ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO DEI NOTIZIARI QUOTIDIANI ITALIANI E TRASMESSI DALLE AGENZIE DI STAMPA
LOTTO I
CIG 7320995431
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 6
Articolo 2 Oggetto 8
Articolo 3 Durata 10
Articolo 4 Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore 10
Articolo 5 Responsabile del Fornitore e Direttore dell’esecuzione 13
Articolo 6 Verifiche, controlli ed accettazione 14
Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 15
Articolo 8 Corrispettivi del Servizio 17
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 18
Articolo 10 Penali 21
Articolo 11 Cauzione 24
Articolo 12 Riservatezza 25
Articolo 13 Risoluzione 27
Articolo 14 Recesso 28
Articolo 15 Sicurezza e danni 30
Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d’autore 30
Articolo 17 Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito 31
Articolo 18 Subappalto 31
Articolo 19 Accordo Bonario 31
Articolo 20 Foro competente 32
Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 32
Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali 33
Articolo 22 Trasparenza 34
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari 35
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse 36
Articolo 26 Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale 37
Articolo 27 Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 38
Articolo 28 Clausola finale 38
ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO DEI NOTIZIARI QUOTIDIANI ITALIANI E TRASMESSI DALLE AGENZIE DI STAMPA
TRA
AMA S.p.A., con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Xxxxxxxx de la Barca, 87, (00142), Italia, C.F. e P.I. 05445891004, in persona dell'Amministratore Unico, arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, giusti poteri allo stesso conferiti dall'Assemblea dei Soci di AMA S.p.A. in data 28/02/2019 (di seguito, per brevità, anche “AMA”);
E
AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS S.r.L., con sede legale in Palermo, Xxx Xxxxx 00, - 00000 - xxxxxxxx sociale € 20.000,00 (ventimila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Palermo al n. 01868790849, P.IVA/C.F. 01868790849, domiciliata ai fini del presente atto in Palermo, Via Dante 69, - 90141, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (di seguito, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA, con Determinazione n. 48/2017, ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento del Servizio in abbonamento dei notiziari quotidiani italiani e trasmessi dalle Agenzie di stampa (di seguito, per brevità, anche “Servizio”);
c) che a tal fine, AMA - con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S 519136-2017-IT del 23/12/2017 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 149 del 29/12/2017 e - ha indetto la “Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio in abbonamento dei notiziari quotidiani italiani e trasmessi dalle Agenzie di stampa” (di seguito, per brevità, anche “Procedura” o “Gara”);
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario 3° classificato del Lotto I della Procedura e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall'ulteriore documentazione di Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di € 3.849,12 = (tremilaottocentoquarantove/12) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali stipulata nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
g) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Accordo Quadro e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
a) l'Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l'Allegato “B” (Offerta Tecnica presentata dal Fornitore per il Lotto I), l'Allegato “C” (l'Offerta economica presentata dal Fornitore con riferimento al Lotto I), l'Allegato “D” (Protocollo di Integrità) e l'Allegato “E” (Dichiarazione relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Accordo Quadro;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa, prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Accordo Quadro sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Accordo Quadro.
6. Nell'ambito dell'Accordo Quadro si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Accordo Quadro: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
c) Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato “A”;
d) Offerta Tecnica: il documento di cui all'Allegato “B”, costituito dalla Relazione Tecnica e dall'ulteriore documentazione costituente l'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di Gara;
e) Offerta Economica: il documento di cui all'Allegato “C”;
f) Fornitore: il concorrente risultato aggiudicatario 3° classificato della Procedura con riferimento al Lotto I che sottoscrive l'Accordo, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
g) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
h) Servizio: il servizio in abbonamento dei notiziari quotidiani in lingua italiana
implementati di minuto in minuto e trasmessi dalle Agenzie di stampa, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, identificato e disciplinato dal presente atto e dal Capitolato Tecnico;
i) Protocollo di Integrità: il Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati di cui all'Allegato “D”;
j) Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari: la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 di cui all'Allegato “E”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del Servizio, come meglio previsto e prescritto nel Capitolato Tecnico.
2. Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche previste e prescritte nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
3. Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA ad eseguire il Servizio sulla base delle esigenze di AMA, il tutto nei limiti dell'importo complessivo massimo di spesa di ciascun Lotto aggiudicato al Fornitore, come da Ordine n. 2000049134.
4. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche e Xxxxxxx di servizio prescritti nel presente atto, nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e, ove
migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore (Allegato “B”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di erogazione determinata nel presente atto e relativi Allegati.
5. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare il Servizio stesso anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
6. AMA si riserva di esercitare, nel corso della durata dell'Accordo Quadro:
a) la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
b) la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di prorogare la durata dell'Accordo Quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per una durata pari a 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
c) la facoltà di richiedere all'aggiudicatario servizi supplementari che si sono resi necessari e che non erano inclusi nell'appalto iniziale, per un importo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
d) la facoltà di affidare all'aggiudicatario ulteriori servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 per una spesa complessiva ulteriore pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi;
e) la facoltà di affidare all'aggiudicatario la facoltà di apportare modifiche contrattuali in conformità e secondo le prescrizioni di cui all'art. 106, commi 1 e 7, del X.X.xx. 50/2016.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data della sua sottoscrizione o inizio attività e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale e/o al completamento delle prestazioni oggetto di affidamento.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non siano state rese tutte le attività affidate o non sia esaurito l'importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Accordo Quadro fino a concorrenza dell'importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, lettera a).
3. È vietato il rinnovo tacito dell'Accordo Quadro.
4. La durata dell'Accordo Quadro è in ogni caso subordinata al rinnovo del Contratto di Servizio tra AMA S.p.A. e Roma Capitale.
Articolo 4
Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore
1. L'esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Accordo Quadro devono essere effettuate nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e, ove migliorativi, all'Offerta Tecnica (Allegato “B”), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto dell'Accordo
Quadro e, in ogni caso, di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nell'Accordo Quadro pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le attrezzature e il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e negli ulteriori Allegati del medesimo Accordo Quadro nonché negli ulteriori atti della Procedura e, ove
migliorativa, nell'Offerta Tecnica (Allegato “B”);
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e, ove migliorativa, dell'Offerta Tecnica;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione dell'Accordo Quadro, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale dell'Accordo Quadro;
f) manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo Quadro ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
10. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro.
11. Il Fornitore si impegna ad eseguire il Servizio nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che il Servizio dovrà essere eseguito con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza del personale impiegato nell'espletamento del Servizio.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.
Articolo 5
Responsabile del Fornitore e Direttore dell’esecuzione
I recapiti del Responsabile Generale dell'Accordo Quadro sono di seguito riportati:
• numero telefono fisso 000.000000;
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile Generale dell'Accordo Quadro” il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro. Al Responsabile Generale dell'Accordo Quadro verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile Generale dell'Accordo Quadro è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Accordo Quadro.
• indirizzo e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.
2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Accordo
Quadro, di sostituire il Responsabile Generale dell'Accordo Quadro, dovrà inoltrare ad AMA, almeno a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
I recapiti del Direttore dell'esecuzione sono di seguito riportati:
• numero telefono cellulare 0000000000;
• numero telefono fisso 00.00000000;
• indirizzo e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
3. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'esecuzione - in ordine alla gestione del presente Accordo Quadro il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, il quale rappresenta l'interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto attiene all'esecuzione dell'Accordo Quadro e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
Articolo 6
Verifiche, controlli ed accettazione
1. Il Servizio e tutte le attività oggetto dell'Accordo Quadro sono sottoposti a verifica e controllo da parte di AMA.
2. Tali verifiche e controlli sono tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti, specifiche tecniche e termini prescritti nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Accordo Quadro dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Accordo Quadro.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Accordo Quadro, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
6. Il Fornitore dovrà provvedere, tra l'altro, anche a:
- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell'attività svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi.
- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all'attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure eventualmente concordate con AMA;
- vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
7. È vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza.
8. AMA in caso di ricorso all'avvalimento, ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il Responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.
9. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad AMA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad AMA entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.
10. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi
dell'articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 8 Corrispettivi del Servizio
1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore per l'esecuzione del Servizio sono determinati applicando lo sconto percentuale, offerto dal Fornitore in sede di gara riportato nell'Offerta Economica (Allegato “B”), che deve intendersi qui integralmente trascritta.
2. Il corrispettivo determinato ai sensi del precedente comma 1 è omnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'espletamento del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 si riferisce al Servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche di cui al presente dell'Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
5. Lo sconto offerto e, conseguentemente, il corrispettivo di cui al precedente comma 1, è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi
imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
6. AMA riconoscerà annualmente al Fornitore l'aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatasi nell'anno precedente.
7. Qualora insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, è possibile l'iscrizione delle riserve, entro il limite massimo del 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto, sui documenti contabili, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 205 e 206 del D.Lgs 50/2016.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente.
3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione:
“Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”.
4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9.
5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16
<AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati:
• Al numero 2.2.1.16.1 <WE>;
• Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>.
Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”.
6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture
corrette.
7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.
9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né
AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 10 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:
a) in caso di eventuali black out nella trasmissione di rete dei flussi informativi in orario
diurno (h. 6/24) non derivanti da cause di forza maggiore o dall'eventuale “concentratore” dei flussi in uso, bensì da problemi all'hardware e/o al software installati dalla singola Agenzia saranno applicate le seguenti penali:
- fino a 6 ore di black out: € 100,00 (cento/00) per ciascun evento;
- da 6 ore e 1 minuto fino a 12 ore di black out: € 200,00 (duecento/00) per ciascun evento;
- oltre 12 ore di black out: € 300,00 (trecento/00) per ciascun evento;
b) per quanto riguarda l'orario di chiusura delle trasmissioni, in caso di necessità per AMA di visualizzare una notizia e/o di pubblicare un comunicato, ove ciò non sia reso possibile per chiusura anticipata non giustificata da cause di forza maggiore: € 150,00 (centocinquanta/00);
c) nel caso si verifichi nell'arco di un mese un numero inferiore di lanci rispetto a quelli previsti come media: € 100 (cento/00);
d) in caso di accesso inibito all'archivio storico del notiziario (ove previsto come servizio aggiuntivo incluso nell'offerta): € 50,00 (cinquanta/00) ad evento;
e) in caso di mancata disponibilità delle licenze di ricezione su pc aggiuntive (ove previsto come servizio incluso nell'offerta): € 50,00 (cinquanta/00) a postazione al giorno.
2. Il Fornitore si obbliga ad adibire all'erogazione del servizio il gruppo di lavoro avente le caratteristiche dichiarate nell'offerta presentata per la partecipazione alla procedura di affidamento. Qualora tale gruppo di lavoro risulti non conforme a quanto dichiarato, il Fornitore sarà tenuto a ricostituire il gruppo di lavoro come previsto nell'offerta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di AMA.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali
di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'art. 1% (uno per cento) dell'importo del contratto.
7. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ed agire per il risarcimento del maggior danno.
8. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo 13.
Articolo 11 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di € 3.849,12 (tremilaottocentoquarantanove/12), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
2. Tale garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle
obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata dell'Accordo Quadro e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
Articolo 12 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto
in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro per la partecipazione a gare ed appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. e dal regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21 del presente Contratto.
Articolo 13 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata
a.r. da AMA per porre fine all'inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza e danni), 16 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 17 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all'esecuzione
del presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 14 Recesso
1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
a) giusta causa;
b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell'affidamento del servizio ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o sedi;
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro o, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. e dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna fin da ora a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Accordo Quadro, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
relativamente ai contratti di servizi.
Articolo 15 Sicurezza e danni
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Articolo 16
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 17
Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 18 Subappalto
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore al divieto di cui al precedente comma, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito
Articolo 19 Accordo Bonario
1. AMA, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'Accordo Bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il procedimento di Accordo Bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento e può essere reiterato qualora vi siano riserve iscritte ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, secondo quanto previsto dall'art. 205, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 20 Foro competente
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo Quadro, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.
Articolo 21
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - per iscritto e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. AMA tratta i dati relativi all'Accordo Quadro in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici e, in particolare, per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro il Fornitore acconsente
espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere
pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e
corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Qualora, preventivamente all'esecuzione del Contratto AMA consideri che l'esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA, il Fornitore verrà nominato, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto giuridico separato allegato al Contratto.
6. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
Articolo 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. 633/72.
Articolo 22 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara, con riferimento alla Gara, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Accordo Quadro potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, AMA
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del
presente Accordo Quadro - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Accordo Quadro.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Accordo Quadro, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse
1. L'Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza di uno o più dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per
l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula dell'Accordo Quadro e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n.
231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000;
f. al verificarsi di una qualsiasi delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Accordo Quadro si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 26
Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi
partecipati (Allegato “D”).
2. Il Fornitore si obbliga al rispetto del Protocollo di Integrità.
3. In caso di mancato rispetto del Protocollo di Integrità l'Accordo Quadro sarà risolto e l'aggiudicazione revocata.
Articolo 27
Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, pubblicato sul sito istituzionale di AMA. Il Fornitore si impegna a rispettare l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Accordo Quadro.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
Articolo 28 Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente
nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, dell'Accordo Quadro da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
AMA S.p.A. IL FORNITORE
L'Amministratore Unico Il Legale Rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx firma digitale firma digitale
Il sottoscritto Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nella qualità di Presidente del C.d.A. e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di
seguito elencate: Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 6 (Verifiche, controlli ed accettazione); Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 8 (Corrispettivi del Servizio); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza e danni); Articolo 16 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 17 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro - Cessione del credito); Articolo 18 (Subappalto); Articolo 19 (Accordo Bonario); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 23 (Trasparenza); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 26 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale); Articolo 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); Articolo 28 (Clausola finale).
IL FORNITORE
ALLEGATI
ALLEGATO “A” - Capitolato Tecnico; ALLEGATO “B” - Offerta Tecnica; ALLEGATO “C” - Offerta Economica; ALLEGATO “D” - Protocollo di Integrità;
ALLEGATO “E” - Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Legale Rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx firma digitale