Contratto di assicurazione contro i danni RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE - AVVOCATI
Contratto di assicurazione contro i danni
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE - AVVOCATI
Fascicolo Informativo
Modello: XX- 0000- MGEN-612-O17-09102017
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;
2) Condizioni di Assicurazione;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Servizio Clienti
NOTA INFORMATIVA
La presente nota informativa e’ redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non e’ soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione
1. Informazioni Generali
Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice
Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania) Sede legale
Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 000.00.00.00 - xxx.xxxxxxx.xx - xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Le informazioni patrimoniali sull’Impresa sono reperibili all’interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxxx.xx
Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
B. Informazioni sul Contratto Rinnovo del Contratto
AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in Polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza
di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina dell’Articolo 1.2 “Durata e proroga dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni Coperture assicurative
Il presente contratto offre una serie di coperture assicurative, di seguito indicate: RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE – AVVOCATI
Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.
- RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE – AVVOCATI: 3.1 “Oggetto dell’Assicurazione”, 3.3 “Rischi compresi nell’Assicurazione”, paragrafo “Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile Professionale - Avvocati” presenti nella Sezione Responsabilità Civile Professionale - Avvocati.
Limitazioni ed Esclusioni
AVVERTENZA: il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni di ciascuna delle coperture assicurative offerte, nonché ipotesi di sospensione delle stesse, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati.
- RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE – AVVOCATI: 3.3 “Rischi compresi nell’Assicurazione”, 3.5 “Persone non considerate terzi”, 3.6 “Operatività del Massimale”, paragrafo “Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile Professionale - Avvocati”, 3.8 “Efficacia dell’Assicurazione”, 3.9 “Delimitazione dell’Assicurazione”, 3.10 “Estensione territoriale”, 3.11 “Studio associato/Pluralità di assicurati”, 3.13 “Vincolo di solidarietà” presenti nella Sezione Responsabilità Civile Professionale – Avvocati;
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: 1.1“Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio”, 1.4 “Aggravamento del rischio”, 1.6 ”Dichiarazioni inesatte od omissioni”, 1.8 “Altre assicurazioni”, 1.9 “Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)”, presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell’Indennizzo. Per maggior dettaglio sull’ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli di seguito indicati, per singola tipologia di copertura.
- RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE – AVVOCATI: 3.3 ”Rischi compresi nell’Assicurazione”, 3.7 “Scoperto obbligatorio”, paragrafo “Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile Professionale – Avvocati” presenti nella Sezione Responsabilità Civile Professionale – Avvocati;
Esemplificazione dell’applicazione di scoperto e/o franchigia
• Franchigia 200 euro
- Danno accertato e coperto dall’assicurazione = 1000 euro
- Franchigia = 200
- Importo indennizzato = 1000 – 200 = 800 euro
• Scoperto 10%,
- Danno accertato e coperto dall’assicurazione = 3000 euro
- Scoperto 10% = 300
- Importo indennizzato = 3000 – 300 = 2700 euro
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze di rischio
AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. Per maggior dettaglio si rinvia all’Articolo 1.6 “Dichiarazioni inesatte od omissioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
5. Aggravamento e Diminuzione del rischio
Tutte le circostanze, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall’Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli 1.3 “Modifiche dell’Assicurazione”, 1.4 “Aggravamento del rischio”, 1.5 “Diminuzione del rischio” e 1.6 “Dichiarazioni inesatte od omissioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Esemplificazione per la copertura Responsabilità Civile Professionale – Professioni Economico-Giuridiche
• Aggravamento:
Il sinistro si riferisce ad attività di sindaco di società che l’Assicurato ha iniziato a svolgere successivamente e che non ha comunicato all’Impresa né ha corrisposto il relativo premio.
• Diminuzione:
L’Assicurato cessa di svolgere l’attività di sindaco in società per la quale aveva inizialmente corrisposto il relativo premio.
6. Premi
Il Premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa.
Il Premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.
Il frazionamento del premio ha un valore addizionale del:
- 3% per frazionamento semestrale;
- 4% per frazionamento quadrimestrale;
- 5% per frazionamento trimestrale
Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei Premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
AVVERTENZA: l'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al Premio di tariffa, pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa.
7. Rivalse
AVVERTENZA: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1916 del Codice Civile, l’Impresa, ricorrendone i presupposti, ha facoltà di esercitare il proprio diritto di rivalsa al fine di recuperare dal responsabile del danno, le somme indennizzate all’Assicurato.
8. Diritto di Disdetta e di Recesso Diritto di disdetta
AVVERTENZA: le Parti possono recedere alla scadenza indicata in Polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate dall’articolo. 1.2 “Durata e proroga dell’Assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.
Diritto di recesso
AVVERTENZA: le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di Xxxxxxxx, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell’ Articolo 3 del Dlgs 6 Settembre 2005 n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l’Impresa. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio all’articolo 1.7 “Recesso in caso di Sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell' Articolo 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
L’Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
11. Regime Fiscale
Secondo le vigenti disposizioni di legge, al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:
- RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE: 22,25%
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – pagamento dell’Indennizzo
AVVERTENZA: il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.
- RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE – PROFESSIONI ECONOMICO - GIURIDICHE: 3.14 “Obblighi”; 3.15 “Gestione delle vertenze e spese di resistenza” presenti nella Sezione Responsabilità Civile Professionale – Avvocati;
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e.mail) a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Xxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx - Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx.
Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.
Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax 00.00000.000 - PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo riscontro.
Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida”.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.
Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
▪ Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
▪ Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.
14. Arbitrato Ricorso all’Arbitrato
In caso di Xxxxxxxx, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria.
Allianz SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
Allianz SpA
Glossario
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia: la parte di danno, o di perdita patrimoniale, espressa in cifra fissa che l’Assicurato tiene a suo carico. Indennizzo: somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di Sinistro.
Introiti: il volume di affari dichiarati ai fini I.V.A., al netto dell’I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili, relativo all’attività oggetto dell’Assicurazione.
Limite di indennizzo: l’importo, entro la Somma assicurata o entro il Massimale, che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa in relazione alla singola garanzia prestata.
Massimale assicurato: importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa, per Periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.
Perdite patrimoniali: pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.
Periodo assicurativo: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di Polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno detto periodo coincide con quest'ultima.
Polizza: documento cartaceo attestante l’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: somma dovuta dal Contraente all’Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Prestatori di lavoro: le persone fisiche che svolgono l’Attività dichiarata a favore dell’Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex articolo 2222 del Codice Civile e i loro dipendenti. Sono comunque considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.
Scoperto: la parte di danno, o di perdita patrimoniale, espressa in percentuale che l’Assicurato tiene a suo carico. Sinistro: la richiesta di risarcimento di danni e/o Perdite patrimoniali per i quali è prestata l’Assicurazione.
AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.
AVVERTENZA: Il Glossario è contenuto nella Nota informativa e costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione
Indice
Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l’applicazione delle franchigie e degli scoperti.
1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA
3. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE – AVVOCATI
1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1.1 - Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa e sono dovuti per l’intera annualità anche se sono frazionati in più rate.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
(in caso di durata minore di 2 anni)
Art. 1.2 - Durata e proroga dell’Assicurazione
L’Assicurazione scade alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata indicata in Polizza.
In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
(in caso di durata maggiore o uguale ai 2 anni con opzione recesso annuale)
Art. 1.2 - Durata e proroga dell’Assicurazione
L’Assicurazione scade alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata indicata in Polizza.
In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in Polizza, l’Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Trattandosi di contratto poliennale, al solo Contraente è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.
Art. 1.3 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall’Impresa e dal Contraente.
Art. 1.4- Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accattati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile.
Art. 1.6 - Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Art. 1.7 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa avrà diritto di recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni.
La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n.206 del 6 settembre 2005 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non trascorso sulle Somme assicurate in essere al momento del recesso.
Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell’Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell’Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Art. 1.8 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare all’Impresa l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.
Art. 1.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.11 - Recupero sconto commerciale
Il Premio del presente contratto ha beneficiato dello sconto commerciale, indicato nella Scheda di polizza, per iniziativa dell'intermediario col quale è stato stipulato il contratto stesso.
Detto sconto verrà ridotto nella misura indicata nella Scheda di Polizza alla scadenza di ogni annualità, sino al suo eventuale azzeramento.
2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA
Le Condizioni Particolari indicate nel presente paragrafo sono operanti solo se richiamate nella Scheda di polizza.
EF - Esenzione fiscale
Secondo quanto dichiarato dal Contraente, in base al disposto della normativa vigente la presente Polizza è esente dall'imposta di Assicurazione dal momento che assicura enti soggetti alla disciplina del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modifiche e/o integrazioni.
P - Deroga alla proroga del contratto
A parziale deroga dell’articolo 1.2 - “Durata e proroga dell’Assicurazione”, il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.
B1 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione dell’Assicurazione alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti all’Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio la quale sarà anche autorizzata all’incasso dei premi per conto dell’Impresa.
B2 - Clausola Broker con riparto di coassicurazione
Premesso che l’Assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie indicate nella Scheda di Polizza, il Contraente dichiara di aver affidato la gestione dell’Assicurazione alla società di brokeraggio riportata nella Scheda di Polizza.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti all’Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio, la quale tratterà con la società delegataria informandone le coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria, fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di Polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della sopra citata società di brokeraggio direttamente nei confronti di ciascuna coassicuratrice.
Ogni modifica dell’Assicurazione che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le coassicuratrici solo dopo la firma dell’atto relativo emesso dalla società delegataria.
3. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE - AVVOCATI
Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale – Avvocati
Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione
L’Impresa - entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di polizza e ferme le esclusioni agli articoli Esclusioni del paragrafo Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale – Professioni Economico – Giuridiche nonché nel paragrafo Garanzie Aggiuntive - si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento, per danni patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei e futuri involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nello svolgimento dell’attività professionale di avvocato così come previsto dal D.M. 22 settembre 2016.
L’assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.
In espressa deroga a quanto disposto dall’articolo 1917 del Codice Civile, l’Assicurazione ha per oggetto i soli comportamenti colposi per i quali i terzi, compresi i clienti dell’Assicurato, abbiano presentato, per la prima volta all’Assicurato, una richiesta di risarcimento durante il Periodo assicurativo, a condizione che il comportamento colposo si sia verificato durante il Periodo assicurativo o nel periodo antecedente l'inizio del Periodo assicurativo oggetto della presente Polizza. Qualora il comportamento colposo si protragga nel tempo attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa. La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato entro 60 giorni dalla cessazione del contratto e sempreché il comportamento colposo si sia verificato durante il Periodo assicurativo o nel periodo ad esso antecedente.
Art. 3.2 - Dichiarazioni dell’Assicurato
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara e l’Impresa prende atto di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.
Art. 3.3 - Rischi compresi nell’Assicurazione
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato:
1) da fatto, colposo e doloso, dei dipendenti, praticanti, collaboratori facenti parte dello studio, limitatamente all’attività svolta in nome e per conto dell’Assicurato;
2) dalla proprietà ed uso di elaboratori elettronici impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività assicurata;
3) per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o Incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti;
4) per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguente a un Sinistro risarcibile a termini di Polizza. In tal caso la garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;
5) dall’attività di libero docente e di titolare di cattedra universitaria, nonché per gli incarichi di consulente tecnico d’ufficio;
6) dalla partecipazione a convegni, congressi, corsi di addestramento e seminari;
7) dalla proprietà, uso e installazione di targhe e insegne dentro e fuori lo studio;
8) per danni conseguenti a fatti avvenuti presso le sedi di clienti o di terzi nell’esercizio dell’attività professionale;
9) per danni cagionati a titolari e dipendenti di ditte presenti nello studio per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, collaudi, ed anche di aziende di trasporto o di fornitura in genere;
10) ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi da dipendenti, praticanti, collaboratori in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. L’Assicurazione comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate e vale entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente garanzia si intende prestata a “secondo rischio”, e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla polizza principale di responsabilità civile obbligatoria, e fino alla concorrenza della somma assicurata con la presente garanzia. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile obbligatoria, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a “primo rischio” nei termini e alle condizioni previste dalla presente Polizza;
11) per i danni ai veicoli e natanti di terzi, compresi quelli dei dipendenti, che si trovino parcheggiati negli spazi predisposti all’interno delle aree di pertinenza dello studio, purché tali danni siano riconducibili alla responsabilità dell’Assicurato in qualità di conduttore degli spazi sopra citati. Sono in ogni caso esclusi i danni di furto e da circolazione. La presente garanzia è prestata previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.
12) dalla somministrazione, nell’ambito dello studio, di cibi e bevande di qualsiasi genere;
13) dalla proprietà ed uso di velocipedi;
14) dal servizio di vigilanza con guardiani anche armati;
15) dalla detenzione ed uso di armi per difesa personale;
16) dalle Perdite Patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La presente estensione di garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.
17) da fatto colposo dei professionisti delegati di volta in volta in base all'articolo 108 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile;
18) dalla colpa nella scelta di corrispondenti o di domiciliatari restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi;
19) da fatto colposo e doloso dei sostituti d'udienza purchè nominati o incaricati di volta in volta ai sensi dell'articolo 9 del
R.D.L. n.1578 del 1933;
20) dall’attività di componente le Commissioni Tributarie nonché di rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alle stesse;
21) dallo svolgimento delle funzioni di GOA (Giudice onorario aggiunto), GOT (Giudice onorario del tribunale) e VPO (Vice procuratore onorario) svolte ai sensi delle leggi e/o regolamenti che le disciplinano;
22) dallo svolgimento delle procedure di vendita all'asta di beni mobili e immobili così come previsto dalla Legge n.80 del 2005 e successive modifiche e/o integrazioni limitatamente all'attività di avvocato;
23) dall’attività di mediazione svolta nei termini previsti dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014. La presente garanzia relativamente all’attività di mediazione, qualora esista polizza assicurativa stipulata dall’Organismo di mediazione, opera in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza e fino a concorrenza del massimale assicurato con la presente polizza;
24) da incarichi di arbitro rituale (ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile) ed irrituale (articolo 808 ter del Codice di Procedura Civile) espletati dall’Assicurato. L’Assicurazione non vale per le funzioni arbitrali relative a controversie in cui siano coinvolte società di capitali;
25) dalla trasmissione telematica degli atti giudiziari e dei documenti con l’utilizzo del sistema informatico secondo quanto previsto dalla legge n.228 del 24 dicembre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni;
26) dall’attività di predisposizione e consulenza in tema di modelli organizzativi ai sensi del Decreto Legislativo n.231 del 2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 3.4 - Esclusioni L'Assicurazione non vale per:
1) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato;
2) sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
3) sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o Titoli di credito, salvo quanto disciplinato nell’articolo 3.3 - “Rischi compresi dell’Assicurazione” della presente sezione;
4) l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di
• amministratore;
• consigliere di amministrazione;
• sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, membro del comitato per il controllo sulla gestione;
• revisore legale dei conti in società di capitali o enti, revisore legale dei conti in enti pubblici;
• membro dell’organismo di vigilanza (O.D.V.);
• curatore fallimentare;
• commissario xxxxxxxxxx nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata:
• commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
• amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile;
• amministratore giudiziario secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011;
• custode giudiziario;
• liquidatore volontario e di attestatore nella procedura di concordato preventivo e per i piani di risanamento e di ristrutturazione dei debiti secondo quanto previsto dalla Legge n. 134 del 2012 e successive modifiche e/o integrazioni;
5) Perdite patrimoniali e danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivantigli dalla legge;
6) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa;
7) difetti e/o errori del software utilizzato per la elaborazione dati realizzato o adattato dall'Assicurato o da società di cui sia titolare, Amministratore o Socio;
8) errori o omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
9) richieste di risarcimento occasionate dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti, salvo quanto previsto negli articoli rischi compresi;
10) i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché per i danni da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
11) l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
12) furto e danni a Cose altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto negli articoli rischi compresi;
13) le Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo quanto previsto nell’articolo “Rischi compresi nell’Assicurazione” della presente sezione;
14) danni da campi elettromagnetici;
15) danni punitivi di qualunque natura;
16) danni da amianto;
17) danni derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati;
18) le richieste di rimborso delle somme corrisposte dai clienti all’Assicurato a titolo di onorario;
19) l’attività di assistenza nell’ambito della procedura di “voluntary disclosure” in base a quanto disciplinato dalla Legge 15 dicembre 2014, n.186;
20) mancata registrazione di marchi, brevetti e proprietà intellettuali in genere;
21) attività di rappresentanza fiscale svolta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Art. 3.5 - Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:
▪ il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
▪ se l’Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le società controllate e/o collegate;
▪ i Prestatori di lavoro dell’Assicurato ed in genere le persone di cui l’Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all’attività descritta in Polizza.
Art. 3.6 – Operatività del Massimale
a) L'Assicurazione, relativamente alle Perdite patrimoniali è prestata fino a concorrenza del Massimale assicurato indicato in Polizza per ogni Sinistro e per ogni Periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.
Per le Perdite patrimoniali derivanti da sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato il suddetto Massimale assicurato si intende ridotto come indicato nella Scheda di Polizza.
b) L'Assicurazione, relativamente ai danni (morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a Cose), è prestata fino a concorrenza di un importo pari al Massimale assicurato indicato in Polizza per ogni Sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l'applicazione dello Scoperto previsto al successivo art. "Scoperto obbligatorio".
Il Massimale assicurato, con la presente Polizza, stabilito per la perdita patrimoniale o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
Art. 3.7– Scoperto obbligatorio
Limitatamente alle Perdite patrimoniali, l’Assicurazione è prestata previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.
Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile Professionale – Avvocati
Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l’Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni e con l’applicazione di franchigie ivi indicate.
CUR - Attività di incaricato allo svolgimento di procedure concorsuali
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.4- “Esclusioni” della presente sezione, punto 4), la garanzia vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività di curatore fallimentare, liquidatore giudiziale nella procedura di concordato preventivo, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata e commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, custode giudiziario ed amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile nonché di amministratore giudiziario secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla Polizza.
NOF - Esclusione sanzioni di natura fiscale
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 3.1 - “Oggetto dell’Assicurazione” della presente sezione sono da ritenersi escluse dall'Assicurazione le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso.
POS1 – Periodo di postuma per cessazione dell’attività
In caso di cessazione dell’attività debitamente documentata per:
▪ raggiunti limiti d’età;
▪ cessazione dell’esercizio della professione, escluso il caso di radiazione dall’Albo;
▪ morte dell’Assicurato,
l’Assicurazione vale, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 3.1 - “Oggetto dell’Assicurazione” della presente sezione, per le richieste di risarcimento pervenute all’Impresa dopo la cessazione del Periodo assicurativo ed entro dieci anni dalla cessazione dell’attività.
Per i Sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia il Massimale assicurato previsto nella Scheda di Polizza costituirà anche la massima esposizione dell’Impresa per l’intero periodo di copertura a partire dalla scadenza annuale di Polizza, successiva alla cessazione dell’attività, fermi gli altri limiti di indennizzo previsti dalle norme che regolano la responsabilità civile.
L’operatività di tale estensione è subordinata alle seguenti condizioni:
▪ che vi sia specifica richiesta dell’Assicurato o dei suoi eredi. A fronte di tale richiesta, l’Impresa provvederà ad emettere apposita appendice per l’attivazione della estensione di garanzia.;
▪ che sia stato corrisposto il sovrappremio previsto per la presente estensione di garanzia pari al 300% del premio della Sezione di Responsabilità Civile Professionale in corso al momento della cessazione dell’attività a condizione che l’Assicurato o i suoi eredi dichiarino di non essere a conoscenza di fatti o atti che possano comportare future richieste di risarcimento a termini di polizza.
Qualora l’Assicurato o i suoi eredi dichiarino di essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare future richieste di risarcimento a termini di polizza, la Compagnia, si riserva di rideterminare il sovrappremio dovuto.
Nell’eventualità che a cessare l’attività sia un membro dello studio associato assicurato, l’aumento per l’attivazione della garanzia postuma a favore di quest’ultimo sarà pari al rapporto tra la percentuale sopra esposta (300%) e il numero dei membri dello studio.
POS2 – Periodo di postuma per cessazione del contratto
L’Assicurazione vale, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 3.1 - “Oggetto dell’Assicurazione” della presente sezione, per le richieste di risarcimento pervenute all’Impresa dopo la cessazione del Periodo assicurativo ed entro dieci anni dalla cessazione del contratto.
Per i Sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia il Massimale assicurato previsto nella Scheda di Polizza costituirà anche la massima esposizione dell’Impresa per l’intero periodo di copertura a partire dalla scadenza annuale di Polizza, successiva alla cessazione del contratto, fermi gli altri limiti di indennizzo previsti dalle norme che regolano la responsabilità civile.
L’operatività di tale estensione è esclusa qualora la cessazione del contratto sia dovuta a:
▪ cessazione dell’esercizio della professione;
▪ morte dell’Assicurato,
La presente garanzia si intende prestata a “secondo rischio”, e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla polizza di responsabilità civile professionale obbligatoria sottoscritta con altra compagnia successivamente alla cessazione del presente contratto, e fino alla concorrenza della somma assicurata con la presente garanzia.
RCO - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro
Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa quanto segue:
▪ la definizione di “Sinistro” presente nel “Glossario”, si intende sostituita dalla seguente: “il fatto per il quale è prestata l’Assicurazione e dal quale è derivato il danno”;
▪ l’articolo 3.1 - “Oggetto dell’Assicurazione” della presente sezione, secondo capoverso, si intende abrogato.
Con la presente garanzia l’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l’Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal Decreto Legislativo n.276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.
La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS.
Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.
E’ esclusa dall’Assicurazione RCO la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:
▪ alle malattie professionali che colpiscano i propri Prestatori di lavoro;
▪ all’amianto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente amianto;
▪ all’emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
▪ derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
▪ derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.
Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l’inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL, e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purchè detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.
Resta inteso che ove fosse avanzata una richiesta di rivalsa da parte dell’INAIL, per quanto liquidato da tale Istituto all’infortunato o ai suoi aventi causa, l’Impresa risponderà nel limite del Massimale assicurato per l’assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.
In caso di danno che colpisca i Prestatori di lavoro, anche gli eventuali danni subiti dai congiunti dello stesso in conseguenza del Sinistro, saranno risarciti nel limite del Massimale assicurato, previsto per l’Assicurazione di Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro.
SIN - Attività di sindaco, membro dell’O.D.V e revisore legale dei conti
A parziale deroga di quanto previsto dall' articolo 3.4 - “Esclusioni” della presente sezione, punto 4), la garanzia vale per quanto l'Assicurato, nella qualità di:
- sindaco, effettivo o supplente;
- componente del consiglio di sorveglianza;
- membro del comitato per il controllo sulla gestione;
- revisore legale dei conti in società di capitali o enti e di revisore dei conti in enti pubblici;
- membro dell’organismo di vigilanza (O.D.V) ai sensi del Decreto Legislativo n.231 del 2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errori ed omissioni commessi nell’adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza e documentati dai verbali, dai libri e dalle relazione obbligatorie imposte dalla legge.
La garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per Perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell’articolo 2403 bis del Codice Civile.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di Indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.
Esclusioni:
La presente garanzia aggiuntiva non è operante per:
a) gli incarichi di sindaco o di revisore legale dei conti in società quotate in Borsa e/o operanti nei mercati finanziari, bancari e/o assicurativi;
b) le società che, al momento della decorrenza della presente Polizza sono sottoposte a procedure concorsuali.
Regola di collegamento con eventuali polizze rinnovate
Nell’eventualità in cui il presente rischio sia stato assicurato, senza soluzione di continuità, da altra polizza emessa dall’Impresa per lo stesso rischio (di seguito “Polizza rinnovata”) e contenente la presente estensione di garanzia, si prende atto di quanto segue:
- per le richieste di risarcimento effettuate nel Periodo assicurativo relativo alla presente Polizza e relative ad incarichi di sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, membro del comitato per il controllo sulla gestione, revisore legale dei conti o membro dell’organismo di vigilanza (O.D.V.) dichiarati all’atto dell’emissione della polizza rinnovata, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della presente Polizza.
- l’esclusione di cui al precedente punto b) del paragrafo “Esclusioni” e relativa alle società sottoposte a procedure concorsuali s’intende non operante qualora dette società siano state sottoposte a tali procedure nel corso di validità della polizza rinnovata o nel corso di validità delle polizze rinnovate qualora vi siano stati più rinnovi.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla Polizza.
CUST2 - Attività di custodia per Avvocati
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 3.4 - Esclusioni punto 3) della presente sezione la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da:
- smarrimento;
- distruzione:
- incendio;
- furto
di documenti aventi valore di esigibilità, denaro, titoli, valori ricevuti in deposito dai clienti dell’Assicurato o dalle controparti processuali in conformità a quanto previsto dal D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 e successive modifiche e/o integrazioni, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e dall’art. 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e/o integrazioni e dal D.M. 22 settembre 2016 e successive modifiche e/o integrazioni.
Si precisa che tale estensione di garanzia è operante a condizione che:
- lo smarrimento, la distruzione, l’incendio, il furto di denaro, documenti aventi valore di esigibilità e titoli avvenga all’interno dei locali ove si svolge l’attività;
- la consegna del denaro sia documentata da apposita ricevuta
Relativamente ai titoli si precisa, inoltre, che gli stessi rientrano in garanzia limitatamente ai costi sostenuti dall’Assicurato per il loro rifacimento e ammortamento.
La garanzia non è operante per i casi di rapina.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza restando inteso che lo stesso resterà a totale carico dell’Assicurato impegnandosi, lo stesso, a rimborsare all’Impresa l’importo corrispondente entro 30 giorni dall’avvenuta liquidazione del danno.
Limitatamente ai casi di smarrimento e furto di denaro, documenti, valori e titoli riposti al di fuori dei mezzi di custodia adeguatamente chiusi, la presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di Indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.
EST – Attività esterna allo studio associato
Qualora si assicuri uno studio associato e uno o più professionisti associati svolga, con la propria partita iva, la medesima attività praticata dallo studio e assicurata con la presente polizza, tale attività rientrerà nella copertura assicurativa sempreché:
- siano stati dichiarati gli introiti specifici dell’attività esercitata individualmente;
- la somma degli introiti individuali non sia superiore a quelli dello studio associato
CIA – Condizioni integrative per Avvocati
Ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, si conviene quanto segue:
- eventuali Franchigie e/o Scoperti resteranno a totale carico dell’Assicurato impegnandosi, lo stesso, a rimborsare all’Impresa l’importo corrispondente entro 30 giorni dall’avvenuta liquidazione del danno;
- a parziale deroga di quanto previsto nell’articolo 3.11 - “Studio associato/Pluralità di assicurati” e nell’articolo 3.13 - “Vincolo di solidarietà”, l’Impresa risponderà per la responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di regresso dell’Impresa nei confronti degli eventuali responsabili concorrenti o esclusi;
- a deroga di quanto previsto dall’articolo 1.7 – “Recesso in caso di sinistro”, l’Impresa non potrà recedere a seguito della denuncia di un Sinistro o dell’eventuale pagamento dello stesso.
Operatività delle garanzie della Responsabilità Civile Professionale – Avvocati
Art. 3.8 - Efficacia dell’Assicurazione
L’efficacia dell’Assicurazione è subordinata all’iscrizione dell’Assicurato nell’Albo del relativo Ordine, nel Collegio, nel Consiglio, nel Ruolo o nel Registro, ove previsto.
Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di Assicurazione della presente Polizza, la cancellazione, la sospensione o la radiazione dagli Organismi predetti determina la risoluzione del contratto.
Art. 3.9 - Delimitazione dell’Assicurazione
L’Assicurazione non vale per l’esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni professionali istituite da leggi e/o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto.
Art. 3.10 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Confederazione Elvetica, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Relativamente alla responsabilità civile della proprietà dei locali e semprechè sia richiamata la specifica condizione aggiuntiva, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato del Vaticano.
