Delibera nº 2s7e
Xxxxxxxx xx 0x0x
Estratto del processo verbale della seduta del
22 dicembre 2017
oggetto:
SCHEMA DI ACCORDO TRA L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E L'AMMINISTRATORE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO ISTITUITO CON LR 8o/1e82 PER LA DEFINIZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO FORNITO AL FONDO AI SENSI DELLA LR 24/2o16, ART 3, COMMI DA 2 A 6. APPROVAZIONE.
Xxxxxx XXXXXXXXXXXX | Presidente | presente |
Xxxxxx XXXXXXXXXX | Vise Presidente | presente |
Xxxxxxxx XXXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxx XXXXXXXX | Assessore | presente |
XxxxXxxXx XXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxx Xxxxxx XXXXXXX | Assessore | assente |
Xxxxxx XXXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxx XXXX | Assessore | presente |
Cabriella DI XXXX Xxxxxxxxxx generale
In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:
Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole, di seguito Fondo;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto in particolare il Titolo IV (Strumenti finanziari) della parte II, articoli da 37 a 46, del predetto regolamento (UE) 1303/2013 che consente e disciplina l’impiego dei Fondi per lo sviluppo rurale per sostenere strumenti finanziari nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel Programma medesimo.
Vista la decisione C(2015) 6589 final del 24/9/2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);
Considerato che la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 24, articolo 3, commi da 2 a 6, ha:
- individuato il Fondo quale strumento finanziario con cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell’ambito del proprio PSR 2014- 2020;
- previsto a tal fine che:
a) l’autorità di gestione del PSR fornisca al Fondo il contributo finanziario individuato dal piano finanziario del PSR;
b) i termini e le condizioni di utilizzo del contributo finanziario siano definiti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) 1303/2013 in un accordo di finanziamento stipulato dall'Autorità di gestione del PSR e dall'amministratore del Fondo individuato dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982 , previa approvazione dello schema di accordo da parte della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole;
Visto lo schema di accordo fra l’Autorità di gestione del PSR e l’amministratore del Fondo nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Vista la legge regionale n. 7/2000;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;
Visto l’articolo 46 dello Statuto di autonomia;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
La Giunta regionale, all’unanimità,
Delibera
1. Di approvare lo schema di accordo fra l’Autorità di gestione del PSR e l’amministratore del Fondo finalizzato alla definizione dei termini e delle condizioni di utilizzo del contributo finanziario fornito al Fondo ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24, articolo 3, commi da 2 a 6, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche ad apportare al testo dell’accordo di cui al punto 1 i correttivi e gli adattamenti formali non incidenti sul contenuto sostanziale dell’atto che si rendessero eventualmente necessari.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2579 DEL 22 DICEMBRE 2017
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
Accordo di finanziamento
Adottato in applicazione dell’allegato IV del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e s.m.i
Sommario
ARTICOLO 1 - LA STRATEGIA DI INVESTIMENTO 5
ARTICOLO 2 - IL “PIANO AZIENDALE” PER LO STRUMENTO FINANZIARIO 7
ARTICOLO 3 - I RISULTATI ATTESI DALL’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 7
ARTICOLO 4 - DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEI FLUSSI DELLE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO 8
ARTICOLO 5 - REQUISITI IN MATERIA DI AUDIT 8
ARTICOLO 6 - REQUISITI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CONTRIBUTO SCAGLIONATO DEL PROGRAMMA E PER LA PREVISIONE DEI FLUSSI DELLE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO 10
ARTICOLO 7 - REQUISITI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEGLI INTERESSI E ALTRE PLUSVALENZE GENERATE 11
ARTICOLO 8 - MODALITÀ PER IL CALCOLO E PAGAMENTO DEI COSTI DI GESTIONE SOSTENUTI O DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 11
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI RIUTILIZZO DELLE RISORSE IMPUTABILI AL SOSTEGNO DEI FONDI SIE 12
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI USCITA DEL CONTRIBUTO DEI FONDI SIE DALLO STRUMENTO FINANZIARIO E DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 12
ARTICOLO 11 - CONDIZIONI DI INDIPENDENZA DEL GESTORE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO12 ARTICOLO 12 – DURATA DELL’ACCORDO 13
ART. 13 – REVOCA DELL’ACCORDO 13
ALLEGATO 1 – PIANO AZIENDALE 14
Accordo di finanziamento per l’attuazione dello strumento Fondo di Rotazione per interventi nel settore agricolo
presentato
ai sensi dell’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.
