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REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA’ DI SVAGO NELLA CITTA’ DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL’ABUSO DI ALCOL
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 19/01/2016 In vigore dal 19 febbraio 2016
xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx agg. DCC 1/2016
Sommario
CAPITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI 2
Art. 3 – Accordi per la vivibilità e premialità 4
CAPITOLO II – LIMITI ALLA LIBERALIZZAZIONE 6
Art. 4 – Definizione degli orari della città in relazione al contrasto all’abuso di alcol 6
Art. 5 – Limiti orari con riferimento ai singoli ambiti territoriali 6
Art. 6 - Divieto di pubblicità della promozione del consumo di alcol 7
CAPITOLO III – CONTROLLI E SANZIONI 8
Art. 7 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni 8
Art. 8 – Sanzioni pecuniarie. 8
Art. 9 – Reiterazione delle violazioni 8
Art. 10 – Provvedimenti relativi ai titoli abilitativi e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate. 9
CAPITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento, adottato nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 118 comma 1 della Costituzione e dell’art. 13 comma 1 del Dlgs 267/2000, è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella città di Genova mediante la previsione di prescrizioni di esercizio delle attività commerciali, artigianali alimentari autorizzati alla vendita, di somministrazione di alimenti e bevande anche su suolo pubblico, nonché dei circoli privati autorizzati alla somministrazione ai soli soci di alimenti e bevande.
2. Le disposizioni introdotte con il presente atto regolamentare sono mirate alla tutela della salute pubblica, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza.
3. Il Comune di Genova disincentiva l’abuso delle bevande alcoliche e l’uso da parte dei minori, anche attraverso iniziative di tipo culturale, pedagogico ed educativo.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono:
a) pubblici esercizi: gli esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) per la somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande, ovvero la vendita per il consumo sul posto con somministrazione assistita (quella comprensiva di prestazione di servizio di assistenza al cliente con menù, indirizzandolo nelle scelte, portando il prodotto acquistato al tavolo e con il ritiro di posateria e bicchieri di consumo) in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
b) esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (ad es. pizzerie da asporto, kebab, gelaterie, etc.);
c) esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali singoli con il limite di superficie di 250 mq o 100 mq nelle zone storico-ambientali;
d) medie strutture: gli esercizi aventi superficie superiore agli esercizi di vicinato e non superiore a 1.500 mq;
e) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita;
f) centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
g) circoli privati: si intendono le associazioni aderenti ad uno degli enti nazionali aventi finalità assistenziali esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l’attività istituzionale e in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati. Sono disciplinati dal D.P.R. 235/2001, che prevede l’avvio dell’attività previa mera Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), valida come autorizzazione ai fini del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
h) ambiente urbano: lo spazio adibito alla vita della comunità cittadina all'interno del territorio comunale, entro il quale occorre tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati;
i) consumo sul posto: il consumo diretto ed immediato di prodotti appartenenti al settore alimentare all’interno di esercizi di vicinato negli esercizi di artigianato alimentare e presso i panificatori;
j) commercio sulle aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
k) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico ai sensi dell’art. 2 comma 4 del vigente Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP);
l) mercato: l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
m) esercizi di vendita e somministrazione temporanea di alimenti e bevande: esercizi di vendita o di somministrazione aventi carattere temporaneo in occasione di manifestazioni, fiere o sagre.
n) piazze e giardini in cui vengono organizzate feste popolari e di partito.
Art. 3 – Accordi per la vivibilità e premialità
1. La Civica Amministrazione d’intesa con i Municipi promuove accordi con gli esercenti e le associazioni di categoria e dei cittadini per migliorare la vivibilità dei quartieri, in cui le parti assumono reciproci impegni sulle misure da adottare , affinché sia promossa la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago.
2. In tale sede potranno essere previste premialità diverse per chi fornirà un supplemento di servizio alla cittadinanza, come ad esempio l’offerta di servizi di informazione turistica, di fruizione gratuita dei servizi igienici, l’apertura nella fascia orari diurna e nei giorni festivi, la rinuncia all’installazione di giochi a vincita di danaro, la collaborazione alle iniziative promozionali dei Municipi.
3. Le premialità potranno consistere in:
a. organizzazione di serate di animazione e spettacolo ricomprese tra le attività rumorose temporanee autorizzate in deroga, analogamente agli eventi organizzati e/o patrocinati dalla Civica Amministrazione, sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi, che potranno avere luogo fino alle ore 0.30;
b. modifiche alla viabilità ordinaria funzionali alla sicura circolazione pedonale degli avventori;
c. esenzione dal pagamento del canone Cosap;
d. riduzione della tariffa di affissione per il materiale pubblicitario;
e. installazione e/o messa a disposizione gratuita di palchi e/o pedane nella disponibilità del Comune;
f. in occasione di eventi cittadini, individuazione e messa a disposizione di spazi pubblici esterni e attigui ai pubblici esercizi in cui esercitare la somministrazione non oltre le ore 0.30;
g. altre premialità concordate nell'ambito degli accordi di cui al comma 1.
