DISCIPLINARE DI GARA
Consiglio Nazionale Forense
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
(CIG: 9559677F02)
1. PREMESSA
Il Consiglio Nazionale Forense (di seguito anche CNF), Ente pubblico non economico ed ente di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura italiana, in attuazione all’obbligo assicurativo previsto dalla Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dal DM 22 settembre 2016, intende affidare a un Broker iscritto al Registro Unico di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e smi il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, relativamente alle polizze convenzionate, a libera adesione dai beneficiari, stipulate e da stipularsi, compresa la gestione dei sinistri:
• dal CNF a favore proprio;
• dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati e loro organismi, quali:
o Camere Arbitrali;
o Organismi di Conciliazione;
o Organismi per la Composizione del Credito;
o Altri organismi riconducibili all’Avvocatura;
• dagli avvocati iscritti agli Albi ed Elenchi.
Ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici (qui e a seguire anche indicato come “Codice” o “D.Lgs. 50/2016”), l’affidamento avverrà mediante procedura aperta ed aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (di seguito anche indicata come Procedura o Gara).
Il luogo di svolgimento del servizio è Italia.
CIG: 9559677F02
La selezione del contraente sarà effettuata secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara e dalle regole del Sistema di e-procurement AcquistinretePA di Consip Spa.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Il Responsabile del procedimento è il Xxxx. Xxxx Xxxxxxx-tel. 06/00000000, e-mail:xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC:xxxx@xxx.xxx.xx
L’oggetto dell’appalto è analiticamente descritto nel Capitolato tecnico di gara.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è costituita da:
1) Bando di Gara;
2) Disciplinare di Gara (costituito dal presente documento);
3) Capitolato speciale di Gara;
4) Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
5) Allegato 2 - Dichiarazioni Integrative del Concorrente;
6) Allegato 3 - Dichiarazioni Integrative dei Soggetti Associati;
7) Allegato 4 – Dichiarazioni Integrative dell’Ausiliaria;
8) Allegato 5 - Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
9) Allegato 6 - Relazione Offerta Tecnica - template;
10) Allegato 7 – Dichiarazione di Offerta Economica - template
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Consiglio Nazionale Forense al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/bandi-di-gara-e-contratti, nonché all’interno del Sistema di e-procurement AcquistinretePA di Consip Spa.
3. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
Per garantire tracciabilità e affidabilità nello scambio d’informazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti, tutte le comunicazioni relative alla Procedura, comprese le richieste di chiarimenti e le relative risposte, nonché quelle di cui all’art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., transiteranno esclusivamente sul Sistema di e-procurement AcquistinretePA di Consip Spa (di qui in avanti anche indicato come Sistema o Piattaforma telematica) attraverso la specifica funzionalità “Comunicazioni”, che previa registrazione al Sistema stesso consente di inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate, in aderenza all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si rammenta in proposito che le Imprese, all’atto dell’Abilitazione al Sistema, dichiarano e sottoscrivono che “per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, il Concorrente elegge domicilio presso l'Area comunicazioni del Sistema”.
Ciascun Concorrente è inoltre tenuto ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui ai precedenti capoversi, qualora vi siano eventuali problemi con l’utilizzo della richiamata sezione del Sistema.
In relazione alla presente procedura di Gara è possibile richiedere chiarimenti mediante la formulazione di quesiti esclusivamente in lingua italiana da inoltrare esclusivamente a mezzo del Sistema almeno 10 (dieci) giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non saranno pertanto ammesse richieste di chiarimenti formulate con differenti modalità o pervenute successivamente al termine temporale precedentemente indicato.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite da CNF almeno 6 (sei) giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’interno della sezione Comunicazioni del Sistema nonché sul sito della Stazione Appaltante, sezione Bandi di Gara e Contratti, all’indirizzo internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx-x- contratti.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
La presente Procedura non è suddivisa in lotti in quanto le prestazioni oggetto di affidamento, singolarmente considerate, non presentano una propria autonomia o delle caratteristiche diversificate tali da render necessario farvi fronte con incarichi differenziati. Inoltre, sul piano squisitamente organizzativo, la presenza di più operatori economici nell’esecuzione dell’appalto determinerebbe problemi di coordinamento tali da generare consistenti inefficienza nel servizio.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Servizio di brokeraggio assicurativo | P | € 8.400.000 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, comunque posti pari a zero (€ 0,00).