Tra
Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, Area sviluppo rurale, il Vicedirettore centrale in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2014 - 2020, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
e
il Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese agricole, in persona dell’amministratore pro tempore così come individuato all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 80/1982, in persona del Dirigente Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- la Decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2014-2020 (di seguito PSR) e s.m.i;
- la Legge Regionale 20 novembre 1982, n. 80/1982 (Istituzione del Fondo di rotazione reginale per interventi nel settore agricolo);
- la Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24, art. 3, commi da 2 a 6 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
- il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;
- il Regolamento regionale approvato con Decreto del presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 0164/Pres. recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell’art. 5, comma primo, lettere j) ed m) della LR n. 80 del 20 novembre 1982 - Istituzione del fondo di rotazione reginale per interventi nel settore agricolo con il contributo finanziario fornito dal PSR 2014/2020 ai sensi dell’art. 3, commi da 2 a 6, della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2016 ed il Regolamento di modifica approvato con con Decreto del presidente della Regione 18 dicembre 2017, n. 0285/Pres..
PREMESSO CHE
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in particolare al Titolo IV (Strumenti finanziari) della parte II, consente l’impiego dei Fondi per lo sviluppo rurale per sostenere strumenti finanziari nell’ambito del PSR, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel Programma medesimo.
- La legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 ha istituito il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del Fondo, di prestiti a tasso di interesse agevolato a favore delle imprese agricole.
- L’amministrazione del Fondo, in base all’articolo 3 della legge istitutiva, così come modificato dal comma 14, articolo 7, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ed all’articolo 18 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, compete al Direttore del servizio Competitività sistema agro alimentare, istituito presso la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.
- La legge regionale 29 dicembre 2016 n. 24, articolo 3, commi da 2 a 6, ha individuato il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo quale strumento finanziario con cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell’ambito del proprio PSR 2014- 2020 prevedendo a tal fine il contributo finanziario del PSR a valere sul Fondo e le tipologie di finanziamento concedibili dal Fondo con l’utilizzo del contributo.
- Con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017 n. 0164/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2017 n. 0285/Pres., è stato emanato il regolamento che individua i criteri e le modalità per la concessione dei predetti finanziamenti.
- Gli artt. 37 e ss. del reg. UE 1303/2013 disciplinano il funzionamento degli Strumenti finanziari compresi i relativi atti di esecuzione.
- La Commissione europea ha fornito linee guida in materia di Strumenti finanziari nelle note EGESIF.
- La deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922 recante “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali” ed in particolare l’articolo 76, comma 2, che attribuisce la competenza a svolgere le funzioni di Autorità di gestione del PSR al Vicedirettore centrale preposto all’Area sviluppo rurale.
- il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia prevede che il sostegno agli interventi di investimento possa avvenire, in alternativa al contributo in conto capitale, anche con strumenti di ingegneria finanziaria per l’accesso al credito.
- E’ stato realizzato il Rapporto di valutazione ex ante (VEA) dello strumento finanziario del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (da parte dell’incaricato “Xxxxxxxxx advisory public sector”; tale rapporto è stato inoltre inviato ai componenti del Comitato di Sorveglianza e illustrato durante la seduta del 10 dicembre 2015.
- Le Parti, con il presente Accordo, in applicazione dell’articolo 38, paragrafo 7 e dell’allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013, intendono definire il contenuto dell’affidamento delle attività connesse alla gestione delle Misure del PSR Friuli Venezia Giulia 2014/2020, nel rispetto delle disposizioni contenute nei Regolamenti europei di riferimento.
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - La strategia di investimento
1. Il presente Accordo ha per oggetto l’affidamento delle funzioni e lo svolgimento delle attività specificate negli articoli seguenti, relative all’attuazione dello Strumento Finanziario “Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo” che contribuisce al conseguimento delle Misure inerenti il “Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole – sottomisura 4.1.” e gli “Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli – sottomisura 4.2” del PSR.
