LOTTO N° 5
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
Area Affari Legali e Gestione Contenzioso
LOTTO N° 5
CAPITOLATO
LIBRO MATRICOLA RCA
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
- per Legge: | Il D.lgs. 209 del 2005, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti s.m.i; |
- per Regolamento: | Il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni; |
- per Società: | la Compagnia Assicuratrice; |
- per Contraente: | Comune di Alghero |
- per Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; |
- il Broker: | Brokeritaly Consulting S.r.l. |
- per Polizza: | il documento che prova l’assicurazione; |
- per Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società; |
- per Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro; |
- per Ebbrezza: | uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche; |
- per Attestazione sullo stato di rischio: | il documento che viene rilasciato dalla Società entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza annua e che certifica l’esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente; |
- per Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; |
- per Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società all’assicurato o beneficiario in caso di sinistro; |
- per Risarcimento: | la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. |
Art. 1 Buona Fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimentoelastessacessazionedell’assicurazioneaisensidegliarticoli1892,1893e,189 4 del Codice Civile.
Tuttavia l’omissione, incompletezza od inesattezza della dichiarazione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della polizza così come all’atto della stipulazione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni o dichiarazioniincompleteoinesattenondipendanodadolodell’Assicurato.
Art. 2 Modifica dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 3 Durata del contratto e proroga dell’assicurazione
Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio.
L’Ente Contraente, entro la naturale scadenza, si riserva di richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in
vigore ed il relativo rate o di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall’inizio della proroga.
Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. La Società s’impegna a consegnare i certificati ed i contrassegni al
Contraente entro la data di decorrenza della presente polizza,anche se non è ancora stato corrisposto il relativo premio.
Art. 5 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal rifiuto all’indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto, a decorrere dalla prima scadenza annuale, con preavviso di almeno tre mesi da darsi con lettera raccomandata.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione delpremio.
Art. 6 Risoluzione del contratto per furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all’art. 334 del Codice.
Art. 7 Modalità per la denuncia dei sinistri
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli artt.149 e 150 del D.lgs.. N. 209/2005, la richiesta di risarcimento deve essere presentata all’Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mano, telegramma, telefax od PEC. La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo “Constatazione amichevole d’incidente” conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008 . Tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere la descrizione delle circostanza nelle quali si è verificato il sinistro e delle relative conseguenze. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Art. 8 Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiamenti.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designatienonrispondedimulteodammendenédellespesedigiustiziapenali.
L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio.
Art. 9 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) Xxxxxxxx denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importoliquidato);
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 10 Pagamento delle franchigie (ove previste)
La Società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.
La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento,dapartedellaSocietà,delrelativodocumentoritenutocorretto.
Art. 11 Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà sempre data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente.
Art. 12 Oneri Fiscali
Le imposte e tutti gli altri eventuali oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, sono a carico dell’Ente anche se il pagamento sia stato in qualsiasi modo anticipato.
Art. 13 Foro Competente
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro in cui ha sede l’Assicurato.
Art. 14 Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte a mezzo PEC (fatto salvo altro mezzo concordato tra le parti: lettera raccomandata, anche a mano, fax, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker e viceversa.
Art. 15 Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato le Parti fanno espresso rinvio alle norme di legge.
Art. 16 Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono alla Brokeritaly Consulting srl - Sede legale Xxx Xxxxxxxxx 00 – 00187 Roma - C.F./P. IVA 11572181003 Registro Unico Intermediari: B000398343 il ruolo di cui al D. Lgs.
N. 209/2005,relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene
espressamente:
che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
• che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
• che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta,siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. “Pagamento del premio”;
• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione;
• Società assicurativa riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà
all’atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del cinque percento sul premio imponibile
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
• che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
• Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
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Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.
È inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta). Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare digara.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzioneesclusicomunqueidanniallepersoneoccupantiilrimorchio.
Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.
Precisazioni
• Si considerano terzi anche gli Amministratori,i Dirigenti e di dipendenti tutti.
• Si considerano garantite anche tutte le attrezzature fisse installate o installabili, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico che per i rischi conseguenti alla loro movimentazione, ivi comprese le operazione di carico e scarico meccanico e manuale, queste ultime limitatamente ai motocarri edautocarri.
• La garanzia è operante anche per i sinistri che avvenissero all’interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all’interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.
• Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell’art. 1898 C.C., il sovraccarico di materiali che nonimpegnilacolpagravedell’Aziendanell’organizzazioneenelcontrollodellapropriaattività.
• Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.
• La garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli
• aziendali in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati).
Art. 17 Massimali
Come indicato nella scheda di Polizza
Art. 18 Libro Matricola
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. allo stesso Contraente nonché di eventuali veicoli non intestati al
P.R.A. a nome del Contraente, in uso alla stessa per l’esercizio delle sue attività istituzionali.
Sono ammesse sostituzioni (intendendosi per sostituzione l’esclusione e la contestuale inclusione) di veicoli e pertanto, in questo caso, il premio annuo per l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi, viene determinato in base alla tariffa applicata sul veicolo sostituito, e nel caso si tratti di autovettura, mantenendo la stessa classe di merito.
Sono ammesse le esclusioni per qualsiasi motivo, purché venga fatta richiesta scritta da parte dell’Ente con relativa restituzione degli originali del certificato, contrassegno e carta verde.
Per i veicoli che venissero inclusi o esclusi dalla garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato o rimborsato il premio di tariffa previsto corrispondente al tipo di veicolo considerato, in sede di regolazione premio.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta inviata dal contraente, salvo esplicita richiesta di orario diverso comunque successivo a quello di invio della richiesta (fermo l’obbligo di restituzione del certificato, contrassegno e carta verde in originale).
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell’annualità stessa.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce.
In caso di diminuzione, l’Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.
La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dall’invio dell’atto di regolazione al Contraente.
Art. 19 Tipo di tariffa
Applicazione di tariffa:
• Bonus/Malus per tutte le autovetture e autopromiscui;
• Bonus/Malus o forma equivalente per ciclomotori e motocicli e motocarri
• TARIFFA FISSA CON MAGGIORAZIONE DI “PEJUS” in caso di sinistrosità per tuttigli autocarri – qualora non applicabile, prevedere BonusMalus
• Tariffa fissa per tutti gli altri veicoli
Art. 20 Coassicurazione e Delega
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell’indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza
Art. 21 Rinuncia alla rivalsa
L’impresa rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti:
1. dell’ente o società proprietari e/o locatari e/o conducente del veicolo assicurato;
a) nel caso di danni alla persona causati a terzi trasportati, se il trasporto è vietato o
abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti un materia;
b) seilconducenteèinpossessodipatentescadutaperlaqualesiastatorichiestoilrinnovo
c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto b) o12 mesi dalla data di richiesta del rinnovo, nel caso previsto al punto c) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente
2. del solo Ente o società proprietari del veicolo assicurato:
a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool) e 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l’ente o la società proprietari o Locatari fossero a conoscenzaprimadelsinistrodellecausechehannodeterminatoildirittoall’azionedirivalsa.
Art. 22 Colpa grave
A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la società risponde dei danni determinati da colpa grave dell’assicuratore /o del Contraente /o delle persone di cui l’Assicurato/Contraente deve
rispondere a norma di legge solo per la garanzia RCA.
Art. 23 Estensione Territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell’Ungheria, del Liechtenstein, del Principato di Monaco, della Slovenia e della Svizzera, della Croazia e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano state barrate. Relativamente alle condizioni di cui alla SezioneR.C.AutolaSocietàètenutaarilasciareilcertificatointernazionalediassicurazione(CartaVerde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni
Art. 24 Tracciabilità dei flussi
L’assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).
Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
RISCHI ACCESSORI (Valide per tutti i veicoli)
Limitatamente ai veicoli indicati nell’allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, contro i rischi sotto indicati, fermo restando che le
garanzie si intendono collegate alla R.C.A., affinché l’immissione o l’uscita nel libro matricola comportino automaticamente l’inclusione o l’esclusione delle stesse:
Art. 25 Ricorso Terzi da incendio
La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall’incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall’esplosione o scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge n. 990 del 24.12.69, compreso l’inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale del carburante del veicolo assicurato,fino alla concorrenza per capitali,interessi e spese di € 500.000,00 per sinistro.
Esclusioni
La garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni:
- alle cose in uso,custodia o possesso del contraente o dell’assicurato;
- da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Obblighi successivi alla denuncia di sinistro.
L’assicurato deve informare la Società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.
Fermo il disposto dell’art. 1917 3° comma C.C. la società ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze ediprovvedereperladifesagiudizialedell’Assicurato:L’Assicuratodeveastenersidaqualunquetransazion e o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.
Art. 26 Carico e Scarico (valido solo per autocarri e veicoli speciali)
L’Impresa assicura la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi
dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, impegnandosi a corrispondere entro il limite di EURO 1.000.000,00 le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, effettuate con l’impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.
La garanzia non opera:
• Nei confronti del conducente, delle persone trasportate sul veicolo e per quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
• Per i danni da inquinamento dell’ambiente che si determina in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria, del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose oggetto delle operazioni di carico e scarico,
• Per i danni ai mezzi sotto carico e scarico
• Per i danni alle cose oggetto delle operazioni di carico e scarico, e quelle trasportate od in consegna o custodia dell’assicurato.
Art. 27 Rischio statico
La garanzia vale per i danni a terzi derivanti per i rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
Art. 28Danni da inquinamento
La Società deve tenere indenne l’assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostane liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell’ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.
Art. 29 Responsabilità civile per difetti di manutenzione
La Società assicura fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, per sinistro, dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario e/o contraente dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.
La garanzia è prestata in base alle condizioni generali di assicurazione previste per la responsabilità civile obbligatoria.
Art. 30Trasporto in ambulanza
Il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto in ospedale con autoambulanza degli occupanti il veicolo assicurato,a seguito di incidente da circolazione.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per ogni sinistro.
Art. 31Garanzia bagaglio
In caso di furto o di incendio che comporti la perdita totale del veicolo assicurato in polizza o la anti- economicità della sua riparazione, l’impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di € 1.000,00perevento(operanteperisoliveicoliassicuratiancheperlegaranzieincendio/furto)
Art 32 Perdita delle Chiavi
La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio / sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione di serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.
La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro.
Art. 33 Recupero – Traino – Custodia
Il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità a seguito di Furto, Rapina o incendio indennizzabili a termini di polizza. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per ogni sinistro.
Art. 34 Onorari dei periti
La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Resta comunque confermato che la Società non pagherà a tale titolo, ed in entrambi i casi, somma maggiore a € 15.000,00.
Questa garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 CC.
Art 35 Soccorso Stradale
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per incidente, guasto ecc., la compagnia provvede ad inviare un mezzo di soccorso attrezzato per le riparazioni sul posto e/o per il traino ad un officina vicina al luogo.
Rimane a carico della compagnia la spesa di trasferta del mezzo di soccorso, incluso il percorso di andata e ritorno del mezzo stesso per l’importo massimo di Euro 500,00.
Sono esclusi i costi dei ricambi che rimangono a carico dell’assicurato
Art 36 RC dei trasportati
L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.
Art 37 Cristalli
La Società, nei limiti convenuti, rimborsa all’assicuratole spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto,senza applicazione della regola proporzionale,è estesa alla colpa grave dell’assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo. La società indennizza pertanto fino all’importo di € 1.000,00 per sinistro, e senza la applicazione di franchigia, nel caso in cui sia utilizzato un altro centro cristalli convenzionato con la Società. Mentre presso un centro cristalli non convenzionato con la Società, la garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di €100,00 per sinistro.
PRECISAZIONE PER IL CALCOLO DEL PREMIO RELATIVOALL’OFFERTA
Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la Tariffa di riferimento. Il premio si intende comprensivo delle garanzie accessori e sopraindicate.
Il premio annuo lordo offerto è determinato in base all’elenco provvisorio dei mezzi da assicurare pubblicato dall’Ente.
Successivamente all’avvenuta aggiudicazione, la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell’elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli
dismessi o acquisiti successivamente alla pubblicazione e indicherà, in relazione a ciascun mezzo, l'esatta situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, se necessarie.
Il suddetto parco automezzi potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) .
Nel caso in cui alla data di effetto del contratto risultino delle sostituzioni e/o delle inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.
Pertanto l'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, in fase di emissione del contratto delle predette eventuali variazioni.
Successivamente all’emissione del contratto la compagnia dovrà indicare nel file di Excel che riceverà unitamente all’ordine fermo, il premio lordo di ciascun veicolo assicurato.
GARANZIE ADDIZIONALI:
Valide soltanto per quei mezzi che nell’allegato elenco le hanno espressamente richiamate e per i quali è stato indicato il valore da assicurare
Le seguenti garanzie accessorie si intendono collegate alla sezione R.C.A affinché l’inclusione e l’esclusione nel libro matricola comporti automaticamente l’inclusione o l’esclusione delle stesse.
Art 37 INCENDIO E FURTO
La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati ai veicoli assicurati da:
• Incendio, incendio doloso, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
• Disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo. Sono compresi i danni agli accessori fono audiovisivi, agli accessori aggiuntivi e agli accessori di serie purché stabilmente installati
• Grandine, tempeste, uragani, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane smottamenti ed eruzioni vulcaniche (scoperto 10% minimo € 200,00)
• Furto o rapina consumati tentati:
L’assicurazione è estesa :
• Alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
• Agli accessori di serie compresi gli accessori fono audiovisivi e accessori aggiuntivi, purché stabilmente installati;
• Ai danni prodotti al veicolo durante l’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina
La garanzia non comprende i danni:
• Avvenuti in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività.
• Provocati dolosamente dal proprietario, dal Conducente e/o dal Contraente/Assicurato
• Verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ealleverifichepreliminariefinaliprevistenelregolamentoparticolaredigara;
• I danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo
• Causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
• Agli accessori che non siano stabilmente installati
Quando è presente la garanzia incendio e/o incendio/furto deve intendersi automaticamente comprese le garanzie relative agli eventi sociopolitici e naturali.
GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA
Art. 38 Oggetto dell’assicurazione
L’impresa assume a proprio carico nel limite di Euro 15.000,00 ed alle condizioni di seguito indicate l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo indicato in polizza allo scopo di:
- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all’azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall’Art 1917 CC 3° comma.
Esse sono:
a) le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
b) le spese peritali (compresi medici e accertamenti) per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
c) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all’uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell’assicurato;
d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell’Autorità giudiziaria (sempreché il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro
Esclusioni
La garanzia non comprende:
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale, salvo quanto previsto nell’articolo che precede;
- gli oneri fiscali (bollature documenti spese di registrazione di sentenze ed atti in genere ecc.) L’assicurazione non è operante:
- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l’assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti o di inosservanza dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza.
Art. 39 Denuncia del sinistro
Unitamente alla denuncia l’assicurato è tenuto a fornire all’impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l’assicurato deve trasmettere all’impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e,
comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
Art. 40 Gestione del sinistro
L’assicurato dopo aver fatto all’impresa la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all’impresa.
L’impresa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.
L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare dell’impresa pena il rimborso delle spese da queste sostenute.
L’assicurato deve trasmettere con massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria, relativi al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all’impresa.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’impresa tiene indenne l’assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempre che il relativo costo complessivo rientra nel limite del massimale
stabilità all’oggetto dell’assicurazione. Il caso di disaccordo tra l’assicurato e l’impresa, in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalla parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente.
Ciascuna della parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. L’impresa avvertirà l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Xxxxxxxx da approvare specificatamente per iscritto
Art. 13 – Foro competente Art. 16 – Clausola Broker Art. 22 – Colpa Grave
Art. 8 – Gestione delle vertenze
La Società Il Contraente
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ELENCO VEICOLI
TARGA | TIPO VEICOLO | ANNO IMMATRICOLAZIONE | X.XX | VALORE INCENDIO E FURTO | TUTELA LEGALE | ASSISTENZA |
LT022437 | MACC. AGR. SEMOVENTE FIAT 465 | 16 | € 8.500,00 | NO | NO | |
VT30138 | MACC. AGR. SEMOVENTE LANDINI | 01/01/1985 | 16 | € 8.500,00 | NO | NO |
BN074N | MACC. AGR. SEMOVENTE GOLDONI TL 7100 B | 13/04/2017 | 30 | € 18.500,00 | NO | NO |
VT28035 | MACC. AGR. SEMOVENTE FIAT 465 | 23/06/1985 | 16 | € 8.500,00 | NO | NO |
AF20521 | CARRELLO PLINI E XXXXXXXXX | 26/01/2009 | 5 | € 1.000,00 | NO | NO |
VT15518 | MACC. AGR. SEMOVENTE FIAT 640 | 23/06/1985 | 16 | € 5.000,00 | NO | NO |
RM26333 | MACC. AGR. SEMOVENTE FIAT 466 | 15/11/1982 | 18 | € 6.000,00 | NO | NO |
CX359RR | AUTOCARRO FIAT DUCATO USO SPECIALE | 04/09/2005 | 34 | € 13.500,00 | NO | NO |
RM26254 | MACC. AGR.SEMOVENTE FERRARI | 15/11/1982 | 18 | € 2.500,00 | NO | NO |
RM21109 | MACC. AGR. SEMOVENTE FIAT670 | 19/01/1980 | 18 | € 8.500,00 | NO | NO |
AG103HR | AUTOCARRO FIAT DAILY | 07/04/1995 | 35 | € 4.000,00 | NO | NO |
SCHEDA DI POLIZZA RCA
Contraente/assicurato | ARSIAL |
Durata contrattuale | Anni 1 (uno) dalle ore 24:00 del 01/03/2021 |
Massimali per tipologia di veicolo: | 1.Autovettura: € 15.000.000,00 2.Autocarro/Motocarri/Autopromiscui: € 15.000.000,00 3.Autobus e scuolabus: € 32.000.000,00 4.Motocicli e ciclomotori: € 15.000.000,00 5.Macchine operatrici e agricole: € 15.000.000,00 6.Rimorchi – rimorchio € 15.000.000,00 |
Incendio/Furto e rapina Fenomeni naturali Eventi sociopolitici | Scoperto del 0 % |
La Società Il Contraente
Premio a base offerta
Premio netto | Accessori | Premio imponibile | Imposte | Premio lordo |
€ 4.424,00 |
L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Agenzia procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra sei e nove.
L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Agenzia procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra sei e nove.
MODELLO DI DICHIARAZIONE ECONOMICA DELL’OFFERTA RCA
Premio da offrire
Premio netto | Accessori | Premio imponibile | Imposte | Premio lordo |
Eventuale Riparto di coassicurazione (MODELLO)
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
COMMISSIONE AL BROKER
Si precisa che l’offerta è stata formulata considerando una commissione a favore del broker del 0,717%sul premio imponibile e che tale remunerazione non rappresenterà alcun costo aggiuntivo per l’ARSIAL.
L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Agenzia procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra sei e nove.