Data di pubblicazione: 12/12/2022
Data di pubblicazione: 12/12/2022
Nome allegato: Via Grandi Schema CONTRATTO.pdf
CIG: 9481603252 (1);
Nome procedura: Opere edili ed impiantistiche inerenti l'adattamento dei locali siti al secondo piano dello stabile di xxx Xxxxxx 0 Xxxxxxxx.
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale per la Sardegna
Xxxxx Xxxx 00 – 00000 - Xxxxxxxx
_______________________________________________________________________________________
SCHEMA DI
CONTRATTO D’APPALTO
OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE INERENTI L'ADATTAMENTO DEI LOCALI SITI AL SECONDO PIANO DELLO STABILE DI XXX XXXXXX 0 XXXXXXXX. | |
CIG: 9481603252 | CUP: F22H22000780005 |
importi in euro | ||
1 | Importo esecuzione lavori a corpo | € ---------------- |
2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | € 2.340,50 |
A | Totale contratto appalto (1 + 2) IVA esclusa | € ---------------- |
Il presente contratto, stipulato il giorno , è sottoscritto in forma digitale tra il Direttore regionale
dell’INPS per la Sardegna, sotto indicato al punto a), e l’”appaltatore”, sotto indicato al punto b):
a) Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Roma il 11/10/1964, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’ ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, codice fiscale 80078750587 e partita IVA 02121151001 che rappresenta nella sua qualità di Direttore Regionale per la Sardegna, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b) nato a
( ) il
, residente in
, Via
, in
qualità di titolare dell’impresa ----------------, Via ----------------, ---------------- ( ) - Codice Fiscale e partita
XXX , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «appaltatore»;
a) che con determinazione n. 147 del Direttore Regionale dell’ INPS per la Sardegna, in data 01/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori consistenti in “OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE INERENTI L'ADATTAMENTO DEI LOCALI SITI AL SECONDO PIANO DELLO STABILE DI XXX XXXXXX 0 XXXXXXXX.” per un importo dei lavori da appaltare di euro € 119.365,69, di cui € 2.340,50 per oneri necessari all’attuazione del Piano di Sicurezza e coordinamento;
b) che in seguito a procedura negoziata, con preventiva indagine di mercato condotta su M.E.P.A., approvata con determinazione n. ---------------- del , i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva al
sunnominato appaltatore che ha offerto un ribasso percentuale, sul prezzo a base di gara, del %,
ovvero un importo a corpo di €
(euro
/ ), di cui € (
---- / ) oggetto dell’offerta di ribasso, e € 2.340,50 (duemilatrecentoquaranta/50) per oneri per la
sicurezza già predeterminati dalla Stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla PEC del Responsabile Unico del Procedimento ricevuta con protocollo con la conseguente dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).
2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 9481603252
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: F22H22000780005
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a € ---------------- (euro ---------------- /---------------- ) così dettagliati:
a) € per lavori veri e propri;
b) € 2.340,50 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale così esplicitato è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera ddddd, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6 e 184 del D.P.R. n. 207/2010. L’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati in particolare dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, il computo metrico e il computo metrico estimativo e la documentazione fotografica allegati al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’art. 11 del presente contratto.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’Xxxxxxx approvato con D.M. 19 aprile 2000,
n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ---------------- (---------------- ) all’indirizzo Via ---------------
- e ha comunicato il proprio indirizzo di PEC, Posta Elettronica Certificata, a cui dichiara di voler ricevere ogni comunicazione ufficiale: ---------------- @pec. ----------------
2. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul Conto Corrente corrispondente ad uno dei seguenti codici IBAN comunicati alla stazione appaltante con nota del , unitamente alle
generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso: a) IT ---------------- acceso presso Banco di ---------------- – Filiale di ;
b) IT ---------------- acceso presso Banco di ---------------- – Filiale di ;
c) IT
acceso presso Banca
- Filiale di .
3. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. La consegna di cui al comma 1 è riferita alla consegna dei lavori prevista dal Capitolato Speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all’ultimazione integrale dei lavori, per l’ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste dal Capitolato Speciale, si fa riferimento a quest’ultimo.
Articolo 6. Penale per i ritardi per cause imputabili all’appaltatore
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è
applicata una penale pari al 0,7 per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a € ---------------- (euro --------
/ ).
2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento) dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali, anche indicate nel Capitolato speciale di appalto, che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi. Tali sospensioni dei lavori sono da considerarsi legittime e non possono dare luogo a richieste di maggiori oneri da parte dell’appaltatore.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appalto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intendesse far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i 6 (sei) mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d’Appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e perciò a carico dell’appaltatore, le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per depositi ;
g) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
Articolo 9. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi, al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Se la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento .
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. L’appaltatore può richiedere l’anticipazione nella misura del 20% (ventipercento) dell’importo di contratto, da erogarsi entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa apposita garanzia, con le modalità e alle condizioni di cui agli articoli 35, comma 18 del codice dei contratti e dal Capitolato speciale di appalto.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d’Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della
ritenuta dello 0,50% (zerocinquantapercento) di cui all’articolo 30, comma 5, del codice dei contratti e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore € 30.000,00 (euro trentamila/00).
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del codice dei contratti, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2:
a) se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novantapercento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2, ma non superiore al 95% (novantacinquepercento) dell’importo contrattuale. In tal caso non può, comunque, essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale medesimo.
b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo
103, comma 6, del Codice dei contratti, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo di due anni.
7. In ogni caso se il pagamento è superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila,00), esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.
8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136/2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub- contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP ;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136/2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto;
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
9. Il pagamento avverrà con fatturazione elettronica di cui al D.M. 3 aprile 2013 , n. 55 e circolare Mef n.1 del 31/3/2014 e ss. ii. e mm. utilizzando il codice IPA che individua l’INPS: UF5HHG, e inserendo anche il seguente codice specifico d’Istituto: 1780-ST10040090.
10. La fattura dovrà indicare obbligatoriamente: codice CIG, codice CUP, importo imponibile, importo IVA, tipo prestazione eseguita (oggetto del contratto) e le modalità di pagamento prescelte (banca, codice iban, etc).
11. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle fatture emesse è soggetta allo split payment secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2014 art.1, comma 629, decreto pubblicato in G.U. il 27/01/2015 e circolare n. 1/e del Mef.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine fissato in 30 (trenta) giorni, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al
Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’Art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il Certificato di Collaudo provvisorio (o regolare esecuzione se previsto dalla stazione appaltante) deve essere emesso entro 6 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. La regolare esecuzione deve essere emessa invece entro 3 mesi.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del Certificato di Regolare Esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) xxxxx nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
k) svolgimento delle prestazioni oggetto di avvalimento da risorse umane e strumentali diverse da quelle dell’impresa ausiliaria;
l) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A., per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 16. Controversie.
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore al 10%, il Responsabile del Procedimento - acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo -
formula una proposta motivata di accordo bonario entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione verificando: le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuando eventuali ulteriori audizioni, raccogliendo dati, informazioni e pareri e accertando la disponibilità di ulteriori risorse economiche.
2. Tale proposta di accordo xxxxxxx viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
3. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;
b) che il loro importo sia compreso tra il 5% (cinquepercento) e 15% (quindicipercento) dell’importo contrattuale.
4. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del Certificato di Collaudo provvisorio/di Regolare Esecuzione.
5. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.
6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Cagliari con esclusione della competenza arbitrale.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 105, commi 9, 13 e 14 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all’articolo 30 commi 5 e 6 del codice dei contratti e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito DURC - Documento unico di regolarità contributiva in data ---------------- prot. INAIL---------------- .
L’appaltatore ai sensi 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII del ha consegnato alla stazione appaltante:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità;
7. L’appaltatore dichiara inoltre di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo criterio «incident and injury free».
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del 1998 e dalla Comunicazione Antimafia liberatoria rilasciata dal Ministero dell’Interno e acquisita tramite procedura AVCPass e richiesta alla Prefettura competente.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Restano, comunque, fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei limiti di cui all’art. 105 comma 13 del Codice dei contratti.
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA numero
/ in data
rilasciata dalla società
agenzia di
per l'importo di €
(euro
/ ) pari al
% ( per
cento) dell'importo del presente contratto, ridotto in ragione del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, come risulta anche dal certificato SOA.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80% (ottantapercento) dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% (ventipercento) cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/collaudo, con polizza numero --
/ in data
rilasciata dalla società
, come segue:
a) per le opere oggetto del contratto pari ad euro 200.000,00, per opere preesistenti euro 200.000,00, per demolizioni e sgomberi euro 100.000,00 ripartito appunto come da Capitolato Speciale d’Appalto;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale a sinistro di euro 500.000,00.
3. L’appaltatore dichiara che le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a. Il Capitolato Speciale d’ Appalto, articolato in:
1. Parte I (Norme generali)
2. Parte II (Specificazione delle prescrizioni tecniche );
b. gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
c. l’elenco prezzi unitari;
d. il computo metrico estimativo;
e. i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 100 del d.lvo. 81/2008;
f. il cronoprogramma;
g. le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
h. il Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145 del 2000 per quanto ancora in vigore e per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’appalto.
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora i vigore.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto: inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) inclusi gli eventuali onorari per stipula notarile; sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio/di Regolare Esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Articolo 26 . Tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il presente contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata e la registrazione dello stesso è prevista in caso d’uso.
Letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della Stazione Appaltante Direttore regionale INPS per la Sardegna Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (firmato digitalmente) | Il Rappresentante dell’Appaltatore Titolare dell’impresa ---------------- ---------------- (firmato digitalmente) |