Condizioni generali di fornitura di energia elettrica e gas naturale MERCATO LIBERO
Condizioni generali di fornitura di energia elettrica e gas naturale MERCATO LIBERO
ALLEGATO F - COPIA SIMP-GAS
Art. 1 - Definizioni
1.1 Salvo ogni ulteriore definizione contenuta nel Contratto, i seguenti termini, con lettera iniziale maiuscola, avranno nello stesso il significato di seguito specificato:
Autorità o AEEG: si intende l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481 con prerogati- ve e funzioni di regolazione - tramite proprie deliberazioni - delle condizioni economiche e della qualità del servizio gas ed energia elettrica. I testi integrali delle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono liberamente consultabili e scaricabili dal sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx (sezione Atti e provvedimenti).
Cliente o Cliente finale: si intende il consumatore che richiede la fornitura dell’energia elettrica e/o del gas per uso proprio, con applicazione delle condizioni economiche riservate dal Fornitore ai Clienti del mercato libero, nel rispetto delle disposizioni pre- viste dal Codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adot- tate dall’Autorità.
Cliente Domestico: si intende il Cliente che utilizza l’energia elettrica e/o il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consul- tazione, cantine o garage, purché l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna e/o punto di prelievo per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti ed il titolare del punto sia una per- sona fisica.
Cliente BT: si intende il Cliente finale allacciato alla rete di distri- buzione alimentato in bassa tensione.
Cliente Non Domestico: si intende il Cliente che utilizza l’e- nergia elettrica e/o il gas per usi diversi (ad esempio per usi industriali, artigianali).
Codice di condotta commerciale: si intende il Codice di con- dotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, Allegato A della delibera AEEG 8 luglio 2010 - ARG/com 104/10 e ss.mm.ii..
Condizioni Generali di Somministrazione o CGS: si intendono le presenti “Condizioni Generali di Somministrazione” applicate dal Fornitore al Cliente, salvo diverso ed espresso accordo scritto tra gli stessi all’interno degli altri documenti che costituiscono il Contratto.
Contratto: si intende il presente Contratto per la fornitura dell’e- nergia elettrica e/o gas naturale al Cliente, formato dalla Richie- sta di fornitura, dalle presenti CGS, dalle condizioni economiche di Contratto che, se derogatorie, prevalgono sulle CGS, nonché dai relativi allegati.
Distributore: si intende, per il settore elettrico, l’impresa eser- cente l’attività di distribuzione ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n.79/99 ss.mm.ii. e, per il settore gas, la società che gestisce l’Impianto di Distribuzione del gas e il servizio di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal punto di alimentazione al Pun- to di Riconsegna del Cliente.
Fornitore: si intende Simp Gas s.r.l., con sede legale a Soresina (Cr), 26015, Via Triboldi Xxxxxx n. 4.
Forza Maggiore: si intendono tutti quegli eventi e circostanze o combinazione di eventi e circostanze, di carattere straordinario, verificatisi dopo la firma del Contratto, che impediscono, in tutto o in parte, temporaneamente o stabilmente, l’esecuzione degli obblighi di cui al presente Contratto ma solo se e nella misura in cui tali eventi o circostanze (i) siano al di fuori del controllo diretto o indiretto della Parte impossibilitata e (ii) non avrebbero potuto essere previsti o evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata dalla Parte impossibilitata. In via esemplificativa ma non limitativa, sono da ricomprendere tra gli eventi di Forza Maggiore: (a) le guerre e sommosse, (b) gli atti terroristici e vandalici, (c) gli incendi, (d) gli scioperi nazionali e locali; (e) gli eventi climatici, naturali o atmosferici catastrofici e straordinari; (f) repentini mutamenti legislativi o regolamentari che impediscano, in tutto o in parte, temporaneamente o stabil- mente l’esecuzione del presente Contratto.
Impianto di Distribuzione: si intende la rete integrata di ga- sdotti locali a cui è allacciato l’impianto interno del Cliente, costi- tuita dall’insieme dei punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla rete, dai gruppi di riduzione intermedi e finali, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna e dai gruppi di misura installati presso il Cliente.
Impianto Interno: si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono il gas dal raccordo di uscita del misuratore agli apparecchi utilizzatori compresi. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’Impianto Interno sono a carico del proprietario o, per esso, del Cliente.
Misuratore o Gruppo di Misura: si intende lo strumento di mi- surazione dei volumi di gas, munito di totalizzatore numerico, in- stallato dal Distributore presso il Punto di Riconsegna del Cliente, ovvero (per l’energia elettrica) l’insieme delle apparecchiature poste presso il Punto di Consegna del Cliente finale che misura l’energia elettrica prelevata.
Parti: si intendono congiuntamente il Fornitore e il Cliente. Punto di Consegna (POD): si intende il punto fisico in cui l’e- nergia elettrica viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente finale.
Punto di Riconsegna (PdR): si intende il punto di confine tra l’Impianto di Distribuzione e l’Impianto Interno, dove il Distribu- tore riconsegna il gas per la fornitura al Cliente.
Richiesta: si intende il modulo della richiesta di adesione con- trattuale per la fornitura di energia elettrica e/o gas - mercato libero - con cui il Cliente propone di aderire al contratto per la
fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.
RQDG: si intende la Regolazione della qualità dei servizi di distri- buzione e misura del gas, Parte I del Testo Unico della Regolazio- ne della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvata con la deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e ss.mm.ii..
Switching: si intende la successione dell’esercente di vendita entrante al Fornitore relativamente a un POD o a un PdR ovvero l’attribuzione al Fornitore di un POD e/o un PdR nuovo o prece- dentemente disattivato.
TIMG: si intende il “Testo Integrato Morosità Gas”, Allegato A della Delibera AEEG 21 luglio 2011 - ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii.. TIQE: si intende il “Testo Integrato Qualità Elettrica”, Allegato A della delibera AEEG n. 333/07 del 19/12/2007 (Testo Integrato della Regolazione della qualità dei servizi di Distribuzione, mi- sura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011) e ss.mm.ii..
TIQV: si intende il “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale” di cui alla delibera AEEG 18 novembre 2008 - ARG/com 164/08 e ss.mm.ii..
TIV: si intende il “Testo Integrato Vendita”, Allegato A della de- libera AEEG n.156/07 del 27/06/2007 (“Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell’AEEG per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e salvaguar- dia ai clienti finali a i s ensi d el d ecreto l egge 18 g iugno 2 007, n.73/07”) e ss.mm.ii..
TIVG: si intende il “Testo Integrato delle attività di vendita al det- taglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane”, Allegato A della delibera AEEG 28 maggio 2009 - ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii..
Art. 2 - Oggetto del Contratto
2.1 Le presenti Condizioni Generali di Somministrazione disci- plinano il rapporto contrattuale di fornitura, anche disgiunta, di energia elettrica e di gas naturale, nonché dei servizi connessi, tra il Cliente e, quale parte fornitrice, Simp Gas S.P.A. presso il/i Punto/i di Consegna e/o il/i Punto/i di Riconsegna specificato/i nella Richiesta. Le presenti CGS si applicano integralmente ov-vero, in caso di opzione per una soltanto delle due forniture, limi-tatamente alle parti afferenti alla fornitura attivata.
2.2 Con la sottoscrizione in calce nella prima pagina della Ri- chiesta, il Cliente accetta il passaggio della fornitura gas dal “mercato tutelato”, qualora fosse attualmente inserito su tale mercato, al “mercato libero”, sul quale appunto il Fornitore ope- ra. Lo stesso dichiara di aver preso visione e di conoscere le con- dizioni contrattuali del mercato di tutela previste dalla delibera AEEG n. 229/01 ss.mm.ii. e delle condizioni economiche definite ai sensi del TIVG. Il Cliente, dopo aver visionato le condizioni economiche di fornitura proposte dal Fornitore e raffrontato le stesse con quelle del mercato di tutela, tramite la sottoscrizione della Richiesta, richiede di accedere al mercato libero ritenendo tali condizioni preferibili anche per le migliori condizioni di ser- vizio offerto.
2.3 Il rapporto contrattuale tra il Fornitore e il Cliente è disciplina- to dal contenuto della Richiesta, dalle condizioni economiche di Contratto che, se derogatorie, prevalgono sulle CGS, nonché da eventuali altri allegati, documenti tutti che il Cliente, con la sotto- scrizione della Richiesta, dichiara di ben conoscere ed accettare. Art. 3 - Norme applicabili
3.1 Il presente Contratto è regolato dalle deliberazioni dell’AEEG (ovvero da ogni altra competente Autorità) di carattere imperati- vo e inderogabile, emanate o di successiva emanazione. Il rinvio alle delibere AEEG deve intendersi automaticamente riferito al testo tempo per tempo modificato. Le deliberazioni sono pub- blicate sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Tutti i riferimenti normativi o regolamentari - pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - citati nel Contratto e nei suoi alle- gati sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive mo- difiche e integrazioni. Il Contratto si riterrà modificato di diritto mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche dell’AEEG quando aventi carattere imperativo o comun- que inderogabile.
Art. 4 - Irrevocabilità della Richiesta e suo perfezionamento
4.1 Il Contratto si perfeziona mediante la sottoscrizione, da parte del Cliente, della Richiesta di fornitura di gas naturale e/o ener- gia elettrica seguita dall’accettazione da parte del Fornitore, ac- cettazione che potrà intervenire, alternativamente: (a) mediante comunicazione scritta, ovvero (b) mediante check call telefonica eseguita dal Fornitore ai sensi della Delibera AEEG 153/12 nelle ipotesi da questa previste. Laddove nessuna delle due modalità di perfezionamento del Contratto dovesse intervenire nel termi- ne di 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione della Richie- sta, questa è da intendersi rifiutata. La Richiesta si considera irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1329 del codice civile per il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sotto- scrizione. L’accettazione potrà legittimamente intervenire anche limitatamente ad una delle due forniture richieste.
4.2 Laddove il sottoscrittore della Richiesta non sia il proprieta- rio dell’immobile ove insistono le utenze da somministrare egli, unitamente alla sottoscrizione della Richiesta, dovrà fornire al Fornitore il titolo in base al quale egli ha la disponibilità di detto immobile.
Art. 5 - Diritto di ripensamento
5.1 È riconosciuta al Cliente Domestico, ai sensi dell’art. 12.4 del Codice di condotta commerciale, la facoltà di recedere dal Con- tratto senza oneri, qualora lo stesso sia stato concluso attraverso
forme di comunicazione a distanza ovvero in un luogo diverso dai xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni lavo- rativi decorrenti dalla data di conclusione del Contratto.
5.2 Il diritto di ripensamento a mente del presente articolo - a va- lere anche per una soltanto delle forniture - dovrà essere eserci- tato e comunicato mediante inoltro di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto dal Fornitore ai sensi del paragrafo 32.3.
Art. 6 - Oggetto ed attivazione delle forniture
6.1 Simp Gas fornirà al Cliente, che l’acquisterà, l’energia elettri- ca necessaria al soddisfacimento del proprio fabbisogno presso ciascun Punto di Consegna, tramite la rete di trasmissione na- zionale e le reti di distribuzione, cosicché l’energia elettrica con- segnata avrà le caratteristiche nominali e le tolleranze previste dal gestore di rete competente. Il Cliente esonera Simp Gas da ogni responsabilità per ogni eventuale diminuzione o interruzio- ne della fornitura dovuta a malfunzionamenti o disfunzioni delle reti di distribuzione.
6.2 Simp Gas fornirà al Cliente, che li acquisterà, i quantitativi di gas naturale necessari al soddisfacimento del proprio xxxxx- sogno al Punto di Riconsegna, nel rispetto dei principi e degli standard di qualità previsti dalla normativa di settore. Il gas viene fornito al Punto di Riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore della rete locale. Ne consegue che Xxxx Gas non potrà essere ritenuta responsabile per le ipotesi di diminuzioni della pressione e comunque per ogni interruzione o diminuzione del gas somministrato dovuti a malfunzionamento o disfunzioni della rete di distribuzione.
6.3 L’attivazione reale di una o di entrambe le forniture avverrà non appena le condizioni tecniche e giuridiche lo consentiranno; in ogni caso l’inizio effettivo è subordinato all’esatto adempi- mento delle obbligazioni dal Cliente assunte con la sottoscrizio- ne della Richiesta e delle presenti CGS.
6.4 Il Fornitore si riserva il diritto di non attivare la/e fornitura/e richiesta/e laddove il Cliente risulti sospeso per morosità ovvero oggetto di una richiesta di indennizzo al momento della richiesta di Switching.
6.5 Qualora, per cause non imputabili a Simp Gas, la data d’ini- zio della fornitura di energia elettrica per il Punto di Consegna non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto dell’energia presso i medesimi Punti di Consegna, la decorrenza della fornitura di energia elettrica si intenderà diffe- xxxx alla prima data utile successiva.
6.6 Resta nondimeno inteso che la mancata attivazione di una o di entrambe le forniture nei termini stimati nella Richiesta di fornitura (da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e non perentori), quando non imputabile al Fornitore, in nessun caso potrà costituire motivo per il Cliente di risoluzione del Contratto o di richiesta di risarcimento del danno.
Art. 7 - Durata contrattuale e diritto di recesso
7.1 Il contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dal Suo per- fezionamento e si considererà rinnovato per un pari periodo di tempo salvo che il Cliente dia formale disdetta a mezzo racco- mandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo contrattuale sopra indicato.
7.2 Ai sensi della delibera AEEG 144/07 ss.mm.ii., è riconosciu- ta ai Clienti Domestici e ai Clienti Non Domestici alimentati in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a
200.000 Smc annui, la facoltà di recedere dal Contratto, ovvero da una sola delle forniture, dandone comunicazione al Fornito- re a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio eletto a mente dell’articolo 32, nell’osservanza di un preavviso comunque non inferiore: (a) 1 (un) mese se Cliente Domestico; (b) 3 (tre) mesi se Cliente Non Domestico in bassa tensione; (c) 1 (un) mese qualora il recesso sia finalizzato alla cessazione della fornitura, senza subentro di nuovo esercente la vendita nella medesima.
7.3 Fermo quanto previsto al paragrafo 7.5, è riconosciuta ai Clienti alimentati in media tensione la facoltà di recedere dal Contratto, ovvero da una sola delle forniture, dandone comuni- cazione al Fornitore a mezzo raccomandata con avviso di ricevi- mento nell’osservanza di un preavviso comunque non inferiore a 6 (sei) mesi.
7.4 Il recesso del Cliente per sostituzione del fornitore dovrà es- sere comunicato al Fornitore, a pena di sua radicale e insanabile inefficacia, tramite il nuovo esercente.
