COMUNE DI SANLURI
COMUNE DI SANLURI
Provincia del Medio Campidano
Servizio Affari Generali
Ufficio Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo
xxx Xxxxx Xxxxxx, 000 tel. 000 00000 fax 000 0000000
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di noleggio di n. 16 biciclette a pedalata assistita (bike sharing) nel Comune di Sanluri (VS) [CIG 65624755AF], in esecuzione alla Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 20 del 25.01.2016 (Reg. Gen.le n. 76 del 25.01.2016)
Art. 1 Oggetto dell’appalto e canone a base d’asta
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, il servizio di noleggio di n° 16 biciclette a pedalata assistita (bike sharing) nel Comune di Sanluri.
La stazione di partenza e arrivo è individuata in una delle seguenti zone del Comune di Sanluri:
- Piazza Castello
- Piazza Porta Nuova
- Piazza San Xxxxxx
- Parco Comunale “Gli Scolopi”
- Impianti sportivi “Campu Nou”
Il concessionario potrà attivare il servizio in più di una delle stazioni di partenza e arrivo sopracitate
La durata della concessione è di anni 2 (due) eventualmente rinnovabili previa adozione di provvedimento formale dell’Organo competente, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Il rinnovo è un opzione esclusiva del Comune di Sanluri.
Il valore contrattuale è costituito dal canone annuo moltiplicato per il numero degli anni di durata del contratto, in favore del Comune di Sanluri che l’Impresa aggiudicataria offrirà in sede di gara, a decorrere dall’anno di gestione per un importo a base d’asta di pari a € 210,00 annui per un totale complessivo a base d’asta per l’intera durata contrattuale pari a € 420,00.
Il canone fisso sarà oggetto di rivalutazione annuale pari all’Indice ISTAT a decorrere dal secondo anno di gestione.
Art. 2 Procedura di aggiudicazione
L’Affidamento in concessione della gestione del servizio di noleggio di n. 16 biciclette a pedalata assistita (bike sharing) nel Comune di Sanluri avverrà a seguito di Procedura aperta (artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163/2006)
Art. 3 Finalità e obiettivi
Il Comune di Sanluri intende con l’affidamento del servizio incentivare l’uso dei mezzi di trasporto pubblico, promuovere lo sviluppo della mobilità urbana sostenibile e favorire oltre un processo eco - sostenibile di mobilità nel territorio:
− l’incentivazione dei flussi turistici diretti ai principali luoghi storici e turistici da parte di numerosi turisti che frequentano e visitano la nostra cittadina;
− la fruizione degli Impianti sportivi “Campu Nou” e del Parco Comunale “Gli Scolopi”.
Art. 4 Durata della concessione
La concessione avrà la durata di anni due eventualmente rinnovabili alle medesime condizioni contrattuali previa adozione di provvedimento formale da parte dell’Organo competente. Il rinnovo è un opzione esclusiva del Comune di Sanluri.
Art. 5 Attrezzatura
L’attrezzatura oggetto della concessione è costituita da:
− n.16 biciclette a pedalata assistita;
− n.1 rastrelliera;
Il concessionario dovrà dotarsi delle ulteriori rastrelliere necessarie per l’alloggiamento delle biciclette.
Art. 6 Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio consiste nella concessione all’utente dell’utilizzo delle biciclette elettriche, previo il pagamento della tariffa di utilizzo e la sottoscrizione di un contratto e di un apposito modulo di iscrizione.
Art. 7 Periodi e orari di svolgimento del servizio
Il Concessionario dovrà garantire lo svolgimento del servizio per almeno 350 giorni l’anno e per n.8 ore giornaliere;
Art. 8 Tariffe di utilizzo
Così come stabilito dall’Amministrazione Comunale con Del. G.C. n. 11 del 07.01.2016, nella quale sono state determinate le tariffe di utilizzo per l’anno 2016, considerato che l’affidamento in concessione del servizio di bike sharing è espletato ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 le tariffe saranno libere e determinate dal concessionario.
Le tariffe saranno riscosse a cura e spese del concessionario ed introitate dallo stesso. Il concessionario dovrà munirsi di appositi bollettari, rilasciare apposita ricevuta (conforme anche sotto il profilo fiscale alla normativa vigente) attestante il pagamento delle tariffe citate e tenere copia delle ricevute relative a tutti gli introiti effettuati a disposizione per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il concessionario si impegna a riservare, se eventualmente disponibili, n. 3 biciclette per l’utilizzo massimo fino a tre giorni.
Il concessionario dovrà esporre in modo ben visibile, le tariffe vigenti relative al noleggio e darne conoscenza all’utenza con i mezzi più idonei.
Art. 9 Obblighi dell’utente per la fruizione del servizio e per l’utilizzo della bicicletta
Il concessionario è tenuto al controllo e al rispetto da parte dell’utente fruitore del servizio dei seguenti obblighi:
a. utilizzare la bicicletta e i suoi accessori con la prudenza e la diligenza del buon padre di famiglia e nel rispetto delle vigenti norme di legge;
b. non manomettere alcuna delle componenti della bicicletta e dei suoi accessori;
c. riconsegnare la bicicletta presso la stazione di bike sharing entro 15 minuti dall’orario di chiusura del servizio. Qualora il mancato e/o ritardato deposito avvenga per più di 2 volte nell’arco di 20 giorni lavorativi, il Concessionario si riserverà la facoltà di vietare all’Utente l’utilizzo del sistema. È fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno;
d. comunicare al Concessionario, tramite i recapiti telefonici indicati, ogni anomalia e/o danno e/o disservizio che dovesse riscontrare durante l’utilizzo del servizio e delle sue singole componenti;
e. custodire con la prudenza e diligenza del buon padre di famiglia la bicicletta dal momento del ritiro presso la stazione di bike sharing sino al momento della sua riconsegna;
f. utilizzare la bicicletta esclusivamente all’interno del territorio del Comune di Sanluri e non trasportarla altrove con alcun mezzo;
g. verificare, all’atto del ritiro, che la bicicletta sia funzionante e in perfetto stato;
h. condurre e utilizzare la bicicletta nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Codice della Strada, e ss.mm.ii. nonché del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1992, n. 495) ed osservare i principi generali di prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui;
i. non cedere ad altri la bicicletta in dotazione, né a fini di utilizzo né a fini di custodia;
j. nel caso di soste temporanee, qualora l’Utente/Sottoscrittore si trovi in una zona lontana dalla stazioni di bike sharing, obbligo della dovuta conservazione e custodia;
b) In caso di mancata segnalazione, qualora la bicicletta in dotazione non fosse più rinvenuta,l’Utente/sottoscrittore sarà obbligato a corrispondere al Concessionario la somma pari a € 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Art. 10 Furto o smarrimento delle componenti del sistema di bike sharing
In caso di smarrimento o furto della chiave di chiusura del lucchetto o del lucchetto medesimo l’Utente/Sottoscrittore dovrà presentare denuncia ai competenti Organi (Polizia o Carabinieri) e darne comunicazione al Concessionario. Una copia della denuncia dovrà essere inviata al Concessionario entro 48 ore dalla denuncia medesima.
La denuncia e la comunicazione hanno lo scopo di sollevare l’Utente da qualsiasi responsabilità per l’uso improprio che terzi potrebbero fare dell’oggetto smarrito.
In caso di furto della bicicletta durante il suo utilizzo (per esempio a seguito di una sosta temporanea con chiusura della bici tramite il lucchetto fornito), il Sottoscrittore/Utente dovrà presentare tempestiva denuncia ai competenti Organi (Polizia o Carabinieri) e darne immediata comunicazione al Concessionario. Una copia della denuncia dovrà essere inviata al Concessionario entro 48 ore dalla denuncia medesima.
Art. 11 Responsabilità dell’utente
L’utente sarà responsabile, in via esclusiva, per tutti i danni diretti o indiretti causati a terzi (a persone e/o a cose e/o ad animali) così come a se stesso e/o a cose e/o ad animali di sua proprietà, per effetto o in conseguenza dell’utilizzo della bicicletta e/o del servizio, per fatti imputabili all’Utente stesso ovvero ai terzi che, in violazione del presente contratto, l’utente abbia ammesso all’utilizzo della Bicicletta.
L’utente sarà inoltre responsabile in via esclusiva per i casi di smarrimento, danneggiamento, furto, di oggetti e/o animali presenti a bordo della Bicicletta.
Il sottoscrittore/utente è obbligato a risarcire tutti i danni che lo stesso dovesse causare al Concessionario, per qualsiasi motivo ciò avvenga, per fatto a lui imputabile.
L’utente si impegna a tenere indenne il Concessionario da eventuali sanzioni amministrative pecuniarie comminate durante l’utilizzo della bicicletta per infrazioni delle disposizioni del Codice della Strada e/o del relativo Regolamento di esecuzione, in relazione alle quali sarà, pertanto, personalmente e direttamente responsabile.
L’utente si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne il Concessionario da qualsiasi ulteriore azione/pretesa proveniente da terzi o da Pubbliche Autorità in conseguenza di fatti imputabili all’Utente o ai terzi che, in violazione del presente contratto, l’utente abbia ammesso all’utilizzo della bicicletta.
L’Utente deve dichiarare di saper condurre la bicicletta e di trovarsi in una condizione psico - fisica idonea all’utilizzo della bicicletta.
In caso di infortunio e/o di incidente che coinvolga l’Utente o la bicicletta, lo stesso è tenuto ad avvisare immediatamente il Concessionario ai recapiti telefonici indicati e si farà carico dei danni arrecati alla bicicletta.
Art. 12 Obblighi del Concessionario
Il concessionario in relazione all’espletamento del servizio ha l’obbligo di:
- avere a disposizione un luogo chiuso all’interno del territorio del Comune di Sanluri, che dovrà fungere da ricovero notturno delle biciclette;
- effettuare la manutenzione giornaliera delle biciclette al fine di di garantirne un uso sicuro da parte dell’utente, dunque una messa in efficienza del mezzo (es: riparazione/sostituzione camera d’aria, funzionamento delle luci, gonfiaggio pneumatici ecc);
- dotarsi di un numero sufficiente di prese elettriche che permettano la ricarica delle biciclette;
- ricarica giornaliera o alla necessità delle batterie delle biciclette;
- rispettare la normativa vigente ed adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni responsabilità manlevando il Comune di Sanluri da qualsiasi responsabilità;
- contabilizzare secondo le vigenti disposizioni gli incassi dei biglietti;
- provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento del servizio;
- assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativo a imposte, diritti tasse, ecc… stabiliti relativamente all’esecuzione del servizio e all’uso degli spazi concessi;
- custodire le biciclette a pedalata assistita e tutte le attrezzature atte a garantirne il funzionamento, sia durante gli orari di funzionamento che in quelli di chiusura del noleggio;
- esporre le tariffe del noleggio
- nominare un referente responsabile della concessione sempre reperibile per la risoluzione dei problemi.
- impiegare nel servizio personale qualificato, che osservi diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali vigenti in materia;
- garantire la regolarità del rapporto di lavoro e la normativa contrattuale del personale impiegato nel servizio.
Art. 13 Licenze e autorizzazioni
Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all’espletamento delle attività oggetto di affidamento.
Art. 14 Importo della concessione
L’importo contrattuale è costituito dal canone annuo moltiplicato per il numero degli anni di durata del contratto, in favore del Comune di Sanluri che la ditta aggiudicataria offrirà in sede di gara, a decorrere dall’anno di gestione per un importo annuo a base d’asta di pari a € 210,00 annui per un totale complessivo a base d’asta per l’intera durata contrattuale pari a € 420,00. Il canone fisso sarà oggetto di rivalutazione annuale pari all’Indice ISTAT a decorrere dal secondo anno di gestione.
Il Concessionario s’impegna a versare al Comune di Sanluri il canone risultante dall’offerta stabilita in sede di gara con cadenza semestrale posticipata a decorrere dal primo anno di gestione.
Il pagamento dovrà essere effettuato per il tramite di versamento su C/C postale intestato al Comune di Sanluri o mediante bonifico bancario sul C/C bancario intestato al Comune di Sanluri – Tesoreria Comunale
e dovrà avvenire semestralmente; il 1° versamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla data della formale consegna dell’appalto.
Art. 15 Cauzione provvisoria e definitiva e garanzia fideiussoria
A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario, è tenuto a costituire:
− Cauzione provvisoria (per la partecipazione alla gara) pari al 2% dell’importo del canone base per l’intero biennio indicato nel presente Capitolato ai sensi del comma 1 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06.
− la cauzione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/9/2003, n° 385. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà riportare espressamente l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora risultasse affidatario;
− cauzione definitiva (prima della firma del contratto) pari al 10% dell’importo complessivo della concessione (canone annuale moltiplicato per n. 2 annualità). La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Tale garanzia dovrà avere validità per l’intero periodo di gestione (anni 2). Qualora la concessione, allo scadere dei due anni venisse eventualmente prorogata, per lo stesso periodo corre l’obbligo per l’aggiudicatario di integrare la suddetta cauzione per l’ulteriore periodo di rinnovo.
Art. 16 Copertura assicurativa e sicurezza
Il Concessionario deve predisporre ed attuare tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e al servizio, nonché dei terzi.
Il concessionario garantisce e manleva il Comune di Sanluri da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e dalle prescrizioni tecniche di sicurezza. Il concessionario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della concessione.
Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente capitolato, il concessionario dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazioni, prima della sottoscrizione del contratto, apposita polizza di responsabilità civile verso i terzi e con un massimale di € 500.000,00 per i mezzi che verranno presi a noleggio e si impegna a trasmettere una copia della polizza di assicurazione che dovrà risultare conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore, prima dell’inizio del servizio di noleggio e dopo ogni suo rinnovo.
