NOVEMBRE 2019 – CHIARIMENTI IN AMBITO FISCALE
Circolare Mensile n. 24-2019
del 27 dicembre 2019
NOVEMBRE 2019 – CHIARIMENTI IN AMBITO FISCALE
INDICE
1 ACCORDO DI COMPOSIZONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO -
FALCIDIA DELL’IVA - AMMISSIBILITÀ 6
1.1 ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E CONCORDATO PREVENTIVO 6
1.2 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI 6
1.3 DISCIPLINA DEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA 7
2 CESSIONE DELLA LISTA CLIENTI - ESCLUSIONE DELLA CESSIONE DI
RAMO
D’AZIENDA - ASSOGGETTAMENTO AD IVA 7
2.2 CESSIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI 7
2.3 TRATTAMENTO DELL’OPERAZIONE AI FINI IVA E DELL’IMPOSTA DI REGISTRO 7
3 LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO - PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DA PARTE
DI SOGGETTI ESTERI 8
3.2 SOGGETTI RESIDENTI IN ALTRI STATI DEL’UNIONE EUROPEA 8
3.3 SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI EXTRA-UE 8
4 CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - COSTI PER IL
PERSONALE DISTACCATO DA SOCIETÀ CONSOCIATA - CONDIZIONI 9
4.1 DISTACCO DA UNA CONSOCIATA 9
4.2 POTERE DIRETTIVO ALL’UTILIZZATORE 9
5 SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE - MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI
CORRISPETTIVI 9
5.1 SERVIZI ACQUISTATI TRAMITE AGENZIA DI VIAGGI 9
5.2 SERVIZI CON PAGAMENTO PERIODICO 10
6 REGIME DEGLI IMPATRIATI - APPLICAZIONE UNIFORME DELLA DISCIPLINA
PER
TUTTA LA DURATA DELL’AGEVOLAZIONE 10
6.1 ANALISI DELL’EVOLUZIONE NORMATIVA 11
7 VISTO DI CONFORMITÀ - OBBLIGO DI IDENTITÀ TRA CHI APPONE IL VISTO E
CHI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE 11
7.1 SANZIONI IN CAPO AL CONTRIBUENTE IN CASO DI VIOLAZIONE 11
7.2 SANZIONI IN CAPO AL PROFESSIONISTA IN CASO DI VIOLAZIONE 12
7.3 RECUPERO DEL CREDITO UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE 12
7.4 PUNIBILITÀ DELLE VIOLAZIONI PREGRESSE 12
SANZIONATORI 12
8.1 SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI SCARTO DEL FILE FATTURA 12
8.2 ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI PER IL PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE
CONTO CORRENTE 13
9.1 ESTINZIONE DEL DEBITO MEDIANTE COMPENSAZIONE 13
9.2 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 13
10 FORNITORI DI SERVIZI DI GESTIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, FOGNATURA
EDEPURAZIONE - MODALITÀ SPECIALI DI REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI
14
10.1 PECULIARITÀ DEL SETTORE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI RIFIUTI SOLIDIURBANI, FOGNATURA E DEPURAZIONE 14
10.2 SEMPLIFICAZIONI DEL DM 24.10.2000 N. 370 14
11 FATTURE EMESSE APPLICANDO ERRONEAMENTE IL REGIME FORFETARIO -
MODALITÀ DI CORREZIONE 15
11.1 OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA IN RIVALSA 15
11.2 OMESSO VERSAMENTO DELLA RITENUTA D’ACCONTO 15
12 DIPENDENTI PUBBLICI - ATTIVITÀ PROFESSIONALE PREGRESSA - CREDITIDA
INCASSARE - CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA 15
12.1 CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE 15
12.2 MANTENIMENTO DELLA PARTITA IVA 16
13 OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE – DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA NEI 90 GIORNI - AMMISSIBILITÀ 16
13.1 OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE 16
13.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA NEI 90 GIORNI 16
SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 17
14.1 IRRILEVANZA FISCALE DEI 17
14.2 INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E ANTISISMICI - SPESE AL NETTO DEI CONTRIBUTI 17
14.3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E C.D. “SISMABONUS” - SPESE AL NETTO DEI CONTRIBUTI 17
15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLE PARTI COMUNI -
CESSIONE DELLA DETRAZIONE AGLI ALTRI CONDÒMINI 18
COMPENSAZIONE - CODICI TRIBUTO 18
16.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI – SCONTO SUL CORRISPETTIVO 18
16.2 ACQUISTO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE RISTRUTTURATA INTERAMENTE DALLE IMPRESE - CESSIONE DELLA DETRAZIONE 19
16.3 INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO CON RISPARMIO ENERGETICO – CESSIONE DELLA DETRAZIONE 19
16.4 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 19
16.5 CONTROLLI AUTOMATIZZATI 19
17 AUTOTRASPORTATORI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ
FORMATIVE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 20
17.1 SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 20
17.2 INIZIATIVE FORMATIVE AGEVOLABILI 20
17.3 AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 21
17.4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 21
17.5 RELAZIONE DI FINE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI 22
17.6 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE 22 17.7 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 23
18 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI - ALIQUOTA RIDOTTA PER I COMUNI
COLPITI DA CALAMITÀ - CHIARIMENTI 23
18.1 ALIQUOTA DEL 10% PER COMUNI COLPITI DA CALAMITÀ 23
19 BONUS PER L’ACQUISTO DI SMART TV E DECODER - DISPOSIZIONI
ATTUATIVE
24
19.1 OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE 24
19.3 MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO 25
19.4 ADEMPIMENTI DEI VENDITORI 25
20 AGEVOLAZIONE “RESTO AL SUD” - ESTENSIONE AI PROFESSIONISTI -
DISPOSIZIONI ATTUATIVE 26
20.2 CONDIZIONI PARTICOLARI PER I PROFESSIONISTI 26
TRIBUTO 26
21.2 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 27
1 ACCORDO DI COMPOSIZONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO -
FALCIDIA DELL’IVA - AMMISSIBILITÀ
La Corte Costituzionale 1 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 co. 1 terzo periodo della L. 3/2012, limitatamente alle parole “all’imposta sul valore aggiunto”, così superando il precedente orientamento contrario alla possibilità per il debitore, che acceda alla procedura di accordo di composizione della crisi, di falcidiare l’IVA 2.
1.1 ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E CONCORDATO PREVENTIVO
L’accordo di composizione della crisi è strutturato – nei sui tratti essenziali – sulla falsariga del concordato preventivo, di cui condivide la base negoziale e la finalità di limitare il ricorso alle procedure “demolitorie”, garantendo una soddisfazione, anche solo parziale, dei creditori, oltreché l’esdebitazione del debitore, senza attendere l’esito della liquidazione.
In entrambe le procedure, viene lasciata al proponente la libertà nel predisporre il contenuto della proposta, compresa la parziale soddisfazione dei crediti favoriti da prelazione, inclusi quelli tributari. Ferma la regola comune della falcidiabilità delle pretese tributarie, anche se privilegiate, le due discipline trovano un tratto di differenziazione solo nel regime previsto per l’IVA, ammessa, a seguito della sentenza della
Corte di Giustizia3, entro certi limiti, solo per il concordato preventivo.4
La falcidia delle posizioni garantite da prelazione costituisce un passaggio essenziale sul versante della funzionalità delle procedure preventive che mirano all’esdebitazione.
Per contro, il pagamento integrale dei crediti privilegiati, compresi quelli tributari, vanifica il vantaggio legato alla definizione preventiva della crisi, per quelle situazioni che non risultano garantite da una capienza patrimoniale in grado di assicurare l’integrale ripianamento delle esposizioni favorite dalla prelazione.
1.2 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI
Attesa l’affinità tra le procedure, la differenza di disciplina per il debitore non fallibile dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 Cost., resa ancora più evidente se si considera che gli imprenditori agricoli, se si avvalgono degli accordi di ristrutturazione dei debiti5, possono ottenere la falcidiabilità dell’IVA. Diversamente, se si avvalgono dell’accordo di composizione della crisi, sono soggetti al divieto di falcidia dell’IVA. La possibilità di operare la falcidia costituisce, inoltre, espressione dei canoni di economicità ed efficienza ai quali si conforma l’azione della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).
3 7.4.2016 causa C-546/14
4 ex art. 000-xxx xxx XX 267/42
1 sentenza 29.11.2019 n. 245
2 Corte Cost. 25.7.2014 n. 225 e 11.11.2015 n. 232
5 ex art. 182-bis del RD 267/42, ai quali si applica l’art. 182- ter del RD 267/42
1.3 DISCIPLINA DEL CODICE DELLA CRISI
E DELL’INSOLVENZA
Il DLgs. 14/2019, recante il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza 6 , prevede espressamente, per le nuove procedure di sovraindebitamento, il pagamento parziale dei crediti privilegiati e, tra questi, anche di quelli tributari, senza più riprodurre il divieto di falcidia, previsto dalla vigente disciplina.
2 CESSIONE DELLA LISTA CLIENTI - ESCLUSIONE DELLA CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA - ASSOGGETTAMENTO AD IVA
L’Agenzia delle Entrate 7 ha precisato che la cessione di una “lista clienti”, da parte di una società, è qualificabile come “cessione di un singolo bene” e non come cessione di ramo d’azienda.
2.1 DEFINIZIONE DI AZIENDA
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, fra l’altro,
che:
• il termine “azienda” deve essere inteso in senso ampio e include, dunque, anche le cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d’azienda;
• la cessione deve riguardare l’azienda o il
complesso aziendale nel suo insieme, quale “universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa e non i singoli beni
2.2 CESSIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI
Alla luce di quanto sopra riportato, è stato escluso che un portafoglio clienti (c.d. lista clienti) possa, da solo, integrare la struttura organizzativa aziendale, “in quanto trattasi di un unico asset patrimoniale, e non di un’organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività produttiva”.
Secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, infatti, la cessione di un pacchetto clienti può essere considerata come cessione di un ramo d’azienda solo quando il portafoglio clienti costituisce “un complesso organico dotato di autonoma potenzialità produttiva”8
2.3 TRATTAMENTO DELL’OPERAZIONE AI FINI IVA E DELL’IMPOSTA DI REGISTRO
Tenuto conto della qualificazione sopra attribuita alla cessione del portafoglio clienti, a tale operazione:
• non è applicabile l’esclusione dal campo
di applicazione IVA prevista per le
cessioni di azienda e di rami d’azienda9;
• si applica l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/86.
che compongono l’azienda stessa”.
8 es. Corte di Giustizia 13.10.92 causa C-50/91 e Cass. 25.1.2002 n. 897.
6 in attuazione della L. 155/2017 (CCII), in vigore dal 15.8.2020
7 risposta a interpello 4.11.2019 n. 466
9 art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72
3 LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO - PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DA PARTE DI SOGGETTI ESTERI
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito 10 le condizioni di partecipazione alla liquidazione IVA di gruppo da parte di soggetti non residenti in Italia.
3.1 QUADRO NORMATIVO
Il regime di liquidazione IVA di gruppo 11 , consente ai gruppi di imprese di compensare al proprio interno le posizioni debitorie e creditorie delle società aderenti al gruppo, lasciando alla capogruppo l’onere di versare all’Erario l’eventuale eccedenza debitoria o di utilizzare l’eventuale eccedenza creditoria.
Possono aderire alla procedura 12 , in veste di controllate, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da quest’ultimo.
3.2 SOGGETTI RESIDENTI IN ALTRI STATI
DEL’UNIONE EUROPEA
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’istituto in argomento ha matrice comunitaria 13 . Pertanto, come già chiarito 14 , possono aderire alla procedura di liquidazione IVA di gruppo anche
le società residenti in altri Stati membri
dell’Unione europea, purché esse:
• siano in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 2 del DM 13.12.79;
• siano identificate ai fini IVA in Italia per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero tramite la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta15.
3.3 SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI EXTRA- UE
L’Agenzia esclude espressamente che possano aderire alla procedura di gruppo i soggetti residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea.
Infatti, se l’estensione del regime IVA di gruppo alle società residenti in altri Stati comunitari, ammessa in via interpretativa con la citata ris. 22/2005, si è resa necessaria al fine di evitare profili di incompatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con le norme in materia di libertà di stabilimento, nei confronti dei soggetti extra-UE non si applicano le medesime tutele.
10 principio di diritto 19.11.2019 n. 24,
11 art. 73 co. 3 del DPR 633/72 e dal DM 13.12.79
12 Ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DM 13.12.79
13 principio di diritto 24/2019, 14 ris. 21.2.2005 n. 22
15 ex art. 35-ter del DPR 633/72
4 CREDITO D’IMPOSTA PER
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
- COSTI PER IL PERSONALE DISTACCATO DA SOCIETÀ CONSOCIATA - CONDIZIONI
Con specifica risposta a interpello 16 , l’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’agevolabilità, ai fini del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo 17 , dei costi sostenuti per il personale “distaccato” presso una consociata.
4.1 DISTACCO DA UNA CONSOCIATA
Il quesito verteva sulla possibilità di agevolare i costi sostenuti dalla società per remunerare un’unità di personale tecnico impiegata in attività di ricerca e sviluppo, dal 14.5.2018 al 15.10.2018, in virtù di un contratto definito come di “distacco” da una “società consociata”.
4.2 POTERE DIRETTIVO
ALL’UTILIZZATORE
Sulla base del contratto, nel caso di specie il lavoratore può considerarsi sostanzialmente alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice, posto che:
• la società che utilizza l’unità di personale
rifonde alla società dante causa del contratto i costi sostenuti per la predetta unità di personale, a fronte della prestazione lavorativa svolta sotto il proprio controllo e direzione;
• nel rapporto che si viene a creare, il potere direttivo e di controllo sono attribuiti all’utilizzatore dell’unità di personale beneficiario della prestazione.
Pertanto, il costo del personale sostenuto dalla
nella misura in cui detto lavoratore partecipi effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore (fermo restando il soddisfacimento degli ulteriori requisiti previsti ai fini dell’agevolazione).
5 SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE - MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito18 le modalità di certificazione dei servizi alberghieri e di ristorazione a seguito dell’introduzione del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi19.
5.1 SERVIZI ACQUISTATI TRAMITE AGENZIA DI VIAGGI
Nel caso di servizi acquistati tramite agenzie di
viaggi, occorre distinguere l’ipotesi in cui:
• il servizio è acquistato dall’agenzia in
nome e per conto del cliente;
• il servizio è acquistato dall’agenzia in nome proprio e viene poi rivenduto al privato dall’agenzia medesima.
Acquisto in nome e per conto del cliente
Se i servizi sono acquistati dall’agenzia di viaggi in nome e per conto dei clienti e il corrispettivo è pagato da questi ultimi al termine del soggiorno, l’operazione deve considerarsi effettuata nei confronti del privato.
Ai sensi della normativa in materia20, la stessa deve essere certificata mediante scontrino o
società istante può rientrare tra i costi agevolabili,
18 risposta a interpello 14.11.2019 n. 486
16 risposta a interpello 14.11.2019 n. 485 17 di cui all’art. 3 del DL 145/2013
19 di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015.
20 Art. 22 del DPR 633/72
ricevuta fiscale ovvero, con l’entrata in vigore degli obblighi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, e conseguente rilascio del documento commerciale.
Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura
su richiesta del cliente.
In tale ipotesi, dunque, con il medesimo documento, potranno essere certificati sia i servizi alberghieri e di ristorazione acquistati dal cliente tramite l’agenzia, sia gli eventuali servizi aggiuntivi acquistati direttamente dal cliente.
Acquisto in nome proprio
Se l’agenzia di viaggi acquista in nome proprio la disponibilità di una o più camere per un certo periodo e, all’atto della prenotazione, comunica il nominativo del cliente cui è destinata la camera, l’operazione si intende effettuata nei confronti dell’agenzia medesima, in qualità di soggetto passivo IVA.
In tal caso, il corrispettivo delle prestazioni alberghiere e di ristorazione è pagato dall’agenzia di viaggi, mentre il privato effettua il pagamento per i soli servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.
I servizi acquistati dall’agenzia devono essere documentati mediante fattura 21 facendo riferimento al momento del pagamento del corrispettivo . I servizi aggiuntivi, invece, devono essere certificati separatamente, in quanto resi nei confronti del cliente privato.
L’Agenzia delle Entrate riconosce che, laddove l’albergo intenda rendicontare i servizi resi all’agenzia di viaggi ai fini del pagamento, può utilizzare una fattura pro forma ovvero un
21 ai sensi dell’art. 22 co. 3 del DPR 633/72,
documento commerciale con la dicitura
“corrispettivo non riscosso”.
Il momento di esigibilità dell’imposta, ai fini della liquidazione IVA, sarà comunque determinato sulla base del momento in cui viene pagato il corrispettivo22
5.2 SERVIZI CON PAGAMENTO PERIODICO
Con la risposta 486/2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce anche le modalità di certificazione delle prestazioni alberghiere e di ristorazione rese nei confronti di clienti abituali che versano il corrispettivo secondo scadenze prestabilite (es. a fine mese).
In tal caso, occorre che l’albergo:
• “tracci” ogni singolo servizio mediante un documento commerciale, emesso con la dicitura “corrispettivo non riscosso”;
• al momento dell’incasso del corrispettivo, rilasci un documento commerciale con il riepilogo dell’ammontare dei servizi resi o, su richiesta, una fattura riepilogativa.
6 REGIME DEGLI IMPATRIATI - APPLICAZIONE UNIFORME DELLA DISCIPLINA PER TUTTA LA DURATA DELL’AGEVOLAZIONE
Con la risposta a interpello 25.11.2019 n. 492, l’Agenzia delle Entrate ha, tra l’altro, analizzato l’evoluzione normativa dell’agevolazione prevista per i “lavoratori impatriati”.
22 ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 (cfr. anche risposta a
interpello Agenzia delle Entrate 7.10.2019 n. 394).
6.1 ANALISI DELL’EVOLUZIONE
NORMATIVA
Il regime agevolato per i lavoratori impatriati23, è stato oggetto di modifiche24 che si applicano ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.
In caso di trasferimento della residenza fiscale in Italia nel periodo d’imposta 2019, occorre quindi fare riferimento alla norma agevolativa nella formulazione vigente fino al 30.4.2019, secondo cui, al verificarsi delle condizioni richieste, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.
segue Posto che si tratta di un’agevolazione temporanea (applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d’imposta successivi), l’applicazione dell’agevolazione deve essere uniforme per l’intero arco temporale dei cinque anni previsti dalla normativa.
6.2 DISTACCO E RIENTRO IN QUALITÀ DI
“QUADRO”
Con riferimento alla fattispecie oggetto della risposta, relativa ad un soggetto distaccato
e poi rientrato, viene affermato che il rientro in
Italia con la qualifica di “quadro”
non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa di “impiegato”.
Il soggetto può quindi beneficiare del regime degli impatriati, considerando che nel caso di specie assume un ruolo aziendale differente
rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.
7 VISTO DI CONFORMITÀ - OBBLIGO DI IDENTITÀ TRA CHI APPONE IL VISTO E CHI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE
L’Agenzia delle Entrate ha affermato l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione.25
Quanto affermato nella risoluzione in esame sembra assumere valenza generale e superare quindi anche le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione approvati nel 2019, nelle quali sono stati indicati in maniera dettagliata i casi in cui è ammesso uno specifico “collegamento” tra il professionista che appone il visto e il soggetto (associazione professionale, società di servizi o società tra professionisti) che provvede all’invio della dichiarazione.
7.1 SANZIONI IN CAPO AL CONTRIBUENTE IN CASO DI VIOLAZIONE
In caso di violazione di tale regola, l’Agenzia
delle Entrate afferma che il contribuente:
• è sanzionabile 26 con applicazione della sanzione pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione27;
23 L’art. 16 del DLgs. 147/2015,
24 art. 5 del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019), in vigore dall’1.5.2019,
25 Ris. 29.11.2019 n. 99
26 ai sensi dell’art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97
27 art. 10 del DL 78/2009 (crediti IVA) o dell’art. 1 co. 574 della L.
147/2013 (crediti per imposte dirette e IRAP)
• deve produrre idonea garanzia per ottenere il rimborso dei crediti IVA.28
7.2 SANZIONI IN CAPO AL PROFESSIONISTA IN CASO DI VIOLAZIONE
Per quanto riguarda il professionista che ha apposto il visto di conformità su una dichiarazione poi non trasmessa dallo stesso, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabili le disposizioni29 in materia di:
• sanzioni per il rilascio infedele del visto di conformità;
• eventuale sospensione e inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.
7.3 RECUPERO DEL CREDITO UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE
In caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità, l’Agenzia delle Entrate procede con il recupero dell’ammontare dei medesimi crediti e dei relativi interessi.30
7.4 PUNIBILITÀ DELLE VIOLAZIONI PREGRESSE
Con riferimento alle condotte già poste in essere, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’applicazione delle sanzioni sarà valutata caso per caso in relazione alla sussistenza di obiettive condizioni di incertezza.
8 SCARTO DELLA FATTURA ELETTRONICA O DEL LOTTO DI FATTURE DA PARTE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO - OMESSA FATTURAZIONE – PROFILI SANZIONATORI
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito 31 che lo scarto, da parte del Sistema di Interscambio, del file relativo a una singola fattura elettronica o del lotto contenente più fatture, equivale alla mancata emissione dei suddetti documenti, con la conseguente applicazione delle relative sanzioni32.
8.1 SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI SCARTO DEL FILE FATTURA
Lo scarto del file, cui non faccia seguito la nuova emissione della fattura nei termini previsti 33 , comporta l’applicazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di documentazione delle operazioni34, pari a un importo:
• compreso fra il 90% e il 180%
dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500,00 euro (co. 1 e 4);
• da 250,00 a 2.000,00 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta determinazione del tributo (co. 1, ultimo periodo);
• compreso fra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati, per ciò che attiene le operazioni non imponibili, esenti o non soggette, ridotti a un importo variabile da 250,00 a 2.000,00
28 ai sensi dell’art. 38-bis del DPR 633/72. 29 dell’art. 39 del DLgs. 241/97
30 Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 3 del DL 50/2017 all’art. 10 del DL 78/2009 e all’art. 1 co. 574 della L. 147/2013,
31 principio di diritto 11.11.2019 n. 23
32 Art. 6 del DLgs. 471/97.
33 Art. 21 del DPR 633/72
34 previste dall’art. 6 del DLgs. 471/97
euro, laddove la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito.
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate35, in caso di scarto di un lotto contenente più fatture, potrà trovare applicazione il c.d. “cumulo giuridico”, essendo in presenza di un “concorso di violazioni e continuazione”, con conseguente determinazione della “sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio”36 .
In alternativa, il soggetto passivo potrà applicare
l’istituto del ravvedimento operoso.37.
8.2 ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI PER IL PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO
Per effetto delle disposizioni in materia38 , sino al 18.11.2019, termine per l’effettuazione della liquidazione periodica di ottobre 2019, i soggetti passivi mensili hanno potuto procedere all’emissione tardiva delle fatture riferite alle operazioni effettuate nel mese di settembre con applicazione delle sanzioni ridotte dell’80%.39
Inoltre, come confermato dall’Agenzia delle Entrate 40 , entro la stessa data (18.11.2019), coincidente con il termine per la liquidazione periodica IVA del terzo trimestre 2019, la medesima riduzione della sanzione si è resa applicabile con riferimento alle fatture emesse dagli operatori trimestrali e riferite a operazioni effettuate dal 1° aprile al 30 giugno 2019.
35 principio di diritto 23/2019 36 art. 12 co. 1 del DLgs. 472/97.
37 di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97 38 nell’art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015 39 di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97
40 circ. 17.6.2019 n. 14
9 CESSIONE DI CARBURANTI - OBBLIGO DI PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI- IMPRESE DI AUTOTRASPORTO ASSOCIATE - COMPENSAZIONE IN CONTO CORRENTE
Sono stati forniti chiarimenti, da parte dell’Agenzia delle entrate 41 , circa il corretto adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, con riguardo agli acquisti di carburante compiuti dalle imprese di autotrasporto presso l’ente associativo di appartenenza (consorzio o cooperativa).
9.1 ESTINZIONE DEL DEBITO MEDIANTE COMPENSAZIONE
Le imprese di autotrasporto associate possono detrarre l’IVA e dedurre il costo per i predetti acquisti, anche se l’estinzione del relativo debito avviene tramite compensazione nell’ambito di un rapporto di conto corrente.
9.2 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Per rispettare l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e quello di fatturazione elettronica è necessario che:
• l’acquisto del carburante da parte
dell’ente associativo avvenga con pagamento tracciabile documentato con fattura elettronica;
• i singoli acquisti di carburante effettuati da ciascuna impresa di autotrasporto associata siano documentati con fattura elettronica;
41 Nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 14.11.2019 n. 19
• i rapporti di debito e credito tra l’ente associativo e le singole imprese derivanti dal contratto di conto corrente risultino da chiare e dettagliate evidenze contabili;
• i pagamenti degli importi eventualmente non compensati siano effettuati con mezzi tracciabili.
10 FORNITORI DI SERVIZI DI GESTIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, FOGNATURA EDEPURAZIONE - MODALITÀ SPECIALI DI REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI
L’Agenzia delle Entrate 42 , ha chiarito che nell’ambito dei servizi di gestione di rifiuti solidi urbani, fognatura e depurazione, l’assimilazione delle “bollette-fatture” alle fatture elettroniche non fa venir meno le semplificazioni previste in xxxxxxx00.
10.1 PECULIARITÀ DEL SETTORE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI RIFIUTI SOLIDIURBANI, FOGNATURA E DEPURAZIONE
Il settore di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e di fognatura e depurazione, nonché quello delle telecomunicazioni, pur essendo inclusi nel perimetro di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica, possono beneficiare di regole specifiche per l’emissione delle fatture elettroniche nei confronti dei privati consumatori.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti definito tali modalità44, consentendo ai fornitori di servizi di
42 risposta a interpello 8.11.2019 n. 476
43 dall’art. 2 del DM 24.10.2000 n. 370.
44 provv. 28.12.2018 n. 527125
pubblica utilità indicati in appositi decreti ministeriali 45 ,di poter emettere la fattura elettronica anche in assenza del codice fiscale del destinatario (è il caso delle forniture relative a contratti stipulati in data antecedente all’1.1.2005).
10.2 SEMPLIFICAZIONI DEL DM 24.10.2000 N. 370
I fornitori di servizi di pubblica utilità possono beneficiare di alcune particolari semplificazioni che non sono venute meno con l’avvento della fatturazione elettronica.
In particolare, con riferimento alle modalità di registrazione dei corrispettivi, l’art. 2 del DM 24.10.2000 n. 370, riferito ai soggetti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani e quello di fognatura e depurazione, dispone che:
• l’ammontare dei corrispettivi riscossi e delle “bollette-fatture” emesse in ciascun giorno venga annotato nel registro46;
• le registrazioni devono essere eseguite “non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell’operazione”;
• entro il termine di cui al punto
precedente le “bollette-fatture” possono essere singolarmente annotate nel registro delle fatture emesse47, invece che in quello dei corrispettivi.
Resta ferma anche la disposizione48, secondo cui le liquidazioni periodiche devono essere effettuate entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro la
45 DM 24.10.2000 n. 366 e nel DM 24.10.2000 n. 370,
46 di cui all’art. 24 del DPR 633/72;
47 di cui all’art. 23 del DPR 633/72
48 contenuta nell’art. 4 del DM 370/2000
stessa data deve essere eseguito il versamento dell’imposta dovuta, senza corresponsione di interessi.
11 FATTURE EMESSE APPLICANDO ERRONEAMENTE IL REGIME FORFETARIO - MODALITÀ DI CORREZIONE
In caso di errata applicazione del regime forfetario, la correzione delle fatture emesse può avvenire adottando una delle seguenti modalità:
• emissione e trasmissione al committente
di note di variazione in aumento 49 ad integrazione delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA da versare ed esponendo la ritenuta d’acconto (ove dovuta);
• emissione e trasmissione al committente di note di variazione in diminuzione50, a integrale storno delle fatture originarie, ed emissione di nuove fatture in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA ed esponendo la ritenuta d’acconto (ove dovuta).
11.1 OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA IN
RIVALSA
Nel caso in cui il destinatario “rifiuti” i documenti rettificativi e non provveda al pagamento dell’IVA addebitata in rivalsa, il cedente/prestatore:
• deve comunque versare all’Erario l’IVA
non riscossa;
• per ottenere il pagamento dell’imposta, deve intraprendere un’azione legale in sede civile nei confronti del cessionario/committente51
11.2 OMESSO VERSAMENTO DELLA
RITENUTA D’ACCONTO
Nel caso in cui il destinatario “rifiuti” i documenti rettificativi e non provveda al versamento della ritenuta d’acconto, il sostituito non matura alcun credito da poter utilizzare in compensazione in sede di dichiarazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.11.2019 n. 499).
12 DIPENDENTI PUBBLICI - ATTIVITÀ PROFESSIONALE PREGRESSA - CREDITIDA INCASSARE - CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA
Con riguardo ad alcuni dipendenti pubblici assunti a tempo pieno e già titolari di partita IVA per l’attività professionale precedentemente svolta, sono stati forniti i seguenti chiarimenti circa l’obbligo per tali soggetti di mantenere la partita IVA per il tempo necessario alla riscossione dei crediti afferenti alla pregressa attività professionale52.
12.1 CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Il professionista che non svolge più l’attività
professionale:
49 art. 26 co. 1 del DPR 633/72
50 art. 26 co. 2 del DPR 633/72
51 interpello Agenzia delle Entrate 26.11.2019 n. 500
52 consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 29.11.2019 n. 20
• non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese nel predetto ambito ancora da fatturare ai propri clienti;
• può anticipare, tuttavia, la fatturazione delle prestazioni rese (dunque, l’esigibilità dell’imposta), rispetto all’incasso, e poi chiudere la partita IVA.
12.2 MANTENIMENTO DELLA PARTITA IVA
Nella disciplina dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP non sussistono disposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere la partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi all’attività di lavoro autonomo svolta in precedenza.
13 OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA NEI 90 GIORNI - AMMISSIBILITÀ
Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.11.2019 n. 488, ai fini della validità dell’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale ai sensi dell’art. 119 del TUIR, la dichiarazione integrativa presentata, entro il termine di 90 giorni, può validamente correggere omissioni o errori di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata.
13.1 OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE
L’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello REDDITI SC presentato nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (art. 119 co. 1 lett. d) del TUIR). Essa deve essere effettuata
congiuntamente da ciascuna controllata e dall’ente o società controllante, sicché si determinano tante opzioni per coppie quante sono le società controllate che esercitano la facoltà, fermo restando che, in caso di opzione con più di una controllata, il consolidato cui partecipa la società consolidante resta uno soltanto, confluendovi i risultati fiscali di tutte le consolidate.
13.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA NEI 90 GIORNI
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione integrativa presentata, entro il termine di 90 giorni, per correggere omissioni o errori di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata si sostituisce a quella originaria, così rimuovendo, in tale breve “finestra temporale”, l’infedeltà dichiarativa.
In sostanza, l’opzione per il consolidato fiscale, già correttamente comunicata entro il termine di presentazione del modello REDDITI, può essere considerata confermata anche con riferimento alla società consolidata che risulta inserita nella dichiarazione integrativa presentata nei 90 giorni, in quanto la medesima “si sostituisce a quella originaria”.
In questo caso, non occorre, quindi, applicare
l’istituto della c.d. “remissione in bonis” 53.
53 ex art. 35-ter del DPR 633/72
14 INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO, ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SUGLI IMMOBILI A USO PROMISCUO - CONTRIBUTI PERCEPITI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
L’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni con riguardo ai contributi percepiti a seguito di calamità naturali.54
14.1 IRRILEVANZA FISCALE DEI CONTRIBUTI
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
• non sono fiscalmente rilevanti i contributi erogati da una Cassa di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione) per i danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili, nella particolare ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato promiscuamente per lo svolgimento dell’attività professionale e per finalità abitative;
• nel caso in cui il contributo percepito sia utilizzato per la ricostruzione dell’immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista saranno deducibili nella misura del 50% dal reddito di lavoro autonomo, secondo le regole previste per tale categoria reddituale, al netto del contributo percepito e, quindi, nei limiti di quelle effettivamente rimaste a carico del professionista medesimo.
14.2 INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E ANTISISMICI - SPESE AL NETTO DEI CONTRIBUTI
Con riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio 55 relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, se sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.
Nel caso in cui per realizzare detti interventi sull’immobile a uso promiscuo sia stato utilizzato il contributo percepito, la detrazione spetta quindi nella misura del 25% delle spese effettivamente rimaste a carico dell’iscritto (quindi al netto del contributo).
14.3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E C.D. “SISMABONUS” - SPESE AL NETTO DEI CONTRIBUTI
Per gli interventi antisismici56 e per gli interventi volti alla riqualificazione energetica57, effettuati sull’immobile a uso promiscuo, invece, la detrazione spettante compete per intero (la percentuale di detrazione, quindi, non viene ridotta anche se l’immobile è a uso promiscuo), in quanto l’agevolazione riguarda sia gli immobili residenziali che quelli in cui si svolge l’attività produttiva.
Anche in questi casi, le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente sulle quali
54 risposta a interpello 4.11.2019 n. 468
55 di cui all’art. 16-bis del TUIR (compresi quelli previsti dalla lett. i 56 di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus”
57 i cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del
DL 63/2013 c.d. “ecobonus”
applicare l’aliquota della detrazione sono al netto del contributo percepito.
15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLE PARTI COMUNI - CESSIONE DELLA DETRAZIONE AGLI ALTRI CONDÒMINI
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che,58 per le spese sostenute dall’1.1.2017 per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali, il credito d’imposta cedibile da parte del singolo condòmino è determinato con riferimento all’intera detrazione calcolata:
• sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile;
• oppure sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
La cessione del credito non riguarda necessariamente la totalità dei condòmini, bensì rimane a discrezione del singolo comproprietario. Per la prima cessione, ogni singolo condòmino può cedere soltanto l’intera detrazione (e non una parte di essa) ad un solo soggetto cessionario. Ad esempio, il condòmino può cedere l’intera detrazione a lui attribuita ad un altro condòmino.
Il condòmino cessionario, invece, una volta che il credito d’imposta è divenuto disponibile, può cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad
collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione).
16 INTERVENTI ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – SCONTO SUL CORRISPETTIVO E CESSIONE DELLA DETRAZIONE - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - CODICI TRIBUTO
L’Agenzia delle Entrate ha individuato i codici tributo per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta derivante dall’opzione per59:
• lo sconto sul corrispettivo per gli
interventi antisismici (c.d. “sismabonus”) e di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”);
• la cessione della detrazione spettante per l’acquisto dell’unità immobiliare ristrutturata interamente dalle imprese (c.d. “sismabonus acquisti”);
• la cessione della detrazione spettante per
gli interventi di recupero edilizio relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici.
16.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI – SCONTO SUL CORRISPETTIVO
L’agenzia delle entrate 60 ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati dai fornitori che hanno accettato di operare lo sconto sul corrispettivo con riguardo agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici61
altri soggetti privati (che secondo
l’Amministrazione finanziaria devono essere
58 risposta a interpello 13.11.2019 n. 481,
59 ris. 20.11.2019 n. 94 e 96,
60 ris. 96/2019
61 ai sensi dell’art. 10 co. 1 e 2 del DL 34/2019.
Lo sconto praticato viene infatti recuperato sotto
forma di credito d’imposta, da utilizzare
in compensazione nel modello F24, indicando il codice tributo:
• “6908”, per il c.d. “ecobonus”;
• “6909”, per il c.d. “sismabonus”.
16.2 ACQUISTO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE RISTRUTTURATA INTERAMENTE DALLE IMPRESE - CESSIONE DELLA DETRAZIONE
La normativa di riferimento62 stabilisce che agli acquirenti di immobili ubicati in edifici che sono stati interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 spetta, al ricorrere delle previste condizioni, una detrazione fiscale del 75% o dell’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare.
La detrazione può essere ceduta alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati.
L’Agenzia delle entrate ha stabilito 63 che il credito d’imposta corrispondente alla detrazione ceduta viene utilizzato in compensazione nel modello F24 indicando il codice tributo “6891”64
16.3 INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO CON RISPARMIO ENERGETICO – CESSIONE DELLA DETRAZIONE
La normativa in materia 65 ha poi previsto la possibilità di cedere la detrazione spettante anche con riferimento agli interventi di recupero edilizio relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici.66
La detrazione può essere ceduta in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.
L’agenzia delle entrate ha poi stabilito che il credito d’imposta corrispondente alla detrazione ceduta viene utilizzato in compensazione nel modello F24 indicando il codice tributo “6890”67.
16.4 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
• i suddetti codici tributo “6908”, “6909”, “6890” e “6891” devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato);
• nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
16.5 CONTROLLI AUTOMATIZZATI
In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24, che viene comunicato telematicamente dall’Agenzia.
62 Art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 63 Ris. 96/2019
64 istituito dalla ris. Agenzia Entrate 25.7.2018 n. 58. 65 L’art. 10 co. 3-ter del DL 34/2019
66 ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR.
67 che era stato istituito dalla ris. Agenzia Entrate 25.7.2018 n. 58.
17 AUTOTRASPORTATORI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Con il DM 22.7.2019 n. 337, 68
• è stata disposta la riapertura della concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, sulla base delle risorse disponibili per il 2019;
• vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.
17.1 SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio o all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, volte:
68 come modificato e integrato dai successivi DM 27.8.2019 e DM 16.10.2019, tutti pubblicati sulla G.U. 26.11.2019 n. 277:
• all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa e alle nuove tecnologie;
• allo sviluppo della competitività ed
all’innalzamento del livello di sicurezza
stradale e di sicurezza sul lavoro.
17.2 INIZIATIVE FORMATIVE AGEVOLABILI
Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l’attività formativa sia:
• avviata dal 18.3.2020;
• terminata entro il 31.7.2020.
Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti al 18.3.2020, purché successivi al 26.11.2019.
Esclusioni
Sono invece esclusi:
• i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto;
• la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
Formazione a distanza
Relativamente ad ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20% del totale delle ore di formazione.
Qualora nel progetto formativo sia presente attività di formazione a distanza, sarà obbligatorio fornire, all’atto della presentazione
della domanda, idonee informazioni al fine di consentire eventuali controlli in itinere sullo svolgimento di tali corsi.
17.3 AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono concessi:
• entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione69;
• nel limite del previsto stanziamento, pari a 5.000.000,00 di euro;
• sulla base dei previsti massimali.
Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie:
• 15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 unità);
• 50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità);
• 130.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità);
• 200.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).
I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 800.000,00 euro.
Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali:
• ore di formazione: 30 per ciascun
partecipante;
• compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora;
69art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651
• compenso dei tutor: 30,00 euro per ogni ora;
• servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.
Xxxxx restando i suddetti massimali, le spese complessive per l’attività didattica relative al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.
17.4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo devono essere presentate:
• al soggetto gestore “Rete autostrade
mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni”;
• utilizzando esclusivamente, a pena di
inammissibilità, il modulo allegato al citato DM 16.10.2019; il modello deve essere riempito in tutti i campi di interesse, corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale;
• a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx0000@xxx.xx;
• a partire dal 26.11.2019 ed entro il
13.12.2019.
Dati da indicare nella domanda
In sede di compilazione della domanda, devono essere indicati, in particolare:
• i dati identificativi del richiedente;
• il soggetto attuatore delle azioni formative;
• il programma del corso, comprendente le materie di insegnamento, la durata del progetto formativo, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e il numero complessivo delle ore di insegnamento;
• il calendario del corso (materia trattata; giorno, ora e sede del corso);
• il preventivo della spesa, suddiviso nelle seguenti voci: costi della docenza in
aula, costi dei tutor, altri costi per l’erogazione della formazione, spese di viaggio relative a formatori e partecipanti, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato); sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.
17.5 RELAZIONE DI FINE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI
Entro il 16.9.2020 dovrà essere presentata al soggetto gestore:
• una relazione di fine attività;
• una rendicontazione dei costi sostenuti.
Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:
• l’elenco dei partecipanti;
• la documentazione comprovante l’eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
• la documentazione comprovante
l’eventuale caratteristica di piccola o
media impresa;
• i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall’ente attuatore;
• i tracciati della formazione svolta in
modalità e-learning;
• il dettaglio dei costi per singole voci.
Certificazione della documentazione contabile
La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali. Il relativo costo:
• potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza;
• non concorrerà però a determinare le previste soglie.
Modalità di presentazione
La presentazione della documentazione in esame dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx0000@xxx.xx, a pena di inammissibilità.
17.6 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE
Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall’apposita Commissione, la quale, all’esito dell’istruttoria, redige l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione.
17.7 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’erogazione dei contributi avverrà:
• al termine della realizzazione del progetto formativo;
• previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.
Ove l’entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto.
17.8 REVOCA DEI CONTRIBUTI
I contributi sono revocati in caso di:
• accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;
• mancata effettuazione del corso nella
data e/o nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato e comunicato in base alla prevista procedura;
• mancata effettuazione dell’eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;
• dichiarazione di presenza o frequenza ai
corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.
Restituzione del contributo già erogato
Qualora il contributo fosse già stato erogato, l’impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
18 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI - ALIQUOTA RIDOTTA PER I COMUNI COLPITI DA CALAMITÀ - CHIARIMENTI
In una risposta a interpello dello scorso mese70, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per valutare se possa applicarsi l’aliquota della cedolare secca del 10% ai contratti di locazione a canone concordato stipulati in un Comune colpito da eventi calamitosi, deve farsi riferimento ai provvedimenti dei commissari delegati, che individuano anche i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi.
18.1 ALIQUOTA DEL 10% PER COMUNI COLPITI DA CALAMITÀ
L’art. 9 co. 2-bis del DL 28.3.2014 n. 47 dispone che l’aliquota del 10% della cedolare secca, prevista per i contratti di locazione c.d. “a canone concordato”, trovi applicazione anche ai “contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni” precedenti il 28.5.2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la norma71, fa riferimento a calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione debbono essere immediatamente affrontate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti limiti di tempo.
70 interpello 7.11.2019 n. 470
71 Cfr mediante il rinvio all’art. 2 co. 1 lett. c) della L. 24.2.92 n. 225
18.2 STATO DI EMERGENZA
L’Agenzia delle Entrate ha rilevato 72 che la normativa in materia prevede che, in questi casi, lo Stato di emergenza sia decretato con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, cui fa seguito la nomina dei Commissari delegati.
Pertanto, per verificare se un determinato Comune sia stato interessato da una delibera di “stato di emergenza” per eventi calamitosi – con la conseguenza che i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ivi localizzati godono dell’aliquota della cedolare del 10% – bisogna controllare l’inserimento del Comune in questione nei vari provvedimenti dei Commissari delegati.
Nel caso di specie, posto che l’immobile locato con contratto “a canone concordato” era sito in un Comune che figurava tra quelli indicati dalla determinazione 8.7.2013 n. 573 del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile (in qualità di Commissario delegato), in presenza di determinate condizioni, può trovare applicazione la cedolare secca con aliquota del 10%.73
19 BONUS PER L’ACQUISTO DI SMART TV E DECODER - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Con il DM 18.10.201974 sono state definite le modalità per l’erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l’acquisto di apparati
televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T275.
19.1 OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Il contributo è concesso agli utenti finali per
l’acquisto:
• di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi – dotati in caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori – con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo. Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10;
• nel periodo dal 18.12.2019 al 31.12.2022.
19.2 SOGGETTI BENEFICIARI
Il contributo è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore ISEE, risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000,00 euro.
Il contributo è riconosciuto per ciascun nucleo familiare, per l’acquisto di un solo apparecchio nel periodo 00.00.0000 - 00.00.0000.
72 risposta 470/2019
73Cfr art. 3 del DLgs. 23/2011
74 pubblicato sulla G.U. 18.11.2019 n. 270
75 in attuazione dell’art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n.
205.
19.3 MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita (comprensivo di IVA), per un importopari a 50,00 euro o pari al prezzo di vendita se inferiore.
Adempimenti dell’utente finale
L’utente finale presenta al venditore:
• apposita richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva con la quale afferma che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a 20.000,00 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo;
• copia del proprio documento di identità e del codice fiscale.
Adempimenti del venditore
Ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo economico una comunicazione telematica contenente, a pena di inammissibilità:
• il codice fiscale del venditore;
• il codice fiscale dell’utente finale e gli estremi del documento d’identità allegato alla richiesta;
• i dati identificativi dell’apparecchio, per
consentirne la verifica di idoneità;
• il prezzo finale di vendita, comprensivo
dell’IVA;
• l’ammontare dello sconto da applicare, pari a 50,00 euro, ovvero pari al minor prezzo se quest’ultimo è inferiore a 50,00 euro.
A seguito di apposite verifiche (riguardanti, tra l’altro, l’idoneità dell’apparecchio e la disponibilità delle risorse), il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto.
Venditori dell’Unione europea
Nei casi in cui l’apparecchio sia acquistato presso venditori operanti in Paesi dell’Unione europea diversi dall’Italia, il recupero dello sconto avverrà direttamente tramite la suddetta Direzione generale, mediante un’apposita procedura, secondo le modalità indicate anche nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
19.4 ADEMPIMENTI DEI VENDITORI Registrazione
I venditori, compresi quelli del commercio elettronico operanti in Italia, che intendono aderire all’iniziativa, devono registrarsi, a partire dal 3.12.2019, sull’applicazione “Bonus TV”:
• disponibile nella sezione “Servizi per - Comunicare”, dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
• accessibile con le credenziali SPID, Entratel/Fisconline o con la Carta nazionale dei servizi (CNS).
Recupero mediante credito d’imposta
Il venditore recupera lo sconto praticato
all’utente finale mediante un credito d’imposta. Tale credito d’imposta è utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione mediante il modello F2476, da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
• a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione da parte del servizio telematico dello sconto richiesto.
Al credito d’imposta in esame non si applicano i
previsti limiti annui agli importi compensabili77.
20 AGEVOLAZIONE “RESTO AL SUD” - ESTENSIONE AI PROFESSIONISTI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Con il decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione 5.8.2019 n. 134 78 , è stata disposta l’estensione della platea dei beneficiari dell’agevolazione c.d. “Resto al Sud”, modificando il DM 9.11.2017 n. 174.
20.1 SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, ivi compresi i soggetti che svolgono un’attività libero- professionale, vale a dire l’attività svolta da soggetti iscritti in Ordini o Collegi professionali,
76 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97
77 , ai sensi dell’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e dell’art. 34 della L.
388/2000.
78 pubblicato sulla G.U. 23.11.2019 n. 275
nonché dagli esercenti le professioni non organizzate in Ordini o Collegi79.
L’agevolazione si applica ai soggetti residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia all’atto della presentazione della domanda o che vi si trasferiscono nei 60 giorni successivi alla comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria (120 giorni per i residenti all’estero).
20.2 CONDIZIONI PARTICOLARI PER I PROFESSIONISTI
Con riferimento allo svolgimento di attività libero-professionali, i soggetti non devono essere titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione. In particolare, non possono presentare istanza i soggetti che risultano essere titolari, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, di partita IVA associata ad un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all’attività oggetto di domanda di ammissione alle agevolazioni.
21 CREDITO D’IMPOSTA PER L’AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CALCISTICI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
L’agenzia delle entrate ha istituito il codice
tributo “6907”80 per l’utilizzo in compensazione,
79 disciplinate dalla L. 14.1.2013 n. 4.
80 ris. Agenzia delle Entrate 20.11.2019 n. 95
tramite il modello F24, del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici.81
21.1 MODALITÀ DI UTILIZZO
Il credito d’imposta in esame:
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione82, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
• non deve eccedere l’importo concesso dall’ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pena lo scarto del modello F24.
A tal fine, tale ufficio trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati delle società ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
21.2 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
• il codice tributo “6907” deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito);
• nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento
del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
81 di cui all’art. 1 co. 352 lett. a) della L. 205/2017 e al DPCM 28.3.2018.
82 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97
* * *
Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con
l’occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.