Contratto di assicurazione a copertura della rc di amministratori, dirigenti e sindaci di societa'
Contratto di assicurazione a copertura della rc di amministratori, dirigenti e sindaci di societa'
con coperture di rc patrimoniale per la societa'
DUAL Business Protection
Il presente fascicolo informativo, contenente:
◼ Nota informativa
◼ Condizioni di assicurazione
◼ Glossario
◼ Modulo di proposta
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Arch Insurance Company (Europe) Ltd.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Arch Insurance Company (Europe) Ltd. e’ parte di Arch Capital Group Ltd.
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E SINDACI DI SOCIETA'
CON COPERTURE DI RC PATRIMONIALE PER LA SOCIETA'
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione (nel seguito: il "Contratto") prima della sottoscrizione della Polizza .
A. Informazioni sull'impresa di assicurazioni
1. Informazioni generali
Il Contratto è stipulato con:
Arch Insurance Company (Europe) Limited (nel seguito anche gli "Assicuratori").
• Sede legale: 0xx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx 00, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx XX0X0X0, Xxxxxx (Xxxxx Xxxxx)
• Sede Secondaria (Rappresentanza Generale) in Italia: Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
- Telefono: 0000 000 000 0000/0000 00 000000
- Fax: 0000 000 000 0000/0000-00 00000000
- Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
- e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
• Provvedimento di autorizzazione a svolgere l'attività assicurativa in Italia: n. 1905- 600964 in data 16 febbraio 2005
• Numero iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 100052
Arch Insurance Company (Europe) Limited svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni nonché ai sensi di quanto previsto all'art. 23 del Codice delle Assicurazioni attraverso la propria Rappresentanza Generale avente sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0.
Arch Insurance Company (Europe) Limited è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Regno Unito): Financial Services Authority (FSA), con sede in 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, X00 0XX, Xxxxxx (Xxxxx Xxxxx).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
L'ammontare del patrimonio netto di Arch Insurance Company (Europe) Limited è pari ad Euro 68.833.000,00, di cui Euro 56.355.000,00 di capitale sociale ed Euro 10.478.000,00 di, riserve patrimoniali.
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni di Arch Insurance Company (Europe) Limited (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a 123,9%.
B. Informazioni sul Contratto
Il Contratto è stipulato con tacito rinnovo. Avvertenza!
In mancanza di disdetta da parte della Società o degli Assicuratori, a mezzo di lettera raccomandata spedita, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni prima del termine del Periodo di Assicurazione indicato nel Contratto.
Il Contratto si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo che nei seguenti casi:
✓ attivo della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato superiore ad Euro 75.000.000,00;
✓ stato di insolvenza della Società;
✓ messa in liquidazione della Societa’
✓ operazioni di fusione e/o scissione da parte della o che coinvolgano la Società;
✓ ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
✓ mutamento dell'oggetto sociale della Società;
✓ perdite (dopo le imposte) da parte della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato in misura eccedente il 25% (venticinque per cento) del patrimonio netto.
Il Contratto non si rinnoverà anche nel caso in cui durante la vigenza della stessa siano state notificate agli Assicuratori Circostanze e/o Richieste di Risarcimento.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 5 (“Procedure di rinnovo”) della Sezione VII ("Condizioni di Assicurazione"), nonché alla lettera B ("Periodo di Osservazione") di cui alla Sezione III ("Estensione della Copertura") del Contratto.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dal Contratto sono:
1. responsabilità civile degli Amministratori.
Il Contratto offre una limitata copertura anche:
2. della responsabilità civile (con esclusione, tra gli altri casi, della responsabilità contrattuale) della Società, nonchè
3. della responsabilità civile della Società e degli Amministratori in materia di diritto del lavoro.
Ai fini della descrizione dettagliata delle coperture offerte dal Contratto si rinvia alle Sezioni: I ("Definizioni"), II ("Oggetto dell’assicurazione"), III (“Estensioni alla Copertura”) IV ("Esclusioni") del Contratto.
Avvertenza!
Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, così come condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.
• Per le esclusioni si rinvia a quanto previsto nella Sezione IV ("Esclusioni") del Contratto.
• Per le limitazioni si rinvia alla Sezione I ("Definizioni") ed alle clausole evidenziate in colore grigio nel Contratto.
• Per le condizioni di sospensione della garanzia si rinvia a quanto previsto all'art. 2 della Sezione VII ("Condizioni Generali") del Contratto.
Avvertenza!
Le garanzie di cui al Contratto si intendono prestate sino alla concorrenza del Limite di Indennizzo o sottolimite di indennizzo (ove previsto) indicati nel Contratto.
Le prestazioni assicurative sono soggette ad applicazione di Franchigie indicate nel Contratto.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla lettera C della Sezione V ("Determinazione delle somme risarcibili da parte degli Assicuratori") del Contratto.
Per facilitare la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione delle Franchigie, dei Limiti di Indennizzo e dei sottolimiti di indennizzo, con alcune esemplificazioni numeriche:
Esempio 1: Prestazione soggetta all’applicazione della Franchigia in caso di PERDITA inferiore al LIMITE DI INDENNIZZO:
LIMITE DI INDENNIZZO: | € 500.000,00 |
Ammontare della PERDITA: | € 150.000,00 |
FRANCHIGIA: | € 5.000,00 |
Indennizzo: | € 145.000,00 |
Esempio 2: Prestazione soggetta all’applicazione della Franchigia in caso di PERDITA superiore al LIMITE DI INDENNIZZO:
LIMITE DI INDENNIZZO: | € 500.000,00 |
Ammontare della PERDITA: | € 600.000,00 |
FRANCHIGIA: | € 5.000,00 |
Indennizzo: | € 500.000,00 |
Esempio 3: Prestazione soggetta all’applicazione del sottolimite di indennizzo in caso di PERDITA inferiore al relativo ammontare:
Sottolimite di indennizzo: | € 175.000,00 |
Ammontare della PERDITA: | € 150.000,00 |
FRANCHIGIA: | nessuna |
Indennizzo: | € 150.000,00 |
Esempio 4: Prestazione soggetta all’applicazione del sottolimite di indennizzo in caso di PERDITA superiore al relativo ammontare:
Sottolimite di indennizzo : | € 175.000,00 |
Ammontare della PERDITA: | € 250.000,00 |
FRANCHIGIA: | nessuna |
Indennizzo: | € 175.000,00 |
Esempio 5: Prestazione soggetta all’applicazione del LIMITE DI INDENNIZZO e del sottolimite di indennizzo in caso si verifichino più PERDITE concernenti sia la Sezione I, punto 1 (copertura della responsabilità civile degli AMMINISTRATORI) sia la Sezione I, punto 2 (copertura della responsabilità civile della SOCIETA’):
LIMITE DI INDENNIZZO per la Sezione I, punto 1 | |
(copertura della responsabilità civile degli AMMINISTRATORI): | € 5.000.000,00 |
Sottolimite di Indennizzo per la Sezione I, punto 2 | |
(copertura della responsabilità civile della SOCIETA’): | € 500.000,00 |
Ammontare della PERDITA relativa alla Sezione I, punto 1: | € 4.700.000,00 |
Ammontare della PERDITA relativa alla Sezione I, punto 2: | € 500.000,00 |
FRANCHIGIA (applicabile esclusivamente alla copertura prevista | |
dalla Sezione I, punto 2 della Polizza): | € 5.000,00 |
Indennizzo relativo alla PERDITA imputabile alla | |
Sezione I, punto 1 della Polizza: | € 4.700.000,00 |
Indennizzo relativo alla PERDITA imputabile alla | |
Sezione I, punto 2, della Polizza: | € 300.000,00 |
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine a Circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza!
La Società e gli Amministratori sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Le informazioni o le dichiarazioni inesatte od incomplete o le reticenze rese dal soggetto legittimato a fornirle relative a circostanze tali che gli Assicuratori non avrebbero prestato il loro consenso, o non lo avrebbero prestato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, possono compromettere il diritto alla prestazione.
Avvertenza!
Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che prevedono cause di annullamento del Contratto.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto richiamato all'art. 1 della Sezione VII ("Condizioni Generali di assicurazione") del Contratto.
Avvertenza!
Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, così come disciplinato dall’art. 1895 del codice civile.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
La Società e gli Amministratori dovranno dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.
Per gli aspetti di dettaglio e per gli effetti dell'aggravamento e/o diminuzione del rischio si rinvia a quanto previsto rispettivamente agli artt. 6 ("Aggravamento del rischio") e 7 ("Diminuzione del rischio") di cui alla Sezione VII ("Condizioni Generali di assicurazione") del Contratto.
Nel seguito è indicato un caso di aggravamento di rischio:
✓ con riferimento agli Amministratori ed alla Società: il mutamento dell'oggetto sociale della Società.
✓ con riferimento agli Amministratori ed alla Società: la costituzione e/o l’acquisizione di una Controllata operante nei settori bancario, assicurativo e più in generale qualsiasi soggetto operante nel settore del credito e della finanza.
✓ con riferimento agli Amministratori ed alla Società: : la costituzione e/o l’acquisizione di una Controllata, i cui titoli sono ammessi alla negoziazione di un mercato regolamentato.
In considerazione delle peculiarità delle coperture previste dal Contratto, non sono
configurabili casi di diminuzione del rischio
.
6. Premi
Il Contratto prevede il pagamento annuale del Premio in un’unica soluzione.
Qualora espressamente concordato con gli Assicuratori ed indicato nel Certificato, il pagamento del Premio potrà essere frazionato in una o più rate.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 2 (“Pagamento del premio”) di cui alla Sezione VII ("Condizioni Generali di assicurazione") del Contratto.
Il pagamento del Premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato agli Assicuratori o all’intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità.
Avvertenza!
Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte degli Assicuratori e/o dell'intermediario.
7. Rivalse
Avvertenza!
In caso di pagamento di somme da parte degli Assicuratori ai sensi del Contratto, essi saranno surrogati, fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate, nei diritti della Società e/o degli Amministratori verso i terzi responsabili.
Quanto ai presupposti e agli effetti dell'esercizio da parte degli Assicuratori dei diritti di surrogazione si rinvia a quanto previsto all'art. 10 (“Diritto di Surrogazione”) della Sezione VII ("Condizioni Generali di assicurazione") del Contratto.
8. Diritto di recesso
Il Contratto cessera’ ogni effetto:
• dopo 30 giorni dalla ricezione da parte degli Assicuratori di una disdetta scritta dalla Contraente, resa in virtù di una delibera di risoluzione validamente adottata dal consiglio di amministrazione;
• immediatamente, a fronte della ricezione da parte della Contraente di una lettera di recesso degli Assicuratori, per mancato pagamento del premio entro la scadenza prevista.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 13 ("Cessazione") di cui alla Sezione VII ("Condizioni Generali di assicurazione ") del Contratto.
.9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto
(i) Prescrizione
I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c..
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
(ii) Decadenza
Ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile l’inadempimento doloso dell’obbligo di avviso o di salvataggio comporta la perdita del diritto al risarcimento dell’Assicurato.
10. Legge applicabile al Contratto
Il Contratto é soggetto alla e regolato dalla legge italiana.
11. Regime Fiscale
L'aliquota d'imposta a carico dell'Aderente è pari al 22.25%
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo
Avvertenza!
A parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile "Avviso dell'Assicuratore in caso di Sinistro" si precisa che gli Amministratori o la Società o suoi aventi diritto dovranno dare avviso di ogni Circostanza e/o Richiesta di Risarcimento agli Assicuratori a:
Dual Italia S.p.A., Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, Tel. 00-00000000, fax 00-00000000, e-mail xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx o xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx entro 30 (trenta) giorni da quello in cui la Circostanza e/o Richiesta di Risarcimento si è verificata oppure da quello in cui ne hanno avuto conoscenza.
La denuncia di qualsiasi Circostanza e/o Richiesta di Risarcimento dovrà essere effettuata per iscritto.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto nella Sezione VI ("Disposizioni in merito alla comunicazione e gestione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento") di cui al Contratto.
Con riferimento alle procedure liquidative si rinvia a quanto indicato nella Sezione V ("Determinazione delle somme risarcibili da parte degli Assicuratori") e, in particolare, a quanto previsto alla lettera C della medesima Sezione.
Ai fini della liquidazione degli indennizzi in base al Contratto, gli Assicuratori potranno avvalersi di Dual italia S.p.A. o di altri intermediari assicurativi autorizzati.
13. Reclami
Eventuali reclami possono essere presentati agli Assicuratori, all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all’autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service) secondo le disposizioni che seguono:
1. Agli Assicuratori:
possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri.
I reclami possono essere inoltrati per iscritto a:
Arch Insurance Company (Europe) Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000, Xxxxxx, all'attenzione del Rappresentante Generale, fax n. 0044 -207- 000- 0000 (oppure fax n. 0000-00 00000000), e-mail:
xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.xx oppure a:
Arch Insurance Company (Europe) Limited, 0xx xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, all'attenzione del Complaints Manager, fax n. 0000- 000-000-0000.
I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Gli Assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.
2. All’ISVAP:
possono essere indirizzati i reclami
(i) aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte degli Assicuratori, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;
(ii) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato agli Assicuratori o in caso di assenza di riscontro da parte degli Assicuratori nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.S.V.A.P., Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, fax n: 06-42-133- 745/353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo.
3. All’autorità di vigilanza dello Stato di origine degli Assicuratori:
i reclami che possono essere indirizzati all'ISVAP possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine degli Assicuratori (Regno Unito) secondo le modalità previste da detta autorità:
The Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, Xxxxxx X00 0XX, Tel: 0044-0845- 000-0000; Email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx; Sito internet: xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all’Isvap, rivolgersi direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove previsti.
*
Arch Insurance Company (Europe) Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa.
Il rappresentante legale (Rappresentante Generale per l'Italia) Xxxx Xxxxx
DUAL Business Protection
POLIZZA di RC per Amministratori, Dirigenti e Sindaci di Società.
Include coperture di RC patrimoniale per la Società.
INDICE
Obbligazione temporale degli Assicuratori P. 2
(“Claims Made”) e CERTIFICATO di Assicurazione
Sezione I: Definizioni P. 2
Sezione II: Oggetto dell’Assicurazione P. 5
Sezione III: Estensioni alla copertura P. 5
Sezione IV: Esclusioni P. 8
Sezione V: Determinazione delle somme P. 10
risarcibili da parte degli Assicuratori
Sezione VI: Disposizioni in merito P. 10
alla comunicazione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento
Sezione VII: Condizioni Generali di P. 11
Assicurazione
OBBLIGAZIONE TEMPORALE DEGLI ASSICURATORI (“CLAIMS MADE”) e CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
La presente POLIZZA è stipulata su base “Claims Made”. Essa, subordinatamente ai limiti, alle condizioni ed esclusioni tutte che seguono, assicura esclusivamente:
1. le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate per la prima volta contro gli AMMINISTRATORI e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per FATTI ILLECITI compresi in garanzia anche verificatisi prima dell’inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo quanto diversamente indicato nel CERTIFICATO alla voce “RETROATTIVITA’”;
La POLIZZA offre altresì una limitata copertura in relazione a:
2. le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate per la prima volta contro la SOCIETA’ e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per FATTI ILLECITI compresi in garanzia anche verificatisi prima dell’inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo quanto diversamente indicato nel CERTIFICATO alla voce “RETROATTIVITA’”;
3. le RICHIESTE DI RISARCIMENTO in materia di diritto del lavoro avanzate per la prima volta contro gli AMMINISTRATORI e/o la SOCIETA’ durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per i soli FATTI ILLECITI elencati ai punti 3 (copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso la SOCIETA’) e 4 (copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso gli AMMINISTRATORI) della successiva Sezione II, anche verificatisi prima dell’inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo quanto diversamente indicato nel CERTIFICATO alla voce “RETROATTIVITA’”;
(Le parole in lettere maiuscole che precedono devono essere intese nel senso indicato nelle Definizioni di cui alla Sezione I della POLIZZA).
Il CERTIFICATO di assicurazione forma parte integrante ed essenziale del presente contratto di assicurazione.
SEZIONE I - DEFINIZIONI
I termini riportati nella presente POLIZZA o nel CERTIFICATO allegato in lettere maiuscole hanno il significato a loro attribuito di seguito:
Per:
A. “AMMINISTRATORI” s’intende ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o che sarà in futuro, amministratore, consigliere, membro del consiglio di gestione, sindaco, membro del comitato per il controllo sulla gestione, membro del consiglio di sorveglianza, direttore generale, nonché dirigente della SOCIETA’ e qualsiasi dipendente che agisca in qualità di amministratore di fatto della stessa. AMMINISTRATORI sono da intendersi altresì:
- i membri dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- i membri del Comitato di Controllo Interno Garante del Codice Etico (o degli organi equipollenti, comunque siano definiti) istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- la persona responsabile della trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- la persona responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
sempre che il FATTO ILLECITO a loro riferibile riguardi l’esercizio delle loro funzioni manageriali e di supervisione;
- il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (262/2005).
Si intendono ricompresi nella presente definizione anche gli eredi od i rappresentanti legali dell’AMMINISTRATORE (in caso di decesso, perdita della capacità giuridica, dichiarazione di insolvenza o fallimento di quest’ultimo) chiamati a rispondere di FATTI ILLECITI commessi dall’AMMINISTRATORE.
B. “ASSICURATORI” si intende ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD., come specificato nel CERTIFICATO.
C. “ATTI TERRORISTICI” si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di forza e/o violenza:
(I) per ragioni politiche e/o religiose;
(II) contro autorità governative od altre autorità statali;
(III) volti ad incutere paura nella popolazione.
D. “CERTIFICATO” si intende il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati della CONTRAENTE, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli dell’Assicurazione. Il CERTIFICATO forma parte integrante del contratto.
E. “CIRCOSTANZA” s’intende una o più delle seguenti fattispecie:
(I) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un AMMINISTRATORE o della SOCIETA’;
(II) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un AMMINISTRATORE o l’operato della SOCIETÀ da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di detti soggetti;
(III) qualsiasi errore, omissione, fatto di cui un AMMINISTRATORE o la SOCIETA’ siano a conoscenza e da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un AMMINISTRATORE o della SOCIETA’.
F. “CONTRAENTE” s’intende la SOCIETA’, indicata nel CERTIFICATO, che sottoscrive la presente POLIZZA.
G. “CONTROLLATA” s’intende ogni società di capitali in cui la SOCIETA’ – ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile - direttamente o indirettamente:
(I) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; o
(II) dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; o
(III) ha la facoltà di nominare o revocare la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione; o
(IV) esercita un’influenza dominante in virtù di particolari accordi contrattuali.
Resta inteso che la copertura assicurativa delle CONTROLLATE cesserà automaticamente alla data di cessazione del rapporto di controllo o di scioglimento delle stesse e, conseguentemente, i FATTI ILLECITI commessi successivamente a tale data saranno esclusi dalla garanzia.
H. “CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO” si intende qualsiasi controversia in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale relativa al rapporto di lavoro con un DIPENDENTE o con qualsiasi soggetto che si affermi tale, che coinvolga la SOCIETA’ od un AMMINISTRATORE.
I. “COSTI, XXXXX E SPESE” s’intendono gli onorari e le spese di legali e professionisti in genere, ragionevolmente da sostenersi o sostenuti - previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI - nella difesa di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia, fermo restando quanto previsto dalla lettera B della Sezione V che segue. A meri fini di chiarezza si precisa che dalla definizione di “COSTI, ONERI E SPESE” restano escluse le somme eventualmente dovute dalla SOCIETA’ agli AMMINISTRATORI per l’assistenza da essi prestata nell’ambito della difesa di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
L. “DIPENDENTE” s’intende ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro alle dipendenze della SOCIETA’, senza riguardo alla natura del relativo contratto. Dalla definizione di “DIPENDENTE” restano esclusi gli AMMINISTRATORI, i dirigenti, i consulenti, gli agenti della SOCIETA’ ed
i loro rispettivi dipendenti.
M. “FATTO ILLECITO” s’intende ogni effettivo o presunto errore, dichiarazione inesatta, fatto, omissione, negligenza, inosservanza di doveri:
(I) con riferimento alla Sezione II, Punto 1 (copertura della responsabilitá civile degli amministratori) – da parte degli AMMINISTRATORI, esclusivamente in detta qualità;
(II) con riferimento Sezione II, Punto 2 (copertura della responsabilità civile della SOCIETA’) – da parte della SOCIETA’.
