Contract
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX 0 MAGGIO 1989 PER GLI ASSISTENTI DI VOLO DIPENDENTI DA COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE AEREA
A PARTECIPAZIONE STATALE
Addì 4 Maggio 1989, in Roma
fra
l'Associazione Sindacale INTERSIND, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Xxxxxxxx Capo, assistito dal Vice Direttore Generale Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx e dal Dr. Xxxxxx Xxxxxx;
con la partecipazione:
- dell'ALITALIA - Linee Aeree Italiane Società per Azioni, rappresentata dal Direttore Centrale di Gruppo Risorse e Sistemi Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, assistito dal Direttore Relazioni Sindacali Dr. Xxxxx Xxxxxxxxx, dal Direttore Operazioni Volo Com.te Xxxxxxx Xxxxxxx, dal Vice Direttore Assistenza di Bordo Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e dal Capo Servizio Relazioni Sindacali Personale Navigante Dr. Xxxxx Xxxxxxx;
- dell'ATI - Aero Trasporti Italiani Società per Azioni, rappresentata dall'Amministratore Delegato Dr. Xxxxx Xxxxxxx, assistito dal Direttore Operazioni Volo Com.te Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dal Direttore del Personale Dr. Xxxxxxx Xxxxx
e
- La Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx Segretario Generale FILT CGIL, dai Sigg. Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxx membri della Segreteria Nazionale, dai Sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx del Dipartimento Sindacale e da gli Esecutivi delle Rappresentanze Sindacali, nelle persone dei Sigg. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, M. Mazzè, E. Marini, X. Xxxxxxxxx, A. Capuano, X. Xxxxxxxx e dai Direttivi delle Strutture di base.
- Il Comparto Volo FIT CISL, rappresentato dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx segretario responsabile e dai membri del Direttivo Nazionale, con la partecipazione di:
il Settore Trasporto Aereo e Servizi Aeroportuali FIT/CISL rappresentato dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxx Segretario Responsabile e dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Segretario Sindacale, e la Federazione Italiana Trasporti rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx Segretario Generale FIT/CISL.
- La UIL Trasporti rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxx, dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxxx membro della segreteria, dal Sig. Xxxxx Xxxxxxx del Coordinamento Nazionale Trasporto Aereo e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
- L'Associazione Nazionale Professionale Assistenti di Volo - ANPAV - rappresentata dal Presidente Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx con l'assistenza dei componenti il Consiglio Generale e delle Strutture di base.
PREMESSA
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli Assistenti di Volo dipendenti dalle Compagnie di navigazione aerea a partecipazione statale è composto da una parte generale di comune applicazione e da parti specifiche relative alle Società Alitalia e ATI.
Le parti si danno atto di aver ottemperato al disposto dell'art. 35, 39 comma, della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Il testo del presente contratto applica pertanto i principi della Legge stessa; si riportano in allegato le apposite intese - talune delle quali già inserite nel testo contrattuale - sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
PARTE GENERALE
ART. 1 - ASSUNZIONE
1. - L'assunzione degli Assistenti di Volo è subordinata all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. - Il contratto di lavoro deve essere stipulato per iscritto e contenere le seguenti indicazioni:
a) le generalità ed il domicilio dell'Assistente di Volo;
b) la qualifica assegnata ai sensi degli artt. 1 delle parti specifiche aziendali;
c) la località di prestazione del lavoro;
d) la decorrenza del contratto e, se questo è a tempo determinato, la relativa durata;
e) la durata dell'eventuale periodo di prova;
f) la misura della retribuzione;
g) l'indicazione del presente contratto collettivo;
h) la data ed il luogo di conclusione del contratto.
3. - Nessuno può essere assunto senza la debita certificazione dell'iscrizione nel Registro dell'Ente Nazionale Gente dell'Aria.
ART. 2 - PERIODO DI PROVA
1. - L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore ai sei mesi.
2. - Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
3. - Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova, salvo interruzioni derivanti da cause di servizio.
4. - Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto. Tuttavia la risoluzione del rapporto può avere luogo ad iniziativa di ciascuna delle parti, in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.
5. - Qualora la risoluzione del rapporto durante il periodo di prova avvenga per dimissioni, la retribuzione è corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora invece la risoluzione avvenga per licenziamento, all'Assistente è corrisposta la retribuzione sino alla fine del mese in corso. Ove il rapporto di lavoro venga risolto durante il periodo di prova per licenziamento, l'Assistente avrà
diritto al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe dal luogo (Comune) di assunzione a quello di sua abituale residenza entro i confini della Repubblica.
6. - Qualora alla scadenza del periodo di prova la Compagnia non proceda alla disdetta del rapporto, l'Assistente si intenderà confermato in servizio.
Il servizio prestato durante il periodo di prova, seguito da conferma anche tacita, è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
7. - La malattia e l'infortunio sospendono il periodo di prova purché non abbiano una durata superiore al periodo di prova stesso; il trattamento economico è dovuto soltanto qualora la malattia o l'infortunio siano insorti per causa di servizio e comunque fino alla data di scadenza del periodo di prova.
ART. 3 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
L'assunzione può avvenire anche con prefissione di termine. In tal caso il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni di legge in materia e dalle norme del presente contratto in quanto applicabili.
ART. 4 - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Le parti convengono di applicare l'istituto del tempo parziale, con le seguenti modalità:
1. - Il personale a tempo pieno, in servizio a tempo indeterminato e appartenente alle qualifiche di "Responsabile" e di "Assistente di Volo", dopo aver maturato rispettivamente almeno 2 anni (3 anni al 31 dicembre 1989) di anzianità nella qualifica di Responsabile e almeno 6 anni di anzianità aziendale, potrà fare richiesta di passaggio a tempo parziale.
La richiesta non potrà essere presentata dai Responsabili o Assistenti di Volo che abbiano compiuto i 45 anni di età e da coloro che siano impegnati nel periodo di "funzioni" come "Responsabili".
La Società si riserva di accogliere le domande compatibilmente con le esigenze aziendali e senza che ciò comporti incremento di organico.
La percentuale massima non potrà superare il 4% (2% fino al 31.12.1989) del personale a tempo pieno normalmente impiegato sui voli a corto e medio raggio e del 4% (2% fino al 31.12.1989) del personale normalmente impiegato sui voli a lungo raggio.
2. - La società potrà assumere personale a tempo parziale.
3. - Il lavoro a tempo parziale sarà effettuato con presenza articolata nel corso dell'anno, anche limitatamente ad alcuni periodi di esso per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 9 mesi.
La individuazione dei periodi verrà effettuata dall'Azienda in relazione alle esigenze tecnico-organizzative del settore. L'Azienda si riserva la facoltà di variare tali periodi.
4. - Il personale a tempo parziale potrà richiedere il passaggio a tempo pieno, trascorsi 24 mesi per il personale già in servizio a tempo pieno. Per il personale assunto a tempo parziale l'anzianità minima richiesta è di 36 mesi.
La domanda sarà valutata dall'Azienda secondo le proprie esigenze organizzative.
L'Azienda ha la facoltà di disporre il ritorno a tempo pieno del personale a tempo parziale qualora intervengano particolari motivi dipendenti dal comportamento dei singoli interessati.
5. - In caso di assunzioni di personale a tempo pieno, l'Azienda darà precedenza al personale a tempo parziale, già impiegato a tempo pieno e, successivamente, agli altri, semprechè ne abbiano fatta richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti.
6. - Le domande di passaggio a tempo parziale e di passaggio a tempo pieno dovranno essere fatte pervenire all'Azienda entro il 30 aprile di ogni anno per avere effetto, se accolte, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Norma transitoria:
L'Assistente di Volo che abbia maturato almeno 2 anni di anzianità nella qualifica di Responsabile potrà fare domanda di passaggio a tempo parziale entro il 30 giugno del 1989 che avrà effetto, se accolta, con decorrenza 1.1.1990
7. - Il trattamento economico sarà direttamente proporzionato alla ridotta durata della prestazione.
Il trattamento normativo verrà determinato per i singoli istituti, avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione ed alla peculiarità del suo svolgimento.
Il periodo di godimento delle ferie ridotte sarà prefissato dall'Azienda.
Il personale a tempo parziale non potrà richiedere la dislocazione in sosta fuori sede.
Dichiarazione a verbale:
Le Aziende dichiarano che nella fase di prima applicazione della sperimentazione dell'istituto del lavoro a tempo parziale non procederanno ad assunzioni di lavoratori a tempo parziale in misura superiore al 4% del personale in forza.
Dichiarazione:
Le parti si danno atto che i rapporti di lavoro part-time "verticali" non sono sostitutivi dei contratti a termine occorrenti per far fronte alle esigenze produttive delle Aziende nel periodo di alta stagione.
ART. 5 - STIPENDI E CONTINGENZA
1. - Gli stipendi minimi mensili degli Assistenti di Volo sono fissati nelle misure e con le decorrenze indicate nelle tabelle allegate. Gli stipendi minimi mensili sono comprensivi degli importi relativi ai 103 punti dell'indennità di contingenza in vigore al 31 gennaio 1975
conglobati negli stipendi stessi ai sensi e con le modalità di cui all'Accordo Interconfederale 4 febbraio 1975.
Gli stipendi minimi mensili sono altresì comprensivi, dal 1° ottobre 1980, degli importi relativi ai 34 punti dell'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1975 al 31 gennaio 1977, nonché dell'Elemento distinto dalla retribuzione di cui all'Accordo Interconfederale 4 febbraio 1975, previo riproporzionamento su 14 mensilità, conglobati con le stesse modalità - agli effetti dei diversi istituti contrattuali - già adottate per il conglobamento dei 103 punti dell'indennità di contingenza.
2. - Oltre agli stipendi minimi mensili è dovuta l'indennità di contingenza nelle misure mensili previste dall'Accordo Interconfederale 4 febbraio 1975.
Nota a verbale
Gli importi dell'indennità di contingenza conglobati negli stipendi minimi mensili sono riferiti agli impiegati di 2a categoria (Concetto) per quanto riguarda gli Assistenti di Volo Responsabili Lungo Raggio e agli impiegati di 3a categoria (Ordine) per le altre qualifiche.
TABELLA N. 1 (per la Società Alitalia)
fino al 31.10.88 | dal 1.11.1988 | dal 1.7.1990 | |
- Assistente di Volo Capo Cabina Principale | L. 632.400 | L. 743.150 | L. 819.400 |
- Assistente di Volo Responsabile di 1a | L. 584.750 | L. 701.650 | L. 773.650 |
- Assistente di Volo Responsabile | L. 526.000 | L. 618.200 | L. 681.650 |
- Assistente di Volo con almeno 8 anni di effettivo servizio e 3.600 ore di volo (*) | L. 526.000 | L. 618.200 | L. 681.650 |
- Assistente di Volo con almeno 4 anni di effettivo servizio | L. 461.700 | L. 542.750 | L. 598.450 |
- Assistente di Volo | L. 442.250 | L. 499.750 | L. 551.050 |
(*) Livello stipendiale della qualifica di Assistente di Volo Responsabile. TABELLA N. 2 (per la Società ATI)
fino al 31.10.88 dal 1.11.1988 dal 1.7.1990
- Assistente di Volo
Responsabile L. 526.000 L. 618.200 L. 681.650
- Assistente di Volo con almeno 8 anni di effettivo servizio e
3.600 ore di volo (*) L. 526.000 L. 618.200 L. 681.650
- Assistente di Volo
con almeno 4 anni di | |||
effettivo servizio | L. 461.700 | L. 542.750 | L. 598.450 |
- Assistente di Volo | L. 442.250 | L. 499.750 | L. 551.050 |
(*) Livello stipendiale della qualifica di Assistente di Volo Responsabile.
ART. 6 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
1. - Dopo ciascun biennio di servizio prestato dalla data di assunzione presso la Società, l'Assistente di Volo ha diritto ad un aumento periodico di anzianità.
2. - L'importo mensile degli aumenti periodici di anzianità maturati a partire dal 19 novembre 1988, viene fissato nelle misure e con la decorrenza indicate nelle seguenti tabelle:
Tabella A (per la società Alitalia)
Fino ai 31.10.88 Dal 1.11.88
- Assistente di Volo Capo Cabina Principale | L. | 60.100 | L. | 64.100 |
- Assistente di Volo Responsabile di 1a | L. | 56.700 | L. | 60.700 |
- Assistente di Volo Responsabile | L. | 52.100 | L. | 56.100 |
- Assistente di Volo con almeno 8 anni di effettivo servizio e 3.600 ore di volo | L. | 52.100 | L. | 56.100 |
- Assistente di Volo con almeno 4 anni di effeltivo servizio | L. | 47.550 | L. | 51.550 |
- Assistente di Volo | L. | 46.000 | L. | 50.000 |
Tabella B (per la Società ATI)
Fino al 31.10.88 Dal 1.11.88
- Assistente di Volo
Responsabile L. 52.100 L. 56.100
- Assistente di Volo con almeno 8 anni di effettivo servizio
e 3.600 ore di volo L. 52.100 L. 56.100
- Assistente di Volo con almeno 4 anni di
effettivo servizio | L. 47.550 | L. 51.550 |
- Assistente di Volo | L. 46.000 | L. 50.000 |
L'importo degli aumenti di anzianità verrà rivalutato in relazione alle variazioni degli stipendi minimi mensili successive alla scadenza presente contratto.
L'importo degli aumenti biennali di anzianità eventualmente maturati dal 19 ottobre 1981 al 31 ottobre 1988 verrà incrementato a decorrere dal 19
novembre 1988 di Lit. 4.000.
Quanto stabilito ai precedenti due commi non trova applicazione nei casi di passaggio a qualifica superiore per i quali continua ad operare la specifica normativa di cui al successivo punto 4.
3. - L'Assistente di Volo non potrà superare, per aumenti di anzianità, il 73% dello stipendio minimo mensile della qualifica ( o del livello stipendiale) di appartenenza e dell'indennità di contingenza al 31 gennaio 1980 con esclusione di quella conglobata negli stipendi minimi.
Al raggiungimento della predetta percentuale concorrono gli importi di cui al punto 2) delle successive norme transitorie, gli eventuali importi erogati aziendalmente ad integrazione degli aumenti di anzianità, nonché gli importi degli aumenti periodici di anzianità che matureranno a partire dal 19 ottobre 1981.
4. - In caso di passaggio di qualifica che si verifichi dal 19 ottobre 1981 in poi, gli aumenti di anzianità maturati a partire da tale data verranno rivalutati sulla base dei valori previsti per la nuova qualifica, al compimento del successivo biennio di anzianità di servizio: neI frattempo l'Assistente di Volo conserverà in cifra l'importo degli aumenti di anzianità percepiti precedentemente al passaggio di qualifica.
Stesso criterio viene adottato per l'acquisizione dei livelli stipendiali previsti rispettivamente per l'Assistente di Volo con 4 anni di effettivo servizio e con 8 anni di effettivo servizio e 3600 ore di volo.
Norme transitorie
1) A decorrere dal 19 ottobre 1980, agli Assistenti di Volo in forza alla data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 luglio 1981 oltre all'importo degli aumenti periodici di anzianità in atto al 30 settembre 1980 viene corrisposto - a titolo di aumenti di anzianità - un importo mensile pari a L. 1.000 per ciascun anno intero di anzianità di servizio maturata al 30 settembre 1980 o quella riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici di anzianità, se superiore.
2) Gli importi degli aumenti di anzianità, ivi compreso quello del precedente punto 1), percepiti al 30 settembre 1981 restano confermati in cifra fissa.
ART. 7 - RETRIBUZIONE
1. - Oltre allo stipendio ed alla contingenza di cui al precedente art. 5, all'Assistente sono corrisposte le indennità di volo di cui alle parti specifiche aziendali, le quali non fanno parte della retribuzione.
2. - Le diverse competenze sono pagate alla fine di ogni mese, con specificazione dei vari elementi costitutivi.
Ove il pagamento venga ritardato oltre il decimo giorno, sulle somme dovute decorrono gli interessi in misura superiore del 2% al tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente. Ove il ritardo superi i 30 giorni, il personale ha inoltre facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione delle indennità di mancato preavviso e di anzianità per licenziamento.
3. - In caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, al personale deve essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
4. - Qualsiasi ritenuta mensile per il risarcimento di danni non può superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
5. - La retribuzione di fatto è costituita dallo stipendio di fatto (a sua volta formato dallo stipendio minimo, dagli aumenti di anzianità e per benemerenze combattentistiche) e dalla contingenza, come precisati nel precedente art. 5.
6. - Salvo quanto diversamente disposto, la retribuzione a tutti gli effetti del presente contratto è costituita dallo stipendio, dalla indennità di contingenza nelle misure di cui al precedente art. 5 e da un dodicesimo della 13a mensilità di cui al successivo art. 8 e da un dodicesimo della indennità operativa di cui al successivo art. 9.
ART. 8 - TREDICESIMA MENSILITA'
1. - Agli Assistenti di Volo viene corrisposta, normalmente alla vigilia di Natale, una 13a mensilità, costituita dallo stipendio di fatto, dall'indennità di contingenza e dal minimo garantito dell'indennità di volo, di cui alle parti specifiche aziendali (art. 7 Alitalia; art. 6 ATI).
2. - In caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, l'Assistente che abbia superato il periodo di prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati; la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene computata come mese intero.
3. - La 13a mensilità forma parte integrante della retribuzione agli effetti della determinazione dei contributi di previdenza e delle indennità di risoluzione del rapporto.
ART. 9 - INDENNITA' OPERATIVA
1. - Agli Assistenti di Volo viene corrisposta, al 30 giugno di ciascun anno, un'indennità operativa costituita dallo stipendio di fatto, dall'indennità di contingenza e dall'importo corrispondente al minimo garantito dell'indennità di volo di cui alle parti specifiche aziendali (art. 7 Alitalia; art. 6 ATI), sulla base delle misure in atto a tale data.
2. - Detta indennità è riferita all'anno solare in corso alla data di pagamento; in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro
nel corso dell'anno, vale quanto disposto al punto 2 del precedente art. 8.
3. - L'indennità operativa forma parte integrante della retribuzione agli effetti della determinazione dei contributi di previdenza e delle indennità di risoluzione del rapporto.
ART. 10 - TRATTAMENTO DI MALATTIA
In caso di malattia, l'Assistente di Volo ha diritto al seguente trattamento:
A) Malattia dipendente da causa di servizio; infortunio dipendente da causa di servizio
1. - In caso di malattia contratta per causa di servizio, il personale ha diritto:
- al rimborso delle spese di cura per quelle prestazioni che non fanno carico all'Ente che presta l'assistenza di malattia;
- alla retribuzione di cui al precedente art. 7 fino alla guarigione completa, ma non oltre il periodo di 12 mesi.
2. - A decorrere dal 1.5.89, trascorso il periodo di 12 mesi di cui al precedente punto 1) l'Assistente, perdurando la malattia, avrà diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo di 12 mesi, senza alcuna remunerazione.
Al termine di questo secondo periodo, senza che l'Assistente abbia potuto riprendere servizio, la Compagnia ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con l'Assistente corripondendogli le indennità di mancato preavviso e di licenziamento. Ove la malattia perdurasse oltre il primo periodo di 12 mesi, l'Assistente può presentare le proprie dimissioni, con diritto alla indennità di mancato preavviso e di licenziamento.
Per la determinazione dell'anzianità si terrà conto anche del periodo di interruzione che precede immediatamente il licenziamento. (*)
(*) Fino al 30.4.1989 restano in vigore le disposizioni di cui alla lettera A dell'art. 10 del cCNL 30.11.1984.
3. - Il trattamento di cui sopra spetta all'Assistente di Volo anche durante il periodo di preavviso, purchè il rapporto di lavoro non sia stato risolto con il pagamento delle indennità eventualmente dovute. La malattia intervenuta prima della notificazione del licenziamento o durante il preavviso sospende la decorrenza del preavviso per tutta la durata della malattia stessa.
4. - In caso di contestazione sulla dipendenza o meno della malattia da causa di servizio, a richiesta di una delle due parti è ammesso il ricorso ad una commissione arbitrale, costituita da due sanitari designati dalle competenti Organizzazioni sindacali degli Imprenditori e dei Lavoratori e da un terzo sanitario, con funzioni di Presidente, designato di accordo dai predetti o, in mancanza di accordo, dall'Ordine Professionale dei Medici.
B) Malattia non dipendente da causa di servizio:
1. - A decorrere dal 1.5.1989, in caso di malattia non dipendente da cause di servizio, l'Assistente ha diritto alla corresponsione della retribuzione completa per i primi 8 mesi ed a metà della retribuzione completa per i successivi 4 mesi. (*)
2. - A decorrere dal 1.5.1989, trascorso il periodo di 12 mesi, di cui al precedente punto 1), l'Assistente, perdurando la malattia, avrà diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo di 12 mesi, senza alcuna remunerazione.
Al termine di questo secondo periodo, senza che l'Assistente abbia potuto riprendere servizio, la Compagnia ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con l'Assistente corrispondendogli il trattamento di licenziamento e, in considerazione dei particolari motivi onde il contratto è risolto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso.
Ove la malattia perdurasse oltre il primo periodo di 12 mesi, l'Assistente può presentare le proprie dimissioni, con diritto all'indennità di mancato preavviso e di licenziamento. (*)
Qualora ciò non avvenga e la Compagnia non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti del presente contratto. Per la determinazione dell'anzianità utile si tiene anche conto del periodo di interruzione del servizio che precede immediatamente il licenziamento.
(*) Fino al 30.4.1989 restano in Vigore le disposizioni di cui alla lettera A dell'art. 10 dei CCNL 30.11.1984.
3. - I diritti di cui sopra spettano al personale anche durante il periodo di preavviso, purché i rapporto di lavoro non sia stato risolto, con il pagamento delle indennità eventualmente dovute.
La malattia intervenuta prima della notificazione del licenziamento o durante il preavviso sospende la decorrenza del preavviso per tutta la durata della malattia stessa.
C) Per le prestazioni di assistenza, dovute al personale nei casi di malattia di cui ai precedenti punti A) e B), valgono le disposizioni di legge.
ART. 11 - ASSENZE PER MALATTIA/INFORTUNIO
1. - L'assenza per infermità da malattia/infortunio deve essere comunicata all'Azienda immediatamente non appena insorga lo stato di infermità, sia all'inizio che in caso di eventuale prosecuzione.
2. - L'Assistente di Volo è tenuto ad inviare il relativo certificato medico di giustificazione entro il secondo giorno dall'inizio della malattia/infortunio o della sua eventuale prnsecuzione, salvo il caso di comprovato impedimento, comunicando con la massima tempestività la durata del periodo di infermità risultante dal certificato stesso.
3. - In caso di inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1. e 2., l'assenza si considera ingiustificata.
4. - L'Azienda ha diritto di far controllare lo stato di infermità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Qualora l'Assistente di Volo durante l'assenza debba, per particolari
motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Società, ne dovrà dare preventiva comunicazione precisando l'indirizzo dove potrà essere reperito.
5. - L'Assistente di Volo assente per malattia/infortunio è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato all'Azienda, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle h. 10.00 alle h. 12.00 e dalle h. 17.00 alle h. 19.00 (fino al 30.4.1989: dalle h. 9.00 alle h. 12.00 e dalle h. 16.00 alle h. 20.00).
Conseguentemente l'Assistente di Volo che per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - debba lasciare il domicilio, e non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Azienda della fascia oraria di reperibilità da osservare.
La permanenza dell'Assistente di Volo nel proprio domicilio, durante le fasce orarie come sopra definite, potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente punto non si applicano ai casi di inidoneità dichiarati in occasione delle visite mediche ordinarie dall'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare e/o Enti pubblici previsti dalla legge.
Al termine del periodi di infermità, l'Assistente di Volo dovrà formalizzare attraverso certificato medico "definitivo" e comunicare all'Azienda la propria idoneità entro l'ultimo giorno di assenza.
Il mancato rispetto da parte dell'Assistente di Volo degli obblighi sopra indicati comporta la perdita del trattamento economico di malattia ed è sanzionabile con l'adozione di provvedimento disciplinare.
6. - Come previsto dalla vigente normativa in materia, nei casi di assenza continuata per malattia/infortunio, superiore a 20 giorni, l'Assistente di Volo dovrà sottoporsi ad una visita medica straordinaria presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare e/o Enti pubblici previsti dalla legge; sarà cura dell'Istituto stesso, salvo diversa disciplina di legge o regolamentare, accertare in questo caso l'idoneità alla ripresa del servizio.
7. - L'Assistente di Volo impegnato in attività di servizio fuori sede, infermo per sopravvenuta malattia o infortunio, deve informare il Comandante ed anche il responsabile dell'equipaggio di cabina ed attenersi alle stesse norme di cui ai punti precedenti, facendo riferimento agli Enti aziendali locali.
ART. 12 - INIDONEITA AL VOLO
La inidoneità degli Assistenti di Volo a svolgere la loro attività a bordo degli aa/mm determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
All'Assistente di Volo, in caso di inidoneità permanente e specifica dichiarata dall'Istituto Medico Legale, senza che siano trascorsi i 12 mesi di malattia continuativa, viene garantita la conservazione del posto con il trattamento economico previsto al punto B) 1. - dell'art. 10 - Parte Generale - fino alla conferma della inidoneità permanente da parte
dell'Organo Sanitario Superiore, a condizione che l'Assistente di Volo abbia presentato a quest'ultimo, entro 30 giorni dalla legale presa di conoscenza della decisione dell'Istituto Medico Legale, opportuno reclamo.
In tal caso, all'Assistente di Volo è comunque garantita la conservazione del posto fino a trenta giorni dopo la pronuncia di inidoneità permanente espressa dall'Istituto Medico Legale.
ART. 13 - ASSICURAZIONI INFORTUNI
1) La Compagnia è tenuta ad assicurare gli Assistenti di Volo contro gli infortuni conseguenti a rischi di volo, a norma dell'art. 935 Cod. Nav., per i seguenti capitali:
a) per morte
- A/V con anzianità aziendale
superiore a 18 mesi L. 120.000.000
- A/V con anzianità aziendale
inferiore o pari a 18 mesi L. 72.000.000
b) per invalidità permanente (generica) assoluta:
- A/V con anzianità aziendale
superiore a 18 mesi L. 144.000.000
- A/V con anzianità aziendale
inferiore o pari a 18 mesi L. 100.000.000
c) per invalidità permanente (generica) parziale: i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'INAIL a norma di legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per i casi di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).
Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al cinque per cento, i capitali assicurati sono:
- A/V con anzianità aziendale
superiore a 18 mesi L. 72.000.000
- A/V con anzianità aziendale inferiore
o pari a 18 mesi L. 50.400.000
L'Assicurazione, inoltre, comprende gli infortuni subiti dagli Assistenti di Volo nei periodi contrattualmente definiti "tempo di servizio" nelle lettere a), b), c), e d) rispettivamente del punto 1 dell'art. 3 parte specifica Alitalia e del punto 1 dell'art. 2 parte specifica ATI.
Oltre a quanto previsto al precedente comma, l'assicurazione comprende gli infortuni subiti dagli Assistenti di Volo nei periodi di riserva a domicilio, nei periodi trascorsi fuori sede effettuati per conto della Compagnia, nonché durante il tempo di trasferimento dal domicilio aìl'aeroporto per l'effettuazione deI servizio e viceversa.
2) A decorrere dal 1.10.1989 viene istituita la copertura assicurativa per morte e invalidità permanente conseguenti a malattie endemiche (tropicali) contratte dagli Assistenti di Volo in dipendenza dell'attività di servizio svolta nelle aree geografiche indicate come
tali dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.
a) per morte
- A/V con anzianità aziendale
superiore a 18 mesi L. 120.000.000
- A/V con anzianità aziendale
inferiore o pari a 18 mesi L. 72.000.000
b) per invalidità permanente (generica) assoluta:
- A/V con anzianità aziendale | ||
superiore a 18 mesi | L. | 144.000.000 |
- A/V con anzianità aziendale | ||
inferiore o pari a 18 mesi | L. | 100.000.000 |
c) per invalidità permanente (generica) parziale: i capitali corrispondenti alle percentualiper la liquidazione degli infortuni, da cui derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'INAIL a norma di legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per casi di invalidità permanente (generica) assoluta.
Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al cinque per cento, i capitali assicurati sono:
- A/V con anzianità aziendale | ||
superiore a 18 mesi | L. | 72.000.000 |
- A/V con anzianità aziendale | ||
inferiore o pari a 18 mesi | L. | 50.400.000 |
3) Per invalidità permanente specifica (inabilità permanente al volo da infortunio) la Compagnia assicura gli Assistenti di Volo salvo che questi non abbiano diritto alla maggiore liquidazione conseguente all'invalidità permanente (generica) assoluta o parziale, per i seguenti capitali:
- A/V con anzianità aziendale
superiore a 18 mesi L. 36.000.000
- A/V con anzianità aziendale
inferiore o pari a 18 mesi L. 30.000.000
4) L'assicurazione per le malattie professionali è effettuata solo in quanto obbligatoria per legge nei limiti da questa fissati.
NOTA A VERBALE
Quanto previsto dal presente articolo decorre dal 1.10.1989, ferma restando fino a tale data la preesistente normativa contrattuale in materia.
ART. 14 - TRASFERIMENTI
1. - In caso di trasferimento per cambio di residenza disposto dalla Compagnia, all'Assistente con famiglia vivente a carico spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di 30 giorni;
b) il rimborso delle spese di viaggio in 2a classe per l'Assistente ed i familiari viventi a carico fino al 3° grado;
c) a scelta dell'Assistente, il rimborso delle spese, preventivamente concordate con la Compagnia, per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della somma di L. 200.000;
d) l'indennità di trasferimento, nella misura di giorni 15 del trattamento di missione, oltre ad un giorno per ogni figlio a carico oltre il terzo.
2. - In caso di trasferimento per cambio di residenza disposto dalla Compagnia all'Assistente senza famiglia a carico spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di 20 giorni;
b) il rimborso delle spese di viaggio in 2a classe;
c) a scelta dell'Assistente, il rimborso delle spese, preventivamente concordate con la Compagnia, per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della somma di L. 90.000;
d) l'indennità di trasferimento, nella misura di 10 giorni del trattamento di missione.
3. - Nel caso in cui, per particolari esigenze di servizio, non sia possibile la concessione del preavviso di cui sopra, all'Assistente spetta, oltre alle indennità prescritte, un ulteriore compenso pari a tante giornate di indennità di missione quante sono necessarie per completare il prescritto preavviso.
4. - Qualora per effetto del trasferimento l'Assistente di Volo debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato, egli ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
ART. 15 - SERVIZIO MILITARE
1. - L'Assistente di Volo chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi, ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
2. - Il periodo di servizio militare per richiamo alle armi viene considerato, a tutti gli effetti del presente contratto, come passato in servizio.
3. - Per quanto non previsto dal presente articolo, le parti fanno riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
ART. 16 - SANZIONI DISCIPLINARI
1. - Le mancanze del personale possono essere punite, a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa pari all'indennità oraria per 4 ore di volo;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di
10 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. - La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto delle lettere a), b) e c).
3. - Il licenziamento di cui alla lettera f) del punto 1 può essere adottato nei confronti del personale colpevole di mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
4. - Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione è fatta mediante comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il termine entro cui il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni.
Tale termine non può essere, in nessun caso, inferiore a 10 giorni.
La contestazione deve essere effettuata, tempestivamente, una volta che l'Azienda abbia acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze.
Il lavoratore può farsi assistere da un componente l'Associazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione devono essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni si intenderanno accolte.
5. - Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento il lavoratore che ritenga ingiustificato il provvedimento adottato nei suoi confronti può - entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento o dalla data del rientro in sede, se successiva, e per il tramite della Organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisce mandato - promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro con funzioni di Presidente scelto di comune accordo. Il rappresentante di parte sindacale dovrà essere designato contestualmente alla richiesta di costituzione del Collegio.
Qualora la Compagnia non provveda entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente la sanzione disciplinare non ha effetto.
La designazione del terzo arbitro dovrà avvenire di intesa tra le parti non oltre 15 giorni dalla comunicazione della avvenuta designazione del rappresentante della Compagnia; in mancanza di ciò, il terzo membro sarà designato - anche su richiesta di una sola delle parti - dal Ministero del Lavoro.
Il Collegio dovrà riunirsi non oltre 10 giorni dalla sua costituzione
e dovrà procedere ad una decisione definitiva entro i 60 giorni successivi, salva la facoltà del Presidente di prorogare tale termine di ulteriori 30 giorni.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
A decorrere dal 1.5.1989 fatti salvi i soprarichiamati casi di sospensione della sanzione disciplinare, quest'ultima troverà applicazione non oltre 75 giorni dalla data di adozione del provvedimento disciplinare.
6. - Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
7. - L'importo delle multe deve essere versato dalla compagnia al Fondo di Previdenza per il personale di volo dipendente dalle Aziende di Navigazione Aerea.
Nota verbale (Sbarco)
Ferme restando le norme di legge in materia, il provvedimento di sbarco potrà tradursi in sanzione disciplinare tra quelle previste al punto 1 soltanto dopo opportuni accertamenti da esperire nel quadro delle procedure concordate in tema di disciplina.
ART. 17 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
La Compagnia, compatibilmente con le proprie esigenze operative, potrà concedere per gravi e comprovate ragioni familiari periodi di aspettativa non retribuita di durata compresa tra 2 e 6 mesi.
L'aspettativa interromperà l'efficacia di tutti gli istituti contrattuali.
In particolare verranno interrotti, per un periodo corrispondente, tutti gli effetti che derivano dal decorso dell'anzianità relativamente ai seguenti istituti: Passaggio di qualifica; Indennità di volo - aumenti periodici; Aumenti periodici; Tredicesima mensilità; Indennità operativa; Ferie; Preavviso di licenziamento e dimissioni; Indennità di anzianità.
ART. 18 - TRATTENUTE SINDACALI
La Società provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile dell'Assistente di Volo che ne faccia richiesta mediante delega scritta, l'importo dei contributi associativi da versare all'Organizzazione Sindacale dal lavoratore stesso indicata.
La delega, datata e sottoscritta dall'Assistente di Volo, dovrà indicare il mese di decorrenza della trattenuta e l'importo della trattenuta stessa.
Nel caso che la retribuzione mensile non venga corrisposta non potrà farsi luogo ad alcuna trattenuta né al successivo recupero.
Ove la delega dovesse pervenire alla Società oltre il giorno 5 del mese di decorrenza indicato dal lavoratore, la trattenuta sarà operata soltanto a partire dal mese successivo a quello di ricevimento, senza attuare alcun
recupero per il periodo precedente.
Tuttavia nel caso di deleghe pervenute entro il 5 aprile di ciascun anno la decorrenza della trattenuta sarà sempre quella indicata dall'Assistente di Volo purché la decorrenza stessa non risalga a periodi anteriori al mese di gennaio dello stesso anno; in tal caso la Società provvederà a trattenere in unica soluzione l'importo dei contributi dovuti per gli eventuali mesi arretrati.
I contributi trattenuti verranno versati mensilmente dalla Società all'Organizzazione indicata dall'Assistente di Volo nella delega.
L'eventuale revoca della delega dovrà anche essa essere redatta per iscritto ed indicare il mese a decorrere dal quale non dovrà più essere effettuata la trattenuta.
Ove la revoca dovesse pervenire oltre il 5 del mese indicato dall'Assistente di Volo, la cessazione della trattenuta avrà effetto dal mese successivo senza alcun conguaglio.
ART. 19 - ASSEMBLEE IN AZIENDA
Le Organizzazioni nazionali dei lavoratori che sono parte stipulante del contratto possono chiedere di indire fuori dell'orario di lavoro, in locali di cui l'Azienda abbia o possa avere la disponibilità, assemblee di Assistenti di Volo dipendenti dall'Azienda stessa che siano liberi dal servizio.
Le ore di presenza degli Assistenti di Volo alle assemblee verranno retribuite dall'Azienda, fino ad un massimo di 10 ore annuali, con quote orarie, calcolate dividendo per 166 (170 fino al 30.6.1990) la retribuzione mensile (stipendio minimo, aumenti biennali, indennità di contingenza) e - a decorrere dal 1.1.1989 - il minimo garantito di indennità di volo e relativo premio orario di anzianità (P.O.A.) di cui alle rispettive parti specifiche Alitalia ed ATI del presente contratto.
I sindacati nazionali di categoria interessati dovranno, salvo casi eccezionali, presentare la richiesta con un preavviso di almeno 48 ore rispetto alla data di convocazione.
La richiesta dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Tali argomenti dovranno riguardare questioni di diretto interesse degli Assistenti di Volo inerenti alla disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro e delle istituzioni sociali ed assistenziali che ad esso si riferiscono. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Compete alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di curare il corretto andamento delle assemblee sia per quanto concerne le modalità di svolgimento, sia per quanto riguarda la rispondenza degli argomenti trattati a quanto previsto dal precedente comma.
Le assemblee potranno tenersi presso la sede di lavoro di Roma-Fiumicino per l'Alitalia; di Roma-Fiumicino e di Napoli-Capodichino per l'ATI.
La data, l'ora e il luogo dell'assemblea saranno concordate con la Direzione aziendale, tenuto conto della disponibilità dei locali utilizzabili o di eventuali esigenze aziendali.
La concessione di locali per assemblee non potrà comunque superare il
numero di 9 riunioni l'anno, frazionate in un numero di riunioni non superiore a 4 per argomento.
ART. 20 - PROCEDURE GENERALI DI CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE E SALVAGUARDIA DELL'UTENZA
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in Azienda anche in considerazione dell'interesse dell'utenza, le parti si obbligano, prima di dar corso ad azioni sindacali o legali, a ricorrere alle procedure di conciliazione di cui al presente articolo.
Le controversie individuali e collettive dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e alla Autorità giudiziaria.
Sono escluse dalle procedure di cui trattasi:
- la materia di cui ai licenziamenti individuali e collettivi;
- la materia di cui all'art. 16 (Sanzioni disciplinari).
Per le controversie individuali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra la Direzione ed i Rappresentanti Sindacali Aziendali di categoria delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
La richiesta di esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla Direzione del Personale, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti Rappresentanti Sindacali Aziendali.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo tra la Direzione aziendale ed i predetti Rappresentanti Sindacali Aziendali, il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti dei lavoratori e la Delegazione territoriale dell'Associazione Sindacale Intersind, nei confronti della quale la richiesta dovrà essere fatta pervenire entro 10 giorni dal mancato accordo in sede aziendale; l'esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro
10 giorni dalla ricezione della richiesta di cui sopra.
Le controversie collettive costituiranno oggetto di confronto, in prima istanza, tra la Direzione aziendale ed i Rappresentanti Sindacali Aziendali di categoria.
In caso di mancato accordo in sede aziendale, la controversia sarà esaminata, su richiesta di una delle parti, in un apposito incontro da tenersi entro 10 giorni, tra la Delegazione territoriale dell'Associazione Sindacale Intersind e le Organizzazioni Sindacali stipulanti dei lavoratori.
Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta, ad iniziativa di una delle parti, all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali, che si incontreranno entro un periodo di ulteriori 10 giorni dalla richiesta stessa.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Permanendo i motivi di disaccordo tra le parti, resta ferma l'osservanza degli impegni assunti in adesione alla iniziativa promossa dal Ministro dei Trasporti in tema di norme di comportamento e di autoregolamentazione sindacale.
Qualsiasi controversia sull'interpretazione del presente contratto sarà demandata all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali.
ART. 21 - ACCORDI INTERCONFEDERALI
Salvo quanto diversamente disposto dal testo contrattuale gli Accordi Interconfederali vengono recepiti nel presente contratto.
Viene fatta esclusione specifica dell'accordo per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne.
ART. 22 - RELAZIONI SINDACALI
Le parti condividono la necessità di un sempre maggiore sviluppo di efficaci relazioni industriali da attuarsi anche attraverso un articolato sistema di informazioni e di consultazione rivolto a realizzare la approfondita conoscenza da parte del Sindacato nelle fasi di progettazione esecutiva, di realizzazione e verifica degli interventi di sviluppo produttivo aventi riflessi sugli assetti occupazionali ed organizzativi delle imprese del settore.
Le relazioni tra le Aziende e le Organizzazioni Sindacali stipulanti si articoleranno nel seguente modo:
A. Sistema di informazione:
1. Le Aziende esporranno nel corso di un apposito incontro, da tenersi nel primo quadrimestre, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti:
- le prospettive produttive nei programmi di investimento nonché i relativi aggiornamenti dei progetti precedenti, con le prevedibili implicazioni sulla occupazione, le condizioni di lavoro, le condizioni ambientali e la sicurezza sul lavoro;
- le informazioni globali relative ai dati sull'occupazione, distinte per sesso, anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto.
Analoga esposizione verrà effettuata dalle Aziende, anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, nel secondo semestre, qualora nel corso dell'anno si verificassero aggiornamenti significativi di tali programmi.
2. Le Aziende, nel corso di un apposito incontro annuale, con la partecipazione delle Segreterie delle OSL stipulanti, forniranno alle corrispondenti Rappresentanze Sindacali Aziendali informazioni circa:
- modalità attuative dell'introduzione di nuovi servizi di bordo e/o di
rilevanti cambiamenti di quelli esistenti (pasti principali, servizi secondari ed accessori, ecc.) con riferimento ai riflessi sull'attività lavorativa;
- modalità attuative dei programmi relativi all'ammodernamento delle strutture e degli impianti riguardanti il servizio di bordo e i loro eventuali riflessi sull'ambiente di lavoro;
- programmi di addestramento ed aggiornamento professionale del personale.
L'incontro avrà luogo, di norma, nel primo semestre dell'anno e non dovrà comportare alcuna sovrapposizione con gli altri momenti e gradi di informazione previsti dalla vigente normativa contrattuale.
Qualora si verificassero variazioni significative relative a tali programmi e iniziative, analoga informazione sarà prevista, anche a richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, in un successivo incontro.
B. Innovazioni di carattere tecnico-organizzativo:
Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo, che comportino sostanziali modifiche all'assetto produttivo (es. introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche degli impianti, immissione di nuovi aeromobili, ecc.) ne sarà data dall'Azienda preventiva comunicazione alle OSL stipulanti ed alle corrispondenti Rappresentanze Sindacali Aziendali cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle parti da avanzarsi entro cinque giorni, un incontro per l'esame in ordine ai riflessi sull'occupazione, sulle figure professionali e sulle condizioni di lavoro.
Tale esame - salvo diversi accordi raggiunti tra le parti - dovrà essere condotto nei 10 giorni successivi alla richiesta stessa. L'Azienda comunque non darà luogo all'attuazione delle modifiche suddette, prima che sia trascorso il termine in parola.
Quando si pongano problemi di riconversione e ristrutturazione che comporti no riqualificazione professionale o movimenti di personale tra Aziende a partecipazione statale del trasporto aereo, i problemi relativi formeranno oggetto di esame tra le organizzazioni stipulanti.
Nota a verbale
L'Intersind, la FILT/CGIL, la FIT/CISL e la UILTRASPORTI, considerata la opportunità di evitare qualunque sovrapposizione delle disposizioni del presente contratto con quelle del tutto autonome, contenute nel Protocollo IRI 16 luglio 1986, e stante l'autonoma valenza di questo nel solo ambito delle relazioni industriali, si danno reciprocamente atto che, quanto sopra previsto ai precedenti punti A) e B) potrà essere invocato ed applicato solo quando non siano operanti per le stesse materie e con gli stessi soggetti il citato Protocollo IRI e successive eventuali modifiche, fermo restando che, in caso di controversia, le procedure da applicare saranno individuate secondo le norme di garanzia contenuto nello stesso Protocollo.
ART. 23 - AMBIENTE
Sui problemi della salute e della integrità fisica dei lavoratori, le Aziende si dichiarano disponibili ad incontri tecnici, da svolgersi a richiesta delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, con una rappresentanza di Assistenti di Volo da queste designata, per esaminare singoli problemi oggettivi che le O.S. stesse intendano proporre in ordine all'ambiente di lavoro con la finalità di salvaguardare la salute e l'integrità fisica degli Assistenti di Volo.
Eventuali programmi di indagini al riguardo potranno essere concordati tra le parti che stabiliranno altresì i relativi criteri di priorità ed eventuali iniziative conseguenti.
I risultati delle indagini saranno portati a conoscenza delle parti ed avranno carattere riservato.
ART. 24 - LAVORATORI STUDENTI
Ai lavoratori studenti vengono concessi, dietro richiesta documentata, inoltrata con due mesi di anticipo, permessi retribuiti per esami.
Sono fatte salve eventuali variazioni di data di esame per studenti universitari.
ART. 25 - DISTRIBUZIONE TESTO CONTRATTUALE
Il testo contrattuale verrà distribuito a cura delle Compagnie a tutti gli Assistenti di Volo nei riguardi dei quali esso troverà applicazione.
ART. 26 - DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI AZIENDALI
1. - Oltre il presente contratto collettivo l'Assistente di Volo deve osservare le disposizioni ed i regolamenti che saranno stabiliti dalle Compagnie entro i limiti di legge e del presente contratto collettivo.
2. - I regolamenti aziendali devono essere portati a conoscenza dell'Assistente di Volo mediante affissione nei luoghi di lavoro.
ART. 27 - DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO
Ferme restando le diverse decorrenze espressamente disposte per i singoli istituti, il presente contratto ha decorrenza dal 1.11.87 e resterà in vigore fino al 30 giugno 1991.
Esso si intenderà rinnovato di biennio in biennio ove una delle parti non ne dia disdetta all'altra mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.
ART. 28 - PROCEDURA GENERALE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Le Aziende e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in considerazione dell'interesse dell'utenza, e al fine di migliorare le relazioni sindacali, si impegnano -
fermo restando quanto previsto dai Protocolli Ministeriali 16 luglio 1984 e 24luglio 1986 per il settore dei trasporti - al rispetto della seguente procedura generale per il rinnovo del CCNL.
Le OO.SS.LL. presenteranno le loro rivendicazioni per il rinnovo del CCNL sette mesi prima della relativa scadenza.
L'Intersind e le Aziende inizieranno le trattative entro 30 giorni dalla presentazione delle richieste.
Durante tutta la fase di trattativa e fino alla data di scadenza del CCNL in corso di rinnovo, le OSL si asterranno dal ricorso ad azioni sindacali in relazione al rinnovo stesso.
Le parti si impegnano, altresì, a sviluppare le trattative con l'obiettivo di pervenire al rinnovo del CCNL entro la data di scadenza del Contratto vigente.
La medesima procedura si applica per il rinnovo dell'accordo relativo alla contrattazione aziendale.
ALLEGATO - STATUTO DEI LAVORATORI
Artt. 2,3,4 e 6
Sono accettati come principi ai quali le parti, per quanto di competenza, dovranno uniformarsi in sede di applicazione.
Art. 5
L'art. 5 viene recepito con la seguente aggiunta alla fine del 3° comma: "Restano ferme le norme vigenti in materia di inidoneità al volo":
"Art. 5
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Restano ferme le norme vigenti in materia di inidoneità al volo".
Art. 7
L'art. 7 viene integrato con le necessarie norme contrattuali vigenti. In particolare per quanto concerne la normativa relativa al collegio arbitrale si è concordato quanto segue:
"Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento il lavoratore che ritenga ingiustificato il provvedimento adottato nei suoi confronti può - entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento o dalla data del rientro in sede, se successiva, e per il tramite dell'organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisce
mandato - promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro con funzioni di presidente scelto di comune accordo.
Il rappresentante di parte sindacale dovrà essere designato contestualmente alla richiesta di costituzione del collegio. Qualora la compagnia non provveda entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
La designazione del terzo arbitro dovrà avvenire di intesa tra le parti non oltre quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta designazione del rappresentante della compagnia; in mancanza di ciò, il terzo membro sarà designato - anche su richiesta di una sola delle parti - dal Ministero del Lavoro.
Il collegio dovrà riunirsi non oltre dieci giorni dalla sua costituzione e dovrà procedere ad una decisione definitiva entro i sessanta giorni successivi, salva la facoltà del presidente del prorogare tale termine di ulteriori trenta giorni.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio".
Art. 10
E' sostituito dall'art. 24 del contratto collettivo di lavoro.
Art. 11
Viene recepito:
"Art. 11
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori".
Art. 12
Viene recepito:
"Art. 12
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'Azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali".
Art. 13
Non trova applicazione.
Art. 18
Viene recepito eliminando l'ultimo comma ed aggiungendo il seguente comma: "Resta salva la facoltà dell'azienda di non utilizzare le prestazioni dell'Assistente di Volo. Qualora necessario la compagnia adotterà comunque le opportune iniziative unicamente al fine di consentire la conservazione dell'attestato di cui all'art. 3 della legge 2 marzo 1974, n. 72":
"Art. 18
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Resta salva la facoltà dell'Azienda di non utilizzare le prestazioni dell'Assistente di Volo. Qualora necessario la Compagnia adotterà comunque le opportune iniziative unicamente al fine di consentire la conservazione dell'attestato di cui all'art. 3 della legge 2 marzo 1974, n. 72".
Art. 19
Viene recepito eliminando l'ultimo comma ed il riferimento nel primo comma alla "unità produttiva":
"Art. 19
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva".
Nota a verbale: Le parti concordano che per unità produttiva si intende Roma-Fiumicino per l'Alitalia e Napoli-Capodichino per l'ATI".
Art. 20
E' sostituito dall'applicazione dell'art. 19 del contratto collettivo di lavoro.
Art. 21
Viene recepito modificando l'ultima parte del 1° comma come segue: "Rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle
associazioni sindacali firmatarie del contratto con diritto di
partecipazione di tutti i lavoratori interessati":
"Art. 21
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie del contratto con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori interessati.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali".
Art. 22
Viene recepito:
"Art. 22
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri".
Art. 23
Da definire le quantità e le modalità relative ai permessi retribuiti.
Art. 24
Viene recepito portando il preavviso di cui al 2° comma ad otto giorni:
"Art. 24
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola otto giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali".
Art. 25
Viene recepito; Albi per l'Alitalia a Roma; per l'ATI a Roma e Napoli: "Art. 25
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro".
Art. 26
Vengono recepiti il 1° comma ed il 2° comma fino a: "...che i lavoratori intendono loro versare con modalità convenute con le O.S.L.". Il 3° comma è soppresso:
"Art. 26
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenute sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità convenute con le O.S.L.".
Art. 27
Viene recepito:
"Art. 27
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni".
Art. 28
Le parti si danno atto dell'applicabilità delle disposizioni procedurali di cui all'art. 28 ai rapporti intersindacali tra l'azienda ed Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie regolati dal presente accordo.
Art. 29
Viene recepito:
"Art. 29
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati".
Art. 30
Da definire le quantità e le modalità relative ai permessi retribuiti.
Artt. 31 e 32 Vengono recepiti:
"Art. 31
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il
trattamento di pensioni e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa".
"Art. 32
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili".
ALLEGATO - ACCORDO SULLA STAGIONALITA' ASSISTENTI DI VOLO
Il giorno 30 novembre 1984 fra
ALITALIA, ATI
e
FILT-CGIL, FILAC-CISL-Comparto Volo, UILT-UIGEA e ANPAV
è stato stipulato il seguente accordo avente ad oggetto l'assunzione con contratto a tempo determinato di Assistenti di Volo nei periodi considerati di alta stagione.
