GIUNTA REGIONALE
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE
DPB003/ SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE UFFICIO APPALTI OPERE PUBBLICHE
Via Xxxxxxxx xx Xxxxx, n. 0- 00000 X’Aquila - Tel. 0862/363397
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore per l’esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro da eseguire sugli immobili in uso/proprietà della Giunta Regionale d’Abruzzo. Annualità 2019-2020-2021.
CIG: 81403361C7
Sommario
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 6
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 8
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ (art. 83 comma 3) 8
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO – PROFESSIONALI
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE. 9
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 9
10. GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE 11
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 14
13. MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTA 14
14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 15
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 16
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 17
14.2.1 SOGGETTI PER I QUALI DEVE ESSERE RESO IL DGUE 18
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 18
14.4 DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI DICHIARAZIONI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 21
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 23
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 24
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 24
19. APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 25
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 26
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 26
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 27
24. DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO 27
1. PREMESSE
Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta in oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto. Con determinazione a contrarre n. DPB003/466 del 12/12/2019, si è determinato di affidare i lavori di manutenzione finalizzati all’adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro nelle sedi in uso/proprietà della Giunta Regionale d’Abruzzo.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, basata sull’accordo quadro aggiudicato ad un unico operatore economico, e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e ss.mm.ii..
Nello specifico, si prevede, in via esemplificativa, non esaustiva e non vincolante, di intervenire sugli immobili riportati nell’Elenco dei Fabbricati in calce alla relazione Tecnico-illustrativa con la precisazione che l’Accordo Quadro si estende o si riduce automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio immobiliare della Giunta Regionale soggetto a manutenzione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivazione, ovvero uscirne, successivamente alla sua stipula, senza che l’Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile dell’Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione del Servizio Patrimonio Immobiliare.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
I documenti di gara e di progetto comprendono:
1. Bando di gara
2. Disciplinare della procedura di gara
3. Modulistica e DGUE
4. Capitolato speciale d’appalto
5. Schema di contratto
6. Schema ordinativo/contratto di lavoro;
7. Relazione
8. Elenco dei prezzi Regione Abruzzo – Aggiornamento 2019
9. Patto di integrità
10. Duvri
La documentazione di gara, compresi gli elaborati tecnici, è disponibile al link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi di gara e contratti dove saranno pubblicati anche gli adempimenti ex art.29 del Codice.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante PEC all’indirizzo xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx entro le ore 12:00 del giorno 10 Gennaio 2020.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima al link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi di gara e contratti. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC, o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
2.4 SPESE DI PUBBLICAZIONE
Tipo di pubblicazione |
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale |
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo |
n.1 quotidiano a diffusione nazionale |
n.1 quotidiano a diffusione regionale |
Sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, ai sensi del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016, il rimborso delle spese di pubblicità dell’importo presunto di € 6.000,00, nonché le spese di contratto, comprese quelli di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d’affidamento.
3. IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore stimato dell’appalto è di € 2.400.000,00 (euro duemilioniquattrocentomila/00) esclusa iva, di cui € 72.000,00 per oneri per la sicurezza, articolato come segue:
Descrizione | Categoria | Classifica | Importo | % | Prevalente/ Scorporabile | Qualificazione obbligatoria |
Edifici Civili e Industriali | OG 1 | IV | € 1.920.000,00 | 80 | Prevalente | SI |
Impianti Idrico- Sanitario, Cucine, Lavanderie | OS 3* | II | € 480.000,00 | 20 | Scorporabile | SI |
* trova applicazione il D.M. MIT n. 3 del 4 gennaio 2017 art.3 c.2 secondo cui L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
L’intervento si compone delle lavorazioni le cui specifiche sono dettagliate nel Capitolato speciale d’appalto.
In base ai dati storici sulle manutenzioni straordinarie svolte dalla Stazione Appaltante, la manodopera è stimata nel valore del 30% sull’importo dei lavori a base d’asta pari a € 720.000,00.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura, ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, avverrà secondo quanto stabilito nel Capo 5 del Capitolato Speciale di appalto.
4. DURATA
La durata prevista dell’appalto è pari a 36 mesi, prorogabile ai sensi dell’art. 106 del Codice.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo Regolamento) parti vigenti. Ai sensi dell’art 48 comma 7 del Codice è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle lett. b) e c) dell’art 45 comma 2 del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.
