CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GAS ED ENERGIA ELETTRICA
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GAS ED ENERGIA ELETTRICA
Articolo 1 - Definizioni Articolo 3 - Conclusione del contratto
ARERA: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. 3.1 Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto, delle CTE relative alla specifica somministrazione, nonché delle presenti
n. 270 del 18 novembre 1995 (tutte le delibere emanate da ARERA sono consultabili sul sito internet xxx.xxxxx.xx). CGC, il CLIENTE formula al Fornitore una proposta volta alla conclusione del Contratto che sarà irrevocabile per un periodo
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: è l’Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua di 45 giorni solari.
attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita con la legge n. 287 del 10 3.2 Il Fornitore si riserva, nel periodo di irrevocabilità della proposta, ovvero 45 giorni solari, la facoltà di comunicare a mezzo ottobre 1990, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”. Autorità Garante: per la protezione dei raccomandata, tramite PEC, SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione, la propria accettazione a dati personali è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy (legge 31 seguito di esito positivo della validazione della documentazione contrattuale fornita dal CLIENTE. In ogni caso, il Fornitore dicembre 1996, n. 675), poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. ha comunque la piena facoltà di decidere a suo insindacabile giudizio senza motivare la scelta, di non accettare la proposta. 196), come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Quest’ultimo ha confermato che il Garante è Il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del Contratto è interamente sostenuto dal l’autorità di controllo designata anche ai fini dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati Fornitore. Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso telefonicamente, sono altresì rese disponibili su supporto durevole, personali (UE) 2016/679 (art. 51). Alta tensione: è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore a oltre alla registrazione della telefonata relativa all’approvazione delle condizioni contrattuali da parte del CLIENTE, anche 220 kV. Bassa tensione: è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV. Bolletta 2.0: è l’Allegato A alla la successiva accettazione del CONTRATTO da parte del CLIENTE, previa esplicita richiesta dello stesso di fornire tale deliberazione dell’ARERA del 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com come successivamente modificato e integrato; conferma mediante registrazione. Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso fuori dai locali commerciali del CLIENTE o CLIENTE finale: è la persona fisica che acquista gas naturale e/o energia elettrica per usi domestici. Fornitore, il CLIENTE ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dal CONTRATTO entro 14 (quattordici) giorni dalla Codice del Consumo: il Codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al data di sottoscrizione della proposta di Contratto, senza alcun onere e senza alcun obbligo di motivazione, mediante la fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti è stato approvato con D.Lgs. del 6 compilazione dell’apposito modulo (da scaricare sul sito internet xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx) e da inviarsi al Fornitore a settembre 2005, n. 206; Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Compagnia Energetica Italiana S.p.A. a Socio Unico, in Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come II, 15 - 00000 Xxxxxx o a mezzo PEC all’indirizzo xxx@xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx.
successivamente modificato e integrato; CCodice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03 3.3 Nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di ripensamento, la Fornitura sarà garantita dal precedente fornitore o, per
n. 174 del 29 luglio 2003 come successivamente modificato e integrato dal Regolamento Europeo 2016/679 l’energia elettrica, dal fornitore di maggior tutela e per il gas naturale dall’esercente il servizio di ultima istanza, nel caso disciplinante il trattamento dei dati personali sensibili delle persone fisiche. Condizioni Generali di Contratto: non fossero state avviate dal Fornitore le attività cui il CLIENTE ha ripensato, o dal Fornitore per il tempo necessario per un indica le Condizioni Generali di Contratto (CGC) che formano parte integrante del presente Contratto. Condizioni nuovo cambio di fornitore o per la chiusura del punto di fornitura. Il Cliente che esercita il diritto di ripensamento, al fine di Tecnico Economiche: indica le Condizioni Tecnico Economiche (CTE) che formano parte integrante del presente cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione all’attuale fornitore che provvederà, ai sensi della normativa vigente, Contratto. Contatore Elettronico (orario e per fasce): è il contatore elettronico in grado di misurare l’energia anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione. Se il CLIENTE non elettrica consumata ora per ora ovvero per fasce orarie. Contatore Tradizionale: è il contatore non elettronico che richiede l’esecuzione del contratto prima del termine di ripensamento, le attività necessarie saranno avviate solo dopo tale non è in grado di misurare l'energia elettrica né per singole fasce né per ora. Contratto: indica la regolamentazione periodo. Il CLIENTE che effettua tale richiesta potrà comunque esercitare il ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli contrattuale della somministrazione costituita dalle presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC), dalla modulistica eventuali costi già sostenuti, definiti agli articoli 6 e 7 nonché gli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto. Tale recante le Condizioni Tecnico Economiche (CTE), dalla Proposta di Contratto, dalle informazioni preliminari alla richiesta può comportare un anticipo dell’avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l’avvio della conclusione del contratto, ai sensi dell’Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale; fornitura entro i termini del ripensamento.
nota informativa per il CLIENTE finale, informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale, modulo per 3.4 Il Fornitore in ogni caso, immediatamente dopo la sottoscrizione della proposta e la validazione e accettazione della
la presentazione dei reclami/richieste scritte per fatturazione di importi anomali, ogni ulteriore modulo o informazione stessa, deve inviare al CLIENTE una conferma dell’avvenuta conclusione del contratto mediante welcome letter da inviare obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del come previsto dal Codice di Condotta commerciale.
contratto. Data di Efficacia: indica la data di attivazione della fornitura di cui all'art.5.1. Diritto di ripensamento: 3.5. Il Fornitore si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non accettare la proposta sottoscritta dal CLIENTE e non
è un diritto che consente al cliente di ripensare alla scelta fatta entro 14 giorni dalla stipula di un qualsiasi contratto dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale nelle seguenti ipotesi:
di fornitura gas o energia (solo se questo è stato sottoscritto fuori dagli uffici del fornitore di servizi e si è ricevuta la a. mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale copia della proposta di contratto). Distributore gas: il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell’art.14 e i servizi direttamente connessi;
d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del CLIENTE. Distributore b. inefficacia dei Contratti di Distribuzione, Trasporto o Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore; energia elettrica: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi c. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente; dell’art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999. Fasce orarie: L'energia elettrica ha un prezzo diverso a d. qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa;
seconda del momento in cui la si utilizza. Tutti i contatori elettronici installati saranno programmati per rilevare i e. il Distributore o il SII (Sistema Informativo Integrato) segnali la sussistenza di importi relativi a precedenti interventi di consumi del CLIENTE distinguendo la fascia oraria in cui questi avvengono (F1, F2, F3). Fornitore: indica Compagnia interruzione non ancora pagati;
Energetica Italiana S.p.A. a Socio Unico con sede legale in Piazza E. Duse, 2 20122-Milano e sede operativa in Corso f. la fornitura risulti sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00 - 00000 Xxxxxx. Recapiti telefonici tel. +39 00.00000000 – fax +39 00.00000000. Numero stesso punto;
Verde 800122721 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx PEC xxx@xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx. Glossario g. il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo;
della bolletta per la fornitura di gas naturale: versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione h. il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso; 610/2015/R/COM e 463/2016/R/COM in vigore dall’1 gennaio 2017. Glossario della bolletta per la fornitura di i. il punto di Riconsegna non sia accessibile;
energia elettrica: versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione 610/2015/R/com, 463/2016/R/ l. il CLIENTE provenga dal regime di Xxxxxxxxxxxx.
