Convenzione Quadro TRA
Convenzione Quadro TRA
L’Università degli Studi di Genova (d’ora in poi detta Università), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, via Balbi 5, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Roma il 26.9.1950 autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.5.2020
E
Webuild S.p.A. (d’ora in poi detta Webuild), codice fiscale n. 00830660155e partita iva 02895590962 con sede legale in Xxxxxx (XX), xxx xxx Xxxxxxxxx 00, pec: xxx@xxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xxx rappre- sentata dall’ Amministratore Delegato Dr. Xxxxxx Xxxxxx , nato a Roma il 29 marzo 1958, autorizzato al presente atto con delibera del Consi- glio di Amministrazione del 30 Aprile 2018
(qui di seguito denominate singolarmente anche la “Parte” e congiun- tamente anche le “Parti”)
PREMESSO:
- che Webuild è un gruppo industriale specializzato nella costruzione di grandi infrastrutture complesse e di grandi opere, una forte realtà italiana che si confronta con i maggiori competitor internazionali; attiva in 50 Paesi con 50.000 dipendenti, è uno dei maggiori global player nel settore delle costruzioni, anche nel settore dei trasporti, e impegnato nei principali sistemi di mobilità sostenibile (metropolitane e ferrovie);
- che Webuild si impegna a contribuire allo sviluppo socioeconomico delle aree in cui opera anche mediante la collaborazione strategica con le Università e la formazione delle nuove generazioni;
- che l’Università degli Studi di Genova ai sensi dello Statuto in vigore dal 4.7.2017, è una pubblica istituzione che, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, svolge la propria attività di formazione, ricerca e terza missione nel rispetto dell’autonomia scientifica e didattica dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno. È presente su tutto il territorio regionale con poli didattici anche a Savona, Imperia e La Spezia e risponde alle esigenze della collettività con proprie risorse materiali e umane promuovendo il progresso della scienza e i valori della società civile in costante dialogo con la città e il tessuto economico Ligure;
- che le Parti hanno già intrapreso una serie di collaborazioni per la realizzazione di iniziative congiunte volte a favorire la formazione degli studenti e dei neolaureati attraverso stage e iniziative di orientamento professionale;
- che le Parti intendono formalizzare la propria partnership attraverso una Convenzione quadro (d’ora in poi detta la Convenzione) che possa includere, in una visione organica ed integrata, differenti e ulteriori ambiti e attività di comune interesse e attivazione;
- che Webuild è punto di riferimento per i rapporti e le
collaborazioni con le istituzioni accademiche italiane e internazionali e per la realizzazione di attività di orientamento, ricerca e formazione nei campi dell’ingegneria civile, delle costruzioni e nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali;
- che, l’Università ha tra i propri Dipartimenti riferimenti di
eccellenza nelle attività di ricerca e formazione, nei campi dell’ingegneria civile ed ambientale, delle costruzioni, edile – Architettura, Meccanica, Gestionale e dei Trasporti e nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali e vanta pertanto competenze che nello specifico ben si applicano a partecipazioni attive nelle aree di competenza di Webuild;
- che per le Parti riveste particolare interesse, la collaborazione
in materia di formazione specializzata, orientamento professionale, di ricerca e sviluppo nei campi di loro competenza.
A tal fine, disponendo entrambe le Parti di organizzazioni e di competenze scientifiche, le stesse intendono avvalersene ai fini della presente Convenzione.
ALLA LUCE DELLE PREMESSE SOPRA RIPORTATE,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 – Premesse
1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ART. 2 – Finalità
1. Le Parti intendono proseguire i rapporti attuando forme di
collaborazione finalizzate a:
A) Promuovere e svolgere ricerche di comune interesse nei settori produttivi di appartenenza, con una particolare attenzione all’ambito della mobilità sostenibile (metropolitane, ferrovie, strade, autostrade, ponti), con l’obiettivo di favorire lo sviluppo tecnologico e la possibi- lità di applicazioni di carattere innovativo e sostenibile, anche attra- verso l’attivazione di dottorati e assegni di ricerca.
B) Contribuire alla formazione di risorse qualificate principalmen- te nelle seguenti discipline tecnico-scientifiche afferenti all’ingegneria Civile ed Ambientale, all’ingegneria Edile -Architettura e all’Architettura, all’Ingegneria Meccanica, Gestionale e dei Trasporti.
C) Promuovere e attivare stage curriculari ed extracurriculari, se- minari specialistici, visite in cantiere e altre attività di orientamento formativo e professionale, volti a favorire la conoscenza del mondo delle Costruzioni e l’inserimento professionale nel settore di riferi- mento.
D) Promuovere premi di laurea e borse di studio volte alla valo- rizzazione del talento e del merito.
E) Partecipare alla o sostenere, congiuntamente e/o con terzi, la promozione e lo svolgimento di programmi di ricerca e formazione in ambito sia nazionale sia internazionale.
ART. 3 - Convenzioni Operative
1. Le Parti concordano che per attuare le iniziative di volta in vol- ta individuate nell’ambito delle finalità, anche istituzionali, espresse nelle Premesse e nell’art. 2 che precede, verranno stipulate, tra
l’Università e/o le strutture universitarie interessate e Webuild, Con- venzioni Operative/attuative (d’ora in poi dette Convenzioni Opera- tive) nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigen- te.
2. Le Convenzioni Operative disciplineranno le modalità secon- do cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in parti- colare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestiona- le e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
ART. 4 - Sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Uni- co sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D. lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di Webuild assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso Webuild.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei con- fronti del personale di Webuild ospitato nei locali dell’Università.
3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Rego-
lamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
ART. 5 - Attività di ricerca e
Diritti di proprietà industriale e intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e di Webuild coin- volti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Con- venzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le co- municazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgati- ve e di formazione risultanti da tali attività, sui canali proprietari di entrambe le parti (es. siti web, social network, newsletter) e su terze parti (testate giornalistiche tradizionali e digitali).
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer-
xxxxx i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, xxxxx restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle Convenzioni Opera- tive di cui all’articolo 3 che precede, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno del- le Convenzioni Operative.
ART. 6 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ri- storo delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi nell’ambito della presente Convenzione, saranno determinati nelle singole Con- venzioni Operative di cui all’art. 3 che individueranno la/e struttu- ra/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
ART. 7 - Durata e rinnovo della Convenzione
1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni a partire dalla da- ta di stipulazione ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa approvazione dell’Organo competen- te.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono con- giuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dalle Convenzioni Operative stipu- late.
ART. 8 – Referenti
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le li- nee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione Per la Società il referente è il Xxxx. Xxxx Xxxx Xxxxxxxx, Group HR, Organization and Systems Director.
Per l’Università il referente è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx del Dipar- timento di ingegneria civile, chimica e ambientale.
ART. 9 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R., ovvero mediante pec agli indirizzi indicati in epi- grafe.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano
fin d’ora, di portare comunque a conclusione le attività in corso e le singole Convenzioni Operative già stipulate alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto nelle stesse.
ART. 10– Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non di- vulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione (d’ora in poi dette Informazioni Confi- denziali).
2. In particolare, le Parti si obbligano a garantire la riservatezza e la segretezza delle Informazioni Confidenziali, non potendo, pertan- to, rivelarle o trasferirle, direttamente o indirettamente, anche solo in parte, né a sfruttare economicamente le stesse, se non con il preven- tivo consenso scritto della Parte cui le Informazioni Confidenziali appartengono.
3. Non sono considerate Confidenziali e, pertanto, sono escluse degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 che precedono, le Informazioni che abbiano le seguenti caratteristiche:
(i) siano di dominio pubblico al tempo in cui sono divulgate o siano divenute di dominio pubblico per atto o comportamento non imputabile alla Parte che le ha ricevute;
(ii) la cui divulgazione sia imposta dall’osservanza di disposizioni di legge o di regolamento o dall’attuazione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o
(iii) siano note alla Parte che le riceve prima della sottoscrizione
della presente Convenzione.
ART. 11 - Coperture assicurative
1. L’Università dà atto che il personale universitario, gli studenti e i laureati, che svolgeranno le attività oggetto della presente Conven- zione presso i locali di Webuild sono in regola con le coperture assi- curative previste dalla vigente normativa.
2. Webuild garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipen- denti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento del- le attività connesse con il presente accordo presso i locali dell’Università.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
ART. 12 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni personali, siano esse su supporto cartaceo e/o infor- matico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e alle Convenzioni Operative di cui all’art. 3 in confor- mità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 13 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
ART. 14 - Legge Applicabile, Controversie e Foro competen- te
1. La presente Convenzione è sottoposta alla legge della Repub- blica Italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi ver- tenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della pre- sente Convenzione.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una risoluzione amichevole della controversia, le Parti indicano il foro di Genova quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all’esecuzione o alla risolu- zione della presente Convenzione.
ART. 15 – Registrazione
1. Il presente atto si compone di n. 12 pagine e sarà registrato, in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazio- ne saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo
2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a Webuild il rimborso della quota di spettanza.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti. Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Webuild S.p.A. Amministratore Delegato Dr. Xxxxxx Xxxxxx