2. L’intervento è attuato dall’Amministratore del Fondo individuato all’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 così come modificato dal comma 14, articolo 7, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ed all’articolo 18 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14. L’Amministratore del Fondo si impegna a seguire la seguente strategia di investimento con la quale si approva il presente Accordo in conformità con gli obiettivi delle tipologie di intervento 4.1.4 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – strumenti finanziari: fondo di rotazione” e 4.2.3 “Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli – strumenti finanziari: fondo di rotazione” del PSR. In particolare, questi interventi, interessano due obiettivi tematici del QSC e agiscono in funzione delle Priorità: 2 “Potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole” e 3 “Incentivare l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione del rischio”. Considerando le relative focus area, si evidenzia come nell’ambito degli interventi per la competitività (Priorità 2 e 3), l’azione del Fondo è stata indirizzata al miglioramento delle prestazioni delle aziende agricole e al relativo ammodernamento, nonché a favorire una maggiore integrazione della filiera. Il quadro delineato denota che l’intervento del Fondo sarà pienamente integrato rispetto alla Strategia Europa 2020, sostenendo interventi che perseguono, soprattutto, la crescita intelligente e sostenibile:
- l’intervento 4.1.4 contribuirà a creare le condizioni per una crescita intelligente e sostenibile attraverso la razionalizzazione e l’innovazione dei processi produttivi, la diversificazione e il miglioramento delle produzioni regionali, l’avvio di forme di gestione e conduzione sostenibili e a basso impatto ambientale, l’uso più efficiente della risorsa idrica e la mitigazione dei cambiamenti climatici in atto;
- l’intervento 4.2.3 contribuirà direttamente alla crescita intelligente e sostenibile attraverso il sostegno ad operazioni finalizzate alla razionalizzazione, all’organizzazione, all’introduzione di innovazione tecnologica,
oltre che di nuovi metodi di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
3. In coerenza con gli obiettivi delle Misure, i prestiti a tasso di interesse agevolato erogati dal Fondo di rotazione con il contributo finanziario del PSR hanno ad oggetto investimenti inerenti la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli e sono, inoltre, concessi per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità delle produzioni, all’ammodernamento e alla razionalizzazione dei processi produttivi, al miglioramento del rendimento economico e della sostenibilità ambientale ottenuti anche attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, compresi la realizzazione, l’ammodernamento e il miglioramento dei sistemi irrigui aziendali.
4. I destinatari finali sono imprese agricole o associazioni di agricoltori che presentano i seguenti requisiti:
a) producono, trasformano o commercializzano in regione prodotti agricoli e sono iscritte o, nel caso di imprese artigiane, sono annotate, alla Sezione speciale del registro di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94- 97-98 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));
b) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI ) di cui all’allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, numero 14, del regolamento (UE) 702/2014;
d) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
5. Gli obiettivi degli interventi sono perseguiti attraverso la concessione di prestiti a tasso di interesse agevolato, costituiti con i contributi del PSR, del Fondo di rotazione e con l’intervento di risorse di intermediari finanziari privati, a copertura fino al 100% delle spese di investimento ammesse a finanziamento. I prestiti erogati con i contributi del PSR o del FdR hanno tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 80/1982, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 164/2017, dalle convenzioni stipulate tra amministratore del Fondo regionale e banche, ai sensi dell’articolo 2 della medesima legge regionale e dall’accordo di finanziamento.
6. I tassi di interesse dei finanziamenti agevolati sono inferiori ai corrispondenti tassi teorici di mercato individuati secondo la metodologia stabilita dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
7. L’Amministratore del Fondo che attua lo Strumento Finanziario adempie i relativi obblighi in conformità alla normativa applicabile e agisce con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di finanziamenti agevolati. Inoltre, l’Amministratore attua, gestisce, sorveglia e liquida gli investimenti erogati tramite le banche convenzionate in conformità al presente Accordo e al Piano aziendale di cui all’ articolo 2, in osservanza alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione tra le quali quelle relative agli aiuti di Stato. Di seguito sono riportate le principali attività di gestione e controllo dello Strumento Finanziario di cui è responsabile l’Amministratore del Fondo:
a) la predisposizione delle procedure (inclusa la pertinente documentazione e modulistica) inerenti il funzionamento dello Strumento Finanziario, comprese quelle riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;
b) i convenzionamenti con le banche erogatrici;
c) la verifica dei criteri di ricevibilità, ammissibilità e del merito delle istanze;
d) l’acquisizione dalle banche erogatrici convenzionate dei provvedimenti e degli atti di concessione o diniego di finanziamenti,
e) l’erogazione dei finanziamenti, per il tramite delle banche erogatrici e la relativa gestione contabile connessa;
f) la ricezione dalle banche erogatrici convenzionate della documentazione prodotta dai destinatari finali, inerente le spese effettivamente sostenute;
g) l’espletamento delle verifiche di gestione (amministrative e in loco);
h) l’adozione di sistemi di prevenzione, di rilevamento e di correzione di eventuali irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati anche attraverso le banche erogatrici;
i) la gestione finanziaria e contabile, connessa alla gestione delle risorse pubbliche trasferite;
j) l’assistenza e informazione ai potenziali destinatari finali anche attraverso le banche erogatrici e il rispetto degli obblighi regolamentari inerenti l’informazione e comunicazione;
k) la sorveglianza e il monitoraggio dei flussi di spesa compresa l’analisi periodica sull’attuazione delle Misure;
l) ogni ulteriore adempimento relativo alla gestione e controllo dello Strumento Finanziario sarà svolto nel rispetto delle prescrizioni contenute nei Regolamenti europei, nella normativa nazionale e nel PSR.