7.5 Il recesso del Cliente dal Contratto in epoca antecedente alla sua scadenza ovvero comunque l’esercizio della facoltà di re- cesso o disdetta senza l’osservanza dei termini contrattualmen- te previsti darà luogo alternativamente – a discrezione assoluta del Fornitore – alla prosecuzione del Contratto sino alla scadenza ovvero al termine per il recesso ovvero al pagamento, a titolo di penale, di un importo rispettivamente pari a 0,05 € per ogni mc di differenziale positivo tra il volume annuo di prelievo indicato dal Cliente nella Richiesta di fornitura e/o comunicato dal Di- stributore e il volume di prelievo registrato relativamente al PdR alla data di efficacia del recesso (qualora il recesso si riferisca al rapporto di fornitura di gas naturale) o 0,03 € per ogni Kwh di differenziale positivo tra il volume annuo di prelievo indicato dal Cliente nella Richiesta di fornitura e/o comunicato dal Distribu- tore e il volume di prelievo registrato relativamente al POD alla data di efficacia del recesso (qualora il recesso si riferisca al rapporto di fornitura di energia elettrica).
7.6 Per la/e disattivazione/i della/e fornitura/e, nella/e fattura/e di chiusura del/i Contratto/i, verranno addebitati i costi previsti dal Distributore per tale attività.
Art. 8 - Qualità del gas e modalità della fornitura
8.1 Le Parti concordano di assumere come valide le determina- zioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal tra- sportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore. Il gas viene fornito al Punto di Riconsegna alla pres- sione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell’Impianto di Distribuzione. Il Fornitore non potrà essere in alcun modo rite- nuto responsabile in caso di diminuzione o di limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all’eserci- zio dell’Impianto di Distribuzione.
Art. 9 - Usi consentiti dell’energia elettrica e del gas na- turale
9.1 Al momento della sottoscrizione della Richiesta, il Cliente indica gli usi che intende fare dell’energia elettrica e del gas naturale. Nel caso in cui il Cliente usi il gas naturale e/o l’energia elettrica forniti per usi diversi da quelli dichiarati, il Fornitore potrà sospendere o far sospendere immediatamente la fornitura o richiedere l’immediata sospensione al Distributore, salva in ogni caso la facoltà di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e il risarcimento di ogni eventuale danno.
9.2 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità mas- sima installata; il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso del gas naturale e/o dell’energia elettrica in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di sicu- rezza.
9.3 È vietata la rivendita o la cessione del gas naturale e/o dell’energia elettrica a terzi, pena l’immediata sospensione del- le forniture fino alla cessazione della condotta vietata e all’inte- grale rifusione del danno subito.
9.4 La fornitura di energia elettrica non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni diverse dai punti di consegna indicati nella Richiesta, pena l’immediata sospensione della fornitura, salvo il risarcimento del danno.
9.5 In sede di sottoscrizione della Richiesta verranno acquisiti i dati comunicati dal Cliente e firmati per accettazione in cal- ce alla stessa Richiesta. In caso di difformità dei dati dichiarati dal Cliente finale rispetto a quelli comunicati dal Distributore, avranno prevalenza questi ultimi.
Art. 10 - Adeguamenti dei POD e/o dei PdR
10.1 Il Cliente, con la sottoscrizione della Richiesta di fornitura, garantisce la piena idoneità e adeguatezza del POD e/o del PdR al ricevimento della fornitura e la piena conformità alla norma- tiva vigente, dichiarandosi sin d’ora consapevole delle conse- guenze derivanti dall’eventuale mendacio di tali sue dichiarazio- ni tenuto conto, peraltro, delle prerogative previste dai contratti di trasporto, distribuzione e dispacciamento.
10.2 Qualora nel corso del Contratto, per qualsiasi ragione, i PDR e/o i POD non fossero più idonei o adeguati, è onere del Cliente provvedere al loro adeguamento inoltrando – entro e non oltre 3 (tre) giorni dall’accertamento del loro malfunzionamento e/o dall’accertamento della loro sopravvenuta inidoneità – ido- nea richiesta scritta al Fornitore ai fini della sua trasmissione al Distributore competente: ogni costo, spesa e onere correlato all’intervento del Distributore a mente del presente paragrafo rimarrà interamente a carico del Cliente.
10.3 Sino all’adeguamento il Fornitore è liberato da responsabi- lità per possibili sospensioni o interruzioni delle forniture.
Art. 11 - Corrispettivi delle forniture
11.1 Il Cliente è tenuto a pagare al Fornitore, per le forniture da questo eseguite, i prezzi finali risultanti dall’offerta econo- mica proposta per ognuna di esse rispettivamente in “Allegato A - Condizioni economiche gas” e/o in “Allegato B - Condizioni economiche energia elettrica”, condizioni tutte che il Clien- te dichiara di aver esaminato, di ben conoscere, di accettare e di considerare parte essenziale ed integrante del Contratto. Il Cliente si dichiara espressamente consapevole che i prezzi finali indicati in allegato si riferiscono alle uniche componenti di vendita (come definite dal TIVG) e, salvo diversa previsione dell’Offerta del Fornitore, non includono le quote di distribuzio- ne, trasporto e accise.
11.2 Il Cliente dichiara espressamente di conoscere che il prez- zo di somministrazione del gas naturale, come indicato in Alle- gato A, non include le accise, l’imposta sul valore aggiunto e gli altri oneri, fiscali e non, disposti per legge o per provvedimento delle autorità competenti. Tali oneri restano a carico del Cliente e i valori di questi verranno indicati in bolletta. Le informazioni sulle correnti aliquote d’imposta sono rese disponibili dal Forni- tore al Cliente sul sito internet xxx.xxxx-xxx.xx.
11.3 Il Cliente dichiara espressamente di conoscere e accet- tare, rinunciando sin d’ora a ogni eventuale futura eccezione, contestazione o pretesa in merito, che ai fini del computo del corrispettivo della somministrazione da esporre in fattura, il For- nitore terrà conto altresì dei corrispettivi di fornitura dell’energia elettrica relativa alle perdite di rete, quantificata in conformità con la disciplina vigente.
Art. 12 - Mandati per il Contratto di dispacciamento e di trasporto e oneri per i relativi servizi
12.1 Per quanto attiene alla fornitura di energia elettrica, il Cliente, ai sensi della delibera AEEG n.111/06 e ss.mm.ii., con- ferisce con la sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la sua durata a Simp Gas s.r.l., o a società da essa a ciò deman- data, apposito mandato senza rappresentanza ex art. 1705 del codice civile per la stipulazione del contratto di trasporto con il Distributore locale - la cui inefficacia costituisce condizione
risolutiva del presente Contratto, posta nell’esclusivo interesse del Fornitore - con contestuale manleva della stessa mandata- ria da qualsiasi responsabilità inerente, discendente, derivante o in qualunque modo connessa al trasporto dell’energia elettri- ca nonché per la stipulazione dei contratti di dispacciamento con Xxxxx s.p.a. Inoltre, al fine di partecipare all’assegnazione di diritti d’importazione di energia dall’estero, all’assegnazione di bande di capacità di trasporto, sia annuali che infra annuali, conformemente alla normativa che Terna s.p.a. o altre autorità competenti adotteranno, nonché all’assegnazione delle bande di capacità produttiva, il Cliente conferisce sin d’ora e per tutta la durata del Contratto, mandati senza rappresentanza in via esclusiva e deleghe, nonché rilascia dichiarazioni di interesse, in favore di Xxxx Gas o a società da essa a ciò demandata per i/il punti/o di prelievo forniti con il presente Contratto. Inoltre il Cliente si impegna sin d’ora e per tutta la durata del Contratto, a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentire a Simp Gas o a società da essa a ciò demandata di partecipare alle procedure di cui al presente articolo. In caso di risoluzione anticipata del Contratto, i diritti resteranno acquisiti a titolo gratuito da Simp Gas o da società da essa demandata. Infine il Cliente delega sin d’ora Simp Gas, o la società da essa demandata, a richiedere i dati storici di consumo di energia elettrica, degli ultimi 24 (ventiquattro) mesi, al Distributore lo- cale di competenza.
12.2 Si intendono a carico del Cliente i corrispettivi per il servi- zio di trasporto e distribuzione. Si intendono a carico del Cliente gli oneri derivanti dal Contratto di dispacciamento come deter- minati dalla suddetta delibera AEEG n.111/06 e ss.mm.ii. 12.3 Il Fornitore addebiterà l’importo di Euro 50,00 (cinquan-ta/00) per ogni richiesta amministrativa. Tale somma potrà
essere modificata unilateralmente dal Fornitore nel corso del Contratto previa comunicazione al Cliente. A titolo esemplifica- tivo e non esaustivo per richiesta amministrativa si intende: la variazione di intestazione della/e forniture, il subentro, le richie- ste verso i distributori.
12.4 Sottoscrivendo la Richiesta il Cliente recede dai precedenti contratti di fornitura in essere con altri esercenti e conferisce a Simp Gas S.P.A. mandato irrevocabile ex art. 1723 comma 2 del codice civile, nell’interesse anche di quest’ultima, per l’invio delle comunicazioni a tal fine necessarie, intendendosi tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le comunicazioni di re-cesso, disdetta, richiesta di eventuali dati mancanti.
13 - Mandato alla connessione
13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente, ai sensi della delibera AEEG n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni, conferisce al Fornitore mandato ai fini dell’espleta- mento delle pratiche di connessione (di seguito “Mandato alla Connessione”) per tutti i punti di prelievo oggetto del presente Contratto.
13.2 Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica di cui al TIQE dovranno essere inoltrate al Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario.
13.3 Tali richieste configurano, ai sensi del presente articolo, un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all’attivazio- ne dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi. A tal fine, ferma restando la somministrazione dei mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1719 del codice civile ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le sin- gole prestazioni dall’Allegato B della delibera AEEG n. 348/07ss. mm.ii., il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, un corrispettivo di impor- to pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 11 del TIV, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. Il Fornitore cesserà di dare corso alle richieste del Cliente alla data di cessazione per qualsivoglia causa del Contratto.
13.4 Il Cliente ha la facoltà di revocare il Mandato alla Connes- sione conferito al Fornitore relativamente ai soli punti di prelievo connessi alla rete ad un livello di tensione diverso dalla bassa tensione. Tale revoca dovrà essere comunicata al Fornitore, a pena di sua inefficacia, in forma scritta mediante raccomandata A/R presso i recapiti indicati al successivo articolo 32.
Art. 14 - Programmazione dei prelievi
14.1 È riconosciuta al Fornitore la facoltà di richiedere in ogni tempo al Cliente - anche tramite fax o email - la programmazio- ne dei prelievi per ogni punto di fornitura alimentato: il Cliente sarà tenuto a comunicare al Fornitore, a sua semplice richiesta, i dati necessari ai fini della programmazione del prelievo entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
14.2 L’inadempienza del Cliente agli obblighi del paragrafo 14.1 darà facoltà al Fornitore di risolvere il Contratto ai sensi dell’ar- ticolo 1456 del codice civile, impregiudicato il diritto all’azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.
Art. 15 - Rilevazione dei prelievi
15.1 I volumi mensili di gas naturale da fatturare saranno rile- vati tramite lettura diretta dal parte del Distributore locale e da quest’ultimo messi a disposizione del Fornitore conformemente alla delibera ARG/gas n. 69/09 ss.mm.ii.. Il Distributore locale effettuerà un tentativo di raccolta della lettura secondo le se- guenti cadenze:
• almeno una volta in ciascun anno civile, per i PdR con con- sumi fino a 500 Smc/anno;
• almeno una volta ogni sei mesi in un anno civile, per i PdR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/ anno;
• almeno una volta al mese per PdR con consumi superiori a 5000 Smc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% (novanta per cento) ai consumi medi mensili.
Gli eventuali tentativi di lettura non andati a buon fine verranno comunicati al Cliente Finale e nella fattura/bolletta verranno ad- debitati pertanto consumi stimati calcolati secondo le prescri- zioni della delibera AEEG n. 17/07 e ss.mm.ii., sulla base dei dati del consumo storico del Cliente o comunicati dal Distributore locale.
Il Cliente, nel prendere atto che le operazioni di rilevazione dei prelievi sono effettuate a esclusiva cura del Distributore locale e che in nessun caso Simp Gas è legittimata all’effettuazione delle stesse in luogo del medesimo Distributore locale, espres- samente esonera Simp Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni eventuale errore ovvero a eventuali ritardi nella rilevazione, rinunciando sin d’ora a ogni eventuale pretesa nei suoi riguardi.
15.2 I volumi di energia elettrica verranno comunicati al Forni- tore dal competente Distributore locale che, come previsto dai disposti dell’AEEG, è tenuto ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica nei casi in cui i punti sono trattati monorari:
a) almeno una volta all’anno per i POD con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
b) almeno una volta al mese per i POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Qualora il dato relativo all’effettivo prelievo di potenza del Clien- te nel periodo rilevante ai fini della fatturazione non sia reso disponibile al Fornitore dal competente Distributore, il Fornitore addebiterà al Cliente in base a stima la quota potenza, che ver- rà ritenuta equivalente alla potenza impegnata o alla potenza disponibile, secondo quanto dichiarato dal Distributore; salvo conguaglio, con la prima fattura utile successiva alla disponi- bilità del dato effettivo.
Il Cliente, nel prendere atto che le operazioni di rilevazione dei prelievi sono effettuate a esclusiva cura del competente Di- stributore locale e che in nessun caso Simp Gas è legittimata all’effettuazione delle stesse in luogo del medesimo, espressa- mente esonera Simp Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni eventuale errore ovvero a eventuali ritardi nella rilevazione, rinunciando sin d’ora a ogni eventuale pretesa nei suoi riguardi anche correlatamente all’emissione, da parte del Fornitore, di fatture in rettifica di precedenti relativamente alle quali risultino eventuali errori di misurazione.
15.3 Il Cliente potrà effettuare mensilmente l’autolettura delle forniture, a pena di decadenza, tra l’ultimo giorno lavorativo e il primo giorno lavorativo del mese successivo secondo le se- guenti modalità:
a) via web nell’apposita sezione del sito internet del Fornitore dedicata a tale operazione;
b) tramite il numero verde gratuito.
I numeri telefonici di riferimento sono indicati nei documenti contrattuali o riportati in fattura.
In caso di assenza di lettura dei Misuratori gas si procederà a stima secondo le modalità indicate al precedente art. 15.1; per la fornitura di energia elettrica verrà preso in considerazione il consumo medio mensile rilevato dal valore dichiarato dal Clien- te nella Richiesta, ovvero come indicato all’art. 14 delle presenti CGS. Il consumo annuo potrà essere rideterminato in funzio- ne dei volumi effettivi rilevati. La stima dei prelievi di energia elettrica sarà effettuata su base giornaliera con una ripartizione costante.
16 - Fatturazione
16.1 La fatturazione avverrà, unitamente o separatamente per le forniture di energia elettrica e gas naturale, con cadenza men- sile per importi non inferiori a Euro 30,00 (trenta/00): qualora gli importi da fatturare siano inferiori a tale valore soglia, gli stessi saranno automaticamente addebitati nella fattura successiva.
