L’ARBITRO UNICO
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
L’ARBITRO UNICO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 0012 del 4 Gennaio 2012 promosso da:
U.S. Grosseto F.C. srl, con sede in Grosseto, via Veterani dello Sport n. 6, P.IVA 00980340533, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico, Avv. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, rappresentata e difesa dall’Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Bologna, Via De Marchi n. /Piazza X. Xxxxxxx in Lucina n. 26
Parte istante
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00
Parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. La controversia.
Il Giudice Sportivo Nazionale c/o L.N.P. Serie B, con C.U. n. 41/CDN del 6 novembre 2012, ha comminato alla U.S. Grosseto per i fatti occorsi al termine della gara Grosseto – Ascoli valida per il Campionato Nazionale di Serie B disputata il 3/11/2012 le seguenti sanzioni:
- ammenda pari a €. 15.000,00 a carico della Società “ per avere, al termine della gara, omesso di impedire l’ingresso e la permanenza negli spogliatoi di persone non autorizzate
Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Gate 37 - 1°piano - stanza 1.54 00000 Xxxx
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Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Coni
che rivolgevano, con tono intimidatorio e minaccioso agli Ufficiali di Xxxx ed al collaboratore della Procura Federale numerosi e pesanti insulti ed epiteti ingiuriosi”;
- squalifica al Sig Xxxxxx Xxxxxxx per tre giornate effettive di gara “ per avere, al termine della gara, nel sottopasso, rivolto, con atteggiamento minaccioso al Direttore di gara espressioni ingiuriose, offensive ed accuse di parzialità”;
- inibizione a svolgere ogni attività, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società fino al 15/3/2013 ed ammenda di € 10.000,00 a carico del Presidente della società, sig. Xxxxx Xxxxxxx, “ per avere al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto con atteggiamento minaccioso, al Direttore di gara espressioni ingiuriose , offensive ed accuse di parzialità, per avere, inoltre, indirizzato al collaboratore della Procura Federale, con tono sprezzante, epiteti insultanti ed ingiuriosi unitamente a giudizi lesivi dell’onorabilità delle istituzioni federali”.
Avverso tale decisione, la U.S. Xxxxxxxx ha proposto – anche nell’interesse del sig. Xxxxx Xxxxxxx in qualità di Presidente della Società - reclamo davanti alla Corte di Giustizia Federale, I Sezione, chiedendo la riduzione delle sanzioni irrogate sia alla società che al proprio tesserato, sig. Xxxxxxx, deducendo quanto alla prima sanzione, che i fatti ascritti ( presenza negli spogliatoi di persone non autorizzate che avrebbero tenuto comportamenti offensivi e minacciosi - ) sarebbero stati, in realtà, riferibili ad un solo soggetto identificato nel figlio del sig. Xxxxx Xxxxxxx e che la misura dell’ammenda inflitta sarebbe stata – quindi - abnorme e sproporzionata rispetto alla violazione sopra ricordata; quanto alla terza sanzione, che i fatti occorsi nei primi mesi della stagione sportiva 2012/2013 e che avrebbero coinvolto il Presidente della Società, sig. Xxxxx Xxxxxxx, dovrebbero rendere evidente il difficile contesto nel quale egli si è trovato, in particolare in occasione della gara con l’Ascoli, e la tensione psicologica alla quale egli era stato sottoposto. La US Grosseto evidenziava anche che, comunque, in casi analoghi a quello considerato la giurisprudenza del Giudice Sportivo ha adottato decisioni di durata inferiore a quella oggetto di reclamo e di importo meno afflittivo. La Corte di Giustizia Federale ha respinto il reclamo con comunicato Ufficiale n.102/CGF del 23 novembre 2012 confermando le sanzioni irrigate in prima istanza ed in particolare la sanzione dell’inibizione al sig. Xxxxx Xxxxxxx a tutto il 15 marzo 2013.
In data 08 gennaio 2013, è stato pubblicato il C.U. n.138/CGF contenente le motivazioni della decisione sopra riportata ed oggetto di esame nel presente procedimento arbitrale. La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti prodotti e in particolare il rapporto dell’arbitro e le relazioni del Quarto ufficiale e del Procuratore Federale, ha ritenuto che le censure dedotte con il reclamo proposto dalla società non fossero idonee a scalfire la limpida ricostruzione degli episodi di evidentissima gravità occorsi e ha rigettato il reclamo.
2. Il procedimento arbitrale.
Con atto depositato in data 4 gennaio 2013 prot. n. 0012, la U.S. Xxxxxxxx X.X. xxx proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 6 del Codice dei Giudizi dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport chiedendo la riduzione al presofferto della sanzione dell’inibizione disposta fino al 15 marzo 2013 nei confronti del sig. Xxxxx Xxxxxxx ovvero, in subordine, la riduzione del periodo di inibizione per quanto ritenuto di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari e con riserva di integrare l’istanza con memorie aggiunte una volta avuta cognizione delle motivazioni integrali della decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. I Sezione ancora non pubblicate. La Società formulava, altresì, istanza ex art. 21 per la riduzione dei termini ai sensi dell’art. 25 del Codice dei Giudizi dinnanzi al T.N.A.S. in quanto, anche tenuto conto del periodo di inibizione già scontato, la sanzione inflitta al Presidente, sig. Xxxxx Xxxxxxx, appariva risultare eccessivamente afflittiva e pregiudizievole per la necessaria attività che il Presidente avrebbe dovuto svolgere in un periodo decisivo della stagione quale quello della parte finale della c.d. finestra di mercato nel quale è possibile tesserare nuovi calciatori o trasferirne altri in organico.
Con provvedimento Presidenziale n. 0025 del 7 Gennaio 2013, veniva disposta , in accoglimento della su ricordata istanza, l’abbreviazione dei termini di rito.
Con atto depositato in data 8 Gennaio 2013, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, costituendosi nel procedimento arbitrale, contestava le ragioni d’urgenza rappresentate dalla U.S. Xxxxxxxx e, confidando nella possibilità di addivenire alla designazione dell’Arbitro unico in accordo con la controparte, chiedeva la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità dell’istanza di arbitrato avversaria e, comunque, il rigetto della richiesta di annullamento e/o di riforma della sanzione impugnata, riservandosi la deduzione di ulteriori repliche a seguito della presentazione dei preannunciati motivi aggiunti.
Intervenuta la pubblicazione delle motivazioni della pronuncia impugnata, la U.S. Xxxxxxxx presentava atto di motivi aggiunti in data 22 Gennaio 2013 riportandosi alle conclusioni già spiegate nell’istanza di arbitrato. La F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio depositava la memoria difensiva in replica all’atto integrativo di U.S. Grosseto
Xxxxxxx Xxxxxxx, nominato Arbitro Unico d’intesa tra le parti, accettato in data 22 gennaio 2013 l’incarico ai sensi dell’ art. 6, comma 5 del Codice, fissava la prima udienza per il giorno 04 febbraio 2013 presso la sede dell’arbitrato e, sentite le parti, tratteneva la causa in decisione, ottenendo l’autorizzazione a depositare anticipatamente alla scadenza del termine per la pronuncia del lodo, il solo dispositivo.
In data 28 febbraio 2013, l’Arbitro Unico depositava il dispositivo dichiarando inammissibile l’istanza di arbitrato proposta dalla ricorrente e ponendo a suo carico il pagamento delle spese di lite.
3. Le domande delle parti.
La U.S. Xxxxxxxx espone che : 1) i collegi del TNAS hanno la competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale a soggetti affiliati senza limitazione all’oggetto del giudizio e assume, quindi, che il deferimento della controversia ( e non già della decisione adottata in ambito federale ) abbia “ un effetto devolutivo pieno del giudizio sulla intera controversia e non del mero giudizio sulle modalità procedurali che hanno portato alla decisione”, poiché il TNAS si configurerebbe come giudice del fatto e non della legittimità dell’atto, 2) la parte istante narra i fatti occorsi alla squadra ed al socio unico e legale rappresentante della stessa, sig. Xxxxx Xxxxxxx, dall’inizio del campionato 2012/2013, conduce un’analisi della documentazione degli atti di gara ed allega a giustificazione dei fatti accaduti la ripercussione emotiva degli stessi sul Presidente, Sig. Xxxxxxx, che avrebbe “ sfogato il proprio disappunto verso gli Ufficiali di gara ed il rappresentante della Procura Federale , esagerando inconsciamente nella protesta verbale”. 3) La parte istante ricorda le decisioni adottate in casi analoghi dal Giudice Sportivo per evidenziare il fatto che , nei ricordati casi, è stata inflitta o la sanzione dell’inibizione - peraltro per una durata inferiore a quella oggetto del presente procedimento - o a quella dell’ammenda e non già ad entrambe come nella fattispecie oggetto di valutazione.
