Contract
All. 3
CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE NEL COMUNE DI MARCON – FRAZIONE DI GAGGIO – (VE)
L’anno duemila , addì del mese di in Marcon, nella casa Comunale, avanti a
, sono personalmente comparsi i signori:
1) ............................... in qualità di , domiciliato per effetto della sua carica in Marcon (VE), che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse del Comune stesso ex art. 107 del TUEL, C.F./P.IVA , di seguito per brevità Comune,
2) ............................................... con sede in .................... nella persona di .............. nato a ...... il ......
residente a ...... codice fiscale/partita IVA , di seguito per brevità Concessionario.
Comparenti della cui identità personale e capacita giuridica, io Ufficiale rogante, sono personalmente certo.
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 26 in data 16/04/2008, avente ad oggetto l’approvazione dell’esercizio del diritto di prelazione per l’assunzione della gestione della farmacia comunale, l’Amministrazione Comunale di Marcon ha esercitato il predetto diritto di prelazione per l’assunzione della titolarità della nuova farmacia di Gaggio;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 18/07/2013, il Comune di Marcon ha previsto nella propria programmazione l’affidamento in concessione della farmacia comunale di cui sopra, selezionando il soggetto concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 21/11/2013 è stata approvata l’estensione della zona all’intera frazione di Gaggio per l’ubicazione della nuova farmacia comunale, in considerazione dell’interesse pubblico a fruire di tale servizio in quella zona;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 18/12/2014 sono stati stabiliti gli indirizzi in ordine ai contenuti essenziali del contratto di servizio della farmacia comunale;
- con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Affari Generali n. ... del …... si è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati;
- in data è stata esperita la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto
concessionario della gestione della nuova farmacia nella frazione di Gaggio;
- a seguito dell’esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario al
quale viene affidata la gestione della farmacia alle condizioni di cui al presente atto, al bando di gara e alla carta dei servizi standard;
- il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del Servizio Farmaceutico da parte del Concessionario della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Marcon e il Concessionario medesimo;
- il Comune rimane titolare della “sede farmaceutica” la cui gestione viene affida in concessione per la durata di anni 20 (venti).
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2. Definizioni
Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati stessi, si intendono per:
a) “Comune”, il Comune di Marcon titolare della sede farmaceutica;
b) “Concessionario”, l’affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse;
c) “Servizio” o “Farmacia”, il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della farmacia di nuova istituzione situata nel Comune di Marcon, a Gaggio in via );
d) “Contratto”, il presente Contratto di Concessione di Servizio;
e) “Parti”, il Comune ed il Concessionario.
Art. 3. Oggetto del Contratto
1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio.
2. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico preordinato alla tutela della salute pubblica e riguarda lo svolgimento delle attività di cui alla proposta tecnica oggetto di valutazione in sede di gara e per la quale il gestore si è aggiudicato la presente concessione, in particolare:
• la produzione, compatibilmente con le norme di legge, e in prevalenza il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell’esercizio della farmacia;
• le altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari tramite il CUP, ecc.
3. Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica, mentre il Concessionario è titolare dell’Azienda commerciale, connessa al Servizio e che egli si impegna a creare.
4. Il Concessionario, inoltre, è proprietario/conduttore/comodatario dell’immobile da lui messo a disposizione in cui eseguirà in servizio, catastalmente individuato nel Comune di Marcon al Foglio
Mappale
5. Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi potranno essere disciplinati in apposita appendice al Contratto.
Art. 4. Corrispettivo del Contratto
1. Il Concessionario corrisponderà al Comune l’importo offerto in sede di gara per il quale si è aggiudicato la concessione e qui di seguito specificato:
un canone annuo pari a € (= /00), oltre IVA nella misura di legge.
2. Il suddetto canone dovrà essere versato al Comune in forma anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Per il primo anno di concessione, canone decorrerà dal momento dell’avvio della farmacia o comunque entro 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto di servizio.
3. Il suddetto canone, a decorrere dal secondo anno di concessione, verrà aggiornato di anno in anno applicando la percentuale del 100% della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati (FOI) rilevato a metà dell’anno precedente dall’ISTAT e dovrà essere versato entro il sesto mese di ogni anno di concessione decorrente dalla sottoscrizione del contratto.
4. Nel caso di cessazione anticipata a causa del concessionario, il Comune ha diritto a trattenere o richiedere l’intero canone dell’anno in corso.
5. Per la definizione del valore dei beni e delle scorte presenti alla data di cessazione del contratto si rinvia a quanto stabilito all’art. 13 del presente contratto.
Art. 5. Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio
1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta.
2. Il Concessionario si obbliga in particolare ad avviare l’attività nella Farmacia nei locali di proprietà/assunti in locazione situati in via nella frazione di Gaggio, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del Contratto e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto.
3. Il Concessionario si impegna ed obbliga, altresì, a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità al “Progetto Tecnico” presentato in sede di offerta e nel rispetto degli standard minimi di qualità e quantità contenuti nella “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”.
4. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela,
valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.
5. Il Concessionario, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna in particolare ad erogare i seguenti servizi e a svolgere le seguenti attività:………… (inserire i requisiti dell’offerta tecnica)
6. Il Concessionario si impegna, altresì, a redigere, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all’allegato n. 4 al bando di gara, la “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” e a rispettare i contenuti della stessa.
7. La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità a quanto indicato in sede di gara, dovrà essere predisposta entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e trasmessa al Comune.
8. La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal Concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
9. Ai fini della stesura definitiva della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 461, della Legge 244/2007, si obbliga a mantenere gli standard minimi indicati dal Comune nel bando di gara, a dare attuazione a quanto da lui indicato nel “Progetto Tecnico” presentato in sede di gara e ad effettuare le seguenti attività:
- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’Ente Locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.
10. Il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2 comma 461, della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra Ente Locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
11. Il Concessionario è tenuto al rispetto della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
Art. 6. Obblighi del Concessionario relativi all’uso dei locali
Per quanto concerne le utenze necessarie per il buon funzionamento della Farmacia (luce, acqua, gas, telefono, e quant’altro risulti necessario allo svolgimento dell’attività da parte del concessionario), quest’ultimo provvederà a sua cura e spese.
Non competono al Comune eventuali spese che si rendessero necessarie relative all’immobile in cui si esegue il servizio, non essendo lo stesso né di proprietà né dato in locazione al Comune. Spetta al concessionario gli oneri per la realizzazione di migliorie ed attrezzature per dare la farmacia perfettamente funzionante, quali eventuali impianti segnaletici e pubblicitari, impianti di videosorveglianza ed allarme, senza nulla a pretendere dal Comune.
Sono, in particolare, a carico del concessionario gli oneri per realizzare eventuali opere di adeguamento dell’unità immobiliare destinata allo svolgimento dell’attività commerciale quali, a
titolo esemplificativo, l’installazione di impianti e strutture necessarie per l’adeguamento dei locali alle prescrizioni di legge, presenti e future, in materia igienico-sanitaria ed amministrativa.
Art. 7. Responsabilità del Concessionario
Il Concessionario è l’unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.
In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata del contratto:
a) a tenere manlevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore (RCT/O) a qualsiasi titolo della stessa con adeguato massimale (minimo di € 2.500.000,00), per l’intera durata del contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli e/o attrezzature impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell’attivazione del servizio;
c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.
Art. 8. Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune
1. Il Concessionario si impegna:
a. ad erogare tutti i servizi previsti dagli atti di gara ed in particolare ad erogare i servizi minimi quali l’obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ASL; l’obbligo di distribuzione dei presidi sanitari in genere a nome e per conto delle ASL secondo le norme convenzionali; l’obbligo di aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall'ASL di riferimento sia attuali che futuri; l’obbligo di trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell’utenza contenente, tra l’altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni e suggerimenti formulati dall’utenza;
b. ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l’aggiornamento degli standard forniti, anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
c. a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione, miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza.
2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto.
3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all’ispezione. L’ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all’attività della farmacia nei confronti del pubblico.
Art. 9. Interruzione del Servizio
1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” (causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione, derivante da ordine dell'autorità, da provvedimento autoritativo) o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
2. In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune e all’A.S.L.
3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del Servizio.
Art. 10. Esecuzione d’Ufficio
Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest’ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio, anche rivalendosi sulla cauzione definitiva.
Art. 11. Obblighi del Comune
1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui il Comune di Marcon è e resta titolare.
2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.
3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario, ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.
4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.
Art. 12. Divieto di cessione del Contratto
Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi o altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto.
Art. 13. Durata del Contratto
1. La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni 20 decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione prevista dal presente contratto e dalla normativa vigente.
2. Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo, per la cessazione del rapporto.
3. Al fine, tuttavia, di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, specie nelle more di una nuova procedura di affidamento, le Parti concordano che fino all’assunzione del Servizio e comunque non oltre un anno dalla conclusione del presente contratto, da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.
4. Al termine del Contratto, il Comune avrà la facoltà:
a) di acquistare o far acquistare, e il Concessionario sarà obbligato a vendere, quanto segue:
- previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l’esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;
- previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First Out);
b) di subentrare o far subentrare nei contratti di fornitura e di locazione in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario. Comunque i crediti che non siano relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno nella titolarità del concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.
5. In caso di cessazione anticipata, salvo quanto disposto dal punto successivo, per cause dipendenti o imputabili al concessionario, allo stesso non sarà riconosciuta alcuna somma a nessun titolo.
6. Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di recedere per pubblico interesse, per un motivo diverso da quello sanzionatorio, concessagli da normativa speciale, i rapporti patrimoniali saranno regolati da tale normativa.
Art. 14. Penali e Risarcimento del maggior danno
Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto; si precisa ovviamente che di quelle fra le seguenti penali che si riferiscono alle prestazioni oggetto di valutazione in sede di gara, si applicheranno solo le penali relative alle prestazioni effettivamente offerte dal concessionario e per le quali è avvenuta l’aggiudicazione, fermo tutto il resto:
- per il mancato avvio dell’attività entro i termini (180 gg. dalla stipula) previsti dal presente Contratto: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- per la mancata redazione, o trasmissione, o pubblicazione della “Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”, in modo conforme al presente Contratto e agli allegati da esso richiamati, entro i termini, di cui al precedente art. 5 del presente contratto: € 2.500,00;
- in caso di perdurante mancata adozione della Carta della qualità dei Servizi di cui al precedente art. 5 oltre il termine ivi previsto si applica l’ulteriore penale pari a € 1.000,00 per ogni mese di ritardo;
- per la mancata apertura nella giornata: € 500,00 per ogni giorno;
- inosservanza dell’orario di servizio: € 200,00 per ogni infrazione;
- per la mancata presenza di unità operativa abilitata all’esercizio di farmacista: € 60,00 al giorno;
- per la mancata esecuzione di ognuno dei servizi indicati ed offerti nel “Progetto Tecnico”: € 50,00 per ogni evento.
2. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata A/R. Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva.
3. Il Comune, oltre all’applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subìto e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
Art. 15. Clausola risolutiva espressa
1. Il Comune potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 codice civile qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all’Ente competente o da questo non autorizzata;
d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio;
e) inosservanza del divieto di cui all'art. 12 del presente contratto;
f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
g) ricorso all'abusivismo professionale;
h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio;
i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 120 giorni dalla firma del contratto e comunque prima dell’apertura della farmacia;
k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto di servizio o di altro termine concordato tra le parti;
l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente art. 5, comma 6, del presente Contratto;
m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa;
n) mancata esecuzione, entro 30 giorni dalla diffida, delle prestazioni offerte in sede di gara;
o) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza e, nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio;
p) sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio.
2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.
Art. 16. Cessazione del rapporto contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario
La cessazione del rapporto contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario comporta, oltre alla revoca dell’affidamento del servizio, l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, e l’applicazione della penale e la liquidazione a favore del Comune del maggior danno subito, calcolato ai sensi del precedente art.
14. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.
Art. 17. Cauzione definitiva
1. A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Concessionario ha costituito cauzione definitiva dell’importo di € ….........
(euro ............................) con la stessa validità del contratto, mediante
2. In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario, il Comune potrà rivalersi su
detta cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese sostenute di cui ai precedenti articoli.
Ove il Comune si avvalga della cauzione, il Concessionario è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.
Art. 18. Foro competente
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia.
Art. 19. Obbligo di osservanza del codice di comportamento
Il concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal medesimo decreto.
La violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del presente contratto.
Il Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnandogli un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del presente contratto, salvo il risarcimento dei danni.
Art. 20. Norme finali ed elezione di domicilio
Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti e comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice civile.
Il Comune elegge domicilio in Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00, x Xxxxxx (XX). Il Concessionario elegge domicilio in ...................…
Art. 21 Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, le parti si informano reciprocamente che tutti i dati di cui verranno a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed al fine esclusivo dell’adempimento del presente contratto.
Art. 22. Spese e valore del contratto
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, xxx comprese quelle per la sua redazione e stipula (imposta di bollo, di registro, diritti di rogito), sono a carico del Concessionario.
2. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali, è di € (pari al canone annuo offerto in sede di gara moltiplicato per l’intera durata ventennale della concessione) al netto di IVA.
Art. 23 – Registrazione telematica e imposta di bollo
1. Ai fini della registrazione in via telematica, si chiede l’applicazione della tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggetto all’imposta sul valor aggiunto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/1986.
2. L’imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informatico (MUI), per l’importo complessivo di € 45,00.
E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006, creato in formato digitale da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero _
pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali, congiuntamente all’allegato visionato a video di cui mi hanno esonerato dalla lettura, lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono unitamente all’allegato, in mia presenza con firma digitale ai sensi del Capo II del D.Lgs. 82/2005, di seguito verificata nella validità e mancata revoca a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. (ovvero nel caso una delle parti non disponga di firma digitale ….”lo sottoscrivono, unitamente agli allegati, in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:
1) il dr. mediante l’apposizione in calce al presente documento reso analogico della propria firma autografa, acquisita digitalmente ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD),
2) la dott.ssa , Responsabile del Settore , mediante l’apposizione della propria firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013”.
Successivamente io, Segretario Comunale, ho apposto la mia firma digitale e la marca temporale, in presenza delle parti.
Comune di Marcon – dott. Concessionario – dr.
Segretario Comunale – dott.