5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI E SOGGETTI AMMESSI
5.1 DURATA
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula del contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
5.2 OPZIONI E RINNOVI
Alla scadenza naturale del contratto, ove ricorrano le condizioni di legge, l’ente si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di assegnare all’affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, per un ulteriore periodo massimo di tre anni, la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto,
a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara.
5.3 SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
Al/i concorrente/i è fatto divieto di:
• partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
• partecipare anche in forma individuale laddove partecipi alla gara:
o in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
o in aggregazione di imprese di rete. In particolare, le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese direte partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’affidamento (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, (così come novellato dall’art. 2 legge 55 del 2019) l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Sono inoltre esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto alla presentazione di dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sia stabilito.
b) Iscrizione da almeno 5 anni al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 209/2005 e del regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 - sezione B - Broker ovvero iscrizione equipollente per le società non aventi sede in Italia.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, del D.Lgs. 50/2016, è tenuto alla presentazione di dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Possesso, negli ultimi 3 esercizi chiusi ed approvati di un fatturato da provvigioni per un importo complessivo non inferiore ad € 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00).
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D.Lgs. 50/2016:
• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86 comma 4 del Codice, l’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
b) Impegno, in caso di aggiudicazione, a presentare una polizza assicurativa di RC professionale con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), stipulata conformemente alle vigenti disposizioni di legge, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell’impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo di tenere in essere detta polizza, per tutta la durata dell’incarico.
Tale copertura è richiesta in considerazione della specifica natura dei servizi che l’aggiudicatario sarà chiamato a fornire in favore del CNF, dei relativi rischi nonché dei danni potenzialmente provocabili.
Alla comprova del presente requisito sarà invitato il solo concorrente aggiudicatario della presente procedura di gara. In particolare, preliminarmente alla stipula del contratto il requisito si intenderà soddisfatto mediante l’esibizione della relativa polizza, anche in
copia conforme, purchè in corso di vigenza. La mancata esibizione della citata polizza costituirà motivo di decadenza dell’aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria e conseguente comunicazione all’ANAC e nuovo provvedimento di aggiudicazione in favore del successivo concorrente in graduatoria, mediante slittamento nella graduatoria stessa.
Di converso, laddove nel corso di vigenza contrattuale dovesse rilevarsi l’eventuale sospensione della vigenza della citata polizza assicurativa o la presenza di massimali inferiori a quanto previsto, il mancato tempestivo ripristino del rispetto del requisito richiesto da CNF costituirà motivo di risoluzione del contratto.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Intermediazione, negli ultimi 3 esercizi chiusi ed approvati, di premi assicurativi per polizze stipulate da enti pubblici e/o enti privati per un valore medio annuo non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00). Non concorrono, pertanto, al raggiungimento del premesso importo i premi assicurativi per polizze stipulate da persone fisiche.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del D.Lgs. 50/2016.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto della gara ed in corso di validità.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1. lett. a) e il requisito relativo all’autorizzazione IVASS di cui al punto 7.1. lett. b) devono essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
In merito al requisito di cui al punto 7.2 lett. b), si specifica che, in caso di aggiudicazione, la polizza RC deve essere intestata alla mandataria per il massimale minimo indicato con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. Il requisito, pertanto, non si intenderà soddisfatto attraverso la produzione di idonee polizze di RC singolarmente intestate a ciascuna società facente parte del RTI.
Il requisito riguardante i servizi analoghi relativo all’intermediazione di polizze di cui al precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
Il requisito di cui al punto 7.3 lett. b), deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) e il requisito relativo all’autorizzazione IVASS di cui al punto 7.1. lett. b) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 50/2016, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dal consorzio ovvero dai singoli consorziati secondo quanto previsto dall’art 47 del Codice.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA ,…].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Poiché non è consentito il subappalto per le attività espletabili da soggetti iscritti al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.109 comma2 lettera b del D.
Lgs. 209/2005 o analoga norma precedente, ne consegue il divieto di subappalto.
Il concorrente aggiudicatario è pertanto tenuto a eseguire in proprio le prestazioni contrattuali.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
a. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo a base d’asta e precisamente di importo pari ad € 168.000,00 (centosessantottomila/00) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma
8 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs.159/2011. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro sia la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai prec. art. 6 e 7, sia la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del D.Lgs. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il seguente IBAN: XX00X0000000000000000000000 BNL agenzia n. 6 di Roma;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
a. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, al solo consorzio;
c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
d. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e. prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
• la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
f. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
g. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con
firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
In considerazione della natura del servizio, non è previsto alcun sopralluogo.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 (duecento/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude
il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13.1 GESTIONE DELLA PROCEDURA
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematiche e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) reso disponibile da CONSIP spa sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Poiché non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o con altre modalità, ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer
7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D.Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce
l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a CNF tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L’accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell’ordine di 1-2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e CNF da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
13.2 GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, la stazione appaltante ed aggiudicatrice
sia CNF, lo stesso si avvale per il tramite di Consip del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite in materia di protezione dei dati personali.
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
13.3 REGISTRAZIONE AL SISTEMA
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla preventiva Registrazione presso il Sistema stesso.
La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta vengono rilasciati una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione) e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
13.4 PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere sottoposti a CNF, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.
L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente a CNF attraverso il Sistema, descritto al § 1 del presente Disciplinare, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00 del giorno 06/02/2023, pena l’irricevibilità dell’offerta.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite automaticamente dal Sistema.
Il termine di 35 (trentacinque) giorni solari è stato previsto, secondo il disposto dell’articolo 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, viste le caratteristiche dell’offerta e al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura.
Si precisa che, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, CNF provvederà ad adottare i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità dell’eventuale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma del Sistema nel dettaglio della gara, consultabile da chiunque vi abbia interesse, e sul sito internet di CNF stesso xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx-x- contratti
L’”OFFERTA” è composta da:
• busta telematica A – Documentazione amministrativa:
• busta telematica B – Offerta tecnica;
• busta telematica C – Offerta economica.
Il concorrente dovrà produrre ed inserire la documentazione sottoelencata a Sistema nelle corrispondenti sezioni ivi previste secondo la tabella che segue:
Documento | Sezione |
Domanda di partecipazione e attestazione requisiti | Domanda di partecipazione alla gara |
DGUE del concorrente | DGUE - Documento di gara unico europeo dell’impresa concorrente |
DGUE dell’ausiliaria | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie |
Dichiarazione integrativa concorrente | Dichiarazione integrativa concorrente |
Dichiarazione integrativa concorrente in forma associata | Eventuale Dichiarazione integrativa concorrente in forma associata |
- Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria | Eventuale Documentazione relativa all’avvalimento |
Documento | Sezione |
- Contratto di avvalimento | |
Atto costitutivo di RTI/Consorzio ordinario/GEIE | Eventuale Atti relativi a R.T.I./Consorzi/GEIE |
Procure | Eventuale Procure |
Garanzia provvisoria e impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione |
Ricevuta di pagamento del contributo ANAC | Obblighi di pagamento |
Passoe | Passoe: concorrente, ausiliaria e subappaltatori |
Eventuale Ulteriore documentazione amministrativa | Eventuale Ulteriore documentazione amministrativa |
Offerta tecnica Documento | Sezione |
Relazione Offerta Tecnica | Documentazione tecnica |
Offerta economica Documento | Sezione |
Offerta economica (generata dal sistema) Modello offerta economica | Scheda – Componente economica Modello allegato |
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tal caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
Il Sistema utilizzato da CNF adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e di CNF ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA
non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e CNF da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’interno della sezione “Documentazione di gara” della presente procedura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. 50/2016.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett.
