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I.N.R.C.A.
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I.N.R.C.A.
PRESIDI I.N.R.C.A. - AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - PROTOCOLLO D’INTESA SULLE DOTAZIONI MINIME DI PERSONALE PRESENTE IN SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO
Premesso che in data 10.05.2016 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo in ordine al “Protocollo d’intesa sulle dotazioni minime di personale presente in servizio in caso di sciopero” per il personale dell’area comparto dell’Istituto e che il Collegio Sindacale con verbale n. 8/2016 ha espresso parere favorevole, in data 21.09.2016 presso il Presidio INRCA di Ancona le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale procedono alla sottoscrizione definitiva del presente accordo.
Art. 1 - Campo di applicazione e finalità
1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, appartenente all’area della dirigenza medica e veterinaria, dipendente dell’Istituto.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Il presente accordo recepisce l’accordo nazionale sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. sottoscritto il 26.09.2001.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2 - Servizi pubblici essenziali
Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali presso i Presidi INRCA sono i seguenti:
a) assistenza sanitaria;
2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all’articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A)ASSISTENZA SANITARIA
A1) Assistenza d’urgenza:
- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.
A2) Assistenza ordinaria:
- servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei dirigenti medici e veterinari.
A3) Attività sanitarie di carattere organizzativo
- attività di accettazione nei ricoveri d’urgenza e di dimissione volontaria dei pazienti;
- servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali, amministrative e referendarie, nonché per gli adempimenti prescritti dall’art. 19 della legge 104/1992;
- altre attività sanitarie sottoposte a scadenze di legge.
B) Igiene e sanità pubblica:
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali, vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e vigilanza, nei casi d’urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
C) Veterinaria:
- vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;
- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
- ispezione veterinaria degli animali morti od in pericolo di vita e conseguente macellazione d’urgenza;
- approvvigionamento carni agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette ed assistite;
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.
D) Protezione civile:
- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
Art. 3 - Contingenti di personale
Ai fini di cui all’articolo 2, vengono individuati nell’allegato “A”, per le diverse discipline, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
Le Direzioni delle strutture aziendali interessate individuano, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti definiti nell’Allegato A, tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati, a richiesta, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. I dirigenti così individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale dirigenziale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di dirigenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti indicati nel prospetto allegato al presente accordo.
Art. 4 - Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art. 2, sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali deve essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità; la proclamazioni di scioperi nell’ambito di singole aziende ed enti deve essere comunicata all’Azienda. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, l’Azienda è tenuta a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dall’Azienda anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero.
3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento;
d) le XX.XX. garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
7.Successivamente alla data di proclamazione dello sciopero non possono essere formulate richieste di ferie o di riposi compensativi riferiti alla sola giornata per la quale è stato indetto lo sciopero.
Art. 5 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL vigente.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui all’art.5 del già citato Accordo nazionale del 26.09.2001.
Art. 6 – Norme finali
1. Si da atto che il contenuto del presente accordo potrà essere suscettibile di variazione in caso di riorganizzazione parziale o totale di UU.OO., Servizi o Uffici dell’Istituto.
ALLEGATO “A”
CONTINGENTI MINIMI DA ATTIVARE IN CASO DI SCIOPERO
PRESIDI MARCHIGIANI
-
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DOTAZIONI MINIME DI PERSONALE DIRIGENTE MEDICO E SANITARIO NON MEDICO PRESENTE IN SERVIZIO NELLE MANIFESTAZIONI DI SCIOPERO
POR DI ANCONA
SERVZI ED UU.OO
UNITA' PRESENTI
AGU
2 unità di servizio al mattino (2M)-2 unità nel pomeriggio (2P) ed 1 unità di notte(1N)
UTIC
vedi Cardiologia
Emodialisi
2M - 1P- notte con P.D.
Chirurgia-Urologia
1M-1P- notte con P.D.
