Contract
Si ricorda che con decorrenza 1° ottobre 2022 Cargeas Assicurazioni S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., impresa assicurativa esercente i rami danni appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, che ha assunto, ai sensi di legge, tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i rapporti anteriori all’operazione societaria citata, ivi compresa la sua Polizza.
Pertanto, ogni e qualsiasi riferimento alla ex Cargeas Assicurazioni S.p.A. contenuto nei documenti allegati deve ora intendersi riferito a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx
Polizza “Tutela Legale”
Riservata a Dirigenti, Prosecutori Volontari della Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx, Quadri Manageritalia e loro nuclei familiari
POLIZZA CARGEAS ASSICURAZIONI N° 2000062114
“Contratto di Tutela Legale”
Documenti contrattuali per l'Affiliato all'Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx
Condizioni in vigore al 1.09.2018
Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx Polizza di Tutela Legale
Sommario
NOTA INFORMATIVA PER L’AFFILIATO ALL’ASSOC. A. PASTORE………… pag. 2
DEFINIZIONI………………………………………………………..………… pag. 4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ……………………………. pag. 7
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ………………………… pag. 11
CONDIZIONI SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE – SINISTRI pag. 12
NOTA INFORMATIVA PER L’AFFILIATO ALL’ASSOCIAZIONE A. PASTORE
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 28/09/2018.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa Autorità.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della copertura, nullità, decadenze, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento IVASS n. 35.
Avvertenza
L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif SA - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel. +39 02 499 80.1 - Fax +39 02 49980.498 - Capitale Sociale euro 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e numero Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154 - Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00064 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. del 16/3/1987, n. 62) - Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx - Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2017 pari ad Euro 119.890.797, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 87.078.797 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell’esercizio. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 160%.
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. E’ data facoltà alle parti di scegliere la legislazione applicabile, salve in ogni caso le norme imperative del diritto italiano. Cargeas Assicurazioni
S.p.A. propone comunque, per i propri prodotti, la legislazione italiana.
Reclami in merito al contratto
I reclami relativi al Contratto di Assicurazione o alla gestione dei Sinistri devono essere presentati all’Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e trasmessi mediante posta, telefax o e-mail ai seguenti recapiti:
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx
L’Impresa comunica gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero la risposta sia ritenuta insoddisfacente, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS secondo le modalità sotto riportate per i reclami da presentare direttamente all’Istituto.
I reclami relativi al comportamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori devono essere presentati all’Intermediario stesso, con le modalità e le tempistiche descritte nella dichiarazione
contenente le "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, dal Contratto di Assicurazione”, dal medesimo predisposto e consegnata al cliente.
Reclami da presentare all’IVASS
I reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e delle relative norme di attuazione, devono essere presentati direttamente all’IVASS.
Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa ;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze;
dovrà essere trasmesso a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela del Consumatore,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 06.42.133.206
e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’acquisizione degli stessi.
Resta ferma la facoltà per il reclamante di rivolgersi a IVASS anche nei casi di reclamo presentato all’Intermediario, secondo quanto previsto dalla dichiarazione contenente le "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, dal Contratto di Assicurazione”, predisposta e consegnata al cliente dall’Intermediario stesso.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.
Termini di prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Definizioni
Affiliato: i Dirigenti per i quali trova applicazione uno dei CCNL che prevede l'obbligatorietà dei versamenti alla Contraente, Quadri iscritti a Manageritalia, gli ex Dirigenti che proseguono volontariamente i versamenti alla Contraente.
Appello: opposizione ad una sentenza/decreto sfavorevole da parte di una delle parti in causa che mira ad un nuovo esame della controversia.
Assicurato: la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Attività stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Carenza: Spazio temporale che decorre dal momento dell’affiliazione alla Contraente fino al momento in cui entra in vigore la copertura.
Colpa: consiste nell’atteggiamento psicologico di chi commette un Reato perché agisce con imprudenza, negligenza o imperizia, oppure nell’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Contraente: Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx.
Contravvenzione: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l’arresto o l’ammenda.
Delitto Colposo: il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dal soggetto agente come conseguenza della sua condotta e si verifica a causa di negligenza, imperizia, imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, ordini o discipline.
Delitto Xxxxxx: il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso è previsto dal soggetto agente ed è dallo stesso voluto come conseguenza della sua condotta.
Fatto illecito: qualunque fatto o atto, contrario a norme previste dall'ordinamento giuridico, arrecante un danno ingiusto o persone e/o a cose.
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.P.A.
Imputazione penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all’imputato mediante “informazione di garanzia”. Tale comunicazione deve contenere l’indicazione delle norme penali violate e il titolo del Reato contestato.
Indennizzo: La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di Sinistro.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale: Somma massima liquidabile dall’Impresa a titolo di Indennizzo.
Nucleo familiare: come risultante dallo stato di famiglia.
Polizza: Il documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Procedimento penale: è il complesso degli atti concreti, regolati dal diritto processuale penale per ottenere dal giudice l’accertamento della pretesa punitiva fatta valere dal Pubblico Ministero ed eventualmente per realizzarla in modo coatto.
Procura alle liti: è il mandato che la parte che sta in giudizio conferisce al difensore perché costui possa rappresentarla ed assisterla.
Reato: si considerano reati i fatti illeciti configurati come tali dalle norme di legge penali. A seconda della pena prevista il Reato si distingue in Delitto o Contravvenzione.
Responsabilità contrattuale: è la responsabilità che presuppone l’inadempimento di un’obbligazione assunta in un Contratto.
Responsabilità extracontrattuale: è quella che presuppone l’obbligo generico di non ledere l’integrità od i beni altrui.
Responsabilità penale: consiste nell’obbligo di sottostare alla pena in conseguenza dell’accertata imputabilità di un Reato.
Sinistro: Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese di soccombenza: tutte le spese del processo civile che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.
Spese Legali: onorari e diritti del patrocinatore previsti per Xxxxx.
Spese di giustizia: le spese del processo penale che il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato.
Spese peritali: Spese spettanti ai Periti nominati dal Giudice (Consulente Tecnico d’Ufficio - CTU) o dalla parte (Consulente Tecnico di Parte – CTP).
Tutela Legale: L’assicurazione di Tutela Legale di cui all’art. 173 Codice Assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005).
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Unico Sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati (come meglio specificato all’Art. 7 delle Condizioni Specifiche dell’assicurazione Tutela Legale - Sinistri).
Valore della controversia: il valore del contendere.
Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 2 - Altre Assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto ad CARGEAS Assicurazioni l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni sottoscritte dal Contraente per lo stesso rischio e a favore dei medesimi assicurati ai sensi dell’Art. 1910 Codice Civile.
Art. 3 - Aggravamento del rischio
Non sono previsti casi di aggravamento del rischio assicurativo.
Art. 4 - Diminuzione del rischio
Non sono previsti casi di diminuzione del rischio assicurativo.
Art. 5 – Variazione nella persona del Contraente
In caso di alienazione dell’azienda del Contraente o di parte delle sue attività gli effetti dell’assicurazione si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione della società contraente l’assicurazione manterrà la sua efficacia con la società incorporante o con quella frutto della fusione. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o i suoi aventi causa, ad CARGEAS Assicurazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi. Nei successivi 30 (trenta) giorni CARGEAS Assicurazioni ha la facoltà di recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione con preavviso di 15 (quindici) giorni. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente assicurazione continuerà con la nuova forma societaria. Nei casi di scioglimento della società Contraente o della sua messa in liquidazione o dell’assoggettamento a qualsivoglia procedura concorsuale l’assicurazione cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto delle imposte, previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro-rata ove previsto.
Art. 6 – Diritto di verifica
CARGEAS assicurazioni ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Contraente, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste nella presente polizza.
Art. 7 – Recesso in caso di sinistro
Le parti concordano nel rinunciare al diritto di recesso in caso di sinistro.
Art. 8 – Obblighi di informativa
Sulla base di quanto previsto dal regolamento IVASS n°35 all’articolo n°30 punto 8, il Contraente si obbliga a consegnare agli Assicurati nelle persone degli Affiliati all’Associazione
Xxxxxxx Xxxxxxx la nota informativa con una sintetica descrizione delle prestazioni e delle garanzie fornite da CARGEAS Assicurazioni.
Il Contraente assume l’obbligo di consegnare le condizioni di polizza all’Affiliato insieme al modulo di Dichiarazione di adesione alla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3140”. Il Contraente adempie detto obbligo per il tramite del servizio postale o di corriere privato.
Art. 9 – Numero telefonico
Al fine di ottemperare gli obblighi contrattuali CARGEAS Assicurazioni metterà a disposizione una linea telefonica corrispondente al numero 024998.0.500 a disposizione per gli Affilati dal lunedì al venerdì dalle 9,15 alle 12,15. Altre comunicazioni o richieste di informazioni potranno essere inviate al n di fax 024998.0.256 o alla casella di posta elettronica xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx
Art. 10 - Decorrenza, durata e rinnovo della polizza
La presente Polizza ha effetto dalle ore 00.00 del 1/1/2012 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2012.
Essa si intenderà tacitamente rinnovata per i periodi successivi della durata di 1 (un) anno, salvo disdetta comunicata da una delle Parti, che dovrà essere inviata all’altra, con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza originaria o prorogata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Resta inteso che la cessazione della Polizza, da qualunque causa determinata, non implicherà la cessazione delle singole coperture assicurative in corso durante la vigenza della Polizza stessa. Si precisa, quindi, che le coperture assicurative continueranno a produrre i loro effetti fino alla scadenza prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
Art. 11 – Comunicazione per l’operatività dell’Assicurazione
Entro il 28 Febbraio di ogni anno, il Contraente si impegna a comunicare via email il numero Affiliati, ed i dati necessari all’identificazione degli stessi, in essere al 31 Dicembre dell’esercizio precedente.
In mancanza di tali comunicazioni e pertanto delle corresponsioni del relativo premio, il Contraente si assumerà tutti gli oneri e le spese sostenute da CARGEAS Assicurazioni per le prestazioni/garanzie che la stessa abbia dovuto erogare.
Art. 12 – Premio e Modalità di Pagamento
Le parti si danno atto che il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili. Il Contraente versa all’atto della sottoscrizione della presente Polizza, e ad ogni successivo rinnovo annuale, un premio minimo in ogni caso garantito pari a Euro 580.000,00 imposte comprese corrispondente a 29.000 “Affiliati”, quale anticipo rispetto al conguaglio che verrà effettuato in base a quanto previsto dall’Art. 13 – Regolazione del premio. Il premio avrà rateazione semestrale con scadenza il 01.01. ed il 01.07. di ogni anno.
Se il Contraente non paga i premi, le rate successive, o non comunica i dati variabili necessari al calcolo degli eventuali premi dovuti alla regolazione, o ancora, non provvede al pagamento dei premi di conguaglio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Eventuali prestazioni erogate nel periodo di sospensione non varranno quale rinuncia e saranno oggetto di specifico addebito alla Contraente.
Il pagamento del premio verrà effettuato mediante bonifico bancario.
Art. 13 – Regolazione del premio
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza determinato sulla base delle dichiarazioni del Contraente ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente a mezzo di supporto elettronico deve fornire per iscritto all’Impresa l’indicazione degli elementi variabili di rischio contemplati in polizza.
Al raggiungimento del numero minimo di affiliati pari a 29000 (ventinovemila) coincidente con il premio minimo di polizza sempre garantito, l’Impresa provvederà al calcolo del relativo premio di conguaglio positivo o negativo qualora il numero degli assicurati al 31/12 di ogni anno risultasse superiore o inferiore ad oltre il 5% del complessivo di cui sopra. Qualora il numero di affiliato risultasse inferiore, il premio pari a Euro 580.000,00 rimane comunque acquisito.
Il predetto conguaglio di premio sarà pari a € 15,00 (quindici) lordi di cui imposte € 2,63 per ciascun assicurato eccedente tale soglia e sarà regolato con appendice entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei dati definitivi da parte dell’Impresa.
Il premio di regolazione dovrà essere corrisposto nei 30 (trenta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte dell’Impresa.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l’Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per cui non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. L’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto di CARGEAS Assicurazioni di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Dovranno intendersi privi di copertura assicurativa tutti gli affiliati per i quali l’intermediario omette di inviare all’Impresa le comunicazioni nei termini sopra indicati.
In tale ipotesi, CARGEAS Assicurazioni si impegna a contattare preventivamente il Contraente per verificare l’effettiva scopertura dal rischio per il nominativo non presente nell’elenco degli Affiliati.
Art. 14 – Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al Premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
Art. 15 – Legge regolatrice del contratto, giurisdizione e foro competente
L’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx ed CARGEAS Assicurazioni SpA convengono di assoggettare la presente Polizza alla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Nel caso in cui venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel luogo in cui è stata stipulata la Polizza o ove ha sede l’Impresa.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche della polizza devono essere provate per iscritto.
Art. 17 – Clausola risolutiva espressa
La Polizza si intenderà risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nel caso in cui il Contraente non rispetti quanto indicato nella stessa, in particolare secondo quanto previsto dagli artt. 6 Diritto di verifica, art. 8 Obblighi di informativa ed art. 16 Rinvio alle norme di legge delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.
Condizioni Particolari che regolano l'Assicurazione in generale
ART. 1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del Codice Civile all’Assicurato che godesse di Xxxxxxxx analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad CARGEAS Assicurazioni S.p.A. nel termine di tre giorni come disposto dall'articolo 1915 del codice civile.
Art. 2. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE
La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. La forma del Contratto è quella scritta. Ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
Art. 4. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più garanzie, CARGEAS Assicurazioni non è tenuta a fornire Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 5. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 Codice Civile. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Art. 6. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Condizioni Specifiche dell'Assicurazione Tutela Legale - Sinistri
Art. 7. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto
al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi: il “momento” in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. Verrà preso come “momento” di
riferimento il fatto storico più risalente nel tempo e in qualsiasi modo eccepito.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 3 (tre) mesi (carenza) dall’affiliazione alla Contraente, per le controversie contrattuali. Questa condizione non opera rispetto ai soggetti già assicurati al 31.12.2011 con la precedente polizza Tutela Legale n. 25826 stipulata dalla contraente con la Europ Assistance Italia spa.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della presente Polizza e che siano stati denunciati all’Impresa nei modi e nei termini ivi previsti, entro 24
(ventiquattro) mesi dalla cessazione della polizza medesima.
La presente garanzia opera altresì per i sinistri insorti nel periodo compreso tra il 30.06.2009 ed il 31.12.2011 ed indennizzabili ai sensi delle condizioni contrattuali della precedente polizza Tutela Legale n. 25826 stipulata dalla contraente con la Spett.le Europ Assistance Italia spa, se denunciati dopo il 31.12.2013 in vigenza della presente polizza ed ove non prescrittisi.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da contratti già disdettati al momento della stipulazione dell’assicurazione, o la cui rescissione, risoluzione o modificazione era già stata domandata sempre a quel momento.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro anche ai fini dell’insorgenza del sinistro stesso:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. Detto principio prevale sull’individuazione della domanda principale sia dal punto di
vista economico che nel merito;
• indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
• le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da
ciascuno di essi sopportati.
Art. 8. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
• L’Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è
verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta ad CARGEAS Assicurazioni Spa Servizio Tutela Legale - Via Tolmezzo 15 – 00000 Xxxxxx (Tel. 02/0000.0.000
- fax: 02/0000.0.000 - E-mail Xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx) in ogni caso per tramite di Assidir Srl -
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, Ufficio Sinistri fax 00 00000000, E-mail Xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
• In ogni caso deve trasmettere ad CARGEAS Assicurazioni copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Art. 9. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
L’Assicurato che richiede la prestazione è tenuto a:
• informare immediatamente CARGEAS Assicurazioni in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile
informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 10. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, CARGEAS Assicurazioni esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento con esclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, senza il preventivo benestare di CARGEAS Assicurazioni. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato può decadere dal
diritto all’indennizzo del sinistro ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Qualora il predetto tentativo non riuscisse e l’Impresa concordasse sull’opportunità di un’azione a tutela degli interessi dell’Assicurato, la controversia verrà affidata all’Avvocato
nominato dallo stesso secondo quanto previsto dal successivo punto B
B) Scelta del legale o del perito
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro l’Assicurato può comunicare a CARGEAS Assicurazioni il nominativo di un Avvocato a cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il tentativo di risolvere la questione in modo bonario fallisca.
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale.
Se l’Assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell’ambito del Tribunale competente, l’Impresa si assume l’onere del compenso suo e del legale domiciliata rio solo nella misura delle tariffe previste (valori medi) per legge, ad esclusione di:
- spese e/o onorari per i viaggi di andata e di ritorno del “dominus”;
- spese per le presenze del “dominus” avanti al Tribunale competente.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a CARGEAS Assicurazioni di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. CARGEAS Assicurazioni preso atto della designazione del legale, assumerà a proprie carico le spese relative nel limite dei valori medi del tariffario nazionale forense in vigore al momento della liquidazione, dedotto quanto recuperato da controparte.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con CARGEAS Assicurazioni.
CARGEAS Assicurazioni non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
Qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, CARGEAS Assicurazioni riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso si applica in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.
CARGEAS Assicurazioni, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti, nonché le somme eventualmente recuperate ai sensi del successivo art. 11), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte. Sono considerate irrecuperabili dopo
due tentativi di pignoramento o sopravvenuta dichiarazione di fallimento. CARGEAS
Assicurazioni non è tenuta a corrispondere anticipi all’Assicurato o a pagare acconti a Legali e/o ai periti incaricati.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e CARGEAS Assicurazioni in merito all’interpretazione della polizza e/o all’opportunità del giudizio e/o alla gestione del sinistro, CARGEAS Assicurazioni si impegna ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale
competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per CARGEAS Assicurazioni, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da CARGEAS Assicurazioni.
Nel caso in cui l’Assicurato intenda adire le vie giudiziali, prima dell’instaurazione della causa civile, come condizione di procedibilità della stessa, dovrà essere attivato il tentativo di
mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 11. RECUPERO DI SOMME
Spettano a CARGEAS Assicurazioni, le somme per onorari, competenze e spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte ove recuperate o concretamente recuperabili, e ciò sia che le debba ancora sostenere o che le abbia già sostenute. CARGEAS Assicurazioni potrà, pertanto, porre le suddette somme in detrazione dall’importo liquidabile ma non ancora versato, o recuperarle ove il versamento fosse già
avvenuto
Art. 12. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
CARGEAS Assicurazioni alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di euro 15.000,00, comprensivi di IVA se dovuta, per sinistro senza limite annuo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri e gli onorari indennizzabili sono:
A) le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro. L’Impresa si obbliga a corrispondere le spese, diritti ed onorari del Legale incaricato (con esclusione del praticante abilitato) esercente la professione e regolarmente iscritto all’ordine professionale nei limiti del Massimale pattuito e dell’importo medio di cui alle tariffe forensi vigenti, dedotto quanto recuperato da controparte. Non sono opponibili all’Impresa i patti tra l’Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali. L’Impresa si riserva la facoltà di concordare con il predetto Avvocato l’onorario al medesimo spettante. Tale accordo, per la sua validità, dovrà risultare da documento sottoscritto dall’Impresa, dal Legale e dall’Assicurato. Ferma la facoltà della Impresa di richiedere la liquidazione della parcella al competente ordine professionale.
B) le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione
C) le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
D) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
E) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da CARGEAS Assicurazioni;
F) le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con CARGEAS Assicurazioni ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
G) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
H) le spese di giustizia;
I) Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
L) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di euro 500,00=.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando allo 02/4998.0.500 a CARGEAS Assicurazioni – Servizio Tutela Legale.
Art. 13. DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Il Massimale di € 15.000,00 compreso di IVA se dovuto, di cui all’articolo precedente prevede i seguenti sottolimiti:
• euro 6.000,00 per il primo grado di giudizio delle vertenze di cui ai successivi punti 4 e 6 dell’art. 15;
• Il 20 % del valore della controversia in relazione ai punti 1 – 2 – 5 – 7 – 8 dell’art. 15.
• Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due pignoramenti con esito negativo.
• Gli onorari relativi alla mediazione obbligatoria, da calcolarsi come al precedente punto “A” dell’articolo 12, sono comunque limitati ad € 2.000,00=;
• le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a euro 2.500,00 e ricompreso nei limiti sopra riportati.;
• gli onorari relativi all’ammissione al passivo, da calcolarsi come al precedente punto “A”dell’articolo 12 fino ad un limite di € 1.000,00=.
Art. 14. SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
Gli Affiliati, nonché il coniuge o il convivente more uxorio e i figli dell'Affiliato come risultante dallo stato di famiglia.
In caso di controversie fra più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, la garanzia si intende prestata a favore dell'Affiliato.
Art. 15. PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo “Oggetto dell’Assicurazione” valgono nell’ambito della vita privata per le seguenti garanzie:
1. l’azione stragiudiziale e giudiziale in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali, ivi compresi quelli in itinere, nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. le controversie di lavoro subordinato in sola sede giudiziale delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR); in caso di procedura concorsuale la garanzia si estende alla stesura ed al deposito della domanda di ammissione al credito nel limite di € 1.000,00.
5. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
6. le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell’ambito dell’attività di lavoro subordinato;
7. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, limitatamente alle controversie con valore in lite superiore ad euro € 1.000,00 ed inferiore a euro € 30.000,00. L’obbligazione deve essere insorta successivamente al 30/06/2009.
8. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di residenza e relative pertinenze dell’Assicurato.
Art. 16. ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano
in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 17. ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Articolo 15 “Prestazioni garantite”, l’assicurazione non è prestata nei seguenti casi:
a) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi atomici e comunque
derivanti da trasmutazione del nucleo o da attacco chimico e/o biologico;
b) controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato,
c) controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
d) controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall’Articolo 15 “Prestazioni garantite” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
e) le vertenze verso Manageritalia e i seguenti Enti contrattuali: Fondo Xxxxx Xxxxx, Fasdac, CFMT, Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx;
f) controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall’ Articolo 15 - “Prestazioni garantite”;
g) controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà
immobiliare;
h) controversie relative o comunque connesse ad immobili ove l’Assicurato non risulti anagraficamente residente nel momento dell’insorgenza del sinistro;
i) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria una autorizzazione amministrativa ivi compresa l’ipotesi in cui non sia stata richiesta
benché prevista a norma di legge;
j) controversie e procedimenti relative/i o comunque connesse alla proprietà o l’uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all’assicurazione
obbligatoria;
k) fatti originati dalla proprietà o l’uso di aerei a motore;
l) controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
m) controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest’ultimo caso quanto previsto dall’Articolo 15 “Prestazioni
garantite”;
n)controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative a beni o servizi di uso promiscuo (attinenti contestualmente alla vita lavorativa e
privata);
o) controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
p) controversie di valore inferiore o uguale ad euro 1.000,00;
q) controversie contrattuali con CARGEAS Assicurazioni e Assidir nella sua funzione di intermediario;
r) controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’Articolo 15 “Prestazioni garantite”.
s) le spese di ogni genere e tipo derivanti da controversie rimesse alle decisioni assunte in ambito di procedure arbitrali.
t) controversie riguardanti giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse.
u) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
v) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
z) le spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 18. DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
Fermo quanto previsto all’Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente garanzia decorre dalle ore 00:00 del 01.01.2012 o dalle ore 24.00 della data di affiliazione alla
Contraente se successiva al 1° gennaio 2012;
e scadrà alle ore 24:00 del 31 Dicembre 2012. In seguito si rinnoverà di un anno e così successivamente di anno in anno. L’Assicurazione cessa nel momento in cui viene meno il
rapporto di Xxxxxxxxx in essere con il Contraente.
PER INFORMAZIONI
Consultare il sito xxx.xxxxxxx.xx - Sezione Tutela Legale per:
• introduzione generale alle coperture;
• consultazione delle condizioni di assicurazione;
• informazioni sulla denuncia di sinistro.
Per parlare con Assidir è possibile telefonare al numero verde 800.401345
o inviare una email a:
xxxxxxxx@xxxxxxx.xx: per la denuncia di un sinistro
Ed. 09/2018
xxxx@xxxxxxx.xx: per altri tipi di informazioni