DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 ottobre 2017, n. 0222/Pres.
L.R. 25/2016, art. 3, c. 11 B.U.R. 18/10/2017, n. 42
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 ottobre 2017, n. 0222/Pres.
Regolamento per la concessione di aiuti per servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche regionali, in attuazione dell’articolo 3, commi da 11 a 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Regime di aiuto
Art. 4 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
Art. 5 Programma regionale per i servizi di consulenza nel settore zootecnico Art. 6 Servizi di consulenza ammissibili
Art. 7 Tipologia e aliquota dell’aiuto, spese ammissibili Art. 8 Modalità di presentazione della domanda
Art. 9 Istruttoria delle domande e concessione dell’aiuto Art. 10 Anticipo
Art. 11 Rendicontazione ed erogazione del saldo Art. 12 Obblighi dei beneficiari
Art. 13 Divieto di cumulo Art. 14 Demarcazione
Art. 15 Disposizione di rinvio Art. 16 Entrata in vigore
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di aiuti per servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche regionali, in attuazione dell’articolo 3, commi da 11 a 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per:
a) aiuto: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
b) azienda zootecnica: azienda che conduce in regione un allevamento di almeno una tra le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina, avicola e cunicola;
c) intensità dell’aiuto: importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale delle spese ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
d) contratto: accordo di adesione per la fornitura dei servizi di consulenza da sottoscrivere tra aziende zootecniche e il fornitore del servizio;
e) consulenza: l’insieme delle consulenze fornite nell’ambito di uno stresso contratto.
Art. 3
(Regime di aiuto)
1. Gli aiuti di cui all’articolo 1 sono concessi in osservanza delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L193 del 01 luglio 2014, in particolare nel rispetto di quanto contenuto all’articolo 22 (Aiuti per i servizi di consulenza) del regolamento stesso.
Art. 4
(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)
1. I beneficiari degli aiuti sono le aziende zootecniche che intendono usufruire di servizi di consulenza, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere conduttori di un’azienda zootecnica sul territorio regionale;
b) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatte salve le condizioni di esenzione dall’obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
c) non essere imprese in difficoltà come definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014;
d) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
Art. 5
(Programma regionale per i servizi di consulenza nel settore zootecnico)
1. I servizi di consulenza di cui al presente regolamento sono contenuti e descritti in uno specifico Programma regionale per i servizi di consulenza nel settore zootecnico, di durata annuale e con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Programma di cui al comma 1 è predisposto dal prestatore di servizi di consulenza, individuato dall’articolo 3, comma 12, della legge regionale 25/2016, nell’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, di seguito Associazione, ed è finalizzato a sostenere le aziende zootecniche al fine di accrescere e migliorare le condizioni agronomiche, sanitarie, ambientali ed economiche degli allevamenti nonché garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.
Art. 6
(Servizi di consulenza ammissibili)
1. I servizi di consulenza ammissibili contenuti all’interno del Programma possono riguardare:
a) consulenza zootecnica in merito alla verifica della qualità degli alimenti impiegati in azienda, alla corretta ed equilibrata formulazione delle razioni alimentari, al monitoraggio dell’efficienza alimentare delle bovine allevate e all’analisi dei punti critici della gestione della mandria;
b) consulenza veterinaria al fine di migliorare gli aspetti igienico-sanitari e riproduttivi;
c) consulenza in materia ambientale e in materia di gestione dei rifiuti speciali agricoli, nonché consulenza in materia di benessere animale;
d) consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) consulenza sulla certificazione delle produzioni finalizzata a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori;
f) consulenza in materia di igiene delle operazioni di mungitura;
g) consulenza sulla ottimale gestione economica delle aziende zootecniche.
2. I servizi di consulenza sono attuati attraverso la stipula di specifici contratti tra Associazione e soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, ancorché non soci dell’Associazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie. Gli eventuali contributi dei non
soci ai costi amministrativi dell’Associazione sono limitati alle spese del servizio di consulenza prestato.
