CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURAA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURAA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
Art.1–OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Il presente contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è for- malizzato tra ITALIA POWER SPA (p.iva 08338161212) con sede legale in Milano, alla Xxx Xxxxxxxx, 00, e nel seguito denominata “ITALIA POWER” (per brevità, anche “il Fornitore”) ed il cliente finale (di seguito “Il cliente”) domestico ovvero non domestico, soggetto al Codice di condotta commerciale (Allegato A alla delibera 426/2020/R/com del 27 ottobre 2020 ), così come identificato nella proposta contrattuale da questi accettata attraverso le modalità di adesione. Tutti i riferimenti normativi citati nel Contratto e nei suoi allegati, sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche ed integrazioni e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tutte le delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”) sono da intendersi aggiornate alle eventuali successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul sito xxx.xxxxx.xx . Nei confronti dei Clienti che rivestano anche la qualifica di Consumatori ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo trovano applicazione, in quanto compatibili, i diritti e le garanzie previste dal Capo I del Titolo III della Parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modifica- to, da ultimo, dal decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21.
1.2 Il contratto di fornitura (“Contratto”) ha per oggetto la fornitura di energia
elettrica e/o la fornitura di gas naturale presso i punti di prelievo (“Sito”) del Cliente (“Cliente”) e i servizi accessori da parte di Italia Power (“Fornitore”) secondo le condizio- ni pattuite. Secondo l’art. 8 del D.M. 37/08, in caso di nuova fornitura, il Cliente entro 30 giorni dall’allacciamento deve consegnare al Fornitore copia della Dichiarazione di Conformità dell’impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) o copia della Dichiarazio- ne di Rispondenza. In mancanza di tale documentazione, dopo 30 giorni dall’avvenuto allacciamento, il Fornitore e/o il Distributore competente (“Distributore”) potranno so- spendere la fornitura, nel rispetto delle norme previste dall’ARERA.
1.3 Per l’esecuzione del Contratto, il Fornitore concluderà i contratti obbligatori per i servizi di trasmissione, distribuzione nonché dispacciamento, per la fornitura di energia elettrica, ed a porre in essere tutto quanto necessario per la fornitura, anche secondo quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto.
1.4 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti e apparecchi diversi da quelli del Cliente che servono alla fornitura del gas o dell’energia elettrica. Secondo l’art. 8 del D.M. 37/08, in caso di nuova fornitura, il Cliente entro 30 giorni dall’allacciamento deve consegnare al Fornitore copia della Dichiarazione di Conformità dell’impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) o copia della Dichiarazione di Rispondenza. In mancanza di questa docu- mentazione, dopo 30 giorni dall’avvenuto allacciamento, il Fornitore e/o il Distributore competente (“Distributore”) potranno sospendere la fornitura, nel rispetto delle norme previste dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
1.5 L’obbligo di consegna della documentazione, descritto nell’art. 1.3 è previ- sto anche:
-per la fornitura di energia elettrica, nel caso di richiesta di aumento della potenza impegnata che: determini il raggiungimento di un livello di potenza impegnata uguale o superiore a 6 kW; oppure determini il raggiungimento di un livello inferiore, ma con interventi sui propri impianti;
-per la fornitura di gas naturale, nei casi di variazione della portata termica di gas.
In tal caso, il termine entro il quale consegnare la documentazione inizia dall’esecuzio- ne dei lavori richiesti. Scaduto tale termine, vi sarà la sospensione della fornitura con le modalità descritte nell’art.1.3
1.6 Il Cliente che non proceda con la consegna delle dovute dichiarazioni, né avverte il Fornitore della propria inadempienza, consentendogli di sospendere la fornitura, sarà responsabile di ogni conseguenza di legge per la violazione degli obblighi di cui al D.M.
n. 37/08 e anche di ogni onere che dovesse derivare per questo motivo al Fornitore
e/o Distributore.
Art.2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE DELLA FORNI- TURA. DURATA E RECESSO
2.1 Il Contratto è concluso per adesione quando il Cliente, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce alla proposta, accettandone integralmente i contenuti, contenuta nel Contratto di Somministrazione (“CdS”), nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura (“CGF”) e nelle Condizioni Tecnico Economiche (“CTE”), ed in ogni caso in seguito all’accettazione da parte del Fornitore. Contestualmente alla conclusione del Contratto, il cliente conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché pro- ceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la/e comunicazione/i di recesso dal/i Contratto/i di Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale attualmente in essere e ad inviarla/i al/i precedente Fornitore/i (detto anche Fornitore Uscente/i). Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
2.2 La/le fornitura/e sono in ogni caso condizionate:
-all’esito positivo della verifica sull’assenza di precedenti morosità verso il Fornitore e anche sull’affidabilità creditizia del Cliente (credit check). L’attività di credit check verrà eseguita, ad esempio, per controllare la presenza: (I) di protesti, pregiudizievoli, anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei clienti finali appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell’energia elettrica e del gas natu- rale, (II) morosità relativa a diversi contratti intestati allo stesso Cliente e stipulati anche con terzi. Il Fornitore potrà verificare le informazioni rilasciate da società specializzate esterne che il Cliente autorizza fin d’ora al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/2016. Inoltre, il Fornitore svolgerà le attività di credit check entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto; in caso di esito negativo, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente entro il termine indica- to; altrimenti le condizioni sospensive appena descritte si considereranno verificate positivamente;
-alla non sospensione per morosità dei Siti del Cliente, al momento della richiesta di
attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione di cui al precedente art. 1.2;
-per la sola fornitura di energia elettrica, all’assenza di una richiesta di indennizzo, per morosità, da parte di un precedente fornitore del Cliente, secondo l’allegato A della Delibera ARERA 593/17/R/COM e s.m.i.;
-all’attivazione, da parte dei distributori competenti, dei servizi di trasporto e distribu- zione di cui al precedente art. 1.2;
-all’eventuale completamento dei lavori di allaccio necessari per attivare la fornitura;
-all’esistenza di un adeguato allacciamento alla rete.
