CONTRATTO DIRIGENTI
SPECIALE CONTRATTI
CONTRATTO DIRIGENTI
COMMERCIO
Il testo integrale dell’accordo
tra Manageritalia e Confcommercio
Accordo del 27 maggio 2004 di rinnovo della parte economica e norma- tiva del ccnl 26 aprile 1995 per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
L’anno 2004, il giorno 27 del mese di maggio, in Roma, tra Confcommercio (Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professio- ni e delle pmi) e Manageritalia (Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, tra- sporti, turismo, servizi, terziario avanzato) si è stipula- to il seguente accordo di rinnovo del ccnl 26 aprile 1995 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del ter- ziario, della distribuzione e dei servizi.
Articolo 1
Mi n i m o contratt ua l e m ens il e
1. A decorrere dal 1° luglio 2004 il minimo contrattuale mensile è fissato in € 3.000,00 lorde.
Articolo 2
Au m en t o re trib u tivo
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del pre- sente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a € 210,00 mensili lorde dal 1° luglio 2004, un aumento pari a € 125,00 mensili lorde dal 1° gennaio 2005 e un aumento pari a € 120,00 mensili lorde dal 1° gennaio 2006.
2. Gli aumenti, compreso l’incremento del minimo con- trattuale di cui all’art. 1, potranno essere assorbiti, fi- no a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002 a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali.
3. Ai dirigenti assunti o nominati dal 28 maggio 2004 al 31
dicembre 2004 competono esclusivamente gli aumenti con decorrenza 1° gennaio 2005 e 1° gennaio 2006, in- dicati al precedente comma 1, mentre ai dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 sarà dovuto il solo aumento riferito all’anno 2006.
Articolo 3
Una tant u m
1. In relazione al periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003 ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2003, in forza alla data di stipula del pre- sente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di luglio 2004, un importo una tantum di € 2.000,00 lorde, a titolo di arretrati retributivi matura- ti nell’anno 2003.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003, in forza alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui soprasarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio matu- rata durante il periodo di cui al comma precedente.
3. L’importo “ una tantum ” previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da even- tuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2002, a titolo di acconto o di anticipa- zione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assor- bimento all’atto della concessione.
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DIRIGENTE
4. L’importo “ una tantum ” di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutiva.
SPECIALE CONTRATTI
Articolo 4
Previdenza integrativa individuale
A decorrere dal 1° luglio 2004 la contribuzione di cui al comma 3 dell’art. 26 bis del ccnl viene modificata come se- gue: il contributo a carico del datore di lavoro è pari a € 4.803,05 in ragione d’anno, mentre il contributo da parte del dirigente è pari a € 464,81, sempre in ragione d’anno.
Articolo 5
Scatti di anzianità
L’art. 11 del ccnl 26 aprile 1995 è sostituito dal seguente: “1. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella
qualifica, con un massimo di undici bienni, il dirigen- te avrà diritto a scatti di anzianità nella misura eleva- ta dal 1° gennaio 1992 a € 129,11 (L. 250.000) mensi- li lorde.
2. La maturazione degli scatti decorre dalla data di an- zianità aziendale nella qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo.
3. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbiti in nessun ca- so, né possono assorbire alcuna voce retributiva.
4. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno ri- valutati quelli maturati successivamente al 31 dicembre 1977, sulla base dell’importo di € 129,11 (L. 250.000), sen- za corresponsione di arretrati per il periodo pregresso.
5. L’istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decor- rere dal 1° luglio 2004.
6. Ai dirigenti in servizio al 30 giugno 2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementa- to, nel corso del biennio 1° luglio 2004/30 giugno 2006, di un importo di € 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri:
a) € 129,11, al momento di quella che sarebbe stata la data di maturazione dell’abrogato scatto di anzianità;
b) ulteriori € 129,11, alla scadenza del sesto mese da tale data;
c) ai dirigenti che nel biennio in parola avrebbero ma- turato l’11° scatto di anzianità sarà dovuto unica- mente l’importo di cui alla precedente lett. a). ”
Articolo 6
Ass i s t en za san itaria i n t e grativa
A decorrere dal 1° gennaio 2004, il comma 1 dell’art. 27 del ccnl 26 aprile 1995 e successive modificazioni è sosti- tuito dal seguente:
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DIRIGENTE
“ 1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applica- zione del presente contratto è istituito un Fondo di as- sistenza sanitaria (Fondo Xxxxx Xxxxxxx) integrativo del servizio sanitario nazionale, finanziato mediante un contributo che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è fissato nella misura del 5,7% a carico dell’azienda e dell’1,87% a carico del dirigente, riferito a una retri-
buzione convenzionale annua di € 45.940,00, com- prensivo della quota di cui all’accordo specifico a tito- lo di contributo sindacale o della quota di servizio. Le maggiori entrate derivanti dall’incremento della con- tribuzione rispetto all’anno 2003 verranno destinate al finanziamento di specifici programmi di prevenzio- ne sanitaria per i dirigenti in servizio e per i prosecu- tori volontari ” .
Dichiarazione delle parti
Qualora per l’anno 2005 non venisse nuovamente confer- mato dal legislatore l’attuale limite annuo di deducibilità (corrispondente a € 3.615,20) per i contributi versati ai fon- di di assistenza sanitaria integrativa, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, le parti si im- pegnano a incontrarsi con urgenza al fine di concordare i necessari provvedimenti per evitare che le aziende debba- no sopportare costi aggiuntivi.
Per rendere efficace l’iniziativa di prevenzione le parti con- cordano nel destinare le relative risorse, contabilmente evi- denziate, nel rispetto di un percorso diagnostico predefini- to in seno al Fondo Xxxxx Xxxxxxx, adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, tenuto conto del sesso e dell’età.
Gli organi direttivi del Fondo Xxxxx Xxxxxxx provvederan- no a monitorare periodicamente l’adeguatezza del pro- getto, anche sotto l’aspetto della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso.
Articolo 7
Previd en za i n t e grativa (F ondo Mari x Xxxxx)
1. Ferma restando la retribuzione convenzionale di cui al comma 5 dell’art. 26 del ccnl 26 aprile 1995, come modificato dall’accordo del 19 dicembre 2002, le ali- quote per il computo della contribuzione di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 26 medesimo sono modificate come segue:
• a decorrere dal 1° gennaio 2003
- contributo ordinario azienda 10,14%
- contributo ordinario dirigente 1,00%
- contributo integrativo azienda 1,48%
• a decorrere dal 1° gennaio 2004
- contributo ordinario azienda 10,14%
- contributo ordinario dirigente 1,00%
- contributo integrativo azienda 1,50%
• a decorrere dal 1° gennaio 2005
- contributo ordinario azienda 10,14%
- contributo ordinario dirigente 1,00%
- contributo integrativo azienda 1,52%
• a decorrere dal 1° gennaio 2006
- contributo ordinario azienda 10,14%
- contributo ordinario dirigente 1,00%
- contributo integrativo azienda 1,54%
2. Accordi individuali stipulati, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo la data di stipula del presente ac- cordo, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno sta- tuire di destinare alla previdenza integrativa contri- buti volontari addizionali alla contribuzione integra- tiva e ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Consi- glio di amministrazione del Fondo Xxxxx Xxxxx.
Articolo 8
Dirig en ti di pri m a no m i na
1. A titolo sperimentale e con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi degli artt. 26 e 26 bis del ccnl, le aziende possono optare per forme di contribu- zione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima no- mina (Dpn) come di seguito definiti.
2. Ai sensi del precedente comma 1, sono considerati Dpn i dirigenti con un’età anagrafica fino a 39 anni compiuti e i quadri che, avendo maturato un’anzianità nella qualifica nella stessa azienda pari o superiore a 5 anni, vengano nominati dirigenti entro il compi- mento del 48° anno di età.
3. La permanenza nella categoria sopra definita ha ca- rattere temporaneo. Decorso un triennio dalla data di nomina, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale. In caso di nomina di Dpn residenti o domiciliati al Sud 1 e con sede di lavo- ro nel sud Italia, la permanenza nella suddetta area potrà essere prolungata di un ulteriore triennio, sem- pre che continuino a sussistere entrambi i requisiti (re- sidenza/domicilio e sede di lavoro) sopra indicati.
4. Stante il carattere sperimentale della presente norma, le parti concordano nel limitarne l’applicabilità ai soli dirigenti assunti o nominati con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° giorno del mese successi- vo la data di stipula del presente accordo e fino al 31 dicembre 2006. Le parti si riservano quindi di valutare l’impatto della norma e di confermarne l’applicabilità in occasione del prossimo rinnovo del ccnl.
5. Tutto ciò premesso, con riferimento ai Dpn come sopra definiti, la contribuzione dovuta dalla data di nomina o assunzione e fino al compimento di un triennio di an- zianità nella qualifica potrà essere la seguente:
• art. 26 - previdenza integrativa
comma 0 xxx - Xxxxx restando il contributo ordi- nario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina (Dpn), per l’anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione conven- zionale annua di cui al comma 5, mentre il contri- buto integrativo viene confermato nella medesima misura applicabile per la generalità dei dirigenti.
• art. 26 bis - previdenza integrativa individua- le e coperture assicurative.
comma 3 bis - Ai dirigenti di prima nomina (Dpn) saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx. A tale fine è dovu- to dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione, come da tabella allegata (vedi sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx). La suddetta contribuzione dovrà essere versata all’As- sociazione Xxxxxxx Xxxxxxx per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.
1 Le parti convengono che per sud Italia debbano intendersi le seguenti re- gioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Articolo 9
Adegua m en ti i n m at eria di collegio di conci- liazi one e arbitrat o, ai sens i dei decre ti l e gi- s lativi 80/1998 e 387/1998
1. Il comma 17 dell’art. 29 del ccnl 26 aprile 1995 è sosti- tuito dal seguente:
“17. In caso di licenziamento di un dirigente con un’an- zianità di servizio prestato in azienda nella qualifi- ca superiore a dieci anni, l’indennità supplementa- re è automaticamente aumentata, in relazione all’età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 53 e i 64 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:
- 9 mensilità
in corrispondenza del 58° e 59° anno compiuto;
- 8 mensilità
in corrispondenza del 57° e 60° anno compiuto;
- 7 mensilità
in corrispondenza del 56° e 61° anno compiuto;
- 6 mensilità
in corrispondenza del 55° e 62° anno compiuto;
- 5 mensilità
in corrispondenza del 54° e 63° anno compiuto;
- 4 mensilità
in corrispondenza del 53° e 64° anno compiuto”.
2. Le parti si impegnano a definire, entro il 31 ottobre 2004, i necessari adeguamenti in materia di collegio di conci- liazione e arbitrato, ai sensi dei decreti legislativi 80/1998 e 387/1998.
3. Le parti, in relazione alla definizione degli adegua- menti di cui al comma 2, tenendo conto della maggio- re tutela che deve essere garantita a coloro che, aven- do un’età compresa fra i 53 e i 64 anni perdono il posto di lavoro senza aver neppure maturato i requisiti per il pensionamento, si impegnano a rivedere l’istituto del preavviso di licenziamento, una volta approvata la leg- ge di riforma del sistema pensionistico pubblico.
Articolo 10
F eri e
Il comma 6 dell’art. 15 del ccnl 26 aprile 1995 è sostituito dal seguente:
“6. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzio- ne del rapporto di lavoro, non possono essere sosti- tuite, se non per la frazione eccedente il periodo mi- nimo di quattro settimane di cui all’art. 10 del decre- to legislativo 66 del 8 aprile 2003 e successive modifi- cazioni e integrazioni, dalla relativa indennità per fe- rie non godute da erogarsi entro il mese di luglio im- mediatamente successivo all’anno di maturazione ” .
Articolo 11
Trasf eri m en t o
Con effetto dal 1° luglio 2004 la dichiarazione delle parti in merito agli artt. 18, 22 e 25 del ccnl 26 aprile 1995 è in- tegrata come segue:
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DIRIGENTE
“Le parti chiariscono che le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell’art. 18 (trasferimento), nel comma 2 dell’art. 22 (trasferimento di proprietà dell’azienda) e
SPECIALE CONTRATTI
nell’art. 25 (mutamento di posizione) si applicano solo nel caso in cui l’evento risulti sostanzialmente inciden- te sulla posizione del dirigente, determinando nei con- fronti di quest’ultimo un’effettiva situazione di detri- mento. Nel caso di trasferimento disposto dall’azien- da, il detrimento si considera ravvisabile qualora la di- stanza dalla sede di lavoro originaria risulti superiore a 75 km ” .
Articolo 12
Malattia
Il comma 3 dell’art. 20 del ccnl 26 aprile 1995 è sostituito dal seguente:
“3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro venga ri- solto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigen- te, oltre al t rattamento di fine rapporto, anche l’in- dennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 33 ” .
Articolo 13
Co mm i ss i one di cli m a su l m o bbi n g
Le parti, in considerazione della rilevanza sociale assunta dalle problematiche derivanti dalla pratica del cosiddet- to mobbing, concordano sulla necessità di operare con- giuntamente, istituendo una Commissione composta, ol- tre che dalle parti stipulanti il presente accordo, dalle or- ganizzazioni datoriali facenti capo ad altri settori pro- duttivi con cui Manageritalia è firmataria di ccnl. Tale Commissione avrà l’incarico di monitorare il clima nelle aziende e porre in atto iniziative utili a prevenire la sus- sistenza delle condizioni di mobbing.
Articolo 14
R esponsa bilità civili e penali
Il comma 6 dell’art. 24 del ccnl 26 aprile 1995 viene sosti- tuito dal seguente:
“ 6. Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro e possono essere assicurate anche attraverso la stipu- la di apposita polizza, con onere a totale carico dell’azienda ” .
Articolo 15
D ecorren za e durata
1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2003, fat- te salve eventuali diverse decorrenze previste da sin- gole norme, e ha scadenza il 31 dicembre 2006.
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DIRIGENTE
2. La parte relativa al trattamento retributivo, della for- mazione e di previdenza e assistenza integrative sca- drà il 31 dicembre 2006.
SPECIALE CONTRATTI
Il contratto alberghi (A e logistica
ALBERGHI
Il contratto
per i dirigenti di aziende Aica
Il 16 giugno scorso si è conclusa la trattativa per il rin- novo del contratto collettivo per i dirigenti delle azien- de aderenti ad Aica (Associazione italiana catene al- berghiere), scaduto il 31 dicembre 2002 sia per la par- te economica che per quella normativa.
L’accordo siglato contiene nor m e analoghe a quelle prece- dente m ente illustrate per il settore terziario, m a anche pre- visioni diverse. Ci limitere m o quindi ad elencare le prim e e approfondire unica m ente le specificità del contratto Aica ri- spetto a quello stipulato con la Confco mm ercio.
Norme comuni a entrambi i contratti
• Vigenza del ccnl fino al 31 dicem bre 2006;
• finanzia m ento di progra mmi mirati di prevenzione in a m- bito sanitario, tra mite una rim odulazione della contribu- zione versata al Fasdac;
• possibilità di destinare al conto individuale del Fondo di previdenza integrativa co m ple m entare Xxxxx Xxxxx con- tributi volontari addizionali rispetto alla contribuzione or- dinaria stabilita dal ccnl e lieve incre m ento del contributo integrativo aziendale;
• riduzioni contributive sugli istituti previdenziali integrati- vi contrattuali per agevolare la no mina di giovani dirigen- ti, con m aggiori facilitazioni per coloro che vivono e ope- rano al sud Italia;
• adegua m ento della nor m ativa contrattuale in m ateria di fe- rie e responsabilità civili e penali;
• istituzione di una co mmissione di clim a sul m obbing, an- che se non a livello intersettoriale.
Per quanto riguarda la parte econo mica sono stati concor- dati i seguenti interventi:
per i dirigenti
ica e Federalberghi)
A pochi giorni di distanza dal rinnovo del contratto per i dirigenti delle aziende commerciali, sono stati siglati anche quel- li di altri importanti settori (alberghi e lo- gistica). Poiché l’impianto dei contratti è sostanzialmente simile a quello per i diri- genti del commercio, di seguito diamo un commento sintetico dove però vengono approfonditi gli aspetti peculiari
• incre m ento retributivo con decorrenza 1° luglio 2004 pari a circa € 275 m ensili lorde (im porto derivante da un au- m ento retributivo di € 260 e da un arrotonda m ento del mi- nim o base di circa € 15). Per il biennio 2005-2006: € 125 a partire dal 1° gennaio 2005 e ulteriori € 120 a partire dal 1° gennaio 2006;
• corresponsione nel m ese di luglio 2004 di un’una tantu m di € 2.000, a copertura del pregresso periodo di vacanza contrattuale.
Passia m o ora ad illustrare gli aspetti peculiari dell’accordo Aica:
Dirigenti di prima nomina
La nor m a che introduce le agevolazioni contributive per in- centivare la no mina di giovani dirigenti coincide sostanzial- m ente con quella contenuta nel rinnovo del ccnl terziario, tranne che per i seguenti punti:
• la decorrenza (dal 1° luglio 2004, anziché 1° giugno) per la no mina di Dpn;
• i requisiti - infatti, fer mi restando i requisiti di 39 anni di età per le nuove assunzioni o 48 anni per i quadri già in for- za in azienda, per questi ultimi l’ulteriore requisito di 5 an- ni nella qualifica di quadro potrà essere m aturato anche in una diversa azienda . La m otivazione di tale differenziazio- ne, rispetto a quanto previsto nei precedenti accordi sigla- ti con Confco mm ercio e Confetra, va ricercata nella speci- ficità del settore e, in particolare, nella m aggiore m obilità a cui è sottoposto il personale direttivo all’interno delle di- verse strutture alberghiere.
Malattia
È stata rivista la nor m ativa sul periodo di co m porto, nella lo- gica di fornire una migliore tutela ai dirigenti che hanno la disavventura di incorrere in gravi infer mità.
In sostanza, il periodo di co m porto, ai fini del m anteni- m en to del posto di lavoro, con tinua ad essere di 12 m esi, m a variano le m odalità di co m puto in q uan to a decorrere dal 1° luglio 2004 il decorso dei 12 m esi verrà verificato nell’arco di un biennio, con la conseguenza pratica che le assenze per m alattia possibili per anno solare n o n potran- n o superare i 6 m esi. È stato chiarito che il co m puto dei 6 m esi è in teso per so mm atoria e n o n con riferi m en to a un singolo even to m orboso o ricaduta dello stesso.
Ma la previsione, a nostro parere m aggior m ente innovativa e che garantisce un intervento imm ediato ed efficace in caso si verifichino m alattie rilevanti quali, ad ese m pio, quelle tu- m orali, riguarda l’esclusione dal co m puto del periodo di co m porto dei giorni di ricovero ospedaliero e dei periodi di assenza per l’espleta m ento di terapie riabilitative.
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DIRIGENTE
Possia m o quindi ritenerci piena m ente soddisfatti di questa revisione nor m ativa in quanto, se da un lato riduce il perio- do di co m porto per gli eventi di lieve entità, dall’altro offre garanzie m olto più a m pie per i casi in cui diviene assoluta- m ente essenziale poter contare su m aggiori tutele.
SPECIALE CONTRATTI
Collegio di conciliazione e arbitrato
Si è finalm ente provveduto ad adeguare la nor m ativa con- trattuale alle m odifiche introdotte dal legislatore in m ateria di conciliazione delle controversie di lavoro (decreti legisla- tivi 80 del 31/3/1998 e 387 del 29/10/1998).
A tal fine, si è reso necessario m odificare, a causa della loro stretta correlazione, gli artt. 28 (Collegio di conciliazione e arbitrato), 29 (Risoluzione del rapporto di lavoro) e 33 (Di- missioni per giusta causa); è stato inoltre inserito un nuovo articolo, il 39bis (Controversie individuali di lavoro).
Le nuove nor m e contrattuali, applicabili con riferim ento al- le controversie di lavoro insorte a far data dal 1° luglio 2004, per m ettono di costituire, anche per le aziende dell’industria alberghiera, Co mmissioni paritetiche per poter espletare in
strato in merito all’accordo Aica, ad eccezione delle nor me re- lative al periodo di com porto per m alattia, all’outplacement e al preavviso di licenzia mento.
Per quanto riguarda la parte econo mica è stato invece stabili- to, a decorrere dal 1° luglio 2004, un au mento di circa € 230 (€ 210 di au mento del super minim o contrattuale + € 20,55 di incremento del minim o contrattuale mensile) e un’una tantu m di € 2.000, che copre la vacanza contrattuale del 2003, da cor- rispondersi sem pre con la retribuzione del mese di luglio.
Per il biennio 2005-2006 sono previsti i seguenti ulteriori in- crementi del super minim o contrattuale mensile:
• € 120 dal 1° gennaio 2005;
• € 120 dal 1° gennaio 2006.
Vitto e alloggio. Con la stessa decorrenza stabilita per gli au- menti del 2004 è stato di poco arrotondato il valore conven- zionale per il vitto e incrementato quello per l’alloggio. Riepi- loghia m o di seguito i valori ante e post 1° luglio 2004:
sede sindacale il tentativo obbligatorio di conciliazione o, in
m ancanza di ciò, di coordinare i ter mini relativi alla proce-
fino al 30/6/2004 dall’1/7/2004 incremento
dura arbitrale contrattuale con quelli previsti per il tentativo | Vitto | 98,13 | 100 | 1,87 |
obbligatorio di conciliazione da espletarsi presso le Direzio- | Alloggio | 123,95 | 172 | 48,05 |
ni provinciali del lavoro. | Totale | 49,92 |
Outplacement
e Preavviso di licenziamento
Su richiesta della controparte datoriale, sono state apporta- te alcune specifiche alla nor m ativa contrattuale in m ateria di
outplace m ent e preavviso di licenzia m ento. Tra q u este, la previsio n e c h e - dal n ostro punto di vista - risulta di m ag- giore in teresse per i dirigen ti riguarda la t u tela in trodotta n el caso in c ui l’azie nda, n el lice n ziare un s u o collaborato- re, decida di eso n erarlo total m e n te o parzial m e n te dal pre- stare in servizio il periodo di preavviso co n tratt uale.
Salvo il diritto a percepire l’indennità sostitutiva per il pe- riodo di preavviso non prestato, e in ragione del fatto che la generalità dei dirigenti del settore usufruiscono del vitto e dell’alloggio all’interno della struttura alberghiera, si è stabi- lito, infatti, che le aziende dovranno m antenere tali condi- zioni per un periodo minim o di 45 giorni, considerato suffi- ciente per per m ettere al dirigente non più in servizio di tro- vare una diversa siste m azione logistica.
Aggiornamento
e formazione professionale
È stato for m alizzato l’im pegno a pro m uovere progra mmi di for m azione specifici e funzionali da realizzarsi, anche a li- vello aziendale, per il tra mite del Cfm t.
ALBERGHI
Il contratto per i dirigenti delle aziende Federalberghi
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DIRIGENTE
In data 24 giugno è stato poi siglato con la Federalberghi (Fe- derazione delle associazioni italiane alberghi e turism o) il rin- novo del ccnl per i dirigenti che operano nelle aziende alber- ghiere. La parte nor m ativa ricalca, a grandi linee, quanto illu-
Si ricorda che tali im porti vengono erogati per 12 m ensilità e non sono utili ai fini dell’accantona m ento del Tfr e per la retribuzione di ferie e festività e che il servizio di vitto può essere fornito anche m ediante buoni pasto.
LOGISTICA
Il contratto per i dirigenti delle aziende Assologistica
Concludia m o il capitolo dedicato ai rinnovi contrattuali con l’ultim o accordo siglato il 29 giugno scorso, a Milano, con As- sologistica (Associazione italiana im prese di logistica, m a- gazzini generali, m agazzini frigoriferi, ter minalisti portuali,
interportuali e aeroportuali). Anche in questo caso il rinno- vo riguarda sia la parte econo mica che quella nor m ativa e prevede, co m e i recenti altri accordi di rinnovo siglati da Ma- nageritalia, forti innovazioni nella parte nor m ativa tese a:
• favorire l’ingresso e l’au m ento di giovani dirigenti, in par- ticolar m xxx nelle im prese del Sud;
• incentivare la prevenzione sanitaria;
• co m battere e prevenire le situazioni di m obbing.
Per quanto riguarda la parte eco no mica è previsto un au- m ento di € 275 dal 1° luglio 2004 e un’una tantu m di € 2.000, che copre la vacanza contrattuale del 2003, da corrisponder- si se m pre con la retribuzione del m ese di luglio e - per il bien- nio 2005-2006 - un ulteriore incre m ento m ensile di €125 dal 1° gennaio 2005 e di € 120 dal 1° gennaio 2006.
I testi integrali degli accordi sin qui illustrati possono essere richiesti presso le sedi delle Associazioni oppure scaricati dal sito internet www.m xxxxxxxxxxxx.xx alla sezione servizi, capi-
tolo contratti. ◆