N. “FRANCHIGIA” s’intende la parte di indennizzo, indicata nel CERTIFICATO, che rimane a carico della SOCIETA’, applicabile ai casi di cui alla Sezione II, Punto 2 (copertura della responsabilitá civile della societá) e Punto 3 (copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso la societá).
O. “LIMITE DI INDENNIZZO” s’intende la somma indicata nel CERTIFICATO, ovvero l’ammontare che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso l’eventuale PERIODO DI OSSERVAZIONE.
Qualora nel presente contratto sia previsto un “sottolimite di indennizzo”, esso non dovrà intendersi in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma dovrà intendersi ricompreso in quest’ultimo e rappresenterà, con riferimento al rischio specifico cui si riferisce, l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ed in aggregato annuo.
P. “PERDITA”, s’intende – fermo restando quanto previsto dalla sezione IV – Esclusioni - il pregiudizio economico subito da, le somme da riconoscere a terzi – ivi inclusa la pubblica amministrazione - in conseguenza di una’accertata e riconosciuta responsabilità degli AMMINISTRATORI o della SOCIETA’, in sede giudiziale od a seguito di arbitrato od accordi transattivi, stipulati previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI. Resta inteso che la definizione di “PERDITA” non comprende retribuzioni e, comunque, somme contrattualmente dovute a qualsiasi titolo dalla SOCIETA’ ad AMMINISTRATORI e/o DIPENDENTI.
Q. “PERIODO DI ASSICURAZIONE” s’intende il periodo indicato nel CERTIFICATO.
R. “PERIODO DI OSSERVAZIONE” s’intende il periodo, successivo al PERIODO DI ASSICURAZIONE, concesso dagli ASSICURATORI alle condizioni di cui alla SEZIONE III, entro il quale la SOCIETA’ o gli AMMINISTRATORI potranno notificare per iscritto RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da e/o attribuibili ad un FATTO ILLECITO commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e/o durante il PERIODO DI RETROATTIVITA’ e delle quali la SOCIETA’ e/o gli AMMNISTRATORI abbiano avuto notizia per la prima volta durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE.
S. “PERIODO DI RETROATTIVITA’” si intende il periodo di tempo compreso tra la data indicata nel CERTIFICATO alla voce “RETROATTIVITA’” e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicata nel CERTIFICATO. Gli AMMINISTRATORI e/o la SOCIETA' potranno denunciare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE, rispettivamente avanzate nei loro confronti e di cui siano venuti a conoscenza per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per FATTI ILLECITI commessi o che si presume siano stati commessi individualmente o collettivamente entro detto periodo di tempo. I LIMITI di INDENNIZZO indicati nel CERTIFICATO non s’intenderanno in alcun modo incrementati per effetto della presente definizione.
T. “POLIZZA” il presente contratto di assicurazione.
U. “PROCEDIMENTI SPECIALI” s’intende qualsiasi indagine, esame od altra procedura avviata da enti, organi od autorità preposti al controllo e/o alla supervisione della SOCIETA’ e/o degli AMMINISTRATORI.
V. “RICHIESTA DI RISARCIMENTO” s’intende qualsiasi contestazione da chiunque avanzata, in sede giudiziale o stragiudiziale, comprese lettere di xxxxxxx e/o messa in mora, nei confronti di un AMMINISTRATORE o della SOCIETA’
Con riferimento alla copertura di cui alla Sezione II punto 1 (copertura della responsabilitá civile degli amministratori), per RICHIESTA DI RISARCIMENTO si intende altresì qualsiasi PROCEDIMENTO SPECIALE.
Ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO o più RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da, basate su od attribuibili ad un singolo FATTO ILLECITO, saranno considerate un’unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO ai fini della presente POLIZZA.
W. “SOCIETA’ ” s’intende la SOCIETA’ indicata nel CERTIFICATO oltre che tutte le CONTROLLATE.
X. “SOSTANZE INQUINANTI” s’intende qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fumi, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti. Nel termine rifiuti sono da ritenersi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiali riciclati e riconvertiti.
Y. “SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI” s’intendono le spese sostenute dagli AMMINISTRATORI in relazione a PROCEDIMENTI SPECIALI.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Previo pagamento del premio e subordinatamente ai limiti, alle condizioni ed esclusioni tutte della POLIZZA, ivi compresa la clausola “claims made” che precede e le disposizioni di cui all’allegato CERTIFICATO, gli ASSICURATORI si impegnano a:
1) COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI
a) risarcire ogni PERDITA imputabile agli AMMINISTRATORI conseguente ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia avanzata contro gli AMMINISTRATORI (sempreché, per il medesimo FATTO ILLECITO, la SOCIETA’ non sia stata già risarcita ai sensi della lettera b) che segue), ivi inclusi COSTI, ONERI e SPESE;
b) rimborsare quanto corrisposto dalla SOCIETA’ agli AMMINISTRATORI in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia avanzata contro gli AMMINISTRATORI e per la quale è consentito o richiesto dalla legge che la SOCIETA’ tenga indenni gli AMMINISTRATORI, ivi inclusi COSTI, ONERI e SPESE;
2) COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA SOCIETA’
risarcire ogni PERDITA imputabile alla SOCIETA’ in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO della SOCIETA’ compreso in garanzia, ivi inclusi COSTI, ONERI e SPESE.
3) COPERTURA DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO VERSO LA SOCIETA’
risarcire ogni PERDITA imputabile alla SOCIETA’ in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO esclusivamente riconducibile a casi di:
- demansionamento,
- indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro prevista dal 5° comma dell’articolo 18 della legge 300/70.
4) COPERTURA DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO VERSO GLI AMMINISTRATORI
risarcire ogni PERDITA imputabile agli AMMINISTRATORI in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO riconducibile a casi di:
(I) ingiusto o illecito licenziamento o risoluzione di contratto di lavoro subordinato;
(II) dichiarazioni inesatte relative al lavoro dipendente;
(III) violazione di leggi o regolamenti, statali o locali, ovvero di accordi collettivi nazionali o integrativi vincolanti, in materia di lavoro dipendente;
(IV) privazione ingiustificata di avanzamento nella carriera, nell’impiego o nell’anzianità;
(V) ingiuste sanzioni disciplinari o valutazioni negative ingiustificate o la mancata adozione di politiche e procedure adeguate riferite al lavoro dipendente ed al luogo di lavoro;
(VI) inosservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali o sensibili;
(VII) insorgenza di malattie emotive provocate da comportamenti lesivi dei diritti o della dignità del lavoratore dipendente;
(VIII) procedimenti disciplinari in genere;
SEZIONE III - ESTENSIONI ALLA COPERTURA (sempre operanti)
Xxxxx restando tutti i termini, le condizioni, le esclusioni e l’obbligazione temporale dell’ASSICURATORI (“claims made”) di cui alla presente POLIZZA, saranno applicate le seguenti estensioni:
A. Procedimenti speciali
Gli ASSICURATORI si obbligano a rimborsare agli AMMINISTRATORI, a fronte dell’esibizione di regolari fatture, le SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI secondo i criteri e i limiti previsti dalla Sezione V paragrafo C che segue, da essi ragionevolmente sostenuti – previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI.
B. Periodo di Osservazione
1. Nel caso in cui, alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, non venga stipulata da parte della SOCIETA’ o degli AMMINISTRATORI un'altra POLIZZA con gli ASSICURATORI per l’annualità successiva, sarà concesso automaticamente – e senza sovrappremio – un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 30 giorni, sempreché la SOCIETA’ o gli AMMINISTRATORI non esercitino il diritto di cui al successivo punto 2.
2. Nel caso in cui, alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la SOCIETA’ o gli AMMINISTRATORI non stipulino un'altra POLIZZA con gli ASSICURATORI per l’annualità successiva, essi potranno chiedere agli ASSICURATORI la concessione di un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 12 mesi successivamente al PERIODO DI ASSICURAZIONE a fronte del pagamento di un premio, come determinato al punto 4 che segue.
3. Qualora alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, gli ASSICURATORI non prestino il proprio consenso alla stipulazione di una nuova POLIZZA per l’annualità successiva, la SOCIETA’ o gli AMMINISTRATORI potranno chiedere un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 12, 24 o 36 mesi, a fronte del pagamento di un premio, come determinato al punto 4 che segue.
Resta inteso che un’offerta da parte degli ASSICURATORI di termini, condizioni e limiti di indennizzo e/o premio diversi da quelli della POLIZZA in scadenza, non sarà considerata di per sé un rifiuto alla stipulazione di una nuova POLIZZA.
4. La concessione del PERIODO DI OSSERVAZIONE è comunque subordinata alla richiesta scritta inoltrata agli ASSICURATORI entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE ed alla corresponsione di un premio aggiuntivo determinato come segue:
(I) 12 mesi: 25% del premio annuo della presente POLIZZA
(II) 24 mesi: 50% del premio annuo della presente POLIZZA
(III) 36 mesi: 75% del premio annuo della presente POLIZZA
5. Durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE concesso od acquistato ai sensi delle disposizioni che precedono la SOCIETA’ e gli AMMINISTRATORI dovranno comunque attenersi alle disposizioni in materia di notificazione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO di cui alla Sezione VI.
6. L’accettazione, da parte della SOCIETA’ e/o degli AMMINISTRATORI, di una proposta di copertura assicurativa formulata da altri assicuratori esonererà gli ASSICURATORI dagli eventuali obblighi assicurativi durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE.
7. La facoltà di richiedere il PERIODO DI OSSERVAZIONE di cui sopra non potrà essere esercitata in caso di ammissione della SOCIETA’ a procedure concorsuali ed in caso di Fusioni e/o Acquisizioni ed altre operazioni straordinarie di cui alla Sezione VII.
C. Costituzione-Acquisizione di Controllate
La copertura di cui alla presente POLIZZA è estesa automaticamente alle CONTROLLATE, costituite o acquisite dalla SOCIETA’ durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.