Resta inteso che per la fornitura di gas il Fornitore può revocare la richiesta di accesso al punto di fornitura:
-nei casi previsti dall’art. 12 dall’Allegato A della Delibera ARERA ARG/GAS 99/11 e
s.m.i. (TIMG);
-nei casi di cui all’art. 8.2 della Delibera ARERA ARG/GAS 99/11 e s.m.i. (TIMG). Sussistendo le condizioni previste dai citati articoli, non verrà data esecuzione al con- tratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore ver- ranno meno. In ogni caso il Forntore avrà la facoltà di decidere, a proprio insindacabile giudizio, se acquisire o meno il cliente finale.
2.3 Nel caso in cui viene attivata solo una delle forniture richieste, il
Fornitore ne darà comunicazione al Cliente ed il Contratto riguarderà solo la fornitura attivata. In tal caso, il Cliente potrà recedere come descritto nell’art. 2.7.
2.4 In caso di fornitura/e relativa/e a più siti, il Fornitore potà attivare in forni-
xxxx solo i punti per i quali non si verificano le condizioni di cui all’art. 2.3.
2.5 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2, l’attivazione del- la/e fornitura/e avverrà alla data indicata dal Cliente, nel rispetto del contratto con il precedente fornitore e dei tempi di attivazione del distributore, e comunque entro 180 giorni dalla conclusione del Contratto, salvo eventi non dipendenti dalla volontà di Italia Power. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell’avvio, sarà data comunicazione al Cliente mediante lettera o altro mezzo concordato con il Cliente.
2.6 Il Contratto è a tempo indeterminato.
2.7 Il Cliente può recedere per cambio fornitore, anche solo per una delle for- niture, in qualunque momento, inviandone comunicazione al Fornitore (anche tramite il nuovo fornitore) secondo quanto previsto dalla delibera 302/2016 dell’ARERA. Nel caso in cui il Cliente è titolare anche di un solo sito di energia elettrico connesso in media tensione o in alta tensione o di gas naturale con consumi superiori a 200.000 smc annui, il termine di preavviso per il recesso è di 12 mesi a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diverso accordo previsto nel documento descritto nell’art. 3.1. La comunicazione di re- cesso dovrà essere inviata in forma scritta, con raccomandata a/r, al seguente indirizzo: ITALIA POWER S.P.A. – Xxx Xxxxxxxx, 00 – 20121- Milano, oppure con posta elettronica certificata al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Comunicazioni inviate ad indirizzi diversi si considerano come non ricevute.
2.8 Il Cliente può recedere per cessazione della fornitura in qualunque mo-
mento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo racco- mandata, ai suddetti indirizzi indicati nell’art. 2.7. Il termine di preavviso da rispettare è di un mese, dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore. Comunicazioni inviate ad indirizzi diversi si considerano come non ricevute ed il Fornitore non sarà responsabile dei danni eventualmente derivanti dalla tardiva esecuzione della cessa- zione.
2.9 Il Fornitore può recedere anche solo per una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente con raccoman- data a/R o a mezzo pec, con tempo di preavviso di sei mesi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Cliente. Per i contratti a distanza o stipulati fuori dai locali commerciali Il Cliente, potrà esercitare il diritto di ripensamento nelle forme e nelle modalità previste dagli artt. 52 e ss. D. Lgs. n°206/2005 (c.d. Codice del consumo) senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo.
2.10 Il Diritto di ripensamento va esercitato utilizzando il “Modulo per l’esercizio del Diritto di Ripensamento” messo a disposizione del cliente sul sito www.italiapower. it o con una dichiarazione esplicita del cliente della propria volontà di recedere dal Con- tratto da inviarsi al Fornitore, via mail all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxx.xx e comprensiva al- meno delle seguenti informazioni: nome, cognome, Codice Fiscale, POD e/o PDR, luogo e Data, firma. Il termine di quattordici (14) giorni solari per l’esercizio del Diritto di Ripen- samento decorre dalla data di Conclusione del Contratto, come indicata al precedente art. 2. L’esecuzione del Contratto non verrà avviata prima che sia decorso il suddetto termine. Se il Cliente vuole che l’esecuzione del Contratto inizi prima che sia decorso il termine per il ripensamento, è tenuto a farne esplicita richiesta su supporto durevole. In tal caso il cliente potrà comunque esercitare il diritto di ripensamento nei termini previsti e sarà responsabile del pagamento al Fornitore di un importo proporzionale al servizio fornito fino alla data di comunicazione del ripensamento, ai sensi dell’articolo 57, comma 3 del Codice del Consumo. Qualora non sia stata attivata la Fornitura, il Fornitore applicherà un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato nei casi di cui all’articolo 11 dell’Allegato A alla delibera ARERA 491/2020/R/eel del 24 novembre 2020, eventualmente incrementato degli oneri addebitati dal Distributore Locale al venditore per la prestazione effettuata, fissati ai sensi dell’Allegato C alla deli- bera ARERA 568/2019/R/eel del 27 dicembre 2019 (per la Fornitura di energia elettrica) e dell’Allegato A alla delibera 570/2019/R/gas e s.m.i. (per la Fornitura di gas); vicever- sa nel caso in cui la Fornitura sia stata attivata, il cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della Forni- tura. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 9.6 dell’Allegato A alla delibera ARERA ARG/ com104/10 (Codice di Condotta Commerciale) del 12 luglio 2010. Qualora l’esercizio del diritto di ripensamento sia diretto alla cessazione della Fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il cliente dovrà richiedere la disattivazione al Fornitore, che provvederà, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall’arti-
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colo 81, comma 81.7, dell’Allegato A alla delibera 566/2019/R/eel del 23 dicembre 2019 e dall’articolo 33, comma 33.4, dell’allegato A alla delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019.
Art.3 – CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NA- TURALE. ALTRI CORRISPETTIVI.
3.1 Le condizioni economiche per ciascuna fornitura ed il loro periodo di appli- cabilità sono indicati nelle CTE.
3.2 Per il periodo di fornitura successivo ai primi 6 mesi il prezzo per l’ener- gia elettrica prelevata mensilmente continuerà ad essere aggiornato in funzione del parametro PUN maggiorato di uno spread di importo pari a 0,021 €/kWh, mentre il “corrispettivo gas” sarà aggiornato ed indicizzato secondo la seguente formula, PSV day head maggiorato di uno spread pari a 0,11€/SMC. In ogni caso eventuali CTE a prez- zo fisso avranno validità 6 mesi ciò prima che avvenga il passaggio al listino a prezzo variabile indicizzato.
3.3 Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai prezzi indicati nelle CTE, al Cliente verranno fatturati:
a)corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione, misura e le componenti Asos e Arim, UC previste per i Clienti del mercato libero, secondo quanto indicato nelle fatture del Distributore;
b)i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento, come definiti dalle Dell. 111/06,
156/07 e s.m.i;
c)un corrispettivo, a copertura dei costi della commercializzazione e vendita, corrispon- dente alla PCV, come definite nell’Allegato A della Delibera n. 301/12R/EEL, e maggiora- to di € 7,50 al mese per ogni pod/pdr per i clienti residenziali e di € 10,00 al mese per ogni pod/pdr per i clienti business e Condomini.
d)per le sole forniture dei Siti in Bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione, un’ulteriore ed eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) ugua- le a quanto stabilito dall’Allegato A dalla Delibera ARERA n. 107/09 e s.m.i. e solo per i casi previsti dall’ art. 33;
e)eventuali corrispettivi applicati in base alla normativa per morosità del Cliente, per precedenti forniture di energia elettrica o gas;
f)spese di attivazione contratto pari a 5,00 € per ogni kW di potenza disponibile.
Per la fornitura di gas naturale, oltre ai prezzi indicati nelle CTE, al Cliente verranno fatturati:
a)La componente QVD in quota fissa e variabile a copertura della commercializzazione della vendita al dettaglio come definite nell’Allegato A alla Delibera ARG/GAS 64/09 e
s.m.i. e la componente QOA a copertura degli oneri aggiuntivi come stabilita dall’ARERA delibera ARG/GAS 64/09;
b)i costi relativi al servizio di trasporto, stoccaggio, distribuzione, misura del gas ai sensi della Delibera n° ARG/GAS 64/09 e s.m.i.;
c)i corrispettivi riferiti agli oneri di sistema come stabiliti dall’ARERA;
d)i corrispettivi riferiti alle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di
gas naturale, nonché dell’IVA;
e)il corrispettivo “COL” - canone concessione comunale come previsto dall’Allegato A alla delibera 570/19/R/GAS e s.m.i.;
Per la fornitura di gas naturale, il prezzo indicato è fissato considerando un gas fornito con PCS (potere calorifico superiore) di 38,52 MJ/Smc. Il prezzo viene modificato in base al valore dello stesso PCS (come stabilito dall’ARERA) per l’impianto di distribu- zione per la fornitura.
3.4 Saranno previsti a carico del Cliente anche eventuali importi come descritti agli artt. 4, 12 e 14.
3.5 Le condizioni ed i termini di cui alle CGF prevalgono sulle previsioni di cui alle CTE, ove discordanti.
3.6 Qualora le competenti Autorità apportassero modifiche o integrazioni alla disciplina in materia di dispacciamento dell’energia, anche attraverso l’introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla stipula del contratto, ovvero preve- dessero nuovi oneri relativi a prestazioni diverse da quelle sopra menzionate, i con- seguenti costi saranno posti a carico del Cliente con modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti. I corrispettivi per i servizi di cui al presente articolo saranno fatturati dal Fornitore unitamente agli importi dovuti per la fornitura di energia elettri- ca e/o Gas naturale.
3.7 Il Cliente si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto sull’uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell’attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello di- chiarato, il Fornitore potrà addebitare al Cliente i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Se i dati relativi alla categoria, potenza impegnata ed alla tensione di fornitura, che risultano al Distributore, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Distributore.
3.8 Al verificarsi di eventi eccezionali capaci di incidere significativamente sulle obbligazioni assunte dal Fornitore e sull’andamento dei Mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, il cliente, riconosce ed accetta la possibilità per il Fornitore di variare le condizionieconomiche delle forniture in precedenza accettate dallo stesso. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, ovvero nel caso in cui i prezzi delle materie prime registrino un aumento superiore al 30% rispetto al settlement del mese precedente, il Fornitore potrà variare il listino del Cliente da prezzo fisso a prezzo variabile.
3.9 Italia Power potrà addebitare al Cliente, su ciascuna fattura, un even- tuale contributo per spese di gestione ed amministrative sopportate per l’invio di solle- citi di pagamento al Cliente moroso o nell’ipotesi in cui l’addebito al RID del Cliente sia insoluto.
Art.4 GESTIONE RICHIESTE PER ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE
Energia elettrica - Le richieste di esecuzione di prestazioni di servizi che riguardano la connessione dei Siti alla rete elettrica, secondo la Delibera n. 333/07 dell’ARERA contenente “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzio- ne, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011” per quanto in vigore e la Delibera ARG/ELT n. 198/11 dell’ARERA contenente “Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di
regolazione 2012-2015” e s.m.i., dovranno essere inviate al Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà come mandatario del Cliente. Secondo questo man- dato, il Cliente dovrà fornire i mezzi necessari e saldare le eventuali obbligazioni che Italia Power contrarrà in proprio nome (art. 1719 c.c.); in particolare, fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore (previsti per le singole presta- zioni dall’Allegato C della Delibera ARG/ELT n. 199/11 dell’ARERA e s.m.i.), il Cliente rico- noscerà ad Italia Power, per ogni richiesta al Distributore competente, un importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 11 dell’allegato A della Delibera n. 301/12/R/ EEL dell’ARERA, come aggiornato dalla normativa in vigore. Ad esempio, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un Sito già attivo.
Gas - Il Cliente per la gestione di ciascuna pratica relativa ad attività di competenza del
Distributore richiesta dal Cliente per il tramite del Fornitore, riconoscerà al Fornitore stesso un corrispettivo pari all’importo sopra indicato. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: variazione di pressione, disat- tivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo.
Art. 5 LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA
5.1 Il contatore di energia elettrica (ossia l’insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell’energia elettrica al cliente, atte a misurare l’energia elettrica prelevata) ed il contatore gas (ossia la parte dell’impianto di alimentazione del cliente che serve per l’intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all’impianto interno del cliente) ed i relativi sigilli (di seguito anche “Misuratori”, “Conta- tori” o “Gruppi di misura”), sono di proprietà del Distributore Locale. Il cliente è costitu- ito custode dei Contatori e risponde della loro sottrazione, distruzione e di qualunque eventuale danno arrecato agli stessi ed agli apparecchi accessori installati presso di lui; è fatto divieto assoluto al cliente di spostare i Contatori dal luogo in cui sono stati collocati. Il cliente si impegna a consentire al personale del Distributore Locale o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l’accesso ai locali in cui è ubicato il Contatore per effettuare le normali operazioni di servizio quali la rilevazione del dato di misura, interventi per guasti e verifiche per malfunzio- namenti, chiusura e sostituzione del Contatore, verifica delle condizioni di sicurezza della Fornitura, disalimentazione per motivi di carattere tecnico o morosità. Qualora il cliente si opponga o l’accesso venga in qualche modo impedito, il Distributore Locale può, previa diffida formale, sospendere la fornitura disalimentando il punto di prelievo. Il Distributore Locale per le esigenze e con le modalità di cui al Contratto di Trasporto, può modificare i propri impianti nonché le caratteristiche del servizio. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Distributore Locale e del cliente per quanto di rispettiva proprietà. Sono impianti e apparecchi del cliente quelli situati a valle del punto di prelievo. Gli impianti e apparecchi del cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provoca- re disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. Il Distributore Locale può effettuare verifiche e, qualora dovessero risultare delle irregolarità sugli impianti del cliente, può sospendere il servizio di trasporto disalimentando il punto di consegna per il tempo occorrente al cliente per adeguare gli impianti stessi. Il Distributore Locale si riserva di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno conseguente al mancato ade- guamento. Restano a carico del cliente finale gli oneri per l’adeguamento dei propri impianti ed apparecchi in conseguenza delle eventuali modifiche delle modalità di for- nitura. Il gas naturale e l’energia elettrica non possono essere ceduti a terzi dal cliente o da quest’ultimo utilizzati per usi e in luoghi diversi da quelli indicati nella Proposta di Contratto, né possono essere utilizzati in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utiliz- zazioni. Il cliente si impegna ad utilizzare il gas e l’energia elettrica secondo le regole di prudenza e sicurezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti e, se- gnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al cliente o a terzi in conseguenza dell’uso del gas naturale e dell’energia elettrica in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di prudenza e sicurezza. Nei casi di infrazione ai divieti di cui al presente com- ma, nonché nei casi di prelievo fraudolento di energia elettrica o gas - ivi compresa la riattivazione non autorizzata del gruppo di misura, il Distributore Locale potrà, fatto salvo l’esperimento delle azioni civili o penali, sospendere il servizio disalimentando il punto di prelievo e, laddove ritenuto necessario, chiedere il ripristino della condizione di regolarità di utilizzo, fatta salva la facoltà di chiedere eventuali danni, e rifiutare il servizio nel caso del permanere della situazione irregolare. Il cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati ritenuti essenziali e riportati nel modulo di Proposta di Contratto e nei già citati Allegati, ivi compresi i dati relativi all’uso del gas e dell’energia elettrica. Inoltre, il cliente dichiara che il valore di potenza disponibile, individuato per ciascun punto di prelievo indicato per cui ha corrisposto al Distributore Locale gli oneri di allacciamento, corrisponde al fabbisogno massimo di potenza e conviene che tale valore s’intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile e reso disponibile dal Distributore Locale e che, pertanto, non sono consentiti prelievi eccedenti la Potenza disponibile. Qualora il cliente abbia bisogno di effettuare in maniera sistematica prelievi di potenza in eccedenza al valore della potenza disponibile deve presentare una richie- sta al Distributore Locale per l’adeguamento della potenza disponibile. Il Distributore Locale, in caso di sistematici prelievi di potenza eccedenti il livello della potenza dispo- nibile (in assenza di limitatore), può procedere d’ufficio all’addebito dei contributi per l’adeguamento della medesima potenza disponibile. In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all’attività di dispacciamento, trasporto e di- stribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell’energia elettrica e del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l’obbligo di indennizzo o risarcimento del cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso
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per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
5.2 Solo per la fornitura di gas, gli operatori incaricati dal Fornitore compilano un appo- sito verbale, firmato dal Cliente, nel quale riportano: la tipologia del gruppo di misura (“Contatore”), il numero di matricola e la lettura presente al momento dell’attivazione.
5.3 Per la fornitura di energia elettrica o gas, salvo quanto previsto all’art. 5.1 e ferma restando la competenza dell’impresa di distribuzione per la rilevazione delle misure, il Cliente potrà effettuare l’autolettura del Contatore, secondo i modi ed i tempi indicati in fattura.
5.4 Nei casi di cui all’articolo 5.2, il Fornitore comunica la presa in carico o l’e- ventuale non presa in carico del dato di autolettura del Cliente qualora lo stesso risulti palesemente errato o incoerente rispetto all’ultimo dato effettivo disponibile.
5.5 L’autolettura è considerata come lettura effettiva per la fatturazione se
validata dall’impresa di distribuzione.
5.6 Autolettura in caso di voltura o cambio Fornitore (switch) - Delibera 100/2016/R/COM.
Il Cliente che ha una fornitura elettrica in bassa tensione dotata di un punto di prelievo trattato monorario ai sensi dell’allegato A della delibera Art/Alt 107/09 (si seguito TIS) o che ha una fornitura di gas con consumi inferiori a 200.000 smc/anno dotata di un punto di riconsegna con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, può comunicare l’autolettura in caso di voltura o cambio Fornitore; il dato deve essere comunicato ad un nostro operatore tramite il Servizio Clienti. Il Cliente può comunicare l’autolettura fino a 5 giorni lavorativi prima e 3 giorni lavorativi dopo la fine del mese, il Distributore verifica il dato comunicato dal Cliente e se confermato, il valore viene utilizzato come una lettura effettiva per calcolare l’ultima fattura.
Art.6 MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI
6.1 I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono espressi in Standard metro cubo (Smc). Se i gruppi di misura non sono dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi sono adeguati usando il Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale “C”, secondo l’Al- legato alla Delibera 573/2013/R/gas dell’ARERA (“Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”). La fatturazione degli importi dovuti per il gas fornito avviene in base ai consumi attribuiti su base giornaliera, considerando costante il consumo nel periodo, rilevato dal Distributore o, ferma restando la competenza dell’impresa di distribuzione in materia di rilevazione delle misure, come da comunicazione del Cliente a seguito di autolettura. In assenza della lettura effettiva (anche secondo l’art. 5.4), la fatturazione può avvenire in base ai consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base all’uso del gas, ai consumi storici del Cliente e aggiornati in base all’andamento climatico dell’anno in corso.
6.2 La fatturazione degli importi dovuti per l’energia elettrica fornita avviene in
base ai dati di prelievo dei Siti, resi disponibili dal Distributore competente, nel rispetto del Contratto e della normativa. Se i dati non sono disponibili in tempo utile per l’emis- sione della fattura, ferma restando la competenza del Distributore per la rilevazione delle misure, la fatturazione può avvenire in base ai consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal For- nitore in base ai consumi storici del Cliente, alla potenza indicata in Contratto e alle modalità d’uso dell’energia.
6.3 Se gli importi unitari non saranno disponibili in tempo utile per l’emissione delle fatture, il Fornitore potrà fatturare usando gli importi del secondo mese prece- dente quello di competenza dei consumi. Nel caso di forniture a Xxxx alimentati in Media Tensione o per uso di illuminazione pubblica, il fornitore potrà fatturare in acconto in base agli importi del secondo mese precedente quello di competenza dei consumi, effettuando il relativo conguaglio con la prima fattura utile successiva. In presenza di errori di calcolo nella fatturazione, la correzione della somma viene effettuata nella prima fattura utile successiva.
6.4 Se i prezzi relativi all’energia elettrica nelle CTE sono descritti per fasce orarie definite dal Fornitore (Fasce Contratto) ed i consumi dei Clienti sono disponi- bili per fasce orarie definite diversamente dall’ARERA (Fasce ARERA), il consumo dei Clienti nelle Fasce Contratto verrà calcolato come di seguito descritto. Il consumo in ogni Fascia Contratto è calcolato come media pesata dei consumi nelle Fasce ARERA; tale media utilizza come pesi i rapporti tra le ore di ciascuna Fascia ARERA contenute all’interno della Fascia Contratto e le ore complessive della stessa Fascia ARERA. Le ore delle Fasce Contratto e le ore delle Fasce ARERA sono convenzionalmente pari a quelle contenute all’interno dell’anno del calendario 2008. Per Fasce Contratto si intendono: le ore di picco (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20) e le ore di fuori picco (dal lunedì al venerdì, alle ore 20 alle ore 8 e week end); per Fasce ARERA si intendono le fasce F1, F2, F3, definite nella Delibera n. 181/06 dell’ARERA. I pesi da applicare alle fasce F1, F2 e F3 (Fasce ARERA) per il calcolo del consumo da attribuire alle Fasce Contratto sono rispettivamente 1,000, 0,122 e 0,028 per le ore di picco e 0,000, 0,878 e 0,972 per le ore di fuori picco (dal maggio 2013 anche bioraria Delibera 215/2013/R/eel).
6.5 Successivamente alla cessazione della fornitura, per qualsiasi causa, al
Cliente saranno addebitati/accreditati gli eventuali importi per rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale dichiarata dal Distributore competente.
Art.7 MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DEL GAS (SOLO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE)
7.1 Senza uno specifico accordo con Italia Power, non sono consentiti prelie- vi di gas superiori la potenza massima installata. In tal caso, le Parti stabiliranno la necessaria modifica al contratto per adeguare la potenza e la pressione alle diverse necessità del Cliente, rispettando comunque la capacità di portata degli impianti del gestore della o rete.
7.2 Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto all’articolo precedente, effettui un prelievo in eccedenza, il Fornitore potrà risolvere di diritto il Contratto.
7.3 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad Italia
Power a terzi, a seguito di un prelievo in eccedenza, compresi i danni relativi alla qualità
del servizio fornito da Italia Power al Cliente stesso o a terzi.
7.4 Il Cliente non potrà utilizzare il gas in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà trasferirlo o cederlo a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
7.5 Il Cliente dovrà usare il gas secondo le regole di prudenza e sicurezza. Italia Power non potrà mai essere ritenuta responsabile per incidenti, incendi o esplosioni avvenuti presso il Cliente o terzi per l’uso improprio del gas, oppure senza l’osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o a causa degli impianti dello stesso Cliente non conformi alle norme tecniche.
Art.8 – APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI (SOLO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE)
8.1 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente devono essere conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il Fornitore può effettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del Distributore competente e, se risultano irregolarità, può sospendere far sospende- re la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.
Eventuali perdite degli impianti a valle del contatore, qualunque ne sia la causa, non saranno detratte dal consumo del Cliente; Italia Power potrà essere chiamata a rispon- dere dei danni derivanti da guasti o da malfunzionamento degli impianti interni, solo per disfunzioni alla stessa imputabili. Prima di effettuare delle variazioni agli apparec- chi di utilizzazione o all’impianto interno, il Cliente deve comunicare ad Italia Power le proprie intenzioni. In tal caso, Italia Power comunicherà al Cliente se tale variazione tecnica comporterà anche una modifica del contratto di fornitura del gas. In questo secondo caso, se necessario, le Parti stipuleranno un nuovo Contratto o modificheran- no il presente.
8.2 Il Contatore potrà essere modificato, rimosso o spostato solo per disposi- zioni di Italia Power o del Distributore competente (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza oppure, per modifiche ambientali o strutturali, se il contatore si trova in luoghi pericolosi o inadatti) e solo per mezzo dei loro incaricati. Nel caso in cui il contatore sia tolto/sostituito, sarà redatto un verbale con le indicazioni: della causa di sostituzione/rimozione e le eventuali irregolarità emerse, secondo i termini dell’art. 5.
8.3 Il Distributore può effettuare verifiche agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione; per farlo può accedere agli stessi impianti anche se ubicati all’in- terno dei luoghi di pertinenza del Cliente – tranne nei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune; in tal caso il Distributore dovrà dare un preavviso al Cliente salvo nel caso di comprovata urgenza e sicurezza o per possibili prelievi fraudolenti. In base a quanto indicato dal Distributore, Italia Power potrà procedere alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente dal contatore e al calcolo del relativo conguaglio.
