CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LETTORATO DI FRANCESE” ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Protocollo n. 563/ VI-10 Piove di Sacco, li 01.02.2018 Contratto n. 15 / 2018
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LETTORATO DI FRANCESE” ANNO SCOLASTICO 2017/2018
TRA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 DI PIOVE DI SACCO (PD) rappresentato legalmente dalla Dott.ssa XXXXXX XXXXXX, Dirigente Scolastico pro-tempore, (omissis) e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Xxxxxxx 0 xx Xxxxx xx Xxxxx (XX) C.F. 92258450284 denominato “Committente”;
E
L’Istituto Stendhal srl, xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 a Padova (omissis) d’ora innanzi denominato “Fornitore del servizio”.
Le parti sopra descritte
PREMESSO CHE
L'Istituzione scolastica sopra citata ha predisposto il Progetto “Lettorato di francese”, inserito nel PTOF, presso le Scuole Secondarie di primo grado “Regina Margherita” e “Xxxxxx xx Xxxxx” per n. 20 ore;
Il Committente ha verificato di non potere rinvenire disponibilità (ovvero la specifica competenza necessaria) presso il personale scolastico;
L’art. 40 del D.I. 01/02/2001 n. 44 consente la stipulazione di contratti di prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
E’ interesse dell’Istituto acquisire la collaborazione di personale con provata esperienza e competenza nell’insegnamento della lingua francese;
L’Istituto Stendhal srl ha già svolto con risultati positivi analoga attività;
Rilevato che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto “de quo”, sia con riferimento alle risorse economiche che agli scopi Istituzionali perseguiti dalla Scuola;
Considerato che sono state individuate le risorse finanziare, giusta allocazione delle medesime nelle relative poste del Programma Annuale E.F. 2018 della Istituzione scolastica;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
La Parte Committente affida all’Istituto Stendhal srl, xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 x Xxxxxx – C.F. 00342000288 – P.I. 03433110289, che accetta, l’incarico di realizzare una attività di lettorato di lingua francese mediante l’impiego di personale qualificato nelle classi terze della scuola secondaria dell’Istituto. L’attività rientra nell’ambito del progetto “Lettorato di francese” che prevede di implementare la motivazione all’uso delle lingue straniere tramite la presentazione di situazioni il più reali possibili che possano rafforzare le abilità, soprattutto orali, della lingua francese.
ART. 2 – NATURA E CAUSA DEL CONTRATTO, ASSUNZIONE DELL’APPALTO DELL’ALEA DI RISCHIO
Il contratto stipulato tra Committente e l’Istituto Stendhal srl, ai fini della prestazione in oggetto, è un contratto
di prestazione di servizi con il quale il Fornitore si assume tutti i rischi e le responsabilità per la realizzazione del progetto “Lettorato di francese”, verso un corrispettivo in denaro. La causa contrattuale è regolata dall’art. 1325 c.c.
ART. 3 – RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE
Il Fornitore del servizio provvederà a curare lo svolgimento di tale attività sotto la propria direzione. L’Istituto Stendhal srl è tenuto, prima dell’avvio delle attività, a comunicare all’Istituto Comprensivo 1 Piove di Sacco i nominativi dei soggetti impiegati per la realizzazione dell’attività in parola, che devono essere sempre in numero sufficiente per organizzare le lezioni in due scuole distinte. L’eventuale sostituzione in corso d’opera del predetto personale è subordinato all’approvazione della parte committente.
L’Istituto Stendhal s.r.l. si impegna altresì a trasmettere, prima dell’inizio delle attività, i curricula vitae del personale impiegato nella realizzazione del progetto in parola che verranno pubblicati nel sito del committente, nella sezione amministrazione trasparente. La Parte Committente designa, quale proprio Responsabile e Referente, per ogni attività o questione inerente l’esecuzione del presente contratto la Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx.
ART. 4 – SICUREZZA ALUNNI
L’Istituto Stendhal s.r.l. e il personale dallo stesso incaricato si assumono l’obbligo della vigilanza degli alunni che partecipano al progetto ai sensi dell’art. 2048 del c.c..
Il personale incaricato dall’Istituto Xxxxxxxx s.r.l., prima dell’avvio delle attività, è tenuto a rilasciare alla parte committente apposita dichiarazione nella quale si attesti di non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
ART. 5 – TEMPI, MODALITA’ E LUOGHI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il presente contratto decorre dal 03/02/2018 e terminerà in data 03/03/2018.
Il Fornitore si obbliga a partecipare agli incontri che l’Istituto organizzerà secondo tempi concordati, per il coordinamento delle attività, le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell’attività stessa.
Al termine dell’attività, il responsabile della gestione del progetto presenterà una relazione congiunta sull’attività oggetto del presente contratto, accompagnata dal registro all’uopo predisposto.
ART. 6 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La parte Committente, per la prestazione di cui all’art.1, si impegna a corrispondere, all’Istituto Stendhal srl, xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 x Xxxxxx – C.F. 00342000288 – P.I. 03433110289, un compenso di € 760,00 (settecentosessanta/00) iva esente ex art. 10 DPR 633/72.
Lo stesso importo sarà liquidato in un’unica soluzione al termine dell’attività, previa presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013.
L’attività di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte degli esperti; non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. La fattura elettronica dovrà essere intestata come segue:
Istituto Comprensivo Statale 1 Via Xxxxxxx I°, 5 – 35028 Piove di Sacco (PD) C.F.92258450284 – codice univoco Ufficio: UFFFTM.
ART. 7 – TRACCIABILITA’
Il Fornitore del servizio, in ossequio alle previsioni recate dall’art. 3 della Legge 136/2010 e xx.xx., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata legge.
Il fornitore del servizio incaricato comunica i dati del predetto conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso.
Il mancato utilizzo da parte del fornitore del servizio dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge n. 136/2010. Il CIG da riportare nelle fatture è il seguente Z7A23126E3.
ART. 8 – PROPRIETA’ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI
Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico in capo all’Istituto Stendhal srl, la Parte committente si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale didattico, anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi didattici interni; all’Istituto Stendhal srl è data facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati scientifici della prestazione.
L’eventuale pubblicazione o comunicazione o divulgazione nelle varie sedi accademiche, scientifiche e formative del contenuto delle relazioni da parte dell’Associazione potrà avvenire previa autorizzazione di Parte committente.
ART. 9 – UTILIZZO DEL NOME, DEL LOGO O DEGLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
E’ fatto divieto al Fornitore del servizio l’utilizzo diretto o la spendita del nome e/o del logo o di ogni segno identificativo dell’Istituzione scolastica Committente, per scopi pubblicitari o di promozione propri del fornitore del servizio.
Il verificarsi di tale ipotesi dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra le parti.
ART. 10 – RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO
L’Istituzione scolastica e la parte fornitrice del servizio possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta certificata, meglio individuata con l’acronimo P.E.C. con preavviso di almeno dieci giorni.
In caso di recesso a norma del comma precedente, la Parte fornitrice del servizio corrisponderà a titolo risarcitorio all’Istituzione scolastica l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.
L’Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento delle attività di cui ai precedenti articoli, in caso di risoluzione del contratto, l’Istituto ha il diritto al risarcimento del danno conseguente.
Ai sensi dell’art. 2237 c.c. l’Istituto ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all’informazione dei dati personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini istituzionali,
La Parte fornitrice del servizio si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Istituzione scolastica esclusivamente ed unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
ART. 12 – RISERVATEZZA
Tutti i dati di cui il Fornitore del servizio venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente affidamento verranno trattati nel rispetto delle previsioni recate dall’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali.
ART. 13 – DIVIETO DI ASSUNZIONE
Considerato che il rapporto instaurato tra le parti contraenti non implica alcun rapporto di subordinazione e di gerarchia, al Fornitore del servizio è fatto divieto di richiedere la trasformazione del presente contratto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ciò in relazione alle norme particolari che disciplinano la materia per il reclutamento e l’assunzione dei Pubblici dipendenti ed in relazione ai precetti costituzionali
racchiusi all’art. 97 Cost. che testualmente prevede: “Agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”
ART. 14 – CLAUSOLA PENALE PER PRESTAZIONE NON ESEGUITA EX ART. 1382 c.c.
Al verificarsi dell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto in oggetto, la parte inadempiente sarà tenuta, in relazione alle previsioni recate dall’art. 1382 c.c., al pagamento della somma equivalente al valore della fornitura dei beni o dei servizi a titolo di penale a favore dell’altra parte. La concordata pattuizione consente di escludere sin d’ora il ricorso all’Autorità giudiziaria.
ART. 15 – CLAUSOLA PENALE PER IL RITARDO NELL’ADEMPIMENTO EX ART. 1382 c.c.
Al verificarsi dell’ipotesi di semplice ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali, la parte in mora, in ossequio alle previsioni recate dall’art. 1382 c.c., sarà obbligata all’adempimento della prestazione contrattuale assunta con il presente contratto ed al ristoro all’altra parte della somma di € 5,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della prestazione o fornitura del servizio.
La concordata pattuizione consente di escludere sin d’ora il ricorso all’Autorità giudiziaria.
ART. 16 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di cui al X.X. 00 ottobre 1933 n. 1611.
ART. 17 – REGISTRAZIONE DELLE SPESE
Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del fornitore del servizio, ai sensi degli art. 5 c. 2 e 39 del D.P.R. n. 131/86.
ART. 18 – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il presente contratto sarà pubblicato nel sito dell’Istituzione scolastica ai sensi del X.X.xx 33/2013, dell’art. 1 comma 2, del D. Lgs. 165/2001. Dell’art. 1 c. 32 della Legge 06 novembre 2012 n. 190, nonché delle disposizioni di cui al D.L. 179/2012 convertito con modificazioni nella Legge 221/2012.
I Contraenti
Per l’Istituto Stendhal srl Il Dirigente Scolastico
Il Rappresentante Legale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx
F:\DATI\pubblico\documentiPC6(Xxxxx Xxxxx)\BANDI POF 2017-2018\Lettorato FRANCESE\Istituto Stendhal - Billamboz\CONTRATTO x sito.doc