SGRAVI CONTRIBUTIVI E FISCALI PER LA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO
Sgravi contributivi e fiscali per la contrattazione di II livello
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Efficienza e Qualità del Sistema, Innovazione, Produttività e Equilibrio vita lavoro
SGRAVI CONTRIBUTIVI E FISCALI PER LA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO
INDICE
RICOSTRUZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AGLI INCENTIVI CONTRIBUTIVI E FISCALI PER IL SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE (PERIODO 2007-2015) 5
LO STATO DELL’ARTE NEL DECRETO INTERMINISTERIALE 8 APRILE 2015 E NELLA CIRCOLARE INPS 26 GIUGNO 2015, N. 128 10
LA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (LEGGE DI STABILITÀ 2016) 12
FOCUS SUL SALARIO DI PRODUTTIVITÀ: NORMATIVA E PRASSI 13
CONTRIBUTO PER UNA LETTURA DELLA NORMATIVA E DEGLI ACCORDI QUADRO IN TEMA DI SALARIO DI PRODUTTIVITÀ 14
Il documento si articola in due sezioni, la prima da conto dello stato dell'arte nel nostro Paese, con riferimento alla contrattazione di II livello, con un ultimo riferimento alla Legge di Stabilità 2016, la seconda intende fornire un contributo per una lettura della specifica normativa e degli accordi quadro in tema di salario di produttività. Alla produttività spetta l’importante compito di trainare la crescita economica: rappresenta quindi un elemento di interesse crescente, per via dei positivi effetti in termini di efficienza ed equilibrio del contesto occupazionale, nonché per la stabilità economica. Nell’attuale scenario di crisi, il nostro sistema di relazioni industriali ancora troppo “rigido”, associato ad una limitata diffusione della contrattazione di II livello stessa, determinano una crescita ridotta della produttività, un elevato costo del lavoro e una bassa partecipazione.
In Italia si è dato quindi valore normativo al salario di produttività, ossia quella componente accessoria della retribuzione assoggettata ad un’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 10%, rispetto all’aliquota fiscale normalmente applicabile, proprio a sostegno della crescita del settore privato. La seconda parte del documento ripercorre quindi brevemente la normativa di riferimento relativa al salario di produttività, partendo dalla Legge n. 135/97, che prevedeva, all’art. 2 (“Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello”) l’introduzione della decontribuzione del 3% per gli elementi rientranti nella cosiddetta retribuzione incentivante legati alla produttività, per giungere da ultimo alla Legge di Stabilità 2016. Vengono infine proposte delle tabelle riepilogativa che danno conto della configurazione e dell’entità dell’incentivazione a favore della produttività, negli ultimi anni.
Illustrato brevemente il contenuto del documento, si può iniziare la trattazione, osservando che la governance delle relazioni industriali in Italia si è inizialmente basata sulla centralità del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), con una ridotta autonomia della contrattazione di secondo livello. Solo con il Protocollo del 23 luglio del 1993, Governo e Parti sociali hanno previsto un assetto della contrattazione basato su un CCNL di categoria e un secondo livello aziendale, o alternativamente territoriale. Quest’ultimo aveva la funzione di integrare quello nazionale, con particolare riguardo ad alcune voci di tipo retributivo. Tale assetto delle relazioni industriali ha subito una sostanziale evoluzione negli ultimi anni, verso un sistema caratterizzato da:
• regole, su base collettiva, per la stipula e la validità delle intese;
• riduzione progressiva della centralità del CCNL, in favore di una maggiore autonomia della contrattazione decentrata;
• introduzione, a fini incentivanti, di agevolazioni di carattere contributivo e fiscale alle politiche aziendali indirizzate all’efficienza e alla qualità produttiva, da definire mediante la contrattazione di secondo livello.
Il rinvio alla contrattazione di secondo livello è divenuto sempre più frequente a partire dal DLgs n. 276/03, in attuazione della “Legge Biagi”. Come conseguenza degli effetti prodotti poi dalla crisi economica e finanziaria, con l’Accordo quadro del 22 gennaio 2009, siglato da CISL, UIL e UGL, è stata consentita la strategia degli accordi in deroga rispetto al contratto nazionale, per il raggiungimento di specifiche intese dirette a governare, nel territorio o in azienda, situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico e occupazionale. Tali intese potevano, infatti, definire apposite procedure, modalità e condizioni per modificare, anche in via sperimentale o temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
CGIL CISL UIL e Confindustria firmano poi l’Accordo interconfederale sulla rappresentanza (28 giugno 2011) e con la Legge di Stabilità 2011 (Legge n. 220/10), attraverso l’articolo 8, si conferma il rafforzamento della contrattazione di secondo livello. L’Accordo del 28 giugno 2011 amplia in misura considerevole i margini entro i quali i contratti di secondo livello possono derogare, anche in senso peggiorativo, al CCNL, ancorandoli al solo limite dell’obiettivo di conseguire una più efficace adesione alle esigenze degli specifici contesti produttivi e prevedendo puntuali modalità di approvazione per la loro efficacia erga omnes.
Si configura così un sistema evolutivo di accordi sulle regole e sulle procedure della contrattazione che sostituisce l’Accordo del ’93 e che punta ad una riforma della contrattazione collettiva, volta a migliorare il livello di competitività e produttività delle imprese così come i livelli dei redditi e le condizioni dei lavoratori.
L’art. 8 del DL n. 138/11, convertito nella Legge n. 148/11, attribuisce poi agli accordi aziendali e territoriali la possibilità di derogare in termini peggiorativi non solo al CCNL di categoria, ma anche alle previsioni di legge. Tali intese hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, purché siano sottoscritte dalle associazioni dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale o territoriale1.
L’Intesa sulla produttività, del 21 novembre 2012, stabilisce che i contratti collettivi nazionali possono definire una quota dell’aumento concesso a livello nazionale che la contrattazione di secondo livello può collegare alla realizzazione di incrementi di produttività e redditività, beneficiando delle vigenti agevolazioni fiscali e contributive.
Il Testo unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 conferma la funzione attribuita al CCNL di assicurare la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale. In materia di contrattazione collettiva aziendale, questa si esercita per le materie delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dalla legge; per le parti economiche e normative risulta efficace ed esigibile per tutto il personale in forza, vincolando tutte le associazioni sindacali operanti in azienda. Viene infine confermata la possibilità per i contratti collettivi aziendali di definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei CCNL nei limiti e con le procedure previste dagli stessi2.
Per quanto concerne la tipologia degli Accordi di secondo livello degli ultimi anni, una recente indagine della CISL di seguito citata, ha verificato che l’86% sono Accordi Aziendali, il 13% Accordi Territoriali e solo l’1% Accordi di filiera. I contenuti della contrattazione aziendale sono molto articolati, ma possono essere individuati tre gruppi distinti. Il primo riguarda contenuti fortemente privilegiati, rappresentati dai temi dell’orario, di gestione della crisi, dei diritti sindacali e del salario, la cui probabilità di essere oggetto di contrattazione aziendale supera il 20% del totale degli accordi, con la punta relativa al salario (48%).
Il secondo invece si riferisce a materie con percentuali che si collocano in una media inferiore (sotto il 20%) comprendente il welfare integrativo, l’inquadramento professionale, l’organizzazione del lavoro, la formazione professionale e i temi dell’Ambiente, Salute e Sicurezza.
1 “Diffusione e prospettive della contrattazione aziendale in Italia”, di F. D’Amuri e X. Xxxxxxxxxxxxx, in Questioni di Economia e Finanza, Banca d’Italia, luglio 2014, n. 221
2“Scheda di sintesi del Testo unico sulla Rappresentanza Confindustria-Cgil, Cisl e Uil”, di X. Xxxxxxxxx e X. Xxxxxxxx Xxxxxx, in Bollettino ADAPT 20 gennaio 2014
Il terzo e ultimo gruppo, infine, riguarda materie assai meno ricorrenti, con percentuali che si collocano sotto il 10% comprendente i temi della responsabilità sociale, della partecipazione, delle Pari opportunità, della bilateralità e del mercato del lavoro.
Tra le materie più frequenti emergono quella retributiva (48%), con istituti che vanno dalle voci a carattere continuativo, a quelle a carattere incentivante e variabili, alle indennità e maggiorazioni. Nel caso delle voci a carattere incentivante sono i premi di risultato ad essere i più frequenti. Seguono, in ordine di frequenza, il tema della Gestione delle Crisi (28%) (applicazione della CIG nelle sue forme, Contratti di solidarietà e Ristrutturazione aziendale) e quella dell’Orario di lavoro (22%), articolato in una pluralità di istituti: la struttura generale, la distribuzione, lo straordinario, il part‐time, le flessibilità. A parità di percentuali troviamo i Diritti Sindacali che si attestano al 22% comprensivi di istituti quali le prerogative delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori in azienda, i diritti di informazione e consultazione. Percentuali più basse riguardano il Welfare Integrativo (18%), la Formazione Professionale (15%), l’Inquadramento e la tematica dell’Ambiente entrambi l’11%, l’Organizzazione del lavoro con il 10%, il Mercato del Lavoro (9%) e, in fondo alla classifica, la Partecipazione, la Costituzione di Organi paritetici e bilaterali di vario tipo e il tema delle Pari opportunità3.
L'articolo 1, c. 67 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, dispone, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'abrogazione dell'articolo 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135. Da tale data quindi non trova più applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello; in sostanza sulle predette erogazioni è dovuta l'ordinaria contribuzione. A fronte di tale eliminazione l'articolo 1, c. 67 della Legge n. 247/07 ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2008-2011, uno sgravio contributivo, su richiesta delle aziende, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).
L'art. 1, comma 67, secondo periodo, della Legge n. 247/07, istituisce quindi, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010.
3 “1° Rapporto sulla Contrattazione di Secondo Livello”, a cura di: X. Xxxxxx, U. Xxxxxxxxx, A.R. Munno, OCSEL, Osservatorio permanente della CISL sulla contrattazione di secondo livello
Il Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007 nella parte relativa all'incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale.
I Decreti Interministeriali 7 maggio 2008, 17 dicembre 2009, 3 agosto 2011 e 24 gennaio
2012, 27 dicembre 2012 e 14 febbraio 2014 hanno disciplinato, rispettivamente, la
concessione dello sgravio con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014.
Il Decreto Interministeriale 7 maggio 2008 prevede all'art. 1, "Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi", che le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1, c. 67, secondo periodo, della Legge 247/07, sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.
