PARTE B CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - BUSINESS
PARTE B
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - BUSINESS
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura regolano il Contratto di Fornitura di energia elettrica, salvo espresse deroghe contenute nella Parte A - Condizioni Commerciali di fornitura.
Art. 1. DEFINIZIONI
1.1 Nell’ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini:
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
CLIENTE: persona fisica o giuridica che acquista l’energia elettrica per usi propri;
Contratto di Dispacciamento: contratto concluso con TERNA per il Servizio di Dispacciamento; Contratto di Trasporto: contratto sottoscritto con il Distributore per il servizio di trasporto dell’energia elettrica sulla Rete di Distribuzione; Dispacciamento: determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di acquisto e di vendita ai fini dell’immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, come approvvigionamento e conseguente fornitura di risorse del sistema elettrico nazionale necessarie a garantire la sicurezza dello stesso e il buon esito dei contratti, nonché come valorizzazione e regolazione dell’energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali;
Distributore: soggetto esercente il pubblico
servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica;
Misuratore: dispositivo funzionale alla misura dell’energia elettrica, destinato a misurare l’energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo;
Periodo Contrattuale: periodo di effettiva durata del Contratto, così come indicato all’art. 2 Parte A – Condizioni Commerciali;
Punto di Prelievo o POD: punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del CLIENTE, dove il Distributore riconsegna l’energia elettrica per la fornitura al CLIENTE;
Rete di Distribuzione: la rete gestita dal Distributore;
Servizio di Dispacciamento: il servizio di Dispacciamento dell’energia elettrica effettuato da TERNA;
Società Controllate, Controllanti, Collegate e/o Sottoposte a Comune Controllo: s’intendono quelle società che risultino tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2359 c.c. ed il termine controllo dovrà essere interpretato secondo quanto disposto dal medesimo articolo;
TERNA: la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004, responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sull'intero territorio nazionale.
Art. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO –ESCLUSIVA
2.1 GELSIA, metterà a disposizione del CLIENTE la potenza e i quantitativi di energia pari a quelli indicati nell’Allegato 1 Parte A – Condizioni Commerciali necessari al soddisfacimento del proprio fabbisogno al punto di riconsegna, nel rispetto dei principi e degli standard di qualità previsti dalle norme di settore.
2.2 Il CLIENTE si impegna ad acquistare e prelevare in via esclusiva da GELSIA, fatta salva l’eventuale quota di energia elettrica autoprodotta ed autoconsumata, i quantitativi di energia elettrica necessari al
soddisfacimento del proprio fabbisogno per il periodo previsto all’art. 2 Parte A – Condizioni Commerciali ed alle condizioni previste dal Contratto e per i Punti di Prelievo indicati nell’Allegato 1 delle medesime Condizioni Commerciali. I punti di prelievo rientrano tutti nella disponibilità negoziale del CLIENTE (anche nel caso di CLIENTE Xxxxxxxxx), come dallo stesso sottoscritto con l’accettazione delle Condizioni Commerciali di Fornitura.
2.3 Nell’ambito del presente Contratto non trova applicazione il “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” approvato dall’ARERA con Delibera ARG/com 104/10 e s.m.i., in quanto la fornitura in oggetto è riconducibile anche a POD alimentati a tensioni diverse dalla bassa.
Art. 3. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO
3.1 Il Contratto è efficace e vincolante tra le Parti a far data dalla sottoscrizione dello stesso. La somministrazione decorrerà dalla data indicata all’art. 2 Parte A – Condizioni Commerciali ed avrà la durata parimenti ivi indicata.
3.2 E’ espressamente escluso il tacito rinnovo. Il contratto dovrà pertanto considerarsi sciolto a tutti gli effetti alla data di scadenza indicata nella Parte A
– Condizioni Commerciali.
3.3 Il CLIENTE, qualora non sia già fornito da GELSIA, dichiara di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di somministrazione di energia elettrica e che, pertanto, a decorrere dalla data di efficacia del presente Contratto, sarà libero da qualsiasi impegno contrattuale con il precedente fornitore relativamente alla somministrazione di energia elettrica.
3.4 E’ espressamente esclusa la possibilità per il CLIENTE, in corso di fornitura, di recedere unilateralmente dal Contratto per cambio fornitore anticipatamente rispetto alla naturale scadenza del Contratto stesso.
3.5 GELSIA potrà avvalersi della facoltà di recedere dal Contratto comunicandolo al CLIENTE mediante lettera raccomandata A/R e/o PEC con un preavviso di 6 (sei) mesi, decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo alla ricezione della comunicazione da parte del CLIENTE.
3.6 In caso di recesso anticipato non autorizzato dal Contratto da parte del CLIENTE, lo stesso sarà tenuto a pagare al Fornitore i corrispettivi previsti dalla Parte A – Condizioni Commerciali.
