COMUNE DI TELVE
COMUNE DI TELVE
(Provincia di Trento)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54
OGGETTO: Approvazione contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dott.ssa Xxxxxx Xxxxx
L'anno duemiladieci, addì dieci del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
XXXXX XXXXXX (Sindaco) XXXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
Sono assenti i Signori:
Assiste il Segretario comunale Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Xxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 DD. 10.05.2010
OGGETTO: Approvazione contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dott.ssa Xxxxxx Xxxxx
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 29 aprile x.xx. è cessato, per dimissioni volontarie, il rapporto di lavoro instaurato con la dott.ssa Xxxxxx Xxxxx quale responsabile del servizio tributi ed entrate patrimoniali in convenzione fra i Comuni di Telve, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo e Roncegno Terme,
Considerato che nell’organico dell’Ente non vi è una figura con qualifica e livello analoghi cui affidare le mansioni e la responsabilità di direzione del servizio anzidetto;
Atteso che dai verbali della selezione pubblica approvati con determinazione n. 2 del 14.01.2008 si evince che nella graduatoria finale di merito è inserita la sola dottoressa Feller e che quindi per la copertura del posto lasciato vacante della stessa si rende eventualmente necessario procedere ad una nuova selezione pubblica con tempi lunghi;
Considerato inoltre che nella conferenza dei Sindaci dd 28.04. 2010 è emersa la necessità e la volontà di proseguire nel lavoro svolto finora e quindi avvalersi della collaborazione della dott.ssa Feller mediante un contratto di collaborazione per la direzione ed il coordinamento del servizio;
Ritenuto necessario garantire la continuità dell’operato finora svolto allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio gestione entrate.
In particolare è necessario provvedere provvede:
- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- alla adozione di procedure uniformi anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi informatici per la gestione del servizio;
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale.
- a proporre e a coordinare l'organizzazione di attività di accertamento in materia di interesse comune e di particolare rilevanza per la fiscalità locale;
- all'istruzione del procedimento in materia di contenzioso e alla relativa assistenza del comune interessato;
Dato atto che per l’attuazione del programma anzidetto sarà assegnato il personale, gli strumenti e le dotazioni già in uso all’ufficio e quant’altro ritenuto necessario;
Riscontrato che il Comune di Novaledo, dal quale dipende ora la dott.ssa Feller e che tra l’altro fa parte della convenzione per il servizio, ha espresso il proprio parere favorevole e l’autorizzazione alla stipula del contratto di collaborazione;
Ritenuto quindi, stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, nato a Borgo Valsugana (TN) il 23.10.1976 residente a Carzano (TN) in Via 18 Settembre n. 7, per il periodo dal 04.05.2010 al 31.12.2010 per lo svolgimento dei lavori di cui sopra, la quale ha già acquisito l’esperienza e la necessaria professionalità avendo già ricoperto l’incarico di responsabile dell’ufficio nel periodo dal 01.02.2008 – 29.04.2010;
Accertata la disponibilità della dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, ad accettare l’incarico suddetto mediante un contratto collaborazione coordinata e continuativa secondo la normativa vigente dietro corrispettivo di un compenso forfettario mensile lordo di € 2.200,00.= comprensivo di oneri fiscali e contributivi a carico ente;
Dato atto che il progetto affidato alla dott.ssa Xxxxxx Xxxxx non costituisce rapporto di lavoro e di subordinazione alcuna, anche se per il tipo del lavoro da svolgere lo stesso non comporta la necessità della presenza costante della stessa sul posto;
Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 la quale al capo - I bis - regolamenta gli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione ed in particolare l’art. 39 duedecies che regolamenta espressamente gli incarichi di collaborazione;
Visto il DPGR 28.5.1999 n. 4/L come modificato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L che approva il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione Trentino - Alto Adige;
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole preventivamente espresso sulla proposta di deliberazione:
- da parte del Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa, Visto il parere negativo espresso dal Ragioniere sotto il profilo della regolarità contabile,
mentre viene attestata la copertura finanziaria ;
In merito al parere negativo di regolarità tecnico amministrativa-contabile espresso, dal ragioniere, sulla proposta di deliberazione, La Giunta rileva:
- Il parere di competenza del servizio affari finanziari non riguarda la regolarità tecnico amministrativa ma solamente quella contabile, quindi i rilievi mossi sull’iter procedurale (“a parere dello scrivente, non viene correttamente seguito l’iter previsto per l’affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa…”), nel merito della scelta e sull’opportunità dell’affidamento dell’incarico da parte della Giunta Comunale non sono oggetto del sindacato di detto servizio.
È opportuno sottolineare, al riguardo, quanto contenuto nella circolare del Min. Interno 1.10.1997, n. FL 25/97 in merito alla qualificazione dei pareri sugli atti degli organi collegiali, e precisamente: “…che il parere o visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario non può intendersi come sostitutivo del soppresso parere di legittimità a rilevanza esterna espresso dal segretario dell'ente. Esula pertanto dall'attività richiesta al servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell'ente.
Va evidenziato, inoltre, che il parere o visto di regolarità contabile attesta che il provvedimento (deliberazione o determinazione), oltre al rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'ente, contiene l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontra la capienza del relativo stanziamento.”
- Il richiamo alla bozza di regolamento predisposta dal Consorzio dei Comuni non ha alcuna rilevanza in quanto lo stesso non costituisce vincolo alcuno per l’Ente fin tanto che non sia approvato dal Consiglio Comunale, pertanto non può essere fatto alcun riferimenti e rimando alle disposizioni in esso contenute, in quanto tali non sono ancora;
L’affidamento dell’incarico tiene invece correttamente conto di quanto disposto dalla normativa nazionale in materia (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, L.
23 dicembre 2005, n. 266, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Dir.P.C.M. 6 giugno 2006, e delle circolari
15.07.2004, n. 4 e 21.12.2006, n. 5 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzione Pubblica,) provvedimenti tutti dai quale si evince che:
a) Presupposti per l’affidamento degli incarichi.
Dalla lettura delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, si desume la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo. L'affidamento dell'incarico a terzi potrà dunque avvenire solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno.
Al riguardo, soccorre la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, la quale ha ribadito l'impossibilità di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell'amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio di costi.
I principi guida elaborati dalla Corte dei Conti relativamente alla eventualità di un danno erariale per affidamento di consulenze e delle correlate responsabilità, possono essere così riassunti quali condizioni necessarie per il conferimento degli incarichi:
- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione conferente;
- impossibilità per l'amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- temporaneità dell'incarico;
- proporzione fra compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite dall'amministrazione.
Inoltre, deve ritenersi che tali condizioni debbano tutte ricorrere perché l'incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere nell'ipotesi del danno erariale. Tale necessità, oltre a rispondere alla ratio delle norme prima richiamate, è stata affermata esplicitamente dalla stessa Xxxxx (Xxxxx xxx xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, 00 giugno 1988, n. 27).
b) Oggetto dell'incarico.
Volendo cercare di circoscrivere il campo delle attività che possono essere affidate ad esterni, si deve partire dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale si riferisce "ad esperti di provata competenza", per giungere alla considerazione che deve trattarsi di prestazioni di elevata professionalità, quindi di prestazioni d'opera intellettuale da affidarsi, ad esempio, ma non solo, a coloro che esercitano un'attività per la quale è richiesta una abilitazione all'esercizio della professione.
c) Elementi caratteristici del rapporto:
Venendo all'esame degli elementi caratteristici del rapporto, l'art. 409, comma 3, del codice di procedura civile individua i tre aspetti peculiari che caratterizzano il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che, in sintesi, possono così evidenziarsi:
- continuità, prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- coordinazione, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo;
- prestazione prevalentemente personale.
Il vero criterio distintivo del rapporto di lavoro in esame può essere individuato nella mancanza del vincolo di subordinazione.
d) Limiti di spesa.
Le collaborazioni coordinate e continuative, in quanto contratti di lavoro autonomo, devono avere ad oggetto una prestazione altamente qualificata e rispettare i presupposti di legittimità previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Per quanto attiene ai limiti di spesa relativi alle collaborazioni coordinate e continuative è necessario riferirsi al comma 187 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005. In particolare, quest'ultimo prevede che «le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
…. gli Enti pubblici non economici, …..e gli Enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003».
E’ necessario peraltro tenere presente come tale disposizione appaia di difficile applicazione nel caso in questione, in quanto, sia per le limitate dimensioni dell’Ente che per lo scarso ricorso che finora è stato fatto alla tipologia contrattuale della xx.xx.xx., detta limitazione costituirebbe di fatto un divieto assoluto.
Risulta, al contrario, assolutamente necessario procedere al ricorso della collaborazione coordinata e continuativa prevista dal presente provvedimento in quanto altrimenti verrebbero compromessi gli impegni assunti dai Comuni della Convenzione nei confronti propri e della Provincia Autonoma di Trento, e in sostanza quelli di raggiungere nei cinque anni di prima durata della convenzione la costituzione di un’anagrafe tributaria quale strumento gestionale della fiscalità locale, al fine di realizzare un sistema tributario locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia finanziaria e tributaria, ed inoltre procedere:
- alla adozione di procedure uniformi per la gestione del servizio,
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata;
- a proporre e a coordinare l'organizzazione di attività di accertamento in materia di interesse comune e di particolare rilevanza per la fiscalità locale;
- all'istruzione del procedimento in materia di contenzioso e alla relativa assistenza del comune interessato;
- alla predisposizione delle varie tariffe od aliquote in funzione delle esigenze di bilancio di ciascun comune;
Infine per quanto riguarda il corrispettivo, trattandosi di incarico di alta specializzazione (organizzazione, coordinamento e direzione di un servizio neo istituito e per il quale devono riscriversi norme, predisporre modulistica e procedure omogenee a più realtà finora organizzate autonomamente) lo stesso non può essere quantificato con retribuzione oraria ma sulla base degli obiettivi fissati e dei risultati raggiunti. Infatti proprio per la tipologia delle prestazioni richieste (di tipo prettamente intellettuale), non risulta necessaria una costante
presenza sul posto ma di una partecipazione e messa a disposizione della professionalità, esperienza, capacità di direzione e preparazione intellettuale che possa essere tradotta in procedure e strategie utili ad una maggiore efficacia dell’azione amministrativa e garantire efficienza e produttività dell’ufficio.
Tutto ciò premesso,
Con voti favorevoli n. 4 su n. 4 espressi nelle forme di legge, ugualmente espressi anche per l’immediata eseguibilità,
DELIBERA
1) di approvare il contatto di collaborazione coordinata e continuativa con la dott.ssa Xxxxxx Xxxxx nato a Borgo Valsugana (TN) il 23.10.1976 e residente a Carzano (TN) in Via 18 settembre n. 7, che prevede la svolgimento delle mansioni di coordinamento e la responsabilità di direzione del servizio tributi ed entrate patrimoniali in convenzione fra i Comuni di Telve, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo e Roncegno Terme,
2) di dare atto che la collaborazione dovrà svolgersi nel periodo dal 11.05.2010 fino al giorno 31.12.2010, alle condizioni indicate in premessa;
3) di provvedere al pagamento del compenso di cui in premessa mediante rate mensili;
4) di imputare la relativa spesa ammontante, per l’anno in corso, ad Euro 17.600,00.= (comprensiva di quota INPS, a carico ente) al cap. 1435.196 del bilancio dell’esercizio in corso.
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.