4) La Società istante sollecita, quindi, una diversa valutazione degli elementi di prova per addivenire ad una valutazione dell’accadimento che non viene negato e di cui, anzi, riconosce l’antidoverosità ma in relazione al quale invoca le esimenti sopra ricordate.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la memoria difensiva, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità dell’istanza di arbitrato e la reiezione della domanda avversaria. Deduce la FIGC che, in relazione alla decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicata nel solo dispositivo all’atto della presentazione dell’istanza, questa ultima sarebbe improcedibile, a nulla rilevando il carattere devolutivo della cognizione del Tribunale richiamata anche dalla ricorrente, poiché è necessario il rispetto del duplice limite dei motivi espressamente dedotti e delle preclusioni processuali. L’istanza di arbitrato, peraltro, secondo la FIGC, sarebbe inammissibile in quanto tardiva, posto che la pubblicazione del dispositivo è del 23/11//2012 e l’introduzione del giudizio è occorsa il 04/01/2013. La FIGC, richiamando la decisione della Corte di Giustizia Federale, rileva che la Società è stata punita, in via cumulativa, con distinte sanzioni, inflitte per fatti diversi, riferite a soggetti diversi. La Società è stata punita con l’ammenda per i fatti alla stessa contestati ( - ingresso e permanenza negli spogliatoi di persone non autorizzate - ) ed il Presidente,
sig. Xxxxx Xxxxxxx, è stato personalmente sanzionato con l’ammenda e l’inibizione per l’essersi rivolto al Direttore di gara ed al rappresentante della Procura federale con espressioni ingiuriose, etc. La Corte di Giustizia Federale, accreditando alla Società la legittimazione ex art. 33 CGS in sostituzione dei propri tesserati, non ha formulato eccezioni in merito laddove questo profilo si atteggia diversamente dinnanzi al Tribunale. Il procedimento dinnanzi a quest’ultimo, infatti, non integra un terzo grado di giudizio ma si configura come un arbitrato rituale che non prevede, in capo al terzo, il potere di dare avvio all’azione arbitrale. La FIGC deduce anche la tardività dei motivi aggiunti in quanto non proposti nel termine di decadenza ex art. 25 comma 4 del Codice del TNAS e l’infondatezza, nel merito, delle argomentazioni della parte istante volte non già a negare quanto alla stessa contestato ma a darne una diversa valutazione laddove, per la parte intimante, proprio il ruolo ricoperto dal Presidente della Società avrebbe dovuto comportare un diverso e più consapevole comportamento.
Motivi della decisione.
1. La parte istante contesta la decisione della Corte di Giustizia Federale per aver ritenuto responsabile il Presidente della US Grosseto FC, sig. Xxxxx Xxxxxxx, di una condotta ingiuriosa ed offensiva nei confronti del Direttore di Xxxx e del rappresentante della Procura federale e per aver irrogato nei suoi confronti una sanzione non perequata alla condotta contestata. La Società ha, quindi, proposto l’istanza arbitrale nell’interesse del proprio dirigente, sig. Xxxxx Xxxxxxx.
2. L’eccezione relativa alla legittimazione ad agire della Società, sollevata dalla FIGC, è preliminare ed assorbente rispetto agli altri profili sopra richiamati: non v’è dubbio che gli addebiti rivolti al sig.Xxxxxxx, oggetto del presente giudizio, siano personali e che la responsabilità degli stessi sia individuale. Come correttamente precisato dal Collegio Arbitrale nel lodo reso nel procedimento
n. 2100 del 23.08.2012 n. 637, il terzo non è legittimato a proporre azioni innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in quanto sfornito di qualsiasi titolo a far valere un interesse pretensivo all’applicazione di misure sanzionatorie a carico di soggetti terzi. Il fatto che la Società istante sia stata riconosciuta parte del procedimento dinnanzi alla Corte di Giustizia Federale non rileva poiché le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva non sono suscettibili di applicazione analogica come precisato del resto anche nel Lodo reso nel procedimento n. 1342 del 17/5/2011; orientamento dal quale l’Arbitro Unico non ritiene di doversi discostare. Le attribuzioni del
T.N.A.S. costituiscono, infatti, esercizio della funzione arbitrale, come si evince dall’art.12 dello Statuto del CONI, dalle disposizioni del Codice del T.N.A.S. e dall’applicabilità delle norme del codice di procedura civile richiamate dall’art.4 co.2 del Codice TNAS in relazione al rito. Ne discende che il TNAS può esclusivamente giudicare le parti titolari dei diritti fatti valere nel
giudizio arbitrale, non potendosi invece pronunciare rispetto ai diritti di terzi, ancorchè tesserati, sia pur esercitati dalla parte in via surrogatoria.
3. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni devono intendersi assorbite.
4. Le spese di lite sono poste a carico della U.C. Grosseto F.C e sono determinate in € 1.000,00 ( mille//00 euro ) oltre IVA e CPA.
5. Gli onorari dell’Arbitro Unico sono posti a carico della U.C. Grosseto F.C. ,con vincolo di solidarietà ed il relativo importo è quantificato in € 2.000,00 ( duemila//00 euro ) oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
L’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
• dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato presentata dal U.S. Grosseto F.C. srl nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
• pone a carico della U.S. Grosseto F.C. srl il pagamento in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio delle spese per assistenza difensiva liquidate come in motivazione;
• pone a carico della U.S. Grosseto F.C. srl con il vincolo di solidarietà il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione;
• pone a carico della U.S. Grosseto F.C. srl il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
• dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato in data 28 febbraio 2013
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx