Allianz Exclusive Invest Italia
Allianz Exclusive Invest Italia
Set Informativo
Prodotto di investimento assicurativo di tipo ramo III
Settembre 2024
IL PRESENTE SET INFORMATIVO SI COMPONE DI
• Key Information Document (KID)
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP) Aggiuntivo IBIP
• Informazioni sulla Compagnia di Assicurazione e sul Contratto;
• Condizioni di Assicurazione e del Regolamento del Fondo Interno;
• Glossario e Modulo di Proposta.
Tutto quanto precede deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente tali documenti. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura delle Informazioni supplementari che devono essere consegnate gratuitamente su richiesta del Contraente.
DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE
SCOPO
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.
PRODOTTO
Nome del prodotto: Allianz Exclusive Invest Italia
Nome dell'ideatore del PRIIP: Allianz Life Luxembourg S.A.
Contatto: xxx.xxxxxxx.xx - Per ulteriori informazioni chiamare il numero (x000) 00 00 00 0
Autorità di supervisione: Il Commissariat aux Assurances lussemburghese (CAA) è responsabile della vigilanza di Allianz Life Luxembourg S.A. (appartenente al Gruppo Allianz S.E.) in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.
Data di realizzazione del documento: 01-08-2024
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
COS'È QUESTO PRODOTTO?
TIPO
Contratto di assicurazione a vita intera Xxxx XXX.
TERMINE
Si tratta di un contratto assicurativo cosiddetto "a vita intera".
OBIETTIVI
Questo prodotto intende soddisfare le esigenze di investimento di medio-lungo periodo proponendo un investimento in uno o più fondi interni e permettere la trasmissione di un capitale ad un terzo in caso di decesso dell'Assicurato. Le prestazioni del Contratto sono collegate ai Supporti di Investimento espressi in quote: il Contraente ha la possibilità di investire in uno o più Supporti, cioè un Fondo Interno Dedicato, un Fondo Interno Collettivo. Il valore di tali Supporti dipende direttamente dagli attivi sottostanti che lo compongono e la performance varia in funzione dell'evoluzione dei mercati finanziari. Tali Supporti non beneficiano di alcuna garanzia di capitale o di tasso di interesse minimo.
INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO
Questo prodotto è destinato ai sottoscrittori persone fisiche residenti in Italia o che siano cittadini italiani e a persone giuridiche con sede sociale in Italia, e che desiderano effettuare un investimento minimo di 250.000 EUR. L'investitore desidera effettuare un investimento a lungo termine e puó sopportare perdite significative. A seconda del supporto di investimento scelto, l'importo minimo e l'orizzonte d´investimento variano. Queste informazioni sono specificate nei documenti contenenti le informazioni specifiche relativi a ciascun supporto d'investimento. Dalla scadenza del periodo di recesso, il Contraente può richiedere in qualsiasi momento un riscatto totale, che ha l'effetto di terminare il contratto.
PRESTAZIONI ASSICURATIVE E COSTI
A seconda della scelta del Contraente, il Premio può essere investito nei diversi supporti di investimento descritti di seguito:
- Fondo Interno Dedicato: minimo 250.000 EUR (100.000 EUR / Versamento aggiuntivo);
- Fondo Interno Collettivo: minimo 250.000 EUR (100.000 EUR / Versamento aggiuntivo);
In caso di riscatto la Compagnia verserá un importo pari al valore di riscatto del contratto, diminuito dei costi e delle imposte.
In caso di decesso dell'assicurato, la Compagnia verserá una prestazione pari al valore di riscatto del contratto, al netto delle spese, e una percentuale del premio netto, a scelta del contraente, che sia almeno pari all'1% del premio netto.
L'importo di queste prestazioni, in base alla Copertura Caso Morte Standard, è dettagliato nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?".
I premi di rischio biometrico associati a questa Copertura Caso Morte Standard sono presi in considerazione nella tabella intitolata "Scenario di morte" e "Andamento dei costi nel tempo" e sono calcolati prendendo in considerazione un assicurato di 45 anni e una copertura Copertura Caso Morte Standard pari all'1% del premio netto.
QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
RISCHIO INDICATORE
Xxxxxxx più basso
Rischio più alto
L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 8 anni.
1
2
3
4
5
6
7
Il rischio e¦ettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativemente sull'importo incassato.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello compreso tra 3 e 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio dalla medio-bassa fino alla medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello compreso tra medio-basso e medio-alto e che, è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Per una visione del rischio e del rendimento associato alla vostra scelta di investimento, vi invitiamo a consultare il Documento contenente le informazioni specifiche.
Si consiglia di consultare il Documento contenente le informazioni specifiche per ogni strumento finanziario al fine di avere una visione accurata del rischio e del rendimento associati alla propria scelta di investimento. L'inclusione di attivi non quotati e/o non liquidi può richiedere un periodo di detenzione più lungo di quello raccomandato. Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Potreste, tuttavia, beneficiare di un sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione "Cosa accade se Allianz Life Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto"). L'indicatore sopra riportato non tiene conto di tale protezione. Per ottenere informazioni più dettagliate sull'indicatore di rischio di ciascun fondo interno, l'investitore può consultare il documento contenente le informazioni specifiche relativo a ciascun fondo.
SCENARI DI PERFORMANCE
Le prestazioni del prodotto variano a seconda dei supporti selezionati. Le performance relative a ciascuno di questi supporti sono disponibili nei di ogni opzione di investimento disponibili sul nostro sito web: xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx. Gli scenari di performance sono stati elaborati conformemente ai requisiti della normativa vigente. Essi non costituiscono tuttavia un impegno dell'assicuratore e non sono indicativi degli scenari di performance reali del prodotto.
Le cifre riportate non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Periodo di detenzione raccomandato: 8 anni Esempio di investimento: 10.000 EUR Scenario di morte | In caso di uscita dopo: | In caso di uscita dopo: | |
1 anno | 8 anni | ||
Evento assicurato | Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi | 9.960 EUR - 10.710 EUR | 9.130 EUR - 15.340 EUR |
La tabella mostra il possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari supponendo che il vostro investimento performi secondo gli scenari moderati delle opzioni di investimento sottostanti. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.
COSA ACCADE SE ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG S.A. NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
In conformità alla normativa lussemburghese, i Contraenti di un contratto di assicurazione vita beneficiano di un meccanismo di protezione conosciuto come "triangolo di sicurezza". Gli attivi collegati ai contratti di assicurazione vita sono depositati presso una banca depositaria autorizzata dal Commissariat aux Assurances e costituisce un patrimonio distinto rispetto a quello della Compagnia. In caso di necessità, il Commissariat aux Assurances può ordinare il blocco dei conti bancari dove questi attivi sono depositati per proteggere i diritti dei Contraenti. Questi ultimi dispongono inoltre di un "privilegio" che attribuisce loro la qualità di creditori privilegiati di primo grado nei confronti della compagnia assicurativa sull'insieme degli attivi rappresentatati delle riserve matematiche. In caso di insolvenza della banca depositaria, gli attivi depositati dovrebbero poter essere recuperati nella loro totalità. Esiste tuttavia una possibilità di perdita totale del capitale liquido (contanti). Il rischio di investimento negli attivi sottostanti, compresa l'insolvenza dell'emittente degli attivi o di altre controparti di investimento, è a carico del Contraente.
QUALI SONO I COSTI?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.
ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
— Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
— 10.000 EUR di investimento.
In caso di uscita dopo: 1 anno | In caso di uscita dopo: 8 anni | |
Costi totali | 156 EUR - 156 EUR | 1.159 EUR - 1.565 EUR |
Incidenza annuale dei costi (*) | 1,6% - 1,6% | 1,5% - 1,6% ogni anno |
(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,25% — 7,02% prima dei costi e al -1,27% — 5,41% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo vi verrà comunicato.
COMPOSIZIONE DEI COSTI
COSTI UNA TANTUM DI INGRESSO O DI USCITA Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 8 anni
0,0% - 0,0%
COSTI DI INGRESSO
0,06% - 0,06% dell’importo pagato al momento della sottoscrizione dell’investimento.
0,0% - 0,0%
COSTI DI USCITA
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO
1,15% - 1,15% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
0,35% - 0,35% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo e¦ettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.
COMMISSIONI DI GESTIONE E ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI O DI ESERCIZIO
1,2% - 1,2%
COSTI DI TRANSAZIONE
0,4% - 0,4%
ONERI ACCESSORI SOSTENUTI IN DETERMINATE CONDIZIONI
COMMISSIONI DI PERFORMANCE
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0,0% - 0,0%
I costi sopra indicati dipendono dalle opzioni di investimento scelte.
Le consigliamo di prendere nota dei costi specifici delle diverse opzioni di investimento che sta considerando e di confrontarli, tenendo conto dei documenti contenenti le informazioni specifiche proprie a ciascuna opzione di investimento.
PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
Periodo di detenzione raccomandato: 8 anni
Vi raccomandiamo di detenere questo prodotto per almeno 8 anni poiché la volatilità degli attivi in cui gli investimenti sottostanti il fondo interno sono effettuati richiede una durata contrattuale sufficientemente estesa. Questo periodo può variare a seconda degli strumenti d'investimento scelti. È previsto un periodo di recesso di 30 giorni da richiedere tramite lettera raccomandata indirizzata alla società. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dal giorno in cui il Contraente è informato della conclusione del contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria, la Compagnia rimborserà il valore di riscatto del contratto rilevato al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione di recesso. In caso di recesso, le spese di emissione del contratto sostenute dalla Compagnia e i costi della Copertura caso morte relativi al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, saranno trattenuti dalla Compagnia. Al termine del periodo di recesso, il Contraente puó effettuare dei riscatti. In caso di riscatto anticipato, potrebbero essere applicate delle penalità a seconda del supporto selezionato. Ulteriori informazioni sui costi sono disponibili all'interno dei documenti contenenti informazioni specifiche del fondo prescelto.
COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami riguardanti il contratto o i sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla compagnia al seguente indirizzo: Allianz Life Luxembourg S.A., 00-00, xxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx X, X - 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx di Lussemburgo oppure via e-mail all’indirizzo xxxxxxxx_XXX@xxxxxxx.xx. Se non fosse soddisfatto dell’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi: (1) al Médiateur en assurances (00 xxx Xxxxxx, X-0000
Luxembourg (xxxxxxxxx@xxx.xx), istituito dalla Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances (ACA). Il ricorso al mediatore è gratuito. (2) al Commissariat aux Assurances, l'autoritá di controllo di Allianz Life Luxembourg S.A., 00 xxx Xxxxxx Xxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx, telefono x0000000000, xxx@xxx.xx, xxx.xxx.xx. (3) all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06/421331, xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia; (4) per questioni attinenti alla trasparenza informativa relativa al Fondo Interno, alla CONSOB, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma o Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Telefono 06.8477.1 / 02.72420.1, xxx.xxxxxx.xx. In caso di controversie sulla quantificazione delle prestazioni, queste sono di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre ai sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o al sistema estero competente (sito internet: xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
I calcoli presentati si basano su ipotesi (periodo di detenzione, costi dei contratti e costi degli investimenti, età e salute dell'assicurato). I risultati dei calcoli potrebbero però risultare diversi, o più elevati, se il contraente e l'assicurato si trovassero in una situazione diversa da quella ipotizzata. Tutti i documenti contenenti le informazioni specifiche per ciascuna opzione di investimento sono reperibili presso il vostro intemediario e sul sito internet xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx.
Contratto di Assicurazione sulla vita Caso Morte
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)
ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG S.A. ALLIANZ EXCLUSIVE INVEST ITALIA
Contratto Ramo III
Il presente DIP aggiuntivo IBIP è stato realizzato il 07/08/2024, ed è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene le informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz Life Luxembourg S.A., 00-00, xxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx X, X-0000 Xxxxxxxxxx, Grand-Duché de Luxembourg, xxx.xxxxxxx.xx, x000 0000000.
Allianz Life Luxembourg S.A., compagnia di assicurazione di diritto lussemburghese facente parte del gruppo Allianz, iscritta al “Registre de Commerce et des Societés” in Lussemburgo con il numero B37619, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa dal Commissariat aux Assurances.
La Compagnia opera in Italia in Regime di Libera Prestazione dei Servizi, numero iscrizione IVASS II.00353. Le Autorità di Vigilanza competenti sono:
- Commissariat aux Assurances
- IVASS
Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita, secondo quanto previsto dalla Circolare del Commissariat aux Assurances del Lussemburgo n.15/3.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2023 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto della Compagnia, pari a 121.081.751,00 € (centoventunomilioniottantunomilasettecentocin- quantuno/00);
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 30.000.000,00 € (trentamilioni/00);
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 16.500.000,00 € (sedicimilionicinquecentomila/00).
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR), disponibile sul sito
internet della Compagnia, xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 105.077.222,53 € (centocinquemilionisettantasettemiladuecentoventidue/53);
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 26.269.305,63 € (ventiseimilioniduecentosessantanovemilatre- centocinque/63);
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 138.301.680,00 € (centotrentottomilionitrecentounomilaseicentoottanta/00);
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 138.301.680,00 € (centotrentottomilionitrecentounomilaseicentoottanta/00).
Al Contratto si applica la legge italiana. Agli investimenti realizzati dalla Compagnia in esecuzione del contratto si applica la legge lussemburghese.