b) del D.Lgs. 50/2016. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni solari dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi
rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a 10 (dieci) giorni solari - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ATTESTAZIONE REQUISITI
Mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, il concorrente è tenuto a presentare la propria domanda di partecipazione alla presente gara avvalendosi dello specifico template “Domanda di partecipazione” contenuto all’interno della “Documentazione di gara” e disponibile all’indirizzo internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.
In particolare, il concorrente è tenuto ad indicare nella propria domanda se la propria partecipazione alla presente gara sia in forma singola o associata.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente è chiamato a fornire i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è presentata e sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario preliminarmente costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il dichiarante è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione:
a. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b. copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del dichiarante risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente è tenuto a compilare il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in formato editabile all’interno della Documentazione di Gara. Il DGUE dovrà essere compilato, firmato digitalmente e trasmesso attraverso il Sistema, all’interno della documentazione amministrativa, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
a) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
b) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
c) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
e) PASSOE dell’ausiliaria.
In relazione ai precedenti punti b) e c) le dichiarazioni potranno essere rese secondo il modello “Dichiarazioni Integrativa ausiliaria” predisposto e messo a disposizione all’interno della “Documentazione di gara”.
Non essendo consentito il ricorso al subappalto, il concorrente è esentato dalla compilazione della sezione D.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e di gestione della sicurezza delle informazioni cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 ciascun concorrente è chiamato a rendere le seguenti dichiarazioni mediante le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti da quanto previsto, per quanto di propria pertinenza, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 560 del 18 marzo 2022 e pubblicato al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-anticorruzione da cui è estratto il Codice di Condotta e di Comportamento reperibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00000/0000000/0000_00_00_ Codice+di+Condotta+e+di+Comportamento_triennio+2022-2024.pdf/e3365a23-d1f0-
c35e-9ca6-3f49a6305790?t=1651235427988 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
7. si impegna, in caso di aggiudicazione e a pena di decadenza dell’aggiudicazione stessa, a presentare una polizza assicurativa di RC professionale con massimale non inferiore a € 5.000.000,00, stipulata conformemente alle vigenti disposizioni di legge, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell’impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo di tenere in essere detta polizza, per tutta la durata dell’incarico;
8. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
11. Attesta di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
12. Dichiara di prestare il consenso di cui all’art. 71 comma 4 del d.p.r. 445/2000 per l’accertamento dei requisiti di ordine generale effettuato dal Consiglio Nazionale Forense;
13. (Per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli specifici estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione alla partecipazione alle gare indicandone il Tribunale che ne ha provveduto al rilascio nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione secondo il modello “Dichiarazioni Integrative concorrente” predisposto e
messo a disposizione all’interno della “Documentazione di gara”.
Tali dichiarazioni sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.
Le aggregazioni di rete si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
3. (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
4. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, debitamente compilate e sottoscritte secondo il modello “Dichiarazioni Integrative Soggetti Associati” predisposto e messo a disposizione all’interno della “Documentazione di gara”.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a. relazione offerta tecnica dei servizi offerti come indicato nel Capitolato speciale di gara;
Il concorrente dovrà formulare la propria PROPOSTA TECNICO-OPERATIVA mediante un elaborato tecnico contenuto entro un massimo di 25 pagine formato A4, margini 1,5 cm., carattere non inferiore ad Arial 10 e interlinea singola.
