SCRITTURA PRIVATA
SCRITTURA PRIVATA
tra
------------------, con sede legale in ------- via --------, C.F./ numero di iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese di Roma: ---------, Partita IVA -----------., in persona del legale rappresentante pro tempore (nel prosieguo “Licenziante”);
- da una parte -
e
-------------------------- con sede legale a ----------, Codice Fiscale---------, Partita IVA -------, in persona del legale rappresentante pro-tempore e nel prosieguo “Licenziataria”)
- dall’altra parte –
Premesso che
a) la Licenziante è titolare dei diritti di sfruttamento “Home-Video” del film lungometraggio dal titolo: “-------------” diretto da --------- (nel prosieguo “il Film”) nel territorio di Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (nel prosieguo “Il Territorio”);
b) la Licenziataria è interessata ad acquistare in licenza dalla Licenziante il diritto di realizzare videogrammi DVD del Film (nel prosieguo “i Videogrammi”) e di commercializzare gli stessi attraverso il “canale edicola” in abbinamento inscindibile al periodico “-------” (nel prosieguo “la Rivista”) edito dalla Licenziataria (nel prosieguo “i Diritti”).
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1. Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Oggetto
2.1 La Licenziante concede i Diritti in licenza esclusiva alla Licenziataria, che accetta, alle condizioni appresso specificate.
2.2 I Diritti comportano il diritto per la Licenziataria di realizzare i Videogrammi e commercializzare gli stessi nel Territorio, per il Periodo di Sfruttamento, in abbinamento inscindibile alla Rivista attraverso il “canale edicola”, ovvero presso le edicole e tutti gli altri esercizi commerciali ove siano posti in vendita quotidiani e periodici, nonché agli abbonati della Rivista che ne facciano richiesta indicando il loro codice abbonato, con esclusione di qualsiasi altro utente e/o canale distributivo.
2.3 I Diritti includono il diritto per la Licenziataria di apporre il proprio marchio sul packaging dei Videogramrni, nonché il diritto di usare e riprodurre il ritratto ed il nome degli artisti protagonisti del Film per soli fini promozionali relativi allo sfruttamento dei Diritti, ed il diritto di utilizzare, anche sulla Rivista, fotografie e/o immagini - di durata non superiore ad un minuto
- tratte dal Film e pubblicarle, trasmetterle e/o diffonderle sia attraverso la televisione che attraverso radio, cinema, e/o qualsiasi altro mezzo, in qualsiasi luogo pubblico e/o privato.
2.4 La Licenziataria avrà facoltà di inserire elementi pubblicitari e promozionali all’interno dei Videogrammi, ed in particolare prima dei titoli di testa e dopo i titoli di coda del Film.
2.5 La Licenziataria si impegna a rispettare i marchi e le indicazioni relative al copyright inerenti alla titolarità dei diritti sul Film, nonché il diritto al credit degli artisti interpreti ed esecutori del Film, impegnandosi a non alterare o modificare in alcun modo il Film stesso. A tal fine, la Licenziataria dovrà tempestivamente sottoporre alla Licenziante, per la necessaria approvazione, la copertina e/o le fascette dei Videogrammi nonché qualsivoglia materiale promozionale approntato.
2.6 La Licenziataria si impegna a corrispondere ad autori, artisti, interpreti, esecutori del Film ed a qualsiasi altro avente diritto - anche attraverso le rispettive associazioni di categoria e/o di collecting - ogni equo compenso e/o remunerazione che dovesse per legge essere posto/a a suo carico quale utilizzatrice finale del Film.
2.7 Gli oneri SIAE relativi allo sfruttamento dei Diritti sono a carico della Licenziataria.. Resta altresì a cura e ad esclusivo carico della stessa il deposito legale così come previsto e disciplinato dal D.P.R. 252/2006
2.8 La Licenziante si obbliga a comunicare alla Licenziataria gli estremi del visto censura del Film ed eventuali divieti ai minori.
3. Periodo di sfruttamento
3.1 La Licenziataria potrà commercializzare in esclusiva attraverso il canale edicola i Videogrammi in abbinamento alla Rivista per un periodo di 60 (sessanta) giorni (nel prosieguo “il Periodo di Sfruttamento”) scelto dalla stessa Licenziataria nel lasso temporale compreso tra il ------- e il ---
-------. Fermo restando quanto sopra, la Licenziataria dovrà comunicare alla Licenziante, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, l’inizio del Periodo di Sfruttamento.