16.2 La fatturazione con prezzo monorario potrà essere emessa solo su punti di consegna di energia elettrica non dotati di Mi- suratore orario, come previsto dalla normativa in vigore per il mercato vincolato; in presenza di contatore elettronico, anche se installato in corso dell’esecuzione del Contratto, il Fornitore emetterà le fatture secondo le fasce orarie previste; la fattura- zione “Peak - Off Peak” potrà essere applicata solamente per punti di consegna aventi potenza installata superiore a 55 (cin- quantacinque) Kw.
16.3 In mancanza di autolettura o di comunicazione al Fornitore delle letture da parte dei Distributori competenti, la fatturazione avverrà secondo quanto previsto al precedente art. 15 (Rile- vazione dei prelievi). Il conguaglio sui consumi avverrà solo in occasione di letture effettive realizzate dal Distributore o tramite autolettura qualificata da parte del Cliente.
16.4 Il Cliente dichiara di conoscere e di accettare, rinunciando sin d’ora a ogni eventuale eccezione o pretesa in merito, che la lettura effettiva potrà avere ad oggetto i prelievi registrati rela- tivamente al POD e/o al PdR nell’arco temporale dei 5 (cinque) anni di fornitura antecedenti alla data di realizzazione della let- tura medesima: per l’effetto il Cliente sin d’ora si impegna a corrispondere gli importi che risulteranno dallo stesso dovuti in esito alle consequenziali operazioni di conguaglio, ogni eccezio- ne sin d’ora rimossa.
17 - Pagamento
17.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo esposto in fattura nel termine di scadenza ivi indicato e sono ammessi pagamenti rateali solo nei casi previsti dalle dispo- sizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. Il pagamento dell’importo dovrà essere effettuato dal Cliente se- condo le modalità indicate nella Richiesta di fornitura e nessuna contestazione potrà costituire valido motivo di sospensione dei pagamenti.
17.2 In caso di ritardo nel pagamento di tutto o di parte del corrispettivo esposto in fattura superiore a 10 (dieci) giorni ri- spetto al termine di scadenza ivi previsto, il Fornitore si riserva di attivare le procedure previste in caso di morosità del cliente, inclusa la sospensione della fornitura a mente del successivo articolo 19.
17.3 Qualora il Cliente ritenga di aver pagato, per errore di let- tura o di fatturazione (esclusa espressamente ogni facoltà di contestazione circa la congruità dei dati di stima), una somma superiore a quella dovuta, deve presentare reclamo al Fornitore per ottenere l’eventuale conguaglio. In presenza di accertati er- rori di fatturazione a danno del Cliente, il Fornitore comunicherà a quest’ultimo l’avvenuta rettifica provvederà all’accredito delle somme che risultino corrisposte in eccesso secondo i termini prescritti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il reclamo sia respinto, il Cliente è tenuto a pagare l’importo già richiesto, oltre agli interessi di mora a decorrere dalla scadenza della bolletta e ad eventuali ulteriori spese (comprese quelle di verifica), co- municati dal Fornitore al Cliente nella bolletta successiva o con apposito avviso.
17.4 Salve diverse previsioni contenute nelle condizioni econo- miche di fornitura, in caso di ritardato pagamento delle fatture alla somma dovuta si applicherà: (a) quando dovuta dal Cliente Domestico, l’interesse di mora previsto all’art. 2 del d.lgs. n. 213 del 1998 ss.mm.ii., aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali, per ogni giorno di ritardato pagamento e sen- za formale messa in mora da parte del Fornitore; (b) al Cliente Non Domestico, interessi moratori conformemente alle previ- sioni del d.lgs. 231/2002 ss.mm.ii.; per ogni giorno di ritardato pagamento e senza necessità di previa formale messa in mora da parte del Fornitore.
17.5 Relativamente ai contratti sottoscritti dal Cliente ai fini del- la fornitura presso una pluralità di POD o di PdR, il Cliente sarà tenuto al pagamento dell’intero importo esposto in fattura, salvo diritto al conguaglio - relativamente a tutti o ad alcuni soltanto dei POD o dei PdR - nella fattura successiva.
18 - Deposito cauzionale e forme di garanzia
18.1 Sottoscrivendo la Richiesta il Cliente si impegna a garan- tire la fornitura di gas e/o di energia elettrica tramite la costitu- zione di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria a garanzia dei prelievi effettuati, secondo i seguenti importi per singolo POD o PdR:
per la fornitura di gas: a) Euro 30,00 per i prelievi di gas per i Clienti Domestici e per prelievi annui fino a 500 Stmc per i Clienti non Domestici; b) Euro 90,00 (novanta/00) per prelievi annui di gas naturale da 501 (cinquecentouno) a 1.500 (mil- lecinquecento) Smc; c) Euro 150,00 (centocinquanta/00) per prelievi annui di gas naturale da 1501 (millecinquecentouno) a
2.500 (duemilacinquecento) Smc; d) Euro 300,00 (trecento/00) per prelievi annui da 2.501 (duemilacinquecentouno) a 5.000 (cinquemila) Smc; e) pari al bimestre consecutivo di maggior prelievo per prelievi annui superiori a 5.000 (cinquemila) Smc. per la fornitura di energia: a) Euro 30,00 per i prelievi di ener- gia per i clienti domestici; b) Euro 50,00 per prelievi annui di energia sino a 2.000 Kwh; c) 4 eurocent/Kwh per prelievi su- periori a 2.000 Kwh e fino a 20.000 Kwh./annui stimati; d) pari al bimestre consecutivo di maggior prelievo per prelievi annui superiori a 20.000 Kwh.
Il Fornitore si riserva la facoltà di sollevare il Cliente Domestico dall’obbligo di costituzione del deposito cauzionale in caso di sua sottoscrizione della modalità di pagamento tramite R.I.D..
18.2 Il deposito cauzionale - da ritenersi infruttifero in deroga alle previsioni della delibera AEEG n. 229/01 ss.mm.ii. - opererà per l’intera durata del Contratto e sarà restituito al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione della somministrazione su- bordinatamente al corretto e puntuale adempimento, da parte del Cliente, di tutte le obbligazioni di pagamento assunte in virtù del Contratto.
18.3 È facoltà del Cliente contrarre, in luogo del deposito cau- zionale, una fidejussione bancaria a prima richiesta con rinunzia ai benefici, diritti od eccezioni di cui agli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 cod. civ., conforme al modello pubblicato sul sito xxx.xxxx-xxx.xx.
18.4 Il Fornitore potrà in ogni tempo richiedere al Cliente uno o più adeguamenti del deposito cauzionale o dell’importo garan- tito dalla fideiussione ove il prezzo alla fonte dei servizi som- ministrati subisca un incremento superiore al 10% (dieci per cento) rispetto a quello applicato alla data di sottoscrizione della Richiesta ovvero qualora i consumi effettivamente realizzati dal Cliente siano superiori del 20% (venti per cento) rispetto a quelli indicati nella stessa.
18.5 Sarà facoltà del Fornitore, in caso di inadempimento da parte del Cliente, di incamerare il deposito cauzionale o escu- tere la garanzia sino a concorrenza del credito vantato verso quest’ultimo: l’incameramento del deposito cauzionale ovvero l’escussione della garanzia fideiussoria imporrà al Cliente l’im- mediata ricostituzione del deposito cauzionale o la produzione di una nuova fidejussione a ricostituzione dell’importo da garan- tire, entro il termine di 30 (trenta) giorni: in caso di inadempi- mento del Cliente, il Fornitore avrà facoltà di risolvere il Contrat-
to ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fermo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.
18.6 Il Cliente finale precedentemente fornito dall’esercente la salvaguardia è edotto che, ai sensi dell’art. 8 dell’allegato A alla delibera 4/08 ss.mm.ii., il Fornitore è obbligato a formulare al venditore uscente una proposta irrevocabile di acquisto del cre- dito relativo alle due ultime fatture emesse; quale conseguenza, in caso di accettazione da parte del venditore uscente, il Forni- tore potrà chiedere l’adeguamento della fideiussione sino all’e- stinzione del debito pregresso. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 8 dell’allegato A alla delibera 4/08 ss.mm.ii., il Fornitore abbia acquistato il credito del venditore uscente, esporrà la relativa voce per l’importo corrisposto ai sensi dell’art. 8.6 del medesi- mo allegato A nella prima fattura utile, notificando immediata- mente al cliente l’avvenuta cessione del credito.
19 - Procedura di sospensione della/e fornitura/e
19.1 In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi di fornitu- ra del gas naturale superiore a 10 (dieci) giorni rispetto alla sca- denza indicata nei documenti di fatturazione, il Fornitore invierà al Cliente sollecito di pagamento avente valore di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica cer- tificata (farà fede, rispettivamente, la data apposta sull’avviso di ricevimento ovvero l’attestazione di avvenuta consegna), con- tenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della medesi- ma comunicazione di costituzione in mora, con l’avvertimento che, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospen- sione della fornitura.
Nel sollecito saranno indicate le modalità di comunicazione da parte del Cliente (fax e posta elettronica) dell’avvenuto pa- gamento e i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura (per gli importi indicati dall’AEEG), che rimarranno interamente a carico di quest’ultimo unitamente alle spese postali del sollecito. Il Fornitore, inoltre, addebiterà al Cliente con la fattura successiva l’importo di Euro 20,00 (venti/00), a titolo di spese amministrative per la gestione della pratica di sollecito.
Persistendo la morosità del Cliente oltre il terzo giorno lavora- tivo successivo alla scadenza del termine finale indicato dal Fornitore ai fini del pagamento, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità del Cliente senza ulteriore avviso, impregiudicata in ogni caso ogni azione del Fornitore per il recupero del credito e per il risarcimento di ogni eventuale danno dallo stesso subito. Simp Gas, decorsi 15 (quindici) giorni dalla sospensione della fornitura di gas senza che il Cliente abbia fornito idonea docu- mentazione attestante l’avvenuto pagamento degli importi inso- luti, potrà procedere d’ufficio alla cessazione amministrativa del Contratto. In tal caso il Cliente, per ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo con- tratto di fornitura, previo pagamento di tutti gli importi insoluti.
19.2 In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi di som- ministrazione dell’energia elettrica superiore a 10 (dieci) giorni rispetto alla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, il Fornitore invierà al Cliente sollecito di pagamento avente valore di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, contenente l’invito a provvedere al pa- gamento dell’insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della medesima comunicazione di costituzione in mora (farà fede, rispettivamente, la data apposta sull’avviso di ricevimento ovvero l’attestazione di avvenuta consegna), con l’avvertimento che, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scaden- za del suddetto termine, il Fornitore potrà richiedere al Distribu- tore la sospensione della fornitura.
Nel sollecito saranno indicate le modalità di comunicazione da parte del Cliente (fax e posta elettronica) dell’avvenuto pa- gamento e i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura (per gli importi indicati dall’AEEG), che rimarranno interamente a carico di quest’ultimo unitamente alle spese postali del sollecito. Il Fornitore, inoltre, addebiterà al Cliente con la fattura successiva l’importo di Euro 20,00 (venti/00), a titolo di spese amministrative per la gestione della pratica di sollecito.
Persistendo la morosità del Cliente oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine finale indicato dal Forni- tore ai fini del pagamento, il Fornitore potrà richiedere al Distri- butore la sospensione della fornitura per morosità del Cliente senza ulteriore avviso, impregiudicata in ogni caso ogni azione del Fornitore per il recupero del credito e per il risarcimento di ogni eventuale danno dallo stesso subito.
Resta ferma la facoltà di Simp Gas di risolvere il Contratto per morosità del Cliente ai sensi del successivo articolo 26.
19.3 Per i Clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sus- sistano le condizioni tecniche, il Fornitore, in luogo dell’imme- diata sospensione, potrà procedere, decorso il termine di cui al presente art. 19.2, ad una riduzione della potenza pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi 15 (quin- dici) giorni dalla riduzione di potenza, in caso di persistente mo- xxxxxx, il Fornitore potrà procedere alla materiale sospensione della fornitura.
19.4 Il Fornitore non potrà provvedere alla sospensione per morosità in caso di mancato pagamento di importi inferiori alle garanzie possedute e proficuamente escutibili, salvo il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui le garanzie escusse non vengano ricostituite e/o reintegrate nei termini previsti.
19.5 Il Fornitore provvede a corrispondere al Cliente un inden- nizzo automatico di Euro 30,00 (trenta/00) in caso di sospensio-
ne della fornitura per morosità eseguita nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora ovvero di Euro 20,00 (venti/00) nel caso di sospensione della fornitura per mo- xxxxxx eseguita nonostante (a) il mancato rispetto, da parte del Fornitore, del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a prov- vedere al pagamento, ovvero (b) il mancato rispetto, da parte del Fornitore, del termine massimo, non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi, tra la data di emissione della comunicazione di costi- tuzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio, ovvero (c) il mancato rispetto, da parte del Fornitore, del termine minimo, non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, intercorrente tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore di sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per morosità. È esclusa in detti casi la possibilità per il Fornitore di richiedere al Cliente il pagamento di alcun eventuale e/o ulteriore corrispettivo relativo alla sospen- sione o alla riattivazione della fornitura. L’indennizzo automatico verrà corrisposto al Cliente direttamente o in occasione della prima fattura utile, mediante detrazione dell’ammontare dello stesso dall’importo della fattura, o mediante progressiva detra- zione dalle fatture successive, nel caso in cui la fatturazione evidenzi l’esistenza di un credito del Cliente nei confronti del Fornitore. In ogni caso, l’indennizzo automatico verrà corrispo- sto al Cliente nel termine di 8 (otto) mesi dalla verificazione della sospensione.
Art. 20 - Sospensioni per cause di forza maggiore o lavori sulle reti
20.1 Eventuali interruzioni della fornitura per lavori sulle reti o per provvedimenti di Pubbliche Autorità o per fatto di terzi, unitamente a danni o anomalie causate agli impianti di utiliz- zazione installati a valle della misura, non potranno in alcun modo essere imputati al Fornitore e non daranno luogo ad alcun indennizzo o risarcimento. Parimenti, verranno considerate le sospensioni per cause di Forza Maggiore.
20.2 In nessun caso la mancata erogazione o le interruzioni di cui al paragrafo 20.1 potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del Contratto da parte del Cliente.
Art. 21 - Titolarità, custodia, manutenzione dei misuratori e sicurezza degli Impianti interni.
21.1 I Misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali com- pete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e al loro posizionamento. È responsabilità del Cliente mantenere il Misuratore in buono stato manutentivo e provve- dere alla sua cura e protezione da incuria, intemperie e altri agenti atmosferici in genere.
21.2 Il Cliente si impegna, altresì, a mantenere l’Impianto In- terno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legi- slazione tempo per tempo vigente. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’Impianto Interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente.