Quali sono le prestazioni? |
Il contratto di assicurazione sulla vita Allianz Exclusive Invest Italia prevede le prestazioni direttamente collegate al valore degli attivi contenuti nel Fondo Interno diminuito delle eventuali imposte. In particolare in caso di decesso dell’Assicurato: L’intero valore del Contratto così formato sarà maggiorato della Copertura Caso Morte. Il Contratto offre due prestazioni di Copertura Caso Morte alternative: (I) la Copertura Caso Morte Standard e (II) la Copertura Caso Morte Protezione. (I) La Copertura Caso Morte Standard corrisponde al 10% dei premi versati al netto di eventuali Riscatti Parziali e Costi, ma il Contraente ha la facoltà di scegliere una percentuale minore di tale copertura sino ad un minimo dell’1%. (II) La Copertura Caso Morte Protezione prevede il pagamento al decesso dell’Assicurato di un importo pari alla dif- ferenza positiva tra la percentuale scelta dal Contraente moltiplicata per il Valore del Premio e il Valore di Riscatto del Contratto ad una determinata data. Percentuale del Valore del Premio: 100%, 105% o 110% del Valore del Premio. Il Contraente ha la possibilità di modificare i termini del Contratto mediante l’esercizio di opzioni predefinite: • Switch: Il Contraente può chiedere inoltre di disinvestire in tutto o in parte le Quote di un Fondo Interno per re- investirle in un altro Fondo Interno. Gli Switch sono effettivi solamente in caso di esplicita accettazione da parte della Compagnia, che si riserva il diritto di rifiutarli. • Riscatto: Il Contraente può chiedere il Riscatto Totale e il Riscatto Parziale del Contratto. La richiesta deve essere sottoscritta dal Contraente, deve indicare l’importo da riscattare per ciascun supporto di investimento e deve es- sere trasmessa tramite raccomandata a/r alla Compagnia. Alla comunicazione dovrà essere allegata la documen- tazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione. • Modifica della politica di investimento di Fondo Interno. |
Che cosa non è assicurato? |
Allianz Exclusive Invest Italia è un contratto di assicurazione sulla vita a vita intera. Il contratto non assicura alcun rischio correlato alla nuzialità e alla natalità (Xxxx XX); alcun rischio connesso con qualsivoglia malattia e la non-autosufficienza e il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità (Xxxx XX). Sono inoltre esclusi tutti i rischi correlati alla classificazione dei rami danni. La Copertura Caso Morte non sarà corrisposta se il decesso si verifica in una delle circostanze elencate di seguito: 1. suicidio o conseguenze di un tentativo di suicidio dell’Assicurato, nell’anno successivo a quello di entrata in vigore del Contratto o nell’anno successivo ad un eventuale aumento della Copertura Caso Morte (per quanto concerne la differenza con la Copertura Caso Morte precedente); 2. esecuzione di una condanna a morte; 3. partecipazione dell’Assicurato ad un crimine o in un delitto commesso dolosamente dall’Assicurato, anche a titolo di concorso, e di cui si potevano prevedere le conseguenze; 4. dolo del Contraente, di un Beneficiario o di uno degli Assicurati in caso di due Assicurati, o su istigazione di uno di questi; 5. incidente di volo, nei seguenti casi: a. se il decesso dell’Assicurato è dovuto ad un incidente avvenuto a bordo di un apparecchio con il quale l’Assicurato si preparava a partecipare (o partecipava) ad una competizione sportiva o effettuava voli di test o se il decesso è avvenuto a bordo di un apparecchio del tipo “U.L.M.” o “Deltaplano”; b. se il decesso dell’Assicurato è dovuto ad un incidente di un apparecchio di navigazione aerea del quale era passeggero e sempre che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: - questo apparecchio o il pilota non erano autorizzati per il trasporto di persone o di cose; - si trattava di un apparecchio militare (in questo caso, tuttavia, il decesso è coperto se si trattava di un apparec- chio usato per il trasporto di persone al momento dell’incidente); - l’apparecchio trasportava dei prodotti a carattere strategico nelle regioni in stato di guerra o di guerra civile; |
c. se il decesso dell’Assicurato è dovuto ad un incidente di un apparecchio di navigazione aerea del quale era il pilota 6. decesso dell’Assicurato per causa di guerra, cioè risultante direttamente o indirettamente da un’ azione offensiva o difensiva di un potere belligerante o da ogni altro evento a carattere militare (questa esclusione è estesa ad ogni decesso, qualunque ne sia la causa, ove l’Assicurato abbia partecipato alle ostilità); 7. decesso dell’Assicurato in un paese straniero in stato di guerra (rischio di guerra); L’esclusione si applicata sia nel caso in cui lo stato di guerra esista già nel momento dell’ingresso nel paese, sia nel caso in cui sopravvenga durante la permanenza nel paese; 8. sommosse, conflitti civili, ogni atto di violenza collettiva, d’ispirazione politica, ideologica o sociale, con o senza rivolta contro l’autorità o ogni potere costituito, se l’Assicurato ha partecipato attivamente e volontariamente. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
La Copertura Caso Morte Standard (ossia la somma corrisposta in caso di decesso in aggiunta al Valore di Riscatto) non potrà superare: - 2.500.000,00€ (duemilionicinquecentomila/00) fino alle ore 24:00 del giorno del compimento degli 85 anni dell’Assicurato (il massimale è considerato per Assicurato, anche in caso di più Contratti); - 20.000,00 € (ventimila/00) a partire dal giorno successivo al giorno del compimento degli 85 anni dell’Assicurato (il massimale è considerato per Contratto). Nel caso in cui ci siano due Assicurati e la Liquidazione della Prestazione Assicurativa venga corrisposta al decesso di uno dei due, il limite di 20.000,00 euro è valido dal compimento degli 85 anni di uno degli Assicurati. Nel caso in cui la prestazione venga corrisposta al decesso di entrambi, il limite di 20.000,00 euro è valido dal compimento degli 85 anni di del più giovane degli Assicurati. La Copertura Caso Morte Protezione (ossia la somma corrisposta in caso di decesso in aggiunta al Valore di Riscatto) non potrà superare: - 2.500.000,00€ (duemilionicinquecentomila/00) fino alle ore 24:00 del giorno del compimento degli 85 anni dell’Assicurato (il massimale è considerato per Assicurato, anche in caso di più Contratti); - 500.000,00 € (ventimila/00) a partire dal giorno successivo al giorno del compimento degli 85 anni dell’Assicurato (il massimale è considerato per Assicurato, anche in caso di pìu Contratti). Nel caso in cui ci siano due Assicurati e la Liquidazione della Prestazione Assicurativa venga corrisposta al decesso di uno dei due, il limite di 500.000,00 euro è valido dal compimento degli 85 anni di uno degli Assicurati. Nel caso in cui la prestazione venga corrisposta al decesso di entrambi, il limite di 500.000,00 euro è valido dal compimento degli 85 anni del più giovane degli Assicurati. | |
Che obblighi ho? Che obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: In caso di richiesta di pagamento si dovranno inviare alla Compagnia i seguenti documenti: - Fotocopia di un documento di identità del Contraente o del Beneficiario (o del richiedente se diverso). Qualora si tratti di persona giuridica dovrà essere prodotto un documento che attesti i poteri del richiedente; - Nel caso in cui la richiesta provenga da un rappresentante del Contraente e/o del Beneficiario, tutti i documenti comprovanti i necessari poteri ai fini della richiesta di pagamento; - Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario siano soggetti ad istituti di protezione della capacità di agire, copia del provvedimento di autorizzazione del giudice o altro documento richiesto dalla normativa applicabile; - Coordinate bancarie del Contraente e/o del Beneficiario; - Ogni altro documento che si dimostri necessario ai fini istruttori e venga specificatamente richiesto dalla Compagnia; - Codice fiscale del Contraente e/o del Beneficiario, qualora la Compagnia non ne sia già in possesso; - Certificato di morte (in caso di decesso dell’Assicurato). Qualora l’Assicurato sia anche Contraente, al fine di individuare ed identificare corret- tamente il Beneficiario per la liquidazione della Prestazione Assicurativa, la Compagnia richiederà: |
Cosa fare in caso di evento? | - Testamento in copia autentica; - In caso di non esistenza di testamento, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata dal pubblico ufficio competente, che attesti l’apertura della successione legale e in cui siano specificati nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e residenza di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testamento. |
Cosa fare in caso di evento? | Prescrizione: Il termine di prescrizione per il contratto di assicurazione sulla vita è fis- sato a dieci anni a partire dal momento in cui si è verificato l’evento assicurato (decesso della persona assicurata). Trascorsi i termini, il Contraente e/o il Beneficiario non potranno avvalersi del diritto alla prestazione assicurativa. L’ammontare della prestazione dovuta in caso di omessa denuncia e trascorsi i termini di prescrizione previsti sarà versato alle condizioni previste dalla legislazione applicabile. |
Erogazione della Prestazione: La prestazione sarà erogata una volta che la Compagnia avrà ricevuto tutta la documentazione necessaria da parte del Contraente e/o del Beneficiario, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta completa. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali omissioni, dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurativa, nonché l’annullamento o la risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio da investire nel Contratto può essere liberamente determinato dal Contraente a partire da un minimo di € 250.000,00. Il Premio può essere pagato attraverso bonifico bancario. |
Rimborso | Il Contraente ha diritto al rimborso nei casi seguenti: - Revoca: in caso di Revoca della proposta di assicurazione la Compagnia rimborserà il Premio Unico Iniziale se già corrisposto; - Recesso: in caso di Recesso la Compagnia rimborserà il Valore Netto del Fondo Interno rilevato al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione di Recesso, fermo restando il diritto di trattenere i Costi di rischio per il periodo in cui il Contratto ha avuto effetto e i Costi di emissione come quantificate nel Modulo di Proposta. Il rimborso sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. |
Sconti | Non sono previsti sconti. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La Copertura Caso Morte ha effetto dal momento in cui si perfeziona il Contratto sino al momento dell’estinzione dello stesso, cioè al decesso dell’Assicurato (o del secondo As- sicurato a seconda dell’opzione selezionata nel Modulo di Proposta) o in caso di Riscatto o Recesso. |
Sospensione | Non è possibile sospendere le garanzie. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Fino a quando il Contratto non è concluso, il Contraente può revocare il Modulo di Proposta già sottoscritto mediante l’invio di una lettera raccomandata a/r alla Compagnia che provvede entro 30 (trenta) giorni al rimborso del Premio Unico Iniziale eventualmente già versato. |
Recesso | Entro 30 (trenta) giorni dalla data cui è informato della data di conclusione del Contratto, il Contraente può recedere dallo stesso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata a/r, fermo restando il diritto di trattenere i Costi di rischio per il periodo in cui il Contratto ha avuto effetto e i Costi di emissione come previsto nel Modulo di Proposta. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione del Contratto. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? X SI (riscatti) NO | |
Valori di riscatto e riduzione | In caso di Riscatto, la Compagnia rimborsa al Contraente il Valore Netto del Fondo Interno, rilevato al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta di disinves- timento, al netto dei Costi, dei Riscatti Parziali e delle imposte. Il valore del Contratto al momento del Riscatto può essere inferiore al Premio investito. Il Contratto non prevede la possibilità di riduzioni. Il Contraente non ha la facoltà di riattivare il Contratto. |
Richiesta di informazioni | Per qualsiasi richiesta di informazioni rivolgersi a: Allianz Life Luxembourg S.A. Middle Office 00-00, xxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx X, X-0000 Xxxxxxxxxx tel: + 000 00 00 00 - 517 / 505 / 509 fax: + 000 00 00 00 000 |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Target Market Positivo Allianz Exclusive Invest Italia è rivolto a clienti retail e alla fascia più alta definita come High Net Worth Individuals (HNWI) con una capacità patrimoniale in valori mobiliari pari o superiore a € 2.500.000,00. I clienti che rientrano nel target market hanno un’età compresa tra i 18 e gli 85 anni (alla data di decorrenza del Contratto), si trovano in buono stato di salute (assenza di malattie in fase acuta e/o terminale) e hanno in generale una propensione ad uno stile di vita sano, con un orizzonte di investimento di circa otto anni. La segmentazione del mercato è stata effettuata prendendo in considerazione sia il parametro della propensione al rischio sia il parametro patrimoniale. |
Ad un più basso livello patrimoniale corrisponde, in genere, un più basso livello di propensione al rischio, secondo la struttura riportata nella tabella seguente: Le categorie degli investitori avanzati, esperti e informati risultano il target market positivo privilegiato. Target Market negativo Allianz Exclusive Invest Italia non è diretto agli investitori con capacità patrimoniale in valori mobiliari inferiore a € 125.000,00. Tra le differenti categorie dei clienti Retail come definite in precedenza, gli investitori di base non sono un target privilegiato. |
Quali costi devo sostenere? |
Per l’informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. I costi applicati sono i seguenti: Costi di emissione : max 3% del Premio Unico Iniziale e di ogni Versamento Aggiuntivo. Il 100% dei Costi di emissione (0,0039%) è stato riconosciuto all’intermediario per l’esercizio finanziario precedente. Costi di gestione amministrativa Max. 1,25% all’anno del Valore Netto del Fondo Interno. Il 22,94% dei Costi di gestione amministrativa del Fondo Interno è stato riconosciuto all’intermediario per l’esercizio finanziario precedente. Altri Costi: Si applicano dei costi amministrativi in relazione alla gestione del contratto in caso di modifica di una caratteristica del Contratto, in particolare per quanto riguarda il cambio di banca depositaria o di gestore finanziario: 1.000 EUR per modifica. Costi amministrativi relativi alla gestione del Contratto sono applicati in caso di investimento in fondi interni dedicati o collettivi che investono in attivi non quotati o a liquidità ridotta: Gestione di tipo nominativo amministrato - € 1.000/annui per veicolo di investimento (fondi) - € 2.000/annui per veicolo di investimento (azioni e obbligazioni) Nominativo amministrato: Situazione in cui l’investitore nell’attivo sottostante (la Compagnia) delega la gestione dei titoli all’intermediario (banca depositaria) che diventa così interlocutore principale. Il nome dell’investitore appare nel registro degli azionisti, solo la gestione amministrativa è delegata. Gestione di tipo nominee - € 1.000/annui per veicolo di investimento (azioni e obbligazioni) - nessun costo (fondi) Nominee: Situazione in cui un intermediario (banca depositaria) si interpone tra l’investitore nell’attivo sottostante (la Compagnia) e il veicolo di investimento al fine di agire per conto dell’investitore presentandosi come azionista. |
Target Market Effettivo | Investimento in Polizza (min.) | Requisiti Patrimoniali | Yes / No / Neutral |
Investitore di base | € 125.000,00 | € 250.000,00 | Neutral |
Investitore informato | € 250.000,00 | € 500.000,00 | Y |
Investitore avanzato | € 250.000,00 | € 1.250.000,00 | Y |
Investitore esperto | € 1.000.000,00 | € 2.500.000,00 | Y |
La forma di gestione (di tipo nominee o nominativo amministrato) dipende dalla procedura di gestione imposta dal promotore dei fondi/azioni/obbligazioni non quotati e/o a liquidita ridotta e/o dalla banca depositaria degli attivi. I Costi sono addebitati su base trimestrale, all’inizio di ogni trimestre. Nel caso in cui non sia indicata la quota dovuta agli intermediari, tutti i costi sono dovuti alla Compagnia. I Costi a carico di ciascun Fondo Interno sono indicati nel Regolamento allegato alle Condizioni di Assicurazione e nelle “Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno”. Così come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, sono previsti Costi di cambio e Costi collegati alla Copertura Caso Morte. Spese di verifica e ricerca nell’ambito della mancata riscossione della prestazione assicurativa : fino a un massimo del 10% dell’importo totale della prestazione assicurativa dovuta ai sensi del Contratto, con un tetto di 25.000 euro. | |
Quali sono i rischi e quali sono i potenziali rendimenti? | |
L’investimento nel Fondo Interno non presenta alcuna garanzia del capitale investito. Il Valore Netto del Fondo Interno dipende dall’andamento degli attivi sottostanti. Il rischio finanziario è quindi interamente sostenuto dal Contraente. Non sono previste forme di rivalutazione e consolidamento del capitale del Premio investito nel Fondo Interno. Il Contraente è consapevole del fatto che il valore della Prestazione Assicurativa possa essere inferiore al Premio investito. La Compagnia si impegna sul numero delle quote del Fondo Interno e non sul loro valore. | |
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa | È possibile presentare un reclamo alla Compagnia attraverso l’invio di una lettera rac- comandata o di un’email al seguente indirizzo: Allianz Life Luxembourg S.A. 00-00, xxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx X, X-0000 Xxxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx Email : xxxxxxxx_XXX@xxxxxxx.xx È inoltre possibile presentare un reclamo attraverso il sito internet : xxx.xxxxxxx.xx |
Al CAA | Nel caso in cui il reclamo presentato alla Compagnia abbia esito insoddisfacente o ris- posta tardiva, è possibile rivolgersi con domanda scritta in francese, inglese, tedesco o lussemburghese al Commissariat aux Assurances: Commissariat aux Assurances 00, xxx Xxxxxx Xxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx Tel : x000 00 00 00 0 Fax : x000 00 00 00 / x000 00 00 00 000 |
IVASS o CONSOB | Nel caso in cui il reclamo presentato alla Compagnia abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS,Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx secondo le modalità indicate su |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, QUALI: | |
Mediazione | Una domanda di mediazione può essere inoltrata presso il “Médiateur en Assurances” messo a disposizione dalla Association des Compagnies d’Assurances. Per le modalità di accesso alla mediazione, consultare il sito: xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx. È possibile anche interpellare un Organismo di Mediazione presente nell’elenco del Ministero della Giustizia e consultabile nel sito xxx.xxxxxxxxx.xx (legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione Assistita | Tramite richiesta scritta del proprio avvocato inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Allianz Life Luxembourg S.A. 00-00, xxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx X X-0000 Xxxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet Presentare un reclamo nei confronti di un fornitore di servizi finanziari di un altro paese del SEE | Commissione europea (xxxxxx.xx)). |
REGIME FISCALE | |
INVESTITORI PERSONE FISICHE 1. Somme erogate in caso di riscatto a. In caso di Contraenti che non esercitano attività di impresa, le somme corrisposte in caso di riscatto costituiscono, al netto del costo del premio proporzionalmente alle stesse riferibile, reddito di capitale soggetto ad imposta sostitu- tiva ordinariamente nella misura del 26%. La suddetta misura del 26% è proporzionalmente diminuita con riferimento ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del D.P.R. 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del D.P.R. 917/1986, a condizione che la Compagnia sia in possesso delle informazioni necessarie per applicare la suddetta riduzione. L’imposta sostitutiva di cui sopra è applicata dalla Compagnia in qualità di sostituto di imposta. b. In caso di Contraenti che esercitano attività di impresa, le somme corrisposte in caso di riscatto costituiscono, al netto del costo del premio proporzionalmente alle stesse riferibile, reddito di impresa e vengono pagate dalla Compagnia corrisposte senza alcuna ritenuta e concorrono a formare reddito d’impresa. 2. Somme erogate ai Beneficiari a. Le somme corrisposte dalla Compagnia ai Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato hanno di regola una duplice componente: (i) la quota parte riferibile alla copertura del rischio demografico, secondo quanto indicato nella Circolare 1° aprile 2016, n. 8, è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 34 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601; mentre (ii) la restante quota parte, ridotta del premio pagato ridotto della parte di esso relativo alla copertura del rischio demografico, è soggetta ad imposizione come indicato al precedente punto 1. b. Le somme sub punto 2.a non fanno parte dell’asse ereditario del Contraente e, pertanto, non sono soggette all’imposta sulle successioni in capo al Beneficiario. INVESTITORI PERSONE GIURIDICHE Le somme percepite da Contraenti persone giuridiche, al netto del costo dei premi corrisposti, rappresentano reddito d’impresa soggetto ad Imposta sui redditi delle società (IRES) con l’aliquota ordinaria (attualmente, 24%). |
REGIME FISCALE |
Imposta di Bollo A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Compagnia opera quale soggetto autorizzato ad applicare l’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni inoltrate alla propria clientela. L’imposta di bollo, pari allo 0,20% e calcolata annualmente sul valore del Contratto, è effettivamente prelevata solo al momento della liquidazione delle somme dovute dalla Compagnia (recesso, Riscatto o Riscatto Parziale, verificarsi dell’evento assicurato). Il Contraente non dovrà pagare l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) fintanto che la Compagnia applicherà l’imposta di bollo. Per le persone giuridiche è previsto un importo massimo annuo pari a 14.000 euro. Monitoraggio Fiscale La Compagnia consiglia la consultazione di un consulente fiscale per l’analisi degli aspetti fiscali connessi alla polizza e agli obblighi o alle tipologie di esonero della compilazione del quadro RW. Imposta sulle successioni e sulle donazioni Le somme corrisposte agli eredi in forza di assicurazioni sulla vita sono esonerate da imposta sulle successioni, qualora loro spettanti per diritto proprio (è il caso in cui gli eredi sono stati nominati Beneficiari del Contratto stipulato, in vita, dal xxxxx causa). Il pagamento dei premi su polizze aventi come Beneficiari soggetti diversi dal Contraente residenti in Italia, anche quando le polizze sono stipulate all’estero, possono costituire donazioni indirette delle somme corrispondenti ai premi versati ed essere interessate dall’imposta sulle donazioni con le aliquote e le franchigie previste, in base alle relazioni familiari con il Contraente. |
AVVERTENZE: |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E SUL CONTRATTO
Allianz Life Luxembourg S.A., 00-00, xxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx X, X-0000 Xxxxxxxxxx, Grand-Duché de Luxembourg,
x000 00 00 00-0, xxx.xxxxxxx.xx.
La Compagnia opera in Italia in Regime di Libera Prestazione dei Servizi, numero iscrizione IVASS II.00353. Le Autorità di Vigilanza competenti sono:
- Commissariat aux Assurances
- IVASS
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2023 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto della Compagnia, pari a 121.081.751,00 € (centoventunomilioniottantunomilasettecentocinquantuno/00);
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 30.000.000,00 € (trentamilioni/00);
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 16.500.000,00 € (sedicimilionicinquecentomila/00).
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR), disponibile sul sito
internet della Compagnia, www. xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 105.077.222,53 € (centocinquemilionisettantasettemiladuecentoventidue/53);
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 26.269.305,63 € (ventiseimilioniduecentosessantanovemilatrecentocinque/63);
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 138.301.680,00 € (centotrentottomilionitrecentounomilaseicentoottanta/00);
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 138.301.680,00 € (centotrentottomilionitrecentounomilaseicentoottanta/00).
Al Contratto si applica la legge italiana. Agli investimenti realizzati dalla Compagnia in esecuzione del contratto si applica la legge lussemburghese.
Allianz Exclusive Invest Italia è un contratto di investimento assicurativo a vita intera di Xxxx XXX (unit-linked), le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle Quote di uno o più Fondi Interni descritti nel Regolamento allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.
Condizioni di assicurazione
Indice analitico
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Oggetto del contratto 1
2. Obblighi della Compagnia 1
3. Data di conclusione e decorrenza 1
4. Revoca della proposta e diritto di Recesso 1
5. Durata del contratto 2
6. Contraente, Assicurato e Beneficiario 2
SEZIONE II DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI
7. Pagamento del Premio Unico Iniziale e Versamenti Aggiuntivi 3
8. Moneta in cui sono espressi gli impegni contrattuali 4
9. Investimento in un Fondo Interno e valorizzazione delle Quote 4
10. Importo minimo e massimo di investimento e disinvestimento 5
11. Switch 6
SEZIONE III PRESTAZIONI DEL CONTRATTO
12. Prestazione Assicurativa 6
13. Dichiarazioni dell’Assicurato e accertamenti sanitari 8
14. Esclusioni 8
15. Riscatto 9
16. Documenti richiesti 9
17. Pagamenti della Compagnia 10
SEZIONE IV COSTI
18. SEZIONE V | Costi INFORMAZIONI | 11 |
19. | Documento Unico di Rendicontazione | 13 |
SEZIONE VI | DISPOSIZIONI FINALI | |
20. | Pegno e Vincolo | 13 |
21. | Legislazione applicabile e foro competente | 13 |
22. | Regime fiscale del Contratto | 14 |
23. | Modifiche al Contratto | 14 |
24. | Segreto professionale e mandato del cliente | 14 |
25. | Obblighi d’identificazione FATCA e obblighi dichiarativi CRS | 15 |
26. | Comunicazioni | 15 |
27. | Area Riservata del Sito Internet | 16 |
28. | Prescrizione | 16 |
29. | Conflitto di interessi | 16 |
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO 1/10
Art.1 – Istituzione e caratteristiche del Fondo Interno 1/10
Art.2 – Scopo e caratteristiche del Fondo Interno 1/10
Art.3 – Partecipante al Fondo Interno 2/10
Art.4 – Classificazione dei Fondi Interni 2/10
Art.5 – Criteri e limiti degli investimenti 2/10
Art.6 – Regime dei costi 7/10
Art.7 – Commissioni di gestione del Fondo Interno 7/10 Art.8 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto
del Fondo Interno 7/10
Art.9 – Valore della Quota 8/10
Art.10 – Scritture contabili 8/10
Art.11 – Modifica della strategia di investimento e liquidazione del
Fondo Interno 8/10
Art.12 – Richieste di informazione da parte del Contraente 9/10
Art.13 – Modifiche al presente Regolamento 10/10
GLOSSARIO 1/4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Oggetto del contratto
1.1. Il presente Xxxxxxxxx è un contratto di assicurazione a vita intera, rivolto ad un Contraente che voglia assicurare sé stesso o altri dal rischio di decesso, che, a fronte del versamento di un Premio e alla possibilità di effettuare Versamenti Aggiuntivi, offre la copertura assicurativa di Xxxx XXX (unit- linked). Le prestazioni sono direttamente collegate al valore delle Quote di uno o più Fondi Interni
cosÌ come descritto nel Regolamento allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione. Una parte del Premio è destinata a coprire il rischio demografico assunto dalla Compagnia perin connessione con la Copertura Caso Morte, secondo quanto meglio specificato all’articolo 18.4.
1.2. La Compagnia si impegna ad investire i Premi, al netto dei Costi, in un Fondo Interno, sulla base di quanto indicato dal Contraente nel Modulo di Proposta, nei limiti e nelle modalità indicate nel successivo articolo 7.
1.3. Il Contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento negativo delle Quote del Fondo Interno. La Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo.
2. Obblighi della Compagnia
Gli obblighi della Compagnia derivano esclusivamente da quanto previsto dal Contratto, dal Modulo di Proposta, e dall’ulteriore documentazione sottoscritta dalle parti.
3. Data di conclusione e
decorrenza
3.1. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Contraente riceve l’accettazione da parte della Compagnia mediante le Condizioni Particolari di polizza, a condizione che la Compagnia abbia ricevuto la documentazione necessaria (inclusa quella riguardante la Copertura Caso Morte) e
sia stato incassato il Premio Unico Iniziale. La data di decorrenza del Contratto verrà riportata nelle Condizioni Particolari.
3.2. La Copertura Caso Morte entra in vigore
al momento dell’incasso del Premio Unico Iniziale a condizione che il Contratto si sia perfezionato
secondo le modalità descritte all’articolo 3.1. La data di decorrenza della Copertura Caso Morte e la data dell’incasso del Premio Unico Iniziale sono riportate nelle Condizioni Particolari.
3.3. La Compagnia è libera di accettare o
di rifiutare la proposta, senza alcun obbligo di motivazione. In caso di rifiuto la Compagnia farà il possibile per inviare una comunicazione entro 30 (trenta) giorni dall’incasso del Premio e/o dal ricevimento del Modulo di Proposta. Qualora sia necessario esaminare o ricevere ulteriori riscontri clinici, la Compagnia potrebbe impiegare un
tempo più lungo per la valutazione della proposta, che dovrà in ogni caso ritenersi sospesa sino al ricevimento della documentazione richiesta.
4. Revoca della proposta e diritto di Recesso
4.1. Prima della conclusione del Contratto, il Contraente può revocare la proposta formulata mediante il Modulo di Proposta già sottoscritto, mediante l’invio di una lettera raccomandata a/r. La Compagnia provvederà al rimborso del Premio Unico Iniziale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca.
4.2. Entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Contraente è informato della conclusione del
Contratto (i.e. entro trenta giorni dal ricevimento delle Condizioni Particolari), il Contraente può
recedere dallo stesso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata a/r.
4.3. Il Recesso produce l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto. La comunicazione di Recesso, diventa efficace nel momento in cui è ricevuta dalla Compagnia completa della documentazione richiesta. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione la Compagnia rimborserà al
Contraente il Valore Netto del Fondo Interno rilevato al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione di Recesso (come previsto nell’articolo 9.2). La Compagnia tiene conto dell’andamento dell’investimento nel calcolare l’importo rimborsabile a seguito di recesso.
4.4. In caso di Recesso, i Costi di emissione del Contratto (come descritti nell’articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione e come quantificati nel Modulo di Proposta) e la parte dei Costi di rischio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto, saranno trattenuti dalla Compagnia.
5. Durata del contratto
5.1. Il Contratto è a vita intera e la durata dello stesso coincide con la vita dell’Assicurato (di uno o di entrambi gli Assicurati a seconda di quanto
previsto nel Modulo di Proposta, in caso di pluralità di Assicurati).
5.2. Il Contratto, oltre che nel caso di cui all’articolo 5.1, si estingue nei seguenti casi: (i) richiesta di Riscatto Totale; (ii) Recesso.
6. Contraente, Assicurato
e Beneficiario
6.1. Il Contratto può essere stipulato da uno o due Contraenti (tranne nel caso in cui si tratti di una persona giuridica, in tal caso il Contraente deve essere unico). In caso di due Contraenti, i diritti dovranno essere necessariamente esercitati congiuntamente. In caso di decesso o perdita della capacità di agire da parte di un Contraente, i diritti dello stesso potranno essere esercitati,
congiuntamente all’altro Contraente, dagli eredi del
Contraente deceduto oppure, in caso di perdita della capacità di agire, dal suo rappresentante legale,
con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
6.2. Il Contraente può indicare uno o due Assicurati. In caso di designazione di due Assicurati, al momento della sottoscrizione del Modulo
di Proposta va indicato se il pagamento della Prestazione Assicurativa avviene al momento del decesso di uno degli Assicurati o al momento del decesso di entrambi. In caso di mancata indicazione, la liquidazione della Prestazione Assicurativa avviene al momento del primo decesso di uno
degli Assicurati. Nel presente documento, salvo ove diversamente indicato, con il termine Assicurato si fa riferimento all’Assicurato al cui decesso è collegata la liquidazione della Prestazione Assicurativa, sulla
base della scelta operata dal Contraente nel Modulo di Proposta.
6.3. Il Contraente può designare uno o più Beneficiari della prestazione in caso di decesso e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, con le modalità previste nell’articolo 1920 del Codice Civile italiano.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata:
• a seguito di rinuncia al potere di revoca da parte del Contraente e in caso di accettazione del beneficio da parte dei Beneficiari;
• dagli eredi dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
Nei casi descritti precedentemente, le operazioni di riscatto, Pegno o Vincolo richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia nel Modulo di Proposta, mediante Appendice al Contratto o tramite testamento. La designazione e la revoca del Beneficiario, anche a mezzo di testamento, saranno efficaci nei confronti della Compagnia dopo la ricezione delle stesse da parte della Compagnia.
In caso di mancata designazione del Beneficiario,
neppure in via generica (o in caso di decadenza
di tutti i Beneficiari nei casi elencati nel paragrafo successivo), la Prestazione Assicurativa verrà liquidata in favore del Contraente (se diverso dall’Assicurato) o agli eredi del Contraente (o in parti uguali agli eredi di ciascun Contraente) se il Contraente coincide con l’Assicurato.
Nel caso di decesso dell’Assicurato riconducibile a comportamento doloso di uno o più Beneficiari o comunque in caso di decadenza di uno o più Beneficiari ai sensi dell’articolo 1922 del Codice
Civile italiano, la Prestazione Assicurativa spettante ai Beneficiari decaduti verrà liquidata agli altri Beneficiari, secondo le rispettive quote.
Salva diversa specificazione nella designazione dei Beneficiari, in caso di premorienza di un Beneficiario, la Prestazione Assicurativa sarà corrisposta agli eredi del Beneficiario premorto, o in assenza al Contraente o ai suoi eredi.
Salva diversa specificazione nella designazione dei Beneficiari, in tutti i casi di pluralità di Beneficiari, i Beneficiari avranno diritto a quote eguali tra loro. In ogni caso, per l’individuazione degli eredi troveranno applicazione le norme relative alla successione, con esclusione della rilevanza dell’accettazione o meno dell’eredità.
SEZIONE II DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI
7. Pagamento del Premio Unico Iniziale e Versamenti Aggiuntivi
7.1. Il Contraente può decidere che il Premio Unico Iniziale, al netto dei Costi, sia investito in uno o più Fondi Interni secondo una suddivisione del Premio determinata al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta.
7.2. Il Contratto prevede la corresponsione, tramite
bonifico bancario da parte del Contraente, di un
Premio Unico Iniziale di importo non inferiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro nel Fondo Interno.
7.3. Il pagamento anticipato del Premio Unico Iniziale e l’incasso da parte della Compagnia non comportano l’automatica accettazione della
proposta, pertanto nessun obbligo scaturirà a carico della Compagnia sino alla conclusione del Contratto.
