Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita
dai certezza al tuo futuro
Fascicolo informativo
Tariffa 36CE01
Mod. 7373 - Edizione Luglio 2010
Il presente Fascicolo informativo, contenente: Scheda Sintetica
Nota Informativa
Condizioni contrattuali, comprensive di: Regolamento della gestione interna separata
Glossario
Documento di Polizza in versione facsimile
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa
Allianz S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Allianz SE
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7 Settembre 2005 n. 209), le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.
La stessa modalità di evidenziazione è stata utilizzata in ossequio a quanto previsto da altre disposizioni di legge o regolamentari in materia di assicurazione sulla vita.
Scheda sintetica
SISTEMA RISPARMIO PianoSicuro Xxxxxxx Xxxxxxxx
1
Informazioni generali
1.a - Impresa di assicurazione
1.b - Denominazione del contratto
1.c - Tipologia del contratto
1.d - Durata
1.e - Pagamento dei premi
2
Caratteristiche del contratto
3
Prestazioni assicurative e garanzie offerte
3.a - Prestazioni in caso di vita
3.b - Prestazioni in caso di decesso
3.c - Opzioni contrattuali
4
Costi
5
Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata
6
Diritto di recesso
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1
Informazioni generali
1.a - Impresa di assicurazione
L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:
Allianz S.p.A., appartenente al Gruppo Allianz SE.
1.b - Denominazione del contratto
SISTEMA RISPARMIO PianoSicuro Rendita.
1.c - Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione interna separata di attivi denominata VITARIV.
1.d - Durata
La durata del contratto è vitalizia e quindi coincide con la vita dell'Assicurato.
La durata del pagamento premi (piano di accumulo) è fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni.
La durata del piano di accumulo deve in ogni caso essere compatibile con l'età dell'Assicurato, che alla data di decorrenza del contratto deve essere compresa fra 40 e
65 anni e al termine del piano non deve superare i 75 anni; inoltre deve essere compatibile con l'età minima dell'Assicurato al momento dell'erogazione della rendita che deve essere pari a 60 anni.
L'ètà considerata è in tutti i casi l'età computabile.
E' possibile esercitare il diritto di riscatto a condizione che siano state pagate almeno tre annualità di premio.
1.e - Pagamento dei premi
Il contratto prevede il pagamento di un piano di premi annui di importo costante da versarsi alle scadenze indicate in polizza.
L'importo minimo del premio annuo ammesso per il presente contratto è quello che corrisponde ad una prestazione di rendita al termine del piano di accumulo pari ad almeno 1.200,00 euro annui.
L'importo massimo del premio annuo ammesso per il presente contratto è pari a 24.000,00 euro.
Il pagamento del premio può essere frazionato (senza applicazione di costi aggiuntivi) secondo una periodicità mensile, trimestrale o semestrale. L'entità del premio annuo non può essere modificata in corso di contratto.
La periodicità del pagamento del premio può essere modificata su richiesta del Contraente e deve pervenire alla Società almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale della data di decorrenza.
Entro 90 giorni dalla data di decorrenza, il Contraente ha facoltà di versare un unico premio aggiuntivo di importo non superiore a 250.000,00 euro.
2
Caratteristiche del contratto
Il presente contratto soddisfa l'esigenza del Beneficiario di percepire, al termine del piano di accumulo, una rendita vitalizia rivalutabile annualmente, che verrà corrisposta in modo certo per i primi 10 anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.
Si precisa che una parte di ogni premio versato viene utilizzata dall'impresa per far fronte ai costi del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione della prestazione assicurativa che sarà corrisposta al termine del piano di accumulo.
Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto contenuto nella sezione F della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.
La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
Rendita certa 10 anni e poi vitalizia
Capitale
Opzione di capitale
Opzione da rendita certa 10 anni e poi vitalizia in
rendita reversibile
Prestazioni assicurative e garanzie offerte
3
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
3.a - Prestazioni in caso di vita
In caso di vita dell'Assicurato al termine del piano di accumulo è previsto il pagamento
- ai Beneficiari designati in polizza - di una rendita annua vitalizia rivalutabile annualmente, da corrispondere in rate posticipate secondo la rateazione scelta dal Contraente, in modo certo (e pertanto anche in caso di decesso dell'Assicurato) per i primi 10 anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.
Una volta iniziata l'erogazione della rendita la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.
3.b - Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell'Assicurato prima dell'inizio dell'erogazione della prestazione di rendita, è previsto il pagamento - ai Beneficiari designati in polizza - di un importo pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata fino alla data del decesso.
Non sono previste altre prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato.
3.c - Opzioni contrattuali
Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere la conversione della prestazione di rendita (di cui al punto 3.a) in capitale.
Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere la conversione della prestazione di rendita (di cui al punto 3.a) in una rendita annua vitalizia da corrispondersi fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo Assicurato fino a che questo è in vita.
Differimento della rendita al termine
del piano di accumulo
Una volta iniziata l'erogazione della rendita di opzione la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.
Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere il differimento dell'erogazione della prestazione di rendita di ulteriori 5 anni (a condizione che all'atto della richiesta l'età dell'Assicurato non sia superiore a 70 anni), durante i quali è possibile continuare la corresponsione dei premi annui.
Il contratto offre le seguenti garanzie:
Tasso di rendimento minimo garantito
Il contratto riconosce un tasso di rendimento minimo garantito:
del 2% annuo composto, attribuito in caso di vita al termine del piano di accumulo; del 1,5% annuo composto, durante il periodo di erogazione della rendita, attribuito in via anticipata sotto forma di tasso tecnico nel calcolo delle quote di rendita iniziali;
dello 0% annuo durante l'eventuale differimento di 5 anni dell'erogazione della rendita.
Consolidamento
Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate annualmente dalla Società, restano definitivamente acquisite sul contratto (consolidamento annuale).
In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.
Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato versamento dei premi relativi alle prime tre annualità, comporta la risoluzione del contratto e la perdita dei premi pagati che restano acquisiti alla Società fatto salvo l'eventuale premio aggiuntivo iniziale che, invece, viene restituito al Contraente.
Maggiori informazioni sono fornite nella Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 7 delle Condizioni contrattuali.
4
Costi
La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate nella Nota informativa alla sezione D.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.
Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".
Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo"del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino alla scadenza del contratto.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso dell'Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Per il presente contratto il "Costo percentuale medio annuo" è calcolato con riferimento alla durata del piano di accumulo.
Il Costo percentuale medio annuo è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.
Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"
Gestione interna separata "VITARIV"
Premio annuo: 1.200,00 Sesso: qualunque
Età: qualunque
Durata piano
di accumulo: 20 anni
Premio annuo: 1.500,00 Sesso: qualunque
Età: qualunque
Durata piano
di accumulo: 20 anni
Premio annuo: 3.000,00 Sesso: qualunque
Età: qualunque
Durata piano
di accumulo: 20 anni
Anno
Costo % medio annuo
Anno
Costo % medio annuo
Anno
Costo % medio annuo
5 5,36%
10 2,70%
15 2,20%
20 1,93%
5 5,36%
10 2,70%
15 2,20%
20 1,93%
5 5,36%
10 2,70%
15 2,20%
20 1,93%
Costo % medio annuo
Anno
Costo % medio annuo
Anno
Costo % medio annuo
Anno
Premio annuo: 1.200,00 Sesso: qualunque
Età: qualunque
Durata piano
di accumulo: 25 anni
Premio annuo: 1.500,00 Sesso: qualunque
Età: qualunque
Durata piano
di accumulo: 25 anni
Premio annuo: 3.000,00 Sesso: qualunque
Età: qualunque
Durata piano
di accumulo: 25 anni
5 5,36%
10 2,70%
15 2,20%
20 1,97%
25 1,80%
5 5,36%
10 2,70%
15 2,20%
20 1,97%
15 1,80%
5 5,36%
10 2,70%
15 2,20%
20 1,97%
15 1,80%
Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
5
Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione interna separata
In questa sezione è rappresentato il rendimento realizzato dalla gestione interna separata VITARIV negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento riconosciuto agli assicurati applicando il rendimento trattenuto dalla Società, fino al termine del piano di accumulo, pari a 1,4 punti percentuali. Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 6% conseguito dalla gestione interna separata VITARIV.
Il dato è posto a confronto con il tasso medio di rendimento dei titoli di Stato e con il tasso di inflazione calcolato sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV | Rendimento riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei Titoli di Stato | Inflazione |
2005 | 5,03% | 3,63% | 3,16% | 1,70% |
2006 | 5,04% | 3,64% | 3,86% | 2,00% |
2007 | 5,05% | 3,65% | 4,41% | 1,71% |
2008 | 5,02% | 3,62% | 4,46% | 3,23% |
2009 | 4,51% | 3,11% | 3,54% | 0,75% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6
Diritto di recesso
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto.
Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.
* * * * * *
Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
I rappresentanti legali
Nota Informativa
SISTEMA RISPARMIO PianoSicuro Rendita
Sommario
A
Informazioni sull'impresa di assicurazione
1. - Informazioni generali
2. - Conflitto di interessi
B
Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
3. - Prestazioni assicurative e garanzie offerte
4. - Premi
5. - Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
C
6. - Opzioni di contratto
Informazioni sulla gestione interna separata
7. - Gestione interna separata
D
Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
8. - Costi
9. - Misure e modalità di eventuali sconti
10. - Regime fiscale
E
Altre informazioni sul contratto
11. - Modalità di perfezionamento del contratto
12. - Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento premi
13. - Riscatto e Riduzione
14. - Revoca della Proposta
15. - Diritto di recesso
16. - Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni
17. - Legge applicabile al contratto
18. - Lingua in cui è redatto il contratto
19. - Reclami
20. - Ulteriore informativa disponibile
21. - Informativa in corso di contratto
F
Progetto esemplificativo delle prestazioni
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
La Nota Informativa si articola in 6 sezioni:
A. Informazioni sull'impresa di assicurazione
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
C. Informazioni sulla Gestione interna separata
D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
X. Xxxxx informazioni sul contratto
F. Progetto esemplificativo delle prestazioni
A
Informazioni sull'impresa di assicurazione
1. - Informazioni generali
L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:
Allianz S.p.A., appartenente al Gruppo Allianz SE, con sede legale in Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0, 00000 - Xxxxxxx (Xxxxxx) ed uffici in:
- Milano - 20122, Xxxxx Xxxxxx, 00
- Xxxxxx - 00000, Xxx Xxxxxxx, 00
- Xxxxxxx - 00000, Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 Recapito telefonico: 000.00.00.00
Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxx.xx
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398, iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n. 018.
Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società di revisione è: KPMG S.p.A. - Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
2. - Conflitto di interessi
Nell'ambito della politica di investimenti relativa alla gestione interna separata VITARIV la Società si riserva la facoltà di utilizzare quote di OICR istituiti, promossi o gestiti da società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. e non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari e/o altri attivi emessi da società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 100%;
Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30%.
La Società si riserva altresì la facoltà di delegare il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione interna separata VITARIV ad una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o altro intermediario abilitato del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A..
La Società, coerentemente al modello organizzativo adottato dal gruppo Allianz S.p.A., ha affidato la gestione di tutti i suoi portafogli ad Allianz Investments Management Italia S.p.A. (di seguito AIM Italia), società appartenente al gruppo Allianz S.p.A., avente sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. AIM Italia, nell'ambito dello svolgimento del suo mandato - che include un'attività di "asset managers selection" - ha affidato il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione interna separata VITARIV ad ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A., Società di Gestione del Risparmio controllata da Allianz Global Investors Europe Holding GmbH appartenente al gruppo Allianz SE, avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxxxx 0/0, 00000 Xxxxxx.
Si precisa inoltre che alla data di redazione della presente Nota informativa, la banca depositaria degli attivi che costituiscono la gestione interna separata VITARIV è AllianzBank Financial Advisors S.p.A. società controllata da Allianz S.p.A. e che potranno essere utilizzati quali intermediari negoziatori o broker soggetti del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A..
La Società è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo. In particolare la Società ha identificato una funzione interna della Direzione Generale che effettua il monitoraggio della presenza di situazioni di conflitto di interessi.
Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi saranno integralmente attribuiti alla gestione interna separata VITARIV. La Società, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e s'impegna ad ottenere per i contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.
B
Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
3. - Prestazioni assicurative e garanzie offerte
3.1. Durata
Nell'ambito del contratto occorre distinguere tra:
la durata del contratto che è vitalizia e quindi coincide con la vita dell'Assicurato e la durata del pagamento premi (piano di accumulo) che è fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni. La durata del piano di accumulo deve in ogni caso essere compatibile con l'età dell'Assicurato, che alla data di decorrenza del contratto deve essere compresa fra 40 e 65 anni e al termine del piano non deve superare i 75 anni; inoltre deve essere compatibile con l'età minima dell'Assicurato al momento dell'erogazione della rendita che deve essere pari a 60 anni.
L'età considerata è in tutti i casi l'età computabile.
3.2. Prestazioni in caso di vita
In caso di vita dell'Assicurato al termine del piano di accumulo è previsto il pagamento
- ai Beneficiari designati in polizza - di una rendita annua vitalizia rivalutabile annualmente, secondo le modalità indicate al punto 5.1.2., da corrispondere in modo certo (e pertanto anche in caso di decesso dell'Assicurato) per i primi 10 anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.
L'ammontare della prestazione al termine del piano di accumulo è dato dalla somma delle quote di rendita iniziali, rivalutate secondo le modalità indicate al punto 5.1.1., fino al termine del piano di accumulo stesso.
Le quote di rendita iniziali sono determinate moltiplicando ogni premio versato, al netto del caricamento, per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni contrattuali) corrispondente alla "età computabile corretta" dell'Assicurato al termine del piano di accumulo, al sesso e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente alla sottoscrizione del contratto (mensile, trimestrale, semestrale o annuale).
Una volta iniziata l'erogazione della rendita, la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.
3.3. Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell'Assicurato prima dell'erogazione della prestazione di rendita, è previsto il pagamento - ai Beneficiari designati in polizza - di un importo pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata, secondo le modalità indicate al punto 5.3., fino alla data del decesso.
La conversione in capitale della rendita si ottiene dividendo la rendita rivalutata fino alla data di decesso dell'Assicurato:
per il coefficiente di conversione utilizzato per determinare le quote di rendita iniziali di cui al precedente punto 3.2., se il decesso avviene nel corso del piano di accumulo;
per il coefficiente di conversione utilizzato per determinare la rendita al termine dei 5 anni di differimento di cui al successivo punto 6., se il decesso avviene nel corso del differimento stesso.
Il contratto offre le seguenti garanzie:
Tasso di rendimento minimo garantito
Il contratto riconosce un tasso di rendimento minimo garantito:
del 2% annuo composto attribuito al termine del piano di accumulo;
del 1,5% annuo composto durante il periodo di erogazione della rendita, attribuito in via anticipata sotto forma di tasso tecnico nel calcolo delle quote di rendita iniziali;
dello 0% annuo durante l'eventuale differimento di 5 anni dell'erogazione della rendita.
Consolidamento
Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate annualmente dalla Società, restano definitivamente acquisite sul contratto (consolidamento annuale).
Si precisa che una parte di ogni premio versato viene utilizzata dall'impresa per far fronte ai costi del contratto, conseguentemente la prestazione di rendita liquidabile al termine del piano d'accumulo è il risultato della rivalutazione delle quote di rendita iniziali, costituite a fronte dei premi versati al netto dei costi.
4. - Premi
Il contratto prevede il pagamento di un piano di premi annui di importo costante da versarsi alle scadenze indicate in polizza, sulla base della periodicità di pagamento scelta dal Contraente.
L'importo del premio annuo - definito alla sottoscrizione del contratto - è determinato in relazione all'ammontare della prestazioni di rendita assicurata, alla durata del pagamento premi (piano di accumulo) ed all'età e sesso dell'Assicurato.
L'importo minimo del premio annuo ammesso per il presente contratto è quello che corrisponde ad una prestazione di rendita al termine del piano di accumulo pari ad almeno 1.200,00 euro annui.
L'importo massimo del premio annuo ammesso per il presente contratto è pari a 24.000,00 euro.
Il pagamento del premio può essere frazionato (senza applicazione di costi aggiuntivi) secondo una periodicità mensile, trimestrale o semestrale.
Non è possibile per il Contraente modificare, in xxxxx xx xxxxxxxxx, x'xxxxxxx xxx xxxxxx annuo scelto all'atto della sottoscrizione del contratto stesso.
Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza, il Contraente può modificare la periodicità del pagamento premi. La modifica, la cui richiesta dovrà pervenire alla Società almeno 60 giorni prima della ricorrenza predetta, avrà effetto dalla ricorrenza annuale della data di decorrenza successiva al pervenimento della suddetta richiesta.
Entro 90 giorni dalla data di decorrenza, il Contraente ha facoltà di versare un unico premio aggiuntivo di importo non superiore a 250.000,00 euro.
Per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione (nei termini precisati alla sezione E - punto 13 della presente Nota informativa), il Contraente deve versare almeno le prime tre annualità di premio; in caso di mancato pagamento di tali annualità il contratto si risolve e il Contraente perde i premi già versati fatto salvo l'eventuale premio aggiuntivo iniziale che, invece, viene restituito al Contraente.
I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti: assegno bancario o circolare non trasferibile;
bonifico bancario;
carta di xxxxxx/credito, se accettata dall'intermediario assicurativo; reinvestimento del capitale che deriva da un contratto Vita preesistente; RID (Rimessa Interbancaria Diretta);
fermo restando che le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente.
La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti.
Il premio di perfezionamento e il premio aggiuntivo potranno anche essere pagati, in tutto o in parte, mediante liquidazione del capitale proveniente da altra polizza vita stipulata con la Società.
I premi devono essere pagati alle ricorrenze pattuite e comunque non dopo il decesso dell'Assicurato.
Si segnala che in caso di frazionamento del premio mensile o trimestrale è prevista l'attivazione obbligatoria dell'addebito tramite RID (Rimessa Interbancaria Diretta).
5. - Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
La rivalutazione delle prestazioni avviene in base al rendimento annuo realizzato dalla gestione interna separata VITARIV, di cui alla successiva sezione C.
5.1. Misura annua di rivalutazione della rendita
Ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurate la Società applica al contratto la misura annua di rivalutazione della rendita.
5.1.1. Misura annua di rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo
Ai fini della rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo, la Società applica una misura annua di rivalutazione ottenuta diminuendo il rendimento realizzato dalla gestione interna separata VITARIV di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari a 1,4 punti percentuali. Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 6%, realizzato dalla gestione interna separata VITARIV.
La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.
5.1.2. Misura annua di rivalutazione della rendita durante l'erogazione
Ai fini della rivalutazione della rendita durante il periodo di erogazione, la Società applica una misura annua di rivalutazione ottenuta scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 1,5% la differenza tra il rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo delle quote di rendita iniziali.
Il suddetto rendimento attribuito è pari al minore fra:
a) il rendimento realizzato dalla gestione interna separata VITARIV moltiplicato per un'aliquota di retrocessione del 90%;
b) il rendimento realizzato dalla gestione interna separata VITARIV diminuito di un valore denominato rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali.
La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.
Si segnala che, se alla scadenza del piano di accumulo l'indicatore demografico ISTAT "Speranza di vita alla nascita" (pubblicato annualmente da ISTAT sull'Annuario Statistico Italiano) non avrà raggiunto l'età di 80 anni per la popolazione maschile, la Società si riserva di diminuire a 1,2 punti percentuali il rendimento minimo trattenuto di cui al punto b). Qualora in epoca successiva il suddetto indicatore raggiunga o superi l'età di 80 anni, a partire dalla ricorrenza annua di contratto immediatamente successiva sarà applicato il rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali.
5.2. Rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo
La rendita si rivaluta alle date di rivalutazione (coincidenti con il primo gennaio di ogni anno solare) ed al termine del piano di accumulo nei termini seguenti:
alla prima data di rivalutazione:
le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo premio versato nei dodici mesi precedenti la prima data di rivalutazione - sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto 5.1.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza del contratto (per il primo premio) o la data di scadenza del pagamento del premio (per i premi successivi) e la data di rivalutazione;
a ciascuna data di rivalutazione successiva alla prima:
la rendita rivalutata al primo gennaio dell'anno precedente è incrementata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per l'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto 5.1.1.;
le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo premio versato nei dodici mesi precedenti la data di rivalutazione - sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto 5.1.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del premio e la data di rivalutazione;
al termine del piano di accumulo:
la rendita rivalutata al primo gennaio immediatamente precedente la data di termine del piano di accumulo è incrementata di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) della rendita stessa in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto 5.1.1. e al periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del termine del piano di accumulo;
le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo premio versato tra la data di termine del piano di accumulo ed il primo gennaio immediatamente precedente - sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto 5.1.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del premio ed il termine del piano di accumulo.
Per effetto del tasso di rendimento minimo del 2% annuo garantito al termine del piano di accumulo, la rendita rivalutata al termine del piano di accumulo non potrà essere inferiore a quella risultante dalla rivalutazione sopra descritta utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto 5.1.1., il tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo.
Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate annualmente dalla Società, restano definitivamente acquisite sul contratto (consolidamento annuale).
5.3. Rivalutazione della rendita in caso di decesso nel corso del piano di accumulo In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano di accumulo, la rendita è rivalutata con le seguenti modalità:
la rendita rivalutata fino al primo gennaio immediatamente precedente la data del decesso è incrementata di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) della rendita stessa in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto 5.1.1. e al periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del decesso;
le quote di rendita iniziali, costituite a fronte di ogni singolo premio versato nel periodo di tempo intercorso tra la data del decesso ed il primo gennaio immediatamente precedente, sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita iniziale in base all'ultima misura annua di rivalutazione, determinata ai sensi del punto 5.1.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del premio e la data del decesso.
Nel caso in cui la data di decesso dell'Assicurato coincida con la data del termine del piano di accumulo, la rendita rivalutata al termine del piano di accumulo non potrà essere inferiore a quella risultante dalla rivalutazione descritta al punto 5.2. utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto 5.1.1., il tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo.
Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto.
La Società si impegna a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata, al più tardi, al momento in cui questi è informato che il contratto è concluso.
5.4. Rivalutazione della rendita durante l'erogazione
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data d'inizio dell'erogazione, la rivalutazione della rendita è effettuata incrementando la rendita rivalutata alla ricorrenza annuale immediatamente precedente di un importo pari al prodotto della rendita stessa per l'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto 5.1.2.
6. - Opzioni di contratto
Al termine del piano di accumulo (o dell'eventuale differimento di 5 anni dell'erogazione della rendita), su richiesta scritta del Contraente da inoltrare alla Società almeno 90 giorni prima del termine predetto, è possibile chiedere:
a) la conversione della prestazione di rendita in capitale, ottenuta dividendo la prestazione di rendita per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni contrattuali) individuato in corrispondenza alla "età computabile corretta" dell'Assicurato al termine del piano di accumulo (o dei 5 anni di differimento), al sesso e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente alla sottoscrizione del contratto (o al momento dell'esercizio dell'opzione di differimento);
b) la conversione della prestazione di rendita in una rendita annua vitalizia da corrispondersi fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo Assicurato fino a che questi è in vita.
Inoltre, al termine del piano di accumulo, su richiesta scritta del Contraente da inoltrare alla Società almeno 90 giorni prima del termine predetto, è possibile chiedere:
c) il differimento dell'erogazione della rendita (a condizione che all'atto della richiesta l'età computabile dell'Assicurato non sia superiore a 70 anni) di ulteriori 5 anni, durante i quali è possibile continuare la corresponsione dei premi annui.
L'opzione di differimento può essere esercitata una sola volta.
La rendita al termine dei 5 anni di differimento è calcolata convertendo in capitale la rendita rivalutata al termine del piano di accumulo, secondo le modalità descritte alla precedente lett. a), e moltiplicando il valore ottenuto per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni contrattuali) individuato in corrispondenza alla "età computabile corretta" dell'Assicurato al termine dei 5 anni di differimento, al sesso e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente al momento dell'esercizio dell'opzione di differimento (mensile, trimestrale, semestrale o annuale).
Durante i 5 anni di differimento, la rendita si rivaluta secondo le modalità indicate al punto 5.2 della presente Nota informativa, con la differenza che la Società riconosce un tasso di rendimento minimo garantito pari allo 0% annuo anziché del 2% annuo.
I coefficienti di conversione applicati dalla Società per la determinazione della rendita reversibile, sono calcolati con la stessa base tecnica (demografica e finanziaria) utilizzata per la prestazione di rendita (rendita certa 10 anni e poi vitalizia) e sono quindi garantiti fin dalla sottoscrizione del contratto.
L'ammontare della rendita reversibile di cui all'opzione b) è comunicato dalla Società su richiesta scritta del Contraente e previa designazione del secondo Assicurato.
Tale rendita è corrisposta, in rate posticipate, secondo la rateazione richiesta dal Contraente e si rivaluta annualmente in base alla misura e alla modalità prevista al punto 5.4. della presente Nota informativa.
In ogni caso la conversione della prestazione di rendita nella rendita reversibile di cui all'opzione b) è concessa a condizione che:
l'importo della rendita reversibile non sia inferiore a 1.200,00 euro annui;
il secondo Assicurato, all'epoca della conversione, non superi i 75 anni di età computabile.
Una volta iniziata l'erogazione della rendita reversibile la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.
La Società si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto - al più tardi sessanta giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione - una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche ove non prefissate nelle condizioni del contratto originario. La Società si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni contrattuali relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.
C
Informazioni sulla gestione interna separata
7. - Gestione interna separata
Le prestazioni assicurate sono rivalutate in funzione del rendimento di una specifica gestione interna separata:
a) denominazione della gestione: "VITARIV";
b) valuta di denominazione: euro;
c) finalità della gestione: XXXXXXX ha come obiettivo il conseguimento di un rendimento annuo tendenzialmente stabile ed in linea con i tassi di mercato dei titoli di stato, nella prospettiva di realizzare un rendimento pari almeno ai rendimenti garantiti (anche sotto forma di "tasso tecnico") dai contratti ad essa collegati;
d) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: annuale, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo;
e) composizione della gestione: XXXXXXX investe prevalentemente in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari. I titoli obbligazionari saranno selezionati tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. "investement grade", secondo le scale di valutazione attribuite da primarie Agenzie di rating;
f) peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del Gruppo: la Società, si riserva di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del proprio Gruppo di appartenenza nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A: fino ad un massimo del 100%;
obbligazioni, azioni e altri attivi emessi da Società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A: fino ad un massimo del 30%;
g) stile gestionale: lo stile gestionale adottato è volto a perseguire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti.
La gestione interna separata VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito albo, che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.
Si segnala che, alla data di redazione della presente Nota informativa, la gestione interna separata VITARIV è certificata dalla società di revisione KPMG S.p.A.
Si segnala inoltre che, alla stessa data, la Società ha affidato la gestione di tutti i suoi portafogli ad AIM Italia S.p.A. che nell'ambito dello svolgimento del suo mandato ha affidato il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione interna separata VITARIV ad ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A., Società di Gestione del Risparmio controllata da Allianz Global Investors Europe Holding GmbH appartenente al gruppo Allianz SE, avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxxxx 0/0, 00000 Xxxxxx. Per maggiori dettagli tecnici si rinvia al Regolamento della gestione interna separata VITARIV contenuto nelle Condizioni contrattuali.
D
Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
8. - Costi
8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
8.1.1. Costi gravanti sul premio
Spese di emissione del contratto: non previste. Spese di quietanza: non previste.
Su ogni premio pagato la Società trattiene il caricamento di seguito indicato:
premio annuo inferiore a 6.000 euro
6,50% fino al decimo anno di durata del piano di accumulo
4,50% a partire dall'undicesimo anno fino al termine del piano di accumulo
premio annuo
da 6.000 a 24.000 euro
4,50% fino al decimo anno di durata del piano di accumulo
3,50% a partire dall'undicesimo anno fino al termine del piano di accumulo
premio aggiuntivo iniziale
0%
8.1.2. Costi per riscatto e riduzione
E' possibile esercitare il diritto di riscatto o mantenere in vigore il contratto per una prestazione di rendita ridotta a condizione che siano stati interamente versati i premi relativi alle prime tre annualità.
Il mancato pagamento del premio, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la risoluzione del contratto, qualora non siano state pagate per intero le prime tre annualità di premio. In tal caso i premi annui già versati restano acquisiti alla Società e l'eventuale premio aggiuntivo iniziale viene restituito al Contraente. Entro un anno dal mancato pagamento del premio è possibile chiedere la riattivazione del contratto, come indicato alla sezione E - punto 12.
In caso di esercizio del diritto di riscatto, il valore di riscatto viene diminuito di una percentuale (penale di riscatto) in funzione delle annualità di premio interamente pagate, come esemplificato nella tabella di seguito riportata:
Annualità di premio interamente pagate Penale di riscatto o riduzione
3 | 7,0% |
4 | 6,0% |
5 | 5,0% |
6 | 4,0% |
7 | 3,0% |
8 | 2,0% |
9 | 1,0% |
da 10 in poi | 0,5% |
In caso di interruzione del piano di accumulo senza che venga esercitato il diritto di riscatto, il contratto rimane in vigore ma la prestazione di rendita viene ridotta della medesima percentuale esposta nella tabella riportata sopra.
In caso di esercizio del diritto di riscatto qualora il contratto sia già in riduzione non viene applicata alcuna penale.
Durante l'eventuale differimento dell'erogazione della rendita (di cui alla sezione B - punto 6.), non è prevista alcuna penale di riscatto o di riduzione.
8.1.3. Costi per l'erogazione della rendita
Le spese di erogazione della rendita sono pari all'1,25% della rendita annua, per ogni anno di pagamento della stessa, indipendentemente dalla rateazione prescelta. Tale costo è già conteggiato nel calcolo dei coefficienti di conversione.
8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione
Fino al termine del piano di accumulo, la Società trattiene - dal rendimento realizzato dalla gestione interna separata VITARIV - un valore, denominato rendimento trattenuto, pari ad 1,4 punti percentuali. Il rendimento trattenuto viene aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 6% conseguito dalla gestione separata, come indicato nella tabella di seguito riportata:
Rendimento realizzato dalla gestione interna separata | Rendimento trattenuto |
fino a 6,09% | 1,40 % |
da 6,10 % a 6,19% | 1,41 % |
da 6,20 % a 6,29% | 1,42 % |
da 6,30 % a 6,39% | 1,43 % |
ecc. | ...... |
Durante il periodo di erogazione della rendita la Società trattiene un rendimento pari al maggiore tra:
a) il rendimento realizzato dalla gestione interna separata VITARIV moltiplicato per un'aliquota del 10%;
b) il rendimento minimo trattenuto di cui alla sezione B - punto 5.1.2., pari a 2,2 punti percentuali.
9. Misure e modalità di eventuali sconti
Il presente contratto non prevede agevolazioni finanziarie a favore del Contraente, in termini di sconti sugli oneri di cui alla sezione D - punto 8.1.1.
10. - Regime fiscale Imposta sui premi
I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
Detraibilità fiscale dei premi
Per i premi pagati per il presente contratto non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.
Tassazione delle somme assicurate
Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni. Le prestazioni liquidate in forma di rendita vitalizia sono soggette ad imposizione, con imposta sostitutiva del 12,5%, sia con riferimento ai rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita in corso di erogazione (che costituiscono redditi di capitale per la differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari), sia con riguardo ai rendimenti della rendita in corso di costituzione, con riguardo al risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo di imposta (determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione - calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso della prestazione - il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno).
Le somme liquidate per riscatto totale sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva) nella misura del 12,50% della differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati sommato ai rendimenti già tassati in corso di costituzione della rendita.
La Società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell'ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.
Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all'interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione della presente Nota informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del presente contratto.
E
Altre informazioni sul contratto
11. - Modalità di perfezionamento del contratto
A condizione che sia stato versato il premio annuo iniziale (anche in forma di prima rata mensile, trimestrale, o semestrale), il contratto si intende perfezionato e quindi concluso nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'Assicurato- se persona diversa dal Contraente).
A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto le prestazioni assicurative entrano in vigore dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza.
12. - Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento premi
Il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi. Il mancato pagamento del premio, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina:
la risoluzione del contratto, con perdita dei premi annui già versati e restituzione al Contraente dell'eventuale premio aggiuntivo iniziale, nel caso di mancato pagamento delle prime tre annualità di premio. In tal caso la Società comunicherà al Contraente la risoluzione del contratto e la possibilità di quest'ultimo di chiederne la riattivazione o la restituzione dell'eventuale premio aggiuntivo iniziale. La restituzione al Contraente dell'eventuale premio aggiuntivo iniziale non potrà comunque avvenire prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza;
la riduzione del contratto, con possibilità di chiedere la liquidazione del valore di riscatto, nel caso di avvenuto pagamento delle prime tre annualità di premio. In tal caso il contratto rimane in vigore per una prestazione di rendita ridotta secondo le modalità indicate al successivo punto 13.
Sia in caso di scioglimento del contratto che di riduzione dello stesso, è possibile chiedere, entro un anno dalla data di sospensione del versamento dei premi, la riattivazione del contratto, previa corresponsione di tutti i premi annui arretrati aumentati degli interessi, calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione, per il periodo di tempo intercorso tra le rispettive date di scadenza del pagamento del premio e la data di ripresa del versamento del premio. Il tasso annuo di riattivazione è pari alla misura annua di rivalutazione attribuita al contratto, secondo quanto indicato alla sezione B - punto 5.1.1. della presente Nota informativa, con un minimo del tasso di interesse legale. L'entità di quest'ultimo può essere richiesta alla Società.
La riattivazione del contratto - effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento delle somme dovute - la prestazione di rendita, al valore che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata la sospensione del pagamento premi.
13. - Riscatto e Riduzione
Riscatto
Il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la conseguente la liquidazione del valore di riscatto totale a condizione che siano state versate le prime tre annualità di premio. La relativa richiesta deve essere inoltrata in forma scritta alla propria Divisione Commerciale di riferimento:
Allianz Ras: Ufficio Vita - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; Allianz Subalpina: Ufficio Vita - Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx;
Allianz Xxxxx Xxxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxx - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Il valore di riscatto, fino al termine del piano di accumulo, è pari alla conversione in capitale:
a) della rendita rivalutata fino al primo gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto, secondo la misura e le modalità indicate alla sezione B - punto
5.2. della presente Nota informativa;
b) delle quote di rendita iniziali costituite a fronte di ogni singolo premio versato nel periodo di tempo intercorso tra la data di richiesta di riscatto ed il primo gennaio immediatamente precedente;
e alla somma dei capitali risultanti dalla conversione.
Se la data di richiesta di riscatto coincide con una data di rivalutazione, il valore di riscatto è pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata fino alla data di richiesta di riscatto, secondo la misura e le modalità indicate alla sezione B - punto
5.2. della presente Nota informativa.
La conversione in capitale della rendita si ottiene dividendo la rendita rivalutata di cui al punto a) e le quote di rendita iniziali di cui al punto b) per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni contrattuali) corrispondente alla "età computabile corretta" dell'Assicurato al termine del piano di accumulo, al sesso e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente alla sottoscrizione del contratto.
Il valore così determinato - qualora il contratto non sia già in riduzione - viene diminuito di una percentuale (penale di riscatto) in funzione delle annualità di premio interamente pagate, come indicato al sezione D - punto 8.1.2. della presente Nota informativa.
Qualora il contratto sia già in riduzione, in caso di esercizio del diritto di riscatto non viene applicata alcuna penale.
Il valore di riscatto, durante il differimento dell'erogazione della rendita (di cui alla sezione B - punto 6.), è determinato con le stesse modalità previste fino al termine della durata del piano di accumulo. La conversione in capitale della rendita si ottiene dividendo la rendita rivalutata di cui al punto a) e le quote di rendita iniziali di cui al punto b) per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni contrattuali) corrispondente alla "età computabile corretta" dell'Assicurato al termine dei 5 anni di differimento, al sesso e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente al momento dell'esercizio dell'opzione di differimento.
La Società, durante i 5 anni di differimento, non applica la penale di riscatto e riconosce un tasso di rendimento minimo garantito pari allo 0% annuo.
Non è consentito il riscatto parziale.
Riduzione
In caso di sospensione del pagamento premi (come indicato al precedente punto 12.) - sempreché siano state versate per intero le prime tre annualità di premio - il contratto rimane in vigore per la somma:
a) della rendita rivalutata fino al primo gennaio immediatamente precedente il momento dell'interruzione del pagamento premi, secondo la misura e le modalità indicate alla sezione B - punto 5.2. della presente Nota informativa;
b) delle quote di rendita iniziali costituite a fronte di ogni singolo premio versato nel periodo di tempo che intercorre tra il momento dell'interruzione del pagamento premi e il primo gennaio immediatamente precedente;
ridotta di una percentuale (penale di riduzione) determinata in funzione delle annualità di premio interamente pagate come indicato al sezione D - punto 8.1.2. della presente Nota informativa.
La prestazione di rendita così ridotta continua a rivalutarsi, nella misura e secondo le modalità indicate alla sezione B - punto 5.2. della presente Nota informativa, fino al termine del piano di accumulo.
La riduzione non si applica in caso di sospensione del pagamento dei premi durante il differimento dell'erogazione della rendita (di cui alla sezione B - punto 6.).
In ogni caso il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto e di riduzione all'Agenzia di riferimento oppure a:
Allianz S.p.A.
Pronto Allianz - Servizio Clienti
Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
N. Tel: 000.00.00.00
che si impegna a fornirle entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Per le Divisioni Commerciali Allianz Ras e Allianz Subalpina Fax 02-7216.9212
Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxx.xx
Per la Divisione Commerciale AllianzLloyd Adriatico Fax 040-3175.067
Indirizzo e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Esiste l'eventualità che in caso di riscatto o riduzione il valore di conversione in capitale della rendita rivalutata risulti inferiore ai premi versati.
Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato versamento dei premi relativi alle prime tre annualità, comporta la risoluzione del contratto e la perdita dei premi pagati che restano acquisiti alla Società fatto salvo l'eventuale premio aggiuntivo iniziale che, invece, viene restituito al Contraente.
Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione F per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto e riduzione. I valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.
14. - Revoca della Proposta
La Società adotta procedure di emissione dei contratti che non prevedono la sottoscrizione della Proposta di assicurazione. Il presente contratto pertanto non prevede l'istituto della Revoca della Proposta.
15. - Diritto di recesso
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.
Per l'esercizio del recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società Allianz S.p.A - con lettera raccomandata A.R. - indirizzata alla propria Divisione Commerciale di riferimento:
Allianz Ras: Ufficio Vita - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
Allianz Subalpina: Xxxxxxx Xxxx - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx; Allianz Xxxxx Xxxxxxxxx: Ufficio Vita - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
contenente gli elementi identificativi del contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente i premi versati.
Con riferimento alla Divisione Commerciale Allianz Xxxxx Xxxxxxxxx, la Società si riserva il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, mediante invio al Contraente di lettera raccomandata e rimborso allo stesso, entro 30 giorni dall'invio della lettera, dei premi versati.
16. - Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni
Si rinvia all'articolo 14 delle Condizioni contrattuali per una descrizione dettagliata della documentazione che il Contraente o i Beneficiari designati sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società.
I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'avente diritto.
Si ricorda che l'articolo 2952 del Codice Civile, dispone che i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi si fondano.
17. - Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
18. - Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana.
19. - Reclami
I reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale sotto il profilo della attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto a:
Allianz S.p.A.
Pronto Allianz - Servizio Clienti
Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Numero Verde: 800. 68.68.68
Fax: 00.0000.0000
Per le Divisioni Commerciali Allianz Ras e Allianz Subalpina Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxx.xx
Per la Divisione Commerciale AllianzLloyd Adriatico
Accesso al sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed utilizzo della funzione "Servizio clienti/Reclami"
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1.
I reclami indirizzati all'ISVAP contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
20. - Ulteriore informativa disponibile
La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione degli attivi della gestione stessa, comunque disponibili anche sul sito Internet della propria Divisione Commerciale di riferimento:
xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
21. - Informativa in corso di contratto
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata VITARIV, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni contrattuali per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, al Contraente verrà inviato il rendiconto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
Fino al termine del piano di accumulo
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento del rendiconto annuale precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento del rendiconto annuale precedente;
b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
c) valore della prestazione assicurata e del valore di riscatto alla data di riferimento del rendiconto annuale;
d) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata VITARIV, rendimento trattenuto dalla Società e misura annua di rivalutazione;
Durante l'erogazione della rendita
a) importo della rendita assicurata alla data di riferimento del rendiconto annuale precedente;
b) importo della rendita assicurata alla data di riferimento del rendiconto annuale;
c) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata VITARIV, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento attribuito, con evidenza dell'eventuale rendimento minimo trattenuto dalla Società, misura annua di rivalutazione.
F
Progetto esemplificativo delle prestazioni
La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto al 4%. Il predetto tasso di rendimento si applica tenuto conto del tasso minimo di rendimento trattenuto dalla Società pari ad 1,4 punti percentuali. Di conseguenza la misura annua di rivalutazione applicata per ipotesi al contratto risulta pari al 2,6%.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riduzione e di riscatto in base a:
A) Tasso di rendimento minimo garantito
Tasso di rendimento minimo garantito
nel corso del piano di accumulo: 0,00% annuo Tasso di rendimento minimo garantito
al termine del piano di accumulo: 2,00% annuo
Durata del piano di accumulo: 25 anni
Sesso ed età dell'Assicurato: maschio - 40 anni
Premio annuo: 1200,00 euro
Periodicità di pagamento del premio: annuale
Rateazione della rendita: annuale
Anno | Premio annuo | Cumulo dei premi annui | Rendita a fine anno | Capitale in caso di decesso a fine anno | Interruzione del pagamento dei premi | ||
Valore di riscatto a fine anno | Rendita ridotta a fine anno | Rendita ridotta al termine del piano di accumulo |
1 | 1.200,00 | 1.200,00 | 53,03 1.122,00 | - | - | - | |
2 | 1.200,00 | 2.400,00 | 106,05 | 2.244,00 | - | - | - |
3 | 1.200,00 | 3.600,00 | 159,08 | 3.366,00 | 3.130,38 | 147,94 | 237,99 |
4 | 1.200,00 | 4.800,00 | 212,10 | 4.488,00 | 4.218,72 | 199,38 | 317,60 |
5 | 1.200,00 | 6.000,00 | 265,13 | 5.610,00 | 5.329,50 | 251,87 | 397,33 |
6 | 1.200,00 | 7.200,00 | 318,15 | 6.732,00 | 6.462,72 | 305,43 | 477,16 |
7 | 1.200,00 | 8.400,00 | 371,18 | 7.854,00 | 7.618,38 | 360,04 | 557,06 |
8 | 1.200,00 | 9.600,00 | 424,21 | 8.976,00 | 8.796,48 | 415,72 | 637,02 |
9 | 1.200,00 | 10.800,00 | 477,23 | 10.098,00 | 9.997,02 | 472,46 | 717,03 |
10 | 1.200,00 | 12.000,00 | 530,26 | 11.220,00 | 11.163,90 | 527,61 | 793,08 |
11 | 1.200,00 | 13.200,00 | 584,42 | 12.366,00 | 12.304,17 | 581,50 | 865,60 |
12 | 1.200,00 | 14.400,00 | 638,58 | 13.512,00 | 13.444,44 | 635,38 | 936,71 |
13 | 1.200,00 | 15.600,00 | 692,74 | 14.658,00 | 14.584,71 | 689,27 | 1.006,42 |
14 | 1.200,00 | 16.800,00 | 746,90 | 15.804,00 | 15.724,98 | 743,16 | 1.074,77 |
15 | 1.200,00 | 18.000,00 | 801,06 | 16.950,00 | 16.865,25 | 797,05 | 1.141,77 |
16 | 1.200,00 | 19.200,00 | 855,22 | 18.096,00 | 18.005,52 | 850,94 | 1.207,46 |
17 | 1.200,00 | 20.400,00 | 909,38 | 19.242,00 | 19.145,79 | 904,83 | 1.271,86 |
18 | 1.200,00 | 21.600,00 | 963,54 | 20.388,00 | 20.286,06 | 958,72 | 1.335,00 |
19 | 1.200,00 | 22.800,00 | 1.017,70 | 21.534,00 | 21.426,33 | 1.012,61 | 1.396,91 |
20 | 1.200,00 | 24.000,00 | 1.071,86 | 22.680,00 | 22.566,60 | 1.066,50 | 1.457,59 |
21 | 1.200,00 | 25.200,00 | 1.126,02 | 23.826,00 | 23.706,87 | 1.120,39 | 1.517,09 |
22 | 1.200,00 | 26.400,00 | 1.180,18 | 24.972,00 | 24.847,14 | 1.174,28 | 1.575,42 |
23 | 1.200,00 | 27.600,00 | 1.234,34 | 26.118,00 | 25.987,41 | 1.228,16 | 1.632,61 |
24 | 1.200,00 | 28.800,00 | 1.288,50 | 27.264,00 | 27.127,68 | 1.282,05 | 1.688,68 |
25 | 1.200,00 | 30.000,00 | 1.752,41 | 37.080,10 | 37.080,10 | 1.752,41 | 1.752,41 |
I valori riportati in tabella sono espressi in euro, ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo gennaio. Le prestazioni sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
Rendita annua certa 10 anni e poi vitalizia garantita al termine del piano di accumulo (corrisposta in rate annuali posticipate) 1.752,41 euro
L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, solo al termine del piano di accumulo.
B) Ipotesi di rendimento finanziario
Tasso di rendimento finanziario: 4,00% annuo
Tasso di rendimento trattenuto: 1,40% annuo
Misura annua di rivalutazione: 2,60% annuo
Durata del piano di accumulo: 25 anni
Sesso ed età dell'Assicurato: maschio - 40 anni
Premio annuo: 1200,00 euro
Periodicità di pagamento del premio: annuale
Rateazione della rendita: annuale
Anno | Premio annuo | Cumulo dei premi annui | Rendita a fine anno | Capitale in caso di decesso a fine anno | Interruzione del pagamento dei premi | ||
Valore di riscatto a fine anno | Rendita ridotta a fine anno | Rendita ridotta al termine del piano di accumulo |
1 | 1.200,00 | 1.200,00 | 54,40 1.151,17 | - | - | - | |
2 | 1.200,00 | 2.400,00 | 110,22 | 2.332,27 | - | - | - |
3 | 1.200,00 | 3.600,00 | 167,49 | 3.544,09 | 3.296,00 | 155,77 | 273,98 |
4 | 1.200,00 | 4.800,00 | 226,25 | 4.787,40 | 4.500,16 | 212,68 | 364,60 |
5 | 1.200,00 | 6.000,00 | 286,54 | 6.063,05 | 5.759,90 | 272,21 | 454,84 |
6 | 1.200,00 | 7.200,00 | 348,39 | 7.371,86 | 7.076,99 | 334,46 | 544,68 |
7 | 1.200,00 | 8.400,00 | 411,86 | 8.714,70 | 8.453,26 | 399,50 | 634,12 |
8 | 1.200,00 | 9.600,00 | 476,97 | 10.092,45 | 9.890,61 | 467,43 | 723,14 |
9 | 1.200,00 | 10.800,00 | 543,77 | 11.506,03 | 11.390,97 | 538,34 | 811,73 |
10 | 1.200,00 | 12.000,00 | 612,32 | 12.956,36 | 12.891,58 | 609,26 | 895,39 |
11 | 1.200,00 | 13.200,00 | 683,81 | 14.469,02 | 14.396,67 | 680,39 | 974,58 |
12 | 1.200,00 | 14.400,00 | 757,15 | 16.021,01 | 15.940,91 | 753,37 | 1.051,77 |
13 | 1.200,00 | 15.600,00 | 832,41 | 17.613,35 | 17.525,29 | 828,25 | 1.127,01 |
14 | 1.200,00 | 16.800,00 | 909,62 | 19.247,10 | 19.150,86 | 905,07 | 1.200,34 |
15 | 1.200,00 | 18.000,00 | 988,84 | 20.923,32 | 20.818,70 | 983,89 | 1.271,81 |
16 | 1.200,00 | 19.200,00 | 1.070,11 | 22.643,12 | 22.529,90 | 1.064,76 | 1.341,46 |
17 | 1.200,00 | 20.400,00 | 1.153,50 | 24.407,64 | 24.285,60 | 1.147,74 | 1.409,36 |
18 | 1.200,00 | 21.600,00 | 1.239,06 | 26.218,03 | 26.086,94 | 1.232,87 | 1.475,53 |
19 | 1.200,00 | 22.800,00 | 1.326,85 | 28.075,50 | 27.935,12 | 1.320,21 | 1.540,03 |
20 | 1.200,00 | 24.000,00 | 1.416,91 | 29.981,25 | 29.831,35 | 1.409,83 | 1.602,89 |
21 | 1.200,00 | 25.200,00 | 1.509,32 | 31.936,56 | 31.776,88 | 1.501,78 | 1.664,16 |
22 | 1.200,00 | 26.400,00 | 1.604,13 | 33.942,71 | 33.773,00 | 1.596,11 | 1.723,87 |
23 | 1.200,00 | 27.600,00 | 1.701,41 | 36.001,02 | 35.821,01 | 1.692,90 | 1.782,08 |
24 | 1.200,00 | 28.800,00 | 1.801,21 | 38.112,84 | 37.922,27 | 1.792,21 | 1.838,80 |
25 | 1.200,00 | 30.000,00 | 1.903,61 | 40.279,57 | 40.279,57 | 1.903,61 | 1.903,61 |
I valori riportati in tabella sono espressi in euro , ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo gennaio. Le prestazioni sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
Rendita annua certa 10 anni e poi vitalizia al termine del piano di accumulo (corrisposta in rate annuali posticipate) 1.903,61 euro
* * * * * *
Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
I rappresentanti legali
Condizioni contrattuali
SISTEMA RISPARMIO PianoSicuro Rendita
Sommario
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Disciplina del contratto
Art. 1 Prestazioni assicurate Art. 2 Durata e limiti di età Art. 3 Premio
Art. 4 Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'assicurazione Art. 5 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato
Art. 6 Diritto di recesso
Art. 7 Rivalutazione delle prestazioni
Art. 8 Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione Art. 9 Ripresa del pagamento del premio: riattivazione
Art. 10 Riscatto
Art. 11 Opzioni di contratto
Art. 12 Cessione, pegno, vincolo Art. 13 Beneficiari
Art. 14 Pagamenti della Società Art. 15 Prestito
Art. 16 Tasse e imposte Art. 17 Foro competente
Art. 18 Legge applicabile al contratto
Art. 19 Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati Art. 20 Prescrizione
ALLEGATO 1
Regolamento VITARIV EX RAS
ALLEGATO 2
Tabelle coefficienti di conversione
ALLEGATO 3
Effetti sulla rivalutazione della rendita durante l'erogazione, dovuti alla diminuzione del rendimento minimo trattenuto da 2,2 a 1,2 punti percentuali
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Disciplina del contratto
Il contratto è disciplinato: dalla Scheda sintetica; dalla Nota informativa;
dalle Condizioni contrattuali;
dalle Condizioni particolari, laddove richiamate nella polizza; dagli Allegati 1, 2 e 3;
dal Glossario;
dalle Norme di Legge, per quanto non espressamente disciplinato.
Art. 1 - Prestazioni assicurate
SISTEMA RISPARMIO PianoSicuro Xxxxxxx è un contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili per il quale, a fronte del versamento di un piano di premi annui (piano di accumulo), da versarsi alle ricorrenze contrattualmente pattuite, la Società si impegna a corrispondere le seguenti prestazioni:
a) in caso di vita dell'Assicurato al termine del piano di accumulo è previsto il pagamento - ai Beneficiari designati in polizza - di una rendita annua vitalizia rivalutabile annualmente (ai sensi dell'articolo 7 - lett. D.), da corrispondere in rate posticipate secondo la rateazione scelta dal Contraente, in modo certo per i primi 10 anni (e pertanto anche in caso di decesso dell'Assicurato) e successivamente finché l'Assicurato è in vita.
L'ammontare della prestazione al termine del piano di accumulo è dato dalla somma delle quote di rendita iniziali rivalutate (ai sensi dell'articolo 7 - lett. B.) fino al termine del piano di accumulo stesso.
Le quote di rendita iniziali sono determinate moltiplicando ogni premio versato, al netto del caricamento, per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni contrattuali) corrispondente alla "età computabile corretta" dell'Assicurato al termine del piano di accumulo, al sesso e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente alla sottoscrizione del contratto (mensile, trimestrale, semestrale o annuale).
Una volta iniziata l'erogazione della rendita, la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.
b) in caso di decesso dell'Assicurato, prima dell'inizio dell'erogazione della prestazione di rendita, è previsto il pagamento - ai Beneficiari designati in polizza - di un importo pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata (ai sensi dell'articolo 7 - lett. C.), fino alla data del decesso.
La conversione in capitale della rendita si ottiene dividendo la rendita rivalutata fino alla data di decesso dell'Assicurato:
per il coefficiente di conversione utilizzato per determinare le quote di rendita iniziali di cui alla precedente lett. a), se il decesso avviene nel corso del piano di accumulo;
per il coefficiente di conversione utilizzato per determinare la rendita al termine dei 5 anni di differimento di cui al successivo articolo 11, se il decesso avviene nel corso del differimento stesso.
Il contratto offre le seguenti garanzie:
Tasso di rendimento minimo garantito
Il contratto riconosce un tasso di rendimento minimo garantito:
del 2% annuo composto attribuito al termine del piano di accumulo;
del 1,5% annuo composto durante il periodo di erogazione della rendita, attribuito in via anticipata sotto forma di tasso tecnico nel calcolo delle quote di rendita iniziali;
dello 0% annuo durante l'eventuale differimento di 5 anni dell'erogazione della rendita.
Consolidamento
Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate annualmente dalla Società, restano definitivamente acquisite sul contratto (consolidamento annuale).
Art. 2 - Durata e limiti di età
Il presente contratto è rivolto ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano un'età compresa fra i 40 e i 65 anni.
La durata del contratto è vitalizia e quindi coincide con la vita dell'Assicurato.
La durata del pagamento premi (piano di accumulo) è fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni e deve in ogni caso essere compatibile con l'età dell'Assicurato che, al termine del piano, non dovrà essere inferiore a 60 anni (età minima prevista per l'erogazione della prestazione di rendita) né superiore a 75 anni.
L'età considerata è in tutti i casi l'età computabile.
Art. 3 - Premio
Il contratto, a fronte delle prestazioni di cui all'articolo 1, prevede il pagamento di un piano di premi annui di importo costante. La durata del piano di accumulo è indicata in polizza. Il premio relativo alla prima annualità (premio di perfezionamento) deve essere pagato all'atto della sottoscrizione del contratto, i premi successivi devono essere corrisposti alle scadenze indicate in polizza.
L'importo minimo del premio annuo ammesso per il presente contratto è quello che corrisponde ad una prestazione di rendita al termine del piano di accumulo pari ad almeno 1.200,00 euro annui.
L'importo massimo del premio annuo ammesso per il presente contratto è pari a 24.000,00 euro.
Il pagamento del premio annuo può essere frazionato (senza applicazione di costi aggiuntivi) secondo una periodicità mensile, trimestrale o semestrale. In tal caso il pagamento dei premi viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza mensile, trimestrale o semestrale della data di decorrenza.
Non è possibile per il Contraente modificare l'importo del premio annuo scelto all'atto della sottoscrizione del contratto.
Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza, il Contraente può modificare la periodicità del pagamento premi. La modifica, la cui richiesta dovrà pervenire per iscritto alla Società almeno 60 giorni prima della ricorrenza predetta, avrà effetto dalla ricorrenza annuale della data di decorrenza successiva al pervenimento della suddetta richiesta.
Entro 90 giorni dalla data di decorrenza, il Contraente ha facoltà di versare un unico premio aggiuntivo di importo non superiore a 250.000,00 euro.
Su ogni premio pagato la Società applica i seguenti costi (caricamenti):
premio annuo inferiore a 6.000 euro
6,50% fino al decimo anno di durata del piano di accumulo
4,50% a partire dall'undicesimo anno fino al termine del piano di accumulo
premio annuo
da 6.000 a 24.000 euro
4,50% fino al decimo anno di durata del piano di accumulo
3,50% a partire dall'undicesimo anno fino al termine del piano di accumulo
premio aggiuntivo iniziale
0%
I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti: assegno bancario o circolare non trasferibile;
bonifico bancario;
carta di xxxxxx/credito, se accettata dall'intermediario assicurativo; reinvestimento del capitale che deriva da un contratto Vita preesistente; RID (Rimessa Interbancaria Diretta);
fermo restando che le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente.
La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti.
Il premio di perfezionamento e il premio aggiuntivo potranno anche essere pagati, in tutto o in parte, mediante liquidazione del capitale proveniente da altra polizza vita stipulata con la Società.
I premi devono essere pagati alle ricorrenze pattuite e comunque non dopo il decesso dell'Assicurato.
In caso di frazionamento del premio mensile o trimestrale è prevista l'attivazione obbligatoria dell'addebito tramite RID (Rimessa Interbancaria Diretta).
Art. 4 - Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'assicurazione
A condizione che sia stato versato il premio annuo iniziale (anche in forma di prima rata mensile, trimestrale o semestrale), il contratto si intende perfezionato e quindi concluso nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'Assicurato- se persona diversa dal Contraente).
A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto le prestazioni assicurative, di cui all'articolo 1, entrano in vigore dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza.
Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e1893 del Codice Civile, l'annullamento del contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui all'articolo 1 delle presenti Condizioni contrattuali.
In ogni caso l'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla data corretta.
Art. 6 - Diritto di recesso
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.
Per l'esercizio del recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società Allianz S.p.A - con lettera raccomandata A.R. - indirizzata alla propria Divisione Commerciale di riferimento:
Allianz Ras: Ufficio Vita - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
Allianz Subalpina: Xxxxxxx Xxxx - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx;
Allianz Xxxxx Xxxxxxxxx: Ufficio Vita - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx contenente gli elementi identificativi del contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente i premi versati.
Con riferimento alla Divisione Commerciale Allianz Xxxxx Xxxxxxxxx, la Società si riserva il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, mediante invio al Contraente di lettera raccomandata e rimborso allo stesso, entro 30 giorni dall'invio della lettera, dei premi versati.
Art. 7 - Rivalutazione delle prestazioni
Il presente contratto, con riferimento alle prestazioni assicurate, di cui all'articolo 1, riconosce una rivalutazione annua sulla base delle condizioni sotto indicate. A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione interna separata VITARIV (vedi Allegato 1), attività d'importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una rivalutazione legata al rendimento del VITARIV.
X. Xxxxxx annua di rivalutazione della rendita
La Società, entro il 31 dicembre di ogni anno, dichiara il rendimento annuo realizzato dalla gestione interna separata VITARIV, determinato con i criteri indicati al punto 3 del Regolamento.
Ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurative, di cui all'articolo 1 delle presenti Condizioni contrattuali, la Società applica al contratto la misura annua di rivalutazione della rendita.
A.1. Misura annua di rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo
Ai fini della rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo, la Società applica una misura annua di rivalutazione ottenuta diminuendo il rendimento realizzato dalla gestione interna separata VITARIV di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari a 1,4 punti percentuali. Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 6%, realizzato dalla gestione interna separata VITARIV.
La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.
A.2. Misura annua di rivalutazione della rendita durante l'erogazione
Ai fini della rivalutazione della rendita durante il periodo di erogazione, la Società applica una misura annua di rivalutazione ottenuta scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 1,5% la differenza tra il rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo delle quote di rendita iniziali.
Il suddetto rendimento attribuito è pari al minore fra:
a) il rendimento realizzato dalla gestione interna separata VITARIV moltiplicato per un'aliquota di retrocessione del 90%;
b) il rendimento realizzato dalla gestione interna separata VITARIV diminuito di un valore denominato rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali.
La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.
Si segnala che, se alla scadenza del piano di accumulo l'indicatore demografico ISTAT "Speranza di vita alla nascita" (pubblicato annualmente da ISTAT sull'Annuario Statistico Italiano) non avrà raggiunto l'età di 80 anni per la popolazione maschile, la Società si riserva di diminuire a 1,2 punti percentuali il rendimento minimo trattenuto di cui al punto b). Qualora in epoca successiva il suddetto indicatore raggiunga o superi l'età di 80 anni, a partire dalla ricorrenza annua di contratto immediatamente successiva sarà applicato il rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali.
B. Rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo
La rendita si rivaluta alle date di rivalutazione (coincidenti con il primo gennaio di ogni anno solare) ed al termine del piano di accumulo nei termini seguenti:
alla prima data di rivalutazione:
le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo premio versato nei dodici mesi precedenti la prima data di rivalutazione - sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza del contratto (per il primo premio) o la data di scadenza del pagamento del premio (per i premi successivi) e la data di rivalutazione.
a ciascuna data di rivalutazione successiva alla prima:
la rendita rivalutata al primo gennaio dell'anno precedente è incrementata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per l'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1.;
le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo premio versato nei dodici mesi precedenti la data di rivalutazione - sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del premio e la data di rivalutazione.
al termine del piano di accumulo:
la rendita rivalutata al primo gennaio immediatamente precedente la data di termine del piano di accumulo è incrementata di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) della rendita stessa in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del termine del piano di accumulo;
le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo premio versato tra la data di termine del piano di accumulo ed il primo gennaio immediatamente precedente - sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del premio ed il termine del piano di accumulo.
Per effetto del tasso di rendimento minimo del 2% annuo garantito al termine del piano di accumulo, la rendita rivalutata al termine del piano di accumulo non potrà essere inferiore a quella risultante dalla rivalutazione sopra descritta utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1., il tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo.
Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate annualmente dalla Società, restano definitivamente acquisite sul contratto (consolidamento annuale).
C. Rivalutazione della rendita in caso di decesso nel corso del piano di accumulo In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano di accumulo, la rendita è rivalutata con le seguenti modalità:
la rendita rivalutata fino al primo gennaio immediatamente precedente la data del decesso è incrementata di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) della rendita stessa in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del decesso;
le quote di rendita iniziali, costituite a fronte di ogni singolo premio versato nel periodo di tempo intercorso tra la data del decesso ed il primo gennaio immediatamente precedente, sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita iniziale in base all'ultima misura annua di rivalutazione, determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del premio e la data del decesso.
Nel caso in cui la data di decesso dell'Assicurato coincida con la data del termine del piano di accumulo, la rendita rivalutata al termine del piano di accumulo non potrà essere inferiore a quella risultante dalla rivalutazione descritta al punto B. utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1., il tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo.
D. Rivalutazione della rendita durante l'erogazione
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data d'inizio dell'erogazione, la rivalutazione della rendita è effettuata incrementando la rendita rivalutata alla ricorrenza annuale immediatamente precedente di un importo pari al prodotto della rendita stessa per l'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.2.
Art. 8 - Mancato versamento del premio: risoluzione e riduzione
Il mancato pagamento del premio, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina:
la risoluzione del contratto, qualora non siano state pagate per intero le prime tre annualità di premio. In tal caso i premi annui già versati restano acquisiti alla Società e l'eventuale premio aggiuntivo iniziale viene restituito al Contraente. La Società comunicherà al Contraente la risoluzione del contratto e la possibilità di quest'ultimo di chiederne la riattivazione o la liquidazione dell'eventuale premio aggiuntivo iniziale. La restituzione al Contraente dell'eventuale premio aggiuntivo iniziale non potrà comunque avvenire prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza;
la riduzione del contratto, qualora siano state pagate per intero le prime tre annualità di premio. In tal caso il contratto resta in vigore per una prestazione di rendita pari alla somma:
a) della rendita rivalutata, fino al primo gennaio immediatamente precedente il momento dell'interruzione del pagamento premi, ai sensi dell'articolo 7 - lett. B.;
b) delle quote di rendita iniziali costituite a fronte di ogni singolo premio versato nel periodo di tempo che intercorre tra il momento dell'interruzione del pagamento premi e il primo gennaio immediatamente precedente;
ridotta di una percentuale (penale di riduzione) in funzione delle annualità di premio interamente pagate, come indicato nella tabella di seguito riportata:
Annualità di premio interamente pagate Penale di riscatto o riduzione
3 | 7,0% |
4 | 6,0% |
5 | 5,0% |
6 | 4,0% |
7 | 3,0% |
8 | 2,0% |
9 | 1,0% |
da 10 in poi | 0,5% |
La prestazione di rendita così ridotta continua a rivalutarsi, ai sensi dell'articolo 7 - lett. B., fino al termine del piano di accumulo.
La riduzione non si applica in caso di sospensione del pagamento premi durante il differimento dell'erogazione della rendita (di cui all'articolo 11).
Art.9 - Ripresa del pagamento del premio: riattivazione
Entro un anno dalla data di sospensione del pagamento dei premi è possibile chiedere la riattivazione del contratto. La riattivazione del contratto è possibile previa corresponsione di tutti i premi annui arretrati aumentati degli interessi, calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione, per il periodo di tempo intercorso tra le rispettive date di scadenza del pagamento del premio e la data di ripresa del versamento del premio. Il tasso annuo di riattivazione è pari alla misura annua di rivalutazione attribuita al contratto, ai sensi dell'articolo 7 - punto A.1., con un minimo del tasso di interesse legale.
La riattivazione del contratto - effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento delle somme dovute - la prestazione di rendita, al valore che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata la sospensione del pagamento premi.
Art. 10 - Riscatto
Il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la conseguente la liquidazione del valore di riscatto totale a condizione che siano state versate le prime tre annualità di premio. La relativa richiesta deve essere inoltrata in forma scritta alla propria Divisione Commerciale di riferimento:
Allianz Ras: Ufficio Vita - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
Allianz Subalpina: Xxxxxxx Xxxx - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx; Allianz Xxxxx Xxxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxx - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Il valore di riscatto, fino al termine del piano di accumulo, è pari alla conversione in capitale:
a) della rendita rivalutata fino al primo gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto, ai sensi dell'articolo 7 - lett. B.;
b) delle quote di rendita iniziali costituite a fronte di ogni singolo premio versato nel periodo di tempo intercorso tra la data di richiesta di riscatto ed il primo gennaio immediatamente precedente;
e alla somma dei capitali risultanti dalla conversione.
Se la data di richiesta di riscatto coincide con una data di rivalutazione, il valore di riscatto è pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata fino alla data di richiesta di riscatto, secondo la misura e le modalità indicate nell'articolo 7 - lett. B. La conversione in capitale della rendita si ottiene dividendo la rendita rivalutata di cui al punto a) e le quote di rendita iniziali di cui al punto b) per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni contrattuali) corrispondente alla "età computabile corretta" dell'Assicurato al termine del piano di accumulo, al sesso e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente alla sottoscrizione del contratto.
Il valore così determinato - qualora il contratto non sia già in riduzione - viene diminuito di una percentuale (penale di riscatto) in funzione delle annualità di premio interamente pagate, come indicato nella tabella di seguito riportata:
Annualità di premio interamente pagate Penale di riscatto o riduzione
3 | 7,0% |
4 | 6,0% |
5 | 5,0% |
6 | 4,0% |
7 | 3,0% |
8 | 2,0% |
9 | 1,0% |
da 10 in poi | 0,5% |
Qualora il contratto sia già in riduzione, in caso di esercizio del diritto di riscatto non viene applicata alcuna penale.
Il valore di riscatto, durante il differimento dell'erogazione della rendita (di cui all'articolo 11), è determinato con le stesse modalità previste fino al termine della durata del piano di accumulo. La conversione in capitale della rendita si ottiene dividendo la rendita rivalutata di cui al punto a) e le quote di rendita iniziali di cui al punto b) per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni contrattuali) corrispondente alla "età computabile corretta" dell'Assicurato al termine dei 5 anni di differimento, al sesso e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente al momento dell'esercizio dell'opzione di differimento.
La Società, durante i 5 anni di differimento, non applica la penale di riscatto e riconosce un tasso di rendimento minimo garantito pari allo 0% annuo.
Non è consentito il riscatto parziale. Art. 11 - Opzioni di contratto
Al termine del piano di accumulo (o dell'eventuale differimento di 5 anni dell'erogazione della rendita), su richiesta scritta del Contraente da inoltrare alla Società almeno 90 giorni prima del termine predetto, è possibile chiedere:
a) la conversione della prestazione di rendita in capitale, ottenuta dividendo la prestazione di rendita per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni contrattuali) individuato in corrispondenza alla "età computabile corretta" dell'Assicurato al termine del piano di accumulo (o dei 5 anni di differimento), al sesso e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente alla sottoscrizione del contratto (o al momento dell'esercizio dell'opzione di differimento);
b) la conversione della prestazione di rendita in una rendita annua vitalizia da corrispondersi fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo Assicurato fino a che questi è in vita.
Inoltre, al termine del piano di accumulo, su richiesta scritta del Contraente da inoltrare alla Società almeno 90 giorni prima del termine predetto, è possibile chiedere:
c) il differimento dell'erogazione della rendita (a condizione che all'atto della richiesta l'età computabile dell'Assicurato non sia superiore a 70 anni) di ulteriori 5 anni, durante i quali è possibile continuare la corresponsione dei premi annui.
L'opzione di differimento può essere esercitata una sola volta.
La rendita al termine dei 5 anni di differimento è calcolata convertendo in capitale la rendita rivalutata al termine del piano di accumulo, secondo le modalità descritte alla precedente lett. a), e moltiplicando il valore ottenuto per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni contrattuali) individuato in corrispondenza alla "età computabile corretta" dell'Assicurato al termine dei 5 anni di differimento, al sesso e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente al momento dell'esercizio dell'opzione di differimento (mensile, trimestrale, semestrale o annuale).
Durante i 5 anni di differimento, la rendita si rivaluta secondo le modalità indicate all'articolo 7 - lett. B., con la differenza che la Società riconosce un tasso di rendimento minimo garantito pari allo 0% annuo anziché del 2% annuo.
I coefficienti di conversione applicati dalla Società per la determinazione della rendita reversibile, sono calcolati con la stessa base tecnica (demografica e finanziaria) utilizzata per la prestazione di rendita (rendita certa 10 anni e poi vitalizia) e sono quindi garantiti fin dalla sottoscrizione del contratto.
L'ammontare della rendita reversibile di cui all'opzione b) è comunicato dalla Società su richiesta scritta del Contraente e previa designazione del secondo Assicurato.
Tale rendita è corrisposta, in rate posticipate, secondo la rateazione richiesta dal Contraente e si rivaluta annualmente in base alla misura e alla modalità prevista all'articolo 7 - lett. D.
In ogni caso la conversione della prestazione di rendita nella rendita reversibile di cui all'opzione b) è concessa a condizione che:
l'importo della rendita reversibile non sia inferiore a 1.200,00 euro annui;:
il secondo Assicurato, all'epoca della conversione, non superi i 75 anni di età computabile.
Una volta iniziata l'erogazione della rendita reversibile la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.
La richiesta per l'esercizio delle opzioni deve essere effettuata per iscritto ed indirizzata alla propria Divisione Commerciale di riferimento:
Allianz Ras: Ufficio Vita - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
Allianz Subalpina: Xxxxxxx Xxxx - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx; Allianz Xxxxx Xxxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxx - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Art.12 - Cessione, pegno, vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni assicurate. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.
Art.13 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione. La designazione di beneficio e le eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
dopo la morte del Contraente (se persona fisica);
dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Art.14 - Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti della Società dovranno essere preventivamente consegnati all'Agenzia di riferimento ovvero inviati alla Società stessa - unitamente alla richiesta scritta di liquidazione - tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
La documentazione da consegnare è la seguente:
a) in caso di riscatto, in caso di vita dell'Assicurato al termine del piano di accumulo e in caso di risoluzione per mancato pagamento premi
copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica;
qualora l'Assicurato sia persona diversa dal percipiente, fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale durante l'erogazione della prestazione di rendita;
estremi per l'accredito del pagamento.
b) in caso di decesso dell'Assicurato fino al termine del piano di accumulo certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
certificato medico attestante la causa del decesso;
qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a 50.000 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati; fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari;
qualora uno dei Beneficiari risulti minorenne o incapace, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante del minorenne o incapace a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.
La Società si riserva di richiedere un'ulteriore documentazione a fronte di particolari esigenze istruttorie.
Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.
Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza del Contraente.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni:
dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia se anteriore) per quanto riguarda il pagamento dovuto in caso di riscatto o decesso dell'Assicurato;
dalla data pattuita per l'erogazione di ogni rata per quanto riguarda il pagamento della prestazione di rendita al termine del piano di accumulo.
Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa, per quanto riguarda i pagamenti dovuti in caso di riscatto o decesso dell'Assicurato, e dalla data in cui ogni singola rata di rendita avrebbe dovuto essere corrisposta, per quanto riguarda il pagamento della prestazione di rendita al termine del piano di accumulo.
Art.15 - Prestito
La Società non prevede la concessione di prestiti sul presente contratto.
Art.16 - Tasse e imposte
Xxxxx e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.
Art.17 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario parte in causa.
Art.18 - Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la Legge italiana.
Art.19 - Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati
Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art.1923, comma 2 del Codice Civile).
Art.20 - Prescrizione
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO VITARIV EX RAS
1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "VITARIV - GESTIONE SPECIALE ASSICURAZIONI RIVALUTABILI" ed indicata nel seguito con la sigla VITARIV.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del VITARIV.
La gestione del VITARIV è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.
2. La gestione del VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.L.. 24.2.98 n. 58 art. 161, la quale attesta la rispondenza del VITARIV al presente regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al VITARIV, il rendimento annuo del VITARIV, quale descritto al seguente punto 3, e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo del VITARIV, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del VITARIV di competenza di quell'esercizio, al valore medio del VITARIV stesso.
Per risultato finanziario del VITARIV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del VITARIV - al lordo delle ritenute d'acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e delle spese per l'attività di revisione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel VITARIV e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato, all'atto dell'iscrizione nel VITARIV, per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio del VITARIV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del VITARIV. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel VITARIV.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo del VITARIV l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
ALLEGATO 2
TABELLE COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
Calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola demografica IPS55_ASDAV M/F distinta per sesso e per anno di nascita. I coefficienti di conversione tengono conto di un tasso di interesse precontato (tasso tecnico) pari all'1,5%.
La "età computabile corretta" al termine del piano indicata nella tabella A dei coefficienti di conversione si determina sommando algebricamente all'età computabile dell'Assicurato al termine del piano di accumulo, il numero di anni indicato nella tabella di correzione dell'età di seguito riportata, con riferimento all'anno di nascita e al sesso dell'Assicurato stesso.
TABELLA DI CORREZIONE DELL'ETA'
maschi | femmine | ||
anno di nascita | correzione dell'età | anno di nascita | correzione dell'età |
Fino al 1925 | +3 | Fino al 1927 | +3 |
Dal 1926 al 1938 | +2 | Dal 1928 al 1940 | +2 |
Dal 1939 al 1947 | +1 | Dal 1941 al 1949 | +1 |
Dal 1948 al 1956 | 0 | Dal 1950 al 1955 | 0 |
Dal 1957 al 1960 | -1 | Dal 1956 al 1960 | -1 |
Dal 1961 al 1965 | -2 | Dal 1961 al 1965 | -2 |
Dal 1966 al 1969 | -3 | Dal 1966 al 1969 | -3 |
Dal 1970 al 1973 | -4 | Dal 1970 al 1974 | -4 |
Dal 1974 al 1977 | -5 | Dal 1975 al 1979 | -5 |
Dal 1978 al 1981 | -6 | Dal 1980 al 1984 | -6 |
Dal 1982 al 1985 | -7 | Dal 1985 al 1989 | -7 |
Dal 1986 al 1989 | -8 | Dal 1990 al 1993 | -8 |
Dal 1990 al 1994 | -9 | Dal 1994 al 1998 | -9 |
Dal 1995 al 1998 | -10 | Dal 1999 al 2004 | -10 |
Dal 1999 al 2002 | -11 | Dal 2005 al 2009 | -11 |
Dal 2003 al 2007 | -12 | Dal 2010 al 2014 | -12 |
Dal 2008 al 2011 | -13 | Dal 2015 al 2019 | -13 |
Dal 2012 al 2016 | -14 | Dal 2020 in poi | -14 |
Dal 2017 in poi -15
TABELLA A
Coefficienti di conversione
in rendita annua certa 10 anni e poi vitalizia
(valori unitari)
sesso maschile | sesso femminile | |||||||
rateazione della rendita | rateazione della rendita | |||||||
Età computabile corretta al termine del piano | annuale | semestrale | trimestrale | mensile | annuale | semestrale | trimestrale | annuale |
50 | 0,03638 | 0,03605 | 0,03589 | 0,03579 | 0,03377 | 0,03349 | 0,03335 | 0,03325 |
51 | 0,03713 | 0,03679 | 0,03663 | 0,03652 | 0,03439 | 0,03409 | 0,03395 | 0,03385 |
52 | 0,03793 | 0,03757 | 0,03740 | 0,03728 | 0,03504 | 0,03473 | 0,03458 | 0,03449 |
53 | 0,03876 | 0,03839 | 0,03821 | 0,03809 | 0,03572 | 0,03541 | 0,03525 | 0,03515 |
54 | 0,03964 | 0,03925 | 0,03906 | 0,03894 | 0,03644 | 0,03611 | 0,03595 | 0,03584 |
55 | 0,04056 | 0,04016 | 0,03996 | 0,03983 | 0,03720 | 0,03686 | 0,03669 | 0,03658 |
56 | 0,04153 | 0,04111 | 0,04091 | 0,04077 | 0,03799 | 0,03764 | 0,03746 | 0,03735 |
57 | 0,04256 | 0,04212 | 0,04191 | 0,04176 | 0,03884 | 0,03847 | 0,03628 | 0,03816 |
58 | 0,04364 | 0,04318 | 0,04296 | 0,04281 | 0,03973 | 0,03934 | 0,03915 | 0,03902 |
59 | 0,04478 | 0,04430 | 0,04407 | 0,04391 | 0,04067 | 0,04026 | 0,04006 | 0,03993 |
60 | 0,04599 | 0,04549 | 0,04524 | 0,04508 | 0,04166 | 0,04124 | 0,04103 | 0,04089 |
61 | 0,04726 | 0,04673 | 0,04647 | 0,04630 | 0,04272 | 0,04227 | 0,04206 | 0,04191 |
62 | 0,04860 | 0,04805 | 0,04777 | 0,04759 | 0,04384 | 0,04337 | 0,04314 | 0,04299 |
63 | 0,05001 | 0,04943 | 0,04914 | 0,04895 | 0,04502 | 0,04453 | 0,04429 | 0,04413 |
64 | 0,05150 | 0,05089 | 0,05059 | 0,05039 | 0,04628 | 0,04576 | 0,04551 | 0,04534 |
65 | 0,05307 | 0,05242 | 0,05211 | 0,05190 | 0,04761 | 0,04707 | 0,04681 | 0,04663 |
66 | 0,05472 | 0,05405 | 0,05371 | 0,05350 | 0,04903 | 0,04846 | 0,04818 | 0,04799 |
67 | 0,05647 | 0,05576 | 0,05541 | 0,05518 | 0,05054 | 0,04994 | 0,04964 | 0,04945 |
68 | 0,05831 | 0,05756 | 0,05719 | 0,05695 | 0,05215 | 0,05151 | 0,05120 | 0,05099 |
69 | 0,06024 | 0,05946 | 0,05907 | 0,05882 | 0,05386 | 0,05318 | 0,05285 | 0,05264 |
70 | 0,06227 | 0,06144 | 0,06104 | 0,06077 | 0,05567 | 0,05496 | 0,05461 | 0,05438 |
71 | 0,06439 | 0,06352 | 0,06310 | 0,06282 | 0,05760 | 0,05685 | 0,05648 | 0,05624 |
72 | 0,06660 | 0,06569 | 0,06525 | 0,06496 | 0,05964 | 0,05885 | 0,05846 | 0,05820 |
73 | 0,06890 | 0,06796 | 0,06749 | 0,06719 | 0,06181 | 0,06097 | 0,06056 | 0,06029 |
74 | 0,07129 | 0,07031 | 0,06983 | 0,06951 | 0,06410 | 0,06321 | 0,06278 | 0,06250 |
75 | 0,07376 | 0,07274 | 0,07224 | 0,07191 | 0,06651 | 0,06558 | 0,06513 | 0,06483 |
76 | 0,07629 | 0,07524 | 0,07473 | 0,07439 | 0,06904 | 0,06807 | 0,06759 | 0,06727 |
77 | 0,07887 | 0,07779 | 0,07726 | 0,07692 | 0,07167 | 0,07065 | 0,07015 | 0,06983 |
ALLEGATO 3
Effetti sulla rivalutazione della rendita durante l'erogazione, dovuti alla diminuzione del rendimento minimo trattenuto da 2,2 a 1,2 punti percentuali
Si segnala che, se alla scadenza del piano di accumulo l'indicatore demografico ISTAT "Speranza di vita alla nascita" (pubblicato annualmente da ISTAT sull'Annuario Statistico Italiano) non avrà raggiunto l'età di 80 anni per la popolazione maschile, la Società si riserva di diminuire a 1,2 punti percentuali il rendimento minimo trattenuto durante la fase di erogazione della rendita. Qualora in epoca successiva il suddetto indicatore raggiunga o superi l'età di 80 anni, a partire dalla ricorrenza annua di contratto immediatamente successiva sarà applicato il rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali.
Rendita annua certa 10 anni e poi vitalizia
garantita al termine delpiano di accumulo: 3.000,00 euro (pagabile in rate annuali posticipate)
CASO A
Ipotesi di rendimento finanziario della gestione interna separata: | 4,00% |
Aliquota di retrocessione: | 90% |
Tasso di rendimento minimo trattenuto: | 2,20% |
Rendimento attribuito*: | 1,80% |
Tasso tecnico: | 1,50% |
Misura annua di rivalutazione **: | 0,30% |
Tasso di rendimento minimo garantito: 1,50%*** | Ipotesi di rendimento finanziario: 4,00% | |
Caso A | Caso B | |
Rendita a fine anno | Xxxxxxx a fine anno | Xxxxxxx a fine anno |
CASO B
Ipotesi di rendimento finanziario della gestione interna separata: | 4,00% | ||
Aliquota di retrocessione: | 90% | ||
Tasso di rendimento minimo trattenuto: | 1,20% | ||
Rendimento attribuito*: | 2,80% | ||
Tasso tecnico: | 1,50% | ||
Misura annua di rivalutazione **: | 1,28% | ||
Anno | |||
1 | 3.000,00 | 3.009,00 | 3.038,40 |
2 | 3.000,00 | 3.018,03 | 3.077,29 |
3 | 3.000,00 | 3.027,08 | 3.116,68 |
4 | 3.000,00 | 3.036,16 | 3.156,57 |
5 | 3.000,00 | 3.045,27 | 3.196,98 |
6 | 3.000,00 | 3.054,41 | 3.237,90 |
7 | 3.000,00 | 3.063,57 | 3.279,34 |
8 | 3.000,00 | 3.072,76 | 3.321,32 |
9 | 3.000,00 | 3.081,98 | 3.363,83 |
10 | 3.000,00 | 3.091,22 | 3.406,89 |
* Il rendimento attribuito al contratto è pari al minore fra:
a) il rendimento realizzato dalla gestione interna separata VITARIV moltiplicato per un'aliquota di retrocessione del 90%;
b) il rendimento realizzato dalla gestione interna separata VITARIV diminuito di un valore denominato rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali nel Caso A e a 1,2 punti percentuali nel Caso B.
** La misura annua di rivalutazione è ottenuta scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 1,5% la differenza tra il rendimento attribuito al Contratto ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo delle quote di rendita iniziali.
La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.
*** Il tasso di rendimento minimo garantito del 1,5% annuo durante la fase di erogazione della rendita, è attribuito in via anticipata sotto forma di tasso tecnico nel calcolo della rendita garantita al termine del piano di accumulo.
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Glossario
Glossario
Assicurato: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto;
Aliquota di retrocessione: la percentuale del rendimento realizzato dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.
Beneficiari: soggetti ai quali spetta la prestazione assicurata.
Caricamento: parte del Premio, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società, che non confluisce nella gestione finanziaria e/o non è impiegato per coprire il rischio oggetto del contratto.
Codice delle Assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209.
Condizioni Contrattuali: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione;
Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento del contratto derivante dalla rivalutazione annuale viene definitivamente acquisito.
Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a pagarne il premio;
Costi: oneri economici posti a carico del Contraente;
Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico che esprime di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi gravanti sul contratto, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.
Decorrenza: data a partire dalla quale, essendo stato pagato il premio di perfezionamento, il contratto inizia a produrre i suoi effetti.
Età computabile: età determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando per eccesso ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.
Età computabile corretta: età che si determina sommando algebricamente all'età computabile il numero di anni indicato nella tabella di correzione dell'età allegata alle Condizioni contrattuali, con riferimento all'anno di nascita e al sesso.
Gestione interna separata VITARIV: portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie appositamente creato dalla Società e gestito separatamente dagli altri attivi detenuti, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni di contratti a prestazioni rivalutabili.
ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Misura annua di rivalutazione: rendimento annuo realizzato dalla gestione interna separata VITARIV applicato al contratto in base alle Condizioni contrattuali.
Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della polizza, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto e alle caratteristiche assicurative e finanziarie di quest'ultimo.
Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione; Premio: importo, definito dalle Condizioni contrattuali, che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società a fronte delle prestazioni contrattuali.
Riattivazione: facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini e secondo le modalità indicate nelle Condizioni contrattuali, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
Riduzione: diminuzione della prestazione assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi annui, determinata secondo le modalità indicate nelle Condizioni contrattuali.
Riscatto: facoltà del Contraente di recedere anticipatamente dal contratto e di chiedere la liquidazione del valore di conversione in capitale della rendita costituita fino a quel momento secondo le modalità previste dalle Condizioni contrattuali.
Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota di rendimento della gestione interna separata secondo la misura e le modalità stabilite dalle Condizioni contrattuali.
Scheda Sintetica: documento informativo sintetico - redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP - che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della polizza e che descrive le principali caratteristiche del contratto con particolare riferimento alle prestazioni assicurate, alle garanzie di rendimento ed ai costi.
Società: Allianz S.p.A., società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita anche impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Tasso annuo di riattivazione: tasso annuo di interesse applicato ai premi annui arretrati ai fini della riattivazione del contratto, determinato ai sensi delle Condizioni contrattuali, con un minimo pari al tasso di interesse legale.
Tasso di interesse legale: tasso determinato dal Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il tasso si riferisce. Qualora entro il 15 dicembre non sia stata fissata una nuova misura del tasso, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Tasso di rendimento minimo garantito: rendimento minimo finanziario, annuo e composto, che la Società riconosce alle prestazioni assicurate secondo le modalità previste dalle Condizioni contrattuali.
Tasso tecnico: rendimento minimo finanziario, annuo e composto, che la Società riconosce (in via anticipata nel calcolo delle quote di rendita iniziali) per il periodo di erogazione della prestazione di rendita, secondo le modalità previste dalle Condizioni contrattuali.
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Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita dai certezza al tuo futuro
Polizza N.
Tariffa 36CE01
Mod. 7373 - Edizione Luglio 2010
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Polizza di assicurazione sulla vita N.
Prodotto:
Contraente
Indirizzo:
C.A.P.: Città:
Codice Fiscale o partita I.V.A.:
Codice Fiscale:
Data di nascita:
Età computabile:
Rendita annua certa 10 anni e poi vitalizia garantita al termine del piano di accumulo - a fronte del pagamento di tutti i premi pattuiti - calcolata in funzione della rivalutazione minima contrattualmente garantita.
L'importo della rendita annua è al lordo degli oneri fiscali.
Decorrenza polizza:
Durata:
Beneficiari in caso di vita dell'Assicurato:
Beneficiari in caso di morte dell'Assicurato:
Assicurato
Forma assicurativa e prestazioni relative
Premio annuo | ||
Durata del piano di accumulo: scadenti il: | anni | da pagarsi in rate: l'ultima volta il: |
Condizioni particolari valide: Nessuna |
Premio di perfezionamento Caricamento gravante sul premio
Periodicità e Mezzi di pagamento del premio
Il Contratto prevede il pagamento di un piano di premi annui (piano di accumulo) di importo costante. Il pagamento del premio può essere frazionato (senza applicazione di costi) secondo una periodicità mensile, trimestrale o semestrale.
I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti: assegno bancario o circolare non trasferibile;
bonifico bancario;
carta di xxxxxx/credito, se accettata dall'intermediario assicurativo; reinvestimento del capitale che deriva da un Contratto Vita preesistente; RID (Rimessa Interbancaria Diretta);
fermo restando che le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente.
La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti. Il premio di perfezionamento e il premio aggiuntivo potranno anche essere pagati, in tutto o in parte, mediante liquidazione del capitale proveniente da altra polizza vita stipulata con la Società. I premi devono essere pagati alle ricorrenze pattuite e comunque non dopo il decesso dell'Assicurato. Si segnala che in caso di frazionamento del premio trimestrale o mensile è prevista l'attivazione obbligatoria dell'addebito tramite RID (Rimessa Interbancaria Diretta).
DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO:
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto.
Per l'esercizio del recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società Allianz S.p.A - con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla propria Divisione Commerciale di riferimento:
Allianz Ras: Ufficio Vita - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Allianz Subalpina: Xxxxxxx Xxxx - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx; contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente i premi versati.
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Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza
Utilizzo dei dati
personali per scopi assicurativi1
Modalità d'uso
dei dati
Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa sull'uso degli stessi e sui diritti dei soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.
n. 196/2003). La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi a tali soggetti.
I dati forniti dai soggetti interessati o da altri che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono alla Società informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del gruppo Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:
dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che i soggetti interessati hanno richiesto;
ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione
anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
Pertanto, la Società chiede ai soggetti interessati di esprimere il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari per valutarne l'adeguatezza al loro profilo.
Per i servizi ed i prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali). Il consenso riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.
Per tali finalità i dati dei soggetti interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
Il consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, X.xx Italia n. 23 - 00000 Xxxxxx o al numero verde 800686868.
Senza tali dati la Società non potrebbe fornire ai soggetti interessati i servizi ed i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dai soggetti interessati o da terzi per obbligo di legge, come previsto ad esempio dalla disciplina antiriciclaggio.
I dati personali dei soggetti interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari.
La Società informa che sono utilizzate le medesime modalità anche per comunicare, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende del suo stesso gruppo, in Italia ed all'estero.
Per taluni servizi, la Società utilizza soggetti di sua fiducia che svolgono, per suo conto, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono diretti collaboratori della Società e svolgono la funzione del "responsabile" o dell' "incaricato" del suo trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati dei soggetti interessati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti, nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e i soggetti interessati possono conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, X.xx Italia n. 23 - 00000 Xxxxxx o al numero verde 800686868 ove potranno conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Il consenso dei soggetti interessati riguarda pertanto anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio.
La Società informa inoltre che i dati personali dei soggetti interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni poste in essere dai suddetti soggetti, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo.
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Per l'esercizio dei loro diritti i soggetti interessati possono rivolgersi a Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, X.xx Xxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx, numero verde 000000000, fax 02 7216.9145, indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxx.xx (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).
Il Contraente
per consenso
L'Assicurato (se persona diversa)
per consenso
Data:
1 Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.
Il sottoscritto dichiara che è stato consegnato a sue mani il Fascicolo informativo:
contenente: Scheda sintetica, Nota Informativa, Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione interna separata, Glossario e la presente Polizza.
Il sottoscritto dichiara inoltre che è stato consegnato a sue mani il progetto esemplificativo
in forma personalizzata.
Il Contraente
(o Legale Rappresentante)
Il Contraente dichiara, essendo consapevole del contenuto del contratto per averlo letto prima della sottoscrizione, di accettare integralmente le Condizioni contrattuali e particolari contenute nella presente Polizza e nel relativo Fascicolo informativo; dichiara inoltre che il presente documento non contiene cancellature e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso. L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile.
Il presente documento è composto da N. 64
pagine.
Il Contraente
(o Legale Rappresentante)
Allianz S.p.A.
L'Assicurato
(se diverso dal Contraente)
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Attenzione: nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati alla Società, ovvero all'Agente nella sua qualità di intermediario della Società stessa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla Società è rappresentata dall'indicazione, riportata di seguito, dell'importo pagato e dall'apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione del premio.
Dichiarazione di perfezionamento
Dichiaro che il premio di perfezionamento di
è stato incassato salvo buon fine in data ed attesto l'autenticità delle firme che precedono.
L'Agente
(o il suo incaricato)
Allianz S.p.A.
Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v. Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco
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