3.2 Decorso il Periodo di Sfruttamento, la Licenziataria dovrà interrompere immediatamente la distribuzione dei Videogrammi, fatta salva l’eventuale spedizione degli stessi agli abbonati della Rivista che ne abbiano fatto richiesta nel corso del Periodo di Sfruttamento, spedizione che comunque dovrà avvenire entro 8 (otto) mesi dall’inizio del Periodo di Sfruttamento e fermo restando che la Licenziante potrà disporre dei Diritti quivi concessi.
3.3 Gli eventuali Videogrammi in giacenza o resi dovranno essere distrutti e/o smagnetizzati a cura e spese della Licenziataria entro e non oltre 8 (otto) mesi dal termine del Periodo di Sfruttamento, con l’obbligo di inviare alla Licenziante idoneo certificato di distruzione.
4 Materiali
0.0.Xx Licenziante metterà immediatamente a disposizione della Licenziataria in custodia temporanea- entro 7 (sette) giorni dalla relativa richiesta e salvo il pagamento integrale del Minimo Garantito di cui al successivo articolo 5.3. – (a) il DLT del Film idoneo per la replicazione dei DVD; (b) l’Artwork del Film (nel prosieguo collettivamente “i Materiali”).
4.2 La Licenziataria garantisce e si obbliga a non tagliare, cambiare, alterare o modificare in alcun modo i Materiali, ed a riconsegnarli alla Licenziante entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal termine del Periodo di Sfruttamento.
4.3.Resta inteso tra le Parti che ogni contestazione relativa all’idoneità tecnica del DLT tale da impedire la replicazione di cui all’art. 4.1 che precede, dovrà esser fatta pervenire dalla Licenziataria alla Licenziante per iscritto ed entro il termine tassativo di 15 giorni dalla relativa consegna. Decorso il termine di cui sopra, il DLT sarà a tutti gli effetti considerato idoneo.
5. Corrispettivo e termini di pagamento
5.1 Quale corrispettivo per la concessione in licenza dei Diritti, la Licenziataria corrisponderà alla Licenziante l’importo minimo garantito non rimborsabile di € -----------------, oltre IVA per le prime unità di Videogrammi vendute (in seguito “il Minimo Garantito”).
5.2 Per ciascun Videogramma venduto oltre le prime unità di cui al precedente paragrafo 5.1,
la Licenziataria corrisponderà alla Licenziante una royalty pari ad € oltre IVA.
5.3 Il Minimo Garantito verrà corrisposto dalla Licenziataria alla Licenziante come segue:
- € , oltre IVA, alla firma del presente accordo;
- € , oltre IVA, alla richiesta dei Materiali del Film da parte della Licenziataria;
Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’esercizio da parte della Licenziataria dei Diritti qui concessi è subordinato al pagamento integrale del Minimo Garantito alla Licenziante.
5.4 Ogni ulteriore Corrispettivo che dovesse maturare in favore della Licenziante in esubero rispetto al Minimo Garantito, verrà corrisposto dalla Licenziataria sulla base di un rendiconto che la Licenziataria invierà alla Licenziante entro e non oltre 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di uscita in edicola della Rivista .Alla ricezione del rendiconto, che potrà essere sottoposto ad osservazioni e/o a verifiche entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, la Licenziante emetterà la relativa fattura che verrà saldata dalla Licenziataria entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.
5.5 Fermo restando quanto sopra, resta inteso che durante e fino a 12 (dodici) mesi successivi al termine del Periodo di Sfruttamento, la Licenziante potrà effettuare, direttamente o attraverso soggetti all’uopo incaricati e con un preavviso scritto di almeno sette giorni, una verifica contabile e documentale relativa o comunque connessa all’esercizio dei Diritti quivi concessi. La Licenziante si riserva altresì la facoltà di controllare le vendite effettive dei Videogrammi presso la SIAE e/o altri soggetti all’uopo deputati.
6. Garanzie
6.1 La Licenziante dichiara e garantisce di essere nella piena, pacifica e legittima titolarità dei Diritti, e si impegna a non porre in essere alcun atto di disposizione degli stessi che possa pregiudicarne il libero e pacifico sfruttamento da parte della Licenziataria ai fini del presente accordo, impegnandosi a manlevare e tenere indenne la Licenziataria da qualsiasi relativo onere, spesa, costo o pregiudizio.
6.2 La Licenziante si impegna a manlevare e tenere indenne la Licenziataria in relazione ad ogni molestia e/o pretesa da parte di terzi che vantino pretese sui Diritti, e si impegna ad assisterla in qualunque azione, anche giudiziale, in cui fosse necessaria od opportuna la sua azione e il suo intervento ai fini della migliore tutela dei Diritti.
6.3 La Licenziataria dichiara e garantisce che utilizzerà i Diritti esclusivamente secondo le modalità descritte nel presente accordo, e si impegna a manlevare e tenere indenne la Licenziante da qualsiasi onere, spesa, costo o pregiudizio derivante dal mancato rispetto di tale impegno.
7. Sub-licenza
La Licenziataria dichiara e garantisce che non concederà in sub-licenza i Diritti ad alcun soggetto terzo salvo la preventiva autorizzazione scritta della Licenziante.
8. Varie
8.1 Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le parti e dalle stesse approvata per iscritto.
8.2 Il presente accordo xxxxxx e sostituisce integralmente ogni precedente accordo o manifestazione di volontà esistente tra le parti in merito ai Diritti, e resta il solo atto a regolamentare i relativi rapporti.
8.3 Il rapporto disciplinato dal presente accordo non crea alcun vincolo associativo tra le parti, né potrà essere interpretato come joint-venture, impresa collettiva o rapporto di agenzia.
8.4 Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso e con assolvimento dell’imposta in misura fissa, essendo tutti i corrispettivi che ne derivano soggetti ad IVA. Il costo della registrazione sarà a carico della parte che con il suo comportamento l’avrà resa necessaria o l’avrà richiesta.
9 Riservatezza e trattamento dei dati personali
9.1 Ciascuna parte si impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta, segreti aziendali o commerciali della controparte o altre notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza in occasione dell’esecuzione del presente accordo, ed a non utilizzare tali segreti o notizie riservate per fini estranei al presente accordo. Resta inteso che non sono considerate riservate le informazioni acquisite da soggetti terzi, né quelle già pubblicamente note.
9.2 Tutti i documenti e le informazioni, trasmessi da una parte all’altra o comunque da quest’ultima conosciuti, che xxxxxxxxxx l’esecuzione del presente accordo non potranno essere riprodotti né comunicati a terzi, né altrimenti sfruttati in qualsivoglia modo per fini diversi da quelli contrattuali.
9.3 In caso di mancata osservanza dell’obbligo di riservatezza, ciascuna parte avrà diritto al risarcimento dei danni.
9.4 Ciascuna parte, in ottemperanza all’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del d. lgs. 196 del
30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), dichiara di essere stata informata che:
a) ogni informazione relativa all’altra parte, acquisita in forza del presente contratto e/o nella fase delle trattative, costituirà oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 4 del Codice Privacy, in forma sia elettronica che manuale, al fine di eseguire il presente accordo ed adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale e/o ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente e/o indirettamente, dal presente accordo;
b) da ciascuna parte gli stessi dati potranno altresì essere comunicati:
i alle proprie controllanti, controllate e/o consociate al fine di adempiere agli obblighi di legge in materia fiscale e di bilancio;
ii agli enti ed agli organismi pubblici e/o comunitari cui gli stessi dati devono essere trasmessi in forza di obbligo derivante dalla legge;
iii agli istituti di credito che procederanno ad eventuali operazioni di sconto o factoring del presente accordo e/o dei crediti ad esso relativi, ovvero alle proprie controllate, controllanti e/o consociate al fine della predisposizione di archivi unitari dei propri clienti, fornitori,
partner commerciali e/o controparti;
c) con la sottoscrizione del presente accordo ciascuna parte autorizza l’altra parte al trattamento dei propri dati per le finalità sopra indicate, essendo stata informata della possibilità di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy, ivi inclusi il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ed il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali mediante richiesta scritta da inviarsi all’altra parte, titolare del trattamento, all’indirizzo in epigrafe;
d) il conferimento del consenso:
i) relativamente al trattamento di cui al precedente punto b)iii è meramente facoltativo, ed il suo eventuale rifiuto non è idoneo ad arrecare alcun pregiudizio;
ii) relativamente alle altre tipologie di trattamento non è richiesto ai sensi della lettera
b) dell’articolo 24 del Codice Privacy.
10) Foro competente e legge applicabile
10.1 Il presente accordo è stato redatto e sarà interpretato secondo la legge italiana.
10.2 Per ogni controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma