CONTRATTO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali |
CENTRALE UNICA ACQUISTI |
ALLEGATO 5 al Disciplinare di Gara SCHEMA DI CONTRATTO Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento in concessione del “Servizio di incasso mediante P.O.S. Virtuale di contributi ed oneri rivenienti da Lavoratori domestici, Versamenti volontari, Riscatto dei corsi di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati, Ricongiunzione dei periodi assicurativi e Rendite vitalizie” |
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000 C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 |
CONTRATTO
per l’affidamento in concessione del “Servizio di incasso mediante P.O.S. Virtuale di contributi ed oneri rivenienti da Lavoratori domestici, Versamenti volontari, Riscatto dei corsi di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati, Ricongiunzione dei periodi assicurativi e Rendite vitalizie”
tra
L’INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Codice Fiscale n. 80078750587,
Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, alla via Xxxx il Grande n. 21, c.a.p. 00144, nella persona del Dott. […], nato a […] il […], in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto;
(indicato anche nel prosieguo come lo “Istituto”)
e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
(indicato anche nel prosieguo come il “Concessionario”)
(di seguito collettivamente indicati come le “Parti”)
L’anno duemiladieci, il giorno […] del mese di […], presso i locali della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS in Roma, siti in via Xxxx il Grande n. 21, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo.
Premesso che
a) a mezzo di Determina n. RS30/288/2010 del 13/05/2010, adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha avviato una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento del “Servizio di incasso mediante P.O.S. Virtuale di contributi ed oneri rivenienti da Lavoratori domestici, Versamenti volontari, Riscatto dei corsi di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati, Ricongiunzione dei periodi assicurativi e Rendite vitalizie” (da qui in poi, il “Servizio”), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) il Bando di Gara è stato spedito alla Commissione in data […], pubblicato sulla G.U.C.E. in data […], sulla G.U.R.I. n. […] del […], sul sito internet xxx.xxxx.xx in data […], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto su due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché su due ulteriori quotidiani […] e […], rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dall’art. 66 del D.Lgs. 163/06;
c) gli altri documenti di gara sono stati trasmessi per via elettronica alla Commissione e messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet xxx.xxxx.xx;
d) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l’aggiudicazione definitiva della concessione al Concessionario, quale soggetto che ha indicato il prezzo più basso in sede di gara;
e) il Concessionario ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ed alle altre norme rilevanti in tema, e dei requisiti speciali previsti dal Decreto medesimo, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
f) a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di euro […], il Concessionario ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
g) le Parti, con il presente contratto (di seguito il “Contratto”), intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 (Definizioni)
Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:
▪ “Affidatario”, “Aggiudicatario” o “Concessionario”: il soggetto affidatario del servizio oggetto della gara;
▪ “Contabilità speciale”: il conto corrente intestato all’Ente Concedente ubicato presso una sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
▪ “Capitolato Tecnico”: il documento, allegato sub 1 al presente contratto e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all’Amministrazione devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
▪ “Ente Concedente” o “Amministrazione Aggiudicatrice”: l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale soggetto che affida il servizio oggetto della presente procedura;
▪ “Contratto”: il presente documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti;
▪ “Offerta economica”: la dichiarazione di offerta economica al ribasso, formulata in sede di gara dall’Aggiudicatario;
▪ “Periodo di Affiancamento”: il periodo di tempo, non superiore a 2 (due) mesi, durante il quale l’Ente Concedente e il Concessionario, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, provvederanno congiuntamente a:
a) lo sviluppo e/o adeguamento iniziale dei canali informatici per lo scambio dei dati;
b) le attività di testing sul funzionamento dei nuovi sistemi predisposti.
▪ “P.O.S. Virtuale”: la soluzione di incasso che permette di gestire i pagamenti on-line
tramite una pagina internet dedicata;
▪ “Riscatti”: gli oneri derivanti dall’esercizio della facoltà di riscatto di corsi di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati, ai sensi del D.Lgs. n. 184 del 30 aprile 1997 e della normativa regolamentare applicabile;
▪ “Ricongiunzioni”: gli oneri dovuti per l’unificazione, presso l’INPS, di periodi assicurativi maturati in differenti settori lavorativi, come previsto dalla legge n. 29 del 7 febbraio 1979, dalla legge n. 45 del 5 marzo 1990 e dalla normativa regolamentare applicabile;
▪ “Rendite Vitalizie”: i versamenti di un importo pari alla pensione o ad una quota di pensione in caso di omissione contributiva totale o parziale, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 e della normativa regolamentare applicabile;
▪ “Servizio”: in generale, il servizio di incasso mediante P.O.S. Virtuale di Versamenti volontari, Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite vitalizie;
▪ “Versamenti Volontari”: la contribuzione, sostitutiva di quella obbligatoria, necessaria per raggiungere il minimo contributivo ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione o per aumentarne l’importo, ai sensi del D.Lgs. n. 184 del 30 aprile 1997 e della normativa regolamentare applicabile.
Art. 2
(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
▪ All. 1 - Capitolato Tecnico e relativo allegato;
▪ All. 2 - Offerta Economica;
▪ All. 3 – Elenco Istituti di Credito;
2. I suddetti allegati vengono materialmente allegati al presente Contratto e siglati dalle Parti in ogni loro foglio.
3. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.
Art. 3
(Oggetto del Contratto)
1. L’Ente Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio di incasso mediante P.O.S. Virtuale dei contributi ed oneri rivenienti da:
▪ Contributi e oneri Lavoratori Domestici;
▪ Versamenti Volontari;
▪ Riscatto dei corsi di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati;
▪ Ricongiunzione dei periodi assicurativi;
▪ Rendite vitalizie;
2. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le ulteriori disposizioni negoziali intercorrenti tra le Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto.
Art. 4
(Xxxxxx, decorrenza del Contratto e subentro del nuovo affidatario)
1. Il presente Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha una durata di 72 (settantadue) mesi.
2. Nel xxxxx xxx xxxxx 0 (xxx) mesi di validità contrattuale, si svolgerà un Periodo di Affiancamento tra Ente Concedente e Concessionario, durante il quale troveranno esecuzione le seguenti attività di start up:
• lo sviluppo e/o adeguamento del portale e dei canali informatici per lo scambio dei dati;
• le attività di testing sul funzionamento dei nuovi sistemi predisposti.
3. Durante il Periodo di Affiancamento il Concessionario non conseguirà alcuna remunerazione. La fase operativa del Servizio prenderà avvio a decorrere dal terzo mese, o in epoca anticipata in relazione al completamento anticipato della fase di start up.
4. Al termine della Concessione, il Concessionario dovrà porre in essere ogni atto necessario affinché il subentro del nuovo affidatario del servizio avvenga senza soluzioni di continuità e senza che ne derivi alcun disagio alla Stazione Appaltante ed all’utenza.
5. Il Concessionario sarà comunque tenuto a somministrare il Servizio sino all’effettivo subentro del nuovo affidatario, nelle more della relativa procedura selettiva, alle stesse condizioni tecniche ed economiche di cui al presente Contratto.
Art. 5
(Modalità generali di esecuzione delle prestazioni)
1. Il Concessionario garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Ente Concedente e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle migliori prassi commerciali.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti facenti parte integrante del presente contratto. Il Concessionario sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse a tal fine necessaria, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano quindi a carico del Concessionario i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e
tecnologici, nonché le spese per gli eventuali interventi di manutenzione correttiva necessari a garantirla corretta esecuzione della prestazione.
5. Il Concessionario si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all’Ente Concedente di monitorare la conformità del Servizio alle previsioni del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) nell’adempimento delle proprie prestazioni, osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dal Concedente;
d) comunicare tempestivamente all’Ente Concedente le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
6. L’Ente Concedente prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere prestato con continuità, assumendo esclusiva responsabilità dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso della durata contrattuale, e manlevando e tenendo indenne l’Ente Concedente da eventuali pretese di terzi.
Art. 6 (Corrispettivo)
1. Il corrispettivo in favore del Concessionario è costituito unicamente dal diritto di gestire economicamente e funzionalmente il Servizio oggetto di affidamento, applicando le commissioni risultanti dell’Offerta Economica di cui all’Allegato 2. Non sono previsti oneri remunerativi a carico dell’Ente Concedente.
2. La commissione consisterà in una percentuale applicata dal Concessionario all’utenza sull’ammontare di ogni singola transazione effettuata attraverso il canale di pagamento di cui al Servizio. La percentuale commissionale varierà in diminuzione nel corso dell’esecuzione contrattuale, a cadenze biennali e conformemente alle percentuali oggetto di Offerta Economica.
3. Il Concessionario conseguirà le commissioni solo nell’ambito della fase operativa del Servizio, con esclusione del Periodo di Affiancamento.
4. Il Servizio sarà in particolare remunerato ai seguenti prezzi unitari commissionali per transazione (la “Commissione”), differenziati in base al biennio di riferimento:
▪ 1° Biennio: [■] % ([…] per cento);
▪ 2° Biennio: [■] % ([…] per cento);
▪ 3° Biennio: [■] % ([…] per cento).
5. Le Commissioni si riferiscono all’esecuzione del Servizio a perfetta regola d’arte e nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e devono intendersi onnicomprensive di ogni spesa inerente al Servizio affidato.
6. Al Concessionario non sarà attribuita alcuna commissione aggiuntiva per la gestione degli insoluti e degli scarti.
Art. 7
(Revisione del corrispettivo)
1. In conformità al disposto dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, potrà essere richiesta la revisione periodica delle commissioni indicate all’articolo che precede.
2. Dietro apposita istanza del Concessionario, all’esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto, la revisione verrà operata annualmente sulla scorta dei dati di cui all’art. 7, comma 4°, lettera c) e comma 5° del medesimo articolo del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
3. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, il Concessionario sarà tenuto a trasmettere all’Ente Concedente, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. In funzione della loro futura applicazione, in sede di revisione annuale, e dietro specifica istanza del Concessionario, potranno essere assoggettate a revisione anche le percentuali relative al II° e III° Biennio, ancorché non correntemente applicate.
5. Il Concessionario non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
Art. 8 (Penali)
1. Fatta salva la responsabilità da inadempimento del Concessionario e il risarcimento del maggior danno verso l’Ente Concedente ai sensi dell’art. 1382 c.c., il Concessionario stesso sarà tenuto a corrispondere all’Istituto una penale, nelle seguenti fattispecie di inadempimento:
▪ per ogni giorno lavorativo di mancato avvio del periodo di Affiancamento una penalità pari a € 1.000,00 (Euro Mille/00);
▪ per ogni giorno lavorativo di mancata attivazione a regime del servizio, all’esito del Periodo di Affiancamento, una penalità pari a € 1.000,00 (Euro Mille/00);
▪ in caso di ritardo, rispetto alle scadenze di rendicontazione giornaliera e periodica definite secondo quanto indicato nell’allegato “A” al Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale, per ciascun giorno di ritardo, pari € 500,00 (Euro Cinquecento/00);
▪ in caso di mancato rispetto al requisito relativo alla disponibilità mensile della connessione all’art. 2 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale, per ogni decimo di punto percentuale (0,1%) di indisponibilità mensile della connessione, pari a € 100,00 (Euro Cento/00).
2. Ferma restando l’applicazione delle penali qui previste, l’Ente Concedente si riserva di richiedere il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., nonché - in caso di molteplicità e/o reiterazione e/o persistenza delle violazioni - di ottenere la risoluzione del presente contratto ex art. 1456 cod. civ.
3. L’Ente Concedente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, escutere la fideiussione di cui al successivo art. 9 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
4. Secondo i principi generali, l’applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo o l’inadempimento siano imputabili al Concessionario. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell’Ente Concedente verso il Concessionario, alla quale l’Ente Concedente potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
5. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 11, alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, oltre IVA.
6. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 9
(Responsabilità del Concessionario e garanzia fideiussoria)
1. Il Concessionario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. In caso di grave inadempimento, fatte salve le altre ipotesi di risoluzione espressa previste dal successivo art. 11, l’Ente Concedente formulerà contestazione scritta diretta al Concessionario circa i fatti costituenti inadempimento contrattuale, intimandone la cessazione nel termine di 10 (dieci) giorni. In difetto di regolarizzazione entro il predetto termine, il Contratto potrà essere risolto secondo quanto previsto all’art. 11 previa dichiarazione dell’Istituto di volersi avvalere della risoluzione.
4. Salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte dall’Istituto o da terzi da essa incaricati, il Concessionario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
5. Quando, per l’effetto di forza maggiore, il Concessionario non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne darà immediata comunicazione all’Ente Concedente, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore. Le Parti, all’esito della comunicazione, dovranno adoperarsi in buona fede al fine dell’adozione di tutte le misure necessarie per far fronte alla forza maggiore.
6. Il termine “forza maggiore” quivi utilizzato sta ad indicare, in via esemplificativa e non esaustiva, i terremoti, la guerra, il sabotaggio, la rivolta, l’insurrezione, i tumulti civili, le emergenze nazionali (sia in fatto che in diritto), ad esclusione di atti derivanti da decisioni economiche, societarie o governative, nazionali o locali (svalutazione, previsioni erronee, e decisioni equivalenti) e di qualunque altra circostanza che sia sotto il ragionevole potere di controllo delle Parti.
7. Nel caso in cui la forza maggiore si protragga per un periodo superiore a un (1) mese, le Parti convengono di negoziare in buona fede una temporanea revisione del Contratto. Qualora la forza maggiore si protraesse per un periodo superiore a tre (3) mesi, il presente Contratto potrà essere risolto immediatamente, ai sensi del successivo art. 11.
8. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, il Concessionario dovrà manlevare e tenere indenne l’Ente Concedente dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Ente Concedente medesimo per cause riconducibili alle attività del Concessionario.
9. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, il Concessionario ha regolarmente costituito e consegnato all’Ente Concedente una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 dell’importo di Euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].
10. L’Ente Concedente, in presenza di inadempimenti del Concessionario, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Ente Concedente, il Concessionario
sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Ente Concedente stesso.
11. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
Art. 10 (Recesso)
1. L’Ente Concedente potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga al disposto dell’art. 1671 c.c.
2. La comunicazione di recesso dovrà essere notificata al Concessionario in forma scritta, con preavviso di almeno venti giorni rispetto agli effetti del recesso.
Art. 11
(Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Contratto si risolverà nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo al Concessionario;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte del Concessionario verso l’Ente Concedente, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo al Concessionario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
d) revoca o cessazione, in capo al Concessionario, per qualsiasi motivo, dell’autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del Contratto;
e) subconcessione non autorizzata, o cessione parziale o totale del Contratto da parte del Concessionario;
f) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall’Ente Concedente.
g) protrazione della forza maggiore per periodi superiori a 3 (tre) mesi.
h) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un ammontare complessivo superiore alla soglia del 10% dell'importo totale del contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Ente Concedente comunicherà al Concessionario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili al Concessionario, l’Istituto
procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno del Concessionario una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Ente Concedente.
4. Qualora il Concessionario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario, ai sensi di quanto previsto dal comma 9° dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 è fatto divieto al medesimo di modificare la propria composizione, fatti salvi i casi previsti dai commi 18° e 19° del predetto art. 37.
5. In caso di violazione del predetto divieto, così come nel caso di scioglimento del raggruppamento o del consorzio in via anticipata rispetto all’esecuzione degli obblighi contrattuali, il presente contratto diverrà nullo, ai sensi e per gli effetti del comma 10° dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06.
6. Nei casi di cui al precedente comma, l’Ente Concedente provvederà ai sensi di quanto previsto dal comma 3° del presente articolo.
Art. 12
(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell’esecuzione del contratto, si precisa che:
• titolare del trattamento è l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS. Incaricato del trattamento è il Xxxx. XXXXXXXXXXX XXXXXX, responsabile del Trattamento sarà il Concessionario;
• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
• i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
• i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
• i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
• l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario acconsente al trattamento dei propri dati personali.
3. Il Concessionario si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. Il Concessionario si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del proprio incarico.
5. Il Concessionario è consapevole che l’esecuzione della prestazione potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Ente Concedente o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. Il Concessionario si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
6. Il Concessionario sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subconcessionari, dipendenti e consulenti dei subconcessionari.
Art. 13
(Lavoro e sicurezza)
1. Il Concessionario dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Concessionario si obbliga verso l’Ente Concedente a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni ed infortuni, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subconcessionari.
3. Il Concessionario dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
4. Il Concessionario si obbliga verso il Concedente a far osservare la normativa in tema di sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subconcessionari.
5. Il Concessionario, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06:
▪ prima dell’avvio dell’esecuzione, il Concessionario dovrà trasmettere all’Ente Concedente la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui all’art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Concessionario che ai propri eventuali subconcessionari;
7. Il Concessionario si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subconcessionario, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
8. Nel caso in cui dipendenti del Concessionario o del subconcessionario, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili al Concessionario e/o al suo subconcessionario in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, il Concessionario sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione dell’Istituto stesso ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
9. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico del Concessionario le spese legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
10. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08:
(i) i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro […], in conformità a quanto indicato dal Concessionario nella propria Offerta Economica;
(ii) i costi da interferenza relativi alla sicurezza ammontano a Euro 0,00 (Euro zero/00), trattandosi di un servizio per il quale non è prevista l’esecuzione all’interno dell’Ente Concedente.
Art. 14
(Divieto di cessione del contratto, subconcessione e personale del Concessionario e del subconcessionario)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dal Concessionario, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, il Concessionario potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30 (trenta) per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell’Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.
3. L’affidamento in subconcessione sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, il Concessionario abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subconcedere;
b) che il Concessionario provveda al deposito del contratto di subconcessione presso l’Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni oggetto di subconcessione;
c) che, al momento del deposito del contratto di subconcessione presso l’Istituto, il Concessionario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subconcessionario dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione oggetto di subconcessione, la dichiarazione del subconcessionario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del predetto decreto e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico - professionale del subconcessionario di cui all’articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche od integrazioni.
Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subconcessionario su richiesta dell’Ente Concedente;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario della subconcessione, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Il Concessionario che si avvale della subconcessione dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare della subconcessione. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
5. L’Istituto provvederà al rilascio dell’autorizzazione alla subconcessione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l’Ente Concedente abbia espressamente autorizzato la subconcessione, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per le subconcessioni di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subconcessionari a cura dell’Ente Concedente, sarà obbligo del medesimo Concessionario trasmettere all’Ente Concedente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Ente Concedente a favore di esso Appaltatore, del documento di pagamento debitamente quietanzato, relativo ai pagamenti corrisposti dal Concessionario al subconcessionario, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Concessionario non dovesse trasmettere i documenti quietanzati del subconcessionario entro il termine predetto, l’Ente Concedente provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l’affidatario medesimo.
7.
8. Per le prestazioni affidate in subconcessione, il Concessionario dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Il Concessionario dovrà corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subconcessione, ai propri subconcessionari senza alcun ribasso. Il Concessionario sarà solidalmente responsabile con il subconcessionario degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 15
(Normativa in tema di contratti pubblici)
1. Il Concessionario riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata al rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici, ove non diversamente disposto dal presente contratto e comunque nei limiti di compatibilità delle specifiche disposizioni rilevanti con la natura concessoria dell’affidamento. In particolare, il medesimo
garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
2. Il Concessionario assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. Il Concessionario prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
4. Il Concessionario è reso altresì edotto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 16
(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione del Contratto vengono individuati il Dott. [■], nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione, ed il Dott. [■], per l’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e- mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […]
e-mail […]
per l’Istituto
INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale
Xxx Xxxx xx Xxxxxx, 00, 00000 - Xxxx Alla c.a. del Dott. [■]
e-mail [■]
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante telefax o mediante il servizio postale. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento.
Art. 17 (Spese)
1. Sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.
Art. 18 (Foro competente)
1. Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 19 (Varie)
1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia degli atti in questione nel loro complesso.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, nei limiti di compatibilità delle specifiche disposizioni rilevanti con la natura concessoria dell’affidamento, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma, _
L’Appaltatore L’Istituto
_
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il Concessionario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 5 (Modalità generali di esecuzione delle prestazioni), Art. 6 (Corrispettivo), Art. 7 (Revisione del corrispettivo), Art. 8 (Penali), Art. 9 (Responsabilità del Concessionario e garanzia fideiussoria), Art. 10 (Recesso), Art. 11 (Clausole risolutive espresse), Art. 12 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 13 (Lavoro e sicurezza), Art. 14 (Divieto di cessione del Contratto, subconcessione e personale del Concessionario e del subconcessionario), Art. 15 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 17 (Spese) Art. 18 (Foro competente), Art. 19 (Varie).
Roma, IL CONCESSIONARIO