Questa Stazione Appaltante non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: eseguita la valutazione in relazione alle caratteristiche dell’appalto, trattandosi di concessione, ha previsto l’esclusione della predisposizione del documento in quanto i servizi vengono svolti in locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente. Pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero (rif. Determinazione n. 3 del 5/3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).
Resta immutato l’obbligo per il concessionario di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I relativi costi sono totalmente a carico del concessionario.
Art. 17 Consegna e riconsegna delle attrezzature oggetto del servizio
All’atto dell’affidamento del servizio verrà redatto, in contraddittorio con le parti, apposito verbale di consegna relativo delle attrezzature oggetto della concessione.
L’affidamento del servizio potrà essere effettuato per ragioni di interesse pubblico anche nelle more della stipula del contratto, entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Allo scadere del contratto il concessionario dovrà restituire le biciclette nello stato in cui si trovavano al momento della consegna salvo il normale deterioramento derivante dall’uso. Parimenti dovrà essere restituita la rastrelliera consegnata.
Art. 18 Inadempienze e penalità
L’attività oggetto della concessione deve essere pienamente e correttamente eseguita nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste nel presente capitolato, degli altri atti di gara e dall’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara.
Si provvederà all’applicazione di una penale dell’importo di € 200,00 qualora il concessionario esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto nonché nell’offerta presenta in sede di gara.
Prima di procedere all’applicazione di penali, l’Amministrazione comunale contesterà al concessionario l’addebito tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine non superiore a giorni 10 (dieci) dal ricevimento, per presentare le proprie controdeduzioni.
Qualora l’Amministrazione Comunale:
− valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dal concessionario, ne darà comunicazione allo stesso entro il termine di trenta giorni;
− ritenga insufficienti gli elementi presentati a giustificazione della mancanza contestata o non riceva alcunché dal concessionario, comunicherà l’ammontare della penale e la modalità di versamento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione della quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 19 Risoluzione del contratto
L'Amministrazione Comunale di Sanluri si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., qualora ritenga che lo stesso crei pregiudizio al servizio, salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni, con provvedimento motivato, che verrà portato a conoscenza del contraente con lettera raccomandata.
Costituisce grave inadempimento che comporta la risoluzione di diritto del contratto:
− inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato;
− commissione di abusi o fatti illeciti da parte del Concessionario ovvero dei propri dipendenti e/o collaboratori;
Qualora venga riscontrato l’insorgere di una delle cause di cui sopra, l’Amministrazione Comunale procederà a far notificare, secondo le procedure di legge, le contestazioni a carico del concessionario con l’invito a produrre, mediante lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della notifica.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorre comunque nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l’interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
Art. 20 Verifica gestionale
Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dal Concessionario ai principi della Concessione del servizio di bike - sharing l’osservanza delle clausole contenute nel presente capitolato e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.
In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione del servizio, di verificare l’andamento dello stesso, verificarne le condizioni di manutenzione delle biciclette, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo.
E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione Comunale osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.
L’Amministrazione Comunale (a cura degli Uffici del Servizio Affari Generali) e il Concessionario verificheranno congiuntamente e periodicamente l’andamento organizzativo del servizio di bike - sharing.
Art. 21 Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario, con la sottoscrizione del Contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Le parti danno atto che le transazioni della Concessione dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso Banche o presso Poste Italiane S.p.A.
Per quanto sopra le parti convengono espressamente che, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della suddetta Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
Il Concessionario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Il Concessionario si impegna a comunicare alla Stazione appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, dal quale effettuerà i relativi pagamenti, e le generalità delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.
Art. 22 Disposizioni generali e finali
Per quanto non regolamentato dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal Contratto di concessione.
Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro ordinario.
Art. 23 Spese di contratto
Tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto ed ogni altra conseguente sono a carico del Concessionario.
Agli effetti della registrazione si richiede l’applicazione dell’imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n.131 e ss.mm.ii.
Art. 24 Controversie
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della concessione, non darà mai diritto all’Impresa concessionaria di assumere decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione del servizio.
Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato e quindi dell’esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa.
Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all’accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale.
Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR di Cagliari, con sede in Xxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxx – Tel 000 000000, fax 000 00000000.
Art. 25 Tutela della riservatezza
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Concessionario tratta i dati raccolti al solo fine dell’esecuzione della concessione e, comunque, in applicazione della predetta legge.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il Concessionario è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della citata legge.
Art. 26 Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Art. 27 Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento
Responsabile del Servizio: Dr. Xxxxx Xxxxx
tel. 000 0000000 fax 000 0000000 – e-mail: xxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Responsabile del Procedimento: Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
tel. 000 0000000 fax 000 0000000 – e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Sanluri, 25.01.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI Dr. Xxxxx Xxxxx |