CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso mediante Buoni pasto in forma elettronica al personale dipendente del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua FonARCom – CIG 9386168EDA
INDICE
1. PREMESSA 3
2. PRESENTAZIONE DEL FONDO FONARCOM 3
3. OGGETTO DELL’APPALTO 3
4. VALORE DELL’APPALTO E QUANTITATIVO DI FORNITURA 3
5. DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA 4
6. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI BUONI PASTO 4
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 5
8. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI 6
8.1. Numero minimo e ubicazione degli Esercizi convenzionati 7
8.2. Integrazione e sostituzione degli Esercizi 8
8.3. Termine per l’attivazione delle convenzioni con gli Esercizi 9
8.4. Ulteriori obblighi in capo all'Aggiudicatario 9
9. MODALITA’ DI APPROVVIGIONAMENTO DEI BUONI PASTO 9
10. CARATTERISTICHE E TERMINI DI CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTRONICHE 10
11. RESPONSABILE DEL SERVIZIO 10
12. PENALI CONTRATTUALI 10
12.1. Difformità nella consegna e ricarica delle card 10
12.2. Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto 11
12.3. Servizi prestati in modo difforme da quanto previsto nel presente capitolato 11
12.4. Difformità relative al convenzionamento 11
12.5. Difformità riscontrate in fase di controllo 11
13. RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI 12
14. MODALITÀ DI PAGAMENTO 12
15. SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 12
16. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 13
17. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 14
18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 15
19. CONTROVERSIE 15
20. NORME GENERALI 15
1. PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico è relativo all’affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso mediante la fornitura di Buoni pasto elettronici per i dipendenti FonARCom.
Tali servizi dovranno essere erogati nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel presente Capitolato Tecnico e con lo svolgimento di tutte le attività minime previste e descritte nei paragrafi successivi.
2. PRESENTAZIONE DEL FONDO FONARCOM
FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale che finanzia la formazione continua dei lavoratori e dei dirigenti delle imprese italiane.
Costituito nel 2005 da CIFA e CONFSAL e presente nelle sedi di Roma, Milano e Palermo, offre alle aziende l’opportunità di realizzare piani formativi a vantaggio dello sviluppo aziendale e delle risorse umane utilizzando il versamento INPS dello 0,30% delle retribuzioni soggette all’obbligo contributivo.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato Tecnico (di seguito anche “CT” o “Capitolato”) ha ad oggetto la disciplina dell’affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso mediante Buoni pasto elettronici, del valore nominale pari a euro 8,00 (otto/00), da erogarsi in favore degli attuali n. 50 dipendenti FonARCom (di seguito anche Stazione Appaltante, “S.A.” o Fondo), per un massimo stimato di n. 58 fruitori giornalieri nel periodo contrattuale indicato al successivo art. 5.
Il Valore nominale del Buono pasto rappresenta l’importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.
Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente CT, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate oltre che dal presente Capitolato, anche dal Disciplinare di gara.
L’erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di Esercizi convenzionati con la ditta aggiudicataria (di seguito anche “Fornitore”, “Appaltatore”, “Aggiudicatario” o “Operatore economico”) dietro presentazione di Buoni pasto erogati in formato elettronico.
Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati sono quelle riportate nel presente Capitolato all’art. 8.
Si precisa che le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione della gara in oggetto.
4. VALORE DELL’APPALTO E QUANTITATIVO DI FORNITURA
Il valore massimo stimato della fornitura dei Buoni pasto oggetto della presente procedura ammonta complessivamente a ca. 13.400 Buoni/anno.
Tale fabbisogno è puramente indicativo e potrà variare in base alle effettive esigenze del Fondo e il Fornitore è tenuto ad adeguarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni.
A fronte di eventuali richieste in diminuzione della fornitura l’Aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.
I quantitativi di Buoni pasto in fornitura saranno calcolati dividendo l’importo di fornitura pari a euro 428.800,00 IVA esclusa, per il valore aggiudicato del singolo Buono pasto.