Articolo 2 - Il “Piano aziendale” per lo Strumento Finanziario
Ai fini dell’attuazione dello Strumento Finanziario è stato definito il “Piano aziendale” che costituisce parte integrante del presente Accordo (Allegato 1).
Articolo 3 - I risultati attesi dall’attuazione dello Strumento Finanziario
1. Lo Strumento Finanziario attuato attraverso il Fondo di rotazione è inquadrato all’interno della strategia di sviluppo territoriale e può portare benefici per l’intero settore agro-forestale regionale. Gli effetti trasversali positivi sono riconducibili a due aspetti: a) il miglioramento delle relazioni tra imprese, istituzioni e istituti di credito che può rappresentare un modello concertativo efficace rispetto al contesto recessivo in atto e replicabile anche in altri settori produttivi; b) il contributo al perseguimento delle Priorità per lo sviluppo rurale, quali l’aumento della competitività dell’agricoltura e della redditività delle aziende agricole e un’organizzazione più efficace della filiera.
Inoltre, gli interventi finanziati concorreranno al raggiungimento dei target degli indicatori finanziari, di output e di risultato utilizzati per le relative Sottomisure 4.1. e 4.2 e delle corrispondenti Priorità e Focus Area attuate mediante gli investimenti del Fondo.
2. Ulteriore risultato atteso è rappresentato dal trasferimento diretto del beneficio ai destinatari finali quantificabile come valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato per il periodo considerato. Per il calcolo di tale beneficio, il tasso ordinario è
determinato sulla base del tasso calcolato dalla Commissione europea sulla base della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione fra tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008 mentre Il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell’aiuto secondo la medesima comunicazione della Commissione.
3. Oltre ai risultati che potranno essere imputati in maniera diretta all’erogazione dei finanziamenti, è prevedibile che lo Strumento Finanziario possa incidere positivamente e indirettamente su altri obiettivi quali l’aumento della spesa in ricerca e innovazione, in quanto attività necessarie per ideare o individuare, se già esistenti sul mercato, nuove metodologie di produzione o prodotti/servizi innovativi.
1. L’Amministratore del Fondo assicura il controllo dell’attuazione degli investimenti finanziati attraverso un adeguato sistema di monitoraggio che consenta la raccolta di informazioni e dati al fine di garantire la sorveglianza degli interventi finanziati. Tale sistema, in particolare, dovrà restituire principalmente le informazioni necessarie alla quantificazione dei pertinenti indicatori del PSR e alla predisposizione della Relazione di Attuazione Annuale ai sensi dell’art. 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. In conformità con l’art. 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Amministratore del Fondo trasmette all’Autorità di Gestione entro il 10 aprile di ogni anno le seguenti principali informazioni sotto forma di una Relazione di Attuazione Annuale:
- una descrizione dello Strumento Finanziario e delle modalità di attuazione;
- l’importo complessivo del sostegno concesso ai destinatari finali;
- l’importo complessivo del sostegno effettivamente erogato agli stessi o a beneficio di questi;
- i costi di gestione sostenuti o le commissioni di gestione pagate per la Misura;
- i risultati dello Strumento Finanziario,
- gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del PSR allo Strumento Finanziario e delle risorse rimborsate;
- i progressi compiuti nel raggiungimento dell’effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo Strumento;
- la situazione di revoche e recuperi;
- ogni ulteriore informazione eventualmente richiesta ad hoc dall’Autorità di Gestione, ai fini della compilazione della presentazione della Relazione specifica sugli strumenti finanziari di cui all’art. 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in conformità al format previsto dall’allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014.
