CIRCOLARE N. 6/2018
Protocollo rd_RD_0372018
Roma, 13 febbraio 2018
Alle imprese associate
Loro sedi
CIRCOLARE N. 6/2018
Oggetto: Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia.
Lunedi 12 febbraio, il Presidente di Confindustria, Xxxxxxxx Xxxxxx, e il Direttore Generale dell’ABI, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell‘Economia e delle Finanze e del Ministro della Giustizia, hanno sottoscritto un Accordo (vedi allegato) teso a migliorare l’accesso al credito delle imprese, anche consentendo loro di allungare la durata dei finanziamenti e liberare risorse a sostegno della crescita.
Il principale obiettivo dell’intesa è promuovere l’utilizzo dei nuovi istituti introdotti nel nostro ordinamento dal DL 59/2016 al fine di rendere più flessibile il sistema di garanzie e accelerare il recupero dei crediti: il finanziamento garantito dal trasferimento sospensivamente condizionato di un bene immobile, cosiddetto Patto Marciano, e il Pegno mobiliare non possessorio.
L’Accordo prevede che all’introduzione del Patto marciano nei contratti di finanziamento - sia nuovi sia in essere - si colleghino specifici benefici a vantaggio delle imprese in termini di:
• allungamento della durata del finanziamento, con possibilità di giungere fino a 30 anni;
• aumento dell’ammontare del finanziamento in relazione al valore dell’immobile;
• riduzione del costo del finanziamento.
Con riferimento ai contratti già in essere, qualora l’introduzione del Patto si colleghi all’allungamento della durata dei finanziamenti, potrà essere previsto anche un aumento del tasso d’interesse; in tali casi dovrà comunque essere assicurata una riduzione apprezzabile della rata.
L’Accordo individua, alla luce degli approfondimenti svolti dal Consiglio Nazionale del Notariato nello studio allegato, alcune tipologie di clausole che potranno essere inserite nei contratti di finanziamento per assicurare il miglior bilanciamento dei diversi interessi in campo. Le banche dovranno ora aderire all’Accordo dandone specifica comunicazione.
Per l’attivazione del Pegno mobiliare non possessorio si è in attesa dell’emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, che istituirà il “Registro dei pegni non possessori”.
🡺 La norma
Il Decreto-Legge 3 maggio 2016, n. 59 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” (convertito
con modificazioni dalla Legge n. 30 giugno 2016, n. 119, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 02 luglio 2016, n. 153) ha introdotto, tra gli altri, i nuovi istituti giuridici del pegno mobiliare non possessorio e del patto marciano ed ha apportato alcune modifiche al codice di procedura civile e alla legge fallimentare volte ad accelerare le procedure esecutive.
Si tratta di misure pensate per:
1. velocizzare il recupero dei crediti delle banche verso le imprese, allineando i tempi italiani alle best practices internazionali;
2. rendere più flessibile il sistema delle garanzie che assistono i finanziamenti, in modo da facilitarne l’ottenimento da parte delle imprese e migliorandone le condizioni.
🡺 Pegno mobiliare non possessorio
Il pegno non possessorio consente alle imprese di garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, mediante la costituzione di un vincolo sui beni mobili non registrati, anche immateriali, destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, nonché sui crediti derivanti o inerenti tale esercizio. La ratio del nuovo istituto è, dunque, di sostenere finanziariamente le imprese e agevolare il recupero dei crediti. Il pegno non possessorio lascia la disponibilità del bene mobile in capo al debitore, che può continuare a utilizzarlo nell’esercizio dell’attività di impresa oppure, ove non sia diversamente disposto nel contratto, trasformarlo, alienarlo o comunque disporne. L’effetto positivo di tale previsione è di consentire al debitore di accedere a un finanziamento conservando la possibilità di utilizzare il bene. Ulteriore innovazione introdotta dal pegno non possessorio è il meccanismo automatico di escussione della garanzia che dovrebbe contribuire a rendere più snello e celere il recupero dei crediti garantiti. In particolare, al verificarsi dell’inadempimento e, dunque, di un evento che determina l’escussione del pegno, al creditore viene riconosciuta, alternativamente, la facoltà di:
a) vendere i beni gravati dal pegno, attraverso procedure competitive e previa stima effettuata da un esperto, trattenendo il corrispettivo fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di restituire l’eventuale eccedenza;
b) escutere o cedere i crediti oggetto di pegno, fino a concorrenza della somma garantita;
c) ove previsto nel contratto, locare il bene oggetto del pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito e fino a concorrenza della somma garantita, ma solo se il contratto prevede criteri e modalità di determinazione del corrispettivo della locazione;
d) sempre se previsto nel contratto, appropriarsi dei beni vincolati fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che siano previsti dall’accordo criteri e modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita.
Qualora l’escussione sia avvenuta in violazione di tali criteri e modalità, il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno. Il pegno non possessorio si costituisce per atto scritto e diviene opponibile a terzi dal momento dell’iscrizione presso il registro informativo appositamente costituito presso l’Agenzia delle entrate (“Registro dei pegni non possessori”). L’iscrizione ha durata decennale e può essere rinnovata prima della scadenza. Tale vincolo non è, in ogni caso, opponibile - anche se anteriormente costituito ed iscritto - al soggetto che abbia finanziato l’acquisto di un determinato bene destinato all’esercizio dell’impresa e garantito da riserva di proprietà sul bene medesimo o da pegno successivo. In sede di conversione in legge, è stato inoltre introdotto il diritto del debitore o del terzo concedente il pegno di proporre opposizione all’escussione del pegno intrapresa dal creditore, entro cinque giorni dalla relativa
intimazione. A tale opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile che disciplinano il procedimento sommario di cognizione (artt. 702 bis e seguenti c.p.c.).
🡺 Xxxxx xxxxxxxx
Questo istituto consente di prevedere, in un contratto di finanziamento tra impresa e banca (o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 106 TUB), il trasferimento, in caso di inadempimento del debitore, in favore del creditore - o di una società controllata o collegata - della proprietà di un immobile o di altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo posti a garanzia del finanziamento.
Tale trasferimento - soggetto anche a trascrizione - è però sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore. Inoltre, non può essere convenuto trasferimento in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria.
Il trasferimento può avvenire anche in caso di immobile sottoposto a esecuzione forzata per espropriazione.
Al pari del pegno non possessorio, anche questo istituto punta a rendere più flessibile il sistema delle garanzie che assistono i finanziamenti concessi alle imprese, consentendo al creditore di ottenere, per via contrattuale, un’utilità per la quale oggi è necessario l’intervento del giudice.
La norma tipizza i seguenti casi di inadempimento rilevante ai fini dell’escussione della garanzia (ossia il trasferimento dell’immobile):
1. nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili, il mancato pagamento deve protrarsi per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive;
2. nel caso rimborso rateale con termini superiori al mese, il mancato pagamento deve protrarsi per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata;
3. quando non è prevista la restituzione attraverso pagamenti rateali, il mancato pagamento deve protrarsi per oltre nove mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento; nel caso in cui sia stato rimborsato almeno l’85% della quota capitale del finanziamento, alla scadenza della prima rata non pagata - anche non mensile - il periodo di inadempimento ai fini dell’avvio del processo di escussione della garanzia è esteso da 9 a 12 mesi. In proposito, si segnala che, in sede di conversione in legge del decreto- legge, sono state apportate diverse importanti modifiche richieste da Confindustria. In particolare:
4. è stato innalzato da 6 a 9 mesi il periodo di “tolleranza” per il mancato pagamento delle rate oltre il quale scatta il trasferimento di proprietà;
5. è stata inserita la previsione che consente l’estensione del periodo di inadempimento – da
9 a 12 mesi – nel caso di rimborso quasi integrale del debito.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE GENERALE