CIG: 5504756C58
VENDITA DI TEE INERENTI INTERVENTI REALIZZATI DA FER S.R.L. PRIMA DEL 1 GENNAIO 2014
CIG: 5504756C58
CAPITOLATO
Il presente documento, rappresenta parte integrante e sostanziale della documentazione di gara nell’ambito della procedura di scelta del contraente indetta da Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l. (in seguito per brevità “FER”) di cui in epigrafe.
In particolare il Capitolato fornisce ai concorrenti informazioni necessarie per la formulazione della propria offerta, contenendo le condizioni minime inderogabili del servizio richiesto, nonché le clausole dirette a regolare il rapporto contrattuale in caso di affidamento.
CONTESTO INTRODUTTIVO
A seguito del trasferimento, ai sensi della L. 422/97, dallo Stato alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx della titolarità su alcune linee ferroviarie regionali, FER – Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l. è nata nel 2001 dalla fusione di quattro precedenti società ferroviarie in Gestione commissariale Governativa:
- Le Ferrovie Padane (linea ferroviaria Ferrara-Codigoro);
- La Ferrovia Suzzara-Ferrara;
- La G.C.G. della Ferrovia Bologna-Portomaggiore;
- La G.C.G. delle Ferrovie Venete (linea ferroviaria Parma-Suzzara).
Successivamente, nell’ambito del percorso di unificazione di tutte le aziende ferroviarie regionali voluto dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, a suddette linee si sono aggiunte:
- dal 01/01/2008, la linea ferroviaria Modena-Sassuolo (ex ramo ferroviario di ATCM S.p.A. di Modena)
- dal 01/01/2009, le linee ferroviarie Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Xxxxxx-Ciano d’Enza e Reggio Emilia-Sassuolo (ex ramo ferroviario del consorzio ACT di Reggio Xxxxxx);
- dal 01/02/2009, la linea ferroviaria Casalecchio-Vignola (ex ramo ferroviario di ATC S.p.A. di Bologna).
FER S.r.l. è diventata così unica azienda gestrice delle ferrovie di proprietà regionale, occupandosi inoltre dell’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale di interesse regionale, sia automobilistico che ferroviario, sia sulla rete da sé gestita sia su altre linee ferroviarie di proprietà statale ubicate in Xxxxxx- Romagna.
Dal 01/02/2012, il “ramo trasporti” è stato scisso da FER S.r.l. e si è fuso con ATC di Bologna, dando vita a TPER - Trasporto Passeggeri Xxxxxx-Romagna S.p.A..
Attualmente FER S.r.l. è una società “in house” della Regione Xxxxxx Xxxxxxx a totale capitale pubblico.
A FER S.r.l. è attribuito il ruolo di Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria regionale di proprietà e/o competenza della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, ai sensi della Legge Regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (recante “Legge Finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della Legge Regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione della Regione Xxxxxx-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013”) ed in particolare i commi 1 e 2 dell’art. 38 “Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale”, e della Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (recante “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”) ed in particolare i commi 1 e 2 dell’ art. 22 “Rete Ferroviaria”, il comma 2 dell’art. 44 “Norme transitorio per il trasporto ferroviario” ed il comma 1 dell’art.18 “La società di gestione della rete ferroviaria regionale”.
In particolare FER S.r.l. opera in regime di concessione, ai sensi dell’art. 13, c. 4 L.R. 30/98, il cui relativo atto è stato rilasciato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx il 30/01/2012, con decorrenza dal 01/02/2012 (Rep. N. 4440 del 31/01/12).
Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 30/98, FER S.r.l.:
- assicura la piena fruibilità e il costante mantenimento in efficienza delle linee, delle infrastrutture e del materiale rotabile ad essa attribuito;
- attua investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari anche in relazione alle strategie di commercializzazione dei servizi offerti;
- svolge le procedure concorsuali per l’affidamento del servizio di trasporto ferroviario regionale, sulla base degli indirizzi e vincoli ad essa dati dalla Regione, sottoscrive il contratto ed esegue i pagamenti;
- esegue il monitoraggio relativo al contratto di servizio e, su richiesta della Regione, redige rapporti periodici sull’erogazione dei servizi di trasporto e della loro efficienza ed efficacia, ai fini del perseguimento degli obiettivi della legge;
- gestisce e sviluppa un sistema informativo coordinato con quello della Regione e da essa liberamente accessibile nelle materie afferenti i compiti attribuiti e conseguenti, in particolare, le applicazioni per le analisi e il controllo della regolarità della circolazione.
Inoltre, nel corso dell’anno 2012, nell’ambito dei compiti istituzionalmente conferiti, FER S.r.l. è subentrata alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx nella titolarità del vigente Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Locale Ferroviario di interesse regionale e locale sottoscritto fra Regione e C.T.I. (Consorzio Trasporti Integrati composta da Trenitalia e TPER S.p.A) con decorrenza dal 2008 e successive proroghe e rinnovi.
FER ha dato luogo ad elettrificazione dei treni negli ultimi 5 anni secondo quanto indicato nella ALLEGATO 1 al presente Capitolato.