Resta tuttavia inteso che la presente estensione non si applicherà automaticamente nel caso in cui:
(I) la CONTROLLATA costituita o acquisita abbia sede legale negli Stati Uniti d’America o Canada;
(II) la CONTROLLATA costituita od acquisita sia un istituto bancario; una società di intermediazione mobiliare; una società di gestione del risparmio; una compagnia di assicurazioni; una società di gestione di fondi di investimento; una società di gestione di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza;
(III) la CONTROLLATA costituita od acquisita abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o in qualsiasi procedura concorsuale;
(IV) le azioni della CONTROLLATA siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Nel caso in cui la CONTROLLATA costituita o acquisita rientri tra quelle sopra indicate il CONTRAENTE potrà chiedere comunque agli ASSICURATORI l’estensione di garanzia, fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare la situazione di rischio determinatasi a seguito della costituzione/acquisizione di detta CONTROLLATA. Gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di modificare
termini, condizioni e premio del contratto in vigore qualora l’estensione di copertura sia concessa. Resta inteso che l’estensione si applicherà unicamente ai FATTI ILLECITI commessi successivamente alla costituzione od acquisizione della predetta CONTROLLATA.
D. Estensione Amministratori cessati per fine mandato
(a) Nel caso in cui (i) la SOCIETA’ o gli AMMINISTRATORI non dovessero rinnovare o sostituire la presente POLIZZA con un’altra POLIZZA a copertura della responsabilità civile degli AMMINISTRATORI, emessa dagli ASSICURATORI o da altri assicuratori e (ii) non sia stato acquistato un PERIODO DI OSSERVAZIONE, alla data del mancato rinnovo verrà concesso un periodo di 60 mesi dalla scadenza della POLIZZA nel quale gli AMMINISTRATORI, che in data antecedente la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE siano cessati dalla carica per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato - potranno denunciare per iscritto agli ASSICURATORI eventuali RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate contro di essi per la prima volta nel detto periodo di 60 mesi per FATTI ILLECITI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e durante il PERIODO DI RETROATTIVITÀ.
(b) Tale estensione di copertura sarà efficace a condizione che:
- la SOCIETA’ e/o gli AMMINISTRATORI che intendano avvalersi della stessa ne diano comunicazione scritta agli ASSICURATORI entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE;
- i FATTI ILLECITI siano stati commessi dagli AMMINISTRATORI quando gli stessi erano al servizio della SOCIETA’;
- non siano intervenute fusioni, acquisizioni od altre operazioni di straordinaria amministrazione, come descritte al punto 7, sezione VII della POLIZZA.
X. Xxxxxxxxxx spese di pubblicità
Nel caso in cui gli AMMINISTRATORI, in nome proprio o per conto della SOCIETA’, dovessero sostenere delle spese per la realizzazione di una campagna pubblicitaria al fine di prevenire o minimizzare le conseguenze di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla presente POLIZZA, gli ASSICURATORI rimborseranno tali spese, previo consenso scritto degli stessi, con un “sottolimite di indennizzo” pari ad € 150.000.
In nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli AMMINISTRATORI ed ai dipendenti della SOCIETA’.
F. Territorio
L’Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni della presente POLIZZA, per le Richieste di Risarcimento originate da Atti Illeciti posti in essere e per le Richieste di risarcimento avanzate esclusivamente nei Territori indicati nel CERTIFICATO.
X. Xxxxxxxxxx spese per inquinamento
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera G della Sezione IV che segue e con esclusivo riferimento alla copertura previste alla Sezione II, Punto 1 (copertura della responsabilitá civile degli Amministratori), la presente POLIZZA si applica ai COSTI, ONERI E SPESE sostenuti per la difesa dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da SOSTANZE INQUINANTI.
La garanzia è prestata con un “sottolimite di Indennizzo” di € 200.000,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e per anno assicurativo.
H. Estensione Responsabilità Indiretta per Mobbing
Fermo restando quanto previsto alla lettera B della Sezione IV (Esclusione di azioni od omissioni dolose) che segue, la presente POLIZZA si applica alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da azioni sociali di responsabilità – avviate secondo le modalità previste dall’Art. 2393 c.c. – nei confronti degli AMMINISTRATORI per accertamento responsabilità in seguito a contenziosi per mobbing tra la SOCIETA’ e uno o piú DIPENDENTI.
I. Estensione Spese impreviste
Gli ASSICURATORI si obbligano a rimborsare agli AMMINISTRATORI, a fronte dell’esibizione di regolari fatture, i COSTI, ONERI E SPESE sostenuti senza la preventiva autorizzazione degli ASSICURATORI in relazione a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per FATTI ILLECITI compresi in garanzia, qualora, a causa di imprevisti ed emergenze, non sia ragionevolmente possibile per gli AMMINISTRATORI ottenere il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI.
La garanzia è prestata con un “sottolimite di Indennizzo” di € 50.000,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e per anno assicurativo.
X. Xxxxxxxxxx spese di viaggio
Nel caso in cui gli AMMINISTRATORI, in nome proprio o per conto della SOCIETA’, dovessero sostenere delle spese di viaggio e delle spese vive per intervenire, in quanto espressamente richiesto, in un giudizio riconducibile ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla presente POLIZZA, gli ASSICURATORI rimborseranno tali spese, previo consenso scritto degli stessi, con un “sottolimite di indennizzo” pari ad € 2.500.
In nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli AMMINISTRATORI ed ai dipendenti della SOCIETA’.
SEZIONE IV - ESCLUSIONI
Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente POLIZZA le:
A. a) RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi CIRCOSTANZA esistente o evento avvenuto prima dell’inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE che gli AMMINISTRATORI e/o la SOCIETA’ conoscevano e che avrebbe ragionevolmente potuto originare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
b) RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti o conseguenti a qualsiasi controversia che abbia dato luogo a procedimenti contro gli AMMINISTRATORI o la SOCIETA’ in data antecedente oppure ancora in corso rispetto alla data in cui la SOCIETA’ abbia stipulato per la prima volta (e abbia successivamente rinnovato senza soluzione di continuitá) una POLIZZA di responsabilità civile Amministratori tramite DUAL Italia S.p.A e/o Agenti di Arch Insurance Company (Europe) LTD, e dei quali gli AMMINISTRATORI o la SOCIETA’ siano stati informati oppure siano venuti a conoscenza prima di detta data.
c) RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO dichiarate dall’Assicurato nella Proposta e verificatesi antecedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE della presente POLIZZA
d) RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO già notificate dalla SOCIETA’ e/o dagli AMMINISTRATORI agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze stipulate per il tramite di o comunque per effetto dell’attività di intermediazione di Dual Italia S.p.A e/o Agenti di Arch Insurance Company (Europe) LTD.
B. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da azioni od omissioni dolose o fraudolente accertate nell’ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale e/o amministrativo) o ammesse dalla SOCIETA’, dagli AMMINISTRATORI, o derivanti da infedeltà di DIPENDENTI;
C. RICHIESTE DI RISARCIMENTO aventi ad oggetto la restituzione da parte di un AMMINISTRATORE di emolumenti o compensi di qualsiasi natura percepiti in assenza di approvazione da parte dei competenti organi sociali il cui pagamento pagamento di detti emolumenti/compensi sia stato giudicato illegittimo con sentenza definitiva o per ammissione dell’AMMINISTRATORE;
D. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente riconducibili a multe, ammende e/o sanzioni amministrative e di qualsiasi altra natura nonché l’importo delle stesse;
E. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili a radiazioni ionizzanti, contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili o scorie nucleari, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, proprietà radioattive, tossiche, esplosive od altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o componenti di queste;
F. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente derivanti da od attribuibili ad infortuni, malattie, morte, danno o distruzione di cose compresa la perdita d’uso, fatta eccezione per quanto previsto ai punti 3 (copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso la SOCIETA’) e 4 (copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso gli AMMINISTRATORI) della Sezione II che precede;
G. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili a:
(1) fuoriuscita, dispersione, emissione o fuga di SOSTANZE INQUINANTI comunque avvenute;
(2) disposizioni o richieste di verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento o neutralizzazione di SOSTANZE INQUINANTI.
H. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili all’esecuzione od alla mancata esecuzione da parte della SOCIETA’ o degli AMMINISTRATORI di servizi professionali;
I. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili ad invasioni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, nazionalizzazioni, sequestri, distruzioni ed altri simili eventi;
L. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili ad ATTI TERRORISTICI;
M. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili ad attività di amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali;
N. RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da o nell’interesse di qualsiasi persona o entità non pubblica che, per qualsiasi ragione, abbia il controllo di oltre il 50% del capitale della SOCIETA’.
O. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a qualsiasi responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza medica nonchè di qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
P. RICHIESTE DI RISARCIMENTE direttamente o indirettamente riconducibili alla mancata, insufficiente o non conforme sottoscrizione di coperture assicurative, o all’incapacità di adempiere o mantenere in essere, gestire, far gestire od aggiornare/rinnovare contratti assicurativi, riassicurativi o fideiussioni e/o cauzioni.
Q. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti o conseguenti ai procedimenti amministrativi innanzi alla Corte dei Conti.
Tale esclusione è da intendersi operante esclusivamente nel caso di AMMINISTRARI di Società a partecipazione pubblica.
R. Resta inteso che gli ASSICURATORI saranno esonerati dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque a eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo o esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Fermo restando tutto quanto previsto dalla presente sezione IV, la copertura assicurativa di cui alla Sezione II, Punto (2) “COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA SOCIETA” non opera altresì per le:
S. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di diritti di proprietà industriale/intellettuale;
T. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di leggi e regolamenti in materia di concorrenza e di tutela del consumatore;
U. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di obbligazioni di natura contrattuale della SOCIETA’.
ESCLUSIONI SEPARATE
Ai fini delle Esclusioni di cui alle lettere C ed E, il fatto illecito commesso da un singolo AMMINISTRATORE non potrà essere imputato ad altri AMMINISTRATORI incolpevoli.
SEZIONE V - DETERMINAZIONE DELLE SOMME RISARCIBILI DA PARTE DEGLI ASSICURATORI
A. Gli ASSICURATORI corrisponderanno il cento per cento (100%) della PERDITA verificatasi in eccedenza della FRANCHIGIA applicabile (per ogni singola PERDITA) fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO. Tale somma rappresenterà, indipendentemente dal momento in cui gli ASSICURATORI effettueranno il pagamento, l’importo massimo per il quale gli ASSICURATORI potranno essere chiamati a rispondere per tutte le PERDITE derivanti da tutte le RICHIESTE DI RISARCIMENTO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, compreso l’eventuale PERIODO DI OSSERVAZIONE.
B. I COSTI, ONERI E SPESE di resistenza nell’ambito di giudizi civili di cui all’art. 1917 comma 3 del Codice Civile sono limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO e sono corrisposti in aggiunta allo stesso, ferme restando le disposizioni che seguono:
- nessun COSTO, ONERE E SPESA potrà essere sostenuto dall’assicurato senza il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI;
- COSTI, ONERI E SPESE approvati dagli ASSICURATORI saranno da questi ultimi rimborsati a fronte della esibizione di regolari fatture;
- costi, oneri e spese relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa non sono anticipabili da parte degli ASSICURATORI;
- gli ASSICURATORI rimborseranno costi, oneri e spese relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa solo qualora tali procedimenti si siano conclusi con un provvedimento di archiviazione o con una sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato.
Gli ASSICURATORI risarciranno le PERDITE nello stesso ordine in cui esse si sono verificate. Tuttavia, qualora si verifichino più PERDITE concernenti sia la Sezione II, punto 1 (copertura della responsabilità civile degli AMMINISTRATORI) sia la Sezione II, punto 2 (copertura della responsabilità civile della SOCIETA’) sia la Sezione II, punto 3 (copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso la SOCIETA’), sia la Sezione II, punto 4 (copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso gli AMMINISTRATORI) gli ASSICURATORI risarciranno per prima la PERDITA imputabile agli
C.
AMMINISTRATORI.
Fermo restando che alla copertura della responsabilità civile della SOCIETA’ di cui al punto 2 e 3 della Sezione II si applica un sottolimite di indennizzo pari al 10% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO e comunque nel limite della somma di Euro 500.000,00,.
Resta inteso inoltre che gli ASSICURATORI, in nessun caso, saranno obbligati a risarcire PERDITE dopo l’esaurimento del LIMITE DI INDENNIZZO.
SEZIONE VI - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE ED ALLA GESTIONE DELLE CIRCOSTANZE E DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
A. | Disposizioni in merito alla comunicazione di Circostanze e Richieste di Risarcimento | |
La SOCIETA’ e gli AMMINISTRATORI dovranno fornire comunicazione scritta agli ASSICURATORI - ed a tale comunicazione sono condizionatamente subordinati gli obblighi degli ASSICURATORI ai sensi della presente POLIZZA - entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza di: | ||
(1) | qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO; | |
(2) (3) | qualsiasi manifestazione di volontà, da parte di xxxxxxxxxxx, di ritenere responsabile un AMMINISTRATORE o la SOCIETA’; qualsiasi CIRCOSTANZA di cui gli AMMINISTRATORI o la SOCIETA’ vengano a conoscenza che possa | |
dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO. |
Se tale comunicazione viene effettuata dalla SOCIETA’ e/o dagli AMMINISTRATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE relativamente ai precedenti punti (2) e (3), qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE. Pertanto, qualora una RICHIESTA DI RISARCIMENTO od una o più CIRCOSTANZE che possano dar luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO siano comunicate per iscritto agli ASSICURATORI da parte
degli AMMINISTRATORI o della SOCIETA’ durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, esse saranno garantite, subordinatamente ai termini, condizioni ed esclusioni della presente POLIZZA, anche qualora le azioni od i procedimenti giudiziari ad esse relativi abbiano inizio successivamente al PERIODO DI ASSICURAZIONE.
Qualora il PERIODO DI ASSICURAZIONE scada in un giorno festivo, la comunicazione scritta di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO ricevuta da parte degli ASSICURATORI nel giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di scadenza sarà considerata come una comunicazione pervenuta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.
B. Documentazione necessaria ai fini della comunicazione di Circostanze e Richieste di Risarcimento
Gli AMMINISTRATORI e la SOCIETA’ dovranno fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni ed i documenti necessari (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni lettera, atto, avviso di garanzia etc.) e la collaborazione e l’assistenza che gli ASSICURATORI potranno ragionevolmente richiedere ai fini della difesa, liquidazione e gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
C. Obblighi degli Amministratori e della Società in caso di Circostanza e Richieste di Risarcimento e transazione.
Gli AMMINISTRATORI O LA SOCIETA’, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo, non devono ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordare l’entità di eventuali risarcimenti oppure sostenere COSTI, ONERI e SPESE, senza il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI. Gli ASSICURATORI non potranno transigere alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’assicurato. Tuttavia qualora l’assicurato rifiuti di accettare una transazione proposta o condivisa dagli ASSICURATORI e decida di coltivare azioni legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere la somma a fronte del pagamento della quale essa avrebbe potuto essere definita, inclusi COSTI, ONERI e SPESE.
D. Gestione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento
Gli ASSICURATORI si riservano il diritto di approvare preventivamente la nomina dei legali e dei professionisti in genere da parte degli AMMINISTRATORI e della SOCIETA’ in ogni caso di notificazione di una CIRCOSTANZA o di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO compresa nell’ambito di applicazione dalla presente POLIZZA.
SEZIONE VII - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. Dichiarazioni contenute nel questionario proposta
La presente POLIZZA ed il relativo premio sono stati rispettivamente stipulati e determinati sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite nel Questionario Proposta, nonché di ogni altro eventuale documento ad esso allegato. Il Questionario Proposta ed i relativi allegati sono da considerare quale parte integrante ed essenziale della POLIZZA.
Ai fini della copertura di cui al Punto 1 (copertura della responsabilitá civile degli amministratori) della Sezione II, quanto dichiarato nel Questionario Proposta di assicurazione sarà considerato separatamente per ogni singolo AMMINISTRATORE.
La SOCIETA’ e gli AMMINISTRATORI sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI. Le informazioni e le dichiarazioni inesatte od incomplete o le reticenze relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero prestato il loro consenso, o non lo avrebbero prestato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono disciplinate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che prevedono la totale o parziale perdita del diritto all’indennizzo. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.
2. Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l’assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art.1901 del Codice Civile). Ove previsto, il premio potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite il BROKER.
3. Altre assicurazioni
Gli AMMINISTRATORI e la SOCIETA’ devono comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, gli AMMINISTRATORI e la SOCIETA’ devono darne avviso a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).
Qualora esistano altre assicurazioni aventi ad oggetto lo stesso rischio a copertura della SOCIETA’ o degli AMMINISTRATORI, la presente POLIZZA opererà a 2° rischio, cioè per l’eccedenza dei Limiti di Indennizzo previsti in tali altre assicurazioni.
4. Modifiche/cessione del contratto
Eventuali modifiche o la eventuale cessione di diritti di cui alla presente assicurazione saranno considerate valide ed efficaci solo se formalizzate per iscritto ed espressamente accettate dagli ASSICURATORI.
5. Procedure di rinnovo
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita entro e non oltre 60 giorni prima del termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, la POLIZZA si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo che nei seguenti casi:
1. attivo della Società risultante dall’ ultimo bilancio approvato superiore a € 50.000.000; 2. stato d’insolvenza della Società;
3. messa in liquidazione della SOCIETA’;
4. operazioni di fusione e/o scissione da parte di o che coinvolgano la Società;
5. ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato; 6. mutamento dell’oggetto sociale della Società;
7. perdite (dopo le imposte) da parte della Società risultanti dall’ultimo bilancio approvato in misura eccedente il 25% del patrimonio netto.
Il verificarsi di uno di tali eventi dovrà essere prontamente notificato agli ASSICURATORI.
La POLIZZA non si rinnoverà anche nel caso in cui durante la vigenza della POLIZZA siano state notificate agli ASSICURATORI CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO.
6. Aggravamento del rischio
La SOCIETA’ e gli AMMINISTRATORI devono dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o mutamento del rischio. Gli aggravamenti o mutamenti del rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso degli ASSICURATORI dal contratto (art. 1898 del Codice Civile).
7. Diminuzione del rischio
In caso di comprovata diminuzione del rischio nel corso del PERIODO DI ASSICURAZIONE verranno osservate le disposizioni di cui all’art. 1897 del Codice Civile.
8. Fusioni e acquisizioni ed altre operazioni straordinarie
Resta inteso che la presente POLIZZA non sarà applicabile alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da od attribuibili a FATTI ILLECITI commessi successivamente, rispettivamente, alla data di:
(I) acquisizione da parte di qualsiasi soggetto o gruppo di soggetti in concerto fra loro di un numero di quote od azioni della SOCIETA’, ovvero stipulazione di accordi contrattuali che attribuiscano il diritto di nominare la maggioranza degli AMMINISTRATORI della SOCIETA’; oppure
(II) alla data di efficacia della fusione della SOCIETA’ con altro soggetto, indipendentemente dalla natura della fusione;
(III) alla data di acquisizione della SOCIETA’ o dell’azienda della SOCIETA’ da parte di altro soggetto.
9. Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle azioni della SOCIETA’ durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE
Qualora la SOCIETA’ deliberi l’offerta al pubblico delle proprie azioni durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, essa dovrà fornire agli ASSICURATORI copia del relativo prospetto ed ogni altra informazione ed altro documento relativo ad essa. Gli ASSICURATORI avranno la facoltà di variare i termini e le condizioni della presente POLIZZA e/o richiedere un premio aggiuntivo in relazione agli eventuali mutamenti del rischio.
10. Diritto di surrogazione
1. Per ogni pagamento effettuato ai sensi della presente POLIZZA, gli ASSICURATORI si surrogheranno fino alla concorrenza dell’ammontare delle somme pagate, nei diritti di rivalsa dell’assicurato verso i terzi responsabili. In tal caso gli AMMINISTRATORI e/o la SOCIETA’ dovranno firmare tutti i necessari documenti e faranno tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell’assicurato.
2. Ogni somma eventualmente ottenuta dagli ASSICURATORI a seguito dell’esercizio del diritto di surrogazione di cui sopra sarà imputata in primo luogo ai pagamenti eseguiti in favore degli AMMINISTRATORI e successivamente ai pagamenti eseguiti in favore della SOCIETA’.
11. Responsabilità incrociata
Xxxxx restando i termini e le condizioni della presente POLIZZA, essa sarà applicabile ad ogni AMMINISTRATORE ed alla SOCIETA’ come se fosse stata emessa una POLIZZA separata per ciascuno dei soggetti assicurati. Indipendentemente dal numero degli AMMINISTRATORI coinvolti e dell’eventuale coinvolgimento anche della SOCIETA’, l’ammontare complessivo delle somme risarcibili da parte degli ASSICURATORI non potrà comunque eccedere il LIMITE DI INDENNIZZO.
12. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del CONTRAENTE.
13. Cessazione
La presente POLIZZA potrà essere risolta nelle seguenti modalità:
a. dopo 30 giorni dalla ricezione da parte degli ASSICURATORI di una disdetta scritta dalla CONTRAENTE, resa in virtù di una delibera di risoluzione validamente adottata dal consiglio di amministrazione;
b. immediatamente, a fronte della ricezione da parte della CONTRAENTE di una lettera di recesso degli ASSICURATORI, per mancato pagamento del premio entro la scadenza prevista.
In caso di recesso dalla POLIZZA da parte della CONTRAENTE il premio goduto sarà calcolato pro rata temporis con maggiorazione del quindici per cento (15%). Non potrà essere comunque restituito il premio o parte di esso qualora sia stata fatta denuncia di una CIRCOSTANZA o di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO durante il periodo di effettiva vigenza della POLIZZA.
14. Foro competente
Foro esclusivamente competente per la soluzione di eventuali controversie in merito all’applicazione, interpretazione e scioglimento del presente contratto è quello del luogo della sede del CONTRAENTE.
15. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente disciplinato nella presente POLIZZA, valgono le norme di legge in materia.
16. Tracciabilità Dei Flussi Finanziari
Nel caso in cui la SOCIETA’ sia a partecipazione pubblica gli ASSICURATORI si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni e/o integrazioni. Gli ASSICURATORI si obbligano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia cui appartiene la stazione appaltante dell'inadempimento della eventuale propria controparte contrattuale (subappaltatore -
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Resta convenuto che la presente Assicurazione si intenderà risolta di diritto qualora le transazioni ad essa relative siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.
17. Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:
DLA Piper, Studio Legale Tributario Associato Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Telefono x00 00 000000
Fax x00 00 00000000
18. Comunicazioni
Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito “Il Broker”), con la sottoscrizione della presente POLIZZA, la SOCIETA’ e gli AMMINISTRATORI prendono atto e accettano quanto segue:
a) Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker si considererà effettuata alla SOCIETA’ e agli AMMINISTRATORI;
b) Ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker si considererà effettuata dalla SOCIETA’ e dagli AMMINISTRATORI;
c) Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker e/o alla SOCIETA’ e agli AMMINISTRATORI si considererà effettuata dagli ASSICURATORI;
d) Ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker e/o dalla SOCIETA’ e dagli AMMINISTRATORI si considererà effettuata agli ASSICURATORI.
Il CONTRAENTE Arch Insurance Europe Limited
Ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il CONTRAENTE dichiara di avere attentamente letto e di accettare esplicitamente i seguenti articoli:
Obbligazione Temporale degli Assicuratori (“Claims Made”) Sezione I Lettera F, H, I, N, O, S delle Definizioni
Sezione III Estensioni della copertura Sezione IV Esclusioni
Sezione V Determinazione delle somme risarcibili da parte degli Assicuratori
Sezione VI Disposizioni in merito alla comunicazione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento
Sezione VII Condizioni Generali di Assicurazione
1. Dichiarazioni contenute nel questionario proposta
4. Modifiche/cessioni del contratto
5. Procedura di rinnovo
8. Fusioni e acquisizioni ed altre operazioni straordinarie
9. Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle azioni della SOCIETA’ durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE
10. Diritto di surrogazione
13. Cessazione per recesso o per mancato pagamento del premio
14. Foro competente
17. Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
18. Comunicazioni
Il CONTRAENTE
Avvertenza
Mezzi di pagamento
Il Contratto prevede il pagamento annuale del Premio in unica soluzione.
Qualora espressamente concordato con gli ASSICURATORI ed indicato nel CERTIFICATO, il pagamento del Premio potrà essere frazionato in una o più rate.
Il pagamento del Premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato agli ASSICURATORI o all’intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità.
Dichiarazione del Contraente
Il contraente dichiara che, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha ricevuto e preso visione del fascicolo informativo redatto ai sensi del regolamento ISVAP 35 del 2010, composto da: nota informativa, glossario, condizioni generali di assicurazione,proposta.
IL CONTRAENTE
GLOSSARIO
“DUAL Business Protection”
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DELLA RC DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E SINDACI DI SOCIETA'
CON COPERTURE DI RC PATRIMONIALE PER LA SOCIETA'
Nel seguito sono indicate le definizioni della POLIZZA (elencate nella Sezione I "DEFINIZIONI” delle condizioni) e, in carattere corsivo, alcuni ulteriori termini utili ad una migliore comprensione del contratto assicurativo.
“AMMINISTRATORI” s’intende ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o che sarà in futuro, amministratore, consigliere, membro del consiglio di gestione, sindaco, membro del comitato per il controllo sulla gestione, membro del consiglio di sorveglianza, direttore generale, nonché dirigente della SOCIETA’ e qualsiasi dipendente che agisca in qualità di amministratore di fatto della stessa.
AMMINISTRATORI sono da intendersi altresì:
- i membri dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs.
231/2001;
- i membri del Comitato di Controllo Interno Garante del Codice Etico (o degli organi equipollenti, comunque siano definiti) istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- la persona responsabile della trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- la persona responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008; sempre che il FATTO ILLECITO a loro riferibile riguardi l’esercizio delle loro funzioni manageriali e di supervisione;
- il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (262/2005);
- il liquidatore volontario.
Si intendono ricompresi nella presente definizione anche gli eredi od i rappresentanti legali dell’AMMINISTRATORE (in caso di decesso, perdita della capacità giuridica, dichiarazione di insolvenza o fallimento di quest’ultimo) chiamati a rispondere di FATTI ILLECITI commessi dall’AMMINISTRATORE.
“ASSICURATORI”: si intende ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD.,
come specificato nel CERTIFICATO.
“ATTI TERRORISTICI”: si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di forza e/o violenza:
(I) per ragioni politiche e/o religiose;
(II) contro autorità governative od altre autorità statali;
(III) volti ad incutere paura nella popolazione.
“CERTIFICATO”: si intende il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati della CONTRAENTE, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli dell’Assicurazione. Il CERTIFICATO forma parte integrante del contratto.
“CIRCOSTANZA”: si intende una o più delle seguenti:
(i) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un AMMINISTRATORE o della SOCIETA’;
(ii) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un AMMINISTRATORE o l’operato della SOCIETÀ da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di detti soggetti;
(iii) qualsiasi errore, omissione, fatto di cui un AMMINISTRATORE o la SOCIETA’ siano a conoscenza e da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un AMMINISTRATORE o della SOCIETA’.
"CONTRAENTE": s’intende la SOCIETA’, indicata nel CERTIFICATO, che sottoscrive la presente POLIZZA
"CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CLAIMS MADE": il contratto di
assicurazione che prevede la copertura delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate per la prima volta nei confronti degli assicurati durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e notificate agli ASSICURATORI nel medesimo periodo.
“CONTROLLATA”: si intende ogni società di capitali in cui la SOCIETA’ – ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile - direttamente o indirettamente:
(i) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; o
(ii) dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; o
(iii) ha la facoltà di nominare o revocare la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione; o
(iv) esercita un’influenza dominante in virtù di particolari accordi contrattuali.
La copertura assicurativa delle CONTROLLATE cesserà automaticamente alla data di cessazione del rapporto di controllo o di scioglimento delle stesse e, conseguentemente, i FATTI ILLECITI commessi successivamente a tale data saranno esclusi dalla garanzia.
“CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO” si intende qualsiasi controversia in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale relativa al rapporto di lavoro con un DIPENDENTE o con qualsiasi soggetto che si affermi tale, che coinvolga la SOCIETA’ od un AMMINISTRATORE.
“COSTI, XXXXX E SPESE”: gli onorari e le spese di legali e professionisti in genere, ragionevolmente da sostenersi o sostenuti - previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI - nella difesa di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia, fermo restando quanto previsto dalla lettera B della Sezione V delle Condizioni di POLIZZA. A meri fini di chiarezza si precisa che dalla definizione di “COSTI, ONERI E SPESE” restano escluse le somme eventualmente dovute dalla SOCIETA’ agli AMMINISTRATORI per l’assistenza da essi prestata nell’ambito della difesa di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
“DIPENDENTE”: ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro alle dipendenze della SOCIETA’, senza riguardo alla natura del relativo contratto. Dalla definizione di “DIPENDENTE” restano esclusi gli AMMINISTRATORI, i dirigenti, i consulenti, gli agenti della SOCIETA’ ed i loro rispettivi dipendenti.
“DUAL ITALIA S.P.A.": l'intermediario assicurativo iscritto nella Sezione A del Registro Unico Intermediari ISVAP al n. A000167405 incaricato dagli Assicuratori della ricezione e trasmissione delle comunicazioni in merito alla POLIZZA, della gestione delle CIRCOSTANZE e RICHIESTE DI RISARCIMENTO nonchè, con specifico riferimento agli agenti senza rappresentanza incaricati dagli ASSICURATORI, dello svolgimento di taluni adempimenti tecnico/commerciali connessi all'attività dei medesimi agenti.
“FATTO ILLECITO”: ogni effettivo o presunto errore, dichiarazione inesatta, fatto, omissione, negligenza, inosservanza di doveri:
(I) con riferimento alla Sezione II, Punto 1 (copertura della responsabilitá civile degli AMMINISTRATORI) – da parte degli AMMINISTRATORI, esclusivamente in detta qualità;
(II) con riferimento Sezione II, Punto 2 (copertura della responsabilità civile della SOCIETA’) – da parte della SOCIETA’.
“FRANCHIGIA”: s’intende la parte di indennizzo, indicata nel CERTIFICATO, che rimane a carico della SOCIETA’, applicabile ai casi di cui alla Sezione II, Punto 2 (copertura della responsabilitá civile della SOCIETÁ) e Punto 3 (copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso la SOCIETÁ).
“LIMITE DI INDENNIZZO”: la somma indicata nel CERTIFICATO, ovvero l’ammontare che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso l’eventuale PERIODO DI OSSERVAZIONE.
Qualora nel presente contratto sia previsto un “sottolimite di indennizzo”, esso non dovrà intendersi in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma dovrà intendersi ricompreso in quest’ultimo e rappresenterà, con riferimento al rischio specifico cui si riferisce, l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ed in aggregato annuo.
“PERDITA”: fermo restando quanto previsto dalla sezione IV – Esclusioni, il pregiudizio economico subito da, le somme da riconoscere a terzi – ivi inclusa la pubblica amministrazione - in conseguenza di un’accertata e riconosciuta responsabilità degli AMMINISTRATORI o della SOCIETA’, in sede giudiziale od a seguito di arbitrato od accordi transattivi, stipulati previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI. Resta inteso che la definizione di “PERDITA” non comprende retribuzioni e, comunque, somme contrattualmente dovute a qualsiasi titolo dalla SOCIETA’ a DIPENDENTI.
“PERIODO DI ASSICURAZIONE”: il periodo indicato nel CERTIFICATO.
“PERIODO DI OSSERVAZIONE”: il periodo, successivo al PERIODO DI ASSICURAZIONE, concesso dagli ASSICURATORI alle condizioni di cui alla SEZIONE III, entro il quale la SOCIETA’ o gli AMMINISTRATORI potranno notificare per iscritto RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da e/o attribuibili ad un FATTO ILLECITO commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e durante il PERIODO DI RETROATTIVITÁ e delle quali la SOCIETA’ e/o gli AMMNISTRATORI abbiano avuto notizia per la prima volta durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE.
“PERIODO DI RETROATTIVITA’: si intende il periodo di tempo compreso tra la data indicata nel CERTIFICATO alla voce “RETROATTIVITA’” e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicata nel CERTIFICATO. Gli AMMINISTRATORI e/o la SOCIETA' potranno denunciare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE, rispettivamente avanzate nei loro confronti e di cui siano venuti a conoscenza per la prima durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per FATTI ILLECITI commessi o che si presume siano stati commessi individualmente o collettivamente entro detto periodo di tempo. I LIMITI di INDENNIZZO indicati nel CERTIFICATO non s’intenderanno in alcun modo incrementati per effetto della presente definizione.
“POLIZZA”: il presente contratto di assicurazione
“PROCEDIMENTI SPECIALI”: qualsiasi indagine, esame od altra procedura avviata da enti, organi od autorità preposti al controllo e/o alla supervisione della SOCIETA’ e/o degli AMMINISTRATORI.
“RICHIESTA DI RISARCIMENTO” s’intende qualsiasi contestazione da chiunque avanzata, in sede giudiziale o stragiudiziale, comprese lettere di xxxxxxx e/o messa in mora, nei confronti di un AMMINISTRATORE o della SOCIETA’;
Con riferimento alla copertura di cui alla Sezione II punto 1 (copertura della responsabilitá civile degli amministratori), per RICHIESTA DI RISARCIMENTO si intende altresì qualsiasi PROCEDIMENTO SPECIALE.
Ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO o più RICHIESTE DI RISARCIMENTO
derivanti da, basate su od attribuibili ad un singolo FATTO ILLECITO, saranno considerate un’unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO ai fini della presente POLIZZA.
“SOCIETA’”: s’intende la SOCIETA’ indicata nel CERTIFICATO oltre che tutte le CONTROLLATE.
“SOCIETA’ ESTERNA”: si intende qualsiasi entita’, espressamente indicata sul CERTIFICATO e che rientri nelle seguenti fattispecie:
a. Enti senza scopo di lucro ed in cui la SOCIETA’ abbia una rappresentanza negli organi direttivi;
b. Enti in cui la SOCIETA’ detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%
“SOSTANZE INQUINANTI”: qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fumi, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti. Nel termine rifiuti sono da ritenersi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiali riciclati e riconvertiti.
“SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI” s’intendono le spese sostenute dagli AMMINISTRATORI in relazione a PROCEDIMENTI SPECIALI.
DUAL Business Protection
Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Dirigenti e Sindaci di Società.
Include coperture di RC patrimoniale per la Società.
DI COSA SI TRATTA
E’ una polizza di responsabilità civile che tutela chi, all’interno di una società, rivesta la carica di amministratore, dirigente, sindaco. L’assicurazione tutela anche i membri del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione, i revisori contabili, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e gli eventuali amministratori di fatto. La copertura è estesa anche alla tutela patrimoniale del coniuge delle persone assicurate e ai loro eredi. Inoltre la polizza assicura la società contraente rispetto alle richieste di risarcimento direttamente avanzate nei confronti della società stessa. Per brevità, nel seguito, il termine amministratori comprende tutte le figure citate.
A CHI SI RIVOLGE
Agli amministratori, intesi nell’accezione ampia di cui sopra. Alle società di capitale, cooperative, consortili, ad associazioni, enti e fondazioni il cui “attivo totale”, da ultimo bilancio approvato, non sia superiore a € 50 Milioni. Qualora la società contraente della polizza sia la capogruppo, l’attivo totale sarà, quello indicato nel bilancio consolidato o, in alternativa, la somma degli attivi di tutte le società del gruppo.
LA PROTEZIONE PER GLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori devono svolgere il proprio ruolo con diligenza e competenza, secondo le norme del Codice Civile in materia di diritto societario, e sono responsabili personalmente e solidalmente fra loro dei danni causati a terzi nello svolgimento della relativa attività. In caso di risarcimento essi sono impegnati con il proprio patrimonio personale. DUAL Business Protection protegge il patrimonio personale delle persone assicurate dalle richieste di risarcimento da parte di terzi quali, ad esempio: la società e le sue controllate, i creditori sociali, i singoli soci, i dipendenti, i consulenti, le banche.
LA PROTEZIONE PER LA SOCIETÀ
DUAL Business Protection rimborsa alla società quanto da questa eventualmente pagato ai propri amministratori, perché consentito o richiesto dalla legge, al fine di tenerli indenni dalle conseguenze di una richiesta di risarcimento avanzata nei loro confronti. Inoltre la polizza indennizza la società dalle richieste di risarcimento di terzi, di natura non contrattuale, e di dipendenti per controversie in materia di diritto del lavoro quali, ad esempio, taluni casi di licenziamento, demansionamento.
I VANTAGGI PER GLI ASSICURATI
Con DUAL Business Protection gli amministratori e la società proteggono il proprio patrimonio. Inoltre la società si tutela riguardo alla solvibilità dei propri amministratori. Oltre al rimborso del danno patrimoniale a terzi sono coperti i costi e le spese di difesa sostenuti per fronteggiare una richiesta di risarcimento. La polizza ha retroattività illimitata e comprende gli amministratori passati, presenti e futuri anche delle società controllate. La polizza rappresenta un vero e proprio plus del pacchetto retributivo dei manager e per la società il costo è fiscalmente deducibile.
CONCLUSIONI
La gestione degli affari espone l’impresa e i suoi amministratori ai rischi insiti nella conduzione del proprio business. Gli amministratori e la società, sono quindi potenzialmente esposti a richieste di risarcimento per danno patrimoniale da parte di terzi. I soggetti i cui interessi possono essere lesi da un errore, da una negligenza, dall’inosservanza di un dovere sono molti: dagli azionisti ai dipendenti, dai clienti ai concorrenti, dai creditori alle autorità di controllo. In questi casi l’esperienza e la solidità dell’assicuratore specialista sono la migliore garanzia per una difesa competente e per l’efficace gestione dell’eventuale risarcimento del danno. DUAL Business Protection assicura l’impresa e i suoi amministratori e tutela il loro patrimonio aziendale, personale e familiare.
Le considerazioni espresse hanno titolo meramente illustrativo. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo.
DUAL Business Protection
Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Dirigenti e Sindaci di Società.
▪ Amministratori, Sindaci, Dirigenti passati, presenti e futuri;
▪ La Società per richieste di
risarcimento direttamente avanzate nei confronti della Società stessa(sottolimite 10% del massimale di polizza con il max di € 500 mila), nonché per gli importi pagati agli Amm.ri
in virtù di accordi di manleva ammessi dalla Legge.
ASSICURATI
Rimborso agli Amministratori
delle spese sostenute per indagini/esami/procedure disposte da Enti, Autorità.
PROCEDIMENTI
SPECIALI
In assenza di sinistri/circostanze,
il premio non cambia (limite asset € 50 milioni.
TACITO RINNOVO
Illimitata
RETROATTIVITA'
25% del Limite di Indennizzo.
COSTI E SPESE
LEGALI
Prestazioni
Caratteristiche
Prestazioni
Caratteristiche
E’ coperto il pregiudizio
economico subito dalla Società a seguito del pagamento di sanzioni derivanti da responsabilità degli Amministratori purché la Società stessa abbia esperito azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori.
RESP. DEGLI
AMMINISTRATORI PER SANZIONI/MULTE/ AMMENDE
Copertura delle richieste di
risarcimento da parte di soci con capitale fino al 50%
CLOSELY HELD
(Socio maggioritario)
Rimborso agli Amministratori
per spese sostenute per difesa da richieste di risarcimento per inquinamento. Sottolimite € 200 mila
SPESE PER
INQUINAMENTO
Prevenire/ridurre le
conseguenze di una richiesta di risarcimento garantita dalla polizza. Sottolimite € 150 mila.
SPESE DI
PUBBLICITA’
Include coperture di RC patrimoniale per la Società.
Caratteristiche | Prestazioni |
ASSICURATI | ▪ Amministratori, Sindaci, Dirigenti passati, presenti e futuri; ▪ La Società per richieste di risarcimento direttamente avanzate nei confronti della Società stessa(sottolimite 10% del massimale di polizza con il max di € 500 mila), nonché per gli importi pagati agli Amm.ri in virtù di accordi di manleva ammessi dalla Legge. |
RETROATTIVITA' | Illimitata |
TACITO RINNOVO | In assenza di sinistri/circostanze, il premio non cambia (limite asset € 50 milioni. |
COSTI E SPESE LEGALI | 25% del Limite di Indennizzo. |
PROCEDIMENTI SPECIALI | Rimborso agli Amministratori delle spese sostenute per indagini/esami/procedure disposte da Enti, Autorità. |
COSTITUZIONE/A CQUISIZIONE DI CONTROLLATE | Copertura estesa alle controllate costituite o acquisite (eventuali società USA/Canada, Credito, Finanza, con patrimonio netto negativo, quotate, sono includibili previa valutazione da parte degli Assicuratori). |
ASSICURATO VS. ASSICURATO | Nessuna esclusione. |
CONTROVERSIE DA LAVORO DIPENDENTE | ▪ Per gli Amministratori: comprese ▪ Per la Società: comprese limitatamente a demansionamento, indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro. |
RESP. DEGLI AMMINISTRATORI PER MOBBING | Copertura estesa a richieste di risarcimento derivanti da azioni sociali di responsabilità verso gli Amministratori per contenziosi da mobbing fra società e dipendenti. |
Caratteristiche | Prestazioni |
CLOSELY HELD (Socio maggioritario) | Copertura delle richieste di risarcimento da parte di soci con capitale fino al 50% |
RESP. DEGLI AMMINISTRATORI PER SANZIONI/MULTE/ AMMENDE | E’ coperto il pregiudizio economico subito dalla Società a seguito del pagamento di sanzioni derivanti da responsabilità degli Amministratori purché la Società stessa abbia esperito azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori. |
Prevenire/ridurre le | |
SPESE DI | conseguenze di una richiesta di |
PUBBLICITA’ | risarcimento garantita dalla |
polizza. Sottolimite € 150 mila. | |
SPESE PER INQUINAMENTO | Rimborso agli Amministratori per spese sostenute per difesa da richieste di risarcimento per inquinamento. Sottolimite € 200 mila |
Rimborso delle spese sostenute | |
SPESE | in emergenza dagli |
IMPREVISTE | Amministratori. |
Sottolimite € 50 mila. | |
Rimborso delle spese di | |
SPESE DI | viaggio/vive sostenute dagli |
VIAGGIO | Amministratori. Sottolimite € |
2.500. | |
FRANCHIGIE | ▪ Per gli Amministratori: no ▪ Per la Società: € 5.000 per sinistro |
ULTRATTIVITA' (GARANZIA POSTUMA) | Possibile estensione della copertura fino a 36 mesi |
AMMINISTRATORI CESSATI PER FINE MANDATO | Periodo di osservazione di 60 mesi in caso di polizza non rinnovata o sostituita. |
Copertura estesa a richieste di
risarcimento derivanti da azioni sociali di responsabilità verso gli Amministratori per contenziosi da mobbing fra società e dipendenti.
RESP. DEGLI
AMMINISTRATORI PER MOBBING
▪ Per gli Amministratori: comprese
▪ Per la Società: comprese limitatamente a demansionamento, indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro.
CONTROVERSIE
DA LAVORO DIPENDENTE
Nessuna esclusione.
ASSICURATO VS.
ASSICURATO
Copertura estesa alle controllate
costituite o acquisite (eventuali società USA/Canada, Credito, Finanza, con patrimonio netto negativo, quotate, sono includibili previa valutazione da parte degli Assicuratori).
COSTITUZIONE/A
CQUISIZIONE DI CONTROLLATE
Periodo di osservazione di 60
mesi in caso di xxxxxxx non rinnovata o sostituita.
AMMINISTRATORI
CESSATI PER FINE MANDATO
Possibile estensione della
copertura fino a 36 mesi
ULTRATTIVITA'
(GARANZIA POSTUMA)
▪ Per gli Amministratori: no
▪ Per la Società: € 5.000 per sinistro
FRANCHIGIE
Rimborso delle spese sostenute
in emergenza dagli Amministratori.
Sottolimite € 50 mila.
SPESE
IMPREVISTE
Rimborso delle spese di
viaggio/vive sostenute dagli Amministratori. Sottolimite € 2.500.
SPESE DI
VIAGGIO
Le garanzie assicurative sono di Arch Insurance (Europe) Ltd. - Rappresentanza Generale per l’Italia (Cod. ISVAP D851R) -con sede in Milano. Arch Insurance (Europe) Ltd. con sede in Londra, è parte di Arch Capital Group Ltd., è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento (aut. n. 1905-600964 del 16 febbraio 2005) ed è soggetta al controllo della F.S.A. del Regno Unito."
Le considerazioni espresse hanno titolo meramente illustrativo. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo.
DUAL Business Protection
Polizza di R.C. per gli Amministratori, Dirigenti e Sindaci di societa’ Include coperture di RC patrimoniale per la società.
Questa proposta si applica a società di capitali, cooperative, consortili, ad associazioni, enti e fondazioni con un attivo totale fino a € 50.000.000.
Una volta compilata, datata e firmata, costituisce ordine fermo all’emissione della polizza.
La seguente proposta di assicurazione è in relazione ad una polizza “claims made”. Pertanto essa copre esclusivamente le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di un assicurato e da questi comunicate agli assicuratori nel periodo di polizza, nei limiti ed alle condizioni tutte ivi allegate.
La polizza non opera in relazione a richieste di risarcimento che traggano origine da fatti o circostanze esistenti e note all’assicurato prima della data di decorrenza della polizza.
Le risposte relative alle domande contenute nella presente proposta sono considerate di primaria importanza per gli assicuratori. A tali domande dovrà quindi essere data risposta solo dopo aver esperito un attento e completo esame della propria attività.
Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori in quanto, ai sensi degli artt. 1892-1893 e 1894 del codice civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze in merito al rischio oggetto di assicurazione, possono comportare l’annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell’indennizzo.
INFORMAZIONI GENERALI
Società Contraente ……………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo……………………………………………………... CAP……………. CITTA’………………………………
P.IVA………………………………………………. Codice Fiscale……………………………………………………
QUESTIONARIO
Data di costituzione…………………… Attività svolta……………………………………………………………..
QUESTIONARIO
In caso di società capogruppo le seguenti domande si intendono riferite alla capogruppo medesima e a tutte le società controllate. In tal caso il totale dell’attivo (domanda 3.) è quello dell’ultimo bilancio consolidato (se esistente) o, in alternativa, quello risultante dalla somma degli attivi di tutte le società del gruppo.
ATTENZIONE: nel caso di risposta SI anche ad una sola delle domande che seguono la presente proposta si intenderà revocata ad ogni effetto.
In tal caso, se richiesto, DUAL Italia potrà offrire una quotazione personalizzata.
SI
NO
1. La Società ha controllate con sede in USA o in Canada? …………………………….
SI
NO
2. La Società, opera in uno dei seguenti settori: tabacco, amianto; rifiuti, revisione e certificazione bilanci; fondi pensione; assicurazione; sportivo professionistico; servizi finanziari (attività bancaria, di gestione del risparmio, di intermediazione mobiliare, di erogazione del credito e di leasing); telecomunicazioni; cliniche,
case di cura, ambulatori? ……………………………………………………………………
SI
NO
3. La Società e’ partecipata da Enti Pubblici?……………………………………………….
SI
NO
4. Il totale dell’attivo risultante dall’ultimo bilancio approvato della società
e’ superiore a € 50.000.000? ………………………………………………………………
SI
NO
5. Il bilancio della società dell’ultimo esercizio evidenzia un risultato negativo
SI
NO
(dopo le imposte) che eccede il 25% del patrimonio netto? …………………………….
6. Vi sono titoli della Società negoziati in mercati regolamentati?…………………………
SI
NO
7. Sono mai state avanzate richieste di risarcimento, anche in materia di diritto
del lavoro, nei confronti della società e/o degli amministratori? ……………………….
SI
NO
8. Gli amministratori sono mai stati sottoposti a procedimenti penali?...........................
SI
NO
9. Gli amministratori anche con riferimento alla società sono a conoscenza di fatti che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento o procedimenti penali anche in materia di diritto del lavoro? ………………………………………………………………..
DICHIARAZIONI
Il sottoscritto dichiara: (i) di aver compreso le caratteristiche della polizza claims made; (ii) che le informazioni contenute nella presente proposta corrispondono a verità e che (iii) nessuna informazione inerente il rischio oggetto di assicurazione è stata omessa e riconosce che sulla base di detta proposta, e delle altre informazioni eventualmente fornite, gli Assicuratori presteranno l’eventuale consenso alla stipulazione della polizza.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere stato autorizzato a compilare la presente proposta per conto della società e degli amministratori e che gli assicurati hanno preso visione e approvato la stessa così come compilata.
Mezzi di pagamento
Il Contratto prevede il pagamento annuale del Premio in unica soluzione.
Qualora espressamente concordato con gli Assicuratori ed indicato nel Certificato, il pagamento del Premio potrà essere frazionato in una o più rate.
Il pagamento del Premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato agli Assicuratori o all’intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità.
Dichiarazione del Contraente
Il contraente dichiara che ha ricevuto e preso visione del fascicolo informativo redatto ai sensi del regolamento ISVAP 35 del 2010, composto da: nota informativa, glossario, condizioni generali di assicurazione,proposta.
Firma del Contraente/Assicurato ……………………………………….Xxxxx aziendale ………………………....
Data …….…../……..…/…………
LIMITI DI INDENNIZZO E DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Barrare la casella corrispondente al valore dell’attivo della Società e la casella del massimale scelto
SOCIETA’ CON ATTIVO TOTALE (in milioni di Euro) | ||
□ FINO A 10 | □ DA 10 A 25 | □ DA 25 A 50 |
SCELTA DEL LIMITE DI INDENNIZZO (in migliaia di Euro) | ||||||||||
LIMITE | □ | 500 | □ | 1.000 | □ | 1.500 | □ | 2.000 | □ 2.500 | □ 5.000 |
SOTTOLIMITE PER SOCIETA’ | Il sottolimite per Società è sempre pari 10% del Limite di Indennizzo prescelto con il massimo di € 500.000 (franchigia fissa € 5.000) |
Premio annuo lordo Euro ……………………………...
Firma dell’Intermediario ……………………………………………………..
Data…….…../……..…/………… Firma del Contraente/Assicurato per accettazione…………………………….