Art. 3.11 - Studio associato/Pluralità di assicurati
Qualora l’Assicurazione venga prestata per l’esercizio di un’attività professionale in forma associata o comunque per una pluralità di assicurati, i professionisti indicati nella Scheda di Polizza assumono la qualifica di Assicurato.
La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità degli Assicurati, con esclusione, quindi, di quella parte di responsabilità che possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente Polizza.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3.6 - “Operatività del Massimale” della presente sezione, il Massimale assicurato indicato nella Scheda di Polizza costituisce il massimo esborso a carico dell’Impresa, per ogni Sinistro e per Periodo assicurativo, anche nel caso in cui un Sinistro determini la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente Polizza.
Ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 3. 5 - “Persone non considerate terzi” della presente sezione, si precisa che non sono considerati terzi gli Assicurati tra loro e le persone che si trovano, con gli Assicurati, nei rapporti di parentela di cui al primo alinea del predetto articolo.
Art. 3.12- Regolazione del Premio
Il Premio è calcolato, in tutto o in parte, in base all’ammontare degli Introiti relativo all’attività dichiarata in Polizza. Tale Premio viene:
▪ anticipato in via provvisoria, all’inizio del Periodo assicurativo, quale acconto di Premio in base all’ammontare degli introiti dichiarato all’inizio del Periodo assicurativo. L’acconto del Premio non può essere inferiore al Premio minimo indicato nella Scheda di Polizza;
▪ regolato alla fine di ciascun Periodo assicurativo, in base all’ammontare degli introiti a consuntivo.
A. Comunicazione dei dati variabili e inosservanza dell’obbligo di comunicazione
Entro 90 giorni dal termine del Periodo assicurativo, l’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto all’Impresa, l’ammontare degli Introiti a consuntivo. Nel caso in cui l’Assicurato o il Contraente, nel termine prescritto, non abbia effettuato la comunicazione, l’Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza di riscontro, l’Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.
B. Comunicazione del Premio di regolazione e mancato pagamento
L’Impresa, ricevuta la comunicazione dell’ammontare degli Introiti a consuntivo, provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.
Il Premio di regolazione, determinato applicando agli Introiti a consuntivo i tassi di regolazione annuale del Premio indicati nella Scheda di Polizza, non può essere inferiore al Premio minimo indicato nella Scheda di Polizza.
Differenza attiva
Qualora il Premio di regolazione risulti superiore al Premio anticipato in via provvisoria, quale acconto di Premio (differenza attiva), il Contraente deve versare all’Impresa la differenza tra il Premio di regolazione e il Premio anticipato aumentata delle imposte di legge, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’Impresa.
Se il Contraente o l’Assicurato non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l’Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, l’Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto dell’Impresa di agire giudizialmente per il recupero del Premio non corrisposto.
C. Introiti a consuntivo superiore al doppio degli Introiti dichiarato all’inizio del Periodo assicurativo
Se all’atto della regolazione annuale, l’ammontare degli Introiti a consuntivo risultasse superiore al doppio dell’ammontare degli Introiti dichiarato all’inizio del Periodo assicurativo e utilizzato come base per il calcolo del Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio, quest’ultimo, per i successivi periodi di assicurazione, sarà determinato in base all’ammontare di Introiti pari al 75% dell’ammontare degli ultimi Introiti a consuntivo.
D. Verifiche e controlli
L’Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato non ottemperi a tali obblighi, l’Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.
Art. 3.13 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l’Impresa risponderà soltanto per la quota di colpa e danno di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Norme in caso di Sinistro della Responsabilità Civile Professionale – Avvocati
Art. 3.14- Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) darne avviso all’Impresa o all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisando il numero di Polizza, luogo, data e ora dell’evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile;
b) informare immediatamente l’Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato;
c) astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
Art. 3.15- Gestione delle vertenze e spese di resistenza
L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.
Articolo – Oggetto dell’Assicurazione Articolo – Esclusioni
POS1 – Periodo di postuma per cessazione dell’attività
POS2 – Periodo di postuma decennale per cessazione del contratto
OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE – AVVOCATI
- Articolo – Regolazione Premio
NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE – AVVOCATI
- Articolo – Obblighi