21.3 In caso di guasti ai Misuratori, il Cliente deve darne imme- diata comunicazione al Fornitore al fine di permettergli l’ese- cuzione dei necessari interventi e dei consequenziali conguagli dei consumi. Gli incaricati del Fornitore e/o dei gestori delle reti hanno diritto di accedere ai Misuratori in qualsiasi momento per la verifica del loro stato e, a fronte di riscontrate irregolarità, so- spendere le forniture, anche senza preavviso, qualora ricorrano motivi di sicurezza, per tutto il tempo occorrente al Cliente ai fini del loro adeguamento. In tal caso, il Cliente non ha diritto di ottenere dal Fornitore indennizzi, risarcimenti o comunque somme di denaro a fronte degli eventuali danni derivanti dalla detta sospensione.
21.4 Il Cliente può chiedere a Simp Gas la verifica della corret- tezza nella misura dei consumi, che avverrà a cura del compe- tente Distributore. Nel caso in cui l’esito della verifica sia a sfa- vore del Cliente, le relative spese saranno addebitate al Cliente stesso, per un importo pari a quello addebitato dal Distributore a Simp Gas, ai sensi del TIQV e del RQDG.
21.5 Relativamente alla fornitura di energia elettrica, il Cliente, qualora ritenga irregolare il funzionamento del contatore, potrà richiedere al Fornitore la verifica del Misuratore da parte del Distributore elettrico.
21.6 I gruppi di misura utilizzati per la misurazione della/e fornitura/e oggetto del presente Contratto sono quelli attual- mente esistenti presso i Punti di Consegna e/o i Punti di Ricon- segna attuali, come comunicati al Distributore. Il Cliente fornito di gas naturale in media pressione o in bassa pressione ma misurato con un gruppo di misura di classe non inferiore alla G40, può chiedere l’installazione di un idoneo correttore PTZ omologato, con oneri e spese a suo carico. Il Cliente si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ogni evento che infici la perfetta attendibilità degli apparecchi di misurazione presso i PDR e/o POD. Tutti i volumi transitati su contatore meccanico e quindi sprovvisto di correttore PTZ verranno corretti tramite il coefficiente correttivo “C” specifico della fornitura e della loca- lità in cui viene erogato il gas e comunicato dal Distributore al Fornitore al momento dello switching.
21.7 Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la verifica delle apparecchiature di misura al Fornitore, il quale provvede- rà all’invio della richiesta al Distributore competente. Tuttavia il Cliente sarà tenuto a sostenere le spese di verifica qualora i Misuratori risultassero privi di difetti; in caso contrario i Misura- tori dovranno essere sostituiti a cura e spese del proprietario e la ricostruzione dei prelievi errati o non valorizzati dai contatori meccanici o elettronici verrà effettuata dal Distributore, unico soggetto legittimato alle operazioni di misura e delle stesse
responsabile, secondo le modalità stabilite dal Codice di Rete. La ricostruzione dei volumi - effettuata sulla base del consumo registrato in periodi analoghi precedenti e, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di irre- golare funzionamento del Misuratore - darà luogo all’emissione di un documento di conguaglio anche contestualmente alla fat- tura/bolletta secondo le modalità scelte. Il Cliente potrà chiedere la rateazione dell’importo quantificato in n. 3 rate mensili.
Art. 22 - Variazione unilaterale delle clausole e delle condi- zioni contrattuali
22.1 Fatti salvi i casi di variazioni disposte ex lege e le ipotesi di indicizzazione previste dalle condizioni economiche, che si intendono per l’intera durata del Contratto automaticamente recepite, il Fornitore durante il periodo di validità del Contratto avrà la facoltà di variare unilateralmente per “giustificato moti- vo” le condizioni contrattuali.
Ai fini del presente Contratto per “giustificato motivo” si intende
(i) il mutamento reso necessario in conseguenza dell’entrata in vigore di leggi o delibere dell’AEEG; (ii) il venir meno della pos- sibilità di fare riferimento a taluno dei parametri che concorrono alla determinazione del prezzo; (iii) la variazione di particolare entità delle condizioni contrattuali o economiche di approvvi- gionamento del Fornitore; (iv) l’intervenuto mutamento nella struttura o nella denominazione delle componenti tariffarie delle Condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servi- zio di tutela stabilite dall’AEEG in base al TIVG; (v) l’intervenuta modifica nella struttura o nella denominazione delle componenti tariffarie delle Condizioni economiche per i clienti domestici in maggior tutela stabilite in base al delibera AEEG n. 156/07 e ss.mm.ii.
22.2 Non sussiste l’obbligo di invio della preventiva comunica- zione in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’ap- plicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è in- formato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
22.3 Ai sensi dell’art. 13.3 del Codice di Condotta Commerciale la comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:
a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;
b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
c) la decorrenza della variazione proposta;
d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale decisione di esercitare il recesso dal Con- tratto senza oneri.
Le suddette informazioni saranno trasmesse con comunicazio- ne separata rispetto ai documenti di fatturazione, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto.
22.4 Salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni unilaterali di cui al presente articolo saranno applicate a partire dall’inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello di comunicazione delle stesse da parte del Fornitore al Cliente in forma scritta, considerandosi decorrente il sud- detto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte dell’esercente la vendita.
22.5 È fatto salvo il diritto del Cliente di recedere, senza one- ri, dal Contratto in caso di variazioni unilaterali che comportino condizioni più onerose a suo carico, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da trasmettersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della co- municazione di variazione e nell’osservanza di un preavviso di 30 (trenta) giorni. Il preavviso decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello del ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
22.6 Il mancato esercizio da parte del Cliente della facoltà di recesso ai sensi del presente articolo equivale a tacita approva- zione delle variazioni proposte dal Fornitore.
Art. 23 - Cessione del Contratto
23.1 Il Fornitore potrà cedere, in tutto o in parte, il Contratto a soggetti che siano in grado di svolgere le forniture oggetto del Contratto ceduto. È fatto divieto al Cliente di cedere il Contratto (anche sotto forma di cessione d’azienda o ramo d’azienda), salvo espressa autorizzazione scritta del Fornitore.
Art. 24 - Oneri fiscali
24.1 Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione delle autorità competenti. Il Contratto a norma dell’art. 5, com- ma 2, del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, è soggetto a registra- zione solo in caso d’uso e il relativo onere grava sulla parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. Art. 25 - Riservatezza e pubblicità
25.1 Le Parti manterranno riservate le informazioni confidenziali di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali siano, comunque, venuti a conoscenza in ragione del Contratto e della sua esecuzione. Le Parti si impegnano altresì a non divulgare tali informazioni a soggetti terzi, sia durante la vigenza del Con- tratto che per i successivi cinque anni. Il Fornitore potrà citare
nelle proprie campagne pubblicitarie o, comunque, a fini promo- zionali, i dati del Cliente, l’area merceologica e l’area territoriale in cui esso opera, nonché le quantità di energia elettrica e di gas ad esso cedute.
Art. 26 - Decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa
26.1 In caso di mancato pagamento anche di una sola fattura alla scadenza indicata nella stessa, il Cliente verrà automatica- mente considerato decaduto dal beneficio del termine per tutte le fatture a Lui intestate ed emesse successivamente a quella insoluta.
Laddove, per il medesimo Cliente, siano attive sia la fornitura di Energia Elettrica che la fornitura di Gas, il mancato pagamento anche di una sola fattura emessa in ragione, indifferentemen- te, di una sola delle due forniture provocherà automaticamente la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186
c.c. di tutte le forniture attive e tutte le fatture successivamente emesse per entrambe le forniture dovranno considerarsi con scadenza a data fattura.
26.2 Il fornitore potrà , inoltre, far valere quale condizione risolu- tiva del contratto l’inefficacia del Contratto di Trasporto. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo sarà dovuto il risarcimento del danno al Fornitore per gli oneri di vet- toriamento dovuti dal Fornitore a terzi per obblighi assunti per ed in conseguenza del xxxxxxxxx.Xxx. 27- Informativa ai sensi dell’art. 13 - d. Lgs. 30.06.2003 n. 196 - codice in materia di protezione dei dati personali.
27.1 Nel rispetto del “Codice della Privacy”, il Cliente è infor- mato che il trattamento dei dati personali da parte di Simp Gas sarà così regolato:
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del Contratto e alla gestione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali successive ed atti ad essa preordinati, nonché per l’adempimento degli obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria.
1.1. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali Previa acquisizione firmata del consenso del Cliente, i dati personali raccolti per dare esecuzione al rapporto contrattuale potranno essere utilizzati dal Fornitore per svolgere attività pro- mozionali e pubblicitarie di servizi e/o prodotti, anche con stru- menti di comunicazione elettronica. L’interessato, al momento della raccolta ed in occasione di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, può opporsi al tratta- mento dei propri dati, in maniera agevole e gratuitamente. Si precisa che il consenso per il trattamento dei dati per finalità di marketing nell’interesse di Simp Gas Srl è del tutto facoltativo e l’eventuale rifiuto non arrecherà alcun pregiudizio circa la cor- retta esecuzione della fornitura.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o com- plesso di operazioni indicate nell’art. 4 comma 1 lettera a) del T.U. concernenti la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, se- lezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento dei dati compete al Titolare e/o ai soggetti preposti alla gestione dei contratti di fornitura in qualità di incaricati del trattamento. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
3. Conferimento dati e rifiuto del conferimento
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di eseguire la vendita-som- ministrazione. Il conferimento dei dati personali comuni è stret- tamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto n. 1 della presente informativa.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comu- nicati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento (dipendenti, collaboratori, agenti, promotori) e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto n. 1 della presente informativa a terzi, soggetti operanti nel setto- re quali il Trasportatore e/o il Distributore e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità connesse alla successiva esecuzio- ne del Contratto.
5. Trasferimento dati all’estero
I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea nell’am- bito delle finalità di cui al punto n. 1 della presente informativa.
6. Diritti dell’interessato
L’art 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’e- sistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a di- sposizione in forma intellegibile. L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modali- tà del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. L’interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
L’interessato che intenda avvalersi dei diritti sopra descritti può
inviare comunicazione mediante posta raccomandata a Simp Gas Srl, Piazza Duca d’Aosta 12, 00000 - Xxxxxx.
7. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Simp Gas Srl con sede legale a Soresina (Cr), Via Triboldi Xxxxxx n. 4, in persona del legale rap- presentante pro tempore, che potrà utilizzarli per tutte le finalità individuate nell’informativa.
8. Responsabile del Trattamento
Responsabile del Trattamento dei dati è il signor Xxxxxxx Xxx- sina con domicilio per la carica in Milano, Piazza Duca d’Xxxxx x. 00 - 00000 XXXXXX.
Art. 28 - Dichiarazione delle Parti
28.1 Il mancato esercizio dei diritti conferiti ad una parte in con- formità al Contratto non sarà considerato una rinuncia a quei diritti, né precluderà l’esercizio degli stessi.
28.2 L’eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità dell’intero accordo, essen- do fatto espressamente obbligo alle Parti di negoziare in buona fede nuove clausole in sostituzione di quelle nulle od annullate.
28.3 Per ogni modifica al Contratto è prevista la forma scritta e la sottoscrizione di entrambe le Parti, pena nullità della stessa. Art. 29 - Reclami
29.1 Il Cliente ha la facoltà di inoltrare reclami formali e/x xxxxxx- dere informazioni al Fornitore mediante l’utilizzo degli appositi moduli reperibili sul sito xxx.xxxx-xxx.xx, presso la sede del Fornitore, oltre che attraverso ogni mezzo utile che permetta di accertare la data del ricevimento del reclamo. Il Cliente ha comunque la facoltà di inviare reclami scritti senza utilizzare il modulo messo a disposizione, purché la comunicazione con- tenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l’identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta: a) nome e cognome, b) indiriz- zo di fornitura e indicazione del POD e/o del PdR relativamente al quale il reclamo è proposto, c) indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura o telematico, d) il servizio cui si riferi- sce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi).
29.2 L’indirizzo per le comunicazioni scritte ed i reclami è quello indicato al paragrafo 32.3.
Art. 30 - Indennizzi automatici
30.1 Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e ge- nerali di qualità come fissati dall’Autorità ai sensi del TIQV ed a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti per il loro mancato rispetto, per quanto di competenza. Il Fornitore provvederà entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allega- ti ai documenti di fatturazione, a fornire al Cliente le informazio- ni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.
Art. 31 - Foro competente
31.1. Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, all’indirizzo presso cui viene erogata la fornitura.
31.2. Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà com- petente, in via esclusiva, il Foro di Milano, salva la competenza inderogabile dei fori di legge.
Art. 32 - Comunicazioni tra le Parti ed elezione di domicilio
32.1 Salvo sia diversamente stabilito in ogni altra e diversa pre- visione del Contratto, ogni eventuale comunicazione o notifica ai sensi dello stesso dovrà essere effettuata ai fini della sua validità per iscritto ed essere trasmessa, anche a mezzo fax o e-mail, nei luoghi di rispettivo domicilio delle Parti.
32.2 Il Cliente elegge domicilio presso l’indirizzo riportato nella Richiesta di Fornitura.
32.3 Salvo sia diversamente stabilito in ogni altra e diversa di- sposizione delle presenti CGS, ogni eventuale comunicazione al Fornitore dovrà essere trasmessa presso la sede operativa di quest’ultimo a Milano, Piazza Duca d’Aosta n. 12, telefono 00 00000000 - fax 00 00000000 - email: xxxx@xxxx-xxx.xx.
32.4 Ogni eventuale variazione dei rispettivi domicili di ciascuna delle Parti dovrà essere comunicata all’altra Parte conforme- mente alle previsioni del presente articolo.
Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341e 1342 c.c. le clausole agli articoli: 4 (Irrevocabilità della richiesta e suo perfezionamento), 5 (Diritto di ripensamento), 6 (Oggetto ed attivazione delle forniture), 7 (Durata contrattuale, automatico rinnovo alla scadenza salvo disdetta e diritto di recesso), 8 (Qualità del gas e modalità della fornitura), 9 (Usi consentiti dell’energia elettrica e del gas naturale), 10 (Adegua- menti dei POD e/o dei PdR), 11 (Corrispettivo delle forniture), 12 (Mandati per il Contratto di dispacciamento e di trasporti e oneri per i relativi servizi), 13 (Mandato alla connessione), 14 (Programmazione dei prelievi), 15 (Rilevazione dei prelievi), 16 (Fatturazione), 17 (Pagamento), 18 (Deposito cauzionale e forme di garanzia), 19 (Procedura di sospensione della/e fornitura/e), 20 (Sospensione per cause di forza maggiore o lavori sulle reti), 21 (Titolarità, custodia, manutenzione dei misuratori e sicurezza degli Impianti interni), 22 (Variazione unilaterale delle clausole e delle condizioni contrattuali), 23 (Cessione del Contratto), 25 (Riservatezza e pubblicità), 26 (Clausola risolutiva espressa), 31 (Foro competente).
