CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA NR. 6002002563/L
“TOP”
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale; Appendice di Regolazione: il documento con cui mensilmente la Impresa indica al contraente il numero dei nominativi comunicati e inclusi in assicurazione nonché l’ammontare del relativo premio dovuto ad integrazione del premio minimo;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero ogni persona iscritta al viaggio organizzato dal contraente e regolarmente comunicata alla Impresa;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Assistenza l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro;
Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili.
Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'assicurato porta con sé in viaggio.
Centrale Operativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;
Compagno di viaggio: La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’ Assicurato stesso.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Day hospital: la degenza senza pernottamento presso un istituto di cura.
Domicilio: il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell'assicurato.
Durata contratto: il periodo di validità del contratto scelto dall’assicurato; Europa: tutti i paesi d’Europa e del bacino del Mediterraneo con esclusione della Federazione Russia.
Estero: tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia. Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, baby sitter, persone alla pari.
Fatturato: l’ammontare complessivo realizzato dal contraente nel periodo di durata della polizza.
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’assicurato per ciascun sinistro;
Furto: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali;
Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma;
Incidente: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali; Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per
conseguenza la morte o un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea totale o parziale.
Intervento chirurgico: atto medico praticato in sala operatoria di un istituto di cura o di un ambulatorio all’occorrenza attrezzato, perseguibile attraverso una azione cruenta sui tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni
Invalidità Permanente: la definitiva perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura: l’ospedale, la casa di cura, la clinica universitaria, l’Istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza.
Massimale somma fino a concorrenza della quale la Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico;
Mondo: tutti i paesi del mondo;
Nucleo Famigliare: Il coniuge more uxorio/convivente ed i figli conviventi con l'Assicurato.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa;
Premio definitivo: L’ammontare del premio di polizza dovuto dal contraente all’Impresa in base al numero dei nominativi in concreto comunicati o in caso di polizza al tasso, moltiplicando il tasso lordo annuo indicato in polizza al reale fatturato realizzato dal contraente nel periodo di durata della polizza;
Premio minimo: L’ammontare del premio di polizza dovuto in ogni caso dal contraente alla Impresa, a prescindere dal numero dei nominativi in concreto comunicati o in caso di polizza al tasso, dall’entità reale del fatturato nel periodo di durata della polizza;
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
Residenza : il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di Cura; Rischio: probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
Servizi Turistici: Passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, ecc venduti dal contraente all’assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;
Tasso Lordo: il moltiplicatore da applicare al fatturato del Contraente attraverso cui determinare il Premio Definitivo;
Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi: a)il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato non ché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
Veicolo: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato in polizza e deve intendersi nuovo ovvero immatricolato da non più di sei mesi alla data di effetto della polizza;
Viaggio/Locazione: lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di studio e di affari dell’Assicurato organizzato dal Contraente; il viaggio/locazione inizia successivamente al momento del check-in (se con volo aereo), dell’ingresso in hotel/appartamento (se solo soggiorno), dell’imbarco (se con nave o traghetto), dell’accomodarsi in carrozza (se con treno).
applicazioni di natura estetica
contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TTOTRAVEL TOP
Condizioni di Assicurazione AMITRAVEL TOP Mod. 6002 (ed. 2011-04) – Ultimo aggiornamento 20/04/2011
SEZIONE 1 – INFORTUNI PRIMA DELLA PARTENZA
DOPO IL VIAGGIO
Art. 1.7 – Rimborso spese mediche da infortunio dopo il viaggio
sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.
saranno rimborsate nel limite di € 1.000,00, purché
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio
Art 1.1 Inabilità temporanea da infortunio
Qualora, in seguito ad infortunio avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio, l’Assicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale da impedirne la partecipazione al viaggio, l’Impresa gli rimborserà le spese mediche sostenute, per la diagnosi e la cura
Art. 1.8 - Franchigia
rimane a carico dell'Assicurato
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che
fino ad un massimale di Euro 600,00.
dell’infortunio,
In assenza di spese
Art. 1.9 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia spese mediche da
sostenute o di idonea documentazione e, comunque, in alternativa,
riconoscerà un indennizzo forfetario pari ad € 200,00.
Art 1.2 Obblighi dell’assicurato
In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24.00 | |
del giorno successivo il giorno dell'evento a fare immediata denuncia | |
telefonica a Nobis Compagnia di Assicurazioni, al numero verde | |
800894124 attivo 24 ore su 24 oppure al numero 039/9890702 | |
comunicando gli estremi del sinistro. L’Assicurato deve consentire | |
all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del | |
sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al | |
caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che | |
lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro | |
stesso. |
Art.1.3-Impegno dell’ impresa
sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia
si impegna a liquidare il
L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci il sinistro entro il termine e con le modalità indicate nel precedente articolo 1.2,
la liquidazione del sinistro avvenga dopo 45 giorni,
giorno dalla data di denuncia stessa.
richiesta dall’Impresa arrivi entro il 15°
a condizione che la documentazione completa, che verrà indicata dall’Impresa all’Assicurato al momento della denuncia telefonica,
Qualora per ragioni imputabili
INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono | ||||||||
escluse | le | spese | per | cure | fisioterapiche, | infermieristiche, | e | per |
l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a | ||||||||
contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o | ||||||||
applicazioni di natura estetica. |
SEZIONE 2 – MALATTIA PRIMA DELLA PARTENZA
Art 2.1 - Rimborso spese mediche
un massimale di € 500,00.
fino ad
Qualora, in seguito a malattia non prevedibile manifestatasi successivamente alla prenotazione del viaggio, l’Assicurato sia in condizioni tali da non poter partecipare al viaggio, l’Impresa gli rimborserà le spese mediche sostenute, per la diagnosi e la cura della malattia,
in alternativa, riconoscerà un indennizzo
In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque,
forfetario pari ad € 200,00.
dall’esame del sinistro stesso.
In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento a fare immediata denuncia telefonica a Nobis Compagnia di Assicurazioni, al numero verde 800894124 attivo 24 ore su 24 oppure al numero 039/9890702 comunicando gli estremi del sinistro. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti
Art 2.2 - Obblighi dell’assicurato
all’Impresa riconosciuto
sarà all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato
sull'importo da liquidare.
DURANTE IL VIAGGIO
Art. 1.4 – Rimborso spese mediche da infortunio
Nel limite del massimale per Assicurato pari ad € 15.000,00 verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio, occorsi durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di infortunio;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti all’ infortunio denunciato);
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti all’ infortunio denunciato);
200,00 per Assicurato;
spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a €
-
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle | |||||||||
direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in | |||||||||
polizza e le relative franchigie. | |||||||||
Per | gli | importi | superiori | a | € | 1.000,00 | l’Assicurato | deve | richiedere |
preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. |
Art. 1.5 – Franchigia e scoperto
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che | ||
rimane a carico dell'Assicurato. | ||
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata | ||
autorizzazione da parte della Centrale Operativa, verrà applicato, uno | ||
scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 50,00. | ||
Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun rimborso | ||
sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare | ||
l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico | ||
bancario o Carta di credito. |
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono | ||||||||
escluse | le | spese | per | cure | fisioterapiche, | infermieristiche, | e | per |
l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a |
Art. 1.6 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia rimborso spese mediche da infortunio
ART. 2.3 - IMPEGNO DELL’ IMPRESA
sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia
impegna a liquidare il
L’ Impresa, qualora l’Assicurato denunci il sinistro entro il termine e con le modalità indicate nel precedente articolo 2.2, si
entro il 15°
a condizione che la documentazione completa, che verrà indicata dall’Impresa all’Assicurato al momento della denuncia telefonica, richiesta dell’Impresa arrivi
giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili all’Impresa la liquidazione del sinistro avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.
DURANTE IL VIAGGIO
Art. 2.4 – Rimborso spese mediche da malattia
Nel limite del massimale per Assicurato pari ad € 15.000,00 verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a malattia, verificatisi durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia denunciata);
- spese per i medicinali (purché pertinenti alla malattia denunciata);
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere
Art. 2.5 - Franchigia e scoperto
rimane a carico dell'Assicurato.
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 50,00. Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito.
Art. 2.6 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia rimborso spese mediche da malattia
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono
escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dentarie, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L’assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.
Non saranno rimborsate le spese sostenute dall’assicurato dopo la data di termine del viaggio
SEZIONE 3 – ASSISTENZA ALLA PERSONA
Le attività di servizio inserite nella garanzia Assistenza alla persona sono offerte a titolo gratuito.
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
Art. 3.2 - Consulenza medica telefonica
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato, la Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.
Art. 3.3 - Invio di un medico in Italia in casi di urgenza
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, la Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente.
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, la Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.
Art. 3.4 - Segnalazione di un medico all'estero
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione "Consulenza medica telefonica) emerge la necessita' che l'Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.
Art 3.5 - Monitoraggio del ricovero ospedaliero
Se l'Assicurato è ricoverato, il Servizio Medico di Centrale Operativa è a disposizione, come punto di riferimento, per eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul decorso clinico da dare ai familiari dell'Assicurato.
Art. 3.6 - Trasporto sanitario organizzato
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, ne organizzerà il Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza.
A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:
- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa.
Le prestazioni non sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
Art. 3.7 - Rientro dei familiari o del compagno di viaggio
In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1° classe) dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
Art. 3.8 - Trasporto della salma
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogo di inumazione nel paese di residenza dell’Assicurato. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale recupero della salma.
Art. 3.9 - Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino ad un ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
Art. 3.10 - Assistenza ai minori
Qualora a seguito di malattia o infortunio, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
Art. 3.11 - Rientro del viaggiatore convalescente
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe).
La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.
Art. 3.12 - Prolungamento del soggiorno
La Centrale Operativa provvederà per l’Assicurato, i famigliari o il compagno di viaggio, anch’essi assicurati, all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico e la Impresa terra' a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.
Art. 3.13 - Invio urgente di medicinali all'estero
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito, infortunio o di malattia, all'inoltro a destinazione di medicinali indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.
Art. 3.14 - Interprete a disposizione all'estero
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e la Impresa se ne assumerà il costo fino a € 1.000,00.
Art. 3.15 - Anticipo spese di prima necessita'
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia che può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito.
Art. 3.16 - Rientro anticipato
La Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni , zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati.
La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o secondaria, allo studio professionale o all’impresa dell’assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente la
Impresa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
Art. 3.17 - Spese telefoniche/telegrafiche
fino a
La Impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa
Art. 4.2 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia bagaglio
concorrenza di € 100,00.
considerati quali unico oggetto.
I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie ecc.) sono
fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.
orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso, apparecchiature
singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose,
Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 500,00 per
siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento e dalle valige, borse e zainii
(fattura, scontrino, ecc.).
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa
incustoditi.
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati
documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari,
chiave in parcheggio custodito;
dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a
motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto
regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso
furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di
fabbricazione ed eventi atmosferici;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono
Art. 3.18 - Trasmissione messaggi urgenti
Qualora l'Assicurato in stato di necessita' sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone, la Centrale Operativa si adopererà per l'inoltro di tali messaggi.
Art. 3.19 - Spese di soccorso ricerca e di recupero
fino ad un importo di € 1.500,00 per persona
In caso di infortunio o malattia, le spese di ricerca e di soccorso sono
garantite
ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.
a condizione che le
Art. 3.20 - Anticipo cauzione penale all'estero
La Impresa anticiperà all'Estero, fino ad un importo di € 25.000,00 la cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che metta contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato alla Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente alla Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell'Assicurato a manifestazioni politiche.
Art. 3.21 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Assistenza alla persona
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie, la Impresa | ||
non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive | ||
autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. | ||
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, la Impresa non è | ||
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di | ||
compensazione. | ||
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per | ||
prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti | ||
o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e | ||
da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti | ||
previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, | ||
preventivamente contattata, abbia autorizzato l’assicurato a gestire | ||
autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso | ||
devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle | ||
spese sostenute dall’assicurato. | ||
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza | ||
venga impedito da norme sanitarie internazionali. |
Art. 3.22 - Responsabilità
- cause di forza maggiore.
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
previsto;
- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza
seguito di:
caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari e a
possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in
La Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che
Art. 3.23 - Restituzione di titoli di viaggio
utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Impresa i biglietti di viaggio non
SEZIONE 4 – BAGAGLIO ART. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’ Impresa garantisce entro il massimale pari ad € 1.200,00 :
ma comunque con il limite di €
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.
- entro i predetti massimali,
300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
ma comunque con il limite di € 300,00
- entro i predetti massimali
a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.
Art. 4.3 - Criteri di risarcimento
Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato d'uso.
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale risarcimento verrà | |
corrisposto solo se l'Assicurato sarà in grado di presentare regolare | |
giustificativo di spesa | . |
Art. 4.4 - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato ha l’obbligo di | ||||||
presentare | denuncia | alla | competente | Autorità | facendosi | rilasciare |
l’originale. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia | ||||||
va effettuata all’apposito ufficio aeroportuale (LOST & FOUND) facendosi | ||||||
rilasciare il PIR (PROPERTY IRREGULARITY REPORT). |
SEZIONE 5 – ANNULLAMENTO VIAGGIO ART. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento del viaggio o dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da:
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate.
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione;
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
Art 5.2 – Massimale, Scoperto, Franchigie
L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 20.000,00 per Assicurato e con uno scoperto pari al 15% applicato sul corrispettivo di recesso tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero.
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione pratica e i premi assicurativi.
In caso di annullamento da infortunio o malattia dell’Assicurato oltre allo scoperto di cui sopra verrà applicata una franchigia come da tabella seguente:
Giorni tra evento | Franchigia |
e data partenza | |
Giorni | Euro |
da 0 a 10 | 200,00 |
da 10 a 30 | 180,00 |
oltre 30 | 150,00 |
Art 5.3 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del secondo giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800894124 oppure al numero 039/9890702 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On- Line mezzo internet sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando la franchigia e lo scoperto indicati nell’articolo 5.2.
L’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto e della franchigia indicata nell’articolo 5.2.
Qualora l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del secondo giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 25% tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero.
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia come da tabella indicata nell’articolo 5.2.
L’Assicurato deve consentire all’ Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da
parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.
Art. 5.4 - Impegno dell’impresa
L’Impresa, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del secondo giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compagnia di Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.
art. 5.5 - Diritto di Subentro
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo 5.1 - Oggetto dell'assicurazione, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.
Art. 5.6 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Annullamento Viaggio
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducano il passeggero a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
SEZIONE 6 – ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA
Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione
In caso di ritardo del volo aereo di partenza superiore alle 8 ore (purchè ricompreso nel pacchetto di viaggio organizzato dal Contraente) dovuto a qualsiasi motivo imputabile alla Compagnia Aerea o a cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo scioperi, intasamenti aeroportuali e tempo inclemente, l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio e quindi di annullarlo, l’Impresa rimborserà all’Assicurato il 75% dell’importo totale (al netto dei costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali, i visti ed i premi assicurativi) entro il limite di € 8.000,00 per persona.
Si considerano “ritardi” anche le variazioni di orario (di almeno 8 ore complete) di partenza del volo comunicate entro le 24 ore che precedono l’orario ufficiale riportato nell’ultima comunicazione/convocazione.
Tutte le variazioni comunicate dal Contraente o dal vettore all’Assicurato o all’agenzia di viaggi presso la quale è stata fatta la prenotazione con più di 24 ore rispetto all’ultimo orario ufficiale saranno considerate quali “cambi di operativo voli” e, pertanto, non saranno considerati “ritardi”.
Art. 6.2 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Annullamento Viaggio a seguito di ritardata partenza
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto nelle 48 ore successive.
La prestazione non viene erogata in caso intervenga la garanzia “Ritardo Volo”.
SEZIONE 7 – RIPETIZIONE VIAGGIO ART. 7.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano con lui, purchè assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del viaggio non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza dell'Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero dell’Assicurato o di un famigliare;
L’importo si ottiene dividendo la quota individuale di partecipazione pagata per le notti di durata del viaggio.
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro.
SEZIONE 8 – RITARDO VOLO ART. 8.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà l’Assicurato nel limite del massimale pari ad €
90,00 nel caso il volo di partenza di andata o di ritorno del viaggio, purché ricompreso nel pacchetto organizzato dal Contraente, dovesse subire un ritardo superiore alle 8 ore, calcolato sulla base dell’orario definitivo,
sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in | ||
vigore. | ||
Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal | ||
legale devono essere trasmessi all’Impresa. Per quanto riguarda le spese | ||
attinenti l'esecuzione forzata, l’Impresa tiene indenne l'Assicurato | ||
limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e | ||
l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata | ||
ad un arbitro designato di comune accordo tra le Parti o in mancanza di | ||
accordo, dal Presidente del Tribunale competente. | ||
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quali che sia | ||
l'esito dell'arbitrato. L’ Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di | ||
avvalersi di tale procedura. |
indicato nei documenti di viaggio o con eventuali comunicazioni scritte successive inviate all’Assicurato dal Contraente, presso l’agenzia di viaggi o tramite il corrispondente locale, fino a 6 ore precedenti l’ora di prevista partenza del volo.
l’ora di prevista partenza.
esclusi i fatti conosciuti, avvenuti o programmati fino a sei ore precedenti
La garanzia è operante per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo
Sono compresi in copertura i ritardi in partenza superiori alle 8 ore subiti dall’Assicurato nell’eventuale scalo italiano, fermo restando che in caso il ritardo avvenga sia nell’aeroporto di origine del volo sia in quello dell’eventuale scalo italiano, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato un solo indennizzo.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura. La garanzia è operante solo nel caso in cui i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Contraente così come risulterà dall’estratto conto di prenotazione.
Art. 8.2 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Per ottenere il rimborso, in caso di ritardo del volo, il viaggiatore dovrà informare la Impresa allegando i documenti comprovanti il ritardo e precisamente:
numero del volo, tratta volata, data di partenza del volo prevista, data e orario effettivi di partenza.
Art. 8.3 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia ritardo volo
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente | |
cancellato e non riprotetto nelle successive 48 ore e quando il volo di | |
rientro viene posticipato. La prestazione non viene erogata in caso | |
intervenga la garanzia “Annullamento del Viaggio a seguito di ritardata | |
partenza | ”. |
SEZIONE 9 – TUTELA LEGALE ART. 9.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato pari ad € 2.500,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate:
a. le spese per l'intervento di un legale
b. le spese peritali
c. le spese di giudizio nel processo penale
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall’Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero e verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o soggiorno e più precisamente per :
parte civile nell’instaurando giudizio in sede penale;
con successiva costituzione di
II.
I. danni subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi;
formulazione di denuncia-querela,
III. controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti dell’Assicurato o di Persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
IV. difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o attribuiti;
tributario.
le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e
-
sentenze e atti in genere, ecc.);
gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di
-
il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
-
esclusi dalla garanzia:
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono
Art. 9.2 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Tutela legale
SEZIONE 10 – RESPONSABILITA’ CIVILE ART. 10.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
L’Impresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in eccedenza a detto contratto ("secondo rischio").
Art. 10.2 - Massimale e franchigia
una franchigia fissa di € 250,00
La garanzia è operante fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato pari ad € 50.000,00.
In ogni caso resta a carico dell'Assicurato per sinistro.
Art. 10.3 - Gestione delle vertenze e spese legali
L’impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione, a nome dell'Assicurato, delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia in sede civile e/o penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’Impresa non rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.
Art. 10.4 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Responsabilita’
proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di
-
natanti a motore e da impiego di aeromobili;
da circolazione di veicoli a motore, nonché di navigazione di
-
da furto e da incendio;
-
l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga;
provocati da persone non in rapporto di dipendenza con
-
esclusi dalla garanzia:
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono
CIVILE
a qualsiasi titoli ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate,
a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga
-
e del Contraente.
contratto di assicurazione o di viaggio nei confronti dell’Impresa
le spese per controversie di natura contrattuale relative al
-
derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria.
-
conseguenti e inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
-
commercio;
derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria o di
-
derivanti da inquinamento;
-
inerenti all'attività professionale dell'Assicurato;
-
lavoro o servizio;
con l'Assicurato, subiscano il danno stesso in occasione di
provocati a persone che, essendo in rapporto di dipendenza
-
derivanti da interruzioni di attività;
-
caricate o scaricate;
Art. 9.3 - Denuncia del sinistro
Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli | |
atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha | |
originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso | |
l'Assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, gli atti | |
giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro. |
L'Assicurato si obbliga a non transigere con terzi danneggiati nè accettare | |||||||
il | riconoscimento | di | responsabilità | senza | il | preventivo | benestare |
dell’Impresa; | |||||||
Si obbliga invece a denunciare con precisione i fatti (indicando le | |||||||
generalità di danneggiati e testimoni), le date ed i luoghi e, comunque, a | |||||||
fornire tutti i documenti, atti e notizie relativi al sinistro. |
Art. 10.5 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 9.4 - Gestione del sinistro
L'Assicurato, dopo aver fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, nomina | |
per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che | |
esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno | |
sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il | |
nominativo all’Impresa. L’Impresa, preso atto della designazione del legale | |
assume a proprio carico le spese relative. | |
L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, | |
raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo | |
benestare dell’Impresa pena il rimborso delle spese da questa sostenute. | |
L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui | |
prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al |
scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera, salti dal
Infortuni derivanti dalla pratica di sport quali: alpinismo con
-
eventi dovuti a stati temporanei di ebrezza;
tossicodipendenze da alcool e droghe, restano compresi gli
uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti,
-
interruzione volontaria di gravidanza;
-
medico/chirurgici;
patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti
viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con
-
dolo del Contraente o dell'Assicurato;
-
evidenti;
calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale
operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di
naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è
con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo,
calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione
terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati
-
SEZIONE 11 – ASSISTENZA DOMICILIARE
Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito
Per i familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dell’Assicurato e hanno validità fino al rientro dello stesso.
Per gli Assicurati le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità esclusivamente in Italia per 365 giorni.
Art. 11.1 - Consulti medici telefonici
L’Impresa tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario.
moto d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se
gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese
-
livello ludico e o ricreativo;
esclusione si intendono assicurate le gare sportive svolte a
svolte sotto l’egida di federazioni. A deroga della presente
gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti
attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a
-
atti di temerarietà;
-
rapide di corsi d’acqua.
pista autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di
sportive se svolte unicamente a carattere ricreativo: sci fuori
pesante; Si ritiene compreso l’esercizio delle seguenti attività
football americano, rugby, hockey su ghiaccio, atletica
paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta,
di corsi d’acqua, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping),
pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide
trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori
Art. 11.2 - Invio di un medico in caso di urgenza
L’Impresa, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, nelle ore notturne e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, l’Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendono necessario, l’Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso. L’Impresa informerà tempestivamente l’Assicurato circa le condizioni di salute del familiare aggiornando tempestivamente tali informazioni sino al rientro dell’Assicurato dal viaggio.
Art. 11.3 – rimborso spese mediche
Assicurato di € 1.000,00
Previo contatto con la centrale Operativa, nel limite del massimale per
impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia
-
federazioni;
non di carattere ludico o in alternativa svolte sotto legida delle
verranno rimborsate le spese mediche sostenute per accertamenti diagnostici di prima necessità.
del viaggio dell’Assicurato e scade al rientro del viaggio.
La presente garanzia è valida esclusivamente per i famigliari dell’Assicurato che rimangono a casa e decorre dal giorno della partenza
rendano impossibile prestare Assistenza.
eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza
-
o armi da fuoco;
svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi
-
Art. 11.4 - Trasporto in autoambulanza
L’Impresa, tramite la Centrale Operativa, qualora il paziente necessiti di un trasporto in autoambulanza, organizza a proprio carico il trasferimento, inviando direttamente l'autoambulanza e sostenendo le spese di trasporto sino a un massimo di 200 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno).
Art. 11.5 – Assistenza infermieristica
del viaggio dell’Assicurato e scade al rientro del viaggio.
La presente garanzia è valida esclusivamente per i famigliari dell’Assicurato che rimangono a casa e decorre dal giorno della partenza
entro il limite di € 1.000,00.
Qualora il paziente a seguito di malattia o infortunio necessita dell'assistenza domiciliare d’infermieri generici e/o specializzati a domicilio, la Centrale Operativa provvede alla ricerca ed all’invio del personale tenendo a proprio carico i relativi costi
Art. 11.6 - Consegna farmaci a domicilio
La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passa prima al domicilio del paziente e quindi in farmacia. Resta a carico dell'Assicurato il solo costo del farmaco.
Art. 11.7 - Gestione gratuita dell'appuntamento
La Centrale Operativa mette a disposizione la propria banca dati relativa alla rete sanitaria convenzionata. Qualora il paziente necessiti di informazioni o di un appuntamento per un esame, visita, ricovero e' sufficiente che contatti la Centrale Operativa. In funzione delle specifiche esigenze relative al tipo di esame o visita da effettuare, il giorno e l'ora desiderata, la zona e la tariffa, la Centrale Operativa seleziona, utilizzando la banca dati, i medici e/o i centri convenzionati che rispondono alle necessita' del paziente ed in virtù dei canali preferenziali d'accesso, fissa l'appuntamento per nome e per conto del paziente stesso.
Art. 11.8 - Rete sanitaria convenzionata
-
Art. 2 - Esclusione di compensazioni alternative
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è | |||||||||
tenuta | a | fornire | indennizzi | o | prestazioni | alternative | a | titolo | di |
compensazione. |
Art. 3 - Validità' Decorrenza e durata delle garanzie
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data di prenotazione del viaggio e termina il giorno della partenza al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente.
Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle garanzie che seguono la specifica normativa indicata nelle singole sezioni.
Indipendentemente dalla data di scadenza della polizza, l’Impresa coprirà tutte le prenotazioni relative a partenze pubblicate nei cataloghi che riportano la presente polizza fermo restando il pagamento dei relativi premi da parte del Contraente.
Art. 4 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave,
La Centrale Operativa, tramite accordi stipulati con cliniche, poliambulatori,
studi medici, strutture sanitarie in genere a livello nazionale, garantisce l'utilizzo di tale rete per visite specialistiche, esami diagnostici o di laboratorio e ricoveri, il tutto con tariffe concordate e scontate, con un canale preferenziale d'accesso.
saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, fallimento
stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari,
-
effetto di:
non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Art. 1 – Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie
Tutte le prestazioni
del Vettore o dell’Agenzia di viaggio;
l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.
Art. 6 - Criteri di liquidazione dei sinistri
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle
spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro. L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
Art. 7 – Liquidazione dei danni/nomina dei periti
La quantificazione del danno sarà effettuata dalla Impresa mediante accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno un Terzo. Se una delle due Parti non provvede a nominare il proprio Perito o manca l’accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Impresa. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Art. 8 – Legge - Giurisdizione
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana.
Art. 9 - Integrazione documentazione di denuncia del sinistro
L’Assicurato prende atto e concede espressamente a Nobis Compagnia di Assicurazioni la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione.
La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso
Art. 10 - Obblighi del contraente
Il Contraente si impegna:
- ad assicurare con la presente polizza tutti i clienti che acquistano un viaggio di propria organizzazione;
- a consegnare, a tutti gli Assicurati, in formato cartaceo e prima della sottoscrizione del contratto le Condizioni di Assicurazione relative alla presente polizza ed il relativo glossario;
- a pubblicare nei cataloghi la sintesi delle garanzie assicurative previste dalla presente polizza.
COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA
Assistenza
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde:
800 894123
dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39/039/9890702
comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
• Numero di polizza 6002002563/L
• Motivo della chiamata
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Altre garanzie
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
- via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
- via telefono al numero 039/9890712 e per la garanzia Annullamento Viaggio al numero verde 800894124.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Viale Colleoni, 21 – Centro Colleoni 20864 AGRATE BRIANZA (MB)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
IN CASO DI SPESE MEDICHE
- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci acquistati.
IN CASO DI FURTO O DANNO AL BAGAGLIO
- biglietto aereo (unitamente al contrassegno del bagaglio);
- denuncia con il visto dell'Autorità di polizia del luogo dove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro e l'elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- reclamo presentato al vettore o all'albergatore eventualmente responsabile;
- lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso;
- fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d'acquisto e il loro valore);
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità se sostenute;
- fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
- Nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio o di parte di esso consegnato al vettore aereo, P.I.R (rapporto irregolarità bagaglio) effettuato immediatamente presso l'ufficio aeroportuale;
IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
- In caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specificata e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- In caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto copia della constatazione amichevole di incidente (C.I.D) e/o verbale dei vigili;
- estratto conto di conferma prenotazione al viaggio;
- fattura relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio;
- documenti di viaggio
- Contratto di prenotazione del viaggio
In caso di penale addebitata dal vettore aereo:
- conferma dell’acquisto del biglietto o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata;
- originale del biglietto aereo.
IN CASO DI RESPONSABILITA’ CIVILE
- descrizione circostanziata dei fatti che hanno determinato il danno a terzi e, copia della denuncia presentata all’autorità competente;
- richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
- eventuale documentazione fotografica dei beni o delle parti di beni danneggiati.
IN CASO DI TUTELA GIUDIZIARIA
- descrizione circostanziata dei fatti che hanno determinato il danno;
- eventuale copia della denuncia presentata all’Autorità competente;
- le spese legali e peritali documentate.
IN CASO DI RITARDO VOLO
- contratto di viaggio sottoscritto in agenzia;
- estratto conto di prenotazione (o iscrizione) del Tour Operator ;
- ultimo foglio di convocazione;
- eventuale dichiarazione del vettore in merito al ritardo aereo;
- tagliandi aerei e carta di imbarco.
NOTA IMPORTANTE
• Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso
specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
• E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).
Per eventuali reclami scrivere a
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni Viale Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB - fax 890432 - reclami@nobis.it
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)