.1
Errani, De Petris, Grasso, Xxxxxxxx
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 1- bis.
(Costituzione commissioni paritetiche)
1. Col medesimo decreto, di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede alla costituzione di Commissioni paritetiche fra le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le aziende, di cui alla presente legge, allo scopo di individuare e implementare le azioni necessarie per la definizione di programmi antiviolenza. In particolare tali commissioni dovranno prevedere:
a) alla predisposizione di un team, costituito da personale dedicato, addestrato a gestire situazioni critiche e alla mediazione dei conflitti;
b) promuovere le azioni e atti necessari per diffondere una politica di tolleranza zero verso atti di violenza; incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi;
c) promuovere, unitamente agli attori interessati, specifici momenti formativi;
d) azioni per facilitare il coordinamento con le Autorità di pubblica sicurezza per fornire un valido supporto per identificare le strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;
e) assegnare la responsabilità della conduzione del programma a soggetti o gruppi di lavoro addestrati e qualificati e con disponibilità di risorse idonee;
f) valutare la necessità di installare e mantenere regolarmente in funzione impianti di allarme nei luoghi nei quali il rischio è più elevato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis».
1.0.2
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 1- bis.
(Ricollocazione dei presidi ambulatoriali di guardia medica)
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto».
1.0.3
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 1- bis.
(Presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere)
1. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria e due agenti.
2. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 1, gli agenti di polizia sorveglino i suddetti presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica».
1.0.4
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Documento di valutazione dei rischi)
1. Nel documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le aziende sanitarie valutano i rischi di molestie, violenze e minacce nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché all'esterno degli stessi».
1.0.5
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Campagne di sensibilizzazione e di informazione)
1. Per le finalità di sicurezza di cui alla presente legge, il Ministero della salute promuove periodiche campagne di sensibilizzazione e di informazione sul valore sociale delle professioni sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie».
1.0.6
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Elezione domicilio)
1. In caso di querela di parte per i fatti commessi con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie, il lavoratore può eleggere domicilio presso l'indirizzo ove ha sede l'azienda». 1.0.7
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Costituzione di commissioni paritetiche)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituite commissioni paritetiche fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le aziende sanitarie allo scopo di individuare e implementare le azioni necessarie per la definizione di programmi antiviolenza.
2. Le Commissioni provvedono:
a) alla predisposizione di un gruppo, costituito da personale dedicato, addestrato a gestire situazioni critiche e alla mediazione dei conflitti;
b) alla promozione di azioni necessarie per incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi di violenza subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi;
c) alla formazione degli esercenti le professioni sanitarie;
d) alla promozione di azioni finalizzate al coordinamento con le Autorità di pubblica sicurezza per l'individuazione di strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;
e) alla valutazione della necessità di installare e mantenere regolarmente in funzione impianti di videosorveglianza e di allarme nei luoghi di lavoro in cui il rischio è più elevato».
1.0.8
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Modifica all'articolo 357 del codice penale, in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni)
1. Al primo comma dell'articolo 357 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché i medici nell'esercizio delle loro funzioni''».
1.0.9
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Corsi di formazione delle Regioni)
1. Al fine di ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, di preparare gli esercenti le professioni sanitarie a fronteggiare situazioni di pericolo e di garantirne la sicurezza, le Regioni organizzano annualmente corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie».
Art. 2
2.100
Il Relatore
Al comma 1, capoverso «11-sexies», dopo le parole "le professioni sanitarie", aggiungere le seguenti: "e socio-sanitarie".
2.1
Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Stabile, Binetti
Al comma 1, dopo le parole: «nell'esercizio delle loro funzioni», aggiungere le seguenti: «ovvero dei pazienti sottoposti a cura o a visita».
2.0.1
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2- bis.
(Procedibilità d'ufficio)
1. Per i reati commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie si applica la procedibilità d'ufficio quando concorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui al numero 11-septies dell'articolo 61 del codice penale».
2.0.2
Castellone, Xxxxxxx, Di Marzio, Romagnoli, Sileri
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2- bis.
(Modifiche in materia di procedibilità)
1. All'articolo 581 del codice penale, primo comma, dopo le parole: ''a querela della persona offesa'', sono inserite le seguenti: ''salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-septies)''.
2. All'articolo 582 del codice penale, secondo xxxxx, dopo le parole: ''previste negli articoli'', sono inserite le seguenti: ''61, numero 11-septies),''».