L'art. 2, "Ambito di applicazione" dispone poi che in fase di prima applicazione, per l'anno 2008, sulla retribuzione imponibile è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura e i criteri di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 3% della retribuzione contrattuale percepita.
Per l'anno 2009, il Decreto Interministeriale del 17 dicembre 2009 prevede che lo sgravio contributivo, possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. il citato tetto può essere rideterminato in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale del 5%. Entro il tetto della retribuzione del lavoratore, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro e totale sulla quota del lavoratore.
L'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2009, al punto 9, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello.
Nella Legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Legge di Stabilità 2011", trova spazio lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, che ha continuato a trovare applicazione anche nel 2011.
Per quanto riguarda i criteri e le modalità di erogazione dell’incentivo, La Legge n. 220/10 conferma quanto già disposto in materia dalla Legge n. 247/07, che ha disciplinato il beneficio durante il triennio sperimentale 2008-2010. Relativamente all’individuazione delle somme su cui è possibile richiedere l’incentivo, occorre, invece, tenere conto di quanto stabilito dall’articolo 53, c. 2 del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in Legge 122/10). La norma prevede che “nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti
all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro”.
Il Decreto Interministeriale 3 agosto 2011 ripartisce le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale. Assegnare l'eventuale percentuale residua ad altre tipologie di contrattazione nel caso di mancato utilizzo, restando fermo il limite complessivo di 650 milioni di euro annui.
Il DI riconoscere ai datori di lavoro, per l'anno 2010 e con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, sulla retribuzione imponibile e nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo, uno sgravio contributivo sulla quota delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali o di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale ricevuta. Stabilisce inoltre di rideterminare, entro il 30/10/2011, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, nel corso della conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita per l'anno 2010.
L'art. 22, c. 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettività di prossimità, lo sgravio contributivo è riconosciuto in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.
Il Decreto Interministeriale 24 gennaio 2012 ripartisce le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale e assegna l'eventuale percentuale residua ad altre tipologie di contrattazione nel caso non venga totalmente utilizzata, restando fermo il limite complessivo di 650 milioni di euro annui.
Il DI riconoscere ai datori di lavoro, per l'anno 2011 a far data dal 1° gennaio dello stesso anno, sulla retribuzione imponibile e nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo, uno sgravio contributivo sulla quota delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali o di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale ricevuta. Stabilisce anche di rideterminare, entro il 30/10/2012, tenendo conto dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, nel corso della conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita per l'anno 2011.
L'art. 4, c. 28, della Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del mercato del lavoro), nel modificare il secondo, il terzo ed il quarto periodo dell’art. 1, comma 68, della Legge n. 247 del 2007, prevede che, a decorrere dall'anno 2012, lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. L’articolo 4, comma 28, modificando l’originario testo della norma, dal 2012, ha provveduto a:
• stabilizzare l’incentivo;
• mantenere, ai fini della sua operatività, i criteri e le modalità previsti dall’articolo 1, commi 67 e 68 (primo periodo) della Legge n. 247/07;
• razionalizzare il plafond a disposizione (650 milioni), attraverso una più puntuale allocazione delle risorse.
Con riferimento all’anno 2012, sulla materia sono anche intervenuti sia la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) che il Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012.
In particolare, l’articolo 22, c, 6, della Legge di stabilità 2012, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi contributivi alla contrattazione aziendale e per sostenere la contrattazione collettiva di prossimità, ha previsto che lo sgravio contributivo possa applicarsi anche alle intese di cui all'art. 8 del DL 13 agosto 2011, n. 138 convertito in Legge n. 148/11. Quindi il beneficio riferito all’anno 2012 può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. In attuazione della previsione contenuta nella Legge di Riforma del mercato del lavoro, è, quindi, intervenuto il Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012, che ha dettato le regole per la pratica fruizione dell’incentivo.
Il Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012 stabilisce che le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi di cui si tratta, per incentivare la contrattazione di secondo livello, sono assegnate per il 62,5% alla contrattazione aziendale e per il 37,5% alla contrattazione territoriale. Restando fermo l'importo complessivo annuo di 650 milioni di euro assegnato al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello nel caso in cui una delle due tipologie di contrattazione non utilizzi l'intera percentuale assegnata questa verrà attribuita all'altra tipologia.
Nel 2012, a far data dal 1° gennaio, sarà concesso ai datori di lavoro, sulla retribuzione imponibile, nel rispetto dei limiti finanziari annui a carico del Fondo, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale tenuto conto della suddivisione di cui all’art. 1, c. 67, lettere b) e c), Xxxxx n. 247/2007.
Entro il 30 ottobre 2013, considerati i risultati del monitoraggio dell'INPS, nel corso della Conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate, potrà essere rideterminato, per l'anno 2012, il limite massimo delle retribuzione contrattuale.
Stante l’esclusione esplicita, stabilita dall’art. 2, comma 8, del Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012, in ordine all’applicazione dello sgravio contributivo in questione alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del DLgs n. 165/01 e successive modificazioni, rappresentate dall’Aran in sede di contrattazione collettiva, l’INPS precisa che destinatari del beneficio sono i datori di lavoro iscritti all’’Inps - Gestione Dipendenti Pubblici, aventi natura giuridica di "impresa privata", al cui personale è stato riconosciuto il diritto di opzione per il mantenimento dell'iscrizione originaria a seguito dei processi di privatizzazione.
Per l'anno di competenza 2013, lo stanziamento in misura pari a 650 milioni di euro è stato interamente destinato ad altre finalità. L'art. 40, c. 2, lettera f), del Decreto Legge 12 settembre 2014 n 133 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164), prevede che le risorse inizialmente stanziate per lo sgravio di cui trattasi relativamente all'anno 2014 sono state ridotte di un ammontare pari a 50 milioni di euro, con conseguente rideterminazione delle risorse medesime ad un ammontare pari a 557 milioni di euro.
L’art. 1, c. 249, della Legge n. 228 del 2012, per l'anno 2015, riduce di 51 milioni di euro il Fondo di cui all'art. 1, comma 68, della menzionata Legge n. 247 del 2007. L'art. 1, c. 313, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede una riduzione delle risorse finanziarie destinate allo sgravio in questione per un ammontare pari a 208 milioni di euro per l'anno 2015.
Il Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014 ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione per il finanziamento dello sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello del 2013 (607 milioni di euro). Tali risorse sono assegnante nella misura del 62,5% alla contrattazione aziendale e del 37,5% a quella territoriale. In caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il DI stabilisce che la quota residua sia assegnata all'altra tipologia.
Lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, o di secondo livello può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Il tetto del 2,25% può essere rideterminato - in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni - fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dalla Legge n. 247/07, nella misura del 5%.
Evoluzione degli incentivi contributivi e fiscali per il secondo livello di contrattazione
Fonte: Banca d’Italia 2014, vedi Nota 1
Xx Decreto Interministeriale (DI) 8 aprile 2015, dispone, in sintesi, quanto segue. Le risorse per l'anno 2015 stanziate ai fini del finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 391 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.
Con riferimento alle somme corrisposte nell'anno 2014, sulla retribuzione imponibile è concesso, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60% della retribuzione contrattuale percepita.
Entro il 28 febbraio 2016, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, può essere rideterminata, per l'anno 2015, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, c. 67, della Legge n. 247/07.
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui si tratta;
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio, le Pubbliche Amministrazioni rappresentate negozialmente dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.
L’INPS con la Circolare n. 128/15 ha poi fornito le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2014 (1 gennaio - 31 dicembre). Dalla Circolare risulta quanto segue.
Lo sgravio trova applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.
Per il 2015, il DI determina lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello entro il limite del 1,60% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, premio compreso. In relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, il tetto del 1,60% può essere rideterminato fermo restando il
limite massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal c. 67 dell’art. 1 della Legge n. 247/07, nella misura del 5%.
Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire del nuovo sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”. Il termine "contrattuale" va ricondotto al significato onnicomprensivo di disciplina pattizia della retribuzione quale obbligazione fondamentale del datore di lavoro e comprende quanto stabilito sia dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, anche aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sia da quelli individuali, compresi i premi oggetto di sgravio. Quanto agli elementi che concorrono a determinare il limite massimo della retribuzione, tali componenti sono quelli imponibili. Per “retribuzione contrattuale”, quindi, si deve intendere quella imponibile annua ai fini previdenziali.
Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma stabilisce la concessione del seguente sgravio contributivo:
• entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
• totale sulla quota del lavoratore.
La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, c. 1175 della Legge n. 296/06 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro, fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni. Per l’accesso allo sgravio è vincolante il deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente, degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro.
Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Il Decreto Interministeriale, nello stabilire che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’INPS, affida allo stesso la definizione delle relative modalità. A tal fine l’Istituto precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati. Se le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse nei termini, l’INPS provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito e l’eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.
Le imprese, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani), nonché, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP (Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Pubblica Amministrazione) ed ex ENPALS (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo).
La domanda deve contenere:
• i dati identificativi dell’azienda;
• la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
• la data di avvenuto deposito del contratto presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
• l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
• ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto.
Va sottolineato che il DLgs n. 151/15 (“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”), all’art. 14, detta una norma che riguarda il “Deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali”. Tale articolo stabilisce che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.
LA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (LEGGE DI STABILITÀ 2016)
Da ultimo, con riferimento alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) si devono considerare i commi 182-191, dell’unico articolo, relativi ai premi di produttività in favore dei lavoratori dipendenti e alla contrattazione di II livello.
Dopo il mancato finanziamento per l’anno 2015, la Legge di Stabilità ha ripristinato per il 2016, la detassazione dei premi di produttività.
Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Il limite è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità. Le disposizioni di cui si tratta, trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme indicate sopra, a euro 50.000.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui sopra devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del DLgs n. 81/15. Quest’ultimo articolo (Norme di rinvio ai contratti collettivi) dispone quanto segue: “salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
Il comma 190, che riguarda l’esenzione ai fini IRPEF di somme, servizi e prestazioni per i lavoratori dipendenti, introduce importanti modifiche all'art. 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, in tema di welfare aziendale.
Il comma 191 dispone l’azzeramento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi di II livello e la ridefinizione delle risorse per la conciliazione tra vita professionale e vita privata. Il comma modifica infatti l’art. 25 del DLgs n. 80/15, sostituendo il riferimento alla quota pari al 10% delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, con la definizione di specifici stanziamenti per la conciliazione tra vita professionale e vita privata, ridefinendo l'ammontare delle risorse finanziarie destinate, in
via sperimentale, per il triennio 2016-2018. Nella disciplina del DLgs n. 80/15, queste ultime risorse sono stabilite mediante l'impiego, per ciascun anno del triennio, di una quota pari al 10% della dotazione del Fondo suddetto. Il comma 191 prevede ora invece che le risorse per la promozione della conciliazione siano pari a 38,3 milioni di euro per il 2016, 36,2 milioni per il 2017 e 35,6 milioni per il 2018. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, sono ulteriormente ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Va comunque considerato al riguardo, che la promozione dei contratti aziendali è stata perseguita attraverso specifici sgravi fiscali e contributivi. In particolare, uno specifico filone normativo ha riguardato la tassazione agevolata dei contratti di produttività, introdotta dall'art. 2, c. 1, lett. c), del DL n. 93/08. Il beneficio fiscale (limitato al settore privato), come sopra evidenziato, consiste nell'applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%4.
FOCUS SUL SALARIO DI PRODUTTIVITÀ: NORMATIVA E PRASSI
Dopo aver illustrato da ultimo, il contenuto della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) commi 182-191, relativi ai premi di produttività in favore dei lavoratori dipendenti e alla contrattazione di II livello, viene proposta la ricostruzione specifica dell’iter relativo alla normativa e agli accordi quadro in tema di salario di produttività, per arrivare infine alla Legge di Stabilità 2016, che rappresenta l’ultimo intervento in ordine di tempo del legislatore, sul tema. Dopo il mancato finanziamento per l’anno 2015, la Legge di Stabilità ha ripristinato infatti per il 2016, la detassazione dei premi di produttività.
Ma cosa si intende per produttività del lavoro e come è variata negli ultimi anni? Nel periodo 1995-2014 la produttività del lavoro, definita dall’ISTAT come valore aggiunto per ora lavorata, ha registrato una crescita media annua dello 0,3%, derivante da incrementi medi del valore aggiunto e delle ore lavorate rispettivamente pari allo 0,5% e allo 0,2%.
Nel periodo 2003-2014 la produttività del lavoro è cresciuta dello 0,1% in media d’anno, in un contesto economico caratterizzato da una tendenza alla discesa sia del valore aggiunto sia delle ore lavorate (rispettivamente -0,3 e -0,4%). All’interno di tale periodo si possono distinguere due fasi, con caratteristiche distinte. Nel periodo 2003-2009 la produttività del lavoro è diminuita in media dello 0,3% annuo, in conseguenza di una diminuzione del valore aggiunto dello 0,2% associata a un incremento delle ore lavorate dello 0,1%. Nel 2009-2014 il valore aggiunto ha registrato una dinamica più negativa (-0,4% in media d’anno) associata però a un calo più accentuato dell’input di lavoro (-1,0%), in conseguenza la produttività del lavoro è cresciuta in media dello 0,6%. Nel 2014 la produttività del lavoro è tornata a diminuire (-0,7%), per effetto congiunto di un calo del valore aggiunto (-0,5%) e di un modesto incremento dell’input di lavoro (+0,2%)5.
Alla produttività spetta il compito di trainare la crescita economica: rappresenta quindi un elemento di interesse crescente, per via dei positivi effetti in termini di efficienza ed equilibrio del contesto occupazionale, nonché per la stabilità economica. Nell’attuale scenario di crisi, il sistema di relazioni industriali “rigido”, associato ad una limitata diffusione della contrattazione
4 Camera e Senato. “Legge di stabilità 2016” Schede di lettura A.C. 3444 Dossier Novembre 2015
5 ISTAT Anni 1995-2014 misure di produttività 3 agosto 2015
di secondo livello, determinano una crescita ridotta della produttività, un elevato costo del lavoro e una bassa partecipazione. In Italia si è dato quindi valore normativo al salario di produttività, ossia quella componente accessoria della retribuzione assoggettata ad un’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 10%, rispetto all’aliquota fiscale normalmente applicabile, proprio a sostegno della crescita del settore privato (esclusa quindi la Pubblica Amministrazione). Ma da quando? Di seguito la normativa di riferimento6:
CONTRIBUTO PER UNA LETTURA DELLA NORMATIVA E DEGLI ACCORDI QUADRO IN TEMA DI SALARIO DI PRODUTTIVITÀ
Già la Legge n. 135/97, prevedeva, all’art. 2 (“Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello”) l’introduzione della decontribuzione del 3% per gli elementi rientranti nella cosiddetta retribuzione incentivante legati alla produttività.
Ma è con la Legge n. 247/07 (Finanziaria 2008) che, abrogando l’art. 2 della L. n. 135/97, il salario di produttività entra a pieno titolo nell’assetto normativo e contrattuale nazionale. All’art. 1, comma 67, istituisce infatti “un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per sostenere la contrattazione di secondo livello, concesso a domanda delle imprese”. Si tratta di un incentivo, per il periodo 2008-2010, per la decontribuzione pari al 10% degli incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
L’art. 2, DL n. 93/08, convertito in Legge n. 126/08 (“Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”), dispone che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva di quella sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3 mila euro lordi, le somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e incrementi di produttività.
L’art. 5, DL n. 185/08, convertito in Legge n. 2/09 (“Detassazione contratti di produttività”), prevede, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la proroga delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, del DL n. 93/08, convertito dalla legge n. 126/08. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6 mila euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35 mila euro.
L’art. 2, commi 156 e 157, Legge n. 191/09 (Finanziaria 2010) proroga a tutto il 2010 le disposizioni di riferimento previste per gli anni precedenti.
L’art. 53, DL n. 78/10, convertito in Legge n. 122/10 (“Contratto di produttività”), dispone che, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato e correlate a incrementi di produttività, qualità, ecc., sono soggette a una imposta sostitutiva di quella sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite complessivo di 6 mila euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40 mila euro.
6 Per i testi evidenziati è presente il collegamento ipertestuale alla Banca Dati “Documenta” di Italia Lavoro, ad eccezione del DDL di Stabilità 2016.
La Legge di Stabilità 2011, n. 220/10, prevede, all’art. 1, comma 47. Proroga a tutto il 2011 le precedenti disposizioni in materia di salario di produttività, nel limite reddituale individuale annuo pari a 40 mila euro lordi.
L’art. 26 del DL n. 98/11, convertito dalla Legge n. 111/11, proroga nuovamente anche per il 2012, il regime agevolativo, sia ai fini fiscali che contributivi, previsto per gli incrementi di produttività.
Con la Legge n. 183/11 (Legge di Stabilità 2012), all’articolo 33, comma 12, viene prevista, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, la proroga dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sugli incrementi di produttività del lavoro. I fondi stanziati per la copertura della predetta agevolazione sono pari a 835 milioni per l’anno 2012 e a 263 milioni per l’anno 2013.
Il DPCM del 23 marzo 2012 fissa poi nuovi parametri per la detassazione della produttività del lavoro, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, riducendo la soglia del massimale di importo da 6 a 2,5 mila euro annui, e quella reddituale applicabile da 40 a 30 mila euro di reddito lordo annuo.
Con la Legge n. 92/12, all’art. 4, comma 28 (Legge Fornero) viene abrogato il carattere sperimentale dell’agevolazione contributiva prevedendo a decorrere dall’anno 2012 lo stanziamento di risorse pari a 650 milioni di euro annui, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.
Il DM 4 febbraio 2014 conferma la possibilità di decontribuire le somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 e previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, correlate a incrementi di produttività.
Per il 2013-2015 le risorse per la detassazione del salario di produttività sono stanziate dalla Legge di Stabilità del 2013 (art. 1, commi 481 e 482, Legge 228/12), che rimanda ad un successivo decreto attuativo i criteri di applicazione (DPCM del 22 gennaio 2013). Tuttavia, per l’anno 2015 né la Legge n. 190/14 (Legge di Stabilità 2015), né la Legge n. 11/15, di conversione del Decreto “Milleproroghe”, prevedono la prosecuzione di tale agevolazione.
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) dispone, all’art. 1, commi 182- 191, la reintroduzione dell’imposta sostitutiva al 10%, per il salario di produttività, nel limite di
2 mila euro lordi. Viene infatti disposte che salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di
2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Il limite è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
Le disposizioni di cui si tratta, trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme indicate sopra, a euro 50 mila. Le somme e i valori di cui al comma 2
e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.
Per quanto concerne le fonti secondarie della normativa, riconducibili a prassi, è possibile menzionare alcune tra le seguenti circolari dell’Agenzia delle Entrate:
• Circolare n. 59/E/08, che ricomprende, ai fini del salario di produttività, anche il lavoro festivo e quello notturno. Rientrano inoltre compensi erogati per ROL residui o per periodi di ferie e permessi non fruiti.
• Circolare n. 47/E/10, che applica l’imposta sostitutiva anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario, compreso quello “forfetizzato”, reso dai dipendenti che non sono vincolati dall’orario di lavoro.
• Circolare n. 3/E/11, che prevede l’agevolazione per le retribuzioni premiali corrisposte nel 2011, a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.
• Circolare n. 11/E/13 che esclude dall’ambito di applicazione dell’agevolazione i compensi in natura erogati a titolo di retribuzione di produttività. Inoltre, non possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva le retribuzioni di produttività nelle ipotesi di tassazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali.
2008 | |
Atto normativo | Legge n. 247/07 (Finanziaria 2008) Art. 1, comma 67. “E' istituito un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. È concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal CCNL medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati”. DL n. 93/08, convertito in Legge n. 126/08. Art. 2, comma 1. “Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva di quella sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale”. |
Decreto | |
Circolari Risoluzioni Interpelli | Risoluzione Agenzia delle Entrate, 8 luglio 2008, n. 287/E Circolare Agenzia delle Entrate, 11 luglio 2008, n. 49/E Interpello Ministero del Lavoro, 4 agosto 2008, n. 27 Circolare Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 00 ottobre 2008, n. 59/E Risoluzione Agenzia delle Entrate, 25 novembre 2008, n. 451/E |
Dotazione finanziaria | 650 milioni di euro/anno |
Tipologia misura | Sperimentale |
Limite di importo | 3 mila euro lordi |
Limite reddituale | 30 mila euro lordi |
Contenuti | È prevista, in via sperimentale, l’applicazione della tassazione agevolata per i lavoratori del settore privato sulle seguenti somme: • prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008; • prestazioni di lavoro supplementare ovvero prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008 e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008, data di entrata in vigore del DL n. 93/08; • incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, tra cui premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di “banca delle ore”, indennità di reperibilità o di turno, premi e somme corrisposte una tantum. Tali somme non devono essere necessariamente previste in contratti collettivi, ma possono anche essere previste in modo unilaterale dal datore di lavoro purché siano documentabili. L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta. Il lavoratore, anche nei casi in cui il sostituto sia direttamente tenuto all’applicazione della imposta sostitutiva, può rinunciare al regime sostitutivo, facendone richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro. |
2009 | |
Atto normativo | DL n. 185/08, convertito in Legge n. 2/09. Art. 5. “Per il periodo dal 1°gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del DL n. 93/08, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/08”. |
Decreto | Non trovato DPCM per l’anno di riferimento |
Circolari Risoluzioni Interpelli | Interpello Ministero del Lavoro, 20 marzo 2009, n. 25 Risoluzione Agenzia delle Entrate, 22 luglio 2009, n. 190/E Circolari Agenzia delle Entrate, 27 settembre 2010, n. 47/E e 48/E |
Dotazione finanziaria | 650 milioni di euro/anno |
Tipologia misura | Sperimentale |
Limite di importo | 6 mila euro lordi |
Limite reddituale | 35 mila euro lordi |
Contenuti | Viene stabilita la proroga per tutto il 2009 dell’imposta sostitutiva pari al 10%, esclusivamente per le misure sperimentali che determinano un incremento della produttività del lavoro, previste all’art. 2, comma 1, lettera c), del DL n. 93/08 Il sostituto d’imposta certifica, attraverso il modello CUD, se il contribuente ha percepito premi sui quali può richiedere la tassazione ridotta. La misura si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato, esclude le prestazioni di lavoro straordinario, ma ricomprende: • premi di rendimento; • forme di flessibilità oraria; • indennità di reperibilità o di turno; • premi e somme corrisposte una tantum, se comportano un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero erogati alla competitività e redditività della impresa. |
2010 | |
Atto normativo | Legge n. 191/09 (Finanziaria 2010). Art. 2, commi 156 e 157. “Xx XX, x. 000/00, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/09, sono apportate le seguenti modificazioni: • all’articolo 4, comma 3, dopo le parole: “Nell’anno 2009”sono inserite le seguenti: “e nell’anno 2010” e dopo le parole:”60 milioni di euro” è inserita la seguente: “annui”; • all’articolo 5, comma 1, le parole:”31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti:”31 dicembre 2010”. Ai fini dell’applicazione del precedente comma, i limiti di reddito indicati nelle disposizioni richiamate sono da riferire all’anno 2009. |
Decreto | |
Circolari Risoluzioni Interpelli | Risoluzione Agenzia delle Entrate, 17 agosto 2010, n. 83/E Circolari Agenzia delle Entrate, 27 settembre 2010, n. 47/E e 48/E |
Dotazione finanziaria | 650 milioni di euro/anno |
Tipologia misura | Sperimentale |
Limite di importo | 6 mila euro lordi |
Limite reddituale | 35 mila euro lordi |
Contenuti | Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro (ora DTL) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale 3 agosto 2011. Inoltre, devono prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare; correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La misura si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato e ricomprende: • lavoro straordinario, per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività; • lavoro supplementare o prestazioni rese in funzione di clausole elastiche (se rapporto a tempo parziale) • premi di rendimento; • forme di flessibilità oraria; • maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di “banca delle ore”; • indennità di reperibilità o di turno; • premi e somme corrisposte una tantum, se comportano un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero erogati alla competitività e redditività della impresa; • in riferimento al lavoro notturno, sono oggetto del regime di tassazione agevolata non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa. |
2011 | |
Atto normativo | DL n. 78/10, convertito in Legge n. 122/10. Art. 53. “ Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono soggette a una imposta sostitutiva di quella sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto entro il 31 dicembre 2010”. Legge n. 220/10 (Legge di Stabilità 2011). Art. 1, comma 47. “In attuazione dell’articolo 53, comma 1, del DL n. 78/10, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/10, dell’articolo 5, comma 1, del DL n. 185/08, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/09 le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti:”31 dicembre 2011. Lo sgravio dei contributi è concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, mentre ai fini dell’applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all’anno 2010”. |
Decreto | Non emanato. Art. 1, comma 47, Legge n. 220/10 che proroga a tutto il 2011 lo sgravio previsto per il 2010 |
Circolari Risoluzioni | Circolare Agenzia delle Entrate – Ministero del Lavoro, 14 febbraio 2011, n. 3/E Circolare Agenzia delle Entrate – Ministero del Lavoro, 11 maggio 2011, n. 19/E |
Dotazione finanziaria | 650 milioni di euro/anno |
Tipologia misura | Sperimentale |
Limite di importo | 6 mila euro lordi |
Limite reddituale | 40 mila euro lordi |
Contenuti | Per il 2011 l’imposta è subordinata ad un accordo o contratto collettivo aziendale o territoriale, ovvero all’intervento di una rappresentanza sindacale. La detassazione non si applica agli importi previsti dai CCNL, a meno che l’azienda stipuli appositi accordi o contratti che ne recepiscano i contenuti. La misura si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato e ricomprende: • straordinario: è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario; • lavoro a tempo parziale: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare; • lavoro notturno, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l’eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno; • lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica; • detassabili anche le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività. Il datore di lavoro deve attestare nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale. |
Accordo sindacale | Accordo quadro sul salario di produttività CGIL-CISL-UIL, Confindustria, 8 marzo 2011 |
2012 | |
Atto normativo | Legge n. 183/11 (Legge di Stabilità 2012). Art. 33, comma 12. “In attuazione dell'art. 26 del DL n. 98/11, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/11, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, previste dall’art. 2, comma 1, lettera c), del DL n. 93/08, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/08. |
Decreto | |
Circolari Risoluzioni Interpelli | Per l’anno 2012 si fa riferimento a circolari emanate dall’Agenzia delle Entrate nel corso di annualità precedenti. |
Dotazione finanziaria | 835 milioni di euro/anno |
Tipologia misura | Strutturale, come previsto dall’art. 4, comma 28 della Legge n. 92/12 (Legge Fornero) |
Limite di importo | 2.500 euro lordi |
Limite reddituale | 30 mila euro lordi |
Contenuti | I principali istituti che posso dar luogo all’applicazione della detassazione (a condizione di una effettiva correlazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa) sono i seguenti: • straordinario (a forfait o “in senso stretto”): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (ovvero la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione); • lavoro a tempo parziale: è detassabile l’intero importo per lavoro supplementare e i compensi a seguito dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche; • lavoro notturno: sono detassabili non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario per quella stessa prestazione; • lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in una giornata diversa dalla domenica, siano tenuti a prestare lavoro la domenica; • lavoro a turni: sono detassabili le indennità di turno o le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni; • ROL residui o periodi di ferie e permessi non fruiti entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; • premi variabili di rendimento ed ogni altra voce retributiva finalizzata all’incremento della produttività (ad esempio Premi una tantum, Premi e provvigioni su vendite, Premi presenza, Premi consolidati,..). |
Accordo sindacale | ESEMPI Accordo nazionale CGIL-CISL-UIL, Federfarma, 11 luglio 2012 Accordo CGIL-CISL-UIL, Confindustria Trento, 25 gennaio 2012 Accordo CGIL-CISL-UIL, Confindustria Pescara, 5 gennaio 2012 |
2013 | |
Atto normativo | Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). Art. 1, comma 481. “Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. Con DPCM entro il 15 gennaio 2013, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma”. |
Decreto | |
Circolari Risoluzioni Interpelli | Circolare Ministero del Lavoro, 3 aprile 2013, n. 15 Interpello Ministero del Lavoro, 1° luglio 2013, n. 21 Circolare Agenzia delle Entrate, 30 aprile 2013, n. 11/E |
Dotazione finanziaria | 950 milioni di euro/anno |
Tipologia misura | Strutturale, come previsto dall’art. 4, comma 28 della Legge n. 92/12 (Legge Fornero) |
Limite di importo | 2.500 euro lordi |
Limite reddituale | 40 mila euro lordi |
Contenuti | L’imposta sostitutiva è erogata in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA e RSU). Il DPCM 22 gennaio 2013 stabilisce poi che “per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, nonché a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria”. Il Decreto introduce una ulteriore definizione, intendendo le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate: • ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili; • distribuzione flessibile delle ferie; • misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori; • attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative; • interventi in materia di fungibilità delle mansioni, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica. L’art. 3 del DPCM 22 gennaio 2013 introduce alcune disposizioni di carattere procedurale finalizzate sia al monitoraggio “dello sviluppo delle misure” in esame, sia la “verifica di conformità degli accordi” alle disposizioni dello stesso Decreto, prevedendo “il deposito dei contratti presso la DTL territorialmente competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del presente Decreto”. L’agevolazione non può applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione, ad eccezione delle voci retributive corrisposte solo al termine del periodo annuale (es: premio di risultato). Il lavoratore può comunque rinunciare al regime sostitutivo, facendone richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro, ad esempio, quando l’imposta sostitutiva si presenti meno conveniente di quella ordinaria, in presenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva. A seguito di espressa rinuncia del lavoratore, l’intero ammontare delle somme in questione concorre alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria. |
Accordo sindacale | Accordo quadro sul salario di produttività CGIL-CISL-UIL, Confindustria, 24 aprile 2013 |
2014 | |
Atto normativo | Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). Art. 1, comma 482. Le misure di cui al comma 481 (“proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”) si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l’anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è fissato al 15 gennaio 2014. |
Decreto | DPCM 19 febbraio 2014. Continuano ad essere applicate, le disposizioni contenute nel DPCM 22 gennaio 2013. |
Circolari Risoluzioni | |
Dotazione finanziaria | 600 milioni di euro |
Tipologia misura | Strutturale, come previsto dall’art. 4, comma 28 della Legge n. 92/12 (Legge Fornero) |
Limite di importo | 3 mila euro lordi |
Limite reddituale | 40 mila euro lordi |
Contenuti | Solo le somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali volti a determinare una maggiore produttività del lavoro possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva. Tali contratti devono essere sottoscritti da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA/RSU). Resta ferma la possibilità, per le aziende prive di rappresentanze sindacali in ambito aziendale, di sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei lavoratori a livello territoriale. Il DPCM 22 gennaio 2013, le cui disposizioni continuano, se compatibili, ad essere applicate, prevede una ulteriore definizione di retribuzione di produttività, vale a dire l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate: • ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione; • introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; • adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/70; • l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative; • attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica. |
Accordo sindacale |