GENERAFUTURO
GENERAFUTURO
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione
Condizioni generali di contratto
Mod. GVGEFU - Ed. 09/15
- Condizioni generali di contratto
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Edizione 09.2015
GeneraFuturo
Premessa
Generali Italia S.p.A. corrisponde all’aderente, a fronte del pagamento di una successione di contributi, eventualmente versati anche tramite conferimento del TFR, una prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia alla data in cui matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare (di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, di seguito “Decreto”).
L’aderente ha la facoltà di chiedere l’erogazione della prestazione assicurata in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.
GENERAFUTURO – Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione prevede un periodo di corresponsione di contributi, definito fase di accumulo, e un periodo di erogazione della prestazione assicurata, definito fase di erogazione, in caso di vita dell’aderente alla data di termine della fase di accumulo.
In caso in cui si riscontri nelle Condizioni generali di contratto una terminologia differente da quella utilizzata nel Regolamento o in caso di difficoltà di tipo interpretativo, prevale comunque quanto riportato nel regolamento di GENERAFUTURO.
PARTE I - PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1 Determinazione della prestazione assicurata in fase di accumulo
La prestazione assicurata nel corso della fase di accumulo può essere espressa, in base alle scelte di investimento operate dall’aderente:
- in euro, se riferita alla gestione separata, le cui caratteristiche sono riportate nel relativo Regolamento (allegato n. 3);
- in quote, se riferita al fondo interno, le cui caratteristiche sono riportate nel relativo Regolamento (allegato n. 4);
- parte in euro e parte in quote, come combinazione dei due casi sopra riportati.
Prestazione assicurata espressa in euro
La “prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro” relativa a ciascun contributo versato è determinata applicando al contributo, al netto della parte relativa alle coperture accessorie, i corrispondenti tassi di premio con le modalità di cui all’allegato n. 1.
Prestazione minima garantita per coloro i quali hanno aderito entro il 28.09.2015
Al termine della fase di accumulo la “prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro” in vigore non può essere inferiore ad un importo pari alla prestazione, calcolata alla data di inizio della garanzia, capitalizzata al tasso minimo garantito per il periodo intercorrente tra tale data e la data in cui termina la fase di accumulo.
La data di inizio della garanzia coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui al successivo art. 17).
Il “tasso minimo garantito” è pari al minore tra l’1% e il tasso di interesse massimo applicabile a un contratto di assicurazione sulla vita come stabilito dall’Ivass (art. 11, Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche) in vigore alla data di inizio della garanzia.
Prestazione minima garantita per coloro i quali aderiscono a partire dal 29.09.2015
La “prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro” in vigore non può essere inferiore ad un importo pari alla prestazione, calcolata alla data di inizio della garanzia, ossia non potrà essere inferiore ai contributi netti versati nella gestione separata (al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati).
La data di inizio della garanzia coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui al successivo art. 17).
Prestazione assicurata espressa in quote di fondi interni
La prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote del fondo interno relativa a ciascun contributo versato è determinata applicando al contributo, al netto della parte relativa alle coperture accessorie, i relativi
tassi di premio con le modalità di cui all’allegato n. 1 e dividendo tale importo per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento (definito all’art. 6) relativo alla data di pagamento del contributo.
Modifica dei coefficienti di conversione in rendita
Durante la fase di accumulo le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali e all’esperienza statistica del portafoglio polizze della Società, con le modalità e nella misura previste nell’allegato n. 2.
In caso di variazione delle basi demografiche, a condizione che manchino più di tre anni al termine della fase di accumulo, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono sia applicati ai contributi versati successivamente alla variazione sia utilizzati per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.
Durante la fase di accumulo le basi finanziarie utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate qualora, nel corso della durata contrattuale, esse non rispettino i limiti del TMG in vigore ai sensi della normativa IVASS.
In caso di variazione delle basi finanziarie, a condizione che manchino più di tre anni al termine della fase di accumulo, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono sia applicati ai contributi versati successivamente alla variazione sia utilizzati per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.
La società comunica tempestivamente per iscritto all’aderente le variazioni, con un preavviso di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell’aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato all’art. 19.
In polizza e nelle appendici, inviate successivamente a ogni versamento contributivo, è riportata la prestazione assicurata, espressa in euro o in quote del fondo interno a seconda delle scelte dell’aderente.
In particolare, per la prestazione collegata al fondo interno, la società comunica all’aderente la prestazione espressa in quote, l’importo del contributo lordo versato e del contributo netto investito, la data di versamento del contributo, il valore unitario della quota ed il “giorno di riferimento” per la conversione in quote.
Art. 2 Determinazione della prestazione assicurata in fase di erogazione - rendita vitalizia
Al termine della fase di accumulo, di cui al Decreto, la rendita vitalizia corrisposta all’aderente, è pari al coefficiente di conversione in rendita, riportato all’allegato n. 2, moltiplicato per la somma tra:
- la prestazione assicurata espressa in euro rivalutata come previsto all’art. 23, e
- il valore derivante dalla conversione in euro della prestazione assicurata espressa in quote del fondo interno, effettuata nel giorno di riferimento relativo alla data di richiesta di accesso alla prestazione assicurata.
L’erogazione della rendita vitalizia è sempre in euro, non può essere riscattata durante il periodo di corresponsione e cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell’aderente.
Le basi demografiche impiegate nei coefficienti di conversione in rendita, riportati in Allegato 2, non possono essere modificate successivamente all’inizio dell’erogazione della rendita vitalizia.
La rendita vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall’aderente; la rateazione non è modificabile in corso di erogazione.
L’aderente può chiedere, al termine della fase di accumulo, che la prestazione assicurata sia liquidata in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto. La prestazione assicurata in forma di capitale è pari al valore di riscatto di cui al successivo art. 18.
Art. 3 Opzioni di rendita vitalizia: rendita reversibile, rendita controassicurata, rendita raddoppiata
L’Aderente può chiedere per iscritto, almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, in luogo della rendita vitalizia di cui al precedente art. 2:
a) una rendita vitalizia reversibile su un'altra persona, denominata reversionario, da corrispondere finché l’aderente è in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il reversionario. Nel modulo di richiesta della prestazione, l’aderente deve indicare, oltre alla rateazione della rendita, i dati anagrafici relativi al reversionario e la percentuale di reversibilità. Le dichiarazioni dell’aderente devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione della sua età o di quella del reversionario comportano la rettifica delle prestazioni;
b) una rendita controassicurata. In tal caso, oltre al pagamento della rendita vitalizia all’aderente fintanto che questi è in vita, la società, alla morte dell’aderente, garantisce il pagamento di un capitale pari alla differenza tra:
- la somma delle prestazioni assicurate, espresse in euro e in quote del fondo interno, calcolata al termine della fase di accumulo, al netto dell’eventuale quota erogata in capitale, e
- il prodotto tra la rata della rendita vitalizia corrisposta all’ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte e il numero di rate effettivamente corrisposte;
c) una rendita vitalizia raddoppiata in caso di non autosufficienza verificatasi nel corso della fase di erogazione (questa opzione non è richiedibile da aderenti che, al termine della fase di accumulo, versino già in stato di non autosufficienza).
I coefficienti di conversione in rendita relativi alle opzioni di rendita di cui alle lettere b) e c) sono riportati in allegato n. 2.
Art. 4 Accesso alla prestazione assicurata
L’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, può chiedere la corresponsione della prestazione assicurata a condizione che sia maturato il relativo diritto di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
L’aderente indica l’età di pensionamento di vecchiaia prevista dal proprio regime obbligatorio. Tale indicazione, riportata nel modulo di adesione, definisce il termine della fase di accumulo.
Modifica del termine della fase di accumulo
Qualora, al raggiungimento dell’età riportata nel modulo di adesione, l’aderente non abbia effettivamente maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare di cui al Decreto, il termine della fase di accumulo sarà posticipato sino al raggiungimento dei predetti requisiti.
Anticipazione volontaria
L’aderente ha comunque il diritto di anticipare il termine della fase di accumulo qualora abbia maturato il diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza.
Prosecuzione volontaria
L’aderente, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può prorogare il termine della fase di accumulo fino a quando non provvederà a richiedere l’erogazione della prestazione all’agenzia presso la quale è appoggiato il contratto.
In tutti i casi di modifica del termine della fase di accumulo, la prestazione assicurata viene di conseguenza ricalcolata sulla base della nuova data di termine della fase di accumulo.
La parte espressa in euro della prestazione assicurata sarà rivalutata come previsto all’art. 23.
La relativa prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia viene determinata moltiplicando l’importo così ottenuto per il corrispondente coefficiente di conversione in rendita relativo alla nuova data di termine della fase di accumulo.
Alla scadenza indicata in polizza o all’effettivo diverso termine della fase di accumulo, la prestazione assicurata espressa in quote del fondo interno viene convertita in euro moltiplicando il numero delle quote per il rispettivo valore unitario nel giorno di riferimento relativo alla data di termine della fase di accumulo.
Art. 5 Riscatto per decesso dell’aderente
In caso di decesso dell’aderente, durante la fase di accumulo, i beneficiari designati per il caso di morte hanno diritto ad un importo pari al valore di riscatto.
Se la prestazione assicurata è espressa in euro, l’importo di riscatto totale è pari alla prestazione assicurata in forma di capitale rivalutata come previsto dall’art. 23 fino alla data del decesso.
Per coloro i quali hanno aderito entro il 28.09.2015, l’importo di riscatto derivante dalla prestazione espressa in euro non potrà comunque essere inferiore alla prestazione espressa in euro, calcolata alla data di inizio della garanzia, capitalizzata al “tasso minimo garantito” per il periodo intercorrente tra tale data e la data di decesso dell’aderente.
La data di inizio della garanzia coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui al successivo art. 17).
Il “tasso minimo garantito” è pari al minore tra l’1% e il tasso di interesse massimo applicabile a un contratto di assicurazione sulla vita come stabilito dall’Ivass (art. 11, Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche) in vigore alla data di inizio della garanzia.
Per coloro i quali aderiscono a partire dal 29.09.2015, l’importo di riscatto derivante dalla prestazione espressa in euro non potrà comunque essere inferiore alla prestazione espressa in euro calcolata alla data di inizio della garanzia, ossia non potrà essere inferiore ai contributi netti versati nella gestione separata (al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati).
La data di inizio della garanzia coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui al successivo art. 17).
Se la prestazione assicurata è espressa in quote del fondo interno, l’importo di riscatto totale è pari al prodotto fra la prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote del fondo interno alla data di decesso e il valore unitario delle quote nel giorno di riferimento relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta all’agenzia, accompagnata dalla relativa documentazione di cui all’art. 24.
Qualora la richiesta di liquidazione sia pervenuta in agenzia prima della conversione di un contributo in quote, l’importo liquidabile afferente a tale contributo è pari al contributo stesso.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, dalla data di decorrenza del contratto e fino al termine della fase di accumulo.
Art. 6 Giorno di riferimento per la prestazione assicurata espressa in quote del fondo interno
Il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di versamento del contributo.
Se il pagamento del contributo avviene con addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD), il giorno di riferimento
coincide con il giorno di valorizzazione di due settimane successive alla data di versamento del contributo.
In caso di liquidazione, il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data in cui perviene in agenzia la richiesta delle prestazioni.
Il giorno di valorizzazione coincide con il venerdì di ogni settimana. Nel caso in cui tale venerdì risulti festivo, il giorno di valorizzazione coincide con il primo giorno lavorativo precedente.
PARTE II - COPERTURE ACCESSORIE
Art. 7. Futuro Care: copertura accessoria obbligatoria contro il rischio di perdita dell’autosufficienza
Il presente contratto prevede, a fronte del pagamento di un premio annuo pari a 30 Euro, una copertura accessoria obbligatoria contro il rischio di perdita di autosufficienza permanente dell’aderente nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, intervenuta nel corso della fase di accumulo e comunque non oltre il sessantasettesimo anno di età.
Generali Italia S.p.A. garantisce la corresponsione di una rendita vitalizia pari a 3.000,00 euro annui, pagabile in rate annuali anticipate, fino al decesso dell’aderente e la maggiorazione del 30 per cento sulla prestazione assicurata erogata nella forma di rendita vitalizia di cui all’art. 2.
La perdita di autosufficienza permanente nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana avviene quando l’aderente diviene incapace di svolgere, anche parzialmente, gli atti elementari della vita quotidiana sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un’altra persona:
- farsi il bagno o la doccia;
- vestirsi e svestirsi;
- igiene del corpo;
- mobilità;
- continenza;
- bere e mangiare.
Tale perdita di autosufficienza ai fini della presente copertura è riconosciuta quando l’aderente raggiunge il punteggio di almeno 40 punti, su un totale massimo di 60 punti, secondo i criteri indicati nella tabella dell’allegato n. 6.
La maggiorazione del 30 per cento non è prevista nel caso in cui l’aderente scelga una delle rendite previste all’art. 3 né sull’eventuale parte della prestazione liquidata in capitale.
Art. 8 Futuro Double Care: copertura accessoria facoltativa
L’aderente può richiedere, unicamente al momento dell’adesione, un incremento della copertura accessoria obbligatoria. In tal caso, a fronte del pagamento di un premio annuo pari a 60 euro, la società si impegna, al verificarsi della non autosufficienza, a corrispondere all’aderente una rendita vitalizia pari a 6.000 euro annui, in luogo dei 3.000 euro annui previsti dalla copertura di cui all’art. 7, fino al decesso dell’aderente.
Anche per la copertura accessoria facoltativa è prevista la maggiorazione del 30 per cento sulla prestazione assicurata erogata nella forma di rendita vitalizia di cui all’art. 2; la maggiorazione non è riconosciuta nel caso in cui l’aderente scelga una delle rendite previste all’art. 3 né sull’eventuale parte di prestazione liquidata in capitale.
Art. 9 Decorrenza, durata, interruzione e riattivazione delle coperture accessorie
Decorrenza delle coperture
La copertura obbligatoria, o la copertura facoltativa eventualmente scelta dall’aderente, decorre dal momento del versamento del relativo premio.
Il premio per le coperture accessorie è prelevato dal contributo volontario annuale di importo pari o superiore al premio per la copertura accessoria.
Detto premio non può essere prelevato da nessun altro tipo di contribuzione: pertanto, la fonte contributiva TFR, così come la fonte contributiva datoriale e la trattenuta sullo stipendio, non sono versamenti idonei ad attivare le coperture accessorie.
La copertura accessoria obbligatoria si attiva automaticamente la prima volta che l’aderente versa un contributo volontario di importo pari o superiore al relativo premio (30 euro); la copertura accessoria facoltativa, invece,
può essere scelta e attivata solo al momento dell’adesione, scegliendo come fonte contributiva quella volontaria e versando come prima contribuzione un contributo volontario di importo pari o superiore al relativo premio (60 euro).
Durata
La durata delle coperture accessorie è annuale.
Nel caso in cui l’aderente, nel corso dei 12 mesi successivi al primo versamento volontario, effettui ulteriori versamenti volontari, la Compagnia preleva da ogni successivo versamento un premio di importo ridotto in proporzione al periodo che intercorre tra la data dell’ultimo versamento e la data del versamento immediatamente precedente. Ad esempio, se il primo contributo è corrisposto il 1 settembre 2014 e sono prelevati 30 euro per la copertura obbligatoria, la relativa copertura sarà in vigore fino al 31 agosto 2015. Nel caso in cui l’aderente versi un ulteriore contributo il 1 dicembre 2014, sarà prelevato un premio pari a 7,5 euro e la copertura sarà in vigore sino al 30 novembre 2015.
In questo modo, la copertura è garantita sempre per un periodo di dodici mesi che decorre dall’ultimo versamento.
Interruzione dei versamenti volontari e delle coperture accessorie
Nel caso in cui l’aderente sospenda la contribuzione volontaria, le coperture accessorie sono interrotte. Il periodo di interruzione inizia decorso un anno solare dall’ultimo contributo volontario.
La perdita di autosufficienza che eventualmente insorga nell’arco del periodo di interruzione non dà diritto alla prestazione accessoria.
Riattivazione delle coperture accessorie
L’eventuale ripresa della contribuzione volontaria determina automaticamente la riattivazione delle coperture a partire dalla data del versamento, ferma restando l’applicazione, a partire dalla medesima data, di un “periodo di carenza” la cui durata è disciplinata all’art.11.
Qualora l’interruzione sia superiore a ventiquattro mesi, la Compagnia si riserva la possibilità di non riattivare la copertura o di prevedere un premio maggiorato, che l’aderente può rifiutare.
In tali casi la copertura accessoria si estingue e rimane in vigore esclusivamente il piano di accumulo previdenziale.
Durante il periodo di carenza la copertura del rischio assicurato è sospesa. Per gli effetti e le condizioni normative derivanti dall’applicazione del periodo di carenza, si rimanda al successivo art. 11.
Le coperture non sono riattivabili nel caso in cui, nel periodo di interruzione della contribuzione, l’aderente divenga non autosufficiente.
Art. 10 Esclusioni
È esclusa dall’assicurazione la perdita di autosufficienza causata, direttamente o indirettamente, da:
a) malattie o lesioni che siano la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici, condizioni morbose o infortuni manifestatisi, diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente all’attivazione della copertura accessoria;
b) attività dolosa del contraente o del beneficiario;
c) partecipazione dell’aderente a delitti dolosi;
d) partecipazione attiva dell’aderente ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l’aderente non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità qualora l’aderente si trovasse già nel territorio di accadimento; l’esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell’arrivo dell’aderente implica l’esclusione dalla copertura assicurativa;
e) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
f) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’aderente non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
g) incidente di volo, se l’aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l’aderente viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
h) intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall’uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, dall’abuso di farmaci, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell’eventuale riattivazione del contratto;
i) lo svolgimento di un’attività sportiva diversa da: calcio, rugby, hockey e ciclismo senza partecipazioni a gare e tornei, sci, tennis, caccia, pesca, nuoto, escursionismo alpino, footing, baseball, pallacanestro, cricket, golf, squash, pallavolo, bocce, tutte esercitate in forma dilettantistica;
j) lo svolgimento di un’attività professionale diversa da: libero professionista, titolare d’azienda, commerciante o negoziante, appartenente alle forze armate (che non naviga, né vola), albergatore o operatore turistico, pensionato, benestante o studente, casalinga, insegnante o ministro del culto, dirigente, impiegato, agricoltore, autista senza guida di autocarri di portata maggiore di 35 x.xx, artigiano o operaio senza uso di macchine e senza accesso ai tetti, impalcature pozzi o miniere, fabbro o falegname, lavoratore edile con qualifica di sorvegliante, capo-mastro, capo operaio, chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di materie non esplosive, appartenenti alla Pubblica Sicurezza/Carabinieri/Guardia di Finanza/Vigili Urbani quando svolgono mansioni amministrative.
In questi casi, a eccezione della fattispecie indicata alla lettera b) per la quale non è prevista alcuna prestazione, la Società corrisponde all’aderente, in luogo della prestazione assicurata, un importo pari alla somma dei versamenti di premio relativi alla copertura accessoria effettuati.
Art. 11 Limitazioni
La copertura accessoria è subordinata alla condizione che l’aderente, nel momento in cui riceva dalla Società la conferma dell’adesione, non versi già in stato di non autosufficienza ai sensi dell’art. 7.
Periodo di carenza
Le coperture accessorie di cui agli artt. 7 e 8 sono sospese in ogni caso per un periodo di carenza di sei mesi che decorre dalla data di prima attivazione delle coperture stesse.
Nel caso in cui la copertura sia riattivata dopo un periodo di interruzione maggiore a tre mesi, si applica un periodo di carenza che decorre dalla data del versamento volontario che riattiva la copertura. Il periodo di carenza in questo caso ha durata corrispondente alla durata del periodo di interruzione, con un minimo di tre mesi e un massimo di 24 mesi.
Se la perdita di autosufficienza si verifica durante il periodo di carenza, la Società corrisponde all’aderente, in luogo della prestazione assicurata, un importo pari alla somma dei versamenti di premio effettuati per le coperture accessorie.
Il periodo di carenza non si applica e, pertanto, la copertura accessoria è comunque prestata nel caso in cui la perdita di autosufficienza sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio avvenuto dopo l’attivazione (o la riattivazione) della copertura complementare.
Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la perdita di autosufficienza.
Il periodo di carenza è esteso a sette anni, a decorrere dalla prima attivazione della copertura, nel caso in cui l’insorgere dello stato di non autosufficienza sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia a essa collegata.
Art. 12 Dichiarazioni dell’aderente
Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della società, le dichiarazioni dell’aderente devono essere veritiere, esatte e complete.
L’inesatta indicazione dell’età dell’aderente comporta in ogni caso la rettifica dei premi o della prestazione.
PARTE III – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Art. 13 Conclusione ed entrata in vigore del contratto
Il contratto si considera concluso nel momento in cui:
- la Società abbia rilasciato all’aderente la polizza o
- l’aderente abbia ricevuto la lettera di conferma dell’adesione da parte della Società.
Gli effetti economici del contratto concluso decorrono dalle ore 24 del girono del versamento del primo contributo.
Art. 14 Diritto di recesso
L’aderente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso deve essere inviata all’agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso l’agenzia della suddetta lettera raccomandata.
La società rimborsa all’aderente i contributi dallo stesso corrisposti con le seguenti modalità:
- per la parte di prestazione espressa in euro, il contributo versato diminuito della parte relativa al rischio, relativo alla copertura accessoria, corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto,
- per la parte di prestazione assicurata espressa in quote del fondo interno:
1) se la comunicazione di recesso perviene alla Società entro il secondo giorno antecedente il giorno di riferimento, il contributo versato diminuito della parte relativa al rischio, relativo alla copertura provvisoria, corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto;
2) se la comunicazione di recesso perviene successivamente alla conversione del contributo in quote, il controvalore in euro del contributo investito in quote (pari alla parte del contributo destinato al fondo interno al netto dei caricamenti applicati), aggiunti i caricamenti applicati al contributo e detratta la parte relativa al rischio, relativo alla copertura accessoria, corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. Il controvalore è calcolato utilizzando il valore unitario della quota del giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data in cui perviene in agenzia la richiesta sia in caso di andamento decrescente sia in caso di andamento crescente del valore unitario della quota del fondo.
In presenza di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, il recesso comporterà la restituzione dell’eventuale importo trasferito alla forma pensionistica complementare di origine.
La Società esegue il rimborso entro trenta giorni dal ricevimento in agenzia della lettera raccomandata.
PARTE IV - CONTRIBUTI
Art. 15 Pagamento dei contributi
Questo contratto prevede il pagamento di una successione di contributi, di seguito definiti:
- contributi volontari: sono i versamenti effettuati dall’aderente in ogni momento della fase di accumulo. È possibile, all’atto della sottoscrizione del modulo di adesione, stabilirne l’importo e la relativa rateazione;
- contributi azienda: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro sulla base di eventuali accordi collettivi e/o aziendali;
- contributi da trattenuta sullo stipendio: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro prelevati direttamente dalla retribuzione spettante all’aderente e già fiscalmente dedotti;
- contributi da TFR: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro relativi al TFR in maturazione.
In riferimento ai contributi volontari l’aderente ha la facoltà di variare l’importo e la frequenza di versamento dei contributi con comunicazione scritta alla Società tramite l’agenzia a cui il contratto è assegnato.
L’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione; in tal caso la polizza resterà in vigore per la posizione complessivamente maturata; per gli effetti sulle coperture accessorie si rimanda all’art. 9. L’aderente ha la facoltà di riprendere in qualsiasi momento nella fase di accumulo la contribuzione.
L’aderente può altresì successivamente variare tali elementi, così come il fondo interno, la gestione separata o la linea di investimento di destinazione, dandone comunicazione scritta alla Società tramite l’agenzia a cui il contratto è assegnato.
Il versamento dei contributi volontari può essere effettuato presso l’agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la sede della società in Mogliano Veneto - Treviso.
I contributi che derivano dal datore di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dall’azienda tramite bonifico, secondo le modalità indicate dalla Società all’azienda stessa.
Tali contributi saranno investiti nel contratto previa ricezione della documentazione, da compilare a cura dell’azienda, con il dettaglio dei singoli contributi.
Il versamento dei contributi volontari può avvenire con le seguenti modalità:
- tramite P.O.S.;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale;
- con assegno intestato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione alla banca di effettuare il versamento dei contributi con addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD).
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall’ufficio postale. Tale modalità è prevista esclusivamente per il versamento dei contributi volontari per l’investimento nella gestione separata.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo P.O.S., assegno, bonifico bancario o addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD), la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla società.
Art. 16 Costi
COSTI IN FASE DI ACCUMULO
Sui contributi versati la Compagnia applica un caricamento pari al 4,75% degli stessi.
Per i clienti di Generali Italia S.p.A. che per la prima volta aderiscono a forme pensionistiche complementari individuali della Società, con età inferiore o uguale a 40 anni compiuti all’atto dell’adesione, e che scelgono la modalità di pagamento con addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD), i versamenti effettuati nei primi due anni a partire dall’adesione non saranno oggetto dell’applicazione del suddetto costo.
Il caricamento non è comunque applicato nei casi di trasferimento da altre forme di previdenza complementare.
Inoltre, per quanto attiene le prestazioni contrattuali collegate alla gestione separata, nella determinazione della misura annua di rivalutazione (ai sensi dell’art. 23) la Società applica un valore trattenuto fissato nella misura di 1,3 punti percentuali assoluti; qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% e inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.
Per quanto invece attiene alla parte delle prestazioni contrattuali collegate al fondo interno, la Società applica una commissione di gestione pari a 2,05% su base annua mentre non è prevista alcuna commissione di incentivo.
Infine, è prevista una commissione di importo pari a 60 euro per le operazioni di riallocazione (switch), di cui all’art.17, successive alla prima che invece è gratuita.
Le somme corrisposte a titolo di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare, anticipazione e riscatto non sono gravate di alcun onere.
COSTI IN FASE DI ACCUMULO PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE
Per le coperture accessorie contro il rischio di perdita di autosufficienza dell’aderente, la Compagnia applica un caricamento pari al 15% del relativo premio.
COSTI IN FASE DI EROGAZIONE
La prestazione in fase di erogazione è determinata applicando alla prestazione in fase di accumulo un coefficiente che tiene conto del costo sostenuto per la corresponsione della rendita pari allo 0,9% delle rate di rendita attese, qualunque sia la rateazione prescelta dall’aderente.
In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.
PARTE V - VICENDE CONTRATTUALI
Art. 17 Riallocazione della posizione individuale (switch)
Durante la fase di accumulo, trascorso almeno un anno dalla decorrenza o dall’ultima riallocazione, l’aderente, previa richiesta scritta, può chiedere di riallocare, totalmente o parzialmente, la prestazione assicurata come di seguito indicato:
- da quote del fondo interno, in euro;
- da euro, in quote del fondo interno;
modificando la ripartizione percentuale delle prestazioni assicurate espresse in euro e in quote.
A seguito della richiesta, l’importo da riallocare, diminuito della commissione di riallocazione, è pari:
- alla prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro rivalutata come previsto all’art. 23;
- al prodotto fra la prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote ed il valore unitario delle quote nel giorno di riferimento relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta all’agenzia.
Nel caso di nuova prestazione espressa in quote l’importo ottenuto a seguito della conversione sarà diviso per il valore unitario delle quote del fondo interno di destinazione nel giorno di riferimento di cui sopra.
I nuovi valori contrattuali sono riportati in apposita appendice.
La prima operazione di conversione è gratuita; ogni successiva operazione è soggetta ad una commissione di riallocazione il cui importo è indicato all’art. 16.
Art. 18 Riscatto e anticipazioni
In caso di vita dell’aderente, lo stesso può riscattare il contratto, totalmente o parzialmente, durante la fase di accumulo o conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata, in entrambi i casi esclusivamente nelle fattispecie e con i limiti previsti dal Decreto.
Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Se la prestazione assicurata è espressa in euro, l’importo di riscatto totale è pari alla prestazione assicurata in forma di capitale rivalutata come previsto dall’art. 23.
Se la prestazione assicurata è espressa in quote del fondo interno, l’importo di riscatto totale è pari al prodotto fra la prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote del fondo interno ed il valore unitario delle quote nel giorno di riferimento relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta all’agenzia, accompagnata dalla relativa documentazione di cui all’art. 24.
Qualora la richiesta di liquidazione sia pervenuta in agenzia prima della conversione di un contributo in quote, l’importo liquidabile afferente a tale contributo è pari al contributo stesso.
L’operazione di riscatto totale risolve il contratto.
Il riscatto parziale o l’anticipazione si ottengono con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale e la polizza rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.
Qualora l’aderente abbia trasferito in questo contratto (art. 20) le disponibilità derivanti da altra forma di previdenza complementare di cui al Decreto, non riscattata, o abbia in essere altra forma di previdenza complementare, il periodo previsto al primo capoverso di questo articolo decorre dalla data di versamento del primo contributo a detta forma di previdenza complementare.
- Riscatto minimo garantito
Nei casi di riscatto per:
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
- decesso
per coloro i quali hanno aderito entro il 28.09.2015,
la “prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro” in vigore non può essere inferiore ad un importo pari alla prestazione, calcolata alla data di inizio della garanzia, capitalizzata al tasso minimo garantito per il periodo intercorrente tra tale data e la data di termine della fase di accumulo a seguito del riscatto.
La data di inizio della garanzia coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui all’art. 17).
Il “tasso minimo garantito” è pari al minore tra l’1% e il tasso di interesse massimo applicabile a un contratto di assicurazione sulla vita come stabilito dall’Ivass (art. 11, Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche) in vigore alla data di inizio della garanzia;
per coloro i quali aderiscono a partire dal 29.09.2015,
la “prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro” in vigore non può essere inferiore ad un importo pari alla prestazione calcolata alla data di inizio della garanzia, ossia non potrà essere inferiore ai contributi netti versati nella gestione separata (al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati).
La data di inizio della garanzia coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui all’art. 17).
Art. 19 Trasferimento verso altre forme di previdenza complementare
L’aderente può chiedere per iscritto il trasferimento di tutte le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto.
Tale richiesta può essere effettuata prima della data di termine della fase di accumulo indicata in polizza, nei casi e con le modalità previsti dal Decreto (generalmente dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza del contratto). Tale limite temporale non sussiste nel caso in cui l’aderente trasferisca le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui aderisca in relazione a una nuova attività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.
In tal caso, la Società provvede, nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta, a trasferire alla forma di previdenza complementare di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale, di cui all’art. 18, maturato alla data della richiesta di trasferimento.
Art. 20 Trasferimento da altre forme di previdenza complementare
Questo contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.
La Società, ricevute le informazioni necessarie, applicherà alle disponibilità trasferite la disciplina di questo contratto.
La prestazione assicurata è pari alle disponibilità trasferite.
Per la parte di prestazione assicurata che viene espressa in quote del fondo interno il giorno di riferimento è quello relativo alla data di versamento delle disponibilità trasferite.
Art. 21 Prosecuzione
L’aderente, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può prorogare il termine della fase di accumulo fino a quando non provvederà a richiedere l’erogazione della prestazione all’agenzia presso la quale è appoggiato il contratto.
La prestazione assicurata è ricalcolata sulla base del nuovo termine della fase di accumulo. La parte espressa in euro della prestazione assicurata sarà rivalutata come previsto all’art. 23.
La relativa prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia è determinata moltiplicando l’importo così ottenuto per il corrispondente coefficiente di conversione in rendita relativo al nuovo termine della fase di accumulo.
Art. 22 Controversie
Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio dell’aderente o del beneficiario o dei loro aventi diritto.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
In caso di controversie di natura medica sulla liquidabilità delle prestazioni accessorie, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, a un collegio di tre medici. I tre medici sono nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Il collegio medico risiede nel Comune, sede dell’Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’aderente. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni del collegio (operazioni arbitrali) devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
PARTE VI - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN EURO
Art. 23 Rivalutazione della prestazione assicurata espressa in euro
Questo contratto prevede la rivalutazione annuale della prestazione assicurata espressa in euro nella fase di accumulo in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata Gesav Global. I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel regolamento della gestione separata (allegato n. 3).
Misura della rivalutazione
La Società dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel regolamento. La ricorrenza annuale del contratto è fissata al 31 dicembre di ogni anno, per cui l’anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 ottobre al 30 settembre.
La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il suddetto rendimento di un valore trattenuto dalla Società fissato nella misura di 1,3 punti percentuali assoluti.
Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.
Ogniqualvolta, in date diverse dalla ricorrenza annuale del contratto, si determinino gli importi relativi alle seguenti vicende contrattuali:
- trasferimento verso altre forme di previdenza complementare;
- riscatto o anticipazione;
- riallocazione della posizione individuale (switch);
la misura annua di rivalutazione si calcola in base al rendimento annuo conseguito nell’esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore alla data di effetto della variazione.
Al termine della fase di accumulo, la misura annua di rivalutazione si calcola in base al rendimento annuo conseguito nell’esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore alla data di termine della fase di accumulo.
Rivalutazione
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la prestazione assicurata in vigore alla ricorrenza annuale precedente è aumentata della misura annua di rivalutazione come sopra stabilita.
Sulla prestazione assicurata in euro, a fronte di contributi versati o di conversione di quote del fondo interno in euro, effettuati in data diversa dalla ricorrenza annuale del contratto, la misura annua di rivalutazione è applicata per il periodo intercorrente tra la data di effetto dell’operazione o di conversione e la prima ricorrenza annuale successiva.
Per il calcolo dell’importo da liquidare a seguito di uno delle seguenti vicende contrattuali:
- trasferimento verso altre forme di previdenza complementare;
- riscatto o anticipazione;
- riallocazione della posizione individuale (switch);
la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione è applicata per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di effetto della variazione.
Al termine della fase di accumulo, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione è applicata per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di termine della fase di accumulo.
Nella fase di erogazione il tasso di interesse tecnico impiegato nel calcolo iniziale della prestazione in rendita è:
- pari a 2%, per gli aderenti che hanno sottoscritto il contratto fino al 27.11.2014;
- pari a 1%, per gli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28.11.2014
e potrà essere modificato secondo quanto indicato all’art. 1; il tasso di interesse tecnico impiegato per il calcolo della prestazione assicurata in fase di erogazione sarà comunicato all’aderente, oltre che sessanta giorni prima
di ogni variazione, anche al momento della effettiva conversione della prestazione assicurata in forma di capitale nella prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia.
Eventuali modalità ulteriori di rivalutazione/adeguamento della prestazione assicurata in fase di erogazione collegata a gestioni separate e/o altri strumenti finanziari saranno comunicate all’aderente a seguito della richiesta di liquidazione della prestazione in forma di rendita.
PARTE VII - PAGAMENTI DELLA SOCIETA’
Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto.
Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e relativo codice fiscale dell’avente diritto in aggiunta alla polizza originale comprensiva delle eventuali appendici.
Tutte le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le agenzie.
Art. 24 Pagamenti della Società per le prestazioni previdenziali
I documenti necessari per richiedere le prestazioni previdenziali di cui al Decreto sono riportati di seguito. In caso di vita dell’aderente per l’erogazione della prestazione pensionistica complementare:
- idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza; o
- idonea documentazione, come successivamente indicata, attestante l’invalidità che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o la cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- per il pagamento della rendita vitalizia, che può essere eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute: indicazione delle coordinate e del conto corrente bancario sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione degli estremi bancari l’aderente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società. Per bonifici eseguiti all’estero saranno addebitate le relative spese bancarie.
In caso di vita per la corresponsione dell’importo di riscatto/anticipazione, nei casi previsti dal Decreto:
1) per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo,
- certificato del medico curante, nonché l’ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (cartelle cliniche, esami medici, ecc.); e
- la documentazione ricevuta dall’ente di Previdenza a cui obbligatoriamente appartiene l’aderente, attestante l’avvenuto accertamento al diritto alla pensione di inabilità o all’assegno di invalidità;
2) in caso di cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica,
- libretto di lavoro o documento equipollente;
3) per l’acquisto della prima casa di abitazione per l’aderente o per i figli,
- atto notarile relativo all’acquisto;
4) per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione,
- documentazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 449/1997;
5) per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
- attestazione delle competenti strutture pubbliche che trattasi di terapie e/o interventi straordinari, nonché preventivo di spesa redatto dalle strutture sanitarie prescelte per la terapia e/o l’intervento, vistato dall’A.S.L.;
In caso di morte dell’aderente prima del termine della fase di accumulo:
- certificato di morte;
- atto notorio dal quale risulti se l’aderente ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato non sia stato impugnato, e l’indicazione degli eredi legittimi e testamentari;
- l’eventuale copia del testamento pubblicato.
La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l’ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.
La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, fatti salvi il caso di trasferimento delle disponibilità derivanti da questo contratto verso altre forme di previdenza complementare e il caso di riscatto, per i quali è previsto dal Decreto un termine di sei mesi.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. Ogni pagamento è effettuato presso l'agenzia cui è assegnato il contratto o presso la sede della Società.
Art. 25 Pagamenti della Società per la prestazione accessoria di perdita di autosufficienza: denuncia, accertamento, riconoscimento e rivedibilità
Denuncia
Al verificarsi della perdita permanente di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, l’aderente o altra persona che lo rappresenti deve richiederne per iscritto il riconoscimento alla Società, attraverso l’agenzia cui è assegnato il contratto, allegando alla richiesta:
a) un certificato del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza o un suo aggravamento rispetto a precedenti richieste non riconosciute dalla Società;
b) una relazione medica del medico curante e/o del medico di base che certifichi le cause della perdita di autosufficienza di cui al punto a) o, nel caso di precedenti richieste non riconosciute dalla Società, le sopravvenute cause di un suo aggravamento.
Entrambi i documenti devono essere redatti sugli appositi modelli forniti dalla Società. Accertamento e riconoscimento
Dalla data di ricevimento della documentazione completa, la Società ha sei mesi di tempo per effettuare l’accertamento della perdita di autosufficienza (periodo di accertamento).
A partire dalla data di denuncia, i pagamenti dei premi per la copertura accessoria sono sospesi.
In considerazione di specifiche esigenze istruttorie, la Società si riserva di richiedere all’aderente informazioni sulle cause della perdita di autosufficienza e ulteriore documentazione medica. Ultimati i controlli, la Società comunica per iscritto all’aderente, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza.
Pagamenti
Qualora la società riconosca lo stato di perdita di autosufficienza permanente intervenuta prima del termine della fase di accumulo:
- sarà corrisposta all’aderente una rendita immediata vitalizia pari agli importi di cui all’art. 7 e 8, a seconda della copertura accessoria scelta;
- al momento dell’erogazione, se lo stato di non autosufficienza perdura, la prestazione assicurata erogata nella forma di rendita vitalizia di cui all’art. 2 sarà maggiorata del 30 per cento.
In caso di mancato riconoscimento dello stato di non autosufficienza, la società, dopo aver inviato all’aderente apposita comunicazione, preleva dai versamenti volontari gli eventuali premi sospesi, relativi alla copertura accessoria, senza interessi.
Nel caso in cui l’aderente abbia richiesto l’opzione di rendita con raddoppio in caso di non autosufficienza ai sensi dell’art. 3, la Società, qualora riconosca lo stato di perdita di autosufficienza permanente intervenuta dopo l’inizio della fase di erogazione, inizierà a corrispondere una rendita di importo raddoppiato.
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza
Nel periodo di erogazione della rendita assicurata, la Società ha il diritto di effettuare successivi accertamenti dello stato di non autosufficienza non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La Società si riserva comunque la possibilità di richiedere all’aderente ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.
Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l’aderente non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti, secondo i criteri riportati nella tabella dell’allegato n. 6, l’erogazione della prestazione per perdita di autosufficienza cessa immediatamente.
Non è prevista la rivedibilità relativamente alla maggiorazione del 30 per cento sulla prestazione assicurata di cui all’art. 2.
Art. 26 Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità
Le prestazioni previdenziali in fase di accumulo sono intangibili; le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui all’art.11, comma 7, lettera a) del Decreto sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale o di anticipazione di cui all’art. 11, comma 7 lettere b) e c) del Decreto non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
ALLEGATO N.1
Tassi per un euro di prestazione assicurata alla data di termine della fase di accumulo Tassi di premio
Il tasso di premio è pari a 1,04987 per ogni durata residua, ossia la differenza tra l’età alla data di termine della fase di accumulo e l’età alla data del versamento del contributo calcolate in anni e mesi compiuti.
Sono previsti tassi scontati pari a 1 (in luogo di 1, 04987) per versamenti effettuati nei primi due anni a partire dall’adesione da clienti di Generali Italia S.p.A. che per la prima volta aderiscono a forme pensionistiche complementari individuali della Società, con età inferiore o uguale a 40 anni compiuti all’atto dell’adesione, e che scelgono la modalità di pagamento con addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD).
ALLEGATO N. 2
Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 2%
Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto sino al 27.11.2014.
sesso maschile e femminile
Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata | Rateazione rendita | |||||
Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile | |
50 | 0,03741 | 0,03706 | 0,03694 | 0,03688 | 0,03683 | 0,03677 |
51 | 0,03804 | 0,03768 | 0,03756 | 0,03750 | 0,03744 | 0,03738 |
52 | 0,03870 | 0,03833 | 0,03820 | 0,03814 | 0,03808 | 0,03802 |
53 | 0,03940 | 0,03901 | 0,03888 | 0,03882 | 0,03876 | 0,03869 |
54 | 0,04013 | 0,03973 | 0,03960 | 0,03953 | 0,03947 | 0,03940 |
55 | 0,04091 | 0,04049 | 0,04035 | 0,04028 | 0,04022 | 0,04015 |
56 | 0,04173 | 0,04129 | 0,04115 | 0,04108 | 0,04101 | 0,04094 |
57 | 0,04259 | 0,04214 | 0,04199 | 0,04191 | 0,04184 | 0,04177 |
58 | 0,04350 | 0,04303 | 0,04288 | 0,04280 | 0,04272 | 0,04265 |
59 | 0,04448 | 0,04398 | 0,04382 | 0,04374 | 0,04366 | 0,04358 |
60 | 0,04551 | 0,04499 | 0,04482 | 0,04474 | 0,04465 | 0,04457 |
61 | 0,04660 | 0,04606 | 0,04588 | 0,04580 | 0,04571 | 0,04562 |
62 | 0,04777 | 0,04720 | 0,04702 | 0,04692 | 0,04683 | 0,04674 |
63 | 0,04901 | 0,04841 | 0,04822 | 0,04812 | 0,04802 | 0,04793 |
64 | 0,05034 | 0,04971 | 0,04950 | 0,04940 | 0,04929 | 0,04919 |
65 | 0,05175 | 0,05108 | 0,05086 | 0,05076 | 0,05065 | 0,05054 |
66 | 0,05326 | 0,05256 | 0,05233 | 0,05221 | 0,05210 | 0,05198 |
67 | 0,05489 | 0,05414 | 0,05389 | 0,05377 | 0,05365 | 0,05353 |
68 | 0,05664 | 0,05584 | 0,05558 | 0,05545 | 0,05532 | 0,05519 |
69 | 0,05853 | 0,05768 | 0,05740 | 0,05726 | 0,05712 | 0,05699 |
70 | 0,06057 | 0,05966 | 0,05936 | 0,05921 | 0,05907 | 0,05892 |
71 | 0,06278 | 0,06180 | 0,06148 | 0,06133 | 0,06117 | 0,06101 |
72 | 0,06518 | 0,06413 | 0,06378 | 0,06361 | 0,06344 | 0,06327 |
73 | 0,06778 | 0,06665 | 0,06627 | 0,06609 | 0,06591 | 0,06572 |
74 | 0,07062 | 0,06938 | 0,06898 | 0,06878 | 0,06858 | 0,06838 |
75 | 0,07370 | 0,07235 | 0,07192 | 0,07170 | 0,07148 | 0,07127 |
76 | 0,07707 | 0,07560 | 0,07512 | 0,07488 | 0,07465 | 0,07441 |
77 | 0,08075 | 0,07914 | 0,07862 | 0,07836 | 0,07810 | 0,07785 |
78 | 0,08480 | 0,08302 | 0,08245 | 0,08216 | 0,08188 | 0,08160 |
Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%
Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28.11.2014.
sesso maschile e femminile
Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata | Rateazione rendita | |||||
Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile | |
50 | 0,03102 | 0,03078 | 0,03070 | 0,03066 | 0,03062 | 0,03058 |
51 | 0,03166 | 0,03141 | 0,03133 | 0,03128 | 0,03124 | 0,03120 |
52 | 0,03233 | 0,03207 | 0,03198 | 0,03194 | 0,03190 | 0,03185 |
53 | 0,03303 | 0,03276 | 0,03267 | 0,03263 | 0,03258 | 0,03254 |
54 | 0,03377 | 0,03349 | 0,03339 | 0,03335 | 0,03330 | 0,03325 |
55 | 0,03455 | 0,03425 | 0,03415 | 0,03411 | 0,03406 | 0,03401 |
56 | 0,03537 | 0,03506 | 0,03496 | 0,03490 | 0,03485 | 0,03480 |
57 | 0,03624 | 0,03591 | 0,03580 | 0,03575 | 0,03569 | 0,03564 |
58 | 0,03715 | 0,03681 | 0,03669 | 0,03664 | 0,03658 | 0,03653 |
59 | 0,03812 | 0,03776 | 0,03764 | 0,03758 | 0,03752 | 0,03746 |
60 | 0,03915 | 0,03877 | 0,03864 | 0,03858 | 0,03852 | 0,03846 |
61 | 0,04024 | 0,03984 | 0,03971 | 0,03964 | 0,03957 | 0,03951 |
62 | 0,04141 | 0,04098 | 0,04084 | 0,04077 | 0,04070 | 0,04063 |
63 | 0,04264 | 0,04219 | 0,04204 | 0,04196 | 0,04189 | 0,04181 |
64 | 0,04395 | 0,04347 | 0,04331 | 0,04323 | 0,04316 | 0,04308 |
65 | 0,04536 | 0,04484 | 0,04467 | 0,04459 | 0,04451 | 0,04442 |
66 | 0,04685 | 0,04631 | 0,04613 | 0,04604 | 0,04595 | 0,04586 |
67 | 0,04846 | 0,04788 | 0,04769 | 0,04759 | 0,04750 | 0,04740 |
68 | 0,05019 | 0,04957 | 0,04936 | 0,04926 | 0,04916 | 0,04906 |
69 | 0,05206 | 0,05138 | 0,05116 | 0,05105 | 0,05094 | 0,05084 |
70 | 0,05407 | 0,05335 | 0,05311 | 0,05299 | 0,05287 | 0,05275 |
71 | 0,05625 | 0,05546 | 0,05521 | 0,05508 | 0,05495 | 0,05482 |
72 | 0,05861 | 0,05776 | 0,05748 | 0,05734 | 0,05720 | 0,05706 |
73 | 0,06117 | 0,06024 | 0,05994 | 0,05979 | 0,05964 | 0,05949 |
74 | 0,06395 | 0,06294 | 0,06261 | 0,06244 | 0,06228 | 0,06211 |
75 | 0,06698 | 0,06587 | 0,06550 | 0,06532 | 0,06515 | 0,06497 |
76 | 0,07028 | 0,06906 | 0,06866 | 0,06846 | 0,06827 | 0,06807 |
77 | 0,07390 | 0,07255 | 0,07211 | 0,07189 | 0,07168 | 0,07146 |
78 | 0,07787 | 0,07637 | 0,07588 | 0,07564 | 0,07540 | 0,07516 |
Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia controassicurata pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 2%
Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto sino al 27.11.2014.
sesso maschile e femminile
Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata | Rateazione rendita | |||||
Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile | |
50 | 0,03635 | 0,03601 | 0,03590 | 0,03584 | 0,03579 | 0,03573 |
51 | 0,03690 | 0,03655 | 0,03643 | 0,03637 | 0,03632 | 0,03626 |
52 | 0,03747 | 0,03711 | 0,03699 | 0,03693 | 0,03687 | 0,03681 |
53 | 0,03807 | 0,03769 | 0,03757 | 0,03751 | 0,03745 | 0,03739 |
54 | 0,03870 | 0,03831 | 0,03818 | 0,03811 | 0,03805 | 0,03799 |
55 | 0,03935 | 0,03895 | 0,03881 | 0,03875 | 0,03868 | 0,03862 |
56 | 0,04003 | 0,03961 | 0,03948 | 0,03941 | 0,03934 | 0,03927 |
57 | 0,04075 | 0,04031 | 0,04017 | 0,04010 | 0,04003 | 0,03996 |
58 | 0,04150 | 0,04104 | 0,04089 | 0,04082 | 0,04074 | 0,04067 |
59 | 0,04228 | 0,04181 | 0,04165 | 0,04158 | 0,04150 | 0,04143 |
60 | 0,04311 | 0,04261 | 0,04244 | 0,04236 | 0,04228 | 0,04220 |
61 | 0,04396 | 0,04345 | 0,04328 | 0,04319 | 0,04311 | 0,04303 |
62 | 0,04487 | 0,04432 | 0,04414 | 0,04405 | 0,04396 | 0,04387 |
63 | 0,04580 | 0,04524 | 0,04505 | 0,04496 | 0,04487 | 0,04478 |
64 | 0,04680 | 0,04619 | 0,04599 | 0,04590 | 0,04580 | 0,04570 |
65 | 0,04783 | 0,04720 | 0,04700 | 0,04690 | 0,04680 | 0,04670 |
66 | 0,04893 | 0,04824 | 0,04802 | 0,04792 | 0,04781 | 0,04770 |
67 | 0,05004 | 0,04935 | 0,04913 | 0,04901 | 0,04890 | 0,04880 |
68 | 0,05125 | 0,05054 | 0,05031 | 0,05012 | 0,05000 | 0,04988 |
69 | 0,05247 | 0,05169 | 0,05144 | 0,05132 | 0,05119 | 0,05107 |
70 | 0,05379 | 0,05299 | 0,05274 | 0,05261 | 0,05248 | 0,05236 |
71 | 0,05522 | 0,05423 | 0,05395 | 0,05381 | 0,05367 | 0,05354 |
72 | 0,05654 | 0,05564 | 0,05536 | 0,05522 | 0,05508 | 0,05494 |
73 | 0,05809 | 0,05695 | 0,05663 | 0,05648 | 0,05633 | 0,05618 |
74 | 0,05949 | 0,05848 | 0,05817 | 0,05801 | 0,05786 | 0,05770 |
75 | 0,06118 | 0,06017 | 0,05985 | 0,05970 | 0,05954 | 0,05898 |
76 | 0,06304 | 0,06149 | 0,06114 | 0,06097 | 0,06080 | 0,06063 |
77 | 0,06443 | 0,06332 | 0,06297 | 0,06280 | 0,06264 | 0,06247 |
78 | 0,06646 | 0,06465 | 0,06426 | 0,06407 | 0,06389 | 0,06370 |
Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia controassicurata pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%
Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28.11.2014.
sesso maschile e femminile
Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata | Rateazione rendita | |||||
Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile | |
50 | 0,02931 | 0,02907 | 0,02899 | 0,02895 | 0,02891 | 0,02887 |
51 | 0,02981 | 0,02956 | 0,02948 | 0,02944 | 0,02938 | 0,02934 |
52 | 0,03034 | 0,03006 | 0,02997 | 0,02993 | 0,02988 | 0,02984 |
53 | 0,03086 | 0,03059 | 0,03050 | 0,03045 | 0,03041 | 0,03037 |
54 | 0,03143 | 0,03115 | 0,03105 | 0,03101 | 0,03092 | 0,03088 |
55 | 0,03202 | 0,03168 | 0,03158 | 0,03153 | 0,03149 | 0,03144 |
56 | 0,03259 | 0,03228 | 0,03217 | 0,03212 | 0,03207 | 0,03202 |
57 | 0,03322 | 0,03290 | 0,03280 | 0,03275 | 0,03263 | 0,03258 |
58 | 0,03389 | 0,03348 | 0,03337 | 0,03331 | 0,03326 | 0,03320 |
59 | 0,03450 | 0,03414 | 0,03403 | 0,03397 | 0,03391 | 0,03386 |
60 | 0,03521 | 0,03484 | 0,03472 | 0,03466 | 0,03461 | 0,03444 |
61 | 0,03596 | 0,03546 | 0,03533 | 0,03526 | 0,03520 | 0,03513 |
62 | 0,03661 | 0,03620 | 0,03606 | 0,03600 | 0,03593 | 0,03587 |
63 | 0,03740 | 0,03698 | 0,03684 | 0,03678 | 0,03671 | 0,03664 |
64 | 0,03825 | 0,03762 | 0,03747 | 0,03739 | 0,03732 | 0,03725 |
65 | 0,03893 | 0,03845 | 0,03829 | 0,03821 | 0,03814 | 0,03806 |
66 | 0,03982 | 0,03933 | 0,03917 | 0,03909 | 0,03901 | 0,03894 |
67 | 0,04076 | 0,04027 | 0,04011 | 0,03970 | 0,03961 | 0,03953 |
68 | 0,04178 | 0,04087 | 0,04069 | 0,04061 | 0,04052 | 0,04043 |
69 | 0,04242 | 0,04185 | 0,04167 | 0,04158 | 0,04149 | 0,04140 |
70 | 0,04347 | 0,04290 | 0,04272 | 0,04263 | 0,04254 | 0,04246 |
71 | 0,04461 | 0,04343 | 0,04322 | 0,04312 | 0,04302 | 0,04292 |
72 | 0,04516 | 0,04450 | 0,04430 | 0,04420 | 0,04410 | 0,04401 |
73 | 0,04632 | 0,04568 | 0,04548 | 0,04539 | 0,04530 | 0,04520 |
74 | 0,04760 | 0,04699 | 0,04681 | 0,04575 | 0,04564 | 0,04553 |
75 | 0,04904 | 0,04730 | 0,04708 | 0,04697 | 0,04687 | 0,04677 |
76 | 0,04933 | 0,04866 | 0,04846 | 0,04837 | 0,04828 | 0,04819 |
77 | 0,05081 | 0,05022 | 0,05005 | 0,04997 | 0,04989 | 0,04982 |
78 | 0,05253 | 0,05033 | 0,05013 | 0,05003 | 0,04994 | 0,04985 |
Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia con raddoppio in caso di non autosufficienzapagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 2%1
Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto sino al 27.11.2014.
sesso maschile e femminile
Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata | Rateazione rendita | |||||
Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile | |
50 | 0,03646 | 0,03617 | 0,03607 | 0,03603 | 0,03598 | 0,03593 |
51 | 0,03704 | 0,03674 | 0,03664 | 0,03659 | 0,03654 | 0,03650 |
52 | 0,03766 | 0,03734 | 0,03724 | 0,03719 | 0,03714 | 0,03709 |
53 | 0,03830 | 0,03798 | 0,03787 | 0,03782 | 0,03776 | 0,03771 |
54 | 0,03897 | 0,03864 | 0,03853 | 0,03847 | 0,03842 | 0,03837 |
55 | 0,03968 | 0,03934 | 0,03922 | 0,03917 | 0,03911 | 0,03905 |
56 | 0,04042 | 0,04007 | 0,03995 | 0,03990 | 0,03984 | 0,03978 |
57 | 0,04121 | 0,04084 | 0,04072 | 0,04066 | 0,04060 | 0,04054 |
58 | 0,04204 | 0,04166 | 0,04154 | 0,04148 | 0,04141 | 0,04135 |
59 | 0,04292 | 0,04253 | 0,04240 | 0,04233 | 0,04227 | 0,04221 |
60 | 0,04386 | 0,04345 | 0,04331 | 0,04324 | 0,04318 | 0,04311 |
61 | 0,04485 | 0,04442 | 0,04428 | 0,04421 | 0,04414 | 0,04407 |
62 | 0,04590 | 0,04545 | 0,04531 | 0,04523 | 0,04516 | 0,04509 |
63 | 0,04702 | 0,04655 | 0,04640 | 0,04632 | 0,04625 | 0,04617 |
64 | 0,04821 | 0,04772 | 0,04756 | 0,04748 | 0,04740 | 0,04732 |
65 | 0,04948 | 0,04896 | 0,04879 | 0,04871 | 0,04863 | 0,04854 |
66 | 0,05083 | 0,05029 | 0,05011 | 0,05002 | 0,04994 | 0,04985 |
67 | 0,05228 | 0,05171 | 0,05153 | 0,05143 | 0,05134 | 0,05125 |
68 | 0,05384 | 0,05324 | 0,05304 | 0,05294 | 0,05285 | 0,05275 |
69 | 0,05552 | 0,05488 | 0,05467 | 0,05457 | 0,05447 | 0,05436 |
70 | 0,05733 | 0,05665 | 0,05643 | 0,05632 | 0,05621 | 0,05610 |
71 | 0,05928 | 0,05857 | 0,05833 | 0,05821 | 0,05809 | 0,05798 |
72 | 0,06140 | 0,06063 | 0,06038 | 0,06025 | 0,06013 | 0,06000 |
73 | 0,06369 | 0,06286 | 0,06259 | 0,06246 | 0,06233 | 0,06219 |
74 | 0,06616 | 0,06528 | 0,06499 | 0,06485 | 0,06470 | 0,06456 |
75 | 0,06885 | 0,06790 | 0,06759 | 0,06743 | 0,06728 | 0,06712 |
76 | 0,07177 | 0,07074 | 0,07041 | 0,07024 | 0,07007 | 0,06991 |
77 | 0,07496 | 0,07384 | 0,07348 | 0,07330 | 0,07312 | 0,07294 |
78 | 0,07844 | 0,07723 | 0,07683 | 0,07663 | 0,07643 | 0,07624 |
1 I coefficienti sopra esposti considerano anche il rischio di perdita di autosufficienza.
Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia con raddoppio in caso di non autosufficienzapagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%2
Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28.11.2014.