Non saranno considerate nel computo delle pagine la Copertina e l’Indice mentre saranno considerate parte integrante della Proposta Tecnica-Operativa, e pertanto conteggiate nel numero delle pagine, gli eventuali allegati. Gli eventuali contenuti in eccedenza rispetto al numero delle pagine non saranno sottoposte a valutazione.
La Proposta Tecnico-Operativa dovrà riportare in maniera analitica al suo interno gli elementi caratterizzanti la proposta di servizio come di seguito indicati:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTI |
A) Metodologia operativa di gestione del rischio | Max punti 40/100 |
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTI |
- Assistenza nell’identificazione, analisi e valutazione dei rischi - Assistenza nella gestione del programma assicurativo - Assistenza prestata nelle fasi di gara - Assistenza nella gestione dei sinistri | Max punti 10/100 Max punti 10/100 Max punti 10/100 Max punti 10/100 |
B) Descrizione dei supporti informatici proposti per l’esecuzione del servizio | Max punti 15/100 |
C) Organizzazione, articolazione e modalità di raccordo con il CNF dello Staff dedicato alla gestione dell’incarico oggetto del presente appalto e profilo del Responsabile del Servizio. | Max punti 15/100 |
D) Struttura, contenuti e periodicità dei report che saranno posti a disposizione del CNF in relazione alle prestazioni erogate | Max punti 5/100 |
E) Modalità e tempistica per il passaggio delle consegne a fine fornitura | Max punti 5/100 |
TOTALE | Max punti 80/100 |
L’offerta deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D.Lgs. 50/2016.
L’Offerta Tecnica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.
La valutazione della Proposta Tecnico-Operativa verrà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata con specifico provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e che procederà all’attribuzione del Punteggio di Offerta Tecnica (POT) come segue:
- relativamente a ciascuno dei quattro sotto elementi di cui alla lettera A), attribuendo complessivamente:
- punti 10/100 in caso di giudizio ottimo
- punti 8/100 in caso di giudizio buono
- punti 6/100 in caso di giudizio discreto
- punti 4/100 in caso di giudizio sufficiente
- punti 2/100 in caso di giudizio insufficiente
- punti 1/100 in caso di giudizio gravemente insufficiente
- punti 0/100 in caso di assenza di elementi che consentano la valutazione
- relativamente agli elementi di cui alle lettere B) e C) attribuendo complessivamente:
- punti 15/100 in caso di giudizio ottimo
- punti 12/100 in caso di giudizio buono
- punti 9/100 in caso di giudizio discreto
- punti 6/100 in caso di giudizio sufficiente
- punti 3/100 in caso di giudizio insufficiente
- punti 1/100 in caso di giudizio gravemente insufficiente
- punti 0/100 in caso di assenza di elementi che consentano la valutazione
- relativamente all’elemento di cui alle lettere D) e E) attribuendo complessivamente:
- punti 5/100 in caso di giudizio ottimo
- punti 4/100 in caso di giudizio buono
- punti 3/100 in caso di giudizio discreto
- punti 2/100 in caso di giudizio sufficiente
- punti 1/100 in caso di giudizio insufficiente
- punti 0,5/100 in caso di giudizio gravemente insufficiente
- punti 0/100 in caso di assenza di elementi che consentano la valutazione.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Con riferimento alla formulazione dell’Offerta Economica, si premette che l’elemento contribuisce alla definizione della provvigione di intermediazione a beneficio dell’aggiudicatario del servizio; tale elemento non incide economicamente su CNF restando un onere a carico delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati i contratti tramite l’intermediazione del Broker aggiudicatario. In tal senso, la provvigione è parte integrante del premio assicurativo e non potrà costituire un onere aggiuntivo per CNF.
L'offerta economica è valutata massimo 20 punti.
I punteggi saranno attribuiti in funzione della Percentuale di Ribasso Offerto (%RO) dai singoli concorrenti rispetto alla Provvigione Base (PB) del 15,0% (quindici virgola zero percento).