3. I servizi di consulenza finanziabili sono quelli prestati in data successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto.
4. L’Associazione è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Art. 7
(Tipologia e aliquota dell’aiuto, spese ammissibili)
1. Sono ammissibili le spese relative ai servizi di consulenza prestati dall’Associazione alle aziende zootecniche che ne fanno richiesta.
2. L’aiuto è concesso ed erogato all’Associazione nella misura del 90 per cento delle spese relativi ai servizi di consulenza.
3. L’Associazione può autonomamente definire la compartecipazione finanziaria delle aziende zootecniche alle spese per i servizi di consulenza prestati, eventualmente diversificandola sulla base delle specie allevate, delle modalità del servizio di consulenza fornito, delle diverse realtà territoriali e della consistenza dell’allevamento.
4. L’importo massimo dell’aiuto non può superare la somma di 1.500,00 euro per singolo contratto di consulenza.
Art. 8
(Modalità di presentazione della domanda)
1. La domanda di aiuto è presentata annualmente alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di svolgimento dell’attività di consulenza.
2. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la seguente documentazione:
a) Programma di cui all’articolo 5 e relazione tecnica dei servizi di consulenza, con indicazione del personale impiegato e relative qualifiche ed esperienze maturate nel settore di consulenza offerto;
b) copia del modello dei contratti di consulenza predisposti per ciascun servizio di consulenza;
c) preventivo generale di spesa e preventivo di spesa suddiviso per ciascun servizio di consulenza nonché quantificazione indicativa del numero di contratti per ciascuna tipologia di consulenza;
d) organi sociali;
e) delibera dell’Associazione di approvazione dei servizi di consulenza;
f) dichiarazione attestante che sulle stesse spese ammissibili non vengono richiesti altri aiuti pubblici di qualsiasi natura.
Art. 9
(Istruttoria delle domande e concessione dell’aiuto)
1. Il Servizio competente verifica la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa, e valuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e l’ammissibilità delle spese, richiedendo eventuali integrazioni ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7/2000.
2. Nel caso in cui la domanda non risulti ammissibile, il Servizio comunica i motivi ostativi all’accoglimento della stessa, ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
3. Il provvedimento di concessione dell’aiuto è adottato entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Art. 10
(Anticipo)
1. A richiesta dell’Associazione, può essere disposta l’erogazione di un anticipo dell’aiuto, nella misura massima del 70 per cento dello stesso.
Art. 11
(Rendicontazione ed erogazione del saldo)
1. L’erogazione del saldo dell’aiuto viene effettuata dopo la verifica della documentazione di rendicontazione allegata alla domanda di pagamento, che l’Associazione deve presentare entro i termini fissati dal decreto di concessione, ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 7/2000.
2. A titolo di rendicontazione deve essere presentato un elenco che evidenzi il numero di contratti suddivisi per tipologia, le aziende zootecniche e il relativo importo, con la descrizione del tipo di attività svolta e del personale impiegato.
3. Deve altresì essere allegata la dichiarazione, sottoscritta dalle singole aziende, attestante che queste non sono imprese in difficoltà e non sono destinatarie di un ordine di recupero ai sensi dell’articolo 4 del presente regolamento.
Art. 12
(Obblighi dei beneficiari)
1. I beneficiari sono obbligati a garantire la disponibilità di accesso ai propri locali ed a rendere disponibili tutte le informazioni e le risorse necessarie allo svolgimento del servizio di consulenza.
Art. 13
(Divieto di cumulo)
1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri contributi pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis, in relazione alle stesse spese ammissibili.
Art. 14
(Demarcazione)
1. I servizi di consulenza ammissibili di cui all’articolo 6 sono finanziati esclusivamente con il presente regolamento e pertanto non possono essere finanziati dalla analoga misura del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia o da altri strumenti comunitari, statali o regionali, se relativi al medesimo argomento finanziato.
Art. 15
(Disposizione di rinvio)
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000, nonché a quelle del regolamento (UE) 702/2014.
Art. 16
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.