8.4 Il Cliente può chiedere, per iscritto, la verifica del corretto funzionamento
del Contatore in contraddittorio.
8.5 Il Cliente ha diritto ad essere presente alla verifica. Se il Cliente non si av- vale di tale diritto, l’esito della verifica gli sarà comunicato per iscritto da Italia Power.
8.6 Se le verifiche confermano il malfunzionamento dichiarato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari non saranno a suo carico e, se per errore fatturate, saranno rimborsate. Invece, se la verifica conferma l’esattezza della misura, Italia Power addebiterà al Cliente le relative spese sostenute.
Art.9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
9.1 La fatturazione sia per i clienti residenziali, sia per i Condomini sia per i clienti business, avrà periodicità mensile.
Il Fornitore può modificare la periodicità di fatturazione, dandone specifica comuni- cazione al Cliente, che potrà comunque recedere con le modalità previste all’art. 2.7. In caso di fornitura di energia elettrica e gas, il Fornitore potrà emettere una fattura unica. Se l’importo fatturato dovesse essere inferiore a 20,00 euro, il Fornitore potrà richiedere, con specifica comunicazione in fattura, che la somma venga saldata dal Cliente con la fattura successiva.
9.2 La fattura sarà inviata tramite posta elettronica o per posta ordinaria sen- za oneri aggiuntivi all’indirizzo indicato dal Cliente nel Contratto o da lui comunicato successivamente. Il Fornitore potrà comunque utilizzare anche l’indirizzo di posta elet- tronica certificata del Cliente, acquisito autonomamente. Nel caso in cui il Cliente sia una P.A. (centrale e locale), si procederà con fatturazione elettronica, così come previ- sto dalla normativa di settore (D.L. n. 66/2014 e s.m.i.). La Pubblica Amministrazione si impegna a rispettare eventuali oneri a suo carico per permettere il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi previsti dalla normativa di settore ed, in particolare, dalla Legge n. 244/2007 del 24 dicembre 2007 e dal relativo regolamento attuativo Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013. Per l’emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico da parte del Fornitore, la Pubblica Amministrazione si impegna in tempo utile a scegliere il proprio ufficio dedicato solo alla ricezione delle fatture elettroniche, ad accreditarlo e a tenerlo aggiornato nell’Indice delle Pubbliche Ammini- strazioni (IPA). Inoltre, si impegna a comunicare al Fornitore il relativo codice univoco assegnatogli (codice ufficio di destinazione delle fatture). Per rispettare gli obblighi previsti per le fatture elettroniche dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, le Pubbli- che Amministrazioni dovranno comunicare al Fornitore il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto (CUP), tranne nei casi non previsti. La violazione degli obblighi descritti permetterà al Fornitore di risolvere ipso iure il Contratto secondo l’art. 1456c.c. Nel caso in cui il Cliente non abbia fornito alcun indirizzo di posta elettronica, la fattura verrà trasmessa per posta ed il Fornitore potrà addebitargli i relativi costi. Fatto salvo quanto previsto per le P.A., la bolletta espone tutte le voci indicate dalla Delibera ARERA 501/2014/R/COM e s.m.i.. Il dettaglio delle voci, nel rispetto della medesima delibera, è disponibile nell’area dedicata del sito web di Italia Power oppure su richiesta del Cliente contattando il Servizio Clienti.
9.3 Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata in fattura che rispetterà un intervallo non inferiore a 15 giorni a partire dalla data di emissione della fattura stessa. Il Cliente può effettuare il versamento presso: gli uffici postali, con addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale (“procedura SDD) oppure tramite bonifico bancario, se specificato nelle CTE. Nel caso in cui l’addebi- to sul C/C bancario non dovesse andare a buon fine il Fornitore addebiterà un importo
Italia Power S.p.a.
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come come specificato nelle CTE.
9.4 L’indicazione relativa alla possibilità di richiedere un piano di rateizzo degli importi fatturati è indicata nelle fatture che presentino i requisiti fissati dall’Autorità perl’energia elettrica il gas ed il sistema Idrico (ARERA). È possibile richiedere un piano di rateizzo nei seguenti casi:
Fornitura elettrica:
a) la bolletta è basata su dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore al 150% per i Clienti domestici o al 250% per i Clienti non domestici, dell’ad- debito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi;
b) la bolletta contiene ricalcoli il cui importo sia superiore al 150% per i Clien- ti domestici o al 250% per i Clienti non domestici, dell’addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi;
c) la bolletta è emessa successivamente alla sospensione dell’ordinaria pe- riodicità di fatturazione il cui importo sia superiore al 150% per i Clienti domestico al 250% per i Clienti non domestici, dell’addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi.
Fornitura gas:
a) la bolletta è basata su dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia su- periore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi 12 mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi;
b) la bolletta contiene ricalcoli il cui importo sia superiore al doppio dell’adde- bito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi 12 mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi;
c) la bolletta è emessa successivamente alla sospensione dell’ordinaria pe- riodicità di fatturazione il cui importo sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi 12 mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi.
Fornitura elettrica e gas:
a) La prima bolletta emessa successivamente all’attivazione della fornitura qualora sia basata su dati di misura superiori al 150% per i Clienti domestici o al 250% per i Clienti non domestici, rispetto all’autolettura comunicata dal Cliente prima della fatturazione o a seguito di reclamo;
b) La bolletta contenga importi relativi a consumi non registrati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al Cliente;
c) Xxxxxxx non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di fat- turazione prevista all’Articolo 4 del TIF.
In ogni caso la rateizzazione deve:
a) riguardare somme superiori a 50,00 euro;
b) le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due;
c) avvenire entro i dieci (10) giorni successivi alla scadenza della bolletta da rateizzare;
d) le somme rateizzate sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dal- la Banca Centrale Europea, il tasso viene calcolato dal giorno di scadenza della bol- letta. Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, la Delibera 584/2015/R/COM stabilisce che il Cliente può chiedere anche una ulteriore rateizza- zione, di una o più fatture ordinarie (che, pertanto, non rientrino nelle fattispecie so- pra indicate per le quali sia possibile richiedere la rateizzazione), che non contengano anche una singola rata di un piano di rateizzo attivo. Questa richiesta può essere fatta una sola volta nell’arco di 12 mesi e, per queste operazioni, potrà essere richiesto il versamento di un acconto minimo del 30% della somma da pagare.
