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D&O IMPRESE
POLIZZA PER LA TUTELA NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O NELL’ESERCIZIO DI CARICHE
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
• il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
• il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
• le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018.
Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA.
xxxxxxxxx.xx
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Polizza Responsabilità Civile verso. terzi
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Prodotto: “D&O IMPRESE ”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
🗶
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurati i rischi:
🗶 derivanti da fatti di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità del contratto.
🗶 conseguenti all’esercizio di attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi e in genere derivanti da qualsiasi responsabilità professionale.
Che cosa è assicurato?
L’Impresa presta l’assicurazione nei limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza.
Principali garanzie assicurabili:
✓ L’assicurazione tiene indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza dalla loro inosservanza di doveri previsti dalla legge, dallo statuto o da delibere assembleari nell’esercizio delle proprie funzioni.
✓ L'assicurazione tiene indenne il Contraente di quanto debba corrispondere a titolo di indennizzo agli Assicurati che abbiano dovuto risarcire i danni patrimoniali cagionati a terzi derivanti da inosservanza di doveri previsti dalla legge, dallo statuto o da delibere assembleari nell’esercizio delle proprie funzioni.
Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti e sono acquistabili garanzie aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza).
✓ L’inosservanza sopra indicata deve essere commessa durante il periodo di assicurazione ed anche antecedentemente (salvo diversa indicazione nella scheda di polizza alla voce retroattività) ed i sinistri che ne derivano devono essere notificati al Contraente o agli Assicurati e denunciati all’Impresa durante il periodo di assicurazione e il periodo di osservazione se applicabile.
Ci sono limitazioni alla copertura?
Principali limitazioni di garanzia:
! Danni fisici, morte, infortuni, malattie o danni arrecati a qualsiasi bene mobile o immobile, nonché danni da mancato utilizzo di qualunque bene materiale.
! Sinistri derivanti da azioni dolose o fraudolente commesse dall’Assicurato e accertate con provvedimento definitivo in sede giudiziale.
! Sinistri derivanti dall’effettivo ottenimento di qualsiasi vantaggio o profitto personale al quale l’Assicurato non abbia legalmente diritto.
! Multe, sanzioni, danni a carattere punitivo o esemplare e penalità in genere inflitte a qualunque titolo agli Assicurati
! Sinistri basati su, derivanti da o conseguenti a qualsiasi, effettiva o asserita violazione di legge o regolamento, in relazione a una delle seguenti materie: antitrust, concorrenza tra imprese, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenza illegittima in un’attività o in rapporti commerciali altrui.
Questa polizza tutela il patrimonio personale degli amministratori, sindaci e dirigenti delle Società, e il patrimonio delle stesse, dalle richieste di risarcimento avanzate per danni patrimoniali cagionati a terzi nell’esercizio delle proprie funzioni.
D&O Imprese
Dove sono coperto dall’assicurazione?
• L’assicurazione vale per le perdite patrimoniali verificatesi nel Mondo intero, ad esclusione di USA e Canada.
Che obblighi ho?
• Alla sottoscrizione del contratto, l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere nel questionario assuntivo: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell’indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
• L’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza dev’essere comunicata per iscritto all’Impresa.
• Ogni aggravamento del rischio dev’essere comunicato per iscritto all’Impresa. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell’indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso.
• Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all’Impresa l’emissione o le mancate emissioni di titoli con o senza pubblicazione di un prospetto informativo, allegando le informazioni richieste dalla stessa.
Quando e come devo pagare?
• Il pagamento del premio avviene alla scadenza pattuita.
• Il pagamento del premio può essere eseguito tramite:
✓ assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’Impresa o all'agente;
✓ ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario l’Impresa o l'agente;
✓ contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Quando inizia e quando finisce la copertura?
• Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
• L'assicurazione ha la durata indicata nella scheda di polizza, e non è soggetta a tacito rinnovo; pertanto cesserà di produrre effetti alla scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione. Tuttavia, alla scadenza della polizza, è facoltà della Compagnia proporre al Contraente il rinnovo del contratto, adeguando il premio sulla base dei dati patrimoniali societari aggiornati che potrà reperire dalle banche dati pubbliche. Le indicazioni relative al nuovo ammontare del premio saranno fornite al Contraente dall'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
• Il Contraente, entro 20 giorni dalla data di mancato rinnovo della polizza, potrà richiedere all’Impresa l’applicazione del periodo di osservazione prescelto, per denunciare i sinistri relativi a fatti commessi prima dell’inizio del periodo di osservazione e coperti dalla polizza, previo pagamento del relativo premio addizionale.
Come posso disdire la polizza?
• Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e quindi non necessita di disdetta.
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Prodotto: “D&O IMPRESE”
Data di aggiornamento: 06/2022 – Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.; Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 000 0 000 000; sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx; email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Al contratto si applica la legge italiana
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 2.189,378 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685,044 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.497,343 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.278,148 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 536,901 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.597,164 milioni di euro (b)
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 2.065,471 milioni di euro.
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,03 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si indicano le seguenti ulteriori garanzie sempre operanti. L’Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e dei limiti di indennizzo/risarcimento indicati nella scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.
Esempio: la garanzia Costi di difesa per imputazioni penali è prestata fino a 150.000 euro per sinistro ed in aggregato.
1. Costi di difesa
2. Costi di difesa per inquinamento
3. Garanzia a favore degli eredi e dei rappresentanti legali
4. Spese di pubblicità per danno reputazionale
5. Garanzia in materia di lavoro (EPL- Employment Protection Legislation Individual)
6. Estensione alle Società partecipate
7. Estensione alle nuove Società controllate
Che cosa è assicurato?
8. Spese sostenute in relazione a procedimenti penali - Asset & Liberty cost (confisca di beni e limitazioni della libertà personale) 9. Spese di emergenza 10. Garanzia postuma ai soggetti dimissionari 11. Violazioni Privacy (General Data Protection Regulation) Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Corporate Legal Liability (Responsabilità del Contraente) | L’Impresa s’impegna a tenere indenne il Contraente per ogni perdita derivante da una richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta da terzi durante il periodo assicurativo nei confronti del Contraente stesso e basata sull’asserita commissione di un suo atto illecito. |
Gestione della crisi con l’Autorità di vigilanza | L’Impresa tiene indenne l’Assicurato dalle spese sostenute per l’intervento del Servizio di gestione della crisi con l’Autorità di Xxxxxxxxx a fronte di un evento di crisi nei rapporti con la stessa, che non rientri nelle spese per investigazioni. |
Diaria per presenza in udienza | L’Impresa corrisponde all’Assicurato un indennizzo per ciascun giorno in cui è necessaria la sua presenza in udienza presso un tribunale in connessione con ogni richiesta di risarcimento in garanzia. |
Inadempimento contrattuale | Si indennizzano i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento connessa ad un’asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato dal Contraente in forma scritta. |
Furto d’identità | L’Impresa rimborsa costi, spese ed onorari strettamente necessari sostenuti dal Contraente per accertare l’avvenuto furto d’identità e declinare la responsabilità dell’accordo fraudolento stipulato nel caso in cui il terzo (frodato) faccia valere il sopracitato accordo nei confronti del Contraente. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di garanzia.