com, 782/2016/R/eel, 129/2017/R/com e 849/2017/R/com in vigore dall’1 gennaio 2018. Impresa di Trasporto: 3.6 Il Fornitore potrà non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale anche con indica l'impresa di trasporto maggiore ai sensi della normativa vigente. Interessato: Persona fisica il cui dato riferimento ad una sola fornitura energia elettrica e/o per gas naturale o di alcuni POD /PDR.
personale è tutelato dalla vigente normativa in materia di privacy che si indentifica con il Cliente. KWh: E' l'unità di 3.7 Il Fornitore si avvarrà della facoltà di revocare l’attivazione della Fornitura, ai sensi del TIMOE e s.m.i. e del TIMG, qualora
misura dell'energia elettrica, rappresenta l'energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. il SII (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale, comunichino al Fornitore le seguenti informazioni: Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in kWh. Lettera di conferma o Welcome letter: è la a. la fornitura è sospesa per morosità;
comunicazione scritta inviata dal venditore al cliente finale per certificare la conclusione di un contratto sia esso b. il mercato di provenienza del PDR/POD è diverso da l mercato libero e provengano dai servizi di ultima istanza o salvaguardia; concluso nei propri uffici commerciali oppure attraverso forme di comunicazione a distanza o in un luogo diverso dai c. vi siano state, negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione, eventuali richieste di sospensione della fornitura locali commerciali del venditore, allo scopo di fornire al cliente ulteriore conferma della conclusione del contratto. per morosità, oltre a quella eventualmente in corso;
Media tensione: è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV. Misuratore: d. eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, siano estate eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta
indica lo strumento per la misurazione dei volumi di gas consegnati presso un PDR, munito di totalizzatore numerico. di attivazione presentata dal Fornitore;
PDR: indica il punto di riconsegna, identificato con il codice identificativo del CLIENTE nelle Condizioni Tecnico- e. l’accessibilità o meno del Punto di Riconsegna gas;
Economiche (CTE), parte della rete di distribuzione dell'Impresa di Distribuzione presso il quale il CLIENTE richiede la f. sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR);
consegna del gas naturale oggetto della somministrazione. POD: E' un codice composto da lettere e numeri che g. le date delle eventuali richieste di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching eseguite negli ultimi 12 identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal CLIENTE finale. mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching presentata da CEI. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia fornitore. 3.8. In caso di effettivo esercizio della revoca, il Fornitore non darà esecuzione al presente CONTRATTO e gli effetti del Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il CLIENTE finale sia recesso dal Contratto con il precedente venditore verranno meno.
disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, 3.9 In qualunque momento, il Fornitore su richiesta scritta del CLIENTE può trasmettere copia integrale del Contratto, a spese ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto del CLIENTE stesso.
il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di 3.10 Le presenti CGC si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un’unica fornitura prelievo e fissata contrattualmente; Potenza impegnata: E' il livello di potenza indicato nei contratti e reso da parte del CLIENTE.
Articolo 4 - Gestione della somministrazione e mandati
disponibile dal Fornitore. La potenza impegnata viene definita in base alle esigenze del CLIENTE al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati. Proposta
di contratto: è la proposta volta alla conclusione del Contratto formulata dal CLIENTE al Fornitore. Reg UE 2016/679: 4.1 Il CLIENTE con la sottoscrizione della proposta contrattuale conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché Regolamento Europeo sulla tutela della privacy delle persone fisiche e delle ditte individuali. Responsabile del proceda ad inoltrare la comunicazione di recesso dalla precedente somministrazione al relativo fornitore, ove esistente, trattamento: Soggetto/Ente pubblico o privato che tratta dati personali su istruzione e per le finalità indicate dal ai termini ed alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Inoltre, il CLIENTE accetta, sin da ora, Titolare del trattamento. RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il che il mandato venga conferito a società terze con cui Compagnia Energetica Italiana S.p.A. potrebbe collaborare al fine periodo di regolazione 2014-2019. Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la di meglio ottemperare ai suoi obblighi. Tale conferimento dovrà comunque essere comunicato al CLIENTE in forma scritta. corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente 4.2 Nel caso di somministrazione di gas naturale, il CLIENTE conferisce mandato al Fornitore per procedere alla richiesta disalimentato o trovi un Fornitore. Servizi di ultima istanza gas: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di di accesso alla rete dell'Impresa di Distribuzione:
default di distribuzione e dal FUI. Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’art. i) in caso di sostituzione del precedente fornitore al medesimo PDR ovvero,
1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici ii) in tutti gli altri casi diversi da quelli sub i).
e ai clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato Con il punto ii) ci si riferisce a tutte quelle attività che, nell'ambito della regolamentazione dell'accesso alla rete, siano annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro. SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge necessarie affinché il Fornitore si sostituisca alla precedente impresa di vendita nel rapporto con l'Impresa di Distribuzione 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010. Smc: lo Standard metro cubo esprime la quantità di gas relativamente al PDR, ai termini ed alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Il mandato si contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 C°) e pressione (1.013,25 millibar, cioè la intende conferito a titolo gratuito. Il CLIENTE, con la sottoscrizione, dichiara, assumendosi la responsabilità dell’esattezza pressione atmosferica). Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di e della veridicità di quanto dichiarato, che i dati indicati nella modulistica sono completi e corretti, che il PDR non è energia elettrica ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; TIC: è il condiviso con altri utenti del sistema di trasporto e che, qualora fosse in fornitura nell'ambito del servizio di default (così Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019. TICO: è il Testo integrato in materia di procedure come previsto e definito dal TIVG) non ha alcun debito con il fornitore di default stesso.
di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati 4.3 Per la sola fornitura di energia elettrica, le richieste di esecuzione di prestazioni relative alla rete elettrica dovranno dall’ARERA per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste
materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale. TIMOE: è configurano un mandato a titolo gratuito in virtù del quale il CLIENTE riconoscerà al Fornitore per ciascuna richiesta, il Testo integrato morosità elettrica. TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di il rimborso delle spese corrispondenti al contributo in quota fissa previsto dall’art.11 dell’Allegato A della Del. ARERA distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023. TIQV: è il Testo integrato della 156/07 e s.m.i. (TIV). A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra tra i mezzi necessari all’esecuzione del mandato, regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale. Titolare del trattamento: il pagamento delle seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE finale, voltura, subentro, Soggetto/Ente pubblico o privato che tratta dati personali per finalità commerciali, imprenditoriali, legali, medico variazione di potenza di un sito già attivo. Il mandato, anche in questo caso, è conferito a titolo gratuito.
sanitarie. TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia 4.4 Resta fermo che il CLIENTE dovrà garantire al Fornitore i mezzi necessari per l’esecuzione del suddetto mandato e per
elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto
l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art.1719 c.c. ed in particolare il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti dall’Allegato B della Del. ARERA 348/07 e s.m.i.
