REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
CITTA’ di FABRIANO
PROVINCIA DI ANCONA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 24/09/2020)
INDICE
TITOLO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL’IMPOSTA
Art. 1 – Oggetto del regolamento 4
Art. 2 – Soggetto attivo 4
Art. 3 – Presupposto dell'imposta 4
Art. 4 – Soggetti passivi 4
TITOLO II - DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA
Art. 5 – Definizione di immobili assoggettati all'imposta 5
Art. 6 – Fabbricati assimilati all’abitazione principale 6
Art. 7 – Quota statale del tributo 7
Art. 8 – Base imponibile dei fabbricati 7
Art. 9 – Valore imponibile delle aree edificabili 8
Art. 10 – Detrazione per abitazione principale 8
Art. 11 – Alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) e dagli altri istituti pubblici 9
Art. 12 – Riduzioni della base imponibile 9
Art. 13 – Requisiti dei fabbricati inagibili 9
TITOLO III - ESENZIONI E RIDUZIONI
Art. 14 – Esenzioni dei terreni agricoli 11
Art. 15 - Esenzioni di altri immobili 11
Art. 16 – Riduzioni per immobili locati a canone concordato 12
TITOLO IV - VERSAMENTI, DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI, RATEIZZAZIONE, CONTENZIOSO
Art. 17 – Aliquote, detrazioni ed agevolazioni 12
Art. 18 – Versamento dell'imposta 13
Art. 19 – Versamento dell'imposta per fattispecie particolari 14
Art. 20 – Differimento dei termini di versamento dell'imposta in situazioni particolari 14
Art. 21 – Dichiarazione IMU 14
Art. 22 – Deducibilità dell'IMU 15
Art. 23 – Sanzioni 15
Art. 24 – Ravvedimento operoso 16
Art. 25 – Funzionario responsabile IMU 16
Art. 26 – Poteri del Comune 16
Art. 27 – Attività di controllo e accertamento 17
Art. 28 – Interessi 18
Art. 29 – Riscossione coattiva 18
Art. 30 – Somme di modesto ammontare 18
Art. 31 – Contenzioso 18
Art. 32 – Rimborsi e compensazioni 19
Art. 33 – Rateizzazione 19
Art. 34 – Modalità di rateizzazione 20
Art. 35 – Incentivi per recupero evasione 21
Art. 36 – Trattamento dei dati personali 22
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 37 – Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento 22
TITOLO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL’IMPOSTA
ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Le disposizioni del presente regolamento regolano l’applicazione nel Comune di Fabriano dell’Imposta municipale propria, istituita e disciplinata dall’art. 1 commi 738-783 della L. 160/2019.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano in particolare condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi per l’applicazione dell’imposta e sono adottate nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ARTICOLO 2 SOGGETTO ATTIVO
1. L’imposta è applicata e riscossa dal Comune di Fabriano, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione.
2. L’imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.
ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
1. Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Fabriano, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.
2. Il possesso dell’abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dai successivi artt. 5 e 6, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI
1. I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell’imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
TITOLO II – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL’IMPOSTA ARTICOLO 5
DEFINIZIONE DI IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL’IMPOSTA
1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria:
a. per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b. per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell’unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
c. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell’immobile adibito ad abitazione principale; l’unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell’abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 817 del codice civile.
d. per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di
espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l’utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
e. per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
2. In relazione a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma, per area pertinenziale si intende l’area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.
3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.
ARTICOLO 6
FABBRICATI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Sono assimilati all’abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:
a. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
c. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
f. l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU, la cui
omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione.
ARTICOLO 7
QUOTA STATALE DEL TRIBUTO
1. È riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
2. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
ARTICOLO 8
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI
1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, all’ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo; a titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:
1. variazione di destinazione d’uso dell’unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
2. soppressione catastale di un’unità immobiliare;
3. nuova costituzione catastale di un’unità immobiliare;
4. fusione catastale di due o più unità immobiliari.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l’utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l’allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all’uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).
