Articolo 1 - Costituzione e denominazione
Articolo 1 - Costituzione e denominazione
E’ costituita tra le Organizzazioni regionali dell’Artigianato CONFARTIGIANATO/FRAS - CNA - CASARTIGIANI - CLAAI e le Organizzazioni regionali dei Sindacati dei lavoratori CGIL - CISL e UIL, un’associazione sindacale ai sensi del Capo III, Titolo II - Libro Primo del Codice Civile, denominata “Ente Bilaterale Artigianato Sardegna”, nel seguito denominato “Ente”. L’Ente potrà utilizzare la denominazione abbreviata EBAS.
Articolo 2 - Scopo e finalità
1. L’EBAS non ha fini di lucro ed e’ finalizzato alla erogazione di prestazioni e servizi per le imprese e i loro lavoratori dipendenti che rientrano nella sfera di applicazione dell’Accordo Interconfederale del 21.7.1988 e successive modifiche e integrazioni, concordati fra le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
2. In particolare l’EBAS provvederà alla gestione dei Fondi contrattualmente obbligatori, costituiti al suo interno mediante accordi fra le Organizzazioni Fondatrici.
3. L’EBAS provvederà, quindi, alla:
− rappresentanza istituzionale dell’Ente nei confronti dei vari soggetti terzi in relazione alla propria attività;
− valorizzazione e consolidamento in tutti gli ambiti significativi delle specificità delle relazioni sindacali nell’artigianato e le relative esperienze di gestione bilaterali;
− salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente ed imprenditoriale attivando prestazioni rivolte al sostegno dei redditi dei lavoratori e del sistema delle imprese artigiane;
− sostegno delle attività delle rappresentanze sindacali sul territorio e delle attività congiunte tra le organizzazioni dell’Artigianato e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
− promozione della mutualità attraverso prestazioni di previdenza e di assistenza sia a favore dei lavoratori sia a favore dei titolari di impresa, soci, collaboratori familiari;
− raccolta delle risorse e loro gestione secondo le prestazioni e le provvidenze previste dagli accordi fra i soci;
− organizzazione del sistema informativo e promozionale dell’attività dell’Ente per far conoscere i vari servizi offerti alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti.
4. L’EBAS, inoltre, avrà facoltà di:
− partecipare alle politiche formative regionali, nazionali e comunitarie, sviluppare le ricerche sui fabbisogni formativi, progettare e/o realizzare modelli e standard formativi in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
− promuovere indagini e ricerche sul comparto artigiano attraverso la propria struttura dell’Osservatorio regionale.
5. L’EBAS potrà inoltre svolgere ogni altro compito ad esso demandato da accordi stipulati fra le Organizzazioni di cui sopra.
6. La promozione e le modalità di erogazione delle prestazioni previste all’Articolo 3 lettera e) dello Statuto, saranno contenute in apposita Regolamentazione approvata dal Comitato di Gestione.
Articolo 3 - Sede e Durata
1. L’EBAS ha sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 96. La sede potrà essere trasferita con apposita delibera del Comitato di Gestione, che potrà istituire con apposita regolamentazione e previo accordo fra le Organizzazioni fondatrici, strutture di ufficio periferiche.
− Il Comitato di Gestione, in conformità allo Statuto ed agli accordi Xxx.xx, ha la possibilità di istituire uffici operativi periferici. La proposta, che può essere presentata dai Comitati paritetico Xxxx.xx, dovrà essere corredata da un dettagliato progetto, nel quale saranno evidenziati i fattori di: economicità, funzionalità e maggiore efficienza organizzativa della gestione complessiva dell’EBAS.
− Gli uffici periferici dell’EBAS dipendono dal Comitato di Gestione dell’Ente; quest’ultimo, nel caso che vengano meno i fattori di cui al comma precedente, provvederà alla loro chiusura.
− Per l’apertura di uffici operativi, di norma, verrà privilegiato il livello corrispondente di bacino.
− Il Comitato di Gestione dell’EBAS, in merito all’apertura, ovvero, alla chiusura degli uffici operativi periferici, delibererà con il voto favorevole di almeno 6/8 dei componenti.
2. L’Ente ha durata indeterminata.
Articolo 4 - Articolazioni Territoriali
L’Ente potrà istituire, con apposita regolamentazione, uffici periferici intercategoriali con compiti da definirsi da parte del Comitato di Gestione.