In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, come previsto ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice. L’operatore economico deve, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE”, da produrre in sede di partecipazione alla procedura.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ (art. 83 comma 3)
- Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO – PROFESSIONALI
- Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti le categorie così come indicate nella tabella al Paragrafo del Presente disciplinare.
Si applica nello specifico l’art. 12 c.2 lett. b) della L. 23 maggio 2014, n. 80 Conversione, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (Subappalto Qualificante o Necessario), che presuppone la qualificazione nella categoria prevalente con una classifica corrispondente all’importo totale dei lavori indicato nel bando di gara.
Pertanto è necessario possedere, oltre alla qualificazione in OG1 Classe IV, la qualificazione in OS3 Classe II per eseguire direttamente le lavorazioni; altrimenti è necessario ricorrere al subappalto (cosiddetto qualificante o necessario), indicandolo specificatamente nei documenti di gara, ovvero ricorrere alla partecipazione in forma associata e/o avvalimento.
Inoltre trova applicazione il D.M. MIT n. 3 del 4 gennaio 2017 art.3 c.2 secondo cui L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Per i consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di ordine speciale sono soddisfatti con le qualificazioni delle proprie consorziate.
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE.
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 48 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, secondo quanto disposto dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010 parti vigenti. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett.
b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 7.1.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2.
In particolare l’operatore economico deve compilare il quadro C della Parte II del DGUE e allegare un DGUE distinto per ciascuna delle imprese ausiliarie dei soggetti interessati, compilato nelle sezioni A e B della parte II, la parte III e la parte VI, il PassOE nonché della documentazione integrativa nei termini indicati al punto15.3. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione del DGUE.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento a decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
La disciplina del subappalto è regolata dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dal Capo 9 del Capitolato Speciale di Appalto. Per gli appalti di lavori costituiscono subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
Fatto salvo quanto previsto dall’art 105 comma 5 del Codice, la quota dei lavori subappaltabile secondo quanto previsto comma 2 dello stesso articolo, non può superare il valore del 40% (così come modificato del “Decreto Sblocca Cantieri”) dell’importo complessivo delle opere e deve essere autorizzata dalla Stazione appaltante.
Il concorrente deve obbligatoriamente indicare, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dalla lettera c) del comma 4 dell’art. 105 del Codice, compilando l’apposita sezione del DGUE (Parte II lett D).
Per l’esecuzione delle lavorazioni di natura impiantistica di cui al D.M. 22.01.2008, n.37, il soggetto esecutore deve possedere le prescritte abilitazioni. Il requisito deve essere posseduto in fase esecutiva. Qualora in difetto al momento della partecipazione alla procedura di gara l’operatore economico dovrà dichiarare nel DGUE di avvalersi del subappalto entro il limite complessivo del 40% dell’importo contrattuale (in suddetto limite rientrano tutte le lavorazioni subappaltabili di qualsiasi tipologia e categoria) o procedere, entro l’avvio della fase esecutiva, all’acquisizione delle stesse.
Non è obbligatoria l’indicazione del/i nominativo/i del subappaltatore/i. L’indicazione del nome e il possesso dei requisiti di moralità, di professionalità e di qualificazione, verrà operato successivamente alla presentazione dell’offerta, al momento del deposito del contratto di subappalto.
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista/i nelle ipotesi previste dal comma 13, art. 105 del Codice.
L’aggiudicatario, qualora decida di affidare parte dei lavori in subappalto o cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante e depositare presso quest’ultima, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso dei requisiti da parte del subappaltatore di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione da subappaltare e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’affidatario che si avvale del subappalto deve altresì allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti in caso di raggruppamento.
E’ fatto obbligo per l’affidatario, secondo quanto previsto dall’art. 105 comma 2 del Codice, comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad € 48.000,00 (euro quarantottomila/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) documento di identità del fideiusssore.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
1. documento digitale ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, su supporto informatico, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dall’operatore economico;
2. in formato cartaceo in originale.
In caso di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE non ancora costituito, la fideiussione deve essere unica, intestata a nome di tutte le imprese che costituiranno il consorzio o il GEIE, e deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziande o delle imprese costituende il gruppo europeo, esecutori dell’appalto.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nella Busta Amministrativa il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:
a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete;
b. consorzio stabile e/o consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva.
È sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, la fideiussione deve essere intestata a nome di tutte le imprese che hanno costituito il raggruppamento, e può essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante dell’impresa mandataria, in nome proprio e per conto di tutti i mandanti, con responsabilità “solidale” nel caso di riunione di tipo orizzontale, (in tal caso è ammessa, ma non è obbligatoria, la sottoscrizione del contratto di garanzia da parte di tutti i legali rappresentanti delle imprese costituitesi in raggruppamento).
Garanzia definitiva:
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell’articolo 103 del Codice, una garanzia denominata garanzia definitiva con una della modalità previste per la garanzia provvisoria e indicate in questo paragrafo del valore pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20% l’aumento sarà di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva gode delle riduzioni previste per quella provvisoria e sopraindicate.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuale inadempimento e di tutte le situazioni previste dall’articolo 103 del Codice e deve essere rilasciata dai soggetti aventi le caratteristiche di cui al comma 3 dell’art. 93 e prevedere espressamente quanto indicato al comma 4 dell’articolo 103:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile;
- l’operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria come disposto dal comma 3 dell’articolo 103 del Codice.
Per lo svincolo progressivo della cauzione definitiva e per il pagamento della rata di saldo si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 103 del Codice e l’art. 235 del D.P.R. 207/2010.
Polizza assicurazione:
Ai sensi dell’articolo 103 comma 7, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare una polizza assicurativa che copra sia i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, sia per la responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione. Per i danni di esecuzione la Stazione Appaltante richiede una somma assicurata, pari all’importo dei lavori oltre all’I.V.A.
Per la polizza RCT la Stazione Appaltante richiede una somma assicurata non inferiore ad euro 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato.
11. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
13. MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTA
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno far pervenire un plico debitamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, contenente i documenti indicati ai successivi paragrafi 14 e 15, al seguente indirizzo:
Regione Abruzzo - Servizio Patrimonio Immobiliare, Via Xxxxxxxx Xx Xxxxx, n.6, 67100, L’AQUILA con l'indicazione del mittente, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata e con la seguente dicitura:
GARA D’APPALTO: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore per l’esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro delle sedi da eseguire sugli immobili in uso/proprietà della Giunta Regionale d’Abruzzo. Annualità 2019-2020-2021.
CIG 81403361C7 - NON APRIRE
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 Gennaio 2020 pena l’esclusione. Detto plico potrà essere recapitato a mezzo raccomandata postale a.r., tramite corriere o consegna a mano presso il Servizio sotto specificato, che rilascerà apposita ricevuta, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (sabato escluso) e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
L’ufficio rilascerà apposita ricevuta solo su richiesta e solo nel caso di consegna a mano.
La prima seduta pubblica avverrà alle 10:00 del giorno 28 Gennaio 2020 presso la Regione Abruzzo, via Xxxxxxxx xx Xxxxx, n.6, 67100, L’AQUILA - “Sala Gare” del Servizio Patrimonio Immobiliare.
Le successive sedute saranno comunicate ai partecipanti con debito anticipo mediante avviso sul Portale della Regione Abruzzo nella sezione Bandi di Gara e Contratti.
La mancata presentazione del plico nei termini e modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione dalla procedura di gara dell’offerta presentata dall’impresa.
Documentazione da presentare
Detto plico dovrà contenere, al suo interno, due buste debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e riportanti le seguenti diciture:
1) Busta A - Documentazione Amministrativa;
2) Busta B - Offerta economica.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta A- Documentazione Amministrativa, contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e secondo la modulistica allegata al presente disciplinare.
Nello specifico dovrà contenere i seguenti documenti:
a) domanda di partecipazione, conforme al modello Allegato 1A, redatta in bollo, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore, in quest’ultimo caso con allegata copia conforme all’originale della relativa procura oppure la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale del concorrente (ulteriori specifiche al paragrafo 14.1)
b) dichiarazioni integrative, conforme al modello Allegato 1A, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, firmata dal legale rappresentante o da un procuratore, in quest’ultimo caso con allegata copia conforme all’originale della relativa procura oppure la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale del concorrente (ulteriori specifiche al paragrafo 14.3).
c) documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello allegato, che costituisce un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante ed allegato alla busta in formato digitale su supporto informatico.
d) PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP dell’Operatore economico; in caso di avvalimento dovrà essere allegato anche il PassOE dell’impresa ausiliaria; in presenza di un consorziato esecutore il PASSOE relativo al consorziato;
e) attestazione pagamento del contributo all’ANAC recante evidenza del codice identificativo di gara;
f) cauzione provvisoria e, se dovuta, dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, come quantificata al paragrafo 10 del presente disciplinare;
g) (eventuale) procura: l’impresa concorrente deve produrre copia autentica o copia conforme all’originale della procura;
h) (eventuale) copia conforme della documentazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
i) “Patto di integrità”, secondo il modello sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato dal legale rappresentante di ciascun’impresa.
l) documento di identità del/i sottoscrittore/i come specificato al Paragrafo 14.1.
m) in caso di partecipazione di imprese aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero copia della istanza inviata per ottenere l’autorizzazione medesima. La stazione appaltante procederà a verificare d’ufficio gli elenchi degli Operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro;
n) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale.
I soggetti che partecipano in forma associata dovranno inserire nella Busta A l’ulteriore documentazione indicata nel paragrafo 14.4.
In caso di avvalimento l’operatore dovrà compilare e inserire la seguente documentazione:
1. DGUE Parte II – Informazioni sull’operatore economico sezione C indicando la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Dovrà inoltre allegare per ciascuna ausiliaria:
2. DGUE in formato elettronico su supporto informatico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
3. dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 14.3 (Modello Allegato 1A);
4. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e mezzi necessari, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
6. PASSOE dell’ausiliaria.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in bollo secondo Modello Allegato 1A, deve essere sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore, in quest’ultimo caso con allegata copia conforme all’originale della relativa procura oppure la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale del concorrente.
In caso di partecipazione in forma associata la domanda di partecipazione è sottoscritta da:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.
In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente, eventualmente, allega copia conforme all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dovrà essere resa la dichiarazione sostitutiva del procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Al fine della partecipazione alla procedura di gara, il concorrente compila il DGUE (Allegato 3A) secondo quanto di seguito indicato, sottoscrive digitalmente e lo trasferisce su supporto informatico (ad es. CD, Pen drive, ecc).
Si prega di voler utilizzare esclusivamente il modello di DGUE allegato al presente disciplinare, D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, al fine di agevolare le operazioni di gara ed evitare il ricorso al soccorso istruttorio.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 14.3 (Modello Allegato 1A); In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale richiesto nel presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria richiesta nel presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica richiesta nel presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice.
14.2.1 SOGGETTI PER I QUALI DEVE ESSERE RESO IL DGUE
Il DGUE limitatamente alla Parte III, scheda A (tutta) e D primo riquadro e parte VI dichiarazioni finali, deve essere reso per i soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice.
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni utilizzando preferibilmente il modello di cui al
Modello Allegato 1A, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
2. di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati di gara;
3. di aver verificato le capacità e le disponibilità e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali dell’appalto per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori;
4. di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità, tipologia, categoria e classifica dei lavori indicati nel Capitolato.
5. il possesso dei requisiti di idoneità professionale;
6. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. L’operatore indica inoltre se il legale rappresentante dichiara il possesso dei requisiti art. 80 commi 1 e 2 per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice mediante utilizzo del modello DGUE in cui devono essere esplicitamente riportati o se le dichiarazioni saranno rese singolarmente ai sensi del DPR 445/2000. Tali dichiarazioni devono essere rese anche per i cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
7. di essere/non essere in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l’esecuzione dei lavori di natura impiantistica;
8. di accettare l’eventuale consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza;
9. di essere iscritto/ non iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza;
10. il contratto applicato ai propri lavoratori, ecc.;
11. le posizioni previdenziali ed assicurative;
12. di detenere/non detenere funzioni in alcun altro soggetto partecipante all’appalto;
13. di aver diritto alle riduzioni dell’importo della garanzia, sia provvisoria che definitiva;
14. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) del Codice;
15. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 f-ter) del Codice;
16. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del Codice;
17. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) bis del Codice;
18. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) ter del Codice;
19. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) quater del Codice;
20. di accettare il patto di integrità;
21. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto;
22. di autorizzare/non autorizzare l’accesso agli atti;
23. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Per gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:
24. di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 allegando copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
25. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Regione Abruzzo a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Regione Abruzzo a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
26. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
27. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
28. di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
29. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Regione Abruzzo a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Regione Abruzzo a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
30. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli Operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
31. di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.