In particolare le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue dandosi fin d'ora atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo:
PREMESSO
- che l'attività del trasporto aereo per il suo collegamento con l'attività turistica subisce un incremento stagionale, che ha tra l'altro determinato una unitaria ed omogenea regolamentazione internazionale da parte della IATA;
- che, con accordo del 13.11.70, concluso in sede di Ministero del Lavoro, le parti già si diedero reciproco atto della necessità di stipulare contratti a tempo determinato per stagionalità limitatamente al periodo
19 aprile - 31 ottobre e nella misura del 12% rispetto all'organico degli Assistenti di Volo a tempo indeterminato;
- che, con l'articolo 8/bis della Legge 25.3.83 n.79, recante "Disposizioni per i lavoratori stagionali", è stata estesa a tutti i settori economici la normativa sui contratti a termine previsti per il commercio ed il turismo che prevede apposito provvedimento di accertamento preventivo da parte dell'Ispettorato del Lavoro, il quale inoltre provvede a consultare le OSL di categoria;
le parti convengono che quanto fin qui premesso continua a mantenere la sua validità, ed avuto riguardo all'andamento delle variazioni stagionali di attività, concordano quanto segue:
a) le Aziende effettueranno assunzioni a tempo determinato per esigenze stagionali nel periodo 19 aprile - 30 settembre;
b) percentuale di assunzioni a tempo determinato rispetto all'organico degli Assistenti di Volo con contratto a tempo indeterminato: per l'ALITALIA 12%. Per quanto riguarda l'ATI, non si ritiene possibile predeterminare la percentuale in funzione delle specifiche esigenze dell'attività del volo a domanda;
c) per gli Assistenti di Volo che risultino idonei per una riassunzione, ogni Azienda procederà alla richiesta nominativa secondo una priorità determinata dal numero di contratti stagionali precedentemente stipulati presso l'Azienda richiedente la riassunzione;
d) per le assunzioni stagionali in oggetto, il periodo di prova sarà di 3 mesi, così come nell'eventualità di successiva riassunzione a carattere stagionale o di riassunzione a tempo indeterminato successivamente alla scadenza del contratto stagionale.
Qualora dopo il secondo contratto a termine come A/V stagionale si proceda ad una successiva assunzione come A/V presso la stessa azienda o a tempo determinato come stagionale o a tempo indeterminato, il periodo di prova non verrà inserito nel contratto di lavoro individuale.
Inoltre, per coloro che abbiano svolto un terzo contratto stagionale presso la stessa Azienda, le disposizioni di cui al precedente punto c) del presente accordo non troveranno applicazione esclusivamente per casi di particolare gravità e rilevanza eventualmente emersi a carico degli interessati in relazione alla loro qualifica;
e) quanto previsto al secondo e terzo comma del precedente punto d) trova attuazione soltanto nei confronti di coloro che siano stati assunti mediante la richiesta nominativa, di cui al precedente punto c);
f) nei confronti dei rapporti di lavoro stipulati a tempo determinato trovano applicazione, in quanto compatibili con la particolarità del rapporto, gli istituti previsti dal contratto collettivo di categoria.
In sede di consultazioni preliminari all'autorizzazione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, prevista dalla L. 79/83 e da quelle ivi richiamate, le parti si atterranno a quanto stabilito col presente accordo.
PARTE SPECIFICA RELATIVA ALLA SOCIETA' ALITALIA ART. 1 - QUALIFICHE
1. - Le qualifiche del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono:
- Assistente di Volo Capo Cabina Principale
- Assistente di Volo Responsabile di 1a
- Assistente di Volo Responsabile
- Assistente di Volo.
2. - La qualifica di Assistente di Volo Capo Cabina Principale è attribuita all'Assistente di Volo al quale sia stata assegnata la responsabilità di tutto il servizio di cabina svolto a bordo degli aa/mm B747 e A300 e/o mansioni di pari valore a contenuto prevalentemente didattico o di controllo.
In particolare, all'Assistente di Volo Capo Cabina Principale viene
affidato il compito di:
- mantenere gli opportuni collegamenti con il Comandante (e, più in generale, con l'equipaggio di condotta) e gli Enti di Compagnia in tutte le fasi operative collegate al volo e durante le soste;
- assicurare il coordinamento, la supervisione e il controllo del servizio di bordo, i contatti con i passeggeri per i problemi particolari anche di natura commerciale;
- curare l'addestramento sul lavoro dell'equipaggio di cabina e la realizzazione dei processi valutativi di detto personale;
- collaborare con i competenti Enti aziendali ai quali fa capo gerarchicamente ai fini dell'efficienza e del miglioramento del servizio di cabina.
3. - La qualifica di Assistente di Volo Responsabile di 1a è attribuita all'Assistente di Volo al quale siano state assegnate mansioni:
- di Responsabile, subordinato ad un Capo Cabina Principale, del servizio svolto nelle classi di maggio prestigio (Top class, F/C, ecc.), a bordo degli aa/mm B747 e A300;
- di Responsabile di tutto il servizio di cabina svolto a bordo degli aa/mm DC9/30 e DC9/80 impiegati sul Medio Raggio;
- a contenuto prevalentemente didattico o di controllo di valore pari a quelle sopra indicate.
Gli AA/VV Responsabili di 1a, oltre che sull'a/m A300 saranno impiegati in servizio o sugli aa/mm B747 o sugli aa/mm DC9/30 e DC9/80.
In particolare, all'Assistente di Volo Responsabile di 1a subordinato ad un Capo Cabina Principale viene affidato il compito di:
- assicurare il coordinamento del servizio nelle classi a lui affidate, partecipando all'effettuazione dello stesso;
- garantire al Capo Cabina Principale un adeguato supporto nelle fasi di particolare impegno e/o delicatezza, con particolare riguardo al l'assistenza commerciale ai passeggeri;
- curare direttamente, per incarico del Capo Cabina Principale, fasi specifiche di attività (ad es. briefing, imbarco passeggeri);
- controllare la dotazione e organizzare la distribuzione della documentazione relativa ai passeggeri.
All'Assistente di Volo Responsabile di 1a, impiegato quale responsabile di tutto il servizio di cabina svolto a bordo degli aa/mm DC9/30 e DC9/80, viene affidato il compito di:
- assicurare il coordinamento, la supervisione ed il controllo del servizio, al quale direttamente partecipa;
- curare i contatti con i passeggeri per problemi particolari anche natura commerciale;
- curare l'addestramento sul lavoro dell'equipaggio di cabina e la realizzazione dei processi valutativi di detto personale;
- mantenere gli opportuni collegamenti con il Comandante (e più in generale con l'equipaggio di condotta) ed i rapporti con gli enti di Compagnia sia nelle fasi operative collegate al volo e durante le soste, sia ai fini della migliore attuazione delle disposizioni aziendali in materia di servizi di cabina.
4. - La qualifica di Assistente di Volo Responsabile è attribuita all'Assistente di Volo al quale siano state assegnate mansioni:
- di Responsabile, subordinato ad un Capo Cabina Principale o a un Responsabile di 1a, del servizio svolto a bordo da almeno altri due Assistenti di Volo:
- di un unico Responsabile a bordo degli aa/mm impiegati sui voli nazionali;
- a contenuto prevalentemente didattico o di controllo di valore pari a quelle sopra indicate.
Nella programmazione mensile sarà escluso l'impiego promiscuo per gli Assistenti di Volo Responsabili intendendosi per tale l'impiego, nello stesso mese, sul Medio e Lungo Raggio.
Dopo la pubblicazione del turno mensile, il Responsabile subordinato ad un Responsabile di 1a potrà essere sostituito da un Assistente di Volo qualora non sia possibile provvedere con uno di pari qualifica.
Chiarimenti sul periodo di inizio funzioni
A decorrere dal 1.6.1989, qualora il passaggio di settore conseguente all'attribuzione delle funzioni di qualifica superiore si dovesse verificare nel corso del mese, verrà applicato il riproporzionamento tra i limiti dei voli a Lungo Raggio e limiti di quelli Corto/Medio Raggio, secondo i criteri indicati nel "Chiarimento applicativo" di cui al successivo art. 3.
Nota a verbale
Con riferimento a quanto sopra previsto, restano comunque confermate le composizioni equipaggio per i B747 e A300, comprese quelle per la utilizzazione dei suddetti aa/mm nei voli nazionali.
ART. 2 - PASSAGGIO DI QUALIFICA
A) Passaggio da Assistente di Volo ad Assistente di Volo Responsabile
L'anzianità aziendale costituirà la base per l'esame della posizione degli interessati ai fini della eventuale promozione dalla qualifica di Assistente di Volo alla qualifica di Assistente di Volo Responsabile.
Ai fini dell'esame per il passaggio a qualifica superiore l'anzianità aziendale verrà computata cumulando le ore di volo effettuate nell'arco degli anni presi in considerazione ai fini anzidetti, purché siano state effettuate mediamente 350 ore di volo all'anno nell'arco degli anni di cui sopra nonché nell'ultimo triennio di detto periodo.
A decorrere dal 19 giugno 1989, nell'arco di tempo preso in considerazione ai fini del passaggio di qualifica non verrà computato il periodo di assenza dal servizio per maternità.
Le medie di cui sopra verranno rilevate e consolidate al terzo mese
(incluso) antecedente il mese nel quale il corso di addestramento avrà inizio.
A parità di anzianità aziendale saranno considerati elementi decisori il merito individuale e le specifiche attitudini. Agli Assistenti esaminati con esito negativo ai fini di un passaggio di qualifica, verrà data comunicazione scritta e motivata.
B) Passaggio da A/V Responsabile ad A/V Responsabile di 1a
Ai fini dell'avvio al corso per l'eventuale assegnazione delle funzioni di A/V Responsabile di 1a, elemento base per l'esame della posizione degli interessati sarà l'anzianità nella qualifica di A/V Responsabile.
A tali fini è comunque necessario il raggiungimento di una media annuale di almeno 350 ore di volo dalla data di attribuzione della qualifica, nonché nell'ultimo triennio del periodo considerato.
A decorrere dal 19 giugno 1989, nell'arco di tempo preso in considerazione ai fini del passaggio di qualifica, non verrà computato il periodo di assenza dal servizio per maternità.
Le medie di cui sopra verranno rilevate e consolidate al terzo mese (incluso) antecedente il mese nel quale avrà inizio il corso. Nel caso di pari anzianità di qualifica sarà considerata determinante l'anzianità aziendale e, infine, l'età.
Per coloro che siano in possesso di tali requisiti la Compagnia predisporrà, salvo i casi per i quali l'esclusione sarà motivata per iscritto all'interessato, la partecipazione ad apposito corso di addestramento.
Al termine del suddetto corso verrà emesso un giudizio circa la idoneità a svolgere, per il periodo specificato al successivo punto C), le mansioni di Assistente di Volo Responsabile di 1a; a tal fine si terrà conto sia dei risultati del corso che delle valutazioni ottenute dall'interessato nel precedente periodo di attività.
Agli Assistenti di Volo che non riportino un giudizio finale di idoneità verrà data comunicazione scritta e motivata.
Gli Assistenti di Volo che non abbiano superato il corso di addestramento saranno ripresi in esame ai fini di una successiva partecipazione allo stesso, sempre che ve ne sia l'esigenza, non prima che siano trascorsi due anni a fare data dalla precedente partecipazione.
C) Periodo di funzioni come Assistente di Volo Responsabile o Assistente di Volo Responsabile di 1a
L'Assistente di Volo chiamato a svolgere mansioni di Assistente di Volo Responsabile e A/V Responsabile di 1a:
a) per 9 mesi consecutivi durante i quali abbia totalizzato almeno 300 ore di volo
b) oppure per almeno 600 ore di volo, anche in più riprese, purché nell'arco di 24 mesi dall'assegnazione delle funzioni ha diritto al passaggio alla qualifica superiore, purché al termine di tali periodi abbia riportato un giudizio di idoneità; in caso invece di esito negativo verrà data all'interessato comunicazione scritta e motivata;
a decorrere dal 19 giugno 1989 nell'arco di 24 mesi sopra preso in considerazione non verrà computato il periodo di assenza dal servizio per maternità sopraggiunta durante il periodo di funzioni.
Durante lo svolgimento delle mansioni relative alla qualifica superiore, all'Assistente di Volo verrà corrisposta l'indennità oraria di volo relativa alla qualifica superiore.
Agli Assistenti di Volo che abbiano superato positivamente il periodo di funzioni verrà riconosciuta la decorrenza di qualifica come segue:
- per i casi di cui al punto a), dalla data di inizio delle funzioni, con relativa differenza di stipendio;
- per i casi di cui al punto b), con 9 mesi di retroattività dalla data di passaggio alla qualifica superiore, con relativa differenza di stipendio.
In caso di esito negativo del periodo di funzioni, verrà invece attribuita la sola differenza di stipendio per il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni superiori.
Nel caso di inidoneità riportata nel periodo di funzioni, l'A/V potrà essere ripreso in considerazione per l'avvio ad un nuovo corso di addestramento non prima di un anno dalla comunicazione del giudizio negativo, potendosi comunque procedere all'avvio al corso non più di una seconda volta, e sempre che ve ne sia l'esigenza.
D) Passaggio da A/V Responsabile di 1a ad A/V Capo Cabina Principale.
1) Corso di addestramento
Ai fini dell'eventuale assegnazione delle funzioni di assistente di Volo Capo Cabina Principale la Compagnia, sulla base dell'anzianità nella qualifica di Responsabile di 1a (a parità di tale elemento sarà considerata determinante l'anzianità aziendale e, infine, l'età) predisporrà, salvo casi particolari per i quali la esclusione sarà motivata per iscritto all'interessato, la partecipazione ad apposito corso di addestramento. Al termine del suddetto corso verrà emesso un giudizio finale circa la idoneità a svolgere, per il periodo specificato al successivo punto 2), le mansioni di Capo Cabina Principale; a tal fine si terrà conto sia dei risultati del corso che delle valutazioni ottenute dall'interessato nel precedente periodo di attività.
Agli Assistenti di Volo che non riportino un giudizio finale di idoneità al corso di cui sopra, verrà data comunicazione scritta e motivata.
Gli Assistenti di Volo che non abbiano superato il corso di addestramento saranno ripresi in esame ai fini di una successiva partecipazione allo stesso, sempre che ve ne sia l'esigenza, non prima che siano trascorsi due anni a far data dalla precedente partecipazione.
2) Periodo di funzioni
L'Assistente di Volo Responsabile di 1a chiamato a svolgere mansioni di Capo Cabina Principale per 6 mesi consecutivi ha diritto al passaggio a tale qualifica se tale periodo verrà superato positivamente; in tal caso verrà attribuita la qualifica superiore dalla data di inizio con relativa differenza di stipendio. Se invece
il periodo di funzioni non venisse superato positivamente, verrà attribuita la sola differenza di stipendio per il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni superiori.
Durante lo svolgimento delle mansioni relative alla qualifica superiore, all'Assistente di Volo verrà corrisposta l'indennità oraria di volo relativa alla qualifica superiore.
Agli Assistenti di Volo Responsabili di 1a che riportino un giudizio negativo al termine del periodo di funzioni, verrà data comunicazione scritta e motivata.
E) Richiesta scritta di rinuncia alla partecipazione ai corsi per passaggio di qualifica potrà essere presentata dall'interessato entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di avvio al corso e comunque prima del suo inizio; la convocazione per l'avvio ad un secondo corso verrà effettuata, sempre che ve ne sia l'esigenza, non prima di un anno dalla prima convocazione. In tutti i casi, ivi compresi quelli di rinuncia e di effettuazione parziale, l'Assistente di Volo non verrà interpellato per più di due corsi di addestramento.
Dichiarazione a verbale ai punti C) e D) 2)
Gli eventuali aumenti periodici di anzianità maturati dall'Assistente di Volo nel corso del periodo di funzioni, qualora esso sia stato positivamente superato, saranno rivalutati in relazione allo stipendio proprio della nuova qualifica.
Disposizione transitoria
La clausola di cui alla lettera C) punto b) non si applica agli Assistenti di Volo che stanno svolgendo le "funzioni" alla data di stipula del CCNL 30.11.84, per i quali, relativamente a questo punto, continua ad adottarsi la precedente previsione contrattuale.
Dichiarazione a verbale agli artt. 1 e 2
Con il progressivo attuarsi della fase addestrativa relativa alla nuova qualifica di Assistente di Volo Responsabile di 1a, la Alitalia procederà, a partire dal 19 aprile 1986, ad assegnare via via le funzioni di Assistente di Volo Responsabile di 1a sugli aeromobili DC9/30 e DC9/80, con attribuzione del relativo trattamento economico contrattualmente spettante.
In connessione con quanto sopra, potranno essere via via utilizzate le composizioni di equipaggio così come modificate in funzione della nuova qualifica.
Agli Assistenti di Volo interessati, impiegati nei suddetti aeromobili a partire dal mese di aprile e fino al 30 giugno 1986, l'anzianità nella qualifica - una volta conseguito il passaggio alla qualifica di Assistente di Volo Responsabile di 1a ai sensi del punto a), lettera C) dell'art. 2 - si intende convenzionalmente fissata al 19 luglio 1986 limitatamente agli effetti relativi all'eventuale successivo passaggio a qualifica superiore.
ART. 3 - ORARIO DI LAVORO - TEMPO DI SERVIZIO - TEMPO DI VOLO
1. - Il tempo di servizio comprende il periodo durante il quale
l'Assistente di Volo è impegnato in una attività assegnatagli dalla Compagnia e cioè, il tempo impiegato:
a) dalla presentazione al campo a 30' dopo l'ultimo atterraggio oppure alla cancellazione del volo;
b) in corsi di addestramento;
c) come riserva al campo;
d) per soste a terra inferiori a 7 ore o superiori a 7 ore qualora non vi siano adeguate possibilità di riposo.
Le 7 ore devono intendersi al netto del servizio precedente l'inizio del volo (pari a 60' prima per i voli internazionali e 45' prima per i voli nazionali) e successivo al termine del volo stesso (30' dopo l'ultimo atterraggio). L'Azienda ha la facoltà di richiedere che i tempi di presentazione in aeroporto per gli equipaggi impiegati sugli aeromobili B747, DC10 e A300 siano anticipati di mezz'ora rispetto ai tempi di presentazione sopra indicati.
Tale anticipo verrà indicato negli avvicendamenti stagionali ed eventuali successivi aggiornamenti.
Nel caso di attività non ricompresa negli avvicendamenti ne verrà data tempestiva comunicazione agli Assistenti di Volo interessati.
Il suddetto anticipo viene considerato esclusivamente ai fini del limite di servizio mensile, dando luogo alla corresponsione agli Assistenti di Volo interessati di un compenso pari a 1 ora e mezza di indennità di servizio straordinario.
Il tempo impiegato come riserva a domicilio viene computato per il 50%.
Il tempo impiegato come riserva a domicilio viene computato unicamente ai fini del limite massimo mensile di servizio.
2. - Il tempo di volo va calcolato dal momento in cui l'aereo si sposta dalla piazzola di carico fino al momento in cui l'aereo si arresta sulla piazzola di scarico.
3. - I tempi massimi di servizio e di volo sono fissati nelle seguenti misure:
A) VOLI A CORTO-MEDIO RAGGIO
a) i tempi massimi di servizio e di volo nelle 24 ore consecutive in fase di programmazione e di effettuazione in rapporto al numero di tratte continuative previste sono fissati nelle seguenti misure:
+-------------------------------------------------------------+
¦ Tratte continuative ¦ volo ¦ Servizio ¦
+-----------------------+-------------------+-----------------¦
¦ 4 programmazione ¦ ore 6.30 ¦ ore 11.00 ¦
¦ | effettuazione | ¦ | ore | 7.00 | ¦ | ore | 12.00 | ¦ |
¦ | programmazione | ¦ | ore | 6.30 | ¦ | ore | 11.00 | ¦ |
¦ | effettuazione | ¦ | ore | 7.00 | ¦ | ore | 12.00 | ¦ |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||
¦ | 2 programmazione | ¦ | ore | 7.30 | ¦ | ore | 11.30 | ¦ |
¦ | effettuazione | ¦ | ore | 8.00 | ¦ | ore | 12.30 | ¦ |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||
¦ | 1 programmazione | ¦ | ore | 7.30 | ¦ | ore | 11.30 | ¦ |
¦ | effettuazione | ¦ | ore | 8.00 | ¦ | ore | 12.30 | ¦ |
+-------------------------------------------------------------+
b) qualora nell'arco delle 24 ore consecutive siano previsti più impieghi, i limiti applicabili saranno quelli relativi all'impiego con il numero di tratte continuative più alto fra i suddetti impieghi;
c) i limiti di effettuazione nelle 24 ore consecutive previsti per il numero di tratte continuative programmate si applicano anche nel caso che il superamento dei limiti di programmazione sia prevedibile una volta iniziato il servizio;
d) i limiti di servizio e di volo in effettuazione, previsti in rapporto al numero di tratte continuative originariamente programmate, restano validi sia nel caso di aumento che di diminuzione di tale numero di tratte in effettuazione;
e) al fine delle individuazione dei limiti di servizio e di volo applicabili in programmazione non viene tenuto conto delle tratte fuori servizio, fermo restando che il numero massimo di tratte continuative, ivi comprese quelle fuori servizio, non può superare quello consentito per gli equipaggi in servizio;
f) per l'aeromobile DC9/30 i limiti di volo e di servizio per 4/3 tratte valgono anche per le 2/1 tratta. Per gli aeromobili diversi dal DC9/30, qualora la programmazione riferita ad impieghi con 2/1 tratta non superi il limite di volo di 6 ore e 30 oppure il limite di servizio di 11 ore, i limiti di effettuazione vengono equiparati a quelli previsti per impieghi con 4/3 tratte continuative, vale a dire - rispettivamente - a 7 ore di volo e a 12 di servizio; (*)
(*) Esempi esplicativi di impiego nell'arco delle 24 ore consecutive in relazione al numero delle tratte per aa/mm diversi dal Dc9/30:
1 - a) ROM-MAD-MIL (4.15 volo, 6.25 servizio); successiva interruzione del servizio; MIL-BRU-MIL (2,55 volo, 5,05 servizio); in totale ore volo 7.10 - ore servizio 11.30;
b) ROM-ATH-CAI (3.45 volo, 6.05 servizio); successiva interruzione dei servizio CAI-ROM (3.25 volo, 4.55 servizio); in totale: ore volo 7.10 ore servizio 11.
Tali avvicendamenti non possono essere programmati in quanto prevedono il superamento dei limiti di ore 6.30 di volo e di ore 11 di servizio.
2 - ROM-MIL-ROM (2.10 volo, 4.10 servizio). Tale avvicendamento ha i limiti di effettuazione equiparati a quelli delle 4/3 tratte.
3 - a) ROM-TLV-ROM (volo 6.35, servizio 9.15);
b) ROM-TLV (volo 3.05, servizio 4.35); successiva interruzione del servizio TLV-ROM (Volo 3.30, serVizio 5.00); in totale ore Volo 6.35 - ore serVizio 9.35.
Tali avvicendamenti possono essere programmati in quanto hanno i limiti di programmazione e di effettuazione previsti per le 2/1 tratta, e cioè rispettivamente ore 7.30/8.00 di volo ed ore 11.30/12.30 di servizio.
Resta ferma peraltro per gli esempi suindicati la possibilità di ricorrere all'applicazione della norma di cui al seguente punto i) (riposo fuori sede che copre le 22.001 08.00 locali).
g) quando il servizio inizia o termina nel periodo tra le 24.00 e le
08.00 locali, oppure comprenda detto periodo, e venga svolto in modo continuativo, i limiti di programmazione e di effettuazione vengono ridotti a 10 ore e 30; per le 2/1 tratte (esclusi DC9/30, DC9/80), i limiti di programmazione e di effettuazione vengono ridotti rispettivamente a 11 ore e ad 11 ore e 30;
h) a decorrere dal 1.6.1989, quando il volo inizia o termina nel periodo tra le 01.01 e le 07.00 locali, oppure comprenda detto periodo, e venga svolto in modo continuativo, non possono essere programmate o effettuate più di 3 tratte continuative (fino al 31.5.89).
A decorrere dal 1.6.89, quando il volo inizia e termina nel periodo tra le 07.01 e le 01.00 locali, possono essere programmate ed effettuate 4 tratte continuative, ferma restando la possibilità che la quarta tratta in effettuazione termini entro le 01.30. (fino al 31.5.89).
A decorrere dal 19 gennaio 1985: quando il volo inizia o termina nei periodo tra le 01.00 e le 07.00 locali, oppure comprenda detto periodo, e venga svolto in modo continuativo, non possono essere programmate o effettuate più di 3 tratte continuative.
Quando il volo inizia e termina nel periodo tra le 07.00 e le 01.00 locali, possono essere programmate ed effettuate 4 tratte continuative, ferma restando la possibilità che la quarta tratta in effettuazione termini entro le 01.30;
i) ove il riposo fuori sede raggiunga le 10 ore (o doppio delle ore volate, se superiore) e copra l'intervallo tra le ore 22.00 e le
08.00 locali, i limiti nelle 24 ore consecutive non saranno considerati e non verrà quindi computata l'attività di volo e di servizio effettuata nel periodo immediatamente precedente il periodo di riposo di cui sopra;
l) gli altri tempi massimi di servizio e di volo sono così fissati:
+---------------------------------------------------------------+
¦ ¦ SERVIZIO ¦ VOLO ¦
+----------------+----------------------+-----------------------¦
¦ su 7 giorni ¦ ore 56 ¦ ------ ¦
¦ su 15 giorni ¦ ------- ¦ ore 45 ¦
¦ su 1 mese ¦ ore 166 (*) ¦ ore 70 (*) ¦
¦ ¦ ¦ in programmazione ¦
+---------------------------------------------------------------+
(*) Fino al 31.5.89: servizio ore 170; volo ore 75.
L'Assistente di Volo è tenuto comunque ad effettuare la propria attività di volo anche oltre il limite di volo mensile e comunque non oltre le 75 ore per assicurare il completamento dell'ultimo avvicendamento assegnato.
Chiarimento a verbale
In ordine ai casi di superamento in effettuazione del limite di volo mensile di programmazione l'Azienda si impegna a comunicare alle RSA, in apposito incontro, il consuntivo trimestrale, con dettaglio di casistica e motivazioni.
B) VOLI A LUNGO RAGGIO
+--------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ SERVIZIO ¦ VOLO ¦
+----------------------+------------------------+--------------------¦
¦ su 24 ore solari ¦ ore 13.30 ¦ ore 11.30 ¦
¦ ¦ in programmazione ¦ ¦
+----------------------+------------------------+--------------------¦
¦ su 24 ore solari ¦ ore 14.30 ¦ ¦
¦ ¦ in effettuazione ¦ ¦
+----------------------+------------------------+--------------------¦
¦ su 7 giorni ¦ ore 56 ¦ ------ ¦
+----------------------+------------------------+--------------------¦
¦ su 15 giorni ¦ ------- ¦ ore 55 ¦
+----------------------+------------------------+--------------------¦
¦ su 1 mese ¦ ore 166 (**) ¦ ore 85 (**) ¦
¦ ¦ ¦ in programmazione ¦
+----------------------+------------------------+--------------------¦
¦ su 1 mese ¦ ¦ ore 90 (**) ¦
¦ ¦ ¦ in effettuazione ¦
+--------------------------------------------------------------------+
(**) fino al 31.5.89: servizio ore 170; volo ore 90.
All'Assistente di Volo che sia dislocato in sosta all'estero si applica in programmazione ed in effettuazione il limite mensile di 90 ore.
I limiti di programmazione non potranno essere superati nel turno di servizio di cui al punto 7 lett. c) art. 3.
L'Assistente di Volo è tenuto a prestare la propria attività di volo fino al limite di effettuazione.
I limiti di effettuazione nelle 24 ore solari si applicano anche nel caso che il superamento dei limiti di programmazione sia prevedibile una volta iniziato il servizio.
Il completamento del volo verrà effettuato solo "in itinere" e darà diritto, esclusivamente per le ore eccedenti le 14.30 di servizio, a scelta dell'Assistente di Volo, ad un riposo compensativo aggiuntivo pari a 24 ore od alla corresponsione di un compenso corrispondente, determinato secondo quanto disposto al punto 6 del successivo art. 4.
Le ore effettivamente volate oltre la decima ora giornaliera sono moltiplicate per 3 e accreditate ai soli fini del limite mensile e come tali retribuite.
4. - I limiti massimi di servizio e di volo sono superabili per tutti i voli non-stop per un tempo rapportato al limite di autonomia dell'a/m.
Per i voli non-stop la cui durata prevista sia superiore alle 11.30 ore di volo viene assunto come unico limite quello massimo di servizio di 16.00 ore, fermi restando gli altri trattamenti contrattuali previsti.
5. - Agli effetti del limite massimo giornaliero, il tempo impiegato per il trasferimento fuori servizio in volo è computato al 50%, mentre è computato per intero nel caso di trasferimenti fuori servizio in volo continuativamente collegati ad un servizio di linea. Ai fini del limite massimo mensile detto tempo è computato per intero.
Il tempo impiegato dall'Assistente di Volo per trasferimento in superficie per recarsi a prendere servizio o per ritornare in sede dopo l'effettuazione dello stesso, viene considerato tempo di servizio.
Non viene computato nel servizio né nel riposo il tempo trascorso in viaggio notturno effettuato in cabina letto.
6. - a) La partenza dallo scalo di armamento è garantita dall'Azienda con equipaggio di cabina al completo sulla base degli accordi vigenti.
Tuttavia, qualora dopo la formalizzazione (firma) della avvenuta presentazione in servizio si verifichi, in occasione di volo a Lungo Raggio, l'indisponibilità di un Assistente di Volo per cause non dipendenti dall'Azienda, verrà comunque assicurata l'effettuazione della linea.
b) Dopo la partenza del volo, e dall'estero in ogni caso, nell'eventualità di equipaggio incompleto a causa di eventi imprevedibili, verrà comunque assicurato il completamento della linea.
c) Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), qualora risulti mancante un solo Assistente di Volo, verrà assicurata l'effettuazione di tutti i servizi previsti: a tal fine l'Assistente di Volo Responsabile del servizio di bordo porrà specifica attenzione per realizzare il miglior svolgimento dell'attività dell'equipaggio di cabina.
Nel caso di cui alla lettera b), qualora risulti mancante più di un Assistente di Volo, verrà assicurato l'espletamento del servizio, secondo le direttive impartite dalla Compagnia sulla materia: al riguardo, l'Assistente di Volo Responsabile del servizio di bordo procederà, ove necessario, al riequilibrio dell'attività e dei servizi, mantenendo i previsti collegamenti con il Comandante.
Note
1) Quanto previsto alla lettera c) del presente punto sostituisce quanto a suo tempo stabilito in data 12 novembre 1979 sulle modalità di espletamento del servizio di bordo in caso di equipaggio incompleto.
2) In relazione a quanto previsto dal 2° comma della lettera a) del presente punto, la Compagnia comunicherà alle R.S.A., con cadenza quadrimestrale, il consuntivo dei casi verificatisi.
7. - a) In materia di avvicendamenti stagionali trova applicazione quanto previsto all'art. 3 dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.
Nell'eventualità dell'insorgere di un contenzioso in materia con le Rappresentanze Sindacali Aziendali degli Assistenti di Volo, si darà luogo ad un incontro in sede aziendale con le OSL stipulanti il presente contratto, su richiesta di una delle parti; tale incontro sarà effettuato entro i 5 giorni successivi alla richiesta e, qualora determini modifiche agli avvicendamenti già predisposti, definirà i tempi necessari per la loro introduzione.
b) i turni di servizio sono mensili e sono predisposti in modo da garantire un conveniente periodo di riposo;
c) il turno mensile di servizio deve essere comunicato almeno 7 giorni
prima dell'inizio, salvo il caso di eccezionali inderogabili esigenze;
d) l'Alitalia programmerà i turni mensili con l'obiettivo di attribuire gli avvicendamenti in modo perequato, avuto riguardo all'entità dei giorni d'impiego da Roma effettivamente disponibili da parte di ciascun Assistente di Volo.
Per i voli a lungo raggio la suddetta programmazione avrà come termine di riferimento tutti gli avvicendamenti previsti.
A tale proposito l'Alitalia, compatibilmente con tale criterio di programmazione, assegnerà nei turni mensili tra un avvicendamento diretto ad EST (con esclusione di avvicendamenti che si svolgono interamente nell'area compresa da Europa e Medio Oriente) e un avvicendamento diretto ad OVEST o viceversa, avvicendamenti operati per meridiani: (es. linee sull'Africa) oppure un intervallo di tre giorni non lavorativi (es. riposi contrattuali, ecc.).
Per l'impiego delle suddette linee non conseguente a programmazione sul turno mensile, l'Alitalia assegnerà, in alternativa ad avvicendamenti operanti per meridiani, un intervallo minimo di 72 ore non lavorative.
Per i voli a corto raggio o a medio raggio la suddetta programmazione avrà come termini di riferimento un gruppo non inferiore a 14 avvicendamenti (con possibile abbinamento in un'unica classe di avvicendamenti similari individuati in accordo con le XX.XX. su base stagionale).
L'Alitalia fornirà alle Organizzazioni sindacali i consuntivi individuali, relativi agli avvicendamenti posti sotto controllo, su base semestrale entro i mesi di agosto e febbraio, ai fini di una verifica comune dell'attuazione dei criteri suesposti e dei problemi eventualmente derivanti.
8. - A decorrere dal 1.6.1989, le variazioni del servizio che comportino, per il primo giorno nel quale si verifica la variazione, un orario di partenza da Roma anticipato rispetto al turno che si modifica, debbono essere comunicate all'A/V con un preavviso di almeno 72 ore.
Per ogni notifica di tali variazioni effettuate con preavviso inferiore a 72 ore, verrà corrisposto all'interessato un importo pari ad 1 ora di servizio straordinario: tale importo sarà elevato a 2 ore di servizio straordinario nel caso di preavviso inferiore a 10 ore; il preavviso comunque non potrà essere inferiore a 6 ore.
Tra le variazioni sopra indicate, non sono sottoposte alla normativa di cui innanzi quelle derivanti:
a) dall'accoglimento di richieste specifiche avanzate da tutti gli AA/VV che vengono ad essere implicati nelle variazioni;
b) dall'accoglimento di richieste avanzate dalle Organizzazioni sindacali firmatarie nei riguardi di tutti gli interessati;
c) da ripresa del servizio successiva a malattia od infortunio;
d) da impiego nel corso della riserva.
A) Lungo Raggio
In merito alle variazioni conseguenti a cancellazioni, ritardi, modifiche del tipo di aeromobile si prevedono le seguenti normative:
1. Volo in partenza daììa base di armamento con A/V ancora a domicilio:
All'A/V potrà essere assegnato - nel medesimo giorno nel quale si verifica la variazione - un impiego alternativo che lo impegni al massimo per lo stesso numero di giorni del turno originario qualora il volo originariamente assegnato venga cancellato o subisca una modifica del tipo di aeromobile che non consenta l'impiego dell'A/V titolare.
Qualora non venga assegnato un impiego nello stesso giorno si applicano le previsioni di cui al punto 1 a) della procedura "a disposizione", assicurando altresì il rispetto della programmazione seguente.
2. Volo in partenza dalìa base di armamento con A/V al campo:
Qualora il volo originariamente assegnato venga cancellato o subisca un ritardo con prevedibile superamento dei limiti giornalieri o subisca una modifica del tipo di aeromobile che non consentano l'impiego dell'A/V titolare, a quest'ultimo potrà essere comunicata, entro 60' dalla cancellazione, dal prevedibile superamento dei limiti o dalla modifica del tipo di aeromobile, l'assegnazione - nel medesimo giorno - di un impiego alternativo che lo impegni al massimo per lo stesso numero di giorni del turno originario.
Qualora non venga assegnato un impiego nello stesso giorno, si applicano le previsioni di cui al punto 1 a) della procedura "a disposizione", assicurando altresì il rispetto della programmazione seguente.
In relazione a quanto precede all'Assistente di Volo non saranno assegnate variazioni del turno che comportino soste in località con sostanziali diversità di condizioni climatiche: da zone fredde o temperate a zone tropicali o equatoriali e viceversa oppure in medesime località temperate ma con climi stagionalmente opposti (esclusivamente inverno/estate e viceversa).
3. Volo in partenza dalla base di armamento: cancellazione, ritardo, modifica del tipo di a/m in caso di avvicendamenti brevi:
L'A/V titolare di un avvicendamento di breve durata (fino ad un massimo di 4 giorni di avvicendamento) al quale non sia stato possibile assegnare, nello stesso giorno di partenza previsto dal turno originario, altro turno di uguale durata, potrà essere impiegato il giorno successivo su altro avvicendamento.
L'eventuale riposo non goduto sarà assegnato al rientro del volo e comunque nel mese, salvo i casi in cui la riassegnazione non possa che essere effettuata nel mese successivo. E' facoltà dell'A/V di richiedere il godimento entro il secondo mese successivo.
4. Variazione di turno o di orario fuori dalìa base di armamento:
All'A/V potrà essere assegnato un impiego alternativo che comporti lo spostamento di eventuali riposi programmati nei giorni successivi. In tal caso i riposi eventualmente non goduti saranno assegnati al rientro del volo e comunque nel mese, salvo i casi in cui la riassegnazione non possa che essere effettuata nel mese successivo. E' facoltà dell'A/V di richiedere il godimento entro il secondo mese successivo.
Nei casi previsti al comma precedente sarà attribuito un giorno di riposo aggiuntivo che potrà, a scelta dell'A/V, essere retribuito.
L'impiego alternativo potrà essere assegnato con le seguenti modalità:
- per gli AA/VV interessati alla variazione operativa nella fase di rientro verrà assegnato un servizio di volo che, indipendentemente dal numero delle tratte, sia in avvicinamento su Roma;
- per gli AA/VV interessati alla variazione operativa nella fase di allontanamento dalla base di armamento verrà assegnato un servizio di volo che, indipendentemente dal numero delle tratte, sia in allontanamento dalla base stessa.
In relazione quanto precede all'Assistente di Volo non saranno assegnate variazioni del turno che comportino soste in località con sostanziali diversità di condizioni climatiche: da zone fredde o temperate a zone tropicali o equatoriali e viceversa oppure in medesime località temperate ma con climi stagionalmente opposti (esclusivamente inverno/estate e viceversa).
B) Medio raggio
La Compagnia - nella casistica di seguito riportata - potrà procedere a variazioni di turni o di linee facenti parte di avvicendamenti programmati, fermo restando che, in sede, complessivamente le predette variazioni non comporterannno il superamento del numero di tratte dell'avvicendamento originariamente programmato:
1. Volo in partenza dalla base di armamento con A/V ancora a domicilio:
All'A/V, qualora il volo originariamente assegnato venga cancellato o subisca una modifica del tipo di a/m che non consenta l'impiego dell'A/V titolare, potrà essere assegnato un avvicendamento alternativo che impegni al massimo lo stesso numero di giorni del turno originario, assicurando altresì il rispetto della programmazione seguente.
2. Volo in partenza dalla base di armamento con A/V al campo:
All'A/V, qualora il volo originariamente assegnato venga cancellato o subisca un ritardo con prevedibile superamento dei limiti giornalieri o subisca una modifica del tipo dell'a/m che non consentano l'impiego dell'A/V titolare, potrà essere comunicata, entro 60' dalla cancellazione del volo, dal prevedibile superamento dei limiti o dalla modifica del tipo di a/m, l'assegnazione - nel medesimo giorno nel quale si verifichi la cancellazione - di un impiego alternativo che impegni al massimo lo stesso numero di giorni del turno originario oppure singoli voli facenti parte di un solo altro avvicendamento programmato procedendo, qualora possibile, al successivo reinserimento nell'avvicendamento originario, assicurando altresì il rispetto della programmazione seguente.
3. Rientro ritardato di un A/V che deve operare altro volo in transito sulla base di armamento, o cancellazione del volo in transito o modifica del tipo di a/m:
All'A/V potrà essere comunicata entro 60' l'assegnazione di un impiego alternativo che impegni al massimo lo stesso numero di giorni del turno originario, assicurando altresì il rispetto della programmazione seguente.
4. Modifica di avvicendamento con A/V in servizio presso uno scalo periferico:
All'A/V potrà essere assegnato un impiego alternativo rispetto all'avvicendamento originario purché la variazione sia motivata dalle seguenti ragioni: tecniche, meteorologiche, agitazioni sindacali di altre categorie, cancellazione di voli, legature per cambio di avvicendamenti, variazioni del programma operativo, chiusura e/o riapertura di aeroporti.
Qualora per i predetti motivi operativi non sia possibile assicurare un turno che impegni al massimo lo stesso numero di giorni del turno originario, il riposo eventualmente spostato sarà riassegnato al rientro del volo o comunque nel mese, salvo i casi in cui la riassegnazione non possa che essere effettuata nel mese successivo. E facoltà dell'A/V di richiedere il godimento entro il secondo mese successivo.
Nei casi previsti al comma precedente sarà attribuito un giorno di riposo aggiuntivo, che potrà a scelta dell'A/V essere retribuito.
NOTA
Quanto previsto alle precedenti lettere A) punti 1 e 2 (lungo raggio) e B) punti 1 e 2 (medio raggio) non si applica all'impiego di riserva.
9. A decorrere dall'1.6.1989 nella fase operativa, in caso di un ritardato termine del servizio oltre le h. 24.00 e fino alle h.
02.00 locali il volo programmato nello stesso giorno verrà effettuato, sempreché vengano rispettate le norme riguardanti il riposo fisiologico ed i limiti di impiego nelle 24 ore consecutive.
10. La procedura "a disposizione" è così regolata a decorrere dal 19 giugno 1989:
1. a) L'Assistente di Volo "a disposizione" dovrà telefonare all'Ufficio Operativo nella fascia oraria 20.00/24.00 del giorno precedente quello "a disposizione" per sapere se l'indomani verrà impiegato o meno. Nei giorni di "a disposizione" l'Assistente di Volo dovrà telefonare oltre che nell'arco orario 20.00 - 24.00 anche tra le 08.00 e le
10.00 per conoscere l'eventuale impiego nella stessa giornata.
b) Per l'Assistente di Volo "a disposizione", impiegato nel lungo raggio, è consentita l'assegnazione di servizi e voli che non invalidi il riposo mensile o annuale seguente il turno successivo a quello non effettuato (c.d. ciclo di attività, comprendente 2 servizi programmati).
I riposi programmati in detto ciclo di attività potranno essere assegnati in data diversa da quella programmata ma comunque non oltre il giorno precedente il riposo programmato dopo il servizio seguente il turno o l'attività non effettuata (ovvero entro il ciclo di attività interessate).
Chiarimento a verbale al punto 1 b)
In merito agli interventi operativi che l'Azienda dovesse adottare rispetto alla programmazione individuale, l'Alitalia si impegna a comunicare alle RSA, in apposito incontro, la specifica informativa, con dettaglio di casistica e motivazioni, con scadenze trimestrali.
Nei casi in cui all'art. 4, lettera B punto 5 parte specifica Alitalia si applica la previsione di cui al precedente punto 1 a).
Nota: Fino al 31 maggio 1989 si applica la precedente normativa in materia.
Chiarimento applicativo
- Per l'utilizzazione nel mese dell'A/V Capo Cabina Principale e dell'A/V Responsabile di 18 in voli a lungo raggio (A/V Responsabile Lungo Raggio fino al 30 giugno 1986) e voli a corto/medio raggio, i limiti quindicinali e mensili di volo sono determinati mediante un riproporzionamento tra i limiti dei voli a lungo raggio e i limiti di quelli a corto/medio raggio sulla base di una media ponderale. (Per quanto concerne l'A/V Responsabile di 1a, la utilizzazione soprarichiamata si applica all'A/V Responsabile di 1a inserito nel lungo raggio).
ART. 4 - RIPOSO FISIOLOGICO RIPOSI SETTIMANALI E MENSILI FESTIVITA'
A) RIPOSO FISIOLOGICO
Al termine del volo o serie di voli l'Assistente ha diritto ad un riposo fisiologico di un minimo di 8 ore al netto del servizio.
Il riposo fisiologico fuori sede viene fissato in misura pari al doppio delle ore volate, incrementandosi tale misura di un'ora di riposo fisiologico per ogni fuso geografico di eventuale differenza tra il primo aeroporto di partenza e l'ultimo di arrivo, qualora il numero di tali fusi risulti superiore a due, fermo restando il riposo fisiologico minimo, al netto del servizio, di 8 ore in Italia e di 9 ore all'estero;
Una volta iniziato il servizio, in caso di ritardo dei voli sull'orario di arrivo programmato, il riposo fisiologico fuori sede di cui al precedente comma, verrà ridotto - limitatamente all'incremento sopra previsto per i fusi geografici - della misura occorrente ad evitare eventuali ritardi sull'orario di partenza del volo successivo al riposo fisiologico stesso, non determinandosi comunque una riduzione al di sotto di 30 ore di riposo fisiologico nel caso di raggiungimento di almeno 11 ore di volo giornaliero; la parte di riposo fisiologico non goduta sarà aggiunta alla quantità di riposo fisiologico spettante dopo il rientro in sede ai sensi delle disposizioni di cui al presente paragrafo A).
Al termine del volo o serie di voli con rientro in sede l'Assistente ha diritto ad un riposo fisiologico di un minimo di 13 ore (11 ore fino al 31.5.1989) prima della ripresa del servizio e di 8 ore prima dell'inizio della riserva a domicilio. Il riposo fisiologico spettante al rientro in sede, ai fini della ripresa del successivo servizio, viene fissato moltiplicando le ore di servizio effettuate per il coefficiente 1,6 per quanto riguarda l'impiego su voli a lungo raggio e per il coefficiente
1,9 per quanto riguarda l'impiego su voli a corto/ medio raggio, con un massimo di 24 ore.
In caso di raggiungimento del limite massimo giornaliero del tempo di volo di ore 11.30, il successivo riposo in sede sarà portato a ore 30.
B) RIPOSI SETTIMANALI E MENSILI
1. - Fermo restando il numero complessivo delle giornate di riposo nell'arco dell'anno, la ripartizione dei riposi è la seguente:
a) 9 riposi in febbraio, 10 nei restanti 11 mesi.
I suddetti riposi dovranno essere concessi in godimento ed assorbiranno le domeniche e le festività di cui al paragrafo C).
Almeno uno dei suddetti giorni deve essere concesso consecutivamente ad altro giorno di riposo.
b) 10 riposi consecutivi da collocare in un unico periodo dell'anno a scelta della Compagnia.
2 riposi annuali (assegnabili o retribuibili a scelta della Compagnia) ferma restando la normativa del successivo punto 2) lettera C).
c) I riposi mensili di cui alla precedente lettera a) vengono programmati nel mese in un numero variabile da 9 a 11 così da realizzare entro ciascun trimestre la programmazione di 30 riposi (o 29 qualora nel trimestre rientri il mese di febbraio).
Ai fini del computo dei 30 giorni (29 giorni con febbraio) nell'arco trimestrale, il trimestre decorrerà dal primo mese in cui la programmazione dei riposi mensili sarà inferiore o superiore a 10 (superiore a 9 nel mese di febbraio).
d) Avuto riguardo al nuovo criterio di assegnazione dei riposi per l'effetto combinato delle previsioni relative allo stesso nuovo sistema di assegnazione dei riposi, alla procedura "a disposizione", al servizio di riserva ed alla variazione turni e servizi alternativi, non sono spostabili più di 2 riposi mensili (1 in febbraio, qualora ne siano programmati 10).
NOTA A VERBALE
A partire dal 19 giugno 1989 si intendono non più operanti le previsioni di cui alla lettera 16 dicembre 1986.
2. - a) Per gli Assistenti di Volo in servizio su voli a Lungo Raggio i riposi mensili devono considerarsi al netto del riposo fisiologico al termine del volo o serie di voli di cui al paragrafo A) del presente articolo.
b) Per gli Assistenti di Volo in servizio su voli a Corto-Medio Raggio valgono le seguenti disposizioni:
- per 2 riposi mensili, se consecutivi, nel giorno precedente il riposo è consentito che il servizio seguente il volo non termini oltre le ore 19.00 e, nel giorno successivo al riposo, il servizio non riprenda prima delle ore 08.00;
- per i rimanenti riposi mensili, se il giorno precedente uno o
più riposi il servizio connesso ad un impiego in volo è terminato oltre le ore 16.00, l'Assistente non verrà chiamato in servizio prima delle ore 12.00 del giorno successivo al riposo;
c) I 2 giorni di riposo retribuibili di cui al precedente punto 1 lett. b), se goduti possono assorbire il riposo fisiologico seguente al volo o serie di voli alle seguenti condizioni:
il riposo fisiologico seguente a voli a Lungo Raggio non deve terminare oltre le ore 08.00;
il riposo fisiologico seguente a voli a Corto Medio Raggio alle stesse condizioni di cui al punto 2 ultimo comma del presente articolo.
3. - I riposi mensili debbono essere goduti in sede; la loro durata è di
24 ore consecutive.
4. - All'Assistente che si trovi fuori sede in missione è dovuto, al suo rientro in sede, un giorno di riposo per ogni settimana.
5. - Alle Assistenti di Volo che ne facciano richiesta viene concesso un giorno libero al mese in aggiunta ai riposi di cui al punto B1 del precedente articolo.
6. - I riposi programmati e goduti per i quali il riposo fisiologico seguente al volo oppure il servizio abbiano inciso in misura maggiore di quanto stabilito al precedente punto B2, nonché i riposi previsti al citato punto 2 - lettera c) non goduti, vengono retribuiti prendendo a base del calcolo di retribuzione la retribuzione di fatto (ai sensi dell'art. 7 punto 5 - Parte generale del presente contratto) divisa per 22 con la maggiorazione del 50%:
7. - Fino al 31.5.89 restano in vigore le disposizioni di cui al seguente punto:
In caso di malattia verrà effettuata una riduzione del numero di riposi assegnati nel mese, in funzione della durata della malattia stessa, secondo la seguente tabella:
+-------------------------------------------------------+
¦ 8 riposi mensili ¦ 9/10 riposi mensili ¦
+-------------------------+-----------------------------¦
¦ riposi ¦ gg. malattia ¦ riposi ¦ gg. malattia ¦
¦ | 1 | ¦ | 4-7 | ¦ | 1 | ¦ | 3-4 | ¦ |
¦ | 2 | ¦ | 8-11 | ¦ | 2 | ¦ | 5-7 | ¦ |
¦ | 3 | ¦ | 12-15 | ¦ | 3 | ¦ | 8-10 | ¦ |
¦ | 4 | ¦ | 16-19 | ¦ | 4 | ¦ | 11-13 | ¦ |
¦ | 5 | ¦ | 20-23 | ¦ | 5 | ¦ | 14-16 | ¦ |
¦ | 6 | ¦ | 24-25 | ¦ | 6 | ¦ | 17-19 | ¦ |
¦ | 7 | ¦ | 26-27 | ¦ | 7 | ¦ | 20-22 | ¦ |
¦ | 8 | ¦ | 28-29 | ¦ | 8 | ¦ | 23-25 | ¦ |
¦ | ¦ | ¦ | 9 | ¦ | 26-28 | ¦ | ||
¦ | ¦ | ¦ | 10 | ¦ | 29-31 | ¦ |
+---------+---------------+-----------+-----------------¦
+-------------------------------------------------------+ NORMA TRANSITORIA PER IL 1989
1) L'incremento dei riposi per l'anno 1989 sarà determinato nella seguente misura:
- settembre 1989 +1 riposo
- novembre 1989 +1 riposo
2) Il numero dei riposi programmabili di cui al precedente paragrafo B) punto 1, b), stabilito proporzionalmente sulla base di 8 dodicesimi (maggio - dicembre 1989), verrà attribuito individualmente nel periodo 1.6.89/31.5.90 oppure retribuito a scelta dell'Assistente di Volo.
3) Il numero dei riposi annuali di cui al precedente paragrafo B) punto 1,
b) (assegnabili o retribuiti a scelta della Compagnia) verrà stabilito proporzionalmente sulla base di 8 dodicesimi (maggio - dicembre 1989).
4) Qualora nel periodo 1.1.89/31.5.89 sia stato di fatto attribuito un numero di riposi annuali superiore alla quota proporzionale spettante in base alla precedente normativa, i riposi eccedenti tale quota verranno detratti dai riposi di cui al punto 2) della presente norma transitoria.
5) Le previsioni di cui alla lettera B) punto 1, c) troveranno applicazione a partire dall'1 .6.1989.
NOTA A VERBALE
La normativa del nuovo sistema di assegnazione dei riposi di cui al presente articolo troverà piena applicazione a partire dal 1.1.1990, ferma restando fino a tale data la preesistente normativa contrattuale in materia.
C) FESTIVITA'
Sono considerati giorni festivi le ricorrenze previste dalle vigenti norme di legge e la festa della Patrona dell'Aeronautica.
Chiarimento applicativo
All'A/V Capo Cabina Principale ed all'A/V Responsabile di 18 (A/V Responsabile Lungo Raggio fino al 30 giugno 1986) impiegati nel mese in voli a lungo raggio e/o voli a corto/medio raggio, si applica, per quanto riguarda la disciplina del riposo fisiologico e dei riposi settimanali e mensili, la normativa relativa al tipo di volo effettuato. (Per quanto concerne l'A/V Responsabile di 1a la utilizzazione soprarichiamata si applica all'A/V Responsabile di 1a inserito nel Lungo Raggio).
ART. 5 - FERIE
1. - Dopo un anno di servizio l'Assistente di Volo ha diritto ad un periodo di ferie annuali della durata di 30 giorni di calendario.
Tale misura è aumentata di un giorno dopo sei anni di anzianità; di un secondo giorno dopo dieci anni di anzianità; di un ulteriore giorno dopo quindici anni di anzianità; di un altro giorno dopo venti anni di anzianità.
2. - Durante il periodo di ferie, l'Alitalia, ferma restando la garanzia d'impiego mensile di cui al successivo art. 7 punto 3 corrisponde al l'Assistente l'intera retribuzione, costituita dallo stipendio e dall'indennità di contingenza.
3. - Le ferie annuali possono essere divise in due periodi di eguale
durata.
Le ferie sono programmate dall'Azienda nel corso dell'anno solare, in modo da garantire al 40% degli Assistenti di Volo il godimento della metà delle ferie nel periodo 19 maggio - 30 settembre di ciascun anno.
Nella determinazione dell'epoca di godimento delle ferie, sarà tenuto conto dei desideri e possibilmente dell'anzianità del personale. E' considerato, inoltre, titolo preferenziale l'avvenuto godimento dell'intero periodo di ferie nel corso della stagione invernale dell'anno precedente.
L'Assistente di Volo potrà richiedere che i giorni di ferie di cui al 2° comma del punto 1 siano assegnati nel periodo 19 ottobre - 31 marzo, anche in unica soluzione, eventualmente disgiunti dalle ferie spettanti nella stagione invernale. La richiesta verrà accolta compatibilmente con le esigenze aziendali.
L'Azienda accoglie altresì la richiesta degli Assistenti di Volo che desiderino godere dell'intero periodo di ferie consecutivamente nella stagione invernale, compatibilmente con eventuali problemi di concentrazione delle richieste stesse.
Il godimento delle ferie è obbligatorio. Non è ammessa rinunzia alle ferie salvo i casi di eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio. Le ferie debbono essere assegnate per iscritto con almeno 10 giorni di anticipo sull'inizio del godimento delle stesse.
Nell'ambito della programmazione annuale delle ferie la mancata concessione del periodo di ferie richiesto deve essere comunicata direttamente all'interessato normalmente 30 giorni prima e comunque non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle stesse.
Le richieste di ferie devono essere presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. - Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga una malattia di durata superiore a 5 giorni e sempreché l'Assistente ne dia tempestiva comunicazione alla Società per gli opportuni controlli.
5. - Qualora l'Assistente di Volo venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Alitalia è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di missione previsto dal successivo art. 13. I periodi di tempo necessari per rientrare in sede ed eventualmente nella località di riposo, non vengono computati nella durata delle ferie.
6. - In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, l'Assistente non in prova ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestato. La frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni è computata come mese intero.
L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto il periodo di ferie pagato è computato ai fini dell'anzianità di servizio.
Chiarimento a verbale
I giorni di ferie di cui al 2° comma del precedente punto 1, non determinano, limitatamente ad essi, riassorbimento di giorni di riposo
mensile.
ART. 6 - BENEMERENZE NAZIONALI
1. - Agli Assistenti di Volo è concessa, in aggiunta all'anzianità effettiva, una anzianità convenzionale per benemerenze nazionali nelle seguenti misure:
a) mutilati di guerra: 1 anno
b) per ogni campagna della guerra 1940-45: 6 mesi
c) volontari di guerra: 6 mesi
d) decorati al valor militare, decorati al valore aeronautico, promossi per merito di guerra, decorati all'Ordine Militare d'Italia, feriti di guerra (quando, a seguito della ferita, non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di mutilato) per ogni decorazione ed ogni ferita: 6 mesi
e) feriti per causa di incidente di volo durante il servizio: 6 mesi.
Ove l'anzianità complessiva risulti inferiore ad 1 anno essa è computata per 1 anno intero.
2. - Le anzianità convenzionali, derivanti da uno o più titoli contenuti in ciascuna delle lettere di cui al precedente punto, sono cumulabili e vengono riconosciute all'Assistente che abbia maturato nell'Azienda un'anzianità di servizio di 2 anni, ai fini dell'aumento di stipendio di cui al punto seguente e della durata del preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità.
3. - L'aumento di stipendio, da corrispondere per effetto dell'anzianità convenzionale complessivamente riconosciuta, è pari al 5% dello stipendio di fatto per ogni biennio di anzianità convenzionale; le frazioni di biennio sono conteggiate proporzionalmente secondo la formula: A:24 x F, dove A è l'aumento di stipendio e F la frazione di biennio.
4. - Gli aumenti derivanti dall'anzianità convenzionale, conseguita in dipendenza dei riconoscimenti elencati nel punto 1, devono essere computati sullo stipendio di fatto ed indipendentemente dagli scatti previsti dall'art. 5 - Parte Generale i quali pertanto seguono il loro corso senza che il loro numero possa essere ridotto per effetto della conseguita anzianità convenzionale.
5. - Ove l'Assistente di Volo, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, sia di nuovo assunto in tale qualità presso la stessa impresa di navigazione aerea, avrà diritto, dopo il compimento del biennio di servizio all'aumento per benemerenze nazionali in base alle norme precedenti.
6. - L'Assistente che, dopo il 19 luglio 1949, abbia già beneficiato presso altra impresa del trattamento di liquidazione anche per le quote dipendenti dal computo dell'anzianità convenzionale per benemerenze combattentistiche, ha diritto a percepire soltanto l'eventuale differenza derivante sia da una maggiore anzianità di servizio conseguito nel successivo rapporto rispetto a quella del rapporto precedente, sia, se del caso, della superiore qualifica in atto alla risoluzione del successivo rapporto.
Il computo è effettuato calcolando le differenze anzidette sulla base della retribuzione in vigore alla data di risoluzione del rapporto successivo.
Nel caso in cui, dopo il 19 luglio 1949, la risoluzione del rapporto sia avvenuta per dimissioni volontarie e l'Assistente, in conseguenza, non abbia ricevuto il pieno trattamento di liquidazione, all'atto della risoluzione per licenziamento del successivo rapporto, l'anzianità per benemerenze combattentistiche gli viene inoltre conteggiata per quegli elementi della liquidazione non computati in occasione della risoluzione del precedente rapporto, in conseguenza del ridotto trattamento spettante per dimissioni.
Non si procede invece ad alcun computo di anzianità convenzionale per benemerenze nazionali in sede di liquidazione del successivo rapporto, quando quello precedente sia stato risolto dopo il 10 luglio 1949 per licenziamento disciplinare.
Egualmente non si provvede ad alcun computo di anzianità convenzionale per benemerenze nazionali nel caso in cui, dopo la risoluzione del rapporto successivo al 19 luglio 1949, l'Assistente sia riassunto in qualità di impiegato presso l'Alitalia.
ART. 7 - INDENNITA' DI VOLO
1. - Per tutti i voli compiuti dagli Assistenti di Volo sono corrisposte le seguenti indennità orarie:
INDENNITA' ORARlE DI VOLO
+--------------------------------------------------------------------+
¦ fino ai 31.10.88 ¦ dal 1.11.1988 ¦dal 1.7.1990 ¦
+-------------------------------------+----------------+-------------¦
¦ ¦ | A/V capo cabina Principale | L. 7.535 | ¦ ¦ | L. 10.022 | ¦ ¦ | L. 11.514 ¦ ¦ | ||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||
¦ ¦ ¦ ¦ | A/V Responsabile di 1a A/V Responsabile | L. L. | 6.635 6.090 | ¦ ¦ ¦ ¦ | L. L. | 8.983 8.100 | ¦ ¦ ¦ ¦ | L. L. | 10.321 9.306 | ¦ ¦ ¦ ¦ |
¦ ¦ | A/V con almeno 8 anni | L. | 4.825 | ¦ ¦ | L. | 6.417 | ¦ ¦ | L. | 7.373 | ¦ ¦ |
¦ ¦ ¦ ¦ | di effettivo servizio e 3.600 ore di volo A/V Con almeno 4 anni | L. | 4.280 | ¦ ¦ ¦ ¦ | L. | 5.692 | ¦ ¦ ¦ ¦ | L. | 6.540 | ¦ ¦ ¦ ¦ |
¦ ¦ ¦ | di effettivo servizio A/V | L. | 3.555 | ¦ ¦ ¦ | L. | 4.728 | ¦ ¦ ¦ | L. | 5.432 | ¦ ¦ ¦ |
+--------------------------------------------------------------------+
2. - a) L'Assistente di Volo ha diritto per tutta la durata del rapporto di lavoro a 14 (12 fino al 31.10.1989) aumenti biennali (premio orario per anzianità) del 5% applicati alla indennità oraria di volo tabellare, relativa alla qualifica di appartenenza o al livello di indennità di volo spettantegli, alla data di maturazione di ciascun biennio di effettivo servizio. A ciascuna scadenza biennale l'incremento dell'indennità di volo base viene calcolato avuto riguardo all'intera anzianità aziendale dell'Assistente di Volo interessato; l'importo così ottenuto assorbe interamente il precedente premio di anzianità.
b) In caso di passaggio di qualifica, la percentuale relativa al premio di anzianità verrà calcolata sulla nuova indennità di volo al compimento del successivo biennio di anzianità di servizio. Nel frattempo l'Assistente di Volo conserverà il premio di anzianità
goduto precedentemente al passaggio di qualifica.
Stesso criterio viene adottato per l'acquisizione dei livelli di indennità di volo previsti rispettivamente per l'Assistente di Volo con 4 anni di effettivo servizio e con 8 anni di effettivo servizio e 3600 ore di volo.
c) Agli Assistenti di Volo che alla data di maturazione del biennio siano impegnati al conseguimento della promozione alla qualifica superiore, viene attribuito il premio di anzianità corrispondente alla qualifica precedente, salvo conguaglio in caso di promozione avente effetto retroattivo.
3. - All'Assistente che svolge servizio di linea è garantito un impiego mensile non inferiore a 70 ore di volo; ove per qualsiasi motivo, escluse le mancanze disciplinari, tale impiego minimo non sia raggiunto nel corso di ciascun mese, all'Assistente è ugualmente dovuta l'indennità corrispondente a 70 ore di volo.
4. - Per ogni ora di volo compiuta nel mese dopo le 40 e fino alla 45a, sarà corrisposta una maggiorazione pari al 60% dell'indennità oraria di volo di cui al precedente punto 1; per ogni ora di volo compiuta nel mese oltre le 45 la maggiorazione sarà pari al 100% dell'indennità stessa.
Nel corso del mese durante il quale si verifichi l'addestramento o il godimento delle ferie, i limiti di cui sopra vengono ridotti in misura proporzionale.
5. - Ai fini della corresponsione della indennità oraria di volo, la misurazione in ore del tempo effettivo di volo dell'Assistente è ragguagliata al maggior tempo tra quello riportato dall'orario ufficiale della compagnia e quello effettivamente impiegato.
6. - Per ogni tratta effettuata in volo per servizio di linea nel corso di ciascun mese, verrà corrisposto un importo di L. 1.000.
7. - Fermo restando quanto previsto al precedente punto 6 agli Assistenti di Volo in servizio che abbiano effettuato in servizio di linea l'attività sottoindicata verrà corrisposto un compenso aggiuntivo specificatamente stabilito come segue:
+--------------------------------------------------------------------+
¦ fino al 31.5.89 ¦ dall'1.6.89 ¦ dall'1.7.90¦
+-----------------------------------------+-------------+------------¦
¦ 3a tratta Continuativa L. 500 ¦ L. 1.000 ¦ L. 1.500 ¦
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||
¦ 4a tratta Continuativa | L. 6.500 | ¦ | L. | 12.000 ¦ | L. | 18.000 | ¦ |
¦ ovvero 4a tratta Conti | ¦ | ¦ | ¦ | ||||
¦ nuativa (arco 07.00-08.00/ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||
¦ 24.00-01.30) | L. 9.000 | ¦ | L. | 17.000 ¦ | L. | 25.000 | ¦ |
+--------------------------------------------------------------------+
8. - A decorrere dal 1.6.89, qualora venga effettuata in servizio di linea una serie di voli che nel giorno o nei giorni di calendario compresi tra la partenza da Roma ed il rientro a Roma sviluppi una media pari o superiore a 5 ore di volo giornaliere (più di 5 ore fino al 31.5.89) agli AA/VV in servizio verrà corrisposto un compenso di Lit. 7.800 (7.300 fino al 31.5.89) per ciascuna ora di volo compresa in tale avvicendamento.
9. - Nel caso che per voli di corto/medio raggio vengano programmati ed
effettuati avvicendamenti - con partenza da Roma e rientro a Roma - di durata superiore ai quattro giorni e che sviluppino mediamente più di
2 tratte al giorno, agli Assistenti di Volo in servizio verrà corrisposto un compenso pari al 50% dell'indennità oraria base di volo (con esclusione del premio orario per anzianità) per ciascuna ora di volo compresa in tali avvicendamenti.
Nota a verbale
Nell'indennità oraria di volo di cui al punto 1 del presente articolo sono conglobate e forfettizzate le indennità di volo notturno ed il rimborso minute spese relativo al servizio per l'estero in vigore al 31 luglio 1969.
ART. 0 - XXXX XXXXXXXX - XXXXXXXXX' XX XXXX XXXXXXXX ED INDENNITA' SPECIALE
1. - E' considerato volo notturno il volo schedulato fra le ore 20.00 e le
06.00 dell'aeroporto di partenza.
La maggiorazione per le ore di volo notturno è conglobata nelle indennità orarie di volo di cui al precedente art. 7 punto 1.
E' facoltà delle OO.SS.LL. chiedere la revisione del conglobamento del volo notturno, se da un esame delle ore volate in un anno emerge una incidenza maggiore al 55% delle ore di volo notturno sul totale delle ore volate.
2. - Agli Assistenti di Volo che al di fuori di quanto previsto al precedente art. 1 abbiano la responsabilità del servizio svolto a bordo dell'a/m da altro Assistente di Volo o che prestino servizio quali unici Assistenti di Volo a bordo, è riconosciuta una speciale indennità di L. 250 per ciascuna ora di volo.
3. - Le ore di volo effettuate in voli fuori servizio (trasferimento in volo per assumere servizio in luogo diverso dalla sede o per ritornare in sede dopo l'effettuazione di un servizio) concorrono al 50% al conteggio che determina la corresponsione delle maggiorazioni di cui al punto 4 del precedente art. 7, escluso il caso in cui sia dovuto il trattamento di missione.
Fuori dei casi di cui sopra, il personale che presti servizio o si trasferisca a bordo di aerei ha diritto al trattamento di missione.
ART. 9 - INDENNITA' DI SERVIZIO STRAORDINARIO - SERVIZIO NOTTURNO
1. - Per ciascuna ora di servizio prestata oltre i limiti mensili di 166 ore (170 fino al 31.5.89) di cui al precedente art. 3 viene corrisposta una indennità di servizio straordinario pari alla quota oraria di retribuzione, calcolata dividendo per 166 (170 fino al 30.6.90) la retribuzione mensile (stipendio di fatto e indennità di contingenza) maggiorata al 40%.
2. - a) Per ciascuna ora di servizio compiuta oltre il limite di programmazione e sino al limite giornaliero di effettuazione, all'Assistente di Volo verrà corrisposto un importo pari all'indennità di servizio straordinario di cui al precedente punto 1.
Nel caso di aumento in effettuazione del numero di tratte continuative originariamente programmate, il compenso di cui sopra
decorrerà dai limiti giornalieri di programmazione di servizio corrispondenti al numero di tratte continuative effettuate.
Per la liquidazione di tale compenso i tempi sino a 15' si arrotondano a 15' e quelli superiori a 15' si arrotondano a 30'.
I tempi così liquidati non saranno ulteriormente considerati ai fini del computo del tempo di servizio straordinario mensile.
b) Per ciascuna ora di servizio prestata oltre i limiti massimi giornalieri di effettuazione all'Assistente di Volo impiegato sul corto/medio raggio verrà corrisposta l'indennità di cui al primo comma del punto 2. a) con le medesime modalità di liquidazione di cui al 3° e 4° comma del predetto punto.
3. - All'Assistente che svolga servizio notturno verrà corrisposta una maggiorazione del 50% sulle ore di servizio notturno effettuato.
La percentuale di maggiorazione viene calcolata sulla quota oraria di retribuzione, ottenuta dividendo per 166 (170 fino al 30.6.90) la retribuzione mensile (stipendio di fatto e indennità di contingenza).
E' considerato servizio notturno quello effettuato dalle ore 22.00 alle ore 08.00 dell'aeroporto di partenza.
4. - A decorrere dal 1.7.1989, potranno essere programmati e/o effettuati avvicendamenti anche su 2 diversi tipi di aeromobili, rispettivamente: di M/R: DC9/30 e MD80
DC9/30 e A300 MD80 e A300
di L/R: A300 e B747
B747 e MD11 A300 e MD11.
Per il Medio Raggio, nel caso venga programmato ed effettuato un impiego in servizio effettivo su 2 diversi tipi di aeromobile nella stessa giornata limitatamente a voli in partenza o in arrivo su scali nazionali o in giorni diversi nell'ambito dello stesso avvicendamento programmato sul turno mensile, verrà corrisposto, per ogni cambio, agli Assistenti di Volo interessati un importo pari a 4 ore di servizio straordinario.
Nel caso di impiego effettivo in servizio su 2 diversi tipi di aeromobile effettuato nello stesso giorno o in giorni diversi in conseguenza di variazioni rispetto all'avvicendamento programmato sul turno mensile, verrà corrisposto, per ogni cambio, agli Assistenti di Volo interessati un importo pari a 4 ore di servizio straordinario.
Per il Lungo Raggio, nel caso venga programmato ed effettuato un impiego in servizio effettivo su 2 diversi tipi di aeromobile in giorni diversi nell'ambito dello stesso avvicendamento programmato sul turno mensile, verrà corrisposto, per ogni cambio, agli Assistenti di Volo un importo pari a 4 ore di servizio straordinario.
Nel caso di impiego effettivo di servizio su 2 diversi tipi di aeromobile effettuato nello stesso giorno o in giorni diversi in conseguenza di variazioni rispetto all'avvicendamento programmato sul turno mensile, verrà corrisposto, per ogni cambio, agli Assistenti di Volo un importo pari a 4 ore di servizio straordinario. (*)
(*) Fino al 30 giugno 1989
A decorrere dal 19 gennaio 1985, qualora per gli Assistenti di Volo normalmente impiegati su voli a corto/medio raggio si verifichi un impiego effettivo in servizio nella stessa giornata su due diversi tipi di aeromobile in conseguenza di variazioni rispetto all'avvicendamento programmato sul turno mensile, verrà corrisposto agli interessati un importo pari a quattro ore di servizio straordinario.
Quanto sopra annulla e sostituisce l'accordo 4 gennaio 1983.
5. - A decorrere dal 1.6.1989, qualora vengano programmati/effettuati turni di 4 tratte nazionali continuative ROM/ROM, ciascuna delle quali superiore a 59', con servizio completo, all'Assistente di Volo che effettui tali turni viene attribuita una indennità pari a 3 ore di servizio straordinario.
In caso di programmazione/effettuazione di 4 tratte continuative ROM/ROM con attività mista nazionale/internazionale ed effettuazione dei servizi di bordo previsti, all'Assistente di Volo viene assegnato un riposo fisiologico non inferiore al massimo del riposo fisiologico contrattualmente previsto (49 comma lett. A, art. 4). Per l'effettuazione di tali turni, viene attribuita all'Assistente di Volo una indennità pari a 3 ore di servizio straordinario.
Avuto riguardo a quanto previsto nel secondo comma del presente punto, nel giorno successivo alla programmazione/effettuazione di quattro tratte continuative verrà assegnato un altro servizio oppure uno o più riposi. In quest'ultimo caso nel giorno successivo a tale/tali riposi verrà assegnato un volo con un orario di partenza che assicurerà il completamento del massimo del riposo fisiologico contrattualmente previsto per le rimanenti ore non godute in precedenza.
ART. 10 - ASSEGNI FAMILIARI SUPPLETIVI
E' corrisposta all'Assistente di Volo un'indennità di misura pari a quella degli assegni familiari per i figli a carico di età superiore agli anni 18 ed inferiore ai 21, per i quali sia venuto a cessare il diritto alla prestazione degli assegni familiari da parte dell'Istituto della Previdenza Sociale, sempreché tale cessazione non derivi dall'applicazione dell'art.
20 della legge n. 730/1983.
ART. 11 - PREMIO DI NUZIALITA' E CONGEDO PER MATRIMONIO
All'Assistente di Volo che contragga matrimonio viene corrisposto un premio di nuzialità nella misura di L. 40.000.
In occasione della celebrazione del matrimonio è inoltre concesso un permesso di 1-5 giorni, con decorrenza della retribuzione: tale permesso non è computato nel periodo delle ferie annuali.
ART. 12 - SERVIZIO DI LINEA
A) - Servizio per l'interno
1. - La somma forfetaria, nelle misure aziendalmente in atto, di rimborso spese per il servizio di linea è ragguagliata al numero dei pasti consumati durante il servizio.
L'Assistente di Volo ha diritto al rimborso della prima colazione quando si trovi in servizio alle ore 08.00; per il pranzo alle ore 13.00; per la cena alle ore 21.00.
2. - Per i pernottamenti l'alloggio sarà provveduto a cura e spese dell'Alitalia in alberghi di prima categoria con camera singola, con bagno o doccia, in ogni località dove sia possibile.
3. - Le misure del rimborso spese per il servizio di linea saranno rivedute qualora si verifichino aumenti nei costi relativi.
B) - Servizio per l'estero
1. - Per il servizio di linea all'estero è a completo carico dell'Alitalia la spesa per il pernottamento ed il vitto, con trattamento pari a quello praticato, nelle singole località al proprio personale di volo, dalle imprese aeree estere della medesima importanza.
Il personale che lo desideri può provvedere direttamente al vitto; in tal caso l'Alitalia gli corrisponde l'equivalente, in valuta locale, della spesa che essa avrebbe sopportato.
2. - Gli accordi relativi alla determinazione del trattamento per il servizio di linea all'estero sono stipulati tra l'Alitalia e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di categoria. Ove l'accordo non venga raggiunto entro un mese dall'inizio delle trattative, queste proseguono in sede sindacale. In ogni caso l'applicazione dell'accordo sindacale decorre dalla data in cui è stato dato atto del mancato accordo in sede aziendale.
3. - Ove il servizio all'estero si protragga oltre il sesto giorno, lo stipendio è maggiorato dell'82% con decorrenza dal primo giorno del servizio.
A tali effetti resta escluso dal computo l'importo corrispondente ai
103 punti dell'indennità di contingenza conglobato negli stipendi mensili nonché l'importo corrispondente ai 34 punti dell'indennità di contingenza e l'elemento distinto dalla retribuzione conglobati negli stipendi minimi mensili.
C) - Indennità integrativa di trasferta
All'Assistente di Volo sarà corrisposta una indennità pari al 15% della quota giornaliera dello stipendio per un numero di giorni - escluse le frazioni di giorno inferiori alle 12 ore - ottenuto convenzionalmente dividendo per 24 il totale delle ore trascorse fuori sede nel mese per servizio di linea.
Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui sopra non si terrà conto di quei giorni d'impiego all'estero per i quali è prevista la corresponsione dell'82% dello stipendio.
ART. 13 - MISSIONI
1. - All'Assistente di Volo in missione fuori residenza è riconosciuto per i viaggi in ferrovia ed in piroscafo il trattamento di 2a classe.
Tuttavia l'Assistente di Volo per i percorsi in ferrovia superiori ai
750 km. ha diritto al biglietto di 1a classe, se il viaggio si svolge di giorno, ed al vagone letto (anche di 2a classe) se il viaggio si svolge di notte.
Gli Assistenti hanno inoltre diritto a viaggiare in vagone letto nel caso in cui dopo il viaggio di notte sia richiesta immediata partenza in volo.
2. - Oltre al pagamento del biglietto di viaggio ed al rimborso del prezzo relativo, agli Assistenti in missione è dovuto il rimborso delle spese per vitto ed alloggio nella misura forfetaria aziendalmente in atto.
In caso di missione all'estero i rimborsi di cui sopra sono maggiorati dell'82%, ovvero sono determinati mediante accordi diretti tra l'Alitalia ed il personale.
- Qualora la missione all'estero dovesse protrarsi per un periodo superiore ai 10 giorni, anche lo stipendio viene maggiorato dell'82% con decorrenza dal secondo giorno di missione.
A tali effetti resta escluso dal computo l'importo corrispondente ai
103 punti dell'indennità di contingenza conglobato negli stipendi mensili nonché l'importo corrispondente ai 34 punti dell'indennità di contingenza e l'elemento distinto dalla retribuzione conglobati negli stipendi minimi mensili.
3. - Ove il viaggio abbia luogo per ferrovia, spetta all'Assistente in aggiunta al trattamento di cui sopra, un rimborso delle minute spese non superiore al 10% del prezzo del biglietto a tariffa intera. Se il viaggio avviene in piroscafo l'Assistente ha diritto, per il rimborso di cui sopra, a L. 1500 giornaliere per le giornate trascorse a bordo.