9.5 Il pagamento delle fatture non può essere differito o ridotto, neanche in caso di contestazione. Il Cliente non può effettuare compensazioni con eventuali crediti verso il Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, il Fornitore, salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute (ad esempio i solleciti di pagamento delle fatture), applicherà al Cliente gli interessi moratori:
- per la fornitura di energia elettrica, saranno applicati interessi legali mora- tori al tasso di riferimento aumentato fino alla concorrenza del limite tassi usurai nel rispetto di quanto previsto dall’exDlgs 231/2002 e S.M.
- per la fornitura di gas, saranno applicati interessi legali moratori al tasso di riferimento aumentato fino alla concorrenza del limite tassi usurai nel rispetto di quanto previsto dall’ex Dlgs 231/2002 e S.M.I.
9.6 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni altro onere fiscale comunque inerente alla fornitura (salvo che non siano espres- samente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore). Sono a disposizione del Cliente sul sito xxxxxxxxxxx.xx informazioni circa le aliquote delle impo- ste.
9.7 In caso di emissione di una nota di credito, recante importi da restitui- re a vario titolo al Cliente, in assenza di precedenti bollette non pagate rispetto alle quali sarebbe prevista una compensazione degli importi, il Cliente riceverà il rimborso dell’importo riportato nella nota di credito. Qualora la fornitura sia attiva:
a) in caso di domiciliazione bancaria o postale attive, il rimborso della nota di credito avverrà alla scadenza della stessa direttamente sul conto corrente;
b) in mancanza di domiciliazione bancaria, il rimborso avverrà tramite accredito sulla prima fattura emessa successiva alla nota di credito. In questo caso “c” se il Cliente desidera ricevere immediatamente il rimborso, può richiederlo contattando il Servizio Clienti e scegliendo la modalità che preferisce tra quelle dispo- nibili, ovvero:
1) Bonifico sul proprio conto corrente comunicando l’IBAN di un conto inte- stato o cointestato all’intestatario dell’utenza;
2) Assegno (per importi fino a € 5.000) verrà emesso un assegno “non tra- sferibile”; la Banca incaricata da Italia Power lo invierà tramite posta ordinaria all’indiriz- zo di recapito indicato dal Cliente.
Qualora la fornitura sia cessata:
a) in caso di domiciliazione bancaria o postale attive il rimborso della nota di credito avverrà alla scadenza della stessa direttamente sul conto corrente. In man- canza di domiciliazione bancaria e postale, il rimborso avverrà: 1) tramite assegno “non trasferibile” fino a 5.000 € o con bonifico bancario per importi superiori. Qualora il
Cliente desiderasse ricevere il rimborso con un canale diverso da quelli sopra indicati,
potrà richiederlo contattando il Servizio Clienti.
Art.10 DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE DI PAGAMENTO
10.1 Se il pagamento non avviene attraverso procedura SDD, il Cliente deve versare, anche ai sensi dell’art 1461 c.c., con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia di ciascuna fornitura, per un importo pari a quanto previsto rispettivamente per il gas nella Delibera n. 229/01 dell’ARERA, “Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481” e sue modifiche e integrazioni e per l’energia elettrica nella Delibera 200/99 avente per oggetto la “Direttiva concernente l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica a Clienti del mercato vincolato ai sensi dell’art. 2, comma 12 lett. h della Legge 14 novembre 1995
n. 481” e s.m.i. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall’ARERA o da diversa autorità competente; tali variazioni sono vincolanti per il Clien- te anche successivamente alla conclusione del Contratto. Per le forniture gas l’importo del deposito è fissato in base alla fascia di consumo e può essere rivisto in funzione dei consumi annui del Cliente qualora questi varino, anche per un solo anno, in una misura che supera in più o in meno quella prevista dalla Delibera n. 229/01 art 17.1-b, attualmente pari al 20%. Per la fornitura elettrica l’importo del deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata e potrà essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza; in tal caso il Fornitore dovrà comunicare al Cliente la somma da addebitare/accreditare.
10.2 Il Fornitore potrà addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzio- nale in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo (salvo poi restituirlo in caso di successiva attivazione della procedura SDD).
10.3 Il Cliente è tenuto a versare, all’ atto della stipula del contratto, un deposito cauzionale determinato nel suo preciso ammontare dalle accettate e vigenti CTE ed in ogni caso quantificato in osservanza delle previsioni ARERA. Non è tenuto, invece, al detto versamento il Cliente che offra alla Italia Power S.p.a altre forme di garanzia del pagamento, indicate e comunque accettate dalla Italia Power, tali da assicurare il puntuale pagamento di quanto dovuto in forza del presente contratto. Italia Power non sospenderà la fornitura per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari all’am- montare del deposito cauzionale indicato nelle CTE. In tal caso, Italia Power provvederà a trattenere la somma versata ed a fatturare in bolletta l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito. Resta inteso che successivamente a tale operazione il Cliente sarà tenuto a versare nuovamente l’intero importo del deposito cauzionale, così come quantificato nelle CTE vigenti, nel caso in cui l’ammontare del debito sia uguale o maggiore all’importo del deposito cauzionale versato; o ad integrare il deposito cauzio- nale versato, fino all’effettivo ammontare previsto dalle CTE, nel caso in cui lo stesso sia stato utilizzato parzialmente per estinguere il debito accumulato dal Cliente.
10.4 A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni Contrattuali, il For- nitore, sulla base del credit check effettuato durante la validità del Contratto, potrà richiedere al Cliente, anche dopo l’attivazione, ulteriori garanzie quali fideiussioni ban- carie e/o integrazioni del deposito cauzionale già versato, per un importo pari al mas- simo a 4 mesi di fatturato medio stimato. Il Cliente dovrà integrare il deposito entro il termine indicato nella relativa fattura. Se nel corso della fornitura il deposito sarà trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente dovrà ricostruirlo entro il termine indicato nella relativa fattura.
10.5 L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, mag- giorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture non pagate. In ogni caso la restituzione del deposito avverrà solo dopo la verifica dei pagamenti del Cliente o la rivalutazione dell’affidabilità creditizia relativa ad altri suoi contratti di fornitura con il Fornitore.
ART. 11 - INTERRUZIONI DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. RESPON- SABILITÀ E MANLEVA DEL CLIENTE
11.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporanea- mente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (es. manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissio- ne e di distribuzione, ampliamento, migliora mento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
11.2 Tali interruzioni, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza mag- giore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno per Italia Power l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente né potranno costituire motivo di riso- luzione del Contratto.
11.3 Il Fornitore non risponde dei danni, al medesimo non imputabili, dovuti a problemi tecnici relativi alla consegna dell’energia elettrica o del gas quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione/frequenza, della forma d’on- da, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, micro interruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.
11.4 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell’integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione, pagamento di oneri o danni, derivanti da fatti o comportamenti dello stesso Cliente, tenuti durante dell’e- spletamento dei servizi contrattuali.
ART. 12 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
12.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere, nei casi di seguito indicati:
- in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l’ap- plicazione degli interessi di cui all’art. 9.5);
- per violazione dell’art. 14 da parte del Cliente che sia acquirente, affittuario
od usufruttuario dell’azienda;
- per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura di energia elettrica o gas,
Italia Power S.p.a.
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anche risolto, intestato al medesimo Cliente;
12.2 Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi:
- reiterato ritardo nel pagamento delle fatture (ferma restando l’applicazio- ne degli interessi di cui all’art. 9.4);
- qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE (an- che limitatamente alle singole forniture interessate);
- qualora venga revocata la procedura SDD, richiesta in forma obbligatoria nelle CTE (salvo nel caso in cui il Fornitore abbia fatturato l’importo a titolo di deposito cauzionale);
- per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzio- nale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia di cui ai precedenti artt. 10.2, 10.3 e 10.4;
- inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della so- cietà Cliente;
- interruzione o sospensione dell’attività produttiva;
- insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
- in caso di violazione del Cliente degli obblighi a suo carico previsti agli artt. 7 e 8;
- trascorsi 20 giorni dalla sospensione della fornitura di cui ai precedenti artt. 1.4 e 1.5 senza che il Cliente abbia inviato la documentazione richiesta;
- mancato pagamento di fatture relative a contratti, anche cessati, tra il Cliente e soggetti terzi.
12.3 Nel caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, Ita- lia Power costituirà in mora il Cliente con diffida legale inviata a mezzo Raccomandata A/R come da delibera dell’ARERA 258/15/R/COM e s.m.i.
12.4 La somministrazione di energia elettrica e gas naturale potrà essere so- spesa, mediante la chiusura del Contatore di Energia Elettrica e Gas Naturale e/o altro intervento tecnico equivalente, non prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida. Per le forniture di energia elettrica in bassa tensione, qualora ci siano le condizioni tecniche del misuratore, prima della totale sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al Distributore la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% di quella disponibile. In seguito, decorsi ulteriori 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il Distributore sospende la fornitura. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile qualora il Cliente non abbia provve- duto a sanare la situazione di morosità entro trenta giorni dalla suddetta sospensio- ne, il Contratto si intenderà automaticamente risolto senza ulteriore comunicazione da parte di Italia Power. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all’interruzione della somministrazione di energia elettrica e gas naturale, che avviene mediante interventi tecnici più complessi; in tal caso, il Contratto si intenderà risolto all’atto dell’esecuzione dell’intervento. Nel caso di Contratto Dual Fuel o Multisito, il Fornitore in caso di mancato o parziale pagamento, potrà sospendere tutte le forniture oggetto del contratto, i pagamenti parziali andran- no a coprire prioritariamente le fatture relative alla somministrazione di gas naturale. In caso di sospensione per morosità il Cliente per poter richiedere la riattivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, dovrà saldare tutte le fatture scadute relative alle forniture di energia elettrica e/o gas naturale legate al suo Codice Fiscale e /o P.Iva. Italia Power, a fronte del pagamento da parte del cliente finale si impegna ad inoltrare al Distributore Gas e/o Elettrico la richiesta di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità nei casi della relativa prestazione definita dalle Delibere ARG/elt 198/11 e ARG/gas 120/08.
12.5 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, il Fornitore può so- spendere la fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.
12.6 In caso di prelievo fraudolento, la sospensione della fornitura può essere
disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione del Clien-
te.
12.7 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di sospen- sione della fornitura e di risoluzione del Contratto (anche se relativi solo ad una delle forniture) il Fornitore ha diritto di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e delle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattiva- zione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7 bis dell’Allegato A alla Delibera
n. 156/07 dell’ARERA.
12.8 Il Contratto è risolto, anche limitatamente alle singole forniture interessa-
te, qualora venga meno il servizio di distribuzione.
12.9 Il Fornitore avrà facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti all’art.3.8. delle presenti CGC.
Art. 13 MODIFICHE, CESSIONE DEL CONTRATTO
13.1 In applicazione dell’art. 13 dell’Allegato A della Delibera ARG/com 104/10 dell’ARERA, “Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE in caso di un giustificato motivo; in tal caso il Fornitore dovrà darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.
13.2 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Forni- tore ad altra società terza o a società da essa controllata. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal For- nitore.
ART.14 CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA
In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda, il Cliente (sia acquirente, affittua- rio o usufruttuario), indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente stesso degli eventuali debiti risultanti al For- nitore, inerenti al contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda.
ART.15 COMUNICAZIONI
15.2 Il Fornitore può inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
15.3 Restano salve le disposizioni Contrattuali che prevedono una specifica mo- dalità di invio delle comunicazioni.
ART.16 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di Napoli.
ART. 17 - PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per risolvere eventuali controversie con il Fornitore, il Cliente potrà attivare gratuita- mente: - la procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità. Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/ consumatori/conciliazione.htm; La procedura potrà essere attivata solo previo reclamo al Fornitore, a seguito della mancata risposta da parte di quest’ultimo o nel caso in cui il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta.
Luogo e Data Letto, confermato e sottoscritto
Italia Power S.p.a.
P.Iva 08338161212
Cap. Soc. 1.302.000,00 iv
Sede legale
Xxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx (XX)
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Tel. 000 000 000