Firma del Cliente
SIMP GAS Srl - Sede Amm. e Soc.: 00000 Xxxxxxxx - XX - Via Triboldi Xxxxxx, 4 - Uff.Comm.: 00000 Xxxxxx - X.xx Duca d’Aosta, 12 - xxx.xxxx-xxx.xx - email: xxxx@xxxx-xxx.xx - PEC: xxxx-xxx@xxx.xx - P. I. - C. F. 01504440197 - Reg. Impr. 01504440197 - R.E.A. CR 177339
Condizioni generali di fornitura di energia elettrica e gas naturale MERCATO LIBERO
ALLEGATO F - COPIA CLIENTE
Art. 1 - Definizioni
1.1 Salvo ogni ulteriore definizione contenuta nel Contratto, i seguenti termini, con lettera iniziale maiuscola, avranno nello stesso il significato di seguito specificato:
Autorità o AEEG: si intende l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481 con prerogati- ve e funzioni di regolazione - tramite proprie deliberazioni - delle condizioni economiche e della qualità del servizio gas ed energia elettrica. I testi integrali delle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono liberamente consultabili e scaricabili dal sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx (sezione Atti e provvedimenti).
Cliente o Cliente finale: si intende il consumatore che richiede la fornitura dell’energia elettrica e/o del gas per uso proprio, con applicazione delle condizioni economiche riservate dal Fornitore ai Clienti del mercato libero, nel rispetto delle disposizioni pre- viste dal Codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adot- tate dall’Autorità.
Cliente Domestico: si intende il Cliente che utilizza l’energia elettrica e/o il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consul- tazione, cantine o garage, purché l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna e/o punto di prelievo per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti ed il titolare del punto sia una per- sona fisica.
Cliente BT: si intende il Cliente finale allacciato alla rete di distri- buzione alimentato in bassa tensione.
Cliente Non Domestico: si intende il Cliente che utilizza l’e- nergia elettrica e/o il gas per usi diversi (ad esempio per usi industriali, artigianali).
Codice di condotta commerciale: si intende il Codice di con- dotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, Allegato A della delibera AEEG 8 luglio 2010 - ARG/com 104/10 e ss.mm.ii..
Condizioni Generali di Somministrazione o CGS: si intendono le presenti “Condizioni Generali di Somministrazione” applicate dal Fornitore al Cliente, salvo diverso ed espresso accordo scritto tra gli stessi all’interno degli altri documenti che costituiscono il Contratto.
Contratto: si intende il presente Contratto per la fornitura dell’e- nergia elettrica e/o gas naturale al Cliente, formato dalla Richie- sta di fornitura, dalle presenti CGS, dalle condizioni economiche di Contratto che, se derogatorie, prevalgono sulle CGS, nonché dai relativi allegati.
Distributore: si intende, per il settore elettrico, l’impresa eser- cente l’attività di distribuzione ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n.79/99 ss.mm.ii. e, per il settore gas, la società che gestisce l’Impianto di Distribuzione del gas e il servizio di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal punto di alimentazione al Pun- to di Riconsegna del Cliente.
Fornitore: si intende Simp Gas s.r.l., con sede legale a Soresina (Cr), 26015, Via Triboldi Xxxxxx n. 4.
Forza Maggiore: si intendono tutti quegli eventi e circostanze o combinazione di eventi e circostanze, di carattere straordinario, verificatisi dopo la firma del Contratto, che impediscono, in tutto o in parte, temporaneamente o stabilmente, l’esecuzione degli obblighi di cui al presente Contratto ma solo se e nella misura in cui tali eventi o circostanze (i) siano al di fuori del controllo diretto o indiretto della Parte impossibilitata e (ii) non avrebbero potuto essere previsti o evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata dalla Parte impossibilitata. In via esemplificativa ma non limitativa, sono da ricomprendere tra gli eventi di Forza Maggiore: (a) le guerre e sommosse, (b) gli atti terroristici e vandalici, (c) gli incendi, (d) gli scioperi nazionali e locali; (e) gli eventi climatici, naturali o atmosferici catastrofici e straordinari; (f) repentini mutamenti legislativi o regolamentari che impediscano, in tutto o in parte, temporaneamente o stabil- mente l’esecuzione del presente Contratto.
Impianto di Distribuzione: si intende la rete integrata di ga- sdotti locali a cui è allacciato l’impianto interno del Cliente, costi- tuita dall’insieme dei punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla rete, dai gruppi di riduzione intermedi e finali, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna e dai gruppi di misura installati presso il Cliente.
Impianto Interno: si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono il gas dal raccordo di uscita del misuratore agli apparecchi utilizzatori compresi. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’Impianto Interno sono a carico del proprietario o, per esso, del Cliente.
Misuratore o Gruppo di Misura: si intende lo strumento di mi- surazione dei volumi di gas, munito di totalizzatore numerico, in- stallato dal Distributore presso il Punto di Riconsegna del Cliente, ovvero (per l’energia elettrica) l’insieme delle apparecchiature poste presso il Punto di Consegna del Cliente finale che misura l’energia elettrica prelevata.
Parti: si intendono congiuntamente il Fornitore e il Cliente. Punto di Consegna (POD): si intende il punto fisico in cui l’e- nergia elettrica viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente finale.
Punto di Riconsegna (PdR): si intende il punto di confine tra l’Impianto di Distribuzione e l’Impianto Interno, dove il Distribu- tore riconsegna il gas per la fornitura al Cliente.
Richiesta: si intende il modulo della richiesta di adesione con- trattuale per la fornitura di energia elettrica e/o gas - mercato libero - con cui il Cliente propone di aderire al contratto per la
fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.
RQDG: si intende la Regolazione della qualità dei servizi di distri- buzione e misura del gas, Parte I del Testo Unico della Regolazio- ne della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvata con la deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e ss.mm.ii..
Switching: si intende la successione dell’esercente di vendita entrante al Fornitore relativamente a un POD o a un PdR ovvero l’attribuzione al Fornitore di un POD e/o un PdR nuovo o prece- dentemente disattivato.
TIMG: si intende il “Testo Integrato Morosità Gas”, Allegato A della Delibera AEEG 21 luglio 2011 - ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii.. TIQE: si intende il “Testo Integrato Qualità Elettrica”, Allegato A della delibera AEEG n. 333/07 del 19/12/2007 (Testo Integrato della Regolazione della qualità dei servizi di Distribuzione, mi- sura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011) e ss.mm.ii..
TIQV: si intende il “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale” di cui alla delibera AEEG 18 novembre 2008 - ARG/com 164/08 e ss.mm.ii..
TIV: si intende il “Testo Integrato Vendita”, Allegato A della de- libera AEEG n.156/07 del 27/06/2007 (“Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell’AEEG per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e salvaguar- dia ai clienti finali a i s ensi d el d ecreto l egge 18 g iugno 2 007, n.73/07”) e ss.mm.ii..
TIVG: si intende il “Testo Integrato delle attività di vendita al det- taglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane”, Allegato A della delibera AEEG 28 maggio 2009 - ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii..
Art. 2 - Oggetto del Contratto
2.1 Le presenti Condizioni Generali di Somministrazione disci- plinano il rapporto contrattuale di fornitura, anche disgiunta, di energia elettrica e di gas naturale, nonché dei servizi connessi, tra il Cliente e, quale parte fornitrice, Simp Gas S.P.A. presso il/i Punto/i di Consegna e/o il/i Punto/i di Riconsegna specificato/i nella Richiesta. Le presenti CGS si applicano integralmente ov-vero, in caso di opzione per una soltanto delle due forniture, limi-tatamente alle parti afferenti alla fornitura attivata.
2.2 Con la sottoscrizione in calce nella prima pagina della Ri- chiesta, il Cliente accetta il passaggio della fornitura gas dal “mercato tutelato”, qualora fosse attualmente inserito su tale mercato, al “mercato libero”, sul quale appunto il Fornitore ope- ra. Lo stesso dichiara di aver preso visione e di conoscere le con- dizioni contrattuali del mercato di tutela previste dalla delibera AEEG n. 229/01 ss.mm.ii. e delle condizioni economiche definite ai sensi del TIVG. Il Cliente, dopo aver visionato le condizioni economiche di fornitura proposte dal Fornitore e raffrontato le stesse con quelle del mercato di tutela, tramite la sottoscrizione della Richiesta, richiede di accedere al mercato libero ritenendo tali condizioni preferibili anche per le migliori condizioni di ser- vizio offerto.
2.3 Il rapporto contrattuale tra il Fornitore e il Cliente è disciplina- to dal contenuto della Richiesta, dalle condizioni economiche di Contratto che, se derogatorie, prevalgono sulle CGS, nonché da eventuali altri allegati, documenti tutti che il Cliente, con la sotto- scrizione della Richiesta, dichiara di ben conoscere ed accettare. Art. 3 - Norme applicabili
3.1 Il presente Contratto è regolato dalle deliberazioni dell’AEEG (ovvero da ogni altra competente Autorità) di carattere imperati- vo e inderogabile, emanate o di successiva emanazione. Il rinvio alle delibere AEEG deve intendersi automaticamente riferito al testo tempo per tempo modificato. Le deliberazioni sono pub- blicate sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Tutti i riferimenti normativi o regolamentari - pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - citati nel Contratto e nei suoi alle- gati sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive mo- difiche e integrazioni. Il Contratto si riterrà modificato di diritto mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche dell’AEEG quando aventi carattere imperativo o comun- que inderogabile.
Art. 4 - Irrevocabilità della Richiesta e suo perfezionamento
4.1 Il Contratto si perfeziona mediante la sottoscrizione, da parte del Cliente, della Richiesta di fornitura di gas naturale e/o ener- gia elettrica seguita dall’accettazione da parte del Fornitore, ac- cettazione che potrà intervenire, alternativamente: (a) mediante comunicazione scritta, ovvero (b) mediante check call telefonica eseguita dal Fornitore ai sensi della Delibera AEEG 153/12 nelle ipotesi da questa previste. Laddove nessuna delle due modalità di perfezionamento del Contratto dovesse intervenire nel termi- ne di 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione della Richie- sta, questa è da intendersi rifiutata. La Richiesta si considera irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1329 del codice civile per il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sotto- scrizione. L’accettazione potrà legittimamente intervenire anche limitatamente ad una delle due forniture richieste.
4.2 Laddove il sottoscrittore della Richiesta non sia il proprieta- rio dell’immobile ove insistono le utenze da somministrare egli, unitamente alla sottoscrizione della Richiesta, dovrà fornire al Fornitore il titolo in base al quale egli ha la disponibilità di detto immobile.
Art. 5 - Diritto di ripensamento
5.1 È riconosciuta al Cliente Domestico, ai sensi dell’art. 12.4 del Codice di condotta commerciale, la facoltà di recedere dal Con- tratto senza oneri, qualora lo stesso sia stato concluso attraverso
forme di comunicazione a distanza ovvero in un luogo diverso dai xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni lavo- rativi decorrenti dalla data di conclusione del Contratto.
5.2 Il diritto di ripensamento a mente del presente articolo - a va- lere anche per una soltanto delle forniture - dovrà essere eserci- tato e comunicato mediante inoltro di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto dal Fornitore ai sensi del paragrafo 32.3.
Art. 6 - Oggetto ed attivazione delle forniture
6.1 Simp Gas fornirà al Cliente, che l’acquisterà, l’energia elettri- ca necessaria al soddisfacimento del proprio fabbisogno presso ciascun Punto di Consegna, tramite la rete di trasmissione na- zionale e le reti di distribuzione, cosicché l’energia elettrica con- segnata avrà le caratteristiche nominali e le tolleranze previste dal gestore di rete competente. Il Cliente esonera Simp Gas da ogni responsabilità per ogni eventuale diminuzione o interruzio- ne della fornitura dovuta a malfunzionamenti o disfunzioni delle reti di distribuzione.
6.2 Simp Gas fornirà al Cliente, che li acquisterà, i quantitativi di gas naturale necessari al soddisfacimento del proprio xxxxx- sogno al Punto di Riconsegna, nel rispetto dei principi e degli standard di qualità previsti dalla normativa di settore. Il gas viene fornito al Punto di Riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore della rete locale. Ne consegue che Xxxx Gas non potrà essere ritenuta responsabile per le ipotesi di diminuzioni della pressione e comunque per ogni interruzione o diminuzione del gas somministrato dovuti a malfunzionamento o disfunzioni della rete di distribuzione.
6.3 L’attivazione reale di una o di entrambe le forniture avverrà non appena le condizioni tecniche e giuridiche lo consentiranno; in ogni caso l’inizio effettivo è subordinato all’esatto adempi- mento delle obbligazioni dal Cliente assunte con la sottoscrizio- ne della Richiesta e delle presenti CGS.
6.4 Il Fornitore si riserva il diritto di non attivare la/e fornitura/e richiesta/e laddove il Cliente risulti sospeso per morosità ovvero oggetto di una richiesta di indennizzo al momento della richiesta di Switching.
6.5 Qualora, per cause non imputabili a Simp Gas, la data d’ini- zio della fornitura di energia elettrica per il Punto di Consegna non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto dell’energia presso i medesimi Punti di Consegna, la decorrenza della fornitura di energia elettrica si intenderà diffe- xxxx alla prima data utile successiva.
6.6 Resta nondimeno inteso che la mancata attivazione di una o di entrambe le forniture nei termini stimati nella Richiesta di fornitura (da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e non perentori), quando non imputabile al Fornitore, in nessun caso potrà costituire motivo per il Cliente di risoluzione del Contratto o di richiesta di risarcimento del danno.
Art. 7 - Durata contrattuale e diritto di recesso
7.1 Il contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dal Suo per- fezionamento e si considererà rinnovato per un pari periodo di tempo salvo che il Cliente dia formale disdetta a mezzo racco- mandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo contrattuale sopra indicato.
7.2 Ai sensi della delibera AEEG 144/07 ss.mm.ii., è riconosciu- ta ai Clienti Domestici e ai Clienti Non Domestici alimentati in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a
200.000 Smc annui, la facoltà di recedere dal Contratto, ovvero da una sola delle forniture, dandone comunicazione al Fornito- re a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio eletto a mente dell’articolo 32, nell’osservanza di un preavviso comunque non inferiore: (a) 1 (un) mese se Cliente Domestico; (b) 3 (tre) mesi se Cliente Non Domestico in bassa tensione; (c) 1 (un) mese qualora il recesso sia finalizzato alla cessazione della fornitura, senza subentro di nuovo esercente la vendita nella medesima.
7.3 Fermo quanto previsto al paragrafo 7.5, è riconosciuta ai Clienti alimentati in media tensione la facoltà di recedere dal Contratto, ovvero da una sola delle forniture, dandone comuni- cazione al Fornitore a mezzo raccomandata con avviso di ricevi- mento nell’osservanza di un preavviso comunque non inferiore a 6 (sei) mesi.
7.4 Il recesso del Cliente per sostituzione del fornitore dovrà es- sere comunicato al Fornitore, a pena di sua radicale e insanabile inefficacia, tramite il nuovo esercente.