Art.
TIT 1
Il Relatore
Dopo le parole: "le professioni sanitarie", aggiungere le seguenti: "e socio-sanitarie".
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 299
Art. 1
1.1
Sostituire la parola: «fibromialgia» con le seguenti: «sindrome fibromialgica».
Conseguentemente, ovunque ricorra, negli articoli successivi e nelle relative rubriche, nonché nel titolo del ddl, sostituire la parola: «fibromialgia» con le seguenti: «sindrome fibromialgica».
1.2
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. Ai fini della presente legge s'intende per fibromialgia, o sindrome fibromialgica - FM - una sindrome di tipo reumatico, idiopatica e multifattoriale che causa un aumento della tensione muscolare, caratterizzata da dolore muscolare e che interessa anche i tessuti fibrosi. La fibromialgia può essere di tipo cronico, sistemico, con una sintomatologia che tende a migrare da una articolazione all'altra, e può comportare astenia, affaticabilità, insonnia o disturbi del sonno».
Art. 2
2.0.1
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2- bis.
(Certificazione attestante la fibromialgia)
1. La certificazione attestante la fibromialgia deve avvenire a seguito delle visite specialistiche del neurologo, dello psichiatra e del reumatologo.
2. Le visite specialistiche finalizzate alla certificazione della fibromialgia devono essere rinnovate ogni anno.
Art. 3
3.1
Al comma 1, dopo le parole: «La fibromialgia» inserire le seguenti: «, se diagnosticata dai centri specialistici appositamente individuati dal Ministero della salute,».
3.2
Il Relatore
All'articolo apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la parola: «decreto» inserire le seguenti parole: «, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,»;
b) al comma 2 sostituire le parole: «all'accesso al telelavoro per il paziente» con le seguenti:
«ai fini del riconoscimento del criterio di priorità nell'accoglimento dell'eventuale richiesta di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile».
c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ovvero dai soggetti riconosciuti secondo le norme vigenti come affetti da fibromialgia''».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e norme per i lavoratori affetti da fibromialgia».
Art. 4
4.1
Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali centri sono identificati in contesti clinici universitari o in Istituti specializzati IRCCS, laddove già sussistano condizioni e competenze di tipo interdisciplinare e attività di ricerca».
Art. 5
5.1
Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) le cure prestate».
5.2
Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) lo sviluppo della sintomatologia fibromialgica».
Art. 6
6.1
Sostituire la rubrica con la seguente: «(Formazione del personale medico, di assistenza e di medicina del lavoro)».
6.2
Al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» inserire le seguenti: «differenziati, alcuni dei quali destinati ai medici di Medicina generale, e».
Art. 8
8.1
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accesso delle persone affette da fibromialgia al telelavoro avviene solo nei casi di malattia certificata e per un periodo non superiore ai sei mesi».
8.2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Un'apposita Commissione, istituita di concerto tra il Ministero della salute e il Ministero del lavoro, rivaluta periodicamente condizioni e circostanze dei pazienti affetti da fibromialgia per rivedere e confermare annualmente i contratti di telelavoro in essere».
Art. 9
9.1
Al comma 2, dopo le parole: «al medico di medicina generale» inserire le seguenti: «, opportunamente formato e costantemente informato,».
1.3.2.2. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12^ (Igiene e sanita')
1.3.2.2.1. 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12ª (Igiene e sanita') - Seduta n. 2 (pom.) del 09/07/2019
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 12ª (Igiene e sanita')
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
2ª Seduta
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Xxxxxxx e per l'istruzione, l'università e la ricerca Xxxxxxxx.
La seduta inizia alle ore 16.
IN SEDE REDIGENTE
(1106) Xxxxx Xxxxxxxx XXXXX' ed altri. - Istituzione di contratti di formazione Teaching Hospital per le specializzazioni mediche
(Discussione e rinvio)
La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), relatrice per la 12a Commissione, illustra il disegno di legge in titolo.
La senatrice GRANATO (M5S), relatrice per la 7a Commissione, si rimette alla relazione svolta dall'altra relatrice e propone di svolgere un ciclo di audizioni informali.
Convengono le Commissioni riunite.
Il presidente XXXXXXX propone di fissare alle ore 12 di venerdì 19 luglio il termine entro il quale i Gruppi parlamentari potranno formulare le proprie proposte al riguardo.
Convengono le Commissioni riunite.
