Fondo di investimento di diritto svizzero della categoria
Fondo di investimento di diritto svizzero della categoria
«Altri fondi per investimenti tradizionali»
Raiffeisen ETF – Prospetto con contratto del fondo integrato.
Indice
1. INFORMAZIONI SUL FONDO A OMBRELLO 6
1.1. Indicazioni generali sul fondo a ombrello 6
1.3. Disposizioni fiscali rilevanti per i comparti 6
1.7. Quotazione e negoziazione 7
1.8. Condizioni per l’emissione e il riscatto di quote del fondo sul mercato primario 8
1.10. Obiettivo e politica d’investimento dei comparti di Raiffeisen ETF 9
1.10.1. Raiffeisen ETF – Solid Gold 9
1.10.2. Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces 9
1.10.3. Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable 10
1.10.4. Limitazioni agli investimenti dei comparti 11
1.10.5. Strategia relativa alle garanzie 11
1.10.6. L’utilizzo di derivati 12
1.11. Il valore netto d’inventario 12
1.12. Commissioni e spese accessorie 12
1.12.1. Commissioni e spese accessorie a carico del patrimonio dei comparti (estratto del § 18 del contratto del fondo) 12
1.12.2. Total Expense Ratio 13
1.12.3. Pagamento di retrocessioni e sconti 13
1.12.4. Commissioni e spese accessorie a carico dell’investitore (estratto del § 17 del contratto del fondo): 13
1.12.4.1.Raiffeisen ETF – Solid Gold 13
1.12.4.2.Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces 13
1.12.4.3.Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable 14
1.12.5. Accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement») e vantaggi monetizzabili («soft commission») 14
1.14. Forma giuridica del fondo a ombrello 15
1.15.1. Principali rischi degli investimenti in Raiffeisen ETF 15
1.15.1.1.Rischio di controparte 15
1.15.2. Rischi associati agli investimenti in Raiffeisen ETF – Solid Gold, Raiffeisen ETF – Solid Gold
5.3.1. Raiffeisen ETF – Solid Gold, Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces e Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable 18
5.4. Pagamenti con consegna fisica 18
5.4.1. Raiffeisen ETF – Solid Gold 18
5.4.2. Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces 19
3
Indice
5.4.3. Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable 20
5.5. Condizioni per l’acquisto e la vendita di quote del fondo sul mercato secondario 21
5.6. Pubblicazioni del fondo a ombrello e dei comparti 21
5.7. Restrizioni di vendita 21
6. ULTERIORI INFORMAZIONI SUGLI INVESTIMENTI 21
6.1. Risultati sinora ottenuti 21
6.2. Profilo dell’investitore tipo 21
6.2.1. Profilo dell’investitore tipo di Raiffeisen ETF – Solid Gold 21
6.2.2. Profilo dell’investitore tipo di Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces 21
6.2.3. Profilo dell’investitore tipo di Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable
7. INDICAZIONI SUPPLEMENTARI 21
Parte generale 2: contratto del fondo 24
§1 Denominazione; ragione sociale e sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore patrimoniale 24
II. Diritti e obblighi delle parti contraenti 24
III. Direttive della politica di investimento 27
§7 Osservanza delle direttive di investimento 27
§8 Obiettivo e politica d’investimento 28
B Tecniche e strumenti d’investimento 30
§10 Prestito di metalli preziosi, operazioni di pensione, vendite allo scoperto, effetto leva 30
§12 Assunzione e concessione di crediti 32
§13 Impegni gravanti il patrimonio dei comparti 32
C Limitazioni d’investimento 32
§14 Ripartizione dei rischi 32
IV. Calcolo dei valori netti d’inventario; emissione e riscatto delle quote 33
§15 Calcolo dei valori netti d’inventario 33
§16 Emissione e riscatto di quote 33
V. Commissioni e spese accessorie 34
§17 Commissioni e spese accessorie a carico degli investitori 34
§18 Commissioni e spese accessorie a carico del patrimonio dei comparti 36
5
Il presente prospetto con contratto del fondo integrato, il foglio informativo di base nonché l’ultimo rapporto annuale o semestrale (se pubblicato dopo l’ultimo rapporto annuale) costituiscono la base per tutte le sottoscrizioni di quote dei comparti di questo fondo a ombrello.
Hanno validità unicamente le informazioni contenute nel prospetto, nel foglio informativo di base o nel contratto del fondo.
1. INFORMAZIONI SUL FONDO A OMBRELLO Raiffeisen ETF (il «Fondo a ombrello») è un fondo a ombrello di diritto svizzero della categoria «altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 ed è suddiviso nei seguenti comparti:
Raiffeisen ETF – Solid Gold Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces
Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable
1.1. Indicazioni generali sul fondo a ombrello
Il contratto del fondo Raiffeisen ETF è stato allestito da Vontobel Fonds Services AG in qualità di direzione del fondo e, con il consenso di CACEIS Investor Services Bank S.A., Xxxx-sur-Alzette, succursale di Zurigo in veste di banca depositaria, sottoposto all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, da cui è stato approvato per la prima volta in data 4 novembre 2011.
I comparti sono costituiti a tempo indeterminato.
1.3. Disposizioni fiscali rilevanti per i comparti
In Svizzera, il fondo a ombrello ovvero i comparti non hanno personalità giuridica. Non sono soggetti né all’imposta sul reddito né all’imposta sul capitale. Per contro, i redditi distribuiti sono assoggettati all’imposta preventiva svizzera (imposta alla fonte del 35% sui proventi del capitale mobile). Gli utili di capitale realizzati dai comparti a seguito della vendita di valori patrimoniali sono esenti da imposta preventiva, a condizione che siano distribuiti con cedola separata.
Per ciascun comparto, la direzione del fondo può richiedere il rimborso completo dell’imposta preventiva svizzera prelevata sui redditi svizzeri del comparto corrispondente.
Gli investitori1 domiciliati in Svizzera possono recuperare l’imposta preventiva svizzera dichiarando i relativi redditi nella dichiarazione fiscale o presentando una richiesta di rimborso separata.
Gli investitori domiciliati all’estero possono chiedere il rimborso dell’imposta preventiva in base alla convenzione di doppia imposizione eventualmente vigente tra la Svizzera e i rispettivi paesi di domicilio. In mancanza di tale convenzione non esiste alcuna possibilità di rimborso.
I redditi che fluiscono nei comparti vengono interamente generati da fonti svizzere. I comparti, pertanto, non si qualificano ai fini della procedura della dichiarazione bancaria (procedura dell’affidavit).
Nel caso di un fondo a ombrello o dei rispettivi comparti che investono esclusivamente in metalli preziosi fisici che non generano alcun ricavo, la questione relativa all’imposta preventiva si pone unicamente per quanto riguarda i ricavi derivanti da mezzi liquidi, la cui entità può essere sostanziale unicamente nella fase di liquidazione del fondo a ombrello o dei suoi comparti.
A seconda del soggetto che detiene direttamente o indirettamente le quote, è possibile che sia i redditi sia gli utili di capitale, distribuiti o capitalizzati, siano assoggettati in parte o del tutto a una cosiddetta imposta degli agenti di pagamento (ad es. imposta liberatoria alla fonte, tassazione europea dei redditi da risparmio, Foreign Account Tax Compliance Act).
Nell’ambito dei comparti Raiffeisen ETF – Solid Gold, Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces e Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable, i redditi non derivano dagli investimenti in oro, ma solo dalla liquidità che, ad eccezione di un’eventuale fase di liquidazione, non raggiungeranno livelli sostanziali. I redditi correnti non saranno tali da coprire le commissioni regolamentari e gli altri oneri (cfr. §§ 17 e 18 del contratto del fondo). Ciò vale in particolare anche per i costi della copertura valutaria delle classi che si avvalgono di detto strumento. Questi comparti, pertanto, non presenteranno regolarmente ricavi netti positivi. Il risultato complessivo per gli investitori dipende dalla possibilità che eventuali utili di capitale netti realizzati e non realizzati sugli investimenti in oro superino detta eccedenza di oneri.
Le informazioni fiscali fanno riferimento alla situazione legislativa e alla prassi attualmente note. Ogni cambiamento della legislazione, della giurisprudenza ovvero dei decreti e della prassi delle autorità fiscali è espressamente riservato.
La tassazione e le altre conseguenze fiscali a carico dell’investitore in caso di detenzione, acquisto o vendita di quote del fondo sono determinate dalle norme fiscali vigenti nel rispettivo paese di domicilio. Per maggiori informazioni sull’argomento, gli investitori sono invitati a rivolgersi al loro consulente fiscale.
Lo stato fiscale del fondo a ombrello ovvero dei comparti è il seguente:
Scambio automatico di informazioni internazionale a fini fiscali (scambio automatico di informazioni): questo fondo di investimento, ai fini dello scambio automatico di informazioni ai sensi dello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (SCC) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), si qualifica come istituto finanziario non tenuto alla comunicazione.
FATCA: i comparti sono registrati presso le autorità fiscali statunitensi come «Registered Deemed-Compliant Foreign Financial Institution» ai sensi delle sezioni 1471-1474
1 Allo scopo di semplificare la lettura, si rinuncia ad una distinzione tra investitori e investitrici. I relativi concetti valgono in linea di principio per entrambi i sessi.
dell’Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act e relativi decreti, «FATCA»).
L’eserciizio contabile si estende dal 1° maggio al 30 aprile di ogni anno.
L’ufficio di revisione è Xxxxx & Young AG, Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx.
Le quote rappresentano diritti contrattuali del fondo di partecipazione al patrimonio e ai risultati di un comparto del fondo a ombrello nei confronti della direzione del fondo.
Le quote non sono cartolarizzate, ma gestite in forma scritturale. Gli investitori non hanno il diritto di esigere certificati di quote nominativi o al portatore.
Conformemente al contratto del fondo e con il consenso della banca depositaria nonché l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza, la direzione del fondo ha il diritto di creare svariate classi di quote in qualsiasi momento e di sciogliere o riunire quelle esistenti.
Attualmente sono disponibili le seguenti classi di quote:
Raiffeisen ETF – Solid Gold |
Classe A USD |
Classe H CHF (hedged) |
Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces |
Classe A CHF |
Classe A USD |
Classe H CHF (hedged) |
Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable |
Classe A CHF |
Classe A USD |
Classe H CHF (hedged) |
Classe A CHF: la classe di quote A CHF, a distribuzione, è aperta all’intero pubblico degli investitori e ha come valuta di riferimento il franco svizzero (CHF). Gli investimenti in oro (espressi in dollari USA) privi di valuta di denominazione ed eventuali crediti e impegni non espressi in franchi svizzeri non sono dotati di copertura valutaria. Le quote sono quotate su una borsa indicata nel prospetto al punto 1.7.
Classe A USD: la classe di quote A USD, a distribuzione, è aperta all’intero pubblico degli investitori e ha come valuta di riferimento il dollaro USA (USD). Gli investimenti in oro, privi di valuta di denominazione, ed eventuali crediti e impegni non espressi in dollari USA non sono dotati di copertura valutaria. Le quote sono quotate su una borsa indicata nel prospetto al punto 1.7.
Classe H CHF (hedged): la classe di quote H CHF (hedged), a distribuzione, è aperta all’intero pubblico degli investitori e ha come valuta di riferimento il franco svizzero (CHF). Gli investimenti in oro (espressi in dollari USA) ed eventuali crediti e impegni non espressi in franchi svizzeri sono in genere dotati di totale copertura nei confronti del franco svizzero. Le quote sono quotate su una borsa indicata nel prospetto al punto 1.7.
La valuta che compare nel nome delle classi di quote è quella in cui viene espresso il valore netto d’inventario, ma non quella in cui sono denominati gli investimenti.
Xxx non indicato in precedenza a riguardo delle singole classi di quote, l’investimento minimo è di una quota. Le singole classi di quote prevedono comunque prezzi di prima emissione differenti, come indicato al punto 5.2.
Non è prevista la possibilità di effettuare switch tra le quote delle varie classi di questo fondo a ombrello o di un comparto.
Spetta alla direzione del fondo, alla banca depositaria e ai relativi mandatari valutare se le condizioni di partecipazione sono soddisfatte.
Le classi di quote non rappresentano un segmento patrimoniale. Non è quindi escluso che una classe di quote debba rispondere per un’altra classe di quote del medesimo comparto, anche se le spese sono imputate principalmente alla classe di quote che beneficia di una determinata prestazione.
1.7. Quotazione e negoziazione
La quotazione avviene presso la SIX Swiss Exchange.
Tutte le classi di quote dei comparti del fondo a ombrello sono quotate secondo gli standard per gli investimenti collettivi di capitale della SIX Swiss Exchange. L’organo di ammissione della SIX Swiss Exchange ha approvato la richiesta di quotazione delle classi di quote secondo la tabella riportata di seguito:
Comparto | Classe quote | di | Data di quotazione | ||
Raiffeisen | ETF | – | Classe A | 24.11.2011 | |
Solid Gold: | USD, classe | ||||
H CHF | |||||
(hedged) | |||||
Raiffeisen ETF – | Classe A | 24.11.2011 | |||
Solid Gold Ounces: | CHF, classe | ||||
H CHF | |||||
(hedged) | |||||
Classe | A | 25.11.2013 | |||
USD |
Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable: | Classe A CHF, classe A USD, classe H CHF (hedged) | 8.10.2021 |
La negoziazione delle quote di fondi attraverso la SIX Swiss Exchange è iniziata con le tempistiche riportate nella seguente tabella e avviene esclusivamente nella valuta di riferimento delle rispettive classi di quote:
Comparto | Classe di quote | Data di negoziazione |
Raiffeisen ETF – Solid Gold: | Classe A USD, classe H CHF (hedged) | 15.12.2011 |
Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces: | Classe A CHF, classe H CHF (hedged) | 15.12.2011 |
Classe A USD | 27.1.2014 | |
Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable: | Classe A CHF, classe A USD, classe H CHF (hedged) | 5.11.2021 |
La quotazione delle quote alla SIX Swiss Exchange punta a fornire agli investitori la possibilità di acquistare e vendere le proprie quote su un mercato secondario liquido e regolamentato, ad esempio la borsa, in aggiunta a quella offerta dalla sottoscrizione o riscatto diretto presso la direzione del fondo o i rispettivi distributori. Indicazioni dettagliate sull’acquisto e la vendita di quote sul mercato primario o secondario sono riportate più avanti al punto 5.4 e seguenti. La direzione del fondo ha designato Raiffeisen Svizzera società cooperativa quale «market maker» per la negoziazione delle quote alla SIX Swiss Exchange.
Con il consenso della banca depositaria, la direzione del fondo ha la facoltà di nominare altri market maker, che dovranno essere elencati nel presente prospetto e notificati all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Compito di un market maker è garantire la presenza di un mercato per le quote del fondo contrattate e di mettere a disposizione corsi denaro-lettera nel sistema di contrattazione della SIX Swiss Exchange.
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ha imposto alla direzione del fondo il dovere di assicurare per tutti i comparti del fondo a ombrello, la presenza di una differenza (spread) ragionevolmente contenuta tra il valore netto d’inventario determinante per quota [calcolato sulla base del valore netto d’inventario per quota adeguato in funzione delle modifiche subite dai corsi dei sottostanti detenuti dai comparti del fondo a ombrello a seguito delle negoziazioni (valore netto
d’inventario intraday)] e il corso di acquisto e vendita delle quote da parte degli investitori alla SIX Swiss Exchange.
Sulla base di un contratto di collaborazione stipulato tra la direzione e il market maker, quest’ultimo è tenuto ad assicurare che, in presenza di normali condizioni di mercato ed entro determinati limiti, alla SIX Swiss Exchange sia possibile negoziare le quote dei comparti del fondo a ombrello nonché a immettere a tale proposito nel sistema di contrattazione della stessa SIX Swiss Exchange corsi denaro- lettera per tutte le classi di quote dei comparti del fondo a ombrello. A tale riguardo, la SIX Swiss Exchange prescrive uno spread tra corsi di acquisto e di vendita pari al massimo al 2% e una quantità minima del valore o del controvalore di EUR 50 000.-, ogni volta che l’oro, valore di base di Raiffeisen ETF – Solid Gold, Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces e Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable, è negoziabile durante gli orari di negoziazione dell’ETF. In tutti gli altri casi, lo spread ammonta al 3%. Poiché in genere l’oro viene scambiato 24 ore su 24, lo spread massimo ammonta solitamente al 2% dato da un +1% sul prezzo di acquisto e un -1% su quello di vendita.
Il clearing è affidato alla SIX SIS AG, Zurigo.
1.8. Condizioni per l’emissione e il riscatto di quote del fondo sul mercato primario
Le quote del fondo vengono emesse e riscattate ogni giorno lavorativo bancario della città di Zurigo (da lunedì a venerdì). Emissioni e riscatti non sono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale, incluso il 24 dicembre, Capodanno, incluso il 31 dicembre, Festa Nazionale, ecc.) né nei giorni di chiusura del mercato dell’oro a Londra o in caso di circostanze eccezionali ai sensi del § 16 punto 6 del contratto del fondo.
Le richieste di sottoscrizione e di riscatto presentate alla banca depositaria al più tardi entro le ore 12.00 (ora svizzera) di un giorno lavorativo bancario (giorno di conferimento dell’ordine; T) sono eseguite il giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione) in base al valore netto d’inventario calcolato in quel giorno. Il valore netto d’inventario utilizzato non è pertanto ancora noto al momento del conferimento dell’ordine (forward pricing). Esso viene calcolato il giorno di valutazione in base ai corsi di chiusura del giorno di conferimento dell’ordine (base: corso di chiusura pomeridiano della London Bullion Market Association).
Il prezzo d’emissione corrisponde al valore netto d’inventario al giorno di valutazione, al quale è aggiunta la commissione d’emissione. L’entità della commissione d’emissione è indicata di seguito al punto 5.7.
Il prezzo di riscatto corrisponde al valore netto d’inventario per quota calcolato il giorno di valutazione, dal quale è dedotta un’eventuale commissione di riscatto a favore della direzione del fondo esposta più avanti al punto 5.7.
Gli investitori hanno il diritto di richiedere il trasferimento degli investimenti del comparto (pagamento con consegna fisica) anziché il pagamento in contanti (cfr. punto 5.5).
Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti, incluse eventuali imposte e oneri connessi, sostenute dal comparto per l’investimento della somma versata o per la vendita degli investimenti corrispondenti alla quota riscattata sono addebitate al patrimonio del comparto. La sottoscrizione di quote di qualsiasi classe del comparto può essere effettuata presso la direzione del fondo, i distributori e gli uffici di pagamento.
Eventuali oneri e tasse relativi all’emissione, al riscatto o alla conversione di quote in determinati paesi sono a carico
dell’investitore. Secondo l’attuale situazione normativa in Svizzera, emissioni e riscatti di quote del fondo a titolo di ammortamento non sono soggetti ad alcuna tassa di emissione o di negoziazione.
La direzione del fondo, la banca depositaria e i suoi mandatari hanno la facoltà di rifiutare sottoscrizioni e di vietare la vendita, la mediazione o il trasferimento di quote a persone fisiche o giuridiche in determinati paesi e regioni.
Attualmente l’acquisto di oro non è soggetto all’imposta sul valore aggiunto. Se l’investitore percepisce oro nell’ambito di un pagamento con consegna fisica, fatta eccezione per le relative spese di consegna, non è tenuto a corrispondere l’imposta sul valore aggiunto (cfr. punto 5.5); detta pratica relativa all’imposta sul valore aggiunto è comunque passibile di modifiche.
Il prezzo di emissione e di riscatto viene arrotondato a un centesimo di franco o di dollaro USA.
Il pagamento viene sempre effettuato un giorno lavorativo bancario dopo il giorno di valutazione (valuta T + due giorni lavorativi bancari).
Le quote non sono cartolarizzate, ma gestite in forma scritturale.
Per indicazioni sull’acquisto o la vendita sul mercato secondario si rimanda al punto 5.6 più avanti.
L’eventuale reddito netto di tutte le classi di quote del fondo a ombrello viene distribuito annualmente agli investitori in franchi svizzeri entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio. Può essere riportato a nuovo fino al 30% del reddito netto. La direzione del fondo ha la facoltà di distribuire o riservare per il reinvestimento gli utili di capitale realizzati con l’alienazione di averi e di diritti.
Poiché gli investimenti del fondo a ombrello in metalli preziosi non generano alcun ricavo e le attività liquide sono detenute solo in misura limitata, non sono in genere previste distribuzioni.
1.10. Obiettivo e politica d’investimento dei comparti di Raiffeisen ETF
Informazioni dettagliate in merito all’obiettivo d’investimento, alla politica d’investimento e alle restrizioni da essa previste, alle tecniche e agli strumenti d’investimento ammessi sono riportate nel contratto del fondo.
1.10.1. Raiffeisen ETF – Solid Gold
Obiettivo d’investimento di Raiffeisen ETF – Solid Gold è ottenere a lungo termine una performance che rispecchi l’andamento dell’oro al netto delle commissioni e spese accessorie addebitate al fondo. Un investimento in quote di Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold deve rappresentare un’alternativa efficiente a un’allocazione diretta nell’oro fisico.
A tal proposito Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold investe esclusivamente in oro fisico nella sua forma corrente, detenuto principalmente in lingotti d’oro standard di ca. 12,5 kg (ca. 400 once) con il consueto titolo di purezza pari (o superiore) a 995/1000. Oltre ai succitati lingotti d’oro standard l’oro può essere provvisoriamente detenuto anche in altra forma corrente, ossia in lingotti di un chilo con purezza pari a 995/1000 (o superiore), lingotti di 100 grammi con purezza 999,9/1000, lingotti di 10 tola con purezza 999/1000, lingotti di un’oncia con purezza 995/1000 (o superiore), monete Maple Leaf di un’oncia con purezza 999,9/1000, monete Gold Nugget di un’oncia con purezza 999,9/1000, monete Philharmoniker di un’oncia con purezza 999,9/1000, monete Panda di un’oncia con purezza 999/1000 o monete American Buffalo con purezza
999,9/1000. Il prezzo di mercato viene determinato in funzione del prezzo dell’oro, della purezza e del peso.
Raiffeisen ETF – Solid Gold è sempre investito per almeno il 95% in oro fisico’. Il comparto detiene mezzi liquidi solo nella misura necessaria a far fronte a emissioni e riscatti previsti e a copertura degli impegni correnti. Raiffeisen ETF – Solid Gold non viene gestito attivamente. Sul fronte degli investimenti non vengono effettuate operazioni volte a incrementare il valore delle sue quote o a compensare eventuali perdite accusate a seguito delle modifiche di valore dei suoi investimenti.
Raiffeisen ETF – Solid Gold non effettua vendite allo scoperto (short sales) e non investe in derivati. Fanno eccezione le classi con copertura valutaria, che utilizzano derivati esclusivamente per coprire il dollaro USA (come principale moneta di contrattazione) nei confronti della moneta di riferimento. Al patrimonio dei comparti non è applicato alcun effetto leva (leverage) tramite l’assunzione di crediti a scopo d’investimento.
Per la classe di quote H CHF (hedged) il valore degli investimenti in oro (espressi in dollari USA) ed eventuali crediti e impegni non denominati in franchi svizzeri sono oggetto di una copertura nei confronti di tale moneta. L’obiettivo è una copertura totale. Temporaneamente si può tuttavia avere una limitata sovracopertura o sottocopertura. Detta copertura può compensare le conseguenze di un deprezzamento del dollaro USA nei confronti del franco svizzero, ma a tratti può tuttavia comportare notevoli costi.
1.10.2. Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces Obiettivo d’investimento di Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces è ottenere a lungo termine una performance che rispecchi l’andamento dell’oro al netto delle commissioni e spese accessorie addebitate al fondo. Un investimento in quote di Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold Ounces deve rappresentare un’alternativa efficiente a un’allocazione diretta nell’oro fisico.
A tal proposito Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold Ounces investe esclusivamente in oro fisico nella sua forma corrente, detenuto principalmente in lingotti d’oro standard di un’oncia (ca. 31,10 grammi) con l’abituale purezza pari (o superiore) a 995/1000. Oltre ai succitati lingotti d’oro di un’oncia, l’oro può essere provvisoriamente detenuto anche in altra forma corrente, ossia in lingotti standard di ca. 12,5 kg (ca. 400 once) con purezza 995/1000 (o superiore), lingotti di un chilo con purezza 995/1000 (o superiore), lingotti di 100 grammi con purezza 999,9/1000, lingotti di 10 tola con purezza 999/1000, monete Maple Leaf di un’oncia con purezza 999,9/1000, monete Gold Nugget di un’oncia con purezza 999,9/1000, monete Philharmoniker di un’oncia con purezza 999,9/1000, monete Panda di un’oncia con purezza 999/1000 o monete American Buffalo con purezza 999,9/1000.
Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces è sempre investito per almeno il 95% in oro fisico. Il comparto detiene mezzi liquidi solo nella misura necessaria a far fronte a emissioni e riscatti previsti e a copertura degli impegni correnti. Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces non viene gestito attivamente. Sul fronte degli investimenti non vengono effettuate operazioni volte a incrementare il valore delle sue quote o a compensare eventuali perdite accusate a seguito delle modifiche di valore dei suoi investimenti.
Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces non effettua vendite allo scoperto (short sales) e non investe in derivati. Fanno eccezione le classi con copertura valutaria, che utilizzano derivati esclusivamente per coprire il dollaro USA (come principale moneta di contrattazione) nei confronti della moneta di riferimento. Al patrimonio dei comparti non è applicato alcun effetto leva (leverage) tramite l’assunzione di crediti a scopo d’investimento.
Per la classe di quote H CHF (hedged) il valore degli investimenti in oro (espressi in dollari USA) ed eventuali crediti e impegni non denominati in franchi svizzeri sono oggetto di una copertura nei confronti del franco svizzero. L’obiettivo è una copertura totale. Temporaneamente si può tuttavia avere una limitata sovracopertura o sottocopertura. Detta copertura può compensare le conseguenze di un deprezzamento del dollaro USA nei confronti del franco svizzero, ma a tratti può tuttavia comportare notevoli costi.
1.10.3. Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable
L’obiettivo d’investimento di Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable è ottenere a lungo termine una performance che rispecchi l’andamento dell’oro al netto delle commissioni e spese accessorie addebitate al fondo. Un investimento in quote di Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable deve rappresentare un’alternativa efficiente a un’allocazione diretta nell’oro fisico.
A tale scopo, Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable investe esclusivamente in oro fisico nella sua forma corrente, ossia detenuto in lingotti d’oro
«Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 oppure «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 995,0/1000. Se non sono disponibili i lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 oppure 995,0/1000, il gestore patrimoniale ordina immediatamente la loro produzione e, fino a quando non saranno nuovamente disponibili, può investire temporaneamente anche in oro nelle altre forme correnti, quali i lingotti d’oro standard da 12,5 kg circa (ca. 400 once) con l’abituale purezza pari (o superiore) a 995,0/1000, lingotti da 1 kg con purezza pari (o superiore) a 995,0/1000, lingotti d’oro da 100 g con purezza pari a 999,9/1000 oppure lingotti d’oro da 1 oncia con purezza pari (o superiore) a 995,0/1000. Il prezzo di mercato viene determinato in funzione del prezzo dell’oro, della purezza e del peso.
Nel selezionare gli investimenti in oro fisico nelle forme correnti summenzionate, il gestore patrimoniale valuta l’integrità della catena di approvvigionamento ai sensi della propria direttiva Responsibly Sourced & Traceable. In questo modo, si intende promuovere la gestione responsabile in termini ambientali e sociali, di condizioni di lavoro, sostenibilità e trasparenza dei partner della catena di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda le miniere, le società estrattive e le raffinerie. Il gestore patrimoniale effettua la valutazione di oro estratto in modo responsabile e tracciabile sulla base dei seguenti criteri stabiliti nella direttiva Responsibly Sourced & Traceable, fondati su sistemi di certificazione, analisi e raccomandazioni di terzi specializzati (RepRisk AG) e su standard riconosciuti, quali la Guida OCSE
2 L'uso di riferimenti al prezzo dell'oro e/o al prezzo di chiusura pomeridiano definiti da LBMA (London Bullion Market Association), marchi di Precious Metals Prices Limited amministrati e pubblicati da ICE Benchmark Administration Limited (IBA), sono autorizzati da IBA e il loro scopo va inteso come puramente informativo. IBA e le sue consociate declinano ogni
sulla verifica della diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Le raffinerie devono impegnarsi a fornire una produzione aurifera responsabile e a comunicare informazioni sulla sostenibilità. Esse devono essere certificate ai sensi delle direttive sul commercio responsabile dell’oro (Responsible Gold Guidance) della London Bullion Market Association (LBMA). L’oro fisico, destinato alla lavorazione di separazione in una raffineria certificata ai sensi delle direttive summenzionate può provenire solo dalle miniere consigliate al gestore patrimoniale da tale raffineria sulla base della sua verifica dell’adempimento dei seguenti requisiti: (i) impegno per un’estrazione aurifera responsabile; (ii) comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità; (iii) documentazione dei sistemi di gestione ambientale e tutela del lavoro certificati secondo la norma ISO 14000 e lo standard OHSAS 18000 o altrimenti comprovati in modo credibile; (iv) impegno al rispetto di ulteriori standard settoriali riconosciuti, quali i principi per un’estrazione responsabile dell’oro del World Gold Council e – qualora si utilizzi il cianuro – dell’Internationale Cyanid Management Code per la produzione, il trasporto e l’utilizzo del cianuro nell’estrazione dell’oro quale requisito supplementare per le miniere ubicate in paesi che non sono considerati ad alto reddito (High Income Country) secondo la classifica riconosciuta.
L’oro può provenire anche da miniere artigianali e su piccola scala (ASM), nonché miniere di medie dimensioni che collaborano con le ASM, con l’obiettivo di coinvolgere le ASM nelle catene di approvvigionamento globali e generare reddito anche per queste miniere. In caso di oro proveniente da ASM e miniere di medie dimensioni, si può rinunciare del tutto o in parte al rispetto dei criteri summenzionati se le miniere partecipano a un piano riconosciuto di miglioramento delle prassi ambientali e sociali, come la Swiss Better Gold Initiative, e rispettano gli standard minimi stabiliti nell’ambito di tali iniziative. Se il relativo piano prevede di sostenere le miniere nella conversione a una produzione senza mercurio, in via eccezionale si può acquistare l’oro dalle miniere partecipanti se, fino alla conversione, il mercurio viene utilizzato in modo responsabile e in un circuito chiuso.
Con la partecipazione a piani riconosciuti, il gestore patrimoniale sostiene le ASM e le miniere di medie dimensioni che collaborano con le ASM nel miglioramento delle loro prassi ambientali e sociali e fornisce ad esse anche contributi finanziari in funzione delle posizioni in oro del comparto.
Maggiori informazioni sulla direttiva Responsibly Sourced & Traceable sono disponibili online all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/xxxxxxxxx- privata/investire/prodotti-d-investimento/metalli-preziosi.html. A seguito della temporanea indisponibilità di lingotti d’oro
«Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000, l’oro detenuto può essere conforme anche solo parzialmente alle norme di cui alla direttiva Responsibly Sourced & Traceable, anche se si deve sempre trattare di oro prodotto nel o dopo il 2012 in una raffineria certificata ai sensi delle direttive in materia di commercio responsabile dell’oro (Responsible Gold Guidance) della London Bullion Market Association (LBMA2). Nel rapporto annuale del fondo a ombrello sono pubblicate le informazioni sulle posizioni in oro del comparto Raiffeisen ETF
– Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable, in particolare
responsabilità a tal riguardo. In particolare, le suddette non si assumono alcuna responsabilità in relazione al rispetto delle tempistiche previste per la pubblicazione dei prezzi dell'oro e dei prezzi di chiusura, per la relativa accuratezza o per quella dei prodotti sottostanti a cui i prezzi si riferiscono.
le informazioni per l’identificazione di miniere, società minerarie e altri partner della catena di approvvigionamento nonché sull’eventuale quota del patrimonio che, a seguito dell’indisponibilità, non può essere temporaneamente investita in lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg.
Il gestore patrimoniale definisce autonomamente gli approcci per l’esecuzione di investimenti in oro estratto in modo responsabile e tracciabile e li applica a sua discrezione nel quadro del processo di investimento. Tali approcci non devono essere intesi come limitazioni agli investimenti ai sensi del contratto del fondo. La direzione e la banca depositaria non verificano né i risultati del processo di selezione, eseguito ai sensi della direttiva Responsibly Sourced & Traceable per un oro estratto in modo responsabile e tracciabile, né il rispetto di tale direttiva da parte del gestore patrimoniale nell’esecuzione di singoli investimenti in oro.
Il patrimonio di Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable è sempre investito per almeno il 95% in oro fisico. Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable detiene liquidità solo nella misura necessaria a far fronte a emissioni e riscatti previsti e a copertura degli impegni correnti. Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable non viene gestito attivamente. Sul fronte degli investimenti non vengono effettuate operazioni volte a incrementare il valore delle sue quote o a compensare eventuali perdite accusate a seguito di variazioni del valore dei suoi investimenti.
Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable non effettua vendite allo scoperto (short sales) e non investe in derivati. Fanno eccezione le classi coperte contro il rischio di cambio che utilizzano derivati esclusivamente a fini di copertura del dollaro USA (come moneta di mercato principale) nei confronti della moneta di riferimento. Al patrimonio dei comparti non è applicato alcun effetto leva (leverage) tramite l’assunzione di crediti a scopo d’investimento.
Per la classe di quote H CHF (hedged), il valore degli investimenti in oro (espressi in dollari USA) ed eventuali crediti e impegni non denominati in franchi svizzeri sono oggetto di una copertura nei confronti di tale moneta. L’obiettivo è una copertura totale. Temporaneamente si può tuttavia avere una limitata sovracopertura o sottocopertura. Detta copertura può compensare le conseguenze di un deprezzamento del dollaro USA nei confronti del franco svizzero, ma a tratti può tuttavia comportare notevoli costi.
1.10.4. Limitazioni agli investimenti dei comparti
Le limitazioni agli investimenti dei comparti figurano nel contratto del fondo (cfr. §14).
1.10.5. Strategia relativa alle garanzie
Sono ammesse le seguenti tipologie di garanzie:
− garanzie in contanti nella moneta di riferimento del rispettivo comparto nonché nelle seguenti altre monete: euro (EUR), dollaro statunitense (USD), franco svizzero (CHF) e sterlina britannica (GBP);
− titoli di Stato emessi dai seguenti Stati in veste di emittenti: Germania, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx x’Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx,
Xxxxxxxx;
− l’emittente della garanzia deve esibire un’elevata solvibilità, con un rating che di norma dev’essere pari ad almeno S&P AA- S&P o Moody’s Aa3 (è determinante il più basso tra i due rating);
− le garanzie devono essere estremamente liquide, devono essere valutate una volta al giorno nei giorni di apertura delle borse ed essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico.
È necessaria una copertura della seguente portata:
− possono essere ricevute garanzie fino a un massimo del 30% del patrimonio del fondo;
− il valore delle garanzie deve corrispondere, in ogni momento, ad almeno il 100% del valore venale dei valori mobiliari prestati;
− le garanzie devono essere adeguatamente diversificate, considerando che nel caso dei titoli di Stato vengono ricevute garanzie anche da un singolo Stato se le garanzie sono ripartite su 6 diverse emissioni e nessuna delle emissioni rappresenta più del 30% del valore netto d’inventario del rispettivo comparto;
− le garanzie in contanti non devono essere reinvestite e in generale le garanzie non devono essere a loro volta date in prestito, costituite in pegno, vendute, reinvestite o utilizzate per la copertura di strumenti finanziari derivati.
Sono stabiliti i seguenti margini di garanzia:
− le garanzie in contanti non richiedono un margine di garanzia, ma nel caso di garanzie in una moneta diversa dalla moneta di riferimento del rispettivo comparto è necessario compensare le oscillazioni dei corsi di cambio;
− nel caso dei titoli di Stati il margine di sicurezza viene stabilito sulla base della durata residua. Di norma, la durata residua non supera i 10 anni, e non può in nessun caso superare i 30 anni. Nella tabella seguente sono riportate le fasce di oscillazione degli
scarti di garanzia rispettivamente applicati:
Garanzia | Fasce di oscillazione |
Contanti | 0% |
Titoli di Stato con durata residua < 1 anno | 0%-3% |
Titoli di Stato con durata residua da 1 a 5 anni | 2%-5% |
Titoli di Stato con durata residua da 5 a 10 anni | 2%-7% |
Titoli di Stato con durata residua oltre 10 anni | 5%-13% |
1.10.6. L’utilizzo di derivati
La direzione del fondo non utilizza derivati nell’ambito delle classi di quote prive di copertura valutaria.
Nell’ambito delle classi di quote coperte contro il rischio di cambio la direzione del fondo può utilizzare derivati a scopo di copertura valutaria, purché essi non causino, neanche in presenza di circostanze di mercato straordinarie, incongruenze con gli obiettivi di investimento o un mutamento del carattere di investimento del fondo.
In sede di misurazione del rischio si adotta l’approccio Commitment I.
Possono essere utilizzate unicamente forme base di derivati, ossia opzioni call o put, swap e contratti a termine (future e forward), come descritto più dettagliatamente nel contratto del fondo (cfr. §11). I derivati possono essere negoziati in borsa oppure su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico od OTC (over-the-counter). Essi sono soggetti al rischio di cambio, oltre che al rischio di inadempienza della controparte; in altri termini, vi è il rischio che il partner contrattuale venga meno ai suoi obblighi e provochi di conseguenza un danno finanziario.
La direzione del fondo può negoziare solo derivati OTC esclusi dal regolamento vincolante sul pagamento dei margini. Pertanto, non esistono contratti di gestione delle garanzie e non vengono scambiate garanzie collaterali con le controparti in relazione ai derivati OTC.
L’utilizzo di questi strumenti non deve creare un effetto leva (leverage) sul patrimonio del comparto né equivalere a una vendita allo scoperto, neppure in presenza di condizioni di mercato straordinarie.
A esclusivo titolo di copertura degli impegni risultanti dai suddetti derivati utilizzati a copertura del rischio di cambio, la direzione del fondo non può costituire in pegno o dare in garanzia oltre il 25% del patrimonio netto dei comparti Raiffeisen ETF – Solid Gold, Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces e Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable. Non è consentito gravare il patrimonio di Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold, Raiffeisen ETF – Solid Gold
Ounces e Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable con fideiussioni.
1.11. Il valore netto d’inventario
Il valore netto d’inventario di una quota di una classe di quote corrisponde all’ammontare del valore venale del patrimonio del comparto da ascrivere a tale classe, dedotti gli eventuali impegni del comparto attribuibili alla classe in questione, diviso per il numero delle quote in circolazione della rispettiva classe del comparto.
1.12. Commissioni e spese accessorie
La commissione di gestione della direzione del fondo per la direzione, la gestione patrimoniale, l’advisory, l’attività di distribuzione relativa ai comparti e la remunerazione per i compiti di banca depositaria e depositario terzo ammonta a:
Comparto | Classe quote | di | Commissione di gestione a carico del comparto |
Raiffeisen ETF – Solid Gold | Classe USD | A | massimo 0,40% |
Classe CHF (hedged) | H | massimo 0,40% | |
Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces | Classe CHF | A | massimo 0,40% |
Classe USD | A | massimo 0,40% | |
Classe CHF (hedged) | H | massimo 0,40% | |
Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable | Classe CHF | A | massimo 0,40% |
Classe USD | A | massimo 0,40% | |
Classe CHF (hedged) | H | massimo 0,40% |
Vi si può inoltre attingere per remunerare le seguenti prestazioni di terzi:
- gestione patrimoniale (investment management);
- amministrazione del fondo (in particolare, calcolo dei valori netti d’inventario, definizione dei prezzi di emissione e di riscatto, tenuta della contabilità);
- operatività dei sistemi informatici utilizzati nello svolgimento dei compiti parziali trasferiti a terzi, nonché altre mansioni amministrative e logistiche;
- compliance e monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti investimenti e limitazioni previsti dalla legge sugli investimenti collettivi e specifici del fondo;
- supporto nell’allestimento dei rapporti annuali e semestrali, del foglio informativo di base e di altre pubblicazioni destinate agli investitori;
- mantenimento di un mercato per le quote del fondo (market maker).
Inoltre, è possibile addebitare ai rispettivi patrimoni dei comparti le commissioni e le spese accessorie elencate nel
§18 del contratto del fondo. Tali spese accessorie possono includere anche i costi di transazione sostenuti in relazione agli obblighi di mitigazione del rischio ai sensi della legge del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture dei mercati finanziari.
Le aliquote effettive applicabili sono indicate nel rapporto annuale e semestrale.
Si veda la tabella 1 alla fine del prospetto.
1.12.3. Pagamento di retrocessioni e sconti
La direzione del fondo e i suoi mandatari non versano retrocessioni a titolo di remunerazione per l’attività di distribuzione delle quote del fondo in Svizzera.
In relazione all’attività di distribuzione, la direzione del fondo e i suoi mandatari non concedono alcuno sconto volto a ridurre le commissioni e le spese a carico degli investitori e addebitate al fondo.
Commissione di emissione: | massimo 2,0% |
Commissione di riscatto: | massimo 3,0% |
Commissione per il pagamento dell’importo di liquidazione: | 0,5% della distribuzione lorda per tutte le classi di quote |
Commissione per la consegna di oro fisico in caso di pagamento con consegna fisica.
Tutte le classi di quote
In caso di pagamenti con consegna fisica di:
1 lingotto d’oro standard*
massimo CHF 200.-/consegna
2 lingotti d’oro standard*
massimo CHF 500.-/consegna 3-15 lingotti d’oro standard*
xxxxxxx XXX 1750.-/consegna
* Per tutte le classi di quote di questo comparto, il diritto al pagamento con consegna fisica è fondamentalmente limitato all’unità di lingotti d’oro standard (ca. 400 once = ca. 12,5 kg) con l’abituale purezza pari a 995/1000 (o superiore). Se provvedimenti di politica monetaria o di altro tipo imposti dalle autorità ovvero circostanze di altra natura di cui la banca depositaria non può essere ritenuta responsabile vietano la consegna fisica nell’unità standard di lingotti d’oro standard o la intralciano al punto che non si possa chiedere alla banca depositaria di effettuare un pagamento con consegna fisica nell’unità standard di lingotti d’oro standard, la banca depositaria si riserva il diritto di effettuare la consegna in un’altra unità standard di oro con l’abituale purezza pari (o superiore) a 995/1000. Per tutte le classi di quote di questo comparto, il lotto minimo di riscatto è pari al numero di quote corrispondente almeno al controvalore dei lingotti d’oro standard necessari al pagamento con consegna fisica. Un’eventuale differenza di valore tra l’oro fisico sottostante alle quote consegnate per un riscatto con consegna fisica e i lingotti d’oro standard da consegnare viene corrisposta all’investitore nella moneta di riferimento della rispettiva classe di quote. Il prezzo dell’oro utilizzato per il conteggio è il corso di chiusura pomeridiano delle contrattazioni dell’oro a Londra, London Bullion Market Association, del primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Riscatto in cui sono aperte le contrattazioni dell’oro a Londra. La consegna viene effettuata in lingotti d’oro standard di ca. 12,5 kg (ca. 400 once) con l’abituale purezza standard pari (o superiore) a 995/1000, con supplemento di imposta sul valore aggiunto sulla commissione per la consegna in Svizzera. La commissione per altre unità standard viene comunicata su richiesta.
I costi per quantità superiori o altre unità standard possono essere richiesti alla direzione del fondo.
Le aliquote effettivamente applicabili (esclusa la commissione per la consegna di oro fisico) sono indicate nel rapporto annuale e semestrale.
1.12.4.2. Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces
Commissione di emissione e di riscatto a favore della direzione, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero:
Commissione di emissione: | massimo 2,0% |
Commissione di riscatto: | massimo 3,0% |
Commissione per il pagamento dell’importo di liquidazione: | 0,5% della distribuzione lorda per tutte le classi di quote |
Commissione per la consegna di oro fisico in caso di pagamento con consegna fisica.
Tutte le classi di quote
In caso di pagamenti con consegna fisica di: 1-10 lingotti d’oro da 1 oncia*
massimo CHF 200.-/consegna
00-000 xxxxxxxx x’oro da 1 oncia*
massimo CHF 500.-/consegna 501-5000 lingotti d’oro da 1 oncia*
xxxxxxx XXX 1750.-/consegna
I costi per quantità superiori o altre unità standard possono essere richiesti alla direzione del fondo/banca depositaria.
* Per tutte le classi di quote, il diritto al pagamento con consegna fisica è fondamentalmente limitato all’unità standard di lingotti d’oro da un’oncia (ca. 31,10 grammi) con l’abituale purezza pari a 995/1000 (o superiore). Se provvedimenti di politica monetaria o di altro tipo imposti dalle autorità ovvero circostanze di altra natura di cui la banca depositaria non può essere ritenuta responsabile vietano la consegna fisica nell’unità standard di lingotti da un’oncia o la intralciano al punto che non si possa chiedere alla banca depositaria di effettuare un pagamento con consegna fisica nell’unità standard di lingotti da un’oncia, la banca depositaria si riserva il diritto di effettuare la consegna in un’altra unità standard di oro con l’abituale purezza di 995/1000 (o superiore). Per tutte le classi di quote di questo comparto, il lotto minimo di riscatto è pari a una quota. Un’eventuale differenza tra il valore delle quote necessarie per il pagamento con consegna fisica e il valore dei lingotti da un’oncia da consegnare deve essere compensata tramite versamento di denaro dall’investitore che richiede il pagamento con consegna fisica. Il prezzo dell’oro utilizzato per il conteggio è il corso di chiusura pomeridiano delle contrattazioni dell’oro a Londra, London Bullion Market Association, del primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Riscatto in cui sono aperte le contrattazioni dell’oro a Londra. La consegna viene effettuata in lingotti d’oro da un’oncia da ca. 31,10 grammi ciascuno con l’abituale purezza standard pari (o superiore) a 995/1000, con supplemento di imposta sul valore aggiunto sulla commissione per la consegna in Svizzera.
Le aliquote effettive applicabili e la commissione per la consegna di oro fisico sono indicate nel rapporto annuale e semestrale.
1.12.4.3. Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable
Commissione di emissione e di riscatto a favore della direzione, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero:
Commissione di emissione: | massimo 2,0% |
Commissione di riscatto: | massimo 3,0% |
Commissione per il pagamento dell’importo di liquidazione: | 0,5% della distribuzione lorda per tutte le classi di quote |
Commissione per la consegna di oro fisico in caso di pagamento con consegna fisica.
Tutte le classi di quote
1 lingotto d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 e 995,0/1000*
massimo CHF 200.-/consegna
2-10 lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 e 995,0/1000*
massimo CHF 500.-/consegna
11-150 lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 e 995,0/1000*
xxxxxxx XXX 1750.-/consegna
* Per tutte le classi di quote di questo comparto, il diritto al pagamento con consegna fisica è fondamentalmente limitato ai lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000. Se provvedimenti di politica monetaria o di altro tipo imposti dalle autorità ovvero circostanze di altra natura di cui la banca depositaria non può essere ritenuta responsabile vietano la consegna fisica nell’unità standard di lingotti d’oro
«Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000 o la intralciano al punto che non si possa chiedere alla banca depositaria di effettuare un pagamento con consegna fisica nell’unità standard di lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000, la banca depositaria si riserva il diritto di effettuare la consegna in un’altra unità standard di oro con l’abituale purezza pari (o superiore) a 995,0/1000. Per tutte le classi di quote di questo comparto, il lotto minimo di riscatto è pari al numero di quote corrispondente almeno al controvalore dei lingotti d’oro
«Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000 necessari al pagamento con consegna fisica. Un’eventuale differenza di valore tra l’oro fisico sottostante alle quote consegnate per un riscatto con consegna fisica e i lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000 da consegnare viene corrisposta all’investitore nella moneta di riferimento della rispettiva classe di quote. Il prezzo dell’oro utilizzato per il conteggio è il corso di chiusura pomeridiano delle contrattazioni dell’oro a Londra, London Bullion Market Association, del primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Riscatto in cui sono aperte le contrattazioni dell’oro a Londra. La consegna viene effettuata in lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000, con supplemento di imposta sul valore aggiunto sulla commissione per la consegna in Svizzera. La commissione per altre unità standard viene comunicata su richiesta.
I costi per quantità superiori o altre unità standard possono essere richiesti alla direzione del fondo.
Le aliquote effettivamente applicabili (esclusa la commissione per la consegna di oro fisico) sono indicate nel rapporto annuale e semestrale.
La direzione del fondo non ha stipulato accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»).
La direzione del fondo non ha stipulato accordi in merito alle cosiddette «soft commission».
Il prospetto, unitamente al contratto del fondo integrato e al foglio informativo di base, come pure i rapporti annuali e semestrali, è disponibile gratuitamente presso la direzione del fondo, la banca depositaria e tutti i distributori.
1.14. Forma giuridica del fondo a ombrello
Raiffeisen ETF è un fondo a ombrello su base contrattuale di diritto svizzero del tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006.
Il fondo a ombrello si basa su un contratto d’investimento collettivo (contratto del fondo), con il quale la direzione del fondo si impegna a far partecipare l’investitore al rispettivo comparto, proporzionalmente alle quote acquistate, nonché a gestire tale comparto in modo autonomo e in suo nome, conformemente alle disposizioni di legge e del contratto del fondo. CACEIS Investor Services Bank S.A., Xxxx-sur- Alzette, succursale di Zurigo, in veste di banca depositaria, è parte contraente conformemente ai compiti che le sono conferiti dalla legge e dal contratto del fondo.
L’investitore ha diritto solamente al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipa. Ogni comparto risponde soltanto dei propri impegni.
1.15.1. Principali rischi degli investimenti in Raiffeisen ETF
1.15.1.1. Rischio di controparte
La custodia degli investimenti di un comparto del fondo a ombrello che investe in metalli preziosi fisici è affidata alla banca depositaria o a uno o più depositari terzi da essa designati. Su richiesta del relativo depositario terzo e con il consenso della banca depositaria e della direzione del fondo è possibile autorizzare il depositario terzo stesso a designare altri depositari terzi. La designazione di un depositario terzo avviene per mezzo di un contratto che prevede la rigorosa separazione dei valori patrimoniali depositati per il rispettivo comparto del fondo a ombrello dai valori patrimoniali dei depositari terzi. Tuttavia, l’eventuale bancarotta di uno o più depositari terzi, può determinare ritardi o altri tipi di problemi nell’identificazione e nella separazione dei valori patrimoniali dei singoli comparti del fondo a ombrello con conseguenti ritardi per gli investitori che non possono essere imputati alla banca depositaria e alla direzione del fondo.
Qui di seguito vengono elencati i principali rischi associati agli investimenti in Raiffeisen ETF – Solid Gold, Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces e Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable. L’elenco non è esaustivo e non si può escludere la presenza di ulteriori fattori di rischio in grado di esercitare un qualsivoglia impatto sugli investimenti in Raiffeisen ETF – Solid Gold, Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces e Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable.
Data la mancanza di una diversificazione dei rischi, Raiffeisen ETF – Solid Gold, Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces e Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable sono idonei solo per l’allocazione di una parte limitata del patrimonio dell’investitore.
1.15.2.2. Modifica delle condizioni quadro normative
Eventuali modifiche di leggi e condizioni quadro fiscali possono produrre un impatto negativo sugli investimenti di Raiffeisen ETF – Solid Gold, Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces e Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable e incidere sull’attività di compravendita dell’oro.
Inoltre, in passato provvedimenti di politica monetaria adottati anche in paesi sviluppati hanno imposto limiti alla facoltà di negoziare e trasferire liberamente metalli preziosi. Attualmente, tuttavia, detti provvedimenti appaiono meno probabili, vista la momentanea scarsa importanza dell’oro in termini valutari.
Raiffeisen ETF – Solid Gold, Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces e Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable vengono gestiti in modo passivo. Il valore delle loro quote dipende pertanto in maniera diretta dall’andamento dell’oro. Le perdite di valore evitabili tramite una gestione attiva (vendita di oro e incremento della liquidità in previsione di un ribasso delle quotazioni) non vengono impedite.
1.15.2.5. Diminuzione di valore
La quantità di oro fisico detenuta tramite Raiffeisen ETF – Solid Gold, Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces e Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable per ciascuna quota andrà progressivamente diminuendo. L’oro, infatti, non genera redditi che possono essere utilizzati a copertura di commissioni e spese accessorie.
dollaro USA nei confronti della valuta di riferimento della classe di quote con copertura valutaria (franco svizzero), ma può comportare notevoli costi. Inoltre, le operazioni di copertura implicano un rischio di controparte, ossia il rischio che la controparte non possa far fronte ai propri impegni causando quindi un danno finanziario.
Per classificare l’oro estratto in modo responsabile e tracciabile, si utilizzano approcci e interpretazioni differenti che, a loro volta, hanno un impatto sulla determinazione e sull’implementazione del relativo obiettivo d’investimento e possono intralciare la disponibilità dei vari prodotti finanziari con obiettivo d’investimento identico o analogo. Ciò consente al gestore patrimoniale di strutturare e applicare con una certa discrezione personale gli approcci per l’esecuzione degli investimenti in oro estratto in modo responsabile e tracciabile ai sensi della direttiva che ha emanato Responsibly Sourced & Traceable, il cui esercizio è determinabile solo in misura limitata. Il gestore patrimoniale basa pertanto il proprio processo di analisi su dati ottenuti dalle raffinerie e miniere interessate o da fornitori terzi specializzati, la cui correttezza e completezza sono solo limitatamente verificabili.
L’applicazione di criteri per un investimento in oro estratto in modo responsabile e tracciabile nel processo d’investimento non ha alcun impatto diretto sull’andamento del patrimonio del comparto Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable, ma può comportare maggiori costi di approvvigionamento o d’investimento che, in caso di sottoscrizione o acquisto, possono essere ribaltati sull’investitore.
1.15.4. Gestione del rischio di liquidità
La direzione del fondo vigila sulla liquidità dei comparti mediante procedure adeguate e assicura pertanto che siano adeguatamente liquidi per poter soddisfare le richieste di riscatto. In questo modo, tiene conto della strategia d’investimento, della frequenza di negoziazione, della liquidità dei valori patrimoniali sottostanti e della relativa valutazione nonché della composizione della cerchia di investitori. Inoltre, i comparti vengono esaminati per i rischi di liquidità, tenendo conto di vari scenari di stress.
La direzione del fondo verifica almeno una volta l’anno le procedure, i processi e l’organizzazione della gestione della liquidità. Esegue inoltre mensilmente una valutazione dei rischi di liquidità attesi. Laddove siano disponibili informazioni pertinenti, la direzione del fondo esamina anche mensilmente la composizione della cerchia degli investitori di un comparto ai fini della valutazione di potenziali effetti sulla liquidità dei comparti.
2. INFORMAZIONI SULLA DIREZIONE DEL FONDO
2.1. Indicazioni generali sulla direzione del fondo
La direzione del fondo è Vontobel Fonds Services AG, Zurigo, una società affiliata al 100% di Vontobel Holding AG, Zurigo. Vontobel Fonds Services AG è una società di gestione di fondi sottoposta alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ai sensi degli articoli 32 e seguenti della Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi), approvata con decreto del 27 febbraio 1990.
2.2. Ulteriori informazioni sulla direzione del fondo
Al 31 agosto 2023, la direzione del fondo amministrava in Svizzera un totale di 38 investimenti collettivi di capitale
(inclusi i comparti) e un patrimonio gestito pari complessivamente a CHF 17’434 milioni.
La direzione del fondo è anche titolare di una licenza come rappresentante di organismi d’investimento collettivo esteri in Svizzera.
2.3. Organi amministrativi e direttivi
Consiglio di amministrazione:
- Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore, Bank Vontobel AG, Presidente
- Xxxxxxxx Xxxxxx, Direttrice, Vontobel Asset Management AG
- Xxxxx Xxxxxxx, Direttore, Bank Vontobel AG
Direzione:
- Xxxxxx Xxxxxxx, Condirettore, Vontobel Fonds Services AG, Presidente ad interim
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Condirettrice, Vontobel Fonds Services AG
2.4. Capitale sottoscritto e versato
Il capitale sociale di Vontobel Fonds Services AG ammonta a CHF 4 milioni. Il capitale è interamente versato.
2.5. Trasferimento delle decisioni in materia di investimento
Le decisioni d’investimento del fondo a ombrello sono trasferite a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo. L’esecuzione dettagliata del mandato è disciplinata da un contratto di gestione patrimoniale stipulato tra Vontobel Fonds Services AG e Raiffeisen Svizzera società cooperativa.
L’attività relativa alla gestione patrimoniale presso Raiffeisen Svizzera società cooperativa è affidata a collaboratori di unità organizzative non preposte all’ottemperanza ai diritti e doveri in qualità di depositari terzi o market maker.
Raiffeisen Svizzera società cooperativa fornisce consulenza alla direzione anche in merito alla composizione e alla strutturazione dei comparti.
2.6. Trasferimento di altri compiti parziali
Sono inoltre trasferiti a CACEIS Investor Services Bank S.A., Xxxx-sur-Alzette, succursale di Zurigo, altri compiti parziali come il calcolo del valore netto d’inventario, la definizione dei prezzi di emissione e di riscatto, la tenuta della contabilità, l’operatività dei sistemi informatici utilizzati nello svolgimento di questi compiti parziali, nonché altre mansioni amministrative e logistiche. Essa svolge altresì il compito di banca depositaria ed è nota per la sua lunga esperienza nell’amministrazione di fondi di investimento. Inoltre, la Compliance e il monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti investimenti e limitazioni previsti dalla Legge sugli investimenti collettivi e specifici del fondo sono trasferiti a Bank Vontobel AG, Zurigo. L’esecuzione dettagliata dei mandati è disciplinata da un contratto stipulato tra la direzione del fondo e la banca depositaria, ovvero Bank Vontobel AG.
3. INFORMAZIONI SULLA BANCA DEPOSITARIA
3.1. Informazioni di carattere generale sulla banca depositaria
La banca depositaria è CACEIS Investor Services Bank S.A., Xxxx-sur-Alzette, succursale di Zurigo. CACEIS Investor Services
Bank S.A., Xxxx-sur-Alzette, succursale di Zurigo, è una filiale svizzera di una banca estera autorizzata dall'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, una banca depositaria ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale e un rappresentante di organismi di investimento collettivo esteri domiciliati a Zurigo, Svizzera. CACEIS Investor Services Bank S.A. è iscritta nel registro commerciale e societario del Lussemburgo (RCS) al numero B-47192 ed è stata costituita nel 1994 con il nome di «First European Transfer Agent». Essa detiene una licenza bancaria disciplinata dalla legge lussemburghese del 5 aprile 1993 sul settore finanziario ed è specializzata in banche depositarie, nella gestione dei fondi e nei servizi a esse connessi.
3.2. Ulteriori informazioni sulla banca depositaria CACEIS Investor Services Bank S.A. offre una gamma di servizi a società di gestione di investimenti collettivi di capitale, gestori patrimoniali, casse pensioni e altri investitori finanziari istituzionali, tra cui la custodia globale di valori patrimoniali, l’amministrazione di investimenti collettivi di capitale, la tenuta del registro degli investitori e altri servizi nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale.
Con l’approvazione della direzione del fondo, la banca depositaria può affidare la custodia del patrimonio dei comparti a depositari terzi e centrali in Svizzera o all’estero se ciò è opportuno ai fini di una custodia appropriata.
Nel caso di strumenti finanziari, la cessione può avvenire esclusivamente a favore di depositari terzi o centrali sottoposti a sorveglianza. Fa eccezione la delega necessaria della custodia in un luogo dove non è permessa la cessione a depositari terzi o centrali sottoposti a sorveglianza, segnatamente in forza di disposizioni legali vincolanti o a causa delle modalità del prodotto d’investimento. I seguenti rischi sono associati al trasferimento della custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e centrali in Svizzera o all’estero: la custodia di attivi, soprattutto all’estero, comporta un rischio di perdita che può derivare da insolvenza o da violazioni della diligenza da parte del depositario o da cause di forza maggiore.
A seguito della nomina di depositari terzi e centrali, la banca depositaria non è responsabile in prima persona della custodia del patrimonio di questi comparti del fondo a ombrello. A tal proposito si rimanda al punto 3.3. La custodia di terzi e centrale comporta, per la direzione, la perdita della proprietà individuale dei titoli depositati, dei quali diventa quindi solo comproprietaria.
Inoltre, qualora i depositari terzi e centrali non siano soggetti a sorveglianza, non possono soddisfare dal punto di vista organizzativo i requisiti posti alle banche svizzere.
La banca depositaria risponde dei danni arrecati dal soggetto incaricato qualora non sia in grado di dimostrare di avere impiegato la debita diligenza nella scelta, istruzione e sorveglianza dello stesso.
La banca depositaria è registrata presso le autorità fiscali statunitensi come «Participating Foreign Financial Institution (PFFI)» ai sensi delle sezioni 1471- 1474 dell’Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act e relativi decreti, «FATCA»).
3.3. Informazioni sui depositari terzi nominati Attualmente Raiffeisen Svizzera società cooperativa San Gallo è responsabile, in qualità di depositario terzo, della custodia dell’oro fisico in Svizzera. Il suo compito è disciplinato
da un contratto di sub-deposito da essa stipulato con la banca depositaria in data 4 novembre 2011.
A seguito del deposito presso terzi, la banca depositaria non è più responsabile della custodia del patrimonio dei comparti del fondo a ombrello e in caso di danno gli investitori dovranno attendersi ritardi non imputabili alla banca depositaria e alla direzione del fondo.
4. INFORMAZIONI RELATIVE A XXXXX
L’ufficio di pagamento è:
Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo
L’attività di distribuzione relativa al fondo a ombrello e ai comparti è affidata al seguente istituto:
Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo. Possono essere nominati anche altri distributori.
Il market maker è:
Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo
Numero di valore: cfr. tabella 1 alla fine del
prospetto
Codice ISIN: cfr. tabella 1 alla fine del prospetto
Unità di conto: cfr. tabella 1 alla fine del prospetto
Quote
Titoli al portatore, non cartolarizzati, non vengono contabilizzate frazioni di quote
Sottoscrizione minima Classe di quote A: 1 quota Classe di quote H: 1 quota
5.2. Prezzo di prima emissione 5.2.1.Raiffeisen ETF – Solid Gold
Per tutte le classi di quote del comparto il prezzo di prima emissione di una quota corrisponde al controvalore di 100 grammi d’oro con purezza 995/1000 (o superiore) nella moneta di riferimento della rispettiva classe di quote, maggiorato di una commissione di emissione come esposto più avanti al punto 1.12.4.
5.2.2.Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces
Per tutte le classi di quote del comparto il prezzo di prima emissione di una quota corrisponde al controvalore di un’oncia d’oro con purezza 995/1000 (o superiore) nella moneta di riferimento della rispettiva classe di quote, maggiorato di una commissione di emissione come esposto più avanti al punto 1.12.4.
5.2.3.Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable
Per tutte le classi di quote del comparto, il prezzo di prima emissione di una quota corrisponde al controvalore di 10 grammi d’oro con purezza pari a 999,9/1000 nella moneta di riferimento della rispettiva classe di quote, maggiorato di una commissione di emissione come esposto più avanti al punto 1.12.4.
5.3. Prezzo di emissione successiva
Per tutte le classi di quote dei comparti, il prezzo di emissione successiva per quota equivale al prezzo corrispondente al valore netto d’inventario per quota stabilito in ogni giorno lavorativo bancario a Zurigo (punto 1.8) per la rispettiva classe, maggiorato di una commissione di emissione come esposto più avanti al punto 1.12.4.
5.4. Pagamenti con consegna fisica 5.4.1.Raiffeisen ETF – Solid Gold
In caso di disdetta, una volta a settimana, il giovedì, se giorno lavorativo bancario (secondo la definizione fornita precedentemente al punto 1.8), gli investitori di qualsiasi classe di quote del comparto hanno diritto a richiedere un pagamento in oro fisico (pagamento con consegna fisica) al posto della somma del riscatto in contanti. La richiesta di riscatto con consegna fisica deve essere inoltrata all’unità responsabile indicata nella richiesta stessa entro e non oltre le ore 12 del giovedì (il «Giorno di Riscatto») della rispettiva settimana, ammesso che sia giorno lavorativo bancario (secondo la definizione fornita precedentemente al punto 1.8), mediante l’apposito tagliando di richiesta che costituisce parte integrante del prospetto. Se il Giorno di Riscatto di cui sopra cade eccezionalmente in un giorno non lavorativo bancario, Giorno di Riscatto per l’investitore sarà il primo giorno lavorativo bancario successivo a detta data. Le richieste di riscatto con consegna fisica pervenute dopo le ore 12 del rispettivo Giorno di Riscatto saranno conteggiate automaticamente il Giorno di Riscatto successivo. Il prezzo dell’oro utilizzato per il conteggio del riscatto con consegna fisica è il corso di chiusura pomeridiano delle contrattazioni
dell’oro a Londra, London Bullion Market Association, del primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Riscatto in cui sono aperte le contrattazioni dell’oro a Londra, quindi in genere del venerdì.
Viene comunque fatta riserva di provvedimenti di natura monetaria o di qualsiasi altro tipo, adottate dalle autorità, che vietano la consegna di oro fisico o la intralciano al punto che non si possa ragionevolmente richiedere alla banca depositaria di effettuare un pagamento con consegna fisica.
Per tutte le classi di quote di questo comparto, il diritto al pagamento con consegna fisica è fondamentalmente limitato all’unità standard di lingotti d’oro (ca. 400 once = ca. 12,5 kg) con l’abituale purezza pari a 995/1000 (o superiore). Se provvedimenti di politica monetaria o di altro tipo imposti dalle autorità ovvero circostanze di altra natura di cui la banca depositaria non può essere ritenuta responsabile vietano la consegna fisica di lingotti d’oro standard o la intralciano al punto che non si possa chiedere alla banca depositaria di effettuare un pagamento con consegna fisica di lingotti d’oro standard, la banca depositaria si riserva il diritto di effettuare la consegna in un’altra unità standard di oro con l’abituale purezza di 995/1000 (o superiore). Per tutte le classi di quote di questo comparto, il lotto minimo di riscatto è pari al numero di quote corrispondente almeno al controvalore dei lingotti d’oro standard necessari al pagamento con consegna fisica. Un’eventuale differenza di valore tra l’oro fisico sottostante alle quote consegnate per un riscatto con consegna fisica e i lingotti d’oro standard da consegnare viene corrisposta all’investitore nella moneta di riferimento della rispettiva classe di quote. Il prezzo dell’oro utilizzato per il conteggio è il corso di chiusura pomeridiano delle contrattazioni dell’oro a Londra, London Bullion Market Association, del primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Riscatto in cui sono aperte le contrattazioni dell’oro a Londra. Altre unità di negoziazione standard vengono messe a disposizione solo su richiesta, previa disponibilità e con gli abituali termini di consegna del mercato, con i supplementi di produzione validi al momento della consegna e altri costi (spese di coniazione, consegna, assicurazione, penale per differenze del grado di purezza) a carico dell’investitore. La banca depositaria non è obbligata ad accettare richieste di questo genere. La direzione decide dell’assegnazione nell’ambito dei termini di purezza dell’unità standard che non determinano differenze sostanziali di prezzo. Le compensazioni dei saldi vengono corrisposte in contanti. Il calcolo della differenza avviene sulla base del prodotto in funzione del prezzo dell’oro, del peso e del grado di purezza. Gli importi dedotti dal pagamento lordo a copertura di imposte, costi e commissioni vengono considerati alla stregua di pagamenti in contanti.
La richiesta di pagamento con consegna fisica deve essere inoltrata all’unità responsabile indicata sulla richiesta stessa entro e non oltre le ore 12 del giovedì (il «Giorno di Riscatto») della rispettiva settimana, ammesso che sia giorno lavorativo bancario (secondo la definizione fornita precedentemente al punto 1.8.), mediante il tagliando di richiesta allegato che costituisce parte integrante del prospetto. Per tutte le classi di quote di questo comparto, l’oro viene consegnato al massimo entro 10 giorni lavorativi bancari presso la sede centrale dell’ufficio di pagamento Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo (cfr. punto 4.1) o presso la sede di qualsiasi Banca Raiffeisen in Svizzera in lingotti d’oro standard (ca. 400 once = 12,5 kg) con l’abituale purezza di 995/1000 (o superiore). In questo caso il passaggio di proprietà avviene al momento della consegna presso la sede centrale dell’ufficio di pagamento Raiffeisen Svizzera società
cooperativa o presso la sede della Banca Raiffeisen in Svizzera prescelta. La consegna di oro fisico sottostà alla relativa commissione applicabile al pagamento con consegna fisica di cui al punto 5.7. I termini di consegna di altre unità standard vanno discussi caso per caso e possono arrivare fino a 30 giorni lavorativi bancari.
Se l’investitore desidera che l’oro venga consegnato a una banca terza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein è tenuto a comunicarlo tramite l’allegata richiesta di pagamento con consegna fisica all’unità riportata sulla richiesta stessa. La banca depositaria non è obbligata ad accettare richieste di questo genere. I costi aggiuntivi (trasporto, assicurazione ecc.) legati a questo tipo di consegna ed eventuali imposte e oneri connessi vengono addebitati all’investitore in aggiunta alla commissione per la consegna fisica di oro prevista per il pagamento con consegna fisica ai sensi del punto 1.12.4. In tal caso il passaggio di proprietà avviene nel momento della consegna dell’oro al trasportatore da parte del depositario terzo. In condizioni d’emergenza, come in caso di eventi bellici, limitazioni di trasporto, cause di forza maggiore o simili, la banca depositaria si riserva il diritto di consegnare l’oro, a spese e a rischio del cliente, dove e come possibile e a suo avviso opportuno.
Non vengono effettuate consegne all’estero (ad eccezione del Liechtenstein).
Il diritto al pagamento con consegna fisica sussiste anche in caso di liquidazione del comparto. Il diritto dell’investitore al pagamento con consegna fisica è comunque limitato alle posizioni in oro detenute dal comparto. Qualora in caso di liquidazione tutti gli investitori chiedano un pagamento con consegna fisica di entità superiore alle posizioni in oro in portafoglio, il pagamento con consegna fisica verrà ridotto in funzione delle quote detenute dai rispettivi investitori e integrato con un pagamento in contanti parziale. Le richieste di pagamento con consegna fisica in caso di liquidazione devono pervenire all’unità riportata sul relativo tagliando di richiesta allegato entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di liquidazione.’
5.4.2.Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces
In caso di disdetta, una volta a settimana, il giovedì, se giorno lavorativo bancario (secondo la definizione fornita precedentemente al punto 1.8), gli investitori di qualsiasi classe di quote del comparto hanno diritto a richiedere un pagamento in oro fisico (pagamento con consegna fisica) in luogo della somma del riscatto in contanti. La richiesta di riscatto con consegna fisica deve essere inoltrata all’unità responsabile indicata nella richiesta stessa entro e non oltre le ore 12 del giovedì (il «Giorno di Riscatto») della rispettiva settimana, ammesso che sia giorno lavorativo bancario (secondo la definizione fornita precedentemente al punto 1.8), mediante l’apposito tagliando di richiesta che costituisce parte integrante del prospetto. Se il Giorno di Riscatto di cui sopra cade eccezionalmente in un giorno non lavorativo bancario, Giorno di Riscatto per l’investitore sarà il primo giorno lavorativo bancario successivo a detta data. Le richieste di riscatto con consegna fisica pervenute dopo le ore 12 del rispettivo Giorno di Riscatto saranno conteggiate automaticamente il Giorno di Riscatto successivo. Il prezzo dell’oro utilizzato per il conteggio del riscatto con consegna fisica è il corso di chiusura pomeridiano delle contrattazioni dell’oro a Londra, London Bullion Market Association, del primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Riscatto in cui sono aperte le contrattazioni dell’oro a Londra, quindi in genere del venerdì.
Viene comunque fatta riserva di provvedimenti di natura monetaria o di qualsiasi altro tipo, adottate dalle autorità, che vietano la consegna di oro fisico o la intralciano al punto che non si possa ragionevolmente richiedere alla banca depositaria di effettuare un pagamento con consegna fisica.
Per tutte le classi di quote di questo comparto, il diritto al pagamento con consegna fisica è fondamentalmente limitato all’unità standard di lingotti d’oro da un’oncia (ca. 31,10 grammi) con l’abituale purezza pari a 995/1000 (o superiore). Se provvedimenti di politica monetaria o di altro tipo imposti dalle autorità ovvero circostanze di altra natura di cui la banca depositaria non può essere ritenuta responsabile vietano la consegna fisica di lingotti d’oro standard da un’oncia o la intralciano al punto che non si possa chiedere alla banca depositaria di effettuare un pagamento con consegna fisica di lingotti d’oro standard da un’oncia, la banca depositaria si riserva il diritto di effettuare la consegna in un’altra unità standard di oro con l’abituale purezza di 995/1000 (o superiore). Per tutte le classi di quote di questo comparto, il lotto minimo di riscatto è pari a una quota. Un’eventuale differenza tra il valore delle quote necessarie per il pagamento con consegna fisica e il valore dei lingotti da un’oncia da consegnare deve essere compensata tramite versamento di denaro dall’investitore che richiede il pagamento con consegna fisica. Il prezzo dell’oro utilizzato per il conteggio è il corso di chiusura pomeridiano delle contrattazioni dell’oro a Londra, London Bullion Market Association, del primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Riscatto in cui sono aperte le contrattazioni dell’oro a Londra.
La richiesta di pagamento con consegna fisica deve essere inoltrata all’unità responsabile indicata sulla richiesta stessa entro e non oltre le ore 12 del giovedì (il «Giorno di Riscatto») della rispettiva settimana, ammesso che sia giorno lavorativo bancario (secondo la definizione fornita precedentemente al punto 5.4), mediante il tagliando di richiesta allegato che costituisce parte integrante del prospetto. Per tutte le classi di quote di questo comparto, l’oro viene consegnato al massimo entro 10 giorni lavorativi bancari presso la sede centrale dell’ufficio di pagamento Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo (cfr. punto 4.1) o presso la sede di qualsiasi Banca Raiffeisen in Svizzera in lingotti d’oro da un’oncia (ca. 31,1 grammi) con l’abituale purezza di 995/1000 (o superiore). In questo caso il passaggio di proprietà avviene al momento della consegna presso la sede centrale dell’ufficio di pagamento Raiffeisen Svizzera società cooperativa o presso la sede della Banca Raiffeisen in Svizzera prescelta. La consegna di oro fisico sottostà alla relativa commissione applicabile al pagamento con consegna fisica di cui al punto
1.12.4. I termini di consegna di altre unità standard vanno discussi caso per caso e possono arrivare fino a 30 giorni lavorativi bancari.
Se l’investitore desidera che l’oro venga consegnato a una banca terza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein è tenuto a comunicarlo tramite l’allegata richiesta di pagamento con consegna fisica all’unità riportata sulla richiesta stessa. La banca depositaria non è obbligata ad accettare richieste di questo genere. I costi aggiuntivi (trasporto, assicurazione ecc.) legati a questo tipo di consegna ed eventuali imposte e oneri connessi vengono addebitati all’investitore in aggiunta alla commissione per la consegna fisica di oro prevista per il pagamento con consegna fisica ai sensi del punto 1.12.4. In tal caso il passaggio di proprietà avviene nel momento della consegna dell’oro al trasportatore da parte del depositario terzo. In condizioni d’emergenza, come in caso di eventi bellici, limitazioni di trasporto, cause di forza maggiore o simili,
la banca depositaria si riserva il diritto di consegnare l’oro, a spese e a rischio del cliente, dove e come possibile e a suo avviso opportuno.
Non vengono effettuate consegne all’estero (ad eccezione del Liechtenstein).
Il diritto al pagamento con consegna fisica sussiste anche in caso di liquidazione del comparto. Il diritto dell’investitore al pagamento con consegna fisica è comunque limitato alle posizioni in oro detenute dal comparto. Qualora in caso di liquidazione tutti gli investitori chiedano un pagamento con consegna fisica di entità superiore alle posizioni in oro in portafoglio, il pagamento con consegna fisica verrà ridotto in funzione delle quote detenute dai rispettivi investitori e integrato con un pagamento in contanti parziale. Le richieste di pagamento con consegna fisica in caso di liquidazione devono pervenire all’unità riportata sul relativo tagliando di richiesta allegato entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di liquidazione.
5.4.3.Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable
In caso di disdetta, una volta a settimana, il giovedì, se giorno lavorativo bancario (secondo la definizione fornita precedentemente al punto 1.8), gli investitori di qualsiasi classe di quote del comparto hanno diritto a richiedere un pagamento in oro fisico (pagamento con consegna fisica) al posto della somma del riscatto in contanti. La richiesta di riscatto con consegna fisica deve essere inoltrata all’unità responsabile indicata nella richiesta stessa entro e non oltre le ore 12 del giovedì (il «Giorno di Riscatto») della rispettiva settimana, ammesso che sia giorno lavorativo bancario (secondo la definizione fornita precedentemente al punto 1.8), mediante l’apposito tagliando di richiesta che costituisce parte integrante del prospetto. Se il Giorno di Riscatto di cui sopra cade eccezionalmente in un giorno non lavorativo bancario, il Giorno di Riscatto per l’investitore sarà il primo giorno lavorativo bancario successivo a detta data. Le richieste di riscatto con consegna fisica pervenute dopo le ore 12 del rispettivo Giorno di Riscatto saranno conteggiate automaticamente il Giorno di Riscatto successivo. Il prezzo dell’oro utilizzato per il conteggio del riscatto con consegna fisica è il corso di chiusura pomeridiano delle contrattazioni dell’oro a Londra, London Bullion Market Association, del primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Riscatto in cui sono aperte le contrattazioni dell’oro a Londra, quindi in genere del venerdì.
Viene comunque fatta riserva di provvedimenti di natura monetaria o di qualsiasi altro tipo, adottate dalle autorità, che vietano la consegna di oro fisico o la intralciano al punto che non si possa ragionevolmente richiedere alla banca depositaria di effettuare un pagamento con consegna fisica.
Per tutte le classi di quote di questo comparto, il diritto al pagamento con consegna fisica è fondamentalmente limitato all’unità standard di lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari (o superiore) a 999,9/1000 o 995,0/1000. Se i provvedimenti di politica monetaria o di altro tipo imposti dalle autorità ovvero circostanze di altra natura di cui la banca depositaria non può essere ritenuta responsabile vietano la consegna fisica nell’unità standard di lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000 o la intralciano al punto che non si possa chiedere alla banca depositaria di effettuare un pagamento con consegna fisica nell’unità standard di lingotti d’oro da 1 kg con
purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000, la banca depositaria si riserva il diritto di effettuare la consegna in un’altra unità standard di oro con l’abituale purezza pari (o superiore) a 995,0/1000. Per tutte le classi di quote di questo comparto, il lotto minimo di riscatto è pari al numero di quote corrispondente almeno al controvalore dei lingotti d’oro standard necessari al pagamento con consegna fisica. Un’eventuale differenza di valore tra l’oro fisico sottostante alle quote consegnate per un riscatto con consegna fisica e i lingotti d’oro standard da consegnare viene corrisposta all’investitore nella moneta di riferimento della rispettiva classe di quote. Il prezzo dell’oro utilizzato per il conteggio è il corso di chiusura pomeridiano delle contrattazioni dell’oro a Londra, London Bullion Market Association, del primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Riscatto in cui sono aperte le contrattazioni dell’oro a Londra. Altre unità di negoziazione standard vengono messe a disposizione solo su richiesta, previa disponibilità e con gli abituali termini di consegna del mercato, con i supplementi di produzione validi al momento della consegna e altri costi (spese di coniazione, consegna, assicurazione, penale per differenze del grado di purezza) a carico dell’investitore. La banca depositaria non è obbligata ad accettare richieste di questo genere. La direzione decide in merito all’assegnazione nell’ambito dei termini di purezza dell’unità standard che non determinano differenze sostanziali di prezzo. Le compensazioni dei saldi vengono corrisposte in contanti. Il calcolo della differenza avviene sulla base del prodotto in funzione del prezzo dell’oro, del peso e del grado di purezza. Gli importi dedotti dal pagamento lordo a copertura di imposte, costi e commissioni vengono considerati alla stregua di pagamenti in contanti.
La richiesta di pagamento con consegna fisica deve essere inoltrata all’unità responsabile indicata sulla richiesta stessa entro e non oltre le ore 12 del giovedì (il «Giorno di Riscatto») della rispettiva settimana, ammesso che sia giorno lavorativo bancario (secondo la definizione fornita precedentemente al punto 1.8), mediante il tagliando di richiesta allegato che costituisce parte integrante del prospetto. Per tutte le classi di quote di questo comparto, l’oro viene consegnato al massimo entro 10 giorni lavorativi bancari presso la sede centrale dell’ufficio di pagamento Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo (cfr. precedente punto 4.1) o presso la sede di qualsiasi Banca Raiffeisen in Svizzera in lingotti d’oro
«Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000. In questo caso, il passaggio di proprietà avviene al momento della consegna presso la sede centrale dell’ufficio di pagamento Raiffeisen Svizzera società cooperativa o presso la sede della Banca Raiffeisen in Svizzera prescelta. La consegna di oro fisico sottostà alla relativa commissione applicabile al pagamento con consegna fisica di cui al punto 1.12.4. I termini di consegna di altre unità standard vanno discussi caso per caso e possono arrivare fino a 30 giorni lavorativi bancari.
Se l’investitore desidera che l’oro venga consegnato a una banca terza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, è tenuto a comunicarlo tramite l’allegata richiesta di pagamento con consegna fisica all’unità riportata sulla richiesta stessa. La banca depositaria non è obbligata ad accettare richieste di questo genere. I costi aggiuntivi (trasporto, assicurazione ecc.) legati a questo tipo di consegna ed eventuali imposte e oneri connessi vengono addebitati all’investitore in aggiunta alla commissione per la consegna fisica dell’oro prevista per il pagamento con consegna fisica ai sensi del punto 1.12.4. In tal caso, il passaggio di proprietà avviene nel momento della consegna dell’oro al trasportatore da parte del depositario terzo. In condizioni d’emergenza, come in caso di eventi
bellici, limitazioni di trasporto, cause di forza maggiore o simili, la banca depositaria si riserva il diritto di consegnare l’oro, a spese e a rischio del cliente, dove e come possibile e a suo avviso opportuno.
Non vengono effettuate consegne all’estero (ad eccezione del Liechtenstein).
Il diritto al pagamento con consegna fisica sussiste anche in caso di liquidazione del comparto. Il diritto dell’investitore al pagamento con consegna fisica è comunque limitato alle posizioni in oro detenute dal comparto. Qualora in caso di liquidazione tutti gli investitori chiedano un pagamento con consegna fisica di entità superiore alle posizioni in oro in portafoglio, il pagamento con consegna fisica verrà ridotto in funzione delle quote detenute dai rispettivi investitori e integrato con un pagamento in contanti parziale. Le richieste di pagamento con consegna fisica in caso di liquidazione devono pervenire all’unità riportata sul relativo tagliando di richiesta allegato entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di liquidazione.
5.5. Condizioni per l’acquisto e la vendita di quote del fondo sul mercato secondario
A differenza di quanto avviene per le sottoscrizioni e i riscatti sul mercato primario, acquisto e vendita di quote del fondo in borsa non sottostanno alle commissioni di emissione e riscatto di cui al punto 1.8 e gli investitori sono tenuti a pagare, oltre alla commissione di mediazione della propria banca, solo le commissioni di borsa tipiche di dette transazioni nonché la tassa di negoziazione.
Questo tipo di transazioni di quote del fondo corrisponde ampiamente all’acquisto o alla vendita di azioni tramite la SIX Swiss Exchange. Acquisto e vendita delle quote avvengono ai corsi di borsa contingenti nella moneta di riferimento della rispettiva classe di quote, conferendo così all’investitore, nell’ottica del prezzo, una flessibilità decisamente superiore a quella tipica dell’acquisto o del riscatto di quote tramite la direzione del fondo o i suoi distributori.
La negoziazione delle quote del fondo è sospesa nei periodi di chiusura della SIX Swiss Exchange, borsa sulla quale esse sono quotate.
5.6. Pubblicazioni del fondo a ombrello e dei comparti Altre informazioni sul fondo a ombrello e sui comparti figurano nell’ultimo rapporto annuale o semestrale. Informazioni più aggiornate possono inoltre essere richiamate su Internet al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
In caso di modifiche del contratto del fondo, di cambiamento della direzione o della banca depositaria oppure di liquidazione di un comparto, la direzione provvede a pubblicare tali modifiche sulla piattaforma elettronica di Swiss Fund Data AG (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx).
I prezzi di tutti i comparti sono pubblicati con l’indicazione
«commissioni non comprese» ogni giorno in cui vengono effettuati emissioni e riscatti di quote, ma almeno ogni primo e terzo mercoledì del mese (o del giorno lavorativo bancario seguente) e l’ultimo giorno della settimana (lunedì – venerdì) dell’anno civile, sulla piattaforma elettronica di Swiss Fund Data AG (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx). Per il comparto Swiss Xxxxx Xxxx non viene pubblicato alcun prezzo il 31 dicembre.
In caso di emissione e riscatto delle quote del fondo a ombrello all’estero, saranno applicate le disposizioni in vigore nel luogo della transazione.
(a) L’attività di distribuzione è autorizzata nei seguenti paesi: Svizzera.
(b) Le quote dei comparti del fondo a ombrello non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli USA. Le quote dei comparti del fondo a ombrello non sono state registrate negli Stati Uniti in conformità all’US Securities Act del 1933 o all’US Investment Company Act del 1940. Le quote non possono essere pertanto offerte o vendute, direttamente o indirettamente, a US Person.
Le US Person sono soggetti che corrispondono alla definizione di «US Person» fornita nelle leggi legislative o regolamentari degli Stati Uniti (principalmente lo US Securities Act del 1933 e successive modifiche).
6. ULTERIORI INFORMAZIONI SUGLI INVESTIMENTI
6.1. Risultati sinora ottenuti
Le informazioni sulla performance del fondo a ombrello ovvero dei comparti sono riportate nei rapporti annuali e semestrali.
6.2. Profilo dell’investitore tipo
6.2.1.Profilo dell’investitore tipo di Raiffeisen ETF – Solid Gold
Il comparto è indicato per gli investitori propensi al rischio con un orizzonte temporale di medio-lungo termine che intendono investire indirettamente parte del loro patrimonio nel metallo prezioso oro a scopo di diversificazione per ottenere tutela di valore, protezione contro l’inflazione e utili di capitale a lungo termine.
6.2.2.Profilo dell’investitore tipo di Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces
Il comparto è indicato per gli investitori propensi al rischio con un orizzonte temporale di medio-lungo termine che intendono investire indirettamente parte del loro patrimonio nel metallo prezioso oro a scopo di diversificazione per ottenere tutela di valore, protezione contro l’inflazione e utili di capitale a lungo termine.
6.2.3.Profilo dell’investitore tipo di Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable
Il comparto è indicato per gli investitori propensi al rischio con un orizzonte temporale di medio-lungo termine che intendono investire indirettamente parte del loro patrimonio nel metallo prezioso oro a scopo di diversificazione per ottenere tutela di valore, protezione contro l’inflazione e utili di capitale a lungo termine e che attribuiscono valore all’approvvigionamento responsabile e tracciabile dell’oro.
Tutte le indicazioni supplementari riguardanti il fondo a ombrello quali la valutazione del patrimonio dei comparti, l’indicazione di tutte le commissioni e spese accessorie addebitate all’investitore e ai vari comparti, nonché l’utilizzo dei profitti, sono riportate dettagliatamente nel contratto del fondo.
(Dati al 12 aprile 2024)
Comparto | Classe di quote | Numero di valore | Codice ISIN | Unità di conto | Moneta della classe di quote | Commission e di emissione/ris xxxxx xxx a carico dell’investito re1) | Commission e di gestione max a carico del comparto2) | Commis sione max per pagame nto con conseg na fisica | Giorno di valutazione: numero giorni lavorativi bancari dalla sottoscrizione/ dal riscatto | Giorni di valuta: numero giorni lavorativi bancari dal giorno di valutazione | Investimento /consistenza minimi | Trasferimento decisioni in materia di investimento | Cut-off per sottoscrizioni e riscatti | Total Expense Ratio (TER) al 30.04.2023 |
Raiffeisen ETF – Solid Gold | A USD3) | 13403493 | CH0134034930 | CHF | CHF | 2,00%/3,00% | 0,40% | 6) | 1 | 1 | n/a | Raiffeisen Svizzera società cooperativa | 12.00 ora locale di Zurigo | 0,29% |
H CHF (hedged)5) | 13403490 | CH0134034906 | CHF | n/a | 0,29% | |||||||||
Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces | A CHF3) | 13403484 | CH0134034849 | CHF | CHF | 2,00%/3,00% | 0,40% | 7) | 1 | 1 | n/a | Raiffeisen Svizzera società cooperativa | 12.00 ora locale di Zurigo | 0,27% |
A USD4) | 22161641 | CH0221616417 | USD | n/a | 0,27% | |||||||||
H CHF (hedged)5) | 13403486 | CH0134034864 | n/a | n/a | 0,27% | |||||||||
Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable | A CHF3) | 112275672 | CH1122756724 | CHF | CHF | 2,00%/3,00% | 0,40% | 8) | 1 | 1 | n/a | Raiffeisen Svizzera società cooperativa | 12.00 ora locale di Zurigo | 0,31% * |
A USD4) | 112275674 | CH1122756740 | USD | n/a | 0,31%* | |||||||||
H CHF (hedged)5) | 112275673 | CH1122756732 | CHF | n/a | 0,30% * |
1) Commissioni e spese accessorie a carico dell’investitore (estratto del § 17 del contratto del fondo): commissioni di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero. Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero.
2) Commissioni e spese accessorie a carico del comparto (estratto del § 18 del contratto del fondo): per la direzione, la gestione patrimoniale, l’advisory, l’attività di distribuzione relativa ai comparti e la remunerazione della banca depositaria e del depositario terzo, la direzione addebita al rispettivo comparto una commissione di gestione sul valore netto d’inventario del patrimonio del comparto interessato.
3) Classe A CHF: la classe di quote A CHF, a distribuzione, è aperta all’intero pubblico degli investitori e ha come valuta di riferimento il franco svizzero (CHF). Gli investimenti in oro (espressi in dollari USA) privi di valuta di denominazione ed eventuali crediti e impegni non espressi in franchi svizzeri non sono coperti contro il rischio di cambio. Le quote sono quotate su una borsa indicata nel prospetto.
4) Classe A USD: la classe di quote A USD, a distribuzione, è aperta all’intero pubblico degli investitori e ha come valuta di riferimento il dollaro USA (USD). Gli investimenti in oro privi di valuta di denominazione ed eventuali crediti e impegni non espressi in dollari USA non sono coperti contro il rischio di cambio. Le quote sono quotate su una borsa indicata nel prospetto.
5) Classe H CHF (hedged): la classe di quote H CHF (hedged), a distribuzione, è aperta all’intero pubblico degli investitori e ha come valuta di riferimento il franco svizzero (CHF). Gli investimenti in oro (espressi in dollari USA) ed eventuali crediti e impegni non espressi in franchi svizzeri sono in genere dotati di totale copertura nei confronti del franco svizzero. Le quote sono quotate su una delle borse indicate nel prospetto.
6) 1 lingotto d’oro standard: massimo CHF 200.-/consegna; 2 lingotti d’oro standard: massimo CHF 500.-/consegna; 3-15 lingotti d’oro standard: xxxxxxx XXX 1750.-/consegna.
7) 1-10 lingotti d’oro da un’oncia: massimo CHF 200.-/consegna; 00-000 xxxxxxxx x’oro da un’oncia: massimo CHF 500.-/consegna; 501-5000 lingotti d’oro da un’oncia: xxxxxxx XXX 1750.-/consegna.
8) 1 lingotto d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 chilo 999,9/1000 e 995,0/1000: massimo CHF 200.-/consegna; 2-10 lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 Kilo 999,9/1000 e 995,0/1000: massimo CHF 500.-
/consegna; 00-000 xxxxxxxx x’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 chilo 999,9/1000 e 995,0/1000: massimo CHF 1750.-/consegna.
Parte generale 2: contratto del fondo
1. Il fondo denominato Raiffeisen ETF è un fondo a ombrello su base contrattuale del tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali» (di seguito «Fondo a ombrello») ai sensi degli artt. 25 segg. in correlazione con gli artt. 68 segg. e 92 seg. della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol); il fondo a ombrello è suddiviso nei seguenti comparti:
Raiffeisen ETF – Solid Gold Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces
Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable
2. La direzione del fondo è Vontobel Fonds Services AG, Zurigo.
3. La funzione di banca depositaria è affidata a CACEIS Investor Services Bank S.A., Xxxx-sur- Alzette, succursale di Zurigo.
4. Il gestore patrimoniale è Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo.
II. Diritti e obblighi delle parti contraenti
1. I rapporti giuridici tra gli investitori3 da una parte, la direzione e la banca depositaria dall’altra, sono regolati dal presente contratto del fondo e dalle relative disposizioni della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale.
1. La direzione amministra i comparti per conto degli investitori autonomamente e a proprio nome. Essa decide in particolare riguardo all’emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione. Alla direzione competono il calcolo del valore netto d’inventario dei comparti, la determinazione dei prezzi d’emissione e di riscatto nonché della distribuzione degli utili così come l’esercizio di tutti i diritti inerenti al fondo a ombrello e ai rispettivi comparti.
2. La direzione e i suoi mandatari sottostanno agli obblighi di fedeltà, diligenza e informazione, operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori, adottando le misure organizzative necessarie e
indispensabili per uno svolgimento ineccepibile delle attività. Essi devono riferire sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono, detengono e rappresentano e fornire informazioni su tutte le commissioni e i costi addebitati direttamente o indirettamente agli investitori e sui compensi ricevuti da terzi, in particolare provvigioni, sconti o altri vantaggi pecuniari.
3. La direzione può trasferire a terzi le decisioni in materia di investimento nonché altri compiti parziali allo scopo di assicurare una gestione oculata. Essa incarica soltanto persone qualificate che dispongono delle competenze, conoscenze ed esperienze necessarie nonché delle licenze richieste per lo svolgimento di questa attività. La direzione impartisce direttive e vigila attentamente sui terzi coinvolti.
Le decisioni d’investimento possono essere trasferite solo a gestori patrimoniali che dispongono della licenza richiesta.
Le decisioni d’investimento non possono essere trasferite né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi potrebbero essere in conflitto con quelli della direzione del fondo o degli investitori.
La direzione del fondo rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi di vigilanza e, in caso di trasferimento dei compiti, tutela gli interessi degli investitori. Essa risponde in prima persona delle azioni delle persone a cui ha trasferito compiti.
4. Previo consenso della banca depositaria, la direzione può sottoporre modifiche al presente contratto all’approvazione dell’autorità di vigilanza (cfr. § 25) nonché, previo consenso di quest’ultima, disporre l’apertura di ulteriori comparti.
5. La direzione può raggruppare singoli comparti con altri comparti e/o con altri fondi di investimento secondo le disposizioni del § 23 oppure sciogliere i singoli comparti ai sensi delle disposizioni del
§ 24.
6. La direzione ha diritto alle remunerazioni previste ai §§ 17 e 18, alla liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare delle proprie mansioni e al rimborso delle spese sostenute per adempiervi.
1. La banca depositaria custodisce il patrimonio dei comparti, provvede all’emissione e al riscatto delle
3 Allo scopo di semplificare la lettura, si rinuncia ad una distinzione tra investitori e investitrici. I relativi concetti valgono in linea di principio per entrambi i sessi.
quote e gestisce il traffico pagamenti per conto dei comparti.
2. La banca depositaria e i suoi mandatari sottostanno agli obblighi di fedeltà, diligenza e informazione, operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori, adottando le misure organizzative necessarie e indispensabili per uno svolgimento ineccepibile delle attività. Essi devono riferire sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono, detengono e rappresentano e fornire informazioni su tutte le commissioni e i costi addebitati direttamente o indirettamente agli investitori e sui compensi ricevuti da terzi, in particolare provvigioni, sconti o altri vantaggi pecuniari.
3. La banca depositaria è responsabile della gestione dei conti e depositi dei comparti, ma non può disporre autonomamente del loro patrimonio.
4. Durante le operazioni che riguardano averi patrimoniali dei comparti, la banca depositaria garantisce che il controvalore sia trasferito entro i termini consueti. Qualora il controvalore non sia reso disponibile entro tali termini, la banca depositaria informa la direzione ed esige dalla controparte, ove possibile, il rimborso del valore patrimoniale in questione.
5. La banca depositaria tiene le registrazioni e i conti necessari allo scopo di mantenere sempre distinti tra loro gli attivi dei singoli comparti e fondi d’investimento.
In presenza di valori patrimoniali che non possono essere presi in custodia, la banca depositaria verifica la proprietà della direzione del fondo ed effettua la relativa registrazione.
6. Con il consenso della direzione del fondo la banca depositaria può affidare la custodia del patrimonio dei comparti a depositari terzi e depositari centrali in Svizzera o all’estero se ciò è opportuno ai fini di una custodia appropriata. Essa vigila sul depositario terzo o depositario centrale incaricato e verifica che questi:
a) disponga di un’organizzazione aziendale adeguata, delle garanzie finanziarie e delle qualifiche tecniche necessarie a gestire la tipologia e la complessità degli attivi che gli sono stati affidati;
b) sia sottoposto a un controllo esterno periodico al fine di accertare che gli strumenti finanziari siano effettivamente in suo possesso;
c) custodisca i valori patrimoniali ricevuti dalla banca depositaria in modo tale che quest’ultima possa identificarli in qualsiasi momento come appartenenti al patrimonio del
fondo nel corso di controlli periodici delle consistenze;
d) ottemperi alle disposizioni applicabili alla banca depositaria in relazione all’esecuzione delle sue mansioni delegate e alla prevenzione di conflitti d’interesse.
Con l’approvazione della direzione del fondo e della banca depositaria, Raiffeisen Svizzera società cooperativa è stata nominata depositario terzo per la custodia dell’oro fisico in Svizzera. Raiffeisen Svizzera società cooperativa ha la facoltà di stipulare ulteriori contratti di deposito presso terzi.
La banca depositaria risponde dei danni arrecati dal soggetto incaricato qualora non sia in grado di dimostrare di avere impiegato la debita diligenza nella scelta, istruzione e sorveglianza del terzo. Il prospetto contiene informazioni sui rischi inerenti alla cessione della custodia a depositari terzi e depositari centrali.
Nel caso di strumenti finanziari, la cessione di cui al precedente paragrafo può avvenire esclusivamente a favore di depositari terzi o depositari centrali sottoposti a sorveglianza. Fa eccezione la delega necessaria della custodia in un luogo dove non è permessa la cessione a depositari terzi o depositari centrali sottoposti a sorveglianza, segnatamente in forza di disposizioni legali vincolanti o a causa delle modalità del prodotto d’investimento. Il prospetto deve informare gli investitori in merito alla custodia da parte di depositari terzi o depositari centrali non soggetti a sorveglianza.
7. La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del contratto del fondo da parte della direzione. Essa controlla che il calcolo del valore netto d’inventario e del prezzo di emissione e di riscatto delle quote, nonché le decisioni inerenti agli investimenti, siano conformi alla legge e al contratto del fondo e che il risultato venga utilizzato conformemente a quest’ultimo. La banca depositaria non è responsabile della scelta degli investimenti effettuati dalla direzione nel quadro delle disposizioni d’investimento.
8. La banca depositaria ha diritto alle rimunerazioni previste dai §§ 17 e 18, alla liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare delle proprie mansioni e al rimborso delle spese sostenute per adempiervi.
9. La banca depositaria non è responsabile della custodia del patrimonio dei fondi target in cui i comparti investono, a meno che non le sia stato conferito tale incarico.
1. La cerchia degli investitori non è limitata. Per singole classi possono sussistere restrizioni ai sensi del § 6 punto 4.
2. Tramite la sottoscrizione del contratto e il versamento in contanti, l’investitore acquisisce nei confronti della direzione il diritto alla partecipazione al patrimonio e al risultato di un comparto del fondo a ombrello. Il credito dell’investitore si basa sulle quote.
3. L’investitore ha diritto soltanto al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipa. Ogni comparto risponde soltanto dei propri impegni.
4. L’investitore è tenuto unicamente al pagamento del controvalore delle quote del comparto che sottoscrive. Egli non ha alcuna responsabilità personale per quanto riguarda gli impegni del fondo a ombrello o del comparto.
5. Su richiesta dell’investitore, la direzione fornisce in qualsiasi momento informazioni sulle basi di calcolo del valore netto d’inventario delle quote. Qualora l’investitore sia interessato a informazioni dettagliate su singole operazioni della direzione, come l’esercizio dei diritti societari o di creditore, la gestione del rischio o rimborsi in natura, essa è tenuta a fornirle in ogni momento. Gli investitori possono chiedere al tribunale della sede della direzione che l’ufficio di revisione o un altro perito esaminino i fatti che necessitano chiarimenti e presenti loro un rendiconto.
6. Gli investitori possono disdire in ogni momento il contratto del fondo ed esigere il pagamento in contanti delle quote del comparto interessato in loro possesso.
Invece di un pagamento in contanti, gli investitori possono anche richiedere un pagamento fisico (pagamento con consegna fisica) del metallo prezioso in cui è investito il relativo comparto. Per ulteriori indicazioni si rimanda al § 16 punto 9. Viene comunque fatta riserva di provvedimenti di natura monetaria o di qualsiasi altro tipo, adottate dalle autorità, che vietano la consegna di oro fisico o la intralciano al punto che non si possa ragionevolmente richiedere alla banca depositaria di effettuare un pagamento con consegna fisica.
7. La richiesta di pagamento con consegna fisica deve essere indirizzata, unitamente alla disdetta, all’unità riportata nel prospetto e sull’omonima richiesta. Il luogo della consegna del metallo fisico del singolo comparto è riportato nel prospetto.
8. Gli investitori devono poter provare, su richiesta della direzione del fondo e/o della banca depositaria e dei suoi mandatari, che adempiono in ogni momento le condizioni legali o contrattuali del fondo riguardanti la partecipazione a un
comparto oppure a una classe di quote. Essi devono informare immediatamente la banca depositaria, la direzione del fondo e i suoi mandatari qualora non adempiano più queste condizioni.
9. La direzione provvede all’assegnazione delle quote e alla relativa iscrizione nel registro delle quote immediatamente dopo la ricezione del prezzo di sottoscrizione.
10. Le quote di un investitore devono essere oggetto di ritiro coatto da parte della direzione in collaborazione con la banca depositaria, al rispettivo prezzo di riscatto, qualora:
a) ciò fosse indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
b) l’investitore non adempisse più ai requisiti legali o contrattuali per la partecipazione a un comparto.
11. Inoltre, le quote di un investitore sono passibili di ritiro coatto da parte della direzione in collaborazione con la banca depositaria, al rispettivo prezzo di riscatto, qualora:
a) la partecipazione dell’investitore a un comparto fosse suscettibile di ledere in maniera sostanziale gli interessi economici degli altri investitori, segnatamente quando la partecipazione può portare a pregiudizi fiscali per il fondo a ombrello e/o un comparto in Svizzera e all’estero;
b) gli investitori avessero acquistato o detenessero le quote violando le disposizioni di una legge svizzera o estera loro applicabile, del presente contratto del fondo o del relativo prospetto;
c) gli interessi economici degli investitori fossero lesi, segnatamente qualora certi investitori tentassero per mezzo di sistematiche sottoscrizioni di quote e immediati riscatti di realizzare vantaggi patrimoniali, sfruttando le differenze temporali tra la determinazione del corso di chiusura e la valutazione del patrimonio dei comparti (market timing).
1. La direzione ha in qualsiasi momento la facoltà, con il consenso della banca depositaria e l’approvazione dell’autorità di vigilanza, di creare, sopprimere o riunire classi di quote. Tutte le quote delle varie classi di un comparto danno il diritto a partecipare al patrimonio totale del comparto, il quale a sua volta non è suddiviso. Questa partecipazione può differire a causa degli oneri,
delle distribuzioni o dei redditi specifici della classe; le varie classi di quote di un comparto possono pertanto differenti valori netti d’inventario per quota. Il patrimonio globale di ogni comparto sostiene i costi specifici delle proprie classi.
2. La creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote sono rese note nell’organo di pubblicazione. Solo la riunione è considerata modifica del contratto del fondo ai sensi del § 25.
3. Le differenti classi di quote dei comparti possono segnatamente distinguersi in materia di struttura dei costi, moneta di riferimento, copertura valutaria, distribuzione o capitalizzazione dei redditi, investimento minimo e/o cerchia degli investitori.
Le remunerazioni e le spese sono addebitate unicamente alle classi di quote beneficiarie di una determinata prestazione. Le remunerazioni e i costi che non possono essere attribuiti univocamente a una classe di quote sono ripartiti fra tutte le classi proporzionalmente alla loro percentuale rispetto al patrimonio del comparto.
4. Attualmente esistono le seguenti classi di quote:
Raiffeisen ETF – Solid Gold |
Classe A USD |
Classe H CHF (hedged) |
Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces |
Classe A CHF |
Classe A USD |
Classe H CHF (hedged) |
Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable |
Classe A CHF |
Classe A USD |
Classe H CHF (hedged) |
- Classe A CHF: la classe di quote A CHF, a distribuzione, è aperta all’intero pubblico degli investitori e ha come valuta di riferimento il franco svizzero (CHF). Gli investimenti in oro
(espressi in dollari USA) privi di valuta di denominazione ed eventuali crediti e impegni non espressi in franchi svizzeri non sono coperti contro il rischio di cambio. Le quote sono quotate su una borsa indicata nel prospetto.
- Classe A USD: la classe di quote A USD, a distribuzione, è aperta all’intero pubblico degli investitori e ha come valuta di riferimento il dollaro USA (USD). Gli investimenti in oro privi di valuta di denominazione ed eventuali crediti e impegni non espressi in dollari USA non sono coperti contro il rischio di cambio. Le quote sono quotate su una borsa indicata nel prospetto.
- Classe H CHF (hedged): la classe di quote H CHF (hedged), a distribuzione, è aperta all’intero pubblico degli investitori e ha come valuta di riferimento il franco svizzero (CHF). Gli investimenti in oro (espressi in dollari USA) ed eventuali crediti e impegni non espressi in franchi svizzeri sono in genere dotati di totale copertura nei confronti del franco svizzero. Le quote sono quotate su una borsa indicata nel prospetto.
La valuta che compare nel nome delle classi di quote è quella in cui viene espresso il valore netto d’inventario, ma non quella in cui sono denominati gli investimenti. L’oro non dispone di una valuta di denominazione.
Data la natura economica del metallo prezioso e delle commissioni e spese correnti sostenute, non si prevedono distribuzioni effettive.
5. Non vengono emessi certificati per le quote, che vengono quindi amministrate unicamente in forma contabile. L’investitore non ha il diritto di esigere certificati di quote.
6. La banca depositaria e la direzione devono intimare agli investitori, che non adempiono più le condizioni di detenzione di una classe di quote, alla restituzione delle loro parti entro trenta giorni civili ai sensi del § 16, di trasferirle ad una persona che soddisfa le condizioni citate o di scambiarle con delle quote di un’altra classe di cui essi adempiono le condizioni. Se l’investitore non dà seguito a questa richiesta, la direzione, in collaborazione con la banca depositaria, deve effettuare uno scambio coatto con un’altra classe di quote ai sensi del § 5 punto 10 oppure, se ciò non fosse possibile, un riscatto coatto delle quote in questione.
III. Direttive della politica di investimento A Principi di investimento
§7 Osservanza delle direttive di investimento
1. Nella selezione dei singoli investimenti di ciascun comparto, la direzione del fondo osserva le
limitazioni percentuali elencate di seguito allo scopo di conseguire una ripartizione equilibrata dei rischi. Queste si riferiscono al patrimonio dei singoli comparti ai valori di mercato e devono essere sempre rispettate. I singoli comparti devono soddisfare le limitazioni d’investimento sei mesi dopo la fine del periodo di sottoscrizione (lancio).
2. Se le limitazioni vengono superate a causa di cambiamenti del mercato, gli investimenti devono essere ridotti al livello consentito entro un periodo di tempo ragionevole, salvaguardando gli interessi degli investitori.
§8 Obiettivo e politica d’investimento
1. Nell’ambito della politica d’investimento specifica di ciascun comparto, la direzione del fondo può investire il patrimonio dei singoli comparti nei seguenti investimenti. I rischi associati a questi investimenti devono essere indicati nel prospetto.
a) Metalli preziosi (fisici).
b) Derivati se (i) si basano su derivati di cui alla lettera b), indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute come attività sottostanti, e (ii) le attività sottostanti sono consentite come investimenti ai sensi del contratto del fondo. I derivati sono negoziati in borsa oppure su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico od OTC. Le operazioni OTC sono consentite solo se
(i) la controparte è un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza specializzato in questa attività, e (ii) i derivati OTC sono negoziabili quotidianamente o è possibile la restituzione all’emittente in qualsiasi momento. Inoltre, si devono poter valutare in modo affidabile e comprensibile. I derivati possono essere utilizzati in conformità al § 11.
c) Depositi a vista e a termine con durata fino a dodici mesi presso banche con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
2. L’obiettivo d’investimento di Raiffeisen ETF – Solid Gold è ottenere a lungo termine una performance che rispecchi l’andamento dell’oro al netto delle commissioni e spese accessorie addebitate al fondo. Un investimento in quote di Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold deve rappresentare un’alternativa efficiente a un’allocazione diretta nell’oro fisico.
A tale proposito Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold investe esclusivamente in oro fisico nella sua forma corrente, detenuto principalmente in lingotti d’oro standard di circa 12,5 kg (circa 400 once) con il consueto titolo di purezza pari (o superiore) a 995/1000. Oltre ai summenzionati lingotti d’oro standard l’oro può essere provvisoriamente
detenuto anche in altra forma corrente, come lingotti di un chilo con purezza pari o superiore a 995/1000, lingotti di 100 grammi con purezza 999,9/1000, lingotti di 10 tola con purezza 999/1000, lingotti di un’oncia con purezza 995/1000 (o superiore), monete Maple Leaf di un’oncia con purezza 999,9/1000, monete Gold Nugget di un’oncia con purezza 999,9/1000, monete Philharmoniker di un’oncia con purezza 999,9/1000, monete Panda di un’oncia con purezza 999/1000 o monete American Buffalo con purezza 999,9/1000. Il prezzo di mercato viene determinato in funzione del prezzo dell’oro, della purezza e del peso.
Raiffeisen ETF – Solid Gold è sempre investito per almeno il 95% in oro fisico. Il comparto detiene mezzi liquidi solo nella misura necessaria a far fronte a emissioni e riscatti previsti e a copertura degli impegni correnti di Raiffeisen ETF – Solid Gold. Raiffeisen ETF – Solid Gold non viene gestito attivamente. Sul fronte degli investimenti non vengono effettuate operazioni volte a incrementare il valore delle sue quote o a compensare eventuali perdite accusate a seguito delle modifiche di valore dei suoi investimenti.
Per le classi coperte contro il rischio di cambio si possono usare derivati per coprire il dollaro USA (come moneta di mercato principale) nei confronti della moneta di riferimento. Per la classe di quote H CHF (hedged) il valore degli investimenti in oro (espressi in dollari USA) ed eventuali crediti e impegni non denominati in franchi svizzeri sono oggetto di una copertura nei confronti di tale moneta. L’obiettivo è una copertura totale. Temporaneamente si può tuttavia avere una limitata sovracopertura o sottocopertura. Detta copertura può compensare le conseguenze di un deprezzamento del dollaro USA nei confronti del franco svizzero, ma a tratti può comportare notevoli costi.
Particolarità e rischi del comparto sono indicati nel prospetto.
3. L’obiettivo d’investimento di Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces è ottenere a lungo termine una performance che rispecchi l’andamento dell’oro al netto delle commissioni e spese accessorie addebitate al fondo. Un investimento in quote di Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold Ounces deve rappresentare un’alternativa efficiente a un’allocazione diretta nell’oro fisico.
A tale proposito Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold Ounces investe esclusivamente in oro fisico nella sua forma corrente, detenuto principalmente in lingotti d’oro da un’oncia (ca. 31,10 grammi) con purezza 995/1000 (o superiore). Oltre ai summenzionati lingotti d’oro di un’oncia, l’oro può essere provvisoriamente detenuto anche in altra forma corrente, come lingotti d’oro standard di
circa 12,5 kg (ca. 400 once) 995/1000 (o superiore), lingotti d’oro di 1 chilo 995/1000 (o superiore), lingotti d’oro di 100 grammi 999,9/1000, lingotti di dieci tola 999/1000, monete Maple Leaf di un’oncia 999,9/1000, monete Gold Nugget di un’oncia 999,9/1000, monete Philharmoniker di un’oncia 999,9/1000, monete Panda di un’oncia 999/1000 o monete American Buffalo 999,9/1000.
Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces è sempre investito per almeno il 95% in oro fisico. Il comparto detiene mezzi liquidi solo nella misura necessaria a far fronte a emissioni e riscatti previsti e a copertura degli impegni correnti di Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces. Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces non viene gestito attivamente. Sul fronte degli investimenti non vengono effettuate operazioni volte a incrementare il valore delle sue quote o a compensare eventuali perdite accusate a seguito delle modifiche di valore dei suoi investimenti.
Per le classi coperte contro il rischio di cambio si possono usare derivati per coprire il dollaro USA (come moneta di mercato principale) nei confronti della moneta di riferimento. Per la classe di quote H CHF (hedged) il valore degli investimenti in oro (espressi in dollari USA) ed eventuali crediti e impegni non denominati in franchi svizzeri sono oggetto di una copertura nei confronti di tale moneta. L’obiettivo è una copertura totale. Temporaneamente si può tuttavia avere una limitata sovracopertura o sottocopertura. Detta copertura può compensare le conseguenze di un deprezzamento del dollaro USA nei confronti del franco svizzero, ma a tratti può comportare notevoli costi.
Particolarità e rischi del comparto sono indicati nel prospetto.
4. L’obiettivo d’investimento di Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable è ottenere a lungo termine una performance che rispecchi l’andamento dell’oro al netto delle commissioni e spese accessorie addebitate al fondo. Un investimento in quote di Xxxxxxxxxx ETF
– Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable deve rappresentare un’alternativa efficiente a un’allocazione diretta nell’oro fisico.
A tale proposito Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable investe esclusivamente in oro fisico nella sua forma corrente, ossia detenuto in lingotti d’oro
«Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 oppure in lingotti d’oro
«Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 995,0/1000. Se non sono disponibili i lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 oppure 995,0/1000, il gestore patrimoniale ordina
immediatamente la loro produzione e, fino a quando non saranno nuovamente disponibili, può investire temporaneamente anche in oro nelle altre forme correnti, quali i lingotti d’oro standard da 12,5 kg circa (ca. 400 once) con l’abituale purezza pari (o superiore) a 995,0/1000, lingotti d’oro da 1 kg con purezza pari (o superiore) a 995,0/1000, lingotti d’oro da 100 g con purezza pari a 999,9/1000 oppure da 1 oncia con purezza pari (o superiore) a 995,0/1000. Il prezzo di mercato viene determinato in funzione del prezzo dell’oro, della purezza e del peso.
Nel selezionare gli investimenti in oro fisico nelle forme correnti summenzionate, il gestore patrimoniale valuta l’integrità della catena di approvvigionamento ai sensi della propria direttiva Responsibly Sourced & Traceable. In questo modo, si intende promuovere la gestione responsabile in termini ambientali e sociali, di condizioni di lavoro, sostenibilità e trasparenza dei partner della catena di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda le miniere, le società estrattive e le raffinerie. Il gestore patrimoniale effettua la valutazione di oro estratto in modo responsabile e tracciabile sulla base dei criteri stabiliti nella direttiva Responsibly Sourced & Traceable, fondati su sistemi di certificazione, analisi e raccomandazioni di terzi specializzati (RepRisk AG) e su standard riconosciuti, quali la Guida OCSE sulla verifica della diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Maggiori informazioni sui criteri applicati dal gestore patrimoniale per la valutazione di oro estratto in modo responsabile e tracciabile sono riportate nel prospetto.
Il patrimonio del comparto Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable è sempre investito per almeno il 95% in oro fisico. Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable detiene liquidità solo nella misura necessaria a far fronte a emissioni e riscatti previsti e a copertura degli impegni correnti. Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable non viene gestito attivamente. Sul fronte degli investimenti non vengono effettuate operazioni volte a incrementare il valore delle sue quote o a compensare eventuali perdite accusate a seguito di variazioni del valore dei suoi investimenti.
Per le classi coperte contro il rischio di cambio si possono usare derivati per coprire il dollaro USA (come moneta di mercato principale) nei confronti della moneta di riferimento. Per la classe di quote H CHF (hedged) il valore degli investimenti in oro (espressi in dollari USA) ed eventuali crediti e impegni non denominati in franchi svizzeri sono oggetto di una copertura nei confronti di tale moneta. L’obiettivo è una copertura totale. Temporaneamente si può tuttavia avere una
limitata sovracopertura o sottocopertura. Detta copertura può compensare le conseguenze di un deprezzamento del dollaro USA nei confronti del franco svizzero, ma a tratti può comportare notevoli costi.
Ulteriori particolarità e rischi del comparto sono indicati nel prospetto.
5. Liquidità ai sensi del § 9. Vengono considerati mezzi liquidi gli averi bancari a vista e a termine con durate fino a dodici mesi nonché i conti metalli preziosi.
6. Il patrimonio dei comparti non viene gestito attivamente. Sul fronte degli investimenti non vengono effettuate operazioni volte a incrementare il valore delle quote dei singoli comparti o a compensare eventuali perdite accusate a seguito delle modifiche di valore dei rispettivi investimenti.
7. La direzione del fondo assicura una gestione adeguata della liquidità. I dettagli sono comunicati nel prospetto.
1. La direzione del fondo può altresì detenere una posizione di liquidità adeguata in franchi svizzeri e in tutte le valute in cui il rispettivo comparto può investire. Vengono considerati mezzi liquidi gli averi bancari a vista e a termine con durate fino a dodici mesi nonché i conti metalli preziosi.
2. In linea di principio il fondo è totalmente investito. Esso detiene mezzi liquidi solo nella misura necessaria a far fronte a emissioni e riscatti previsti e a copertura degli impegni. L’entità dei mezzi liquidi può aumentare nel caso di un’eventuale liquidazione del fondo.
3. I mezzi liquidi vengono custoditi dalla banca depositaria o da altre banche che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera. I conti metalli preziosi possono essere detenuti solo da banche in Svizzera.
B Tecniche e strumenti d’investimento
§10 Prestito di metalli preziosi, operazioni di pensione, vendite allo scoperto, effetto leva
1. La direzione non effettua operazioni di prestito sul relativo metallo prezioso né operazioni di pensione. Inoltre, la direzione del fondo non effettua vendite allo scoperto (short sale) per i comparti. Al patrimonio dei comparti non è applicato alcun effetto leva (leverage) tramite l’assunzione di crediti a scopo d’investimento.
1. La direzione non utilizza derivati nell’ambito delle classi di quote prive di copertura valutaria.
La direzione del fondo può utilizzare derivati a scopo di copertura valutaria nel caso di classi di quote coperte contro il rischio di cambio. La valuta d’investimento dell’oro è il dollaro USA (come moneta di mercato principale). Essa vigila affinché l’uso dei derivati non causi, per effetto economico, ivi comprese circostanze di mercato straordinarie, incongruenze con gli obiettivi di investimento definiti nel contratto del fondo, nel prospetto e nel foglio informativo di base oppure modifiche delle caratteristiche di investimento del fondo a ombrello. Inoltre, i valori sottostanti dei derivati devono rientrare tra gli investimenti ammessi ai sensi del presente contratto.
2. Per il calcolo del rischio si applica l’approccio
«Commitment I». Tenendo conto della copertura necessaria ai sensi del presente paragrafo, l’utilizzo di derivati non esercita un effetto leva sul patrimonio del fondo e non implica vendite allo scoperto.
Le classi di quote con copertura valutaria e prive di copertura valutaria sono definite al § 6 del contratto del fondo.
3. È consentito unicamente l’utilizzo di derivati basilari, ossia:
a) opzioni call o put il cui valore alla scadenza dipende linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore venale del sottostante e il prezzo di esercizio e che è nullo se la differenza è di segno opposto;
b) swap i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo «non-path dependent» dal valore del sottostante o da un importo assoluto;
c) contratti a termine (future o forward) il cui valore dipende linearmente dal valore sottostante.
4. In relazione all’effetto economico, l’utilizzo di derivati corrisponde a una vendita (derivati a riduzione d’impegno) oppure a un acquisto (derivati ad aumento d’impegno) di un valore di base.
5. a) I derivati che riducono l’impegno devono essere coperti in permanenza dai sottostanti corrispondenti, riservate le lettere b) e d).
b) Una copertura con investimenti diversi dai valori sottostanti è ammessa per i derivati che riducono l’impegno e sono espressi su un indice che
- viene calcolato da un’entità esterna indipendente;
- è rappresentativo degli investimenti che fungono da copertura;
- presenta un’adeguata correlazione con questi investimenti.
c) La direzione del fondo deve poter disporre illimitatamente e in qualsiasi momento dei valori sottostanti o investimenti.
d) Ai fini del calcolo del rispettivo valore sottostante, un derivato che riduce l’impegno può essere ponderato con un «delta».
6. Nel caso di derivati che aumentano l’impegno, l’equivalente del sottostante di una posizione su derivati deve essere coperto in permanenza mediante mezzi affini alla liquidità ai sensi dell’art. 34 cpv. 5 OICoL-FINMA. Per i future, le opzioni, gli swap e i forward, l’equivalente del sottostante viene calcolato ai sensi dell’Appendice 1 della OICoL-FINMA.
7. Nell’ambito della compensazione di posizioni su derivati, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti norme:
a) le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante e le posizioni opposte in derivati e in investimenti dello stesso sottostante possono essere compensate tra loro, indipendentemente dalla scadenza dei derivati («netting») se l’operazione con derivati è stata conclusa unicamente al fine di eliminare i rischi connessi ai derivati o agli investimenti acquisiti, non vengono trascurati rischi sostanziali, e l’importo computabile dei derivati viene calcolato secondo l’articolo 35 OICoL-FINMA.
b) Se nelle operazioni di copertura i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patrimoniale da assicurare, ai fini di una compensazione («hedging») deve essere soddisfatta, oltre a quanto previsto alla lettera a), anche la condizione secondo cui l’operazione con derivati non si deve basare su una strategia d’investimento finalizzata al conseguimento di un utile. Inoltre, il derivato deve comportare una riduzione comprovabile del rischio, i rischi del derivato devono essere pareggiati, i derivati, i sottostanti e i beni patrimoniali da compensare devono riferirsi alla stessa categoria di strumenti finanziari e la strategia di copertura deve essere efficace anche in condizioni di mercato straordinarie.
c) I derivati utilizzati ad esclusiva copertura dei rischi di cambio e che non implicano un effetto leva o ulteriori rischi di mercato possono essere compensati nel calcolo della somma degli impegni in derivati senza che siano rispettati i requisiti di cui alla lettera b).
d) Sono ammesse operazioni di copertura garantite da derivati sui tassi d’interesse. Le obbligazioni convertibili possono non essere prese in considerazione nel calcolo dell’impegno in derivati.
8. La direzione può utilizzare sia strumenti finanziari derivati standardizzati che non standardizzati. Essa può effettuare operazioni su derivati negoziati in borsa o su altri mercati regolamentati aperti al pubblico, oppure OTC (over-the-counter).
9.
a) La direzione può concludere operazioni OTC unicamente con intermediari finanziari specializzati in questo genere di transazioni, soggetti a vigilanza e che garantiscono un’esecuzione ineccepibile delle operazioni. Se la controparte non è la banca depositaria, tale controparte o il suo garante deve presentare un’elevata solvibilità.
b) Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile e, in ogni momento, deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un’operazione in contropartita al valore venale.
c) Se per un derivato OTC non è disponibile un prezzo di mercato, il prezzo deve poter essere verificato partendo dal valore venale dei valori base da cui il derivato trae origine, applicando un modello di valutazione adeguato e riconosciuto dalla prassi. Prima della conclusione di un contratto devono essere richieste offerte concrete ad almeno due possibili controparti, dopodiché il contratto deve essere stipulato con la controparte che presenta l’offerta più vantaggiosa in termini di prezzo. Eventuali scostamenti da questo principio sono ammessi per motivi inerenti alla ripartizione dei rischi o se, in base ad altri elementi contrattuali come la solvibilità o l’offerta di servizi, un’altra offerta appare nel complesso più vantaggiosa per gli investitori. Le ragioni di ciò nonché la stipulazione del contratto e la determinazione del prezzo devono essere documentate in modo comprensibile.
d) Nell’ambito di un’operazione OTC, la direzione del fondo e i suoi mandatari possono accettare soltanto garanzie che soddisfano i requisiti di cui all’art. 51 OICol-FINMA.
L’emittente delle garanzie deve esibire un’elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte o da essa dipendente. Le garanzie devono essere estremamente liquide, devono essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico ed essere valutate almeno una volta al giorno nei giorni di apertura delle borse. Nell’ambito della gestione delle garanzie, la direzione del fondo e i suoi mandatari devono ottemperare agli obblighi e ai requisiti di cui all’art. 52 OICoI- FINMA. In particolare, devono adeguatamente diversificare le garanzie in base a paesi, mercati ed emittenti. Si può considerare raggiunta un’adeguata diversificazione se nessuna delle garanzie detenute da un singolo emittente rappresenta più del 20% del valore netto d’inventario. Viene comunque fatta riserva per le eccezioni per investimenti garantiti o emessi dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 83 OICol. In caso di inadempienza della controparte, la direzione del fondo e i suoi mandatari devono inoltre poter ottenere in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento o il consenso della controparte il potere e il diritto di disporre delle garanzie ricevute. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Le garanzie ricevute possono essere custodite su incarico della direzione del fondo presso un depositario terzo soggetto a vigilanza a condizione che la proprietà delle garanzie non venga trasferita e che il depositario terzo sia indipendente dalla controparte.
10. I limiti d’investimento legali e contrattuali (limiti massimi e minimi) vanno rispettati tenendo in debita considerazione i derivati ai sensi della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale.
11. Il prospetto contiene ulteriori indicazioni:
- sull’importanza dei derivati nell’ambito della strategia di investimento;
- in merito agli effetti dell’utilizzo di derivati sul profilo di rischio del fondo d’investimento;
- sui rischi di controparte dei derivati;
- sulla strategia relativa alle garanzie.
§12 Assunzione e concessione di crediti
1. La direzione non può concedere crediti per conto dei comparti.
2. La direzione può assumere temporaneamente crediti per ciascun comparto fino a un massimo del 10% del patrimonio netto.
§13 Impegni gravanti il patrimonio dei comparti
1. La direzione non può costituire in pegno o dare in garanzia a carico di un comparto oltre il 25% del patrimonio netto per coprire esclusivamente impegni risultanti dai derivati utilizzati per la copertura valutaria ai sensi del § 11 o, nel caso di comparti i cui investimenti in metalli preziosi sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto alla consegna, a garanzia dei crediti per richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto già inoltrate.
2. Non è permesso gravare il patrimonio dei comparti con fideiussioni.
1. Le disposizioni in materia di ripartizione dei rischi devono comprendere:
a) investimenti ai sensi del § 8, ad eccezione dei derivati basati su indici, a condizione che l’indice sia sufficientemente diversificato e rappresentativo del mercato a cui si riferisce e che sia pubblicato in modo adeguato;
b) liquidità ai sensi del § 9;
c) crediti verso controparti da operazioni OTC.
Le regole di ripartizione dei rischi si applicano singolarmente a ciascun comparto.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendicontazione sono da considerarsi un emittente unico.
3. La direzione può detenere come mezzi liquidi al massimo il 5% del patrimonio di un comparto in averi a vista e a termine nonché in conti metalli preziosi presso la medesima banca.
4. La direzione può investire al massimo il 5% del patrimonio di un comparto in derivati di uno stesso emittente o della stessa controparte.
5. La direzione può investire, per scopi di copertura valutaria, al massimo il 5% del patrimonio di un comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte.
I crediti da operazioni OTC coperti da garanzie sotto forma di attività liquide in conformità liquidità agli artt. 50-55 OICol-FINMA, non sono inclusi nel calcolo del rischio di controparte
6. Gli averi, gli strumenti di copertura valutaria nonché i crediti da derivati per copertura valutaria ai sensi dei precedenti punti da 3 a 5 dello stesso
emittente o debitore non possono superare nel loro complesso il 5% del patrimonio di un comparto.
IV. Calcolo dei valori netti d’inventario; emissione e riscatto delle quote
§15 Calcolo dei valori netti d’inventario
1. Il valore netto d’inventario di ogni comparto e delle quote delle singole classi viene calcolato al valore venale e nell’unità di conto del rispettivo fondo, alla fine dell’esercizio contabile nonché ogni giorno in cui vengono emesse o riscattate delle quote. La valutazione del patrimonio di un comparto non viene effettuata nei giorni in cui le borse o i mercati dei principali paesi d’investimento del comparto sono chiusi (ad es. festività bancarie o delle borse).
2. Il valore dei metalli preziosi viene calcolato in funzione dei corsi di chiusura pomeridiani delle contrattazioni del metallo prezioso del comparto, in conformità con quanto stabilito nel prospetto.
3. Gli averi bancari vengono valutati in base al loro ammontare maggiorato degli interessi maturati. In caso di sostanziali mutamenti delle condizioni di mercato o della solvibilità, la base di valutazione per gli averi bancari a termine viene adattata alle nuove contingenze di mercato.
4. Il valore netto d’inventario di una quota di una classe corrisponde all’ammontare del valore venale del patrimonio del comparto da ascrivere a tale classe, dedotti gli eventuali impegni del comparto ad essa imputabili, diviso per il numero di quote in circolazione della classe in questione. Esso viene arrotondato a 1/100 della moneta di riferimento della rispettiva classe di quote.
5. Le parti di valore venale del patrimonio netto di un comparto (patrimonio del comparto dedotti gli impegni) attinenti alle singole classi di quote vengono determinate la prima volta in occasione della prima emissione di più classi di quote (quando essa avviene simultaneamente) o in occasione della prima emissione di un’altra classe sulla base delle somme affluenti al comparto per ognuna delle classi di quote. Le parti da ascrivere alle singole classi vengono ricalcolate:
a) in caso di emissione e riscatto di quote;
b) alla data di riferimento delle distribuzioni qualora (i) tali distribuzioni riguardino solo singole classi di quote (classi di distribuzione) oppure (ii) le distribuzioni delle singole classi di quote siano percentualmente differenziate a seconda del rispettivo valore d’inventario netto oppure (iii) in percentuale delle distribuzioni, le commissioni e/o le spese addebitate risultino differenti per le singole classi di quote;
c) in sede di calcolo del valore netto d’inventario, segnatamente nell’ambito dell’attribuzione di impegni alle varie classi di quote (incluse le spese e commissioni esigibili e dovute), qualora gli impegni imputabili alle singole classi di quote risultino percentualmente differenti in rapporto ai rispettivi valori d’inventario netti, in particolare se (i) per le singole classi di quote vengono applicate differenti aliquote di commissione o se (ii) sono previsti addebiti di spese specifici per le classi di quote;
d) in sede di calcolo del valore netto d’inventario, segnatamente nell’ambito dell’attribuzione di redditi o utili di capitale alle singole classi di quote, qualora tali proventi derivino da transazioni effettuate a beneficio di una sola classe di quote oppure a vantaggio di più classi di quote, ma non proporzionalmente alla parte di rispettiva spettanza sul patrimonio netto.
§16 Emissione e riscatto di quote
1. Le richieste di sottoscrizione o di riscatto di quote vengono accettate il giorno di conferimento dell’ordine fino a una certa ora indicata nel prospetto. Il prezzo determinante ai fini dell’emissione e del riscatto delle quote è stabilito non prima del giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione), secondo il principio del forward pricing. Il prospetto regola i dettagli.
2. Il prezzo di emissione e di riscatto delle quote è basato sul valore netto d’inventario per quota calcolato il giorno di valutazione sulla scorta dei corsi di chiusura del giorno precedente ai sensi del
§ 15. In caso di emissione e riscatto di quote, al valore netto d’inventario può essere aggiunta una commissione di emissione ovvero detratta una commissione di riscatto ai sensi del § 17.
3. Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, altre commissioni, tasse ecc.) sostenute da un comparto per l’investimento della somma versata o per la vendita degli investimenti corrispondenti alla quota riscattata, sono addebitate al patrimonio del relativo comparto.
4. I prezzi di emissione e di riscatto vengono arrotondati a 1/100 dell’unità di conto del rispettivo comparto.
5. La direzione ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento l’emissione di quote e di rifiutare le domande di sottoscrizione o di scambio di quote.
6. Nell’interesse di tutti gli investitori, la direzione può differire provvisoriamente ed eccezionalmente il riscatto delle quote:
a) se le contrattazioni del metallo prezioso del rispettivo comparto sono chiuse sul mercato indicato nel prospetto come base per la valutazione del rispettivo comparto o se sono sospese o limitate sul mercato del rispettivo comparto indicato nel prospetto;
b) in presenza di un’emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;
c) qualora, a causa di limitazioni del traffico delle divise o di limitazioni al trasferimento o alla vendita di oro o mezzi liquidi, le attività inerenti al comparto interessato diventino impraticabili;
d) in caso di numerose disdette di quote che potrebbero pregiudicare in maniera sostanziale gli interessi degli altri investitori del comparto interessato.
7. La direzione è tenuta a comunicare senza indugio la decisione di differimento all’ufficio di revisione, all’autorità di vigilanza e, in maniera adeguata, agli investitori.
8. Fintanto che il riscatto di quote di un comparto è differito per i motivi indicati alle lett. da a) a d) del punto 6, non può avere luogo alcuna emissione di quote di tale comparto.
9.
a) Ogni investitore ha diritto a richiedere che il pagamento in contanti venga sostituito con il pagamento del controvalore delle proprie quote nel metallo prezioso oggetto d’investimento del singolo comparto e come stabilito nel prospetto e al § 17 (pagamento con consegna fisica). Il diritto al pagamento con consegna fisica è limitato alle unità standard indicate nel prospetto. Le compensazioni dei saldi vengono corrisposte in contanti. Allo stesso modo, gli importi dedotti dal pagamento lordo a copertura di imposte, costi e commissioni vengono considerati alla stregua di pagamenti in contanti.
b) La richiesta di pagamento con consegna fisica deve essere indirizzata, unitamente alla disdetta, all’unità riportata nel prospetto e sull’omonima richiesta. I possibili luoghi di consegna del metallo prezioso fisico sono riportati nel prospetto. La consegna del metallo prezioso fisico è soggetta alla commissione di cui al § 17.
c) Se l’investitore vuole che la consegna fisica del metallo prezioso avvenga in un luogo diverso da quello indicato alla lettera b del prospetto è tenuto a comunicarlo alla banca depositaria al momento della disdetta. La banca depositaria non è obbligata ad
accettare richieste di questo genere. Gli ulteriori costi (trasporto, assicurazione ecc.) legati a questo tipo di consegna ed eventuali imposte connesse vengono addebitati all’investitore in aggiunta alla commissione di cui al § 17 punto 2. Non si effettuano consegne all’estero.
d) Nel caso dei pagamenti con consegna fisica, la direzione del fondo allestisce un resoconto contenente indicazioni sui singoli investimenti trasferiti, la quotazione di detti investimenti il giorno di riferimento del trasferimento, il numero delle quote riscattate come controprestazione e un’eventuale compensazione dei saldi in contanti.
e) La banca depositaria controlla che ogni pagamento con consegna fisica avvenga nel rispetto del dovere di lealtà da parte della direzione del fondo e verifica altresì la valutazione degli investimenti trasferiti e delle quote riscattate in funzione del giorno di riferimento rilevante e comunica immediatamente all’ufficio di revisione qualsiasi riserva o reclamo.
f) Le transazioni di pagamento con consegna fisica devono essere riportate nel rapporto annuale in conformità con la prassi dell’autorità di vigilanza.
10. Per quanto concerne il diritto al pagamento con consegna fisica in caso di liquidazione si rimanda al § 24 punto 5 e segg.
11. Il diritto al pagamento con consegna fisica è limitato alle posizioni in oro detenute dai rispettivi comparti.
V. Commissioni e spese accessorie
§17 Commissioni e spese accessorie a carico degli investitori
1. Al momento dell’emissione e del riscatto delle quote può essere addebitata all’investitore rispettivamente una commissione di emissione e una commissione di riscatto a favore della direzione, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero. La commissione di emissione ammonta al massimo al 2,00%, quella di riscatto al 3,00%. Il tasso massimo attualmente applicato figura nel prospetto.
2. Alla consegna del metallo prezioso fisico in caso di pagamento con consegna fisica viene applicata la seguente commissione:
501-5000 lingotti d’oro da 1 oncia | xxxxxxx XXX 1750.- per consegna |
Raiffeisen ETF – Solid Gold | |
1 lingotto d’oro standard | massimo CHF 200.- per consegna |
2 lingotti d’oro standard | massimo CHF 500.- per consegna |
3-15 lingotti d’oro standard | massimo CHF 1750.- per consegna |
Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable | |
1 lingotto d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 e 995,0/1000 | massimo CHF 200.- per consegna |
2 – 10 lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 e 995,0/1000 | massimo CHF 500.- per consegna |
11 – 150 lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza | massimo CHF 1750.- per consegna |
Il diritto al pagamento con consegna fisica è generalmente limitato all’unità standard di lingotti d’oro standard (ca. 400 once = ca. 12,5 kg) con la consueta purezza 995/1000 (o superiore) per tutte le classi di quote di questo comparto. Se provvedimenti di politica monetaria o di altro tipo imposti dalle autorità ovvero circostanze di altra natura di cui la banca depositaria non può essere ritenuta responsabile vietano la consegna fisica nell’unità standard di lingotti d’oro standard o la intralciano al punto che non si possa chiedere alla banca depositaria di effettuare un pagamento con consegna fisica nell’unità standard di lingotti d’oro standard, la banca depositaria si riserva il diritto di effettuare la consegna in un’altra unità standard di oro con l’abituale purezza pari (o superiore) a 995/1000. Per tutte le classi di quote, il lotto minimo di riscatto è pari al numero di quote corrispondente almeno al controvalore dei lingotti d’oro standard necessari al pagamento con consegna fisica. Un’eventuale differenza di valore tra l’oro fisico sottostante alle quote consegnate per un riscatto con consegna fisica e i lingotti d’oro standard da consegnare viene corrisposta all’investitore nella moneta di riferimento della rispettiva classe di quote. Il prezzo dell’oro utilizzato per il conteggio è il corso di chiusura pomeridiano delle contrattazioni dell’oro a Londra, London Bullion Market Association, del primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Riscatto in cui sono aperte le contrattazioni dell’oro a Londra. La consegna viene effettuata in lingotti d’oro standard di ca. 12,5 kg (ca. 400 once) con l’abituale purezza standard pari (o superiore) a 995/1000, con supplemento di imposta sul valore aggiunto sulla commissione per la consegna in Svizzera. La commissione per altre unità standard viene comunicata su richiesta.
Per tutte le classi di quote, il diritto al pagamento con consegna fisica è fondamentalmente limitato all’unità standard di lingotti d’oro da un’oncia (ca. 31,10 grammi) con l’abituale purezza pari a 995/1000 (o superiore). Se provvedimenti di politica monetaria o di altro tipo imposti dalle autorità ovvero circostanze di altra natura di cui la banca depositaria non può essere ritenuta responsabile vietano la consegna fisica nell’unità standard di lingotti da un’oncia o la intralciano al punto che non si possa chiedere alla banca depositaria di effettuare un pagamento con consegna fisica nell’unità standard di lingotti da un’oncia, la banca depositaria si riserva il diritto di effettuare la consegna in un’altra unità standard di oro con l’abituale purezza di 995/1000 (o superiore). Per tutte le classi di quote, il lotto minimo di riscatto è pari a una quota. Un’eventuale differenza tra il valore delle quote necessarie per il pagamento con consegna fisica e il valore dei lingotti da un’oncia da consegnare deve essere compensata tramite versamento di denaro dall’investitore che richiede il pagamento con consegna fisica. Il prezzo dell’oro utilizzato per il conteggio è il corso di chiusura pomeridiano delle contrattazioni dell’oro a Londra, London Bullion Market Association, del primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Riscatto in cui sono aperte le contrattazioni dell’oro a Londra. La consegna viene effettuata in lingotti d’oro da un’oncia da ca. 31,10 grammi ciascuno con l’abituale purezza standard pari (o superiore) a 995/1000, con supplemento di imposta sul valore aggiunto sulla commissione per la consegna in Svizzera.
Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces | |
1-10 lingotti d’oro da 1 oncia | massimo CHF 200.- per consegna |
00-000 xxxxxxxx x’oro da 1 oncia | massimo CHF 500.- per consegna |
pari a 999,9/1000 e 995,0/1000 |
Per tutte le classi di quote di questo comparto, il diritto al pagamento con consegna fisica è fondamentalmente limitato ai lingotti d’oro
«Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000. Se provvedimenti di politica monetaria o di altro tipo imposti dalle autorità ovvero circostanze di altra natura di cui la banca depositaria non può essere ritenuta responsabile vietano la consegna fisica nell’unità standard di lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000 o la intralciano al punto che non si possa chiedere alla banca depositaria di effettuare un pagamento con consegna fisica nell’unità standard di lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000, la banca depositaria si riserva il diritto di effettuare la consegna in un’altra unità standard di oro con l’abituale purezza pari (o superiore) a 995,0/1000. Per tutte le classi di quote di questo comparto, il lotto minimo di riscatto è pari al numero di quote corrispondente almeno al controvalore dei lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000 necessari per il pagamento con consegna fisica. Un’eventuale differenza di valore tra l’oro fisico sottostante alle quote consegnate per un riscatto con consegna fisica e i lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000 da consegnare viene corrisposta all’investitore nella moneta di riferimento della rispettiva classe di quote. Il prezzo dell’oro utilizzato per il conteggio è il corso di chiusura pomeridiano delle contrattazioni dell’oro a Londra,
§18 Commissioni e spese accessorie a carico del patrimonio dei comparti
Comparto | Classe di quote | Commissione di gestione a carico del comparto |
Raiffeisen ETF – Solid Gold | Classe A USD | massimo 0,40% |
Classe H CHF (hedged) | massimo 0,40% | |
Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces | Classe A CHF | massimo 0,40% |
Classe A USD | massimo 0,40% | |
Classe H CHF (hedged) | massimo 0,40% | |
Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable | Classe A CHF | massimo 0,40% |
Classe A USD | massimo 0,40% | |
Classe H CHF (hedged) | massimo 0,40% |
1. Per la direzione, la gestione patrimoniale, l’advisory, l’attività di distribuzione relativa ai comparti e la remunerazione della banca depositaria e del depositario terzo, la direzione addebita al rispettivo comparto una commissione di gestione sul valore netto d’inventario del patrimonio del comparto interessato in base alla seguente tabella. La commissione di gestione viene addebitata al patrimonio del fondo sulla base del valore netto d’inventario e corrisposta a fine trimestre (commissione di gestione incl. commissione di custodia e commissione di distribuzione).
London Bullion Market Association, del primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Riscatto in cui sono aperte le contrattazioni dell’oro a Londra. La consegna viene effettuata in lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000, con supplemento di imposta sul valore aggiunto sulla commissione per la consegna in Svizzera. La commissione per altre unità standard viene comunicata su richiesta.
I costi per quantità superiori o altre unità standard possono essere richiesti alla direzione del fondo.
Per la consegna di metalli preziosi per i quali è prevista un’imposta sul valore aggiunto quest’ultima viene calcolata e addebitata all’investitore in funzione del valore di mercato del metallo prezioso ricevuto in forma fisica.
L’aliquota effettivamente applicata della summenzionata commissione è indicata nel rapporto annuale e semestrale.
2. La direzione e la banca depositaria hanno inoltre diritto al rimborso delle seguenti spese, derivanti dall’esecuzione del contratto del fondo:
a) gli oneri per l’acquisto e la vendita di investimenti, segnatamente le commissioni di borsa, commissioni, tasse e imposte
consuete, così come oneri per la copertura contro il rischio di cambio e per la verifica e il rispetto degli standard di qualità degli investimenti fisici;
b) i tributi dell’autorità di vigilanza per la fondazione, il cambiamento, la liquidazione, la fusione o il raggruppamento del fondo d’investimento;
c) gli emolumenti annuali dell’autorità di vigilanza;
d) gli onorari della società di revisione per la revisione annuale e per le certificazioni nell’ambito di costituzione, modifiche, liquidazione, fusione o raggruppamenti del fondo d’investimento;
e) gli onorari per consulenti legali e fiscali in relazione a costituzione, modifiche, liquidazione, fusione o raggruppamento del fondo d’investimento nonché alla percezione generale degli interessi del fondo d’investimento e dei suoi investitori;
f) costi per la pubblicazione dei prezzi sugli organi di stampa e per la loro registrazione nei media elettronici e nei sistemi di trasmissione dei corsi (compresi TIF/SIX) nonché tutte le spese per le comunicazioni agli investitori, comprese le spese di traduzione non ascrivibili a errori della direzione del fondo;
g) le spese per la stampa di documenti giuridici e dei rapporti annuali e semestrali del fondo d’investimento;
h) le spese per l’eventuale iscrizione del fondo presso un’autorità estera di vigilanza, segnatamente per le commissioni applicate da quest’ultima, le spese di traduzione e le indennità del rappresentante o dell’agente di pagamento all’estero;
i) oneri e spese connessi alla quotazione e all’autorizzazione alla negoziazione delle quote in Svizzera;
j) le spese in relazione all’esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo, compresi gli onorari per consulenti esterni;
k) le spese e gli onorari in relazione alla proprietà intellettuale iscritta a nome del fondo o ai diritti di utilizzazione del fondo;
l) tutte le spese causate dall’adozione di misure straordinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale o della banca depositaria.
3. Le spese di cui al punto 2 lett. a sono compensate direttamente con il valore di acquisto o di vendita dei relativi investimenti.
4. La direzione del fondo e i suoi mandatari possono corrispondere retrocessioni a titolo di indennità per l’attività di distribuzione e di intermediazione di quote del fondo, conformemente alle disposizioni del prospetto. Essi non concedono alcuno sconto volto a ridurre le commissioni e le spese a carico degli investitori e addebitate al fondo.
5. I costi direttamente ascrivibili a un comparto o a una classe di quote vengono addebitati direttamente a questo comparto o classe di quote. I costi che non possono essere attribuiti univocamente a un singolo comparto o a una particolare classe di quote vengono ripartiti tra tutti i comparti e classi di quote in proporzione ai rispettivi patrimoni individuali.
6. Le aliquote applicate nell’ambito delle commissioni massime del § 18 sono riportate nei rapporti annuali e semestrali.
1. L’unità di conto di dei singoli comparti è il franco svizzero (CHF).
2. L’esercizio contabile si estende dal 1° maggio al 30 aprile.
3. La direzione pubblica un rapporto annuale revisionato del fondo a ombrello e/o dei comparti entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile.
4. La direzione pubblica, inoltre, un rapporto semestrale del fondo a ombrello e/o dei comparti entro due mesi dalla fine della prima metà dell’esercizio contabile.
5. È riservato il diritto di informazione degli investitori ai sensi del § 5 punto 5.
L’ufficio di revisione verifica se l’attività della direzione del fondo e della banca depositaria avviene nel rispetto delle disposizioni legali e contrattuali nonché delle regole di condotta a essa applicabili della Asset Management Association Switzerland. Un rapporto succinto dell’ufficio di revisione sui conti annuali pubblicati figura nel rapporto annuale.
§21
1. L’eventuale reddito netto delle singole classi di quote dei comparti viene distribuito annualmente agli investitori nella rispettiva moneta di conto
nell’ambito dei quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio.
La direzione ha inoltre la facoltà di effettuare distribuzioni intermedie degli utili.
Data la natura economica del metallo prezioso e delle commissioni e spese correnti sostenute, non si prevedono distribuzioni effettive.
2. Fino al 30% del ricavo netto di una classe di quote può essere riportato a nuovo. Si può rinunciare alla distribuzione e riportare a nuovo l’intero ricavo netto se
- il ricavo netto messo a segno dal comparto o da una classe di quote nell’esercizio in corso, inclusi i riporti di esercizi precedenti, è inferiore all’1% del valore netto d’inventario del comparto; e
- il ricavo netto messo a segno dal comparto o da una classe di quote nell’esercizio in corso, inclusi i riporti di esercizi precedenti, è inferiore a CHF 1.
3. La direzione del fondo ha la facoltà di distribuire o riservare per il reinvestimento gli utili di capitale realizzati con l’alienazione di averi e di diritti.
VIII. Pubblicazioni del fondo a ombrello e dei comparti
1. L’organo di pubblicazione del fondo a ombrello e/o dei comparti è il medium elettronico menzionato nel prospetto. Il cambiamento di un organo di pubblicazione deve essere comunicato mediante l’organo di pubblicazione.
2. L’organo pubblicazione contiene segnatamente un riassunto delle modifiche principali del contratto del fondo, con indicazione degli indirizzi presso i quali è possibile ottenere gratuitamente il testo integrale delle modifiche, nonché informazioni in merito al cambiamento della direzione e/o della banca depositaria, alla creazione, soppressione o raggruppamento di classi di quote. Le modifiche necessarie per legge, che non concernono i diritti degli investitori o che riguardano solamente la forma, possono essere escluse dalle prescrizioni in materia di pubblicazione previo consenso dell’autorità di vigilanza.
3. Per ogni comparto, la direzione pubblica quotidianamente negli organi di stampa e/o sulle piattaforme elettroniche indicati nel prospetto i prezzi di emissione e di riscatto o il valore netto d’inventario di tutte le classi di quote, con l’indicazione «commissioni non comprese».
4. Il prospetto, unitamente al contratto del fondo integrato e al foglio informativo di base, come pure i rispettivi rapporti annuali o semestrali, è disponibile gratuitamente presso la direzione, la banca depositaria e tutti i distributori.
IX. Ristrutturazione e scioglimento
1. Con l’approvazione della banca depositaria, la direzione può raggruppare singoli comparti con altri comparti o altri fondi d’investimento, trasferendo a tal proposito i valori patrimoniali e gli impegni del comparto o del fondo da rilevare al comparto rispettivamente al fondo che rileva al momento del raggruppamento. Gli investitori del comparto/fondo d’investimento rilevato ricevono una quantità proporzionale di quote del comparto/fondo che rileva. Al momento del raggruppamento, il comparto/fondo rilevato viene sciolto senza liquidazione e il contratto del comparto/fondo che rileva viene applicato anche al comparto/fondo rilevato.
2. Il raggruppamento di comparti/fondi è autorizzato solo nel caso in cui:
a) i contratti dei rispettivi fondi lo prevedono;
b) essi sono gestiti dalla medesima direzione;
c) i contratti dei rispettivi fondi coincidono di principio sulle seguenti disposizioni:
- politica di investimento, tecnica di investimento, ripartizione dei rischi e rischi inerenti agli investimenti;
- utilizzo del ricavo netto e degli utili di capitale provenienti dall’alienazione di beni e diritti;
- natura, entità e calcolo di tutte le remunerazioni, commissioni d’emissione e di riscatto nonché spese accessorie per la compravendita degli investimenti (commissioni di borsa, commissioni, tasse) che possono essere addebitate al patrimonio fondo o agli investitori;
- condizioni di riscatto;
- durata del contratto e condizioni di scioglimento.
d) il medesimo giorno si procede alla valutazione del patrimonio dei comparti/fondi partecipanti, al calcolo del rapporto di concambio nonché alla ripresa di valori patrimoniali e impegni;
e) non ne risultano spese né per il comparto/fondo né per gli investitori. Sono riservate le disposizioni del § 18 punto 2 lett. b), d) ed e).
3. Se il raggruppamento richiede prevedibilmente più di un giorno, l’autorità di vigilanza può autorizzare un differimento limitato del riscatto delle quote dei comparti/fondi interessati.
4. A scopo di controllo la direzione è tenuta ad annunciare all’autorità di vigilanza, almeno un mese prima della prevista pubblicazione, le modifiche del contratto e il raggruppamento in programma unitamente al relativo piano esecutivo. Tale piano di raggruppamento deve contenere informazioni sui motivi del raggruppamento, sulla politica d’investimento dei comparti/fondi interessati e su eventuali differenze esistenti tra il comparto/fondo che rileva e il comparto/fondo rilevato, sul calcolo del rapporto di concambio, su eventuali differenze in materia di commissioni, sulle eventuali conseguenze fiscali per i comparti/fondi interessati nonché la presa di posizione dell’ufficio di revisione competente ai sensi della normativa sui fondi d’investimento.
5. Almeno due mesi prima della data fissata dalla direzione, quest’ultima rende note sull’organo di pubblicazione dei fondi coinvolti le previste modifiche del contratto del fondo secondo il § 22 punto 2, nonché il previsto raggruppamento e la sua data unitamente al piano di raggruppamento, informando gli investitori della loro facoltà di presentare ricorso all’autorità di vigilanza contro le previste modifiche del contratto del fondo o richiedere il riscatto delle loro quote entro 30 giorni dall’ultima pubblicazione in merito.
6. L’ufficio di revisione verifica immediatamente il corretto svolgimento del raggruppamento e si esprime in merito in un rapporto destinato alla direzione e all’autorità di vigilanza.
7. La direzione comunica all’autorità di vigilanza l’avvenuta esecuzione del raggruppamento, inclusa conferma dell’ufficio di revisione concernente la regolare esecuzione dell’operazione, provvedendo senza indugio alla pubblicazione del rapporto di concambio nell’organo di pubblicazione dei comparti/fondi interessati.
8. La direzione pubblica il raggruppamento nel rapporto annuale successivo del comparto/fondo che rileva ed eventualmente nel rapporto semestrale pubblicato precedentemente. Se il raggruppamento non avviene alla data di chiusura ordinaria dell’esercizio è necessario stilare un rapporto di chiusura revisionato per il comparto/fondo rilevato.
§24 Durata e scioglimento dei comparti
1. I comparti sono costituiti a tempo indeterminato.
2. La direzione o la banca depositaria possono disporre lo scioglimento di singoli comparti
mediante disdetta del contratto del fondo con effetto immediato.
3. Ogni comparto può essere altresì sciolto su decisione dell’autorità di vigilanza, segnatamente se non dispone di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi svizzeri (o controvalore) entro un anno a partire dalla scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio) o un periodo più lungo, accordato dall’autorità di vigilanza su richiesta della banca depositaria e della direzione.
4. La direzione è tenuta a informare immediatamente l’autorità di vigilanza in ordine allo scioglimento, dandone comunicazione nell’organo di pubblicazione.
5. Le disposizioni concernenti il pagamento con consegna fisica di cui al § 16 trovano applicazione per analogia anche in caso di liquidazione. Gli investitori che desiderano avere il pagamento dell’importo di liquidazione con consegna fisica del metallo prezioso oggetto d’investimento del comparto in questione devono farne richiesta alla banca depositaria. Detta richiesta deve pervenire alla banca depositaria entro 15 giorni lavorativi bancari di Zurigo dal giorno della pubblicazione dello scioglimento del comparto in questione. Nel caso di liquidazione del comparto interessato il diritto dell’investitore al pagamento con consegna fisica è limitato alle posizioni in metallo prezioso fisico detenute dal comparto. Qualora in caso di liquidazione tutti gli investitori chiedano un pagamento con consegna fisica di entità superiore alle posizioni detenute in metallo prezioso fisico detenute dal comparto interessato, il pagamento con consegna fisica verrà ridotto in funzione delle quote detenute dai rispettivi investitori e integrato con un pagamento in contanti parziale.
6. Dopo la disdetta del contratto del fondo e la scadenza del periodo di dichiarazione di cui al punto 5, la direzione può liquidare immediatamente il comparto. Se lo scioglimento del comparto viene decretato dall’autorità di vigilanza, esso deve essere liquidato immediatamente dopo la scadenza del periodo di dichiarazione di cui al punto 5. Il versamento del ricavo di liquidazione agli investitori compete alla banca depositaria. Se la liquidazione si protrae su un lungo periodo, il ricavo della liquidazione può essere versato a scaglioni. La direzione deve richiedere l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per procedere al rimborso finale.
X. Modifiche del contratto del fondo
1. In caso di proposte di adeguamento del presente contratto, di raggruppamento di classi di quote o di cambiamento della direzione o della banca depositaria, l’investitore può far valere le sue obiezioni presso l’autorità di vigilanza entro 30
giorni dall’ultima relativa pubblicazione. Nella pubblicazione, la direzione del fondo informa gli investitori sulle modifiche del contratto del fondo a cui si estendono la verifica e l’accertamento della conformità legale da parte della FINMA. In caso di modifica del contratto del fondo (incluso il raggruppamento di classi di quote), gli investitori possono inoltre richiedere il versamento in contanti delle loro quote o presentare una richiesta di pagamento con consegna fisica ai sensi del § 16 nel rispetto dei termini contrattuali. Sono riservati i casi di cui al § 22 punto 2 e le relative deroghe dall’obbligo di pubblicazione previo benestare dell’autorità di vigilanza.
XI. Diritto applicabile e foro
1. Il fondo a ombrello è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, all’Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006 nonché all’Ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale del 27 agosto 2014.
2. Il foro competente è la sede della direzione.
3. Per l’interpretazione del contratto fa testo la versione in lingua tedesca.
4. Il presente contratto del fondo entra in vigore in data 7 agosto 2023 e sostituisce quello sottoscritto il 24 ottobre 2022.
5. Nell’approvare il contratto del fondo, la FINMA esamina esclusivamente le disposizioni di cui dell’art. 35a cpv. 1 lettere a–g OICol e ne accerta la relativa conformità legale.
6. Il presente contratto del fondo è stato approvato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in data 2 agosto 2023.
La direzione:
Vontobel Fonds Services AG, Zurigo
La banca depositaria:
CACEIS Investor Services Bank S.A., Xxxx-sur- Alzette, succursale di Zurigo
Richiesta di pagamento con consegna fisica per Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold / Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces / Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable come parte integrante del prospetto
La richiesta di pagamento con consegna fisica compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata deve essere inviata entro e non oltre le ore 12 del giovedì (se giorno lavorativo bancario ai sensi del punto 1.8 del prospetto) della rispettiva settimana (Giorno di Riscatto) per e-mail all’indirizzo indicato qui di seguito:
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Se il Giorno di Xxxxxxxx non è un giorno lavorativo bancario, Giorno di Riscatto per l’investitore sarà il primo giorno lavorativo bancario successivo a detta data. Le richieste di pagamento con consegna fisica che arriveranno dopo le ore 12 del rispettivo Giorno di Riscatto saranno conteggiate automaticamente il Giorno di Riscatto successivo.
Con la presente faccio richiesta vincolante di pagamento con consegna fisica delle seguenti quote del fondo:
Raiffeisen ETF – Solid Gold
Raiffeisen ETF – Solid Gold classe A USD*
Numero di valore: 13403493
Codice ISIN: CH0134034930
Raiffeisen ETF – Solid Gold classe H CHF (hedged)*
Numero di valore: 13403490
Codice ISIN: CH0134034906
Numero di quote:
* Per tutte le classi di quote di questo comparto, il diritto al pagamento con consegna fisica è fondamentalmente limitato all’unità standard di lingotti d’oro (ca. 400 once = ca. 12,5 kg) con l’abituale purezza pari a 995/1000 (o superiore). Se provvedimenti di politica monetaria o di altro tipo imposti dalle autorità ovvero circostanze di altra natura di cui la banca depositaria non può essere ritenuta responsabile vietano la consegna fisica di lingotti d’oro standard o la intralciano al punto che non si possa chiedere alla banca depositaria di effettuare un pagamento con consegna fisica di lingotti d’oro standard, la banca depositaria si riserva il diritto di effettuare la consegna in un’altra unità standard di oro con l’abituale purezza di 995/1000 (o superiore). Per
tutte le classi di quote di Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold, il lotto minimo di riscatto è pari al numero di quote corrispondente almeno al controvalore dei lingotti d’oro standard necessari al pagamento con consegna fisica. Un’eventuale differenza di valore tra l’oro fisico sottostante alle quote consegnate per un riscatto con consegna fisica e i lingotti d’oro standard da consegnare viene corrisposta all’investitore nella moneta di riferimento della rispettiva classe di quote. Il prezzo dell’oro utilizzato per il conteggio è il corso di chiusura pomeridiano delle contrattazioni dell’oro a Londra, London Bullion Market Association, del primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Riscatto in cui sono aperte le contrattazioni dell’oro a Londra. La consegna viene effettuata in lingotti d’oro standard di ca. 12,5 kg (ca. 400 once) con purezza standard pari (o superiore) a 995/1000, con supplemento di imposta sul valore aggiunto sulla commissione per la consegna in Svizzera. La commissione per altre unità standard viene comunicata su richiesta.
Su richiesta la direzione del fondo informa sulla possibilità di un pagamento con consegna fisica di unità standard diverse da quelle indicate nel prospetto (punto 1.8) e nel contratto del fondo (§ 17).
Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces
Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces classe A CHF*
Numero di valore: 13403484
Codice ISIN: CH0134034849
Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces classe A USD*
Numero di valore: 221616641
Codice ISIN: CH0221616417
Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces classe H CHF (hedged)*
Numero di valore: 13403486
Codice ISIN: CH0134034864
Numero di quote:
* Per tutte le classi di quote, il diritto al pagamento con consegna fisica è fondamentalmente limitato all’unità standard di lingotti d’oro da un’oncia (ca. 31,10 grammi) con l’abituale purezza pari a 995/1000 (o superiore). Se provvedimenti di politica monetaria o di altro tipo imposti dalle autorità ovvero circostanze di altra natura di cui la banca depositaria non può essere ritenuta responsabile vietano la consegna fisica di lingotti d’oro standard da un’oncia o la intralciano al punto che non si possa chiedere alla banca depositaria di effettuare un pagamento con consegna fisica di lingotti d’oro standard da un’oncia, la banca depositaria si riserva il diritto di effettuare la consegna in un’altra unità standard di oro con l’abituale purezza di
995/1000 (o superiore). Per tutte le classi di quote di Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold Ounces, il lotto minimo di riscatto è pari a una quota. Un’eventuale differenza tra il valore delle quote necessarie per il pagamento con consegna fisica e il valore dei lingotti da un’oncia da consegnare deve essere compensata tramite versamento di denaro dall’investitore che richiede il pagamento con consegna fisica. Il prezzo dell’oro utilizzato per il conteggio è il corso di chiusura pomeridiano delle contrattazioni dell’oro a Londra, London Bullion Market Association, del primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Riscatto in cui sono aperte le contrattazioni dell’oro a Londra. La consegna viene effettuata in lingotti d’oro da un’oncia da ca. 31,10 grammi ciascuno con l’abituale purezza standard pari (o superiore) a 995/1000, con supplemento di imposta sul valore aggiunto sulla commissione per la consegna in Svizzera.
Su richiesta la direzione del fondo informa sulla possibilità di un pagamento con consegna fisica di unità standard diverse da quelle indicate nel prospetto (punto 1.8) e nel contratto del fondo (§ 17).
Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable
Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable Classe A CHF*
Numero di valore: 112275672
Codice ISIN : CH1122756724
Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable Classe A USD*
Numero di valore: 112275674
Codice ISIN: CH1122756740
Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable Classe H CHF (hedged)*
Numero di valore: 112275673
Codice ISIN: CH1122756732
Numero di quote:
* Per tutte le classi di quote di questo comparto, il diritto al pagamento con consegna fisica è fondamentalmente limitato all’unità standard di lingotti d’oro speciali «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000. Se i provvedimenti di politica monetaria o di altro tipo imposti dalle autorità ovvero circostanze di altra natura di cui la banca depositaria non può essere ritenuta responsabile vietano la consegna fisica nell’unità standard di lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000 o la intralciano al punto che non si possa chiedere alla banca depositaria di effettuare un pagamento con consegna fisica nell’unità standard di lingotti d’oro standard, la banca depositaria si riserva il diritto di effettuare la consegna in un’altra unità standard di oro con l’abituale purezza pari (o
superiore) a 995,0/1000. Per tutte le classi di quote di Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable, il lotto minimo di riscatto è pari al numero di quote corrispondente almeno al controvalore dei lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000 necessari per il pagamento con consegna fisica. Un’eventuale differenza di valore tra l’oro fisico sottostante alle quote consegnate per un riscatto con consegna fisica e i lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000 da consegnare viene corrisposta all’investitore nella moneta di riferimento della rispettiva classe di quote. Il prezzo dell’oro utilizzato per il conteggio è il corso di chiusura pomeridiano delle contrattazioni dell’oro a Londra, London Bullion Market Association, del primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Riscatto in cui sono aperte le contrattazioni dell’oro a Londra. La consegna viene effettuata in lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 o 995,0/1000, con supplemento di imposta sul valore aggiunto sulla commissione per la consegna in Svizzera. La commissione per altre unità standard viene comunicata su richiesta.
Su richiesta la direzione del fondo informa sulla possibilità di un pagamento con consegna fisica di unità standard diverse da quelle indicate nel prospetto (punto 1.8) e nel contratto del fondo (§ 17).
Costi
Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold, tutte le classi di quote
Nel caso di pagamenti con consegna fisica di: 1 lingotto d’oro standard
massimo CHF 200.-/consegna 2 lingotti d’oro standard
massimo CHF 500.-/consegna 3-15 lingotti d’oro standard
xxxxxxx XXX 1750.-/consegna
Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold Ounces, tutte le classi di quote
Nel caso di pagamenti con consegna fisica di: 1- 10 pezzi di lingotti d’oro da 1 oncia*
massimo CHF 200.-/consegna 11- 500 pezzi di lingotti d’oro da 1 oncia*
massimo CHF 500.-/consegna 501- 5000 pezzi di lingotti d’oro da 1 oncia*
xxxxxxx XXX 1750.-/consegna
Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable, tutte le classi di quote
Nel caso di pagamenti con consegna fisica di:
1 lingotto d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 e 995,0/1000
Telefono
consulente:
consulente:
Indirizzo per la consegna:
massimo CHF 200.-/consegna 2-10 lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 e 995,0/1000
Banca Filiale
massimo CHF 500.-/consegna
11-150 lingotti d’oro «Responsibly Sourced & Traceable» da 1 kg con purezza pari a 999,9/1000 e 995,0/1000
Via, numero NPA, Località
xxxxxxx XXX 1750.-/consegna
I costi per quantità superiori vengono resi noti su richiesta dalla direzione del fondo.
Dati del cliente
Azienda Cognome,
nome Via, numero NPA, Località
Contatto/Riferimento
Telefono, e-mail
Il sottoscritto conferma la correttezza ed esaustività dei dati sovrastanti. Si segnala agli investitori che le richieste di pagamento con consegna fisica non debitamente compilate non potranno essere prese in considerazione. In caso di domande gli investitori sono pregati di rivolgersi all’indirizzo indicato qui di seguito.
Raiffeisen Svizzera società cooperativa E-mail: xxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Telefono, e-mail _
Conto bancario
N.:
Banca, N.
BC
Deposito titoli
N.
Consulente / Banca:
Banca Filiale
Luogo, data:
…………………………………………………………… Firma cliente:
…………………………………………………………… Firma Consulente / Banca:
…………………….……………………………………..
Via, numero
NPA, Località
Clearing bancario
N.
Nome
consulente:
Informazioni
possono essere
trovate su
xxxxxxxxxx.xx/
i/fondi
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