Le dichiarazioni integrative, Modello Allegato 1A, sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento a tutto il documento;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento a tutto il documento
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento ai punti n. 1-5-6-7-9-10- 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24-28 (ove pertinente) -32 (ove pertinente)
La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento ai punti n. 1- 5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24-28 (ove pertinente) -32 (ove pertinente).
14.4 DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI DICHIARAZIONI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
I soggetti associati dovranno produrre e inserire nella Busta A-Documentazione Amministrativa la seguente documentazione:
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.( Modello Allegato 2A)
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:
a) l’Operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
c) ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con le relative quote di esecuzione.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
La Busta B, ovvero la Busta Economica, deve contenere l’offerta economica redatta secondo il modello Allegato A4, secondo le seguenti modalità:
- nel campo “Ribasso percentuale”, il ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza (non soggetti a ribasso).
Il ribasso è espresso in cifre, con massimo due numeri decimali dopo la virgola, le cifre ulteriori non verranno prese in considerazione;
- nel campo “Costi aziendali salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” indicare i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016). Tali costi dovranno essere quantificati dall’Operatore economico.
Detti costi relativi alla sicurezza aziendale connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- nel campo “Costi della manodopera” indicare i costi di cui all’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016, sulla base di quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto e nel presente disciplinare.
In caso di RTI costituendo l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 14.1.
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. A titolo non esaustivo valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) sono sanabili;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice qualora l’offerta sia conforme ai requisiti, alle condizioni, ai criteri indicati nel bando, nel presente disciplinare e nei documenti di gara, nonché provenga da un offerente che non sia stato escluso ai sensi dell’art. 80 del Codice e che soddisfi i criteri di selezione fissati nel bando e dal presente disciplinare ai sensi dell’art. 83 del Codice.
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque si procederà all’individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’articolo 97 e si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale, come disposto dall’art. 97 comma 8 del Codice.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica sarà in data 28 Gennaio 2020 alle ore 10:00, e avverrà presso la Sala Gare del Servizio Patrimonio Immobiliare – Xxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx x. 0 a L’Aquila e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata al giorno successivo. Nel caso in cui dovessero essere modificati luogo, data o orari tali modifiche saranno comunicate ai concorrenti sul portale della Regione Abruzzo nella sezione Bandi di Gara e Contratti.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con avviso pubblicato sul Portale della Regione Abruzzo nella sezione Bandi di Gara e Contratti.
Il seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo invio delle buste dai concorrenti e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il seggio di gara si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La Stazione Appaltante può revocare l’aggiudicazione se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova, l’assenza di uno o più requisiti richiesti in sede di gara oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
19. APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa verifica di conformità della documentazione.
Il seggio procederà alla formulazione della graduatoria.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia calcolata secondo quanto disposto all’art. 97, il seggio di gara procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art 97 comma 8, se il numero delle offerte è pari o superiore a dieci.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria finale. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano lo stesso ribasso si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il seggio di gara provvede a disporre eventuali esclusioni per:
- mancata separazione dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Busta A;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In tali casi la stazione appaltante procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
La verifica dell’anomalia delle offerte avverrà secondo quando disposto dall’art. 97 del Codice. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 8, del Codice, il Seggio procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale.
Il RUP provvederà inoltre a richiedere e verificare i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile della procedura di affidamento in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione.
La Stazione Appaltante procede ad acquisire i documenti necessari ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
A decorrere dall’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) a mezzo pec e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b) del Codice, può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
Con le modalità definite nel paragrafo 10, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante la polizza assicurativa prevista dall’art. 103, comma 7 del Codice.
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di pubblicazione, contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205, 207, 208 e 211 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ esclusa la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Procedure di ricorso: ricorso ex artt. 119 e 120 Cod. Proc. Amm. al TAR L’Aquila.
23. RISERVATEZZA DEI DATI
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. per le finalità e le modalità previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
24. DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., alle Linee Guida ANAC e al DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore, nonché a tutta la legislazione speciale in materia nonché al Capitolato Speciale di Appalto.
Allegati:
-Modello 1A (Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative)
- Modello 2A (Consorzio)
- Modello DGUE 3A
- Modello 4A (Offerta economica)