La senatrice BINETTI (FI-BP), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda delucidazioni circa la tempistica di approdo in Aula del provvedimento in discussione, che sottolinea essere molto atteso.
Il presidente della Commissione sanità SILERI assicura che si lavorerà per garantire una tempistica che sia, al contempo, realistica e coerente con le aspettative cui ha fatto riferimento la senatrice Xxxxxxx.
Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
1.3.2.2.2. 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12ª (Igiene e sanita') - Seduta n. 4 (pom.) del 04/02/2020
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 12ª (Igiene e sanita')
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 4
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
Orario: dalle ore 17,10 alle ore 17,25
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1106 (ISTITUZIONE DI CONTRATTI DI FORMAZIONE TEACHING HOSPITAL PER LE SPECIALIZZAZIONI MEDICHE)
1.3.2.2.3. 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12ª (Igiene e sanita') - Seduta n. 5 (pom.) dell'11/02/2020
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 12ª (Igiene e sanita')
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 5
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
Orario: dalle ore 14,35 alle ore14,45
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1106 (ISTITUZIONE DI CONTRATTI DI FORMAZIONE TEACHING HOSPITAL PER LE SPECIALIZZAZIONI MEDICHE)
1.3.2.3. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)
1.3.2.3.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 165 (ant.) del 18/06/2020
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2020
165ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Xxxx Xxxxx Xxxxxx.
La seduta inizia alle ore 8,35.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni
Il sottosegretario Xxxx Xxxxx XXXXXX risponde all'interrogazione n. 3-01511 della senatrice Xxxxxxx ed altri concernente il fondo bibliografico appartenuto a Xxxxx Xxxxxxxxx, figura di grande rilievo nel panorama culturale italiano, nonché Direttrice della Galleria Nazionale di Arte Moderna per un lungo periodo storico. Precisa, anzitutto, che sugli eventi antecedenti all'acquisizione di competenze da parte del Ministero in materia di tutela del patrimonio bibliografico non statale, in forza del decreto- legge n. 78 del 2015, competenze fino a quel momento esercitate dalle Soprintendenze Bibliografiche delle Regioni, non si hanno notizie certe e si può solo riferire quanto dichiarato dai vertici dell'Accademia di San Luca nelle comunicazioni scritte e in occasione dei ripetuti sopralluoghi effettuati a partire dal 2017.
Come correttamente ricordato, Xxxxx Xxxxxxxxx, morta il 28 luglio 1998, era proprietaria di un ricco fondo bibliografico e di un archivio. Prima della sua morte donò all'Archivio centrale dello Stato il proprio fondo archivistico (l'atto di donazione e il versamento del materiale avvennero tra il febbraio e l'agosto del 1998) e - secondo quanto risulta dai documenti esibiti dall'Accademia di San Luca alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio - dispose della sua biblioteca a favore dell'Accademia nazionale di San Luca, di cui era membro.
Il 30 aprile 1998 scrive infatti al Presidente dell'Accademia, chiedendo di accettare la donazione della biblioteca, di riordinarla rapidamente e di metterla a disposizione degli studiosi, e si dichiara disponibile a effettuare il trasferimento del bene immediatamente dopo il perfezionamento della donazione. In quel momento, a detta della stessa Xxxxxxxxx, i libri si trovano in parte nella sua abitazione, in parte imballati in un garage e in una cantina ad essa sottostanti. Il 1° luglio 1998 il Presidente dell'Accademia accetta la donazione e resta in attesa di istruzioni per il trasporto dei volumi. Si può ipotizzare che il trasferimento fisico sia avvenuto poco dopo. Su richiesta della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, il 19 giugno 2018 l'Accademia ha esibito la
corrispondenza sopra citata e una serie di allegati relativi all'avvio del contenzioso, nel 2002, con l'erede Xxxx Xxxxxxxxx.
Nei primi anni del Duemila è stata realizzata una prima ricognizione del fondo Xxxxx Xxxxxxxxx, allora depositato presso la sacrestia della Chiesa dei SS. Xxxx e Xxxxxxx, che ha portato alla compilazione di un data base (per circa 5000 volumi tra libri, opuscoli e riviste); il data base è stato messo a disposizione della Soprintendenza per i Beni Archivistici e Librari del Lazio (SAB) riservatamente, nel corso delle indagini, dal Reparto operativo dei Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC). Acquisite ormai le competenze in materia di tutela del patrimonio bibliografico non statale, il 30 maggio del 2017 due funzionarie bibliotecarie effettuano un sopralluogo in qualità di ausiliarie di polizia giudiziaria del Comando carabinieri TPC - Reparto operativo - Sezione Archeologia, accompagnate dai Carabinieri Reparto operativo TPC e alla presenza dell'erede Bucarelli e del suo avvocato, presso il luogo in cui il fondo librario era conservato "da circa 20 anni". Il fondo, a detta delle funzionarie, presenta materiale di indubbio valore, con dediche di artisti e documentazione inserita nei volumi, ma anche vistosi ammaloramenti dovuti alla conservazione non idonea in un locale non adatto e all'interno di circa 150 scatoloni accatastati su una pedana; le funzionarie del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo constatano, inoltre, che "il materiale è stato immagazzinato senza un elenco né una inventariazione sommaria, elementi di base per la tutela di qualsivoglia materiale bibliografico".
L'8 gennaio del 2018 l'Accademia di San Luca comunica alla SAB del Lazio che, "per motivi di necessità e urgenza", il 4 gennaio 2018 è stato effettuato lo spostamento del Fondo dal deposito in cui versava "in condizioni di deteriorabilità e nell'impossibilità fisica di essere ispezionato, ad altro deposito, appositamente approntato (...), dove in condizioni di sicurezza sarà possibile, dopo un primo lavoro di pulitura, di ricollocazione in scatoloni adatti alla conservazione, avviare una puntuale ricognizione e verifica dell'intero contenuto del Fondo."
Il 30 gennaio 2018 la SAB Lazio effettua un'ispezione presso il nuovo deposito e rileva: "il fondo - che risulta ancora custodito in scatoloni di grandi dimensioni e non è stato ancora inventariato - è stato spostato in due box contigui ... al fine di permettere un primo lavoro di pulitura, la ricollocazione in scatole adatte alla conservazione, la puntuale ricognizione e la verifica del contenuto. (…) I due box dove attualmente sono conservati i circa 200 colli contenenti materiale bibliografico risultano sufficienti per contenerli e in buone condizioni igieniche; si rileva tuttavia che, durante i mesi invernali, le temperature risultano parecchio rigide … e l'umidità molto elevata (…). Da quanto visto e appurato lo stato di conservazione generale risulta meno drammatico rispetto alla precedente situazione e la maggior parte degli esemplari malridotti appare comunque sanabile con operazioni di pulitura e restauro. La situazione è comunque in via di consolidamento migliorativo". Si stabilisce dunque di continuare a monitorare il recupero e la selezione del materiale (per effettuare eventuali scarti) e di effettuare un nuovo sopralluogo a conclusione delle operazioni di recupero e dopo il trasferimento della raccolta nella sede dell'Accademia.
Il 21 marzo 2018 la Direzione generale Biblioteche, su richiesta del Comando Carabinieri TPC, chiede alla SAB Lazio se sia stato avviato il procedimento di dichiarazione di interesse culturale sul Fondo Bucarelli, segnalando anche che lo stesso è oggetto di accertamenti nell'ambito di un procedimento penale avviato su impulso del Comando Carabinieri TPC.
Il 27 marzo 2018 la SAB Lazio risponde alla Direzione generale Biblioteche e al Comando Carabinieri TPC che è "in attesa di ricevere dall'Accademia di San Luca la documentazione comprovante la natura giuridica del Fondo stesso, se esso cioè sia pervenuto all'Accademia in qualità di donazione o deposito" e che, non appena la situazione giuridica sarà stata chiarita, si procederà con l'avvio del procedimento.
Il 28 marzo 2018 la SAB Lazio richiede all'Accademia nazionale di San Luca "la documentazione comprovante le modalità attraverso cui il Fondo Bucarelli è pervenuto in Accademia e ogni altro elemento utile a chiarire lo stato attuale di conservazione" e, dopo numerose sollecitazioni, il 19 giugno 2018 l'Accademia trasmette una "Relazione donazione Fondo Xxxxx Xxxxxxxxx" con 6 allegati (A-F).
Lascia a disposizione della Commissione il contenuto della predetta Relazione, per un eventuale approfondimento conoscitivo.
Il 4 luglio 2018 la SAB Lazio trasmette alla Direzione generale Biblioteche e al Comando Carabinieri TPC la documentazione inviata dall'Accademia, relativa ai rapporti intercorsi tra Xxxxxxxxx e l'Accademia stessa, ravvisando che "non è ancora giunta a questa Soprintendenza notizia della conclusione delle operazioni di ricollocazione del materiale librario di Xxxxx Xxxxxxxxx inscatolato e collocato presso il deposito dell'Accademia sito in xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0, né è stato inviato alcun elenco del materiale funzionale alla valutazione della consistenza e dell'interesse del Fondo Bucarelli". Dopo varie richieste per le vie brevi, il 28 agosto 2019 la SAB Lazio scrive all'Accademia per richiedere aggiornamenti sullo stato dei lavori sul fondo. L'Accademia risponde l'11 settembre 2019 comunicando che dal 16 settembre successivo sarebbe stata installata una scaffalatura compatta nel magazzino al piano terra della sede, per la sistemazione della parte del Fondo Bucarelli presente nei depositi di Via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Il 19 settembre 2019 la SAB effettua un sopralluogo ispettivo presso il deposito di via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e il 24 settembre 2019 impartisce all'Accademia dettagliate prescrizioni di salvaguardia sia del materiale bibliografico che di ulteriori "30 faldoni di materiale archivistico; a una prima sommaria ricognizione riconducibile all'attività di Xxxxx Xxxxxxxxx come Sovrintendente della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea. Per tale materiale si prescrive di non alterare la disposizione attuale, in modo da permettere una successiva più puntuale valutazione del materiale recuperato. Sarà cura di questa Soprintendenza effettuare al più presto un sopralluogo presso la sede dell'Accademia al fine di valutare la consistenza e la qualità della porzione del Fondo Librario Bucarelli ivi conservato, funzionale all'avvio di dichiarazione di eccezionale interesse culturale della totalità del Fondo. Per tale motivo si ribadisce l'assoluta urgenza di provvedere alla ricongiunzione delle due parti del fondo in un unico luogo".
Il 28 ottobre 2019 la SAB effettua un sopralluogo ispettivo alla porzione del fondo Bucarelli conservato presso la sede dell'Accademia per valutarne la consistenza, verificare le condizioni dei locali adibiti alla conservazione del fondo e l'installazione di scaffalature idonee ad accogliere i volumi conservati presso il deposito di Via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, e il 12 novembre comunica all'Accademia l'esito dell'ispezione e le seguenti relative prescrizioni.
Il Fondo Bucarelli occupa un'intera parete all'interno di un magazzino situato al piano terra della sede dell'Accademia. I volumi, disposti all'interno di palchetti in numero di 1907 (come si evince dal registro topografico relativamente alla sezione FPB) sono stati catalogati con fondi erogati dalla regione Lazio e sono presenti sul sistema SBN. Il fondo è costituito da monografie a stampa, qualche edizione antica conservata in un armadio chiuso a chiave, cataloghi d'arte e di mostre, opuscoli, libretti relativi alla storia dell'arte. Vicino alla libreria sono collocate 12 scatole di cartone, contraddistinte dalla scritta "scarto Bucarelli": all'interno è stato collocato il materiale che ai tempi dell'acquisizione del fondo era stato ritenuto non attinente con il resto della raccolta; all'interno di alcune scatole sono presenti circa 30 raccoglitori nei quali sono conservati opuscoli, miscellanee relative alla storia dell'arte che non sono stati oggetto di catalogazione.
A seguito della situazione riscontrata si prescrive di procedere ad una verifica puntuale del materiale non catalogato e di predisporre un elenco dettagliato dei volumi conservati presso il deposito di Via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx prima che vengano inscatolati e trasportati in Accademia, in modo da avere informazioni precise sulla sua consistenza (ogni scatola dovrà essere numerata e contenere all'esterno un elenco dettagliato con l'indicazione dell'autore, del titolo e dell'anno di edizione dei materiali all'interno), di realizzare nel più breve tempo possibile il trasferimento in Accademia dei materiali conservati presso il deposito di Via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, per scongiurare l'ulteriore degrado dei volumi, essendo state predisposte in Accademia strutture adeguate ad accogliere l'intero fondo.
L'Accademia è stata più volte contattata telefonicamente dalla SAB Lazio per chiedere aggiornamenti: l'ultima conversazione risale al 17 febbraio 2020.
La SAB Lazio ha in programma un'ispezione non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno. La funzionaria bibliotecaria della SAB Lazio che sta seguendo la vicenda ha aggiornato più volte il
Reparto operativo Carabinieri TPC in merito all'evoluzione della vicenda Xxxxxxxxx nei mesi di luglio e novembre 2019, e nel febbraio 2020.
Per comprendere quali interventi siano stati effettuati in passato sul fondo librario, il 28 agosto 2019 la SAB Lazio chiede alla regione Lazio di condividere la documentazione disponibile sul fondo Bucarelli. Il 10 settembre 2019 la regione Lazio risponde che "nell'ambito dei piani annuali 2006, 2008 e 2009 riservati agli Istituti Culturali iscritti all'Albo regionale, sono stati stanziati alcuni contributi all'Accademia nazionale di San Luca. Tali risorse erano destinate alla catalogazione in SBN del fondo [Xxxxxxxxx] e anche di altri fondi librari … Questi contributi sono stati regolarmente rendicontati e le opere catalogate risultano presenti nel Polo SBN RMR".
Il 12 settembre 2019 la SAB richiede alla regione Lazio la documentazione relativa alla concessione dei finanziamenti all'Accademia di San Luca per il Fondo Bucarelli e il 22 novembre 2019 la regione Lazio comunica i contributi erogati all'Accademia nazionale di San Luca per la catalogazione del fondo librario Bucarelli e per altri fondi.
In merito ai rapporti con la Galleria Nazionale di Arte Moderna e con l'Archivio centrale dello Stato, precisa che nel deposito della Galleria sono stati rinvenuti anche documenti archivistici di Xxxxx Xxxxxxxxx e che il 20 settembre 2019 la SAB Lazio ha fatto richiesta di accesso all'Archivio Bucarelli presso Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma e all'Archivio centrale dello Stato, per verificare la complementarietà del materiale rinvenuto con quello posseduto dalla Galleria e quello donato all'Archivio centrale dello Stato nel 1998.
Il 2 ottobre 2019 l'Archivio Centrale dello Stato ha autorizzato a visionare il fondo archivistico donato da Xxxxx Xxxxxxxxx la SAB Lazio, che ha successivamente effettuato un riscontro.
L'11 ottobre 2019 la Galleria ha comunicato alla SAB Lazio, che ha poi effettuato un riscontro, la presenza di un Archivio bioiconografico di materiali inerenti all'attività della Bucarelli come Direttrice.
Ribadisce che i fatti riferiti nelle premesse dell'atto parlamentare costituiscono avvenimenti accaduti antecedentemente all'acquisizione di competenza sul bene da parte dello Stato, e sui quali il Reparto operativo del Nucleo TPC sta appunto conducendo indagini.
Dal 2017 ad oggi il MiBACT (Direzione generale Biblioteche e SAB Lazio) si è costantemente interessato della vicenda, curando, tra il 7 giugno 2017 e il 17 febbraio 2019, l'invio e la ricezione di oltre 25 atti formali e numerosi contatti telefonici nell'ambito del procedimento relativo.
In merito all'avvenuto perfezionamento del contratto di donazione di Xxxxx Xxxxxxxxx all'Accademia nazionale di San Luca, precisa che, su richiesta della SAB Lazio, nel giugno 2019 l'Accademia ha esibito una corrispondenza tra Xxxxx Xxxxxxxxx e l'Accademia stessa, in cui la prima manifesta la volontà di donare e la seconda di accettare la donazione, nonché la notizia di un successivo trasferimento del bene in locali dell'Accademia. Sono tuttora in corso ricerche volte ad accertare lo stato del bene.
In merito alle altre richieste, puntualizza che, per dar corso all'attività di tutela perseguita dal MiBACT fin dal 2017, è indispensabile che l'intera raccolta sia, quanto meno, sommariamente descritta: come segnalato nella relazione del primo sopralluogo effettuato dal MiBACT nel 2017, la parte di materiale in deposito è "senza un elenco né una inventariazione sommaria, elementi di base per la tutela di qualsivoglia materiale bibliografico".
Poiché i locali del deposito di Via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx non presentano condizioni ambientali di accessibilità prolungata, in occasione delle ispezioni periodiche la SAB Lazio ha prescritto il trasferimento del materiale librario presso la sede di Palazzo Carpegna, con obbligo per l'Accademia di redigere un elenco sommario delle opere, contestualmente alle operazioni di inscatolamento funzionali al trasferimento stesso.
La SAB Lazio ha effettuato l'ultima ispezione presso la sede di Palazzo Carpegna il 28 ottobre 2019 per valutare lo stato di conservazione della porzione della raccolta Bucarelli ivi custodita e la sua catalogazione, e la possibilità di procedere rapidamente al trasferimento del restante materiale. Il 17 febbraio scorso, a ridosso dell'emergenza sanitaria che ha costretto l'Istituto alla chiusura, il Presidente dell'Accademia - nella già menzionata interlocuzione telefonica - ha comunicato che, entro i 15 giorni
successivi, sarebbero state predisposte le scaffalature necessarie al rientro in Accademia della parte del Fondo depositata in Via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. Successivamente, dal 10 marzo, l'emergenza sanitaria ha comportato la chiusura dell'Accademia e la sospensione delle attività in presenza.
In conclusione, assicura che non appena i due nuclei librari e documentari saranno ricongiunti nella sede dell'Accademia di Palazzo Carpegna, sarà avviata l'istruttoria per il procedimento di dichiarazione di eccezionale interesse culturale della raccolta libraria ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La senatrice XXXXXXX (M5S), manifestata soddisfazione per la disponibilità del Ministero per i beni e le attività parlamentari e per il turismo a iniziare a rispondere alle numerose interrogazioni da lei stessa presentate, si dichiara soddisfatta della risposta. Pur apprezzando l'intensa attività svolta dal Ministero a partire dal 2017, ricorda tuttavia che il Fondo Xxxxx Xxxxxxxxx era soggetto a vigilanza sin dal 1998 e che a suo tempo non si è proceduto alla compilazione di un elenco dei singoli beni e a una loro valutazione; parte di questo patrimonio di inestimabile valore è ora disperso in quanto gravemente danneggiato o finito sul mercato, come stanno appurando indagini in corso. Resta, a suo giudizio, non chiarita la natura pubblica o privata del fondo, con le conseguenti ripercussioni circa la possibile contestazione del reato di peculato, nel primo caso, o di "semplice" appropriazione indebita nel secondo. Si rallegra infine dell'intenzione di procedere alla dichiarazione di eccezionale interesse culturale della raccolta libraria.
Il sottosegretario Xxxx Xxxxx XXXXXX risponde quindi all'interrogazione n. 3-01359 della senatrice Xxxxxxx ed altri sulla direzione del museo archeologico di Reggio Calabria. La competente Direzione generale Xxxxx ha puntualmente riferito al riguardo, specificando che il nuovo Museo Archeologico Nazionale è stato inaugurato dopo sette lunghi anni di lavori e continui rinvii. La politica culturale dinamica e decisamente inclusiva condotta dal Direttore ha prodotto progressivi aumenti in numero e gradimento dei visitatori, trasformando completamente il Museo. Alla ricerca scientifica, alla conservazione e all'esposizione delle collezioni, tutte attività proprie dell'istituzione museale, si è affiancata la concreta collaborazione con istituzioni, enti e associazioni volta a promuovere e valorizzare la straordinaria ricchezza del territorio.
In pochi anni il Museo è divenuto spazio rappresentativo delle espressioni culturali più vivaci, non solo della città, ma di tutta l'area dello Stretto. Concerti, convegni, conferenze, mostre e degustazioni di prodotti identitari del territorio rendono oggi il Museo un luogo vissuto dalla comunità, ma anche uno spazio nel quale i turisti italiani e stranieri possano scoprire e apprezzare la complessità e la ricchezza della cultura calabrese. La nuova connotazione inclusiva ha portato a un aumento degli impegni istituzionali, sia all'interno che all'esterno del Museo, mentre progressivamente è diminuito il personale in servizio, ormai dimezzato rispetto all'organico previsto. La nomina di un collaboratore che potesse rappresentare la Direzione in momenti istituzionali ai quali il Direttore era impossibilitato a partecipare e per eventi previsti in orari in cui personale idoneo del Museo non era in servizio, è stata ritenuta dal Direttore una possibile soluzione funzionale al completamento dell'attività del Museo.
La stessa Direzione generale Xxxxx ha tuttavia richiesto al Direttore del Museo l'annullamento, in via di autotutela, dell'incarico attribuito; incarico che è stato in effetti revocato già a dicembre dello scorso anno, compensando le casse del Museo di quanto dovuto per il lavoro svolto nelle poche settimane di attività. Circostanza, questa, che esclude ogni ipotesi di danno erariale.
Per quanto riferito all'inventariazione del patrimonio, autorizzata dalla Direzione generale Xxxxx il 1° agosto dello scorso anno, è stato chiarito che il ritardo è dovuto all'assenza di un elenco completo dei beni conservati presso il Museo, così come dichiarato dal Funzionario Archeologo della Soprintendenza di Reggio Calabria responsabile del passaggio di consegna delle collezioni. Tale attività, che ha permesso l'istituzione del primo inventario digitale del Museo, affianca il riordino dei depositi e la valutazione del loro stato conservativo nel quadro della programmazione delle attività espositive e di restauro.
Per quanto riguarda l'archivio fotografico, esso è stato acquisito al Museo ai sensi dell'articolo 1 del
decreto ministeriale n. 43 del 2016 ed è in fase di riordino e di digitalizzazione. Per la prima volta è stata effettuata una ricognizione completa del patrimonio fotografico, con un computo analitico in vista del grande progetto di digitalizzazione promosso dall'Istituto centrale catalogo e documentazione (ICCD). L'accesso per la consultazione della documentazione, su richiesta, viene autorizzato agli altri Istituti (compresa la Soprintendenza) e agli utenti esterni, compatibilmente con le fasi di riordino.
L'obiettivo sarà di rendere pubblico e accessibile l'intero patrimonio in formato digitale, consultabile anche via web.
Infine, rispetto all'asserita scomparsa di pezzi di collezione dal Museo di Reggio Calabria, alla competente Direzione generale Xxxxx non risultano comunicazioni, ad eccezione di una denuncia fatta proprio dal Direttore del Museo nel 2018, sull'irreperibilità di due reperti bronzei del relitto di Porticello. Ad oggi non sono state segnalate novità da parte dei competenti organi giudiziari. Il Museo, nonostante le ricordate carenze di organico, cura con attenzione le collezioni e le altre funzioni museali.
La problematica del passaggio di consegne e gestione degli archivi, invece, è stata recentemente risolta sia con un accordo di gestione congiunta tra il Soprintendente per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia ed il Direttore del Museo, a seguito di nota congiunta delle Direzioni generali Musei e Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 27 febbraio 2020, sia di un recente accordo tra le predette Direzioni generali del 6 maggio 2020, attualmente in corso di perfezionamento.
La senatrice XXXXXXX (M5S) si dichiara non soddisfatta; premesso che le questioni oggetto dell'interrogazione non hanno carattere localistico, essendo rappresentative di difficoltà derivanti dalla cosiddetta riforma Franceschini, sottolinea come la nomina di un portavoce da parte del Direttore del museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, istituto dotato di autonomia, sia in violazione della legge, come è confermato dal successivo annullamento in autotutela del contratto. Cuore dell'interrogazione è la gestione del patrimonio del museo; in particolare, ribadisce che l'attuale Direttore trattiene nel museo, senza averne titolo, l'archivio storico fotografico dell'ex Soprintendenza archeologica della Calabria, la cui eredità documentale, grafica e fotografica spetta all'odierna Soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio, attribuendone invece la titolarità al museo stesso. Stigmatizza il diniego opposto dal Direttore del museo all'accesso del personale della Soprintendenza all'archivio fotografico e ai depositi del museo, nonostante le ripetute richieste, per lo svolgimento di attività istituzionali da parte della Soprintendenza stessa e dell'Istituto centrale catalogo e documentazione e ritiene incomprensibile la riconferma del Direttore alla guida del Museo, valutando inattendibile la sua scheda di valutazione della performance.
Il PRESIDENTE ricorda che è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea; propone di rinviare lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno ad altra seduta.
Con l'assenso dell'interrogante, senatrice XXXXXXX (M5S) e del sottosegretario Xxxx Xxxxx XXXXXX, non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
Lo svolgimento delle restanti interrogazioni è quindi rinviato.
La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 19,30. SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati, atto del Governo n. 181. Sarà inoltre esaminata, in sede consultiva su atti del Governo, la proposta di nomina n. 53. La conclusione dell'audizione del ministro Xxxxxxxxxxxx sulle iniziative di competenza del suo Dicastero connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19 nei settori dei beni e delle attività culturali, già programmata nella seduta di ieri, avrà luogo nella seduta che sarà convocata alle ore 8,30 di giovedì 25 giugno.
Prende atto la Commissione.
Quanto al ciclo di audizioni informali in merito all'impatto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul settore della cultura, l'Ufficio di Presidenza ha concordato un primo elenco di audizioni, riservandosi di riesaminare altre richieste già pervenute e di integrare in un momento successivo detto elenco. Le audizioni, che saranno svolte in videoconferenza, saranno avviate la prossima settimana.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 19,40.
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.