7.5 Il recesso del Cliente dal Contratto in epoca antecedente alla sua scadenza ovvero comunque l’esercizio della facoltà di re- cesso o disdetta senza l’osservanza dei termini contrattualmen- te previsti darà luogo alternativamente – a discrezione assoluta del Fornitore – alla prosecuzione del Contratto sino alla scadenza ovvero al termine per il recesso ovvero al pagamento, a titolo di penale, di un importo rispettivamente pari a 0,05 € per ogni mc di differenziale positivo tra il volume annuo di prelievo indicato dal Cliente nella Richiesta di fornitura e/o comunicato dal Di- stributore e il volume di prelievo registrato relativamente al PdR alla data di efficacia del recesso (qualora il recesso si riferisca al rapporto di fornitura di gas naturale) o 0,03 € per ogni Kwh di differenziale positivo tra il volume annuo di prelievo indicato dal Cliente nella Richiesta di fornitura e/o comunicato dal Distribu- tore e il volume di prelievo registrato relativamente al POD alla data di efficacia del recesso (qualora il recesso si riferisca al rapporto di fornitura di energia elettrica).
7.6 Per la/e disattivazione/i della/e fornitura/e, nella/e fattura/e di chiusura del/i Contratto/i, verranno addebitati i costi previsti dal Distributore per tale attività.
Art. 8 - Qualità del gas e modalità della fornitura
8.1 Le Parti concordano di assumere come valide le determina- zioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal tra- sportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore. Il gas viene fornito al Punto di Riconsegna alla pres- sione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell’Impianto di Distribuzione. Il Fornitore non potrà essere in alcun modo rite- nuto responsabile in caso di diminuzione o di limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all’eserci- zio dell’Impianto di Distribuzione.
Art. 9 - Usi consentiti dell’energia elettrica e del gas na- turale
9.1 Al momento della sottoscrizione della Richiesta, il Cliente indica gli usi che intende fare dell’energia elettrica e del gas naturale. Nel caso in cui il Cliente usi il gas naturale e/o l’energia elettrica forniti per usi diversi da quelli dichiarati, il Fornitore potrà sospendere o far sospendere immediatamente la fornitura o richiedere l’immediata sospensione al Distributore, salva in ogni caso la facoltà di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e il risarcimento di ogni eventuale danno.
9.2 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità mas- sima installata; il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso del gas naturale e/o dell’energia elettrica in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di sicu- rezza.
9.3 È vietata la rivendita o la cessione del gas naturale e/o dell’energia elettrica a terzi, pena l’immediata sospensione del- le forniture fino alla cessazione della condotta vietata e all’inte- grale rifusione del danno subito.
9.4 La fornitura di energia elettrica non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni diverse dai punti di consegna indicati nella Richiesta, pena l’immediata sospensione della fornitura, salvo il risarcimento del danno.
9.5 In sede di sottoscrizione della Richiesta verranno acquisiti i dati comunicati dal Cliente e firmati per accettazione in cal- ce alla stessa Richiesta. In caso di difformità dei dati dichiarati dal Cliente finale rispetto a quelli comunicati dal Distributore, avranno prevalenza questi ultimi.
Art. 10 - Adeguamenti dei POD e/o dei PdR
10.1 Il Cliente, con la sottoscrizione della Richiesta di fornitura, garantisce la piena idoneità e adeguatezza del POD e/o del PdR al ricevimento della fornitura e la piena conformità alla norma- tiva vigente, dichiarandosi sin d’ora consapevole delle conse- guenze derivanti dall’eventuale mendacio di tali sue dichiarazio- ni tenuto conto, peraltro, delle prerogative previste dai contratti di trasporto, distribuzione e dispacciamento.
10.2 Qualora nel corso del Contratto, per qualsiasi ragione, i PDR e/o i POD non fossero più idonei o adeguati, è onere del Cliente provvedere al loro adeguamento inoltrando – entro e non oltre 3 (tre) giorni dall’accertamento del loro malfunzionamento e/o dall’accertamento della loro sopravvenuta inidoneità – ido- nea richiesta scritta al Fornitore ai fini della sua trasmissione al Distributore competente: ogni costo, spesa e onere correlato all’intervento del Distributore a mente del presente paragrafo rimarrà interamente a carico del Cliente.
10.3 Sino all’adeguamento il Fornitore è liberato da responsabi- lità per possibili sospensioni o interruzioni delle forniture.
Art. 11 - Corrispettivi delle forniture
11.1 Il Cliente è tenuto a pagare al Fornitore, per le forniture da questo eseguite, i prezzi finali risultanti dall’offerta econo- mica proposta per ognuna di esse rispettivamente in “Allegato A - Condizioni economiche gas” e/o in “Allegato B - Condizioni economiche energia elettrica”, condizioni tutte che il Clien- te dichiara di aver esaminato, di ben conoscere, di accettare e di considerare parte essenziale ed integrante del Contratto. Il Cliente si dichiara espressamente consapevole che i prezzi finali indicati in allegato si riferiscono alle uniche componenti di vendita (come definite dal TIVG) e, salvo diversa previsione dell’Offerta del Fornitore, non includono le quote di distribuzio- ne, trasporto e accise.
11.2 Il Cliente dichiara espressamente di conoscere che il prez- zo di somministrazione del gas naturale, come indicato in Alle- gato A, non include le accise, l’imposta sul valore aggiunto e gli altri oneri, fiscali e non, disposti per legge o per provvedimento delle autorità competenti. Tali oneri restano a carico del Cliente e i valori di questi verranno indicati in bolletta. Le informazioni sulle correnti aliquote d’imposta sono rese disponibili dal Forni- tore al Cliente sul sito internet xxx.xxxx-xxx.xx.
11.3 Il Cliente dichiara espressamente di conoscere e accet- tare, rinunciando sin d’ora a ogni eventuale futura eccezione, contestazione o pretesa in merito, che ai fini del computo del corrispettivo della somministrazione da esporre in fattura, il For- nitore terrà conto altresì dei corrispettivi di fornitura dell’energia elettrica relativa alle perdite di rete, quantificata in conformità con la disciplina vigente.
Art. 12 - Mandati per il Contratto di dispacciamento e di trasporto e oneri per i relativi servizi
12.1 Per quanto attiene alla fornitura di energia elettrica, il Cliente, ai sensi della delibera AEEG n.111/06 e ss.mm.ii., con- ferisce con la sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la sua durata a Simp Gas s.r.l., o a società da essa a ciò deman- data, apposito mandato senza rappresentanza ex art. 1705 del codice civile per la stipulazione del contratto di trasporto con il Distributore locale - la cui inefficacia costituisce condizione
risolutiva del presente Contratto, posta nell’esclusivo interesse del Fornitore - con contestuale manleva della stessa mandata- ria da qualsiasi responsabilità inerente, discendente, derivante o in qualunque modo connessa al trasporto dell’energia elettri- ca nonché per la stipulazione dei contratti di dispacciamento con Xxxxx s.p.a. Inoltre, al fine di partecipare all’assegnazione di diritti d’importazione di energia dall’estero, all’assegnazione di bande di capacità di trasporto, sia annuali che infra annuali, conformemente alla normativa che Terna s.p.a. o altre autorità competenti adotteranno, nonché all’assegnazione delle bande di capacità produttiva, il Cliente conferisce sin d’ora e per tutta la durata del Contratto, mandati senza rappresentanza in via esclusiva e deleghe, nonché rilascia dichiarazioni di interesse, in favore di Xxxx Gas o a società da essa a ciò demandata per i/il punti/o di prelievo forniti con il presente Contratto. Inoltre il Cliente si impegna sin d’ora e per tutta la durata del Contratto, a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentire a Simp Gas o a società da essa a ciò demandata di partecipare alle procedure di cui al presente articolo. In caso di risoluzione anticipata del Contratto, i diritti resteranno acquisiti a titolo gratuito da Simp Gas o da società da essa demandata. Infine il Cliente delega sin d’ora Simp Gas, o la società da essa demandata, a richiedere i dati storici di consumo di energia elettrica, degli ultimi 24 (ventiquattro) mesi, al Distributore lo- cale di competenza.
12.2 Si intendono a carico del Cliente i corrispettivi per il servi- zio di trasporto e distribuzione. Si intendono a carico del Cliente gli oneri derivanti dal Contratto di dispacciamento come deter- minati dalla suddetta delibera AEEG n.111/06 e ss.mm.ii. 12.3 Il Fornitore addebiterà l’importo di Euro 50,00 (cinquan-ta/00) per ogni richiesta amministrativa. Tale somma potrà
essere modificata unilateralmente dal Fornitore nel corso del Contratto previa comunicazione al Cliente. A titolo esemplifica- tivo e non esaustivo per richiesta amministrativa si intende: la variazione di intestazione della/e forniture, il subentro, le richie- ste verso i distributori.
12.4 Sottoscrivendo la Richiesta il Cliente recede dai precedenti contratti di fornitura in essere con altri esercenti e conferisce a Simp Gas S.P.A. mandato irrevocabile ex art. 1723 comma 2 del codice civile, nell’interesse anche di quest’ultima, per l’invio delle comunicazioni a tal fine necessarie, intendendosi tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le comunicazioni di re-cesso, disdetta, richiesta di eventuali dati mancanti.
13 - Mandato alla connessione
13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente, ai sensi della delibera AEEG n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni, conferisce al Fornitore mandato ai fini dell’espleta- mento delle pratiche di connessione (di seguito “Mandato alla Connessione”) per tutti i punti di prelievo oggetto del presente Contratto.
13.2 Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica di cui al TIQE dovranno essere inoltrate al Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario.
13.3 Tali richieste configurano, ai sensi del presente articolo, un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all’attivazio- ne dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi. A tal fine, ferma restando la somministrazione dei mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1719 del codice civile ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le sin- gole prestazioni dall’Allegato B della delibera AEEG n. 348/07ss. mm.ii., il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, un corrispettivo di impor- to pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 11 del TIV, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. Il Fornitore cesserà di dare corso alle richieste del Cliente alla data di cessazione per qualsivoglia causa del Contratto.
13.4 Il Cliente ha la facoltà di revocare il Mandato alla Connes- sione conferito al Fornitore relativamente ai soli punti di prelievo connessi alla rete ad un livello di tensione diverso dalla bassa tensione. Tale revoca dovrà essere comunicata al Fornitore, a pena di sua inefficacia, in forma scritta mediante raccomandata A/R presso i recapiti indicati al successivo articolo 32.
Art. 14 - Programmazione dei prelievi
14.1 È riconosciuta al Fornitore la facoltà di richiedere in ogni tempo al Cliente - anche tramite fax o email - la programmazio- ne dei prelievi per ogni punto di fornitura alimentato: il Cliente sarà tenuto a comunicare al Fornitore, a sua semplice richiesta, i dati necessari ai fini della programmazione del prelievo entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
14.2 L’inadempienza del Cliente agli obblighi del paragrafo 14.1 darà facoltà al Fornitore di risolvere il Contratto ai sensi dell’ar- ticolo 1456 del codice civile, impregiudicato il diritto all’azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.
Art. 15 - Rilevazione dei prelievi
15.1 I volumi mensili di gas naturale da fatturare saranno rile- vati tramite lettura diretta dal parte del Distributore locale e da quest’ultimo messi a disposizione del Fornitore conformemente alla delibera ARG/gas n. 69/09 ss.mm.ii.. Il Distributore locale effettuerà un tentativo di raccolta della lettura secondo le se- guenti cadenze:
• almeno una volta in ciascun anno civile, per i PdR con con- sumi fino a 500 Smc/anno;
• almeno una volta ogni sei mesi in un anno civile, per i PdR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/ anno;
• almeno una volta al mese per PdR con consumi superiori a 5000 Smc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% (novanta per cento) ai consumi medi mensili.
Gli eventuali tentativi di lettura non andati a buon fine verranno comunicati al Cliente Finale e nella fattura/bolletta verranno ad- debitati pertanto consumi stimati calcolati secondo le prescri- zioni della delibera AEEG n. 17/07 e ss.mm.ii., sulla base dei dati del consumo storico del Cliente o comunicati dal Distributore locale.
Il Cliente, nel prendere atto che le operazioni di rilevazione dei prelievi sono effettuate a esclusiva cura del Distributore locale e che in nessun caso Simp Gas è legittimata all’effettuazione delle stesse in luogo del medesimo Distributore locale, espres- samente esonera Simp Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni eventuale errore ovvero a eventuali ritardi nella rilevazione, rinunciando sin d’ora a ogni eventuale pretesa nei suoi riguardi.
15.2 I volumi di energia elettrica verranno comunicati al Forni- tore dal competente Distributore locale che, come previsto dai disposti dell’AEEG, è tenuto ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica nei casi in cui i punti sono trattati monorari:
a) almeno una volta all’anno per i POD con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
b) almeno una volta al mese per i POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Qualora il dato relativo all’effettivo prelievo di potenza del Clien- te nel periodo rilevante ai fini della fatturazione non sia reso disponibile al Fornitore dal competente Distributore, il Fornitore addebiterà al Cliente in base a stima la quota potenza, che ver- rà ritenuta equivalente alla potenza impegnata o alla potenza disponibile, secondo quanto dichiarato dal Distributore; salvo conguaglio, con la prima fattura utile successiva alla disponi- bilità del dato effettivo.
Il Cliente, nel prendere atto che le operazioni di rilevazione dei prelievi sono effettuate a esclusiva cura del competente Di- stributore locale e che in nessun caso Simp Gas è legittimata all’effettuazione delle stesse in luogo del medesimo, espressa- mente esonera Simp Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni eventuale errore ovvero a eventuali ritardi nella rilevazione, rinunciando sin d’ora a ogni eventuale pretesa nei suoi riguardi anche correlatamente all’emissione, da parte del Fornitore, di fatture in rettifica di precedenti relativamente alle quali risultino eventuali errori di misurazione.
15.3 Il Cliente potrà effettuare mensilmente l’autolettura delle forniture, a pena di decadenza, tra l’ultimo giorno lavorativo e il primo giorno lavorativo del mese successivo secondo le se- guenti modalità:
a) via web nell’apposita sezione del sito internet del Fornitore dedicata a tale operazione;
b) tramite il numero verde gratuito.
I numeri telefonici di riferimento sono indicati nei documenti contrattuali o riportati in fattura.
In caso di assenza di lettura dei Misuratori gas si procederà a stima secondo le modalità indicate al precedente art. 15.1; per la fornitura di energia elettrica verrà preso in considerazione il consumo medio mensile rilevato dal valore dichiarato dal Clien- te nella Richiesta, ovvero come indicato all’art. 14 delle presenti CGS. Il consumo annuo potrà essere rideterminato in funzio- ne dei volumi effettivi rilevati. La stima dei prelievi di energia elettrica sarà effettuata su base giornaliera con una ripartizione costante.
16 - Fatturazione
16.1 La fatturazione avverrà, unitamente o separatamente per le forniture di energia elettrica e gas naturale, con cadenza men- sile per importi non inferiori a Euro 30,00 (trenta/00): qualora gli importi da fatturare siano inferiori a tale valore soglia, gli stessi saranno automaticamente addebitati nella fattura successiva.
