PATTO D’INTEGRITA’ TRA ARPAM E I CONCORRENTE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI EX D.LGS.50/2016DI INDETTE DALL’AGENZIA
Allegato E
PATTO D’INTEGRITA’ TRA ARPAM E I CONCORRENTE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI EX D.LGS.50/2016DI INDETTE DALL’AGENZIA
Il presente Xxxxx, costituirà parte integrante e sostanziale di qualsiasi contratto stipulato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (di seguito ARPAM) a seguito di una qualsiasi procedura di affidamento, ancorché non materialmente allegato.
La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale del concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell’offerta economica dell’operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all’aggiudicazione.
Articolo 1. FINALITÀ
Con il presente Patto d’Integrità viene sancita la reciproca, formale obbligazione di ARPAM e di ciascun concorrente alle procedure di affidamento indette dall’Agenzia di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Articolo 2. OBBLIGHI DEL CONCORRENTE
Il concorrente si impegna a segnalare ad ARPAM qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità, o prestazione di altra utilità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di gara.
Il concorrente dichiara:
• di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equivalente, al fine di condizionare la scelta del contraente da parte di XXXXX;
• di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno (e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno) direttamente o tramite terzi somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
• di non avere in corso né di avere praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente e di non essersi accordato (e che non si accorderà) con altri partecipanti per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
Il concorrente, in caso di aggiudicazione si impegna:
• a riferire tempestivamente al Responsabile Anticorruzione di XXXXX ogni illecita richiesta di denaro o prestazione di altra utilità che venga comunque avanzata nel corso di esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante. Il concorrente prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell’esecuzione dell’appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza;
• per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, a non conferire incarichi o stipulare contratti con gli “ex soggetti apicali” di ARPAM sottoposti ai divieti di cui al combinato disposto degli artt. 21 DLgs. 39/13 e 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/20011 che nei tre anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro con XXXXX
1 Per soggetti apicali devono intendersi quelli sottoposti alla disciplina di cui al DLgs 39/13: Presidente con deleghe gestionali dirette, gli incarichi di Direttore generale o posizioni assimilate e gli incarichi dirigenziali, conferiti anche a soggetti esterni, con cui XXXXX stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Art. 21 DLgs 39/13 “Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16- ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”. Art. 53, comma 16 ter D.Lgs n. 165/2001 “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso nei confronti del concorrente;
• a mettere a disposizione, su richiesta di XXXXX, tutte le informazioni sul proprio personale anche ai fini del rispetto della contrattazione collettiva di riferimento. Il concorrente si obbliga, inoltre, ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale per l’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento degli obblighi contenuti nel presente Patto di Integrità, ivi inclusi i propri subcontraenti, impegnandosi a tal fine ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.
Il concorrente vigila affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati.
Articolo 3. OBBLIGHI DI ARPAM
XXXXX assume formale impegno a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
XXXXX si impegna a pubblicare i dati riguardanti la procedura d’affidamento in adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 190/12 e dal D.Lgs. 33/13.
Il personale e i collaboratori di ARPAM impiegati ad ogni livello nell’espletamento della procedura e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dello stesso Xxxxx.
Il personale dipendente e i collaboratori di XXXXX sono obbligati a riferire tempestivamente all’Agenzia ogni illecita offerta di denaro, prestazione o altra utilità che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto. I soggetti di cui al precedente capoverso che vengano a conoscenza di accordi, intese, atti ovvero altra attività posti in essere dagli “ex soggetti apicali” di ARPAM sottoposti ai divieti di cui al combinato disposto degli artt. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 e 21 DLgs. 39/13, in occasione del rapporto di lavoro e della posizione da questi precedentemente ricoperta (c.d. Pantouflage) e correlata all’affidamento del contratto, sono tenuti a darne immediata notizia alla stessa AEPAM ai fini delle conseguenti determinazioni da assumere.
Articolo 4. VIOLAZIONE DEL PATTO D’INTEGRITÀ
La violazione degli obblighi di cui all’art. 2 è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con il concorrente interessato.
Per la violazione da parte dell’operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all’art. 2, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
• l’escussione della cauzione di validità dell’offerta;
• la revoca dell’affidamento, la risoluzione o perdita del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e l’incameramento della cauzione definitiva. XXXXX può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, DLgs. 104/10. È fatto salvo, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento danno;
• responsabilità per danno arrecato all’ARPAM nella misura non inferiore all’1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
• responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 0,1% del valore del contratto per ogni concorrente, sempre impregiudicata la prova predetta;
• esclusione del concorrente dalle gare indette dall’ARPAM per 2 anni.
Articolo 5. EFFICACIA DEL PATTO D’INTEGRITÀ E SEGNALAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI
Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura di affidamento. Gli eventi corruttivi o altre fattispecie di illecito dovranno essere segnalati ad uno dei seguenti recapiti mail:
• xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xx
Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente ( )
N.B.
Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun concorrente alla gara.