PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ATTIVATI DAL
ACCORDO QUADRO
PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ATTIVATI DAL
CENTRO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA
Il giorno , presso il Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO), Xxxxx Xxxxx 000 Xxxxxxx si sono incontrati
Per il CSPO
Per NIDIL CGIL: Xxxxxx Xxxxxx
Per la RSU: Accogli Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx.
le parti, come sopra rappresentate, concordano:
di giungere alla individuazione dei punti caratterizzanti la presente intesa che è volta a disciplinare, in maniera organica, i rapporti di lavoro regolati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi degli art. 2222 e seguenti e art. 2229 e seguenti del codice civile e per gli effetti dell’art. 409 c.p.c..
Premessa
a)Il CSPO, all’interno delle proprie funzioni, affida progetti, programmi di lavoro o fasi di essi,, a collaboratori coordinati e continuativi possessori o meno di partita IVA, che garantiscano attività specifiche rese in autonomia e senza vincolo di subordinazione.
b)Tenuto conto:
- di quanto previsto nell’accordo tra la Giunta Regionale Toscana e OOSS sul lavoro atipico del 21 giugno 2002;
- che in data 26.2.2003 è stata pubblicata la legge del 14.2.2003 n° 30, "Delega al governo in materia di occupazione e di mercato del lavoro" con la quale, tra gli altri, sono stati previsti criteri e principi direttivi dettati con riferimento alla collaborazioni coordinate e continuative (art. 4 lett. C, nn° 1, 2, 3, 4, 5 e 6);
- in particolare il punto 4 del citato art. 4 l. 30/2003 ha previsto che il Governo, nell'attuazione della delega, dovrà per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedere un sistema di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive;
si ritiene necessario arrivare alla definizione di regole generali tali da consentire una corretta e condivisa gestione del lavoro tra tutti i collaboratori ed un corretto utilizzo di queste modalità di lavoro, garantendo i principi riportati in premessa.
c)Le parti, come sopra rappresentate, convengono quindi di verificare la gestione dei rapporti di lavoro presenti nel CSPO e di dare un primo ordinamento, teso a migliorare le condizioni di lavoro dei collaboratori, per le attività prestate a favore dello stesso.
Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo che si articola come segue:
Art. 1 – Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Il presente Accordo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 n° 3 c.p.c., rese con o senza P. IVA presenti all’interno del CSPO.
Gli incarichi dei collaboratori dovranno avere come fine la realizzazione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal CSPO e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del CSPO.
Il presente accordo non disciplina nella loro specificità le c.d. “collaborazioni occasionali”, intendendosi per tali i contratti di durata non superiore ai 30 giorni prestati con lo stesso committente nell’arco di un anno solare e comunque per compensi non superiori ai 5000 € annui
Art. 2 – Forma e contenuto dei contratti
Il Committente, è tenuto, al momento della definizione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la data d’inizio della prestazione, a fornire al collaboratore il testo del presente Accordo e ed il contratto individuale in forma scritta, sulla base della bozza di cui
all’allegato n.1 e formulato sulla base delle regole definite nel presente accordo e dalla negoziazione individuale.
Il suddetto contratto individuale deve contenere le seguenti informazioni: a)L’identità delle parti e l’indicazione del settore d’attività;
b)l’indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di essi, rendendo esplicito il risultato che è oggetto della prestazione;
c)Il contenuto professionale con riferimento alla tabella di cui all’allegato 2, la descrizione delle prestazioni richieste al lavoratore, nonché gli obiettivi professionali da raggiungere individuati di comune accordo;
d)Le forme di coordinamento con il committente nell’esecuzione della prestazione che non pregiudichino, in alcun caso l’autonomia dell’obbligazione lavorativa;
e)La durata del contratto di lavoro;
f)L’entità dei corrispettivi, i tempi e modalità del loro pagamento, rimborsi spese e loro modalità e tempi d’erogazione;
g)L’accesso alla formazione e all’aggiornamento professionale;
h)L’accesso alle informazioni e alle misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro così come previsto dalla normativa 626/94;
i)Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, la pause di attività, maternità e congedi parentali;
j)Le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso;
k)La clausola di prelazione, il riconoscimento professionale;
l)Le forme di godimento dei diritti sindacali;
m)Le forme assicurative previste.
Art. 3 – Natura dell’incarico
L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 n° 3 c.p.c., ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile indipendentemente che il collaboratore sia in possesso o meno di Partita IVA.
Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti nel contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, non in contrasto con gli interessi del CSPO.
Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto.
Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.
Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio al CSPO.
Le presenti clausole rivestono per il Committente il carattere della essenzialità, e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
Art. 4 – Informazione
Le parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sulle attività e sulle prospettive di sviluppo dell’attività di cui alla premessa, sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i Collaboratori e sulle previsioni circa il loro uso.
A tal fine le parti si incontreranno periodicamente - e comunque almeno una volta all’anno
- su richiesta di uno dei firmatari del presente Accordo.
Il C.S.P.O. si impegna ad inviare alle XX.XX firmatarie del presente accordo e alle RSU/RSA dei lavoratori dipendenti l’ordine del giorno degli atti del Commissario e si impegna su richiesta delle parti a fornire copia delle delibere di attivazione dei rapporti di collaborazione.
Art. 5 – Modalità di espletamento delle prestazioni
Il collaboratore avrà autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d’esecuzione, ferme restando le forme di coordinamento pattuite con il CSPO per l’esecuzione della prestazione, e concorderà le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dal Committente o dal lavoratore stesso.
Nell’ambito del piano periodico di lavoro concordato tra il committente ed il collaboratore sono comprese anche pause di attività per un periodo di 4 settimane su base annua organizzate in modo tale da non pregiudicare il regolare svolgimento del progetto e dell’oggetto del contratto..
Art. 6 – Durata del contratto
La durata del contratto individuale sarà correlata alle prestazioni ed all’esecuzione dell’attività concordata preventivamente tra le parti firmatarie del presente accordo all’atto della sua stipula sulla base di un progetto o un programma di lavoro definito ed indicato chiaramente nel contratto individuale.
Le norme indicate nel presente accordo sono riferite a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionate per contratti di durata inferiore o superiore.
Art. 7 – Prelazione
Il CSPO si impegna a riconoscere, in caso di procedure selettive per assunzioni a tempo determinato o indeterminato per titoli o per titoli ed esami , la professionalità e l’esperienza maturata dai collaboratori incaricati di collaborazione coordinata e continuativa nei modi che saranno previsti nel regolamento per l’accesso agli impieghi dell’ente.
Nel caso di proroga di un progetto o di necessità di nuove prestazioni il Committente si impegna, di norma, a proporre tale possibilità prioritariamente ai lavoratori coi quali abbia avuto rapporti negli ultimi 12 mesi per lo svolgimento di mansioni assimilabili a quelle previste dal nuovo progetto.
Art. 8 – Compenso
La corresponsione del compenso, in funzione del raggiungimento dell’obbiettivo professionale concordato dalle parti, avverrà annualmente con 11 acconti mensili più un
saldo di pari importo che saranno messi in pagamento entro il giorno 28 di ogni mese (a partire dal mese successivo a quello di inizio della prestazione) mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale.
Gli acconti in cui è liquidato il compenso annuo saranno legati al raggiungimento degli obiettivi professionali nell’arco della vigenza complessiva del contratto.
Le parti, nel tentativo di determinare un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, avendo analizzato i trattamenti retributivi attualmente in essere, prevedono un’indicazione congiunta dei contenuti professionali e dei relativi parametri minimi dei corrispettivi.
Pertanto si concorda che i corrispettivi non potranno essere inferiori a quanto previsto nell’allegato n° 2
Oltre al suddetto compenso è previsto a favore del collaboratore, con preventiva autorizzazione del responsabile del progetto per il C.S.P.O., il rimborso delle spese sostenute ed attinenti esclusivamente l’attività oggetto dell’incarico ricevuto, secondo le modalità indicate nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 4 del 15.07.2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 203 del 30.08.2004 e di cui all’allegato
d) ed in analogia a quanto erogato al personale dipendente.
E’ previsto inoltre il rimborso di eventuali spese di iscrizione per partecipazione a corsi o convegni, qualora esse siano ritenute indispensabili ai fini dell’esecuzione dell’incarico da parte del responsabile del progetto per il C.S.P.O.
Norma transitoria: modalità di applicazione della nuova tabella
Al momento della stipula del presente accordo si adegueranno tutti i contratti in essere che risulteranno di importo inferiore a quello previsto dalla tabella di cui all’allegato 2.
Per quei contratti in essere per i quali sono previsti compensi superiori a quelli determinare dalla tabella di cui in allegato 2, nel caso di stipula di un nuovo contratto per prestazioni di medesima natura, al collaboratore verrà riconosciuto lo stesso trattamento economico.
Art. 9 – Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
Così come consentito dagli Artt. 2222 e 2225 del Codice Civile, le parti concordano che nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, non vi sarà, a carico del collaboratore, nessun vincolo di prestazione.
Pertanto si concorda di inserire nei contratti individuali che, salvo più favorevole previsione a favore del collaboratore ivi prevista, ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione stessa resterà sospesa e non verrà corrisposto alcun compenso:
a.nel caso di infortunio sul lavoro, fino a guarigione clinica;
b.nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare;
c.nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i cinque mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 180 giorni.
E’ considerata sospensione giustificata della prestazione anche l’astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la xxxxxxxxxx.Xx padre lavoratore ha diritto di usufruire della sospensione per maternità in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono.
Tali eventi dovranno essere certificati e l’ente potrà richiedere un’apposita verifica medica.
In caso di sospensione dell’esecuzione per maternità, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.