3.7 L’esercizio da parte di una delle Parti del recesso impegnerà entrambe a compiere quanto di rispettiva competenza per la conseguente estinzione dei contratti di Trasporto e Dispacciamento, nel rispetto della disciplina vigente. A tal fine GELSIA potrà procedere all’escussione, totale o parziale, della garanzia costituita ai sensi del successivo Art. 12.
3.8 L’efficacia del presente Xxxxxxxxx è comunque condizionata al fatto che:
- il CLIENTE abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del Contratto;
- esista già un allacciamento alla rete di distribuzione locale adeguato rispetto alle caratteristiche della fornitura;
- il CLIENTE sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
- il CLIENTE non sia sottoposto a procedure concorsuali;
- il CLIENTE superi positivamente le eventuali attività di credit check;
- GELSIA non riscontri che il POD rientra tra quelli per i quali il venditore ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all’atto della richiesta stessa od in precedenza, nell’ambito del servizio di salvaguardia.
3.9 Nel caso di CLIENTE già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l’esecuzione del contratto, GELSIA si riserva di richiedere l’accesso alla rete per switching con possibilità di avvalersi dell’esercizio di revoca. In questo caso GELSIA sarà informata in merito a:
- mercato di provenienza del POD distinguendo tra mercato libero e ultima istanza;
- se il POD risulta chiuso a seguito dell’intervento di chiusura del POD per sospensione della fornitura per morosità;
- se per il POD è in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR)
- date delle eventuali richieste di sospensione del POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching formulata da GELSIA;
- date delle eventuali richieste di switching eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching presentata da GELSIA.
A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al POD, GELSIA si riserva di non dar seguito allo switching dandone apposita comunicazione al CLIENTE; in questo caso non verrà data esecuzione al presente contratto.
3.10Qualora GELSIA riceva dal Distributore locale la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di Interruzione dell’alimentazione per sospensione della fornitura per morosità riferiti al/ai POD oggetto del presente contratto o di altro/i POD allacciato/i alle reti gestite dal medesimo Distributore, GELSIA si riserva la facoltà di:
- ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura formulata al Distributore;
- confermare la richiesta, rivalendosi sul CLIENTE finale.
3.11Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura fosse diversa rispetto a quella inizialmente pattuita tra le Parti, il CLIENTE verrà informato, mediante comunicazione scritta, circa l’eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l’hanno determinata, fermo restando che, in ogni caso, il CLIENTE non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore.
3.12Nel caso in cui il CLIENTE eserciti il diritto di recesso non per cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, dovrà trasmettere apposita comunicazione scritta da inviare/consegnare presso gli sportelli commerciali GELSIA, oppure via posta elettronica all'indirizzo xxxx@xxxxxx.xx, mediante invio postale all'indirizzo Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX), via fax al n. 0000.000000 con un termine di preavviso pari ad 1 (un) mese che decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di GELSIA. In caso di recesso per cessazione della fornitura, il CLIENTE resta responsabile dei consumi di energia elettrica e di quant’altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del contatore. In ogni caso, eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal CLIENTE e l’eventuale intervento di sospensione da parte del
Distributore locale saranno comunque posti a carico del CLIENTE.
Art. 4. PUNTI DI PRELIEVO E USO DELL’ENERGIA
4.1 Il CLIENTE dichiara che i punti di Prelievo oggetto del contratto risultano già regolarmente allacciati alla Rete di Distribuzione, che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai suoi fabbisogni e alle vigenti normative tecniche e che le richieste modalità di consegna e prelievo risultano analoghe a quelle della fornitura già in atto, salvo il caso di nuovi punti di Prelievo.
4.2 Qualora fosse necessario provvedere all’adeguamento delle opere di allacciamento, il CLIENTE prenderà i necessari accordi direttamente con il Distributore. Per le singole richieste effettuate il CLIENTE è tenuto al pagamento degli importi in misura pari a quanto eventualmente addebitato da parte del Distributore locale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura, variazione di pressione.
4.3 Il CLIENTE utilizzerà l’energia elettrica messa a disposizione da GELSIA per i soli fabbisogni dei Punti di Prelievo oggetto del Contratto e per gli usi dichiarati. Ogni modifica di utilizzo dell’energia elettrica deve essere preventivamente comunicata a GELSIA, la quale provvede ad aggiornare il contratto ovvero a stipularne uno nuovo. Ogni mutamento dei Punti di Prelievo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, variazione di opzione tariffaria, aumento di potenza, cambiamento di sede o indirizzo, …) durante il periodo di validità del Contratto, dovrà essere preventivamente comunicato a GELSIA e concordato con il Distributore.