7.4. La Compagnia si impegna ad inviare, entro 10 (dieci) giorni dall’incasso del Premio Unico Iniziale,
la Lettera di Conferma di Investimento del Premio contenente le seguenti informazioni:
• l’ammontare del Premio lordo versato e di quello investito e la ripartizione dello stesso secondo quanto richiesto dal Contraente;
• il numero di polizza;
• la data di ricevimento del Modulo di Proposta, la data di decorrenza del Contratto e la data d’incasso del Premio Unico Iniziale;
• i Costi sostenuti;
• il numero e il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno attribuite;
• la data di valorizzazione delle Quote.
7.5. Il Contraente trascorsi i 30 (trenta) giorni relativi al periodo di Recesso può richiedere di effettuare dei Versamenti Aggiuntivi, ferma restando la facoltà della Compagnia di accettare o meno tale proposta. Il Versamento Aggiuntivo sarà effettivo solo a seguito dell’accettazione da parte della Compagnia che provvederà ad inviare apposita comunicazione entro i 10 (dieci) giorni successivi all’operazione.
7.6. Ogni Versamento Aggiuntivo (al netto dei Costi) viene investito in base delle indicazioni fornite dal Contraente (in uno o più Fondi Interni). La Compagnia si riserva il diritto di accettare o rifiutare i Versamenti aggiuntivi senza alcuna motivazione.
A seguito di ogni Versamento Aggiuntivo, la Compagnia provvede ad inviare al Contraente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di investimento, una Lettera di Conferma di Investimento del Premio contenente le seguenti informazioni:
• la conferma del Versamento Aggiuntivo alla Compagnia, con l’indicazione del premio lordo versato e la ripartizione del premio investito;
• il numero e il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno attribuite, nonché la data di valorizzazione;
• la data di incasso del Versamento Aggiuntivo.
8. Moneta in cui sono espressi gli impegni contrattuali
La valuta del Contratto è quella indicata nel Modulo di Proposta. Nel caso in cui la valuta non sia indicata, la valuta di riferimento è l’euro. I premi versati, le somme liquidate dalla Compagnia, il valore del Contratto sono regolati nella valuta del Contratto. In caso di operazioni o prestazioni in una valuta diversa da quella del Contratto, i Costi connessi al cambio della valuta sono a carico del Contraente o del Beneficiario. Il cambio della valuta potrebbe inoltre comportare dei ritardi.
9. Investimento in
un Fondo Interno e valorizzazione delle Quote
9.1. I Fondi Interni posso essere dedicati o collettivi. Al momento dell’investimento in un Fondo Interno vengono attribuite un certo numero di Quote. A seguito delle operazioni effettuate sul Contratto
il numero delle Quote subisce delle variazioni (aumentando in caso di Versamenti Aggiuntivi e Switch in investimento e diminuendo in caso di Riscatti e Switch in disinvestimento).
Gli attivi del Fondo Interno sono depositati presso una banca depositaria.
Il Contraente è cosciente ed accetta i rischi derivanti dal fallimento o da qualsiasi altra conseguenza
negativa collegata alla negligenza della banca depositaria, che sia essa stabilita all’interno o all’esterno dello Spazio Economico Europeo.
9.2. L’investimento e il disinvestimento del Fondo Interno sono effettuati sulla base di un valore non predeterminato. Le Date di valorizzazione per l’investimento e il disinvestimento in un Fondo Interno sono le seguenti:
• in caso di investimenti legati al Premio Unico Iniziale: al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo all’apertura del Fondo Interno e qualora il Premio Unico Iniziale sia stato ricevuto dalla Compagnia.
• in caso di Versamento Aggiuntivo: al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione dei fondi da parte della Compagnia e qualora il Versamento Aggiuntivo sia accettato dalla Compagnia.
• in caso di Switch: il disinvestimento dal supporto di origine sarà effettuato entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta completa e conforme ai requisiti del Contratto. A partire dal ricevimento del Valore Unitario della Quota risultante dal disinvestimento, l’investimento nell’altro supporto sarà effettuato entro tre giorni lavorativi. Il Valore Unitario della Quota è quello del giorno dell’investimento.
Il Contraente è consapevole che, a causa dell’andamento del mercato finanziario, il valore degli attivi sottostanti potrebbe aumentare
o diminuire durante il periodo di tempo che intercorre tra la richiesta di Switch e l’operazione stessa.
• in caso di Recesso, Riscatto Totale, di Riscatto Parziale o in caso di decesso dell’Assicurato: il disinvestimento è effettuato al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento
da parte della Compagnia di una richiesta conforme alle disposizioni del Contratto.
La Data di valorizzazione deve corrispondere ad un giorno di negoziazione degli attivi sottostanti; qualora così non fosse, la Data di valorizzazione
viene spostata al giorno di negoziazione successivo. Se, nel rispetto della normativa applicabile, l’investimento ha ad oggetto attivi a liquidità ridotta, intendendo come tali gli attivi diversi dalla liquidità, dalle azioni ed obbligazioni quotate in borsa, dai
prodotti strutturati e dalle quote di fondi comuni d’investimento di tipo aperto, la valorizzazione della Quote potrebbe richiedere un tempo maggiore
a causa della scarsa liquidità e i tempi necessari per effettuare le operazioni di investimento e disinvestimento potrebbero essere più lunghi.
9.3. Il Valore Netto del Fondo Interno è ottenuto sommando le attività e sottraendo le eventuali passività. La Compagnia calcola il Valore Netto del Fondo Interno conformemente ai seguenti criteri:
• il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
• per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”.
9.4. Il Valore Unitario della Quota è calcolato dividendo il Valore Netto del Fondo Interno per il numero di Quote alla Data di valorizzazione.
9.5. In caso di impossibilità ad operare derivante da cause non imputabili alla Compagnia, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o ad altre cause al di fuori del controllo della Compagnia (inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, forza maggiore), la Compagnia effettuerà le operazioni di investimento e/o disinvestimento degli attivi del Fondo Interno, necessarie all’adempimento delle sue obbligazioni ai sensi del presente Contratto, il primo giorno di ripresa dell’operatività.
9.6. Con l’attribuzione delle Quote non si intende conferito, né in capo al Contraente né agli aventi diritto alle prestazioni previste dal Contratto,
alcun diritto sulle Quote stessa, sul Fondo Interno o sugli investimenti operati dal Fondo Interno. La Compagnia è proprietaria degli attivi sottostanti del Fondo Interno. In caso di insolvenza della Compagnia, il Contraente beneficia degli stessi privilegi dei beneficiari conformemente all’articolo 253-1 e seguenti della legge lussemburghese
del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo. La Compagnia si impegna sul numero delle Quote del fondo e non sul loro valore.
9.7. La disciplina del Fondo Interno è descritta nel rispettivo Regolamento allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.
10. Importo minimo e massimo
di investimento e disinvestimento
10.1. Le regole stabilite dal Commissariat aux Assurances nella lettera circolare 15/3 relativa alle regole di investimento per i prodotti di assicurazione sulla vita unit-linked prevedono un importo minimo per l’investimento iniziale, a seconda del tipo di fondo interno dedicato. Questi importi sono dettagliati nel Regolamento del Fondo Interno.
Oltre ai limiti previsti dalla normativa, il Contratto prevede degli ulteriori requisiti riguardanti gli importi minimi di investimento descritti nell’articolo.
10.2. Questi importi minimi di investimento devono essere rispettati in occasione del pagamento del Premio Unico Iniziale, in occasione di un Versamento Aggiuntivo o di uno Switch. In caso contrario, la Compagnia può bloccare l’operazione e informare immediatamente il Contraente.
10.3. Limiti:
Importo minimo del Premio Unico Iniziale:
Sottoscrizione | 250.000 € | Per l’intero Contratto |
FID/FIC | 250.000 € | Per un Fondo Interno Collettivo Chiuso, l’importo totale minimo deve essere di 1.000.000,00 € |
Importo minimo di un Versamento Aggiuntivo: Importo minimo di uno Switch:
100.000 €
FID/FIC
100.000 €
FID/FIC
Importo minimo di un Riscatto Parziale:
Importi minimi a seguito di operazioni di disinvestimento
sul supporto:
25.000 €
FID/FIC
125.000 €
FID/FIC
10.4. Importo massimo di disinvestimento: la Compagnia può opporsi ad un’operazione di Riscatto Parziale o di Switch che abbia come
effetto quello di ridurre il valore del Fondo Interno al di sotto delle soglie indicate in questo articolo, in particolare se il valore raggiunto è inferiore ai minimi regolamentari di investimento. Se il Valore di un Fondo Interno Dedicato scende al di sotto dell’importo determinato nella tabella indicata di seguito e vi rimane per un periodo di sei mesi, la
Compagnia, decorso tale periodo, si riserva il diritto di liquidare il Fondo Interno e rimborsarne il valore al Contraente.
Modifiche agli importi minimi e massimi di
investimento e di disinvestimento:
La Compagnia si riserva il diritto di modificare tali
importi e di darne comunicazione al Contraente.
Nel caso in cui il Valore Netto del Fondo Interno risulti inferiore o uguale all’imposta di bollo e il Contraente, richiesto dalla Compagnia, non fornisca la provvista per il pagamento dell’imposta, la Compagnia si riserva la facoltà di liquidare il Fondo Interno e di risolvere unilateralmente il Contratto, trattenendo l’importo da versare come imposta di bollo.
11. Switch
11.1. Il Contraente puo’ chiedere di disinvestire in tutto o in parte le Quote di un Fondo Interno per
reinvestirle in un altro Fondo Interno. Gli Switch sono effettivi solamente in caso di esplicita accettazione da parte della Compagnia, che si riserva il diritto di rifiutarli.
11.2. Gli Switch vengono realizzati sulla base dei valori rilevati al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della relativa richiesta da parte della Compagnia, fermo restando quanto indicato agli articoli 9.2 e 10 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia comunica con apposita Appendice il valore della Quote rimborsate o attribuite.
SEZIONE III PRESTAZIONI DEL CONTRATTO
12. Prestazione
Assicurativa
12.1. Il Contratto prevede la liquidazione ai Beneficiari della Prestazione Assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto.
La prestazione collegata al Fondo Interno è espressa in Quote.
12.2. La Prestazione Assicurativa consiste nel pagamento della somma dei seguenti importi: Valore di Riscatto e Copertura Caso Morte.
12.3.1 La Copertura Caso Morte Standard prevista dal Contratto è pari al 10% del Valore del Premio. Tuttavia il Contraente potrà optare per una diversa percentuale del Valore del Premio nel
Modulo di Proposta. In ogni caso, l’importo massimo della Copertura Caso Morte Standard non può superare i:
• 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) euro fino alle ore 24:00 del giorno del compimento degli 85 anni dell’Assicurato (il massimale è considerato per Assicurato, anche in caso di più Contratti);
• 20.000,00 (ventimila/00) euro a partire dal giorno successivo al giorno del compimento degli 85 anni dell’Assicurato (il massimale è considerato per Contratto);
Nel caso in cui ci siano due Assicurati e la prestazione venga corrisposta al decesso di uno dei due, il limite di 20.000,00 euro è valido dal compimento degli
85 anni di uno degli Assicurati. Nel caso in cui la prestazione venga corrisposta al decesso di entrambi, il limite di 20.000,00 euro è valido dal compimento degli 85 anni di del più giovane degli Assicurati.
Con l’accordo della Compagnia, al momento della sottoscrizione è possibile richiedere di aumentare il limite massimo della Copertura Caso Morte Standard.
12.3.2 La Copertura Caso Morte Protezione prevede il pagamento al decesso dell’Assicurato con conseguente scioglimento del Contratto di un importo pari alla differenza positiva tra la
percentuale scelta dal Contraente moltiplicata per il Valore del Premio e il Valore di Riscatto del Contratto ad una determinata data.
Percentuale del Valore del Premio:
100%, 105% o110% del Valore del Premio.
La data del decesso corrisponde alla data di ricevimento del certificato di morte da parte della Compagnia.
Il Valore di Riscatto preso in considerazione per
il calcolo della Prestazione Assicurativa è quello conosciuto e convalidato dalla Compagnia alla Data della Valorizzazione della Quota del mese precedente la data di notifica del decesso. Il Valore del Premio è il valore registrato a quella data.
In ogni caso, l’importo massimo della Copertura Caso Morte Protezione non può superare:
• 2.500.000,00 euro fino alle ore 24:00 del giorno del compimento degli 85 anni dell’Assicurato (il massimale é considerato per Assicurato, anche in caso di piú Contratti)
• 500.000,00 euro a partire dal giorno successivo al giorno del compimento degli 85 anni dell’Assicurato (il massimale é considerato per Assicurato, anche in caso di pìu Contratti).
Nel caso in cui ci siano due Assicurati e la prestazione venga corrisposta al decesso di uno dei due, il limite di 500.000,00 euro è valido dal compimento degli
85 anni di uno degli Assicurati. Nel caso in cui la prestazione venga corrisposta al decesso di entrambi, il limite di 500.000,00 euro è valido dal compimento degli 85 anni del piú giovane degli Assicurati.
Al momento della sottoscrizione, il Contraente non potrà scegliere la Copertura Caso Morte Protezione in caso di decesso se desidera che il Fondo Interno Dedicato investa anche in attivi non quotati o con liquidità ridotta.
In corso di Contratto l’investimento in attivi non quotati o con liquidità ridotta all’interno del Fondo Interno Dedicato non sarà possibile se viene selezionata la Copertura Caso Morte Protezione. Se il Contraente desidera comunque investire in tali attivi, dovrà presentare una richiesta di variazione alla Compagnia per ottenere l’approvazione per il passaggio dalla Copertura Caso Morte Protezione alla Copertura Caso Morte Standard in caso
di decesso. La Compagnia si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione per esaminare la richiesta di modifica.
In corso di Contratto, Il Contraente può chiedere alla Compagnia il passaggio dalla Copertura Caso Morte Standard in caso di decesso alla Copertura
Caso Morte Protezione e viceversa. La Compagnia si riserva il diritto di rifiutare o di richiedere documenti aggiuntivi per analizzare la richiesta di variazione. La
Compagnia notificherà al Contraente l’accettazione o il rifiuto della modifica della Copertura Caso Morte.
12.4. Eventuali omissioni, dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurativa, nonché l’annullamento o la risoluzione del Contratto ai sensi degli artt. 1892, 1893 e
1894 del Codice Civile. Il valore della Prestazione Assicurativa, secondo quanto stabilito nell’articolo 9.2, è rilevato al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Compagnia abbia ricevuto la prova del decesso dell’Assicurato, la richiesta di pagamento e la documentazione indicata all’articolo 16 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di decesso dell’Assicurato.
12.5. La Prestazione Assicurativa può essere inferiore alla somma degli importi versati dal Contraente.
13. Dichiarazioni dell’Assicurato e accertamenti sanitari
13.1. Il Contraente o l’Assicurato (se diverso dal Contraente) sono tenuti a rispondere alle domande contenute nel Questionario Medico in modo completo e veritiero.
13.2. In aggiunta al Questionario Medico, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere all’Assicurato di sottoporsi a particolari esami medici presso le strutture designate dalla Compagnia.
13.3. I costi relativi ai suddetti accertamenti sanitari sono a carico della Compagnia nel limite dei 250,00 (duecentocinquanta/00) euro, la parte eccedente dovrà essere sopportata dal Contraente/ Assicurato.
13.4. I risultati di tali esami dovranno essere trasmessi in busta sigillata all’indirizzo della Compagnia (all’attenzione del consulente medico
della Compagnia).
13.5. Il completamento del Questionario sanitario e la trasmissione dei risultati degli esami medici sollecitati sono necessari ai fini della valutazione del Modulo di Proposta e dell’eventuale accettazione del Contratto e della Copertura Caso Morte da parte della Compagnia.
13.6. Successivamente alla conclusione del Contratto, nel caso in cui il Contraente richieda di effettuare dei Versamenti Aggiuntivi che incrementano l’importo del Valore del Premio da liquidare a titolo di Copertura Caso Morte, la Compagnia potrà richiedere all’Assicurato di
sottoporsi a nuovi accertamenti sanitari prima di accettare il Versamento Aggiuntivo.
14. Esclusioni
La Copertura Caso Morte non sarà corrisposta se il decesso si verifica in una delle circostanze elencate di seguito:
1. suicidio o conseguenze di un tentativo di suicidio dell’Assicurato, nell’anno successivo a quello
di entrata in vigore del Contratto o nell’anno successivo ad un eventuale aumento della Copertura Caso Morte (per quanto concerne la differenza con la Copertura Caso Morte precedente);
2. esecuzione di una condanna a morte;
3. partecipazione dell’Assicurato ad un crimine o delitto commesso dolosamente dall’Assicurato, anche a titolo di concorso,
4. dolo del Contraente, di un Beneficiario o di uno degli Assicurati in caso di due Assicurati, o su istigazione di uno di questi;
5. incidente di volo, nei seguenti casi:
• se il decesso dell’Assicurato è dovuto ad un incidente avvenuto a bordo di un apparecchio con il quale l’Assicurato si
preparava a partecipare (o partecipava) ad una competizione sportiva o effettuava voli di test o se il decesso è avvenuto a bordo di un apparecchio del tipo “U.L.M.” o “Deltaplano”;
• se il decesso dell’Assicurato è dovuto ad un incidente di un apparecchio di navigazione aerea del quale era passeggero e sempre che si
verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
I. questo apparecchio o il pilota non erano autorizzati per il trasporto di persone o di cose;
II. si trattava di un apparecchio militare (in questo caso, tuttavia, il decesso è coperto se si trattava di un apparecchio usato per il trasporto di persone al momento dell’incidente);
III. l’apparecchio trasportava dei prodotti a carattere strategico nelle regioni in stato di guerra o di guerra civile;
• se il decesso dell’Assicurato è dovuto ad un incidente di un apparecchio di navigazione aerea del quale era il pilota.
6. decesso dell’Assicurato per causa di guerra, cioè risultante direttamente o indirettamente da un’ azione offensiva o difensiva
di un potere belligerante o da ogni altro evento a carattere militare (questa esclusione è estesa ad ogni decesso, qualunque ne sia la causa, ove l’Assicurato abbia partecipato alle ostilità);
7. decesso dell’Assicurato in un paese straniero
in stato di guerra (rischio di guerra). L’esclusione si applicata sia nel caso in cui lo stato di guerra esista giá nel momento dell’ingresso nel paese, sia nel caso in cui sopravvenga durante la permanenza nel paese;
8. sommosse, conflitti civili, ogni atto di violenza
collettiva, d’ispirazione politica, ideologica o sociale, con o senza rivolta contro
l’autorità o ogni potere costituito, se l’Assicurato ha partecipato attivamente e volontariamente.
Nei casi di cui sopra, verrà corrisposto ai Beneficiari il valore di Riscatto di cui all’articolo 15 delle Condizioni d’Assicurazione.
15. Riscatto
15.1. Il Contraente può chiedere il Riscatto Totale e il Riscatto Parziale del Contratto. In caso di investimento in un Fondo Interno Collettivo Chiuso, il Riscatto (Totale e Parziale) si riferisce alla sola quota di pertinenza di ciascun Contraente e non è subordinato alla preventiva accettazione da parte
degli altri Contraenti. La Compagnia non può essere ritenuta responsabile in relazione ad eventuali effetti negativi conseguenti il Riscatto Totale di uno dei Contraenti.
15.2. La richiesta deve essere sottoscritta dal Contraente, deve indicare l’importo da riscattare per ciascun supporto di investimento e deve essere trasmessa tramite raccomandata a/r alla Compagnia. Alla comunicazione dovrà essere
allegata la documentazione indicata all’articolo 16 delle Condizioni di Assicurazione.
15.3. La richiesta di Riscatto Parziale deve contenere l’esplicita indicazione dell’importo da riscattare e da quale supporto di investimento si vuole che venga effettuato il prelievo. La richiesta di Riscatto Totale e di Riscatto Parziale sarà considerata valida solamente se completa.
15.4. In caso di Riscatto Totale, il valore della prestazione è pari alla liquidazione del Valore Netto del Fondo Interno (come prevista dall’articolo 9).
15.5. Il Valore di Riscatto del Premio investito nel Fondo Interno può essere inferiore alla parte del Premio Unico Iniziale investita nello stesso fondo
e pari al valore delle Quote del Fondo Interno assegnata al Contratto, calcolata entro 3 (tre) giorni lavorativi.
15.6. In caso di Riscatto Totale la Compagnia invia al Contraente un documento di sintesi riepilogativo dell’operazione eseguita.
15.7. Il pagamento del valore di Riscatto Totale determina lo scioglimento del Contratto.
16. Documenti richiesti
16.1. Qualora vi sia una richiesta di pagamento il richiedente dovrà provvedere a corredare la propria domanda della documentazione necessaria.
Documenti richiesti in caso di Recesso, Riscatto Totale o Riscatto Parziale:
• fotocopia di un documento di identità del Contraente (o del richiedente, se diverso) in corso di validità, qualora si tratti di persona giuridica ente/associazione dovrà essere prodotto un documento che attesti i poteri/ la legittimazione del richiedente;
• nel caso in cui il Contraente sia soggetto a istituti di protezione che influiscono sulla capacità di agire, copia del provvedimento di autorizzazione
del giudice, o altro provvedimento richiesto dalla normativa applicabile;
• coordinate bancarie del Contraente;
• certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, o
dichiarazione sostitutiva;
• nelle ipotesi previste dall’articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione, il consenso espresso per iscritto del Beneficiario designato in
polizza dal Contraente che abbia accettato la
designazione beneficiaria;
• fotocopia di un documento di identità del
Beneficiario se irrevocabile;
• eventuale autorizzazione del creditore pignoratizio o del vincolatario se il Contratto risulti sottoposto a pegno o a vincolo;
• nel caso in cui la richiesta di riscatto provenga da un rappresentante del Contraente, tutti i documenti comprovanti i necessari poteri ai fini dell’esercizio del diritto di riscatto;
• nel caso in cui la richiesta derivi da un vincolatario, tutti i documenti comprovanti i necessari poteri ai fini dell’esercizio del diritto di riscatto.
16.2. Documenti richiesti in caso di decesso dell’Assicurato:
• certificato di morte;
• nel caso in cui il decesso sia stato constatato da un referto medico, referto medico attestante la causa del decesso;
• fotocopia di un documento d’identità del Contraente e/o del Beneficiario (o del richiedente, se diverso), qualora si tratti di persona giuridica/ente/ associazione dovrà essere prodotto un documento che attesti i poteri/ la legittimazione del richiedente;
• nel caso in cui la richiesta provenga da un rappresentante del Contraente e/o del
Beneficiario, tutti i documenti comprovanti i necessari poteri ai fini della richiesta di pagamento;
• nel caso in cui il Contraente e/o il Beneficiario siano soggetti a istituti di protezione della capacità di agire, copia del provvedimento di autorizzazione del giudice, o altro provvedimento richiesto dalla normativa applicabile;
• coordinate bancarie del Contraente e/o del
Beneficiario;
• ogni altro documento che, a fronte di particolari
fattispecie, si dimostri necessario ai fini istruttori e venga specificamente richiesto dalla Compagnia;
• codice fiscale del Beneficiario, qualora la
Compagnia stessa non ne sia già in possesso.
16.3. Inoltre, qualora l’Assicurato sia anche Contraente, al fine di individuare ed identificare correttamente il Beneficiario a cui pagare la Prestazione Assicurativa in caso di decesso la Compagnia richiederà:
• testamento in copia autentica, se esiste;
• in caso di non esistenza di testamento, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata dal pubblico ufficiale competente, che attesti l’apertura della successione legale, in cui siano specificati nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e residenza di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testamento.
17. Pagamenti della Compagnia
17.1. Le richieste di pagamento sottoscritte dagli aventi diritto e la relativa documentazione dovranno essere inviate alla Compagnia che, a seguito degli accertamenti necessari, eseguirà il pagamento
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione completa. Ad ogni richiesta di pagamento devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. In caso di richieste incomplete, i tempi necessari per la liquidazione potrebbero risultare maggiori.
17.2. Nel caso in cui il Contratto sia collegato ad attivi caratterizzati da liquidità ridotta, la Compagnia potrebbe avere tempi di liquidazione di tali attivi più lunghi rispetto a quelli previsti.
17.3. La Compagnia non può in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di conseguenze negative per il Contraente o per il Beneficiario dovuti al prolungamento dei tempi di liquidazione dei suddetti attivi.
17.4. Il Contraente accetta e conviene che, qualora la Compagnia non abbia potuto ragionevolmente provvedere alla liquidazione degli attivi entro il termine previsto, la Compagnia potrà procedere alla liquidazione della Prestazione Assicurativa e alla liquidazione in caso di Riscatto
10/16
Totale o Riscatto Parziale, mediante trasferimento della titolarità degli attivi sottostanti contenuti
nel Fondo Interno a favore del Contraente o
del Beneficiario, nei limiti consentiti dalla legge applicabile. Il Contraente ha inoltre la possibilità di abbandonare tali titoli; in questo caso la Compagnia non più alcun obbligo riguardante il loro pagamento.
17.5. Le spese e gli oneri connessi con il trasferimento degli attivi sottostanti a favore del Contraente o del Beneficiario saranno a carico di questi. La presente clausola si applica sia in caso di Riscatto Totale che in caso di Liquidazione della Prestazione Assicurativa:
• In caso di riscatto, la Compagnia non è tenuta a corrispondere al Contraente l’ammontare riscattato prima del giorno di liquidazione successivo alla sua domanda di riscatto e
comunque fino a che siano passati sessanta (60)
giorni dal ricevimento della domanda di riscatto.
• In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia
non è tenuta a corrispondere al Beneficiario la Prestazione Assicurativa prima del giorno di liquidazione successivo alla sua richiesta di liquidazione.
17.6. La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale sospensione della quotazione di uno o più degli attivi sottostanti o di un lock-up deciso dall’emittente o dal distributore di un attivo in cui un Fondo.
SEZIONE IV COSTI
18. Costi
18.1. I Costi del Contratto sono suddivisi come segue:
• Costi di emissione: applicati in occasione del versamento del Premio Unico Iniziale e di ogni Versamento Aggiuntivo, non possono eccedere il 3% (tre per cento) dell’importo lordo versato e sono indicati nelle Condizioni Particolari e nel Modulo di Proposta;
• Costi di gestione amministrativa del Fondo Interno: non possono eccedere l’1,25% (uno virgola venticinque per cento) annuo del valore del Fondo Interno di pertinenza del Contratto e sono indicati nelle Condizioni Particolari e
nel Modulo di Proposta. I Costi di gestione amministrativa vengono applicati con frequenza mensile, mediante addebito diretto di liquidità sul Fondo Interno.
• Cambio di banca depositaria :
Si applicano dei costi amministrativi di 1.000 euro in relazione alla gestione del contratto in caso di modifica di una caratteristica del Contratto, in particolare per quanto riguarda il cambio di banca depositaria.
Le attività svolte in relazione al cambio di banca depositaria consistono nel monitorare le modifiche ai conti bancari, compresa la due diligence, l’accettazione di una nuova convenzione di deposito e la conformità del file del Cliente (in questo caso Allianz) con la banca.
• Cambio di gestore finanziario
Si applicano dei costi amministrativi di 1.000 euro in relazione alla gestione del contratto in caso di modifica di una caratteristica del Contratto, in particolare per quanto riguarda il cambio di gestore finanziario.
Il cambio di gestore finanziario comporta la modifica dei mandati di gestione e genera formalità amministrative (in particolare per quanto riguarda gli aspetti legali e di conformità) e il monitoraggio
periodico e annuale del nuovo gestore finanziario (autorizzazioni, bilanci, commissioni e profili di investimento).
• Costi amministrative relative alla gestione del Contratto sono applicate in caso di investimento in fondi interni dedicati o collettivi che investono in attivi non quotati o a liquidità ridotta. In particolare, l’assistenza fornita comprende la revisione dei documenti di sottoscrizione, la
due diligence del titolo, la stipula di accordi di nominee con la banca depositaria e le
procedure necessarie per la comunicazione delle valorizzazioni.
Gestione di tipo “amministrato”
- 1.000 euro/annui per veicolo di investimento (fondi)
- 2.000 euro/ annui per veicolo di investimento (azioni e obbligazioni)
Nominativo amministrato: Situazione in cui l’investitore nell’attivo sottostante (la Compagnia) delega la gestione dei titoli all’intermediario (banca depositaria) che diventa così interlocutore principale. Il nome dell’investitore appare nel registro degli azionisti, solo la gestione amministrativa è delegata.
Gestione di tipo “nominee”
• 1.000 euro/ annui per veicolo di investimento (azioni e obbligazioni)
Nominee: Situazione in cui un intermediario (banca depositaria) si interpone tra l’investitore nell’attivo sottostante (la Compagnia) e il veicolo di
investimento al fine di agire per conto dell’investitore
presentandosi come azionista.
La forma di gestione dipende dalla procedura di gestione imposta dal promotore dei fondi/azioni/ obbligazioni non quotati e/o a liquidità ridotta e/o dalla banca depositaria degli attivi. L’importo totale dei Costi è addebitato su base trimestrale, all’inizio di ogni trimestre.
18.2. I Costi a carico di ciascun Fondo Interno sono indicati nel rispettivo Regolamento allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione e nelle “Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno”. Ulteriori Costi possono essere prelevati in caso di cambio di valuta.
18.3. I Costi relativi alla Copertura Caso Morte sono determinati annualmente ma prelevati con frequenza mensile in relazione all’età dell’Assicurato e in proporzione alla percentuale del Valore del Premio selezionata a titolo di Copertura Caso Morte. Tali Costi sono addebitati tramite riduzione del numero delle Quote.
L’importo mensile del Costo è calcolato come segue: SAR * (Qx/12 + gd) * (1/(1-encd))
SAR = Capitale Assicurato
Qx = coefficente applicabile all’Assicurato
gd = costi di gestione = 2/3000 encd = costi di raccolta = 1/100
La tabella mostra il coefficiente applicabile
all’Assicurato (Qx) in base alla sua età.
Età | Qx |
18 | 0.000560 |
19 | 0.000624 |
20 | 0.000664 |
21 | 0.000671 |
22 | 0.000692 |
23 | 0.000697 |
24 | 0.000695 |
25 | 0.000691 |
26 | 0.000691 |
27 | 0.000686 |
28 | 0.000689 |
29 | 0.000703 |
30 | 0.000723 |
31 | 0.000757 |
32 | 0.000793 |
33 | 0.000834 |
34 | 0.000890 |
35 | 0.000945 |
36 | 0.001012 |
37 | 0.001088 |
38 | 0.001194 |
Età | Qx |
39 | 0.001317 |
40 | 0.001469 |
41 | 0.001621 |
42 | 0.001771 |
43 | 0.001961 |
44 | 0.002177 |
45 | 0.002415 |
46 | 0.002656 |
47 | 0.00291 |
48 | 0.003222 |
49 | 0.003556 |
50 | 0.00396 |
51 | 0.004363 |
52 | 0.004808 |
53 | 0.005349 |
54 | 0.005929 |
55 | 0.006564 |
56 | 0.007234 |
57 | 0.008028 |
58 | 0.008961 |
59 | 0.009971 |
Età | Qx |
60 | 0.011183 |
61 | 0.01256 |
62 | 0.014154 |
63 | 0.015931 |
64 | 0.017908 |
65 | 0.019948 |
66 | 0.022166 |
67 | 0.024622 |
68 | 0.027263 |
69 | 0.030085 |
70 | 0.033365 |
71 | 0.037028 |
72 | 0.041086 |
73 | 0.045606 |
74 | 0.050529 |
75 | 0.055974 |
76 | 0.061767 |
77 | 0.068229 |
78 | 0.075263 |
79 | 0.083101 |
80 | 0.091994 |
Età | Qx |
81 | 0.10123 |
82 | 0.110996 |
83 | 0.121288 |
84 | 0.132418 |
85 | 0.144788 |
86 | 0.157861 |
87 | 0.172061 |
88 | 0.187607 |
89 | 0.203892 |
90 | 0.220465 |
91 | 0.236172 |
92 | 0.251353 |
93 | 0.269202 |
94 | 0.290078 |
95 | 0.312863 |
96 | 0.336074 |
97 | 0.359543 |
98 | 0.381798 |
99 | 0.400529 |
100 | 0.415944 |
In caso di più Assicurati, il coefficiente applicabile dipende dal coefficiente di ogni Assicurato (determinato in base alla sua età e alla tabella), secondo le formule seguenti:
• Due assicurati con pagamento della prestazione al primo decesso: coefficiente applicabile Qx = coefficiente Assicurato 1 + coefficiente Assicurato 2 - coefficiente Assicurato 1 * coefficiente Assicurato 2
• Due assicurati con pagamento della prestazione al secondo decesso: coefficiente applicabile Qx = coefficiente Assicurato 1 * coefficiente Assicurato 2
Nel caso di un Contratto con pagamento del capitale alla morte del secondo Assicurato, il Contratto si trasforma in un contratto con un solo Assicurato dopo il verificarsi del primo decesso. Quindi per il calcolo della Copertura Caso Morte, sarà preso
in considerazione il coefficiente applicabile ad un
singolo Assicurato, in funzione della sua età.
18.4. In presenza di un giustificato motivo, la Compagnia si riserva il diritto di modificare l’importo dei Costi di rischio sopra riportati informandone anticipatamente il Contraente. In ogni caso, resta ferma la facoltà del Contraente di recedere dal Contratto.
In caso di contratti non rivendicati, la Compagnia
si riserva il diritto di prelevare le spese di verifica e ricerca, fino a un massimo del 10% dell’importo totale della prestazione assicurativa dovuta in base al Contratto, con un tetto di 25.000 euro.
SEZIONE V INFORMAZIONI
19. Documento Unico di
Rendicontazione
19.1. Con cadenza annuale, fino al 31 maggio di ogni anno, la Compagnia invierà al Contraente un Documento Unico di Rendicontazione del Contratto nel quale saranno riportati:
• cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente,
• numero e controvalore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente,
• dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle Quote assegnate nell’anno di riferimento;
• numero e controvalore delle Quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
• numero delle Quote eventualmente trattenute nell’anno di riferimento per il premio relativo alla Copertura Caso Morte;
• numero e controvalore delle Quote rimborsate a seguito di Riscatto Parziale nell’anno di riferimento;
• numero delle Quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento;
• importo dei Costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione.
19.2. La Compagnia informerà per iscritto il Contraente qualora, nel corso della durata contrattuale, il controvalore delle Quote
complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% (trenta per cento) rispetto all’ammontare
del Premio, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti. Tale informazione verrà fornita anche in caso di ogni altra ulteriore riduzione pari o superiore al 10% (dieci per cento). Le informazioni di cui sopra verranno inviate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
SEZIONE VI DISPOSIZIONI FINALI
20. Pegno e Vincolo
20.1. Il Contraente può vincolare in Pegno o in altre forme le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia
ne fa annotazione sulle Condizioni Particolari o su apposita Appendice. In presenza di uno o più Beneficiari irrevocabili, è richiesto l’accordo di quest’ultimi.
20.2. Nel caso di Pegno o Vincolo, le operazioni di riscatto e, in generale, le operazioni di liquidazione, richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. La Compagnia non è in alcun modo vincolata dai rapporti contrattuali in essere tra il Contraente e il creditore e non è tenuta a
verificare che le condizioni necessarie per l’escussione mediante l’esercizio del diritto di riscatto siano rispettate. Il Contraente si impegna a tenere indenne la Compagnia da ogni pregiudizio, costo o spesa, sofferto o sostenuto, in conseguenza a qualsiasi controversia, anche stragiudiziale, concernente la validità e l’esecuzione della richiesta del Creditore.
21. Legislazione applicabile e foro competente
21.1 Al Contratto si applica la legge italiana. La legge del Granducato di Lussemburgo contiene le disposizioni prudenziali e tecniche applicabili alla Compagnia, incluse le norme applicabili agli attivi rappresentativi degli impegni della Compagnia.
21.2 Per le controversie relative al presente Contratto è competente l’autorità giudiziaria della Repubblica Italiana.
21.3 In ogni caso, ai sensi del Dlgs. 28/2010, chiunque voglia far valere in giudizio diritti afferenti ad un Contratto dovrà esperire, obbligatoriamente e quale condizione di procedibilità dello stesso giudizio, la procedura di mediazione prevista dalla legge.
22. Regime fiscale del
Contratto
Tasse e imposte relative al Contratto e ai vari supporti, sono a carico del Contraente o del Beneficiario e degli aventi diritto. La Compagnia agisce in qualità di sostituto d’imposta e procede quindi unicamente alle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte e tasse relative alle operazioni svolte sul Contratto che sono obbligatorie per la Compagnia.
23. Modifiche al
Contratto
23.1. La Compagnia si riserva di modificare unilateralmente per giustificato motivo i termini del Contratto, le caratteristiche del Fondo Interno o le soglie minime di investimento previste nel Contratto, nei casi in cui:
• vi sia un mutamento della legislazione primaria e secondaria applicabile al Contratto che comporti una modifica della disciplina contrattuale;
• vi sia una variazione della disciplina fiscale applicabile al Contratto, alla Compagnia, al Fondo Interno, che comporti una modifica della disciplina contrattuale;
• vi sia una modifica delle spese inerenti al
Contratto.
23.2. In tali casi, la Compagnia si impegna a comunicare al Contraente le modifiche contrattuali. Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche, potrà recedere dal Contratto esercitando il diritto di riscatto comunicando la decisione per iscritto alla Compagnia tramite raccomandata
a/r, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il Contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
24. Segreto
professionale e mandato del cliente
24.1. La Compagnia informa il Contraente che, in quanto compagnia di assicurazione vita lussemburghese, è tenuta a rispettare quanto prescritto dall’articolo 300 della legge
lussemburghese del 7 dicembre 2015 sul settore delle assicurazioni nonché quanto prescritto all’articolo 458 del codice penale lussemburghese, entrambi relativi al segreto professionale.
24.2. In virtù di tali disposizioni, la Compagnia è obbligata a mantenere confidenziali le informazioni che le sono trasmesse e non potrà comunicarle
a terzi senza aver ricevuto formali e preventive istruzioni da parte del Contraente, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge e dagli accordi internazionali. In tali casi la Compagnia può derogare alle norme riguardanti il segreto professionale e potrebbe essere obbligata a comunicare delle informazioni relative al Contratto.
24.3. Il Contraente può conferire mandato ad un terzo di ricevere le informazioni confidenziali che lo riguardano ed è tenuto a conferire mandato alla Compagnia affinché la stessa possa legittimamente trasmettere i dati necessari. In tal caso questa non
potrà essere considerata in alcun modo responsabile per non aver rispettato gli obblighi previsti dalla legge.
25. Obblighi
d’identificazione FATCA e obblighi dichiarativi CRS
25.1. La normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che la Compagnia proceda alla verifica dell’identità del Contraente e del soggetto che provvede al pagamento del Premio, se quest’ultimo differisce dal Contraente.
25.2. Se il Contraente e/o il soggetto che paga il Premio è un “US Citizen” e/o un “US Resident” ai sensi della normativa FATCA, la Compagnia sarà tenuta
a dichiarare annualmente alle autorità fiscali del Lussemburgo (che a loro volta comunicheranno le informazioni all’ “US Internal Revenue Service”) i dati relativi al Contratto, compresi il valore di riscatto, gli importi versati al Contraente a seguito di un Riscatto Totale o di un Riscatto Parziale, gli importi versati al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato.
25.3. Il Contraente e/o il soggetto che paga i premi dovrà/anno informare immediatamente la Compagnia per lettera raccomandata a/r di ogni variazione della propria situazione di “US Citizen” e/o “US Resident”.
25.4. L‘OCSE, ispirandosi agli accordi bilaterali conclusi tra gli Stati Uniti d’America e numerosi altri Stati, ha elaborato uno specifico standard normativo
riguardante lo scambio di informazioni relative ai conti finanziari, chiamato “Common Reporting Standard“ (CRS). Le autorità fiscali di un determinato Stato aderente al CRS riceveranno ogni anno i dati relativi alle attività finanziarie (tra cui contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione) che i residenti fiscali di questo stesso Stato detengono all‘estero.
25.5. La Compagnia è tenuta a trasmettere alle autorità fiscali lussemburghesi le informazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti da persone fisiche o giuridiche residenti fiscali di uno Stato che ha aderito al CRS.
25.6. Se il Contraente rifiuta di compilare e sottoscrivere il “Modulo di autocertificazione FATCA e CRS ”, la Compagnia si riserva la facoltà di rifiutare di concludere il Contratto.
26. Comunicazioni
26.1. Qualsiasi comunicazione derivante dalle disposizioni di questo contratto dovrà essere effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata a/r all’indirizzo: Allianz Life Luxembourg S.A., 00-00, xxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx X, X-0000 Xxxxxxxxxx.
26.2. Le comunicazioni della Compagnia al Contraente sono inviate all’indirizzo indicato nel Modulo di Proposta. La Compagnia si riserva il diritto di inviare le comunicazioni direttamente al Contraente (o al Contraente 1 in caso di
due Contraenti), qualora lo ritenga opportuno, invece che al diverso destinatario eventualmente indicato nel Modulo di Proposta. Se il Contraente ha precedentemente fornito il relativo indirizzo, la Compagnia si riserva il diritto di inviare le comunicazioni tramite posta elettronica.
26.3. Le comunicazioni inviate dalla Compagnia si considerano essere state inviate nella data indicata dal timbro postale.
26.4. In caso di cambio di indirizzo o di residenza fiscale, il Contraente è tenuto a comunicarlo immediatamente alla Compagnia. In caso di mancata comunicazione del cambio di residenza, la Compagnia considera valida l’ultima residenza comunicata dal Contraente. Il cambio di residenza fiscale può comportare delle conseguenze fiscali
e giuridiche sul Contratto che potrebbero portare anche ad una riqualificazione dello stesso. In alcuni casi la Compagnia può essere costretta, in base alla normativa del nuovo paese di residenza, a bloccare alcune operazioni sul Contratto.
26.5. Nel caso in cui le comunicazioni vengano inviate tramite mail, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente il cambio di indirizzo di posta elettronica.
27. Area Riservata del Sito Internet
27.1. La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un’area riservata del proprio sito internet xxx.xxxxxxx.xx. L’accesso all’area riservata consente di ottenere tutte le informazioni relative al proprio Contratto di Assicurazione, tra cui il Documento Unico di Rendicontazione, l’andamento del Fondo Interno e il Valore delle Quote attribuita al Contratto.
27.2. Il Contraente potrà richiedere l’accesso all’area riservata del sito internet attraverso la compilazione di un formulario allegato al Modulo di Proposta.
27.3. L’accesso all’area riservata non esclude la possibilità per il Contraente di richiedere l’invio delle informazioni in formato cartaceo, inviando una richiesta scritta alla Compagnia.
27.4. Le informazioni contenute nell’area riservata hanno carattere informativo e in caso di contrasto non prevalgono su qualsiasi altro documento o comunicazione ufficiale della Compagnia. L’Area Riservata è messa a disposizione volontariamente dalla Compagnia, pur non essendo soggetta al relativo obbligo, e pertanto può non contenere tutte le informazioni previste dalla normativa italiana.
28. Prescrizione
Il termine di prescrizione per il contratto di assicurazione sulla vita è fissato a dieci anni a partire dal momento in cui si è verificato l’evento assicurato (decesso della persona assicurata). Trascorsi i termini
di prescrizione, il Contraente e/o il Beneficiario
non potranno avvalersi del diritto alla Prestazione Assicurativa. L’ammontare della prestazione dovuta in caso di omessa denuncia e trascorsi i termini di
prescrizione previsti sarà versato alle condizioni previste dalla legislazione vigente.
29. Conflitto di interessi
La Compagnia potrebbe in alcuni casi trovarsi in
una situazione di conflitto di interessi. Un conflitto d’interesse può sorgere ad esempio quando gli interessi del Contraente sono in contrasto con quelli della Compagnia o quando gli interessi del Contraente sono in contrasto con quelli di un altro Contraente.
La Compagnia considera la protezione degli interessi dei suoi clienti una priorità ed ha quindi adottato una politica per permettere ai suoi amministratori, funzionari e dipendenti di attenuare questo rischio.
Questa politica prevede delle misure che permettono
di identificare i potenziali conflitti d’interesse, gestire i conflitti identificati e, se necessario, l’obbligo di comunicare al Contraente l’esistenza del conflitto che non può essere sufficientemente mitigato
dalle misure preventive adottate e che potrebbe pregiudicare i suoi interessi.
La politica sul conflitto di interessi è disponibile sul
sito web della Compagnia (xxx.xxxxxxx.xx).
Il presente documento riporta dati aggiornati alla data 31 Maggio 2024.
Allianz Life Luxembourg S.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.
Il Rappresentante Legale: Xxxx Xxxxxx
Regolamento
Regolamento del Fondo Interno
Art.1 – Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Al momento della sottoscrizione la Compagnia costituisce per ciascun Contratto, uno o più Fondi Interni.
Al fine di individuare ciascun Fondo Interno, la Compagnia attribuisce a ciascuno di essi un numero di identificazione che segue l’acronimo FID (Fondo Interno Dedicato) o FICC (Fondo Interno Collettivo Chiuso).
Il Fondo Interno è gestito - sulla base della politica di investimento prescelta dal Contraente - da un gestore finanziario autorizzato incaricato dalla Compagnia, ed i suoi attivi sono depositati e custoditi presso un conto intestato alla Compagnia ed aperto presso un istituto di credito autorizzato dalla Compagnia nel quadro di questo Contratto, all’atto della sottoscrizione nelle “Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno”.
Art.2 – Scopo e caratteristiche del Fondo Interno
Le Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno permettono alla Compagnia di raccogliere informazioni sul Contraente e sulle sue esigenze, in particolare riguardo il suo patrimonio complessivo, l’età e l’orizzonte di investimento e l’obiettivo generale del Contraente in materia di investimenti.
La politica di investimento è definita sulla base
del contenuto delle Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno che viene compilata dal Contraente e verificata dall’Intermediario. Nei limiti previsti dalla normativa lussemburghese, la strategia di investimento del fondo può definire: le categorie degli attivi nei quali il fondo può investire, il profilo di rischio, il gestore finanziario, la banca depositaria, la percentuale delle spese di custodia e di gestione che vengono addebitate al fondo.
Il Contraente non è autorizzato ad intervenire nella gestione degli attivi finanziari che compongono il Fondo Interno.
La gestione del Fondo Interno da parte di un gestore finanziario rappresenta un requisito essenziale del Contratto. Nel caso in cui il gestore rinunci al mandato di gestione, la Compagnia ne nominerà un altro che potrebbe però avere dei Costi superiori rispetto a quello precedente. Il Contraente è libero di rifiutare
i nuovi costi di gestione e darne comunicazione alla Compagnia, che in questo caso procede con la liquidazione del Fondo Interno; la Compagnia mantiene la liquiditá fino a quando il Contraente non decida di optare per un Riscatto Totale o per un reinvestimento in un altro Fondo Interno. La
Compagnia non puó essere ritenuta responsabile in caso di mancato guadagno da parte del Contraente. Il Fondo Interno costituisce patrimonio della Compagnia, distinto a tutti gli effetti dal restante patrimonio della stessa, nonché da ogni altro fondo e patrimonio gestito dalla stessa. È esclusa la possibilità di fusione del Fondo Interno sia con altri fondi dedicati e/o collettivi chiusi sia con altri fondi interni della Compagnia.
1/10
Il Fondo Interno è del tipo ad accumulazione dei proventi; pertanto il risultato della gestione viene progressivamente ricapitalizzato e non viene distribuito.
Art.3 – Partecipante al Fondo Interno
A ciascun Fondo Interno Dedicato può partecipare esclusivamente il Contraente che abbia sottoscritto il contratto di assicurazione Allianz Exclusive Invest Italia ad esso collegato.
Al Fondo Interno Collettivo Chiuso possono partecipare esclusivamente i Contraenti, legati da vincoli familiari e/o associativi e/o societari, reciprocamente graditi che abbiano sottoscritto il contratto di assicurazione Allianz Exclusive Invest
Italia ad esso collegato. La Compagnia si riserva il diritto di chiudere un Fondo Interno Collettivo Chiuso e di non accettare quindi delle nuove sottoscrizioni (secondo quanto previsto dall’articolo 10.2 delle Condizioni di Assicurazione).
Art.4 – Classificazione dei
Fondi Interni
Il Contraente può accedere a cinque diversi tipi di Fondi Interni (N, A, B, C, D) in funzione della sua classificazione, ai sensi della circolare 15/3 del Commissariat aux Assurances. La categoria attribuita al Contraente rimane valida indipendentemente dall’evoluzione
del Valore del Contratto, salvo che il Contraente non richieda espressamente di essere riclassificato in una diversa categoria. In tale ipotesi si terrà conto del Valore del Contratto e del patrimonio del Contraente al momento della richiesta.
Fondo Interno del tipo N: categoria di base.
Fondo Interno del tipo A: aperto al Contraente classificato nella categoria A. Il Contraente sarà classificato nella categoria A se l’importo dei premi investiti nell’insieme dei contratti sottoscritti con la Compagnia è pari ad almeno 125.000 euro e se dichiara di possedere un patrimonio mobiliare pari ad almeno 250.000 euro.
Fondo Interno del tipo B: aperto al Contraente classificato nella categoria B. Il Contraente sarà classificato nella categoria B se l’importo dei premi investiti nell’insieme dei contratti sottoscritti con la Compagnia è pari ad almeno 250.000 euro e se dichiara di possedere un patrimonio mobiliare pari ad almeno 500.000 euro.
Fondo Interno del tipo C: aperto al Contraente classificato nella categoria C. Il Contraente sarà classificato nella categoria C se l’importo dei premi investiti nell’insieme dei contratti sottoscritti con la Compagnia è pari ad almeno 250.00 euro e se dichiara di possedere un patrimonio mobiliare pari ad almeno
1.250.000 euro.
Fondo Interno del tipo D: aperto al Contraente classificato nella categoria D. Il Contraente sarà classificato nella categoria D se l’importo dei premi investiti nell’insieme dei contratti sottoscritti con la Compagnia è pari ad almeno 1.000.000 euro e se dichiara di possedere un patrimonio mobiliare pari ad almeno 2.500.000 euro.
Art.5 – Criteri e limiti degli investimenti
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione delle politiche di investimento competono al gestore autorizzato incaricato dalla Compagnia. Alcuni titoli, in ragione di alcune politiche del gruppo Allianz, non possono essere detenuti nel Fondo Interno. Una lista aggiornata di questi titoli viene comunicata periodicamente al gestore finanziario.
Il Fondo Interno presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi di investimento consigliati diversi in funzione della politica di investimento scelta dal Contraente.
Gli investimenti del Fondo Interno sono effettuati in valori mobiliari rientranti tra quelli ammissibili sulla base delle norme regolamentari lussemburghesi che disciplinano i contratti di assicurazione sulla vita
collegati a fondi d’investimento e, in particolare, delle norme fissate dalla circolare 15/3 del Commissariat aux Assurances. Un estratto della predetta circolare, relativa agli attivi ammissibili e ai loro limiti d’investimento
globali e per emittente, è riportato nella tabella che segue che illustra le categorie di attivi e le regole di diversificazione osservate dalla Compagnia nella gestione del Fondo Interno. La Circolare è inoltre disponibile sul sito internet della Compagnia.
Fondo Interno | del tipo A | del tipo B | ||
Limiti per emittente | Limiti globali | Limiti per emittente | Limiti globali | |
A. OBBLIGAZIONI | ||||
1. Obbligazioni di un emittente pubblico dello SEE | senza limite | senza limite | senza limite | senza limite |
2.ObbligazionidiunemittentepubblicodellazonaAdell’OCSE fuori SEE | senza limite | senza limite | senza limite | senza limite |
3. Obbligazioni di organismi internazionali di cui fanno parte almeno due Stati membri dello SEE | senza limite | senza limite | senza limite | senza limite |
3a. Obbligazioni di banche di emissione di lettere di pegno | senza limite | senza limite | senza limite | senza limite |
4. Obbligazioni di un emittente non pubblico dello SEE negoziate su un mercato regolamentato | 20% | senza limite | 30% | senza limite |
5. Obbligazioni di un emittente non pubblico della zona A¹ fuori SEE negoziate su un mercato regolamentato | 20% | senza limite | 30% | senza limite |
6. Obbligazioni di un emittente fuori zona A negoziate su un mercato regolamentato dello SEE | 1% | 5% 2) | 2,5% | 10% 2) |
7. Obbligazioni di un emittente fuori zona A negoziate su un mercatoregolamentatofuoriSEEapprovatodalCommissariat aux Assurances | 1% | 5% | 2,5% | 10% |
8. Obbligazionidiunemittentenonpubblicodellazona Anon negoziate su un mercato regolamentato | 10% | 20% 3) | 10% | 20% 3) |
9.Prodottistrutturatiditipoobbligazionariosoddisfacentialle condizioni del punto 5.6.3 della lettera circolare | ||||
a. emessio garantiti daorganismiinternazionalidicarattere finanziariodicuifannopartealmenodue Statimembridello SEE | senza limite | senza limite | senza limite | senza limite |
b. emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A con rating S&P almeno uguale o superiore a A+ | senza limite | senza limite | senza limite | senza limite |
c. emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A con rating S&P uguale a A o A- | senza limite 4) | senza limite | senza limite | senza limite |
d. emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A con rating S&P uguale a BBB+ o BBB | 50% 5) | senza limite | senza limite | senza limite |
Fondo Interno | del tipo A | del tipo B | ||
Limiti per emittente | Limiti globali | Limiti per emittente | Limiti globali | |
B. AZIONI | ||||
1. Azioni di un emittente dello SEE negoziate su un mercato regolamentato | 20% | senza limite | 30% | senza limite |
2. Azionidiunemittentedellazona Afuori SEEnegoziatesuun mercato regolamentato | 20% | senza limite | 30% | senza limite |
3. Azionidiunemittentefuorizona Anegoziatesuunmercato regolamentato dello SEE | 1% | 5% 6) | 2,5% | 10% 6) |
4. Azionidiunemittentefuorizona Anegoziatesuunmercato regolamentato fuori SEE approvato dal Commissariat aux Assurances | 1% | 5% | 2,5% | 10% |
5. Azioni di un emittente della zona A non negoziate su un mercato regolamentato | 10% | 20% 7) | 10% | 20% 7) |
6. Prodotti strutturati di tipo azionario soddisfacenti alle condizioni del punto 5.6.3 della lettera circolare | ||||
a. emessio garantiti daorganismiinternazionalidicarattere finanziariodicuifannopartealmenodue Statimembridello SEE | senza limite | senza limite | senza limite | senza limite |
b. emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A con rating S&P superiore o uguale a A+ | senza limite | senza limite | senza limite | senza limite |
c. emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A con rating S&P uguale ad A o A- | senza limite 8) | senza limite | senza limite | senza limite |
d. emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A con rating S&P uguale a BBB+ o BBB | 50% 9) | senza limite | senza limite | senza limite |
C. OICR | ||||
1. Oicr conformi alla direttiva 2009/65/CE | senza limite | senza limite | senza limite | senza limite |
2. Oicr di un paese dello SEE non conformi alla direttiva 2009/65/CE | 50% 10) | senza limite | senza limite | senza limite |
3. Oicr di un territorio dipendente da un paese dello SEE | 2,5% 10) | senza limite | 2,5% 10) | senza limite |
4. Oicr di un paese della zona A fuori SEE | 50% | senza limite | senza limite | senza limite |
5. Oicr di un paese fuori zona A | 2,5% | senza limite | 2,5% | senza limite |
D. FONDI ALTERNATIVI | ||||
1. Fondo alternativo semplice con garanzie rinforzate | 20% 11) | senza limite | 30% 11) | senza limite |
2. Fondo alternativo semplice senza garanzie rinforzatee | 2,5% 11) | 10% | 2,5% 11) | 10% |
3. Fondi di fondi alternativi con garanzie rinforzate | 50% 11) | senza limite 11) | senza limite 11) | senza limite 11) |
4. Fondi di fondi alternativi senza garanzie rinforzate | 2,5% 12) | senza limite 12) | 2,5% 12) | senza limite 12) |
E. ALTRI ATTIVI | ||||
1. Fondi immobiliari di tipo aperto o che beneficiano di una garanzia di riscatto almeno semestrale di un paese della zona A | 5% 13) | 10% 13) | 5% 13) | 10% 13) |
2. Conti a vista, a preavviso o a termine | senza limite | senza limite | senza limite | senza limite |
3. Interessi maturati e non estinti | ammessi esclusivamente interessi sugli attivi di cui alla lettera A della tabella | ammessi esclusivamente interessi sugli attivi di cui alla lettera A della tabella | ||
4.AttiviaccettatidopoaccordodelCommissariatauxAssurances | 0% | 0% | 0% | 0% |
1) “Paese della zona A” : Stato membro dello SEE o Stato appartenente al gruppo dei paesi OCSE seguenti: Stati uniti d’America, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Svizzera o ogni altro paese o territorio che dispone di un’autorità di vigilanza prudenziale comparabile, sia in relazione alla normativa sia in relazione alla sua effettiva applicazione, a quella in vigore nell’Unione Europea.
2) limite globale applicabile al cumulo delle posizioni A6 e B3.
3) limite globale applicabile al cumulo delle posizioni A8 e B5.
4) limite per emittente applicabile al cumulo delle posizioni A4, A5, A8, A9c, B1, B2, B5 e B6c.
5) limite per emittente applicabile al cumulo delle posizioni A4, A5, A8, A9d, B1, B2, B5 e B6d.
6) limite globale applicabile al cumulo delle posizioni A6 e B3.
7) limite globale applicabile al cumulo delle posizioni A8 e B5.
8) limite per emittente applicabile al cumulo delle posizioni A4, A5, A8, A9c, B1, B2, B5 e B6c.
9) limite per emittente applicabile al cumulo delle posizioni A4, A5, A8, A9d, B1, B2, B5 e B6d.
10) limite percentuale per emittente, elevato - per i contratti sottoscritti nel paese d’origine del fondo -
fino al maggior limite ammesso dalla legislazione ivi
applicabile.
11) investimento autorizzato nei soli fondi di tipo aperto o che beneficiano di una garanzia di riscatto almeno semestrale; percentuali per emittente, elevate - per i contratti sottoscritti nel paese d’origine del fondo - fino al maggior limite ammesso dalla legislazione ivi applicabile.
12) investimento autorizzato nei soli fondi di tipo aperto o che beneficiano di una garanzia di riscatto almeno semestrale; percentuale per emittente, elevata - per i contratti sottoscritti nel paese d’origine del fondo - fino al maggior limite ammesso dalla legislazione ivi applicabile.
13) investimento autorizzato nei soli fondi di tipo aperto o che beneficiano di una garanzia di riscatto almeno semestrale; limiti percentuali e globali per emittente, elevati - per i contratti sottoscritti nel paese d’origine del fondo - fino al maggior limite ammesso dalla legislazione ivi applicabile.
Un Fondo Interno del tipo A non può investire più del 20% dei suoi attivi nei valori mobiliari di uno stesso emittente non pubblico diversi da quelli indicati alle lettere A9 e B6 della tabella. Inoltre, il valore totale dei valori mobiliari detenuti dal Fondo Interno in tali emittenti nei quali investe più del 5% dei suoi attivi non può superare il 40% del valore degli attivi del Fondo Interno.
Un Fondo Interno del tipo B non può investire più del 30% dei suoi attivi nei valori mobiliari di uno stesso emittente non pubblico diversi da quelli indicati alle lettere A9 e B6 della tabella. Inoltre, il valore totale dei valori mobiliari detenuti dal Fondo Interno in tali emittenti nei quali investe più del 5% dei suoi attivi non può superare il 50% del valore degli attivi del Fondo Interno.
Fondo Interno di tipo C
Per un Fondo Interno di tipo C gli investimenti dovranno rispettare l’elenco degli attivi di cui alla precedente tabella, ma non è imposto nessun limite né globale né per emittente. Per gli attivi di cui alle categorie da D1 a D8 ed E1 è richiesta una garanzia di riscatto di 12 mesi.
Fondo Interno di tipo D
Per un Fondo Interno di tipo D gli investimenti dovranno rispettare l’elenco degli attivi che segue senza nessun limite e restrizione, con esclusione di attivi diversi da quelli che seguono:
1. Valori mobiliari.
2. Strumenti del mercato monetario.
3. Quote di organismi di investimento collettivo.
4. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del
sottostante o attraverso il pagamento di differenziali
in contanti.
5. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei
casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.
6. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati (“future”), “swap” ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono
essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
7. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine (“forward”) ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
8. Strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito.
9. Contratti finanziari differenziali (“financial contracts for differences”).
10. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le
caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.
11. Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).
In considerazione della flessibilità nella composizione
del suo portafoglio, il Fondo Interno non può essere confrontato con alcun indicatore di riferimento (benchmark). Infatti, l’esposizione del fondo ai mercati azionari e obbligazionari potrà variare in modo molto significativo rendendo del tutto inadeguato il confronto con un indicatore di riferimento fisso.
Nella gestione del Fondo Interno è possibile utilizzare strumenti derivati di copertura del rischio di cambio ed altri strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione del Fondo Interno. L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati è in ogni caso coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno.
La Compagnia può inoltre investire in parti di Oicr promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri valori mobiliari emessi da società del gruppo.
La Compagnia, comunque, non garantisce né un rendimento minimo del Fondo Interno né il capitale investito.
L’attivo del Fondo Interno è espresso in Quote.
Il numero delle Quote componenti il Fondo Interno sarà uguale al numero di quote componenti le riserve matematiche costituite per le assicurazioni dei corrispondenti contratti.
La Compagnia provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni di esse da attribuire al Contraente dividendo l’importo netto versato per il Valore
Unitario della Quota relativo al giorno di riferimento e arrotondando il risultato al quarto decimale.
La Compagnia si impegna sul numero delle Quote del fondo e non sul loro valore.
Art.6 – Regime dei Costi
I Costi a carico del Fondo Interno sono applicati globalmente al Fondo Interno attraverso una diminuzione del suo Valore Netto del Fondo Interno. I Costi sono rappresentati da:
• Costi di gestione, come indicati al successivo art. 7;
• Costi di custodia delle attività del Fondo Interno, nella misura indicata nelle Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno;
• Costi di transazione inerenti agli attivi del Fondo Interno, nella misura indicata nelle Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno.
Sul Fondo Interno gravano inoltre indirettamente le spese e i costi di gestione e gli oneri propri degli Oicr in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno nonché gli oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso delle Quote di detti Oicr.