Articolo 5 - Attivazione della somministrazione
2.1 Compagnia Energetica Italiana S.p.A., (di seguito “CEI” o il “Fornitore”), società con sede legale in Piazza E. Duse, 2
20122-Milano e sede operativa in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00 - 00000 Xxxxxx, Capitale Sociale di Euro 1.000.000,00 i.v., iscritta
al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 07824790963 - REA 1984186, si impegna a somministrare al 5.1 L’attivazione della somministrazione avverrà a decorrere dalla data che il Fornitore comunicherà al CLIENTE tramite CLIENTE l’energia elettrica per uso domestico e/o il gas naturale per uso domestico individuale destinati all’indirizzo di fornitura posta ordinaria, posta elettronica, ovvero secondo altre modalità che saranno messe a disposizione dal Fornitore.
indicato nella Proposta di Contratto (o nella bolletta allegata) che unitamente alle presenti Condizioni Generali nonché agli 5.2 Resta inteso che l’attivazione della somministrazione sarà in ogni caso subordinata, anche in deroga a quanto allegati (Condizioni Tecniche Economiche di fornitura CTE, Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici, Informazioni eventualmente previsto nelle CTE, al rispetto dei tempi tecnici e degli eventuali termini inderogabili previsti dalla normativa aggiuntive per il CLIENTE) costituiscono il “CONTRATTO”. CEI e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente “PARTE” vigente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l’attivazione della somministrazione è subordinata all’avvenuto
e congiuntamente “PARTI”. Il CONTRATTO si intende valido anche per l’attivazione di una sola fornitura. perfezionamento del recesso del CLIENTE da eventuali precedenti forniture e di accesso al servizio di distribuzione e agli
2.2 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la somministrazione di gas naturale presso i punti di prelievo altri servizi di rete.
del CLIENTE (rispettivamente POD e/o PDR) e degli altri servizi accessori alla stessa da parte del Fornitore in conformità alle 5.3 Il Fornitore non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile del mancato rispetto dei termini massimi per l’attivazione disposizioni previste da ARERA, dall’Impresa di Trasporto e di Distribuzione e delle presenti CGC, come integrate dalle CTE della somministrazione previsti dalla normativa regolamentare quando il ritardo sia dipeso dal mancato rispetto da parte di volta in volta sottoscritte dal CLIENTE. Resta inteso che in caso di discordanza tra quanto previsto nelle CGC e nelle CTE dell’Impresa di Distribuzione delle norme in materia di accesso al PDR/POD e delle tempistiche di attivazione del PDR/POD.
quest'ultime prevarranno. 5.4 L’attivazione della somministrazione resta inoltre subordinata a:
2.3 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a CEI perché proceda in suo a. l’assenza di misure di sospensione del PDR/POD o richieste di sospensione dello stesso, anche per morosità, che siano già nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito pervenute all’Impresa di Distribuzione;
a titolo gratuito. b. per la fornitura di gas, alla positiva verifica da parte dell’Impresa di Distribuzione della compatibilità della richiesta di accesso
2.4 Il Fornitore, in modo da poter permettere la corretta esecuzione del Contratto, provvederà a stipulare o a far stipulare i alla rete per l’attivazione del PDR con la capacità di trasporto dell’impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico contratti per i servizi di trasmissione e di distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica e/o per il servizio di stoccaggio, dell’Impresa di Distribuzione;
trasporto e distribuzione del gas ed a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a c. qualora per la prima richiesta di accesso alla fornitura di gas, in seguito all’inoltro dei documenti indicati ai sensi dell’art. 13.3
quanto richiesto dai gestori di rete competenti. della Delibera ARERA 138/04 il distributore dia parere positivo all’attivazione della fornitura richiesta;
2.5 Il Fornitore, si impegna a somministrare al CLIENTE l’energia elettrica e/o il gas naturale destinati all’indirizzo di d. per la fornitura di energia elettrica, all’attivazione da parte dell’Impresa di Distribuzione competente, del servizio di rasmissione fornitura indicato nella “Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali domestici” e/o e di distribuzione ed all’eventuale completamento dei lavori necessari ad attivare la fornitura (allaccio);
nella “Proposta di Contratto per la fornitura di gas naturale per clienti finali domestici” (di seguito denominate “Proposta e. la completezza e correttezza dei dati comunicati dal CLIENTE al Fornitore anche in relazione al proprio merito creditizio; diContratto” o “Proposta”), “Condizioni Tecniche Economiche di fornitura” CTE, che unitamente alla Scheda di confrontabilità f. qualora risultino pregressi importi rimasti insoluti nei confronti del medesimo Fornitore su altri POD e/o PDR intestati al per clienti finali domestici e alle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “Condizioni Generali”) costituiscono il CLIENTE richiedente la voltura;
“CONTRATTO” per la somministrazione di servizi aggiuntivi alla fornitura di energia elettrica/gas naturale.
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g. il CLIENTE non dimostri, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la 10.2 La fornitura sarà effettuata alle condizioni tecniche e secondo i livelli di qualità previsti dalla vigente normativa. Gli
regolare detenzione dell’immobile presso cui si chiede la fornitura. aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione,
5.5 Nel caso di forniture sia di energia elettrica sia di gas, in cui venga attivata solo una delle forniture richieste dal CLIENTE, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali della fornitura da parte del Distributore locale, il Fornitore ne darà comunicazione al CLIENTE e il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, in conformità microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. rientrano nelle esclusive responsabilità del Distributore alle previsioni alla medesima relative, fatta salva la facoltà del CLIENTE di recedere nel termine di 60 giorni dalla ricezione della locale, pertanto il CLIENTE esonera il Fornitore stesso da ogni responsabilità al riguardo. Le interruzioni temporanee totali comunicazione del Fornitore. Il recesso da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art.6 delle CGC, sarà efficace del primo o parziali della Fornitura non sono imputabili al Fornitore e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o
giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.
Articolo 6 - Durata e recesso
risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
10.3 Il gas non può essere utilizzato dal CLIENTE in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà essere trasferito a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.
6.1 Per entrambe le forniture il CONTRATTO è a tempo indeterminato, con decorrenza rispettivamente dalle date indicate nella 10.4 Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati
welcome letter e comunque di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale che possono essere riportati nella Proposta di Contratto ed in particolare nell'uso del gas naturale.
anche distinte. Tale previsione si applica anche in caso di altra durata eventualmente indicata nelle Condizioni Economiche, 10.5 Il CLIENTE è tenuto ad utilizzare il gas naturale in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in che sia riferita esclusivamente al periodo di applicabilità delle condizioni economiche stesse. Qualora la data di effettivo alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi incidente occorso al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell'uso del gas inizio della fornitura, limitatamente al singolo Punto di Prelievo/ Punto di Riconsegna, non coincidesse con la data di inizio naturale in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o comunque dovuto alla non rispondenza della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto e nella welcome letter, il Fornitore provvederà ad informare alle norme tecniche degli impianti del CLIENTE stesso.
tempestivamente il CLIENTE dell’eventuale nuova data di avvio e delle cause dell’avvenuto ritardo tramite lettera o altro mezzo 10.6 Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti
concordato con il cliente. L’effettivo inizio della somministrazione, nel caso in cui la richiesta di switching venga inviata entro il in materia. Il Fornitore non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la manutenzione programmata degli elementi di rete
giorno 10 del mese, avverrà non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta.
6.2 Il Fornitore ha la facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al CLIENTE a mezzo raccomandata con termine di preavviso di 6 (sei) mesi.
ovvero in conseguenza di disservizi.
Articolo 11 - Apparecchiature (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale)
6.3Il computo dei mesi di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa 11.1 Sono impianti e apparecchi del CLIENTE quelli situati a valle del Misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo
comunicazione.
di uscita del Misuratore stesso.
6.4. Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza 11.2 Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro
oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso:
uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il CLIENTE si impegna pertanto a mantenere gli impianti e gli
i) entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato apparecchi in condizioni di sicurezza in conformità alla normativa vigente.
al fine di cambiare fornitore;
11.3 Il Fornitore può far effettuare in ogni momento verifiche, anche su indicazione dell'Impresa di Distribuzione, e, se
funzionamento degli impianti, fermo restando quanto previsto dall’art.17.
degli impianti. Il Fornitore non è in nessun caso responsabile per i danni che possano derivare da guasti o da irregolare
ai sensi della Del. 302/2016/R/com e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. Il CLIENTE che intenda recedere dal contratto al
ii) 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, risultano irregolarità, può richiedere di sospendere la somministrazione per il tempo occorrente al CLIENTE per l'adeguamento fine di cambiare fornitore si avvale del nuovo fornitore per l’inoltro della comunicazione di recesso e della richiesta di attivazione
con il nuovo Fornitore al SII (Sistema Informativo Integrato). Qualora, invece, il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di
cessare la fornitura, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore a mezzo fax o raccomandata a/r che Articolo 12 - Fatturazioni e pagamenti
provvederà a inoltrare al distributore locale.
Articolo 7 - Condizioni economiche
7.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, le condizioni economiche di somministrazione sono indicate nelle CTE.
12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestrale. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati
7.2 Per la fornitura di gas naturale, oltre alle condizioni economiche di cui alle CTE, il Fornitore applicherà al CLIENTE gli oneri ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati sostenuti per il servizio di trasporto, distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, nonché ogni altra componente dal Distributore o dal CLIENTE.
relativa ad oneri aggiuntivi come definiti da ARERA e come dalla stessa di volta in volta quantificati con proprio provvedimento 12.2 La fattura predisposta in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione
in relazione a ciascun periodo di somministrazione. Verranno addebitati i corrispettivi se elencati nella CTE, come di seguito: a. sul portale della fattura. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio cartaceo delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere corrispettivo per il libero mercato di gestione amministrativa (CGA), pari a 8 €/mese/PdR; b. corrispettivo di corretta programmazione richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il
dei prelievi (CcP), pari a 0,0219 €/Smc; c. corrispettivo di compensazione del Rischio di Approvvigionamento (CrA), pari a 0,0145 €/ sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà
Smc. Saranno inoltre applicate imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché l’IVA.
ripristinato l’invio delle fatture in formato elettronico.
7.3 Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi di cui alle CTE, al CLIENTE verranno fatturati: a. i corrispettivi per il servizio 12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero di importo pari prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore competente; b. i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento corrente bancario o postale del CLIENTE (c.d. “procedura SDD”), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal in conformità a quanto previsto dalla Del. ARERA 111/06; c. i corrispettivi unitari fissati per il servizio di sbilanciamento a forfait Fornitore.
pari a 0,0035 €/kWh; d. per le sole forniture relative a siti in Bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un 12.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.
ulteriore eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla Del. ARERA ARG/elt 107/09 e 12.5 Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque s.m.i.; e. eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, CLIENTE per pregresse forniture di energia elettrica; f. corrispettivo per il libero mercato di gestione amministrativa (CGA) pari a 5 €/ altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli mese/POD; g. corrispettivo di corretta programmazione dei prelievi (CcP), pari a 0,00219 €/kWh. h. corrispettivo di compensazione del saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile.
rischio di approvvigionamento (CrA), pari a 0,00235 €/kWh. i. imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, 12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a
nonché l’IVA. In ogni caso, tutto quanto precede verrà indicato e integrato in maniera specifica nelle CTE di ciascuna offerta.
quelli della fattura successiva.
Articolo 13 – Morosità
7.4 In conformità a quanto previsto dall’art.18 delle CGC qualora nel corso dell’esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti da ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o
diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della 13.1 In caso di omesso o ritardato pagamento, anche parziale, di una o più delle fatture emesse dal Fornitore, il CLIENTE determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita da ARERA. Di tali dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e
variazioni il CLIENTE verrà informato nella prima fattura con cui le variazioni sono applicate. pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi del D. Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni,
7.5 In caso di variazione dei corrispettivi derivanti da clausole di indicizzazione del prezzo o di adeguamento automatico, il Cliente oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per la predisposizione e l’invio dei solleciti di pagamento
verrà informato nella prima fattura con cui le variazioni sono applicate. delle fatture.
7.6 Salvo che le CTE non prevedano espressamente l’immodificabilità delle condizioni di somministrazione, il Fornitore potrà 13.2 In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di precisazioni da parte del CLIENTE, i pagamenti ricevuti si modificare unilateralmente le condizioni economiche di somministrazione dandone comunicazione scritta al cliente con preavviso intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura del credito, (capitale o interessi); il non inferiore al termine di volta in volta previsto dalla normativa applicabile, con comunicazione inviata separatamente alle fatture Fornitore si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall’Art.1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti rice-
salvo che la modifica delle condizioni economiche sia in riduzione rispetto ai corrispettivi originariamente previsti nelle CTE. vuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell’ordine, (i) al capitale (ii) agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso.
7.7 (Articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una 13.3 In caso di morosità dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all’art. 12, il Fornitore si riserva sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del CLIENTE, da misuratore non orario a misuratore trattato la facoltà di inviare al CLIENTE, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o mediante PEC, un preavviso orario/trattato per fasce orarie, il Fornitore provvederà automaticamente ad applicare, con riferimento ai prelievi effettuati dal primo di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (“Comunicazione di Costituzione in mese successivo a quello dell’avvenuta modifica o sostituzione del contatore, i prezzi riportati nelle Condizioni Particolari di Fornitura Mora” come disciplinata dal TIMG o TIMOE).
per i misuratori trattati orari/ trattati per fasce orarie. 13.4 A tal proposito, nel caso di punto di prelievo/riconsegna di gas naturale disalimentabile e/o punto di prelievo di ener-
7.8 Il Cliente si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa gia elettrica in media tensione (“MT”) disalimentabile, il Fornitore, avrà la facoltà di richiedere la sospensione della forni- ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ voltura/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / tura, decorso il termine di 40 (quaranta) giorni solari dalla data di emissione della Comunicazione di Costituzione in Mora. variazione di potenza. Inoltre il Cliente riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 23,00 (euro ventitre/00) 13.5 Nel caso di CLIENTE alimentato in bassa tensione (“BT”) disalimentabile, il Fornitore avrà la facoltà di richiedere la per la copertura degli oneri amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell’allegato “Costi e Prestazioni aggiuntive” sospensione della fornitura, decorso il termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione consultabile al sito xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente di costituzione in mora mediante raccomandata A/R o PEC, decorsi i quali verrà effettuata la riduzione della potenza di-
esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al Cliente i costi che le saranno attributi dal Distributore.
