SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di realizzazione, conduzione tecnica e manutenzione del sistema informativo integrato (SII) degli adempimenti di Forma.Temp
(CIG 7150308CD0)
INDICE
Premesse
Art. 1 - Norme regolatrici Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Durata del Contratto
Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle attività contrattuali Art. 5 - Esecuzione del Contratto
Art. 6 - Variazioni in corso di esecuzione
Art. 7 - Ulteriori obblighi a carico del Prestatore
Art. 8 - Responsabilità del Prestatore e garanzia fideiussoria Art. 9 - Penali
Art. 10 - Recesso
Art. 11 - Risoluzione del Contratto
Art. 12 - Divieto di cessione, personale incaricato. Responsabilità e manleva Art. 13 – Subappalto e sub-contratti
Art. 14 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Art. 15 - Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva
Art. 16 - Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy
Art. 17 - Responsabile del Contratto e Responsabile del servizio. Comunicazioni Art. 18 - Normativa in tema di contratti pubblici
Art. 19 – Fatturazione e pagamenti Art. 20 - Documentazione antimafia
Art. 21 – Foro competente e legislazione applicabile Art. 22 - Spese
Art. 23 - Clausola finale
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
Tra Forma.Temp - Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione - con sede legale in Roma, Piazza Barberini, n. 52, C.F. 97216030581, in persona di ………………………, nato a
…………………. il ………………………., in qualità di ………………………, munito di relativi poteri (in seguito più brevemente “Forma.Temp.” o anche il “Fondo” ),
e
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F. …………… e partita IVA , iscritta presso
…………… al n. ……., in persona del ……………. nato a ………. il ………, in qualità di della Società munito
dei relativi poteri (in seguito più brevemente “Prestatore”);
in seguito chiamate congiuntamente, più brevemente, “Parti”.
Premesso che
a) Forma.Temp - Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione - ha avviato una procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare il “Servizio per la realizzazione, la conduzione tecnica e la manutenzione di un sistema informativo integrato (SII) degli adempimenti di Forma.Temp”;
b) con bando pubblicato in GUUE in data … e, per estratto, in GURI in data 27 luglio 2017 è stata avviata la procedura di gara, avente un valore pari a € 1.586.920,00, oltre IVA come per legge e durata pari a 36 mesi, salva la facoltà di proroga del contratto nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara per l’individuazione del successivo affidatario del servizio, secondo quanto previsto dal bando di gara;
c) alla gara hanno presentato offerta n. … operatori;
d) all’esito del confronto competitivo è risultato aggiudicatario , avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, allegata al presente contratto;
e) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett. a) del Codice;
f) l’aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 85, co. 5 e 32, co. 7 del Codice;
g) è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;
h) l’aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
i) l’Aggiudicatario ha prodotto i 13 CV del Gruppo di lavoro offerto in sede di gara che, ad insindacabile parere di Forma.Temp, è stato ritenuto adeguato e conforme a quanto richiesto dalla lex specialis;
j) Forma.Temp ha verificato la presenza del possesso di una sede operativa in Italia da parte del Prestatore, nonché della capacità di fornire la consulenza ed assistenza in lingua italiana;
k) le Parti, con il presente Contratto, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’appalto in oggetto.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Norme regolatrici
1. Le Premesse e tutti gli Allegati al contratto di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
− Capitolato tecnico e allegati;
− Offerta Tecnica del Prestatore;
− Offerta Economica del Prestatore.
2. Il presente Contratto è regolato:
a) dal contenuto del Contratto e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Contratto;
b) dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per Forma.Temp, di cui il Prestatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente contratto;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
f) dai Regolamenti interni di Forma.Temp.
3. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per Forma.Temp.
4. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’aggiudicatario, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Art. 2 - Oggetto
1. Il presente contratto definisce il contenuto dell’appalto per la gestione del “Servizio per la realizzazione, la conduzione tecnica e la manutenzione di un sistema informativo integrato SII degli adempimenti di Forma.Temp” con un operatore economico individuato all’esito del confronto competitivo di cui alle Premesse.
2. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste al Prestatore, dei requisiti, dei termini e delle modalità di esecuzione delle stesse si rinvia al Disciplinare di gara e relativi allegati, al Capitolato tecnico e relativi allegati ed all’Offerta tecnica ed economica presentata in gara dal Prestatore, che si intendono qui integralmente richiamati, seppure non materialmente allegati.
3. Forma.Temp potrà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., chiedere al Prestatore attività supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 50/2016.
Art. 3 – Importo del contratto
1. L’importo complessivo massimo presunto dei servizi oggetto del presente Contratto è pari ad euro x.xxx.xxx,xx (in lettere / ) IVA esclusa.
2. I servizi oggetto del presente appalto saranno compensati parte a corpo e parte a misura sulla base delle prestazioni effettivamente rese e con riferimento ai prezzi unitari offerti, come segue:
- Prezzo a corpo per il servizio di conduzione tecnica (par. 6.5. Capitolato):
€ . , XXX xxxxxxx;
- Costo unitario offerto per singolo FP (servizi di cui ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 del Capitolato tecnico):
€ , IVA esclusa;
- Tariffe unitarie offerte per giornata/uomo delle singole figure professionali (servizi di cui ai paragrafi 6.4, 6.6 e 6.7 del Capitolato tecnico):
Consulente senior reingegnerizzazione € , IVA esclusa Consulente senior datawarehouse € , IVA esclusa Analista senior € , IVA esclusa
Sviluppatore € , IVA esclusa
Sistemista € , IVA esclusa
Consulente senior statistico € , IVA esclusa
Formatore esperto € , XXX xxxxxxx
Art. 4 - Durata del Contratto
1. Il presente contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula.
2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli. Tale proroga tecnica potrà essere disposta previa comunicazione scritta di Forma.Temp, da inviare al Prestatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione delle attività contrattuali
1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica del Prestatore, se migliorativa, alle quali si rimanda in toto per un’esaustiva trattazione. Il Prestatore deve, inoltre, mettere a disposizione di Forma.Temp un Responsabile del Contratto che sia in grado di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi e che operi in conformità con le esigenze espresse da Forma.Temp.
Art. 6 - Esecuzione del Contratto
1. L'esecuzione dei servizi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
2. Il Prestatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di Forma.Temp, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.
3. Delle prestazioni eseguite dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti.
Art. 7 - Variazioni in corso di esecuzione
1. Il Prestatore non potrà variare in alcun modo le prestazioni affidate senza la preventiva autorizzazione di Forma.Temp. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo art. 12.
2. Il Prestatore è tenuto ad eseguire le varianti in aumento o in diminuzione richieste da Forma.Temp nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare, vigente.
Art. 8 - Ulteriori obblighi a carico del Prestatore
1. Il Prestatore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie, organizzative nonché i requisiti minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto e si impegna ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle specifiche richieste nel Capitolato tecnico e contenute nell’Offerta Tecnica.
2. Il Prestatore eseguirà le prestazioni oggetto del presente Contratto con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione del servizio, nel rispetto di ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Forma.Temp da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.
3. Il Prestatore si impegna a prestare l’attività oggetto del presente Contratto con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall’oggetto e dalla tipologia delle prestazioni in oggetto, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico ed eventualmente migliorate in offerta; in ogni caso, il Prestatore si impegna ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di Forma.Temp, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Prestatore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nel presente Contratto e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Forma.Temp per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Contratto;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità del servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Forma.Temp;
f) comunicare tempestivamente a Forma.Temp le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa (i.e. Gruppo di lavoro) coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili, aventi caratteristiche e professionalità pari o superiori ai profili offerti in sede di gara, pena la risoluzione del contratto;
g) non opporre a Forma.Temp qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne Forma.Temp da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. n. 50/2016.
7. Il Prestatore è tenuto a comunicare a Forma.Temp ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e nei propri organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
8. Il Prestatore dichiara di conoscere ed accettare integralmente il contenuto del Codice di Comportamento adottato da Forma.Temp. e disponibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione “Archivio”.
Art. 9 - Responsabilità del Prestatore e garanzia fideiussoria
1. Il Prestatore, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte da Forma.Temp o da terzi da esso incaricati, assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti da Forma.Temp o da terzi che trovino causa od occasione nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte dei servizi oggetto di affidamento. Il Prestatore, pertanto, si impegna a tenere sollevato ed indenne Forma.Temp da ogni e qualsiasi pretesa ad esso rivolta, in sede stragiudiziale e/o
giudiziale, in relazione ai danni causati dal Prestatore in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali.
2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente Contratto, il Prestatore ha regolarmente costituito e consegnato a Forma.Temp una garanzia ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'Contratto (Euro ) mediante la stipula di una fideiussione bancaria / assicurativa, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite. Nel caso in cui il ribasso di gara offerto fosse superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'importo della cauzione sarà ridotto del 50% nel caso in cui il Prestatore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI ISO 9000, nonché delle ulteriori riduzioni percentuali previste all’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In presenza di inadempimenti del Prestatore, Forma.Temp potrà trattenere, in tutto o in parte, la relativa garanzia di cui al presente articolo limitatamente all’importo dei danni sofferti.
3. Tale garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di Forma.Temp.
4. La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dal Prestatore per mezzo del Contratto, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, salvo il risarcimento del maggior danno. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, da Forma.Temp nei casi di applicazione di penali o di risoluzione del Contratto, come previsto dagli artt. 10 e 12 che seguono.
5. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
• l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dell’Contratto disposta in danno del Prestatore;
• il pagamento di quanto dovuto dal Prestatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del singolo Contratto.
6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, anche eventualmente prorogato, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di Forma.Temp verso il Prestatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
7. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento della regolare esecuzione dell’Contratto, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.
8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di Forma.Temp. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Forma.Temp.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Forma.Temp ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
Art. 10 - Penali
1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico, dall’Offerta tecnica e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici di Forma.Temp o da reclami dell’utenza, al Prestatore possono essere inflitte penali fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.
2. In particolare, per le ipotesi di penalità ed i rispettivi importi, si rinvia all’art. 14 del Capitolato tecnico.
3. Forma.Temp avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell'Contratto per l'applicazione della suddetta penale. L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo stimato del Contratto. Superato detto limite, sarà consentito risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 12.
Art. 11 - Recesso
1. Forma.Temp potrà recedere dal Contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini dei servizi affidati e per motivi di pubblico interesse, previa comunicazione per iscritto da trasmettere al Prestatore.
2. Nel provvedimento di recesso saranno specificatamente indicati tali motivi e fissato il termine di operatività dello stesso, che non potrà essere inferiore a venti giorni. In tutti i casi, fermo restando il diritto del Prestatore al pagamento della prestazione già resa, nessun indennizzo è dovuto al Prestatore, che si impegna sin d’ora a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di Forma.Temp sino all’individuazione del nuovo affidatario.
Art. 12 - Risoluzione del Contratto
1. Forma.Temp potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione al Prestatore inviata a mezzo PEC, nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da Forma.Temp;
b) mancata proroga della validità della cauzione definitiva entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da Forma.Temp, in caso di proroga dell’Contratto;
c) applicazione di penali in misura superiore al 10%, di cui all’art. 10 del presente Contratto.
2. Negli stessi termini il Contratto cesserà la propria efficacia, oltre che nelle ipotesi di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, nei seguenti altri casi:
a) in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Prestatore; proseguimento dell’attività di quest’ultimo sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori oppure entri in liquidazione;
b) nel caso in cui si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del Contratto, inclusa la perdita dei requisiti dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
c) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla L. n. 136/2010 testo vigente, nonché di ogni altra fonte vigente in materia, nelle transazioni finanziarie relative al presente Contratto;
d) violazione dei divieti di cessione, ai sensi dell’art. 13 che segue, del presente Contratto;
e) in tutti i casi contemplati nel Capitolato tecnico nei quali è prevista la risoluzione dell’Contratto;
f) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
g) qualora sia subappaltato senza autorizzazione il presente Contratto;
h) qualora il Prefetto:
a. segnali precedenti impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
b. fornisca informazioni prefettizie ai sensi dell’art.1-septies, del D.L. 629/82, convertito in legge n. 726/82;
c. fornisca informazioni antimafia, ai sensi degli artt. 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011;
x. xxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 159/2011, l’adozione di provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previsti all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, per causa imputabile al Prestatore, Forma.Temp avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. Nel caso di
risoluzione del Contratto per causa riferibile al Prestatore, è consentita a Forma.Temp la facoltà di aggiudicare un altro Contratto, per il valore residuo, all’operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria e che lo segue in graduatoria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 13 - Divieto di cessione, personale incaricato. Responsabilità e manleva
1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d)
n. 2 del d.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto al Prestatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E’ consentita la cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, salvo il diritto di opposizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.
3. Il Prestatore si impegna a garantire e tenere sollevato ed indenne Forma.Temp da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale impiegato e da eventuali sanzioni irrogate a Forma.Temp ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo.
4. Nel caso in cui il personale impiegato, anche ai sensi dell’art. 1676 del codice civile, agisca direttamente nei confronti di Forma.Temp, il Prestatore è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori in garanzia di Forma.Temp ed a richiederne l’estromissione ai sensi degli artt. 108 e 109 del codice di procedura civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione. Nei casi d’inadempienze contributive o retributive del Prestatore, Forma.Temp procederà secondo quanto previsto agli artt. 30, commi 5 e 6 nonché 105, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016.
5. In tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico del Prestatore inadempiente le spese legali affrontate da Forma.Temp, comprensive di diritti, spese ed onorari, oltre I.V.A. ed oneri ulteriori.
6. Forma.Temp, in caso di violazione da parte del Prestatore degli obblighi di cui sopra, accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere ogni pagamento fino a che l'Ispettorato del Lavoro abbia dichiarato che il Prestatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che il Prestatore non potrà vantare alcun diritto per tale ritardato pagamento.
Art. 14 – Subappalto e sub-contratti
1. Il Prestatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
ovvero
1. Il Prestatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni con le rispettive terne di subappaltatori:
Prestazione in subappalto | Terna subappaltatori |
A. | 1. 2. 3. |
B. | 1. 2. 3. |
2. Forma.Temp non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati al Prestatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.
3. Il Prestatore è responsabile dei danni che dovessero derivare a Forma.Temp o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. II subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Prestatore deposita presso Forma.Temp. il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. Il Prestatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto, il Prestatore trasmette il DGUE del subappaltatore contenente:
• la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata,
• la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Forma.Temp non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, Forma.Temp procederà a richiedere al Prestatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando
all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il Prestatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
7. Nel caso in cui il Prestatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare a Forma.Temp, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
− il nome del sub-contraente;
− l'importo del sub-contratto;
− l'oggetto del servizio o fornitura affidato.
8. Il Prestatore deve inoltre comunicare a Forma.Temp le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Prestatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Forma.Temp, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Prestatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. Il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Forma.Temp da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il Prestatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati da Forma.Temp inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse di Forma.Temp. In tal caso, il Prestatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Forma.Temp, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Il Prestatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte del Prestatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Forma.Temp può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Art. 15 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. In ogni transazione associata al presente Contratto dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il Prestatore si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche e nel rispetto delle Linee guida ANAC n. 4/2011, come aggiornate con Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017.
2. Il Prestatore assume detti obblighi nella piena consapevolezza che, in conformità a quanto indicato al comma 9 bis dell’art. 3 della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 16 - Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva
1. Il Prestatore garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale dipendente a qualsiasi titolo impiegato nell’esecuzione dell’Contratto, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.
2. Il Prestatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Il Prestatore dichiara che i costi propri relativi alla sicurezza aziendale sostenuti per l’esecuzione delle attività contrattuali ed inclusi nei corrispettivi previsti nell’Offerta economica allegata, sono:
− pari ad Euro …………..,…. (Euro ………………………../…..) per ;
− pari ad Euro …………..,…. (Euro ………………………../…..) per ;
− pari ad Euro …………..,…. (Euro ………………………../…..) per ;
− pari ad Euro …………..,…. (Euro ………………………../…..) per ...................
4. Forma.Temp dichiara che i costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta sono pari ad
€ 0 (zero), ferma restando la possibilità di eventuali successive integrazioni relativamente ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
5. Il Prestatore ribadisce espressamente l’impegno a manlevare e tenere indenne Forma.Temp, da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.
Art. 17 - Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy
1. Il Prestatore garantisce che il proprio personale tratterà come riservata ogni informazione della quale venisse a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del Contratto. E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione di Forma.Temp, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
2. Il Prestatore si obbliga a rispettare ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente Contratto le prescrizioni previste dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., impegnandosi in particolare, nel trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
3. Il Prestatore si obbliga altresì al rispetto delle prescrizioni previste dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i.
4. Con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal medesimo d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e relativi allegati, il Prestatore, limitatamente ai compiti affidatigli con il presente Contratto, provvederà a porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’attività. Qualora nell'esecuzione del presente Contratto sia necessario il rilascio al personale impiegato dal Prestatore di codice identificativi e/o parole chiavi che consentono l'accesso all'interno della rete di Forma.Temp, il rilascio avverrà solamente previa autorizzazione scritta da parte di Forma.Temp e limitata all'accesso ai dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle attività contrattuali. In tali casi, il Prestatore si obbliga a vigilare affinché il personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Contratto utilizzi i codici identificativi e le parole chiave unicamente per gli scopi inerenti allo svolgimento dell’Contratto e nei limiti delle autorizzazioni concesse, avvertendolo altresì che l’eventuale utilizzo, diffusione o comunicazione dei codici e/o delle parole chiave al di fuori dei limiti previsti nel presente Contratto può integrare gravi fattispecie di responsabilità.
5. Il Prestatore si obbliga a tenere indenne e manlevare Forma.Temp da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del personale impiegato (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando a sollevare eccezioni all'accertamento effettuato da Forma.Temp circa la violazione delle suddette previsioni.
6. Il Prestatore si impegna a tenere sollevata ed indenne Forma.Temp da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.
Art. 18 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile del servizio. Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata, da ciascuna delle parti, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi specificati nel presente articolo.
2. Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data risultante dalla ricevuta di consegna della comunicazione medesima.
3. Forma.Temp indica, quale Responsabile per la fase esecutiva del presente Contratto (Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC):
- Sig. , PEC .
4. Il Prestatore nomina, quale Responsabile del servizio:
- Sig. , PEC per ;
5. Il suddetto Responsabile del Servizio interagirà con Forma.Temp, in nome e per conto del Prestatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto.
6. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del Contratto, una delle Parti intenda sostituire il proprio Responsabile, dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte comunicandole il nominativo del nuovo Responsabile e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare le eventuali comunicazioni. Sino alla generazione della ricevuta di consegna di tale messaggio, le comunicazioni effettuate al precedente Responsabile si intendono validamente effettuate.
Art. 19 - Normativa in tema di contratti pubblici
1. Il Prestatore prende atto che l’efficacia del presente Contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, il Prestatore garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni contrattuali e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente atto.
2. Il Prestatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente a Forma.Temp ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto. Resta inteso che qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
3. Il Prestatore prende atto che Forma.Temp si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 20 – Fatturazione e pagamenti
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale risultante dall’offerta economica, il Prestatore potrà emettere fattura, con cadenza trimestrale posticipata, alla quale dovrà allegare un prospetto attestante i servizi a corpo e a misura resi nel periodo oggetto di fatturazione. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni fine mese data fattura, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.
2. La remunerazione del servizio avverrà conformemente ai prezzi dichiarati nell’offerta economica, secondo la seguente suddivisione:
• per la parte a corpo, mediante corrispettivo fisso (risultante dalla divisione tra il prezzo offerto nella Tabella A dell’offerta economica, ed il numero di trimestri successivi alla messa in produzione del sistema e fino alla conclusione del contratto);
• per la parte a misura, sarà riconosciuto un corrispettivo a consuntivo delle attività richieste ed effettivamente svolte nel periodo (in misura corrispondente a quanto accertato dal DEC, rispetto al prospetto attestante i servizi a misura resi nel periodo oggetto di fatturazione allegato alla fattura da parte del Prestatore), conformemente ai prezzi offerti per function point (Tabella B dell’offerta economica) e per profilo professionale/giornata uomo (Tabella C dell’offerta economica).
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara) ed alle singole tipologie di attività fatturate, indicando anche le figure professionali utilizzate, nonché la fase di riferimento ed il periodo di competenza.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Forma.Temp procederà ad acquisire, anche per l’eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta da Forma.Temp, non produrrà alcun interesse.
5. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Forma.Temp, p.zza Barberini,
n. 52, 00187 Roma e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
6. L’importo delle predette fatture verrà bonificato da Forma.Temp sul conto corrente dedicato dichiarato dal Prestatore.
Art. 21 - Documentazione antimafia
1. Il Prestatore dovrà tempestivamente comunicare a Forma.Temp le variazioni sostanziali intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine a Forma.Temp nuova documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.
2. Nel caso in cui le comunicazioni/informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel corso della vigenza del presente Contratto, attestassero la sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa vigente, il presente Contratto s’intenderà risolto ipso iure a mezzo di apposita comunicazione, da inviarsi tramite PEC al Prestatore e salva la facoltà per Forma.Temp di richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 22 - Foro competente e legislazione applicabile
1. Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine al presente Contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Il presente Contratto è disciplinato unicamente dalla legislazione italiana.
Art. 23 - Spese
1. Sono a carico del Prestatore, tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico a Forma.Temp per legge.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 (su G.U.R.I. del 25 gennaio 2017 n. 20), in attuazione dell’art. 73, comma 4, del Codice, le spese per la pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte V Contratti Pubblici, e sui quotidiani (due a diffusione nazionale e due a diffusione locale) degli avvisi e dei bandi di gara, sono poste a carico dei soggetti aggiudicatari di contratti pubblici. Pertanto, tali oneri dovranno essere versati a Forma.Temp entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti.
3. Le suddette spese sono a carico del Prestatore, e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN XX00 X0000000000000000000000. La quietanza o il bonifico dovranno riportare la causale: “Rimborso spese di pubblicazione: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di realizzazione, conduzione tecnica e manutenzione del sistema informativo integrato di Forma.Temp”. Sarà cura di Forma.Temp comunicare al Prestatore l’ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nei termini, nonché le relative modalità di versamento.
Art. 24 - Clausola finale
1. Le Parti si danno atto e convengono espressamente che l’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia, o comunque lo scioglimento dell’intero Contratto, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se gli articoli nulli non fossero stati apposti.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa rinvio alla documentazione ivi allegata ed alle leggi vigenti in materia.
Roma, / /
Per Forma.Temp
Per il Prestatore _
Accettazione delle clausole ex art. 1341 e 1342 c.c.
Il Prestatore dichiara di aver letto e di accettare integralmente il contenuto del presente Contratto, nonché di tutti gli ulteriori atti ivi richiamati e, in particolare, le clausole:
Art. 2 - Oggetto; Art. 3 - Importo del contratto; Art. 4 - Durata del Contratto; Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione delle attività contrattuali; Art. 6 - Esecuzione del Contratto; Art. 7 - Variazioni in corso di esecuzione; Art. 8 - Ulteriori obblighi a carico del Prestatore; Art. 9 - Responsabilità del Prestatore e garanzia fideiussoria; Art. 10 - Penali; Art. 11 - Recesso; Art. 12 - Risoluzione del Contratto; Art. 13 - Divieto di cessione, personale incaricato. Responsabilità e manleva; Art. 14 - Subappalto e sub-contratti; Art. 15 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 16 - Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva; Art. 19 - Normativa in tema di contratti pubblici; Art. 20 - Fatturazione e pagamenti; Art. 21 - Documentazione antimafia; Art. 22 - Foro competente e legislazione applicabile; Art. 23 - Spese.
Roma, / / Per il Prestatore