Art. 1) OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO
L’incarico ha per oggetto e finalità quanto descritto in bando. L’affidatario si obbliga a tenere costantemente e tempestivamente informata Fer delle attività inerenti all’esecuzione del contratto e di ogni novità rilevante, con specifico riferimento al rilascio dei TEE ed alla relativa vendita. L’affidatario si obbliga a presentare la richiesta TEE in tempo utile per valorizzare gli interventi FER ammissibili a TEE e descritti in offerta entro l’1 gennaio 2014.
Art. 2) ESPETAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico si svilupperà in piena autonomia professionale senza alcun vincolo di subordinazione, con il supporto delle strutture interne o dedicate, ma sempre in attuazione delle indicazioni di FER.
Inoltre, occorre prevedere la partecipazione ad eventuali sessioni di lavoro collettivo con i vertici aziendali, qualora le esigenze del progetto dovessero comportare il ricorso a tale modalità di comunicazione/interazione interna.
L’incarico sarà svolto dal team di progetto come da offerta.
Art. 3) DURATA DEL SERVIZIO E PENALI
Il servizio di articolerà come indicato in bando, fino alla totale vendita dei TEE ottenuti
In caso di mancata esecuzione delle prestazioni affidate rispetto ai termini contrattualmente previsti, sarà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo complessivo netto del contratto, computato sui TEE vendibili, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 bis, trattandosi di servizi di natura intellettuale, e comunque di servizi interamente eseguiti fuori dalle sedi aziendali di FER, e non sussistendo pertanto rischi da interferenze, non è necessaria l’elaborazione del Documento Unico dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
L'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è, per quanto detto, pari a zero.
Qualora, nel corso del contratto, si rendessero necessarie attività comportanti la presenza presso le sedi aziendali di FER, di personale di o per conto dell’affidatario (es. nel caso di sopralluoghi presso le sedi FER da parte di periti a seguito di sinistri), fatte salve le esclusioni di cui D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 3 bis, sarà cura di FER predisporre il citato DUVRI e mettere in atto le misure di informazione, cooperazione e coordinamento necessarie al fine di eliminare rischi dovuti ad eventuali interferenze.
Il mancato conseguimento dei TEE comporta la perdita di ogni diritto dell’affidatario al compenso, anche a titolo di rimborso spese.
Art. 4) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidamento è assoggettato alla disciplina sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 3 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pertanto al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’affidatario, e i subappaltatori o i subcontraenti di filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati al servizio, devono:
a. utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;
b. inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
c. comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti a FER s.r.l. entro 7 giorni lavorativi dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro destinazione nelle operazioni finanziari relative alla commessa, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare i primi movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge 136/2010 e s.m.i.;
d. comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
e. dare immediata comunicazione a FER S.r.l. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ferrara dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 7) PAGAMENTI
Si rinvia a quanto previsto in bando.
Art. 8) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il venire meno, successivamente all’aggiudicazione e/o, comunque, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti di legge determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria di FER.
Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente, in applicazione dell’art.6 del presente Capitolato.
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
1. Sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro;
2. Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
3. Violazione dell’obbligo di riservatezza;
4. Mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
5. Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
6. Fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l’Affidatario;
7. Gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l’irrogazione di penali superiori al 10% dell’importo contrattuale.
La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà operativa a seguito della comunicazione che FER darà per iscritto all’Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione dà diritto a FER a rivalersi su eventuali crediti dell’Affidatario, oltre che di agire per il risarcimento del danno. La risoluzione dà altresì alla Stazione Affidante il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno dell’Affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più da FER rispetto a quello previsto.
Art. 9) RECESSO UNILATERALE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
E’ facoltà di FER recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ivi compreso la sopravvivenza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso l’Affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, purché regolarmente effettuata ed attestata in contraddittorio fra le parti, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. E’ fatto divieto all’Affidatario di recedere dal contratto.
Ai sensi dell’art. 308 del D.P.R. 207/2010, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di sospendere la esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. Il Responsabile del Procedimento può, altresì, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei
limiti e con gli effetti di cui al medesimo art. 308 del D.P.R. 207/2010, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario.
Art. 10) OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
L’affidatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, sollevando il Committente da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L’Affidatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto e alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
L’Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente affidamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.
I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario per tutta la durata del servizio.
Art. 11) PROPRIETA’ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO
I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente affidamento, rimarranno di titolarità esclusiva di FER che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
Art. 12) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Affidatario ho l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’Affidatario è obbligato, altresì, al rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.
Art. 13) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto non è ammesso.
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo.
Art. 14) SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, saranno a carico dell’Affidatario.
Art. 15) NORME DI RINVIO
La partecipazione alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio in argomento comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenente nel presente Capitolato e nella Lettera d’invito.
Per tutto quanto non previsto specificatamente dai suddetti documenti e dal presente Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
Art. 16) CONTROVERSIE
Per tutte le controversie di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra FER e l’Affidatario è pattuita la competenza esclusiva del Foro di Ferrara, ogni altra esclusa.