Articolo 8 - Lettura, controllo e verifica dei misuratori (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale)
sponibile (pari al 85%). Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
13.6 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi,
8.1 Qualora il presente Contratto sia stato sottoscritto in sostituzione di una precedente somministrazione, le rilevazioni dei richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al CLIENTE il prelievi presso il Misuratore saranno oggetto di tempestiva autolettura da parte del CLIENTE da effettuarsi in concomitanza pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA.
con l’attivazione della somministrazione di cui al presente Contratto. 13.7 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del CLIENTE, il Fornitore ha diritto, in ogni
8.2 E’ prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del CLIENTE. Il CLIENTE che intenda procedere momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del all’autolettura dovrà comunicare, con le modalità indicate nella fattura, i dati al Fornitore il quale li utilizzerà nei propri Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione.
rapporti con l’Impresa di Distribuzione. Tali dati potranno essere presi in considerazione ai fini della fatturazione a conguaglio, 13.8 Resta inteso che, nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione della fornitura, il Fornitore potrà richiedere
previa validazione da parte dell’Impresa di Distribuzione e fatte salve eventuali rettifiche a seguito di effettiva lettura da al Distributore l’interruzione fisica con blocco dell’alimentazione del punto di fornitura.
parte dell’Impresa di Distribuzione. 13.9 L’eventuale pagamento da parte del CLIENTE, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo
8.3 Nel caso in cui non sia possibile, ovvero non sia agevole, effettuare la lettura del Misuratore per cause imputabili al stesso a il Fornitore mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento al numero di fax o mail indicato
CLIENTE, il consumo potrà essere stimato secondo i profili tipo indicati dall’ARERA. nella comunicazione di sollecito.
8.4 Il CLIENTE deve consentire la verifica tempestiva del proprio impianto e degli apparecchi installati. Le tubazioni, i contatori 13.10 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può ed i relativi sigilli non devono essere manomessi od occultati. In caso di irregolarità, il Fornitore, l’Impresa di Distribuzione procedere alla Costituzione in Mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine e/o l’Impresa di Trasporto, nell’esercizio dei rispettivi doveri, così come stabiliti dalle competenti Autorità, potranno far ultimo per il pagamento indicato nella Comunicazione di Costituzione in Mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto sospendere la somministrazione finché il CLIENTE non abbia ripristinato la situazione. Le eventuali spese di riattivazione il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla
saranno esclusivamente a carico del CLIENTE. data di decorrenza del Servizio di maggior tutela attivato dal SII.
8.5 Le parti possono richiedere la verifica, in contraddittorio tra loro, del funzionamento del Misuratore. Se dalla verifica 13.11 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR risulterà uno scostamento, le parti concordano di chiedere che la ricostruzione dei prelievi avvenga ad opera dell’Impresa - nell’ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri di Distribuzione in conformità alle normative vigenti. Gli eventuali errori di misura, derivanti da qualsiasi causa, in eccesso obblighi di pagamento.
daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati esclusivamente al momento in cui l’Impresa di Distribuzione 13.12 (comma specifico per la sola fornitura di energia elettrica) La procedura di sospensione della fornitura non potrà
definirà i quantitativi dovuti al termine della procedura di revisione, restando inteso che non verranno comunque corrisposti trovare applicazione nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei “clienti finali non disalimentabili” prevista
interessi sugli eventuali conguagli. dalla Del. ARG/elt 4/08 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme in materia. In tale caso il Fornitore, qualora il
8.6 Qualora il CLIENTE volesse controllare se il contatore funzioni correttamente deve presentare una richiesta di verifica al CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, potrà risolvere i contratti di dispacciamen- Fornitore, secondo le modalità previste dalla Delibera 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013 RQDG), visto che la verifica ha to e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo del CLIENTE interessati dall’inadempimento. A seguito della richiesta di dei costi, il Fornitore li comunica prima al CLIENTE, che dovrà confermargli la richiesta. Il venditore dovrà poi trasmettere la risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i Punti di prelievo del CLIENTE nel contratto
conferma della richiesta al distributore entro 2 giorni lavorativi. di dispacciamento dell’Acquirente unico e quindi a trasferire la titolarità dei Punti di prelievo interessati all’esercente il
8.7 Il CLIENTE prende atto che tutti i dati di misura sono a disposizione del Fornitore solo subordinatamente alla messa a servizio di Maggior Tutela.
disposizione degli stessi da parte dell’Impresa di Distribuzione, in quanto responsabile delle letture effettive del Misuratore, 13.13 In caso di richiesta di voltura o subentro nella fornitura, il Fornitore procederà con l’attivazione della richiesta del
con cadenza almeno annuale.
Articolo 9 - Modalità di calcolo dei corrispettivi gas ed energia elettrica
CLIENTE anche in presenza di una precedente morosità purché il CLIENTE subentrante attesti, sotto la propria responsa- bilità e inviando documentazione richiesta, l’estraneità del debito e di non avere legami sia familiari che aziendali con il precedente cliente in stato di morosità.
9.1 La fatturazione dei corrispettivi per il gas avviene sulla base dei consumi rilevati a cura dell’Impresa di Distribuzione ovvero con 13.14 La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare altresì applicazione in caso di mancati pagamenti da autolettura del CLIENTE ovvero, in assenza di questa, sulla base della stima del Fornitore. I volumi di gas naturale considerati ai parte del CLIENTE per importi che singolarmente considerati siano inferiori al valore medio stimato di una fattura e co- fini della fatturazione sono espressi in Smc. In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte dell’Impresa di Distribuzione, munque inferiori o uguali al valore della garanzia eventualmente rilasciata dallo stesso CLIENTE ai sensi del CONTRATTO.
verranno utilizzati ai fini della fatturazione i dati storici di quest’ultima. 13.15 il Fornitore avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pa-
9.2 I corrispettivi unitari saranno espressi in Euro ed arrotondati con criterio commerciale alla seconda cifra decimale. I corrispettivi gamento da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti acquistati e derivanti dalle fatture non pagate dal CLIEN- vengono applicati ai volumi espressi in Smc determinati ai sensi delle disposizioni dell'ARERA relative alla misurazione ai fini della TE secondo la Delibera ARERA sul sistema indennitario (Del. ARG/elt 191/09 e s.m.i. e Del. 593/2017/R/com e s.m.i.). fatturazione. Gli importi così ottenuti saranno espressi in Euro con arrotondamento con criterio commerciale alla seconda cifra decimale. 13.16 A seguito della chiusura del Punto di Prelievo e/o del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità,
9.3 La fatturazione dei corrispettivi per l’energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei siti resi disponibili qualora il Fornitore abbia risolto per inadempimento il Contratto ai sensi dell’art. 11, lo stesso avrà la facoltà di richiedere al dall’Impresa di Distribuzione competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della relativa Distributore la Cessazione amministrativa per morosità relativa al punto di prelievo/riconsegna in oggetto.
normativa vigente. Qualora tali dati non dovessero essere disponibili, la fatturazione può avvenire sulla base di consumi presunti e 13.17 (comma specifico per la sola fornitura di gas naturale) In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di
stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del CLIENTE ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d’uso dell’energia. impossibilità di interruzione della fornitura, il Fornitore trasmetterà al Distributore copia della documentazione atte- stante la
morosità del CLIENTE, copia del contratto e della sua risoluzione.
Articolo 10 - Modalità di prelievo e di impiego del gas (articolo specifico per la sola fornitura di gas) 13.18 La procedura di messa in mora è sospesa nel caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione
Articolo 14 - Cessione del contratto di fornitura
10.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima del PDR in funzione della capacità oraria del di cui all’art. 19 misuratore o di qualunque altro parametro tecnico del distributore del gas, in ogni caso il CLIENTE di impegna a comunicare tempestivamente eventuali richieste di maggiori volumi e/o capacità giornaliere nei tempi previsti dalle deliberazioni di
ARERA affinché possa eventualmente procedere con le opportune richieste e la riformulazione dei prezzi in vigore. 14.1 Il CLIENTE consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore a terzi ovvero a società in tutto o in parte
collegate, controllate o comunque facenti parte del gruppo societario del Fornitore ai sensi dell’art.2359 c.c. La cessione completato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato all’Ufficio Reclami del Fornitore via email o fax ai recapiti indicati sul sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. Il Fornitore potrà sito web del Fornitore (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx).
effettuare tale comunicazione in forma scritta con qualunque mezzo. 19.2 È fatta salva la possibilità per il CLIENTE di inviare al Fornitore un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto
14.2 Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere il credito/i crediti derivante/i dal presente Contratto a banche, istituti modulo, purché tale comunicazione contenga: nome e cognome, indirizzo di somministrazione, indirizzo postale (se diverso assicurativi, società di recupero crediti e/o a società di factoring, nonché delegare pagamenti. Il CLIENTE s’impegna sin d’ora da quello di somministrazione) o telematico ed il codice di identificazione riportato nelle CTE e nella proposta di contratto. ad accettare, come accetta, l’eventuale cessione del credito da parte del Fornitore obbligandosi a fornire ogni documentazione 19.3 I reclami eventualmente inviati ai sensi del precedente art.19.2 ed ogni altra comunicazione ai sensi del Contratto
utile e necessaria al corretto perfezionamento ed esecuzione della cessione.
Articolo 15 - Garanzie e deposito cauzionale
dovranno essere inviati dal CLIENTE a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo (ovvero al diverso indirizzo e con le diverse modalità che potranno essere comunicate dal Fornitore sul proprio sito web): Compagnia Energetica Italiana S.p.A. - Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 15 – 00000 Xxxxxx.
15.1 A garanzia degli obblighi assunti, il CLIENTE sarà tenuto, su semplice domanda ed a discrezione del Fornitore, a versare 19.4 Se il reclamo inoltrato dal CLIENTE al Fornitore riguarda un caso di c.d. “contratto non richiesto” ai sensi e per gli entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, un importo a titolo di deposito cauzionale fruttifero (che verrà restituito con la fatturadi effetti della Del. ARERA 153/2012/R/com è necessario che il reclamo sia completo di copia della documentazioneattestante chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati) la data di conoscenza del contratto non richiesto o dell’attivazione non richiesta. La data in cui il CLIENTE ha avuto
così rispettivamente commisurato: conoscenza del contratto o dell’attivazione non richiesta è il decimo giorno solare successivo alla data in cui il Fornitore
a. per quanto riguarda la fornitura di gas naturale : pari a Euro 30,00 fino a 500 mc, Euro 90,00 da 501 mc a 1.500 mc, pari a ha inviato la conferma del contratto, e ciò anche nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora la Euro 150,00 da 1.501 mc a 2.000 mc e pari ad Euro 300,00 da 2.501 mc a 5.000 mc. Con consumo superiore a 5.000 Smc/anno, il conferma venga inviata successivamente alla conclusione del contratto stesso; la data di scadenza del pagamento della deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al CLIENTE al netto delle imposte; Per i Clienti prima bolletta emessa dal venditore non richiesto, negli altri casi.
finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione 402/2013/ 19.5 Qualsiasi comunicazione che il Fornitore dovrà inviare al CLIENTE ai sensi del Contratto sarà inviata all’indirizzo R7com, è previsto un deposito cauzionale ridotto secondo i seguenti importi: pari a Euro 25,00 fino a 500 mc, Euro 77,00 da 501 indicato nella proposta di Contratto ovvero al diverso indirizzo che potrà essere comunicato al Fornitore con le modalità
mc a 5.000 mc, il valore di una mensilità di consumo medio al netto delle imposte per consumi superiori a 5.000 Smc/anno;
b. per la somministrazione di energia elettrica in misura pari ad Euro 12,00 per ciascun KW di potenza impegnata.
di cui al precedente art.19.3.
19.6. Il Cliente potrà ricorrere anche al Servizio di conciliazione Clienti Energia istituito dall’ARERA presso l’Acquirente
15.2 In caso di escussione totale o parziale delle garanzie (deposito cauzionale) eventualmente richieste di cui all’ art.15.1, le Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere. Per ulteriori informazioni sul Servizio stesse dovranno essere ricostituite dal CLIENTE entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvenuta escussione. Inoltre, il Fornitore, in conciliazione è possibile consultare i siti dell’Autorità e del Servizio, inviare una email al Servizio conciliazione all’indirizzo: funzione del reale consumo annuo del CLIENTE (ultimi 12 mesi di fornitura), avrà la facoltà di richiedere l’adeguamento delle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde
garanzie in base ai nuovi consumi annui, ad integrazione delle garanzie già riconosciute. 000.000.000 (da telefono fisso o da cellulare). Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di
15.3 In caso di pagamento ritardato, mancato o parziale il Fornitore si riserva di richiedere l’adeguamento della garanzia prevista Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto all’art. 15.1 lettera a) nella misura corrispondente a quella prevista per lo scaglione di consumo immediatamente successivo a a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.
quello applicato in sede di sottoscrizione del contratto; Il CLIENTE sarà pertanto tenuto a provvedere al rilascio della ulteriore
garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte del Fornitore.
Articolo 16 - Responsabilità
Articolo 20 - Registrazione dei dati e trattamento dei dati personali
20.1 Durante l’esecuzione del Contratto e per la durata dello stesso, il Fornitore potrà avvalersi del servizio di
16.1 Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita gas ed energia elettrica, la sua attività è estranea call center per contattare il CLIENTE ed inviare al medesimo comunicazioni tramite canale telefonico, mail e/o mezzo
al servizio di distribuzione del gas e/o dell’energia elettrica, e ai danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o del servizio postale. Secondo quanto previsto da Autorità Garante della Privacy e dalle vigenti normative in materia, il
connessi al servizio svolto dalla Impresa di Distribuzione gas e/o energia elettrica.
CLIENTE presta il proprio consenso a che si proceda alla registrazione dei suoi dati personali. Il CLIENTE presta altresì
16.2 La somministrazione è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di il proprio consenso a che eventuali chiamate effettuate da o per conto del Fornitore al numero di telefono indicato dal oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasporto e di distribuzione, CLIENTE stesso nella proposta di contratto siano registrate limitatamente a quanto necessario per dare eventualmente
ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, nonché per motivi di sicurezza del sistema da evidenza del rapporto contrattuale nei limiti e per i fini previsti da ARERA. Tale necessità rappresenta la base giuridica
parte dell'Impresa di Distribuzione.
che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi,
16.3 Il Fornitore non risponde dei danni diretti e indiretti conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell’energia un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla conclusione del contratto; in mancanza di essi, il titolare sarebbe elettrica o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni della continuità della somministrazione nell’impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso;
o del servizio di distribuzione e trasporto del gas naturale o di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, riduzioni 20.2 I dati personali del CLIENTE, potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: attività di accertamento e
della somministrazione di gas naturale o gas naturale non conforme alle specifiche di qualità e di pressione e, in generale, valutazione della solvibilità ed il merito creditizio del Cliente, la progettazione e l’attuazione di iniziative commerciali da
anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del CLIENTE alla rete elettrica.
parte del Fornitore, di società terze per conto del Fornitore o di società terze per proprie finalità a cui il Fornitore abbia
16.4 Il Fornitore non sarà, altresì, responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale ceduto i detti dati, sondaggi, ricerche e analisi di mercato finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell’offerta
o di energia elettrica causati da eventi di Forza Maggiore.
del Fornitore, effettuate direttamente dal Fornitore o da società terze per conto dello stesso, solleciti pagamento anche
a) Definizione di Forza Maggiore. Per Forza Maggiore a titolo indicativo o esemplificativo e non esaustivo: gli eventi naturali attraverso telefonate e/o l’invio di mail e/o di sms. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso avversi compresi fulmini, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, precipitazioni nevose, incendi e inondazioni, dell’Interessato, che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, caso dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa in fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti ordine all’esecuzione, la gestione e il rinnovo del Contratto. La Policy Privacy è consultabile sul sito del Fornitore (www. degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx).
oggetto del Contratto, ivi compresa l'ARERA, scioperi, serrate ed ogni altra manifestazione a carattere industriale o qualsiasi 20.3 Il trattamento da parte del Fornitore dei dati personali del CLIENTE avverrà nel rispetto del D.lgs. n.196/2003 ("Codice
altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea o meno del in materia di protezione dei dati personali") e ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ai fini della conclusione e/o
servizio di trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello esecuzione del Contratto e/o della gestione dei necessari rapporti con l'Impresa di Distribuzione e l'Impresa di Trasporto, locale. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale soggetti ai quali tali dati potranno essere comunicati. Il trattamento avverrà inoltre al fine di adempiere a obblighi di legge,
delle forniture di gas naturale o di energia elettrica causate da fatti e/o atti dell'Impresa di Trasporto e/o dell'Impresa di regolamenti o disposizioni comunitarie.
Distribuzione.
Articolo 21 - Legge applicabile e Foro competente
b) Modalità di comunicazione. La Parte che ritenga sussistente una situazione di Forza Maggiore ne darà comunicazione 21.1 Il Contratto è stato redatto nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas scritta all’altra Parte senza ritardo a mezzo di lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equivalente atto a certificarne la naturale ai clienti finali, Codice del Consumo, del Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di
ricezione. Allo stesso modo e con gli stessi mezzi la Parte affetta da Forza Maggiore comunicherà prontamente all’altra il Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIQV) e della normativa vigente applicabile. Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel
venir meno della causa di Forza Maggiore.
Contratto e nei suoi allegati debbono intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti
c) Conseguenze di una causa di Forza Maggiore. Qualora ricorra un caso di Forza Maggiore le obbligazioni delle Parti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
rimarranno sospese fino a quando non cessi la causa di Forza Maggiore essendo inteso che se l’evento di Forza Maggiore 21.2 Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che l'ARERA, successivamente alla sottoscrizione del presente ecceda i 60 (sessanta) giorni, ciascuna delle Parti avrà diritto di risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta all’altra Contratto dovesse definire anche ai sensi dell'art.6 del D.lgs. n.79/99 s’inseriranno di diritto nel Contratto;
Parte. In ogni caso di scioglimento del Contratto per cause di Forza Maggiore non vi saranno obblighi risarcitori a carico 21.3 Il contratto si intenderà modificato di diritto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c., mediante l’inserimento di clausole
dell’una o dell’altra Parte.
negoziali e regolamentazioni tecniche che l'ARERA, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto dovesse
16.5 Le interruzioni o limitazioni della somministrazione dovute alle predette cause o comunque non imputabili al Fornitore definire anche ai sensi dell'art.6 del D.lgs. n.79/99.
non comporteranno alcun risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
21.4 Ove sopraggiungano provvedimenti di Pubbliche Autorità, regolamentazioni del settore del gas naturale o modificazioni
16.6 Il CLIENTE si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni del sistema tariffario parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che comportino variazioni sostanziali delle
che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o condizioni economiche in base al quale lo stesso è stato concluso proporrà al Cliente modifiche all’Accordo per renderlo
comportamenti del CLIENTE.
Articolo 17 - Risoluzione del contratto
compatibile con le nuove disposizioni. Entro 30 (trenta) giorni il Cliente si impegna a comunicare la propria accettazione (ovvero la mancata accettazione) delle modifiche al Contratto proposte dal Fornitore.
17.1 Il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, 21.5 In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il termine di cui all’art. precedente 2), le modifiche proposte dal
mediante dichiarazione inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta certificata, nei seguenti casi:
Fornitore s’intenderanno accettate.
i) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse superiore a 40 (quaranta) giorni ferma restando 21.6 In caso di mancata accettazione delle modifiche proposte dal Fornitore, ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere
l’applicazione degli interessi di mora;
ii) qualora venga revocata la procedura SDD, ove richiesta dal Fornitore ai sensi dell’art.12;
dall’Accordo con un preavviso pari a 30 (trenta) giorni mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o posta certificata, previa determinazione da parte del Fornitore degli importi ancora dovuti ai sensi del Contratto, che dovranno
iii) mancata o invalida costituzione o ricostituzione delle eventuali garanzie (deposito cauzionale) da parte del CLIENTE se essere pagati nei termini di cui al presente Contratto.
richieste e dovute ai sensi dell’art.15 delle CGC;
21.7 Il Contratto è interpretato e regolato secondo la legge italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia
iv) prelievo fraudolento di energia elettrica o gas naturale da parte, o a beneficio, del CLIENTE. In tali casi il Fornitore di riserva tra il Fornitore e il CLIENTE è il foro di Milano, salvo diversa inderogabile previsione.
la facoltà di adire per vie legali;
21.8 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che
v) violazione da parte del CLIENTE degli obblighi a suo carico, con particolare riferimento agli obblighi previsti dai precedenti con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.
artt.10 e 11 delle CGC.