A titolo puramente esemplificativo, si ipotizzino i seguenti elementi:
❖ valore nominale del Buono pasto pari a euro 8,00 per n. 58 dipendenti FonARCom;
❖ sconto offerto dal Fornitore pari al 10%;
❖ numero di Buoni pasto che FonARCom vuole acquistare complessivamente pari a ca. 53.600 Buoni pasto.
Pertanto il calcolo dell’importo della fornitura (IVA esclusa) sarà:
❖ valore aggiudicato (valore nominale – sconto): 8,00 – 10% = euro 7,20. Tale valore, in caso di cifre decimali, dovrà essere arrotondato alla seconda cifra decimale (es. euro 7,055, diverrà euro 7,06);
❖ importo della fornitura (numero di Buoni pasto x valore aggiudicato): 53.600 x 7,20 (Valore aggiudicato arrotondato) = euro 385.920,00.
In sede di fatturazione il Fornitore, all’importo della fornitura determinato, applicherà l’IVA ai sensi di legge.
5. DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
La durata del contratto di fornitura viene ricompresa in un periodo di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dal giorno successivo a quello della stipula del contratto.
FonARCom si riserva, allo scadere del contratto, di prorogare l’affidamento alle medesime condizioni contrattuali, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.
6. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI BUONI PASTO
Come noto, per "Buono pasto" si intende il documento di legittimazione che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002, C.C., il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi “prestazione in denaro".
I Buoni pasto:
❖ consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore nominale del Buono pasto;
❖ non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
❖ sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore nominale.
Il sistema di gestione del servizio elettronico dovrà consentire la tracciabilità in tutte le sue fasi di utilizzo consentendo l’identificazione dei seguenti dati:
❖ codice circuito e numero di carta;
❖ la ragione sociale e il codice fiscale della Società di emissione;
❖ il valore nominale espresso in valuta corrente;
❖ il termine temporale di utilizzo;
❖ la data di utilizzo del Buono pasto e i dati identificativi dell’Esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato, sono associati al Buono pasto in fase di utilizzo;
❖ l’obbligo di firma del titolare del Buono pasto è assolto associando nei dati del Buono pasto, memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso.
La Società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del Buono pasto.
I Buoni pasto comportano l’obbligo da parte del beneficiario di regolare in contanti o con bancomat/carta di credito o altre forme di smart payment l’eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.
La tessera magnetica rappresentante i “Buoni pasto" oggetto della presente fornitura dovrà possedere caratteristiche tali da distinguerla in maniera univoca e consentirne il facile riconoscimento all’esercente, pertanto la tessera magnetica dovrà riportare logo e nominativo “FonARCom”, oltre nome e cognome del dipendente.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti all’art. 10 del Disciplinare di gara; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
I Consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’art. 353 del c.p.. È altresì vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile (art. 48, comma 7, D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). In caso di partecipazione in forma di costituenda Associazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In questa circostanza l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
I partecipanti al raggruppamento dovranno specificare le quote di esecuzione del servizio che saranno svolti da ciascun soggetto.
Per i concorrenti aventi idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 45, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ciascuna delle imprese raggruppate e/o raggruppande, consorziate e/o consorziande, aderenti al contratto di rete, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
8. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI
Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di Esercizi convenzionati. Più precisamente, il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione del personale FonARCom una rete di Esercizi (ristoranti, trattorie, self service, bar, alimentari, supermercati, etc.), presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono pasto, di generi alimentari (v. All. D, Disciplinare di gara).
Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto deve essere erogato, ferma la necessità del possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'Esercizio, dagli Esercizi che svolgono le seguenti attività:
❖ le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli Esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122;
❖ le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli Esercizi di cui alle lettere
c) d), e) e h) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.
Tali Esercizi dovranno avere caratteristiche tali da garantire un’adeguata ricettività e dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l’indicazione di accettazione del Buoni pasto presso l’Esercizio).
Il Fornitore, inoltre, dovrà garantire la “spendibilità” dei Buoni pasto, per l’intera durata del contratto, presso un numero non inferiore agli Esercizi convenzionati indicati a FonARCom al momento della stipula del contratto.
Eventuali interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente comunicate.
In nessun caso l’Appaltatore e gli Esercizi con esso convenzionati possono assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del Buono pasto, ne possono rifiutarsi di erogare il servizio nemmeno in caso di eccessivo affollamento del locale, pena la risoluzione del contratto.
L’Appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni indicate nel presente Capitolato Tecnico da parte degli Esercizi con esso convenzionati.
A tal fine l’Operatore economico Aggiudicatario dovrà fornire l’elenco autocertificato, ai sensi della normativa vigente, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, degli Esercizi commerciali con i quali ha stipulato i contratti di convenzione/affiliazione con l’indicazione della ragione/denominazione sociale dell’esercente, indirizzo, comune di appartenenza, tipologia, numero telefonico, orari di apertura e giorno di chiusura.
In caso di R.T.I. gli Esercizi indicati negli elenchi dovranno essere convenzionati da tutte le aziende facenti parte della R.T.I..
Oltre ai controlli nella fase precedente alla sottoscrizione del contratto, la S.A. procederà ad analoghi controlli da effettuarsi in corso di esecuzione dello stesso, che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno consistere nella verifica circa l'esistenza e le caratteristiche degli esercenti, nonché il rispetto delle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara.
Gli accordi stipulati tra le Società di emissione dei Buoni pasto ed i titolari degli Esercizi convenzionati debbono contenere le prescrizioni previste dall’art. 144 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e potranno essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.
Il Fornitore garantisce che gli Esercizi convenzionati, nell’ambito dell’espletamento del servizio, siano in regola con la normativa di riferimento per l’attività svolta con particolare riguardo a quella igienico-sanitaria. Pertanto, solleva FonARCom da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dagli aventi diritto all’utilizzo dei Buoni pasto.
FonARCom non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e il Fornitore si impegna a tenere il Fondo esonerato ed indenne da ogni pretesa.
Il Fornitore è tenuto ad assicurare che gli Esercizi convenzionati non pongano alcun vincolo, se non quello relativo all’acquisto di generi alimentari pronti per il consumo immediato, per la spendibilità dei Buoni per un importo pari al valore nominale del Buono stesso.
FonARCom, all’eventuale verificarsi della situazione di cui sopra (apposizione di vincoli su generi alimentari pronti per il consumo immediato da parte degli Esercizi convenzionati), su segnalazione degli utenti ovvero a seguito di verifiche effettuate, provvederà ad informare il fornitore che è tenuto alle opportune verifiche nonché ad intraprendere le opportune azioni consequenziali (es. revoca convenzione, etc.).
FonARCom è manlevata da qualsiasi pretesa da parte dell’esercente e l’utilizzo dei Buoni pasto non può dare luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti del Fondo.
Il Fornitore deve garantire che i Buoni pasto comportano l’obbligo da parte del titolare di regolare (in contanti o con bancomat/carta di credito o altre forme di smart payment) l’eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.
8.1. Numero minimo e ubicazione degli Esercizi convenzionati
Il concorrente dovrà garantire la spendibilità dei Buoni pasto forniti presso gli Esercizi convenzionati indicati in sede di offerta.
Il concorrente dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, di avere convenzioni attive al momento della presentazione dell’offerta, ovvero di impegnarsi ad attivare in conformità con le tempistiche e modalità indicate ai art. 8.1 e 8.3 del presente CT, un numero minimo di esercenti convenzionati, così ripartiti:
a) almeno n. 20 Esercizi convenzionati entro la distanza non superiore a 500 metri dalla sede nazionale FonARCom (Salita di San Xxxxxx da Xxxxxxxxx, 1/B, 00187, Roma), calcolata secondo il tragitto più breve percorribile a piedi;
b) almeno n. 10 Esercizi convenzionati entro la distanza non superiore a 500 metri dalla sede territoriale XxxXXXxx (Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000, Xxxxxx), calcolata secondo il tragitto più breve percorribile a piedi;
c) almeno n. 10 Esercizi convenzionati entro la distanza non superiore a 500 metri dalla sede territoriale FonARCom (Via Xxxxxxx Xxxxxxx, 55, 90139, Palermo), calcolata secondo il tragitto più breve percorribile a piedi.
Per garantire la più ampia possibilità di partecipazione ad ogni singolo Operatore economico e, contestualmente, assicurare il pieno rispetto dei principi posti a fondamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica ivi da intendersi integralmente richiamati, la S.A. ritiene ammissibile la ricezione di offerte tecniche attestanti numeri di Esercizi convenzionati inferiori rispetto ai numeri minimi richiesti (v. Disciplinare di gara), purché l’Operatore economico (aggiudicatario) sia in grado di dimostrare l’avvenuto convenzionamento nella misura pari al 100% dei numeri minimi richiesti da questa S.A. alla data di stipula del contratto.
Il Fornitore deve definire e consegnare l’elenco autocertificato degli Esercizi convenzionati entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione e
rendere fruibili - anche mediante piattaforma telematica, ad esempio attraverso pubblicazioni sulla homepage del proprio sito internet e/o applicativo per smartphone - da parte degli utenti gli aggiornamenti, con evidenza delle disdette ed eventuali integrazioni; differentemente, non sarà possibile procedere alla stipula del contratto.
Il Fornitore potrà garantire, in sede di offerta, la spendibilità dei Buoni pasto dallo stesso emessi anche presso un maggiore numero di Esercizi, rispetto a quanto sopra indicato, già convenzionati o da convenzionare.
Gli ulteriori Esercizi rispetto a quelli richiesti come requisito minimo di partecipazione con i quali il concorrente si impegna in sede di gara ad attivare convenzioni ovvero con i quali il concorrente ha già convenzioni attive, dovranno avere ubicazione nei Comuni all’interno dei quali si trovano le sedi FonARCom.
L’Appaltatore dovrà garantire altresì il convenzionamento di ulteriori Esercizi nel territorio dello Stato italiano ove si manifesti, successivamente alla stipula del contratto e per ragioni non allo stato preventivabili né prevedibili, tale esigenza per FonARCom.
La S.A. potrà, durante l’esecuzione del contratto, effettuare controlli a campione presso gli Esercizi convenzionati al fine di verificare il mantenimento in essere della convenzione ed il rispetto delle condizioni contrattuali (entità dello sconto applicato agli esercenti, termini di pagamento agli esercenti) dichiarate in sede di offerta dalla Società emittente.
8.2. Integrazione e sostituzione degli Esercizi
Il numero complessivo di Esercizi dichiarato e offerto in sede di gara, per tutta la durata del rapporto contrattuale potrà variare solo in aumento e non potrà in alcun modo essere ridotto.
La S.A., per motivate e comprovate esigenze operative, assume la facoltà di richiedere il convenzionamento di ulteriori Esercizi commerciali rispetto al numero massimo di Esercizi prodotto dall’Operatore economico, con possibilità di estendere le convenzioni anche ad Esercizi ubicati in altre e diverse località rispetto quelle previste nel presente Capitolato.
In tale circostanza il fornitore, ricevuta la richiesta motivata di cui sopra, ha l’obbligo di ottemperare a detto convenzionamento, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità attestata in una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare a FonARCom tali disdette, inviando le relative copie e comunicando al Fondo l’eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli Esercizi, provvedendo, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti Esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico e dal disciplinare di gara, garantendo le stesse condizioni contrattuali. La ditta aggiudicataria dovrà sostituire tali Esercizi, dandone idonea comunicazione a FonARCom entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della disdetta, con altri Esercizi nelle immediate vicinanze.
La ditta aggiudicataria deve fornire ogni sei mesi e ogni volta che FonARCom ne faccia richiesta, l’elenco aggiornato degli Esercizi convenzionati in formato elettronico. FonARCom si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite dagli Esercizi di ristorazione convenzionati e in caso di inadempimenti relativi all’applicazione del contratto procederà a formale specifica contestazione alla ditta appaltatrice.
Ai fruitori del servizio in oggetto dovrà essere assicurata, in ogni momento e per l’intera durata del contratto, la possibilità di prendere visione nonché avere tempestiva contezza di eventuali modifiche e/o aggiornamenti sulla composizione dell’elenco degli Esercizi convenzionati (es. mediante applicazione per smartphone o pubblicazioni sul proprio sito internet).
8.3. Termine per l’attivazione delle convenzioni con gli Esercizi
L’Aggiudicatario dovrà convenzionarsi con tutti gli Esercizi indicati in sede di gara, oltre a quelli per cui è stata dichiarata la convenzione in essere, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, facendo pervenire a FonARCom copia della documentazione richiesta.
8.4. Ulteriori obblighi in capo all'Aggiudicatario
Lo sconto massimo sul valore nominale dei “Buoni pasto” non inciderà sul valore del Buono, in quanto la S.A., le Società di emissione e gli Esercizi convenzionati sono tenuti, ai sensi dell’art. 144 del D. lgs. n. 50/2016 s.m.i., ad assicurare l’utilizzabilità del Buono pasto per l’intero valore nominale.
L’Aggiudicatario si obbliga a garantire, per tutta la durata del contratto nonché ad identicità di condizioni proposte in sede di offerta, la fornitura dei Buoni pasto anche per ulteriori dipendenti che vengano assunti successivamente all’indizione della presente gara.
Qualora, a seguito di Leggi, Regolamenti e/o accordi sindacali, il valore nominale del Buono venisse modificato, lo sconto in percentuale offerto rispetto al valore nominale dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito.
Il servizio non potrà essere interrotto per alcuna ragione.
Il Fornitore non può sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la S.A., pena la risoluzione del contratto (v. art. 15).
Il personale addetto al servizio appaltato dovrà essere regolarmente assunto alle dipendenze del Fornitore.
Il Fornitore si obbliga a garantire l’applicazione della disciplina del personale assunto alle proprie dipendenze, al quale dovrà applicare condizioni non inferiori a quelle previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle imprese esercenti i servizi oggetto del presente capitolato, nonché a quelle previste dagli accordi regionali o provinciali.
Per quanto attiene la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità rimane a carico del Fornitore. Al riguardo, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il Fornitore provvede, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che derivano dall’esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. MODALITA’ DI APPROVVIGIONAMENTO DEI BUONI PASTO
I costi relativi al caricamento dei Buoni pasto sono a totale carico dell’Operatore economico Aggiudicatario.
La S.A. provvederà a ordinare, mensilmente, o al bisogno, in caso di necessità, la quantità dei Buoni pasto occorrente avvalendosi del portale dell’Appaltatore al fine di adempiere all’approvvigionamento in forma elettronica.
I Buoni pasto dovranno essere caricati sulla card di ciascun dipendente entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. ln caso di ritardo della ricarica verranno applicate le penalità previste nel presente CT al art. 12.1, lett. b).
La S.A. non risponderà delle ricariche avvenute a fronte di ordinazioni da parte di estranei o effettuate al di fuori della modalità prevista.
L’Operatore economico dovrà:
❖ predisporre un idoneo programma o una piattaforma internet per la gestione automatizzata degli ordini e dei report sugli utilizzi dei Buoni pasto elettronici effettivamente spettanti o utilizzati da ogni dipendente in funzione degli accordi fra il personale dipendente e la S.A.;
❖ ricaricare a distanza a mezzo di software il numero dei Buoni pasto elettronici richiesti e comunicarlo all’ufficio del personale di FonARCom;
❖ convertire la scadenza dei Buoni pasto elettronici scaduti in Buoni validi secondo una procedura e nei tempi comunicati precedentemente in fase di attivazione.
10. CARATTERISTICHE E TERMINI DI CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTRONICHE – ABILITAZIONE /DISABILITAZIONE
1. L’Operatore economico deve fornire alla S.A. le tessere elettroniche da utilizzare da parte del personale dipendente entro 30 giorni consecutivi di calendario dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.
2. Le tessere elettroniche dovranno essere personalizzate con i dati identificativi dei dipendenti.
3. In caso di furto o smarrimento della tessera elettronica, segnalato da un dipendente, la S.A. ne darà comunicazione alla ditta aggiudicataria che provvederà a disabilitarla immediatamente (al massimo, entro n. 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione) e a darne conferma tramite PEC.
4. Per il controllo dell’utilizzo dei badge verrà utilizzato un servizio WEB, che dovrà essere reso fruibile a FonARCom entro 30 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, dove l’Operatore economico mette a disposizione della S.A., tramite autenticazione univoca, un ambiente WEB esterno dove risiedono i dati e da dove è possibile consultare e/o scaricare i vari tracciati record. Tale soluzione sarà fruibile anche da postazioni remote.
11. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per la gestione di tutti i servizi a supporto della fornitura, l’Operatore economico, all’atto della stipula del Contratto, avrà l’obbligo di nominare un Responsabile del Servizio che dovrà:
❖ garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
❖ gestire gli eventuali reclami/disservizi.
In caso di sua sostituzione l’Operatore economico dovrà darne tempestivamente comunicazione.
12. PENALI CONTRATTUALI
12.1. Difformità nella consegna e ricarica delle card
a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card, indicati all’art.10.1 del presente CT, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a euro 300,00 (trecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
b) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ricarica dei Buoni pasto come indicati nell’art.9 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’importo indicato nella richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
c) Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall’Amministrazione nella Richiesta di Approvvigionamento (cfr. art. 9 del presente CT), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a euro 200,00 (duecento/00), salvo il risarcimento del
maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata da FonARCom e fino alla risoluzione della predetta difformità.
12.2. Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto
Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui al art. 9, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla S.A. una penale pari al 10% dell’importo dei Buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.
12.3. Servizi prestati in modo difforme da quanto previsto nel presente capitolato
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel art. 10.4 per l’attivazione di un sito internet per la gestione elettronica delle Richieste di Approvvigionamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a FonARCom una penale pari a euro 100,00 (cento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
12.4. Difformità relative al convenzionamento
a) Per ogni Esercizio in meno rispetto al numero degli Esercizi convenzionati risultante nell’ultima versione degli elenchi inviati alla S.A. e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli Esercizio/i mancante/i rispetto al numero minimo richiesto (v. All. D, Disciplinare di gara), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla S.A. una penale pari a euro 500,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
b) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati all’art. 8.2 per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a FonARCom una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
12.5. Difformità riscontrate in fase di controllo
a) Nel caso in cui, l’esito dei controlli effettuati sugli Esercizi convenzionati evidenzi una difformità agli standard definiti al art. 8.1 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a FonARCom la seguente penale:
Tipologia di carenza | Penale (euro) | |
A | Non esistenza dell’Esercizio all’indirizzo definito negli Elenchi | 10.000,00 |
B | Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono pasto |
b) In caso di mancata accettazione del Buono pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a FonARCom una penale pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
c) Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall’Organismo di controllo emerga una non conformità per il mancato rispetto degli impegni presi in fase di gara e relativi al rispetto della percentuale di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a FonARCom la seguente penale:
Tipologia di carenza | Penale (euro) | |
A | Mancato rispetto della percentuale di Commissione dichiarata in offerta | 10.000,00 |
B | Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta |
d) Nel caso in cui, all’esito dei controlli effettuati relativi alla disponibilità del progetto tecnico offerto in sede di gara si evidenzi una non conformità rispetto alle caratteristiche offerte in gara, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a FonARCom una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00).
La penale verrà irrogata dopo la contestazione dell’addebito e le successive controdeduzioni della ditta aggiudicataria che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione.
Le penali saranno riscosse mediante prelievo sulle fatturazioni emesse dalla ditta esecutrice del servizio.
13. RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI
Il Fornitore dovrà prevedere nel calendario dei pagamenti degli Esercizi convenzionati almeno due date di consegna delle fatture al mese.
A partire da tali date, successive alla consegna delle fatture da parte degli Esercizi al Fornitore, saranno calcolati i termini entro cui il fornitore dovrà procedere al pagamento in favore degli esercenti.
A tal fine, il Fornitore dovrà provvedere al pagamento dei corrispettivi di cui alle suddette fatture entro e non oltre 30 giorni dalle suddette date.
14. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da FonARCom sulla base delle fatture elettroniche emesse dall’Aggiudicatario, dopo l’acquisizione del DURC in corso di validità e previa verifica ed approvazione dei documenti e dei relativi prodotti consegnati, per l’approvazione, dall’Aggiudicatario.
15. SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Le disposizioni relative alla sospensione del contratto di cui all’art. 107, D. lgs. n. 50/2016, si applicano, in quanto compatibili, al presente servizio.
FonARCom procederà alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dall’art. 108, c. 2, D. lgs. n. 50/2016, anche qualora accerti i seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione del servizio;
b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio;
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto.
In particolare, FonARCom si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., con lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC e di rivolgersi ad altre imprese del settore, ponendo a carico del fornitore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:
❖ l’eventuale sanzione di una seconda penale applicata nell’arco di un semestre, ovvero, l’eventuale sanzione di una terza penale applicata durante l’intero periodo di vigenza del contratto (v. art. 12), consentirà a FonARCom la risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa), incamerando altresì l’intero importo della cauzione, a titolo di risarcimento forfettario dei danni;
❖ sospensione unilaterale del servizio da parte del Fornitore;
❖ mancata osservanza della normativa riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
❖ nel caso di inadempimento di notevole rilievo e gravità che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
❖ l’accertamento del mancato rispetto dei numeri minimi di Esercizi convenzionati richiesti consentirà a FonARCom la risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa), incamerando altresì l’intero importo della cauzione, a titolo di risarcimento forfettario dei danni;
❖ per accertata scadente qualità del servizio reso rispetto agli standard indicati nel presente CT e/o quelli offerti;
❖ qualora i servizi fossero condotti con grave negligenza, in misura tale da pregiudicare l’efficiente esecuzione contrattuale;
❖ qualora venissero riscontrati reiterati rifiuti all’accettazione delle card personali da parte degli Esercizi indicati come convenzionati;
❖ qualora a seguito dei controlli effettuati risultasse un numero di non conformità degli Esercizi convenzionati minimi complessivamente richiesti superiore al:
a) 3% entro il primo anno dall’attivazione del servizio;
b) 5% dalla fine del primo anno sino alla conclusione del servizio.
Per non conformità si intende l’interruzione della convenzione o la modifica dei termini della stessa in senso peggiorativo per l’esercente convenzionato (aumento dei termini di pagamento o riduzione dell’entità del rimborso).
In ogni caso è fatto salvo il diritto di FonARCom di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Il contratto potrà altresì essere risolto, senza che il Fornitore possa avanzare pretese di alcun genere, con preavviso scritto a mezzo PEC ovvero via raccomandata A/R con n. 3 mesi di anticipo, qualora il servizio oggetto del presente appalto risultasse affidato a seguito dell’espletamento di una procedura centralizzata a condizioni qualitative, quantitative ed economiche maggiormente vantaggiose rispetto a quelle dell’aggiudicazione, fatta salva la disponibilità dell’Appaltatore all’adeguamento a dette condizioni.
FonARCom potrà recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo delle forniture non eseguite.
16. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i Buoni pasto elettronici effettivamente consegnati, pertanto il pagamento avverrà all’ordine.
La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.
Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG).
Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia.
L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.
17. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106, D. lgs. n. 50/2016.
Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.
Il Responsabile Unico del Procedimento autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire.
Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento specifico di FonARCom, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica.
La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite del 10% del valore del contratto iniziale.
I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della fornitura.
Il procedimento di revisione in favore del Fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.
La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura.
Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT.
La revisione del prezzo in favore di FonARCom sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici.
Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo.
18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Risulta vietata ogni cessione totale o parziale del servizio appaltato, sotto pena della perdita della cauzione definitiva a titolo di penale e possibilità per FonARCom di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
19. CONTROVERSIE
Nel caso di controversie insorte fra le parti nel corso dell’esecuzione del contratto, sarà esperita preliminarmente la via della definizione bonaria della questione.
Nel caso di deferimento della questione al Giudice Ordinario, sarà competente il Foro di Roma.
20. NORME GENERALI
Per quanto non regolamentato dal presente Capitolato, si richiamano le norme in materia di appalti pubblici e le disposizioni del codice civile, in particolare quelle regolanti l’esecuzione e la risoluzione del contratto.