In caso di viaggio aereo all'Assistente spetta, in aggiunta al normale trattamento di missione, un rimborso delle minute spese non superiore rispettivamente al 2%, 3% e 4% dell'importo del prezzo del biglietto aereo, rispettivamente per i viaggi compiuti nell'ambito della rete intercontinentale, europea o mediterranea, e nazionale.
ART. 14 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
1. - Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto da una delle due parti contraenti, purché questa ne dia regolare preavviso all'altra osservando i termini di cui al punto seguente.
2. - Superato il periodo di prova, se la risoluzione avviene per licenziamento, i termini di preavviso devono essere di 20 giorni per ogni anno intero di servizio prestato dall'Assistente presso l'Azienda con un minimo di un mese ed un massimo di 8 mesi. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mesi pari o superiori ai 15 giorni.
3. - Se la risoluzione avviene per dimissioni i termini di cui al punto precedente sono ridotti alla metà.
4. - Il preavviso non deve essere osservato quando l'altra parte abbia dato giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, secondo quanto previsto dall'art. 16 Parte generale del presente contratto.
5. - I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun
mese, e la normale retribuzione mensile viene corrisposta al 15 del mese quando la disdetta è data nella prima quindicina e fino alla fine del mese quando la disdetta è data nella seconda quindicina del mese.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
6. - Ove una delle parti risolva il rapporto di impiego senza rispettare i termini di preavviso predetti, è tenuta al pagamento della indennità sostitutiva.
7. - Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di licenziamento.
8. - La parte del preavviso, dovuta in dipendenza dell'anzianità convenzionale per benemerenze combattentistiche, è riconosciuta solo per l'eventuale differenza in più, quando l'Assistente ne abbia già beneficiato, sul preavviso o sulla indennità sostitutiva, in occasione della risoluzione di un precedente rapporto intervenuta dopo il 19 luglio 1949, come disposto dal precedente art. 6 punto 6.
ART. 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO E PER DIMISSIONI
1. - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al personale spetta un'indennità di anzianità pari ad un mese di retribuzione mensile perogni anno di servizio prestato.
Le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, considerandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni.
2. - La liquidazione delle indennità è fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto computata come previsto dall'art. 7 punti 5 e 6 Parte generale del presente contratto.
3. - Ai soli fini della determinazione dell'indennità di anzianità e dell'eventuale indennità sostitutiva del preavviso, l'importo di 70 ore di indennità di volo è computata in aggiunta alla retribuzione di cui all'art. 7 punti 5 e 6 Parte generale.
La presente disposizione non si applica a quegli Assistenti di Volo che non abbiano superato i 12 mesi di anzianità di servizio.
4. - L'indennità di cui sopra deve essere pagata agli Assistenti, entro 10 giorni dalla cessazione del servizio. In caso di contestazione deve comunque essere pagata la parte di liquidazione non controversa.
5. - In caso di morte dell'Assistente le indennità devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del navigante, ai parenti entro il terzo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone su indicate, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
ART. 16 - PASSAGGIO DELL'ASSISTENTE DI VOLO AD IMPIEGATO
1. - L'Assistente non più idoneo al servizio di volo, anche per causa di malattia, ha diritto ad essere preferito - qualora in possesso dei requisiti - per le assunzioni nei posti di personale non navigante, per la durata di due anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
A decorrere dal 1.5.89 l'Assistente di Volo in caso di inidoneità permanente e specifica dichiarata dall'Istituto Medico Legale ha diritto ad essere assunto tra il personale non navigante qualora non abbia maturato titolo di riconoscimento di qualsiasi tipo di pensione, sempreché vi sia disponibilità di posizioni di lavoro nell'organico dell'Azienda e l'interessato abbia l'idoneità psicofisica e attitudinale al profilo professionale delle mansioni di destinazione.
2. - Le parti convengono di incontrarsi semestralmente per definire le soluzioni più adeguate per la occupazione a terra del personale dichiarato inidoneo al volo.
3. - Con l'assunzione tra il personale non navigante, l'Assistente ha diritto al normale trattamento di licenziamento, considerandosi in conseguenza istituito un nuovo rapporto di lavoro.
ART. 17 - DIVISE - INDUMENTI DI VOLO - BAGAGLIO
1. - L'Assistente di Volo ha l'obbligo di indossare durante il servizio la divisa prescritta per la sua qualifica.
2. - La prima vestizione è interamente a carico dell'Alitalia.
Per le vestizioni successive l'Alitalia può provvedere direttamente come per la prima vestizione, ovvero, su richiesta dell'interessato, fornire la stoffa e corrispondergli in aggiunta la somma di L. 18.000 annue per la confezione che è a carico dell'Assistente. In tale seconda ipotesi, la corresponsione dell'indennità decorre dalla scadenza del biennio immediatamente successiva alla prima vestizione.
3. - E' stabilita la seguente durata normale del vestiario: divisa estiva, un anno; divisa invernale, due anni; cappotto, tre anni; berretto, due anni; camicia, due anni; cravatte, un anno.
4. - Per la perdita totale del vestiario e del bagaglio in conseguenza di avvenimenti di volo, viene corrisposta la somma di L. 300.000 nel caso in cui il personale sia comandato in servizio di durata inferiore ai 5 giorni, e di L. 450.000 nel caso in cui il personale sia comandato in servizio di durata pari o superiore ai 5 giorni. L'importo è uguale per tutte le qualifiche.
Nel caso di perdita parziale o di deterioramento l'importo è proporzionale al danno subito.
ART. 18 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le condizioni più favorevoli per gli Assistenti comunque costituitesi, rimangono salve solo se stipulate "intuitu personae".
ALLEGATO
ACCORDI COMPOSIZIONI EQUIPAGGI DI CABINA AA/MM ALITALIA
Ferme restando le vigenti normative di legge in materia di composizione degli equipaggi di cabina, si riportano gli accordi sindacali attualmente in vigore per i seguenti aeromobili:
- DC9/30
- DC9/S
- DC9/80
- A300
- B 742/B, B 74M COMBI
Si riportano inoltre le composizioni equipaggio concordate per i voli a domanda.
A/M DC9 A/M DC9-30
Impiego su linee nazionali: 2 AA/VV Servizio a bordo a/m DC/9
Va premesso che il numero degli Assistenti di Volo imbarcati sugli aa/mm è determinato in relazione alle caratteristiche del servizio che l'Alitalia intende prestare ai passeggeri.
Tenute presenti le attuali caratteristiche del servizio, la Compagnia dichiara di imbarcare a bordo dell'a/m DC/9 4 elementi qualora vi sia servizio che preveda ogni tipo di pasto con vassoio.
Per quanto riguarda la versione con classi di servizio "business" e "tourist" a 107 posti pax (business class sino ad un massimo di 60 posti, tourist class da un minimo di 47 posti) del suddetto a/m ed in relazione alle caratteristiche del servizio di bordo previsto, verrà utilizzata la seguente composizione equipaggio di cabina:
- 1 R 1a
- 1 R
- 2 AA/VV
La stessa composizione equipaggio si applica per quanto riguarda la versione a 107 posti con servizio all-economy tradizionale.
Versione a 115 posti pax all-economy con servizio di lunch-box:
- 1 R
- 3 AA/VV
Per la versione con classi di servizio business e tourist a 107 posti pax in servizio da e per Milano (business class fino ad un massimo di 90 posti, tourist class da un minimo di 17) dell'a/m in oggetto ed in relazione alle particolari caratteristiche del servizio di bordo previsto, sarà utilizzata la seguente composizione dell'equipaggio di cabina:
- 1 R 1a
- 1 R
- 2 AA/VV
Versione a 125 posti per voli nazionali: verrà utilizzata la seguente
composizione equipaggio:
- 1 R
- 2 AA/VV
A/M DC9/S - VERSIONE A 120 POSTI
Su detti aa/mm l'equipaggio sarà composto da 3 elementi (1 R e 2 AA/VV).
In caso di espletamento di servizio, occupazione massima ridotta a 98 posti, tutti di classe economica, ed applicazione della normativa prevista per il DC9/30.
A/M DC9/80
1. - Per la versione con classi di servizio business e tourist a 158 posti pax (business classfino ad un massimo di 65 posti, tourist class da un minimo di 93) dell'a/m in oggetto, ed in relazione alle caratteristiche del servizio di bordo previsto, sarà utilizzata la seguente composizione dell'equipaggio di cabina:
- 1 R 1a
- 1 R
- 3 AA/VV
La stessa composizione equipaggio si applica per quanto riguarda la versione a 158 posti con servizio all-economy tradizionale.
2. - Per la versione con classi di servizio business e tourist a 158 pax. in servizio da e per Milano (business class ad un massimo di 130 posti, tourist da un minimo di 28) dell'a/m in oggetto, ed in relazione alle caratteristiche del servizio di bordo previsto, sarà utilizzata la seguente composizione dell'equipaggio di cabina:
- 1 R 1a
- 1 R
- 3 AA/VV
3. - In caso di voli nazionali sarà utilizzata la seguente composizione dell'equipaggio di cabina, adottabile fino ad un massimo di 185 pax:
- 1 R
- 3 AA/VV
A/M A 300
1. - Per la versione con classi di servizio business e tourist a 254 posti pax (business class fino ad un massimo di 93 posti, tourist class da un minimo di 161), ed in relazione alle caratteristiche del servizio di bordo previsto, verrà utilizzata la seguente composizione equipaggio di cabina:
- 1 XXX
- 0 X
- 0 XX/XX
0. - Versione a 254 posti pax (22 F/C, 232 Y/C) nei voli a corto-medio raggio ed a lungo raggio sarà utilizzata una composizione equipaggio di cabina di 10 elementi (compresi il Capo Cabina Principale, il R di 1a ed i 2 R).
3. - Per le direttrici NAF, EAF, WAF e MEO: versione a 254 posti pax (28 B/C "JC", 226 Y/C) ed in relazione alle caratteristiche del servizio di bordo previste, verrà utilizzata una composizione equipaggio di cabina di 10 elementi (compresi il Capo Cabina Principale, il R di 1a ed i 2 R).
4. - Per quanto riguarda gli aa/mm A300 nella versione oltre 280 e fino a
320 posti pax verranno utilizzate le seguenti composizioni equipaggio di cabina:
- versione fino ad un massimo di 259 pax:
- 1 R
- 5 AA/VV
- versione oltre 259 e fino ad un massimo di 320 pax:
- 1 R
- 6 AA/VV
- In caso di impiego su voli internazionali oltre i 254 e fino ad un massimo di 314 pax (fino ad un massimo di 320 pax sulla rete di corto e medio raggio) sarà utilizzata la seguente composizione dell'equipaggio di cabina:
- 1 CCP
- 2 R
- 7 AA/VV
- Il servizio previsto in caso di voli internazionali, versione oltre i 254 pax e fino ad un massimo di 314 pax (fino a un massimo di 320 pax sulla rete di corto e medio raggio) è all-economy con la tipologia di servizio eurotourist.
X/X X 000 - X 74M A/M B 742
In relazione alla versione che prevede un massimo di 435 passeggeri (12 top class, 28 business class, 395 Y/C) e al tipo di servizio previsto nelle varie classi:
1 - Nel periodo dal 19 aprile al 31 ottobre di ciascun anno e dal 16 dicembre al 15 gennaio successivi:
16 elementi fissi (compresi il Capo Cabina Principale, il R di 1a e i 3 R).
2 | - | Nel periodo dal 1° novembre al 15 dicembre e dal 16 gennaio al 31 marzo di ciascun anno, composizione proporzionale al numero dei passeggeri, in relazione alla seguente tabella: | ||
+-------------------------------------------------------------------+ | ||||
¦Assistenti di volo compresi il Capo ¦ ¦Cabina Principale, il R di 1a e i 3 R ¦ | Passeggeri | ¦ ¦ | ||
+-----------------------------------------+-------------------------¦ | ||||
¦ | 13 | ¦ fino 305 | ¦ | |
¦ | 14 | ¦ da 306 a 340 | ¦ | |
¦ | 15 | ¦ da 341 a 378 | ¦ | |
¦ | 16 | ¦ oltre 378 | ¦ | |
3 | - | +-------------------------------------------------------------------+ Tenuto conto delle attuali caratteristiche del servizio di bordo e |
della struttura delle linee (basi estere) la Compagnia dichiara di programmare sul B 742 (versione 12 top class, 28 business class, 395 Y/C) per le linee dell'Oriente l'impiego, durante tutto l'arco dell'anno di 16 elementi.
4 - In relazione alla versione a 432 posti pax (12 top class, 36 business class, 384 Y/C) ed in relazione al tipo di servizio previsto nelle varie classi, sarà utilizzata una composizione equipaggio di 16 elementi (compresi il Capo Cabina Principale, 1 R di 18e i 3 R) o le composizioni ridotte per gli AA/VV attualmente in vigore nei periodi 1.1/15.12 e 16.1/31.3.
5 - In caso di utilizzazione occasionale sui voli nazionali dell'a/m B742 (versione fino a 444 posti pax) sarà adottata la seguente composizione equipaggio
- 1 R
- 9 AA/VV
A/M B 74M COMBI
1 - In relazione alla versione a 309 posti pax (12 top class, 28 business class, 269 Y/C) ed in relazione al tipo di servizio previsto nelle varie classi, sarà utilizzata una composizione equipaggio di 13 elementi, compresi il Capo Cabina Principale, il R di 1a e 3 R.
2 - In relazione alla versione a 308 posti pax (12 top class, 36 business class, 260 Y/C) ed in relazione al tipo di servizio previsto nelle varie classi, sarà utilizzata una composizione equipaggio di 13 elementi (compresi il Capo Cabina Principale, il R di 1a e 3 R).
3 - In caso di utilizzazione occasionale sui voli nazionali fino a un massimo di 316 posti pax, sarà adottata la seguente composizione equipaggio: 1 R, 6 AA/VV.
4 - In relazione alla versione che prevede un massimo di 226 pax (12 top class, 28 B/C, 186 Y/C) dell'a/m B74M a 13 pallets ed in relazione al tipo di servizio previsto nelle varie classi, le parti hanno concordato una composizione di equipaggio a 11 elementi, compresi il Capo Cabina Principale, il R di 1a ed i 2 R.
5 - In relazione alla versione che prevede un massimo di 226 pax (12 top class, 36 B/C, 178 Y/C) dell'a/m B74M a 13 pallets ed in relazione al tipo di servizio previsto nelle varie classi, le parti hanno concordato una composizione di equipaggio a 11 elementi, compresi il Capo Cabina Principale, il R di 1a ed i 2 R.
6 - In caso di utilizzazione occasionale sui voli nazionali dell'a/m 74M a
13 pallets fino ad un massimo di 236 posti pax sarà adottata la seguente composizione equipaggio: 1 R e 5 AA/VV.
NOTE
1 - Qualora, in fase operativa, durante tutto l'arco dell'anno sia necessario sostituire un a/m B74M Combi con un a/m B742 (oppure un a/m B74M a 13 pallets con un a/m B742 o B74M), in caso di impossibilità di integrare l'equipaggio in partenza dall'estero, sul volo, effettuato dall'equipaggio programmato per il B74M "Combi", (o dall'equipaggio programmato per il B74M a 13 pallets), non potrà essere imbarcato un numero di passeggeri superiore a quello stabilito dalle normative dell'a/m B742 sulla composizione equipaggio proporzionale al numero dei passeggeri (o un numero di passeggeri superiore a 226 nel caso di un
B74M a 13 pallets).
2 - Nell'arco dello stesso avvicendamento l'impiego degli AA/VV sugli aa/mm B74M "Combi", B74M versione a 13 pallets e B742 è previsto in servizio in fase di programmazione delle linee; per esigenze operative o di allacciamento turno, tale impiego potrà avvenire anche fuori servizio.
VOLI A DOMANDA
COMPOSIZIONE EQUIPAGGIO DI CABINA PER I VOLI A DOMANDA
Le composizioni degli equipaggi di cabina previste in occasione di voli a domanda vengono stabilite come di seguito, in relazione alle caratteristiche del servizio di bordo previste (servizio all-economy):
A/M B 742
Versione fino ad un massimo di 435 posti (fino a 444 sulla rete di corto-medio raggio):
- 1 XXX
- 0 X
- 00 XX/XX
X/X X 74M
Versione fino ad un massimo di 309 posti (fino a 444 sulla rete di corto-medio raggio):
- 1 CCP
- 2 R
- 8 AA/VV
Versione fino a 226 posti (fino a 232 sulla rete di corto-medio raggio) a
13 pallets:
- 1 XXX
- 0 X
- 0 XX/XX
X/X A3OO
Versione fino ad un massimo di 254 posti (fino a 259 sulla rete di corto-medio raggio):
- 1 CCP
- 2 R
- 6 AA/VV
Versione oltre i 254 e fino a un massimo di 314 pax (e oltre i 259 e fino ad un massimo di 320 pax sulla rete di corto-medio raggio):
- 1 CCP
- 2 R
- 7 AA/VV
Il servizio previsto in caso di voli a domanda, per l'a/m A300 sulla
versione oltre i 254 e fino ad un massimo di 314 pax (e oltre i 259 e fino ad un massimo di 320 pax sulla rete di corto-medio raggio) è all-economy con la tipologia di servizio eurotourist.
L'Azienda si riserva di adottare, in occasione di voli speciali con particolari caratteristiche di servizio (ad esempio: "Voli di Stato") e in relazione alle esigenze di volta in volta previste, composizioni equipaggio diverse per qualifiche da quelle sopra indicate purché il numero totale dei membri dell'equipaggio non sia inferiore a quello stabilito.
APPENDICE PER GLI AA/MM - DC9 E DC9/80
In relazione all'introduzione sugli aa/mm DC9/30 e DC9/80 della qualifica di "Assistente di Volo Responsabile di 1a", è stabilito quanto segue:
1) A/M DC9/30 versione 107 posti
- Impiego su linee nazionali:
a) avvicendamento interamente nazionale: 1 R, 2 AA/VV
b) avvicendamento misto (nazionale/internazionale): 1 R di 1a, 2 AA/VV
2) A/M DC9/30 versione fino a 125 posti
1 R di 1a, 1 R, 2 AA/VV
Per i voli nazionali verrà applicata la normativa di cui alle lettere a) e b) del punto 1 (a/m DC9/30) di cui sopra.
3) A/M DC9/80 versione 158 posti
- Impiego su linee nazionali:
a) avvicendamento interamente nazionale: 1 R, 3 AA/VV
b) avvicendamento misto (nazionale/internazionale): 1 R di 1a, 3 AA/VV
4) A/M DC9/80 versione 185 posti
Su detto a/m in caso di voli nazionali sarà utilizzata la composizione dell'equipaggio di cabina secondo la normativa di cui alle lettere a) e b) del punto 3 di cui sopra fino ad un massimo di 185 passeggeri.
Norma appllicativa ai punti 1) e 3)
Per i suddetti aa/mm, qualora l'avvicendamento preveda l'effettuazione di tratte nazionali ed internazionali ed in fase operativa venga cancellata o trasferita su altro a/m l'attività internazionale dei suddetti avvicendamenti, la restante attività nazionale verrà comunque effettuata dall'equipaggio composto dall'R di 18 più gli AA/VV previsti.
ALTERNATIVE SERVIZI DI BORDO
Sono state definite le seguenti alternative nella organizzazione dei servizi di bordo; ferme restando le composizioni equipaggio riportate nel presente allegato:
1 - Medio Raggio
a) Offerta gratuita di alcolici ed auricolari in tutte le classi;
b) Servizio di consommè in euro-business per voli non inferiori a 120', con servizio di caffè (o bevanda calda) successivo;
c) Servizio di pasto caldo in euro-business per voli non inferiori a 150', fino ad un massimo di 30 passeggeri.
2 - Lungo Raggio
a) Offerta gratuita di alcolici ed auricolari in tutte le classi;
b) Effettuazione delle vendite sugli aa/mm B 742 e B 74M nella zona Business Class con apposite dotazioni ivi alloggiate.
SERVIZI DI BORDO
Al fine di garantire una migliore assistenza all'utenza e di fronteggiare le iniziative del mercato, l'Azienda, nell'introdurre alternative e variazioni dei servizi (pasto principale, servizi secondari e accessori, ecc.) secondo le esigenze della clientela e le opportunità del mercato, organizzerà i servizi di bordo tenendo conto delle attrezzature degli aeromobili, delle composizioni di equipaggio in essi impiegate e dei tempi di volo previsti.
L'introduzione di nuovi servizi o di eventuali rilevanti modifiche di quelli esistenti costituirà oggetto di apposito incontro con le RSA, nel corso del quale l'Alitalia ne illustrerà le modalità di attuazione.
ALLEGATO - ACCORDO RIGUARDANTE GLI ISTRUTTORI DIPENDENTI DALLA COMPAGNIA ALITALIA
A) Parte economica
a) L'Alitalia corrisponde agli AA/VV Istruttori un rimborso spese mensile, comprensivo delle spese di trasporto Roma città-aeroporto e viceversa, del seguente importo:
+------------------------------------------------------------+
¦ Istruttori ¦ fino al 31.10.88 ¦ dall'1.11.88 ¦
+-------------------+---------------------+------------------¦
¦ ¦ L. 240.000 ¦ L. 330.000 ¦
+------------------------------------------------------------+
b) L'importo di cui alla lettera precedente verrà progressivamente trasferito nella retribuzione degli AA/VV interessati, sotto forma di assegno ad personam", nelle seguenti misure:
- al compimento del terzo anno consecutivo o complessivo di funzioni: 15%;
- alla maturazione di ciascun anno consecutivo o complessivo seguente: 7%.
Resta fermo che il totale fra l'assegno ad personam in argomento ed il residuo rimborso spese, non potrà superare l'importo indicato al punto 1a).
c) A decorrere dall'1.1.1990 agli Assistenti di Volo Istruttori verranno liquidate n° 2 ore di servizio straordinario ogni 3 giorni, anche non continuativi, di impiego in servizio nel mese in attività diversa
dall'attività di linea o dalla riserva.
Eccezionalmente, saranno comunque liquidate 2 ore di servizio straordinario quando il residuo mensile dei citati giorni di servizio risulti pari a 2.
d) L'Alitalia corrisponde agli AA/VV Istruttori un conguaglio trimestrale delle variabili retributive, legate alla attività di volo, percepito dagli AA/VV appartenenti alla stessa qualifica e con lo stesso tipo di impiego, calcolate con le seguenti modalità:
Istruttori con qualifica di "Responsabile": media delle variabili retributive (incluse le provvigioni vendite) complessivamente più elevate percepite nel trimestre considerato da 50 AA/VV di pari qualifica/tipo di impiego, escluso il personale dislocato in base estera.
Istruttori con qualifica di Responsabile di 1a e CCP: media delle variabili retributive (escluse le provvigioni vendite) complessivamente più elevate percepite nel trimestre considerato da 30 AA/VV di pari qualifica/tipo di impiego, escluso il personale dislocato in base estera.
Dalla media suindicata viene detratto l'importo delle variabili retributive percepite dal singolo Istruttore in seguito alla attività di volo effettuata dallo stesso nel trimestre considerato.
Eventuali cessazioni, inizi o variazioni di incarico all'interno del trimestre, nonché periodi di malattia, comporteranno riduzioni del conguaglio proporzionali al numero di giorni di mancato incarico.
e) Il rimborso pasti eventuali corrisposto agli AA/VV Istruttori per l'Impiego in sede è stabilito nella misura prevista contrattualmente per i voli di linea in territorio nazionale.
f) I conguagli derivanti dall'applicazioni dei precedenti punti verranno liquidati entro il 31.5.90.
B) Per quanto non previsto esplicitamente nel presente accordo, si applicano il Contratto Collettivo di lavoro degli AA/VV dipendenti dall'Alitalia nonché gli eventuali accordi aggiuntivi. Salvo le diverse decorrenze previste nei singoli punti, il presente accordo avrà applicazione dall'1.1.88 ed avrà validità fino alla data di scadenza del contratto collettivo di lavoro in vigore alla data odierna.
ROMA 15-3-1990
PARTE SPECIFICA RELATIVA ALLA SOCIETA' ATI
ART. 1 - QUALIFICHE E PASSAGGIO DI QUALIFICA
1. - Al personale addetto ai servizi complementari di bordo, regolato dal presente contratto, viene assegnata la qualifica di Assistente di Volo.
In relazione al previsto svolgimento dell'attività charter, a decorrere dal 19 giugno 1985, viene istituita la qualifica di: Assistente di Volo Responsabile.
Tale qualifica è attribuita all'Assistente di Volo al quale siano state assegnate le mansioni di responsabile del servizio di cabina svolto a bordo degli aa/mm DC9/30 e DC9/80.
2. - La Compagnia, dal 19 gennaio 1986, dovrà assicurare la presenza dell'assistente di Volo Responsabile su tutti i voli charters.
Con il progressivo attuarsi della fase addestrativa relativa alla nuova qualifica di Assistente Di Volo Responsabile, a Compagnia procederà, a partire dal 19 giugno 1985, ad assegnare via via le funzioni di Assistente di Volo Responsabile per l'impiego su voli charters negli aa/mm DC9/30 e DC9/80 fermo restando anche l'impiego in linea degli interessati indipendentemente dalla loro qualifica.
3. - A partire dal 19 dicembre 1986, la Compagnia assicurerà la presenza dell'Assistente di Volo Responsabile anche sui voli di linea.
Nel corso del 1986, con l'ulteriore progressivo attuarsi, della fase addestrativa relativa sempre alla nuova qualifica di Assistente di Volo Responsabile, la Compagnia procederà ad assegnare via via le funzioni di Assistente di Volo Responsabile per l'impiego anche su voli di linea negli aa/mm DC9/30 e DC9/80.
4. - La presenza dell'Assistente di Volo Responsabile sarà prevista nella programmazione del turno mensile. In effettuazione, e cioè dopo la pubblicazione del turno mensile, la Compagnia non sarà tenuta ad assicurare la presenza dell'Assistente di Volo Responsabile sui voli di linea. In ogni caso, sempre in effettuazione, limitatamente ai voli di linea, la Compagnia potrà impiegare gli Assistenti di Volo indipendentemente dalla loro qualifica.
5. - Ai fini del passaggio da Assistente di Volo ad Assistente di Volo Responsabile, l'esame della posizione degli interessati - con riferimento alle esigenze organizzative aziendali di ciascuna delle basi operative di Napoli e di Roma - avverrà sulla base del merito individuale e delle specifiche attitudini, tenendo altresì conto dell'anzianità aziendale a condizione che l'interessato abbia effettuato mediamente almeno 300 ore di volo all'anno, nonché almeno
300 ore di volo medie annue nell'ultimo triennio.
A partire dal 1.6.1989 nell'arco di tempo preso in considerazione ai fini del passaggio di qualifica non verrà computato il periodo di assenza dal servizio per maternità.
Le medie di cui sopra verranno rilevate e consolidate al terzo mese (incluso) antecedente il mese nel quale avrà inizio il corso di addestramento per il passaggio di qualifica.
Agli Assistenti esaminati con esito negativo ai fini del passaggio di qualifica, verrà data comunicazione scritta e motivata.
Periodo di funzioni come Assistente di Volo Responsabile
L'Assistente di Volo chiamato a svolgere le mansioni di Assistente di Volo Responsabile:
a) per 12 mesi consecutivi durante i quali abbia totalizzato almeno 300 ore di volo
b) oppure per almeno 600 ore di volo, anche in più riprese, purché nell'arco di 24 mesi dall'assegnazione delle funzioni ha diritto al
passaggio alla qualifica superiore, purché al termine di tali periodi abbia riportato un giudizio di idoneità; in caso invece di esito negativo verrà data all'interessato comunicazione scritta e motivata; a decorrere dal 1° giugno 1989 nell'arco di 24 mesi sopra preso in considerazione non verrà computato il periodo di assenza dal servizio per maternità sopraggiunta durante il periodo di funzioni.
Durante lo svolgimento delle mansioni relative alla qualifica superiore, all'Assistente di Volo verrà corrisposta l'indennità oraria di volo relativa alla qualifica superiore.
Agli Assistenti di Volo che abbiano superato positivamente il periodo di funzioni verra riconosciuta la decorrenza di qualifica come segue:
- per i casi di cui al punto a), dalla data di inizio delle funzioni, con relativa differenza di stipendio;
- per i casi di cui al punto b), con 12 mesi di retroattività dalla data di passaggio alla qualifica superiore, con relativa differenza di stipendio.
In caso di esito negativo del periodo di funzioni, verrà invece attribuita la sola differenza di stipendio per il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni superiori.
Nel caso di inidoneità riportata nel periodo di funzioni, l'A/V potrà essere ripreso in considerazione per l'avvio di un nuovo corso di addestramento non prima di un anno dalla comunicazione del giudizio negativo, potendosi comunque procedere all'avvio al corso non più di una seconda volta, e sempre che ve ne sia l'esigenza.
ART. 2 - ORARIO DI LAVORO - TEMPO DI SERVIZIO - TEMPO DI VOLO
1. - E' tempo di servizio qualsiasi periodo durante il quale l'Assistente di Volo è impegnato in attività assegnategli dalla Compagnia. Sarà quindi considerato, fra l'altro, tempo di servizio:
a) il tempo che intercorre tra il momento in cui l'Assistente deve presentarsi in aeroporto e 30 minuti dopo l'ultimo atterraggio, oppure il momento in cui l'Assistente può lasciare l'aeroporto nel caso in cui il volo non venga effettuato;
b) la sosta a terra di durata inferiore alle 7 ore, al netto del servizio prima e dopo;
c) il tempo di riserva effettuata in aeroporto. Tale tipo di riserva non può superare il limite di 10 ore;
d) il tempo durante il quale l'Assistente è impegnato in corsi o è di servizio a terra.
Il tempo impiegato come riserva a domicilio viene computato per il 50%.
Il tempo impiegato come riserva a domicilio viene computato unicamente ai fini del limite massimo mensile di servizio.
2. - Il tempo di volo va calcolato dal momento in cui l'aereo si sposta dalla piazzola di carico fino al momento in cui l'aereo si arresta sulla piazzola di scarico.
3. - a) i tempi massimi di servizio e di volo nelle 24 ore consecutive in fase di programmazione e di effettuazione in rapporto al numero di tratte continuative previste sono fissati nelle seguenti misure:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tratte continuative ¦ volo ¦ Servizio ¦
+------------------------+--------------------+-------------------¦
¦4 programmazione ¦ ore 6.30 ¦ ore 11.00 ¦
¦ effettuazione ¦ ore 7.00 ¦ ore 12.00 ¦
+------------------------+--------------------+-------------------¦
¦3 programmazione ¦ ore 6.30 ¦ ore 11.00 ¦
¦ effettuazione ¦ ore 7.00 ¦ ore 12.00 ¦
+------------------------+--------------------+-------------------¦
¦2 programmazione ¦ ore 7.30 ¦ ore 11.30 ¦
¦ effettuazione ¦ ore 8.00 ¦ ore 12.30 ¦
+------------------------+--------------------+-------------------¦
¦1 programmazione ¦ ore 7.30 ¦ ore 11.30 ¦
¦ effettuazione ¦ ore 8.00 ¦ ore 12.30 ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Qualora si effettui attività charter o attività mista charter e linea:
VOLO | SERVIZIO | |
in programmazione | ore 07.30 | ore 12.00 |
in effettuazione | ore 08.00 | ore 13.00. |
b) qualora nell'arco delle 24 ore consecutive siano previsti più impieghi, i limiti applicabili saranno quelli relativi all'impiego con il numero di tratte continuative più alto fra i suddetti impieghi;
c) i limiti di effettuazione nelle 24 ore consecutive previsti per il numero di tratte continuative programmate si applicano anche nel caso che il superamento dei limiti di programmazione sia prevedibile una volta iniziato il servizio;
d) i limiti di servizio e di volo in effettuazione, previsti in rapporto al numero di tratte continuative originariamente programmate, restano validi sia nel caso di aumento che di diminuzione di tale numero di tratte in effettuazione;
e) al fine della individuazione dei limiti di servizio e di volo applicabili in programmazione non viene tenuto conto delle tratte fuori servizio, fermo restando che il numero massimo di tratte continuative, ivi comprese quelle fuori servizio, non può superare quello consentito per gli equipaggi in servizio. Sarà possibile la programmazione e l'effettuazione di una quinta tratta continuativa fuori servizio in considerazione delle problematiche connesse all'esistenza delle due basi operative di Napoli e Roma.
La quinta tratta di cui sopra sarà limitata ai seguenti percorsi:
- per gli Assistenti di base a Napoli: Napoli/Roma e viceversa e Napoli/Milano e viceversa;
- per gli Assistenti di base a Roma: Roma/Napoli e viceversa e Roma/Milano e viceversa.
Qualora si effettui attività charter o mista charter e linea, il numero massimo di tratte continuative non sarà superiore a 5, di
cui una fuori servizio o per il rientro in sede; il predetto numero di tratte potrà essere programmato per ciascun Assistente di Volo per non più di 3 volte al mese;
f) per l'aeromobile DC9/30 i limiti di volo e di servizio per 4/3 valgono anche per le 2/1 tratta. Per gli aeromobili diversi dal DC9/30 qualora la programmazione riferita ad impieghi con 2/1 tratta non superi il limite di volo di 6 ore e 30 oppure il limite di servizio di 11 ore, i limiti di effettuazione vengono equiparati a quelli previsti per impieghi con 4/3 tratte continuative, vale a dire - rispettivamente - a 7 ore di volo e a 12 di servizio;
g) quando il servizio inizia o termina nel periodo tra le 24.00 e le
08.00 locali, oppure comprenda detto periodo, e venga svolto in modo continuativo, i limiti di programmazione e di effettuazione vengono ridotti a 10 ore e 30; per le 2/1 tratta (esclusi F27 DC9/30 e DC9/80), i limiti di programmazione e di effettuazione vengono ridotti rispettivamente a 11 ore e ad 11 ore e 30.
Qualora si effettui attività charter o mista charter e linea, i limiti di programmazione e di effettuazione vengono ridotti rispettivamente a 11 ore ed a 11 ore e 30;
h) Ove il riposo fuori sede raggiunga le 10 ore e copra l'intervallo tra le ore 22.00 e le ore 08.00 locali, i limiti nelle 24 ore consecutive non saranno considerati e non verrà quindi computata l'attività di volo e di servizio effettuata nel periodo immediatamente precedente il periodo di riposo di cui sopra;
i) gli altri tempi massimi di servizio e di volo sono così fissati:
SERVIZIO VOLO
- su 7 giorni ore 56 -
- su 15 giorni - ore 45
- su un mese ore 166 (*) ore 70 (*)
in programmazione (*) Fino al 31.5.1989: servizio ore 170; volo ore 75.
L'Assistente di Volo è tenuto comunque ad effettuare la propria attività di volo anche oltre il limite di volo mensile e comunque non oltre le 75 ore per assicurare il completamento dell'ultimo avvicendamento assegnato.
I limiti massimi di volo e di servizio previsti al presente punto
i) potranno essere superati del 10% nel trimestre luglio-settembre e del 5% nel trimestre aprile-giugno.
Chiarimento a verbale
In ordine ai casi di superamento in effettuazione del limite di volo mensile di programmazione l'Azienda si impegna a comunicare alle RSA, in apposito incontro, il consuntivo trimestrale, con dettaglio di casistica e motivazioni.
4. - Il tempo impiegato dall'Assistente in trasferimenti in volo per recarsi a prendere servizio in luogo diverso dalla sede o per ritornare in sede dopo l'effettuazione del servizio, viene considerato tempo di servizio.
Ai fini del limite del servizio nelle 24 ore consecutive, tale tempo sarà computato al 50%.
Ai fini del limite massimo mensile, detto tempo è computato per intero.
Il tempo impiegato dall'Assistente per trasferimento in superficie, per recarsi. a prendere servizio o per ritornare in sede dopo l'effettuazione dello stesso, viene considerato tempo di servizio.
Non viene computato né nel servizio né nel riposo il tempo trascorso in viaggio notturno effettuato in cabina letto.
5. - L'avvicendamento stagionale, con esclusione dell'attività charter, viene elaborato in accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali di categoria e da queste sottoscritto. In materia di avvicendamenti stagionali trova applicazione quanto previsto all'art. 3 dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966. Nell'eventualità dell'insorgere di un contenzioso in materia con le Rappresentanze Sindacali Aziendali degli Assistenti di Volo, si darà luogo ad un incontro in sede aziendale con le OSL stipulanti il presente contratto, su richiesta di una delle parti; tale incontro sarà effettuato entro i 5 giorni successivi alla richiesta e, qualora determini modifiche agli avvicendamenti già predisposti, definirà i tempi necessari per la loro introduzione.
Permanendo il disaccordo, l'Azienda predisporrà lo schema degli avvicendamenti stagionali per l'immediato esame in sede sindacale.
6. - A decorrere dal 1.6.89, il turno mensile di servizio, comprendente per quanto possibile anche l'attività charter, dovrà essere comunicato a ciascun Assistente con almeno 7 giorni di anticipo.
Le variazioni del turno mensile che comportino, per il primo giorno nel quale si verifica la variazione, un orario di partenza anticipato dalla propria base operativa rispetto al turno che si modifica, debbono essere comunicate al l'Assistente con un preavviso di almeno
72 ore.
Per ogni notifica di tali variazioni effettuate con un preavviso inferiore a 72 ore, verrà corrisposto all'interessato un importo pari ad 1 ora di servizio straordinario; tale importo sarà elevato a 2 ore di servizio straordinario nel caso di preavviso inferiore a 10 ore; il preavviso comunque non potrà essere inferiore a 6 ore. (*)
Le variazioni di turno che comportino l'annullamento di un riposo programmato devono essere comunicate all'Assistente entro le ore 15 del giorno precedente il riposo.
I riposi annullati saranno riassegnati nel mese, fermo restando la possibilità di pagamento degli stessi, su richiesta degli interessati, nella misura prevista al successivo art. 3, paragrafo B), punto 4.
Tra le variazioni sopra indicate, non sono sottoposte alla normativa di cui innanzi quelle derivanti:
a) da impiego nel corso della riserva;
b) dall'accoglimento di richieste specifiche avanzate dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale nei riguardi di tutti gli interessati;
c) da ripresa del servizio successiva a malattia o infortunio.
Nella programmazione dei turni di servizio viene seguito il criterio di un'equa ripartizione dell'attività fra tutti gli Assistenti.
(*) Fino al 31.5.89 restano in Vigore le disposizioni di cui al p.6 dell'art. 2 - Parte Specifica ATi - del CCNL 30.11.1984.
7. - A decorrere dal 1.6.1989 la procedura "a disposizione" è la seguente:
In caso di mancata effettuazione per motivi operativi di attività programmata e di non attribuzione di attività sostitutiva, all'Assistente viene assegnato il servizio "a disposizione".
In tal caso l'Assistente dovrà telefonare all'Ufficio Operativo nell'arco orario 20.00/24.00 del giorno precedente quello "a disposizione" per sapere se l'indomani verrà impiegato o meno. In tutti i giorni "a disposizione" l'Assistente dovrà telefonare oltre che nell'arco orario 20.00/24.00 anche tra le 08.00 e le 10.00 per conoscere l'eventuale impiego nella stessa giornata.
8. - La Compagnia potrà procedere, in sostituzione, all'attribuzione, nel rispetto dei limiti contrattuali, di linee facenti parte di avvicendamenti o linee concordate purché lo scambio sia motivato dalle seguenti ragioni: tecniche, meteorologiche, agitazioni sindacali di altre categorie, cancellazione di voli, legature per cambio di avvicendamento, variazioni del programma operativo, chiusura e/o riapertura di aeroporti, fermo restando che, in sede, gli scambi di linea non comporteranno il superamento del numero di tratte originariamente programmate.
Qualora lo scambio non .assicuri equivalenti condizioni di riposo i limiti di effettuazione saranno ridotti a quelli previsti per la programmazione.
A decorrere dal 1.6.89, qualora per effetto delle variazioni avvenute fuori sede venga annullato un riposo mensile programmato, tale riposo sarà riassegnato al termine del volo o nel corso del mese; è facoltà dell'Assistente richiederne il godimento entro il secondo mese successivo. Inoltre, in tale fattispecie, sarà attribuito un giorno di riposo aggiuntivo che potrà, a scelta dell'Assistente, essere retribuito. (*)
(*) Fino al 31.5.89 restano in vigore le disposizioni di cui al p. 7 dell'art. 2 Parte Specifica ATI - del CCNL 30.11.84.
Note a verbale
1) Con la stipulazione del presente contratto, è stata definitivamente confermata la legittimità contrattuale dei transiti per le basi operative.
2) Qualora l'Assistente di Volo dovesse essere impiegato sull'a/m ATR-42 verrà applicata a normativa d'impiego prevista per l'Assistente tecnico di bordo per quanto attiene ai limiti giornalieri (volo, servizio e tratte).
Chiarimento applicativo
Si precisa che, a decorrere dal 1° giugno 1989, nella fase operativa,- in
caso di un ritardato termine del servizio oltre le h-: 24.00 e fino alle h.
02.00 locali il volo programmato nello stesso giorno verrà effettuato, sempreché vengano rispettate le norme riguardanti il riposo fisiologico ed i limiti di impiego nelle 24 ore consecutive.
ART. 3 - RIPOSO FISIOLOGICO - RIPOSI SETTIMANALI E MENSILI - FESTIVITA'
A) Riposo fisiologico
1. - Al termine del volo o serie di voli il riposo fisiologico non deve essere inferiore a 8 ore, al netto del servizio.
2. - Al termine del volo o serie di voli con rientro in sede il riposo fisiologico non deve essere inferiore a 13 ore (12 ore fino al 31.5.89) al netto del servizio.
3. - Qualora si effettui attività charter o attività mista charter e linea, al termine del volo o serie di voli il riposo fisiologico all'estero deve essere il doppio delle ore volate con un minimo, al netto del servizio, di 9 ore. La Compagnia, per particolari eccezionali motivi, potrà disporre che la durata del riposo fisiologico sia ridotta, fermo comunque il riposo fisiologico minimo sopra indicato, del 50% della differenza intercorrente tra il doppio delle ore volate ed il suddetto minimo.
4. - Qualora si effettui attività charter o attività mista charter e linea, al termine del volo o serie di voli con rientro in sede il riposo fisiologico non deve essere inferiore al doppio delle ore volate con un minimo di 13 ore (12 fino al 31.5.89), al netto del servizio.
B) Riposi settimanali e mensili
1. - Fermo restando il numero complessivo delle giornate di riposo nell'arco dell'anno, la ripartizione dei riposi è la seguente:
a) 9 riposi in febbraio, 10 nei restanti 11 mesi.
La Società ha la facoltà, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, di ridurre il numero dei riposi mensili in ragione di 1 o 2, qualora l'attività di volo charter, prevista in programmazione nel mese per il singolo Assistente di Volo, risulti rispettivamente pari o superiore al 15% o al 40% del totale mensile delle ore di volo dell'interessato.
L'Assistente di Volo ha la facoltà di scelta tra la riassegnazione dei riposi non goduti - che la Compagnia attribuirà nel periodo ottobre-maggio - ed il pagamento di un compenso sostitutivo come da successivo punto 4, comunicando tale scelta alla Società entro il
30 settembre dell'anno precedente.
La riassegnazione o il pagamento dei riposi non goduti, tranne il caso di modifiche dell'attività programmata derivanti da determinazioni aziendali, sono subordinati alla effettuazione del 50% dell'attività t6tale mensile di volo programmata e del 50% dell'attività charter mensile di volo programmata nel caso di due riposi non assegnati; si procederà comunque alla riassegnazione o al pagamento di 1 giorno di riposo non goduto purché sia stata effettuata almeno il 50% dell'attività totale mensile di volo programmata.
Almeno uno dei suddetti giorni deve essere concesso consecutivamente ad altro giorno di riposo.
I suddetti riposi dovranno essere concessi in godimento ed assorbiranno le domeniche e le festività di cui al paragrafo C).
b) 10 riposi consecutivi da collocare in un unico periodo dell'anno a scelta della Compagnia.
Oltre ai predetti riposi sono concessi ulteriori 2 giorni di riposo l'anno, che potranno essere retribuiti.
c) I riposi mensili di cui alla precedente lett. a) vengono programmati nel mese in un numero variabile da 9 a 11 così da realizzare entro ciascun trimestre la programmazione di 30 riposi (o 29 qualora nel trimestre rientri il mese di febbraio). Ai fini del computo dei 30 giorni (29 giorni con febbraio) nell'arco trimestrale, il trimestre decorrerà dal primo mese in cui la programmazione dei riposi mensili sarà inferiore o superiore a 10 (superiore a 9 nel mese di febbraio).
NOTA A VERBALE
L'armonizzazione della normativa di cui alla precedente lettera c) con la vigente normativa charter di cui alla precedente lettera a) dovrà essere oggetto di esame e di definizione da parte della Commissione Tecnica Paritetica di cui alla Dichiarazione congiunta prevista dall'accordo di rinnovo del presente contratto collettivo.
2. - L'Assistente in servizio di linea deve godere i riposi mensili in sede.
3. - Per gli Assistenti impiegati in linea il servizio deve finire entro le ore 21.00 del giorno precedente quello di riposo ed il servizio, dopo il giorno di riposo, non può riprendere prima delle ore 08.00.
In caso contrario il giorno di riposo si considera non goduto e la Compagnia ha facoltà di scelta tra la concessione di un altro riposo, da assegnare nella programmazione del secondo mese successivo ed il pagamento di un compenso sostitutivo come da successivo punto 4.
In entrambi i casi nel giorno di riposo non goduto l'Assistente potrà essere impiegato.
4. - In caso di pagamento dei giorni di riposo non goduti, la misura unitaria sarà la seguente: stipendio minimo, aumenti di anzianità e indennità di contingenza, diviso per 22, con la maggiorazione del 50%.
5. - L'Assistente in addestramento a terra o in hangar ha diritto a 2 giorni di riposo per settimana, più le festività infrasettimanali.
6. - Dopo 6 giorni di impiego deve essere concesso almeno un giorno di riposo.
7. - Durante il riposo l'Assistente non è tenuto ad essere reperibile.
8. - Alle Assistenti di Volo che ne facciano richiesta viene concesso un giorno libero al mese in aggiunta ai riposi di cui al punto B1 del presente articolo.
NORMA TRANSITORIA PER IL 1989
1) Il numero dei riposi programmabili di cui al precedente paragrafo B) punto 1, lett. b) della specifica normativa in oggetto, stabilito proporzionalmente sulla base di 8 dodicesimi (maggio- dicembre 1989), verrà attribuito individualmente nel periodo 1.6.89/31.5.90 oppure retribuito a scelta dell'Assistente di Volo.
2) Il numero dei riposi annuali di cui al precedente paragrafo B) punto 1, lett. b) (assegnabili o retribuibili a scelta della Compagnia) verrà stabilito proporzionalmente sulla base di 8 dodicesimi (maggio-dicembre 1989).
3) Qualora nel periodo 1.1.89/31.5.89 sia stato di fatto attribuito un numero di riposi annuali superiore alla quota proporzionale spettante in base alla precedente normativa, i riposi eccedenti tale quota verranno detratti dai riposi di cui al punto 1 della presente norma transitoria.
NOTA A VERBALE
La normativa del nuovo sistema di assegnazione dei riposi di cui al presente artico lo troverà piena applicazione a partire dal 1.1.1990, ferma restando fino a tale data la preesistente normativa contrattuale in materia.
C) Festività
Sono considerati giorni festivi le ricorrenze previste dalle vigenti norme di legge e la festa della Patrona dell'Aeronautica.
ART. 4 - FERIE
1. - L'Assistente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie della durata di 30 giorni di calendario.
Tale misura è aumentata di un giorno dopo sei anni di anzianità; di un secondo giorno dopo dieci anni di anzianità; di un ulteriore giorno dopo quindici anni di anzianità; di un altro giorno dopo venti anni di anzianità.
2. - Durante il periodo di ferie la Compagnia corrisponde all'Assistente l'intera retribuzione.
3. - Le ferie annuali possono essere godute in un unico periodo o in due periodi, nel qual caso uno dei due periodi - della durata minima di 8 giorni - deve cadere nell'arco dei mesi maggio-settembre.
4. - Il godimento delle ferie è obbligatorio.
5. - Le ferie debbono essere assegnate per iscritto con almeno 20 giorni di anticipo rispetto all'inizio del godimento delle stesse.
6. - Entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno tutti gli Assistenti devono specificare - con apposito modulo - il periodo desiderato di godimento delle ferie estive.
La Compagnia entro la fine di aprile dovrà dare comunicazione scritta di accettazione di tale periodo.
Per le ferie invernali detta specificazione deve avvenire entro il mese di agosto e la comunicazione della Compagnia deve essere data entro la fine di ottobre.
7. - All'Assistente richiamato in servizio durante il periodo di ferie, la Compagnia è tenuta ad usare, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie, il trattamento di missione.
La Compagnia è inoltre tenuta a rimborsargli le eventuali documentate spese già sostenute inutilmente a causa dell'anticipata interruzione delle ferie, sempre che l'interessato non abbia diritto al rimborso da parte di terzi.
I periodi di tempo necessari per rientrare in sede ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non vengono computati nella durata delle ferie.
8. - Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo di godimento delle ferie stesse sopraggiunga una malattia di durata superiore ai 5 giorni, purché l'Assistente ne dia tempestiva comunicazione alla Società per gli opportuni controlli.
9. - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'Assistente non in prova ha diritto al pagamento delle ferie spettanti e non godute in proporzione ai mesi di servizio prestati; la frazione di mese, pari o superiore a 15 giorni, è computata come mese intero.
Il periodo di ferie pagato è computato ai fini dell'anzianità di servizio.
L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
10.- Nel determinare l'epoca del godimento delle ferie, la Società considererà titolo preferenziale l'avvenuto godimento dell'intero periodo di ferie dell'anno precedente nel corso della stagione invernale.
Chiarimento a verbale
I giorni di ferie di cui al 2° comma del precedente punto 1, non determinano, limitatamente ad essi, riassorbimento di giorni di riposo mensile.
ART. 5 - ANZIANITA' CONVENZIONALE
1. - A decorrere dal 1.5.89 agli Assistenti di Volo è concessa, in aggiunta all'anzianità effettiva, una anzianità convenzionale per benemerenze nazionali nelle seguenti misure:
a) mutilati di guerra: 1 anno
b) per ogni campagna della guerra 1940-45: 6 mesi
c) volontari di guerra: 6 mesi
d) decorati al valor militare, decorati al valore aeronautico, promossi per merito di guerra, decorati all'Ordine Militare d'Italia, feriti di guerra (quando, a seguito della ferita, non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di mutilato) per ogni decorazione ed ogni ferita: 6 mesi
e) feriti per causa di incidente di volo durante il servizio: 6 mesi.
Ove l'anzianità complessiva risulti inferiore ad l anno essa è computata per 1 anno intero.
2. - Le anzianità convenzionali, derivanti da uno o più titoli contenuti in ciascuna delle lettere di cui al precedente punto, sono cumulabili e vengono riconosciute all'Assistente che abbia maturato nell'Azienda un'anzianità di servizio di 2 anni, ai fini dell'aumento di stipendio di cui al punto seguente e della durata del preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità.
3. - L'aumento di stipendio, da corrispondere per effetto dell'anzianità convenzionale complessivamente riconosciuta, è pari al 5% dello stipendio di fatto per ogni biennio di anzianità convenzionale; le frazioni di biennio sono conteggiate proporzionalmente secondo la formula: A:24 x F, dove A è l'aumento di stipendio e F la frazione di biennio.
4. - Gli aumenti derivanti dall'anzianità convenzionale, conseguita in dipendenza dei riconoscimenti elencati nel punto 1, devono essere computati sullo stipendio di fatto ed indipendentemente dagli scatti previsti dall'art. 5 - Parte Generale i quali pertanto seguono il loro corso senza che il loro numero possa essere ridotto per effetto della conseguita anzianità convenzionale.
5. - Ove l'Assistente di Volo, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, sia di nuovo assunto in tale qualità presso la stessa impresa di navigazione aerea, avrà diritto, dopo il compimento del biennio di servizio all'aumento per benemerenze nazionali in base alle norme precedenti.
6. - L'Assistente che, dopo il 1° luglio 1949, abbia già beneficiato presso altra impresa del trattamento di liquidazione anche per le quote dipendenti dal computo dell'anzianità convenzionale per benemerenze combattentistiche, ha diritto a percepire soltanto l'eventuale differenza derivante sia da una maggiore anzianità di servizio conseguito nel successivo rapporto rispetto a quella del rapporto precedente, sia, se del caso, della superiore qualifica in atto alla risoluzione del successivo rapporto.
Il computo è effettuato calcolando le differenze anzidette sulla base della retribuzione in vigore alla data di risoluzione del rapporto successivo.
Nel caso in cui, dopo il 1° luglio 1949, la risoluzione del rapporto sia avvenuta per dimissioni volontarie e l'Assistente, in conseguenza, non abbia ricevuto il pieno trattamento di liquidazione, all'atto della risoluzione per licenziamento del successivo rapporto, l'anzianità per benemerenze combattentistiche gli viene inoltre conteggiata per quegli elementi della liquidazione non computati in occasione della risoluzione del precedente rapporto, in conseguenza del ridotto trattamento spettante per dimissioni.
Non si procede invece ad alcun computo di anzianità convenzionale per benemerenze nazionali in sede di liquidazione del successivo rapporto, quando quello precedente sia stato risolto dopo il 1° luglio 1949 per
licenziamento disciplinare.
Egualmente non si provvede ad alcun computo di anzianità convenzionale per benemerenze nazionali nel caso in cui, dopo la risoluzione del rapporto successivo al 1° luglio 1949, l'Assistente sia riassunto in qualità di impiegato presso l'ATI.
NOTA: Fino al 30.4.89 restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 5 Parte Specifica ATI - del CCNL 30.11.84.
ART. 6 - INDENNITA' DI VOLO
1. - Per tutti i voli compiuti dagli Assistenti, come membri effettivi di equipaggio, sono corrisposte le seguenti indennità orarie:
INDENNITA' ORARIA DI VOLO
+--------------------------------------------------------------------+
¦ Fino al 31.10.1988 ¦dal 1.11.1988¦ dal 1.7.1990¦
+----------------------------------------+-------------+-------------¦ | |||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
¦-A/V Responsabile | L. 6.090 ¦ | L. 8.100¦ | L. 9.306¦ |
+----------------------------------------+-------------+-------------¦ | |||
¦-A/V con almeno 8 anni | L. 4.825 ¦ | L. 6.417¦ | L. 7.373¦ |
¦ di effettivo servizio | ¦ | ¦ | ¦ |
¦ e 3.600 ore di volo | ¦ | ¦ | ¦ |
+----------------------------------------+-------------+-------------¦ | |||
¦-A/V con almeno 4 anni | ¦ | ¦ | ¦ |
¦ di effettivo servizio | L. 4.280 ¦ | L. 5.692¦ | L. 6.540¦ |
+----------------------------------------+-------------+-------------¦ | |||
¦-A/V | L. 3.555 ¦ | L. 4.728¦ | L. 5.432¦ |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
+--------------------------------------------------------------------+ |
2. - a) L'Assistente ha diritto per tutta la durata del rapporto di lavoro a 14 (12 fino al 31.10.1989) aumenti biennali (premio orario di volo per anzianità) del 5% applicati a livello di indennità oraria di volo tabellare spettantegli, alla data di maturazione di ciascun biennio di effettivo servizio.
A ciascuna scadenza biennale, l'incremento dell'indennità di volo base viene calcolato avuto riguardo all'intera anzianità aziendale dell'Assistente di Volo interessato; l'importo così ottenuto assorbe interamente il precedente premio di anzianità.
b) In caso di acquisizione di livello superiore di indennità di volo, la percentuale relativa al premio di anzianità verrà calcolata sulla nuova indennità di volo al compimento del successivo biennio di anzianità di servizio. Nel frattempo l'Assistente di Volo conserverà il premio di anzianità goduto precedentemente alla acquisizione del livello superiore.
3. - Agli Assistenti che svolgono regolare servizio di linea, finché non vengono destinati a svolgere permanentemente mansioni diverse, è riconosciuto un impiego minimo di 70 ore mensili. Ove per qualsiasi motivo, escluse le mancanze disciplinari, tale impiego non sia raggiunto, all'Assistente è ugualmente dovuta l'indennità di volo corrispondente a 70 ore di volo.
4. - Per ogni ora di volo compiuta nel mese dopo le 40 e fino alla 45a, sarà corrisposta una maggiorazione pari al 60% dell'indennità oraria di volo di cui al precedente punto 1; per ogni ora di volo compiuta nel mese oltre le 45 la maggiorazione sarà pari al 100% dell'indennità stessa.
Nel corso del mese durante il quale si verifichi l'addestramento o il godimento delle ferie, i limiti di cui sopra vengono ridotti in misura proporzionale.
5. - Ai fini della corresponsione dell'indennità oraria di volo, la misurazione in ore del tempo effettivo di volo dell'Assistente è ragguagliata al maggior tempo tra quello riportato dall'orario ufficiale della Compagnia e quello effettivamente impiegato.
6. - Per ogni tratta effettuata in volo per servizio di linea nel corso di ciascun mese, verrà corrisposto un importo di L. 1000.
7. - Fermo restando quanto previsto al precedente punto 6, agli Assistenti di Volo in servizio che abbiano effettuato in servizio di linea l'attività sottoindicata verrà corrisposto un compenso aggiuntivo specificatamente stabilito come segue:
+--------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ fino al 31.5.89 ¦dall'1.6.89 ¦dall'1.7.90 ¦
+------------------------+-----------------+------------+------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3a tratta continuativa ¦ L. 500 ¦ L. 1.000 ¦ L. 1.500 ¦
+------------------------+-----------------+------------+------------¦
¦4a tratta continuativa ¦ L. 6.500 ¦ L. 12.000 ¦ L. 18.000 ¦
+------------------------+-----------------+------------+------------¦
¦4a tratta continuativa ¦ ¦ ¦ ¦
¦notturna ¦ ¦ ¦ ¦
¦(arco 24.00-08.00). ¦ L. 9.000 ¦ L. 17.000 ¦ L. 25.000 ¦
+------------------------+-----------------+------------+------------¦
¦5a tratta continuativa ¦ ¦ ¦ ¦
¦charter ¦ L. 6.500 ¦ L. 12.000 ¦ L. 18.000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------+
ATR-42
+--------------------------------------------------------------------+
¦ Fino al 31.5.89 ¦ dal 1.6.89 ¦dal 1.7.90 ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦4a tratta continuativa L. 500 ¦ L. 1.000 ¦ L. 1.500 ¦
¦ovvero ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------¦
¦4a " " notturna ¦ ¦ ¦
¦(arco 01.00/07.00) L. 9.000 ¦ L. 17.000 ¦ L. 25.000 ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------¦
¦5a tratta continuativa L. 6.500 ¦ L. 12.000 ¦ L. 18.000 ¦
¦ovvero ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------¦
¦5a " " ¦ ¦ ¦
¦(arco 07.00-08.00/24.00-01.30) L. 9.000 ¦ L. 17.000 ¦ L. 25.000 ¦
+--------------------------------------------------------------------+
8. - A decorrere dal 1.6.1989 qualora venga effettuata in servizio di linea
una serie di voli che nel giorno o nei giorni di calendario compresi tra la partenza da Roma (*) ed il rientro a Roma (*) sviluppi una media pari o superiore a 5 ore di volo giornaliere (più di 5 ore al 31.5.89) agli AA/ VV in servizio verrà corrisposto un compenso di Lit.7.800 (7.300 fino al 31.5.89) per ciascuna ora di volo compresa in tale avvicendamento.
9. - Nel caso che per voli di corto/medio raggio vengano programmati ed effettuati avvicendamenti - con partenza da Roma (*) e rientro a Roma (*) - di durata superiore ai quattro giorni e che sviluppino mediamente più di 2 tratte al giorno (3 per ATR-42), agli Assistenti di Volo in servizio verrà corrisposto un compenso pari al 50% dell'indennità oraria base di volo (con esclusione del premio orario per anzianità) per ciascuna ora di volo compresa in tali avvicendamenti.
10.- Fino al 31 dicembre 1985, per i voli charters, l'Assistente di Volo con maggiore anzianità aziendale svolgerà, in mancanza dell'Assistente di Volo Responsabile, anche funzioni di coordinamento dell'attività di servizio di bordo. A detto Assistente di Volo verrà riconosciuta una speciale indennità nella misura di L. 500 per ciascuna ora di volo effettuata.
(*) - Napoli (partenza e rientro) per gli Assistenti di volo con base a Napoli.
ART. 7 - VOLO NOTTURNO - INDENNITA' DI VOLO NOTTURNO ED INDENNITA' SPECIALE
1. - E' considerato volo notturno il volo schedulato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 dell'aeroporto di partenza.
La maggiorazione per le ore di volo notturno è conglobata nelle indennità orarie di volo di cui al precedente art. 6 punto 1.
E' facoltà delle. O.S.L. chiedere la revisione del conglobamento del volo notturno, se da un esame delle ore volate in un anno emerge una incidenza maggiore al 55% delle ore di volo notturno sul totale delle ore volate.
2. - Le ore di volo effettuate in voli fuori servizio (trasferimento in volo per assumere servizio in luogo diverso dalla sede o per ritornare in sede dopo l'effettuazione di un servizio) concorrono al 50% al conteggio che determina la corresponsione delle maggiorazioni di cui al punto 4. del precedente art. 6, escluso il caso in cui sia dovuto il trattamento di missione.
Fuori dei casi di cui sopra, il personale che presti servizio o si trasferisca a bordo di aerei ha diritto al trattamento di missione.
ART. 8 - INDENNITA' DI SERVIZIO STRAORDINARIO - SERVIZIO NOTTURNO
1. - Per ciascuna ora di servizio prestata oltre i limiti mensili di 166 ore (170 fino al 31.5.89) di cui al precedente art. 2, verrà corrisposta una indennità di servizio straordinario pari alla retribuzione oraria, ottenuta dividendo per 166 (170 fino al 30.6.90) la retribuzione mensile (stipendio di fatto e indennità di contingenza), maggiorata del 40%.
Per ciascuna ora di servizio prestata oltre i limiti giornalieri di
effettuazione verrà corrisposta una indennità di servizio straordinario pari alla retribuzione oraria, ottenuta dividendo per
166 (170 fino al 30.6.90) la retribuzione mensile (stipendio di fatto e indennità di contingenza), maggiorata del 40%.
Per la liquidazione dello straordinario giornaliero i tempi inferiori ai 15 minuti si arrotondano a 15 minuti, mentre i tempi pari o superiori ai 15 minuti si arrotondano a 30 minuti.
I tempi di servizio così liquidati non saranno ulteriormente considerati ai fini del computo del tempo di servizio straordinario mensile.
Ai soli effetti della determinazione delle ore di servizio straordinario mensile, nel corso del mese durante il quale si verifichi il godimento delle ferie, il limite di ore mensili di servizio viene ridotto in misura proporzionale alla durata delle ferie stesse.
Le ore di servizio straordinario giornaliero non possono essere programmate al pari dello straordinario mensile.
2. - Per ciascuna ora di servizio compiuta oltre il limite di programmazione e sino al limite giornaliero di effettuazione, all'Assistente di Volo verrà corrisposto un importo pari all'indennità di servizio straordinario di cui al precedente punto 1.
Nel caso di aumento in effettuazione del numero di tratte continuative originariamente programmate, il compenso di cui sopra decorrerà dai limiti giornalieri di programmazione di servizio corrispondenti al numero di tratte continuative effettuate.
Per la liquidazione di tale compenso i tempi sino a 15 minuti si arrotondano a 15' e quelli superiori a 15 minuti si arrotondano a 30 minuti.
I tempi così liquidati non saranno ulteriormente considerati ai fini del computo del tempo di servizio straordinario mensile.
3. - All'Assistente che svolga servizio notturno verrà corrisposta una maggiorazione del 50% sulle ore di servizio notturno effettuato.
La percentuale di maggiorazione viene calcolata sulla quota oraria di retribuzione, ottenuta dividendo per 166 (170 fino al 30.6.1990) la retribuzione mensile (stipendio di fatto e indennità di contingenza). E' considerato servizio notturno quello effettuato dalle ore 22.00 alle ore 08.00 dell'aeroporto di partenza.
4. - A decorrere dal 1.6.1989, qualora vengano programmati/effettuati turni di 4 tratte nazionali continuative ROM/ROM e NAP/NAP, ciascuna delle quali superiore a 59', con servizio completo all'Assistente di Volo che effettui tali turni viene attribuita una indennità pari a 3 ore di servizio straordinario.
In caso di programmazione/effettuazione di 4 tratte continuative ROM/ROM e NAP/NAP con attività mista nazionale/internazIonale ed effettuazione dei servizi di bordo previsti, all'Assistente di Volo viene assegnato un riposo fisiologico della stessa-misura prevista dall'art. 9 punto 5, 29 comma parte-specifica Alitalia. Per l'effettuazione di tali turni, viene attribuita all'Assistente di Volo una indennità pari a 3 ore di servizio straordinario.
Avuto riguardo a quanto previsto nel secondo comma del presente punto,
nel giorno successivo alla programmazione/effettuazione di quattro tratte continuative verrà assegnato un altro servizio oppure uno o più riposi. In quest'ultimo caso nel giorno successivo a tale/tali riposi verrà assegnato un volo con un orario di partenza che assicurerà il completamento del massimo del riposo fisiologico contrattualmente previsto per le rimanenti ore non godute in precedenza.
ART. 9 - CONGEDO MATRIMONIALE
All'Assistente che contragga matrimonio viene concesso un congedo della durata di 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione.
Tale congedo non sarà computato nel periodo di ferie annuali.
ART. 10 - ASSENZE
Le assenze devono essere giustificate entro giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di comprovato impedimento.
ART. 11 - SERVIZIO DI LINEA
A) Servizio per l'interno
1. - La somma forfettaria, nelle misure aziendalmente in atto, di rimborso spese per il servizio di linea è ragguagliata al numero dei pasti consumati durante il servizio.
L'Assistente ha diritto al rimborso della 1a colazione quando si trovi in servizio alle ore 08.00, del pranzo alle ore 13.00 e della cena alle ore 21.00.
2. - Per i pernottamenti degli Assistenti tanto in Italia quanto all'estero, l'alloggio è provveduto a cura e spese dell'ATI in alberghi di 1a categoria, con camera singola con bagno o doccia, in ogni località ove sia possibile.
3. - Le misure del rimborso spese per il servizio di linea saranno rivedute qualora si verifichino aumenti nei costi relativi.
4. - Agli Assistenti viene riconosciuto un rimborso forfettario, nella misura aziendalmente in atto, per ogni singolo tragitto per e dall'aeroporto di Capodichino, esclusivamente se effettuato per l'espletamento del servizio regolare di linea.
Il personale che si trasferisca a bordo di aerei ha diritto al trattamento di cui sopra.
B) Indennità integrativa di trasferta
All'Assistente di Volo sarà corrisposta una indennità pari al 15% della quota giornaliera dello stipendio per un numero di giorni - escluse le frazioni di giorno inferiori alle 12 ore - ottenuto convenzionalmente dividendo per 24 il totale delle ore trascorse fuori sede nel mese per servizio di linea.
Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui sopra non si terrà conto di quei giorni d'impiego all'estero per i quali è prevista la corresponsione dell'82% dello stipendio.
ART. 12 - MISSIONI
1. - Agli Assistenti in missione fuori sede è riconosciuto per i viaggi in ferrovia ed in piroscafo il trattamento di 1a classe.
Gli Assistenti hanno inoltre diritto a viaggiare in vagone letto nel caso in cui, dopo il viaggio di notte, sia richiesta immediata partenza in volo.
2. - Oltre al rimborso delle spese di trasporto sostenute per i mezzi autorizzati, verranno rimborsate le spese di vitto ed alloggio nelle misure aziendalmente in atto.
L'Assistente ha diritto al rimborso della 1a colazione quando si trovi in missione alle ore 08.00, del pranzo alle ore 13.00 e della cena alle ore 21.00.
3. - In caso di missione all'estero i rimborsi di cui sopra saranno determinati mediante accordo fra le parti.
ART. 13 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
1. - Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto da una delle due parti contraenti, purché questa ne dia regolare preavviso all'altra osservando i termini di cui al punto seguente.
2. - Superato il periodo di prova, se la risoluzione avviene per licenziamento, i termini di preavviso devono essere di 20 giorni, per ogni anno intero di servizio prestato dall'Assistente presso l'Azienda con un minimo di un mese ed un massimo di 8 mesi. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mesi pari o superiori ai 15 giorni.
3. - Se la risoluzione avviene per dimissioni i termini di cui al punto precedente sono ridotti alla metà.
4. - Il preavviso non deve essere osservato quando l'altra parte abbia dato giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, secondo quanto previsto dall'art. 16 Parte generale del presente contratto.
5. - I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese, e la normale retribuzione mensile viene corrisposta al 15 del mese quando la disdetta è data nella prima quindicina e fino alla fine del mese quando la disdetta è data nella seconda quindicina del mese. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
6. - Ove una delle parti risolva il rapporto di impiego senza rispettare i termini di preavviso predetti, è tenuta al pagamento della indennità Sostitutiva.
7. - Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di
licenziamento.
8. - L'indennità di mancato preavviso è calcolata sulla base della retribuzione mensile come previsto dall'art. 7 punto 1 Parte generale, più l'indennità di cui al precedente art. 6 punto 3 e 1/12 della 13a mensilità e dell'indennità operativa.
ART. 14 - INDENNITA' DI ANZIANITA'
1. - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro all'Assistente spetta un'indennità nella misura di cui al successivo punto 2 per ogni anno di servizio prestato.
Le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
2. - La liquidazione dell'indennità è fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Tale indennità è pari alla retribuzione mensile come previsto dall'art. 7 punto 1 Parte generale più l'indennità di cui al precedente art. 6 punto 3 ed 1/12 della 138 mensilità e dell'indennità operativa.
3. - L'indennità di anzianità deve essere pagata all'Assistente entro 30 giorni dalla cessazione del servizio.
In caso di contestazione deve comunque essere pagata la parte di liquidazione non controversa.
ART. 15 - PASSAGGIO DELL'ASSISTENTE DI VOLO AD IMPIEGATO
1. - L'Assistente non più idoneo al servizio di volo, anche per causa di malattia, ha diritto ad essere preferito - qualora in possesso dei requisiti - per le assunzioni nei posti di personale non navigante, per la durata di due anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
A decorrere dal 1.5.1989, l'Assistente di Volo in caso di inidoneità permanente e specifica dichiarata dall'Istituto Medico Legale ha diritto ad essere assunto tra il personale non navigante qualora non abbia maturato titolo al riconoscimento di qualsiasi tipo di pensione, sempreché vi sia disponibilità di posizioni di lavoro nell'organico dell'Azienda e l'interessato abbia l'idoneità psicofisica e attitudinale al profilo professionale delle mansioni di destinazione.
2. - Le parti convengono di incontrarsi semestralmente per definire le soluzioni più adeguate per la occupazione a terra del personale dichiarato inidoneo al volo.
3. - Con l'assunzione tra il personale non navigante, l'Assistente ha diritto al normale trattamento di licenziamento, considerandosi in conseguenza istituito un nuovo rapporto di lavoro.
Nota a verbale
Fermo restando quanto disposto nel presente articolo, sono fatte salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto.
ART. 16 - DIVISE - INDUMENTI DI VOLO - BAGAGLIO
1. - L'Assistente ha l'obbligo di indossare, durante il servizio in volo, la divisa prescritta.
2. - La prima vestizione è completamente a carico della Società. Per le vestizioni successive la Società può provvedere direttamente come per la prima vestizione, ovvero, su richiesta dell'interessato, fornire la stoffa e corrispondere in aggiunta la somma di L. 18.000 annue per la confezione che è a carico dell'Assistente. In tale seconda ipotesi, la corresponsione dell'indennità decorre dalla scadenza del biennio immediatamente successivo alla prima vestizione.
3. - E' stabilita la seguente durata normale del vestiario:
- divisa estiva | 1 | anno |
- divisa invernale | 2 | anni |
- impermeabile | 3 | anni |
- berretto | 2 | anni |
- camicie | 1 | anno |
- cravatte | 1 | anno |
4. - Per la perdita totale del vestiario e del bagaglio in conseguenza di avvenimenti di volo, viene corrisposta a somma di L. 300.000 nel caso in cui il personale sia comandato in servizio di durata inferiore a 5 giorni, e di L. 450.000 nel caso in cui il personale sia comandato in servizio di durata pari o superiore ai 5 giorni.
Nel caso di perdita parziale o deterioramento, l'importo è proporzionale al danno subito.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Ferme restando le competenze della Rappresentanza Sindacale Aziendale degli Assistenti di Volo dell'ATI per i problemi applicativi contrattuali riguardanti l'intera categoria, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 2 - Parte specifica ATI, in relazione alla esistenza delle due basi operative di Napoli e Roma vengono individuate, all'interno di ciascuna delle R.S.A., due strutture sindacali competenti rispettivamente per i problemi specifici della base di Napoli e di quella di Roma.
I nominativi dei componenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali nonché le relative variazioni dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali firmatarie per il tramite dell'Intersind.
Con riferimento a quanto sopra stabilito, le comunicazioni dell'Azienda verranno indirizzate presso le competenti segreterie di Napoli e di Roma delle rispettive OO.SS.LL., salvo il caso di problemi specifici rientranti, rispettivamente, nelle competenze delle singole strutture della base di Napoli o di quella di Roma.
ALLEGATO
COMPOSIZIONE EQUIPAGGIO DI CABINA SU VOLI CHARTERS
- a/m DC9/30:
1 ATB + 2 AA/VV oppure 3 AA/VV senza ATB
- a/m DC9/80:
1 ATB + 3 AA/VV oppure 4 AA/VV senza ATB
ALLEGATO
Accordo riguardante gli Assistenti Tecnici di bordo e gli Assistenti di Volo ai quali l'ATI affida le funzioni di Istruttore Controllore
A) PARTE ECONOMICA
1 a) L'ATI corrisponde agli Assistenti Tecnici di bordo e agli Assistenti di Volo un rimborso spese mensile, comprensivo delle spese di trasporto Roma città - aeroporto e viceversa, del seguente importo:
Fino | Decorrenza al 31.10.88 | Decorrenza dall'1.11.88 | Decorrenza dall'1.4.90 | ||
Assistenti di bordo | Tecnici | L. 240.000 | L. 330.000 | L. 370.000 | |
Assistenti | di Volo | L. 200.000 | L. 290.000 | L. 330.000 |
b) L'importo di cui alla lettera precedente viene progressivamente trasferito nella retribuzione degli Assistenti Tecnici di bordo e degli Assistenti di Volo interessati, sotto forma di "assegno ad personam", nelle seguenti misure:
- al compimento del terzo anno consecutivo o complessivo di funzioni: 15%;
- alla maturazione di ciascun anno consecutivo o complessivo seguente: 7%.
Resta fermo che il totale fra l'assegno ad personam in argomento ed il residuo rimborso spese, non potrà superare l'importo indicato al punto 1 a).
c) Vengono corrisposte mensilmente, a titolo di forfait, n. 9 ore di solo maggiorazione indennità di volo al 100% sia per gli ATB che per gli AA/VV.
d) A decorrere dall'1.1.1990 agli Assistenti Tecnici di bordo e agli Assistenti di Volo verranno liquidate n. 2 ore di servizio straordinario ogni 3 giorni, anche non continuativi, di impiego in servizio nel mese in attività diversa dall'attività di linea o dalla riserva.
Eccezionalmente, saranno comunque liquidate 2 ore di servizio straordinario quando il residuo mensile dei citati giorni di servizio risulti pari a 2.
e) L'ATI corrisponde agli Assistenti Tecnici di bordo e agli Assistenti di Volo un conguaglio trimestrale delle variabili retributive, legate
alla attività di volo, percepito dagli Assistenti Tecnici di bordo e dagli Assistenti di Volo appartenenti alla stessa qualifica e con lo stesso tipo di impiego, calcolata con le seguenti modalità:
Assistenti Tecnici di bordo e Assistenti di Volo: media delle variabili retributive (incluse le provvigioni vendite limitatamente agli AA/VV) complessivamente più elevate percepite nel trimestre considerato da 50 ATB e AA/VV di pari qualifica/tipo di impiego.
Dalla media suindicata viene detratto l'importo delle variabili retributive percepite dal singolo Istruttore in seguito alla attività di volo effettuata dallo stesso nel trimestre considerato.
Eventuali cessazioni, inizi o variazioni di incarico all'interno del trimestre, nonché periodi di malattia, comporteranno riduzioni del conguaglio proporzionali al numero di giorni di mancato incarico.
f) Il rimborso pasti eventuali corrisposto agli Assistenti Tecnici di bordo e gli Assistenti di volo con funzione di Istruttore Controllore per l'impiego in sede è stabilito nella misura prevista contrattualmente per i voli di linea in territorio nazionale.
g) I conguagli derivanti dall'applicazione dei precedenti punti verranno liquidati entro il 31.5.90.
B) ASSISTENTI INCARICATI DI LINEA
All'Assistente al quale viene affidato l'ambientamento in linea degli allievi viene riconosciuta un'indennità di L. 100.000 mensili per ogni mese solare cui l'interessato avrà svolto tale funzione.
C) Per quanto non previsto esplicitamente nel presente accordo, si applicano il Contratto Collettivo di lavoro degli AA/VV dipendenti dall'ATI nonché gli eventuali accordi aggiuntivi. Salvo le diverse decorrenze previste nei singoli punti, il presente accordo avrà applicazione dall'1.11.88 ed avrà validità fino alla data di scadenza del contratto collettivo di lavoro in vigore alla data odierna.
ROMA 15-3-1990