L’Ente potrà costituire tali articolazione territoriali, qualora si verifichino le seguenti condizioni ed in presenza di apposita delibera assembleare:
− congruità di adesioni;
− compatibilità economiche e di economicità di gestione;
− che l’articolazione territoriale non pregiudichi l’esistenza dell’Ente e che siano garantite le finalità previste dal presente Statuto.
Articolo 4 - Soci
1. Sono soci fondatori dell’Ente:
− le Organizzazioni regionali dell’Artigianato CNA, Confartigianato, CASARTIGIANI e CLAAI;
− le Organizzazioni regionali dei Sindacati dei Lavoratori CGIL, CISL e UIL.
2. L’Assemblea dell’EBAS può, all’unanimità, accogliere domande di ammissione di Associazioni Sindacali e Artigiane quali Soci Ordinari a seguito di contestuale sottoscrizione di relativo accordo Sindacale effettuato dal richiedente e dai Soci fondatori.
3. Il Socio Ordinario avrà parità di diritti rispetto ai Soci fondatori.
Articolo 5 - Recesso del Socio
1. La cessazione della qualità di socio fondatore si verifica mediante disdetta dell’A.I. nazionale del
21/7/1988 o dell’A.I. regionale del 29/1/1991 e successivi, ed ha effetto dal 1^ gennaio dell’anno successivo all’invio della disdetta.
2. In ogni caso i soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale contributo versato, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall’adesione all’EBAS.
3. Il recesso di uno dei Soci fondatori e’ causa di scioglimento dell’Ente; in tal caso si applicano le procedure di cui al 2^ comma dell’art. 23 del presente Statuto. Tuttavia, qualora, entro e non oltre 60 giorni dall’evento che ha portato allo scioglimento, l’Assemblea Straordinaria dei rappresentanti e dei soci residui deliberi la costituzione di un nuovo Ente Bilaterale Artigiano avente gli scopi e le finalità del presente statuto, tutte le attività e le passività dell’Ente sciolto sono assunte dal nuovo Ente.
Articolo 6 - Aderenti e destinatari delle provvidenze
1. Sono aderenti e destinatari:
− Tutte le imprese artigiane e forme associate, aventi i requisiti di cui alla Legge 443/85 e successive modificazioni o leggi sostitutive, che applicano un CCNL del settore artigiano;
− Nonché le imprese o unità produttive non artigiane che comunque risultino iscritte ad una delle Organizzazioni Artigiane Socie e/o alle Organizzazioni ad esse aderenti, con le modalità previste dagli accordi in essere.
2. Sono inoltre destinatari:
− i dipendenti delle imprese di cui sopra, in forza o comunque identificati dai regolamenti in vigore.
3. Tutte le imprese sono iscritte all’EBAS dal momento della loro adesione, tramite versamenti delle quote, ad uno o più fondi gestiti in modo diretto o indiretto dall’EBAS. Ad ogni impresa iscritta e ad ogni suo dipendente, l’Ente attribuisce un numero progressivo con relativo codice che verrà mantenuto fino alla cessazione del rapporto.
4. Il Comitato di Gestione dell’EBAS, predisporrà un apposito modello di adesione, il quale dovrà essere sottoscritto dalle imprese, alle quali verrà successivamente rilasciata un’attestazione dell’avvenuta iscrizione all’EBAS.
5. Alle imprese di cui al presente articolo, previa richiesta delle stesse, il Comitato di Gestione, provvederà a rilasciare idonea certificazione liberatoria attestante il versamento ai fondi previsti dai vari istituti contrattuali.
Articolo 7 - Sospensione e Cessazione dell’iscrizione
1. L’impresa non in regola con i versamenti ad uno o più Fondi di pertinenza contrattuale è sospesa dall’iscrizione. In tal caso il Comitato di Gestione deve provvedere al sollecito dei pagamenti.
2. L’impresa sospesa non ha diritto, fino alla regolarizzazione, alla erogazione dei contributi per sé e per i propri dipendenti nonché alla certificazione di regolarità presso gli Enti Pubblici.
3. La cessazione del rapporto di iscrizione avviene in seguito allo scioglimento dell’EBAS o alla cessazione dell’impresa stessa.
4. In caso di cessazione dell’iscrizione, le imprese non avranno diritto a trasmettere ad altri la propria quota, né ad alcun rimborso per quote associative e/o contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dalla adesione all’EBAS.