Nei casi di cui al punto a) e b) e per l’eventuale periodo di sospensione dovuta a gravidanza a rischio non vi sarà alcuna proroga.
Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.
Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione di cui al comma 2 del presente articolo, il collaboratore presenterà tempestivamente, e comunque entro 48 ore, al committente la relativa documentazione sanitaria.
Si prevede che, fino all’anno di età del bambino, si il committente e il collaboratore concorderanno una gestione dei tempi di lavoro tale da permettere l’allattamento.
In caso di gravi e comprovati motivi di carattere parentale si concorderà una gestione dei tempi di lavoro tali da permettere al collaboratore di avere a disposizione il tempo necessario ai propri fabbisogni.
In caso di matrimonio si prevederà nella definizione degli obiettivi la possibilità di un periodo di pausa dell’attività aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell’art. 5 comma b.
Art. 10 – Formazione e diritto allo studio
Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i collaboratori di cui al presente accordo la possibilità di accedere alla formazione e all’aggiornamento professionale sia partecipando alle attività formative previste per i dipendenti ma anche attraverso attività specifiche.
La programmazione di tale attività sarà effettuata congiuntamente a quella dei lavoratori dipendenti e nelle medesime forme.
Art. 11 - Rescissione e risoluzione del contratto
Il contratto individuale potrà essere risolto:
1.per scadenza del termine concordato;
2.per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico;
3.per revoca da parte del committente, così come disposto al successivo punto a);
4.per rinuncia all’incarico da parte del collaboratore, così come disposto al successivo punto b).
a)Xxxxx specifico il committente può rescindere il contratto quando si verifichino:
- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni.
-in caso di inosservanza da parte del lavoratore degli obblighi e divieti stabiliti nel precedente art. 3.
In caso di inadempienza di cui sopra il committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione, fermo restando il diritto del CSPO all’azione per il risarcimento dell’eventuale danno.
Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne immediata
e motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R.
b)Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 45 giorni.
Tale periodo è riproporzionato in caso di contratti di durata inferiore ai 12 mesi.
Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente.
ART. 12 - Diritti sindacali
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue:
1.Le XX.XX. firmatarie del presente accordo hanno diritto di convocare nei locali del CSPO, previa specifica comunicazione, l’assemblea dei collaboratori, anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti.
2.Le OOSS, nelle forme da loro previste, possono indicare fino a 4 collaboratori che possono partecipare al confronto con l’Ente.
0.Xx collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla
prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilità dai competenti organi statutari.
0.Xx delega, di cui all’allegato 3, è rilasciata per iscritto e trasmessa all’Azienda a cura del collaboratore o dell’Organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione e all’organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate.
0.Xx committente si impegna all’atto dell’accensione della prestazione a consegnare al collaboratore copia del presente accordo.
Art. 13 - Obblighi del Committente
Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail).
Al fine di sovvenire al bisogno del collaboratore nei periodi di necessità dovuti a particolari condizioni di carattere sanitario per i periodi di sospensione senza corresponsione del compenso di cui all’art.10, il Committente si dichiara disponibile ad attivare forme d’assistenza, avvalendosi, con il consenso del lavoratore, di istituzioni esterne indicate dalle XX.XX.
Le condizioni mutualistiche e/o assicurative saranno definite da un apposito protocollo collettivo da definire entro il 31.12.2004.
Art. 14 – Durata
Il presente Accordo ha validità e durata fino al giorno30/06/2006, e resterà in vigore sino al suo rinnovo.
Art. 15 – Verifiche periodiche
Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell’intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità annuale, per esaminare e discutere le
eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative, nonché verificare la parte economica anche al fine di evitare la svalutazione dei compensi a causa dell’inflazione.
Nelle verifiche previste le parti potranno anche definire compensi aggiuntivi legati a singoli progetti e/o a programmi od obbiettivi non precedentemente previsti.
Art. 16 – Clausola di salvaguardia e norma antidiscriminatoria
Il presente Accordo non annulla né assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo sia a livello locale che individuale
In riferimento all’art. 15 della L. 300/70, alla L. 903/77, alla L. 125/91 e comunque alla normativa vigente, viene garantito dal committente la rimozione di ogni elemento di discriminazione nell’accesso al lavoro, nell’assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti o nella risoluzione del rapporto.
Art. 17 – Disposizioni Finali
Le parti s’impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente Accordo con la normativa entrata in vigore.
Il C.S.P.O si impegna a dare comunicazione del presente Accordo.
Art. 18 – Allegati
Ad ogni contratto individuale sarà allegata una copia del presente accordo quadro. Xxxxx parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:
a)modello tipo di contratto individuale Allegato 1;
b)scheda riassuntiva delle professionalità e dei compensi minimi Allegato 2
c)modello tipo di delega sindacale Allegato 3;
d)modalità rimborso spese – Allegato 4