16.2 La fatturazione con prezzo monorario potrà essere emessa solo su punti di consegna di energia elettrica non dotati di Mi- suratore orario, come previsto dalla normativa in vigore per il mercato vincolato; in presenza di contatore elettronico, anche se installato in corso dell’esecuzione del Contratto, il Fornitore emetterà le fatture secondo le fasce orarie previste; la fattura- zione “Peak - Off Peak” potrà essere applicata solamente per punti di consegna aventi potenza installata superiore a 55 (cin- quantacinque) Kw.
16.3 In mancanza di autolettura o di comunicazione al Fornitore delle letture da parte dei Distributori competenti, la fatturazione avverrà secondo quanto previsto al precedente art. 15 (Rile- vazione dei prelievi). Il conguaglio sui consumi avverrà solo in occasione di letture effettive realizzate dal Distributore o tramite autolettura qualificata da parte del Cliente.
16.4 Il Cliente dichiara di conoscere e di accettare, rinunciando sin d’ora a ogni eventuale eccezione o pretesa in merito, che la lettura effettiva potrà avere ad oggetto i prelievi registrati rela- tivamente al POD e/o al PdR nell’arco temporale dei 5 (cinque) anni di fornitura antecedenti alla data di realizzazione della let- tura medesima: per l’effetto il Cliente sin d’ora si impegna a corrispondere gli importi che risulteranno dallo stesso dovuti in esito alle consequenziali operazioni di conguaglio, ogni eccezio- ne sin d’ora rimossa.
17 - Pagamento
17.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo esposto in fattura nel termine di scadenza ivi indicato e sono ammessi pagamenti rateali solo nei casi previsti dalle dispo- sizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. Il pagamento dell’importo dovrà essere effettuato dal Cliente se- condo le modalità indicate nella Richiesta di fornitura e nessuna contestazione potrà costituire valido motivo di sospensione dei pagamenti.
17.2 In caso di ritardo nel pagamento di tutto o di parte del corrispettivo esposto in fattura superiore a 10 (dieci) giorni ri- spetto al termine di scadenza ivi previsto, il Fornitore si riserva di attivare le procedure previste in caso di morosità del cliente, inclusa la sospensione della fornitura a mente del successivo articolo 19.
17.3 Qualora il Cliente ritenga di aver pagato, per errore di let- tura o di fatturazione (esclusa espressamente ogni facoltà di contestazione circa la congruità dei dati di stima), una somma superiore a quella dovuta, deve presentare reclamo al Fornitore per ottenere l’eventuale conguaglio. In presenza di accertati er- rori di fatturazione a danno del Cliente, il Fornitore comunicherà a quest’ultimo l’avvenuta rettifica provvederà all’accredito delle somme che risultino corrisposte in eccesso secondo i termini prescritti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il reclamo sia respinto, il Cliente è tenuto a pagare l’importo già richiesto, oltre agli interessi di mora a decorrere dalla scadenza della bolletta e ad eventuali ulteriori spese (comprese quelle di verifica), co- municati dal Fornitore al Cliente nella bolletta successiva o con apposito avviso.
17.4 Salve diverse previsioni contenute nelle condizioni econo- miche di fornitura, in caso di ritardato pagamento delle fatture alla somma dovuta si applicherà: (a) quando dovuta dal Cliente Domestico, l’interesse di mora previsto all’art. 2 del d.lgs. n. 213 del 1998 ss.mm.ii., aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali, per ogni giorno di ritardato pagamento e sen- za formale messa in mora da parte del Fornitore; (b) al Cliente Non Domestico, interessi moratori conformemente alle previ- sioni del d.lgs. 231/2002 ss.mm.ii.; per ogni giorno di ritardato pagamento e senza necessità di previa formale messa in mora da parte del Fornitore.
17.5 Relativamente ai contratti sottoscritti dal Cliente ai fini del- la fornitura presso una pluralità di POD o di PdR, il Cliente sarà tenuto al pagamento dell’intero importo esposto in fattura, salvo diritto al conguaglio - relativamente a tutti o ad alcuni soltanto dei POD o dei PdR - nella fattura successiva.
18 - Deposito cauzionale e forme di garanzia
18.1 Sottoscrivendo la Richiesta il Cliente si impegna a garan- tire la fornitura di gas e/o di energia elettrica tramite la costitu- zione di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria a garanzia dei prelievi effettuati, secondo i seguenti importi per singolo POD o PdR:
per la fornitura di gas: a) Euro 30,00 per i prelievi di gas per i Clienti Domestici e per prelievi annui fino a 500 Stmc per i Clienti non Domestici; b) Euro 90,00 (novanta/00) per prelievi annui di gas naturale da 501 (cinquecentouno) a 1.500 (mil- lecinquecento) Smc; c) Euro 150,00 (centocinquanta/00) per prelievi annui di gas naturale da 1501 (millecinquecentouno) a
2.500 (duemilacinquecento) Smc; d) Euro 300,00 (trecento/00) per prelievi annui da 2.501 (duemilacinquecentouno) a 5.000 (cinquemila) Smc; e) pari al bimestre consecutivo di maggior prelievo per prelievi annui superiori a 5.000 (cinquemila) Smc. per la fornitura di energia: a) Euro 30,00 per i prelievi di ener- gia per i clienti domestici; b) Euro 50,00 per prelievi annui di energia sino a 2.000 Kwh; c) 4 eurocent/Kwh per prelievi su- periori a 2.000 Kwh e fino a 20.000 Kwh./annui stimati; d) pari al bimestre consecutivo di maggior prelievo per prelievi annui superiori a 20.000 Kwh.
Il Fornitore si riserva la facoltà di sollevare il Cliente Domestico dall’obbligo di costituzione del deposito cauzionale in caso di sua sottoscrizione della modalità di pagamento tramite R.I.D..
18.2 Il deposito cauzionale - da ritenersi infruttifero in deroga alle previsioni della delibera AEEG n. 229/01 ss.mm.ii. - opererà per l’intera durata del Contratto e sarà restituito al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione della somministrazione su- bordinatamente al corretto e puntuale adempimento, da parte del Cliente, di tutte le obbligazioni di pagamento assunte in virtù del Contratto.
18.3 È facoltà del Cliente contrarre, in luogo del deposito cau- zionale, una fidejussione bancaria a prima richiesta con rinunzia ai benefici, diritti od eccezioni di cui agli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 cod. civ., conforme al modello pubblicato sul sito xxx.xxxx-xxx.xx.
18.4 Il Fornitore potrà in ogni tempo richiedere al Cliente uno o più adeguamenti del deposito cauzionale o dell’importo garan- tito dalla fideiussione ove il prezzo alla fonte dei servizi som- ministrati subisca un incremento superiore al 10% (dieci per cento) rispetto a quello applicato alla data di sottoscrizione della Richiesta ovvero qualora i consumi effettivamente realizzati dal Cliente siano superiori del 20% (venti per cento) rispetto a quelli indicati nella stessa.
18.5 Sarà facoltà del Fornitore, in caso di inadempimento da parte del Cliente, di incamerare il deposito cauzionale o escu- tere la garanzia sino a concorrenza del credito vantato verso quest’ultimo: l’incameramento del deposito cauzionale ovvero l’escussione della garanzia fideiussoria imporrà al Cliente l’im- mediata ricostituzione del deposito cauzionale o la produzione di una nuova fidejussione a ricostituzione dell’importo da garan- tire, entro il termine di 30 (trenta) giorni: in caso di inadempi- mento del Cliente, il Fornitore avrà facoltà di risolvere il Contrat-
to ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fermo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.
18.6 Il Cliente finale precedentemente fornito dall’esercente la salvaguardia è edotto che, ai sensi dell’art. 8 dell’allegato A alla delibera 4/08 ss.mm.ii., il Fornitore è obbligato a formulare al venditore uscente una proposta irrevocabile di acquisto del cre- dito relativo alle due ultime fatture emesse; quale conseguenza, in caso di accettazione da parte del venditore uscente, il Forni- tore potrà chiedere l’adeguamento della fideiussione sino all’e- stinzione del debito pregresso. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 8 dell’allegato A alla delibera 4/08 ss.mm.ii., il Fornitore abbia acquistato il credito del venditore uscente, esporrà la relativa voce per l’importo corrisposto ai sensi dell’art. 8.6 del medesi- mo allegato A nella prima fattura utile, notificando immediata- mente al cliente l’avvenuta cessione del credito.
19 - Procedura di sospensione della/e fornitura/e
19.1 In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi di fornitu- ra del gas naturale superiore a 10 (dieci) giorni rispetto alla sca- denza indicata nei documenti di fatturazione, il Fornitore invierà al Cliente sollecito di pagamento avente valore di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica cer- tificata (farà fede, rispettivamente, la data apposta sull’avviso di ricevimento ovvero l’attestazione di avvenuta consegna), con- tenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della medesi- ma comunicazione di costituzione in mora, con l’avvertimento che, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospen- sione della fornitura.
Nel sollecito saranno indicate le modalità di comunicazione da parte del Cliente (fax e posta elettronica) dell’avvenuto pa- gamento e i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura (per gli importi indicati dall’AEEG), che rimarranno interamente a carico di quest’ultimo unitamente alle spese postali del sollecito. Il Fornitore, inoltre, addebiterà al Cliente con la fattura successiva l’importo di Euro 20,00 (venti/00), a titolo di spese amministrative per la gestione della pratica di sollecito.
Persistendo la morosità del Cliente oltre il terzo giorno lavora- tivo successivo alla scadenza del termine finale indicato dal Fornitore ai fini del pagamento, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità del Cliente senza ulteriore avviso, impregiudicata in ogni caso ogni azione del Fornitore per il recupero del credito e per il risarcimento di ogni eventuale danno dallo stesso subito. Simp Gas, decorsi 15 (quindici) giorni dalla sospensione della fornitura di gas senza che il Cliente abbia fornito idonea docu- mentazione attestante l’avvenuto pagamento degli importi inso- luti, potrà procedere d’ufficio alla cessazione amministrativa del Contratto. In tal caso il Cliente, per ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo con- tratto di fornitura, previo pagamento di tutti gli importi insoluti.
19.2 In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi di som- ministrazione dell’energia elettrica superiore a 10 (dieci) giorni rispetto alla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, il Fornitore invierà al Cliente sollecito di pagamento avente valore di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, contenente l’invito a provvedere al pa- gamento dell’insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della medesima comunicazione di costituzione in mora (farà fede, rispettivamente, la data apposta sull’avviso di ricevimento ovvero l’attestazione di avvenuta consegna), con l’avvertimento che, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scaden- za del suddetto termine, il Fornitore potrà richiedere al Distribu- tore la sospensione della fornitura.
Nel sollecito saranno indicate le modalità di comunicazione da parte del Cliente (fax e posta elettronica) dell’avvenuto pa- gamento e i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura (per gli importi indicati dall’AEEG), che rimarranno interamente a carico di quest’ultimo unitamente alle spese postali del sollecito. Il Fornitore, inoltre, addebiterà al Cliente con la fattura successiva l’importo di Euro 20,00 (venti/00), a titolo di spese amministrative per la gestione della pratica di sollecito.
Persistendo la morosità del Cliente oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine finale indicato dal Forni- tore ai fini del pagamento, il Fornitore potrà richiedere al Distri- butore la sospensione della fornitura per morosità del Cliente senza ulteriore avviso, impregiudicata in ogni caso ogni azione del Fornitore per il recupero del credito e per il risarcimento di ogni eventuale danno dallo stesso subito.
Resta ferma la facoltà di Simp Gas di risolvere il Contratto per morosità del Cliente ai sensi del successivo articolo 26.
19.3 Per i Clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sus- sistano le condizioni tecniche, il Fornitore, in luogo dell’imme- diata sospensione, potrà procedere, decorso il termine di cui al presente art. 19.2, ad una riduzione della potenza pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi 15 (quin- dici) giorni dalla riduzione di potenza, in caso di persistente mo- xxxxxx, il Fornitore potrà procedere alla materiale sospensione della fornitura.
19.4 Il Fornitore non potrà provvedere alla sospensione per morosità in caso di mancato pagamento di importi inferiori alle garanzie possedute e proficuamente escutibili, salvo il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui le garanzie escusse non vengano ricostituite e/o reintegrate nei termini previsti.
19.5 Il Fornitore provvede a corrispondere al Cliente un inden- nizzo automatico di Euro 30,00 (trenta/00) in caso di sospensio-
ne della fornitura per morosità eseguita nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora ovvero di Euro 20,00 (venti/00) nel caso di sospensione della fornitura per mo- xxxxxx eseguita nonostante (a) il mancato rispetto, da parte del Fornitore, del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a prov- vedere al pagamento, ovvero (b) il mancato rispetto, da parte del Fornitore, del termine massimo, non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi, tra la data di emissione della comunicazione di costi- tuzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio, ovvero (c) il mancato rispetto, da parte del Fornitore, del termine minimo, non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, intercorrente tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore di sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per morosità. È esclusa in detti casi la possibilità per il Fornitore di richiedere al Cliente il pagamento di alcun eventuale e/o ulteriore corrispettivo relativo alla sospen- sione o alla riattivazione della fornitura. L’indennizzo automatico verrà corrisposto al Cliente direttamente o in occasione della prima fattura utile, mediante detrazione dell’ammontare dello stesso dall’importo della fattura, o mediante progressiva detra- zione dalle fatture successive, nel caso in cui la fatturazione evidenzi l’esistenza di un credito del Cliente nei confronti del Fornitore. In ogni caso, l’indennizzo automatico verrà corrispo- sto al Cliente nel termine di 8 (otto) mesi dalla verificazione della sospensione.
Art. 20 - Sospensioni per cause di forza maggiore o lavori sulle reti
20.1 Eventuali interruzioni della fornitura per lavori sulle reti o per provvedimenti di Pubbliche Autorità o per fatto di terzi, unitamente a danni o anomalie causate agli impianti di utiliz- zazione installati a valle della misura, non potranno in alcun modo essere imputati al Fornitore e non daranno luogo ad alcun indennizzo o risarcimento. Parimenti, verranno considerate le sospensioni per cause di Forza Maggiore.
20.2 In nessun caso la mancata erogazione o le interruzioni di cui al paragrafo 20.1 potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del Contratto da parte del Cliente.
Art. 21 - Titolarità, custodia, manutenzione dei misuratori e sicurezza degli Impianti interni.
21.1 I Misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali com- pete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e al loro posizionamento. È responsabilità del Cliente mantenere il Misuratore in buono stato manutentivo e provve- dere alla sua cura e protezione da incuria, intemperie e altri agenti atmosferici in genere.
21.2 Il Cliente si impegna, altresì, a mantenere l’Impianto In- terno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legi- slazione tempo per tempo vigente. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’Impianto Interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente.
21.3 In caso di guasti ai Misuratori, il Cliente deve darne imme- diata comunicazione al Fornitore al fine di permettergli l’ese- cuzione dei necessari interventi e dei consequenziali conguagli dei consumi. Gli incaricati del Fornitore e/o dei gestori delle reti hanno diritto di accedere ai Misuratori in qualsiasi momento per la verifica del loro stato e, a fronte di riscontrate irregolarità, so- spendere le forniture, anche senza preavviso, qualora ricorrano motivi di sicurezza, per tutto il tempo occorrente al Cliente ai fini del loro adeguamento. In tal caso, il Cliente non ha diritto di ottenere dal Fornitore indennizzi, risarcimenti o comunque somme di denaro a fronte degli eventuali danni derivanti dalla detta sospensione.
21.4 Il Cliente può chiedere a Simp Gas la verifica della corret- tezza nella misura dei consumi, che avverrà a cura del compe- tente Distributore. Nel caso in cui l’esito della verifica sia a sfa- vore del Cliente, le relative spese saranno addebitate al Cliente stesso, per un importo pari a quello addebitato dal Distributore a Simp Gas, ai sensi del TIQV e del RQDG.
21.5 Relativamente alla fornitura di energia elettrica, il Cliente, qualora ritenga irregolare il funzionamento del contatore, potrà richiedere al Fornitore la verifica del Misuratore da parte del Distributore elettrico.
21.6 I gruppi di misura utilizzati per la misurazione della/e fornitura/e oggetto del presente Contratto sono quelli attual- mente esistenti presso i Punti di Consegna e/o i Punti di Ricon- segna attuali, come comunicati al Distributore. Il Cliente fornito di gas naturale in media pressione o in bassa pressione ma misurato con un gruppo di misura di classe non inferiore alla G40, può chiedere l’installazione di un idoneo correttore PTZ omologato, con oneri e spese a suo carico. Il Cliente si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ogni evento che infici la perfetta attendibilità degli apparecchi di misurazione presso i PDR e/o POD. Tutti i volumi transitati su contatore meccanico e quindi sprovvisto di correttore PTZ verranno corretti tramite il coefficiente correttivo “C” specifico della fornitura e della loca- lità in cui viene erogato il gas e comunicato dal Distributore al Fornitore al momento dello switching.
21.7 Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la verifica delle apparecchiature di misura al Fornitore, il quale provvede- rà all’invio della richiesta al Distributore competente. Tuttavia il Cliente sarà tenuto a sostenere le spese di verifica qualora i Misuratori risultassero privi di difetti; in caso contrario i Misura- tori dovranno essere sostituiti a cura e spese del proprietario e la ricostruzione dei prelievi errati o non valorizzati dai contatori meccanici o elettronici verrà effettuata dal Distributore, unico soggetto legittimato alle operazioni di misura e delle stesse
responsabile, secondo le modalità stabilite dal Codice di Rete. La ricostruzione dei volumi - effettuata sulla base del consumo registrato in periodi analoghi precedenti e, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di irre- golare funzionamento del Misuratore - darà luogo all’emissione di un documento di conguaglio anche contestualmente alla fat- tura/bolletta secondo le modalità scelte. Il Cliente potrà chiedere la rateazione dell’importo quantificato in n. 3 rate mensili.
Art. 22 - Variazione unilaterale delle clausole e delle condi- zioni contrattuali
22.1 Fatti salvi i casi di variazioni disposte ex lege e le ipotesi di indicizzazione previste dalle condizioni economiche, che si intendono per l’intera durata del Contratto automaticamente recepite, il Fornitore durante il periodo di validità del Contratto avrà la facoltà di variare unilateralmente per “giustificato moti- vo” le condizioni contrattuali.
Ai fini del presente Contratto per “giustificato motivo” si intende
(i) il mutamento reso necessario in conseguenza dell’entrata in vigore di leggi o delibere dell’AEEG; (ii) il venir meno della pos- sibilità di fare riferimento a taluno dei parametri che concorrono alla determinazione del prezzo; (iii) la variazione di particolare entità delle condizioni contrattuali o economiche di approvvi- gionamento del Fornitore; (iv) l’intervenuto mutamento nella struttura o nella denominazione delle componenti tariffarie delle Condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servi- zio di tutela stabilite dall’AEEG in base al TIVG; (v) l’intervenuta modifica nella struttura o nella denominazione delle componenti tariffarie delle Condizioni economiche per i clienti domestici in maggior tutela stabilite in base al delibera AEEG n. 156/07 e ss.mm.ii.
22.2 Non sussiste l’obbligo di invio della preventiva comunica- zione in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’ap- plicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è in- formato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
22.3 Ai sensi dell’art. 13.3 del Codice di Condotta Commerciale la comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:
a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;
b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
c) la decorrenza della variazione proposta;
d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale decisione di esercitare il recesso dal Con- tratto senza oneri.
Le suddette informazioni saranno trasmesse con comunicazio- ne separata rispetto ai documenti di fatturazione, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto.
22.4 Salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni unilaterali di cui al presente articolo saranno applicate a partire dall’inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello di comunicazione delle stesse da parte del Fornitore al Cliente in forma scritta, considerandosi decorrente il sud- detto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte dell’esercente la vendita.
22.5 È fatto salvo il diritto del Cliente di recedere, senza one- ri, dal Contratto in caso di variazioni unilaterali che comportino condizioni più onerose a suo carico, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da trasmettersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della co- municazione di variazione e nell’osservanza di un preavviso di 30 (trenta) giorni. Il preavviso decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello del ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
22.6 Il mancato esercizio da parte del Cliente della facoltà di recesso ai sensi del presente articolo equivale a tacita approva- zione delle variazioni proposte dal Fornitore.
Art. 23 - Cessione del Contratto
23.1 Il Fornitore potrà cedere, in tutto o in parte, il Contratto a soggetti che siano in grado di svolgere le forniture oggetto del Contratto ceduto. È fatto divieto al Cliente di cedere il Contratto (anche sotto forma di cessione d’azienda o ramo d’azienda), salvo espressa autorizzazione scritta del Fornitore.
Art. 24 - Oneri fiscali
24.1 Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione delle autorità competenti. Il Contratto a norma dell’art. 5, com- ma 2, del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, è soggetto a registra- zione solo in caso d’uso e il relativo onere grava sulla parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. Art. 25 - Riservatezza e pubblicità
25.1 Le Parti manterranno riservate le informazioni confidenziali di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali siano, comunque, venuti a conoscenza in ragione del Contratto e della sua esecuzione. Le Parti si impegnano altresì a non divulgare tali informazioni a soggetti terzi, sia durante la vigenza del Con- tratto che per i successivi cinque anni. Il Fornitore potrà citare
nelle proprie campagne pubblicitarie o, comunque, a fini promo- zionali, i dati del Cliente, l’area merceologica e l’area territoriale in cui esso opera, nonché le quantità di energia elettrica e di gas ad esso cedute.
Art. 26 - Decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa
26.1 In caso di mancato pagamento anche di una sola fattura alla scadenza indicata nella stessa, il Cliente verrà automatica- mente considerato decaduto dal beneficio del termine per tutte le fatture a Lui intestate ed emesse successivamente a quella insoluta.
Laddove, per il medesimo Cliente, siano attive sia la fornitura di Energia Elettrica che la fornitura di Gas, il mancato pagamento anche di una sola fattura emessa in ragione, indifferentemen- te, di una sola delle due forniture provocherà automaticamente la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186
c.c. di tutte le forniture attive e tutte le fatture successivamente emesse per entrambe le forniture dovranno considerarsi con scadenza a data fattura.
26.2 Il fornitore potrà , inoltre, far valere quale condizione risolu- tiva del contratto l’inefficacia del Contratto di Trasporto. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo sarà dovuto il risarcimento del danno al Fornitore per gli oneri di vet- toriamento dovuti dal Fornitore a terzi per obblighi assunti per ed in conseguenza del xxxxxxxxx.Xxx. 27- Informativa ai sensi dell’art. 13 - d. Lgs. 30.06.2003 n. 196 - codice in materia di protezione dei dati personali.
27.1 Nel rispetto del “Codice della Privacy”, il Cliente è infor- mato che il trattamento dei dati personali da parte di Simp Gas sarà così regolato:
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del Contratto e alla gestione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali successive ed atti ad essa preordinati, nonché per l’adempimento degli obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria.
1.1. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali Previa acquisizione firmata del consenso del Cliente, i dati personali raccolti per dare esecuzione al rapporto contrattuale potranno essere utilizzati dal Fornitore per svolgere attività pro- mozionali e pubblicitarie di servizi e/o prodotti, anche con stru- menti di comunicazione elettronica. L’interessato, al momento della raccolta ed in occasione di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, può opporsi al tratta- mento dei propri dati, in maniera agevole e gratuitamente. Si precisa che il consenso per il trattamento dei dati per finalità di marketing nell’interesse di Simp Gas Srl è del tutto facoltativo e l’eventuale rifiuto non arrecherà alcun pregiudizio circa la cor- retta esecuzione della fornitura.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o com- plesso di operazioni indicate nell’art. 4 comma 1 lettera a) del T.U. concernenti la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, se- lezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento dei dati compete al Titolare e/o ai soggetti preposti alla gestione dei contratti di fornitura in qualità di incaricati del trattamento. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
3. Conferimento dati e rifiuto del conferimento
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di eseguire la vendita-som- ministrazione. Il conferimento dei dati personali comuni è stret- tamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto n. 1 della presente informativa.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comu- nicati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento (dipendenti, collaboratori, agenti, promotori) e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto n. 1 della presente informativa a terzi, soggetti operanti nel setto- re quali il Trasportatore e/o il Distributore e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità connesse alla successiva esecuzio- ne del Contratto.
5. Trasferimento dati all’estero
I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea nell’am- bito delle finalità di cui al punto n. 1 della presente informativa.
6. Diritti dell’interessato
L’art 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’e- sistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a di- sposizione in forma intellegibile. L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modali- tà del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. L’interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
L’interessato che intenda avvalersi dei diritti sopra descritti può
inviare comunicazione mediante posta raccomandata a Simp Gas Srl, Piazza Duca d’Aosta 12, 00000 - Xxxxxx.
7. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Simp Gas Srl con sede legale a Soresina (Cr), Via Triboldi Xxxxxx n. 4, in persona del legale rap- presentante pro tempore, che potrà utilizzarli per tutte le finalità individuate nell’informativa.
8. Responsabile del Trattamento
Responsabile del Trattamento dei dati è il signor Xxxxxxx Xxx- sina con domicilio per la carica in Milano, Piazza Duca d’Xxxxx x. 00 - 00000 XXXXXX.
Art. 28 - Dichiarazione delle Parti
28.1 Il mancato esercizio dei diritti conferiti ad una parte in con- formità al Contratto non sarà considerato una rinuncia a quei diritti, né precluderà l’esercizio degli stessi.
28.2 L’eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità dell’intero accordo, essen- do fatto espressamente obbligo alle Parti di negoziare in buona fede nuove clausole in sostituzione di quelle nulle od annullate.
28.3 Per ogni modifica al Contratto è prevista la forma scritta e la sottoscrizione di entrambe le Parti, pena nullità della stessa. Art. 29 - Reclami
29.1 Il Cliente ha la facoltà di inoltrare reclami formali e/x xxxxxx- dere informazioni al Fornitore mediante l’utilizzo degli appositi moduli reperibili sul sito xxx.xxxx-xxx.xx, presso la sede del Fornitore, oltre che attraverso ogni mezzo utile che permetta di accertare la data del ricevimento del reclamo. Il Cliente ha comunque la facoltà di inviare reclami scritti senza utilizzare il modulo messo a disposizione, purché la comunicazione con- tenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l’identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta: a) nome e cognome, b) indiriz- zo di fornitura e indicazione del POD e/o del PdR relativamente al quale il reclamo è proposto, c) indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura o telematico, d) il servizio cui si riferi- sce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi).
29.2 L’indirizzo per le comunicazioni scritte ed i reclami è quello indicato al paragrafo 32.3.
Art. 30 - Indennizzi automatici
30.1 Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e ge- nerali di qualità come fissati dall’Autorità ai sensi del TIQV ed a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti per il loro mancato rispetto, per quanto di competenza. Il Fornitore provvederà entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allega- ti ai documenti di fatturazione, a fornire al Cliente le informazio- ni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.
Art. 31 - Foro competente
31.1. Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, all’indirizzo presso cui viene erogata la fornitura.
31.2. Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà com- petente, in via esclusiva, il Foro di Milano, salva la competenza inderogabile dei fori di legge.
Art. 32 - Comunicazioni tra le Parti ed elezione di domicilio
32.1 Salvo sia diversamente stabilito in ogni altra e diversa pre- visione del Contratto, ogni eventuale comunicazione o notifica ai sensi dello stesso dovrà essere effettuata ai fini della sua validità per iscritto ed essere trasmessa, anche a mezzo fax o e-mail, nei luoghi di rispettivo domicilio delle Parti.
32.2 Il Cliente elegge domicilio presso l’indirizzo riportato nella Richiesta di Fornitura.
32.3 Salvo sia diversamente stabilito in ogni altra e diversa di- sposizione delle presenti CGS, ogni eventuale comunicazione al Fornitore dovrà essere trasmessa presso la sede operativa di quest’ultimo a Milano, Piazza Duca d’Aosta n. 12, telefono 00 00000000 - fax 00 00000000 - email: xxxx@xxxx-xxx.xx.
32.4 Ogni eventuale variazione dei rispettivi domicili di ciascuna delle Parti dovrà essere comunicata all’altra Parte conforme- mente alle previsioni del presente articolo.
Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341e 1342 c.c. le clausole agli articoli: 4 (Irrevocabilità della richiesta e suo perfezionamento), 5 (Diritto di ripensamento), 6 (Oggetto ed attivazione delle forniture), 7 (Durata contrattuale, automatico rinnovo alla scadenza salvo disdetta e diritto di recesso), 8 (Qualità del gas e modalità della fornitura), 9 (Usi consentiti dell’energia elettrica e del gas naturale), 10 (Adegua- menti dei POD e/o dei PdR), 11 (Corrispettivo delle forniture), 12 (Mandati per il Contratto di dispacciamento e di trasporti e oneri per i relativi servizi), 13 (Mandato alla connessione), 14 (Programmazione dei prelievi), 15 (Rilevazione dei prelievi), 16 (Fatturazione), 17 (Pagamento), 18 (Deposito cauzionale e forme di garanzia), 19 (Procedura di sospensione della/e fornitura/e), 20 (Sospensione per cause di forza maggiore o lavori sulle reti), 21 (Titolarità, custodia, manutenzione dei misuratori e sicurezza degli Impianti interni), 22 (Variazione unilaterale delle clausole e delle condizioni contrattuali), 23 (Cessione del Contratto), 25 (Riservatezza e pubblicità), 26 (Clausola risolutiva espressa), 31 (Foro competente).
Firma del Cliente