L'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:
• i sinistri presentati da un Assicurato nei confronti degli altri Assicurati, fatta eccezione per:
- i sinistri avanzati sotto forma di azione sociale di responsabilità;
- i sinistri in materia di lavoro;
- le azioni di regresso nei confronti degli Assicurati per i sinistri coperti ai sensi della presente polizza.
• i sinistri derivanti dalla mancata stipulazione di polizze di assicurazione o dalla stipulazione di polizze di assicurazione insufficienti;
• i sinistri derivanti da inquinamento, fatta eccezione per i sinistri subiti dal Contraente e presentate da qualsiasi azionista del Contraente stesso (fermo quanto previsto dalla garanzia sempre operante Costi di difesa per Inquinamento)
Ci sono limiti di copertura?
• i sinistri relativi all’attività di Amministratore svolta dagli Assicurati in Fondi Pensione, Piani di condivisione degli utili o piani previdenziali e/o assistenziali aziendali, piani sanitari, piani di stock option o altri programmi di incentivazione a beneficio dei dipendenti del Contraente, ivi compresa qualsiasi richiesta di risarcimento in base al Pensions Xxx 0000 del Regno Unito, all' Employment Retirement Income Security Act del 1974 degli Stati Uniti d’America (Erisa) e successive modifiche e integrazioni e a qualsiasi legislazione equivalente;
• i sinistri derivanti da o comunque collegati a qualunque emissione, acquisto, vendita, scambio, offerta di acquisto, sottoscrizione o scambio o collocamento riservato a investitori istituzionali di Strumenti finanziari della Società, in cui abbia influito o meno la preparazione ed emissione di prospetti informativi (“prospectus”) nonché ad ogni e qualsiasi effettiva o asserita violazione della normativa applicabile in materia di strumenti e mercati finanziari, ivi compreso il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 (TUF) e successive modifiche, nonché di qualunque norma collegata, ivi inclusi i regolamenti e le circolari attuative, nonché le altre disposizioni di legge o regolamento promulgate in materia nei singoli Stati o Federazioni;
• i sinistri da, o per conto di, Soci o Azionisti del Contraente con partecipazione azionaria uguale o superiore al 20% del capitale sociale; questa esclusione non si applica quando tali Soci o Azionisti non abbiano deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che siano all’origine dei sinistri;
• i sinistri derivanti da:
- accordi finalizzati ad influire sui prezzi o condizioni di negoziazione di azioni o obbligazioni di qualsiasi società, derrate alimentari, materie prime, merci o valute, e, in genere, di qualsiasi valore negoziabile, a meno che tali accordi non siano stati conclusi nel rispetto di leggi e regolamenti;
- transazioni in titoli delle quali gli Assicurati abbiano beneficiato in quanto in possesso di informazioni non disponibili per altri operatori (Insider Trading);
- deprezzamento di investimenti imputabile a fluttuazioni di mercati finanziari, borse valori, merci o altri mercati, qualora tali fluttuazioni siano al di fuori del controllo degli Assicurati;
- conseguenti a mancato raggiungimento di risultati nell’investimento in titoli, merci o prodotti finanziari;
• i sinistri derivanti da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o qualsiasi atto di terrorismo;
• i sinistri derivanti da qualsiasi effettivo o asserito plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d’autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale;
• i sinistri derivanti da qualsiasi, effettiva o asserita violazione di legge o regolamento, in relazione a una qualsiasi delle seguenti materie: antitrust, concorrenza tra imprese, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenza illegittima in un’attività o in rapporti commerciali altrui;
• i sinistri derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti degli Assicurati, relativi a:
- acquisto o vendita, o offerta x xxxxxxxxx di offerta all’acquisto o alla vendita di qualsiasi titoli o valori presso mercati, borse o listini negli Stati uniti d’America o Canada;
e/o
- violazione di qualsiasi atto relativo alla regolamentazione del Securities Act del 1933 e relativi emendamenti del Securities Exchange Act del 1934 e relativi emendamenti, del titolo IX dell’Organized Crime Control Act del 1970 (RICO) e relativi emendamenti, o norme a seguito di ciò promulgate, o qualsiasi simile legge statale o federale; incluse, ma non ad esse limitate, azioni intraprese da Enti o Autorità Governative o Enti Ispettivi
o Enti in Autogestione, o azioni che si presume possano rivelarsi dannose al Contraente o ai sui azionisti.
Infine, in deroga a qualsiasi disposizione della presente polizza, comprese eventuali esclusioni, estensioni o altre disposizioni che altrimenti prevarrebbero su un'esclusione generale, si devono intendere esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa e/o da qualsiasi contaminazione/decontaminazione/disinfezione e/o da qualsiasi conseguente atto di un'autorità legalmente stabilita in relazione alla chiusura, restrizione o prevenzione dell'accesso all’attività.
Per le estensioni di garanzia alle Società partecipate e controllate rimangono escluse le Società:
- i cui titoli azionari siano quotati in qualsiasi mercato finanziario;
- operanti nei settori della difesa, aerospaziale, telecomunicazioni, biotecnologie, informatico nonché le istituzioni finanziarie,
- alla data di acquisizione abbiano patrimonio netto negativo;
- le società costituite, operanti o aventi sede/domiciliate negli Stati Uniti d’America ed in Canada.
Limiti di indennizzo
Per la garanzia in materia di lavoro (EPL- Employment Protection Legislation Individual) è prevista l’applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro pari a Euro 5.000.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve: 1. Entro 30 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne sono venuti a conoscenza, denunciare il sinistro (vedi art. 1913 C.C.) in una delle seguenti modalità: - comunicando per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Compagnia: la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze, il numero di polizza e il nominativo del Contraente. - utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Compagnia ed indicati sul sito: xxx.xxxxxxxxx.xx alla pagina “Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto”, fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste. 2. Fornire alla Compagnia tutte le informazioni inerenti al sinistro e copia della relativa documentazione. |
Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. L’Impresa si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si specifica che è possibile il frazionamento del premio in rate semestrali senza aumento di premio. |
Rimborso | Non previsto |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Xxxxxx | Oltre alle informazioni fornite nel DIP Danni, il contratto prevede, in caso di operazione societaria e su richiesta del Contrante, che l’Impresa possa concedere un’estensione temporale della copertura stabilendo un periodo di osservazione limitato, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione delle garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Amministratori, sindaci e dirigenti delle Società.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari:
Quali costi devo sostenere?
18%
Tutti i rischi
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami Lungadige Cangrande n°16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 045/0000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un’azione giudiziale |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Facoltativa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato In caso di controversia sull'interpretazione delle norme del presente contratto, le Parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle Parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Compagnia, dove dovrà riunirsi il Collegio. Liti transfrontaliere Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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D&O IMPRESE
POLIZZA PER LA TUTELA NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O NELL’ESERCIZIO DI CARICHE
CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione (MOD. D&O IMPRESE 2 - ED. 04/2021)
sono parte integrante del Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
• DIP Danni
(MOD. D&O IMPRESE DIP - ED. 04/2021)
• DIP Aggiuntivo Danni
(MOD. D&O IMPRESE DIP AGG - ED. 06/2022)
e sono redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018.
Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA.
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PRONTI ALLA CHIAREZZA
Per rendere un po’ più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti.
In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.
All’inizio di ogni sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per aiutarti a comprendere il contenuto della sezione e l’area di rischio interessata dalle coperture assicurative offerte.
CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI
ELEMENTI DI ATTENZIONE
NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
GLOSSARIO
MAIUSCOLO
titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi
grassetto
punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento
corsivo
specifiche, richiami a norme o articoli
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Le cose chiave e utili da sapere
FOCUS
Approfondimenti, specifiche, casi, esempi…
COSA FARE
Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di…
Per distinguere a colpo d’occhio i termini generali e le voci specifiche presenti nelle condizioni di polizza.
RIFERIMENTI CODICE CIVILE
In coda alle Condizioni di Assicurazione sono riportati i riferimenti del codice civile relativi al contratto.
INDICE
GLOSSARIO
TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE 3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 8
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI
1. Cosa è assicurato 11
3. Condizioni di operatività 17
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 16
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 20
5. Tabella dei limiti di copertura 22
OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO
“COSA FARE IN CASO DI…”
1. Che obblighi ho? 23
RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE
GLOSSARIO
GLOSSARIO
“Per scegliere, devo capire.”
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste condizioni di Assicurazioni, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.
Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali. Alcune voci sono comuni a tutte le garanzie, altre riguardano garanzie specifiche.
TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA “D&O IMPRESE”
A
Amministratore
Qualsiasi persona fisica membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale del Contraente ovvero del Consiglio di Sorveglianza o del Consiglio di Gestione (in caso di adozione del sistema dualistico) ovvero che sia membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato per il Controllo sulla Gestione (in caso di adozione del sistema monistico) nonché il Direttore Generale ed il Liquidatore volontario.
Si intendono altresì ricompresi in questa definizione tutti i soggetti ricoprenti presso società di diritto estero funzioni equipollenti.
Assicurati
Per Assicurati si intendono i soggetti che durante il periodo di assicurazione e anche precedentemente (salvo diversa indicazione nella scheda di polizza alla voce retroattività) esercitano le funzioni di Amministratore, Sindaco, Amministratore di Fatto o Dirigente del Contraente (tra gli altri i Dirigenti Preposti alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, il dipendente designato quale Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, il dipendente designato quale Responsabile della Privacy ai sensi del decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 - Data Protection Officer - e sue successive modifiche e/o integrazioni), qualsiasi membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
Non rientrano nella definizione di Assicurato: i Curatori Fallimentari, i Commissari Straordinari, i Revisori Contabili Esterni, le Società di Revisione cui sia attribuito il controllo contabile, gli Agenti, gli Appaltatori, i Consulenti Legali e altri Consulenti Esterni.
C
Compagnia
Si intende per definizione e in qualunque circostanza la Società Cattolica Assicurazione S.p.A..
Contraente
Il soggetto giuridico che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio ed ogni sua Società controllata.
Contratto (assicurativo)
Il documento contrattuale di assicurazione (detto anche “polizza”).
Costi di difesa
Parcelle, costi, onorari, inclusi i costi sostenuti per la costituzione di fidejussioni, spese legali, tecniche o giudiziarie, sostenute dall’Assicurato per la difesa, la resistenza o valutazione di un Sinistro, nonché per presenziare ad indagini o esami connessi al Sinistro stesso, nonché ad indagini investigative formali nei confronti degli Assicurati.
D
Danni Patrimoniali
Qualsiasi pregiudizio economico per il quale gli Assicurati siano ritenuti responsabili a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avvallo della Compagnia, in seguito ad un Sinistro.
Dirigente
Qualsiasi persona fisica a cui siano delegate da un Amministratore o dal Contraente funzioni manageriali o di supervisione, ivi compreso l’Amministratore di fatto.
Rientra in tale definizione anche il dipendente del Contraente che svolga funzioni manageriali o di supervisione.
Dipendente
Per dipendente si intende:
- qualsiasi persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente, che lavora in base a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che il Contraente ha diritto di dirigere e supervisionare nell’adempimento delle sue prestazioni lavorative e che il Contraente remunera attraverso salari, stipendi e/o commissioni; o
- qualsiasi lavoratore autonomo ovvero lavoratore distaccato che presta la sua opera presso le strutture del Contraente se tale persona si trova sotto la direzione e la supervisione del Contraente alla stessa maniera indicata per i dipendenti di cui al precedente punto.
E
Evento di crisi
Si intende evento di crisi ciascuno dei seguenti imprevisti che accadono durante il periodo di validità dell’assicurazione ove, secondo la prudente opinione del Contraente, l’evento laddove non appropriatamente gestito, può avere un impatto negativo significativo sui ricavi consolidati annuali dello stesso o sulla sua reputazione, quali:
- l’improvvisa e inaspettata morte o invalidità di un amministratore o di un dirigente;
- la condanna penale di un qualsivoglia amministratore o dirigente;
- la perdita di un cliente, di un contratto o di un credito fondamentale;
- molestie subite dal dipendente sul luogo di lavoro;
- il primo accesso non autorizzato nei sistemi informatici del Contraente ad emergere;
- il ritiro o il boicottaggio di qualsiasi prodotto;
- un disastro dovuto ad errore umano;
- una indagine penale o dovuta ad una frode o una qualsiasi richiesta di risarcimento.
L’evento di crisi non comprende un evento che influisce sul settore di appartenenza del Contraente ma solo gli accadimenti riguardanti il Contraente stesso.
F
Franchigia
La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.
I
Inquinamento
La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che sia dannosa per l’ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.
Insolvenza
La situazione relativa al Contraente quando lo stesso si dimostri non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni oppure quando venga ammesso ad una delle seguenti procedure concorsuali previste per legge:
- fallimento;
- concordato preventivo;
- amministrazione controllata;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza
con la nomina dell’organo preposto secondo legge alla procedura concorsuale, vale a dire:
• curatore fallimentare per fallimento;
• commissario xxxxxxxxxx per concordato preventivo, per l’amministrazione controllata e per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza,
• commissario liquidatore per la liquidazione coatta amministrativa.
M
Massimale
L'importo indicato nella scheda di polizza che rappresenta la somma massima (massimale aggregato) che la Compagnia può essere tenuta a pagare in base alla presente polizza in relazione a Sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione, indipendentemente da quale sia il numero di:
• Sinistri o
• Assicurati.
Qualsiasi sottolimite di indennizzo eventualmente indicato in polizza costituirà parte del massimale e non sarà in aggiunta ad esso.
I Costi di difesa sono limitati al 25% del suddetto massimale ai sensi dell’art. 1917 del c.c. e sono pagabili parzialmente in aggiunta allo stesso.
O
Operazione societaria
Per operazione societaria si intende uno dei seguenti eventi:
- il Contraente viene acquisito da o si fonde con (perdendo così la qualifica di controllante), o vende l’azienda o parte sostanziale della sua azienda a qualsivoglia altra persona o ente o gruppo di persone e/o enti che agiscono in concerto;
- qualsiasi persona o ente che agendo da sola o in concerto con una o più persone o entità, acquisisce il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto nell’assemblea degli azionisti del Contraente o il controllo della nomina degli amministratori che sono in grado di esercitare la maggioranza dei diritti di voto alle riunioni dei consigli di amministrazione del Contraente;
- il Contraente, una sua controllata e/o partecipata quoti i propri titoli in borsa in qualsiasi mercato;
- l’insolvenza, la richiesta di ammissione o l’ammissione del Contraente o qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale.
Organizzazione esterna
Qualsiasi organizzazione esente dall’imposizione fiscale e senza scopo di lucro o qualsiasi società o organizzazione di cui il Contraente detenga direttamente o indirettamente una minoranza delle quote o azioni emesse o da emettere.
P
Periodo di assicurazione
Il periodo indicato nella scheda di polizza.
Periodo di osservazione
Il periodo successivo alla data di scadenza della polizza, acquistabile dal Contraente e di durata variabile a sua scelta, durante il quale viene prorogata la validità temporale della polizza per la denuncia dei sinistri relativi a fatti verificatisi prima della scadenza della polizza stessa.
R
Retroattività
Il periodo antecedente alla data di decorrenza della polizza, e quindi al periodo di assicurazione, durante il quale siano stati commessi fatti illeciti o colposi che hanno generato un sinistro avanzato per la prima volta nei confronti degli Assicurati e denunciato alla Compagnia durante il periodo di assicurazione (o il periodo di osservazione, se applicabile).
S
Sinistro
Per sinistro si intende:
• il ricevimento da parte dell’Assicurato o del Contraente di una richiesta di risarcimento;
• il ricevimento da parte dell’Assicurato o del Contraente dell'avviso formale di un procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o di conciliazione, avviato nei loro confronti al fine di ottenere il risarcimento di danni patrimoniali;
• il ricevimento da parte dell’Assicurato o del Contraente della notizia formale dell’avvio nei loro confronti di qualunque procedimento o indagine regolamentare intrapresa da una competente Autorità Pubblica;
• qualsiasi circostanza di cui gli Assicurati vengano a conoscenza e che ragionevolmente possa dar seguito a richieste di risarcimento nei loro confronti indennizzabili ai sensi della presente polizza. La denuncia di tale circostanza deve contenere le ragioni per le quali la stessa viene inoltrata e ogni particolare rilevante come date, fatti nonché il potenziale assicurato e la controparte.
Società controllata
Qualsiasi Impresa controllata dal Contraente, ai sensi dell’art. 2359 del c.c.
Società partecipata
Qualsiasi Impresa di cui il Contraente detenga, direttamente o indirettamente, quote o azioni, con esclusione delle Società controllate.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
LE NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO IN GENERALE
In questa prima parte vengono indicate le norme che regolano il contratto assicurativo.
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO
L'assicurazione ha la durata indicata nella scheda di polizza. A parziale deroga dell’articolo 1899 del c.c., la presente assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo e pertanto cesserà di produrre effetti alla scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione.
Tuttavia, alla scadenza della polizza, è facoltà della Compagnia proporre al Contraente il rinnovo del contratto, adeguando il premio sulla base dei dati patrimoniali societari aggiornati che potrà reperire dalle banche dati pubbliche. Le indicazioni relative al nuovo ammontare del premio saranno fornite al Contraente dall'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
Il ritiro della quietanza ed il pagamento del premio costituiranno dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni di premio da parte del Contraente e determinerà il rinnovo della copertura assicurativa per una ulteriore annualità.
ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il pagamento del premio può essere eseguito tramite:
• assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Compagnia o all'agente in qualità di agente della Compagnia;
• ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l'agente in qualità di agente della Compagnia;
• contante, presso l'Agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
L’ASSICURAZIONE RESTA SOSPESA:
a. fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto, se il Contraente non paga il premio o la prima rata stabilita dal contratto;
b. dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, se il Contraente non paga i premi successivi, ferme le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del x.x.
XXX. 0 XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del c.c.
In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia può essere tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente.
Eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere concordate per iscritto, a pena di nullità.
Nel caso in cui, durante il periodo di validità della polizza, il Contraente dovesse effettuare emissione o mancate emissioni di titoli con o senza pubblicazione di un prospetto informativo, dovrà comunicarlo per iscritto alla Compagnia allegando le informazioni richieste dalla stessa. Da parte sua la Compagnia si impegna ad analizzare le informazioni presentate riservandosi il diritto di valutare e modificare i termini del presente contratto in relazione a quanto segnalato dal Contraente.
Qualora, durante il periodo di validità della polizza, un'altra persona o un'altra società dovessero acquisire il controllo (cosi come definito dell'art. 2359 comma I, punti 1),2),3) e comma II del c.c.) del Contraente oppure il Contraente stesso attuasse una fusione con una o più società, la presente polizza rimarrà in essere fino a naturale scadenza ma la copertura sarà efficace esclusivamente per i Sinistri relativi ad azioni poste fino alla data di acquisizione o fusione, riguardanti il solo Contraente. Su richiesta del Contraente, la presente copertura assicurativa potrà essere adeguata conseguentemente ed a discrezione della Compagnia, a termini e condizioni da stabilire in base alle informazioni che dovranno essere trasmesse dal Contraente.
ART. 4 SURROGAZIONE
A fronte di qualsiasi indennizzo relativo alla presente polizza, la Compagnia s'intenderà surrogata sino al limite dell'indennizzo medesimo, in tutti i diritti di recupero che il Contraente e gli Assicurati vantano nei confronti di terzi. A tal fine il Contraente e gli Assicurati si impegnano a fornire la documentazione richiesta e compiere le azioni necessarie per il soddisfacimento di tali diritti.
ART. 5 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 6 LEGGE APPLICABILE
Alla presente polizza verrà applicata la legge italiana.
ART. 7 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente.
ART. 8 CLAUSOLA BROKER
Se la gestione della polizza è affidata ad un soggetto indicato in polizza quale broker di assicurazione, il Contraente, gli Assicurati e la Compagnia stabiliscono che tutti i rapporti inerenti l’esecuzione del presente contratto avverranno tramite il suddetto broker.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI
MEGLIO PREVENIRE
Coloro che agiscono in nome e per conto di un’Impresa con qualsiasi decisione presa potrebbero provocare involontariamente danni patrimoniali ai creditori sociali, ai singoli soci, a terze persone e/o alla stessa Impresa amministrata.
1 – COSA È ASSICURATO
ART. 9 OGGETTO DELLA GARANZIA
A. La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni patrimoniali cagionati a terzi derivanti da inosservanza di doveri previsti dalla legge, dallo statuto o da delibere assembleari nell’esercizio delle proprie funzioni. L’inosservanza deve essere commessa durante il periodo di assicurazione e anche antecedentemente (salvo diversa indicazione nella scheda di polizza alla voce retroattività) e i Sinistri che ne derivano devono essere notificati per la prima volta agli Assicurati, ed essere denunciati alla Compagnia, durante il periodo di assicurazione (o durante il periodo di osservazione, se applicabile).