3. L’Amministratore del Fondo assicura la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo all’Autorità di Gestione nello svolgimento di ogni ulteriore obbligo informativo inerente lo Strumento Finanziario.
Articolo 5 - Requisiti in materia gestione, controllo e audit
1. Coerentemente con le previsioni di cui all’art. 9 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, lettera e), l’Amministratore del Fondo assicura i requisiti minimi per quanto riguarda la documentazione da conservare e da rendere disponibile all’Autorità di Gestione. Tali documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e alle condizioni di finanziamento comprendono almeno:
- i documenti relativi all'istituzione dello Strumento Finanziario;
- i documenti che individuano gli importi conferiti nello Strumento Finanziario dal PSR e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito del PSR e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli artt. 43 e 44 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- i documenti relativi al funzionamento dello Strumento Finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;
- i documenti attestanti la conformità agli artt. 43, 44 e 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- i documenti relativi all'uscita dallo Strumento Finanziario e alla sua liquidazione;
- i documenti relativi ai costi o alle commissioni di gestione;
- i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi;
- le liste di controllo e le relazioni sull’attuazione dello Strumento Finanziario;
- le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis;
- il presente Accordo di finanziamento;
- le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;
- le registrazioni dei flussi finanziari tra l’AdG e lo Strumento Finanziario, all'interno dello Strumento Finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali;
- le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del PSR erogato a favore del destinatario finale.
2. Secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del regolamento (UE) 480/2014, gli strumenti finanziari sono sottoposti ad audit nel corso dell’intero periodo di programmazione fino alla chiusura, sia nel quadro degli audit di sistema sia degli audit delle operazioni, in conformità all’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento 1303/2013, l’organismo responsabile degli audit dei PSR può condurre audit a livello di destinatari finali solo se si verifica una delle condizioni previste al comma 3, lettera a) o b), del medesimo articolo.
4. Ai sensi dell’art. 140 del Regolamento 1303/2013, l’Amministratore del Fondo si obbliga ad assicurare la disponibilità di tutti i documenti giustificativi per un periodo di 2 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell’operazione completata. I documenti vengono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate o su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
5. L’Amministratore del Fondo si impegna, inoltre, a gestire i fondi con una propria contabilità separata e con procedure informatizzate in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili.
1. L’Autorità di Xxxxxxxx trasferirà all’Amministratore del Fondo, su apposito conto corrente bancario, le somme stanziate quali contributi allo strumento finanziario in base a quanto stabilito dal PSR.
2. I contributi di cui al comma 1 saranno integrati, per un importo almeno pari a quello previsto dal PSR, con somme destinate allo stesso utilizzo di quello previsto dal PSR, derivanti dalla dotazione finanziaria propria del Fondo .
3. Ai sensi dell’art. 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 le applicazioni graduali per i pagamenti intermedi saranno effettuate per i contributi del PSR erogati allo Strumento Finanziario durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2 (il "periodo di ammissibilità"), vale a dire entro il 31 dicembre 2023, in ottemperanza alle seguenti condizioni:
a) l'importo del contributo del PSR erogato allo Strumento Finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25 % dell'importo complessivo dei contributi del Programma impegnati per lo Strumento Finanziario ai sensi del presente Accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento sopraindicato;
b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25
% dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che si prevede di erogare allo Strumento Finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), c) e d), entro il periodo di ammissibilità;
c) successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo;
i. per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60% dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), c) e d del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
ii. per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
d) ogni domanda di pagamento intermedio riguardante spese connesse a Strumenti Finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del Programma erogato allo Strumento Finanziario e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
e) alla chiusura del Programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 42 del Regolamento.
4. Ai fini della corretta gestione delle richieste di pagamento, l’Amministratore del Fondo si impegna ad inoltrare periodicamente all’Autorità di Gestione il riepilogo contenente i dati relativi ai destinatari finali, agli importi concessi, agli importi erogati e alle spese di gestione sostenute.
5. Inoltre, allo scopo di prevedere i flussi di opportunità di investimento, verranno comunicati i dati relativi alle domande ancora in istruttoria e alle domande già valutate ma non ancora concesse, con le relative previsioni di concessione ed erogazione.
Articolo 7 - Requisiti e procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate
1. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il sostegno dei fondi del PSR erogato allo Strumento Finanziario è investito a titolo temporaneo conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.
