SERVIZIO SANITARIO
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° DEL / /
Proposta n. 217 del 08/03/2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI
Il Direttore della Struttura complessa: Avv. Xxxxxxx Di Xxxxxxx
OGGETTO: Servizi di lavanolo e fornitura Kit sterili per sala operatoria - disposizioni inerenti alla copertura dei servizi in ambito ATS Sardegna - ASSL Carbonia, Nuoro e Sassari
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. | ||
Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
L’istruttore Il Responsabile del Procedimento | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx | CSSMCT78C55L093R/6 Firmato digitalmente da 200950020259009.TfQ CSSMCT78C55L093R/62009500202 59009.TfQSxMPV5g424vrDAavekkV SxMPV5g424vrDAavek f4/4= kVf4/4= Data: 2019.03.11 17:37:30 +01'00' |
Responsabile della SC afferente al Dipartimento | Avv. Xxxxxxx Di Xxxxxxx | DI XXXXXXX Firmato digitalmente da DI XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Xxxx: 2019.03.11 17:38:02 +01'00' |
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [ ] NO [ ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[x]
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ] NO [X]
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Xxxxxxx Di Xxxxxxx;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018 di attribuzione dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali, successivamente integrato con deliberazione n. 22 del 6/02/2017; DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
VISTA la deliberazione n. 800 del 15/06/2018 "Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle S.S. CC. di supporto alle direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti";
DATO ATTO CHE la S.C. Servizi non Sanitari porterà a compimento il provvedimento trattasi anche se, in base al nuovo assetto di ATS, i servizi di lavanolo rientrano nelle competenze della S.C. Servizi Sanitari;
DATO ATTO CHE è indispensabile assicurare l'espletamento, senza soluzione di continuità, dei servizi di lavanolo e fornitura di kit sterili per sala operatoria presso le Aree di Sassari e Nuoro in relazione alle quali sussistono criticità con riferimento alla copertura dei servizi di che trattasi;
PRESO ATTO CHE:
• l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario,
come individuate dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx di riferimento, ovvero della CONSIP S.p.A.;
• con DPCM 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 9/2/2016 ed entrato in vigore il medesimo giorno, sono state individuate le categorie merceologiche di beni e servizi e le soglie massime oltre le quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale non possono procedere in via autonoma dovendo ricorrere obbligatoriamente alle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento;
• il comma 550 della citata legge 208/2015 prevede che: “I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548 (D.L. 66/2014), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;
• con la circolare MEF prot. 20518/2016 del 19/2/2016 sono state fornite le indicazioni agli enti del Servizio Sanitario Nazionale per l’attuazione delle citate disposizioni normative, in particolare per la gestione del periodo transitorio fino all’attivazione delle convenzioni da parte del soggetto aggregatore di riferimento, prevedendo, in sintesi, la possibilità della stipula di un “contratto ponte” ai sensi dell’art. 57 D.lgs. n. 163/2006, ora sostituito dall’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando) o la proroga del contratto nel caso in cui fosse stato previsto nel bando di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e, in ogni caso, per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento, inserendo apposita clausola di risoluzione anticipata del contratto ponte o in proroga;
• i servizi di lavanolo rientrano espressamente tra le categorie merceologiche di beni e servizi elencate dal DPCM 24 dicembre 2015, per le quali l’Azienda ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento;
• è attualmente in corso di svolgimento presso la centrale regionale di committenza SardegnaCAT la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavanolo per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, mentre al riguardo, non risulta alcuna iniziativa attiva presso CONSIP S.p.A.;
• nell’ambito dell’elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori, la data di attivazione della convenzione di SardegnaCat per i servizi di lavanolo, prevista originariamente per il mese di ottobre 2018, è stata più volte aggiornata, prima al mese di dicembre 2018 e, da ultimo, al mese di maggio 2019;
• dette circostanze hanno reso e rendono del tutto impraticabile qualunque ipotesi di espletamento di una gara ponte, da parte di ATS Sardegna, per l'affidamento dei servizi di che trattasi la cui attivazione andrebbe a sovrapporsi temporalmente con quella della procedura in espletamento presso il soggetto aggregatore;
• DATO ATTO CHE, in considerazione di quanto sopra esposto con particolare riferimento all'impossibilità di procedere alla copertura dei servizi di che trattasi mediante l'espletamento di una gara ponte, al fine di risolvere le sopra cennate criticità delle Aree di Sassari e Nuoro, si è reso indispensabile, nel tempo, procedere ad una valutazione, nell'ambito del contesto aziendale ATS, delle soluzioni percorribili che tenessero conto dei contratti in corso di vigenza in relazione ai quali sussistevano e sussistono le condizioni per l'attivazione delle variazioni in incremento a favore di altre Aree; occorre, infatti, sottolineare che in caso di varianti, in aumento o diminuzione, contenute nel tetto del cosiddetto "quinto d'obbligo" è previsto - vecchio e nuovo codice - il diritto potestativo della
P.A. di ottenere maggiori o minori prestazioni contrattuali in seguito a diverse esigenze della produzione, cui l’appaltatore è tenuto a dare esecuzione, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, senza poter richiedere alla S.A. null'altro che i compensi previsti per le prestazioni effettivamente eseguite.
VERIFICATO CHE in ambito ATS Sardegna risultano (e risultavano) in corso di vigenza i seguenti contratti non in proroga:
• contratti stipulati, con il fornitore Consorzio Colis, presso la ex ASL di Carbonia relativi: 1) all'espletamento del servizio di lavaggio e noleggio biancheria con scadenza in data 30/04/2019; 2) contratto relativo alla fornitura di kit sterili con
scadenza in data 28/02/2019 con opzione di estensione biennale prevista in atti di gara;
• contratto d'appalto relativo al servizio di lavaggio e noleggio biancheria e fornitura di kit sterili per sala operatoria stipulato, in virtù di aggiudicazione di procedura aperta di rilievo europeo (deliberazione del Direttore Generale della ex ASL 2 Olbia n. 525/2016), con l'Impresa Hospital Service Srl, con scadenza 30/06/2020, con opzione di rinnovo biennale.
PRESO ATTO CHE con riferimento alla ASSL di Sassari:
• il Consorzio Colis è l'attuale esecutore del servizio presso la ASSL di Sassari, in regime di affidamento diretto, in seguito ad aggiudicazione della procedura aperta di cui alla deliberazione 797/2016; l'aggiudicazione è stata, infatti, annullata con sentenza TAR Sardegna 00233/2017, successivamente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 05037/2017;
• per tale ragione questa Azienda ha adottato dapprima la deliberazione n. 830/2018 e successivamente la deliberazione 986/2018 mediante le quali si disponeva la variazione in incremento, nei limiti del quinto d'obbligo, del contratto corrente presso ATS Sardegna, stipulato dall'ex ASL di Olbia, con conseguente cambio d'appalto (tra l'altro pattuendo una riduzione del prezzo di aggiudicazione);
• avverso le citate deliberazioni 830/2018 e 986/2018 Xxxxx aveva proposto diverse impugnative conclusesi, fino a questo momento, con esito favorevole per questa Stazione appaltante (sentenza TAR Sardegna 1057/2018, valida ed efficace, essendo stata impugnata con ricorso avanti il Consiglio di Stato, non ancora deciso e nel quale non sono stati richiesti provvedimenti cautelari);
• detto contenzioso, unitamente a una decisa azione sindacale di contrasto dei provvedimenti cagionata dalla asserita necessità da parte di Colis di procedere al licenziamento collettivo di un considerevole numero di dipendenti, avevano causato il differimento dell'avvio del servizio in variante sull'Area di Sassari da parte di Hospital Service;
• alla luce delle suesposte considerazioni, ed essendosi previsto nei giorni di fine febbraio/inizio marzo il confronto con le organizzazioni sindacali per il cambio d'appalto, si era rassegnata proposta di deliberazione n. 177 del 27/02/2019, che prevedeva, tra l'altro, la rideterminazione della data stimata per l'effettivo cambio
d'appalto di cui alle succitate deliberazioni 830/2018 e 986/2018, aggiornata al 16/03/2019; nel formulare detta proposta si era anche valutata l'opportunità di applicare il principio di rotazione nell'individuazione del contraente (principio generale previsto, per gli affidamenti diretti, dal previgente D. Lgs. 163/2006 e ripetuto anche nel D. Lgs. 50/2016) richiamato più volte dall' Anac in materia di disciplina degli affidamenti ex art. 36 c. 2 lett. a), posto che esso costituisce un corollario dei principi di parità di trattamento e non discriminazione ed è diretto a garantire pari opportunità tra operatori economici (e, in concreto, nel caso di specie, tra i principali operatori economici che gestivano e attualmente gestiscono commesse, in ambito ATS Sardegna, in relazione ai servizi di che trattasi e che hanno manifestato interesse all'espletamento degli appalti);
• tuttavia, mentre era in corso l'iter per l'approvazione della succitata proposta, si è appreso, a seguito dell'apertura, in seduta pubblica, delle offerte economiche della gara indetta dalla Centrale Regionale di Committenza per l'affidamento dei servizi di lavanderia e lavanolo per la Regione Sardegna, che il concorrente Consorzio Xxxxx ha riportato il miglior punteggio sia sulla voce qualità, sia sulla voce prezzo, per il lotto di gara utile per ATS;
• pertanto, allo stato attuale, si reputa sia il caso di confermare l'affidamento a Colis per lo svolgimento dei servizi nell'Area di Sassari fino all'affidamento della convenzione Cat risultando senza dubbio inopportuno e diseconomico procedere al cambio d'appalto per coprire detti servizi, per le seguenti motivazioni:
− alla luce degli esiti della citata gara indetta dalla Centrale regionale di committenza, l'avvio del cambio d'appalto di cui alle deliberazioni ATS 830/2018 e 986/2018, andrebbe, sostanzialmente, a sovrapporsi temporalmente con l'attivazione della Convenzione del soggetto aggregatore;
− stante la coincidenza tra il migliore offerente della gara Cat e l'attuale esecutore dell'appalto presso ATS ASSL Sassari (Consorzio Colis), l'attivazione del cambio d'appalto di cui alle citate deliberazioni ATS 830/2018 e 986/2018 avrebbe come conseguenza quella di provocare un doppio avvicendamento di imprese (prima tra Colis e Hospital Service, poi tra Hospital Service e Colis), in un lasso di tempo che si stima ormai brevissimo,
con conseguente aggravio dei disagi per l'organizzazione e l'espletamento di tutte le attività sanitarie;
− inoltre, pur nell'ottica della Stazione appaltante (che deve essere adusa ai cambi d'appalto ed alle conseguenze che questi possono comportare in applicazione delle note regole e dei noti principi comunitari e nazionali in materia, richiamati, da ultimo, nella linea guida Anac n. 13, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019), alla luce delle predette circostanze (e in particolare: 1. del breve lasso di tempo in cui si svolgerebbero i cambi d'appalto; 2. della mancanza, nel momento in cui si estende la presente proposta di provvedimento, del verbale di accordo sindacale sul cambio di appalto) rimane irrisolto il problema relativo alla salvaguardia occupazionale dei lavoratori, di cui occorre tenere debito conto: i lavoratori che non dovessero trovare spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante ovvero in altri settori di attività dall’appaltatore uscente, verrebbero, infatti, automaticamente estromessi dalle successive procedure di cambio d'appalto in occasione dell'attivazione del nuovo contratto conseguente all'avvio della convenzione Cat.
− il Consorzio Xxxxx ha comunicato, informalmente (al momento si è ancora in attesa di risposta formale), la disponibilità all'espletamento del servizio presso ATS ASSL Sassari con applicazione: a) delle condizioni normative del servizio attualmente eseguito presso la stessa ASSL di Sassari; b) dei prezzi risultanti dall'offerta economica presentata da Colis in relazione alla gara indetta dalla Centrale Regionale di Committenza; ciò produrrebbe un notevole risparmio economico poiché i prezzi offerti in occasione della gara Cat sono molto più vantaggiosi rispetto a quelli attualmente pagati ed anche a quelli rinegoziati con Hospital Service, in fase di predisposizione della variante del contratto di Olbia;
DATO ATTO, inoltre di quanto segue:
✓ ASSL Carbonia:
• è indispensabile procedere all'esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto relativo alla fornitura di kit sterili, vigente presso ATS Sardegna Assl Carbonia al fine di
garantire la prosecuzione del servizio, senza soluzione di continuità; detta opzione deve essere esercitata fino all'attivazione della convenzione Sardegna Cat;
• la scadenza del contratto relativo al servizio di lavaggio e noleggio biancheria coinciderà con la data dell'attivazione della Convenzione Sardegna Cat;
✓ ASSL Nuoro:
• il Consorzio Colis è l'attuale esecutore dei servizio presso la ASSL di Nuoro (Servizi di lavaggio e noleggio biancheria e fornitura di kit sterili per sala operatoria), in virtù di varianti sui contratti attivi di ATS di cui si è detto stipulati dall'ex ASL di Carbonia (deliberazione n. 1344 del 29/12/2017 e successiva delibera 134 del 19/02/2019); anche con riferimento all'affidamento dei servizi presso la ASSL di Nuoro un eventuale cambio d'appalto risulterebbe, senza dubbio, inopportuno e diseconomico; valgano le medesime considerazioni svolte in relazione all'affidamento a favore della ASSL di Sassari;
• stante, nel mese di febbraio, l'imminente scadenza di detti affidamenti il Direttore della S.C. Servizi Sanitari, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, con nota prot. 61432/20189, in atti, aveva chiesto al Consorzio Colis la disponibilità alla prosecuzione dei servizi con applicazione di uno sconto sui prezzi precedentemente praticati; al momento dell'estensione della proposta 177/2019 il Consorzio Xxxxx aveva manifestato, per le vie brevi, la disponibilità alla prosecuzione dei contratti e all'applicazione di riduzione dei prezzi ma non era ancora pervenuta la comunicazione relativa alla percentuale di sconto offerta; pertanto in quella proposta si era previsto che con successivo provvedimento, si sarebbe dato atto dell'importo contrattuale;
• successivamente, alla luce delle risultanze dell'apertura delle offerte presso la Centrale Regionale della Committenza, si è determinato lo sconto richiesto al Consorzio Colis: ovvero gli si è chiesta l'applicazione: a) delle condizioni normative del servizio attualmente eseguito presso la stessa ASSL di Nuoro; b) dei prezzi risultanti dall'offerta economica presentata da codesto spett.le Consorzio in relazione alla gara indetta dalla Centrale Regionale di Committenza; al momento si è ancora in attesa di riscontro;
• pertanto, per garantire continuità dei servizi a favore dell'Area di Nuoro, allo stato attuale, si può disporre quanto segue: fatte salve le eventuali rimodulazioni di cui sopra, i contratti in variante presso la ASSL Nuoro avranno le seguenti scadenze:
1) variante del contratto ATS a favore dell'Area di Carbonia relativo al servizio di lavaggio e noleggio biancheria, la cui scadenza coinciderà con la data di attivazione della Convenzione Sardegna Cat;
2) variante sul contratto ATS scaturente dall'esercizio dell'opzione di rinnovo a favore dell'Area di Carbonia relativo alla fornitura di kit sterili; la scadenza dell'atto aggiuntivo relativo alla variante coinciderà con l'attivazione della convenzione Cat.
DATO ATTO CHE:
• alla luce delle circostanze del caso concreto, come meglio descritte nelle suesposte premesse, in attesa dell'aggiudicazione Cat, gli affidamenti di cui sopra, rappresentano l'unica soluzione ragionevole possibile, dal punto di vista giuridico e dell'opportunità onde garantire l'espletamento delle attività sanitarie senza soluzione di continuità;
• nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, speditezza dell'azione amministrativa si ritiene opportuno e necessario adottare tutti gli affidamenti sopra descritti con un unico provvedimento, posto che le motivazioni, come è evidente dal testo sopraesteso, sono inscindibilmente collegate tra loro;
• per tale ragione, e considerato che il Sistema Atti Amministrativi richiede tra l'altro, nel frontespizio la firma del responsabile del procedimento, nel frontespizio stesso si è indicato il nome della dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx che in realtà è estensore del provvedimento; si precisa, infatti, quanto segue:
− RUP dei contratti stipulati dall'allora ASL di Carbonia, attualmente riconducibili ad ATS rimane il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, anche in relazione agli affidamenti in esercizio dell'opzione di rinnovo ed in variante a favore della ASSL di Nuoro di cui si è detto;
− RUP dell'affidamento dei servizi sull'Area di Sassari è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxx come da indicazione del Direttore della S.C. Servizi Sanitari. xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx.
• gli affidamenti di che trattasi non risultano inseriti nei documenti programmatori aziendali in quanto: a) la programmazione non comprende le varianti; b) al momento della redazione degli atti di programmazione risultava non necessario attivare l'opzione sul contratto a favore dell'Area di Carbonia in relazione alla
fornitura di kit sterili, alla luce della programmazione Cat, aggiornata successivamente;
• gli affidamenti di cui al presente provvedimento relativi ai contratti ATS Sardegna a favore delle AASSSSLL di Nuoro e Carbonia rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre in relazione all'affidamento a favore della ASSL Sassari è applicabile il D. Lgs. 50/2016;
• con il presente provvedimento si sono uniformate le scadenze contrattuali in relazione agli affidamenti di Carbonia, Nuoro e Sassari; pertanto l'ulteriore provvedimento che si prevede di adottare è quello di adesione alla convenzione Sardegna Cat;
• per tale ragione, con il presente provvedimento, le competenze vengono trasferite alla SC Servizi Sanitari che si occuperà degli ulteriori incombenti procedimentali e adotterà l'impegno di spesa;
VISTI il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; la L. R. 17/2016; il D.lgs. 50/2016; il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; per le motivazioni risultanti dalle premesse del presente provvedimento
PROPONE
1) DI AUTORIZZARE quanto segue:
✓ ASSL Carbonia:
• l'esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto relativo alla fornitura di kit sterili, vigente presso ATS Sardegna Assl Carbonia al fine di garantire la prosecuzione del servizio, senza soluzione di continuità; detta opzione deve essere esercitata fino all'attivazione della convenzione Sardegna Cat;
• la scadenza del contratto relativo al servizio di lavaggio e noleggio biancheria coinciderà con la data dell'attivazione della Convenzione Sardegna Cat;
✓ ASSL Nuoro:
• i contratti in variante presso la ASSL Nuoro avranno le seguenti scadenze:
1) la variante del contratto ATS a favore dell'Area di Carbonia relativo al servizio di lavaggio e noleggio biancheria, la cui scadenza coinciderà con la data di attivazione della Convenzione Sardegna Cat;
2) la variante sul contratto ATS scaturente dall'esercizio dell'opzione di rinnovo a favore dell'Area di Carbonia relativo alla fornitura di kit sterili; la scadenza dell'atto aggiuntivo relativo alla variante coinciderà con l'attivazione della convenzione Cat.
✓ ASSL Sassari:
• l'affidamento dell'appalto all'attuale esecutore (Consorzio Colis) fino all'attivazione della convenzione Cat;
2) DI DARE ATTO CHE:
• nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, speditezza dell'azione amministrativa si ritiene opportuno e necessario adottare tutti gli affidamenti sopra descritti con un unico provvedimento, posto che le motivazioni, come è evidente dal testo sopraesteso, sono inscindibilmente collegate tra loro;
• per tale ragione, e considerato che il Sistema Atti Amministrativi richiede tra l'altro, nel frontespizio la firma del responsabile del procedimento, nel frontespizio stesso si è indicato il nome della dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx che in realtà è estensore del provvedimento; si precisa, infatti, quanto segue:
− RUP dei contratti stipulati dall'allora ASL di Carbonia, attualmente riconducibili ad ATS rimane il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, anche in relazione agli affidamenti in esercizio dell'opzione di rinnovo ed in variante a favore della ASSL di Nuoro di cui si è detto;
− RUP dell'affidamento dei servizi sull'Area di Sassari è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxx come da indicazione del Direttore della S.C. Servizi Sanitari. xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx;
• con il presente provvedimento si sono uniformate le scadenze contrattuali in relazione agli affidamenti di Carbonia, Nuoro e Sassari; pertanto l'ulteriore provvedimento che si prevede di adottare è quello di adesione alla convenzione Sardegna Cat;
• con il presente provvedimento, le competenze vengono trasferite alla SC Servizi Sanitari che si occuperà degli ulteriori incombenti procedimentali e adotterà l'impegno di spesa;
3) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è inserito senza impegno di spesa, che sarà assunto con successivo provvedimento.
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna.
DI XXXXXXX
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA
Avv. Xxxxxxx Di Xxxxxxx
Firmato digitalmente da DI XXXXXXX XXXXXXX
Per le motivazioni sopra riportate
XXXXXXX
Data: 2019.03.11 17:39:30
+01'00'
ACQUISITI I PARERI | |||
DIRETTORE SANITARIO | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | ||
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Firmato digitalmente da Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Data: 2019.03.12 15:57:14 +01'00' | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Firmato digitalmente da Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Data: 2019.03.12 14:49:15 +01'00' | ||
FAVOREVOLE | [X] | FAVOREVOLE | [X] |
CONTRARIO | [ ] | CONTRARIO | [ ] |
NON NECESSARIO | [ ] | NON NECESSARIO | [ ] |
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne integrale esecuzione
IL DIRETTORE GENERALE XXX
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da Xxxxxxx Xxxxxx Data: 2019.03.22 17:36:47 +01'00'
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun allegato
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun allegato.
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
/ / al / /
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo delegato).
XXX XXXXXX
2019.03.23 08:43:22 +01'00'