B. La Compagnia tiene indenne il Contraente di quanto debba corrispondere a titolo di indennizzo agli Assicurati che abbiano dovuto risarcire i danni patrimoniali a terzi a causa dell’inosservanza di doveri previsti dalla legge, dallo statuto o da delibere assembleari nell’esercizio delle proprie funzioni. L’inosservanza deve essersi verificata durante il periodo di assicurazione e anche antecedentemente (salvo diversa indicazione nella scheda di polizza alla voce retroattività) e i Sinistri che ne derivano devono essere notificati per la prima volta al Contraente o agli Assicurati, ed essere denunciati alla Compagnia, durante il periodo di assicurazione (o durante il periodo di osservazione se applicabile).
ART. 10 ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI
1. Costi di difesa
La Compagnia si impegna a tenere indenne l’Assicurato per i costi di difesa relativi alla definizione di ogni Sinistro riferito all’oggetto della presente polizza.
A) In caso di imputazioni penali, incluse quelle per fatto doloso, sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato. Tuttavia, in caso di condanna penale per dolo dell’Assicurato, passata in giudicato, l’Assicurato si impegna a rimborsare alla Compagnia i costi di difesa dalla stessa sostenuti.
La Compagnia non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati o con la stessa concordati.
B) Relativamente ai costi di difesa per investigazioni, la Compagnia s’impegna a indennizzare le eventuali spese legali derivanti dall’obbligo per legge degli Assicurati di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili svolti nei confronti del Contraente.
L’estensione in oggetto deve intendersi prestata fino a concorrenza dei limiti sotto indicati e s’intende come massimale per Sinistro e per periodo di assicurazione e non in aggiunta al massimale indicato in polizza.
Limite punto A. | 150.000 euro per sinistro ed in aggregato |
Limite punto B. | 100.000 euro per sinistro ed in aggregato |
2. Costi di difesa per inquinamento
La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i costi di difesa relativi a Sinistri avanzati da terzi conseguenti ad inquinamento.
La presente estensione di garanzia deve intendersi prestata fino a concorrenza del limite sotto indicato che s’intende per Sinistro e per periodo di assicurazione e non in aggiunta al massimale indicato in polizza.
150.000 euro per sinistro ed in aggregato
Limite
3. Garanzia a favore degli eredi e dei rappresentanti legali
In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta di ogni Assicurato, la polizza sarà operante a favore degli eredi o dei rappresentanti legali per i Sinistri presentati nei loro confronti e derivanti da azioni commesse dagli Assicurati nell’esercizio delle funzioni e comunque notificati alla Compagnia entro 72 mesi dalla data di cessazione della polizza.
4. Spese di pubblicità per danno reputazionale
La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati dalle spese sostenute per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria finalizzata alla difesa reputazionale nel caso in cui un Sinistro sia reso pubblico con qualunque mezzo.
Rientrano in tali spese anche gli onorari professionali, i costi o spese di qualificati professionisti specializzati in:
- pubbliche relazioni
- crisis management
- consulenze legali e fiscali
ragionevolmente sostenuti, con il previo consenso scritto della Compagnia, al fine di contenere o limitare l’effetto negativo o potenzialmente negativo, inclusa la pubblicità negativa, sulla reputazione del Contraente. La presente estensione di garanzia deve intendersi prestata fino a concorrenza del limite sotto indicato che s’intende per Sinistro e per periodo di assicurazione e non in aggiunta al massimale indicato in polizza.
150.000 euro per sinistro ed in aggregato
Limite
5. Garanzia in materia di lavoro (EPL- Employment Protection Legislation Individual)
La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Sinistri generati da una richiesta di risarcimento di un dipendente o di un’Autorità o Ente competente in materia lavorativa, che siano conseguenza di:
- licenziamento ingiustificato, illegittimo, discriminatorio e/o ingiurioso;
- atto discriminatorio, compresa qualunque violazione delle leggi in materia, tale da privare o potenzialmente privare un individuo di opportunità di lavoro o in ogni caso di influire negativamente sulla posizione di impiego a causa di qualunque caratteristica di razza, colore, religione, età, sesso, nazionalità, handicap o invalidità, gravidanza o qualunque altra condizione personale giuridicamente tutelata;
- mobbing, molestia, anche di natura sessuale, sul posto di lavoro;
- illecita privazione di opportunità di carriera, inesatte dichiarazioni concernenti il rapporto di impiego, atti di ritorsione o rappresaglia contro un dipendente del Contraente, illegittima mancata assunzione o promozione, illegittimo demansionamento, illegittima valutazione, illegittima imposizione di sanzioni o provvedimenti disciplinari;
- una violazione degli obblighi di protezione dei dati personali;
- violazione dei diritti civili o diritti umani di un dipendente, o violazione di norme di leggi equivalenti.
La presente estensione di garanzia non vale per i sinistri che traggano origine da atti illeciti commessi dal Contraente e deve intendersi prestata fino a concorrenza del limite sotto indicato che s’intende per Sinistro e per periodo di assicurazione e non in aggiunta al massimale di polizza assicurato, e con l’applicazione della franchigia sotto riportata per ciascun Sinistro.
Limite | 30% del massimale per sinistro ed in aggregato |
Franchigia | 5.000 euro per sinistro |
6. Estensione alle Società partecipate
La qualifica di Assicurato è estesa a qualsiasi persona fisica che, alla data di effetto della presente polizza, su espressa designazione del Contraente, ricopra la carica di Amministratore o Sindaco di qualsiasi Società partecipata, limitatamente a Sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di assicurazione e relativi alle funzioni svolte dopo la data di conferimento dell’incarico da parte del Contraente.
NOTA BENE:
La presente estensione opera alle seguenti condizioni:
- ciascun indennizzo verrà corrisposto solo per la parte in eccesso rispetto ad eventuali assicurazioni o altre forme di indennizzo predisposte a vantaggio degli Assicurati dalle Società partecipate o per loro conto;
- in caso di cessazione di un Assicurato dalla carica di Amministratore o Sindaco di qualsiasi Società partecipata, la presente estensione opererà solo in relazione all’attività svolta prima della data di cessazione;
- esclusivamente per la quota di danni patrimoniali direttamente imputabili all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, rimanendo escluso l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
LIMITAZIONI DI COPERTURA:
Rimangono escluse le Società partecipate che presentano le seguenti caratteristiche:
• i cui titoli azionari siano quotati in qualsiasi mercato finanziario;
• operanti nei settori della difesa, aerospaziale, telecomunicazioni, biotecnologie, informatico nonché le istituzioni finanziarie,
• alla data di acquisizione abbiano patrimonio netto negativo;
• costituite, operanti o aventi sede/domiciliate negli Stati Uniti d’America ed in Canada.
7. Estensione alle nuove Società controllate
La copertura è automaticamente estesa alle nuove Società controllate costituite o acquisite dal Contraente durante il periodo di assicurazione, a condizione che il totale attivo delle nuove Società controllate non superi il 30% del totale attivo consolidato del Contraente.
La presente estensione è limitata ai Sinistri relativi ad atti posti in essere successivamente alla data di costituzione o acquisizione delle nuove Società controllate.