Più nel dettaglio, la Percentuale di Ribasso Offerto dal concorrente aggiudicatario, applicata alla Provvigione Base, contribuirà a determinare la Provvigione Effettiva (PE) da applicare ai premi (imposte escluse) delle polizze stipulate da CNF, organismi riconducibili all’avvocatura o di quelle comunque stipulate in adesione alla convenzione conclusa e che costituirà la remunerazione per il servizio prestato. In particolare:
PE = PB x (1 – %RO)
A mero titolo di esempio si suppone che il concorrente X dichiari una Percentuale di Ribasso Offerto (%RO) del 65,000%. Ciò significa che, in caso di aggiudicazione, sui premi delle polizze stipulate (imposte escluse) maturerà proprie provvigioni nella misura del 5,250% [PE = PB x (1 - %RO) = 15% x (1 - 65,000%) = 5,250%]
Per la formulazione dell’Offerta Economica il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
• inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC;
ii) sottoscritta digitalmente.
L’ “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a. Percentuale di Ribasso Offerto (%RO) da applicare rispetto alla Provvigione Base (PB)
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali con troncamento delle successive (es. 12,2146% viene troncato in 12,214 %).
Le misure percentuali di aggiudicazione come di seguito specificate saranno utilizzate per la determinazione della percentuale di Provvigione Effettiva (PE) che costituirà il compenso al Broker a carico delle Compagnie aggiudicatarie, nei bandi di gara del CNF per l’acquisizione delle polizze assicurative.
In caso di discordanza tra la commissione indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per CNF.
I soggetti concorrenti dovranno corredare l’Offerta Economica da apposito “IMPEGNO” mediante il quale s’impegnano a mantenere fissa ed invariata la percentuale di Provvigione Effettiva (PE) sui premi assicurativi complessivamente corrisposti con la precisazione che tali importi non saranno a carico di CNF bensì delle Compagnie Assicurative di riferimento.
L’Offerta Economica dovrà inoltre contenere la precisazione sulla validità della stessa che dovrà essere di almeno 180 (centottanta) giorni solari dalla data di scadenza del termine della sua presentazione.
L'Offerta Economica sarà valutata in base alla differente possibilità di acquisto dei programmi assicurativi da parte del CNF, secondo l’impostazione di seguito indicata.
La busta “C – Offerta Economica” contiene, a pena di esclusione l’offerta economica generata dal Sistema ed integrata dalla dichiarazione allegata al presente disciplinare nonché reperibile nel Sistema all’interno della sezione “Documentazione di gara” della procedura in oggetto
Alla Percentuale di Ribasso Offerto (%RO) dal singolo concorrente i-esimo è attribuito un Punteggio di Offerta Economica (POE) calcolato tramite la seguente formula:
POEi = 20 x [1 - (1 - %ROi)k
In cui:
POEi = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
%ROi = percentuale di Ribasso Offerto dal concorrente i-esimo;
k = 8 = parametro che determina la concavità della curva di punteggio
Le modalità di attribuzione dei punteggi economici testè riportata è giustificata dal fatto che
provvigioni inferiori ad una certa soglia porterebbero nocumento al servizio offerto a CNF senza comunque incidere sulle economie della stazione appaltante.
Per i dettagli dei servizi e le tipologie di polizze si rinvia al Capitolato Speciale di gara. Si sottolinea, come già evidenziato all’interno del Capitolato speciale di gara stesso che, limitatamente alle sole Polizze assicurative di cui CNF decida di assumere il ruolo di Contraente, il livello di remunerazione riconosciuto dagli Assicuratori al Broker non potrà essere superiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) su base annua.
L’offerta economica generata dal Sistema ed il modello di offerta economica, a pena di esclusione, sono sottoscritte con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
Sono inammissibili le Offerte economiche che superino la base d’asta.
Nel caso l’offerta economica generata dal Sistema e quanto riportato all’interno del modello di offerta economica presentino valori difformi, ivi inclusi i casi in cui la discordanza sia riferita ai valori indicati in lettere e quello indicati in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il CNF.
Trattandosi di un servizio di natura intellettuale personalizzato secondo le richieste dell’Ente, che non prevede caratteristiche standardizzate, non è richiesta l’indicazione dei costi di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
La valutazione dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta Tecnica | 80 |
Offerta Economica | 20 |
TOTALE | 100 |
Tutti i punteggi relativi ai criteri e agli elementi delle suddette offerte saranno troncati alla terza cifra decimale.
In corrispondenza di ciascun concorrente il Punteggio di Offerta Complessivo (POC) ad esso attribuito è ottenuto quale somma dei punteggi assegnati all’Offerta Tecnica ed Economica. Nel dettaglio in corrispondenza del concorrente i-esimo:
POCi = POTi + POEi
Il servizio posto a gara sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il Punteggio di Offerta Complessivo (POC) maggiore.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica mediante il sopramenzionato Sistema avrà luogo il giorno
13/02/2023, alle ore 11:00.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo del Sistema almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo del Sistema almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.
La Commissione Giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente la Commissione giudicatrice procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, competenti in materia di appalti pubblici. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione Giudicatrice, che ha la facoltà di riunirsi e svolgere i lavori (incluse le sedute riservate) a distanza in videoconferenza mediante collegamento informatico, è responsabile della valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della
Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica mediante la sopracitata piattaforma telematica, procederà all’apertura della busta concernente l’Offerta Tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle Offerte Tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella documentazione di gara.
Successivamente, in seduta pubblica mediante la predetta piattaforma telematica, la commissione indicherà i punteggi attribuiti alle singole Offerte Tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’Offerta Economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico valore numerico finale per la formulazione della graduatoria ai sensi dell’art. 95 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio sull’Offerta Tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’Offerta Tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica telematica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la relativa seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche, la Commissione provvede a comunicare a mezzo piattaforma telematica, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 l’esclusione da disporre per:
• mancata separazione dell’Offerta Economica dall’Offerta Tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D.Lgs.
50/2016, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Il Consiglio Nazionale Forense si riserva la facoltà di annullare o di revocare e non aggiudicare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni organizzative o per la modifica di circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 o venga valutata negativamente ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Il CNF si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento del servizio ovvero di stralciare parti del servizio al momento dell’affidamento ovvero
dell’esecuzione dello stesso, senza che ciò possa costituire diritto o titolo a rimborsi o risarcimenti o indennizzi di sorta da parte dei partecipanti o dell’aggiudicatario.
In questo caso la presente procedura sarà interrotta e/o non si procederà con l’aggiudicazione, le Società concorrenti non potranno pretendere alcun rimborso per le eventuali spese sostenute che rimarranno a loro carico
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 D.Lgs. 50/2016, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata:
• al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
• all’esibizione della polizza assicurativa di RC professionale con massimale non inferiore a € 5.000.000,00, stipulata conformemente alle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto all’art. 7.4 del presente disciplinare, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell’impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.600,00 (quattromilaseicento/00) La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
L’accesso agli atti sarà regolamentato dalle procedure in uso presso il Consiglio Nazionale Forense.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 l’affidatario comunica, per ogni sub- contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 e D.Lgs 101/2018
Il Consiglio Nazionale Forense, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali in suo possesso.
I dati personali in possesso del CNF sono raccolti direttamente dai concorrenti alla presente procedura di gara e vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento della presente procedura di gara, nonché all’adempimento di eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente o di richieste della pubblica autorità.
Il conferimento dei dati è necessario allo svolgimento della procedura di gara di cui l’interessato è parte e il loro eventuale rifiuto pregiudicherebbe la sua attuazione.
I dati personali comunicati dai concorrenti potranno essere comunicati ad altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso alla documentazione di gara, in conformità alla normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi.
L’interessato può esercitare i diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679.
L’esercizio dei suindicati diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00 (tel. x00 00000000), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.