Contratto di allacciamento e di fornitura di calore
Contratto di allacciamento e di fornitura di calore
fra
ENERGIEVERSORGUNG VALS Genossenschaft, con sede a Valles – Jochtalstrasse n° 3 – 00000 Xxxxxxxx, codice fiscale 90015770218, partita IVA 01602330217, nella persona del rappresentante legale sig. Xxxxx Xxxxxxxx – Presidente, qui di seguito denominato anche “Fornitore di calore”,
e
sig.………………. nato il …………….. a ……….. e residente a Valles – Via n°. – 39037 Mühlbach, codice fiscale: XXX
XXX XXXXX XXXXX, qui di seguito denominato anche “Cliente”; entrambi insieme denominati anche “Parti”.
viene premesso quanto segue:
- Il Cliente ha richiesto con una propria domanda del l’allacciamento e la compilazione di un preventivo di
spesa e la fornitura di energia termica;
- Il Fornitore di calore ha trasmesso al Cliente in data un preventivo di spesa per l’allacciamento e per
la fornitura di energia termica;
e viene concordato di comune accordo quanto segue: Art. 1 Premesse
Le osservazioni preliminari e gli allegati citati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto del contratto
Il Fornitore di calore fornisce al Cliente energia termica nell‘immobile /................................... Valles, registrato nel catasto sotto p.f./p.ed.……….. / ……… P.M.. ….. in P.T. …….. C.C. Valles. Il Cliente dichiara che la potenza allacciata secondo le sue indicazioni è di …… kW. Il Fornitore di calore mette a disposizione la potenza termica necessaria e fornisce l’energia termica necessaria per l’immobile per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Come fonte di energia termica viene utilizzata l’acqua calda con una temperatura di mandata dipendente dalla temperatura esterna di max. 90 °C e minimo 75 °C. La fornitura avviene al prezzo attualmente in vigore di Euro 0,10 pro kWh prelevato (dieci cent per kilowattora).
Art. 3 Tariffario del Fornitore di calore
Il Cliente dichiara di aver consultato il tariffario del Fornitore di calore ("Prezzi e condizioni economiche della fornitura di calore") in vigore al momento della sottoscrizione del presente contratto dall‘Allegato A del preventivo di spesa e di essere d'accordo con le tariffe ivi indicate, che possono essere applicate indipendentemente dal consumo effettivo del Cliente.
Art. 4 Impianto di allacciamento
Per allacciarsi alla rete di condutture del Fornitore di calore e conseguentemente per il trasferimento dell'energia termica al Cliente è necessario un impianto di allacciamento. L’impianto di allacciamento è di proprietà del Fornitore di calore. L’impianto di allacciamento comprende le condutture di alimentazione e di ritorno dalla conduttura di alimentazione alla stazione di trasferimento del calore. Il confine di proprietà e allo stesso tempo il punto finale dell’impianto di collegamento si trova direttamente davanti ai pezzi di giunzione filettati lato secondario dello scambiatore di calore.
Le Parti stabiliscono di comune accordo dove viene posato o montato l’impianto di allacciamento, inclusa la stazione di trasferimento del calore, secondo il principio del minor costo possibile. I costi per la realizzazione dei collegamenti del circuito secondario a valle della stazione di trasferimento del calore, l'installazione in casa e la realizzazione del collegamento elettrico sono a carico del Cliente.
Poiché è indispensabile occupare terreno per le condutture di mandata e di ritorno e per la conduttura di alimentazione, il Cliente si impegna a garantire che al Fornitore di calore venga concesso ogni diritto necessario per la posa e la manutenzione della conduttura necessaria per fornire calore da parte del Cliente o di terzi gratuitamente e per la durata della fornitura di calore.
Il Fornitore di calore fornisce tutti gli investimenti e le prestazioni necessari per il corretto funzionamento dell’impianto di allacciamento. Richieste speciali e lavori straordinari non sono presi in considerazione dal Fornitore di calore e devono essere eseguiti esclusivamente dal Cliente.
Il Fornitore di calore provvede alla manutenzione e alla gestione dell’impianto di allacciamento. Il Cliente si impegna a non intervenire su questo e a informare immediatamente il Fornitore in caso di eventuali difetti e malfunzionamenti. Per quanto riguarda questo impianto, il Cliente ha la piena responsabilità nei confronti del Fornitore di calore di eventuali danni causati da incendio, furto o interventi non autorizzati.
I costi della corrente di esercizio per l’impianto di allacciamento sono a carico del Cliente. Il Fornitore di calore si fa carico della manutenzione e dell'assistenza dell’impianto di allacciamento. Il Cliente si impegna ad assicurare l’impianto come di consuetudine e a dimostrarlo in forma adeguata.
Il Cliente autorizza il Fornitore di calore a incaricare terzi dell'adempimento degli obblighi contrattuali. Il Cliente garantisce al Fornitore di calore l'accesso all’impianto di allacciamento.
L'impianto e le apparecchiature del Cliente devono avere le proprietà prescritte dalle disposizioni di legge vigenti in materia, al fine di evitare danni alle cose nell'impianto e guasti nella rete di alimentazione del Fornitore.
Il Fornitore di calore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone e cose che possono verificarsi dopo il punto di trasferimento del calore (confine della proprietà).
Art. 5 Misurazione del calore
Il Fornitore di calore determina la quantità di calore consumato per mezzo di un contatore di calore calibrato nel punto di trasferimento concordato tra le Parti.
Per effettuare la misurazione, il Fornitore di calore procura a proprie spese dispositivi di misurazione che sono conformi alle norme di taratura e che sono sottoposti a manutenzione da parte del Fornitore di calore.
La manipolazione dei dispositivi di misurazione e il prelievo di energia eludendo gli strumenti di misurazione sono puniti e autorizzano il Fornitore di calore a stimare il consumo e a interrompere la fornitura di calore.
Se un dispositivo di misurazione non fornisce indicazioni o le fornisce in modo errato a causa di una manipolazione o di un altro danno, il Fornitore di calore determina il consumo per il periodo successivo all'ultima lettura senza errori in base al consumo medio del periodo di lettura precedente e del periodo di lettura successivo alla scoperta dell'errore o sulla base del consumo dell'anno precedente mediante stima. Si deve tener conto delle condizioni reali, in particolare delle condizioni meteorologiche nel caso della fornitura di calore.
Art. 6 Prezzi e adeguamento dei prezzi
I prezzi validi della fornitura risultano dal tariffario del Fornitore di calore ("Prezzi e condizioni economiche della fornitura di calore") dall'Allegato A del Preventivo di spesa. Tutti i prezzi sono prezzi netti a cui si aggiungono l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge ed eventuali altre tasse o imposte, a meno che non sia indicato diversamente nel suddetto tariffario. La base per il calcolo del compenso è la misurazione effettuata dal contatore di calore calibrato. I prezzi sono basati su un calcolo del Fornitore di calore. Il prezzo sarà rideterminato periodicamente dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto di tutti i costi. Il Cliente sarà in ogni caso avvisato in anticipo per iscritto di qualsiasi modifica dei prezzi.
Art. 7 Fatturazione e pagamento
Il Cliente effettua pagamenti bimestrali al Fornitore di calore dell’energia termica acquistata sulla base del consumo effettivo. Il pagamento deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data della fattura.
Se il consumo effettivo non può essere determinato per un qualsiasi motivo, il Fornitore di calore fatturerà il consumo stimato dal fornitore di calore.
Se un pagamento dovuto non viene effettuato entro la scadenza concordata, vengono applicati interessi di mora al tasso legale dalla data di scadenza alla data del pagamento effettivo. Il Fornitore di calore informa il Cliente per iscritto in merito al ritardo nel pagamento.
Art. 8 Interruzione
Se il Fornitore di calore è impossibilitato in tutto o in parte a produrre, trasportare o fornire calore a causa di forza maggiore o di altre circostanze che il Fornitore di calore non può ragionevolmente evitare, l'obbligo del Fornitore di calore è sospeso fino alla rimozione degli ostacoli o delle interruzioni.
Il Fornitore di calore non è responsabile dei danni diretti o indiretti subiti dal Cliente a causa delle interruzioni o delle consegne irregolari di calore causate da forza maggiore.
Il Fornitore di calore ha il diritto di interrompere temporaneamente la fornitura di calore per eseguire i lavori necessari al suo funzionamento. Tali interruzioni saranno effettuate solo dopo un preavviso al Cliente, a meno che non sussista un pericolo imminente. Il Fornitore di calore è obbligato a eliminare il più in fretta possibile qualsiasi guasto dell’interruzione.
Art. 9 Inizio e durata della fornitura di calore - recesso
La fornitura di calore inizia con la messa in funzione dell’impianto di allacciamento ed è a tempo indeterminato. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento osservando un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Il Cliente può far valere il suo diritto di recesso utilizzando il modulo di recesso messo a disposizione dal Fornitore di calore. Il modulo deve essere compilato e inviato per posta, per e-mail o recapitato di persona all'ufficio clienti del Fornitore.
Nel caso in cui il recesso avvenga entro tre anni dalla firma del contratto, al Cliente sarà addebitato un contributo di partecipazione per coprire i costi dell’allacciamento. Il calcolo del contributo di partecipazione viene effettuato osservando i criteri di cui all'art. 9.2. TUAR. L'importo iniziale di questo contributo di partecipazione è zero.
Ai sensi dell'art. 12.1 TUAR il Fornitore di calore informa il Cliente che per la disattivazione della fornitura di calore e il distacco dell’utenza sono previste le seguenti attività: distacco dell'immobile che riceve il calore dalla rete di teleriscaldamento. Si fa notare che, fatto salvo il contributo di partecipazione concordato, non ci sono altre tasse o spese per la disattivazione della fornitura di calore e il distacco dell’utenza. Inoltre, a parte il periodo di preavviso previsto dall'art. 8.1 TUAR, non ci sono restrizioni temporali per quanto riguarda il recesso.
Il Fornitore di calore può disdire con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi per la fine dell'anno solare.
Art. 10 Cessazione della fornitura
Il Fornitore di calore è autorizzato a cessare immediatamente e definitivamente la fornitura di calore se il Cliente non rispetta le condizioni della fornitura di calore nonostante un sollecito, in particolare se il Cliente non paga le fatture dovute, preleva, devia o utilizza il calore violando il contratto, modifica, danneggia o rimuove i dispositivi del Fornitore senza il consenso scritto di quest'ultimo, incluso un eventuale danneggiamento o la rimozione di parti di impianto, manomette il contatore del calore nel suo funzionamento, non esegue una modifica dell’impianto richiesta dal Fornitore di calore volta a eliminare uno stato contrario al contratto oppure nega all’incaricato del Fornitore di calore di accedere alla stazione di trasferimento del calore.
Il Fornitore di calore è autorizzato a riprendere una fornitura di calore interrotta per questi motivi eventualmente dopo la completa eliminazione del motivo dell'interruzione e dopo il rimborso dei costi sostenuti dal Fornitore di calore e il pagamento di eventuali arretrati.
Art. 11 Protezione dei dati
Il Cliente dichiara di aver ricevuto l'Informativa sulla privacy relativa al trattamento dei suoi dati personali al momento della raccolta di tali dati da parte del Fornitore di calore e pertanto di essere stato informato in particolare per quanto riguarda i suoi diritti, il nome e i dati di contatto del responsabile del trattamento dei dati, nonché le finalità e la base giuridica del trattamento dei dati. L'invio della richiesta di un preventivo di spesa per l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento, così come la firma del presente contratto da parte del Cliente presuppongono quindi la piena conoscenza da parte del cliente della dichiarazione sulla protezione dei dati e l’espresso consenso al trattamento dei suoi dati personali.
Art. 12 Disposizioni generali
Il Cliente acconsente all'installazione dei componenti e delle condutture necessarie per la rete di distribuzione del calore nella sua casa e nella sua proprietà.
Il Cliente si impegna a permettere la rimozione gratuita degli impianti del Fornitore (condutture, scambiatori di calore, ecc...) dalla sua proprietà anche dopo l'eventuale cessazione del contratto di fornitura di calore.
Per tutte le disposizioni non contenute nel presente documento si fa riferimento alle disposizioni di legge applicabili, nonché alle ordinanze e alle prescrizioni di legge emesse dall'autorità competente.
Tutte le spese sostenute in relazione a questa fornitura di calore, comprese eventuali spese legali per il recupero a seguito di inadempienza da parte del Cliente e tutte le tasse e tutti gli oneri attuali e futuri sono a carico del Cliente.
Per l'esecuzione e per tutti gli effetti giuridici, le Parti contraenti eleggono il seguente domicilio (art. 47 del Codice Civile e art. 30 del Codice di Procedura Civile): il Fornitore di calore elegge il suo domicilio presso la sede indicata nelle Premesse. Il Cliente elegge il suo domicilio all'indirizzo indicato nelle Premesse o all'indirizzo che il Cliente comunica tramite lettera raccomandata.
In caso di controversa a seguito della fornitura di calore è competente il tribunale nel cui distretto si trova la sede del Fornitore, fatti salvi i diritti di protezione dei consumatori.
Letto, approvato e firmato Valles, ………………
ENERGIEVERSORGUNG VALS GENOSSENSCHAFT
Fernheizwerk VALS
Presidente Xxxx Xxxxxxx Cliente ……………………….
Valles, ……………
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver preso espressamente atto delle seguenti clausole del presente contratto e di accettarle nella loro totalità: Art. 3 - Tariffario del Fornitore di calore, Art. 4 – Impianto di allacciamento, Art. 6 - Prezzi e adeguamento dei prezzi, Art. 8 - Interruzione, Art. 9 - Inizio e durata della fornitura di calore - Recesso, Art. 10 - Cessazione della fornitura, Art. 12 - Disposizioni generali.