LIMITAZIONI DI COPERTURA:
Ai fini dell’applicazione dell’estensione automatica, si concorda che rimangono escluse le nuove Società controllate:
- i cui titoli azionari siano quotati in qualsiasi mercato finanziario;
- operanti nei settori della difesa, aerospaziale, telecomunicazioni, biotecnologie, informatico nonché le istituzioni finanziarie;
- che alla data di acquisizione abbiano patrimonio netto negativo;
- costituite, operanti o aventi sede/domiciliate negli Stati Uniti d’America ed in Canada.
La Compagnia, una volta ottenute dal Contraente le informazioni necessarie tramite comunicazione scritta, si impegna a valutare l’inclusione in copertura delle nuove Società controllate che non sono automaticamente
incluse in base ai parametri sopra indicati ed eventualmente a formulare condizioni economiche e normative per l’estensione alle stesse della garanzia.
8. Spese sostenute in relazione a procedimenti penali - Asset & Liberty cost (confisca di beni e limitazioni della libertà personale)
La Compagnia rimborsa gli onorari professionali, i costi di difesa o di altra natura, ragionevolmente e necessariamente sostenuti da un Assicurato, con il preventivo consenso scritto della Compagnia, e fino alla concorrenza di un importo pari al limite sotto indicato per avviare procedimenti finalizzati a ottenere, durante il periodo di validità dell’assicurazione, l’annullamento o la revoca di:
a) un provvedimento d’interdizione dagli uffici direttivi di società emesso contro un Assicurato;
b) un provvedimento temporaneo o interlocutorio:
- che disponga la confisca, il sequestro la sospensione o la limitazione al diritto di compiere atti dispositivi su beni immobili o su beni mobili dell’Assicurato; o
- che crei un diritto reale di garanzia su un bene immobile o su beni mobili dell’Assicurato;
- che imponga una limitazione alla libertà personale dell’Assicurato; o
- che disponga l’espulsione di un Assicurato in seguito alla revoca di un permesso di soggiorno valido e vigente, per qualsivoglia ragione diversa da una sentenza di condanna passata in giudicato per un reato commesso da un Assicurato.
In ciascuno dei casi di cui sopra, la copertura sarà disponibile ai sensi della presente estensione unicamente per provvedimenti (siano essi definitivi, temporanei o interlocutori) pronunciati nel corso del periodo di validità dell’assicurazione.
150.000 euro per sinistro ed in aggregato
Limite
9. Spese di emergenza
A parziale rettifica di quanto previsto al punto 1. Costi di difesa del presente articolo, nel caso in cui, a causa di una situazione di emergenza, un Assicurato non possa chiedere il preventivo consenso scritto della Compagnia per sostenere spese legali, spese di indagine o altre spese assicurate in conseguenza di un Sinistro, tali spese potranno essere sostenute anche in assenza del suddetto consenso.
Resta comunque inteso che l’importo massimo di spese legali, spese di indagine o altre spese assicurate che un Assicurato potrà sostenere in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante il periodo di assicurazione, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, senza il preventivo consenso scritto della Compagnia, non potrà superare il limite sotto indicato o, se inferiore, l’importo che tale Assicurato dovrà sostenere prima che il preventivo consenso scritto della Compagnia possa essere chiesto.
100.000 euro per sinistro ed in aggregato
Limite
10. Garanzia postuma ai soggetti dimissionari
Si conviene che per gli Assicurati dimissionari o naturalmente decaduti da ogni incarico, la garanzia s’intenderà operante anche per i Sinistri successivi alla cessazione dell’incarico purché siano relativi ad azioni poste in essere dagli Assicurati nell’esercizio delle loro funzioni durante il periodo assicurativo e anche antecedentemente (salvo diversa indicazione nella scheda di polizza alla voce retroattività) e comunque notificati alla Compagnia entro 60 mesi dalla data di cessazione della polizza.
La presente estensione non si applica in presenza di altra assicurazione per la Responsabilità civile degli Amministratori stipulata dal Contraente o dagli Assicurati
11. Violazioni Privacy (General Data Protection Regulation)
La garanzia è operante per Sinistri relativi a violazioni del D.Lgs n.101/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento della Normativa Nazionale alle Disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - General Data Protection Regulation (G.D.P.R. )
2 – GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive illustrate di seguito.
Queste garanzie si intendono operanti se sono indicati nella scheda di polizza:
• le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;
• la loro operatività.
ART. 11 CORPORATE LEGAL LIABILITY (RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE)
La Compagnia s’impegna a tenere indenne il Contraente per ogni perdita derivante da un Sinistro avanzato per la prima volta da terzi nei confronti del Contraente stesso, durante il periodo assicurativo, e basata sull’asserita commissione di un suo atto illecito.
30% del massimale di polizza per sinistro ed in aggregato
Limite
ART. 12 GESTIONE DELLA CRISI CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
La Compagnia tiene indenne l’Assicurato dalle spese sostenute per l’intervento del Servizio di gestione della crisi con l’Autorità di Xxxxxxxxx, durante il periodo assicurativo, a fronte di un evento di crisi nei rapporti con la stessa, che non rientri nelle spese per investigazioni.
100.000 euro per sinistro ed in aggregato
Limite
ART. 13 DIARIA PER PRESENZA IN UDIENZA
La Compagnia corrisponde all’Assicurato un indennizzo per ciascun giorno in cui è necessaria la sua presenza in udienza presso un tribunale in connessione con ogni Sinistro in garanzia, ed in particolare:
• € 200 per ogni Amministratore o Dirigente, Amministratore di un ente esterno, o qualsivoglia dipendente, di un ente assicurato che svolga funzioni direttive o di supervisione;
• € 100 per qualsiasi altra persona assicurata non indicata nel precedente punto.
50.000 euro per sinistro ed in aggregato
Limiti
ART. 14 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
La Compagnia indennizza i costi di difesa che derivino da un Sinistro connesso ad un’asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato dal Contraente in forma scritta.
50.000 euro per sinistro ed in aggregato
Limite
ART. 15 FURTO D’IDENTITÀ
Se un soggetto diverso dal Contraente e fingendosi fraudolentemente il Contraente stesso stipula un accordo con un terzo (e/o ente terzo), la Compagnia rimborsa costi, spese ed onorari strettamente necessari sostenuti dal Contraente per accertare l’avvenuto furto d’identità e declinare la responsabilità di tale accordo (fraudolento) nel caso in cui il terzo (frodato) faccia valere il sopracitato accordo nei confronti del Contraente, durante il periodo di validità della polizza.
50.000 euro per sinistro ed in aggregato
Limite
3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
ART. 16 DICHIARAZIONI
L’assicurazione si intende operante sulla base della dichiarazione del Contraente e degli Assicurati, resa nel questionario preassuntivo, di non essere a conoscenza, alla data di inizio di validità della polizza, di alcun Sinistro né di fatti o circostanze che possano dare origine a Sinistri garantiti dal presente contratto.
ART. 17 ALTRE ASSICURAZIONI – SECONDO RISCHIO
Nel caso in cui, per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza, siano state contratte altre assicurazioni, la presente polizza opererà soltanto a secondo rischio, ossia solamente in eccesso ai massimali dell’altra assicurazione.
Altra assicurazione di Tutela Legale
Nel caso in cui un Assicurato, oltre alla presente polizza, abbia sottoscritto un’assicurazione delle spese legali che presti una copertura equivalente a una garanzia prestata dalla presente polizza, in maniera tale che l’Assicurato sia coperto per le spese legali sia dalla presente polizza che dalla polizza spese legali, la Compagnia sarà tenuta a indennizzare tali spese a primo rischio, ossia solamente fino al massimale di polizza, purché, prima di tale pagamento, l’Assicurato abbia comunicato per iscritto alla Compagnia stessa
l’esistenza della polizza di assicurazione delle spese legali, la sua richiesta di indennizzo in relazione a tali spese legali e fornisca prova scritta di tale comunicazione.
ART. 18 VALIDITÀ TEMPORALE
1- Inizio e termine della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati entro tale data; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
NOTA BENE:
L’assicurazione vale esclusivamente per i Sinistri accaduti per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione, o durante il periodo di osservazione se applicabile, e purché riferiti ad atti commessi durante lo stesso periodo e anche antecedentemente alla data di decorrenza del contratto, salvo diversa indicazione nella scheda di polizza alla voce retroattività.
2- Periodo di osservazione
Alla scadenza della polizza, se la stessa non viene rinnovata per decisione della Compagnia per motivi diversi dal mancato pagamento del premio o dell’avvenuta risoluzione per dolo, o per decisione del Contraente, lo stesso avrà diritto, per il periodo di osservazione successivo alla data di scadenza, di denunciare i Sinistri relativi a fatti commessi prima dell’inizio del periodo di osservazione, e coperti dalla presente polizza, con pagamento del relativo premio addizionale. Il Contraente, entro 20 giorni dalla data di scadenza della presente polizza, dovrà richiedere alla Compagnia l’applicazione del periodo di osservazione prescelto.
Il massimo risarcimento per uno o più Sinistri denunciati durante il periodo di assicurazione o durante il periodo di osservazione, non potrà superare il massimale indicato in polizza.
Se nel corso del periodo di osservazione il Contraente stipuli altra polizza assicurativa che presti copertura della responsabilità di Amministratori, Sindaci e Dirigenti (siano i termini e le condizioni della stessa equivalenti o meno alla presente polizza), tale periodo di osservazione si riterrà cessato.
3- Variazione del rischio
Se durante il periodo di validità della polizza viene compiuta un’operazione societaria, come definita nel Glossario, la copertura sarà valida con riferimento ai soli Sinistri relativi a fatti illeciti, effettivi o presunti, precedenti la data di decorrenza di tale operazione.
Il premio della polizza si considera comunque a tutti gli effetti integralmente acquisito dalla Compagnia e non sarà in alcun modo rimborsato.
NOTA BENE:
Il periodo di osservazione di cui al punto 2 non sia applicherà in caso di compimento di un’operazione societaria.
Tuttavia, a seguito di richiesta scritta da parte del Contraente, la Compagnia avrà la facoltà di concedere una copertura in run-off (estensione temporale di copertura), prevedendo un periodo di osservazione in relazione alle richieste di risarcimento promosse nei confronti degli Assicurati fino ad un massimo di 72 mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di assicurazione o altro termine che la Compagnia potrà stabilire.
I termini di tale periodo di osservazione saranno stabiliti a giudizio della Compagnia, ivi inclusi la decisione di offrire o meno tale estensione di copertura e il premio aggiuntivo richiesto in relazione alla stessa. Nel concedere tale estensione, la Compagnia avrà diritto di richiedere qualsiasi informazione e documentazione necessaria al fine di poter offrire termini e condizioni più appropriati.
ART. 19 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE
La garanzia è prestata per le perdite patrimoniali verificatesi nel Mondo intero, ad esclusione di USA e CANADA.
ART. 20 SINISTRI DOLOSI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora il Contraente denunci un Sinistro essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso e/o fraudolento, sia in ordine all’ammontare del danno patrimoniale, sia in ordine ad altri elementi determinanti, e/o nel caso in cui produca documenti o dichiarazioni falsi, e/o occulti prove, e/o agevoli gli intenti fraudolenti dei terzi, la presente polizza sarà risolta di diritto, perdendo altresì il Contraente il diritto a qualsivoglia indennizzo. Fermo altresì restando per la Compagnia il diritto a trattenere il premio e alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell’eventuale danno provocato.
4 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
ART. 21 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
1-ESCLUSIONI DI RISCHIO
L'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:
a) Sinistri di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità della presente xxxxxxx;
b) Sinistri derivanti da azioni dolose o fraudolente commesse dall’Assicurato e accertate con provvedimento definitivo in sede giudiziale. Ai fini dell’applicabilità di questa esclusione la condotta di un Assicurato non sarà attribuita a qualsiasi altro Assicurato;
c) Sinistri derivanti dall’esercizio di attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi e in genere derivanti da qualsiasi responsabilità professionale, inclusa quella conseguente ad attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza medica nonché qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;
d) Xxxxxxxx derivanti dall’effettivo ottenimento di qualsiasi vantaggio o profitto personale al quale l’Assicurato non abbia legalmente diritto. Ai fini dell’applicabilità di questa esclusione la condotta di un Assicurato non sarà attribuita a qualsiasi altro Assicurato;
e) danni fisici, morte, infortuni, malattie o danni arrecati a qualsiasi bene mobile o immobile, nonché danni da mancato utilizzo di qualunque bene materiale;
f) multe, sanzioni, danni a carattere punitivo o esemplare e penalità in genere inflitte a qualunque titolo agli Assicurati;
g) Sinistri derivanti da:
1- accordi finalizzati ad influire sui prezzi o condizioni di negoziazione di azioni o obbligazioni di qualsiasi società, derrate alimentari, materie prime, merci o valute, e, in genere, di qualsiasi valore negoziabile, a meno che tali accordi non siano stati conclusi nel rispetto di leggi e regolamenti;
2- transazioni in titoli delle quali gli Assicurati abbiano beneficiato in quanto in possesso di informazioni non disponibili per altri operatori (Insider Trading);
3- deprezzamento di investimenti imputabile a fluttuazioni di mercati finanziari, borse valori, merci o altri mercati, qualora tali fluttuazioni siano al di fuori del controllo degli Assicurati;
4- conseguenti a mancato raggiungimento di risultati nell’investimento in titoli, merci o prodotti finanziari;
2-LIMITAZIONI DI GARANZIA
h) Xxxxxxxx presentati da un Assicurato nei confronti degli altri Assicurati, fatta eccezione per:
1. i Sinistri avanzati sotto forma di azione sociale di responsabilità;
2. i Sinistri in materia di lavoro;
3. le azioni di regresso nei confronti degli Assicurati per i Sinistri coperti ai sensi della presente polizza.
i) Sinistri derivanti dalla mancata stipulazione di polizze di assicurazione o dalla stipulazione di polizze di assicurazione insufficienti;
j) Sinistri derivanti da inquinamento, fatta eccezione per i Sinistri subiti dal Contraente e presentate da qualsiasi azionista del Contraente stesso;
k) Sinistri relativi all’attività di Amministratore svolta dagli Assicurati in Fondi Pensione, Piani di condivisione degli utili o piani previdenziali e/o assistenziali aziendali, piani sanitari, piani di stock option o altri programmi di incentivazione a beneficio dei dipendenti del Contraente, ivi compres
qualsiasi Sinistro relativo al Pensions Xxx 0000 del Regno Unito, all' Employment Retirement Income Security Act del 1974 degli Stati Uniti d’America (Erisa) e successive modifiche e integrazioni e a qualsiasi legislazione equivalente;
l) Sinistri derivanti da, o comunque collegati a qualunque emissione, acquisto, vendita, scambio, offerta di acquisto, sottoscrizione o scambio o collocamento riservato a investitori istituzionali di Strumenti finanziari della Società, in cui abbia influito o meno la preparazione ed emissione di prospetti informativi (“prospectus”) nonché ad ogni e qualsiasi effettiva o asserita violazione della normativa applicabile in materia di strumenti e mercati finanziari, ivi compreso il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 (TUF) e successive modifiche, nonché di qualunque norma collegata, ivi inclusi i regolamenti e le circolari attuative, nonché le altre disposizioni di legge o regolamento promulgate in materia nei singoli Stati o Federazioni;
m) Sinistri da, o per conto di, Soci o Azionisti del Contraente con partecipazione azionaria uguale o superiore al 20% del capitale sociale; questa esclusione non si applica quando tali Soci o Azionisti non abbiano deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che siano all’origine dei Sinistri;
n) Sinistri derivanti da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o qualsiasi atto di terrorismo;
o) Sinistri derivanti da qualsiasi effettivo o asserito plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d’autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale;
p) Sinistri derivanti da qualsiasi, effettiva o asserita violazione di legge o regolamento, in relazione a una delle seguenti materie: antitrust, concorrenza tra imprese, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenza illegittima in un’attività o in rapporti commerciali altrui;
q) i Sinistri relativi a:
- acquisto o vendita, o offerta x xxxxxxxxx di offerta all’acquisto o alla vendita di qualsiasi titoli o valori presso mercati, borse o listini negli Stati uniti d’America o Canada;
e/o
- violazione di qualsiasi atto relativo alla regolamentazione del Securities Act del 1933 e relativi emendamenti del Securities Exchange Act del 1934 e relativi emendamenti, del titolo IX dell’Organized Crime Control Act del 1970 (RICO) e relativi emendamenti, o norme a seguito di ciò promulgate, o qualsiasi simile legge statale o federale; incluse, ma non ad esse limitate, azioni intraprese da Enti o Autorità Governative o Enti Ispettivi o Enti in Autogestione, o azioni che si presume possano rivelarsi dannose al Contraente o ai sui azionisti.
Si devono intendere inoltre esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.
ART. 22 SANZIONI
La copertura assicurativa non opera se la prestazione possa esporre la Compagnia e/o qualsiasi società del gruppo della stessa a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito e/o degli Stati Uniti d’America.
ART. 23 PLURALITA’ DI ASSICURATI – XXXXXXX XXXXXXXXXX/RISARCIMENTO
L'assicurazione è prestata, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del massimale indicato in polizza, il quale resta, per ogni effetto, unico (aggregato) anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
In caso di più Sinistri originati da uno stesso comportamento dell’Assicurato, la data della prima richiesta o notizia sarà considerata come data di tutte le richieste e notizie e più Sinistri originati da uno stesso comportamento, rappresentano un unico Sinistro.
5 – TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. 24 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO
GARANZIE SEMPRE OPERANTI LIMITI DI INDENNIZZO/ RISARCIMENTO | |
Richieste di risarcimento per insolvenza | 30% del massimale per sinistro ed in aggregato |
Costi di difesa per imputazioni penali | 150.000 euro per sinistro ed in aggregato |
Costi di difesa per investigazioni | 100.000 euro per sinistro ed in aggregato |
Costi di difesa per inquinamento | 150.000 euro per sinistro ed in aggregato |
Spese di pubblicità (per danno reputazionale) | 150.000 euro per sinistro ed in aggregato |
Garanzia in materia di lavoro (EPL – Employment Protection Legislation Individual) | 30% del massimale per sinistro ed in aggregato Franchigia 5.000 euro per sinistro |
Spese sostenute in relazione a procedimenti penali - Asset & Liberty cost | 150.000 euro per sinistro ed in aggregato |
Spese di emergenza | 100.000 euro per sinistro ed in aggregato |
GARANZIE AGGIUNTIVE LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO | |
Corporate Legal Liability (Responsabilità del Contraente) | 30% del massimale di polizza per sinistro ed in aggregato |
Gestione della crisi con l’Autorità di vigilanza | 100.000 euro per sinistro ed in aggregato |
Diaria per presenza in udienza | 200 euro per Dirigenti e 100 euro per gli altri – come da testo – massimo 50.000 euro per sinistro ed in aggregato |
Inadempimento contrattuale | 50.000 euro per sinistro ed in aggregato |
Furto d’identità | 50.000 euro per sinistro ed in aggregato |
OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO
“COSA FARE IN CASO DI…..”
TANTE SCELTE, QUALI DOVERI?
Riassumiamo in una sezione dedicata cosa fare in caso di sinistro. Quando tutto è più chiaro, è un po’ più semplice affrontare l’emergenza.
1 - CHE OBBLIGHI HO?
ART. 25 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o gli Assicurati devono:
1. Entro 30 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne sono venuti a conoscenza, denunciare il Sinistro con una delle seguenti modalità:
• Comunicando per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Compagnia:
- la causa del Sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
- il numero di polizza e il nominativo del Contraente.
• Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Compagnia ed indicati sul sito: xxx.Xxxxxxxxx.xx alla pagina “Cosa fare in caso di Sinistro – Sinistri non auto”, fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c.
2. Fornire alla Compagnia tutte le informazioni inerenti al Sinistro e copia della relativa documentazione.
Il Contraente e gli Assicurati non dovranno in alcun caso ammettere le proprie responsabilità in sede stragiudiziale, concludere transazioni in merito al Sinistro, o sostenere costi di difesa senza il previo
consenso scritto della Compagnia, salvo quanto previsto dall’Art. 10 “Estensioni di garanzia sempre operanti” punto 9. Spese di emergenza. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.
ART. 26 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO/INDENNIZZO
La Compagnia si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.
La Compagnia si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato.
NOTA BENE:
Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente o Assicurato relativamente al sinistro, è facoltà della Compagnia posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso.
ART. 27 ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIA
In caso di controversia sull'interpretazione delle norme del presente contratto, le Parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle Parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Compagnia, dove dovrà riunirsi il Collegio.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e per metà le spese del terzo arbitro.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti, che rinunciano quindi a proporre ogni impugnativa, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.
RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE
Art. 1892 c.c. – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se lo avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 c.c. – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 c.c. – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
Art. 1897 c.c. – Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 c.c. – Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il
recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora ‘aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 c.c. – Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 c.c. – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1913 c.c. – Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.
Art. 1914 c.c. – Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 c.c. – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 2952 c.c. – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle indennità.