4.4 Non sono consentiti prelievi eccedenti il livello di potenza messo a disposizione. È facoltà del CLIENTE richiedere l’adeguamento della potenza al proprio fabbisogno. Il CLIENTE risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. GELSIA non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti occorsi al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell’uso dell’energia elettrica in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di sicurezza.
4.5 È vietata la rivendita o la cessione dell’energia a terzi. In caso di violazione del divieto, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura fino alla cessazione della condotta vietata e all’integrale rifusione del danno subito, fatta salva la facoltà di GELSIA di risolvere il rapporto e di esperire le azioni civili e/o penali previste dall’ordinamento. Altresì GELSIA non risponde per un uso improprio dell’energia elettrica effettuato dal cliente finale e per i danni comunque da esso derivanti.
4.6 Le fasce orarie utilizzate per la ripartizione dei consumi prelevati dal CLIENTE sono determinate in conformità a quanto previsto dall’ARERA, come riportate nelle Condizioni Commerciali.
4.7 Qualora, in corso di vigenza del Contratto, presso il POD del CLIENTE munito di Misuratore integratore venisse installato un Misuratore orario, GELSIA, a partire dal mese successivo a quello di installazione del nuovo Misuratore, provvederà ad applicare le componenti tariffarie previste per i POD dotati di Misuratore orario. Il corrispettivo relativo alla componente energia che verrà applicato sarà quello riportato nelle Condizioni Commerciali di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE.
Art. 5. SERVIZI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO
5.1 Il CLIENTE conferisce mandato senza
rappresentanza ex art. 1705 c.c. (il “Mandato”) a GELSIA affinché questa stipuli, in nome proprio e per conto del CLIENTE, il Contratto di Trasporto con il Distributore e il Contratto di Dispacciamento con TERNA relativamente al/i Punto/i di Prelievo.
5.2 Il Mandato si intende conferito a GELSIA con attribuzione alla stessa della facoltà di cui all’art. 1717 c.c. di sostituire a sé un terzo, avente gli stessi o più limitati poteri, nell’esecuzione del mandato.
5.3 Il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari al fine di cui al comma
5.1 del presente articolo, ivi comprese le Condizioni Tecniche fornite dal Distributore. Il CLIENTE si impegna inoltre, qualora ciò sia ritenuto necessario da GELSIA, a formalizzare ulteriormente il Mandato conferito.
5.4 Il Mandato è gratuito ed irrevocabile e cesserà alla data di cessazione, per qualsivoglia causa, del Contratto di Fornitura.
5.5 La fornitura di energia elettrica sarà effettuata alle condizioni tecniche e secondo i livelli di qualità previsti dalla vigente normativa.
5.6 GELSIA si impegna a mettere a disposizione del cliente, per il periodo contrattuale, i volumi e la potenza previsti nell’Allegato 1.
5.7 L’energia elettrica viene fornita al Punto di prelievo alla tensione richiesta. GELSIA non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di diminuzione o limitazione della tensione di fornitura dell’energia elettrica riconducibile all’esercizio dell’Impianto di Distribuzione.
5.8 Per gli aspetti tecnici concernenti la fornitura dell’energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della stessa, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed ai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell’uso delle reti; GELSIA, in qualità di società di vendita, non risponde dei danni causati dall’energia somministrata, in quanto non responsabile delle attività di trasmissione o distribuzione.
5.9 GELSIA si impegna in ogni caso a fornire tempestivamente al CLIENTE ogni eventuale comunicazione dovesse ricevere dal Distributore che dovesse riguardare riduzioni e/o sospensioni della capacità di servizio di Distribuzione. Le interruzioni e le sospensioni parziali o totali nella somministrazione di energia elettrica, comprese quelle dovute a cause di forza maggiore tali da determinare l'impossibilità di somministrazione da parte di GELSIA, non comporteranno obbligo alcuno né daranno luogo a indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, né potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del presente contratto.
5.10Gli impianti e gli apparecchi utilizzatori del CLIENTE dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. GELSIA non risponderà a nessun titolo di eventuali vizi ed errori di funzionamento dei Misuratori, nonché di loro manomissioni. GELSIA non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la manutenzione programmata degli elementi di rete ovvero in conseguenza di disservizi.
5.11Il Distributore è responsabile della misura dell’energia e della potenza. La misurazione del consumo di energia elettrica viene effettuata dal Distributore, che la comunica di volta in volta a GELSIA.
5.12Ai fini del Contratto, per quanto concerne l’energia elettrica, si definiscono:
- Misuratore orario, il Misuratore atto a rilevare il consumo ora per ora;
- Misuratore integratore, il Misuratore che rileva il consumo di energia complessivamente prelevata. Per i siti dotati di Misuratore orario o di Misuratore integratore, l’energia complessivamente prelevata, quale rilevata dal Distributore, è attribuita ai singoli mesi con le modalità adottate dal Distributore stesso.
6. DISPOSIZIONI VARIE
5.13Il Mandato di cui alle presenti Condizioni Generali viene assunto da GELSIA a titolo gratuito e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1229 c.c., con esonero da qualunque responsabilità in relazione all’eventuale mancato conseguimento di quanto oggetto del Mandato stesso.
Art. 6. CONDIZIONI ECONOMICHE
6.1 Per l’acquisto dell’energia elettrica e dei connessi servizi di Trasmissione, Distribuzione e Misura oggetto del Contratto, il CLIENTE si impegna a corrispondere a GELSIA le condizioni economiche di fornitura definite all’art. 3 Parte A – Condizioni Commerciali.
6.2 Il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente eventuali oneri applicati dal Distributore locale, derivanti anche dalle attività di gestione del gruppo di misura, e per prestazioni accessorie e opzionali previste dalla normativa vigente.
Art. 7. ONERI FISCALI
7.1 Le condizioni economiche pattuite per la somministrazione di cui al precedente Art. 6 devono considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo e relative addizionali presenti o future. GELSIA, quale soggetto passivo dell’accisa sull’energia elettrica, deve assoggettare l’energia immessa in consumo, di cui al presente Contratto, all’aliquota corrispondente agli usi dell’energia determinati sulla base delle disposizioni del Testo Unico delle accise. Al fine di una corretta applicazione di quanto sopra il CLIENTE si obbliga a fornire a GELSIA, mediante l’uso degli appositi Allegati contrattuali, nei tempi prescritti, tutti i necessari elementi assumendosi la responsabilità dell’esattezza dei medesimi e dei relativi aggiornamenti. I diritti, tributi, gli altri eventuali oneri non solo fiscali e le relative addizionali presenti e futuri, applicabili per legge o per disposizione delle Autorità Competenti, sono da considerarsi a carico del CLIENTE che esonera GELSIA da qualsiasi responsabilità derivante dalle eventuali mendaci dichiarazioni rilasciate a quest’ultima, dal mancato pagamento degli stessi o da qualsiasi violazione delle vigenti norme in materia, fatto salvo quanto previsto dalla legge. Qualora l’energia elettrica venga impiegata in usi per i quali non è previsto l’assoggettamento ad imposte e/o è prevista l’applicazione di aliquote di imposta differenziate, il CLIENTE si impegna a comunicare a GELSIA, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di energia impiegati negli usi di cui sopra. Tali quantitativi, coerenti con i dati rilevati ai fini UTF, saranno individuati dal CLIENTE che si assume la responsabilità dell’esattezza dei dati comunicati.
7.2 Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti sarà a carico del CLIENTE, salvo diversa disposizione di legge.
7.3 Qualsiasi altra agevolazione fiscale e/o di altra natura di cui il CLIENTE dovesse beneficiare dovrà, qualora necessario, essere comunicata a GELSIA in termini ragionevoli per consentire alla stessa l’applicazione di tali agevolazioni secondo quanto
disposto dalla legge.
7.4 Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l’aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione fornite nel caso di variazioni riguardanti in particolare la tipologia di attività svolta, la titolarità dell’utenza (cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), il codice di accisa, la partita IVA, nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato.
7.5 Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal CLIENTE, saranno poste a carico del CLIENTE stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che GELSIA fosse tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria e/o ad altri Enti.
Art. 8. – DETERMINAZIONE CONSUMI
8.1 GELSIA fornirà l’energia elettrica al contatore del CLIENTE.
8.2 La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore rilevata dal Distributore.
8.3 Il tentativo di misurazione dell’energia elettrica somministrata al Cliente in forza del presente Contratto verrà effettuato di norma con cadenza mensile dall’Impresa di Distribuzione. La misurazione può avvenire anche a distanza, mediante l’utilizzo di sistemi di telelettura. Le letture del contatore costituiscono prova ineccepibile dell’avvenuto consumo, salvo comprovato errore materiale.
8.4 Nel caso in cui in un dato mese l’impresa di Distribuzione, anche per responsabilità del CLIENTE, sia impossibilitata ad effettuare la rilevazione del dato di misura, il Fornitore provvederà a stimare il consumo ai fini della fatturazione sulla base dei consumi del medesimo periodo dell’anno precedente ovvero, se questi non sono disponibili, sulla base di consumi presunti e riproporzionati al periodo di fatturazione con criterio pro die, salvo successivo conguaglio a seguito di messa a disposizione dei dati da parte del Distributore.
8.5 GELSIA e il Distributore, anche per il tramite di personale di società dalle stesse incaricate, avranno diritto di accedere ai luoghi ove sono installate le apparecchiature di misura in ogni momento per tutto il Periodo Contrattuale per la verifica della strumentazione e/o delle operazioni di misura. In caso di contestazioni relative alla misura attinente il prelievo dell’energia elettrica il CLIENTE ne darà comunicazione a GELSIA che si farà carico di attivare tempestivamente le necessarie verifiche nei confronti del Distributore. Qualora, nell’ambito dell’attività di lettura, vengano riscontrati guasti e/o anomalie sugli impianti di misura, per tutta la durata del malfunzionamento dell’impianto la determinazione dei quantitativi verrà eseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8.6 Gli eventuali errori di determinazione dei volumi derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l’errore sia effettivamente sussistito e limitatamente agli ultimi dodici mesi di prelievo antecedenti la data di segnalazione dell'errore alla controparte, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. In caso di incertezza sull’entità e sulla durata dell’errore, le Parti procederanno congiuntamente alla definizione dei prelievi di energia elettrica sulla base delle indicazioni fornite dal Distributore. Ogni manomissione o alterazione
della misura dell’energia elettrica o sottrazione di energia elettrica non misurata darà la facoltà a GELSIA di risolvere il presente contratto, salvo ogni diritto a risarcimento del danno.
8.7 Nel caso in cui i prelievi eccedessero il campo di misura consentito o scendessero al di sotto del minimo regolarmente consentito dall’apparecchiatura di misura, il Distributore potrà attuare gli eventuali necessari interventi per l’adeguamento delle apparecchiature con eventuali oneri a carico del CLIENTE, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8.8 In conformità alle disposizioni vigenti in materia, CLIENTE e Fornitore hanno la facoltà di richiedere la verifica del misuratore. La prova sarà eseguita direttamente dal Distributore ovvero da laboratori o società da quest’ultimo incaricate. Qualora dalla verifica risulti che le misure eccedono i limiti di tolleranza ammessi dalla legislazione metrica vigente, il Distributore si accollerà le spese di verifica ed eventuale sostituzione del contatore e provvederà alla ricostruzione dei prelievi. In caso contrario, le spese saranno a carico della Parte che avrà richiesto la verifica.
8.9 In caso di blocco del contatore, il CLIENTE ha il dovere di avvisare il Fornitore che provvederà tempestivamente, tramite il Distributore, all’immediata sostituzione dell’apparecchio. In caso di blocco o cattivo funzionamento del contatore (comprovato da un verbale di verifica) il consumo relativo al periodo in cui il contatore non ha funzionato correttamente verrà stimato dal Distributore con le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 9. FATTURAZIONE
9.1 La fatturazione dei corrispettivi per l’energia elettrica fornita al Cliente avverrà con periodicità:
- bimestrale per i CLIENTI con potenza disponibile fino a 15 kW;
- mensile per i CLIENTI con potenza disponibile superiore a 15 kW.
Le fatture saranno emesse entro la fine del mese successivo a quello della fornitura.
9.2 Gli importi delle fatture saranno calcolati sulla base dei consumi rilevati con le modalità previste all’Art. 8 e sulla base dei corrispettivi indicati all’art. 3 Parte A - Condizioni Commerciali, inclusi gli oneri fiscali di qualsiasi natura gravanti sulla fornitura di energia elettrica. Nel caso in cui non sia stato possibile rilevare il dato di misura effettivo, il Fornitore potrà procedere all’emissione di una fattura di acconto sulla base di volumi stimati in base a quanto previsto all’art. 8.4, che saranno oggetto di conguaglio in corrispondenza della prima fatturazione successiva basata su lettura effettiva.
9.3 Insieme ai corrispettivi per i consumi potranno essere inseriti in fattura ulteriori importi quali a titolo indicativo e non esaustivo i corrispettivi per servizi accessori forniti dal Fornitore su espressa richiesta del CLIENTE, i rimborsi di spese sostenute dal Fornitore a favore del CLIENTE e le prestazioni accessorie svolte dall’Impresa di Distribuzione.
Art. 10. PAGAMENTO
10.1Il CLIENTE dovrà provvedere al pagamento degli importi fatturati entro le scadenze e con le modalità previste nella Parte A - Condizioni Commerciali.
10.2Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della fattura, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE abbia nei confronti del Fornitore, salvo espresso accordo scritto tra le Parti.
10.3Qualora il CLIENTE ritenga di aver pagato, per errore
di lettura o di fatturazione, una somma superiore a quella dovuta, egli dovrà presentare reclamo al Fornitore per ottenere l’eventuale conguaglio. In presenza di accertati errori di fatturazione a danno del CLIENTE, il Fornitore comunicherà l’avvenuta rettifica e accrediterà la somma pagata in eccesso. Nel caso in cui il reclamo sia respinto, il CLIENTE sarà tenuto a pagare, in caso non vi abbia ancora provveduto, l’importo richiesto, oltre agli interessi di mora a decorrere dalla eventuale scadenza della fattura e ad eventuali ulteriori spese (comprese quelle di verifica), comunicati al CLIENTE nella fattura successiva o con apposito avviso.
Art. 11. RITARDO NEL PAGAMENTO
11.1In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da GELSIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo maturati fino alla data di effettivo pagamento, calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data dell’inadempimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Gli interessi verranno addebitati sula prima fattura utile.
11.2In caso di ritardato pagamento delle fatture il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell'Art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati fino alla data dell’incasso e successivamente a copertura della sorte capitale, indipendentemente da ogni eventuale imputazione difforme indicata dal CLIENTE all’atto del pagamento.
11.3In caso di mancato pagamento di una fattura entro il termine indicato nella stessa, e comunque decorsi 15 giorni dalla data di scadenza senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa):
- 15 giorni solari dall’invio al CLIENTE finale della relativa raccomandata;
- 10 giorni solari dal ricevimento da parte di GELSIA della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE finale della PEC;
- 20 giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio.
11.4In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, GELSIA, trascorsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.
11.5Qualora decorsi non più di 90 giorni dall’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata da GELSIA, il CLIENTE risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, GELSIA si riserva il diritto di riattivare le procedure previste in caso di morosità inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE sarà tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa):
- 7 giorni solari dall’invio al CLIENTE della relativa raccomandata;
- 5 giorni solari dal ricevimento da parte di GELSIA della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE della PEC;
- 10 giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora.
In tal caso e qualora il mancato pagamento perduri oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, GELSIA, trascorsi almeno 2 (due) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.
11.6Il pagamento dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di documentazione idonea ad attestare l’avvenuto pagamento, allegando la comunicazione di sollecito, secondo i canali previsti nella Parte A – Condizioni Commerciali.
11.7Prima della sospensione della fornitura di energia elettrica sarà effettuata dal Distributore locale, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del CLIENTE, il Distributore locale, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.
11.8Le spese relative alla sospensione e alla riattivazione delle forniture sono a carico del CLIENTE nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore.
11.9Nel caso decorsi 30 (trenta) giorni dalla chiusura del POD per sospensione della fornitura per morosità, il CLIENTE non abbia ancora provveduto al pagamento, GELSIA si riserva di procedere alla risoluzione per inadempimento del contratto con il CLIENTE, estinguendo la propria responsabilità di prelievo sul POD. In questo caso il CLIENTE, per ottenere la riattivazione della fornitura da parte di GELSIA, dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo Contratto di fornitura, previa estinzione di tutti gli importi insoluti.
11.10 Qualora l’intervento di sospensione del POD non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile. L’eventuale interruzione della fornitura comporterà la risoluzione del contratto di somministrazione con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, GELSIA si riserva di risolvere il contratto, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il POD.
11.11 A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione, verranno attivati i servizi di ultima istanza.
11.12 GELSIA inoltre ha facoltà di procedere, senza alcun preavviso per forniture disalimentabili, all’immediata richiesta di sospensione delle forniture nei seguenti casi:
a) accertato prelievo fraudolento;
b) pericolo oggettivo;
c) rottura dei sigilli del misuratore o manomissione dello stesso.
11.13 Il CLIENTE avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:
- euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
a) termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento;
b) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
c) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione della fornitura.
11.14 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica la Società si riserva la facoltà di ricorrere, qualora applicabile, al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente “CMOR” (Sistema Indennitario), derivante da un’eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore al Fornitore.
11.15 Nel caso di morosità di CLIENTE non disalimentabile, GELSIA potrà risolvere il relativo contratto di dispacciamento e trasporto per i POD interessati dall’inadempimento del CLIENTE. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti, per i POD interessati saranno attivati i servizi di ultima istanza.
11.16 GELSIA si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito. In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito e il risarcimento dell’eventuale danno subito da GELSIA. Sarà infatti posto a carico del CLIENTE ogni eventuale corrispettivo che il Distributore e/o ogni altro organismo competente dovesse esigere da GELSIA a causa della sospensione e/o risoluzione del Contratto.
Art. 12. GARANZIA
12.1A garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica oggetto del Contratto, il CLIENTE si impegna a costituire una fideiussione bancaria a favore di GELSIA secondo il Testo Standard allegato, fino alla concorrenza di un importo pari all’ammontare di 3 (tre) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi registrati per ogni singolo Punto di Prelievo nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione del Contratto, comprensivo di tasse, imposte ed iva vigenti al momento della richiesta, e valorizzato alle condizioni economiche del presente contratto, escludendo i valori delle eventuali penali, qualora previste. La fideiussione dovrà essere consegnata a GELSIA almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio della fornitura e dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi. Detta fideiussione sarà ritenuta valida soltanto se costituita con l’espressa condizione che l’ente garante si obbliga a versare l’importo previsto a semplice richiesta di GELSIA, senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE in caso di inadempimento, secondo il testo standard per la fideiussione allegato al Contratto.
12.2In alternativa, il CLIENTE si impegna a versare, entro lo stesso termine, un deposito cauzionale di pari importo che verrà trattenuto da GELSIA per
tutta la durata del contratto e per i successivi 3 (tre) mesi, e maturerà i relativi interessi legali.
12.3GELSIA si riserva la possibilità di chiedere un incremento del valore della garanzia fino alla concorrenza di un importo pari ad un quadrimestre di fornitura, a seguito di ritardi nei pagamenti delle fatture o in relazione alla verifica dell'affidabilità del CLIENTE. In tali casi le garanzie aggiuntive dovranno essere rilasciate dal CLIENTE entro 15 giorni dalla richiesta avanzata da parte di GELSIA. L’incremento della garanzia potrà essere richiesto da GELSIA anche in corrispondenza di un aumento dei prelievi rilevati.
12.4In caso di escussione, totale o parziale, da parte di GELSIA della garanzia prestata il CLIENTE dovrà provvedere tempestivamente alla ricostituzione o reintegrazione della garanzia per l’importo suddetto.
12.5Il CLIENTE è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contratto ai sensi dell’art. 3.2 delle presenti Condizioni Generali.
12.6In caso di mancata o invalida costituzione, integrazione o ricostituzione della fideiussione, o di mancato versamento, integrazione o ricostituzione del deposito cauzionale, da parte del CLIENTE, entro i termini previsti, sarà facoltà di GELSIA risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e richiedere all’Impresa di Distribuzione di sospendere la fornitura di energia elettrica, fatto salvo in ogni caso il diritto di addebitare al CLIENTE tutti i costi conseguenti alla risoluzione.
Art. 13. RECESSO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
13.1Il Contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1353 e seguenti del Codice Civile in caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento.
13.2È riconosciuta a GELSIA la facoltà di recedere dal Contratto, tramite semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all’altra Parte, qualora, relativamente a quest’ultima, si manifestasse una delle seguenti circostanze:
- inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione;
- interruzione o sospensione dell’attività produttiva;
- istanza od inizio di una procedura concorsuale;
- insolvenza od iscrizione nel registro dei protesti.
13.3Ai sensi dell’art. 1456 c.c. le Parti convengono che il Contratto si risolverà al manifestarsi di una delle seguenti circostanze:
- manomissione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica o sottrazione di energia elettrica non misurata;
- utilizzo degli impianti o dell’energia elettrica in modo non conforme al Contratto;
- mancato pagamento di 2 (due) fatture anche non consecutive;
- mancato rilascio/reintegrazione delle garanzie previste;
- accertata e documentata modifica delle condizioni patrimoniali del Cliente che potrebbero oggettivamente porre in pericolo l’adempimento delle prestazioni previste a suo carico dal Contratto
La risoluzione si verificherà di diritto con la comunicazione al CLIENTE dell’intenzione di valersi della clausola risolutiva.
13.4Nelle ipotesi di cui ai punti 13.2 e 13.3, fermo restando l’impegno di GELSIA di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, saranno posti a carico
del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che, in virtù di tali Contratti dovessero essere posti a carico di GELSIA a seguito del recesso anticipato, fatto salvo comunque il risarcimento di ulteriori danni.
Art. 14. FORZA MAGGIORE
14.1Nessuna della Parti sarà responsabile del proprio inadempimento ad alcuna delle obbligazioni previste nel presente contratto, qualora sia in grado di provare che si siano verificate tutte e tre le seguenti condizioni:
a) che l’inadempimento è stato provocato da un evento totalmente al di fuori del suo controllo;
b) che non era ragionevole aspettarsi che essa Parte, al momento di sottoscrivere il presente contratto, tenesse in considerazione la possibilità del verificarsi di tale evento ed i suoi effetti;
c) che non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti.
Tale situazione è definibile causa di “Forza Maggiore”.
14.2Le Parti convengono che si avrà comunque Forza Maggiore nei seguenti casi elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: guerra, rivoluzioni, ostilità belliche, invasioni, ribellioni, sommosse, blocco dei trasporti, incendi, inondazioni, terremoti, scioperi nazionali, atti di terrorismo, confische o distruzioni ordinate da autorità governative, catastrofi naturali.
14.3In presenza di causa di Forza Maggiore, la Parte colpita dall’evento sarà sollevata da ogni responsabilità per il mancato adempimento degli impegni derivanti dal presente contratto e per gli eventuali danni o perdite arrecati all’altra Parte (sempre che gli stessi siano causati dalla forza maggiore stessa).
14.4La Parte interessata dovrà comunque adoperarsi per limitare gli effetti negativi dell’evento e ripristinare al più presto possibile le condizioni precedenti all’evento, onde adempiere alle proprie obbligazioni non appena sarà venuto meno l’evento stesso. Dovrà perciò notificare tempestivamente all’altra Parte il verificarsi dell’evento, il suo sviluppo, il tempo e i modi per porvi rimedio e l’avvenuta cessazione dell’evento.
14.5Qualora l’evento di Forza Maggiore continui e produca i suoi effetti per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, la Parte non colpita dall’evento avrà facoltà di risolvere il contratto senza alcuna responsabilità, né riconoscimento di indennizzo o risarcimento danno a carico delle Parti.
14.6L’impossibilità ad adempiere al pagamento di cui all’Art. 10 non è considerata forza maggiore.
Art. 15. MODIFICHE NORMATIVE E VARIAZIONI UNILATERALI
15.1Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni e/o prescrizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti emanati da autorità pubbliche o da altri soggetti competenti nell’esercizio dei propri legittimi poteri.
15.2Fatto salvo quanto sopra, GELSIA si riserva la facoltà di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, dandone comunicazione scritta al CLIENTE secondo modalità e termini di preavviso adeguati. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si intende per “giustificato motivo” il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, ovvero il mutamento dei presupposti economici considerati
da GELSIA per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali.
15.3In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le variazioni saranno applicate a far tempo dalla data indicata nella comunicazione di cui al comma precedente.
15.4In caso di dissenso rispetto alle variazioni proposte, il CLIENTE potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC, che dovrà pervenire all’indirizzo di GELSIA al più tardi entro il trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento della comunicazione di variazione. In tal caso, il recesso diverrà efficace a partire dal giorno in cui le variazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, il Contratto proseguirà secondo le nuove condizioni contrattuali comunicate dal Fornitore.
Art. 16. RISERVATEZZA
16.1Le Parti si impegnano a non divulgare informazioni relative al Contratto stesso se non con espresso consenso dell’altra, per tutta la durata del Contratto e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso.
16.2Sono esclusi da tale divieto i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del Contratto.
Art. 17. RESPONSABILITA’
17.1GELSIA in qualità di società esercente il servizio di vendita dell’energia elettrica si limita ad approvvigionarsi e a somministrare energia elettrica a clienti finali, senza esercitare alcuna attività di trasmissione o di distribuzione.
17.2In merito all'attività di allacciamento, installazione e attivazione svolta dal Distributore locale, GELSIA, quale società autorizzata alla sola vendita di energia elettrica, si limita ad acquisire le eventuali dichiarazioni e certificazioni trasmesse dal CLIENTE di competenza del Distributore e non assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti, sia a monte che a valle del/i Punto/i di Prelievo, e alle attività di competenza del Distributore locale e/o del CLIENTE.
17.3Nessun indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal CLIENTE nei confronti di GELSIA per i casi in cui si verifichino dei danni causati dall’energia elettrica somministrata ovvero delle interruzioni e/o sospensioni della somministrazione dipendenti da caso fortuito, Forza Maggiore, da problemi sulla Rete di Distribuzione ovvero di trasmissione nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al Distributore locale ovvero al gestore del servizio di trasmissione. In tali casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto né potrà essere imposto a GELSIA di provvedere al trasporto dell’energia elettrica in qualsiasi modo fino al al/i punto/i di Prelievo del CLIENTE.
Art. 18. FORO COMPETENTE
18.1Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Monza.
Art. 19. CESSIONE DEL CONTRATTO
19.1Fatto salvo il caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, nessuna delle Parti potrà cedere il presente Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto del contraente ceduto. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, non sarà considerato terzo qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest’ultimo controllata, come pure qualsiasi società che, unitamente al contraente cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra Società.
Art. 20. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
20.1Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente Contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli articoli 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni,
necessaria la registrazione stessa.
Art. 21. VARIAZIONI E DICHIARAZIONI
21.1Il CLIENTE ha l’obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza/ubicazione, le modifiche d'uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle condizioni economiche e/o delle imposte previste. Nel caso ciò non avvenga, GELSIA potrà apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto conoscenza chiedendo, se del caso, documentazione integrativa.
Art. 22. DOMICILIO
22.1Agli effetti del presente contratto le Parti eleggono il proprio domicilio:
- GELSIA S.r.l. in Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX)
- il CLIENTE in
il presente Contratto sarà registrato a tassa fissa e in caso d’uso ed il relativo onere sarà a carico della
parte che con il proprio comportamento renda