Articolo 22 - Indennizzi automatici
17.2 Il Fornitore si riserva di risolvere il contratto a CLIENTE, qualora il CLIENTE risulti moroso per almeno due fatture anche 22.1 Per tutelare i Clienti che subiscono interruzioni o disservizi nella fornitura di energia elettrica e gas e per incentivare le
non consecutive.
17.3 Inoltre il Contratto si risolverà automaticamente in seguito alla disattivazione di tutti i PDR/POD di cui al Contratto.
società di distribuzione e di vendita al miglioramento della qualità, tecnica e commerciale, l’Autorità ha introdotto un sistema di standard di qualità e di rimborsi automatici per i consumatori.
17.4 Il CLIENTE avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. mediante dichiarazione inviata per 22.2 Al CLIENTE che ha subito la violazione di uno specifico standard di qualità, l’indennizzo verrà accreditato nella prima raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di impossibilità di procedere alla consegna di gas naturale e/o di energia bolletta utile.
elettrica in conseguenza di eventi causati da colpa del Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore 22.3 Gli Indennizzi automatici per la violazione degli standard specifici delle prestazioni della distribuzione di energia elettrica
nei confronti del CLIENTE.
sono determinati dalla Del. ARERA ARG/elt 198/11 e s.m.i.; gli standard di qualità relativi ai servizi di distribuzione e misura
17.5 In caso di risoluzione del Contratto, l'attivazione del Fornitore di ultima istanza (FUI) sarà onere dell'Impresa di dei servizi del gas ed i relativi indennizzi in caso di violazione con la Del. ARERA ARG/gas 574/13 s.m.i.
Distribuzione come previsto da Delibera ARERA n. 418/2014/R/Gas.
22.4 Nel caso della verifica del contatore su richiesta del CLIENTE è previsto uno standard generale che, in quanto tale, non
17.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Fermo restando quanto previsto dall’art. 17.1 delle Condizioni prevede indennizzi. Tuttavia, è altresì previsto un tempo massimo per l’invio del resoconto della verifica del contatore, fissato
Generali di Contratto, nel caso in cui il POD oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risulti associato in in 180 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del distributore, se è possibile effettuare la verifica presso il CLIENTE; realtà ad un’utenza in BT per altri usi, il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto mediante semplice invio al CLIENTE da parte fissato in 240 giorni, se è, invece, necessario effettuare la verifica presso un laboratorio qualificato.
del Fornitore di comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fatta salva la possibilità per il CLIENTE di proseguire il rapporto di 22.5 Qualora il distributore non rispetti questi termini massimi, è tenuto a corrispondere al venditore (che, a sua volta, deve
somministrazione mediante stipula di regolare contratto di fornitura business. In deroga a quanto previsto dalle Condizioni versare al CLIENTE finale) un indennizzo automatico di Euro 30.
Economiche di fornitura, il Fornitore applicherà ai prelievi eventualmente già effettuati dal CLIENTE il prezzo corrispondente 22.6 La qualità commerciale dell’attività di vendita per il settore elettrico e del gas è disciplinata dal TIQV.
alla componente PED, come definita dalla Del. 156/07 (TIV) e successivi aggiornamenti e modifiche. Tale prezzo è da intendersi 22.7 In caso di mancato rispetto di uno standard specifico, il venditore deve accreditare, al CLIENTE che ne ha diritto,
al netto delle componenti indicate all’articolo 7, che saranno applicate e aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti l’indennizzo automatico anche ricevuto dal distributore, attraverso accredito della somma addebitata nella prima bolletta
dalle Autorità competenti.
Articolo 18 - Integrazioni e modifiche
utile. L’indennizzo automatico, se dovuto, deve comunque essere corrisposto al CLIENTE entro 8 mesi.
22.8 In applicazione delle previsioni dell’Allegato A alla Del. ARERA n.164/08 (di seguito “TIQV”) il Fornitore è tenuto a
18.1 Il Contratto si intende modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole eventualmente imposte da ARERA. Al CLIENTE rispettare i livelli generali di qualità, ed in particolare: 1) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di rettifica di
verrà data comunicazione in fattura o attraverso apposita informativa.
fatturazione entro 40 giorni solari; 2) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari.
18.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al Contratto dovranno essere proposte ed 22.9 Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare i livelli specifici di qualità, consistenti in: 1) inviare al CLIENTE la risposta
accettate per iscritto.
motivata a reclami scritti entro 40 giorni solari; 2) restituire al CLIENTE gli importi non dovuti e già pagati dal CLIENTE
18.3 Ai sensi del Codice di Condotta Commerciale durante la vigenza del Contratto e qualora ricorra giustificato motivo, a seguito di rettifica di fatturazione entro 90 giorni solari; 3) rettificare la doppia fatturazione e restituire gli importi non il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta e/o via dovuti entro 20 giorni solari per importi pagati dal CLIENTE.
PEC - distinta e separata dal documento di fatturazione - inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla 22.10 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di servizio qualità per responsabilità del Fornitore quest’ultimo è
decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di tenuto al versamento di un indennizzo pari a 20 Euro a favore del CLIENTE. Se la prestazione viene eseguita oltre lo ricevimento da parte del CLIENTE stesso, salvo diverso termine previsto da ARERA rispetto alla decorrenza delle variazioni standard previsto, ma entro il doppio del tempo l’indennizzo è di 20 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il doppio stesse. In caso di mancato rispetto dei termini previsti verrà rinconosciuto un indennizzo automatico come previsto dall’art. del tempo, ma entro il triplo, l’indennizzo è di 40 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo l’indennizzo 22 Indennizzi Automatici.Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio è di 60 Euro.
effettuato da parte dell’esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del Articolo 23 - Risoluzione e cessazione amministrativa per morosità dei clienti titolari di punti di
contratto" conterrà:
i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta;
ii) l’illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
iii) la decorrenza della variazione proposta;
riconsegna non disalimentabili
23.1 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, da parte di Clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili, per i consumi di gas naturale, conformemente a quanto previsto dalla Del. ARERA ARG/gas 99/11 e s.m.i., nonché per il caso di inadempimento delle obbligazioni previste dall’art.10 delle CGC (Modalità di prelievo e di impiego
iv) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri in del gas naturale), decorso il termine di 10 (dieci) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura
conformità alle previsioni di cui all’art. 13.3 comma d del Codice di Condotta Commerciale;
stessa, il Fornitore potrà inviare al CLIENTE formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo di raccomandata.
v) l’illustrazione che il CLIENTE finale di gas naturale, avente diritto al servizio non regolato di tutela, in alternativa alla facoltà di 23.2 L’eventuale tardivo pagamento da parte del CLIENTE in caso di solleciti o a seguito della costituzione in mora di cui al recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. comma precedente, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore agli indirizzi di cui al Contratto.
Articolo19 - Comunicazioni scritte e reclami
23.3 Dalla data di invio della comunicazione di messa in mora di cui al precedente comma, il Fornitore potrà provvedere
morosità.
19.1 Il Fornitore rende disponibile sul proprio sito web un modulo scaricabile per l’inoltro di reclami. Tale modulo, una volta alla risoluzione del contratto e a richiedere all’impresa di distribuzione del gas naturale la cessazione amministrativa per