ARTICOLO 9
VALORE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI
1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale. La deliberazione di Giunta può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente. Non si procede ad accertamento nel caso in cui l’imposta sia stata correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello deliberato dalla Giunta comunale, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. In tal caso il Comune può procedere al recupero dell’eventuale maggiore imposta calcolata tenendo conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.
3. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui all’art. 5 comma 2.
ARTICOLO 10
DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
ARTICOLO 11
ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI (IACP) E DAGLI ALTRI ISTITUTI PUBBLICI
1. La detrazione di euro 200,00 prevista per l’abitazione principale si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.
ARTICOLO 12
RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per:
a. i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b. i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato;
c. le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.
ARTICOLO 13
REQUISITI DEI FABBRICATI INAGIBILI
1. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) dell’articolo 12 l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l’utilizzo dell’immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all’uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone.
2. Ai fini dell’applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
3. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
a. fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all’art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
b. fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all’art. 3, lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l’esecuzione dei lavori stessi, in quanto diviene tassabile l’area;
c. fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;
x. xxxxxxxxxx dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità;
e. immobili di nuova costruzione, già muniti di classamento catastale, ancorché di fatto non ultimati, in quanto l’inagibilità o l’inabitabilità devono intendersi “sopravvenute”.
4. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
a. fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio;
b. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
c. strutture di collegamento e strutture verticali, quali pilastri, murature perimetrali o di confine, con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
d. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
e. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati;
f. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero o di demolizione o di ripristino, nonché fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali (salvo diversa disposizione normativa).
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d’uso, e l’inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
6. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’inizio della condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione in alternativa di:
a. richiesta di xxxxxxx, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali;
b. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, presentata al Servizio Tributi, contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell’immobile che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
7. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d’imposta, sempreché le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
8. L’omissione di uno degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione.
TITOLO III – ESENZIONI E RIDUZIONI ARTICOLO 14
ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI
1. I terreni agricoli situati nel Comune di Fabriano sono esenti dall’imposta, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
ARTICOLO 15 ESENZIONE DI ALTRI IMMOBILI
1. Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a. gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l’esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;
d. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all’esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all’art. 16, lettera a) della L. 222/1985.
2. L’esenzione di cui alla lettera (g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
a. identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
b. rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall’art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.
4. Per destinazione dell’immobile, quale presupposto per beneficiare dell’esenzione di cui al comma 1, si intende l’esclusiva destinazione temporale e spaziale dell’immobile alla specifica finalità a cui è riferita l’esenzione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 91 bis del
D.L. n. 1/2012 e s.m.i.
ARTICOLO 16
RIDUZIONI PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
1. Si applica la riduzione d’imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:
a. contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell’art. 2, comma 3;
b. contratti per studenti universitari di cui all’art. 5, comma 2-3;
c. contratti transitori di cui all’art. 5, comma 1.
2. L’agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall’accordo territoriale definito in sede locale.
TITOLO IV – VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI, RATEIZZAZIONE, CONTENZIOSO
ARTICOLO 17
ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI
1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.
2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Il comune è tenuto a inserire nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero delle Finanze, il prospetto delle aliquote approvate, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, al fine della pubblicazione delle stesse entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di esplicare i suoi effetti dal primo gennaio dell’anno di riferimento.
3. A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
4. In ogni caso, anche se non si intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755 della Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772 della Legge n. 160/2019. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
5. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della Legge n. 160/2019 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.
6. In caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione da parte del Comune entro il termine del 14 ottobre sopra citato al comma due, sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissate dalla legge.
7. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
ARTICOLO 18 VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
3. Gli enti non commerciali, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g) del presente regolamento effettuano il versamento dell’imposta in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della Legge n. 160/2019, pubblicato ai sensi del comma 767 della Legge n. 160/2019 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. I medesimi soggetti eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2020.
4. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
5. I versamenti d’imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale dedicato, nonché attraverso la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del d.lgs. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, che sarà regolata con decreto attuativo.
6. Non sono dovuti versamenti quando l’importo dell’imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.
7. L’importo da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 166, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l’arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:
• effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d’imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
• effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione.
ARTICOLO 19
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA PER FATTISPECIE PARTICOLARI
1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.
2. Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
ARTICOLO 20
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA IN SITUAZIONI PARTICOLARI
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 777 della Legge n. 160/2019, in caso di calamità naturali, emergenze sanitarie o altre situazioni particolari, il Consiglio Comunale può, con proprio atto, deliberare il differimento dei termini per il versamento del tributo, previo parere dell’Organo di revisione, in applicazione del disposto dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, incidendo sulla normazione regolamentare del tributo.
2. Il differimento dei termini di pagamento può riguardare soltanto la quota comunale e non la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva.
ARTICOLO 21 DICHIARAZIONE IMU
1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
2. La dichiarazione può essere presentata mediante:
a. Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
b. A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
c. Trasmissione telematica diretta con posta certificata;
d. Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all’invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.
3. La presentazione della dichiarazione, ovvero la sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, che disciplinerà altresì i casi in cui la dichiarazione deve essere presentata, ai sensi dell’art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui sopra, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.
4. In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici derivanti dall’assimilazione all’abitazione principale degli alloggi sociali e degli immobili appartenenti a personale delle forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, appartenenti alla carriera prefettizia ecc., di cui all’articolo 6 del presente regolamento e di quelli previsti per gli immobili merce, per l’azzeramento dell’aliquota per le annualità 2020 e 2021 e per l’esenzione dal 2022, il soggetto passivo deve attestare nel modello di dichiarazione, il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
5. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 15, comma 1, lettera g) sono obbligati a presentare annualmente, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale, con la quale attestano il possesso dei requisiti e indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui sopra, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 4 luglio 2014. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.200.
ARTICOLO 22 DEDUCIBILITA’ DELL’IMU
1. L’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
2. La deducibilità di cui al comma uno si applica nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021, mentre la percentuale sarà del 100 per cento a decorrere dal 2022.
ARTICOLO 23 SANZIONI
1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e s.m.i..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 26, entro il termine indicato nell’atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
ARTICOLO 24 RAVVEDIMENTO OPEROSO
1. Le sanzioni previste dall’articolo precedente sono ridotte qualora il contribuente ricorra all’istituto del ravvedimento operoso nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 13 D. Lgs.
n. 472/1997 e all’art. 13 D. Lgs. n. 471/1997, sempreché la violazione non sia stata formalmente contestata mediante la notificazione degli avvisi di accertamento o di liquidazione. Anche all’IMU si applica il ravvedimento operoso lungo, già previsto per i tributi erariali.
2. L’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997 dispone che:
• Il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;
• Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
• Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
Inoltre solo sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi calcolati con il tasso legale, calcolati in base ai giorni di ritardo (1/365 della misura annua al giorno).
ARTICOLO 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU
1. Con deliberazione di Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 778 della L. 160/2019 e s.m.i..
ARTICOLO 26 POTERI DEL COMUNE
1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
a. inviare questionari al contribuente;
b. richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
c. richiedere l’esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
d. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
e. accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati;
f. richiedere all’amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
• copia del registro di anagrafe condominiale di cui all’art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
• elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
2. L’utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell’atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all’art. 23, comma 4 del presente regolamento.
3. Il funzionario responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell’accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al comma 2, al personale titolato ed autorizzato all’effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui all’art. 1, comma 179 e ss. della L. 296/96 e s.m.i..
ARTICOLO 27
ATTIVITA’ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO
1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all’articolo precedente.
2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.
3. A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata, nei casi previsti dalla normativa vigente, di motivato avviso di accertamento d’ufficio od in rettifica; l’avviso di accertamento può avere come oggetto una pluralità di annualità d’imposta anche contenendo contestazione ed irrogazione sanzioni per violazioni differenti.
4. Ai sensi dell’art.1, comma 792 della Legge n. 160/2019, tutti gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, acquisiscono la natura di titolo esecutivo. L’avviso di accertamento specifica pertanto le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie. Vista la propria natura di titolo esecutivo, l’avviso di accertamento contiene l’intimazione che, in caso di inadempimento entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’avviso), si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell’ingiunzione di pagamento. L’atto deve riportare altresì l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni oltre il termine ultimo per il pagamento (quindi 120 giorni), procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
Il contenuto degli avvisi esecutivi deve essere riprodotto anche in tutti i successivi atti notificati al contribuente in caso di definitività dell’atto impugnato. Le azioni esecutive, incluse le misure cautelari come il fermo amministrativo e l’ipoteca, potranno essere attivate direttamente senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, da parte dell’agente di riscossione (AdE-R).
5. Le riscossioni forzate conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.
6. A richiesta del contribuente l’ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L’avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l’intero importo a debito e l’importo a credito che si compensa. L’eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.
ARTICOLO 28 INTERESSI
1. La misura annua degli interessi di mora e di rimborso, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell’eseguito versamento.
ARTICOLO 29 RISCOSSIONE COATTIVA
1. Sulla base degli atti di accertamento notificati che hanno acquisito l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i., la riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97;
b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.
ARTICOLO 30
SOMME DI MODESTO AMMONTARE
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari od inferiori a 12,00 euro per anno d’imposta.
2. Il Comune non procede all’accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti qualora l’ammontare dovuto, escluse le sanzioni amministrative e gli interessi, non superi, per ciascun anno d’imposta, l’importo di euro 12,00.
ARTICOLO 31 CONTENZIOSO
1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
ARTICOLO 32 RIMBORSI E COMPENSAZIONI
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori a euro 12,00 per ciascun anno d’imposta.
4. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l’autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell’imposta IMU non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d’imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un’attestazione indicante l’ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d’imposta.
ARTICOLO 33 RATEIZZAZIONE
1. Per debiti derivanti dalla notifica di avvisi di accertamento IMU, esecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza di parte, presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso, tramite l’apposito modello predisposto dal Comune, debitamente sottoscritto, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall’ufficio tributi e firmato per accettazione dal contribuente.
2. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in caso di temporanea, oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore.
3. L’istanza di rateizzazione può essere presentata per importi complessivamente dovuti pari o superiori a trecento (300,00) euro per le persone fisiche e le ditte individuali e per importi complessivamente dovuti pari o superiori a cinquecento (500,00) euro per le persone giuridiche e le società di persone.
L’istanza di rateizzazione non può essere presentata nei seguenti casi:
a) deposito in Tribunale di un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare); deposito in Tribunale di una domanda di concordato preventivo (art. 161 X.X. x. 000/0000 – Legge fallimentare); deposito in Tribunale di una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovra indebitamento (artt. 6 e seguenti Legge n. 3/2012);
b) quando il richiedente sia moroso, in relazione a precedenti rateazioni o dilazioni, concesse dal Comune o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
c) quando risultano a carico del richiedente procedure esecutive, quali il pignoramento mobiliare od immobiliare, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, per il mancato pagamento di debiti di qualsiasi natura;
d) quando il soggetto risulti inadempiente per debiti nei confronti del Comune di Fabriano, assunti a qualunque titolo;
e) quando la ditta individuale/società si trova in stato di liquidazione.
4. Per stato temporaneo di difficoltà, si intende la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante
dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale, secondo i seguenti parametri:
a) le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato possono accedere alla rateizzazione soltanto in caso di valore ISEE del nucleo familiare del richiedente, non superiore ad euro 26.000,00.
I soggetti interessati devono presentare istanza di rateizzazione, dalla quale risulti che hanno un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare, relativo all’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza, non superiore al limite sopra riportato, allegando copia della dichiarazione I.S.E.E. presentata all’INPS.
b) società di persone, società di capitali, ditte individuali in contabilità ordinaria, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici:
Il limite di accesso alla rateazione viene determinato sulla base dei seguenti parametri:
- indice di liquidità così determinato: importo liquidità corrente + importo liquidità differita / passivo corrente.
Esso deve essere inferiore a 1;
- indice alfa: importo del debito complessivo comprensivo degli interessi, spese dovute / totale valore ricavi e proventi, per cento. Esso deve essere superiore a 4.
I soggetti interessati devono presentare apposita autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000, allegando copia del bilancio di esercizio relativo all’ultimo anno precedente a quello in cui viene presentata l’istanza di rateizzazione, nonché prospetto di calcolo dell’indice di liquidità che deve risultare inferiore ad 1 e dell’indice alfa, che deve essere superiore a 4, sottoscritto dai revisori legali dei conti o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti esperti contabili o consulenti del lavoro. Per il calcolo dell’indice alfa, di cui sopra, il professionista che redige il modello dovrà fare riferimento all’importo del debito complessivo della ditta individuale/società, che risulta in carico presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e all’importo del debito dovuto al Comune di Fabriano.
5. Il Comune, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell’istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente, che lo sottoscrive e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento. Ai fini del pagamento i soggetti devono comunicare gli estremi del conto corrente bancario o del conto banco posta sul quale verranno addebitate le rate mensili del piano rateale, con modalità SDD (Sepa Direct Debit).
6. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.
ARTICOLO 34 MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE
1. Il Comune può ripartire il pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, come disciplinata all’articolo precedente, secondo il seguente schema:
a) fino ad euro 300,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 300,01 a euro 500,00 fino a tre rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da quattro a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Il piano rateale viene revocato, in caso di mancato pagamento di n. 2 rate anche non consecutive, dopo espresso sollecito; in questo caso il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può essere più rateizzato e l’importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.
3. Per importi superiori ad euro 20.000,00 l’ufficio richiede garanzia fideiussoria di primari Istituti bancari o assicurativi.
4. La rateizzazione viene calcolata sull’importo totale dell’atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, stabilito dal Funzionario Responsabile d’imposta, tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente e dell’importo da rateizzare, nell’ambito degli scaglioni di cui al precedente comma 1.
5. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione. Unitamente alla prima rata vengono conteggiati gli interessi maturati sul debito fino alla data della domanda di rateizzazione. La scadenza delle rate mensili è fissata nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
6. E’ possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l’importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
7. L’ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad euro 100,00.
8. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, oltre al rimborso delle spese per la procedura determinate in euro 10,00. Gli interessi sono calcolati dall’inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell’ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.
9. Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale ed a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del precedente comma 2, in caso di documentato e comprovato peggioramento della propria situazione economica, potranno ottenere in alternativa o una sospensione fino a 12 mesi della prima rata o un incremento della durata del proprio piano rateale fino ad ulteriori 12 rate, senza però superare il massimo di settantadue rate mensili.
Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali del debitore, in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. Le cause giustificanti la sospensione o l’incremento della durata del piano rateale sono le seguenti:
a) difficoltà economica dovuta alla perdita del lavoro dipendente (documentata con lettera di licenziamento);
b) difficoltà economica dovuta dalla collocazione in cassa integrazione (documentata con lettera del datore di lavoro).
Tali eventi dovranno essersi verificati successivamente alla concessione della rateazione già in corso, o al momento della richiesta di una rateazione, per poterne consentire l’incremento del numero di rate oppure la sospensione.
Al fine di ottenere la sospensione o l’incremento delle rate i soggetti interessati devono presentare apposita istanza, corredata di idonea documentazione, comprovante il peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali e/o reddituali, in seguito alla quale il Comune decide, entro 60 giorni, con proprio provvedimento, di sospendere, di concedere una maggiore rateazione o di rigettare l’istanza.
ARTICOLO 35
INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE
1. In applicazione dell’art. 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.
ARTICOLO 36 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ARTICOLO 37
ENRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
2. Il presente regolamento ha effetto per l’anno di riferimento a condizione che sia adottato entro il termine previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione ed inserito dal Comune nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, al fine della pubblicazione dello stesso entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.