Regolamento di applicazione
Regolamento di applicazione
dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Contratti per attività di insegnamento e di Lecturer
(Approvato dal Comitato Esecutivo del 17/12/2021)
Art. 1 – Oggetto
1.1 - Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (e successive modifiche e integrazioni), disciplina le modalità e le procedure con le quali l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche conferisce gli incarichi di insegnamento a docenti a contratto e Lecturer per far fronte alle esigenze didattiche.
Art. 2 – Soggetti destinatari
2.1 - Possono essere conferiti mediante contratto incarichi didattici relativi a interi insegnamenti, o loro parti o moduli, nonché incarichi didattici integrativi.
2.2 - I contratti di insegnamento possono essere conferiti a:
1. Esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, ex art. 23, comma 1, L.240/2010;
2. Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali, ex art. 23, comma 2, L. 240/2010;
3. Docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, ex art. 23, comma 3, L. 240/2010.
TITOLO I
ATTIVAZIONE CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO ART. 23, LEGGE N. 240/2010
Art. 3 – Attivazione della procedura di affidamento degli incarichi per attività di insegnamento a docenti esterni all’Ateneo.
3.1 – Annualmente, il Consiglio di Facoltà, su proposta del Direttore/Coordinatore di ciascun Corso di Studi, individua gli insegnamenti che non trovino copertura mediante l’attribuzione degli incarichi di docenza ai professori di ruolo e ai ricercatori universitari dell’Ateneo.
3.2 - Nei limiti di quanto stanziato in bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, annualmente il Consiglio di Facoltà, su proposta del Direttore/Coordinatore di ciascuno Corso di Studio, propone al Comitato Esecutivo il conferimento di incarichi di docenza a collaboratori esterni all’Ateneo.
3.3 – Ai sensi dell’art. 9.4.VIII dello Statuto di Ateneo, il Comitato Esecutivo, su mandato del Consiglio di Amministrazione, delibera, su proposta del Consiglio di Facoltà, in ordine agli insegnamenti da attivare
in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento di attività didattica a professori e ricercatori di altre Università, a persone di alta qualificazione scientifica e professionale, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
3.4 – I docenti incaricati sono destinatari di un contratto di diritto privato.
3.5 – Il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento non dà diritto all’accesso ai ruoli dell’Università.
3.6 – Non possono essere titolari di contratti di cui al presente regolamento coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che dispone il conferimento ovvero con il Rettore, il Direttore amministrativo/generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 4 – Conferimento diretto di incarichi per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010
4.1 – Il Consiglio di Facoltà, con la procedura prevista dall’art. 3 del presente Regolamento o sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del Regolamento di cui al DCPM 30/12/1993, n. 593, può proporre al Comitato Esecutivo il conferimento diretto di incarichi di insegnamento, senza la necessità di attivare procedure di valutazione comparativa, a esperti di alta qualificazione, italiani o stranieri, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
4.2 – Tra gli esperti di alta qualificazione, italiani o stranieri, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, sono compresi, a titolo esemplificativo:
1. docenti di ruolo, ricercatori universitari, ricercatori a tempo determinato, appartenenti ad altri Atenei italiani oppure fuori ruolo;
2. eminenti studiosi, italiani o stranieri che abbiano conseguito riconoscimenti scientifici e/o professionali in ambito nazionale o internazionale;
3. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio;
4. studiosi che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie internazionali.
4.2 – Il conferimento dell’incarico di insegnamento, avvenuto a seguito di valutazione del curriculum scientifico e professionale del candidato da parte del Consiglio di Facoltà, avrà durata di un anno accademico, rinnovabile annualmente per un periodo massimo di cinque anni.
4.3 – I contratti di insegnamento possono essere stipulati a titolo gratuito o oneroso.
4.4 – Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera r), della Legge 240/2010, al Nucleo di Valutazione spetta la funzione di verificare la congruità del curriculum scientifico e/o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della Legge 240/2010.
Art. 5 – Conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge 240/2010
5.1 - In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento, l’Università, sulla base delle proprie esigenze didattiche, anche integrative, può conferire incarichi di insegnamento a titolo oneroso a soggetti italiani o stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, mediante contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge 240/2010.
5.2 - La selezione del personale docente a contratto avverrà, su proposta del Consiglio di Facoltà e delibera del Comitato Esecutivo, attingendo all’Albo di cui all’art. 6 del presente regolamento.
5.3 – Qualora nell’Albo non vi siano soggetti italiani o stranieri, accademici o non accademici, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali per la copertura dell’incarico di docenza, il Consiglio di Facoltà delibera l’avvio di una selezione pubblica che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
5.4 – La selezione è indetta con apposito avviso, pubblicato nel sito dell’Ateneo, emanato dal Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà.
5.5 – L’avviso deve contenere:
− La tipologia contrattuale per la quale si pubblica l’avviso, indicando se l’incarico didattico riguarda l’insegnamento per intero o sue parti o moduli - con l’indicazione delle relative denominazioni e degli eventuali settori scientifico-disciplinari e il numero di ore di didattica frontale – nonché gli incarichi didattici integrativi e la durata del contratto stesso;
− i requisiti necessari e preferenziali, con l’eventuale profilo del candidato;
− i criteri e le modalità in base alle quali è effettuata la valutazione comparativa dei candidati, con riferimento alle pubblicazioni scientifiche e/o alle esperienze e competenze professionali;
− modalità e termini di scadenza per la partecipazione alla selezione.
5.6 – La Commissione incaricata di procedere alla selezione, nominata dal Rettore, si compone di 3 docenti dell’Ateneo, tra i quali il Direttore/Coordinatore del Corso di Studio nell’ambito del quale è attivato l’insegnamento per il quale è stato pubblicato l’avviso.
5.7 – A conclusione della selezione, la Commissione compila la graduatoria dei candidati idonei all’inserimento del proprio nominativo nell’Albo di cui al successivo art. 6. Il Consiglio di Facoltà propone l’affidamento dell’incarico di docenza al primo in graduatoria dei candidati idonei. In caso di rinuncia del candidato collocatosi primo in graduatoria, l’incarico può essere conferito ad altro soggetto idoneo secondo l’ordine di graduatoria.
5.8 – Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione scientifica nazionale o di titoli equivalenti conseguiti all’estero costituiscono titoli preferenziale ai fini dell’inserimento del nominativo del candidato nell’Albo di cui al successivo art. 6.
5.9 – L’Università può attribuire incarichi di insegnamento al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, con le modalità di selezione di cui al presente articolo.
Art. 6 – Albo dei docenti idonei agli insegnamenti a contratto
6.1 – La selezione del personale docente a contratto avviene attingendo all’Albo dei docenti idonei agli insegnamenti a contratto, costituito e aggiornato dall’Ateneo.
6.2 - All’Albo dei docenti idonei agli insegnamenti a contratto accedono tutti i docenti a contratto dell’Ateneo, titolari di incarichi di docenza presso i Corsi di Laurea a partire dall’A.A. 2019/2020, previa valutazione del curriculum scientifico e professionale da parte di una apposita Commissione nominata dal Rettore.
6.3 - Potranno accedere a tale Albo i soggetti di cui al precedente art. 2.2 e il personale docente di ruolo presso altri Atenei, previa valutazione del profilo delle competenze scientifiche e didattiche dell’interessato.
6.4 - Le candidature all’inserimento nell’Albo dei docenti idonei ai contratti di insegnamento sono presentate al Rettore, complete di curriculum vitae ed elenco delle pubblicazioni.
6.5 – Per la valutazione delle candidature, il Rettore può avvalersi di una Commissione, nominata annualmente, composta da tre docenti dell’Ateneo, di cui almeno due professori, che definirà i candidati ammessi all’Albo.
6.6 - L’inserimento nell’Albo degli idonei non costituisce alcuna garanzia di ottenere un contratto di insegnamento.
6.7 - Il Rettore, sentito il Consiglio di Facoltà, provvede a emanare i provvedimenti relativi all’eventuale esclusione dall’Albo degli idonei di posizioni non attive da almeno tre anni accademici e di posizioni che abbiano ricevuto valutazioni positive da parte degli studenti inferiore al 50%, ovvero che non assicurino l’effettivo svolgimento delle ore di aula attribuite.
Art. 7 - Conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 3, della Legge 240/2010
7.1 – Al fine di favorire l’internazionalizzazione, e sulla base di specifiche esigenze didattiche e di ricerca, il Consiglio di Facoltà, senza la necessità di attivare procedure di valutazione comparativa, può proporre al Comitato Esecutivo l’attribuzione di incarichi di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
7.2 – Docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama di cui al presente articolo ai quali siano stati attribuiti incarichi di insegnamento sono inseriti nell’Albo di cui al precedente art. 6.
TITOLO II
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI LECTURER ART. 23, COMMA 2, LEGGE N. 240/2010
Art. 8 – Oggetto
8.1 – Il Titolo II del presente regolamento disciplina modalità e procedure con le quali l’Università conferisce, per far fronte alle proprie esigenze didattiche, contratti di docenza di Lecturer, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
8.2 – Il Lecturer è una figura di elevata qualificazione e specializzazione nella didattica dedicata prevalentemente a svolgere attività di docenza nei Corsi di Studio attivati dall’Ateneo, con la quale viene stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata fino a tre anni, eventualmente rinnovabili.
8.3 - Il contratto è attribuito a seguito di procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
Art. 9 – Soggetti destinatari
9.1 - Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di contratti di Lecturer i candidati in possesso di adeguata formazione scientifica e professionale, con significativa esperienza didattica, che si siano distinti per particolari capacità comunicative e divulgative.
Art. 10 - Attivazione della procedura di selezione dei Lecturer
10.1 - Il Consiglio di Facoltà propone al Comitato Esecutivo la selezione per il conferimento di contratti di docenza in capo ai Lecturer ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
10.2 - Il Comitato Esecutivo delibera in merito alla proposta del Consiglio di Facoltà, previa valutazione delle esigenze didattiche dei Corsi di Studio dell’Ateneo e definisce il compenso che verrà riconosciuto al Lecturer.
10.3 - La procedura di selezione viene attivata con apposito bando emanato con Decreto rettorale che deve indicare:
x. Xx tipologia contrattuale di contratto da Lecturer, specificando le funzioni e la tipologia dell’impegno didattico richiesto al Lecturer, con l’indicazione del settore scientifico-disciplinare nell’ambito del quale il Lecturer svolgerà la propria attività didattica;
b. i requisiti necessari e preferenziali, con l’eventuale profilo del candidato;
c. i criteri e le modalità in base alle quali è effettuata la valutazione comparativa dei candidati, con riferimento alle pubblicazioni scientifiche e/o alle esperienze e competenze professionali;
d. modalità e termini di scadenza per la partecipazione alla selezione.
10.4 - Il bando deve essere pubblicato sul sito web di Ateneo.
10.5 - Il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università.
Art. 11 - Procedura di valutazione comparativa e criteri generali di valutazione
11.1 - La valutazione comparativa delle candidature è effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, composta di 3 docenti, esterni o interni all’Ateneo.
11.2 – A conclusione della selezione, la Commissione compila una graduatoria dei candidati idonei. Il Consiglio di Facoltà propone al Comitato Esecutivo la stipula del contratto da Lecturer con il primo candidato in graduatoria. In caso di rinuncia del candidato collocatosi primo in graduatoria, il contratto può essere stipulato con altro soggetto idoneo secondo l’ordine di graduatoria.
11.3 - Il Comitato Esecutivo delibera in merito alla proposta del Consiglio di Facoltà.
11.4 - Il Lecturer è titolare di un contratto di diritto privato a tempo determinato.
Art. 12 - Diritti e doveri dei Lecturer
12.1 - Doveri del Lecturer.
− Il Lecturer è tenuto a svolgere attività didattica, anche in co-docenza, nell’ambito degli insegnamenti attivati presso i Corsi di Studio e Master o Corsi di Dottorato.
− La remunerazione prevista per il contratto include, per ogni anno accademico, le ore di didattica frontale, nonché la preparazione dei materiali didattici, le attività di organizzazione, programmazione e gestione degli insegnamenti in cui le ore sono svolte, l’orientamento e l’assistenza agli studenti anche per la preparazione di tesi, l’organizzazione, gestione e valutazione degli esami di profitto e la partecipazione alle Commissioni d’esame e di laurea.
− Il Lecturer si impegna a mantenere, per l’intera durata dell’attività didattica assegnatagli, un rapporto continuo con gli studenti, sia garantendo la presenza agli orari di ricevimento, sia rispondendo prontamente alle mail ricevute sulla casella di posta istituzionale.
− Il Lecturer si impegna, inoltre, a non svolgere, per la durata del contratto stesso, attività che siano in conflitto di interessi, anche solo potenziale, o che comunque possano arrecare pregiudizio all’Ateneo.
− Il carico didattico assegnato al Lecturer può essere integrato, previo accordo tra le parti, con eventuale ridefinizione del compenso.
− Al Lecturer può essere assegnata la titolarità di insegnamenti pertinenti con il/i settori scientifico- disciplinari cui si riferisce il suo incarico. In tal caso egli è tenuto a prestare, e si intendono comprese nella remunerazione, anche le attività di coordinamento didattico richieste dalla titolarità dell’insegnamento (programmazione, redazione della scheda insegnamento, organizzazione del calendario di lezioni ed esami, etc.).
− Il Lecturer è tenuto a partecipare agli organi collegiali di gestione della didattica. Il Lecturer è tenuto all’aggiornamento della propria competenza scientifica e didattica. Il Lecturer è tenuto ad aggiornare la propria pagina personale nel sito web dell’Ateneo, in quanto membro del corpo docente di Ateneo.
− Qualora il Lecturer non dovesse completare il carico didattico previsto, il suo compenso potrà essere ridotto in misura proporzionale.
12.2 - Diritti del Lecturer.
− Il Lecturer ha libero accesso a tutte le Strutture Didattiche e di Ricerca dell’Ateneo e può partecipare all’assegnazione di eventuali premi per la didattica e di risorse per progetti nella didattica.
− Il Lecturer può partecipare all’assegnazione di eventuali premi e fondi per la ricerca scientifica solo in qualità di membro di un gruppo di ricerca formalmente istituito e coordinato da un docente di ruolo dell’Ateneo.
− Il Lecturer può utilizzare l’affiliazione con l’Ateneo nella propria attività professionale indicando il ruolo di “Lecturer”.
Art. 13 – Incompatibilità e risoluzione del contratto
13.1 - Non possono essere titolari di contratti di cui al presente regolamento coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che dispone il conferimento ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
13.2 - I contratti devono prevedere la risoluzione di diritto nei seguenti casi:
1. ingiustificato mancato o ritardato inizio dell’attività;
2. ingiustificata sospensione dell’attività per un periodo superiore a una settimana;
3. perdita dei requisiti di cui all’art. 9 del presente regolamento.
Art. 14 - Natura del contratto e trattamento previdenziale e assicurativo
14.1 - Ai contratti di cui al presente regolamento si applica, ove compatibile, l’accordo collettivo nazionale di riferimento per i collaboratori delle università non statali del 10 dicembre 2015 oltre alle vigenti disposizioni in materia previdenziale, sulla base della tipologia contrattuale adottata per l’affidamento dell’incarico.
14.2 - L’Università provvede direttamente, laddove necessario, alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei collaboratori di cui al presente regolamento nell’ambito dell’espletamento della loro attività.
Art. 15 – Valutazione dell’attività del Lecturer
15.1 - L’attività didattica svolta dal Lecturer è soggetta alla procedura di valutazione prevista per l’attività didattica svolta dai titolari di insegnamento.
Art. 16 – Entrata in vigore e norme transitorie
16.1 - Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell’emanazione del Decreto rettorale e sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.
16.2 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.