Articolo 8 – Entrate e mezzi finanziari
1. L’Ente trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal fondo comune costituito da:
− dagli eventuali contributi dei Soci;
− dalla contribuzione dei Fondi regionali dell’Ente;
− da eventuali avanzi di gestione EBAS;
− da contributi pubblici e privati;
− da proventi derivanti da iniziative sociali;
− da eventuali donazioni.
2. L’Ente potrà, inoltre, essere delegato a riscuotere:
− le ritenute operate al personale dipendente in base alle deleghe sindacali;
− gli oneri derivanti dai diritti sindacali (permessi per dirigenti sindacali, diritti allo studio, ecc.);
− le quote sindacali a titolo di servizio contrattuale, sia a carico delle imprese, sia a carico dei lavoratori dipendenti.
Articolo 9 - Organismi dell’Ente
Sono organi dell’Ente:
- l’Assemblea;
- il Comitato di Gestione;
- il Comitato di Presidenza;
- il Presidente ed il Vicepresidente vicario;
- il Collegio dei revisori dei Conti;
Articolo 10 - Assemblea
1. L’Assemblea e’ composta da 48 rappresentanti Regionali e Territoriali delle Organizzazioni socie garantendo la paritarietà tra le parti sindacale ed artigiana, ossia verranno indicati in numero 24 dalle Organizzazioni Artigiane e in numero 24 dalle Organizzazioni Sindacali.
2. Può essere convocata in via ordinaria e straordinaria.
3. L’Assemblea, rimane in carica per 3 anni e si riunisce almeno una volta all’anno.
4. Essendo la nomina di un componente a carattere fiduciario, il socio che lo ha nominato può revocare l’incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione e’ effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte dell’Organizzazione di appartenenza.
5. Ogni componente ha diritto ad un voto e può, mediante delega, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente della stessa organizzazione. Ogni componente non potrà comunque avere più di una delega. Nel caso di conferimento di deleghe da parte dei componenti assenti all’adunanza, i membri della Assemblea intervenuti ed in possesso di delega, devono al momento della registrazione della loro presenza ai lavori presso la Segreteria, dichiararne il possesso, pena la nullità, della delega stessa.
6. Per la validità delle adunanze dell’Assemblea, il numero dei presenti viene determinato su un elenco nominativo dei componenti, tenuto a cura del Segretario della stessa.
7. All’Assemblea ordinaria spettano le seguenti attribuzioni:
− programmare le linee generali di attività’ dell’Ente Bilaterale ;
− analizzare e proporre linee strategiche di azione sulle politiche per l’Artigianato Sardo;
− deliberare la nomina dei componenti del Comitato di Gestione, su proposta presentata separatamente dalle OO.AA. e dalle XX.XX;
− deliberare la nomina, quando non ritenga di lasciare l’incarico al Comitato di Gestione, dei componenti del Comitato di Presidenza, del Presidente e del VicePresidente tra i componenti del Comitato di Gestione stesso, secondo i criteri esposti all’art. 12;
− deliberare la nomina, su proposta presentata dai Soci, del Presidente e dei 4 componenti (due effettivi e due supplenti) il Collegio dei Revisori dei Conti e sui compensi a loro spettanti;
− approvare annualmente il Bilancio preventivo, proposto dal Comitato di Gestione;
− deliberare sull’entità dei compensi e dei rimborsi spettanti al Comitato di Presidenza, al Comitato di Gestione, all’Assemblea, su proposta presentata dai Soci;
− deliberare su altri argomenti proposti dai Soci o dal Comitato di Gestione.
8. I componenti dell’Assemblea esprimono il loro voto in modo palese. L’Assemblea delibera, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza e’ valida qualunque sia il numero dei presenti.
9. La convocazione, con la contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, viene effettuata su disposizione del Presidente a mezzo avviso documentato (raccomandata, PEC, fax o mezzi equipollenti), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso viene inviato ai Soci ed ai componenti.
10. La seconda convocazione dovrà essere indetta almeno ventiquattr’ore dopo la prima.
11. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Ente, con la presenza di almeno i 7/8 dei componenti ed il voto favorevole di almeno 6/7 degli intervenuti.
12. L’Assemblea e’ presieduta dal Presidente e, in caso di assenza dello stesso, dal Vicepresidente vicario; in mancanza di entrambi, da un componente del Comitato di Presidenza delegato dal Presidente. Chi presiede l’Assemblea verifica la regolarità della costituzione e la validità delle eventuali deleghe.
13. L’Assemblea si svolge nel luogo indicato nell’avviso di convocazione.
14. Ai lavori dell’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
15. I verbali vengono redatti da un segretario nominato dall’Assemblea su proposta di chi presiede la riunione. I verbali verranno inviati ai Soci.
16. Le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, dovranno risultare dai verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, nei relativi libri sociali.
Articolo 11 - Il Comitato di Gestione
1. Il Comitato di Gestione, costituito da 12 componenti espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali tramite una comunicazione inviata dai Soci Fondatori, viene nominato dall’Assemblea ordinaria.
2. Xxxx xxxxxx in carica 3 anni dalla nomina e sono confermabili.
3. Nel caso in cui un componente eletto cessi per qualsiasi causa dalla carica prima della scadenza, anche su revoca dell’Organizzazione che lo ha espresso, può essere sostituito con un altro componente designato dalla stessa Organizzazione di appartenenza e durerà in carica fino alla scadenza del mandato.
4. Il Comitato di Gestione, su delega dell’Assemblea, nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente vicario e due componenti di Comitato di Presidenza con delega espressa.
5. Al Comitato di Gestione e’ delegata:
− l’attuazione di quanto contenuto nei programmi e nelle linee strategiche approvate dall’Assemblea, attraverso delibere generali di carattere operativo;
− l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’Ente, proposti dal Comitato di Presidenza;
− in generale al Comitato di Gestione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all’Assemblea.
6. Al Comitato di Gestione è anche delegata la gestione dei Fondi contrattualmente obbligatori di cui all’articolo 2 del presente Statuto, secondo quanto previsto da apposito Regolamento concordato tra le parti medesime.
7. Il Comitato di Gestione e’ convocato dal Presidente o dal Vicepresidente vicario o, su loro incarico, dal Direttore, mediante avviso documentato presso il domicilio indicato da ciascun componente, spedito almeno sette giorni prima dell’adunanza e contenente l’ordine del giorno, luogo e data della riunione. Il Comitato di Gestione può essere convocato quando almeno 1/3 dei componenti o due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con l’indicazione degli argomenti da trattare.
8. Il Comitato di Gestione si riunisce di norma quadrimestralmente e ogni qualvolta il Comitato di Presidenza ritenga necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richiedano.
9. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno i 7/12 dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza, purché la stessa non sia espressione di una sola parte dei soci fondatori. Qualora non sia possibile deliberare su un argomento all’ordine del giorno, lo stesso verrà riesaminato in una successiva riunione del Comitato di Gestione. Ogni componente ha diritto a un voto e può, mediante delega, farsi rappresentare in Comitato da altro componente. Ciascun componente non può esercitare più di una delega.
10. Permanendo l’impossibilità di deliberare, l’argomento sarà messo all’ordine del giorno dell’Assemblea.
11. Delle riunioni del Comitato di Xxxxxxxx viene redatto verbale che sarà approvato dal Comitato anche nella seduta successiva e inviato ai Soci.
Articolo 12 - Il Comitato di Presidenza
1. Il Comitato di gestione elegge fra i suoi componenti il Presidente ed un componente con delega su designazione dei soci CNA, Confartigianato, CASARTIGIANI, CLAAI, il Vicepresidente vicario ed un componente con delega su designazione dei soci CGIL, CISL e UIL. Essi formano il Comitato di Presidenza e durano in carica fino alla scadenza del Comitato di Gestione.
2. Il Comitato di Presidenza:
− assume collegialmente gli atti di esecuzione delle delibere generali assunte dal Comitato di gestione;
− redige, con l’assistenza del Direttore, la bozza di Bilancio Consuntivo e Preventivo dell’Ente da sottoporre al Comitato di Gestione;
− cura l’ordinaria amministrazione dell’ente sotto la guida del Presidente ed in sua assenza, del VicePresidente Xxxxxxx.
3. In caso di urgenza il Comitato di Presidenza può esercitare i poteri del Comitato di Gestione, salvo successiva ratifica del Comitato stesso.
4. Il Comitato di Presidenza viene convocato dal Presidente o su sua delega dal V. Presidente vicario, e si riunisce con la presenza di almeno 3 componenti.
5. Le decisioni del Comitato vengono assunte all’unanimità, in caso di disaccordo le decisioni vengono rimesse entro 15 gg. al Comitato di gestione.
6. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di Presidenza.
7. Delle riunioni del Comitato di Presidenza viene redatto verbale che sarà approvato dal Comitato anche nella seduta successiva e inviato al Comitato di Gestione.
Articolo 13 - Presidente e Vicepresidente
1. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all’art. 9 del presente Statuto.
2. Il Presidente, di concerto con il Vicepresidente vicario e con il Comitato di Presidenza, sovrintende al funzionamento dell’Ente e svolge ogni altro compito gli venga attribuito dall’Assemblea. Egli impartisce al Direttore le disposizioni per attuare le deliberazioni dell’Assemblea, del Comitato di Gestione e di quello di Presidenza e per adempiere a tutte le altre funzioni che gli derivano dal presente Statuto e che gli possono essere delegate dal Comitato di Gestione.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza legale dell’Ente di fronte ai Soci, ai terzi ed in giudizio; in caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente vicario.
4. Il Presidente ed il Vicepresidente vicario sono anche Presidente e Vicepresidente dell’Assemblea.
Articolo 14 – Compensi e rimborsi spese
1. I compensi e/o i rimborsi spese per la qualifica e/o l’incarico di:
− componente della Assemblea;
− componente del Comitato di Gestione;
− componente del Comitato di Presidenza;
− Presidente;
− Vicepresidente
saranno stabiliti e regolamentati dall’Assemblea.
Articolo 15 – Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato ai sensi ex art. 2397 c.c., è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due componenti supplenti, viene eletto dall’Assemblea e rimane in carica fino alla scadenza dell’Assemblea che lo ha nominato.
2. Il Presidente deve essere scelto di comune accordo dai Soci fra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Contabili. Un membro effettivo e uno supplente sono designati dalle OO.AA. e un membro effettivo e uno supplente sono designati dalle XX.XX.
3. All’atto della nomina viene deliberato il compenso dei componenti il Collegio, secondo le indicazioni concordate dai Soci.
4. Per quanto compatibile, si applica al Collegio dei Revisori il disposto degli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile.
Articolo 16 – Direttore
2. Il Direttore:
− ha la responsabilità dell’attuazione dei deliberati assunti dagli organismi statutari dell’EBAS;
− ha la responsabilità del funzionamento delle strutture dell’EBAS e dispone del personale ad esso destinato; egli sottopone al Comitato di Presidenza la proposta di eventuali assunzioni o licenziamenti del personale che dovrà essere portata al Comitato di Gestione per le relative delibere;
− mantiene per conto dell’EBAS i rapporti operativi e le relazioni esterne, nell’ambito delle disposizioni di cui al 2^ comma dell’Articolo 13 dello Statuto;
− cura i rapporti associativi e di servizio con le imprese;
− coordina l’attività di eventuali gruppi tecnici appositamente istituiti dal Comitato di gestione su tematiche specifiche di rilievo per l’Ente;
− coordina l’attività dei diversi fondi, secondo le indicazioni del Comitato di Presidenza;
− partecipa alle riunioni degli Organi dell’EBAS ed e’ responsabile della redazione dei verbali di cui agli Articolo 10-11-12 dello Statuto.
3. Il Direttore, viene assunto dal Presidente su mandato del Comitato di Gestione.
Articolo 17 - Gruppi tecnici
Il Comitato di gestione dell’Ebas può costituire Gruppi Tecnici, coordinati dal Direttore, con funzioni operative (progettazione, elaborazione, istruzione, etc.) su tematiche affidate all’EBAS dalle parti o indicate direttamente dal Comitato di gestione nell’ambito delle proprie competenze.
Articolo 18 - Patrimonio dell’Ente
1. Il patrimonio dell’Ente e’ costituito:
− dai beni mobili ed immobili, lasciti, donazioni, somme, valori e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell’Ente medesimo;
− da avanzi di gestione, come previsto dal successivo art. 22 e da somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.
2. Le singole quote paritarie di partecipazione all’Ente non sono trasmissibili o rivalutabili.
3. Tutte le decisioni che attengono al patrimonio e all’uso dei capitali dell’Ente devono essere adottate dal Comitato di Gestione o, su delega, dal Comitato di Presidenza.
Articolo 19 - Gestione dei Fondi
1. Con l’accordo istitutivo dei Fondi di cui all’articolo 2, le parti approvano il regolamento di gestione degli stessi.
2. La gestione dei fondi, spetta al Comitato di Gestione o, su delega, al Comitato di Presidenza dell’EBAS, ivi compresa la scelta delle modalità generali di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate. Sarà, in ogni caso, assicurata la liquidità necessaria per l’erogazione delle provvidenze, nei termini previsti dai regolamenti e dalle procedure.
Articolo 20 - Prelevamenti e spese
1. La firma sui conti correnti dell’Ebas e dei relativi Fondi viene depositata dal Presidente e dal VicePresidente vicario che sottoscrivono disgiuntamente titoli di pagamento per importi fino a
€ 5.000,00;
2. Ogni spesa per il funzionamento dell’EBAS dovrà avere la necessaria copertura in apposita voce del Bilancio preventivo e dovrà essere vistata dal Direttore;
3. Ogni prelevamento di fondi ed erogazioni a qualsiasi titolo ordinario e straordinario dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione, vistata dal Direttore e sottoscritta dal presidente e/o dal Vicepresidente come previsto dal comma 1 del presente articolo.
Articolo 21 - Esercizio sociale e bilancio
1. L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Comitato di Gestione, entro il 30 giugno dell’anno successivo, approva il bilancio d’esercizio consuntivo, corredato dalla relazione del Comitato di Presidenza sul bilancio e sull’attività svolta (ivi compreso l’utilizzo dei Fondi gestiti dall’EBAS), dalla relazione del Collegio dei Sindaci, e ne invia copia ai Soci.
3. Il Bilancio consuntivo dell’EBAS, potrà essere sottoposto a certificazione, a mezzo di incarico di affidamento a società primaria di revisione e certificazione. La società di revisione verrà individuata con apposita delibera del Comitato di Gestione.
4. Entro il mese di novembre di ogni anno l’Assemblea approva il Bilancio di previsione dell’esercizio successivo e il piano di attività, tenendo conto delle indicazioni impartite dagli accordi fra i Soci. Qualora non sia possibile, quanto sopra, sentito il Collegio dei revisori dei Conti, il Comitato di Xxxxxxxx deve deliberare motivatamente un nuovo termine nel quale venga a concludersi l’esercizio provvisorio, comunque non oltre il mese di febbraio.
5. Il Bilancio di previsione annuale è il documento che delinea le politiche economiche e finanziarie dell’ente per l’esercizio.
6. I bilanci consuntivi o preventivi dell’EBAS dovranno essere elaborati specificando la natura dei singoli Fondi e la loro gestione separata e tenendo conto, eventualmente, della ripartizione per bacino.
Articolo 22 - Avanzi di Gestione
Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio, determinati dopo le eventuali destinazioni a riserva, saranno destinati ai fini dell’Ente, così come previsto dall’art. 5 L. 460/97.
Articolo 23 - Scioglimento
1. Oltre che per le cause previste dalla legge, l’Ente si scioglie in caso di disdetta degli accordi di cui all’Articolo 5 da parte delle OO.AA. e/o delle XX.XX. regionali.
2. In caso di scioglimento, l’Assemblea, convocata in seduta straordinaria, potrà esperire entro 60 giorni le procedure di cui all’Articolo 5 comma 3. In assenza di tale procedura, l’Assemblea stessa, convocata in seduta straordinaria, provvederà alla nomina di tre liquidatori, dei quali due designati rispettivamente dalle OO.AA. e dalle XX.XX. regionali che risultino essere soci fondatori, ed uno designato di comune accordo, in sua mancanza, dal Presidente del tribunale di Cagliari.
3. Per la validità delle deliberazioni in materia di procedure di liquidazione e’ necessario il voto favorevole di almeno i 4/5 dei componenti l’Assemblea in carica.
4. L’Assemblea determinerà all’atto della messa in liquidazione i compiti dei liquidatori.
5. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto a favore di iniziative ed enti per il miglioramento e lo sviluppo delle imprese artigiane della Sardegna e dei loro dipendenti, o per fini di pubblica utilità, su indicazione delle OO.AA. e delle XX.XX, .
6. In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del tribunale di Cagliari, tenendo comunque presente i suddetti scopi e sentito il parere dei Soci fondatori di cui all’Articolo 1 del presente Statuto.
Articolo 24 - Modifiche dello statuto
Il presente statuto sostituisce quello in vigore alla data odierna e potrà essere modificato mediante accordo fra i soci fondatori in osservanza di quanto previsto dall'art. 10, comma 11.
Articolo 25 - Rimando al Codice Civile
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, di accordi interconfederali nazionali e regionali ed alle eventuali successive modificazioni, che costituiscono parte integrante del presente statuto o, a quanto previsto dal Codice Civile
Articolo 26 - Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal Regolamento la competenza esclusiva è del Tribunale di Cagliari.