2. Gli eventuali interessi o altre plusvalenze generati vengono riaccreditati sul conto corrente di pertinenza delle Misure e reimpiegati prioritariamente per ulteriori investimenti o per la copertura dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello Strumento Finanziario.
3. L’Amministratore del Fondo garantisce il mantenimento di registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle eventuali altre plusvalenze.
1. L’Autorità di Xxxxxxxx riconosce all’Amministratore del Fondo le commissioni di gestione dello Strumento Finanziario, determinate secondo un prezzo concordato per i servizi resi, fondato su una metodologia di calcolo basata sulle prestazioni.
2. Le commissioni di gestione non devono superare i massimali definiti dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
3. L’ammontare massimo delle commissioni di gestione è convenuto tra le Parti nel modo seguente:
a) durante il periodo di ammissibilità:
i. una remunerazione di base, pari allo 0,5% annuo dei contributi del PSR versati allo Strumento Finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data della sottoscrizione del presente accordo fino al termine del periodo ammissibilità del programma o di rimborso dei contributi all’Autorità di Gestione a seconda di quale di questi due eventi si verifichi per primo;
ii. una remunerazione di performance, pari allo 1,0% l’anno dei contributi del PSR pagati ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di prestiti, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo Strumento Finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso del prestito, al termine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine di ammissibilità del Programma, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;
iii. nel limite massimo non superabile, pari all’8% dell’importo complessivo dei contributi del PSR versati allo Strumento Finanziario;
b) dopo il periodo di ammissibilità:
i. una remunerazione pari allo 1,0% annuo del totale delle risorse investite imputabili ai contributi del programma ed ancora da restituire allo Strumento Finanziario comprese le risorse imputabili ai contributi del programma reinvestite successivamente al periodo di ammissibilità.
4. Il pagamento delle commissioni di gestione è assicurato dalla dotazione dello strumento finanziario, mediante autorizzazione dell’Autorità di Gestione al prelievo dal Fondo, sulla base del documento analitico di performance del Fondo, che dia evidenza delle modalità di calcolo delle commissioni di gestione, con separata indicazione della parte di remunerazione di base e di performance.
Articolo 9 - Modalità di riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE
1. Ai sensi dell’Art. 44 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le risorse rimborsate allo Strumento Finanziario a fronte degli investimenti fino al termine del periodo di ammissibilità, sono reimpiegate per ulteriori investimenti, attraverso lo stesso Strumento Finanziario, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell’ambito della priorità e, se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e il pagamento delle commissioni di gestione dello Strumento Finanziario.
2. Le somme residuate a seguito della chiusura dell’operatività delle Misure saranno destinate, conformemente all’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e per un periodo di otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, nell’ambito dello Strumento Finanziario o, nel caso di loro disimpegno, in altri Strumenti Finanziari purché le condizioni di mercato dimostrino la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
1. In base all’andamento mensile ed all’analisi delle Misure effettuata almeno una volta all’anno, valutato l’andamento delle domande pervenute dai destinatari finali e quelle finanziate, si potrà procedere alla variazione della dotazione finanziaria del Fondo in base ai dati effettivamente riscontrati.
2. Qualora si riscontrasse uno scarso utilizzo della dotazione stimata per lo Strumento Finanziario, fatte salve eventuali variazioni delle regole di accesso alla Misura, si potrà rimodulare la dotazione complessiva destinando la parte sottratta ad altre iniziative ed in ogni caso in base alle regole di attuazione del PSR.
3. In considerazione della natura rotativa dello Strumento Finanziario, per effetto della quale il Fondo sarà continuamente rialimentato dal rimborso dei prestiti erogati, e della durata massima dei prestiti, il termine di liquidazione del Fondo è fissato al 31 dicembre 2051.
Articolo 11 - Condizioni di indipendenza del gestore dello Strumento Finanziario
1. L’Amministratore del Fondo svolgerà le attività elencate all’articolo 1 in autonomia gestionale ed organizzativa e assicura di essere dotato della necessaria capacità tecnico-organizzativa attestata dalla presenza di una struttura operativa stabile e adeguata che presidia costantemente la realizzazione e l'esecuzione delle attività a valere sullo Strumento Finanziario con l'impegno a mantenerla fino al termine delle attività.
2. L’Amministratore del Fondo assicura la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.
3. L’Autorità di Xxxxxxxx si impegna a fornire all’Amministratore del Fondo indirizzi, orientamenti e eventuali pareri attinenti le materie oggetto di affidamento.
Articolo 12 – Durata dell’Accordo
Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente accordo siano valide fino al 31/12/2051.
Il presente Accordo potrà essere revocato da parte dell’Autorità di Gestione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.
Xxxxx, approvato e sottoscritto,
Udine, lì ……………………..
Firme
Per l’Autorità di Gestione del PSR
Per l’Amministratore del Fondo di rotazione
ITER FINANZIAMENTO AGEVOLATO EROGATO DAL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE CON IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL PSR 2014/2020
L’iter operativo si articola nei seguenti passi, temporalmente conseguenti:
1) Presentazione alla Banca convenzionata prescelta dall’Impresa della domanda di concessione di un finanziamento agevolato a valere, in tutto o in parte, sulle disponibilità della sezione del Fondo riservata all’utilizzo del contributo finanziario del PSR 2014/2020.
2) Produzione alla Banca, da parte dell’Impresa,
• dei dati necessari a valutare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal Regolamento regionale n 0164/Pres. del 14 luglio 2017 e la corrispondenza della tipologia di investimento da finanziare con quelle previste dal medesimo Regolamento regionale (dati del richiedente, dati aziendali relativi alle dimensioni dell’impresa e all’investimento, compresi l’ubicazione, le caratteristiche, le date di inizio e fine ed i preventivi di costo dell’investimento, analitica descrizione e quantificazione del capitale circolante oggetto della richiesta di finanziamento, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento regionale, nonché ogni altra documentazione ritenuta dalla Banca necessaria e finalizzata all’erogazione dei finanziamenti));
• dei dati necessari per qualificare la fascia di merito creditizio dell’Impresa ai fini del calcolo dell’aiuto di cui beneficia.
Tale produzione può avvenire anche a mezzo di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deputata a rappresentare tali dati e per la quale l’Amministratore del Fondo e la Banca mettono a disposizione dell’Impresa, a titolo indicativo, un modello.
3) Individuazione, da parte della Banca, della Fascia di valutazione del merito creditizio per il calcolo dell’aiuto attribuibile all’Impresa.
4) Verifica, da parte della Banca, della domanda di concessione del finanziamento relativamente· alla presenza del merito creditizio, secondo le proprie modalità di valutazione.
Diversamente, l’iter operativo si interrompe.
5) Assunzione, da parte della Banca, della delibera di concessione del finanziamento.
6) Presentazione all’Amministratore del Fondo, da parte della Banca:
• della domanda di concessione del finanziamento presentata dall’impresa;
• della nota con cui la Banca evidenzia la Fascia di merito creditizia in cui l’Impresa è qualificata, ai fini del calcolo dell’aiuto di cui beneficia e il livello di garanzie che assistono il finanziamento agevolato.
7) Esame, da parte dell’Amministratore del Fondo, della documentazione ricevuta. In caso di mancata presenza dei documenti richiesti, l’iter operativo si interrompe.
8) Assunzione, da parte dell’Amministratore del Fondo, del provvedimento di anticipazione, a favore della Banca, della provvista da utilizzarsi per l’erogazione, in tutto o in parte, del finanziamento agevolato. Il processo di concessione dell’agevolazione, che ha avvio con l’assunzione da parte della Banca della delibera di concessione del finanziamento, si integra con l’assunzione da parte dell’Amministratore del Fondo del proprio provvedimento di anticipazione alla Banca della provvista.
9) Erogazione del finanziamento. Il contratto di finanziamento deve riportare una specifica dichiarazione dell’impresa attestante che la stessa ha conoscenza che il finanziamento è erogato con l’utilizzo del contributo del PSR 2014/2020 ai sensi del Regolamento regionale n. 0164/Pres. del 14 luglio 2017.
10) Invio all’Amministratore del Fondo, da parte della Banca, ad avvenuta erogazione finale del finanziamento, dei seguenti documenti:
• comunicazione di avvenuta erogazione del finanziamento agevolato;
• copia del contratto di finanziamento agevolato;
• documentazione prodotta dall’impresa inerente le spese effettivamente sostenute e finanziate.
11) Calcolo, da parte dell’Amministratore del Fondo, dell’aiuto di cui beneficia l’Impresa. Tale calcolo è effettuato con riferimento:
• al momento dell’erogazione del finanziamento agevolato, di cui al precedente Paragrafo 9);
• all’importo del finanziamento agevolato effettivamente erogato all’impresa, di cui al precedente Paragrafo 9).
EFFETTO LEVA DELLO STRUMENTO FINANZIARI O”FONDO DI ROTAZIONE”
L’effetto leva dello strumento finanziario costituito dal Fondo di rotazione in agricoltura è determinato dalla combinazione di quattro fattori:
aiuto concesso alle imprese finanziate;
quota di capitale bancario nella provvista del finanziamento; costo delle garanzie costituite per i finanziamenti;
reimpiego delle risorse (effetto rotativo) nel periodo considerato
L’aiuto
La Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) stabilisce che l’aiuto contenuto nei finanziamenti è calcolato come differenza tra il tasso teorico di mercato individuato sommando ad un tasso base stabilito dalla Commissione un margine determinato prendendo in considerazione la categoria di rating dell’impresa beneficiaria e la qualità delle garanzie dalla stessa costituite per il medesimo finanziamento.
Margini relativi ai prestiti in punti base (Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)) | |||
Categoria di rating | Costituzione di garanzie | ||
Elevata | Normale | Bassa | |
Ottimo | 60 | 75 | 100 |
Buono | 75 | 100 | 220 |
Soddisfacente | 100 | 220 | 400 |
Scarso | 220 | 400 | 650 |
Negativo | 400 | 650 | 1000 |
Per ciascun finanziamento agevolato erogato con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura, la Banca convenzionata comunica all’Amministrazione regionale, ai soli fini del calcolo dell’aiuto in esso contenuto, a quale delle seguenti categorie di rating è riconducibile l’impresa beneficiaria:
□ CATEGORIA 1 (OTTIMO)
□ CATEGORIA 2 (BUONO)
□ CATEGORIA 3 (SODDISFACENTE)
□ CATEGORIA 4 (SCARSO)
La Banca comunica inoltre che il livello delle garanzie offerte è:
□ ELEVATO
□ NORMALE
□ BASSO
Ipotizzando ai fini della quantificazione dell’effetto leva che, relativamente a questi aspetti, lo standard operativo possa essere identificato nelle casistiche con
• rating buono e garanzia normale o rating soddisfacente e garanzia elevata, (il margine relativo ai punti base che si determina è pari a 100);
• rating buono e garanzia bassa o rating soddisfacente e garanzia normale, (il margine relativo ai punti base che si determina è pari a 220).
Attualmente il tasso base stabilito dalla Commissione ha un valore negativo pari a -0,15.
Per poter calcolare l’aiuto l’altro dato necessario è quello della durata dei finanziamenti. Ipotizzando una ripartizione equa dei finanziamenti erogati tra le durate di 5, 10, 15 e 20 anni possiamo individuare una durata media di 13 anni.
Il calcolo dell’aiuto indica che lo stesso in termini percentuali è pari al 6% nel caso di applicazione del margine relativo ai punti base pari a 100 ed è uguale al 14% se il margine applicato è pari a 220.
La media tra i due valori ci indica un percentuale di aiuto pari al 10%.
Quota di capitale bancario
I finanziamenti possono essere erogati unicamente con il capitale del Fondo o con il concorso del capitale bancario (delle banche convenzionate) nei termini di una percentuale che può arrivare al 50%.
Possiamo ipotizzare a questo proposito che i finanziamenti cofinanziati al 50% saranno pari al 10% del totale.
Costo delle garanzie
Il rischio creditizio dei finanziamenti è totalmente a carico delle banche alle quali spetta in esclusiva la valutazione del merito creditizio delle imprese. Il costo delle garanzie, negoziato tra le imprese finanziate e la banca, è totalmente a carico delle imprese ed è stimabile nella percentuale del 10%.
Reimpiego delle risorse
Il reimpiego delle risorse è espresso dall’effetto rotativo dello strumento finanziario. Considerato un periodo di operatività di 5 anni e confermando un ammortamento medio dei finanziamenti di 13 anni, si può ipotizzare un reimpiego delle risorse pari al 50%.
.
CALCOLO DELL’EFFETTO LEVA PER 1.000.000 DI CONTRIBUTO FEASR
1.000.000 X 10 (aiuto) = 10.000.000 + 5.000.000 (reimpieghi) = 15.000.000 + 100.000 + 50.000 (cofinanziamento banche su contributo utilizzato e reimpieghi) = 15.150.000 + 100.000 + 50.000 (costo garanzie su contributo utilizzato e reimpieghi) = 15.300.000
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE