CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato regola nel dettaglio l'esecuzione di lavori forestali finalizzati al ripristino di boschi danneggiati dagli eventi meteorici estremi del 5 marzo 2015 nel Complesso Forestale di Casa Cave, di proprietà del Comune di Montenurlo (PO), nelle aree indicate nella cartografia di progetto.
Art. 2. Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo dei lavori in appalto ammonta ad € 79.252,96, oltre oneri di sicurezza per € 1.500,00 ed IVA di legge, ed è così suddiviso:
€ 79.252,70 |
€ 0 |
€ 79.252,70 |
€ 1.500,00 |
€ 80.752,70 |
Lavori a misura Lavori a corpo
Totale Lavori a base di gara Oneri Sicurezza
Importo totale dei lavori
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art.43 comma 7 del DPR 207/10. I rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all’art 2, mentre gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.
Art. 4. Designazione della categoria prevalente e delle altre di importo superiore al 10% Secondo la classificazione dell’Allegato A del DPR 207_2010 le lavorazioni di cui si compone l’opera sono ricomprese per € 63.243,65 (il 79,8%) nella Categoria Opere Generali n. 13_Opere di Ingegneria Naturalistica, (questa risulta anche la categoria prevalente dell’opera, ai sensi dell’art. 108 DPR 207_2010) e nella OG n.3 – Strade Autostrade, ponti, viadotti….. per i restanti 17.509,05 (il 20,2%).
Art. 5. Variazioni dei Lavori
La Stazione appaltante si riserva la facolta’ di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa trarne motivi per avanzarne pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel capitolato generale d'appalto, nel DPR 207_2010 e dal D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 6. Conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonche’ alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
L’Impresa non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal D.Lgs. 50/2016 e dal Codice Civile e, comunque, impreviste in quanto imprevedibili, così come definite dal successivo art. 16 del presente Capitolato.
Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto dall’Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, per rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.
Tutte le categorie di lavori debbono essere eseguite a regola d’arte, con magisteri e materiali appropriati, ed in conformità alle previsioni di progetto e agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori all’atto esecutivo.
L’impresa avrà facoltà di coordinare ed organizzare l’andamento dei lavori nei modi che riterrà convenienti purché bene accetti dalla Direzione Lavori che si riserva la facoltà di imporre quelle modifiche di svolgimento che a suo insindacabile giudizio riterrà opportune.
Art. 7. Descrizione sommaria delle opere
Le opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati progetto e possono riassumersi, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, in attività di recupero di boschi danneggiati mediante taglio delle piante cadute o instabili, avviamento all’alto fusto delle ceppaie di latifoglie, allestimento del materiale di resulta ed evacuazione dalle aree d’intervento limitatamente a quello di valore commerciale, messa a dimora di piantine forestali per rinfoltire le aree con vegetazione arborea maggiormente danneggiata, effettuazione di interventi di manutenzione del rimboschimento, esecuzione di lavori complementari per il raggiungimento delle aree di cantiere da parte dei mezzi di esbosco. Le varie lavorazioni sono descritte come segue:
descrizione |
Intervento di riassetto di soprassuolo danneggiato da vento, consistente nel taglio al colletto delle piante divelte, stroncate o comunque instabili e nell'avviamento all'alto fusto delle ceppaie di latifoglie eventualmente presenti, con rilascio dei migliori polloni per conformazione e vigoria vegetativa. I rilasci dovranno essere spalcati fino a circa 2 metri da terra e tutte le piante di pino marittimo dovranno essere tagliate (perchè instabili o infestate da Matsucoccus). Le ceppaie divelte saranno possibilmente ricollocate in posto, o almeno messe in sicurezza dal rotolamento. Il materiale di resulta di dimensione commerciale dovrà essere esboscato fino alla strada camionabile, mentre il materiale più minuto potrà essere sistemato sul posto, quello tondo depezzato e sistemato in piccole cataste addossate alle piante, la ramaglia trinciata finemente con motosega o, in alternativa, cippata o bruciata. |
Decespugliamento manuale su superficie fortemente invase da arbusti - >60% |
Realizzazione di una piccola piazzola di circa 1 mq, con semplice scavo manuale e con piano leggermente inclinato verso monte |
Scavo di buca di alloggiamento piantina cm 30*30 |
Acquisto piantina in fitocella |
Messa a dimora piantina in fitocella |
Protezione individuale in PPE translucido di almeno 70-80 cm di altezza, fissato ad un paletto tutore di castagno diam 6 cm infisso stabilmente nel terreno; |
Pacciamatura dell’area attorno alla piantina con resti di vegetazione raccolti localmente e finemente sminuzzati o materiale idoneo fornito dalla ditta |
Manutezione di impianto forestale mediante sfalcio della vegetzione infestante tutt’attorno alla pintina e per uan raggio di almeno 50 cm, con sistemazion sul posto del materiqle di resulta |
Manutenzione di impianto forestale mediante sostituzione piantine morte |
Riapertura di pista forestale esistente mediante taglio della vegetazione invadente e a rischio di caduta dalle scarpate, riconguagliamento del piano viario e piccole opere di presidio idraulico, il riconguagliamento finale, il rinsaldamneto tramite inerbimento del piano e delle scarpate, la realizzazione di sciacqui trasversali con semplice apertura di fossetta e la preclusione al traffico privato con catena allucchettata. |
Apertura di nuova pista forestale a carattere temporaneo della larghezza di 2,5-3 ml con pendenza media non superiore al 5%, in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, compreso scavi, rilevati, cunette in terra, regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quant’altro occorre per dare l’opera compiuta a regola d’arte, compreso il riconguagliamento finale, il rinsaldamneto tramite inerbimento del piano viario e delle scarpate, la realizzazione di sciacqui trasversali con semplice apertura di fossetta e la preclusione al traffico privato con catena allucchettata. |
Lavori di riassetto di strada forestale a fondo migliorato larga circa 4 ml con livellamento del piano viario, ricarico localizzato di inerti in ragione di 100 t/km, apertura o ripristino di fossette laterali in ragione di circa 500 ml/km, ripritrino di tombini, risagomatura scarpate e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte |
Realizzazione di sciacquo trasversale alla sede stradale per la regimazione superficiale delle acque meteoriche o sorgive, mediante scavo con escavatore di piccola trincea a sezione triangolare, profonda circa 30 cm a valle e larga 60, ad andamento lievemente inclinato verso il collettore di raccolta (+/- 10%), con bordo di valle rinforzato mediante la posa di palo scortecciato di castagno o duglasia diam 15-20 cm con la faccia aderente al terreno smussata per migliorarne l'aderenza, ancorato al terreno mediante coppie di picchetti in tondino di ferro diam 30 mm e lunghezza 60-70 cm, posti alle estremità dei pali; rincalzamento accurato con terra ben costipata e rimodellatura finale per dare all'opera l'aspetto di progetto. |
Fornitura e messa a dimora di quattro astoni di pioppo nero nell’area del robinieto. Gli astoni dovranno essere prelevati in zona nella stagione invernale da pollonaie lungo corsi d’acqua, recisi alla base, privati dei rami laterali e messi prontamente a dimora in buche profonde almeno 70-80 cm in area scelta d’intesa con la DL che dia una qualche garanzia di rifornimento idrico agli astoni nel periodo estivo. Gli astoni dovranno avere circonferenza ad 1 |
ml da terra di circa 10-12 cm e altezza complessiva non oltre i 4 metri. Durante le fasi di prelievo e piantagione non si dovranno arrecare danni significativi ai fusti. |
Il lavoro, oltre a quanto sopra richiamato, comprende tutti gli oneri contenuti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, in tutte le sue parti, anche se non esplicitamente richiamati.
Si intendono inoltre compresi nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore gli oneri previsti dal Capitolato Generale anche se non esplicitamente richiamati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 8. Osservanza del Capitolato Generale e di altre Norme
L’esecuzione dell’appalto è soggetta all’osservanza delle seguenti disposizioni normative e regolamentari:
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, all. F (ad eccezione degli articoli abrogati);
- D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., solo per gli articoli ancora in vigore (artt. 9 e 10, artt. da 14 a 43, artt. da 60 a 96, artt. da 178 a 210, artt. da 215 a 238, artt. da 239 a 248 e 251, artt. da 254 a 256, artt. da 343 a 356) nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Capitolato Generale di Appalto - D.M. 19 aprile 2000, n. 145 - per le parti ancora in vigore;
- D.Lgs. 81/2008 sulle prescrizioni di sicurezza nei cantieri;
- L.R.T. 38/2007 e s.m.i.;
- L.R.T. 39/2000 e s.m.i.;
- DPGR della Toscana n. 48/R/03 e s.m.i;
- D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- tutte le altre norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, senza accampare alcun diritto o ragione contro l’Amministrazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo a corpo del presente Capitolato.
Per quanto riguarda l’impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l’Impresa, su richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori, è tenuta all’osservanza delle più recenti norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.
L’osservanza di tutte le norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte quelle già emanate e non richiamate o che potranno essere emanate durante l’esecuzione dei lavori e riguardino l’accettazione e l’impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.
Art. 9. Documenti facenti parte del contratto - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento
Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto, anche se non materialmente ad esso allegati, i documenti di seguito elencati, di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza:
1. il capitolato generale d’appalto, per le parti ancora in vigore;
2. il capitolato speciale;
3. la relazione tecnica e gli elaborati grafici o cartografici;
4. l'elenco dei prezzi unitari;
5. il cronoprogramma;
6. le polizze di garanzia;
7. il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza, ovvero il Piano Sostitutivo di Sicurezza (qualora non sia necessario elaborare il PSC);
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367,
1368 comma 1 e 1369 del codice civile.
Art. 10. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine si impegna non solo a comunicare alla stazione appaltante le informazioni previste ma anche ad assumere le stesse informazioni dagli eventuali imprese che con lui parteciperanno alla realizzazione dell’opera, per lavori o forniture.
Art. 11. Gerarchia dei documenti contrattuali
In caso di discordanza di contenuti tra i documenti contrattuali l’ordine di importanza è così stabilito:
- il capitolato speciale e lo schema di contratto;
- il capitolato generale d’appalto, per le parti ancora in vigore;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il cronoprogramma di cui all’art 40 del DPR 207/2010;
- il piano operativo di sicurezza anche se non materialmente allegato (art. 39 del DPR 207/2010 e art. 89 del D.Lgs 81/2008).
Art. 12. Sub-appalto e cottimo – Responsabilità del subappalto – Pagamenti ai subappaltatori
1. I soggetti affidatari dei contratti, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara o lettera d'invito anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice (D.Lgs. n. 50/2016).
5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, del codice e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
6. Qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori,. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
I lavori affidati in subappalto dovranno essere computati "a corpo" qualora l'applicazione principale è "a corpo", "a misura" qualora l'applicazione principale è "a misura" ed a "corpo e misura" qualora l'applicazione principale sia "a corpo e misura".
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice.
13. La stazione Appaltante non prevede di effettuare pagamenti diretti ai subappaltatori e cottimisti, salvo al verificarsi dei casi previsti dal successivo articolo 14;
14. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
15. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
16. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
17. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente
più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
18. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
19. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
20. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
21. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), del codice, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.
I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Art. 13. Modifica di contratti durante il periodo d'efficacia
1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del codice solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.
2. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al precedente comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35 del codice;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12.
Art. 14. Pagamento dei lavori – Xxxxxxx nei pagamenti
I pagamenti in acconto in corso d’opera saranno effettuati per Stati d’Avanzamento ogni qualvolta il credito maturato dalla ditta raggiunga la cifra di € 35.000, al netto del ribasso d’asta ed applicando le ritenute di garanzia nella misura dello 0,5% di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Il certificato di pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’ammontare, verra’ rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.
Terminata la prima fase del cantiere, cioè eseguiti tutti i lavori previsti tranne quelli relativi alla manutenzione del rimboschimento che verranno svolti a notevole distanza temporale, l’Amministrazione procederà al pagamento del credito maturato dalla ditta fino a quella data qualunque sia il suo ammontare.
I materiali approvvigionati in cantiere, sempre che’ siano stati accettati dalla direzione lavori, verranno, ai sensi e nei limiti del Capitolato generale, compresi negli stati d’avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.
Le ritenute di cui sopra possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all’Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.
L’emissione del certificato di pagamento di cui al comma 15 dell’art. 194 del D.Lgs. 50/2016 è subordinata all’acquisizione da parte della stazione appaltante di DURC regolare.
Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:
- Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
- Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per le imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il
relativo DURC è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall’appaltatore ed accertata dal Direttore lavori.
Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è chiesto con riferimento all’impresa o all’ATI appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all’ultimo SAL liquidato.
Art. 15. Garanzia Provvisoria e Definitiva
A) Garanzia Provvisoria: l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente e comunque in conformità dell'art. 93 del codice.
B) Garanzia Definitiva: da prestarsi ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016
C) Garanzie e coperture assicurative
1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, X.Xxx. 50/2016, L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori le seguenti polizze di assicurazione:
a) CAR: che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
b) RCT: tiene indenne l’Assicurato, (cioè l’Impresa esecutrice dell’opera), di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi nell’esercizio della propria attività;
entrambe con i seguenti massimali
- Partita 1: Importo contrattuale maggiorato dell'IVA
- Partita 2: Opere preesistenti € 500.000,00
- Partita 3: Demolizione e sgombero € 25.000,00
- RCT: € 500.000,00
La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
4. E’ facoltà della ditta, vista la particolare natura dei lavori, stipulare due distinte polizze definitive, una per la parte attinente ai lavori che verranno eseguiti nella prima fase del cantiere ed una per i soli lavori di manutenzione del rimboschimento; in tal modo, la prima polizza potrà essere svincolata all’atto dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione parziale di cui art.30. La sommatoria dell’importo garantito dalle due polizze dovrà ovviamente corrispondere a quello dell’intero appaltato.
0.Xx garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Art. 16. Norme generali per l’esecuzione dei lavori
a) L’Impresa, nell’esecuzione dei lavori, è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto - Capo II.
Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dei lavori, applicando i documenti all’uopo redatti ai sensi dell’art. 39 del DPR 207/2010.
L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli.
b) Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori.
L’Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
Tuttavia l’Amministrazione ha diritto di prescrivere l’esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l’Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.
c) Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Impresa.
Qualora l’Impresa, di propria iniziativa, anche dopo aver informato l’Ufficio di Direzione Lavori e senza opposizione del medesimo, eseguisse maggiori lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che l’Amministrazione accetti le opere così come eseguite, L’Impresa non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare all’Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste in progetto.
Art. 17. Oneri a carico dell’Impresa
Oltre agli oneri prescritti dal presente Capitolato, dalle vigenti disposizioni di legge, dagli articoli ancora in vigore (vedi art. 5 del presente capitolato) del Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Capitolato Generale approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, qualora non espressamente previsti tra gli oneri contrattuali e quindi compensati o con la specifica voce di elenco prezzi od in altro modo indicato negli elaborati, sono a carico dell’Impresa:
1 La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali.
2 La sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Impresa che avute in consegna dall’Amministrazione appaltante), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo, salvo l’anticipata consegna delle opere all’Amministrazione appaltante limitatamente alle opere consegnate.
3 L’impresa esecutrice si impegna ad effettuare abbruciamenti del materiale legnoso residuo delle lavorazioni solo nei casi e con le modalità consentite dagli Enti competenti ai quali l’impresa appaltatrice dovrà rivolgersi preventivamente per le autorizzazioni.
4 La fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico e/o di canneggiatori, per l’effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle lavorazioni eseguite, per la contabilizzazione di queste ultime e per quant’altro.
5 L’impresa esecutrice autorizzerà al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
6 L’impresa esecutrice autorizzerà il libero accesso delle altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
7 Le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni etc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Impresa ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
8 Il rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi.
9 Tutto quanto occorra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d’arte i lavori.
10 La riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Impresa, fossero arrecati ai materiali/opere presenti in cantiere.
11 La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero alle attrezzature ed a tutte le opere provvisionali.
12 La completa responsabilità per danni a persona ed a cose, di carattere amministrativo, civile e penale.
13 Su richiesta della Direzione Lavori la fornitura di informazioni statistiche con cadenza ogni sette giorni:
a. numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della settimana, con le relative ore lavorative;
b. genere di lavori eseguito nella settimana, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
14 La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione Lavori, entro una settimana dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni di m. 1,00 x 0,70, o altre richieste dall’Ufficio di Direzione Lavori, recheranno la denominazione dell’Ente Appaltante, la località di esecuzione dei lavori, il nome dei progettisti, del direttore dei lavori, del direttore operativo, la tipologia dei lavori nonché il nominativo dell’impresa esecutrice e l’importo dei lavori. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. L’impresa esecutrice dovrà poi provvedere alla rimozione degli stessi al momento della data del certificato di ultimazione dei lavori per non incorrere in penali di ritardo al tempo utile dell’esecuzione dei lavori determinato nel capitolato speciale d’appalto.
15 La fornitura ed installazione successivamente all’ultimazione delle opere e prima del collaudo delle stesse di un cartello informativo dell’intervento, realizzato in materiale durevole alle intemperie (plastica, ferro, ecc…) e secondo le specifiche previste dalla UE in materia di pubblicizzazione dei finanziamenti erogati.
16 La pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant’altro non utilizzato.
17 Tutte le spese e tutti i carichi fiscali - nessuno escluso - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nonché degli eventuali atti complementari dello stesso, compresi i diritti di segreteria che non siano per legge ad esclusivo carico della Stazione Appaltante e comprese, infine, le relative eventuali variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto.
18 L’impresa è tenuta all’osservanza ed all’adempimento delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. mediante l’approvvigionamento dei materiali ed attrezzature per la prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori nei seguenti specifici temi:
a. la sicurezza, l’igiene e la salute sul luogo di lavoro;
b. prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione durante il lavoro ad agenti nocivi di natura chimica, fisica o biologica ed al rischio di schiacciamento per ribaltamento del mezzo utilizzato per le operazioni di sfalcio;
c. informazione dei lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e delle norme essenziali di prevenzione;
d. inquinamento industriale, acustico ed atmosferico;
e. responsabilità nei confronti di xxxxx.
f. Tutti gli oneri conseguenti l’integrale applicazione della vigente normativa sulla “sicurezza dei cantieri” ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
g. L’impresa esecutrice dei lavori è tenuta alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., parte IV, in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle lavorazione in cantiere, con ciò richiedendo che ne venga regolarmente assicurata la raccolta e il conferimento per mezzo di ditte autorizzate, con contestuale compilazione e conservazione del relativo formulario di trasporto rifiuti ai fine del rispetto della tracciabilità ai sensi dell’art. 188-bis del citato X.Xxx. con il quale l’impresa esecutrice dei lavori assume in tutti i casi la responsabilità del produttore e del detentore rifiuti, ai sensi dell’art. 183, lett. g) e h) e dell’art. 188, comma 1 del suddetto X.Xxx..
L’Impresa è tenuta ad attuare quanto contenuto nei piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Qualora l’Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l’Amministrazione sarà in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico dell’Impresa. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’Impresa, questi saranno fatti d’Ufficio e l’Amministrazione tratterrà pari importo sul successivo acconto.
Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi di contratto, per cui nessun compenso spetta all’Impresa neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
Art. 18. Danni dipendenti da forza maggiore
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali l’Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
I danni provocati da eventi eccezionali saranno compensati all’Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.
I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi il danno.
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d’acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l’Appaltatore può dare dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio e di mezzi d’opera.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
In particolare, al termine della giornata lavorativa, l’Appaltatore è tenuto a portare i mezzi d’opera in quota di sicurezza idraulica o nelle aree appositamente predisposte all’interno del cantiere.
Non saranno considerati danni di forza maggiore: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, i dissesti del corpo arginale, gli interramenti degli scavi, gli ammaloramenti degli scavi causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.
Sono altresì a carico dell’appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scoscese negli scavi e per l’allontanamento delle acque meteoriche e/o di infiltrazione dagli scavi.
L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.
Art. 19. Occupazione di terreni privati e transito
Il progetto prevede la necessità di attuare procedure di occupazione temporanea di proprietà private per la esecuzione dei lavori. Farà carico all’Ammistrazione acquisire il consenso gratuito all’occupazione presso i relativi proprietari; qual’ora fossero necessarie procedure più complesse e soprattutto onerose, queste resteranno a completo carico dell'Impresa, ivi comprese le indennità per danni di qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti, connessi con le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio, per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade, per cave di prestito, aree di deposito e scarico, ed, in genere, per ogni altra necessità a carattere temporaneo.
Art. 20. Responsabilità dell’Impresa
Sarà obbligo dell’Impresa adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai; rimane comunque stabilito che l’Impresa assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni contrattuali dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza lavori.
L'Impresa accetta che l'Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa unica e piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone e alle cose, sollevando l'Amministrazione ed il personale di questa compresa la Direzione dei Lavori ed i suoi componenti, da qualsiasi responsabilità.
L'Impresa si obbliga pertanto a rilevare l'Amministrazione e chi per essa, compresa la Direzione dei Lavori ed i suoi componenti, da ogni qualsiasi azione, pretesa e molestia da parte di terzi che abbia comunque origine dalla esecuzione dei lavori o siano comunque in connessione con gli stessi.
L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, la eventuale approvazione di opere e disegni e qualunque altro intervento devono intendersi
esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.
il rispetto di tutte le norme, di qualsiasi grado e fonte normativa, applicabili in relazione all'esecuzione dell'appalto.
L'Impresa è anche obbligata all'osservanza delle norme di legge eventualmente emanate durante l'esecuzione delle opere dalle Autorità statali, regionali, provinciali, comunali aventi giurisdizione suoi luoghi delle opere da eseguire.
L'Impresa terrà indenne il Committente da ogni responsabilità, anche verso gli utenti pubblici e privati di disservizi in genere, per danni derivati, anche in minima parte, dal mancato rispetto delle norme che l'Impresa è obbligata ad osservare o comunque dalle modalità di esecuzione dell'opera realizzata.
Il rispetto della normativa non esime l'Impresa dalle proprie responsabilità per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.
Art. 21. Piani di Sicurezza
Limitatamente ai soli lavori classificabili di edilizia o ingegneria civile di cui al D.Lgs 81/2008 - all. X, l’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltante, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, la seguente documentazione:
• Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 81/08;
• un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell’appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
In ordine al rischio di schiacciamento per ribaltamento l’Impresa esecutrice dei lavori è tenuta all’esclusivo utilizzo di mezzi dotati di dispositivi tipo FOPS e ROPS, i mezzi dovranno essere esclusivamente di tipo con cabina chiusa per proteggere l’operatore anche dall’esposizione a polveri e rumore.
Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è demandata a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore del cantiere.
I piani di sicurezza messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Art. 22. Anticipazioni e fideiussione a garanzia dell’anticipazione
Qualora l'appaltatore ne faccia richiesta sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 23. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 24. Domicilio legale dell’Impresa - Controversie
Agli effetti dell’art. 2 del Capitolato Generale l’Impresa deve avere domicilio nel luogo quale ha sede l’Ufficio di Direzione Lavori.
Quando sorgessero contestazioni o controversie tra la Stazione Appaltante e L’Impresa, è escluso il ricorso all’arbitrato e la competenza spetta al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
Eventuali controversie saranno affrontate secondo i dettati della “Parte VI: Disposizioni Finali e Transitorie - Titolo I: Contenzioso”, artt. da 204 a 211 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 25. Osservanza delle condizioni normative-retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro – Tutela dei lavoratori.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ed in relazione alle categorie dei lavori, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili o affini, e negli accordi provinciali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e potrà procedere nei modi previsti dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, L’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento danni.
Identificabilità dei lavoratori: L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti.
Ai fini della normativa in materia di tutela del lavoro, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari l'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e dalla L. 136/2010.
Ai sensi della art. 105, comma 8 del codice il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
Art. 26. Consegna dei lavori - Sospensioni e Riprese dei lavori
La consegna dei lavori costituenti l’appalto avverrà secondo le modalità previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero:
1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo l'avvenuta stipula del contratto. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace.
2. Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
3. In caso di consegna ai sensi del punto 1 il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
4. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L’esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
5. La consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale, protocollato dalla Stazione Appaltante, redatto in contraddittorio con l’esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
6. Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
7. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’esecutore ha diritto al
rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate. Xxx l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
8. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal punto 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
9. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai punti 8 e 9.
10. Nelle ipotesi previste dai punti 7, 8 e 9 il responsabile del procedimento ha l’obbligo di informare l’Autorità.
La consegna dei lavori non esonera l’impresa dall’obbligo di verificare l’esistenza di tutti i provvedimenti abilitativi di cui la Legge subordina o condiziona l’inizio dei lavori. L’impresa terrà quindi comunque indenne il committente da ogni conseguenza dell’inizio o svolgimento dei lavori in assenza di provvedimenti abilitativi. Dalla data di detto verbale verrà computato il tempo utile per dare il lavoro finito.
Qualora ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 si procedesse alla sospensione dei lavori si redigeranno appositi verbali a norma del citato xxxxxxxx.Xx sospensione comporterà pari slittamento del tempo di esecuzione. Detti verbali di sospensione ed i conseguenti verbali di ripresa, di cui al già citato art. 107 del Codice, dovranno essere trasmessi dalla Direzione Lavori al Responsabile del Procedimento entro e non oltre cinque giorni dalla data della loro redazione, così come espressamente sancito dall’art. 107, comma 1, del Codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
Art.26bis. Interruzione delle attività di cantiere
Non costituirà sospensione dei lavori ai sensi dell’art.107 del Dlgs 50/2016, poiché preventivata già in fase di contratto, l’interruzione delle attività di cantiere necessarie per consentire l’effettuazione delle cure colturali all’impianto previste per la prima stagione vegetativa successiva allo stesso. In questo caso verrà redatto un verbale di interruzione del cantiere in attesa che maturino i tempi per poter eseguire le ripuliture estive e la sostituzione delle piantine morte nel successivo autunno. La ripresa delle attività verrà anch’essa verbalizzata.
Art. 27. Tempo utile per ultimare i lavori
Tutte le opere appaltate dovranno essere completate ed ultimate entro 125 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, al netto delle sospensioni e proroghe che verranno accordate e delle interruzioni dell’attività di cantiere di cui al precedente art. 26bis.
Art. 28. Penali per ritardi – Premio di accelerazione
1. Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al punto 3, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di cui all’art.108 del Dlgs 50/2016
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai punti precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel capitolato speciale di appalto.
6. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
7. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.
8. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
Non è previsto il riconoscimento di alcun premio di accelerazione.
Ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2012, qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del codice, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui ai punti precedenti.
Art. 29. Lavori eseguiti in economia
Il nolo di mezzi d’opera e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Stazione Appaltante saranno pagate con apposite liste settimanali da comprendersi nella contabilità dei lavori con i prezzi di contratto, per le voci non comprese si farà riferimento al relativo prezzo pubblicato sul prezzario del CBMV più aggiornato.
Il costo dei materiali impiegati non compresi nell'elenco prezzi o non forniti dall'Xxx.xx saranno rimborsati, previa presentazione e accettazione della fattura d'acquisto da parte della D.L., incrementato del 10% quale utile d’impresa.
Altresì l'Impresa è tenuta, su disposizioni della Direzione dei Lavori, a pagare note o fatture di speciali prestazioni.
Per il ritardato rimborso delle somme anticipate, ed afferenti i fatturati, verrà a corrispondersi all'Impresa l'interesse annuo prescritto dall'art. 28 del Capitolato Generale.
Art. 30. Conto finale, collaudo dei lavori, pagamento saldo
Il conto finale dei lavori verrà compilato entro tre mesi dalla data dell'ultimazione degli stessi debitamente accertata mediante certificazione della Direzione dei Lavori (art. 200 del DPR 207/2010).
Il luogo del certificato di collaudo verrà prodotto dal DL il Certificato di Regolare Esecuzione entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel tempo utile per il pagamento all’impresa delle somme residue entro i termini fissati dal contratto per l’assegnazione del contributo stipulato con la Regione Toscana. Qual’ora la ditta opti per la stipula di due distinte garanzie definitive, per le ragioni illustrate al precedente art. 15, al termine della prima fase del cantiere verrà redatto dal DL certificato di regolare esecuzione parziale riferito ai soli lavori fino a quel momento regolarmente eseguiti.
La garanzia definitiva, progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata
Alla data del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.
Al pagamento della rata di saldo ed allo svincolo della Polizza fidejussoria prestata a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali si provvede entro e non oltre 90 g. dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di apposita Polizza fidejussoria di importo pari alla rata di saldo da parte dell’Appaltatore (art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e art. 235 del DPR 207/2010).
Qualora il certificato di collaudo provvisorio venga sostituito da quello di regolare esecuzione, questo verrà redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 237 del DPR 207/2010).
Art. 31. Direzione tecnica del cantiere, Ufficio DL per realizzazione delle opere L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per
l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore od al suo rappresentante.
L’Ufficio di Direzione Lavori, nominato dal Responsabile del Procedimento, è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni di cui al Titolo IX del Regolamento e nel rispetto degli impegni contrattuali.
Art. 32. Disciplina nel cantiere
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale.
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese od a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Art. 33. Orario di lavoro e lavoro straordinario
L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nella zona o da quello risultante dagli accordi locali.
L’Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. In ogni caso L’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne dà ordine scritto all’Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi.
All’infuori dell’orario normale e nei giorni festivi l’Impresa non potrà eseguire lavori che richiedano la presenza del personale dell’Ufficio di Direzione Lavori.
Art. 34. Ordini della DL per la realizzazione delle opere
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e Capitolato.
L’Impresa non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell’esecuzione di ufficio, con addebito delle maggiori spese che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all’ordine impartitogli.
L’Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi nell’ufficio della Direzione Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che L’Impresa è tenuta a firmare.
Art. 35. Inadempienze dell’appaltatore, recesso e risoluzione.
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Con riguardo alla risoluzione del contratto si rimanda all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 36. Spese per la riduzione dei rischi insiti negli ambienti di lavoro
In fase di progettazione verranno valutate le spese necessarie per la riduzione dei rischi insiti negli ambienti di lavoro. Dette somme, in ossequio ai contenuti del D.Lgs. 81/2008, artt. da 62 a 67, dovranno essere escluse da eventuali forme di ribassi od offerte in quanto scaturisce da valutazioni per le quali non sono ammesse deroghe od economie.
Art. 37. Prezzi per lavori non previsti
Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà a concordamento dei nuovi prezzi con le modalità previste nel presente CSA, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Impresa o da terzi.
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario (elenco prezzi unitari) allegato al contratto;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) desumendoli dai prezzari ufficiali indicati dal bando di finanziamento;
d) in estrema alternativa, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
5. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
Art. 38. Proprietà dei materiali di resulta dagli interventi
Qualsiasi materiale prodotto a seguito della conduzione dei lavori, ed in particolare il legname di resulta dai tagli, rimarrà di proprietà della stazione appaltante. Tale materiale sarà costituto, presumibilmente, da tondame da sega di pino marittimo con diametro maggiore di 22 cm e tronchetti di robinia o castagno che quando valutato di interesse commerciale (a giudizio insindacabile del DL) dovrà essere esboscato dalla ditta appaltatrice senza ulteriore onere per l’Amministrazione. L'Appaltatore si impegna a trasportarlo ed accatastarlo a regola d’arte negli imposti indicati dal Direttore dei Lavori. Si fa presente che tali imposti costituiranno a tutti gli effetti area di cantiere e la responsabilità della idonea segnalazione e della loro custodia spetterà alla ditta appaltatrice per tutta la durata dei lavori.
Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del terzo comma dell'art. 36 del Capitolato generale.
CAPO II – NORME TECNICHE
a) Generalità
Art. 39. Norme generali per l’esecuzione dei lavori
L’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto altro prescritto nei documenti di progetto e dovrà sviluppare i lavori secondo le disposizioni che riceverà di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.
Si precisa inoltre che dovranno essere comunque adottate le norme stabilite dal disciplinare attuativo per interventi di taglio della vegetazione riparia, approvato dalla Provincia di Firenze con Atto Dirigenziale n.1898 del 12/05/2008.
Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto, nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza.
L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
b) Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori
L’Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
Tuttavia, l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l’Impresa possa rifiutarsi ed avanzare pretese di particolari compensi.
L’Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.
c) Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Impresa
L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato mezzi, materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali o i mezzi avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l’impiego di mezzi, materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
d) Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori
Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti, se non diversamente indicato nel progetto.
Restano a carico dell’Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.
Art. 40. Lavori di taglio piante e sistemazione ceppaie divelte
Il lavoro più importante dell’appalto consisterà nel taglio con motosega delle piante cadute e di quelle ancora in piedi instabili e di tutti i pini marittimi presenti; le eventuali ceppaie di latifoglie, se di pregio, verranno sottoposte ad avviamento all’alto fusto, altrimenti tagliate al piede. Il taglio dovrà avvenire più possibilmente vicino al colletto. Tutti i rilasci arborei saranno oggetto di spalcatura fino a 2 metri da terra, con taglio rasente tronco. Il materiale di resulta nel caso in cui sia, a giudizio del DL, di interesse commerciale dovrà essere esboscato con mezzi meccanici fino agli imposti camionabili. Il materiale tondo lasciato sul posto, invece, verrà appezzato in tronchetti di 1 metro e accatastato, mentre la ramaglia sarà disposta in andane nelle depressioni del terreno, finemente sminuzzata con motosega o in alternativa cippata o anche bruciata (nel caso la ditta si farà carico di richiedere il preventivo nulla-osta all’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio). Tutte le operazioni dovranno comunque avvenire con l’attenzione necessaria a non danneggiare la vegetazione di pregio contermine. Le ceppaie divelte di latifoglie dovranno essere possibilmente
riposizionate e stabilizzate, in alternativa ridotte nello sviluppo fuori terra recidendo le radici sporgenti e riducendo la zolla con arnesi manuali. Il lavoro comprende altresì le eventuali operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
Art. 41. Decespugliamento
Tutto il cespugliame presente nelle aree di lavoro, ad eccezione degli esemplari di biancospino (Crataegus ssp.) e agrifoglio (Ilex aquifolium L.) dovrà essere tagliato ed il materiale di resulta sistemato come all’art.36. I lavori avverrano con l’ausilio al più di decespugliatori spallabili, restando escluso l’impiego di quelli azionati da macchine operatrici.
Art. 42. Rimboschimento e lavori di manutezione
Al termine dei lavori di taglio e sistemazione della vegetazione verranno eseguiti, nella stagione propizia, i lavori di rimboschimento e la messa dimora degli astoni di pioppo nero. L’epoca e le stazioni d’impianto dovranno essere preventivamente concordate con la DL, preferendosi comunque quelle prive di vegetazione arborea concorrente con le piantine messe a dimora. Le piantine verranno fornite a cura e spesa della ditta esecutrice e dovranno rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sul materiale forestale di propagazione (Direttiva 1999/105/CE, D.Lgs 386/2003, LR 39/00) e dotato del relativo certificato di provenienza, che dovrà essere consegnato alla DL contestualmente all’accantieramento delle piantine. I lavori avverranno come segue:
- apertura di piazzole di circa 1 mq dove il terreno si presenti più profondo, con semplice scavo e riporto a valle del materiale scavato, dando alla superficie una modesta inclinazione verso monte;
- fornitura e piantagione al xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx di buca di adeguata larghezza e profondità (cm 30*30*30);
- posa in opera di protezione individuale contro il morso della fauna selvatica, costituita da shelter cilindrico in PPE translucido di almeno 70-80 cm di altezza, fissato ad un paletto tutore di castagno diam 6 cm infisso stabilmente nel terreno;
- pacciamatura della piazzola per almeno un’area di 50 cm di raggio attorno alla piantina con residui di vegetazione rinvenibili sul posto (ramaglia di pino o erica triturata finemente), per contrastare il ricaccio della vegetazione spontanea e limitare le perdite di acqua dal suolo per evaporazione;
- assistenza all’impianto per il primo anno successivo alla realizzazione, mediante sfalcio localizzato della vegetazione infestante per un raggio di almeno 50 cm tutt’attorno alla piantina nel mese di luglio e sostituzione delle fallanze in autunno inoltrato;
- fornitura e posa in opera di nr. 4 astoni di pioppo nero circonferenza minima a 1 ml da terra di cm 10-12, infissi nel terreno per almeno 70-80 cm, in foro precedentemente praticato e ben riempiti dopo l’infissione dell’astone.
La densità d’impianto sarà di circa 400 piantine/ha di querce caducifoglie (Quercus pubescens Willd,
Quercus cerris L.); in caso di problemi di reperimento, il DL indicherà alla ditta le specie da impiegare.
In occasione dello sfalcio estivo della vegetazione concorrente e della sostituzione delle fallanze verrà effettuato anche il controllo generale dell’impianto ed eventualmente rimesse in pristino o sostituite completamente le protezioni che dovessero risultare danneggiate.
Art. 43. Lavori complementari
I lavori complementari consisteranno nella riapertura o nella realizzazione ex-novo di piste forestali a carattere temporaneo ai sensi della LR 39/00, funzionali al raggiungimento dei luoghi di lavoro e allo smacchio del materiale. I tracciati interessati sono quelli indicati in cartografia ed i lavori, eseguiti con idonei mezzi movimento terra, consisteranno essenzialmente in:
- ripristino ed adeguamento puntuale delle due piste forestali esistenti ma da tempo abbandonate (circa
1.240 ml), mediante taglio della vegetazione insediatasi sui piani viari e sulla scarpata di monte, ruspatura andante per riconguagliare i piani viari, riassetto finale e messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologica con tagli diagonali che allontanino le acque di scorrimento superficiale dai piani viari e semina di specie erbacee di risaldamento;
- realizzazione di un breve tratto di pista temporanea (180 ml) in prosecuzione del tracciato esistente più in alto a servizio della porzione superiore della pineta, mediante escavatore girevole con la tecnica dello scavo a monte e riporto a valle, fino ad ottenere una larghezza di circa 3-3,5 ml, con piazzola di manovra all’estremità; a fine lavori questo tracciato sarà sistemato e rinsaldato come gli altri esistenti.
Ultimati i lavori, questi tracciati saranno preclusi al traffico privato con catena allucchettata all’intersezione con la Via di Albiano.
Al termine dei lavori verrà ripristinata, se necessario, la via di Albiano nel tratto di circa 400 ml che verrà interessato dal passaggio dei mezzi operatori. I lavori consisteranno nel riconguagliamento del piano viario,
riapertura della fossetta laterale, realizzazione di sciacqui trasversali rinforzati con palone di castagno, risagomatura delle scarpate dove necessario e ricarico di inerti in ragione di 100 t/km.
Art. 44. Rifiuti rinvenuti in area di cantiere
Se durante i lavori, l’Impresa dovesse rinvenire in area di cantiere dei materiali di origine antropica, dovrà a sue spese provvedere ad allontanarli e accatastarli nel sito che sarà indicato dalla D.L. al fine di permettere il carico, da parte dell'azienda autorizzata, per il trasporto a discarica.
Art. 45. Pulizia generale e riassetto finale delle aree di cantiere
A mano a mano che si procede con i lavori, l’Impresa è tenuta a mantenere pulite le aree di lavoro, evitando in modo assoluto di disperdere nel terreno oli, benzine, vernici o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere. A fine lavori tutte le aree di cantiere, compreso quelle di imposto del legname, dovranno essere adeguatamente riassettate.
CAPO III – NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI E FINALI
Art. 46. Disposizioni relative alla applicazione dei prezzi unitari ed a corpo (norme generali) I prezzi unitari ed a corpo in base ai quali - sotto deduzione del ribasso contrattuale da applicarsi nei modi di seguito precisati - saranno pagate le somministrazioni di mano d'opera, i materiali, i noleggi per i lavori in economia, nonché i lavori appaltati a misura, tengono conto degli oneri richiamati nel presente Capitolato Speciale e nelle singole voci dell'elenco prezzi.
Per le somministrazioni di mano d'opera:
Ogni spesa per fornire gli attrezzi e gli utensili del mestiere, nonché le quote per oneri di ogni genere, fiscali, previdenziali e assicurativi, posti per legge a carico del datore di lavoro, nonché per spese generali, beneficio dell'Impresa, ecc..
Per le somministrazioni di materiali
Ogni spesa - nessuna eccettuata - sopportata dall'Impresa per la fornitura, trasporto, magazzinaggio, cali, sprechi, perdite, ecc.. per dare i materiali stessi pronti all'impiego a piè d'opere a qualsiasi punto del lavoro, nella quantità richiesta dalla Stazione Appaltante.
Per i noleggi
Ogni spesa - nessuna eccettuata - per fornire le macchine ed attrezzi in perfetto stato di utilizzabilità e provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento. Nel prezzo di noleggio di meccanismi sono compresi quindi tutti gli oneri e tutte le spese per il loro trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dal cantiere, nonché per la mano d'opera per la manovra, il combustibile e l'energia elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Per i lavori a misura ed a corpo
Tutti i prezzi indistintamente si applicano alle rispettive categorie di lavoro qualunque sia la loro entità e dovunque tali lavori siano dislocati e anche se eseguiti in più riprese, purché necessari alla esecuzione delle opere comprese nell'appalto e comunque attinenti ad esso.
Tutte le spese per i mezzi d'opera e per la mano d'opera con tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi ad essa connessi; per tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione e messa in opera; per i trasporti, carichi, scarichi e magazzinaggi; per le indennità di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea; per dazi comunali, imposte, ecc..
S'intende inoltre, che i prezzi di elenco sono comprensivi di tutti gli oneri, anche se non esplicitamente indicati qui sopra o richiamati nei vari articoli dell'elenco prezzi, che l'Appaltatore dovrà sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Art. 47. Valutazione dei lavori (norme generali)
X. Xxxxxx a misura
I lavori a misura saranno pagati con i prezzi di elenco previa deduzione del ribasso contrattuale da applicarsi all'intero importo ovvero saranno riconosciuti sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara. La misurazione di ciascun tipo di lavoro sarà effettuata con metodi geometrici ed ausilio, per la rilevazione delle misuer di campagna, di strumentazione GPS o rollina metrica. Tutte le misure lineari, e di conseguenza quelle di superficie, saranno riferite all’orizzontale. Il limite delle aree oggetto di ripulitura sarà dato dalla poligonale che unisce il lato esterno delle ceppaia dell’ultima pianta tagliata o potata.
In tutti i computi si terrà conto delle sole due prime cifre decimali, aumentate di una unità se la cifra seguente è uguale o superiore a cinque.
In relazione alla tipologia di ciascun lavoro verrà applicato il rispettivo prezzo di elenco indicato nelle presenti specifiche.
B. Compensi a corpo
Ciascun prezzo a corpo si intende assoggettato al ribasso contrattuale da applicarsi all'intero importo ovvero sarà riconosciuto sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara, e rimane fisso ed invariabile qualunque sia l'ammontare delle opere eseguite e quindi anche in caso che questo risultasse variato rispetto a quello di contratto in conseguenza di aggiunte o diminuzioni disposte dall'Amministrazione.
C. Lavori in economia
L'impiego delle maestranze nella esecuzione dei lavori in economia saranno pagate con i prezzi offerti in sede di gara sulla base delle effettive ore lavorate; saranno computate le frazioni di quarti d'ora oltre la prima.
I noleggi di mezzi d’opera in genere verranno accreditati all’Impresa al netto del ribasso d’asta contrattuale, sulla base dei prezzi di elenco e dell’orario effettivo di funzionamento, esclusi spostamenti e soste. Saranno comunque computate le frazioni di quarti d'ora oltre la prima. Il tempo durante il quale i mezzi rimarranno inattivi sul posto di lavoro, o in cantiere per qualsiasi causa, non sarà compensato.
Per i lavori in economia, la idoneità dei materiali e dei mezzi d'opera è riservato al giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori e l'Impresa dovrà provvedere alla loro sostituzione qualora non riconosciuti idonei. Ogni operaio deve essere fornito degli utensili e degli attrezzi di mestiere; i mezzi d'opera devono essere perfettamente funzionanti, i materiali e le provviste si intendono a piè d'opera.
D. Oneri per la sicurezza
I costi per la sicurezza, non soggetti ad offerta o ribasso verranno contabilizzati su ogni singolo S.A.L. sulla base delle lavorazioni o delle attività effettivamente eseguite e tenuto conto dei relativi prezzi unitari.
Art. 48. Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
♦ le spese contrattuali;
♦ le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
♦ le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
♦ le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla Consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Art. 49. Considerazioni finali
Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19_4_2000 n. 145 e alla normativa di settore. Qual’ora quanto indicato nel presente capitolato sia in contrasto con le normative generali, saranno comunque valide queste ultime.