sesso maschile e femminile
Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata | Rateazione rendita | |||||
Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile | |
50 | 0,02983 | 0,02966 | 0,02960 | 0,02957 | 0,02955 | 0,02952 |
51 | 0,03041 | 0,03023 | 0,03017 | 0,03014 | 0,03011 | 0,03008 |
52 | 0,03102 | 0,03083 | 0,03077 | 0,03074 | 0,03071 | 0,03068 |
53 | 0,03165 | 0,03146 | 0,03139 | 0,03136 | 0,03133 | 0,03130 |
54 | 0,03232 | 0,03212 | 0,03205 | 0,03202 | 0,03198 | 0,03195 |
55 | 0,03301 | 0,03281 | 0,03274 | 0,03270 | 0,03267 | 0,03264 |
56 | 0,03375 | 0,03353 | 0,03346 | 0,03342 | 0,03339 | 0,03335 |
57 | 0,03452 | 0,03429 | 0,03422 | 0,03418 | 0,03415 | 0,03411 |
58 | 0,03533 | 0,03510 | 0,03502 | 0,03498 | 0,03494 | 0,03490 |
59 | 0,03619 | 0,03595 | 0,03587 | 0,03583 | 0,03579 | 0,03575 |
60 | 0,03710 | 0,03684 | 0,03676 | 0,03672 | 0,03668 | 0,03663 |
61 | 0,03806 | 0,03779 | 0,03770 | 0,03766 | 0,03762 | 0,03757 |
62 | 0,03908 | 0,03880 | 0,03870 | 0,03866 | 0,03861 | 0,03856 |
63 | 0,04016 | 0,03986 | 0,03976 | 0,03971 | 0,03966 | 0,03962 |
64 | 0,04130 | 0,04099 | 0,04088 | 0,04083 | 0,04078 | 0,04073 |
65 | 0,04251 | 0,04218 | 0,04207 | 0,04202 | 0,04197 | 0,04191 |
66 | 0,04381 | 0,04346 | 0,04334 | 0,04328 | 0,04323 | 0,04317 |
67 | 0,04519 | 0,04482 | 0,04469 | 0,04463 | 0,04457 | 0,04451 |
68 | 0,04666 | 0,04627 | 0,04614 | 0,04607 | 0,04601 | 0,04595 |
69 | 0,04825 | 0,04783 | 0,04769 | 0,04762 | 0,04755 | 0,04748 |
70 | 0,04994 | 0,04950 | 0,04935 | 0,04928 | 0,04920 | 0,04913 |
71 | 0,05177 | 0,05129 | 0,05114 | 0,05106 | 0,05098 | 0,05090 |
72 | 0,05374 | 0,05323 | 0,05306 | 0,05297 | 0,05289 | 0,05281 |
73 | 0,05586 | 0,05531 | 0,05513 | 0,05504 | 0,05495 | 0,05486 |
74 | 0,05815 | 0,05756 | 0,05736 | 0,05726 | 0,05717 | 0,05707 |
75 | 0,06063 | 0,05999 | 0,05978 | 0,05967 | 0,05957 | 0,05946 |
76 | 0,06332 | 0,06262 | 0,06239 | 0,06228 | 0,06216 | 0,06205 |
77 | 0,06624 | 0,06548 | 0,06523 | 0,06510 | 0,06498 | 0,06486 |
78 | 0,06941 | 0,06858 | 0,06831 | 0,06817 | 0,06804 | 0,06790 |
2 I coefficienti sopra esposti considerano anche il rischio di perdita di autosufficienza.
Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate, reversibile su un’altra persona designata dall’aderente (reversionario) - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 2%
Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto sino al 27.11.2014.
sesso maschile e femminile
I coefficienti di conversione sono determinabili solo in base ad alcuni parametri relativi al momento in cui l’aderente accede alla prestazione assicurata; tali parametri sono: l’età dell’aderente, l’età del reversionario , la percentuale di reversibilità e la rateazione della rendita scelte dall’aderente.
A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo, ipotizzando due diverse percentuali di reversibilità.
Rateazione rendita: annuale Percentuale reversibilità: 100%
Rateazione rendita: annuale Percentuale reversibilità: 60%
Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell’aderente | Età di calcolo del reversionario | ||
65 | 67 | 70 | |
65 | 0,04463 | 0,04566 | 0,04707 |
67 | 0,04566 | 0,04690 | 0,04864 |
70 | 0,04707 | 0,04864 | 0,05094 |
Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell’aderente | Età di calcolo del reversionario | ||
65 | 67 | 70 | |
65 | 0,04723 | 0,04792 | 0,04884 |
67 | 0,04895 | 0,04980 | 0,05096 |
70 | 0,05168 | 0,05280 | 0,05440 |
Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate, reversibile su un’altra persona designata dall’aderente (reversionario) - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%
Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28.11.2014.
sesso maschile e femminile
I coefficienti di conversione sono determinabili solo in base ad alcuni parametri relativi al momento in cui l’aderente accede alla prestazione assicurata; tali parametri sono: l’età dell’aderente, l’età del reversionario , la percentuale di reversibilità e la rateazione della rendita scelte dall’aderente.
A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo, ipotizzando due diverse percentuali di reversibilità.
Rateazione rendita: annuale Percentuale reversibilità: 100%
Rateazione rendita: annuale Percentuale reversibilità: 60%
Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell’aderente | Età di calcolo del reversionario | ||
65 | 67 | 70 | |
65 | 0,03855 | 0,03959 | 0,04098 |
67 | 0,03959 | 0,04083 | 0,04256 |
70 | 0,04098 | 0,04256 | 0,04487 |
Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell’aderente | Età di calcolo del reversionario | ||
65 | 67 | 70 | |
65 | 0,04101 | 0,04171 | 0,04263 |
67 | 0,04272 | 0,04358 | 0,04474 |
70 | 0,04538 | 0,04652 | 0,04815 |
Tabella di rettifica dell’età
sesso maschile e femminile
Nati da | A | Rettifica (anni) |
01/01/1900 | 31/12/1907 | 7 |
01/01/1908 | 31/12/1917 | 6 |
01/01/1918 | 31/12/1922 | 5 |
01/01/1923 | 31/12/1927 | 4 |
01/01/1928 | 31/12/1940 | 3 |
01/01/1941 | 31/12/1948 | 2 |
01/01/1949 | 31/12/1957 | 1 |
01/01/1958 | 31/12/1966 | 0 |
01/01/1967 | 31/12/1977 | -1 |
01/01/1978 | 31/12/1988 | -2 |
01/01/1989 | 31/12/1999 | -3 |
01/01/2000 | 31/12/2011 | -4 |
01/01/2012 | 31/12/2020 | -5 |
01/01/2021 | Oltre | -6 |
La tavola demografica A62D Indifferenziata per sesso richiede la rettifica dell’età effettiva dell’aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell’età (ottenendo così un’ “età di calcolo”).
Il coefficiente di conversione per l’età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all’età rettificata stessa.
Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche
La Società potrà rideterminare le tavole demografiche al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
1. la speranza di vita residua di un individuo di età 67 anni maschio o femmina, elaborata dall’ISTAT e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, risulti superiore alla corrispondente speranza di vita residua contenuta nella tabella H, di seguito riportata, per l’anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell’elaborazione ISTAT verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o della Comunità Europea;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione della Società (o, qualora la Società non abbia un significativo portafoglio di rendite in erogazione, quella rilevata da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell’IVASS) risulti superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati.
Al verificarsi delle condizioni 1. e 2. la Società avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione del capitale in rendita.
In caso di variazione delle basi demografiche, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono applicati ai contributi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione e, a condizione che manchino più di tre anni alla scadenza del contratto, sono utilizzati anche per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.
I coefficienti di conversione del capitale in rendita possono variare anche in ottemperanza a modifiche del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall’IVASS (art. 11, Regolamento ISVAP n. 21 e successive modifiche).
In tal caso i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono applicati esclusivamente ai contributi versati a partire dalla data di entrata in vigore della variazione.
In ogni caso i coefficienti di conversione del capitale in rendita non possono essere modificati nei primi tre anni dalla data di conclusione del contratto.
La Società comunica tempestivamente per iscritto all’aderente le variazioni, con un preavviso di 60 giorni dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell’aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto.
Tabella H - Speranza di vita residua
Anno di riferimento | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Maschio età 67 | 16,86 | 16,98 | 17,11 | 17,23 | 17,35 | 17,47 | 17,59 | 17,70 | 17,82 | 17,93 |
Femmina età 67 | 20,27 | 20,41 | 20,55 | 20,69 | 20,82 | 20,96 | 21,09 | 21,22 | 21,35 | 21,48 |
Anno di riferimento | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Maschio età 67 | 18,05 | 18,16 | 18,27 | 18,38 | 18,48 | 18,59 | 18,69 | 18,80 | 18,90 | 19,00 |
Femmina età 67 | 21,60 | 21,73 | 21,85 | 21,97 | 22,09 | 22,21 | 22,33 | 22,45 | 22,56 | 22,67 |
Anno di riferimento | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 0000 | 0000 | 0000 | 2040 |
Maschio età 67 | 19,10 | 19,20 | 19,30 | 19,39 | 19,49 | 19,58 | 19,67 | 19,76 | 19,85 | 19,94 |
Femmina età 67 | 22,78 | 22,89 | 23,00 | 23,10 | 23,21 | 23,31 | 23,42 | 23,52 | 23,62 | 23,71 |
Anno di riferimento | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
Maschio età 67 | 20,03 | 20,12 | 20,20 | 20,29 | 20,37 | 20,45 | 20,53 | 20,61 | 20,68 | 20,76 |
Femmina età 67 | 23,81 | 23,91 | 24,00 | 24,09 | 24,18 | 24,27 | 24,36 | 24,45 | 24,54 | 24,62 |
Anno di riferimento | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 |
Maschio età 67 | 20,83 | 20,90 | 20,98 | 21,05 | 21,12 | 21,18 | 21,25 | 21,32 | 21,38 | 21,44 |
Femmina età 67 | 24,70 | 24,79 | 24,87 | 24,95 | 25,02 | 25,10 | 25,17 | 25,25 | 25,32 | 25,39 |
Anno di riferimento | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 |
Maschio età 67 | 21,50 | 21,57 | 21,63 | 21,68 | 21,74 |
Femmina età 67 | 25,46 | 25,53 | 25,59 | 25,66 | 25,72 |
I valori riportati nella tabella H sono desunti dalle previsioni demografiche elaborate dall'ISTAT sulla popolazione nazionale italiana per il periodo 2011-2065 (scenario centrale).
Fase di erogazione della rendita
I coefficienti di conversione del capitale in rendita sopra riportati comprendono il costo sostenuto per l’erogazione della rendita pari a 0,9% delle rate di rendita attese.
Nella fase di erogazione il tasso di interesse tecnico impiegato nel calcolo iniziale della prestazione in rendita è:
- pari a 2%, per gli aderenti che hanno sottoscritto il contratto fino al 27.11.2014;
- pari a 1%, per gli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28.11.2014
e potrà essere modificato secondo quanto indicato all’art. 1 delle Condizioni generali di contratto; il tasso di interesse tecnico impiegato per il calcolo della prestazione assicurata in fase di erogazione sarà comunicato all’aderente, oltre che sessanta giorni prima di ogni variazione, anche al momento della effettiva conversione della prestazione assicurata in forma di capitale nella prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia.
Eventuali ulteriori modalità di rivalutazione/adeguamento della prestazione assicurata in fase di erogazione, collegate a gestioni separate e/o altri strumenti finanziari, saranno comunicate all’aderente a seguito della richiesta di liquidazione della prestazione in forma di rendita.
ALLEGATO N. 3
Regolamento della Gestione separata GESAV GLOBAL
1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV GLOBAL (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
2. La Gestione separata è denominata in Euro.
3. La Gestione separata è riservata ai Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
OBIETTIVI DELLA GESTIONE
4. La Società, nella gestione del portafoglio degli attivi, attua una politica d’investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell’ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall’analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.
Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l’investimento potrà anche essere indiretto attraverso l’utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.
TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI
5. Investimenti obbligazionari
L’investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.
In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.
Investimenti immobiliari
La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.
Investimenti azionari
Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.
Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:
Investimenti obbligazionari | massimo 95% |
Investimenti immobiliari | compreso tra 5% e 40% |
Investimenti azionari | massimo 35% |
Investimenti in altri strumenti finanziari | massimo 10% |
Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.
Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell’attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell’OICR. L’Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l’utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.
VALORE DELLA GESTIONE E ONERI
6. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall’Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse, le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli aderenti, il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, salvo diversa disposizione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE
8. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
9. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
00.Xx tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.
Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla
gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.
La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.
CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE
00.Xx Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
00.Xx presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
00.Xx Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l’interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
ALLEGATO N. 4
Regolamento del Fondo Interno A.G. EUROPEAN EQUITY
A) Obiettivi e descrizione del fondo
Il fondo persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l’investimento in un portafoglio di selezionati strumenti finanziari trattati nei principali mercati azionari europei; il fondo è caratterizzato da un livello di rischio medio-alto.
In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:
- 80% MSCI Europe;
- 20% JP Morgan Emu 1-3 anni.
Caratteristiche
Il fondo è di tipo azionario ed investe prevalentemente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio negoziati sui principali mercati europei.
Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario, warrants e obbligazioni convertibili negoziati sui principali mercati europei.
L’investimento in strumenti finanziari di tipo azionario può variare tra il 70% ed il 100% dell’investimento complessivo; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli altri strumenti finanziari innanzi citati.
Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere emessi anche da Società appartenenti al Gruppo Generali.
Il fondo può investire in misura non superiore al 10% del patrimonio in parti di OICR armonizzati e non armonizzati, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, denominati in valute di paesi appartenenti all’OCSE, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento (di tipologie congruenti rispetto alla ripartizione prevista tra le componenti azionaria ed obbligazionaria del Fondo).
Il patrimonio complessivo del Fondo è investito in strumenti finanziari denominati in euro ed in altre valuta europee. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.
Per la componente azionaria la gestione e le scelte di investimento si basano sia sull’analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società, quali i dati reddittuali, i piani di sviluppo e le quote di mercato. La gestione sarà prevalentemente incentrata sulle scelte di allocazione settoriale e di quelle società che forniscono prospettive di una crescita degli utili e /o di una rivalutazione dei prezzi dei titoli.
La gestione della componente obbligazionaria è incentrata su titoli governativi, o comunque con rating investment grade, e volta a cogliere opportunità di posizionamento del portafoglio sulla curva dei tassi di interesse dei titoli di Stato e dei differenziali di rendimento offerti dai titoli corporate.
La natura degli investimenti utilizzati comporta una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto dell’andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.
La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l’attività di gestione del fondo nei confronti degli Aderenti è esclusivamente a carico della Società stessa.
Descrizione degli indici che compongono il Benchmark
L’indice MSCI Europe (Xxxxxx Xxxxxxx Capital Index Europe) è rappresentativo dell’andamento dei titoli azionari europei ed è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati finanziari europei. È disponibile con frequenza giornaliera.
L’indice JP Morgan Emu 1-3 anni è rappresentativo del mercato dei titoli di Stato dei paesi partecipanti all’Unione Monetaria Europea. L’indice è disponibile con frequenza giornaliera.
B) Limiti
Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare Isvap 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre, l'investimento in strumenti finanziari, emessi da emittenti nei quali il fondo investe più del 5% rispetto al patrimonio relativo all'ultimo valore pubblicato, sommati fra loro non possono superare il 40% del patrimonio relativo all'ultimo valore pubblicato.
Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal Provvedimento ISVAP n. 297/96, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del fondo interno esplicitati nel regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, così come definite dal citato Provvedimento ISVAP.
Agli investimenti relativi al fondo si applicano i principi stabiliti dall’art. 41, comma 3, del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e le specifiche disposizioni dell’ISVAP, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della Società.
C) Valore complessivo del fondo
Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.
1. Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.
2. Le attività sono composte da:
- tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
- il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell’intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
- tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.
Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l’importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.
Gli eventuali crediti d’imposta sono trattenuti dalla Società.
3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:
- Oneri inerenti alla acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- Le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli aderenti;
- Il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- La quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistati, e le commissioni di gestione applicate all’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
Sono a carico della Società tutte le altre spese.
D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo
Il valore complessivo del fondo viene calcolato settimanalmente conformemente ai seguenti criteri:
Il calcolo si riferisce al valore delle attività e delle passività del giorno di valorizzazione, che coincide con il venerdì di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.
Il valore delle attività viene determinato come segue:
- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell’ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all’ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark.
Gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri visti al punto 2, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati.
Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.
E) Commissioni
Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate:
- una commissione di gestione, applicata dalla Società, pari al 2,05% su base annua del valore complessivo del fondo stesso calcolata con riferimento al giorno di valorizzazione;
- le spese indicate al punto 3) dell’articolo C).
La commissione di gestione e le spese innanzi citate vengono prelevate, successivamente ad ogni valorizzazione, dal conto corrente bancario di cui al punto 1 dell’articolo C).
Il valore risultante è definito “valore complessivo netto” del fondo.
Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall’affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.
F) Determinazione del valore della quota
La Società calcola il valore unitario della quota ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti D) ed E), per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.
Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore”.
G) Rendiconto annuale del Fondo
Il fondo redige alla fine dell’esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l’andamento dell’indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all’ISVAP e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.
H) Fusione con fondi interni della Società
È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società e dedicati alla previdenza, aventi comunque caratteristiche similari al presente fondo interno.
La fusione ha lo scopo di perseguire l’ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.
L’operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall’Aderente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.
La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti gli Aderenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entra tale termine l’Aderente ha la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.
I) Modifiche al Regolamento
Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’Aderente.
Le modifiche saranno tempestivamente notificate all’autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti.
L’efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.
ALLEGATO N. 5
Regolamento delle linee di investimento di GENERAFUTURO - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Art. 1 Disposizioni generali/ comuni
Le prestazioni assicurate sono espresse in euro e in quote rispettivamente collegate alla Gestione separata Gesav Global e al fondo interno A.G. European Equity, secondo quanto previsto da ciascuna delle linee d’investimento disponibili.
A ciascuna linea di investimento corrisponde un determinato profilo di rischio/rendimento e l’Aderente sceglie tra le diverse linee di investimento in funzione della propria propensione al rischio e del proprio orizzonte temporale di riferimento.
Ciascuna linea d’investimento prevede una ripartizione percentuale delle prestazioni assicurate espresse in euro e in quote, che sono applicate a ciascun versamento contributivo.
Art. 2 Linee di investimento
A) Moderata Europea Descrizione
Questa linea di investimento ha un indirizzo moderato ed è rivolta a chi intende proteggere nel tempo il valore reale di una parte dei propri contributi: le prestazioni assicurate iniziali sono prevalentemente collegate a investimenti di tipo obbligazionario. La composizione iniziale della prestazione assicurata derivante da ciascun contributo versato è così stabilita:
Gestione separata: Fondo interno di tipo azionario:
- 60% Gesav Global - 40% A.G. European Equity
B) Bilanciata Europea Descrizione
Questa linea di investimento con una asset allocation bilanciata sfrutta le potenzialità nel lungo periodo del mercato azionario ed è pertanto rivolta a chi mira ad una rivalutazione del capitale in un orizzonte temporale medio / lungo: le prestazioni assicurate iniziali sono prevalentemente collegate a investimenti di tipo azionario.
La composizione iniziale della prestazione assicurata derivante da ciascun contributo versato è così stabilita: Gestione separata: Fondo interno di tipo azionario:
- 40% Gesav Global - 60% A.G. European Equity
Art. 3 Passaggio fra Linee di investimento
Trascorso un anno dalla data di adesione ad una linea di investimento, l’Aderente può richiedere, per iscritto, di passare ad altra linea, modificando in questo modo la ripartizione percentuale delle prestazioni assicurate espresse in euro e in quote, che verrà applicata a ciascun successivo versamento contributivo.
ALLEGATO N. 6
Tabella: attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza
Farsi il bagno | ||
1° grado | L’aderente è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo. | Punteggio 0 |
2° grado | L’aderente necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno. | Punteggio 5 |
3° grado | L’aderente necessità di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno | Punteggio 10 |
Vestirsi e svestirsi | ||
1° grado | L’aderente è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo. | Punteggio 0 |
2° grado | L’aderente necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo. | Punteggio 5 |
3° grado | L’aderente necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo | Punteggio 10 |
Igiene del corpo | ||
1° grado | L’aderente è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare al bagno; (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi; (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno. | Punteggio 0 |
2° grado | L’aderente necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3). | Punteggio 5 |
3° grado | L’aderente necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3). | Punteggio 10 |
Mobilità | ||
1° grado | L’aderente è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi. | Punteggio 0 |
2° grado | L’aderente necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto. | Punteggio 5 |
3° grado | L’aderente necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi. | Punteggio 10 |
Continenza | ||
1° grado | L’aderente è completamente continente. | Punteggio 0 |
2° grado | L’aderente presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno. | Punteggio 5 |
3° grado | L’aderente è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia. | Punteggio 10 |
Bere e mangiare | |||||||||
1° grado | L’aderente è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti. | Punteggio 0 | |||||||
2° grado | L’aderente necessita di assistenza preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere. | per | una | o | più | delle | seguenti | attività | Punteggio 5 |
3° grado | L’aderente non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale. | Punteggio 10 |
ALLEGATO N. 7
Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi delle persone fisiche (art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)
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2. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari , pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
GIPRY/100/04-AG
Pagina 38 di 38 - Allegati alle Condizioni
generali di contratto
Edizione 09.2015
GeneraFuturo
Mod. GVGEPU - 09/15 - Marketing Operativo