PROCEDURA APERTA
Allegato 7 al Disciplinare di gara
R E G I O N E V E N E T O
Area Sanità e Sociale
Direzione Risorse Strumentali SSR – C.R.A.V. Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR
PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI MAMMARI E TISSUTALI
IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO
SCHEMA DI CONVENZIONE
INDICE
Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati 5
Articolo 3 – Oggetto della convenzione 6
Articolo 4 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento dei prodotti 6
4.1 – Modifica del Codice e/o del Confezionamento 6
Articolo 5 - Innovazione normativa 7
Articolo 6 – Garanzia definitiva 7
Articolo 7 – Utilizzo della Convenzione 8
Articolo 8 – Durata della convenzione 8
Articolo 9 – Obbligazioni specifiche del Fornitore 8
9.1 – Xxxxx, Responsabilità civile e polizza assicurativa 9
Articolo 10 - Condizioni della fornitura 9
Articolo 11 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura: contratto estimatorio: consegna, imballo e trasporto 10
Articolo 12 – Controlli Qualitativi/Quantitativi 12
Articolo 13 – Innovazione tecnologica 13
Articolo 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 13
Articolo 15 – Corrispettivi 14
Articolo 16 – Rischi da interferenza 14
Articolo 17 – Fatturazione e pagamenti 14
Articolo 18 – Risoluzione della convenzione 15
Articolo 19 – Penalità relative agli ordinativi di fornitura e alle richieste di consegna 16
Articolo 20 - Risoluzione degli ordinativi di fornitura 16
Articolo 21 – Recesso dall’ordinativo di fornitura (contratto) da parte delle aziende sanitarie 17
Articolo 22 – Contratto e spese 17
Articolo 23 – Cessione della convenzione, del contratto e subappalto 17
Articolo 24 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento 17
Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari 18
Articolo 26 – Protocollo di legalità 18
Articolo 27 – Foro competente 19
Articolo 28 – Clausola finale 19
Allegato allo schema di convenzione 21
CONVENZIONE
FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI MAMMARI E TISSUTALI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO
LOTTO/I N. CIG
TRA
La Regione del Veneto
Dott ;
U.O. Acquisti Centralizzati SSR, in persona
E
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , xxxxxx poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
OPPURE
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA _, domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante
, sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in
, , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
che l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione del Fornitore/i per la fornitura di Protesi mammarie ed espansori mammari e tissutali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Decreto del Dirigente dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR n. del con il quale è stata indetta la gara e sono stati approvati i relativi atti, che qui si intendono integralmente richiamati;
che il Fornitore è risultato aggiudicatario, con decreto del Dirigente dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR n. …… del …. del/i Lotto/i di cui all’elenco allegato alla presente Convenzione e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della
presente Convenzione ed eseguire l’Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
che i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);
che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR nei confronti del Fornitore, disciplinando la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Aziende Sanitarie con l’emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico, l’elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l’offerta tecnica e l’offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 – Definizioni
Nell’ambito della Convenzione si intende per:
Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che, conseguentemente, sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire l’Ordinativo di Fornitura;
Azienda Sanitaria: l’Azienda Sanitaria contraente e/o l’IRCCS IOV della Regione del Veneto;
Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione;
Richiesta di Consegna (i.e. ordini): nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le singole Aziende Sanitarie comunicano al Fornitore di volta in volta il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna.
Articolo 3 – Oggetto della convenzione
La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui ai successivi articoli 10 ed 11, relativa alla fornitura di Protesi mammarie ed espansori mammari e tissutali in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto.
Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie del Veneto a fornire i Prodotti, tutto come meglio specificato nei successivi articoli della presente convenzione, nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie del Veneto mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza del quantitativo massimo biennale contrattuale per ciascun lotto e/o sublotto per cui è risultato aggiudicatario e riportato nell’elenco allegato alla presente convenzione.
Le previsioni dei quantitativi di fornitura di cui alla presente convenzione si devono intendere del tutto indicative e potranno subire variazioni in diminuzione senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo le Aziende sanitarie, né tanto meno l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì danno origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare gli Ordinativi di fornitura trasmessi dalle Aziende sanitarie del Veneto, durante il periodo di validità della Convenzione. L’obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita nella presente convenzione, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione, nell’offerta e negli atti di gara.
L’U.O. Acquisti Centralizzati SSR si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito il quantitativo massimo biennale contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale quantitativo di un quinto ed il fornitore sarà obbligato ad aderire a suddetta richiesta.
Articolo 4 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento dei prodotti
Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire, sono analiticamente descritti nel Capitolato tecnico allegato al Disciplinare di gara.
Qualora i prodotti vengano consegnati in pallet, il fornitore è obbligato a rispettare le seguenti prescrizioni:
Pallet EURONORM assolutamente integro;
completamente e correttamente imballato con cellophan, qualora la stabilità della merce lo richieda.
I colli contenuti devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti. Gli imballi esterni e le confezioni devono essere a perdere.
4.1 – Modifica del Codice e/o del Confezionamento
La modifica del codice e/o del confezionamento del prodotto aggiudicato potrà avvenire previa comunicazione, con preavviso di 30 giorni e con dettaglio delle motivazioni relative al cambiamento e solo previa accettazione da parte dell’amministrazione.
All’atto della consegna tutti i prodotti dovranno presentare un periodo di validità non inferiore a 2/3 del periodo di validità totale.
In situazioni assolutamente particolari si potrà derogare a tale termine, previa autorizzazione dell’Azienda Sanitaria; in questo caso l’aggiudicatario assicurerà la sostituzione del prodotto al momento della scadenza, qualora non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico dell’Azienda.
Articolo 5 - Innovazione normativa
Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.
In particolare, qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx verificasse l’emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, , senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli enti.
Inoltre, il fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere alle Aziende Sanitarie le certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere durante la durata della fornitura (comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe tecniche).
Articolo 6 – Garanzia definitiva
Prima della stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva, in favore dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR e delle Aziende Sanitarie che aderiranno alla convenzione, di importo pari al 10% o al 5% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali), in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione. In caso di risoluzione dei singoli contratti di fornitura, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base dei quantitativi oggetto dei medesimi ordinativi di fornitura emessi dalle aziende Sanitarie. In caso di risoluzione della Convenzione, la cauzione definitiva verrà trattenuta dal dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda Sanitaria contraente e/o il dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 19 “penalità” hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR.
In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie e/o l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 7 – Utilizzo della Convenzione
Le Aziende Sanitarie utilizzeranno la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) inviati al Fornitore, secondo lo schema allegato alla presente Convenzione.
Ogni ordinativo di Fornitura emesso potrà avere durata annuale, o coincidente con l’intera durata della convenzione.
Nel caso di ordinativi di durata annuale le aziende sanitarie potranno emettere successivi Ordinativi di Fornitura, sino alla scadenza della Convenzione.
Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i prodotti oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie con gli Ordinativi di Fornitura e successive Richieste di Consegna (i.e. ordini).
Il quantitativo indicato nell’Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per le Amministrazioni Contraenti, fermo restando che esse potranno comunque operare una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni.
Articolo 8 – Durata della convenzione
La presente Convenzione ha durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al
……………………………...
Qualora, prima della scadenza sopra indicata, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con nuova procedura, potrà essere disposta la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, fino ad ulteriori 6 mesi, e comunque per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura. In caso di proroga il fornitore sarà obbligato ad accettare la stessa e a mantenere le condizioni contrattuali in essere.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una Convenzione Consip inerente la fornitura oggetto della gara, l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR e le aziende Sanitarie della Regione Veneto e lo IOV si riservano la facoltà di recedere dal contratto con la ditta aggiudicataria, nel caso di prezzi maggiormente favorevoli nella convenzione CONSIP, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e ss.mm.ii. con gli effetti di cui all’art.1373 – II comma – del Codice Civile, ossia senza che il recesso pregiudichi le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Nel caso in cui il Fornitore, ai sensi del comma 8 dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.
L’U.O. Acquisti Centralizzati SSR si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto.
Articolo 9 – Obbligazioni specifiche del Fornitore
Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
- fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di gara;
- manlevare e tenere indenne l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR nonché le Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dalle Aziende Sanitarie entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’U.O. Acquisti Centralizzati SSR di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati da ciascuna Azienda Sanitaria.
9.1 – Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore, a richiesta dell’azienda sanitaria contraente, sarà tenuto a produrre adeguata polizza assicurativa a beneficio delle Amministrazioni contraenti stesse e dei terzi, per l'intera durata della Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura stessa.
Articolo 10 - Condizioni della fornitura
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nei successivi articoli 18 e 20 relativi alle risoluzioni.
Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
Il Fornitore si obbliga a consentire all’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
Resta espressamente inteso che l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie, le quali sono responsabili delle proprie Richieste di Consegna.
Articolo 11 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura: contratto estimatorio: consegna, imballo e trasporto
La ditta assegnataria di uno o più lotti sarà tenuta, ove richiesto dall’U.O utilizzatrice, a fornire, con le modalità previste dal contratto estimatorio, una o più unità degli articoli relativi ai Lotti e sublotti oggetto del contratto, secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria interessata: i quantitativi che dovranno essere forniti in conto deposito dovranno conformarsi ai livelli di attività e all’organizzazione di ciascuna U.O.
L’Azienda Sanitaria interessata, ad inizio contratto, stilerà la lista dei prodotti che dovranno essere presenti in conto deposito e procederà a comunicare tale elenco alla ditta aggiudicataria, la quale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione provvederà alla costituzione del conto deposito presso i locali indicati.
Dopo l’impianto la ditta dovrà provvedere al reintegro degli articoli utilizzati entro i termini di consegna sotto riportati.
Il pagamento avverrà solo sul materiale impiantato; mentre il materiale rimanente resterà di proprietà della ditta e sarà restituito a fine contratto.
CONSEGNA
I dispositivi dovranno essere consegnati “in conto deposito” presso i locali a ciò deputati presso le Aziende entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione, completi del documento di consegna DDT, con clausola “in conto deposito” o “in conto contratto estimatorio”.
La quantità in deposito potrà essere modificata in aumento o in diminuzione, a semplice richiesta di ciascuna Azienda sanitaria.
La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere invariata la quantità “in conto deposito”, sia rispetto alle quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità. Pertanto si impegna, a seguito dell’avvenuta
utilizzazione del materiale, a reintegrarlo entro il termine di 24 ore dall’invio dell’ordine di reintegro, inviato a mezzo e-mail/fax all’indirizzo indicato dalla Ditta.
A seguito dell’avvenuta utilizzazione saranno emessi:
“l’ordine di reintegro”, trasmesso a mezzo e-mail/fax. Nell’ordine saranno citati i dati identificativi dei prodotti da reintegrare:
qualità (codice e descrizione prodotto)
quantità
misura
“l’ordine di acquisto”, nel quale saranno indicati i seguenti dati identificativi dei prodotti:
qualità (codice e descrizione prodotto)
quantità
misura
numero Lotto del prodotto
L’effetto traslativo della proprietà in capo all’Azienda Sanitaria della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino aziendale), bensì all’utilizzo del bene.
La Ditta provvederà quindi a fatturare la merce ordinata. Nella fattura dovrà essere citato il relativo “ordine di acquisto”.
E’ fatto divieto al fornitore di emettere fattura in assenza dell’ordine di acquisto o di procedere al reintegro in assenza dell’ordine di reintegro.
Solo con l’emissione di formale ordinativo della merce utilizzata, l’Azienda Sanitaria si obbliga a pagare il prezzo alla Ditta.
Tutto il materiale dovrà essere fornito, a richiesta delle Aziende, in confezione singola, sterile e monouso con etichetta staccabile.
Il fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio. Il materiale dovrà essere consegnato a terra xxxxxx xxxxxxxxx con i relativi documenti di trasporto e nessun onere aggiunto sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto – e per spese di qualsiasi altra natura - quand’anche effettuato per consegne urgenti.
Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da: esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche.
Gli imballi e i confezionamenti, all’esterno, dovranno riportare ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad un corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d’uso degli stessi.
I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentato e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.
Il fornitore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto.
In ogni caso le Aziende Sanitarie non saranno responsabili di eventuali danni subiti dai prodotti nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell’effettiva accettazione e presa in carico.
Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la Ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto.
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.
Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle documentazione fornita in sede di gara e alla campionatura che saranno conservate dall’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, ai fini di eventuali verifiche di rispondenza.
I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, con le modalità sopradescritte.
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione.
Il fornitore dovrà garantire, tramite proprio personale appositamente incaricato, il controllo periodico delle scadenze di ogni singolo pezzo del materiale impiantabile e dovrà provvedere al ritiro ed alla sostituzione dei prodotti secondo i tempi concordati con il responsabile individuato dall’Azienda utilizzatrice.
I suddetti controlli periodici dovranno essere concordati con il responsabile individuato dall’Azienda utilizzatrice.
La ditta provvederà al ritiro del materiale in scadenza ed alla sua reintegrazione anche su richiesta del personale dell’Azienda Sanitaria.
La suddetta movimentazione di materiale dovrà essere debitamente documentata e portata a conoscenza dei Servizi Amministrativi attraverso una copia del D.D.T. di reso e una copia del D.D.T. di reintegro.
Le Aziende Sanitarie non rispondono del perimento e deterioramento (ad es. per danni, incendio, furto, manomissioni) di tutti i beni concessi “in conto contratto estimatorio”/”in conto deposito”, con la sola esclusione del dolo e colpa grave.
La Ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che l’Azienda Sanitaria non provveda ad effettuare la restituzione.
Al termine del contratto, entro 10 gg. dalla comunicazione di ciascuna Azienda Sanitaria, la Ditta provvederà al ritiro di tutto il materiale giacente presso le singole Unità Operative.
Tutte le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
Articolo 12 – Controlli Qualitativi/Quantitativi
La presa in consegna dei beni forniti dall’appaltatore non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.
L’Azienda Sanitaria e/o la stazione appaltante si riserva, in sede di effettivo utilizzo durante il corso della fornitura, con riferimento alla documentazione tecnica e/o alla campionatura prodotta in sede di gara, di procedere, anche a mezzo di laboratori fiduciari accreditati:
alla verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal fornitore,
all’esecuzione di test di conformità dei prodotti offerti ai valori di contenuto ed efficacia indicati nella documentazione tecnica prodotta.
Tali prove saranno eseguite, anche in più occasioni, in tempi e modi fissati discrezionalmente dalla Stazione appaltante e/o da ciascuna singola Azienda Sanitaria.
In ogni caso anche le spese per l’effettuazione dei test di verifica dei prodotti offerti saranno interamente a carico della ditta concorrente/aggiudicataria dell’appalto.
In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro due giorni lavorativi, la singola Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese,
senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’applicazione delle penali di cui all’art. 19 e l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell’accettazione l’Amministrazione dell’Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
In ogni momento, a cura dei Servizi dell’Azienda Sanitaria, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.
L’Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l’Amministrazione contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax (o PEC).
Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.
Articolo 13 – Innovazione tecnologica
Qualora il fornitore, nel corso della durata del contratto, presenti in commercio prodotti analoghi a quelli previsti dalla fornitura (anche in seguito ad innovazioni normative) che presentino migliori caratteristiche di rendimento, potrà proporre alle Aziende Sanitarie la sostituzione dei prodotti a condizioni economiche pari o migliorative rispetto a quelle in atto, previa valutazione tecnica.
Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l’obbligo in capo alla Ditta aggiudicataria, di fornire i prodotti offerti originariamente in gara.
Articolo 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 15 – Corrispettivi
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta.
Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
L’U.O. Acquisti Centralizzati SSR non può in nessun caso essere ritenuto responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie.
Articolo 16 – Rischi da interferenza
Tenuto conto delle modalità previste per la consegna dell’oggetto della presente fornitura, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da “interferenze” siano pari a ZERO.
Articolo 17 – Fatturazione e pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dalle singole Aziende Sanitarie in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e all’Ordinativo di Fornitura, al CIG e alle Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita alle singole Aziende Sanitarie di competenza, che provvederanno secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR potrà essere considerato responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.
I pagamenti saranno effettuati a termini di legge.
L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto dedicato alle commesse pubbliche che verrà comunicato dalle Aziende sanitarie.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Aziende Sanitarie e/o dall’U.O. Acquisti Centralizzati SSR.
Il fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta dell’Azienda Sanitaria il meccanismo della fatturazione elettronica.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della singola Azienda Sanitaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25 del presente documento.
Articolo 18 – Risoluzione della convenzione
L’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ordinamento, può risolvere di diritto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
cessione del contratto o subappalto non autorizzati”;
nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura;
qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a
porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Aziende Sanitarie.
In caso di risoluzione della convenzione l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR potrà aggiudicare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria, rivalendosi sulla cauzione definitiva per il ristoro di eventuali danni nei confronti della ditta inadempiente.
Articolo 19 – Penalità relative agli ordinativi di fornitura e alle richieste di consegna
L’Azienda sanitaria applicherà le penalità in caso di:
- Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.
Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui un fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell’ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di €.250,00. Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.
E’ fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria ordinante di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dalla fornitura, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione di cui al precedente art. 6.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
Articolo 20 - Risoluzione degli ordinativi di fornitura
Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 Codice Civile e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:
di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni dalla scadenza fissata per la consegna
di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità.
Gli ordinativi di fornitura si intendono risolti di diritto, inoltre, nel caso di risoluzione della convenzione di riferimento, senza necessità di alcuna comunicazione da parte delle singole aziende sanitarie.
In ogni altro caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, l’azienda sanitaria potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto s’intende risolto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda procedente (art. 1454 Codice Civile).
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.
Articolo 21 – Recesso dall’ordinativo di fornitura (contratto) da parte delle aziende sanitarie
L’Azienda sanitaria potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 21 – sexies della L. 241/1900 e ss.mm.ii. e dall’articolo 1373 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a./r., o via P.E.C..
Articolo 22 – Contratto e spese
Tutte le spese, relative alla convenzione e/o ai singoli ordinativi di fornitura, comprensive di bollo e registrazione, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La sola IVA sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.
In caso di particolare urgenza, l’Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l’esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.
Articolo 23 – Cessione della convenzione, del contratto e subappalto
E’ vietata la cessione della convezione e dei singoli ordinativi di fornitura , fatto salvo quanto indicato all’art.105 del D. Lgs 50/2016.
Articolo 24 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali.
Le Aziende Sanitarie ed eventualmente l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR , per quanto di competenza, eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti
aderendo alla convenzione con l’emissione dell’ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal fornitore alle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, xxx comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.
Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione, si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, l’Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.
Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Articolo 26 – Protocollo di legalità -
All’affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx
L’appaltatore s’impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Articolo 27 – Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.
In caso di contenzioso per le materie attribuite alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.
Articolo 28 – Clausola finale
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
L’impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato di fornitura e di averne compreso la portata e gli effetti.
DATA
PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)
Dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:
Art. 3 - Oggetto della Convenzione Art. 8 - Durata della convenzione Art. 18 - Risoluzione della convenzione
Art. 20 - Risoluzione degli ordinativi di fornitura
Art. 21 - Recesso dall’ordinativo di fornitura (contratto) da parte delle aziende sanitarie Art. 26 - Protocollo di legalità
Art. 27 – Foro competente
DATA
PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)
Padova, li ….. /….. /……. U.O. Acquisti Centralizzati SSR | IL FORNITORE |
Allegato allo schema di convenzione
ORDINATIVO DI FORNITURA
Protocollo | |
Data ordine |
Spett.le…
Fornitore Aggiudicatario
OGGETTO: FORNITURA di PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI MAMMARI E TISSUTALI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO
Il sottoscritto , Cod. Fiscale , in qualità di
per (la Pubblica Amministrazione)
, codice fiscale o P.IVA (dell'Xxx.xx)
con sede in , , telefono
, fax , e-mail
▪ vista la “Convenzione per la Fornitura di Protesi mammarie ed espansori mammari e tissutali della Regione del Veneto” attivata il XX/XX/XXXX dall’U.O. Acquisti Centralizzati SSR con
;
▪ considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione.
DICHIARA
▪ di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
▪ di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il dott. , Dirigente ;
▪ che il Codice Identificativo Gara (CIG derivato) è ;
▪ che procederà al pagamento delle Fatture tramite:
Bonifico Bancario
Bonifico Postale
per le quantità e le tipologie di Prodotti così come da Elenco Prodotti allegato (formato .xls), ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, nonché delle disposizioni tutte di cui alla Convenzione.
Le richieste di consegna specifiche saranno emesse ai sensi della convenzione nel corso della validità del presente ordinativo.
La durata del presente ordinativo è pari
Anni uno
Per tutta la durata della convenzione
Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:
,
,
,
ed inviate a
,
,
,
Per eventuali comunicazioni contattare:
Direttore dell’esecuzione del contratto
,
Riferimento tecnico dell’Amministrazione
,
NOTE:
lì,
per l’Amministrazione Contraente
Allegati :
1. Elenco dei lotti e o/sublotti aggiudicati
2. Ordinativo di Fornitura
3. Cauzione definitiva
4. Protocollo di legalità