Art.7 – Commissioni di gestione del Fondo Interno
La misura delle commissioni di gestione è indicata nelle Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno.
Le commissioni di gestione del Fondo Interno sono calcolate sulla base del Controvalore delle Quote del Fondo e sono prelevate dalle disponibilità dello stesso con frequenza mensile.
Art.8 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno
Il valore complessivo netto del Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso, al netto delle eventuali passività. La Compagnia calcola il valore complessivo netto del fondo conformemente ai seguenti criteri:
- il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati,
che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”.
Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili:
- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
- i dividendi maturati sui titoli azionari in portafoglio vengono registrati alla data del pagamento;
- l’immissione ed il prelievo delle quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presumibile valore di realizzo determinato sulla base del valore corrente dei titoli negoziati in mercati regolamentati aventi analoghe caratteristiche;
- la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall’euro, avviene applicando
i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale.
La Compagnia provvede alla pubblicazione, o rende disponibile tramite link ad altro sito il prospetto e il rendiconto periodico del fondo interno e la relativa data di valorizzazione, entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione.
Art.9 – Valore della Quota
Il Valore Unitario delle Quote viene calcolato mensilmente o trimestralmente, secondo quanto indicato dal Contraente nelle Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno, l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese o trimestre, ed è pari
al valore complessivo netto del Fondo Interno, determinato secondo il disposto dell’art. 8 del presente Regolamento, diviso per il numero di Quote.
Questo valore è pubblicato sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella sezione dedicata al Contratto e accessibile soltanto dal Contraente, secondo quanto disposto dall’Articolo 27 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia provvede a fornire riscontro entro venti giorni dalla richiesta.
Art.10 – Scritture contabili
La contabilità del Fondo Interno è tenuta dalla Compagnia che provvede a redigere:
- il libro giornale, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo Interno;
- un prospetto recante l’indicazione del Valore Unitario delle Quote e del valore complessivo netto del Fondo Interno, di cui ai precedenti articoli 8 e 9 del presente Regolamento.
Inoltre, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, viene redatto un Documento Unico di Rendicontazione del contratto che, con riferimento al Fondo Interno, contiene:
- un prospetto di sintesi delle caratteristiche del Fondo Interno alla data di chiusura dell’anno solare;
- una descrizione degli attivi in cui è investito il Fondo Interno.
Art.11 – Modifica della strategia di investimento e liquidazione del Fondo Interno
11.1 FONDO INTERNO DEDICATO
Il Contraente potrà cambiare in ogni momento la politica di investimento nei limiti consenti dalla
legislazione applicabile e dal presente Contratto. In tal caso, il Contraente dovrà sottoscrivere delle nuove “Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno”.
Ogni modifica deve essere oggetto di un’apposita richiesta scritta indirizzata alla Compagnia che attuerà la modifica richiesta mediante un’apposita Appendice.
La Compagnia provvede alla liquidazione degli attivi che compongono il Fondo Interno Dedicato in caso di decesso dell’Assicurato, in caso di Riscatto Totale
o nel caso in cui, a seguito di un Riscatto Parziale o di uno Switch, il valore complessivo degli attivi del fondo sia inferiore a quanto previsto dall’articolo
4 del Regolamento e dagli importi minimi di investimento descritti all’articolo 10 nelle Condizioni di Assicurazione.
In questo ultimo caso la Compagnia provvede alla liquidazione degli attivi, decorsi 6 (sei) mesi dall’avviso con cui la stessa Compagnia abbia comunicato al Contraente il ricorrere della circostanza ovvero immediatamente, in caso di
consenso scritto del Contraente. Dal momento della comunicazione effettuata al Contraente ai sensi del precedente capoverso, la Compagnia si asterrà dal
realizzare nuove attività di investimento per conto del Fondo Interno.
Nel caso di liquidazione del Fondo Interno, tutti gli investimenti sottostanti vengono liquidati al prezzo di mercato ed il Contratto si estingue.
11.2 FONDO INTERNO COLLETTIVO CHIUSO
Un Fondo Interno Collettivo Chiuso può essere liquidato o subire una modifica della politica di investimento su proposta della Compagnia, a seguito della quale il Contraente può:
• effettuare uno Switch gratuito verso un altro Fondo
Interno
• procedere al Riscatto Totale senza alcun Costo. Nel caso in cui il valore del FICC sia inferiore al 20% del valore totale del Contratto, la possibilità di Riscatto Totale senza alcun Costo aggiuntivo è limitata al valore del FICC.
Le informazioni sulle eventuali modifiche della politica di investimento o in caso di chiusura, fusione e liquidazione del FICC, la Compagnia propone al Contraente una delle precedenti opzioni tramite una lettera. Dal momento del ricevimento della lettera,
il Contraente dispone di 60 giorni per comunicare la propria scelta alla Compagnia.
Art.12 - Richieste di informazioni da parte del Contraente
12.1 FONDO INTERNO DEDICATO
Ai sensi della normativa lussemburghese, la Compagnia deve comunicare le informazioni seguenti in caso di investimento in un Fondo Interno Dedicato:
a) la politica di investimento adottata dal fondo, nel rispetto sia delle limitazioni generali previste dal Contratto, sia delle eventuali restrizioni aggiuntive statuite dalla Compagnia riguardo agli attivi sottostanti idonei e alle norme in
materia di diversificazione del rischio e di limiti alla
concentrazione dei rischi;
b) la menzione secondo la quale il fondo può essere investito esclusivamente in quote di organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) o è idoneo a essere investito direttamente, almeno in parte, in attivi figuranti ai punti da 1 a 9 dell’Articolo 11 del Regolamento granducale del 14 dicembre 1994 (nella versione in vigore);
c) la menzione secondo la quale il Contraente è libero di aderire ad una diversa politica di
investimento tra quelle proposte dalla Compagnia, fatto salvo il rispetto dei limiti imposti dalla Compagnia di cui al punto a), oltre che la menzione secondo la quale il Contraente è libero di chiedere la trasformazione di un fondo senza linee dirette in un fondo a linee dirette e viceversa;
d) la descrizione della politica di investimento del
fondo e dei suoi obiettivi finanziari;
e) l’indicazione che gli attivi del fondo appartengono alla Compagnia;
f) la menzione secondo la quale la Compagnia
si riserva il diritto di effettuare ogni operazione di pagamento attingendo interamente o parzialmente dal portafoglio di attivi, nei limiti consentiti dalla legge applicabile al Contratto.
12.2 FONDO INTERNO COLLETTIVO CHIUSO
Il Contraente può richiedere prima dell’investimento e successivamente, annualmente e gratuitamente, le seguenti informazioni per ogni FICC:
- denominazione del FICC
- denominazione del gestore finanziario
- tipologia del FICC (A, B, C, D)
- politica di investimento, comprese eventuali specializzazioni in particolari settori geografici o economici
- indicazione se il FICC puó investire in fondi alternativi
- indicazione del profilo dell’investitore tipo e
dell’orizzonte temporale
- data di lancio e, in caso, data di chiusura
- performance storica annuale degli ultimi 5 esercizi o, in mancanza, dalla data di lancio
- benchmark che il fondo intende seguire o, in mancanza di un benchmark stabilito, uno o piú benchmark rispetto ai quali si puó
9/10
misurare la performance del fondo
- indirizzo dove poter ottenere informazioni riguardanti il FICC
- modalità di valutazione e, nel caso, di pubblicazione del valore patrimoniale netto
- modalità di riscatto delle Quote.
La Compagnia può decidere di fornire le informazioni elencate precedentemente fornendo al Contraente il KID relativo al Fondo Interno.
Art.13 – Modifiche al
presente Regolamento
La Compagnia si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento, anche al fine di adeguare lo stesso alla normativa vigente. Il Contraente verrà tempestivamente informato in merito alle modifiche intervenute.
Allianz Exclusive Invest Italia
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Glossario
Appendice
Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.
Assicurato
Persona fisica o persone fisiche (massimo due) sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Il Contratto non può essere concluso senza il consenso scritto dell’Assicurato, ove questi sia stato
indicato. In caso di mancanza indicazione nel Modulo di Proposta, l’Assicurato coincide con il Contraente.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l’evento assicurato.
Capitale Assicurato
importo pari alla differenza (se positiva) tra la somma totale che la Compagnia liquiderebbe al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato, a seconda della Copertura Caso Morte scelta,
conformemente, rispettivamente agli articoli 12.1, 12.2 e 12.3.1, oppure agli articoli, 12.1, 12.2, 12.3.2, e il Valore di Riscatto.
Capitale investito
Importo determinato dalla differenza tra l’importo dei premi investiti e i costi, al netto di eventuali Riscatti Parziali.
Compagnia (di assicurazione)
Allianz Life Luxembourg S.A. Compagnia autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il Contratto.
Condizioni di Assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.
Condizioni Particolari
Documento riepilogativo del Contratto che viene inviato al Contraente al momento dell’accettazione della proposta. Tale documento può contenere ulteriori elementi di dettaglio come esplicitamente convenuto nelle Condizioni di Assicurazione.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a pagare la Prestazione Assicurativa in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Il Contratto si compone di tutti i documenti consegnati e/o sottoscritti dal Contraente tra cui il Set Informativo, “Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno” inclusivo delle informative/ autorizzazioni previste dalla LC 15/3; il Questionario Confidenziale “Lotta contro il riciclaggio di capitali
e il finanziamento del terrorismo”, il “Modulo di
autocertificazione FATCA-CRS”, “Caratteristiche principali del regime fiscale del contratto”, le Condizioni Particolari, ed eventualmente il “Mandato all’intermediario o ai terzi per la comunicazione delle informazioni contrattuali”.
Copertura Caso Morte
Il Contratto offre due prestazioni Copertura Caso
Morte alternative:
(I) Standard:
Percentuale del Valore del Premio che viene corrisposta dalla Compagnia e pagata al verificarsi del decesso dell’Assicurato in favore dei Beneficiari, in aggiunta a quanto investito nel Fondo Interno al netto dei costi e delle spese.
(II) Protezione : un importo pari alla differenza positiva tra la percentuale del Valore del Premio e il Valore di Riscatto del Contratto ad una determinata data.
Costi (o Spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi versati o, laddove previsto dal Contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Costi di emissione
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Data di valorizzazione
Xxxxxx lavorativo di riferimento per il calcolo del Valore Netto del Fondo Interno e conseguentemente del Valore Unitario della Quota del fondo stesso.
Decorrenza della copertura assicurativa
Momento in cui la copertura assicurativa diviene efficace. La decorrenza della copertura assicurativa necessita che si siano contemporaneamente realizzate le seguenti condizioni: pagamento del Premio Unico Iniziale e accettazione della proposta oltre alla ricezione di tutta la documentazione.
Essa è disciplinata dall’articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione.
Documento Unico di Rendicontazione
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene
l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Fondo Interno
Fondo d’investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all’interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa, in cui vengono fatti confluire i Premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in Quote (unit) del fondo
stesso. Tale espressione per le finalità del Contratto comprende sia i Fondi Interni Dedicati sia i Fondi Interni Collettivi Chiusi. In ogni caso gli attivi sottostanti che compongano il Fondo Interno sono di proprietà della Compagnia.
Fondo Interno Collettivo Chiuso
Fondo aperto ad una pluralità ristretta di Contraenti appartenenti al medesimo gruppo familiare e/o legate da vincoli di parentela e/o associativi e/o societari. La Compagnia si riserva il diritto di rifiutare la costituzione di un Fondo Interno Collettivo Chiuso.
Fondo Interno Dedicato
Fondo interno che serve da supporto ad un solo Contratto.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Lettera di Conferma di Investimento del Premio
Lettera con cui la Compagnia comunica al Contraente le seguenti informazioni:
• l’ammontare del Premio lordo versato o del Versamento Aggiuntivo e di quello investito e la ripartizione dello stesso secondo quanto richiesto dal Contraente;
• il numero di polizza;
• la data di ricevimento del Modulo di Proposta, la data di decorrenza del Contratto e la data d’incasso del Premio Unico Iniziale o del Versamento Aggiuntivo;
• i Costi sostenuti;
• il numero e il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno attribuite;
• la data di valorizzazione delle Quote.
Liquidazione della Prestazione Assicurativa
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Modulo di Proposta
Modulo sottoscritto dal Contraente e dall’Assicurato, se diverso dal Contraente, con il quale manifestano alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate.
Oicr
Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono compresi i fondi comuni d’investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di Oicr, quali ad esempio i fondi aperti mobiliari e i fondi di fondi.
Pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di dare il Contratto in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Il Contratto si prescrive nel termine di 10 anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Qualora i diritti derivanti dal Contratto non vengano esercitati
nel termine anzidetto il Beneficiario/avente
diritto potrebbe perdere il diritto alla prestazione assicurativa ai sensi e per gli effetti della normativa sui rapporti dormienti di cui alla legge applicabile.
Prestazione Assicurativa
Somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia versa al Beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato.
Premio
Somma versata complessivamente dal Contraente attraverso il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi al netto dei Riscatti.
Premio Unico Iniziale
Somma pagata dal Contraente al fine di concludere
il Contratto.
Profilo di rischio
Indice della rischiosità finanziaria del Contratto, variabile da “basso” a “molto alto” a seconda della composizione del portafoglio finanziario sottostante al Contratto.
Questionario medico
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Quota/e
Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui ciascun Fondo Interno è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali vengono impiegati i premi, versati dal Contraente, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio.
Recesso
Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e
farne cessare gli effetti.
Regolamento del fondo
Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo Interno, e che include informazioni sui contorni dell’attività di gestione e la politica d’investimento.
Revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del Contratto.
Riscatto Totale
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione.
Riscatto Parziale
Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione di una parte del Contratto.
Rischio di cambio
Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di
cambio varia facendo diminuire il valore dell’attività
finanziaria calcolata nella moneta di conto.
Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli assicurati. La legge impone alle compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Set Informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente prima della sottoscrizione del Contratto, composto da: KID, DIP Aggiuntivo IBIP; Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento del Fondo Interno; Glossario; Modulo di Proposta.
Sicav
Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d’investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché
da Quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.
Sostituto d’imposta
Soggetto obbligato, nel momento del pagamento dei Riscatti o della Prestazione Assicurativa, a trattenere degli importi a titolo di acconto o a titolo definitivo, per effettuare successivamente il pagamento all’erario.
Strumenti derivati
Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.
Switch
Operazione con la quale il Contraente richiede
di trasferire una parte o la totalità del capitale maturato in un determinato supporto ad un altro supporto.
Valore Netto del Fondo Interno
Valore ad una determinata data del Fondo Interno, ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) al netto delle passività (Costi, imposte, etc.). Il valore può cambiare in base ad eventuali Versamenti Aggiuntivi e ad eventuali Riscatti Parziali e Switch.
Valore di Riscatto del Contratto
Valore equivalente, a una data determinata, all Valore Netto dei Fondi Interni sottostanti del Contratto nella valuta del Contratto, al netto di eventuali commissioni e tasse.
Valore del Premio
Valore ottenuto sommando la parte del Premio Unico Iniziale e degli eventuali Versamenti Aggiuntivi effettivamente investiti al netto degli eventuali Riscatti Parziali effettuati.
Valore Unitario della Quota
Valore ottenuto dividendo il Valore Netto del Fondo Interno nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data.
Valorizzazione della Quota
Calcolo del Valore Netto del Fondo Interno e conseguentemente del Valore Unitario della Quota del fondo stesso.
Versamento Aggiuntivo
Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal
Contratto e/o semplicemente per integrare il Premio.
AEII_Set Informativo(IT)0624
Allianz Life Luxembourg
00-00, xxx Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx X
L-3372 Leudelange Tel.: (x000) 00 00 00-0