Riabilitazione
1M-pomeriggio con turno interdipartimentale notte con guardia interdipartimentale
Degenza Post-acuzie
1M-pomeriggio con turno interdipartimentale notte con guardia interdipartimentale
Dermatologia -Piede Diabetico
1M-pomeriggio con turno interdipartimentale notte con guardia interdipartimentale
Geriatria -Diabetologia e Nefrologia
1M-pomeriggio con turno interdipartimentale notte con guardia interdipartimentale
Clinica di Medicina Interna e Geriatria
1M-pomeriggio con turno interdipartimentale notte con guardia interdipartimentale
Neurologia
1M- pomeriggio con turno interdipartimentale notte con guardia interdipartimentale -notte con P.D.
Cardiologia
1M 1P 1N ( guardia attiva H 24)
Anestesia
1M 1P 1N ( guardia attiva H 24)
Radiologia
1M 1P 1N ( guardia attiva H 24)
Laboratorio Analisi
1M-1P
Farmacia
1M per garantire le urgenze
Esperto Qualificato- Fisica Sanitaria
servizio non garantito durante lo sciopero
Servizio Prevenzione e Protezione
servizio non garantito durante lo sciopero
Direzione Medica di Presidio
1 unità in servizio nella mattina soltanto nei 5 giorni che precedono le consultazioni elettorali europee nazionali, amministrative e referendarie.
-
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DOTAZIONI MINIME DI PERSONALE DIRIGENTE MEDICO E SANITARIO NON MEDICO PRESENTE IN SERVIZIO NELLE MANIFESTAZIONI DI SCIOPERO
POR DI FERMO
SERVZI ED UU.OO
UNITA' PRESENTI
Riabilitazione Cardiologica
guardia attiva (1M,1P,1N)
Geriatria
Riabilitazione
Lungodegenza
Radiologia
servizio non garantito durante lo sciopero
Direzione Medica di Presidio
1 unità in servizio nella mattina soltanto nei 5 giorni che precedono le consultazioni elettorali europee nazionali, amministrative e referendarie.
SEDE INRCA APPIGNANO_TREIA
La sede di Appignano è una Residenza Sanitaria Medicalizzata Riabilitativa con 18 posto letto. L'organico del personale Dirigente Medico è costituito da 2 unità- durante le manifestazioni di sciopero il servizio è assicurato da un medico al mattino e la pronta disponibilità nel turno notturno
POR DI CASATENOVO
Nelle giornate di sciopero la copertura assistenziale viene assicurata dai contingenti minimi di personale medico previsti dagli Accordi Aziendali: nello specifico viene comandato il medico in servizio come turno di “Continuità assistenziale diurno 8-20” fino all'ora di attivazione del servizio di guardia medica Intraospedaliera previsto dal Regolamento.
POR DI COSENZA
CONTINGENTI MINIMI DA ATTIVARE IN CASO DI SCIOPERO
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DOTAZIONI MINIME DI PERSONALE DIRIGENTE MEDICO E SANITARIO NON MEDICO PRESENTE IN SERVIZIO NELLE MANIFESTAZIONI DI SCIOPERO |
|
POR DI COSENZA |
|
SERVZI ED UU.OO |
UNITA' PRESENTI |
ASSISTENZA ORDINARIA |
|
Riabilitazione |
1 unità medica (mattina, pomeriggio) notte con guardia interdivisionale |
Geriatria |
1 unità medica (mattina, pomeriggio) notte con guardia interdivisionale |
Radiologia |
1 medico mattina (8.00-14.00) |
Laboratorio Analisi |
1 laureato mattina (8.00-14.00) |
Esperto Quaificato- Fisica Sanitaria |
servizio non garantito durante lo sciopero |
Servizio Prevenzione e Protezione |
servizio non garantito durante lo sciopero |
Direzione Medica di Presidio |
1 unità in servizio nella mattina soltanto nei 5 giorni che precedono le consultazioni elettorali europee nazionali, amministrative e referendarie. |
Ancona, 21.09.2016
X.xx DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
X.xx DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
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