CAPITOLO II – LIMITI ALLA LIBERALIZZAZIONE
Art. 4 – Definizione degli orari della città in relazione al contrasto all’abuso di alcol
1. In relazione ai limiti imposti dalla normativa nazionale, ovvero il divieto di vendita di bevande alcoliche dalla mezzanotte alle ore 6:00 e il divieto di somministrazione delle stesse dalle ore 3:00 alle ore 6:00, gli esercizi che continuano le attività di vendita dopo la mezzanotte sono tenuti a garantire l’impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili, o anche, nel caso di medie e grandi strutture di vendita, con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici.
2. Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo sono vietati la detenzione e il consumo su aree pubbliche, escluse le aree date in concessione a pubblici esercizi, di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o di metallo.
Art. 5 – Limiti orari con riferimento ai singoli ambiti territoriali
1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente. Tuttavia, ai sensi dell’art. 31 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il Sindaco, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, al fine di contemperare diversi diritti e/o interessi secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità, anche su richiesta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o dei Municipi, sentito il parere dei Municipi interessati, può stabilire con Ordinanza:
i) limitazioni orarie per i pubblici esercizi, i circoli privati abilitati alla somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali alimentari e le attività di commercio su aree pubbliche in relazione a singoli ambiti territoriali in cui sono emerse criticità relative alla vivibilità cittadina;
ii) il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in determinati orari, oltre a quello legislativamente previsto dall’art.6 del D.L. 3.8.2007 n.117.
2. A tal fine il Sindaco potrà consultare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per acquisire segnalazioni ed informazioni pertinenti le misure da adottare, tramite un osservatorio che verrà appositamente costituito entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per le finalità di cui al comma 1 i Municipi si avvarranno dei Coordinamenti municipali per la sicurezza urbana interessati, sia nell’attività di proposta, sia nella necessaria attività istruttoria e di verifica delle misure adottate.
Art. 6 - Divieto di pubblicità della promozione del consumo di alcol.
1. E’ vietato pubblicizzare mediante affissioni - anche interne all’esercizio – e/o distribuzione di volantini la promozione tariffaria che associ la diminuzione del prezzo all’aumento del consumo di bevande alcoliche.
CAPITOLO III – CONTROLLI E SANZIONI
Art. 7 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni
1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del presente regolamento sono affidate a tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981 e s.m.i. ed in particolare alla Polizia Municipale. Dette funzioni sono esercitate anche dal personale avente qualifica di polizia amministrativa annonaria.
2. Le predette funzioni sono esercitate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..
Art. 8 – Sanzioni pecuniarie.
1. Salvo diversa disposizione di Xxxxx, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 bis del T.U.O.E.L. di cui al Decreto X.xx. N. 267/2000 e s.m.i.
2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 16 della Legge n. 689/81.
3. La Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.16 della legge n. 689/81, in deroga alle disposizioni vigenti, richiamate dal comma 2, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all’interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.
Art. 9 – Reiterazione delle violazioni.
1. L’Amministrazione Comunale, a seguito di ripetute violazioni, accertate anche con provvedimento non definitivo, degli articoli 4 e 5 del presente Regolamento può ridurre l’orario di apertura delle singole attività.
Art. 10 – Provvedimenti relativi ai titoli abilitativi e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.
1. In caso di abuso di autorizzazione di polizia - ovvero, ai sensi dell’art. 14 TULPS, di ogni abilitazione che comporta una registrazione nei pubblici registri, come quelle per la somministrazione di alimenti e bevande e quelle del commercio di vicinato acquisite con SCIA - può essere comminata la revoca o la sospensione, ai sensi dell’art. 10 TULPS.
2. Costituisce abuso del titolo abilitativo, sanzionabile con la revoca o la sospensione dell’attività, la violazione reiterata delle condizioni del titolo abilitativo nonché l’inosservanza dei provvedimenti delle Autorità competenti, e la violazione del divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori.
3. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo abilitativo sia stato sospeso o revocato.
4. Nel caso di cui al punto precedente, verrà comunque chiuso l’esercizio anche se l’attività di somministrazione o vendita è minoritaria rispetto all’attività principale, con eccezione dei circoli privati, in cui potrà essere inibita solo la somministrazione e non le altre attività associative.